Anno 24 N. 6 IMPEGNO QUALITA’ Luglio 2013 · generatore l’obbligo della termoregolazione e...

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Anno 24 N. 6 Luglio 2013 *********************** pag 2 Vita Associativa Regolazione climatica bar e parrucchiera Sostituzione caldaia pag 3 Allegato H comunicato PROVINCIA pag 4 Rete gas GPL rete gas colore identificazione pag 5 Rete gas Diritto di passaggio Radiatore individuale pag 6 I.T. a combustibile liquido 35 kW Cucina aperture pag 7 Rete gas progetto e realizzazione pag 9 Riforme condominio pag 10 Nuova D.C. FERIE pag 11 Come si fa da ELETTRO 7-2013 Lo sgancio di emergenza pag 13 Elettro Dubbio da ELETTRO 7-2013 Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento. IMPEGNO QUALITA’ Il simbolo ABI di Impegno Qualità è ora un marchio registrato come qui a fianco riprodotto. Ricordo a tutti gli associati che possono sempre verificare i punti a loro accreditati entrando nella loro parte riservata del portale nel sito www.abiwe.it Durante l’ Assemblea Annuale dei Soci ABI sono stati consegnati gli attestati di I.Q. Quest’anno abbiamo avuto l’adesione di nove Associati, ma gli aventi diritto sarebbero stati molti di più e si è comunque sempre in tempo a presentare la domanda di iscrizione ad I.Q.. A.D.G. Impianti tecnologici snc GAMBARA (BS) C.I.T.S. Srl CHIARI (BS) EMA IDRAULICA s.r.l. MILZANO (BS) FASSOLI F.lli Snc BRESCIA I.E.ME.GI. di Meriti Giovanni BRESCIA Idrosanitaria F.lli MINELLI di G. & A. snc CAZZAGO S. Martino (BS) Idrotermica snc di GOFFI & TOBANELLI MUSCOLINE (BS) S.E.I.T. Srl BRESCIA ZANONI & VACCHI Snc BRESCIA Presi dagli impegnativi corsi per il conseguimento del patentino per la conduzione degli impianti termici superiori ai 232 kW e dalla certificazione del personale e delle aziende con il patentino del frigorista, gli incontri di carattere generale sono passati per il momento in “seconda linea” ma riprenderanno dopo le ferie ormai prossime. Quasi tutte le professioni oggi hanno l’obbligo della formazione continua e ci sembra giusto che anche nel nostro settore in continua evoluzione tecnologica si possa garantire una preparazione professionale adeguata. Chi opererà nel settore delle FER, fonti di energia rinnovabile, dovranno obbligatoriamente partecipare ad attività formative di aggiornamento ed appena la Regione Lombardia preciserà tutte le modalità, sarà nostra cura organizzarci e tenervi informati Per ora non pensiamoci e ….. BUONE VACANZE.

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Anno 24 N. 6 Luglio 2013 *********************** pag 2 Vita Associativa Regolazione climatica bar e parrucchiera Sostituzione caldaia pag 3 Allegato H comunicato PROVINCIA pag 4 Rete gas GPL rete gas colore identificazione pag 5 Rete gas Diritto di passaggio Radiatore individuale pag 6 I.T. a combustibile liquido ≤ 35 kW Cucina aperture pag 7 Rete gas progetto e realizzazione pag 9 Riforme condominio pag 10 Nuova D.C. FERIE pag 11 Come si fa da ELETTRO 7-2013 Lo sgancio di emergenza pag 13 Elettro Dubbio da ELETTRO 7-2013

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento.

IMPEGNO QUALITA’

Il simbolo ABI di Impegno Qualità è ora un marchio registrato come qui a fianco riprodotto. Ricordo a tutti gli associati che possono sempre verificare i punti a loro accreditati entrando nella loro parte riservata del portale nel sito www.abiwe.it Durante l’ Assemblea Annuale dei Soci ABI sono stati consegnati gli attestati di I.Q. Quest’anno abbiamo avuto l’adesione di nove Associati, ma gli aventi diritto sarebbero stati molti di più e si è comunque sempre in tempo a presentare la domanda di iscrizione ad I.Q..

A.D.G. Impianti tecnologici snc GAMBARA (BS)

C.I.T.S. Srl CHIARI (BS)

EMA IDRAULICA s.r.l. MILZANO (BS)

FASSOLI F.lli Snc BRESCIA

I.E.ME.GI. di Meriti Giovanni BRESCIA

Idrosanitaria F.lli MINELLI di G. & A. snc CAZZAGO S. Martino (BS)

Idrotermica snc di GOFFI & TOBANELLI MUSCOLINE (BS)

S.E.I.T. Srl BRESCIA

ZANONI & VACCHI Snc BRESCIA

Presi dagli impegnativi corsi per il conseguimento del patentino per la conduzione degli impianti termici superiori ai 232 kW e dalla certificazione del personale e delle aziende con il patentino del frigorista, gli incontri di carattere generale sono passati per il momento in “seconda linea” ma riprenderanno dopo le ferie ormai prossime.

