ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - ARERA
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici
Il metodo tariffario transitorio
Risposte ai quesiti del documento per la consultazione 290/2012/R/IDR
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
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INDICE DEL DOCUMENTO
1. PREMESSA
1.1 Il Gruppo AQP
2. INQUADRAMENTO GENERALE
2.1 Le tariffe applicate
2.2 Le infrastrutture gestite da AQP
3. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR
3.1 Osservazioni di carattere generale
3.2 Osservazioni puntuali
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1. PREMESSA Acquedotto Pugliese SpA (AQP), manifestando apprezzamento per l’apertura dimostrata
dall’Autorità verso alcune proposte avanzate in occasione della precedente consultazione, rileva che
su alcuni temi permangono delle criticità ed è, quindi, necessario un loro ulteriore approfondimento
al fine di giungere ad un equilibrio tra le diverse esigenze delle parti coinvolte (utenti, gestori, e
finanziatori).
Le osservazioni riportate di seguito infatti, mirano ad assicurare sia la sostenibilità economico-
finanziaria del soggetto gestore che la realizzazione degli ingenti investimenti di cui necessita il
settore al fine di migliorare, al minor costo possibile, la qualità del servizio fruito dagli utenti ed
allo stesso tempo tenendo in debita considerazione le istanze provenienti dalle istituzioni
finanziarie.
Si evidenzia, infine, che alcuni importanti argomenti vengono affrontati nel DCO solo sotto
l’aspetto qualitativo e, conseguentemente, sarà per essi necessario un ulteriore approfondimento.
1.1 Il Gruppo AQP
Il gruppo Acquedotto Pugliese SpA opera nel settore dei servizi idrici con un bacino di utenza di
oltre 4 milioni di abitanti residenti ed è costituito dalle seguenti società operative:
� Pura Acqua srl che assicura la conduzione di alcuni impianti di potabilizzazione;
� Pura Depurazione srl che assicura la conduzione degli impianti di depurazione;
� Aseco SpA che assicura la conduzione di un impianto per la produzione di compost di qualità
mediante trattamento di fanghi di depurazione e FORSU.
L’AQP ha assunto l’attuale forma societaria a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 141/99 e s.m.i.,
con il quale le sono state affidate fino al 31 dicembre 2018 le finalità già attribuite all’Ente
Autonomo per l’Acquedotto Pugliese (EAAP) ed effettua le seguenti attività:
� gestisce il servizio idrico integrato nell’ATO Unico Puglia ai sensi della Convenzione di
gestione sottoscritta nel 2002 ed il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione
(acqua all’ingrosso) per alcuni Comuni pugliesi;
� gestisce il servizio idrico in alcuni Comuni della Campania ricadenti nell’ATO 1 Campania
Calore Irpino;
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� assicura l’approvvigionamento all’ingrosso di risorsa idrica ad Acquedotto Lucano SpA,
gestore del servizio idrico integrato nell’ATO Unico Basilicata.
L’espletamento di tali attività avviene attraverso la gestione di un complesso sistema interconnesso
di acquedotti che assicura l’approvvigionamento della risorsa prevalentemente da fonti esterne alla
Regione Puglia ed il vettoriamento della stessa, tramite opere di grande adduzione, verso i territori
gestiti da AQP.
Si evidenzia che lo schema di approvvigionamento e grande vettoriamento interregionale gestito da
questa Società, con sistemi ad uso plurimo posti a monte del sistema potabile, rappresenta un unicum a
livello nazionale.
A causa delle note caratteristiche idrogeologiche della Puglia, infatti, l’Acquedotto Pugliese preleva la
gran parte delle proprie risorse idriche da fonti extraregionali quali sorgenti (grandi derivazioni del Sele
Calore e di Cassano Irpino in Campania) e invasi (Pertusillo e Sinni in Basilicata) oltre che da prelievi
da falda sotterranea in Puglia.
