Adempimenti Fiscali Studio Guarducci E. – Lorenzini C. & Associati Dott. Domenico Ciafardoni 1.

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Adempimenti FiscaliAdempimenti Fiscali

Studio Guarducci E. – Lorenzini C. & Associati

Dott. Domenico Ciafardoni 1

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Disciplina IVADisciplina IVA

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Un’operazione rientra nel campo di applicazione dell’iva quando

sussistono contemporaneamente i seguenti requisiti:

•Oggettivo: deve trattarsi di prestazioni di servizi o cessioni di beni;

•Soggettivo: le prestazioni devono essere effettuate da professionisti

nell’esercizio dell’attività o da imprenditori;

•Territoriale: devono essere rilevanti nel territorio dello Stato

italiano.

Se sussistono contemporaneamente i tre requisiti sopra citati allora

le prestazioni di servizi si definiscono imponibili e devono quindi

essere assoggettati ad imposta.

La periodicità Iva dipende dal volume d’affari conseguito nell’anno

precedente, in particolare:

1.Mensile se il volume d’affari delle prestazioni è superiore a €

309.874,14;

2.Trimestrale se il volume d’affari delle prestazioni è non superiore

a € 309.874,14.

Iva mensile e trimestraleIva mensile e trimestrale

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Il concetto generale sull’imposta sul valore aggiunto prevede che:

l’iva assolta sugli acquisti costituisca un credito verso l’Erario;

l’iva richiesta al cliente esposta sulle fatture di vendita per

prestazioni effettuate, costituisce un debito verso l’Erario.

Relativamente a ciascun periodo può scaturire una posizione IVA a

credito oppure una posizione IVA a debito.

La modalità con cui il contribuente viene a determinare,

periodicamente, la propria posizione IVA, è la medesima, sia che si

tratti di liquidazione mensile che trimestrale, ciò che cambia è solo

il periodo di riferimento:

1.il mese per le liquidazioni mensili;

2.il trimestre per le liquidazioni trimestrali.

Iva mensile e trimestraleIva mensile e trimestrale

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LIQUIDAZIONE MENSILE

Iva mensile e trimestraleIva mensile e trimestrale

L’adempimento a carico del contribuente in caso di liquidazione

mensile prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese, si debba

determinare la differenza tra l’imposta relativa alle operazioni attive

(vendite) effettuate nel mese precedente e l’imposta relativa ai beni

e servizi acquistati per i quali, con riferimento allo stesso mese, può

e si intende esercitare il diritto alla detrazione. LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE

Al contribuente che ha avuto compensi lordi non superiori a €

309.874,14 la legge riconosce la possibilità di rilevare la propria

posizione Iva con periodicità trimestrale, con riferimento alle

operazioni relative al trimestre, da effettuare entro il giorno 16 del

secondo mese successivo. Chi esercita tale opzione deve maggiorare

le somme da versare applicando l’interesse dell’1%. 5

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Relativamente a ciascun periodo può scaturire una posizione IVA a

credito oppure una posizione IVA a debito.

La liquidazione consiste nell’operare la differenza fra l’ammontare

complessivo dell’Iva inerente alle operazioni imponibili (Iva a debito) e

l’ammontare complessivo dell’Iva detraibile (Iva a credito).

Da tale differenza possono scaturire due posizioni:

1.A credito, qualora l’Iva a debito sia inferiore alla somma dell’Iva a

credito e delle eccedenze a credito dei periodi precedenti; tale

differenza può essere utilizzata per compensare l’Iva a debito nei periodi

successivi;

2.A debito, qualora nel periodo considerato l’IVA a debito superi la

somma dell’IVA a credito e delle eventuali eccedenze dei periodi

precedenti; la differenza deve essere versata :

• entro il giorno 16 del mese successivo al periodo considerato

(liquidazione mensile);

• entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del

trimestre (liquidazione trimestrale).

