Un'introduzione al diritto d'autore e all'open licensing (Aliprandi, 2014)

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    Simone Aliprandi Un'introduzione al diritto d'autore e all'open licensing

    Un'introduzioneal diritto d'autore e all'open licensing1

    Simone Aliprandiavvocato, Array.eu e Copyleft-Italia.it

    1. L'acquisizione dei diritti e paternit dell'opera2

    1.1. La nascita "automatica" dei diritti e la prova della paternit

    Generalmente, la prima domanda che si pone chi vuole tutelare unprodotto della sua creativit : come faccio ad ottenere i dirittidautore sulla mia opera!" #urtroppo $uesto uno de%li aspetti su cuisi crea facilmente confusione, dato che nellimma%inario comunelac$uisizione dei diritti dautore si perfeziona attraverso una non &enspecificata formalit, come pu essere il deposito dellopera alla S(A)

    o il deposito presso un notaio" (n realt la $uestione va posta in terminia&&astanza diversi" (l diritto dautore, a differenza del &revetto *cheappunto richiede una re%istrazione presso appositi uffici perlac$uisizione del titolo+, per cos- dire automatico!: lautoreac$uisisce il complesso dei diritti sullopera con la semplice creazionedella stessa" .i cristallizzato nellart" / della le%%e sul dirittod'autore *le%%e n" /00 del 121, d'ora in poi 34A+ che ripresopedisse$uamente dallart" 567/ del .odice .ivile: Il titolo originario

    1 NOTA IMPORTANTE: Il presente capitolo rilasciato nei termini della licenzaCreative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo !"# unported$ ilcui testo inte%rale disponibile al sito &ttp:''creativecommons"or%'licenses'b()sa'!"#'" *uesta versione del capitolo presenta alcuni mi%lioramenti di+ormattazione e impa%inazione rispetto alla versione presente nel libro ,adesempio corre%%e alcuni errori a livello di numerazione dei para%ra+i-$ ma nonpresenta alcuna sostanziale di++erenza a livello di contenuto"

    . Para%ra+o liberamente tratto dal libro Aliprandi$ /"$ Capire il copyright.Percorso guidato nel diritto d'autore$ Milano$ 0edizioni'Cop(le+t)Italia"it$ .#1!"

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    http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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    dellacquisto del diritto di autore costituito dalla creazionedellopera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Anulla rileva dun$ue lintervento della S(A), del notaio o di altri

    fantomatici or%ani certificatori" Unopera dellin%e%no che mostraalcuni re$uisiti minimi per essere considerata tale, so%%etta fin dasu&ito alla tutela prevista dal diritto dautore8 e il suo creatoreac$uisisce su di essa tutti i diritti9poteri previsti dalla le%%e"

    3a le%%e italiana cerca di rendere la $uestione pi semplicecompiendo $uella che nel %er%o %iuridico chiamata presunzione! efacendo leva su un criterio di pu&&lica fede" 3e%%iamo lart" ; percapire me%lio: reputato autore dellopera, salvo prova contraria,ci in essa indicato co!e tale, nelle for!e duso, ovvero

    annunciato co!e tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazioneo radiodiffusione, dellopera stessa.

    sufficiente affinch> =izio possa essere le%ittimamenteritenuto lautore"

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    una posizione pro&atoria favorevole *per effetto della presunzionedellart" ; 34A+"

    =uttavia, sappiamo che lopera, prima della sua effettiva

    produzione e pu&&licazione, normalmente circola allinterno di uncerto numero di persone *editor, correttori di &ozze, %rafici, produttori,promotori, a%enti, fonici"""+8 e in $uesta fase pu nascondersi $ualchefalla che espone lautore al rischio che la sua opera finisca in manis&a%liate prima della sua pu&&licazione ufficiale" 4un$ue, siccome ilmondo pieno di fur&astri!, sempre &uona a&itudine prevenire$ualsivo%lia tiro mancino e munirsi di una prova sufficientementesolida da sfoderare! nelleventualit che $ualcuno si metta in testa diinsinuare du&&i sulla nostra paternit dellopera"

    ? $ui che entrano %ioco alcuni accor%imenti formali dire%istrazione dellopera o di semplice attri&uzione di una data certa8accor%imenti che per riman%ono sempre e comun$ue sul piano dellaprova e non hanno a che fare con lac$uisizione dei diritti" Si trattacio di mere precauzioni e non di formalit con una valenzacostitutiva dei diritti dautore *per il principio %i illustrato per cui idiritti nascono automaticamente! con il semplice atto dellacreazione+"

    1.2. Come attribuire una data certa alle opere

    #er entrare ma%%iormente nel detta%lio di $uesti che a&&iamochiamato accor%imenti! e precauzioni!, innanzitutto importantesottolineare che la loro funzione pi essenziale non $uella dicertificare leffettiva paternit ma pi che altro $uella di dimostrarelesistenza di unopera ad una data certa"

    #er la %iurisprudenza in materia di diritto dautore, colui che riesce

    a dimostrare di essere in possesso di una copia dellopera prima dialtri viene riconosciuto come il primo effettivo autore"? a&&astanza intuitivo, in fondo: se =izio pu&&lica un li&ro in data

    0@ lu%lio ma .aio dimostra di essere in possesso di una copia dellastessa opera con data 5@ %ennaio, la posizione di =izio non moltolimpida"

    ( metodi per provare lesistenza di unopera in una data certa sonovari: depositarla presso enti pu&&lici tenuti a protocollare e re%istrare

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    alcuni tipi di documenti *si veda lesempio di una tesi di laurea cheviene conservata per un certo numero di anni ne%li archividelluniversit+8 depositarla presso un apposito ufficio della S(A) o

    presso altri enti specializzati8 depositarla presso un notaio8 fare inmodo che vi ven%a apposto un tim&ro postale8 a%%iun%ere unamarcatura temporale di%itale, etc"

    Un esempio sempre efficace $uello delle tesi di laurea"