Quasi tutte le professioni oggi hanno l’obbligo della formazione continua e ci sembra giusto che anche nel nostro settore in continua evoluzione tecnologica si possa garantire una preparazione professionale adeguata.

Chi opererà nel settore delle FER, fonti di energia rinnovabile, dovranno obbligatoriamente partecipare ad attività formative di aggiornamento ed appena la Regione Lombardia preciserà tutte le modalità, sarà nostra cura organizzarci e tenervi informati

Per ora non pensiamoci e ….. BUONE VACANZE.

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VITA ASSOCIATIVA Capita ogni tanto che si chieda in ABI quale legge o norma bisogna riportare nella Dichiarazione di Conformità a fronte di un certo lavoro da eseguire. Sul nostro sito www.abiweb.it in “leggi e norme” - “modulistica” digitando “norme ricorrenti” si possono trovare 19 elenchi delle norme più utilizzate, suddivise per tipologia di lavoro. L’elenco è stato aggiornato eliminando le norme scadute ed introducendo le disposizioni di legge più recenti; le leggi richiamate sono tutte reperibili sul sito e scaricabili; delle norme UNI solamente alcune possono essere riprodotte, comunque sono tutte consultabili in ABI. Scaricare questi elenchi, stamparli e tenerli a portata di mano, siamo convinti essere un valido aiuto per operare sempre a “regola d’arte”. REGOLAZIONE CLIMATICA BAR e NEGOZIO PARRUCCHIERA D. Devo sostituire due caldaie a camera aperta da 24 kW per il riscaldamento e la produzione di acqua calda in un bar ed in un negozio di parrucchiera, che apparecchi di regolazione devo obbligatoriamente essere presenti ? R. I bar sono classificati secondo il DPR 412 all’art. 3 come edifici E.4 (3) e il negozio di parrucchiera come edifici E.5; per l’art. 4 la temperatura degli ambienti non deve superare i 20° + 2° di tolleranza; per l’art. 9, essendo nella Zona E, il funzionamento giornaliero può essere al massimo di ore 14 dal 15 ottobre al 15 aprile e compreso dalle ore 5 alle ore 23; per la DGR 2601:2011 art. 10 gli impianti termici individuali, la centralina deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore. Per rispettare tutto quanto sopra descritto basta installare un cronotermostato. Si precisa che la delibera parla anche di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o zone che sfruttino gli apporti gratuiti, per tipologia di destinazione d’uso e per esposizione. La caldaia a camera aperta può essere installata purché il costruttore la garantisca a tre stelle, cioè per 24 kW deve avere una resa almeno del 92,76 % ed in opera deve risultare una resa del 91,76 %. Per la caldaia nel negozio di parrucchiera, l’esperienza consiglierebbe l’installazione di una caldaia a camera stagna, dato che è stato riscontrato che, con l’aria carica di acidi e lacche come normalmente si può ritrovare in simili ambienti, la caldaia a camera aperta ha vita breve. SOSTITUZIONE CALDAIA

D. Devo sostituire una caldaia a metano da 96 kW. Mi si dice che devo sostituire anche le pompe con quelle ad alto rendimento. E’ obbligatorio ? R. La DGR 2601 del 30 novembre 2011 all’art. 10.2 stabilisce anche per la sola sostituzione di un generatore l’obbligo della termoregolazione e contabilizzazione del calore. Con DGR 6260 del 13 luglio 2012 è stato istituito l’ Allegato H – Scheda tecnica relativa all’installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione per impianti a servizio di più utenze o unità abitative. Tale documento prevede che un progettista ( nominativo e n° iscrizione all’ordine o collegio) compili e firmi quanto deve effettuarsi per l’intervento, congiuntamente con il responsabile dell’impianto e l’installatore della termoregolazione e contabilizzazione. In tale sede il progettista valuterà l’opportunità di installare pompe a velocità variabile per garantire la funzionalità e la non rumorosità dell’impianto, stante l’utilizzazione di valvole termostatiche o valvole di zona.

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TERMOREGOLAZIONE e CONTABILIZZAZIONE - allegato H

dalla PROVINCIA di BRESCIA riceviamo e pubblichiamo

La delibera regionale n. 2601 del 30.11.2011 sancisce al capitolo 10.2 l'obbligo di installazione per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari [sia esistenti che realizzati dopo l'entrata in vigore della delibera sopra citata (27.12.2011)] dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore secondo le tempistiche indicate dalla stessa deliberazione 2601 così come modificata ed integrata con le deliberazioni n. 3522 del 23.05.2012 e n. 3855 del 25.07.2012 ovvero:

01.08.2012 - impianti termici non alimentati a gas naturale con potenza termica superiore ai 350 kW ed installati prima del 01.08.1997;

01.08.2013 - impianti termici alimentati a gas naturale con potenza termica superiore ai 350 kW ed installati prima del 01.08.1997 ed impianti termici con potenza termica superiore ai 116,4 kW ed installati prima del 01.08.1998;

01.08.2014 - impianti di qualsiasi potenza termica superiore ai 35 kW ed installati dopo il 01.08.1998 - impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 01.08.1997 - impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 01.08.1997 - impianti termici per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario.

