Il diritto d'autore nell'era digitale (survey) - Aliprandi (2013)
Aliprandi - lezione Univ. Statale - 20-03-12
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Transcript of Aliprandi - lezione Univ. Statale - 20-03-12
Avv. Simone Aliprandi - www.copyleft-italia.it | www.aliprandi.org
Università degli Studi di Milano | 20 marzo 2012
Avv. Simone Aliprandiwww.copyleft-italia.it | www.aliprandi.org
La tutela giuridica dell'opera softwaree il modello open licensing
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IN PRINCIPIO ERA IL SOFTWARE (LIBERO)
un po' di storia ...
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Art. 1 Legge 633/1941
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche [...], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
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Art. 2 Legge 633/1941
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche ...
[…]
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
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Art. 64 bis Legge 633/1941
[…] i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
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[continua]
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
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SOFTWARE
tutela sovrapposta tramite● segreto● copyright / diritto d'autore● sistemi tecnologici di controllo (DRM)● brevetti ?
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DUE NOMI PER UN UNICO CONCETTO?
Free Software vs Open Source
oppure FLOSS ?
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DEFINIZIONE DI LICENZA D'USO
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_(informatica)
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CLASSIFICAZIONE DELLE LICENZE D'USO
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LE LICENZE FLOSS:
CLASSIFICAZIONE*
* questa parte è tratta da:
Carlo Piana e Marco Ciurcina, Le licenze FLOSS: stato dell'arte ed evoluzioni,in A. Glorioso (a cura di), Il software libero in Italia, www.copyleft-italia.it/flossitalia
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le cosiddette licenze permissive
Alcune licenze impongono condizioni di licenza talmente lasse da far dubitare della loro efficacia. Vengono comunemente chiamate “licenze permissive” perché consentono praticamente tutto e impongono praticamente nulla, se non che venga mantenuta la dichiarazione sull’origine del software e il testo della licenza, o poco più. La licenza permissiva più famosa e utilizzata è la “Berkeley” o BSD.
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[continua] Il codice rilasciato sotto tale licenza è utilizzabile e abbinabile con codice rilasciato sotto praticamente qualsiasi altra licenza, anche proprietaria. Il sistema operativo Mac OS X di Apple deriva da un progetto – Darwin, la cui licenza è appunto la BSD – ed è venduto sotto licenza strettamente proprietaria. Questo perché la licenza BSD copre unicamente la parte non modificata del software originale, mentre non comprende la parte modificata – o il programma più ampio basato su di essa – che pur essendo un’opera derivata non subisce alcuna restrizione da parte dell’autore dell’opera base.
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LE LICENZE FLOSS: CLASSIFICAZIONE
copyleft forte vs copyleft debole *
Le licenze copyleft sono quelle che impongono che anche opere derivate vengano mantenute sotto la stessa licenza originale.
A seconda dell’ampiezza di questa condizione, si ha un copyleft “forte” o un copyleft “debole”.
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copyleft forte
L’archetipo della licenza a copyleft forte è la GNU GPL, la licenza del progetto GNU e la più popolare delle licenze di software libero. Secondo questa licenza, tutte le opere derivate, nella più ampia concezione del termine concessa dal diritto d’autore, devono essere rilasciate sotto la stessa licenza.
Alcuni hanno parlato in termini dispregiativi di “effetto virale”, quasi che la licenza abbia effetti infettivi.
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copyleft debole
L’archetipo della licenza di copyleft debole è la GNU Lesser General Public License (o LGPL). Tale licenza è stata concepita per alcune librerie software del progetto GNU (infatti l’acronimo originale della LGPL era Library General Public License) in quanto si voleva che tali librerie fossero utilizzabili anche da programmi proprietari.Un’altra licenza di copyleft debole di ampio successo è la MPL della Mozilla Foundation.
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[continua] copyleft debole
Le licenze “copyleft debole” prevedono che l’obbligo di utilizzare la medesima licenza per le opere derivate sia limitato alle modifiche al programma stesso, ma non si allarga a opere più ampie che ne incorporano il codice nel caso in cui questa parte di codice rimanga individuabile e separata dal resto.
_________________________________* Carlo Piana e Marco Ciurcina, Le licenze FLOSS: stato dell'arte ed evoluzioni
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Free Software Foundation --> indicazione di compatibilità con la GPL
Open Source Initiative --> coerenza con laOpen Source Definiticion
EUPL --> lista di compatibilitàinterna alla licenza
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La GNU General Public License (GPL)
4 libertà fondamentali
0) Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo
1) Libertà di studiare il programma e modificarlo.
2) Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo.
3) Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio
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LA OPEN SOURCE DEFINITION
10 caratteristiche fondamentalihttp://it.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Definition
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LA EUROPEAN UNION PUBLIC LICENSE
(EUPL)
definizione:http://it.wikipedia.org/wiki/European_Union_Public_Licence
sito ufficiale: http://ec.europa.eu/idabc/eupl
sito italiano: http://www.eupl.it/
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COMPARAZIONE DI LICENZE FLOSS
http://khason.net/blog/open-source-licenses-comparison-table/
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_software_licenses
http://it.wikipedia.org/wiki/Comparazione_di_licenze_libere
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RAPPORTI FRA PACCHETTI SOFTWARE
derivazioneinterazione
o mera aggregazione ?
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in merito alla GPL sul sito
http://softwarelibero.it/ricerca/licenze.shtml
si legge:
"La licenza tuttavia non copre la chiamata di un programma GPL da parte di altri programmi, o il suo uso come parte di un gruppo di programmi, o la mera aggregazione con altri programmi sullo stesso supporto: tutti questi usi del programma GPL sono permessi senza vincoli."
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DAL SOFTWARE AGLI ALTRITIPI DI OPERE CREATIVE
• la licenza GNU FDL
• le licenze Creative Commons
• le licenze per banche dati
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grazie per l'attenzione
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