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    A &en vedere, un effetto e$uipara&ile pu essere ra%%iunto con ilsemplice uso della #)., la $uale non richiede lattivazione della firmadi%itale su smart9card o chiavetta US ma la semplice apertura di

    account di #). presso uno dei numerosi fornitori certificati" Si sentespesso dire che la #). la versione di%itale della raccomandata conricevuta di ritorno!, e che addirittura fornisce $ualche %aranzia in pi"(nfatti oltre a far prova dellinvio e del ricevimento del messa%%io, ilsistema di #). attri&uisce data certa al messa%%io e %arantiscesullinte%rit di eventuali alle%ati" ? dun$ue possi&ile alle%are il filedella nostra opera creativa e autoinviarcelo a mezzo di #)." 3aconservazione del messa%%io #). inte%rale una prova %i sufficientea provare lesistenza di $uellopera ad una data certa"

    (nfine, in rete ci sono vari servizi che si occupano di fornire unaforma di marcatura temporale online" (n sostanza lautore delloperainvia ai %estori di $uesti servizi il file, essi vi appon%ono la loro firmadi%itale con marcatura temporale e a seconda dei casi lorestituiscono allautore o lo prendono in deposito"

    2. Requisiti e contenuto della tutela di diritto d'autore3

    2.1. Il requisito del carattere creativo

    A&&iamo dun$ue chiarito che il diritto dautore sor%eautomaticamente e a&&iamo intanto fatto cenno ad alcuni re$uisitiminimi che le opere dellin%e%no devono possedere affinch> possanoessere o%%etto della tutela %iuridica"

    (niziamo il ra%ionamento con una riflessione sul testo del primoarticolo della le%%e *art" 1, comma 1+: B"ono protette ai sensi di

    questa legge le opere dellingegno di carattere creativo ceappartengono alla letteratura, alla !usica, alle arti figurative,allarcitettura, al teatro ed alla cine!atografia, qualunque ne sia il!odo o la for!a di espressione.

    ! Para%ra+o liberamente tratto dal libro Aliprandi$ /"$ Capire il copyright.Percorso guidato nel diritto d'autore$ Milano$ 0edizioni'Cop(le+t)Italia"it$ .#1!"

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    .oncentriamo la nostra attenzione sul concetto di caratterecreativo!, che appunto stato individuato dalla scienza %iuridica comere$uisito &ase per lapplicazione della tutela di diritto dautore"

    =radizionalmente la dottrina %iuridica articola il carattere creativoin due componenti fondamentali: lori%inalit e la novit" 2

    Alla &ase del re$uisito dellori%inalit sta lidea che loperadevessere frutto di un particolare lavoro intellettuale e deve rifletterelimpronta della personalit dellautore" Si tratta di un concettoa&&astanza etereo e difficilmente defini&ile a priori"

    Un dato di fatto che la %iurisprudenza tende sempre di pi ariconoscere la tutela anche ad opere in cui il contri&uto intellettuale piuttosto modesto6: si pensi ad esempio ad alcune forme di musica

    elettronica che consistono unicamente nella ripetizione in se$uenza diuna &ase musicale preconfezionata!8 o anche alla veste %rafica dialcuni siti Ce& riprodotta automaticamente da appositi pro%rammi

    Di%uardo alla novit, invece, la dottrina %iuridica pi accreditata *eriscontrata anche in %iurisprudenza+ differenzia il concetto in novitso%%ettiva e novit o%%ettiva" 3a prima strettamente connessa *oaddirittura sovrapposta+ allori%inalit: in sostanza si richiede chelopera rispecchi lindividualit culturale e creativa di un so%%ettospecifico *lautore+" #i determinante dal punto di vista %iuridico lanovit o%%ettiva, intesa come novit di elementi essenziali ecaratterizzanti! che o%%ettivamente distin%uano unopera da altredello stesso %enere" /i veda in tal senso come si espressa la Corte di Cassazione nella /ent" n" 1>del .!'#1'B?: Perc&D un4opera dell4in%e%no possa ricevere protezione ai sensidella 0e%%e sul diritto di autore$ su++iciente c&e il re5uisito della 7creativit6sussista in misura modesta$ non essendo ric&iesto un particolare %rado delre5uisito stesso";

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    inconsapevole di unopera dellin%e%no con $uella creata inprecedenza da un altro autore+"

    2.2. L'attenzione per la forma espressiva

    #er comprendere appieno la riflessione sui re$uisiti di ori%inalit enovit necessario richiamare &revemente un altro principio classicodel diritto dautore: cio $uello per cui %iuridicamente rilevante *e$uindi tutela&ile con il diritto dautore+ solo la forma espressivadellopera8 $uindi non lidea creativa in s>, ma come tale idea stataestrinsecata dallautore"

    Al fine di far ma%%iore luce su $uesto principio il caso di citare

    una differenziazione concettuale ac$uisita dalla scienza %iuridica inmerito alle opere dellin%e%no, secondo cui si distin%uono formaesterna, forma interna e contenuto"

    =ale impostazione dottrinale stata proposta ori%inariamente dal%iurista tedesco Eohler e ripresa poi da%li studiosi di molti paesi *fracui per l(talia #aolo Auteri+" 3a riportiamo nella formulazionesemplice e chiara che si trova sul sito CCC"dirittodautore"it:

    #a for!a esterna la for!a con cui lopera appare nella sua versioneoriginaria $insie!e di parole e frasi nelle opere letterarie, nella !elodia,rit!o e ar!onia nellopera !usica, ecc.%, la for!a interna la strutturaespositiva dellopera $lorganizzazione del discorso, la scelta e la sequenzadegli argo!enti nellopera letteraria, i passaggi essenziali del discorso!usicale e nelle note deter!inanti la linea !elodica nellopera !usicale,ecc.%. Il contenuto largo!ento trattato, le infor!azioni, i fatti, le idee, leopinioni, le teorie in quanto tali, cio a prescindere dal !odo in cui essi

    sono scelti, coordinati e presentati."econdo tale teoria, la tutela a per oggetto sia la for!a esterna ce

    interna, !a non il contenuto. &uindi il diritto dautore protegge la for!aespressiva dellopera, e non si estende al contenuto.'

