ANALISI DEL QUADRO RF/SC: INDICE DELLINTERVENTO Plusvalenze (RF 7-34) e immobili patrimonio (RF...
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ANALISI DEL QUADRO RF/SC:
INDICE DELL’INTERVENTO
• Plusvalenze (RF 7-34) e immobili patrimonio (RF 11-12, 39)
• Rimanenze (RF 14) e interessi passivi (RF 16, 54, 118-121)
• Compensi amministratori (RF 15-40)
• Ammortamenti non deducibili (RF 22-43)
• Trattamento spese di vitto e alloggio e rappresentanza
• Accantonamenti (RF 26)
IL QUADRO RF
La gestione delle plusvalenze in dichiarazione
TASSAZIONE PLUSVALENZE
ART. 86 CO. 4 TUIR
INDIVIDUA DUE MODALITA’ ALTERNATIVE DI IMPOSIZIONE
1. imposizione nel periodo di realizzo nessuna variazione in dichiarazione
2. rateizzazione in un massimo di 5 periodi se il bene e’ posseduto da almeno 3 esercizi variazione in
dichiarazione e stanziamento imposte differite passive
3. Scelta non ravvedibile ( ris.325/2002)
RATEIZZAZIONE PLUSVALENZEPossibilità di rateizzazione Possesso triennale
plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di beni strumentali;
durata del possesso del bene (si fa riferimento a
tre anni e non a tre periodi di imposta)
dall’acquisto alla vendita;
sopravvenienze attive costituite da risarcimenti
assicurativi relativi alla perdita o al
danneggiamento di beni strumentali;
durata del possesso del bene (si fa riferimento a
tre anni e non a tre periodi di imposta)
dall’acquisto al momento del sinistro;
plusvalenze derivanti da immobilizzazioni
finanziarie, diverse da quelle Pex.
iscrizione come immobilizzazione finanziarie negli
ultimi tre bilanci.
•In caso di riscatto da leasing triennio decorre dalla data di stipula del contratto ( ris. 379/07)
In caso di cessione di ramo d’azienda sono rateizzabili anche plusvalenzeRelative a beni acquistati entro il triennio, a condizione che il ramo d’azienda
Sia gestito da almeno un triennio ( Circ. 320/1997)
RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE
TRE PASSAGGI IN DICHIARAZIONE
1. variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna
1 e/o colonna 2, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare;
2. variazione in aumento, da indicare nel rigo RF7, per l’ammontare della quota costante riferibile al periodo di imposta in questione (va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta);
3. indicazione nell’apposito “Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive” della plusvalenza da rateizzare nel rigo RF66 e della quota costante nel rigo RF67
LEASE BACK
ART. 2425 BIS CODICE CIVILE
“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con
locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”.
LEASE BACK - ESEMPIO
In data 1/1/2009 un’impresa, proprietaria di un immobile, decida di porre in essere un’operazione di sale & lease back per ottenere risorse finanziarie.Dall’operazione di compravendita immobiliare l’impresa consegue una plusvalenza di 1,8 milioni di euro e contestualmente stipula un contratto di locazione finanziaria della durata di 18 anni, al termine del quale avrà il diritto a riscattare l’immobile.
LEASE BACK - ESEMPIO
ASPETTI FISCALI (TESI DRE PIEMONTE)
Nell’esercizio 2009 c’è un componente positivo in bilancio di
100.000 euro (vale a dire 1/18 di 1,8 milioni di euro), mentre fiscalmente l’importo da assoggettare ad imposizione sarà pari a 360.000 euro (ossia 1/5 di 1,8 milioni di euro): bisognerà quindi procedere ad una variazione in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi, dell’importo di 260.000 euro.
260.00099
LEASE BACK - ESEMPIO
ASPETTI FISCALI (TESI UNGDC)
Nell’esercizio 2009 c’è un componente positivo in bilancio di 100.000 euro (vale a dire 1/18 di 1,8 milioni di euro), importo da assoggettare ad imposizione: il differimento della plusvalenza posto in essere da un punto di vista civilistico avrebbe valenza anche dal punto di vista fiscale.
