Adempimenti FiscaliAdempimenti Fiscali
Studio Guarducci E. – Lorenzini C. & Associati
Dott. Domenico Ciafardoni 1
Disciplina IVADisciplina IVA
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Un’operazione rientra nel campo di applicazione dell’iva quando
sussistono contemporaneamente i seguenti requisiti:
•Oggettivo: deve trattarsi di prestazioni di servizi o cessioni di beni;
•Soggettivo: le prestazioni devono essere effettuate da professionisti
nell’esercizio dell’attività o da imprenditori;
•Territoriale: devono essere rilevanti nel territorio dello Stato
italiano.
Se sussistono contemporaneamente i tre requisiti sopra citati allora
le prestazioni di servizi si definiscono imponibili e devono quindi
essere assoggettati ad imposta.
La periodicità Iva dipende dal volume d’affari conseguito nell’anno
precedente, in particolare:
1.Mensile se il volume d’affari delle prestazioni è superiore a €
309.874,14;
2.Trimestrale se il volume d’affari delle prestazioni è non superiore
a € 309.874,14.
Iva mensile e trimestraleIva mensile e trimestrale
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Il concetto generale sull’imposta sul valore aggiunto prevede che:
l’iva assolta sugli acquisti costituisca un credito verso l’Erario;
l’iva richiesta al cliente esposta sulle fatture di vendita per
prestazioni effettuate, costituisce un debito verso l’Erario.
Relativamente a ciascun periodo può scaturire una posizione IVA a
credito oppure una posizione IVA a debito.
La modalità con cui il contribuente viene a determinare,
periodicamente, la propria posizione IVA, è la medesima, sia che si
tratti di liquidazione mensile che trimestrale, ciò che cambia è solo
il periodo di riferimento:
1.il mese per le liquidazioni mensili;
2.il trimestre per le liquidazioni trimestrali.
Iva mensile e trimestraleIva mensile e trimestrale
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LIQUIDAZIONE MENSILE
Iva mensile e trimestraleIva mensile e trimestrale
L’adempimento a carico del contribuente in caso di liquidazione
mensile prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese, si debba
determinare la differenza tra l’imposta relativa alle operazioni attive
(vendite) effettuate nel mese precedente e l’imposta relativa ai beni
e servizi acquistati per i quali, con riferimento allo stesso mese, può
e si intende esercitare il diritto alla detrazione. LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE
Al contribuente che ha avuto compensi lordi non superiori a €
309.874,14 la legge riconosce la possibilità di rilevare la propria
posizione Iva con periodicità trimestrale, con riferimento alle
operazioni relative al trimestre, da effettuare entro il giorno 16 del
secondo mese successivo. Chi esercita tale opzione deve maggiorare
le somme da versare applicando l’interesse dell’1%. 5
Relativamente a ciascun periodo può scaturire una posizione IVA a
credito oppure una posizione IVA a debito.
La liquidazione consiste nell’operare la differenza fra l’ammontare
complessivo dell’Iva inerente alle operazioni imponibili (Iva a debito) e
l’ammontare complessivo dell’Iva detraibile (Iva a credito).
Da tale differenza possono scaturire due posizioni:
1.A credito, qualora l’Iva a debito sia inferiore alla somma dell’Iva a
credito e delle eccedenze a credito dei periodi precedenti; tale
differenza può essere utilizzata per compensare l’Iva a debito nei periodi
successivi;
2.A debito, qualora nel periodo considerato l’IVA a debito superi la
somma dell’IVA a credito e delle eventuali eccedenze dei periodi
precedenti; la differenza deve essere versata :
• entro il giorno 16 del mese successivo al periodo considerato
(liquidazione mensile);
• entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del
trimestre (liquidazione trimestrale).