2. INQUADRAMENTO GENERALE
2.1 Le tariffe applicate
Il 30 settembre 2002 è stata sottoscritta, ai sensi del DLgs n. 152/99, la Convenzione per
l’affidamento ad AQP della gestione del servizio idrico integrato in Puglia fino al 31 dicembre
2018.
La costituzione dell’Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia (AATO Puglia) è avvenuta il 20
dicembre 2002 attraverso la stipula della Convenzione per la cooperazione regolante i rapporti tra
gli enti locali nell’ATO della Regione Puglia.
Sino al 2002 AQP ha applicato a tutte le gestioni (Puglia, Basilicata e Campania) la tariffa CIPE.
Dal 1° gennaio 2003 nell’ATO Puglia è stata applicata la tariffa determinata secondo quanto
stabilito con D.M. LL.PP. del 1996. Nello stesso anno sono state avviate le attività finalizzate al
trasferimento del ramo d’azienda lucano all'Acquedotto Lucano SpA.
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Nel 2004, conformemente a quanto previsto dall’Accordo di Programma (ex art. 17 della Legge 5
gennaio 1994 n. 36), è stato approvato l’Atto d’Intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata per la
definizione della tariffa dell’acqua all’ingrosso all’AATO Basilicata.
In conclusione, le tariffe attualmente applicate da AQP sono:
� la tariffa CIPE per le gestioni salvaguardate ricadenti nell’ATO Calore Irpino;
� la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato nell’ATO Puglia;
� la tariffa per l’approvvigionamento di acqua all’ingrosso determinata ai sensi del citato
Accordo di Programma.
2.2 Le infrastrutture gestite da AQP
Diversi sono stati gli Enti pubblici che hanno contribuito, nel corso di un secolo, alla realizzazione e
al finanziamento delle infrastrutture attualmente affidate in gestione ad AQP.
L’assetto proprietario dei beni in godimento da parte di AQP va delineato alla luce delle
interpretazioni fornite dal Ministero dei Lavori Pubblici con propria nota del 22 maggio 1982, dal
Ministero delle Finanze con proprie note del 26 maggio e del 7 agosto 1982, nonché dalla Corte dei
Conti con la Determinazione n. 21/97, secondo le quali gli acquedotti sono di proprietà del soggetto
che ha finanziato la loro costruzione.
Pertanto, la titolarità dei beni che il D.Lgs. 141/99 e s.m.i. ha attribuito in uso ad AQP a titolo
gratuito è dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, a seconda del soggetto che ne ha finanziato la
costruzione.
Lo schema operativo, attraverso il quale sono state realizzate molte opere idriche, prevedeva che la
costruzione avvenisse generalmente attraverso l’EAAP sulla base di concessioni di costruzione
rilasciate dallo Stato, che peraltro provvedeva a finanziarle.
Si segnala che solo la Cassa per il Mezzogiorno e l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel
Mezzogiorno (che ha sostituito la stessa Cassmez) hanno consentito, nel tempo, la realizzazione di
oltre 650 progetti speciali in Puglia e Basilicata finalizzati ad aumentare la disponibilità della risorsa
idrica.
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Si rammenta che tali Istituti furono creati per superare i limiti posti dalla settorialità delle
competenze delle Amministrazioni ordinarie e dall’annualità del finanziamento della spesa pubblica
in modo da impostare ed attuare un intervento intersettoriale e a lungo termine di opere
infrastrutturali a carattere straordinario nel Mezzogiorno.
Tali Istituti erano provvisti di una propria organizzazione nazionale, gestivano direttamente
l’erogazione dei finanziamenti a fondo perduto ed erano dotati di una propria contabilità analitica
per ogni progetto finanziato. Per opere di importanza strategica particolarmente complesse o nei
casi in cui fosse difficoltoso individuare un unico Ente concessionario (ad es. vasti schemi regionali
o interregionali), la Cassa per il Mezzogiorno ha persino realizzato le opere in gestione diretta,
svolgendo dunque essa stessa i compiti di Stazione appaltante ed esecutrice.
