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“ESSERE IN REGOLA P Non solo un obbligo di legge, un d porre sul merc A Bologna F Relatore: Elisabetta Perrotta Segretario di FISE ASSOAMBIENTE Il Green public procureme CONVEGNO PER ESSERE UN PASSO AVANTI” dovere, ma anche una condizione ideale per potersi cato nel modo più vantaggioso. AMBIENTE Fiere | 20 Ottobre 2016 E ent e il Collegato ambientale

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“ESSERE IN REGOLA PER ESSERE UN PASSO AVANTI”Non solo un obbligo di legge, un dovere, ma anche una condizione ideale per potersi

porre sul mercato nel modo più vantaggioso.

AMBIENTE

Bologna Fiere | 20 Ottobre 2016

Relatore: Elisabetta PerrottaRelatore: Elisabetta PerrottaSegretario di FISE ASSOAMBIENTE

Il Green public procurement e il Collegato ambientale

CONVEGNO

“ESSERE IN REGOLA PER ESSERE UN PASSO AVANTI”Non solo un obbligo di legge, un dovere, ma anche una condizione ideale per potersi

porre sul mercato nel modo più vantaggioso.

AMBIENTE

Bologna Fiere | 20 Ottobre 2016

Segretario di FISE ASSOAMBIENTE

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COMUNICAZIONE UE“L’anello mancante – Piano

d’azione dell’Unione europea per l’economia circolareeconomia circolare”

COM(2015)614final

Progettazione dei prodotti Modelli di

consumo

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Necessità di attuare velocemente una transizione verso un’economia […] in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo

Ruolo degli acquisti della PA

(20% PIL UE)

Gestione rifiuti (focus su

recupero e riciclo)

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GPP (Green Public Procurement) o Acquisti Verdi“[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita

COS’E’ IL GPP ?

Si tratta di uno strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti

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Acquisti Verdi è definito dalla COM UE come:l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri

ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

Si tratta di uno strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie

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IN EUROPA

“Libro verde – Gli appalti pubblici nell’UE. Spunti di riflessione” (Monti, 1996): necessaria politica efficace in materia di appalti pubblici e considerato il loro ruolo/peso è fondamentale sistemi di acquisto efficaci

“Greener Public Purchasing” (OCSE, 2002): promosso concetto dell'appalto verde

Libro Verde sulla Politica Integrata di Prodotto (2001) e Sesto Programma d'Azione in campo ambientale (2002): UE promuove GPPcampo ambientale (2002): UE promuove GPP

Dir. 2004/18/CE sul “Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori”, ha inserito la qualità ambientale come criterio di valorizzazione dell'offerta, iniziativa ripresa e sviluppata dallaComunicazione della Commissione Europea COM(2008)400 «Appaltipubblici per un ambiente migliore»

Dir UE sugli appalti, (la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2004/17/CE ) ha dato un significativo supporto giuridico al GPP.

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Gli appalti pubblici nell’UE. Spunti di riflessione” (Monti, 1996): necessaria politica efficace in materia di appalti pubblici e considerato il loro ruolo/peso è

2002): promosso concetto dell'appalto verde

Libro Verde sulla Politica Integrata di Prodotto (2001) e Sesto Programma d'Azione in

Dir. 2004/18/CE sul “Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori”, ha inserito la qualità ambientale come criterio di valorizzazione dell'offerta, iniziativa ripresa e sviluppata dallaComunicazione della Commissione Europea COM(2008)400 «Appalti

Dir UE sugli appalti, (la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2004/17/CE ) ha dato un significativo supporto giuridico al GPP.

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IN ITALIA

DM 203/2003 ha varato il Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti Pubblici Verdi (PAN GPP), aggiornato con DM 10 aprile 2013, che identifica le “categorie merceologiche” di beni, servizi e lavori prioritari per i quali definire i Ambientali Minimi ) con decreto MATTM .

I CAM riportano i criteri base per partecipare ad una gara e criteri premianti che consentono l’attribuzione di gara e criteri premianti che consentono l’attribuzione di un punteggio per riconoscere le prestazioni ambientali più elevate.

L'inserimento dei CAM nei documenti di gara è divenuto obbligatorio in seguito all'emanazione del nuovo codice appalti: il D.Lgs n. 50/2016

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DM 203/2003 ha varato il Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti Pubblici ), aggiornato con DM 10 aprile 2013, che identifica le “categorie

merceologiche” di beni, servizi e lavori prioritari per i quali definire i CAM (Criteri Ambientali Minimi ) con decreto MATTM .