La liquidazione IvaLa liquidazione Iva
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La liquidazione IvaLa liquidazione Iva
Esempio liquidazione IVA trimestralePeriodi Iva a credito
– Acquisti Iva a debito
- VenditeSaldo
TrimestreCredito Periodo
Precedente
Saldo IVA
I trimestre € 1.500,00 (+)
€ 1.200,00 (-)
€ 300,00 (+)
- € 300,00 (+)¹
II Trimestre
€ 2.500,00 (+)
€ 2.650,00 (-)
€ 150,00 (-)
€ 300,00 (+)
€ 150,00 (+)
III Trimestre
€ 4.000,00 (+)
€ 5.100,00 (-)
€ 1.100,00 (-)
€ 150,00 (+)
€ 950,00 (-)²
IV Trimestre
€ 1.700,00 (+)
€ 3.800,00 (-)
€ 2.100,00 (-)
- € 2.100,00 (-)³¹ L’iva a credito per € 300,00 riveniente dalla liquidazione del I trimestre
determina un credito che può essere riportato al periodo successivo ed utilizzato per compensare l’eventuale Iva a debito dei periodi successivi.² L’Iva a debito pari ad € 950,00, oltre l’interesse dell’1%, relativa alle fatture del III Trimestre deve essere versata entro il 16 del secondo mese successivo al periodo di riferimento, quindi entro il 16 novembre.³ L’iva a debito scaturente dalla liquidazione annuale dell’IVA, pari ad € 2.100,00, oltre l’interesse dell’1%, deve essere versata entro il 16 marzo.
Se l’Iva risultante a debito in sede di liquidazione periodica è di importo < € 25,82 (comprensivo degli interessi nel caso di liquidazione trimestrale) il versamento non deve essere effettuato e tale importo sarà versato con quello risultante della liquidazione del periodo successivo.
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Acquisti intracomunitari ed Acquisti intracomunitari ed autofattureautofatture
Con il termine autofattura si fa riferimento al documento con il
quale si procede all’inversione dell’obbligo di fatturazione: non è più
il cedente o il prestatore del servizio a dover emettere il documento,
ma l’obbligo è posto in capo al cessionario o all’utilizzatore del
servizio.
Ipotesi emissione autofattura:
1.vi sono alcuni casi in cui, in sostituzione dei soggetti
effettivamente obbligati, la fattura deve essere emessa dal
professionista acquirente o committente.
2.in altri casi la fattura è emessa in un solo esemplare a cura del
cedente o prestatore (autoconsumo o cessioni gratuite).
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Acquisti intracomunitari ed Acquisti intracomunitari ed autofattureautofatture
Per acquisti intracomunitari si intende l’acquisizione a titolo
oneroso della proprietà su beni spediti o trasportati nel territorio
dello Stato italiano da un altro Stato membro, qualora entrambi i
soggetti siano passivi d’imposta.
Quando viene effettuato un acquisto di beni o servizi in altro Stato
membro dell’UE, è necessario rilasciare al fornitore il proprio
numero di partita IVA preceduto dalla sigla IT, il quale deve essere
riportato sulla fattura.
1. ACQUISTI INTRACOMUNITARI
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Acquisti intracomunitari ed Acquisti intracomunitari ed autofattureautofatture
Per gli acquisti intracomunitari:
•imponibili in Italia, la fattura senza imposta emessa dal cedente
deve essere numerata dal cessionario e integrata con l’indicazione
degli elementi che concorrono a formare la base imponibile, nonché
con l’ammontare dell’imposta;
•non imponibili o esenti in Italia, la fattura emessa dell’operatore
estero deve essere integrata con l’indicazione degli estremi della
norma che dispone la non imponibilità o l’esenzione.
Le fatture devono essere annotate sia nel registro della fatture
emesse che in quello degli acquisti, azzerando così la posizione
finanziaria nei confronti dell’Erario.
1. ACQUISTI INTRACOMUNITARI
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Acquisti intracomunitari ed Acquisti intracomunitari ed autofattureautofatture
L’esigenza dell’autofattura negli acquisti di servizi intracomunitari
deriva dal fatto che l’operazione è imponibile in Italia se il
committente è domiciliato nel territorio dello Stato.
