ANNULLABILITA DELIBERE ASSEMBLEARI Si verifica quando la deliberazione non è presa in conformità...

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ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI Si verifica quando la deliberazione non è presa in conformità dello statuto o dell’atto costitutivo Legittimazione ad impugnare I titolari di partecipazioni inferiori a dette soglie possono sì impugnare le delibere, ma solo per ottenere il risarcimento dei danni - società non quotate: 5% - società quotate: 1/1000

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ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI

Si verifica quando la deliberazione non è presa in conformità dello statuto o dell’atto costitutivo

Legittimazione adimpugnare

I titolari di partecipazioni inferiori a dette soglie possono sì impugnare le delibere, ma solo per ottenere il risarcimento dei danni

- società non quotate: 5%

- società quotate: 1/1000

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Invalidità delle decisioni

AnnullabilitàL’impugnazione riguarda le delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo e quelle assunte con il voto decisivo del socio in conflitto d’interessi (se v’è pericolo di danno per la società)Il termine di tre mesi decorre dalla data della deliberazione o dell’iscrizione o deposito nel registro Legittimati: soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacaleSono previsti quorum (derogabili) per l’annullabilità (0,1% soc. aperte - 5% le altre), ma non per ottenere il risarcimento del danno

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Chiarimenti

Dettati attraverso il richiamo al nuovo art. 2377, 4° co.

Eliminano dubbi sollevati nella pratica

La deliberazione può essere annullata:

1) Per carenza di legittimazione alla partecipazione all’assemblea, solo se la partecipazione in discussione è decisiva per il quorum costitutivo

2) Per invalidità di voti o loro “indebito computo”, solo se sono decisivi per la maggioranza

3) Per vizi di fedeltà del verbale, solo se impediscono l’accertamento di contenuto, effetti e validità della delibera.

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Il procedimento

Richiamo al nuovo art. 2378E’ regolata diffusamente la fase cautelare, seguendo il modello del rito cautelare uniforme La sospensione dell’esecuzione va chiesta con ricorso depositato contestualmente alla citazioneIl Presidente del Tribunale, in caso di eccezionale e motivata urgenza, può decidere senza contraddittorio con decreto motivatoNel decreto viene designato il giudice per il merito e viene fissata l’udienza (entro 15 giorni) davanti a lui per la conferma, modifica o revoca del provvedimento

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La decisione sul cautelareIl Giudice designato, in ogni caso:• sente amministratori e sindaci• provvede “valutando comparativamente il

pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della decisione”

• può disporre una garanzia del risarcimento a carico dei soci ricorrenti

• può tentare la conciliazione anche suggerendo le modifiche da apportare alla delibera impugnata e rinviando l’udienza

Anche nel giudizio di merito può, su richiesta di una delle parti, assegnare un termine inferiore a 6 mesi perché i soci adottino una nuova decisione non viziata

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NULLITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI

Due tipi di nullità

1 relativa

2 assoluta

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NULLITA‘ RELATIVA

(i) mancata convocazione assemblea

(i) mancanza verbale

(iii) impossibilità od illiceità dell‘oggetto

La delibera che presenta uno di tali vizi è impugnabile entro tre anni da chiunque vi abbia interesse

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NULLITA‘ ASSOLUTA

(i) modifiche dell‘oggetto sociale che introducano attività illecite od impossibili

La delibera affetta da nullità assoluta è impugnabile senza limiti di tempo

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Nullità delle decisioni

Se hanno oggetto illecito o impossibile, o se sono state prese in mancanza di verbale o di convocazione (v. però 2379, 3° co.), possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni

Se modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per l’impugnazione2379-ter: L’impugnativa per nullità della decisione di aumento del capitale o di riduzione ex art. 2445 (non più se esuberante) o di emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo sei mesi dalla trascrizione

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Sanatoria della nullità

Art. 2379-bis

Chi, “anche successivamente”, ha dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea non può impugnare la delibera invalida per mancata convocazione

L’invalidità della delibera per mancanza del verbale può essere sanata da un verbale redatto prima dell’assemblea successiva

La delibera ha effetto dalla data in cui è stata assunta, ma sono salvi i diritti dei terzi di buona fede

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Altri chiarimenti

Dettati attraverso il richiamo ai nuovi artt. 2377, 7° co. e 2434-bis.

Se la decisione è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, come oggi non si ha annullamento. Viene precisato che “il giudice provvede sulle spese di lite e sul risarcimento dell’eventuale danno”

La decisione di approvazione del bilancio non può essere impugnata per annullabilità o nullità dopo l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo

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Rinunce e transazioni

L’azione di responsabilità può ancora essere oggetto di rinuncia o transazione, ma il quorum impeditivo è stato abbassato al 10% e occorre anche la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale

La norma è derogabile dall’atto costitutivo