Inoltre è prevista la possibilità di derogare all'obbligo di installazione dei contatori divisionali per l'acqua calda sanitaria prodotta centralmente, qualora siano necessarie opere di demolizione edile in oltre il 30% delle unità immobiliari, come da dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

Si ricorda infine che la delibera n. 2601 del 30.11.2011 nonché il decreto n. 6260 del 13 luglio 2012 stabiliscono che: L’installatore dovrà farsi carico anche della registrazione al CURIT dell’apposita scheda tecnica descrittiva dell’intervento di installazione di sistemi di termoregolazione e/o contabilizzazione di cui all’allegato H. Tale scheda dovrà essere registrata al CURIT con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda identificativa dell’impianto e l’inosservanza di tali obblighi espone l’installatore alle medesime sanzioni previste per la gestione delle schede identificative. La scheda, inoltre, deve essere inviata alla Provincia attraverso la procedura di trasmissione sviluppata all’interno del catasto CURIT. La trasmissione di detta scheda è a cura del responsabile dell’impianto, se questi rientra nelle figure di Terzo Responsabile o Amministratore di Condominio, a cura dell’installatore negli altri casi": poiché ad oggi non è possibile la trasmissione telematica dell'allegato H l'adempimento rimane assolto con l'invio alla Provincia del modello cartaceo.

Distinti saluti Dott.ssa Antonia Rampulla Provincia di Brescia La stessa comunicazione e raccomandazione l’abbiamo ricevuta dal Comune di BRESCIA - dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Settore Sportello Unico dell’Edilizia D.ssa Loredana Peluccio. Rammentiamo che il Comune di BRESCIA con Delibera della Giunta Comunale n. 413 del 9-7-2012 ha stabilito di rimodulare le tempistiche stabilite della D.G.R Lombardia 2601 del 30.11.2011, allineando all'1.8.2014 tutte le scadenze ivi previste per l’attuazione dell'obbligo d’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore relativamente agli impianti termici ubicati nel territorio del Comune di Brescia. Si rimanda a quanto più dettagliatamente comunicato con ABInotizie n° 3 aprile 2013 a pag. 5 e su ABInotizie n° 5 luglio 2013 pagg. 7 e 8

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RETE GAS GPL

D. Devo fare in una cascina un collegamento gas dal bombolone GPL alla cucina con fornelli da 8 kW ed a una caldaia da 30 kW; la distanza dal serbatoio alle singole utenze è di ml. 38. Avendo del tubo di polietilene da 3/4" posso fare due linee indipendenti ed il diametro è sufficiente per le due utenze ?

R. Eseguire due tubazioni interrate separate è possibile, rispettando profondità di interramento, banda di segnalazione, distanza minima tra i due tubi, giunti di transizione ecc. e se il tubo è idoneo per gas e conforme alla UNI EN 1555-2:2011. Secondo la tabella A.13b della UNI 7129-1:2008 Tubo polietilene De mm 25 (= 3/4”) - Di mm 19 - s mm 3 Lunghezza virtuale m 40 portata termica 41,0 kW Lunghezza virtuale m 50 portata termica 36,3 kW La lunghezza virtuale si ottiene sommando alla lunghezza reale tutte le perdite di carico per raccordi, valvole, rubinetti, apparecchi ecc.; per le esigenze esposte due tubi De mm 25 sono indispensabili; se il GPL è una soluzione momentanea in attesa della rete metano, come a volte capita, i due tubi De mm 25 non sono più sufficienti ed addirittura pericolosi se si allacciasse una cucina senza la termocoppia per il controllo della fiamma. RETE GAS Identificazione

D. Ho eseguito una rete di distribuzione gas in un complesso industriale e mi hanno chiesto di dipingere le tubazioni come da norma. A parte il costo, non sarà certo un bel vedere.

R. Vi è la norma UNI 5364:1997 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi che inizia: 1. Scopo e campo di applicazione La presente norma riguarda i sistemi che devono essere usati per l’identificazione di tubazioni e canalizzazioni contenenti fluidi (liquidi e/o gas) di diversa natura, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza. 2. Colori distintivi di base Gas allo stato gassoso o liquefatto giallo ocra RAL 1024 2.2 Modalità di applicazione E’ lasciata facoltà all’utente di apporre il colore distintivo di base o su tutta la tubazione o a bande (fasce o riquadri colorati), aventi la larghezza minima indicata in 4. 4. Modo di applicazione dei colori a bande La larghezza della banda del colore di base deve essere stabilita in funzione del diametro della tubazione e della posizione dalla quale deve essere visibile e comunque deve essere non minore di 230 mm.