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    idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concettimatematici in $uanto taliF, e se%na il confine ideale fra diritto dautoree tutela &revettuale" (l &revetto infatti mira a tutelare una soluzione

    innovativa *purch> passi&ile di applicazione industriale+ al contrariodel diritto dautore che come si appena visto tutela la formaespressiva dellopera"

    2.3. L'elencazione dell'art. 2 LD

    Allart" 5 della le%%e sul diritto dautore si riporta la se%uenteelencazione delle opere o%%etto di tutela %iuridica:

    1+ le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,

    reli%iose, tanto se in forma scritta $uanto se orale85+ le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere

    drammatico9musicali e le variazioni musicali costituenti di per s>opera ori%inale8

    0+ le opere coreo%rafiche e pantomimiche82+ le opere della scultura, della pittura, dellarte del dise%no, della

    incisione e delle arti fi%urative similari, compresa la sceno%rafia86+ i dise%ni e le opere dellarchitettura8/+ le opere dellarte cinemato%rafica, muta o sonora87+ le opere foto%rafiche e $uelle espresse con procedimento

    analo%o a $uello della foto%rafia8;+ i pro%rammi per ela&oratore, in $ualsiasi forma espressi purch>

    ori%inali $uale risultato di creazione intellettuale dellautore8+ le &anche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi

    indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti edindividualmente accessi&ili mediante mezzi elettronici o in altro modo8

    1@+ le opere del dise%no industriale che presentino di per s>

    carattere creativo e valore artistico"Sia &en inteso che $uesta elencazione non intende fornire unnu!erus claususdi cate%orie e che il diritto dautore applica&ile atutte le forme di creativit assimila&ili a $uelle prese espressamente inconsiderazione"7

    /i pensi alle tipolo%ie di opere non +acilmente de+inibili poic&D presentanocontemporaneamente %li aspetti peculiari di varie cate%orie ,come ad esempio lecosiddette 7opere multimediali-"

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    2.!. uali diritti #a l'autore$

    Una volta individuato con $uesto elenco il campo d'azione del

    diritto d'autore, importante comprendere $uale sia la portata di$uesta tutela, ossia $uali siano effettivamente i poteri di controllo chel'autore pu esercitare sulla sua opera" )' difficile trattare in pocheri%he $uesto tema, ma si cercher comun$ue di fornire unapanoramica complessiva"

    (nnanzitutto importante distin%uere tra due macro9cate%oriediritti: $uella dei diritti di utilizzazione economica e $uella dei dirittimorali d'autore"

    Secondo %li articoli da 15 a 1 34A *dedicati ai diritti di

    utilizzazione economica+ l'autore *o in sua vece il so%%etto a cuil'autore ha ceduto i diritti+ ha il diritto esclusivo di riprodurre l'opera,di trascrivere l'opera, di ese%uire, rappresentare, recitare in pu&&licol'opera, di comunicare al pu&&lico l'opera, di distri&uire e mettere adisposizione del pu&&lico l'opera, di tradurre, riela&orare e riadattaread altri contesti l'opera, di nole%%iare e dare in prestito l'opera"

    .i implica che tutte $ueste attivit sono di competenza esclusivadell'autore o in sua vece del so%%etto a cui l'autore ha ceduto i diritti"

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    che siano lesive per la reputazione dell'autore *art" 5@ 34A+, neldiritto di rivelarsi e far riconoscere %iudizialmente la $ualit di autorenel caso di opere pu&&licate con pseudonimo o anonimamente *art" 51

    34A+, e infine nel diritto di ritirare le copie dell'opera dal commercioper %ravi ra%ioni morali *art" 125 34A+"

    3. Il pubblico dominio

    3.1. uando un'opera % in pubblico domino$

    Un'opera in pu&&lico dominio $uando non esiste pi alcun diritto

    di privativa su di essa e dun$ue nessun so%%etto pu sentirsi titolato acontrollarne e restrin%erne %li usi da parte di altri" e conse%ue chel'opera diventa li&era da $ualsiasi vincolo %iuridico e pu essereripu&&licata, riela&orato e riutilizzata da chiun$ue"

    (l pu&&lico dominio pu dun$ue essere di tre tipi: 1+ per scadenzanaturale dei diritti8 5+ e( lege8 0+ volontario *o artificiale+"

    (l primo si verifica $uando i diritti su un'opera scadono, come nelcaso dei classici 7@ anni dopo la morte dell'autore per i diritti d'autore,i 6@ anni dall'incisione per i diritti connessi del produttore fono%rafico,i 5@ anni dallo scatto per le foto%rafie"

    (l secondo invece si verifica in tutti $uei casi in cui vi una normadi le%%e che espressamente esclude l'applicazione del diritto d'autore"Ad esempio, nell'ordinamento statunitense, il =itle 17, .hapter 1,Section 1@6 dell'US .ode prevede che le opere prodotte dal %overnofederale *ma non $uelle dei sin%oli stati e delle altre pu&&licheamministrazioni americane+ non siano sottoposte a diritto d'autore esiano $uindi in pu&&lico dominio e( lege"

    (l terzo infine si verifica $uando il titolare dei diritti a sce%liere didonare la sua opera al pu&&lico dominio anche se non sono ancorascaduti i termini per la sua caduta naturale! nel pu&&lico dominio".i possi&ile con un artificio %iuridico: una dichiarazione pu&&lica*da accompa%nare all'opera come una licenza+ con cui il titolare deidiritti dichiara solennemente e irrevoca&ilmente di rinunciareall'esercizio di tutti i suoi diritti sull'opera" (l pi diffuso tra $uesti

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    strumenti di rinuncia *detti appunto Caiver!+ $uello offerto da.reative .ommons e chiamato ..@ *.. zero+"