La liquidazione IvaLa liquidazione Iva

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La liquidazione IvaLa liquidazione Iva

Esempio liquidazione IVA trimestralePeriodi Iva a credito

– Acquisti Iva a debito

- VenditeSaldo

TrimestreCredito Periodo

Precedente

Saldo IVA

I trimestre € 1.500,00 (+)

€ 1.200,00 (-)

€ 300,00 (+)

- € 300,00 (+)¹

II Trimestre

€ 2.500,00 (+)

€ 2.650,00 (-)

€ 150,00 (-)

€ 300,00 (+)

€ 150,00 (+)

III Trimestre

€ 4.000,00 (+)

€ 5.100,00 (-)

€ 1.100,00 (-)

€ 150,00 (+)

€ 950,00 (-)²

IV Trimestre

€ 1.700,00 (+)

€ 3.800,00 (-)

€ 2.100,00 (-)

- € 2.100,00 (-)³¹ L’iva a credito per € 300,00 riveniente dalla liquidazione del I trimestre

determina un credito che può essere riportato al periodo successivo ed utilizzato per compensare l’eventuale Iva a debito dei periodi successivi.² L’Iva a debito pari ad € 950,00, oltre l’interesse dell’1%, relativa alle fatture del III Trimestre deve essere versata entro il 16 del secondo mese successivo al periodo di riferimento, quindi entro il 16 novembre.³ L’iva a debito scaturente dalla liquidazione annuale dell’IVA, pari ad € 2.100,00, oltre l’interesse dell’1%, deve essere versata entro il 16 marzo.

Se l’Iva risultante a debito in sede di liquidazione periodica è di importo < € 25,82 (comprensivo degli interessi nel caso di liquidazione trimestrale) il versamento non deve essere effettuato e tale importo sarà versato con quello risultante della liquidazione del periodo successivo.

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Acquisti intracomunitari ed Acquisti intracomunitari ed autofattureautofatture

Con il termine autofattura si fa riferimento al documento con il

quale si procede all’inversione dell’obbligo di fatturazione: non è più

il cedente o il prestatore del servizio a dover emettere il documento,

ma l’obbligo è posto in capo al cessionario o all’utilizzatore del

servizio.

Ipotesi emissione autofattura:

1.vi sono alcuni casi in cui, in sostituzione dei soggetti

effettivamente obbligati, la fattura deve essere emessa dal

professionista acquirente o committente.

2.in altri casi la fattura è emessa in un solo esemplare a cura del

cedente o prestatore (autoconsumo o cessioni gratuite).

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Acquisti intracomunitari ed Acquisti intracomunitari ed autofattureautofatture

Per acquisti intracomunitari si intende l’acquisizione a titolo

oneroso della proprietà su beni spediti o trasportati nel territorio

dello Stato italiano da un altro Stato membro, qualora entrambi i

soggetti siano passivi d’imposta.

Quando viene effettuato un acquisto di beni o servizi in altro Stato

membro dell’UE, è necessario rilasciare al fornitore il proprio

numero di partita IVA preceduto dalla sigla IT, il quale deve essere

riportato sulla fattura.

1. ACQUISTI INTRACOMUNITARI

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Acquisti intracomunitari ed Acquisti intracomunitari ed autofattureautofatture

Per gli acquisti intracomunitari:

•imponibili in Italia, la fattura senza imposta emessa dal cedente

deve essere numerata dal cessionario e integrata con l’indicazione

degli elementi che concorrono a formare la base imponibile, nonché

con l’ammontare dell’imposta;

•non imponibili o esenti in Italia, la fattura emessa dell’operatore

estero deve essere integrata con l’indicazione degli estremi della

norma che dispone la non imponibilità o l’esenzione.

Le fatture devono essere annotate sia nel registro della fatture

emesse che in quello degli acquisti, azzerando così la posizione

finanziaria nei confronti dell’Erario.

1. ACQUISTI INTRACOMUNITARI

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Acquisti intracomunitari ed Acquisti intracomunitari ed autofattureautofatture

L’esigenza dell’autofattura negli acquisti di servizi intracomunitari

deriva dal fatto che l’operazione è imponibile in Italia se il

committente è domiciliato nel territorio dello Stato.