De fino a 30 mm

banda mm 230

De da 30 a 100 mm

banda mm 350

De da 100 a 150 mm

banda mm 680

De da 150 a 250 mm

banda mm 680

De oltre 250 mm

banda mm 820

Rammento, per inciso, che anche per gli impianti ad uso domestico e similari la UNI 7129-1:2008 prevede l’obbligo di identificazione al punto: 4.5.1.3.1 Nel caso in cui la tubazione fuoriesca dal terreno all’esterno dell’edificio, subito dopo l’uscita fuori terra, la tubazione deve essere segnalata con il medesimo colore giallo (RAL 1003) per almeno 300 mm o altro riferimento permanente (tubo con rivestimento di colore giallo, etichetta con scritta "GAS", ecc). Tale disposizione può non essere applicata per il tratto di tubazioni di collegamento al gruppo di misura.

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RETE GAS - diritto di passaggio In un piccolo condominio in costruzione, vorrei salire con le tubazioni del gas, che servono le cucine in colonna del p.t. – 1° e 2° piano, passando esternamente in facciata in un angolo dei terrazzi in corrispondenza delle cucine. L’inquilino del p.t. si lamenta per la “servitù” che gli verrebbe creata, anche se gli ho proposto di passare in canaletta areata per migliorare l’estetica. E’ un diritto poter passare o ha ragione l’inquilino al p.t. ?

Se non si può risolvere diversamente, anche se con percorsi più lunghi o costosi, causa ad esempio proprietà confinanti diverse, si può passare con tutte le colonne nei vari terrazzi come da disegno A; altrimenti, sempre se possibile, si può risolvere come da disegno B; esempio A è bene prospettare e concordare la soluzione con il costruttore e con i proprietari. esempio B

Radiatore individuale D. In un negozio, come riscaldamento dovrei installare un radiatore a gas con scarico coassiale a parete, proprio su strada comunale all’altezza di cm. 60 sul marciapiede, essendo quella l’unica parete confinante con l’esterno e non esistendo camini. Cosa posso fare ? R. Disposizioni specifiche per radiatori individuali non esistono, ma uno scarico a quella altezza su strada non lo farei senza opportune protezioni per evitare eventuali contatti diretti con persone; alcune case costruttrici hanno previsto un kit per spostare lo scarico che se arrivasse ad un’altezza di ml 2,20 dal marciapiede, come previsto dalla UNI 7129-3:2008 sarebbe l’ideale. E’ consigliabile comunque una comunicazione preventiva all’Ufficio Tecnico comunale con la descrizione dell’impossibilità di altre soluzioni e l’illustrazione di come si intende risolvere la cosa.

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IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO ≤ 35 kW. E’ consentito installare una caldaia a gasolio in garage e dove reperire norme per impianti a gasolio inferiori a 35 kW ? Norme o leggi che regolamentino gli impianti termici alimentati a combustibile liquido inferiori ai 35 kW non esistono. Il D.M.I. del 28 aprile 2005 riguarda infatti solamente gli impianti superiori ai 35 kW. Se operiamo in conformità alle norme UNI, CEI o di altri Enti di formazione, eseguiamo impianti a regola d’arte e in mancanza di precise norme di riferimento, bisogna eseguire impianti per “analogia” per raggiungere “standard di sicurezza” equivalenti. Nel caso specifico di impianti termici alimentati a combustibile liquido inferiori ai 35 kW possiamo utilizzare “per analogia” dalla UNI 7129-2:2008 Prescrizioni e divieti punto 4.2.3

È vietata l’installazione di apparecchi di utilizzazione all’interno di locali con pericolo incendio (per esempio: autorimesse, box). Tale limitazione deve essere applicata anche ai canali da fumo, ai condotti di scarico fumi e ai condotti di aspirazione dell’aria comburente. Tuttavia, i locali di installazione possono comunicare direttamente con le autorimesse fino a 9 posti auto e non oltre il secondo interrato (compreso i singoli box) purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco E 120.