In tale ipotesi l’acquirente italiano, soggetto passivo d’imposta,
emette una autofattura evidenziando l’imposta e rilevandola sia nel
registro IVA degli acquisti che in quello delle vendite.
Caso particolare: Immobili e prestazioni relative ad immobili.
2. AUTOFATTURA per gli acquisti di servizi intracomunitari
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Il Contribuente ha l’obbligo di eseguire, entro il 27 dicembre, il
versamento d’acconto pari all’88% del debito relativo:
•al mese di dicembre dell’anno precedente per la liquidazione
mensile;
•alla dichiarazione annuale dell’anno precedente in caso di
liquidazione IVA trimestrale.
Il contribuente non deve versare alcun acconto ai fini IVA qualora
l’importo dovuto sia inferiore a € 103,29.
Acconto IvaAcconto Iva
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Non è dovuto l’acconto IVA se:
Nel mese di dicembre dell’anno precedente è stato evidenziato un
credito d’imposta per i contribuenti con liquidazioni mensili;
Nella dichiarazione dell’anno precedente è stato evidenziato un
credito d’imposta, al lordo dell’acconto versato, per i contribuenti
con liquidazione trimestrale;
Entro il 30 novembre dell’anno in corso o il 30 settembre se con
liquidazione trimestrale, sia cessata l’attività;
Il contribuente ha iniziato l’attività nel corso dell’anno;
Il contribuente ha applicato il regime agevolato per le nuove
iniziative economiche.
Acconto IvaAcconto Iva
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La comunicazione annuale espone in forma sintetica i dati contabili
delle operazioni effettuate e delle liquidazioni periodiche relative
all’anno solare precedente. La natura e gli effetti sono riferibili alle
comunicazioni di dati e notizie in quanto il contribuente non procede
alla definitiva autoliquidazione dell’imposta dovuta, che invece
avverrà mediante lo strumento della Dichiarazione IVA.
L’oggetto della comunicazione è:
l’ammontare delle operazioni attive e passive effettuate nell’anno
solare precedente al netto dell’IVA;
operazioni intracomunitarie (acquisti, cessioni e prestazioni).
Comunicazione Annuale Dati IvaComunicazione Annuale Dati Iva
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Soggetti obbligati sono i titolari di partita IVA, anche se il
professionista non ha effettuato operazioni imponibili ovvero è
esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche.
La presentazione della comunicazione dati IVA deve avvenire in via
telematica, direttamente o mediante un intermediario autorizzato,
entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento.
I soggetti obbligati alla presentazione che invece omettano la
Comunicazione o inviino la stessa con dati incompleti e non veritieri,
viene applicata una sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065
Sono invece esonerati i professionisti che:
hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d’affari ≤ €
25.822,84;
contribuenti esonerati dall’obbligo di presentare la Dichiarazione
IVA (Professionista in regime dei Minimi).
Comunicazione Annuale Dati IvaComunicazione Annuale Dati Iva
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Con la Dichiarazione IVA il professionista procede
all’autodeterminazione definitiva dell’imposta dovuta mediante
riepilogo dettagliato delle operazioni attive e passive effettuate
nell’anno precedente e la liquidazione del debito o del credito IVA.
Soggetti obbligati sono i titolari di partita Iva, anche se nell’anno
solare precedente non hanno effettuato operazioni imponibili.
Esonerati dall’obbligo di presentazione sono, tra gli altri, i
professionisti che hanno esercitato l’opzione per il Regime dei
Minimi.
Dichiarazione IvaDichiarazione Iva
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Contenuto:
La Dichiarazione deve riportare tutte le informazioni relative:
1.Al soggetto passivo (professionista);
2.I dati relativi alle operazioni:
• Operazioni attive e passive registrate nell’anno solare con
separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti
di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva.
• Le liquidazioni periodiche e l’acconto dovuto;
• La liquidazione annuale dell’imposta.