Tuttavia, in seguito alle note vicissitudini di soppressione di tali Istituti, molte opere, realizzate con
detti fondi e già in uso da parte di Acquedotto Pugliese, e tuttora in gestione, non furono
formalmente trasferite con appositi Decreti alle Regioni competenti e, quindi, ad Acquedotto
Pugliese quale soggetto gestore.
3. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR
3.1 Osservazioni di carattere generale
Si riportano di seguito alcune osservazioni di carattere generale in merito ad aspetti ritenuti rilevanti
che questa Società ritiene opportuno evidenziare all’Autorità.
3.1.1 Oneri finanziari per contributi a fondo perduto
Come già argomentato da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n.
204/2012/R/IDR, si ribadisce la necessità che siano riconosciuti oneri finanziari anche sui contributi
a fondo perduto (pubblici e privati).
Tale proposta viene sostenuta in considerazione dei rischi legati alla realizzazione di opere che non
sempre sono coperti integralmente dal finanziamento e che, in considerazione della complessità
dell’opera e della relativa onerosità, possono assumere valori riguardevoli.
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In particolare, in merito ai rischi si possono citare:
� incrementi dei costi dell’intervento per variazione dei prezzi in corso d’opera;
� danni per causa di forza maggiore (eventi calamitosi);
� maggiori costi per rispetto di norme sopravvenute;
� ritardi connessi alla accettabilità sociale dell’opera;
� definanziamento dell’opera per decorrenza dei termini di rendicontazione;
� ritardi nell’erogazione dei finanziamenti (esempio blocco per patto di stabilità o
dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente finanziatore);
� contenziosi nella procedura di gara e realizzazione degli interventi;
� morosità nel caso di finanziamenti con fondi privati.
Non considerare tali rischi potrebbe minare l’equilibrio economico e finanziario di quei soggetti
che gestiscono schemi idrici particolarmente complessi ed estesi, anche a carattere interregionale
(come nel caso di AQP). Conseguentemente, si propone che venga riconosciuto un onere
finanziario anche sui contributi a fondo perduto. Naturalmente, tale onere dovrebbe essere più
basso rispetto a quello riconosciuto per gli investimenti a carico del gestore. Il tasso riconosciuto
potrebbe oscillare in un prefissato intervallo per tener conto della complessità delle opere realizzate
dai differenti gestori.
3.1.2 Vite utili delle infrastrutture ed ammortamenti
In merito alle vite utili proposte dall’Autorità, si ribadiscono le forti criticità che derivano
dall’allungamento (in alcuni casi molto significativo) dei tempi di ammortamento rimandando per
il dettaglio delle argomentazioni al documento trasmesso da questa Società in risposta al DCO
204/2012/R/IDR.
3.1.3 Terminal value
I soggetti finanziatori tendono a non finanziare i piani di investimento di quelle società che non
sono in grado di ripagare completamente i finanziamenti ricevuti entro il termine di scadenza della
concessione, in quanto attribuiscono scarso valore all’attuale disciplina del terminal value.
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Per effetto delle modifiche proposte dall’Autorità, in merito alle nuove vite utili delle
immobilizzazioni, il valore residuo (terminal value) dei beni realizzati e non ancora ammortizzati a
fine concessione tenderà a crescere.
A tale proposito questa Società, pur apprezzando quanto riportato al paragrafo 3.60 del documento
oggetto di consultazione, rappresenta la necessità che la regolamentazione del riconoscimento da
parte del gestore subentrante del terminal value, venga sancita in maniera certa e secondo le
indicazioni derivanti dagli Istituti Finanziari. In tal modo, si potrà incrementare la bancabilità e
ridurre il costo di finanziamento dei piani di investimento nei casi in cui, come per AQP, la
concessione sia prossima alla scadenza (2018).