In tale ipotesi l’acquirente italiano, soggetto passivo d’imposta,

emette una autofattura evidenziando l’imposta e rilevandola sia nel

registro IVA degli acquisti che in quello delle vendite.

Caso particolare: Immobili e prestazioni relative ad immobili.

2. AUTOFATTURA per gli acquisti di servizi intracomunitari

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Il Contribuente ha l’obbligo di eseguire, entro il 27 dicembre, il

versamento d’acconto pari all’88% del debito relativo:

•al mese di dicembre dell’anno precedente per la liquidazione

mensile;

•alla dichiarazione annuale dell’anno precedente in caso di

liquidazione IVA trimestrale.

Il contribuente non deve versare alcun acconto ai fini IVA qualora

l’importo dovuto sia inferiore a € 103,29.

Acconto IvaAcconto Iva

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Non è dovuto l’acconto IVA se:

Nel mese di dicembre dell’anno precedente è stato evidenziato un

credito d’imposta per i contribuenti con liquidazioni mensili;

Nella dichiarazione dell’anno precedente è stato evidenziato un

credito d’imposta, al lordo dell’acconto versato, per i contribuenti

con liquidazione trimestrale;

Entro il 30 novembre dell’anno in corso o il 30 settembre se con

liquidazione trimestrale, sia cessata l’attività;

Il contribuente ha iniziato l’attività nel corso dell’anno;

Il contribuente ha applicato il regime agevolato per le nuove

iniziative economiche.

Acconto IvaAcconto Iva

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La comunicazione annuale espone in forma sintetica i dati contabili

delle operazioni effettuate e delle liquidazioni periodiche relative

all’anno solare precedente. La natura e gli effetti sono riferibili alle

comunicazioni di dati e notizie in quanto il contribuente non procede

alla definitiva autoliquidazione dell’imposta dovuta, che invece

avverrà mediante lo strumento della Dichiarazione IVA.

L’oggetto della comunicazione è:

l’ammontare delle operazioni attive e passive effettuate nell’anno

solare precedente al netto dell’IVA;

operazioni intracomunitarie (acquisti, cessioni e prestazioni).

Comunicazione Annuale Dati IvaComunicazione Annuale Dati Iva

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Soggetti obbligati sono i titolari di partita IVA, anche se il

professionista non ha effettuato operazioni imponibili ovvero è

esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche.

La presentazione della comunicazione dati IVA deve avvenire in via

telematica, direttamente o mediante un intermediario autorizzato,

entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo a quello di

riferimento.

I soggetti obbligati alla presentazione che invece omettano la

Comunicazione o inviino la stessa con dati incompleti e non veritieri,

viene applicata una sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065

Sono invece esonerati i professionisti che:

hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d’affari ≤ €

25.822,84;

contribuenti esonerati dall’obbligo di presentare la Dichiarazione

IVA (Professionista in regime dei Minimi).

Comunicazione Annuale Dati IvaComunicazione Annuale Dati Iva

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Con la Dichiarazione IVA il professionista procede

all’autodeterminazione definitiva dell’imposta dovuta mediante

riepilogo dettagliato delle operazioni attive e passive effettuate

nell’anno precedente e la liquidazione del debito o del credito IVA.

Soggetti obbligati sono i titolari di partita Iva, anche se nell’anno

solare precedente non hanno effettuato operazioni imponibili.

Esonerati dall’obbligo di presentazione sono, tra gli altri, i

professionisti che hanno esercitato l’opzione per il Regime dei

Minimi.

Dichiarazione IvaDichiarazione Iva

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Contenuto:

La Dichiarazione deve riportare tutte le informazioni relative:

1.Al soggetto passivo (professionista);

2.I dati relativi alle operazioni:

• Operazioni attive e passive registrate nell’anno solare con

separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti

di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva.

• Le liquidazioni periodiche e l’acconto dovuto;

• La liquidazione annuale dell’imposta.