I CAM riportano i criteri base per partecipare ad una gara e criteri premianti che consentono l’attribuzione di gara e criteri premianti che consentono l’attribuzione di un punteggio per riconoscere le prestazioni ambientali

L'inserimento dei CAM nei documenti di gara è in seguito all'emanazione del

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Comma 2 «tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei dell'offerta economicamente più vantaggiosa[…]Tale obbligo si applica in genere per almeno il 50% del valore d’asta, anche meno del 50% per una gamma di contratti di ristorazione (per i quali sono indicati specifici criteri all’art.144) e per l’intero valore delle gare per categorie d’appalto con le

Art. 34 D.lgs 50/2016(Criteri di sostenibilità

energetica e ambientale)

Comma 1 - «Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei valore delle gare per categorie d’appalto con le

quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali.

DM 24/5/16 categorie:

d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente»

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Comma 2 «I criteri ambientali minimi […] sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa[…]». Tale obbligo si applica in genere per almeno il 50% del valore d’asta, anche meno del 50% per una gamma di contratti di ristorazione (per i quali sono indicati specifici criteri all’art.144) e per l’intero valore delle gare per categorie d’appalto con le valore delle gare per categorie d’appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali.

DM 24/5/16 incremento progressivo per alcune categorie: - 62% dal 1°gennaio 2017;

- 71% dal 1°gennaio 2018;- 84% dal 1°gennaio 2019;- 100% dal 1°gennaio 2020

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Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:a) la qualità (caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle

Art. 34 D.lgs 50/2016(Criteri di sostenibilità

energetica e ambientale)

Comma 6. « I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, economicamente più vantaggiosamiglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto

a) la qualità (caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto…);b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture;c) il costo di utilizzazione e manutenzione con attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra.

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a) la qualità (caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle

« I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto»

a) la qualità (caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto…);b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore

c) il costo di utilizzazione e manutenzione con attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra.

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CAM IN VIGORE (www.minambiente.it)

1. Apparecchiature elettroniche per ufficio2. Arredi per ufficio3. Arredo Urbano4. Aspetti sociali negli appalti pubblici5. Ausili per l’incontinenza6. Carta7. Cartucce per stampanti8. Edilizia8. Edilizia9. Illuminazione pubblica10. Pulizia e prodotti per l’igiene11. Rifiuti urbani12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari13. Serramenti esterni14. Servizi energetici per gli edifici (illum., climatiz15. Tessili16. Veicoli17. Verde pubblico

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(www.minambiente.it)

Sono in corso di definizione i CAM relativi alle seguenti categorie:

- Costruzione e manutenzione delle strade

- Servizio di illuminazione pubblica

- Arredi per ufficio revisione

- Servizio di pulizia negli ambienti ospedalieri

12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari

climatiz.)

- Servizio di pulizia negli ambienti ospedalieri

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LE INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI

a. Premessa

b. Identificazione oggetto appalto

c. Criteri per selezione candidati

- esperienze- competenze tecniche- formazione personale- sistema di gestione ambientale (es. EMAS/Iso 14001)

d. Specifiche tecniche (o criteri base)

e. Condizioni esecuzione appalto

f. Criteri premianti (o criteri aggiudicazione)

(orari CdR, compost domestico, automezzi eco..)

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LE INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI CAM RU

esperienzecompetenze tecnicheformazione personalesistema di gestione ambientale (es. EMAS/Iso 14001)

- contenitori per rifiuti- automezzi per raccolta rifiuti

Criteri premianti (o criteri aggiudicazione)

- automezzi per raccolta rifiuti- miglioramento gestione (riduzione smaltimento)

- realizzazione/adeguamento CdR- modalità RD- raccolta rifiuti durante eventi- sistema automatico gestione dati- informazione- rapporto periodico servizio- azioni di riduzione dei riifuti- campagne sensibilizzazione utenti/studenti- pubblicità

(orari CdR, compost domestico, automezzi eco..)

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IL 2 FEBBRAIO 2016 ENTRA IN VIGORE LA LEGGE 221/2015

DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Art. 16 – “Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi”

Art. 17 – “Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE”in fase di assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce titolo preferenziale il possesso di- registrazione EMAS,- registrazione EMAS,- certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di accreditamento,- marchio Ecolabel UE per un proprio prodotto o servizio,- certificazione ISO 50001 relativa ai Sistemi di gestione razionale dell’energia.

Art. 18 – “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”

Art. 19 – “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici”

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IL 2 FEBBRAIO 2016 ENTRA IN VIGORE LA LEGGE 221/2015

GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi”

Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE”in fase di assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce titolo preferenziale il possesso di

certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di accreditamento,marchio Ecolabel UE per un proprio prodotto o servizio,certificazione ISO 50001 relativa ai Sistemi di gestione razionale dell’energia.

Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le

Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici”

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DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DALDISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Art. 23 – “Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi”Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati o dal imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi normativi di raccolta e riciclo) e alle attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

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DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI POSTCONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DALDISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati o dal imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi normativi di raccolta e riciclo) e alle attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 29 – “Fertilizzanti correttivi”

Art. 30 – “Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi”:il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi, che non provveda direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, ovvero a imprese addette al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del TUA.

Art. 37 – “Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico”si incentiva il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue.

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi”:il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi, che non provveda direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, ovvero a imprese addette al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del TUA.

Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico”si incentiva il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 32 - “Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio” e art. 34 - “Modifiche all’art. 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discariche e in impianti di incenerimento dei rifiuti”: tali articoli estendono il tributo speciale stabilito per il deposito in discarica dei rifiuti (la c.d. ecoimpianti di incenerimento senza recupero energetico, e il relativo gettito (non più solo una quota) viene attribuito ad apposito fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, gli incentivi per l’acquisto dei prodotti e materiali riciclati, il produzione di rifiuti, gli incentivi per l’acquisto dei prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli impianti e l’attività di informazione ai cittadini su prevenzione e RD. Il tributo viene posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata fissate, ove l’ATO non sia stato costituito.Si stabiliscono altresì riduzioni del tributo a seguito del superamento di determinati livelli di raccolta differenziata. Il calcolo del grado di efficienza è fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun comune, validati dall'ARPA o da altro organismo pubblico che già svolge tale attività. Infine, si prevede che l'adeguamento ai target di raccolta differenziata, da parte delle autorità competenti, avvenga entro il 2 febbraio 2018.

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

“Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio” e art. 34 “Modifiche all’art. 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in

materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discariche e in ”: tali articoli estendono il tributo speciale stabilito

per il deposito in discarica dei rifiuti (la c.d. eco-tassa) anche al conferimento inimpianti di incenerimento senza recupero energetico, e il relativo gettito (non più solo una quota) viene attribuito ad apposito fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, gli incentivi per l’acquisto dei prodotti e materiali riciclati, il produzione di rifiuti, gli incentivi per l’acquisto dei prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli impianti e l’attività di informazione ai cittadini su prevenzione e RD. Il tributo viene posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata fissate, ove l’ATO non sia stato costituito.Si stabiliscono altresì riduzioni del tributo a seguito del superamento di determinati livelli di raccolta differenziata. Il calcolo del grado di efficienza è fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun comune, validati dall'ARPA o da altro organismo pubblico che già svolge tale attività. Infine, si prevede che l'adeguamento ai target di raccolta differenziata, da parte delle autorità competenti, avvenga entro il 2 febbraio 2018.

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 45 – “Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati”: prevede che le Regioni possono erogare incentivi a favore dei Comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal Programma nazionale di prevenzione e dai rispettivi programmi regionali ovvero che riducono i rifiuti residuali e gli scarti di trattamento delle RD da avviare a smaltimento.

Art. 46 – “Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discaricaArt. 46 – “Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica

Art. 47 “Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica” e art. 48 “Rifiuti ammessi in discarica”: l’adozione di programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica e l’individuazione, da parte di ISPRA, dei criteri tecnici con cui determinare quando il trattamento dei rifiuti, prima del loro collocamento in discarica, non è necessario ai fini della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti prevede che le Regioni possono erogare incentivi a favore dei Comuni che

attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal Programma nazionale di prevenzione e dai rispettivi programmi regionali ovvero che riducono i rifiuti residuali e gli scarti di trattamento delle RD da avviare a

Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica”: abrogato limite pciDisposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica”: abrogato limite pci

Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica” e art. 48 –l’adozione di programmi regionali per la riduzione dei rifiuti

biodegradabili da conferire in discarica e l’individuazione, da parte di ISPRA, dei criteri tecnici con cui determinare quando il trattamento dei rifiuti, prima del loro collocamento in discarica, non è necessario ai fini della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 49 – “Miscelazione dei rifiuti”: è consentito , anche in assenza di autorizzazione, l'effettuazione delle operazioni di miscelazione dei rifiuti che non siano espressamente vietate dalla normativa vigente e di prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 68 – “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente Art. 68 – “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” e art. 70 “Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali”: istituito, presso il MATTM, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente e la delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), di cui vengono stabiliti i principi e criteri direttivi.

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

è consentito , anche in assenza di autorizzazione, l'effettuazione delle operazioni di miscelazione dei rifiuti che non siano espressamente vietate dalla normativa vigente e di prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE

Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” e art. 70 “Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione

istituito, presso il MATTM, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente e la delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), di cui