    3.2. &' facile capire se un'opera % in pubblico domino$

    =ranne il caso in cui l'opera sia stata dili%entemente contrasse%natacon un disclaimer che conferma la sua entrata nel pu&&lico dominio*come appunto ..@ o altri strumenti simili+, non facile avere lacertezza che tutti i diritti su un'opera siano effettivamente scaduti" (ldiritto d'autore una materia complessa e molto specialistica8 e i dirittiin %ioco sono numerosi e spesso variano tra le diverse le%islazioni"on solo: ci sono casi di autori sotto pseudonimo o anonimi, o

    comun$ue non particolarmente famosi, di cui non facile conoscere ladata di morte8 casi eccezionali in cui il termine dei 7@ anni statoallun%ato8 casi in cui non sono solo i diritti d'autore in senso puro atutelare un'opera ma anche i diritti connessi *pensiamo alle incisionifono%rafiche di opere musicali, alle opere cinemato%rafiche"""+"

    #er fortuna la rete internet ci viene incontro" .i sono infatti diversiarchivi online di opere in pu&&lico dominio: &asti pensare a siti comeCCC"europeana"eu, CCC"archive"or% o come i vastissimi pro%ettidella HiIimedia Joundation *principalmente HiIimedia .ommons eHiIisource+"

    #er superare $uesta ne&&ia informativa! e rendere $uindi pisemplice l'individuazione dello status di pu&&lico dominio per le operesono stati creati appositi siti chiamati pu&lic domain calculators!: siticon impostati vari parametri *la le%islazione di riferimento, il tipo diopera, etc"+ che forniscono un'indicazione a&&astanza attendi&ile" (lpi raffinato e performante si trova al sito CCC"outofcopKri%ht"eu ed stato realizzato da )uropeana8 un altro si trova al sito

    CCC"pu&licdomainCorIs"net ed promosso dalla Lpen EnoCled%eJoundation"

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    3.3. La public sector information e il principio open b( default)$

    ).).*. #a pu+lic sector infor!ation in Italia

    #erpu+lic sector infor!ation*#S(+ si intende tutto il patrimonio diinformazioni *dati, atti, normative, documenti+ prodotti, pu&&licati emantenuti dallo Stato, da%li enti territoriali e in %enerale dallapu&&lica amministrazione"

    (n un mondo come $uello attuale in cui tutto viene condiviso in retee anche %li enti pu&&lici diventano parte attiva della condivisione, importante capire &ene entro $uali limiti la #S( li&eramenteriutilizza&ile o meno"

    (n (talia non esiste una norma come $uella presente ne%li USA ecitata poco fa che a priori li&era dal diritto d'autore tutti i contenutiprodotti dal %overno federale" (n compenso esiste il laconico articolo 6della le%%e sul diritto d'autore che sta&ilisce: #e disposizioni diquesta legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato edelle a!!inistrazioni pu++lice, sia italiane ce straniere.

    3a dottrina %iuridica italiana ha per sempre frenato %li entusiasmide%li utilizzatori, sottolineando che la norma da interpretare in sensorestrittivo, visto il dettato del successivo articolo 11: Allea!!inistrazioni dello stato, alle provincie ed ai co!uni spetta ildiritto di autore sulle opere create e pu++licate sotto il loro no!e ed aloro conto e spese.

    e conse%ue che, salvo modifiche alle norme o importantidecisioni %iurisprudenziali che aprano ad una interpretazione pielastica, escono dall'am&ito del diritto d'autore unicamente i testi *adesclusione $uindi di altri elementi annessi al testo+ e ri%orosamentesolo $uelli de%li atti ufficiali, ovvero %li atti istituzionali delle

    pu&&liche amministrazioni *normative, disciplinari, deli&ere, carte deiservizi, sentenze, ordinanze"""+"Medremo nei prossimi para%rafi che, nonostante la $ui illustrata

    situazione a livello di le%%e sul diritto d'autore *che si auspica ven%achiarita con una riformulazione dei citati articoli+, il le%islatoreitaliano ha introdotto in altri testi normativi alcuni principi cheli&erano! i dati e documenti della pu&&lica amministrazione italiana"

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    ).).. Il principio open +y default introdotto nel /*

    .ome a&&iamo visto nei primi para%rafi, il diritto d'autore una

    tutela che si applica pienamente e automaticamente all'opera *sempreche a&&ia carattere creativo+ anche senza che l'autore svol%aparticolari formalit di deposito o re%istrazione" .i implica che, salvoindicazione specifica di un permesso d'uso dell'opera *ad esempioattraverso una li&eratoria, una licenza+, o%ni opera non ancora cadutanel pu&&lico dominio de&&a essere considerata come sotto copKri%ht*il famoso tutti i diritti riservati!+" (n %er%o tecnico9informatico sidire&&e che le opere dell'in%e%no sono closed &K default!, ovverochiuse per natura!, intendendo chiuse! in senso %iuridico, cio non

    aperte! e $uindi non li&ere dai vincoli del diritto d'autore"4a $ualche anno a $uesta parte tuttavia in )uropa e in altre parti

    del mondo si aperto un di&attito scientifico e politico sull'importanzache il li&ero accesso allapu+lic sector infor!ation pu avere nella%estione della cosa pu&&lica, specie nella cosiddetta societdell'informazione in cui stiamo vivendo da ormai pi di un decennio"

    =ale di&attito ha portato all'approvazione di una serie di norme siadi livello europeo che nazionale e re%ionale nella direzione di unama%%iore apertura" 3a prima pietra miliare la direttiva europea5@@0N;N). *nota appunto come direttiva #S(!+8 ad essa sono se%uitele varie le%%i di recepimento e di detta%lio"