Modalità di presentazione:
La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in
via telematica, direttamente o tramite intermediario
abilitato, utilizzando i modelli conformi a quelli approvati
annualmente con decreto ministeriale.
Dichiarazione IvaDichiarazione Iva
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Termini di presentazione:
La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta
considerato.
Sottoscrizione:
La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente, anche a
mezzo intermediario abilitato, e deve essere sottoscritta e
conservata dal contribuente.
Dichiarazione IvaDichiarazione Iva
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Conservazione:
La dichiarazione e i documenti devono essere conservati entro il 31
dicembre del 4° anno successivo alla presentazione.
In caso di trasmissione telematica diretta il soggetto passivo deve
conservare l’originale della dichiarazione trasmessa e la
comunicazione di avvenuta ricezione dell’Amministrazione
finanziaria.
Se la trasmissione avviene mediante intermediario, il contribuente
deve conservare anche l’impegno a trasmettere la dichiarazione che
gli è stato rilasciato e l’intermediario deve conservare la copia della
dichiarazione trasmessa sottoscritta dal contribuente.
Dichiarazione IvaDichiarazione Iva
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A seguito della compilazione della dichiarazione il saldo Iva relativo
al periodo d’imposta considerato può essere:
1.A debito, il contribuente sarà tenuto al versamento del saldo
dell’imposta dovuta, se superiore ad € 10,00, formalità da rispettare
entro il 16 marzo;
2.A credito, se il totale delle detrazioni è maggiore dell’Iva dovuta,
in tale ipotesi il contribuente ha il seguente ventaglio di
opportunità:
Chiedere la detrazione del credito nell’anno successivo;
Chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta liquidata;
Utilizzare l’eccedenza in compensazione per il pagamento di
imposte e/o contributi.
Dichiarazione IvaDichiarazione Iva
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Tra le altre comunicazioni a valenza fiscale è possibile annoverare,
per i soggetti obbligati, la Dichiarazione IRAP.
L’IRAP è un imposta locale il cui presupposto di applicazione è
l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata
diretta, nel caso di professionisti, alla produzione di servizi.
Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP
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Presupposto:
Presupposto dell’IRAP è il valore prodotto da un’attività
autonomamente organizzata. L’elemento organizzativo non è
connaturato nell’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con
carattere di abitualità. Pertanto lo svolgimento di un’attività
professionale per la quale venga accertata l’assenza di elementi di
organizzazione non costituisce presupposto per l’applicazione
dell’imposta.
Non rientra nel campo di applicazione dell’imposta l’attività svolta
con un livello minimo di mezzi materiali e senza l’ausilio di
dipendenti e collaboratori di ogni tipo, anche occasionali, dove la
dotazione minima di mezzi materiali è intesa come l’impiego di tutte
le attrezzature indispensabili per lo svolgimento della professione.
Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP
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Base imponibile:
È determinata della somma algebrica delle seguenti voci:
Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP
Calcolo base imponibile
(+) Compensi percepiti
(+) Proventi conseguiti in sostituzione dei redditi professionali e indennità conseguite
(+) Corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela
(-) Costi sostenuti per l’attività esercitata (inclusi gli ammortamenti di beni materiali e immateriali)
(+) Plusvalenze da cessione di beni strumentali
(-) Minusvalenze da cessione di beni strumentali
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Base imponibile:
I componenti positivi e negativi che vanno considerati sono quelli
assunti ai fini delle imposte sui redditi, ad esempio la deducibilità
degli apparati telefonici e delle autovetture è limitata a delle
percentuali fiscalmente ammesse. Sono comunque indeducibili gli
interessi passivi.
Le spese per prestazioni di lavoro sono generalmente indeducibili
con alcune deroghe espressamente previste dalla legge per alcune
categorie di dipendenti e alcune tipologie di contratti.
Calcolo imposta:
Alla base imponibile si applica l’aliquota del 3,90%.
Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP
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Contabilità:
Tutti i soggetti passivi devono osservare i medesimi obblighi
documentali e contabili che la normativa tributaria stabilisce per
ciascuna categoria in relazione alle imposte sul reddito e all’IVA.