Altre informazioni possiamo desumerle dal D.M. 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili. Per quanto concerne Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli non troviamo indicazioni utili. Nella parte Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli ritroviamo la lettera circolare n. 1800/4108 del 1 febbraio 1988 che stabilisce la compartimentazione con porta E 120 come ripreso dalla UNI 7129 in caso di installazione di generatori a gas inferiori a 35 kW. Inoltre al punto 10.1 Nell’autorimessa è vietato: a) usare fiamme libere. Per analogia potremmo concludere che un caldaia a gasolio inferiore a 35 kW posso installarla in un locale areato comunicante con un garage tramite porta E 120 e soglia rialzata di 20 cm. per il contenimento dell’eventuale fuoruscita di gasolio. CUCINA aperture D. In una cucina della superficie di circa m2 12 e cubatura m3 36, dove è installata una caldaia di tipo C e fornelli con termocoppia e cappa a tiraggio naturale a tetto, non ho fatto fare fori di ventilazione giusto la UNI 7129:2008. Successivamente è stata installata per riscaldare una stufa a pellet a tiraggio naturale nel soggiorno attiguo alla cucina e a seguito di una ispezione è stato prescritto di praticare un foro in cucina minimo cm2 100. E’ giusto ? R. Ovviamente non si poteva sapere cosa sarebbe successo dopo; ma nella situazione attuale, giusto la UNI 7129-2:2008 appendice A.2 si dice purché il locale adiacente non sia sede di installazione di apparecchi a gas (di tipo A o B). L’apparecchio è a pellet non a gas, ma la motivazione del divieto è la stessa e quindi è giusto ora prescrivere il foro di ventilazione per la cucina.

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PROGETTO Impianto individuale o Centrale Termica RETE GAS UNI 7129 o D.M. 12-4-1996

- Il D.M. 37:2008 all’art. 5 comma g) prescrive che impianti a gas superiori a 50 kW devono essere progettati da professionista iscritto agli albi. Per impianti inferiori a 50 kW il progetto può essere redatto dal Responsabile Tecnico della Ditta.

- Il D.M. 12 aprile 1996 all’art. 1 comma 2 prevede che all’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo non si somma la potenzialità di qualsiasi numero di apparecchi domestici presenti in un locale (caldaia, scaldabagno, scaldacqua, apparecchi cottura, stufe, caminetti, ecc) se di potenzialità ognuno inferiore a 35 kW.

- La UNI 7129-1, 2, 3, 4 del 2008 tratta di impianti a gas di uso domestico alimentati da rete di distribuzione per apparecchi non superiori a 35 kW.

- La UNI 7131 del 1999 tratta di impianti a gas di uso domestico non alimentati da rete di

distribuzione per apparecchi non superiori a 35 kW.

- Il D.M. 12 aprile 1996 all’art. 1 comma 1 dice che ha per scopo l’emanazione di disposizioni per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di impianti termici di portata termica maggiore a 35 kW.

Le combinazioni possibili sono tante ed abbiamo cercato così di schematizzarle Uso abitativo Progetto Rete Gas Responsabile UNI 7129 Tecnico Ditta Uso abitativo Progetto Rete Gas Responsabile UNI 7129 Tecnico Ditta

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Centrale Termica Progetto Rete Gas strutture D.M. 12-4-1996 Progettista D.M. Iscritto Albo 12-4-1996 Centrale Termica Progetto Rete Gas strutture D.M. 12-4-1996 Progettista D.M. Iscritto Albo 12-4-1996 Centrale Termica Progetto Rete Gas strutture D.M. 12-4-1996 Progettista UNI 7129 Iscritto Albo se indipendenti . D.M. 12-4-1996 . se centralizzati Centrale Termica Progetto Rete Gas strutture D.M. 12-4-1996 Progettista UNI 7129 . Iscritto Albo se indipendenti . D.M. 12-4-1996 . se centralizzati Uso abitativo Progetto Rete Gas Responsabile UNI 7129 Tecnico Ditta

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RIFORME del CONDOMINIO – Registro delle anagrafiche. D. Alcuni condòmini mi hanno richiesto , sollecitati dal loro amministratore, di verificare i loro impianti di riscaldamento, sanitario e gas e di rilasciare la relativa dichiarazione di “sicurezza”. Come devo comportarmi ? R. Per prima cosa bisogna datare con sicurezza l’immobile e l’esecuzione dei relativi impianti. • Installazione prima del 13 marzo 1990

Compilare un Rapporto Tecnico di Verifica. (**) • Installazione dopo il 13 marzo 1990

1. Verificare l’esistenza della Dichiarazione di Conformità , completa di allegati, rilasciata all’atto dell’esecuzione dalla Ditta installatrice.

2. Se non esiste la Dichiarazione di Conformità e gli impianti sono stati eseguiti prima del 27 marzo 2008 si deve compilare la Dichiarazione di Rispondenza con le modalità previste dal D.M. 22 gennaio 2008 n.37 (*)

3. Se non esiste la Dichiarazione di Conformità e gli impianti sono stati eseguiti dopo il 27 marzo 2008 si deve compilare un Rapporto Tecnico di Verifica. (**)

I documenti Dichiarazione di Conformità, Dichiarazione di Rispondenza e Rapporto Tecnico di Verifica, completi di allegati, sono liberatori per dichiarare gli impianti dell’unità immobiliare conformi a tutte le condizioni di sicurezza. NOTE La Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata all’atto dell’esecuzione dell’impianto e non può essere compilata in nessun altro momento. (*) La Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata:

1) Responsabile Tecnico della Ditta installatrice con almeno 5 anni di esperienza, per gli impianti che non necessitano di progetto firmato da Professionista iscritto all’Albo

2) Professionista iscritto all’Albo con almeno 5 anni di esperienza, per tutti gli impianti ed obbligatoriamente per gli impianti che richiedono un progetto firmato da Professionista.