    3'(talia su $uesto fronte, dopo una le%%e di recepimento pococora%%iosa *il d" l%s" 0/N5@@/+, ha fatto un passo &en pi determinantecon le riforme del Governo Oonti, %razie alle $uali stato introdottoanche il principio open &K default! sui dati e i documenti dellapu&&lica amministrazione" (n sostanza, %razie alla riformulazionede%li articoli 65 e /; del .odice dell'amministrazione di%itale, %li enti

    pu&&lici italiani che pu&&licano dati e documenti evitando odimenticandosi di indicare specifici termini d'uso, li fanno ricadereautomaticamente in una sorta di re%ime di pu&&lico dominio" )' unmodo, forse un po' all'italiana, per sfruttare l'inerzia della #A a favoredei cittadini e 9 perch> no 9 anche delle imprese, le $uali potrannoesco%itare nuovi modelli di &usiness &asati sul riuso, la riela&orazione,la ridistri&uzione di $uelle informazioni"

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    Si &adi per che ci non intacca $uando definito dall'art" 11 34A,dato che comun$ue si applica unicamente a dati e documenti e nontout courtalle opere dell'in%e%no prodotte da%li enti pu&&lici" (n attesa

    di una riforma che modifichi anche la le%%e sul diritto d'autore, $uestosi confi%ura come un primo importante spira%lio verso un re%ime diopen #S(!"

    4. *air use+ fair dealin,e libere utilizzazioni

    Alcuni ordinamenti %iuridici contemplano il principio secondo cuiil diritto d'autore de&&a in un certo senso farsi da parte in $uei casi in

    cui le opere tutelate ven%ano utilizzate in contesti che non possonocreare un concreto danno a%li interessi commerciali dell'autore e deisuoi aventi causa8 o pi in %enerale in $uei casi in cui l'interessepu&&lico alla diffusione dell'informazione e della conoscenza de&&aprevalere sull'interesse privato alla tutela esclusiva di un'opera" (nalcuni ordinamenti si parla di fair use!, in altri di fair dealin%!, inaltri ancora di li&ere utilizzazioni! o eccezioni al diritto d'autore!"

    !.1. Il fair usestatunitense-

    (l fair use *in italiano, uso o utilizzo leale, e$uo o corretto!+ unadisposizione le%islativa presente nel =itolo 17, P 1@7, del .opKri%htAct *la le%%e sul copKri%ht statunitense+" 3a clausola sta&ilisce, sottoalcune condizioni, la liceit della citazione non autorizzata, ol'incorporazione non autorizzata, di materiale protetto da copKri%htnell'opera di un altro autore"

    (l principio del fair use rende le opere protette da copKri%ht

    disponi&ili al pu&&lico come materiale %rezzo senza la necessit diautorizzazione, a condizione che tale li&ero utilizzo soddisfi le finalitdella le%%e sul copKri%ht, che la costituzione de%li Stati Unitid'America definisce come promozione del pro%resso della scienza edelle arti utili!"

    @ &ttp:''it"i8ipedia"or%'i8i'airJuse"

    26;

    http://it.wikipedia.org/wiki/Fair_usehttp://it.wikipedia.org/wiki/Fair_usehttp://it.wikipedia.org/wiki/Fair_use
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    Simone Aliprandi Un'introduzione al diritto d'autore e all'open licensing

    3a dottrina tenta con ci di e$uili&rare %li interessi dei titolari didiritti esclusivi con i &enefici sociali o culturali che derivano dallacreazione e dalla distri&uzione delle opere derivate"

    ella misura in cui $uesta dottrina prote%%e forme di espressioneche potre&&ero diversamente venire a confi%urarsi come infrazioni delcopKri%ht, stata posta in relazione con la protezione della li&ert diparola sancita dal primo emendamento della costituzione statunitense"

    3a %iurisprudenza statunitense ha ela&orato $uattro fattori, davalutare con%iuntamente, per determinare un fair use, con l'avvertenzache un solo fattore non da solo sufficiente per ammettere o escluderea priori %li altri:

    l'o%%etto e la natura dell'uso, in particolare se ha natura

    commerciale oppure didattica e senza scopo lucrativo8 la natura dell'opera protetta8 la $uantit e l'importanza della parte utilizzata in rapporto

    all'insieme dell'opera protetta8 le conse%uenze di $uesto uso sul mercato potenziale o sul valore

    dell'opera protetta"

    !.2. Il fair dealin,

    (lfair dealing*in italiano, trattamento corretto o leale o e$uo+ unateoria delle limitazioni e delle eccezioni nell'am&ito di applicazionedelle le%%i sul copKri%ht"

    ? presente all'interno di molte %iurisdizioni consuetudinarie del.ommonCealth delle azioni" (lfair dealing un insieme enumeratodelle possi&ili difese contro un'azione per l'infrazione del dirittoesclusivo di copKri%ht" 4iversamente dall'istituto del fair use*propriode%li Stati Uniti+, ilfair dealingnon pu applicarsi ad alcun atto che

    non rientri in una di $ueste cate%orie espressamente indicate" (npratica, il %iudice del caso concreto potre&&e decidere che %li utilizzidell'opera effettuati *specie se a scopo commerciale+ costituisconoinfrazioni del copKri%ht, in $uanto il fair dealing non un concettoflessi&ile come il concetto delfair useamericano"

    ? &ttp:''it"i8ipedia"or%'i8i'airJdealin%"

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    http://it.wikipedia.org/wiki/Fair_dealinghttp://it.wikipedia.org/wiki/Fair_dealinghttp://it.wikipedia.org/wiki/Fair_dealing
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    /imone Aliprandi n2introduzione al diritto d2autore e all2open licensin%

    Ad esempio, nel De%no Unito il fair dealin%! sempre stato unconcetto molto controverso in $uanto la le%%e non definisce in alcunmodo l'esatto numero di copie permesse e la $uantit di materiale

    ori%inale che possi&ile usare"Ai sensi del Copyrigt, 0esigns and 1atents Act *233 $C01A%&ritannico, ilfair dealingviene definito come lo studio personale, lacritica, la recensione e il riportare notizie! *s" 5, 0@+"