Dichiarazione:
I contribuenti che sono assoggettati a tale imposta devono
dichiarare, per ogni periodo d’imposta, i componenti che concorrono
a formare l’imponibile, ancorché non ne consegua un debito
d’imposta.
Termine di presentazione:
La dichiarazione annuale deve essere inviata telematicamente,
direttamente o tramite intermediario abilitato, all’Agenzia delle
Entrate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta.
Dichiarazione IRAPDichiarazione IRAP
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Dichiarazioni fiscaliDichiarazioni fiscali
26
La dichiarazione è uno strumento ordinario per mezzo del quale il
contribuente porta a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria i
redditi dell’anno.
Le persone fisiche obbligate alla tenuta delle scritture contabili
(professionisti) devono sempre presentare la dichiarazione, anche se
nel periodo considerato non hanno avuto dei redditi.
I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono
dichiarare i propri redditi mediante la compilazione e presentazione
del Modello Unico. Nella dichiarazione dei redditi devono essere
sommati tutti i redditi del contribuente.
Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi
27
Nel Modello UNICO quindi vengono inseriti:
i redditi percepiti dal professionista, sia quelli inerenti l’attività di
lavoro autonomo che relativi ad altre tipologie di reddito percepite
nel periodo d’imposta considerato, quali redditi fondiari, redditi
d’impresa o di lavoro dipendente.
Il reddito professionale viene determinato dalla
differenza tra i compensi incassati nel periodo d’imposta e le spese
inerenti l’attività professionale pagate nello stesso periodo
d’imposta (criterio di cassa).
dalla somma complessiva dei redditi percepiti si sottraggono gli
oneri deducibili, mentre dall’imposta lorda si sottraggono le
detrazioni derivanti dagli oneri detraibili.
Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi
28
Di seguito si riporta un esempio del criterio utilizzato per la
compilazione del Modello UNICO:
Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi
Esempio di calcolo:
Compensi dell’attività Professionale € 50.000,00 (+)
Deduzioni costi inerenti l’attività professionale
€ 32.000,00 (-)
Reddito attività professionale € 18.000,00
Altri redditi (Fondiari, Lavoro dipendente, ecc.)
€ 6.000,00 (+)
Totale Reddito annuo € 24.000,00
Oneri Deducibili € 5.000,00 (-)
Reddito Imponibile € 19.000,00
Imposta Lorda (Applicazione Aliquote IRPEF) € 4.530,00
Detrazioni € 3.400,00 (-)
Imposta Netta € 1.130,00
Ritenute subite e certificate da sostituti d’imposta
€ 800,00 (-)
Imposta da versare € 330,00
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L’imposta lorda viene calcolata sul reddito imponibile applicando
le aliquote progressive IRPEF in relazione ai seguenti scaglioni di
reddito:
Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi
Scaglioni di redditoAliquota (Anno 2009)
Fino a € 15.000 23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 27%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000 38%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000 41%
Oltre € 75.000 43%
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Termine di presentazione:
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono.
Modalità di presentazione:
La presentazione della Dichiarazione, da parte dei soggetti titolari di
partita Iva, può avvenire esclusivamente in via telematica e può
essere effettuata dal contribuente:
•Direttamente;
•Attraverso intermediari abilitati.
Firma:
La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente, a pena di
nullità, e deve essere dallo stesso conservata.
Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi
31
Conservazione dei documenti:
Oltre alla dichiarazione il contribuente deve conservare fino al 31/12
del 4° anno successivo a quello della presentazione:
Le certificazioni dei sostituti d’imposta per ritenute subite;
I documenti probatori dei crediti d’imposta;
I documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alla
dichiarazione;
I documenti giustificativi degli oneri deducibili e detraibili;
Ogni altro documento previsto dal modello di dichiarazione dei
redditi.
Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi
32
Gli studi di settore sono finalizzati ad individuare le condizioni
effettive di operatività e a determinare i ricavi e compensi che con
ragionevole probabilità possono essere attribuiti al professionista,
attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali della
specifica attività.
In sostanza costituiscono uno strumento di ausilio per la
dichiarazione dei redditi e di supporto agli uffici delle Entrate per
predisporre attività di accertamento.
I professionisti sono interessati dall’applicazione degli studi di
settore indipendentemente dal regime contabile adottato
(semplificato o ordinario), gli unici professionisti esclusi sono coloro
che aderiscono al regime dei minimi.
A nulla rileva la circostanza che il contribuente, per effetto dei
componenti negativi di reddito deducibili, sia in perdita.
Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione
33
Gli studi di settori sono realizzati rilevando, per ogni attività
economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle
strutturali, sia interne (inerenti il tipo di attività) che esterne
(andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza).
Essi tengono conto altresì della suddivisione per aree territoriali
omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità
operative dipendono dal luogo ove l’attività viene esercitata.
Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione
34
Per quanto concerne l’applicazione pratica degli studi di settore,
questa avviene inserendo i valori contabili ed extracontabili nel
prodotto software reso disponibile dall’Amministrazione finanziaria
(GE.RI.CO.), il cui programma fornisce indicazioni in ordine:
Congruità dei ricavi dichiarati;
Coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano
l’attività svolta dal contribuente rispetto ai valori minimi e massimi
assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori
del settore che svolgono l’attività con caratteristiche analoghe.
La correttezza dei comportamenti del contribuente dipende
dall’esame di entrambi gli aspetti.
Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione
35
Qualora i valori dei compensi determinati sulla base degli
studi di settore siano:
1.Inferiori a quelli dichiarati dal contribuente allora lo stesso sarà
congruo;
2.Maggiori a quelli dichiarati dal contribuente, lo stesso prima di
decidere se adeguarvisi:
I. Innanzitutto deve controllare se vi sono dei correttivi
previsti per alcuni costi, nel qual caso ha la facoltà di
applicarli ottenendo una riduzione dei valori;
II. Se anche dopo l’eventuale utilizzo dei correttivi, permane
uno scostamento fra i valori determinati dal contribuente e
quelli maggiori risultanti dagli studi di settore, il
contribuente può:
adeguare spontaneamente i ricavi, i compensi ed il
volume d’affari ai risultati degli studi stessi ;
oppure
decidere di non effettuare alcun adeguamento.
Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione
36
Nel caso in cui il contribuente decidesse di adeguare spontaneamente i
ricavi e compensi, l’adeguamento rileva sia ai fini delle imposte dirette
che ai fini IVA e IRAP.
Esso solitamente va effettuato tenendo conto del valore che
nell’applicazione di GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento
puntuale.
Gli adempimenti cui è necessario osservare in caso di adeguamento:
Ai fini IRPEF, indicazione nella dichiarazione dei redditi dei maggiori
compensi utilizzando l’apposito campo interno del rigo “corrispettivi non
annotati nelle scritture contabili” con il versamento dell’imposta
complessivamente dovuta;
Ai fini IVA, versamento della relativa imposta con il Mod. F24 entro il
termine di versamento a saldo dell’imposta sul reddito (16 giungo o 16
luglio con la maggiorazione dello 0,40%); i maggiori corrispettivi vanno
annotati in un’apposita sezione dei registri delle fatture emesse o dei
corrispettivi, riportandoli nella dichiarazione IVA;
Ai fini IRAP, per coloro che sono assoggettati a tale imposta,
indicazione dei maggiori ricavi nella dichiarazione IRAP e versamento
delle imposte complessivamente dovute entro i termini ordinari (16
giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).
Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione
37
Il contribuente non ha nessun obbligo di adeguarsi al livello di
congruità indicato negli studi di settore a lui applicati se ritiene che
tale livello non rispecchi la sua specifica realtà.