(**) Il Rapporto Tecnico di Verifica può essere rilasciato:

1) Responsabile Tecnico della Ditta installatrice per gli impianti che non necessitano di progetto firmato da Professionista iscritto all’Albo

2) Professionista iscritto all’Albo per tutti gli impianti ed obbligatoriamente per gli impianti che richiedono un progetto firmato da Professionista.

La UNI 10738:2012 “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza” è una norma specifica che stabilisce i criteri di verifica per impianti a gas inferiori a 35 kW indipendentemente dalla data della loro realizzazione. Tale norma, che risolve la maggior parte dei casi, può essere utilizzata come traccia per la compilazione del R.T.V. delle condizioni non contemplate.

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DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ D. Ho letto su autorevoli pubblicazioni che a seguito del D.L. n. 5 del 9-2-2012 “l’impresa installatrice non è più tenuta a depositare copia della DICO allo sportello unico del Comune (la dichiarazione va conservata presso la sede dell’Impresa, a disposizione in caso di controllo).” Come dobbiamo comportarci ? R. Riportiamo, per completezza dell’informazione, il testo integrale del Decreto per quanto ci riguarda Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (omissis) ……….. Articolo 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti. 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, (omissis) …., la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. La dichiarazione unica di conformità' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Quanto riportato dall’articolo in parola pertanto è formalmente esatto, ma quando si attuerà ? Dal 9 febbraio 2012 ad oggi sono trascorsi un anno e cinque mesi ma non abbiamo traccia del nuovo modello di D.C. Al comma 2 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 si prescrive La dichiarazione unica di conformità' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ……… ma se tale documento non esiste ancora, chi o cosa mi autorizza ad utilizzare questa nuova procedura servendomi della vecchia D.C. del D.M. 37:2008 ? Su siti Governativi oggi abbiamo trovato la nota sotto riportata. Non è ancora stato pubblicato il modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici. Si resta in attesa del decreto attuativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fonti solitamente bene informate da noi interpellate ci consigliano di continuare “alla vecchia”, come previsto dal D.M. 37:2008, con il modello e le modalità previste.

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COME SI FA a cura dell’ing. Luca Lussorio Elettro 07/2013, ed. Tecniche Nuove

Lo sgancio di emergenza L'obiettivo di un comando di emergenza è di mettere in sicurezza una parte di impianto elettrico, disalimentando tutte le parti non necessarie o pericolose e lasciando alimentati i circuiti che servono per gestire l'emergenza (ad es. elettropompe antincendio, illuminazione di sicurezza). Lo scopo principale, ma non unico, dello sgancio è lo spegnimento di un incendio con acqua senza incorrere nel pericolo di folgorazione. Quanto riportato nel seguito è valido per gli sganci di emergenza a servizio degli impianti elettrici di distribuzione. Per gli impianti a bordo macchina occorre far riferimento alle normative specifiche. L'ubicazione Lo sgancio di emergenza deve essere posizionato secondo regole e indicazioni ben precise. A volte le indicazioni per il suo posizionamento sono riportate nel piano di emergenza antincendio dell'edificio, ma più in generale si possono adottare i seguenti criteri: • deve essere collocato in posizione facilmente accessibile; • deve essere accessibile solo a personale addestrato; • deve essere facilmente identificabile (consigliato in colore rosso su fondo di contrasto); Quando, per esigenze funzionali ed operative non è possibile installare lo sgancio di emergenza in posizione accessibile solo a personale addestrato e questo risulta accessibile a chiunque, è necessario che sia racchiuso in custodia frangibile. In alternativa è possibile installare il comando all'interno del locale, in genere nelle immediate vicinanze dell'ingresso, segnalandone in maniera chiara il posizionamento. Caratteristiche dello sgancio dì emergenza Affinchè uno sgancio di emergenza possa essere ritenuto idoneo, occorre che: • sia innescabile solo tramite azione manuale; • il dispositivo che lo costituisce (pulsante a fungo, interruttore rotativo, interruttore automatico),

una volta azionato, rimanga immobilizzato nella posizione assunta (aperto o chiuso); • l'interruzione sia permanente; • la rialimentazione dei circuiti, dopo l'azionamento del comando di emergenza, possa avvenire

solo a seguito di un'azione volontaria. Fig. 1

Azione diretta sul circuito di potenza II comando va ad intervenire direttamente sul circuito di potenza (utilizzo di bobine di sgancio azionate da pulsanti ed agenti su interruttori oppure interruttori di manovra che sezionano direttamente il circuito). Se l'azionamento avviene a caduta di tensione (pulsante NC che toglie l'alimentazione ad un bobina a minima tensione) è opportuno che sul circuito di sgancio sia presente un soccorritore che eviti scatti intempestivi in caso di buchi di tensione o interruzioni brevi. Questa metodologia è scarsamente utilizzata perché offre una scarsa continuità di servizio all'utenza (maggior numero di scatti intempestivi legati a interruzioni lunghe oppure a esaurimento delle batterie del soccorritore).