    3a dottrina delfair dealing, in sostanza, consente a privati di fareuna copia sin%ola di una parte ra%ionevole di opere d'arte, opereletterarie, drammatiche, musicali, per ra%ioni di ricerca e studiopersonale e critica, revisione e diritto di cronaca ai sensi del diritto difair dealing" ( limiti di $ueste ra%ionevoli $uantit non sono tuttavia

    definiti dalla le%%e &ens- sono lasciati alla %iurisprudenza"(n Australia, %li am&iti di applicazione del fair dealing sono: a+

    ricerca e studio8 &+ rasse%na e critica8 c+ rasse%na stampa8 d+ consi%lile%ali"

    (n .anada il concetto difair dealing simile $uello in vi%ore nelDe%no Unito e in Australia" 3e clausole del fair dealingnel .opKri%htAct .anadese permettono a%li utenti di fare copie sin%ole di parti diopere per ricerca e studio personale" .ome nella dottrina statunitensedel fair use nell'am&ito delle le%%i sul copKri%ht, il fair dealingcanadese non affatto considerato una infrazione delle re%ole delcopKri%ht"

    !.3. Il caso italiano/ libere utilizzazioni ed eccezioni al diritto

    d'autore

    el sistema %iuridico italiano non esiste una dottrina simile a $uelledelfair use efair dealing8 ciononostante la le%%e e la %iurisprudenza

    riconoscono l'esistenza di alcune zone franche! a cui il dirittod'autore non arriva"ormalmente si parla di li&ere utilizzazioni! anche se il capo della

    le%%e /00 del 121 che se ne occupa attualmente parla di eccezioni aldiritto d'autore! *con un'accezione $uindi pi restrittiva+" Si trattade%li articoli dal /6 al 71 $uin$uies che appunto definiscono in modoa&&astanza tassativo $uali siano $uesti casi"

    Mediamo tra $uesti %li articoli pi si%nificativi"

    2/@

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    Simone Aliprandi Un'introduzione al diritto d'autore e all'open licensing

    3'art" /6 sta&ilisce al comma 1 che:

    4li articoli di attualit5 di carattere econo!ico, politico o religioso,

    pu++licati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o !essi adisposizione del pu++lico, e gli altri !ateriali dello stesso carattere possonoessere li+era!ente riprodotti o co!unicati al pu++lico in altre riviste o

    giornali, ance radiotelevisivi, se la riproduzione o l6utilizzazione non stata espressa!ente riservata, purc7 si indicino la fonte da cui sono tratti,la data e il no!e dell6autore, se riportato.

    ( primi tre commi dell'art" /; sta&iliscono invece che:

    86 li+era la riproduzione di singole opere o +rani di opere per usopersonale dei lettori, fatta a !ano o con !ezzi di riproduzione non idonei aspaccio o diffusione dell6opera nel pu++lico.

    86 li+era la fotocopia di opere esistenti nelle +i+liotece accessi+ili alpu++lico o in quelle scolastice, nei !usei pu++lici o negli arcivi pu++lici,effettuata dai predetti organis!i per i propri servizi, senza alcun vantaggioecono!ico o co!!erciale diretto o indiretto.

    9er!o restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture !usicali, consentita, nei li!iti del quindici per cento di ciascun volu!e o fascicolodi periodico, escluse le pagine di pu++licit5, la riproduzione per uso

    personale di opere dell6ingegno effettuata !ediante fotocopia, (erocopia osiste!a analogo.

    3'art" / invece riferito al prestito da parte di &i&lioteche emediateche e sta&ilisce che, a determinate condizioni,

    il prestito eseguito dalle +i+liotece e discotece dello "tato e degli entipu++lici, ai fini esclusivi di pro!ozione culturale e studio personale, non soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale

    non dovuta alcuna re!unerazione :;

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    /imone Aliprandi n2introduzione al diritto d2autore e all2open licensin%

    *. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di +rani o di parti di operae la loro co!unicazione al pu++lico sono li+eri se effettuati per uso dicritica o di discussione, nei li!iti giustificati da tali fini e purc7 non

    costituiscano concorrenza all6utilizzazione econo!ica dell6opera= seeffettuati a fini di insegna!ento o di ricerca scientifica l6utilizzo deve inoltreavvenire per finalit5 illustrative e per fini non co!!erciali.

    *-+is. consentita la li+era pu++licazione attraverso la rete internet, atitolo gratuito, di i!!agini e !usice a +assa risoluzione o degradate, peruso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopodi lucro. Con decreto del >inistro per i +eni e le attivit5 culturali, sentiti il

    >inistro della pu++lica istruzione e il >inistro delluniversit5 e dellaricerca, previo parere delle Co!!issioni parla!entari co!petenti, sonodefiniti i li!iti alluso didattico o scientifico di cui al presente co!!a.

    . ?elle antologie ad uso scolastico la riproduzione non pu@ superare la!isura deter!inata dal regola!ento, il quale fissa la !odalit5 per ladeter!inazione dell6equo co!penso.

    ). Il riassunto, la citazione o la riproduzione de++ono essere se!preacco!pagnati dalla !enzione del titolo dell6opera, dei no!i dell6autore,dell6editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora taliindicazioni figurino sull6opera riprodotta.

    3'articolo 719&is si rivol%e invece alla possi&ilit di a%%irare! il

    diritto d'autore per andare incontro alle particolari esi%enze dovute adun handicap" Al comma 1 la norma sta&ilisce:

    Ai portatori di particolari andicap sono consentite, per uso personale,la riproduzione di opere e !ateriali protetti o l6utilizzazione dellaco!unicazione al pu++lico degli stessi, purc7 siano diretta!ente collegateall6andicap, non a++iano carattere co!!erciale e si li!itino a quantoriciesto dall6andicap.