IL QUADRO RF
La gestione delle rimanenze in dichiarazione
RIMANENZENel rigo RF14 va indicato l’ammontare delle rimanenze finali se
non imputate a conto economico o la differenza nel caso di imputazione per importi inferiori a quelli determinati in base
alle disposizioni fiscali di:
• materie prime, sussidiarie, semilavorati, servizi di durata non ultrannuale (art. 92 Tuir);• materie prime, sussidiarie, semilavorati, servizi di durata non
ultrannuale, impiegate nell’attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale (art. 92-bis Tuir);• opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 Tuir);• obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa, azioni o
quote di partecipazione in società di capitali e società cooperative e di mutua assicurazione residenti, enti pubblici e privati residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, società ed enti di ogni tipo non residenti.
“SVALUTAZIONE” MAGAZZINO
ART. 2426 N. 9 CODICE CIVILE
Le rimanenze sono iscritte
al costo di acquisto o produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento di mercato, se minore
“SVALUTAZIONE” MAGAZZINO
ART. 92 CO. 5 TUIR
Se in un esercizio il valore unitario dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo
mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera
quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione,
per il valore normale.
RIMANENZE - ESEMPIONel 2009 le rimanenze hanno avuto questa dinamica:
Rimanenze iniziali 1.000.000Rimanenze finali 300.000Variazione - 700.000
Il magazzino è composto da 300.000 di unità valutate a € 1 l’una (LIFO a scatti).Si decide di svalutare il magazzino in bilancio di € 150.000, essendo il valore di mercato a fine esercizio pari a € 0,50; pertanto, la variazione negativa delle rimanenze ammonterà alla fine a € 850.000.Il valore normale medio ultimo mese è pari a € 0,70 quindi valore minimo fiscale pari a 210.000
60.000
PRIMO PROBLEMA
Nel caso di “svalutazione” del magazzino per
“deperimento” dei beni (difetti tecnici, obsolescenza, esistenza di restrizioni alla vendita,
…), senza che il valore normale medio sia inferiore al costo di iscrizione, la “svalutazione”
operata a livello di bilancio è deducibile o meno dal punto di vista fiscale?
“SVALUTAZIONE” MAGAZZINO
SECONDO PROBLEMA
Nel caso di “svalutazione” del magazzino valutato a
costi specifici, la “svalutazione” operata a livello di bilancio
è deducibile o meno dal punto di vista fiscale?
“SVALUTAZIONE” MAGAZZINO
NORMA ADC 168/2007
“Il mancato richiamo, nell’ambito dell’art. 92, comma 5,
primo periodo, del D.P.R. n. 917/86, ai beni valutati a costo specifico secondo il disposto del primo comma del medesimo articolo, non preclude che, ai fini della
valutazione al termine dell’esercizio, il loro valore debba essere comunque confrontato con il valore normale di ciascuno di essi, per tale intendendo il valore ad essi
oggettivamente attribuibile, secondo la previsione dell’art. 9 del Testo Unico, applicando, in sede di determinazione del
reddito, ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n. 917/1986, il minore fra i due importi, secondo il principio stabilito dall’art. 2426,
n. 9, cod. civ.”.
“SVALUTAZIONE” MAGAZZINO
QUADRO RF: I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
Caso 1
Il signor Rossi è amministratore di Alfa.
Compenso annuale: € 12.000
Compenso incassati: zero.
Compenso imputato a conto economico: € 12.000
Compensi relativi ad anni precedenti incassati nel 2009: zero
12.000
Caso 2
Il signor Rossi è amministratore di Alfa.
Compenso annuale: € 12.000
Compenso incassati: zero.
Compenso imputato a conto economico: € 12.000
Compensi relativi ad anni precedenti incassati nel 2009: € 10.000
12.000
10.000
Il criterio di cassa allargata vale solo per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma non per i redditi percepiti in qualità di libero professionista, ovvero per la societa’ con periodo d’imposta non solare.
Esempio:
somma corrisposta il 10 gennaio 2010
Deducibile nel 2009 se il percettore consegue tali redditi nell’ambito di quelli assimilati al lavoro dipendente
Deducibile nel 2010 se il percettore consegue tali redditi nell’esercizio della sua attività professionale.