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Fig. 2 Se l'azionamento avviene a lancio di corrente (pulsante NO che eccita la bobina a lancio di corrente) deve essere verificata permanentemente la funzionalità del circuito di comando (spia di segnalazione o modalità equivalente). Questa metodologia è largamente utilizzata perché offre maggiore continulta di servizio, ma è meno sicura di quella con bobina di minima tensione (l'interruzione del circuito di sgancio è segnalata dallo spegnimento della lampada, ma dove la manutenzione è carente potrebbe non essere rilevata in tempi ragionevoli). Fig. 3 Azione sui circuiti ausiliari dei cantattori Se il comando va ad intervenire sui circuiti ausiliari di contattori, questi devono funzionare a sicurezza positiva (pulsanti di sgancio equipaggiati di contatti NC che aprendosi vanno a disalimentare la bobina dei contattori causandone così l'apertura dei contatti NO di potenza). Questo sistema unisce la sicurezza della bobina a minima tensione con la continuità di servizio della bobina a lancio di corrente (in caso di buchi o interruzioni di tensione, al ripristino dell'alimentazione i contatti NO tornano a chiudersi senza la necessità dell'intervento di un operatore). Presenta tuttavia costi maggiori rispetto alle altre soluzioni ed è attuabile solo su utenze che assorbono piccole potenze.

a cura dell’ing. Luca Lussorio Elettro 07/2013, ed. Tecniche Nuove

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ELETTRO DUBBIO a cura di Angelo Baggini Elettro 07/2013, ed. Tecniche Nuove

Con riferimento alle recenti modifiche al codice civile che impongono agli amministratori di condominio dì verificare la conformità degli impianti anche all'interno delle unità abitative si ripropongono vecchi e nuovi problemi. In particolare il condomino che alla pubblicazione della Legge 46/90 aveva l'impianto elettrico già adeguato ai requisiti minimi cosa deve fare ora? Lettera firmata R. Ai tempi della L. 46/90 la previsione di adeguamento degli impianti esistenti riguardava TUTTI gli impianti (art. 7, comma 3), ma SOLO per gli impianti elettrici era stato previsto un criterio per stabilire se potevano considerarsi già adeguati (art. 5, comma 8 del DPR 447/91). Giustamente (o meglio coerentemente) il DM 37/08 NON prevede obbligo di adeguamento in quanto il transitorio di adeguamento (inizialmente 3 anni e successivamente prorogato) all'epoca della sua pubblicazione era comunque già esaurito anche se rimaneva traccia del fatto che gli impianti elettrici si considerano adeguati se sono soddisfatti i requisiti minimi dettati dall'art. 6, comma 3 ("Gli impianti elettrici nelle unità ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovraccorenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA."). Ovviamente agli eventuali lavori di adeguamento, doveva corrispondere una dichiarazione di conformità, quindi: • tutti gli impianti dovevano essere adeguati ( anche se per gli impianti non elettrici era soggettivo stabilire i criteri per decidere se un impianto era adeguato o meno; • agli interventi di adeguamento doveva corrispondere una dichiarazione di conformità; • per gli impianti che, a tutt'oggi non hanno una dichiarazione di conformità, si deve fare una dichiarazione di rispondenza. Tuttavia a chi il 13 marzo 1990 disponeva di un impianto elettrico già conforme non era ( e non è ex lege) richiesto alcunché infatti: • ai sensi della Legge 46/90 gli impianti dovevano essere adeguati, ma per quelli precedenti l'entrata in vigore non esisteva alcun obbligo di disporre di documentazione che lo attestasse; • solo per gli interventi di adeguamento ( e non ) eseguiti dopo l'entrata in vigore della Legge 46/90 esiste l’obbligo giuridico di disporre della relativa dichiarazione di conformità alla regola dell'arte. Il DM 37/08 non ha poi modificato la situazione dal momento che la dichiarazione di rispondenza da esso introdotta è applicabile solo agli impianti (che lo richiedevano) installati dal 13 marzo 1990 al 27 marzo 2008 ovvero nel regno della Legge 46/90. Tutto ciò incontestabile dal punto di vista giuridico non toglie che il responsabile di un impianto che si trovasse ancora nelle condizioni prospettate dal lettore (condomino o amministratore) possa richiedere per propria tranquillità ad un professionista di fiducia una verifica del proprio impianto e l'attestazione che lo stesso è conforme alla regola dell'arte, ma tutto ciò non ha nulla a che vedere né con gli obblighi di legge né con la dichiarazione di conformità e nemmeno con la dichiarazione di rispondenza, documenti che invece hanno un preciso valore giuridico. Questa ovviamente è la forma, nella sostanza, ma è altra cosa, un impianto come quello in esame avrebbe almeno 23 anni ed affermare tecnicamente a scatola chiusa che va certamente tutto bene è un po' audace. Nel 2004 ho realizzato l'impianto elettrico di un condominio nel quale le lìnee al servizio delle parti comuni e dei servizi comuni corrono all'interno delle stesse vie cavi nei corridoi delle cantine. Tutto ha sempre funzionato correttamente. All'inizio di quest'anno mi è stato contestato da un verificatore incaricato dal condominio la "promiscuità". È vero? Lettera firmata