    (nfine %li articoli 719ter e 719$uater si riferiscono rispettivamentealle utilizzazioni effettuate tramite i terminali delle &i&lioteche, de%liistituti di istruzione e dei musei e alle utilizzazioni effettuate ne%liospedali pu&&lici e ne%li istituti di pena e prevenzione"

    2/5

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    5. L'open licensing e le open educational resources !"R#

    0.1. Introduzione

    4alla fine de%li anni ;@ nel mondo dell'informatica indipendenteinizi a radicarsi un nuovo modello di %estione dei diritti d'autore&asato su licenze d'uso pi li&ere e permissive rispetto al modelloproprietario! e chiuso tipico dell'industria commerciale del softCare"

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    loro struttura si articola in clausole modulari che permettono all'autoredi decidere $uali usi consentire per la sua opera, a $uali condizioni ein $uali contesti: in poche parole, consentono all'autore di %raduare la

    li&ert di utilizzo dell'opera, chiarendone le condizioni"Attualmente le licenze .reative .ommons sono sei e prendono ilnome dalle clausole in esse contenute" (n un ordine dalla pipermissiva alla pi restrittiva esse sono:

    1+Attri+uzione85+Attri+uzione - Condividi allo stesso !odo80+Attri+uzione - ?on opere derivate82+Attri+uzione - ?on co!!erciale86+Attri+uzione - ?on co!!erciale - Condividi allo stesso !odo8

    /+Attri+uzione - ?on co!!erciale - ?on opere derivate"3e licenze .reative .ommons *come per altro %ran parte delle

    licenze sul modello open+ si strutturano idealmente in due parti: unaprima parte in cui si indicano $uali sono le li&ert che lautore vuoleconcedere sulla sua opera8 e una seconda parte che chiarisce a $ualicondizioni possi&ile utilizzare lopera"

    Di%uardo alla prima parte *le li&ert+, tutte le licenze consentono lacopia e la distri&uzione dellopera:

    Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare alpubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire erecitare quest'opera.

    Solo alcune invece consentono anche la modifica dellopera:

    Tu sei libero di modificare questopera.

    Di%uardo alla seconda parte *condizioni+, &iso%na notare che lelicenze .reative .ommons si articolano in $uattro clausole &ase, chelautore pu sce%liere e com&inare a seconda delle sue esi%enze"Mediamole nel detta%lio"

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    Attribuzione- Devi attribuire la paternit dell'opera neimodi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera inlicenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino

    te o il modo in cui tu usi l'opera.

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    Altra peculiarit di $ueste licenze $uella di essere disponi&ili intre diverse forme" 3a licenza vera e propria detta 3e%al .ode: untesto piuttosto denso di concetti %iuridici, a&&astanza lun%o e

    tendenzialmente comprensi&ile a coloro che hanno una formazione ditipo %iuridico" ) $uesta la licenza che verr esaminata dal %iudice$ualora emer%esse una controversia le%ale sulluso delloperalicenziata" =uttavia, .reative .ommons ha pensato anche diriassumere i concetti essenziali delle licenze in versioni sintetiche *icosiddetti .ommons 4eed+ facili da capire anche per i semplici utentie contraddistinti da efficaci visuals" (noltre, o%ni licenza contraddistinta da alcune ri%he di lin%ua%%io informatico *il cosiddetto4i%ital .ode+ che fun%ono da metadati, ovvero da informazioni

    di%itali che permettono ai motori di ricerca di individuare ericonoscere correttamente lopera che li contiene"

    onostante le licenze per contenuti li&eri siano numerose, lelicenze .reative .ommons si stanno imponendo come il modello piconosciuto e diffuso, tant' che molti pro%etti dediti alla promozionedella cultura aperta sfruttano proprio $ueste licenze *HiIipedia,Ramendo, JlicIr, LpenStreetOap"""+"

    0.3. Il rilascio in pubblico dominio con CC

    Lltre alle succitate sei licenze, .reative .ommons mette adisposizione un apposito tool utilizza&ile per rilasciare opere creativein un re%ime di pu&&lico dominio *pu&&lico dominio volontario oartificiale+" Sappiamo infatti che normalmente un'opera dell'in%e%nodiventa di pu&&lico dominio $uando sono scaduti i 7@ anni dalla mortedell'autore o $uando la le%%e prevede che il diritto d'autore non siaapplica&ile" .on lo strumento chiamato ..@ *.. ero+ l'autore di

    un'opera pu decidere di rilasciarla fin da su&ito in una condizione dipu&&lico dominio8 ci avviene alle%ando all'opera il testo o il linI *alpari di $uanto avviene per le licenze+ di un aivercon cui il detentoredei diritti d'autore si impe%na pu&&licamente e irrevoca&ilmente a nonesercitarli"

    2//

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    0.!. Le open educational resources1

    .on la locuzione Lpen )ducational Desources *L)D+, in italiano

    Disorse 4idattiche Aperte, ci si riferisce ai materiali didattici informato di%itale resi disponi&ili con licenze che ne permettono ilriutilizzo, la modifica e la distri&uzione"11

    3e L)D includono: contenuti didattici: corsi completi, moduli, unit didattiche,

    collezioni e pu&&licazioni8 strumenti: softCare per la creazione, la distri&uzione, l'utilizzo e

    il mi%lioramento di contenuti didattici aperti, inclusi ricerca eor%anizzazione di contenuti, sistemi per la %estione dei contenuti e

    dell'apprendimento, strumenti per lo sviluppo di contenuti e comunitdi apprendimento online8

    risorse per l'operativit: licenze per la propriet intellettuale per lapromozione dell'editoria aperta di materiali, principi di pro%ettazione elocalizzazione dei contenuti"

    4al punto di vista dei re$uisiti essenziali, per essere aperta unarisorsa didattica deve da un lato essere aperta dal punto di vista dellalicenza, cio rilasciata con una licenza aperta tipo .reative .ommonso GU Jree 4ocumentation 3icense8 dall'altro lato dev'essere apertadal punto di vista tecnico, cio deve essere possi&ile accedere alrelativo file sor%ente! cos- che possa essere facilmente modifica&ile eriadatta&ile *per esempio, per una risorsa prodotta con il softCareeTelearnin%, deve essere permesso accedere al file elp!8 per unaprodotta con ot #otatoes ai file VcC!, V$z!W+"

