Aliprandi - La tutela del design: un'introduzione - 07-05-13
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Transcript of Aliprandi - La tutela del design: un'introduzione - 07-05-13
Simone Aliprandi – Progetto Copyright-Italia.itwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org
SIMONE ALIPRANDI
La tutela del design: un'introduzione
7 maggio 2013 – ISIA FirenzeUn'introduzione al diritto della proprietà intellettuale
7 maggio 2013 – ISIA Firenze
Un'introduzione al diritto della proprietà intellettuale
Simone Aliprandi – Progetto Copyright-Italia.itwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org
prodotti di design vs tipi di tutela giuridica
dotati di carattere creativo privi di carattere creativo
tutela brevettualetutela di diritto d'autore
tutela di diritto d'autore + tutela brevettuale
prodotti di design
fonti normative
lato diritto d'autore →• legge 633/1941 (ovvero, la legge italianasul diritto d'autore, LDA);• cod. civ., articoli da 2575 a 2583
lato tutela brevettuale →• cod. civ., articoli da 2592 a 2594• d.lgs 30/2005 (ovvero il Codice dellaproprietà industriale, CPI), articoli da 31 a 44• (v. anche direttiva 91/78/CE, attuata dal D.lgs 95/2001)
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7 maggio 2013 – ISIA FirenzeUn'introduzione al diritto della proprietà intellettuale
categorie contemplate dalla legge italiana
opere di design (con carattere creativo) → art. 2 (n. 4, 5, 10) legge 633/1941
modelli e disegni ornamentali secondo il cod. civ. (art. 2593)→ → ma il CPI parla di disegni e modelli
modelli di utilità → art. 2592 cod. civ. → caso a sé (vedi definizione)
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gli articoli 1 e 2 LDA
Art. 1 Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. […]
Art. 2 In particolare sono comprese nella protezione:[…]4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;5) i disegni e le opere dell'architettura;[…]10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
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Art. 31 CPI – Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
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NB: il diritto d'autore su opere di design dura 25 anni dalla morte dell'autore e non 70
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carattere creativo + valore artistico
In linea generale, il design è tutelabile attraverso la registrazione per i c.d. disegni o modelli i quali proteggono l’aspetto esterno (non funzionale) del prodotto o di una sua parte per un periodo di 5 anni (prorogabile fino a 25) [...].
Se però il design presenta "di per sé carattere creativo e valore artistico", esso può accedere anche alla tutela conferita dalla legge sul diritto d’autore (art. 2, n. 10, legge n. 633/1941), che protegge le opere per un periodo più lungo e che non richiede alcuna formalità di deposito e/o registrazione.
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Mentre per le opere tutelate dal diritto d’autore la legge autore postula la sola presenza del carattere creativo (cioè l’espressione della personalità dell’autore), per il design è richiesto anche il “valore artistico”, ciò che provoca molte incertezze e difficoltà di carattere applicativo.Innanzitutto perché il “valore artistico” non è definito dalla legge sul diritto d’autore e dunque la sua definizione è rimessa alla discrezionalità degli interpreti, i quali non sono ancora giunti ad una soluzione condivisa. Anzi.
Una parte della giurisprudenza propone di ritenere dotate di valore artistico solo le opere che possono circolare autonomamenteanche nel mercato dell’arte e che hanno specifico valorein tale mercato.
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Altra parte della giurisprudenza richiede che le opere di design presentino un alto grado di creatività, una originalità qualificata che potremmo definire “al quadrato”, in grado di suscitare emozioni nel pubblico degli osservatori.
I giudici del Tribunale di Milano ritengono, invece, necessario oggettivizzare, per quanto possibile, la valutazione del valore artistico, ancorandola ad elementi esterni, idonei a dimostrare, se pure a posteriori, il riconoscimento di particolari qualità estetiche e artistiche che l’oggetto abbia ricevuto presso gli ambienti culturali e istituzionali.
[FONTE: M. NajOleari, Carattere creativo e valore artistico delle opere di disegnoindustriale, IlSole24Ore.com; articolo in commento a sentenza Trib. Milano,Sez. spec. propr. ind., 13.09.2012, n. 9917]
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grazie per l'attenzione
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