Modalità di presentazione:

La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in

via telematica, direttamente o tramite intermediario

abilitato, utilizzando i modelli conformi a quelli approvati

annualmente con decreto ministeriale.

Dichiarazione IvaDichiarazione Iva

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Termini di presentazione:

La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 30

settembre dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta

considerato.

Sottoscrizione:

La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente, anche a

mezzo intermediario abilitato, e deve essere sottoscritta e

conservata dal contribuente.

Dichiarazione IvaDichiarazione Iva

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Conservazione:

La dichiarazione e i documenti devono essere conservati entro il 31

dicembre del 4° anno successivo alla presentazione.

In caso di trasmissione telematica diretta il soggetto passivo deve

conservare l’originale della dichiarazione trasmessa e la

comunicazione di avvenuta ricezione dell’Amministrazione

finanziaria.

Se la trasmissione avviene mediante intermediario, il contribuente

deve conservare anche l’impegno a trasmettere la dichiarazione che

gli è stato rilasciato e l’intermediario deve conservare la copia della

dichiarazione trasmessa sottoscritta dal contribuente.

Dichiarazione IvaDichiarazione Iva

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A seguito della compilazione della dichiarazione il saldo Iva relativo

al periodo d’imposta considerato può essere:

1.A debito, il contribuente sarà tenuto al versamento del saldo

dell’imposta dovuta, se superiore ad € 10,00, formalità da rispettare

entro il 16 marzo;

2.A credito, se il totale delle detrazioni è maggiore dell’Iva dovuta,

in tale ipotesi il contribuente ha il seguente ventaglio di

opportunità:

Chiedere la detrazione del credito nell’anno successivo;

Chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta liquidata;

Utilizzare l’eccedenza in compensazione per il pagamento di

imposte e/o contributi.

Dichiarazione IvaDichiarazione Iva

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Tra le altre comunicazioni a valenza fiscale è possibile annoverare,

per i soggetti obbligati, la Dichiarazione IRAP.

L’IRAP è un imposta locale il cui presupposto di applicazione è

l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata

diretta, nel caso di professionisti, alla produzione di servizi.

Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP

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Presupposto:

Presupposto dell’IRAP è il valore prodotto da un’attività

autonomamente organizzata. L’elemento organizzativo non è

connaturato nell’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con

carattere di abitualità. Pertanto lo svolgimento di un’attività

professionale per la quale venga accertata l’assenza di elementi di

organizzazione non costituisce presupposto per l’applicazione

dell’imposta.

Non rientra nel campo di applicazione dell’imposta l’attività svolta

con un livello minimo di mezzi materiali e senza l’ausilio di

dipendenti e collaboratori di ogni tipo, anche occasionali, dove la

dotazione minima di mezzi materiali è intesa come l’impiego di tutte

le attrezzature indispensabili per lo svolgimento della professione.

Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP

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Base imponibile:

È determinata della somma algebrica delle seguenti voci:

Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP

Calcolo base imponibile

(+) Compensi percepiti

(+) Proventi conseguiti in sostituzione dei redditi professionali e indennità conseguite

(+) Corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela

(-) Costi sostenuti per l’attività esercitata (inclusi gli ammortamenti di beni materiali e immateriali)

(+) Plusvalenze da cessione di beni strumentali

(-) Minusvalenze da cessione di beni strumentali

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Base imponibile:

I componenti positivi e negativi che vanno considerati sono quelli

assunti ai fini delle imposte sui redditi, ad esempio la deducibilità

degli apparati telefonici e delle autovetture è limitata a delle

percentuali fiscalmente ammesse. Sono comunque indeducibili gli

interessi passivi.

Le spese per prestazioni di lavoro sono generalmente indeducibili

con alcune deroghe espressamente previste dalla legge per alcune

categorie di dipendenti e alcune tipologie di contratti.

Calcolo imposta:

Alla base imponibile si applica l’aliquota del 3,90%.

Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP

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Contabilità:

Tutti i soggetti passivi devono osservare i medesimi obblighi

documentali e contabili che la normativa tributaria stabilisce per

ciascuna categoria in relazione alle imposte sul reddito e all’IVA.

