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Attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 139 del 18.8.2015. Il contenuto della Nota Integrativa Roma 27 gennaio 2016 Commissione Diritto dell'Impresa Relatore Dott. Michele Polini

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Attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Le novità in materia di bilanci introdotte

dal D.Lgs. 139 del 18.8.2015.

Il contenuto della Nota Integrativa

Roma 27 gennaio 2016

Commissione Diritto dell'Impresa Relatore Dott. Michele Polini

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Introduzione

Il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, recepisce ed implementa a livello nazionale la direttiva n. 2013/34/UE del 26 giugno 2013 (che sostituisce la IV direttiva CEE, CEE n. 78/660 relativa al bilancio d’esercizio e la VII direttiva CEE, CEE n. 83/349 83, relativa al bilancio consolidato).

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Tra gli intenti principali posti a fondamento della riforma di cui alla nuova direttiva contabile 2013/34/UE c’è quello di ridurre i carichi amministrativi in capo alle società di minori dimensioni.

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Entrata in vigore ed effetti

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. N. 139/2015 si applicheranno dai bilanci che hanno inizio a partire dal 01 gennaio 2016.

Pertanto le modifiche introdotte non potranno essere utilizzate per i bilanci che si chiudono al 31 dicembre 2015.

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Applicazione

Secondo la disposizione sopra richiamata si deve quindi ritenere che: – per le società con esercizio coincidente con l’anno

solare, le nuove regole troveranno applicazione per i bilanci relativi al periodo 01.01.2016- 31.12.2016;

– per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, le nuove disposizioni troveranno applicazione negli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016.

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Applicazione: società con esercizi coincidenti con anno solare

Per le società che hanno gli esercizi coincidenti con l’anno solare applicheranno per la prima volta le nuove regole a partire dal bilancio relativo al periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, mentre continueranno ad applicare le vecchie regole per il bilancio relativo all’esercizio 01.01.2015 – 31.12.2015.

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Applicazione: società con esercizi non coincidenti con anno solare

Per le società che hanno gli esercizi non coincidenti con l’anno solare, applicheranno per la prima volta le nuove regole a partire dal bilancio che ha inizio dal 01.01.2016.

Nel caso in cui la Società abbia un esercizio compreso tra il 01.11.2015 al 31.10.2016, questa dovrà applicare le vecchie regole, invece nel caso in cui l’esercizio sia compreso tra il 01.02.2016 ed il 31.01.2017, si dovranno applicare le nuove regole introdotte dal D.Lgs. N. 139/2015.

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Ambito di applicazione

Le modifiche introdotte con la direttiva 2013/34/UE, così come implementate e recepite a livello nazionale dal D.Lgs. N. 139 del 18 agosto 2015, si applica alle società di capitali che non applicano gli IFRS (International Financial Reporting Standars) – principi contabili internazionali.

Riguardano pertanto la maggior parte delle aziende nazionali.

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I requisiti dimensionali

Il D.Lgs. N. 139/2015 nel recepire la direttiva 2013/34/UE ha lasciato inalterati i limiti già in precedenza previsti per le piccole società così come previsti nell’art. 2435 – bis del Codice Civile ed ha introdotto l’articolo 2435-ter C.C. che delimita le soglie di riferimento per le micro – imprese.

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I requisiti dimensionali

Articolo 2435-bis C.C. - Bilancio in forma abbreviata (…stralcio):

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50

unità .

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La Novità: La categoria delle micro imprese

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto a livello contabile una nuova categoria di società insieme alle categorie di imprese già precedentemente previste (piccole imprese e grandi imprese): le micro imprese.

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Articolo 2435 ter C.C. Bilancio delle micro-imprese

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-

bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i

criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.

……segue…..

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Articolo 2435 ter C.C. Bilancio delle micro-imprese

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo

2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo

devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

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Articolo 2435 – bis C.C. La Nota Integrativa: Le Novità.

Il D.Lgs. N. 139/2015 ha previsto che le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata non hanno l’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO, tale esenzione vale anche per le società considerate micro-imprese.