Il contribuente ha l’obbligo di dichiarare il reddito vero, e
l’eventuale condizione di non congruità non implica alcun
accertamento automatico, ma sarà tenuta presente in sede di
selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
I professionisti che dichiarano ricavi inferiori a quelli risultanti dagli
studi di settore corrono il rischio di subire una verifica della reale
situazione reddituale da parte dell’Amministrazione finanziaria. Nel
caso ci sia scostamento dei compensi dichiarati, rispetto a quelli
attributi in base allo studio di settore, l’accertamento non è
automatico, ma può essere effettuato solo dopo aver considerato
tutti gli elementi offerti dal contribuente durante la fase del
contraddittorio per dimostrare, mediante produzione di prove
documentali certe, che i compensi presunti non sono stati
effettivamente conseguiti.
Studi di settore e modalità di Studi di settore e modalità di compilazionecompilazione
38
Il professionista che corrisponde compensi per prestazioni di
lavoro dipendente o assimilato o autonomo o occasionale, relative
all’esercizio dell’attività, deve operare la ritenuta fiscale.
L’ammontare della ritenuta:
nel caso di redditi di lavoro dipendente è variabile a seconda
dell’entità dei compensi corrisposti, e deve tener conto delle
detrazioni soggettive applicabili al percipiente;
nel caso di redditi da lavoro autonomo è del 20% del compenso
erogato.
Il sostituto d’imposta che durante l’anno abbia corrisposto compensi
e abbia quindi versato le ritenute deve, entro il 28 febbraio
dell’anno successivo, rilasciare:
a ciascun dipendente un’apposita certificazione unica, anche ai fini
contributivi (CUD);
a ciascun professionista la certificazione per le ritenute che nel
corso dell’anno sono state trattenute a titolo di acconto.
CertificazioniCertificazioni
39
Dal certificato deve risultare:
l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
l’ammontare delle ritenute alla fonte operate, delle detrazioni
d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;
la sottoscrizione del datore di lavoro.
Per l’attestazione di redditi da:
lavoro dipendente e assimilati la certificazione avviene mediante il
Modello CUD (schema approvato dal Ministero);
lavoro autonomo la certificazione avviene in forma libera e va
sottoscritta.
Le certificazioni sono quindi rilasciate direttamente al percettore di
reddito, il quale utilizzerà i dati contenuti per la compilazione della
dichiarazione dei redditi.
CertificazioniCertificazioni
40
I sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori soggetti a
ritenuta alla fonte devono presentare annualmente una
dichiarazione unica anche ai fini dei contributi previdenziali e
assicurativi (INPS e INAIL).
Tale dichiarazione è denominata Modello 770, e i sostituti
d’imposta che hanno effettuato ritenute alla fonte sui seguenti
redditi:
lavoro dipendente e assimilati;
lavoro autonomo e provvigioni;
devono procedere alla predisposizione del Modello 770 Semplificato.
Modello 770Modello 770
41
Contenuto:
Il Modello 770 deve contenere i seguenti elementi:
dati ed elementi necessari per l’individuazione del sostituto
d’imposta;
generalità, indirizzo, codice fiscale, comune di iscrizione
anagrafica dei percettori;
ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del
datore di lavoro;
ammontare al lordo e al netto dei contributi a carico del
lavoratore, delle somme assoggettate a ritenuta d’acconto
corrisposte in denaro o in natura;
le somme, gli assegni e le indennità erogati da terzi o da enti
previdenziali;
gli emolumenti arretrati e le indennità di fine rapporto;
le somme su cui non è stata fatta la ritenuta (assegni familiari,
rimborsi a piè di lista..);
le somme corrisposte, le ritenute e le detrazioni effettuate.
Modello 770Modello 770
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Modalità e termini di presentazione:
Il Modello 770 Semplificato può essere presentato soltanto
autonomamente ed in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
La presentazione del presente modello, da effettuare nell’anno
successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, deve
avvenire entro il 31 luglio.
Sottoscrizione:
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal
contribuente.
Modello 770Modello 770
43
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