3.1.4 Allacciamenti
La Convenzione per la gestione del SII nell’AATO Puglia sottoscritta nel 2002 e tuttora in vigore
prevede espressamente che “le spese di allacciamento non rientrano nel computo della tariffa
d’ambito e pertanto restano a carico dei soggetti richiedenti l’allacciamento alle reti” e, di
conseguenza, l’attuale articolazione tariffaria applicata da questa Società non prevede una voce
relativa agli allacciamenti.
Nell’attuale scenario, pertanto, la proposta dell’Autorità di considerare i ricavi degli allacciamenti
per la definizione dell’ARIC al 100% rappresenta una notevole discontinuità e potrebbe comportare
notevoli problematiche per AQP, oltre a disincentivare la fornitura del servizio precedentemente
offerto. In particolare, si evidenziano le seguenti principali criticità:
• l’attuale quadro normativo di riferimento, così come ricostruito da AGCM nel
provvedimento A395/2008, prevede chiaramente che la tariffa deve costituire il
corrispettivo del servizio idrico e non anche quello per la realizzazione degli allacciamenti;
• l’attuale giurisprudenza costituzionale prevede che l’intervento sui prezzi dei servizi, per
non porsi in contrasto con diverse norme costituzionali, debba riconoscere al fornitore del
servizio un equo profitto;
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Inoltre, la volontà dell’Autorità di stabilire in modo aprioristico, già nel metodo transitorio, le
attività che concorrono o meno alla determinazione del VRG, non consentendo ai gestori di avere un
tempo congruo per adeguare le proprie attività alla nuova struttura dei ricavi, appare quantomeno in
contrasto con il principio della ragionevolezza e di salvaguardia dei contratti in essere.
3.1.5 Recupero partite pregresse a valere sugli anni successivi
In tutti i casi in cui vi sia un recupero di partite pregresse è necessario che sia il metodo transitorio
sia, a maggior ragione, quello definitivo, prevedano il riconoscimento degli oneri finanziari
standard e non dell’inflazione. A causa del ritardo temporale dei flussi finanziari, infatti, il
soggetto gestore avrà necessità di fare provvista finanziaria il cui costo andrà necessariamente
riconosciuto per non minare, in ultima analisi, l’equilibrio economico e finanziario della gestione.
Naturalmente, tale considerazione va fatta anche nel caso dei “Meccanismi di salvaguardia” di cui
al par. 4 del documento oggetto di consultazione.
3.1.6 Trattamento contabile e fiscale delle differenze tariffarie 2011 e 2012
Il recupero delle differenze tariffarie rispettivamente del 2011 (21/7 - 31/12) e del 2012 con le
tariffe del 2013 e del 2014 presenta delle criticità contabili e fiscali e necessita di essere regolata in
maniera puntuale al fine di creare un’omogeneità di trattamento e di rischi di sanzioni fiscali a
seguito di differenti interpretazioni da parte dei verificatori.
Il problema è relativo a quale sia la competenza, contabile e fiscale, del recupero. A parere di AQP,
in coerenza con i corretti principi contabili la competenza è dell’anno in cui vi è la correlazione tra
costi e ricavi e l’importo del recupero è certo e preciso. Infatti, il principio contabile OIC 11 in
tema di competenza stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La
determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione
e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio. Detta correlazione costituisce un
corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di
contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi.
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Nel caso del settore idrico, la correlazione tra costi e ricavi è particolarmente enfatizzata, in quanto
i costi sono uno degli elementi più importanti nella determinazione dei ricavi regolamentati.
Dal punto di vista fiscale, a parere di AQP, rileva l’art. 109, comma 1, del DPR 917/86 che fa
esplicito riferimento al rispetto del principio della “Competenza Economica”, temperato dai
requisiti della certezza e della obiettiva determinabilità. In merito all’esistenza degli elementi di
certezza e determinabilità alla data di chiusura dell’esercizio, la risoluzione. Min. 11/3/1981 n.
9/375 stabilisce che la certezza dell’esistenza e l’oggettiva determinabilità dell’ammontare sono
determinati da atti o documenti probatori che consentono la qualificazione oggettiva non basata su
stime discrezionali.