Il co. 5, c.c. individua in modo esplicito le informazioni obbligatorie da indicare, mentre nella precedente versione venivano indicate quelle da omettere. Sono inoltre richieste ulteriori informazioni rispetto alla vecchia normativa: i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, le indicazioni sull’ammortamento dell’avviamento, l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, le nuove prescrizioni previste per le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci, nonché le indicazioni richieste dai nuovi n. 22-quater, 22-quinquies e 22-septies.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

La nota integrativa (art. 2427 CC) in ragione di quanto stabilito nel D.Lgs. N. 139/2015 presenta delle novità sostanziali che di seguito vengono esemplificate:

• Viene previsto che “le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”; questa previsione normativa recepisce tra l’altro le indicazioni dei principi contabili nazionali.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

• In ragione del principio di rilevanza, la società nel bilancio deve illustrare in nota integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione a tale disposizione.

(Principio della rilevanza: la rilevazione contabile delle poste deve avvenire dando risalto ed importanza alla sostanza delle operazioni e non alla forma. “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”).

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La Nota Integrativa: Le Novità.

• In ragione dell’eliminazione dei conti d’ordine dallo stato patrimoniale, è prevista una nuova informativa relativa agli impegni, garanzie e passività potenziali.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

L’Art. 2427 CC 2 comma viene così modificato:

n. 3): non è più richiesta la composizione della voce "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, ma solo dei “costi di sviluppo”, in quando non è più ammessa la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità che vanno considerati come costi d’esercizio;

n. 7): la composizione delle voci "ratei e risconti attivi”, "ratei e risconti passivi” e "altri fondi” va indicata indipendentemente dal loro ammontare. Nella precedente versione era richiesta solo se di ammontare apprezzabile;

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La Nota Integrativa: Le Novità.

L’Art. 2427 CC 2 comma viene così modificato:

n. 10): la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata. Nella precedente versione era richiesta solo se significativa;

n. 13): è stata eliminata la richiesta della composizione delle voci "proventi straordinari e: "oneri straordinari” di ammontare apprezzabile, essendo venuta meno l’area straordinaria in bilancio, e sostituita dall’indicazione dell’”importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”;

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La Nota Integrativa: Le Novità.

L’Art. 2427 CC 2 comma viene così modificato:

n. 16): oltre all'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, vanno ora indicate anche le eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi soggetti, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

n. 18): oltre all’indicazione delle azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni emessi dalla società, vanno indicati gli eventuali warrants e opzioni;

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La Nota Integrativa: Le Novità.

L’Art. 2427 CC 2 comma viene così modificato:

n. 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, (con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio) vanno indicate sempre. Nella precedente versione l’indicazione era richiesta solo se le operazione erano rilevanti.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

L’Art. 2427 CC 2 comma viene così modificato:

(sono di nuova introduzione i seguenti punti)

n. 22-quater): natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che in precedenza erano contenuti nell’ambito della Relazione sulla gestione;

n. 22- quinquies): nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, e il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

n. 22- septies): la proposta di destinazione degli utili o copertura perdite.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

La modifica all’art. 2427-bis c.c. dedicato alle informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari, prevede che nella nota integrativa siano ora indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati oltre al loro fair value e alle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano modelli e tecniche di valutazione; le variazioni di valore iscritte direttamente a conto economico o imputate a riserva del patrimonio netto.

E’ richiesta inoltre la predisposizione di una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

Ai sensi del modificato comma 1 n. 6 dell’art., 2426 c.c., dedicato ai criteri di valutazione, nella Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

(Art. 2423 C.C. )

Qualora in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione del codice civile sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta , tale disposizione può essere non applicata. Nella nota integrativa deve essere motivata la deroga ed indicare la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

Nel conto economico, le voci precedute dai numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise. Queste possono essere anche raggruppate, qualora il raggruppamento sia irrilevante in ragione dell’importo o quando favorisca la chiarezza della rappresentazione. In quest’ultimo caso nella nota integrativa devono essere distintamente indicate le voci che compongono il raggruppamento.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

(Art. 2423 ter. C.C. )

Riguardo le voci contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico, occorre sempre indicare la corrispondente voce dell’esercizio precedente. Qualora le voci non siano comparabili, quelle del precedente esercizio devono essere adattate. La non comparabilità e l’adattamento, o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

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La Nota Integrativa: Le Novità.

(Art. 2424 comma 2 C.C. )

Qualora l’elemento dell’attivo o del passivo dello stato patrimoniale ricada sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve essere annotata, ai fini di una maggiore comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella in cui è stato iscritto.

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Fine

Grazie dell’attenzione

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