Dichiarazione:

I contribuenti che sono assoggettati a tale imposta devono

dichiarare, per ogni periodo d’imposta, i componenti che concorrono

a formare l’imponibile, ancorché non ne consegua un debito

d’imposta.

Termine di presentazione:

La dichiarazione annuale deve essere inviata telematicamente,

direttamente o tramite intermediario abilitato, all’Agenzia delle

Entrate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di

chiusura del periodo d’imposta.

Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP

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Dichiarazioni fiscaliDichiarazioni fiscali

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La dichiarazione è uno strumento ordinario per mezzo del quale il

contribuente porta a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria i

redditi dell’anno.

Le persone fisiche obbligate alla tenuta delle scritture contabili

(professionisti) devono sempre presentare la dichiarazione, anche se

nel periodo considerato non hanno avuto dei redditi.

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono

dichiarare i propri redditi mediante la compilazione e presentazione

del Modello Unico. Nella dichiarazione dei redditi devono essere

sommati tutti i redditi del contribuente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

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Nel Modello UNICO quindi vengono inseriti:

i redditi percepiti dal professionista, sia quelli inerenti l’attività di

lavoro autonomo che relativi ad altre tipologie di reddito percepite

nel periodo d’imposta considerato, quali redditi fondiari, redditi

d’impresa o di lavoro dipendente.

Il reddito professionale viene determinato dalla

differenza tra i compensi incassati nel periodo d’imposta e le spese

inerenti l’attività professionale pagate nello stesso periodo

d’imposta (criterio di cassa).

dalla somma complessiva dei redditi percepiti si sottraggono gli

oneri deducibili, mentre dall’imposta lorda si sottraggono le

detrazioni derivanti dagli oneri detraibili.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

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Di seguito si riporta un esempio del criterio utilizzato per la

compilazione del Modello UNICO:

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

Esempio di calcolo:

Compensi dell’attività Professionale € 50.000,00 (+)

Deduzioni costi inerenti l’attività professionale

€ 32.000,00 (-)

Reddito attività professionale € 18.000,00

Altri redditi (Fondiari, Lavoro dipendente, ecc.)

€ 6.000,00 (+)

Totale Reddito annuo € 24.000,00

Oneri Deducibili € 5.000,00 (-)

Reddito Imponibile € 19.000,00

Imposta Lorda (Applicazione Aliquote IRPEF) € 4.530,00

Detrazioni € 3.400,00 (-)

Imposta Netta € 1.130,00

Ritenute subite e certificate da sostituti d’imposta

€ 800,00 (-)

Imposta da versare € 330,00

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L’imposta lorda viene calcolata sul reddito imponibile applicando

le aliquote progressive IRPEF in relazione ai seguenti scaglioni di

reddito:

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

Scaglioni di redditoAliquota (Anno 2009)

Fino a € 15.000 23%

Oltre € 15.000 fino a € 28.000 27%

Oltre € 28.000 fino a € 55.000 38%

Oltre € 55.000 fino a € 75.000 41%

Oltre € 75.000 43%

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Termine di presentazione:

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre

dell’anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono.

Modalità di presentazione:

La presentazione della Dichiarazione, da parte dei soggetti titolari di

partita Iva, può avvenire esclusivamente in via telematica e può

essere effettuata dal contribuente:

•Direttamente;

•Attraverso intermediari abilitati.

Firma:

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente, a pena di

nullità, e deve essere dallo stesso conservata.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

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Conservazione dei documenti:

Oltre alla dichiarazione il contribuente deve conservare fino al 31/12

del 4° anno successivo a quello della presentazione:

Le certificazioni dei sostituti d’imposta per ritenute subite;

I documenti probatori dei crediti d’imposta;

I documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alla

dichiarazione;

I documenti giustificativi degli oneri deducibili e detraibili;

Ogni altro documento previsto dal modello di dichiarazione dei

redditi.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

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Gli studi di settore sono finalizzati ad individuare le condizioni

effettive di operatività e a determinare i ricavi e compensi che con

ragionevole probabilità possono essere attribuiti al professionista,

attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali della

specifica attività.