Alla luce di quanto brevemente esposto e considerato che il bilancio relativo all’esercizio 2011 è
ormai chiuso e che, comunque, alla data del 31 dicembre 2011 non esistevano elementi di certezza e
di determinabilità per la sua rilevazione, le differenze tariffarie relative all’esercizio 2011 devono
essere imputate nell’esercizio 2012, anno in cui si acquisiscono gli elementi di certezza e
determinabilità con l’approvazione del nuovo sistema tariffario provvisorio.
Le differenze tariffarie relative al 2012, per i medesimi motivi di certezza e determinabilità e per il
principio di correlazione dei costi e dei ricavi, dovranno essere riflesse necessariamente
nell’esercizio 2012 nell’ambito degli ordinari ricavi delle vendite e prestazioni.
Per garantire omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale ed evitare incertezze derivanti
da differenti interpretazioni, che potrebbero determinare sanzioni fiscali, sarebbe necessario che
l’Autorità richiami i principi di competenza economica nel proprio documento ed, idealmente, detti
tutti gli elementi per determinare in modo certo, preciso e non più modificabile i ricavi
regolamentati 2012 entro il 31/12/2012, in modo tale da scongiurare ogni possibile dubbio
interpretativo. In ogni caso, al fine di considerare i recuperi tariffari secondo i principi enunciati,
tali elementi andranno forniti al massimo entro la predisposizione del progetto di bilancio che per le
società quotate avviene entro febbraio. Lo sconfinamento a febbraio garantirebbe la competenza
economica/contabile ma potrebbe creare qualche dubbio sul versante fiscale.
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3.1.7 Modalità di definizione di IMN
In merito alle modalità di definizione del IMN (vedi par. 3.45 del documento oggetto di
consultazione), appare opportuno che la decurtazione del fondo di svalutazione crediti, a valere dal
2014, sia di importo pari a quanto effettivamente riconosciuto tra i costi operativi come perdite su
crediti. Infatti, l’importo accantonato al fondo svalutazione crediti potrebbe essere superiore e
questo determinerebbe un irragionevole penalizzazione del gestore.
3.2 Osservazioni puntuali
Q1. Si condividono le proposte dell’Autorità in relazione ai recuperi delle partite pregresse, afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le proprie osservazioni.
Si prende atto dell’interpretazione fornita (vedi par. 3.8 del documento oggetto di consultazione) in
merito ad un intervento dell’Autorità avente portata meramente ricognitiva e non concretamente
innovativa con un potere tariffario vincolato a dare mera esecuzione all’esito referendario
attraverso l’eliminazione dell’adeguata remunerazione del capitale investito (in ottemperanza a
quanto disposto dal DPR n. 116/11) ed assicurando allo stesso tempo la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 154 del DLgs n. 152/06
(norma residua ai sensi di quanto sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2011).
E’ opportuno evidenziare, in ogni caso, che limitare il riconoscimento di eventuali conguagli e
recuperi pregressi a quelli deliberati dalle AATO al 31 dicembre 2011 rischia di violare diritti
legittimamente acquisiti nel corso del 2012. Significherebbe, infatti, ignorare completamente
l’attività deliberativa svolta nel corso di quest’anno dalle AATO che, in maniera assolutamente
legittima e, anzi, dovuta, hanno provveduto a riconoscere ai soggetti gestori eventuali conguagli e
recuperi di somme dovute e previste dalle convenzioni in essere, senza che siano previsti
dall’AEEG strumenti alternativi di recupero.
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Si propone, pertanto, che vengano recepite, già a valere sulla tariffa del 2013, le partite pregresse
afferenti gli anni fino al 2011 derivanti da determinazioni assunte dalle AATO in data antecedente
all’emanazione del metodo transitorio da parte dell’Autorità ovvero dalla pubblicazione del DPCM
previsto dall’articolo 21, comma 19, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011.