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II commento all'art. 520.1 (Scelta e messa in opera delle condutture (elettriche) Generalità) della Norma CEI 64-8 dell'edizione in vigore quando il lettore ha realizzato l'impianto in oggetto (Edizione 2003), come peraltro di quella attuale, raccomanda di evitare promiscuità di linee realizzate con cavi unipolari alimentate da contratti diversi. Al proposito è opportuno però evidenziare che si tratta di una parte non normativa del documento pur costituendone senza pretesa di esaustività l'interpretazione ufficiale. Quali sono le norme impiantistiche da seguire nel di installazioni dì impianti d'antenna adibiti a servizi di telecomunicazioni come Radiomobile Privato, Hyperlan, Radiolan, radiodiffusione FM ? Lettera firmata

In generale la distribuzione di segnali negli edifici è regolata dalle norme della serie CEI EN 60728 e 50083. A livello legislativo, per la conformità delle apparecchiature deve essere rispettato il D. Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 che recepisce la direttiva Europea 1999/5/CE mentre i seguenti due decreti che possono fornire indicazioni utili: DM 28 maggio 2003 (decreto Gasparri) e DM 4 ottobre 2005 (decreto Landolfi) entrambi relativi a WI-FI. Potrebbe infine essere utile la Guida CEI 100-119 per l'installazione e l'utilizzo in ambito domestico di apparati WI-FI. Non esistono norme specifiche per HyperLan. Buongiorno, ho visto un UPS non protetto contro le Sovratensioni, è fuori norma? Inoltre che caratteristiche deve avere la Protezione dalle sovracorrenti sul lato batterie? Lettera firmata

Doppia domanda doppia risposta. Normalmente un sistema statico di continuità in accordo alla norma di prodotto EN 62040-1-1 è adatto all'installazione in categoria 2. Qualora fosse prevista l'installazione in ambienti di categoria 3, ad esempio in ambiente industriale, è sufficiente prevedere sistema di protezione contro le sovratensioni (scaricatori) che riporti le sollecitazioni dielettriche ammissibili entro i limiti tollerati dal sistema statico. Nell'installazione degli scaricatori è ovviamente poi opportuno rispettare le prescrizioni dei costruttori sia in termini di collegamenti che di distanze minime dall'apparato protetto. Che caratterisiche deve avere la Protezione dalle sovracorrenti sul lato batterie? Sul lato CC per la protezione contro le sovratensioni, quando necessaria, si ricorre in genere a fusibili. La protezione contro le sovracorrenti può essere omessa quando la corrente nominale del componente o la portata della conduttura è maggiore o uguale alla massima corrente che si può stabilire nel circuito. I fusibili (di tipo gG) devono essere idonei all'uso in CC ed avere tensione nominale (di solito ridotta in CC) maggiore di 1,2 UN a favore dì sicurezza. Il fusibile deve avere una corrente nominale almeno a 1,25 ICC per i evitare interventi intempestivi e non superiore a quella indicata dal costruttore per proteggere il modulo. In assenza di indicazioni da parte del costruttore si può assumere IN ≤ 2 ICC. Se il fusibile protegge il cavo dal sovraccarico, ossia se IN 0,9 ≤ IZ, limita sicuramente l'I2t a valori sopportabili dai cavi, per qualsiasi valore della corrente di cortocircuito, e non è quindi necessario eseguire alcuna verifica in proposito. Più in generale un fusibile protegge dal cortocircuito se interviene in un tempo tale da limitare l'energia specifica passante (I2t) ad un valore sopportabile dal cavo stesso. Nei sistemi con un polo a terra è sufficiente un fusibile sul conduttore non collegato a terra dal momento che un guasto a terra sul conduttore messo a terra non ha alcun effetto. Nei sistemi isolati da terra, o con il punto mediano a terra, i fusibili devono essere installati su entrambi i poli del circuito, poiché potrebbero essere percorsi da una corrente verso terra.

a cura di Angelo Baggini Elettro 07/2013, ed. Tecniche Nuove