In sostanza costituiscono uno strumento di ausilio per la

dichiarazione dei redditi e di supporto agli uffici delle Entrate per

predisporre attività di accertamento.

I professionisti sono interessati dall’applicazione degli studi di

settore indipendentemente dal regime contabile adottato

(semplificato o ordinario), gli unici professionisti esclusi sono coloro

che aderiscono al regime dei minimi.

A nulla rileva la circostanza che il contribuente, per effetto dei

componenti negativi di reddito deducibili, sia in perdita.

Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione

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Gli studi di settori sono realizzati rilevando, per ogni attività

economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle

strutturali, sia interne (inerenti il tipo di attività) che esterne

(andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza).

Essi tengono conto altresì della suddivisione per aree territoriali

omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità

operative dipendono dal luogo ove l’attività viene esercitata.

Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione

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Per quanto concerne l’applicazione pratica degli studi di settore,

questa avviene inserendo i valori contabili ed extracontabili nel

prodotto software reso disponibile dall’Amministrazione finanziaria

(GE.RI.CO.), il cui programma fornisce indicazioni in ordine:

Congruità dei ricavi dichiarati;

Coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano

l’attività svolta dal contribuente rispetto ai valori minimi e massimi

assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori

del settore che svolgono l’attività con caratteristiche analoghe.

La correttezza dei comportamenti del contribuente dipende

dall’esame di entrambi gli aspetti.

Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione

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Qualora i valori dei compensi determinati sulla base degli

studi di settore siano:

1.Inferiori a quelli dichiarati dal contribuente allora lo stesso sarà

congruo;

2.Maggiori a quelli dichiarati dal contribuente, lo stesso prima di

decidere se adeguarvisi:

I. Innanzitutto deve controllare se vi sono dei correttivi

previsti per alcuni costi, nel qual caso ha la facoltà di

applicarli ottenendo una riduzione dei valori;

II. Se anche dopo l’eventuale utilizzo dei correttivi, permane

uno scostamento fra i valori determinati dal contribuente e

quelli maggiori risultanti dagli studi di settore, il

contribuente può:

adeguare spontaneamente i ricavi, i compensi ed il

volume d’affari ai risultati degli studi stessi ;

oppure

decidere di non effettuare alcun adeguamento.

Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione

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Nel caso in cui il contribuente decidesse di adeguare spontaneamente i

ricavi e compensi, l’adeguamento rileva sia ai fini delle imposte dirette

che ai fini IVA e IRAP.

Esso solitamente va effettuato tenendo conto del valore che

nell’applicazione di GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento

puntuale.

Gli adempimenti cui è necessario osservare in caso di adeguamento:

Ai fini IRPEF, indicazione nella dichiarazione dei redditi dei maggiori

compensi utilizzando l’apposito campo interno del rigo “corrispettivi non

annotati nelle scritture contabili” con il versamento dell’imposta

complessivamente dovuta;

Ai fini IVA, versamento della relativa imposta con il Mod. F24 entro il

termine di versamento a saldo dell’imposta sul reddito (16 giungo o 16

luglio con la maggiorazione dello 0,40%); i maggiori corrispettivi vanno

annotati in un’apposita sezione dei registri delle fatture emesse o dei

corrispettivi, riportandoli nella dichiarazione IVA;

Ai fini IRAP, per coloro che sono assoggettati a tale imposta,

indicazione dei maggiori ricavi nella dichiarazione IRAP e versamento

delle imposte complessivamente dovute entro i termini ordinari (16

giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione

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Il contribuente non ha nessun obbligo di adeguarsi al livello di

congruità indicato negli studi di settore a lui applicati se ritiene che

tale livello non rispecchi la sua specifica realtà.