Per quanto attiene invece le deliberazioni assunte nel 2012, prima dell’approvazione del metodo
transitorio ovvero dalla pubblicazione del citato DPCM, ma riguardanti fatti straordinari come
l’ampliamento del perimetro del servizio o conseguenti a rinnovi di contratti/concessioni, le stesse
devono essere prese in considerazione ai fini della definizione dei costi operativi e della definizione
del fattore “Y”. Ove ciò non avvenisse, il gestore non avrebbe nessun interesse ad assumere in
gestione nuovi abitati per i quali i costi di gestione sono maggiori rispetto ai possibili ricavi e/o ad
assumere maggiori oneri connessi al rinnovo di determinati contratti/concessioni (legati ad esempio
a forme di indennizzo territoriali per l’approvvigionamento idrico).
Q2. Si condivide la proposta dell’Autorità, in ottemperanza del D.P.R. n. 116/11, di espungere dai ricavi dei gestori, la quota parte di ricavo 2011 corrispondente all’”adeguata remunerazione del capitale”, come quantificata e applicata ai sensi del presente documento?
Sempre con riferimento all’interpretazione fornita dall’Autorità (vedi par. 3.8 e risposta al Q1 del
presente documento di consultazione) in merito ad un intervento della stessa avente portata
meramente ricognitiva e non concretamente innovativa con un potere tariffario vincolato a dare
mera esecuzione all’esito referendario, appare comunque in contraddizione l’applicazione di due
diverse metodologie pre e post 2012.
Infatti, sarebbe opportuno che già a partire dal 2011 venga adottata la stessa metodologia prevista
per gli anni a partire dal 2012 con eventuali correttivi trattandosi di un anno già decorso. Tuttavia
non si può derogare dal principio generale di copertura integrale dei costi e dunque anche al
riconoscimento degli oneri finanziari come previsti dalla metodologia,transitoria incluso il capitale
circolante, la componente fiscale, realmente corrisposta e quella relativa alla svalutazione dei
crediti.
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Q3. Si ritiene che le tempistiche proposte dall’Autorità possano essere rispettate? Quali elementi ostativi si ritiene esistano al riguardo?
Come descritto nella parte introduttiva del presente documento, questa Società assicura il servizio
idrico integrato nell’ATO Unico Puglia, il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione per
alcuni Comuni della Puglia, il servizio idrico in alcuni Comuni ricadenti nell’ATO 1 Campania
Calore Irpino, il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione per alcuni Comuni della
Campania ed il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione all’ATO Unico Basilicata.
In relazione a tali attività, pertanto, questa Società dovrà presentare almeno tre diverse richieste di
aggiornamento tariffario.
In considerazione della complessità del sistema gestito e delle informazioni che andranno fornite da
questa Società in allegato alle richieste di aggiornamento tariffario, si propone che il termine
previsto per la presentazione delle stesse da parte dei gestori venga posticipato al 30 novembre
2012.
Si evidenzia, inoltre, che, nelle more della conclusione delle istruttorie da parte delle AATO, il
soggetto gestore dovrà procedere alla pubblicazione della nuova articolazione tariffaria per il 2013
entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
In ogni caso, al fine di risolvere le criticità derivanti da un quadro regolatorio non stabile che ha
caratterizzato il settore idrico negli ultimi anni, si segnala l’esigenza che la tariffa applicata dal 1°
gennaio 2013 abbia carattere di certezza. In questo modo si darebbe ai soggetti finanziatori un
importante segnale di discontinuità rispetto al passato .
Q5. Si condividono gli orientamenti sopra formulati in relazione alle metodologie tariffarie diverse dal MTN e MTER? Motivare le proprie osservazioni.
Coerentemente con la risposta fornita alla Q2 del documento oggetto di consultazione, si condivide
l’orientamento formulato dall’Autorità in merito alla non immediata applicazione del DPR n.
116/11 alle gestioni CIPE, ferma restando l’applicazione alle stesse del metodo transitorio e
definitivo che saranno deliberati dall’AEEG.