Delibera di attribuzione del compenso
E’ necessaria.Il compenso percepito senza delibera è nullo
Cassazione sentenza n. 21933 del 29/08/08 (sezioni unite)
Potere di valutazione in merito alla congruità del
compenso
È possibile: Cassazione sentenze n. 12813 del 27/09/00, n. 13478 del 30/10/01, n. 20748 del 25/09/06
Non è possibile: Cassazione sentenze n. 6599 del 09/05/02; n. 21155 del 31/10/05; n. 28595 del 02/12/08
INTERESSI PASSIVI
INTERESSI PASSIVI /CASO 1
Interessi passivi totali 60.000,00 di cui:
- 10.000,00 capitalizzati
- 2.000,00 interessi da versamenti trimestrali IVA
- 3.000,00 interessi da finanziamenti per automezzi;
- 12.000,00 interessi su finanziamenti garantiti da ipoteca per acquisizione immobili destinati alla locazione;
- 33.000,00 altri interessi passivi
- 8.000,00 interessi passivi non dedotti nel periodo di imposta 2008
- 6.000,00 interessi attivi
- 40.000,00 ROL
INTERESSI PASSIVI /CASO 1
- Interessi passivi non deducibili senza necessità di confronto con l’articolo 96 del TUIR: 3.800,00 (versamenti Iva trimestrali + 60% degli interessi su finanziamenti automezzi)
- Interessi passivi deducibili senza necessità di confronto con l’articolo 96 del TUIR : 23.200,00 euro
- Interessi da sottoporre al test previsto dall’articolo 96 del TUIR : 33.000,00
INTERESSI PASSIVI /CASO 1
33.000
6.000
6.000 8.000 35.000
40.000 17.000
18.000
INTERESSI PASSIVI /CASO 1
10.000 13.800
Nella colonna 1, 10.000 è il risultato di 18.000 – 8.000 cioè gli interessi passivi di periodo meno quelli non dedotti per il 2008. Nella colonna 2, 13.800 è la quota di interessi oggettivamente indeducibili e la quota non deducibile di 10.000 dopo l’applicazione dell’articolo 96.
INTERESSI PASSIVI /CASO 2
Interessi passivi totali 20.000,00 euro
Interessi passivi pagamenti trimestrali IVA 1.000,00
Interessi passivi non dedotti nel periodo di imposta 2008 5.000,00
Interessi attivi 3.000,00
Risultato operativo lordo 80.000,00
INTERESSI PASSIVI /CASO 2
20.000 3.000 3.000 5.000 22.00080.000 29.000
INTERESSI PASSIVI /CASO 2
1.000
5.000
La società recupera a tassazione la quota di interessi passivi trimestrali IVA ma deduce tutti gli interessi del periodo di imposta 2009 recuperando anche quelli del 2008 non dedotti
UNICO: VITTO, ALLOGGIO E RAPPRESENTANZA
UNICO: VITTO, ALLOGGIO E RAPPRESENTANZA. CASO 1
Società che nel corso del periodo di imposta 2009 ha sostenuto spese di vitto ed alloggio per un importo di:
- 30 mila euro per ospitalità clienti;
- 25 mila euro per trasferte dipendenti
La società dovrà applicare il limite di deducibilità del 75 % soltanto sulla prima categoria di spese
UNICO: VITTO, ALLOGGIO E RAPPRESENTANZA. CASO 1
30.000 30.000
Come variazione in aumento, il modello Unico richiede l’indicazione dell’intero ammontare delle spese sulle quali applicare il plafond di deducibilità
UNICO: VITTO, ALLOGGIO E RAPPRESENTANZA. CASO 1
22.500
Tra le variazioni in diminuzione si dovrà inserire unicamente l’ammontare della quota di spese di vitto ed alloggio deducibile. In questo modo il modello procede a monitorare comunque l’intero ammontare delle spese
UNICO SP. VITTO, ALLOGGIO E RAPPRESENTANZA
Nel corso del periodo di imposta 2009, la società ROSSI SRL ha sostenuto:
- 60.000,00 euro per spese di vitto ed alloggio afferenti l’ospitalità clienti presso l’impresa;
- 92.000,00 euro di spese di rappresentanza
- 42.000,00 euro delle spese di rappresentanza sono da attribuire comunque al vitto ed all’alloggio
- l’ammontare dei ricavi dell’impresa è di 4.000.000,00 euro