Il contribuente ha l’obbligo di dichiarare il reddito vero, e

l’eventuale condizione di non congruità non implica alcun

accertamento automatico, ma sarà tenuta presente in sede di

selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

I professionisti che dichiarano ricavi inferiori a quelli risultanti dagli

studi di settore corrono il rischio di subire una verifica della reale

situazione reddituale da parte dell’Amministrazione finanziaria. Nel

caso ci sia scostamento dei compensi dichiarati, rispetto a quelli

attributi in base allo studio di settore, l’accertamento non è

automatico, ma può essere effettuato solo dopo aver considerato

tutti gli elementi offerti dal contribuente durante la fase del

contraddittorio per dimostrare, mediante produzione di prove

documentali certe, che i compensi presunti non sono stati

effettivamente conseguiti.

Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione

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Il professionista che corrisponde compensi per prestazioni di

lavoro dipendente o assimilato o autonomo o occasionale, relative

all’esercizio dell’attività, deve operare la ritenuta fiscale.

L’ammontare della ritenuta:

nel caso di redditi di lavoro dipendente è variabile a seconda

dell’entità dei compensi corrisposti, e deve tener conto delle

detrazioni soggettive applicabili al percipiente;

nel caso di redditi da lavoro autonomo è del 20% del compenso

erogato.

Il sostituto d’imposta che durante l’anno abbia corrisposto compensi

e abbia quindi versato le ritenute deve, entro il 28 febbraio

dell’anno successivo, rilasciare:

a ciascun dipendente un’apposita certificazione unica, anche ai fini

contributivi (CUD);

a ciascun professionista la certificazione per le ritenute che nel

corso dell’anno sono state trattenute a titolo di acconto.

CertificazioniCertificazioni

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Dal certificato deve risultare:

l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;

l’ammontare delle ritenute alla fonte operate, delle detrazioni

d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;

la sottoscrizione del datore di lavoro.

Per l’attestazione di redditi da:

lavoro dipendente e assimilati la certificazione avviene mediante il

Modello CUD (schema approvato dal Ministero);

lavoro autonomo la certificazione avviene in forma libera e va

sottoscritta.

Le certificazioni sono quindi rilasciate direttamente al percettore di

reddito, il quale utilizzerà i dati contenuti per la compilazione della

dichiarazione dei redditi.

CertificazioniCertificazioni

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Page 41: Adempimenti Fiscali Studio Guarducci E. – Lorenzini C. & Associati Dott. Domenico Ciafardoni 1.

I sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori soggetti a

ritenuta alla fonte devono presentare annualmente una

dichiarazione unica anche ai fini dei contributi previdenziali e

assicurativi (INPS e INAIL).

Tale dichiarazione è denominata Modello 770, e i sostituti

d’imposta che hanno effettuato ritenute alla fonte sui seguenti

redditi:

lavoro dipendente e assimilati;

lavoro autonomo e provvigioni;

devono procedere alla predisposizione del Modello 770 Semplificato.

Modello 770Modello 770

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Contenuto:

Il Modello 770 deve contenere i seguenti elementi:

dati ed elementi necessari per l’individuazione del sostituto

d’imposta;

generalità, indirizzo, codice fiscale, comune di iscrizione

anagrafica dei percettori;

ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del

datore di lavoro;

ammontare al lordo e al netto dei contributi a carico del

lavoratore, delle somme assoggettate a ritenuta d’acconto

corrisposte in denaro o in natura;

le somme, gli assegni e le indennità erogati da terzi o da enti

previdenziali;

gli emolumenti arretrati e le indennità di fine rapporto;

le somme su cui non è stata fatta la ritenuta (assegni familiari,

rimborsi a piè di lista..);

le somme corrisposte, le ritenute e le detrazioni effettuate.

Modello 770Modello 770

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Modalità e termini di presentazione:

Il Modello 770 Semplificato può essere presentato soltanto

autonomamente ed in via telematica, direttamente o tramite

intermediari abilitati.

La presentazione del presente modello, da effettuare nell’anno

successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, deve

avvenire entro il 31 luglio.

Sottoscrizione:

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal

contribuente.

Modello 770Modello 770

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