    1# &ttp:''it"i8ipedia"or%'i8i'RisorseJdidattic&eJaperte"11 Il termine KOpen Educational ResourcesK stato adottato la prima volta al +orum

    NE/CO del .##. sull2Impatto dei Contenuti Lidattici Aperti per l2Istruzione/uperiore nei Paesi in

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    $. %onclusioni. Internet come terra del libero utilizzo&

    4a $uanto esposto in $uesti para%rafi, dun$ue, emer%e un $uadro di

    diritto d'autore che prevede un meccanismo di tutela automatico delleopere creative, al di l della loro forma di espressione e del contesto incui essere ven%ono diffuse *commerciale, amatoriale, didattico"""+"

    (nternet non fa eccezione di per s>, perci il materiale presente inrete rientrante nella definizione di opera dell'in%e%no di caratterecreativo sopra illustrata da considerarsi sempre e comun$ue tutelatoda diritto d'autore8 a meno che il titolare dei diritti a&&iaespressamente indicato di voler consentire alcuni usi li&eri sull'opera,ad esempio attraverso una licenza open!"

    Disulta $uindi infondata la credenza secondo cui, se un contenuto in rete, si%nifica che di li&ero utilizzo se non accompa%nato daspecifiche indicazioni contrarie" #oi vi sono alcuni casi in cui il dirittod'autore si fa eccezionalmente da parte, in virt di un interessepu&&lico alla diffusione delle informazioni8 ma $uesti vanno valutaticon la dovuta attenzione caso per caso" Al di fuori di $ueste eccezioni,il diritto d'autore si applica con %li stessi parametri anche in rete"

    Se ci sicuramente vero in linea di principio, c' per anche dasottolineare come, nei fatti, l'evanescenza tipica del di%itale renda lere%ole del diritto d'autore sicuramente meno implementa&ili nelmondo della rete" (noltre, l'evoluzione verti%inosa dei servizi Ce& e in%enerale delle tecnolo%ie che permettono l'accesso alla rete*smartphone, ta&let, navi%atori G#S, smart=M"""+ non fa altro chemoltiplicare %iorno per %iorno le possi&ilit di condivisione dicontenuti creativi da parte de%li utenti, portando cos- internet adiventare sempre pi un esauri&ile ser&atoio di opere dell'in%e%no dafruire con la massima velocit e semplicit e da ridistri&uire altrettanto

    facilmente" Lperazioni come copia e incolla!, condividi!, retCitta!sono ormai diventate comunissime e a portata di tutti8 ma pochissimiutenti riflettono su come esse possano spesso toccare il campod'azione del diritto d'autore"

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    Simone Aliprandi Un'introduzione al diritto d'autore e all'open licensing

    un'ottica internazionale+ i le%islatori non decideranno di rivisitarepesantemente i principi di diritto d'autore descritti in $ueste pa%ine"Oa nel frattempo dovremo fare i conti con un sistema di diritto

    d'autore pensato per un mondo analo%ico e applicato anche al di%itale,con le prevedi&ili distorsioni da ci derivanti"

    . Riferimenti bibliografici

    Aliprandi, S" 5@10" Creative Co!!onsB !anuale operativo" Oilano"3 e d i z i o n i N . o p K l e f t 9 ( t a l i a 8 d i s p o n i & i l e a l s i t oCCC"aliprandi"or%Nmanuale9cc"

    Aliprandi, S" 5@15" Capire il copyrigt. 1ercorso guidato nel dirittod6autore" Oilano" 3edizioniN.opKleft9(talia8 disponi&ile al sitoCCC"aliprandi"or%Ncapire9copKri%ht "

    Aliprandi, S" 5@@/" eoria e pratica del copyleft. 4uida all6uso delle licenzeopencontent" Dimini" 4Apress"

    .asCell, ="8 enson, S"8 Rensen, O"8 HileK, 4" 5@@;" Dpen 8ducationalEesourcesB 8na+ling universal education, in =he (nternationalDevieC of Desearch in Lpen and 4istance 3earnin%8 disponi&ile alsitoCCC"irrodl"or%NindeQ"phpNirrodlNarticleNvieCN2/N1@@1"

    4irittodautore"it" Sito di informazione e divul%azione sul tema del dirittod'autore:CCC"dirittodautore"it"

    3e%%e italiana sul diritto d'autore" 3e%%e n" /00 del 55 aprile 1218disponi&ile online sul sitoCCC"copKri%ht9italia"itNlda"

    #ro%etto .opKleft9(talia"it" Sito di informazione e divul%azione sul tema delcopKleft e dei nuovi modelli per il diritto d'autore:CCC"copKleft9italia"it"

    H i I i " o p e n a r c h i v e s " i t " H i I i i t a l i a n o s u l l ' o p e n a c c e s s :http:NNCiIi"openarchives"it"

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    Questo capitolo stato terminato dall'autore nel settembre del 2013 ed statopubblicato per la prima volta nell'ottobre 2014 all'interno del libro Guida allaformazione del docente di lingue alluso delle TIC. Le lingue straniere elitaliano L2, a cura di Ivana Fratter ed Elisabetta Jafrancesco !racne Editrice,I"#$ %&(()4(&*&)(0+

    http://www.aliprandi.org/manuale-cchttp://www.aliprandi.org/capire-copyrighthttp://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/469/1001http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/469/1001http://www.dirittodautore.it/http://www.dirittodautore.it/http://www.copyright-italia.it/ldahttp://www.copyright-italia.it/ldahttp://www.copyleft-italia.it/http://www.copyleft-italia.it/http://www.copyleft-italia.it/http://wiki.openarchives.it/http://wiki.openarchives.it/http://www.aliprandi.org/manuale-cchttp://www.aliprandi.org/capire-copyrighthttp://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/469/1001http://www.dirittodautore.it/http://www.copyright-italia.it/ldahttp://www.copyleft-italia.it/http://www.copyleft-italia.it/http://wiki.openarchives.it/