- Individuazione dell’ammontare del 75 per cento di spese di vitto ed alloggio 60.000,00 x 75% = 45.000,00 Quota delle spese di rappresentanza che sono vitto ed alloggio 42.000,00 x 75% = 31.500,00 Limite massimo delle spese di rappresentanza deducibile 4.000.000,00 x 1,3% = 52.000,00
1) Individuazione dell’ammontare del 75 per cento di spese di vitto ed alloggio
60.000,00 x 75% = 45.000,00
2) Quota delle spese di rappresentanza che sono vitto ed alloggio
42.000,00 x 75% = 31.500,00
3) Limite massimo delle spese di rappresentanza deducibile
4.000.000,00 x 1,3% = 52.000,00
102.000
50.000 152.000
31. 500 52.000 97.000
LA VARIAZIONE IN AUMENTO
LA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
QUADRO RF: IL TFM E L’INDENNITÀ
SUPPLETTIVA CLIENTELA
Deducibilità Tfm
Rm 211/E del 22 maggio 2008: la mancanza dell’atto di data certa rende indeducibili le quota annue di accantonamento. Le stesse saranno deducibili al momento del pagamento alla fine del mandato.
Caso 1 (seguendo la tesi AF)
Alfa srl ha previsto un compenso per trattamento di fine mandato per il suo amministratore Rossi senza conferire a tale atto data certa anteriore all’inizio del rapporto. Considera tale accantonamento non rilevante fino al momento del pagamento.
Anno 2009
Alfa: accantona in bilancio nel 2009 € 12.000
Rossi non percepisce tale trattamento
12.00012.000 12.000
Caso 1 (seguendo la tesi AF)
Alfa srl ha previsto un compenso per trattamento di fine mandato per il suo amministratore Rossi senza conferire a tale atto data certa anteriore all’inizio del rapporto. Considera tale accantonamento non rilevante fino al momento del pagamento. Nel 2009:
Si chiude il rapporto tra Alfa e Rossi
Alfa : accantona in bilancio nel 2009 € 4.000Alfa paga a Rossi il Tfm per € 35.000
4.0004.000
35.000
La data certa (Adc 125):
1. estratto notarile del libro verbali assemblee;
2. vidimazione notarile del libro verbali;
3. notifica rituale all’amministratore;
4. invio all’amministratore della delibera mediante raccomandata in plico senza busta.
5. atto pubblico;
6. timbro postale;
Indennità supplettiva clientela
La sentenza n. 13506 dell’11 giugno 2009 della Corte di Cassazione ha rettificato la precedente sentenza n. 24973 del 24 novembre 2006 (e altre), riconoscendo deducibile per competenza gli accantonamenti effettuati dalla ditta mandante per le indennità maturate a favore degli agenti di commercio.
La circolare n. 42/E del 6 luglio 2007 aveva fatto proprio la tesi sostenuta dalla corte di Cassazione (sentenza n. 24973 del 27 novembre 2006) che stabiliva la deducibilità dell’indennità suppletiva di clientela in base al criterio di cassa.In forza di ciò ha aveva anche illustrato le condizioni per mettersi in regola con i mutati orientamenti giurisprudenziali, che privilegiavano il principio di cassa.
Comportamenti da tenere??
• agente persona fisica: le indennità sono tassate in base al criterio di cassa con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, ed eventuale opzione per la tassazione separata.
• agente società di persone: a decorrere dalle indennità maturate dal 2004 il regime risulta identico a quello delle persone fisiche: tassazione per cassa, applicazione della ritenuta del 20% da scomputarsi in sede di dichiarazione dei redditi dei soci, diritto alla tassazione separata.
• agente società di capitale: l’agente deve assoggettare a tassazione le indennità maturate sulla base del criterio di competenza, in ossequio sia alla normativa civilistica che a quella fiscale (ma vedi il requisito della certezza).