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Q6. In una recente indagine demoscopica, è risultata una forte preferenza dei consumatori per l’istituzione di una tariffa unica valida per tutto il territorio nazionale. Si ritiene che la previsione di ammettere scelte locali, in relazione alla ripartizione dei ricavi, comporti elementi di criticità? di che natura?
Si conferma quanto evidenziato da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n.
204/2012/R/IDR ossia la proposta di definire una tariffa obbligatoria lato cliente unica a livello
nazionale ovvero in subordine unica per l’intero Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
con tariffe di riferimento differenziate per i singoli gestori e perequazioni gestite dalla Cassa
conguaglio nazionale. Tuttavia, si ritiene che, a regime, sia possibile ammettere scelte locali (per
ambito territoriale ottimale) per la ripartizione del gettito tariffario, nel rispetto dei requisiti
ipotizzati dall’Autorità, con particolare riferimento alla necessità che sia comunque assicurata la
copertura dei costi, fermo restando che la gestione delle perequazioni e dei conguagli venga gestita
da una Cassa conguaglio nazionale.
Q7. Quali obiezioni esistono rispetto all’ipotesi di mantenere costanti per il periodo 2012 e 2013 le strutture tariffarie applicate dai gestori, precedentemente ai provvedimenti dell’Autorità?
Non si segnalano particolari obiezioni salvo la necessità di chiarire gli aspetti connessi alla
determinazione del Rpi e del ϑ come argomentato nel presente documento.
Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti dell’ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, attraverso un coefficiente moltiplicatore ϑ determinato per ogni imprese i-esima, in modo tale da assicurare ricavi riconosciuti?
Non si segnalano particolari obiezioni, salvo quanto riportato successivamente in risposta alla Q29
del documento oggetto di consultazione.
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Q9. Si condivide l’ipotesi, proposta dall’Autorità, di far riferimento ai dati 2011? Motivare la propria risposta
Pur condividendo la necessità, tenuto conto dei tempi ristretti disponibili, di adottare per il periodo
transitorio 2012-2013 un metodo di immediata applicazione che consenta la definizione delle tariffe
da applicare agli utenti a partire dal 1 gennaio 2013, si evidenzia la necessità che venga applicata
integralmente la maggiorazione time lag anche per gli anni 2012 e 2013 e che il coefficiente Y tenga
in debita considerazione anche i seguenti fattori (anche sulla base di quanto argomentato
successivamente in risposta alla Q22 e Q26 del documento oggetto di consultazione):
� Costi connessi alle differenti modalità di approvvigionamento idrico a cui il gestore è
obbligato dalle condizioni climatiche
come già evidenziato nelle premesse del presente documento, questa Società preleva le
proprie risorse idriche da sorgenti, invasi e pozzi modulando le quantità prelevate da
ciascuna tipologia di fonte sulla base delle condizioni climatiche e, conseguentemente, della
disponibilità di risorse. Si evidenzia che il prelievo da ciascuna di queste fonti comporta costi
unitari molto differenti tra loro, sia in termini di consumi energetici che di prodotti chimici
da utilizzare per la potabilizzazione delle acque. A tale proposito si segnala che la fonte di
approvvigionamento più onerosa (invasi) presenta un costo di oltre il 400% superiore
rispetto a quello delle sorgenti (fonte più economica). Purtroppo, il 2011 non rappresenta un
anno “medio” rispetto ai prelievi effettuati dalle diverse fonti di approvvigionamento: se,
infatti, negli ultimi 10 anni la portata proveniente dalle fonti che determinano costi minori è
stata mediamente pari al 27,5% del totale, nel 2011 questa percentuale è stata pari al 31,33%
per effetto di particolari condizioni climatiche favorevoli. A conferma di quanto appena
argomentato, si evidenzia che i costi sino ad ora registrati nel 2012 sono notevolmente
superiori a quelli consuntivati nello stesso periodo del 2011.
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� Variazioni di perimetro
Dovranno essere valutati anche gli effetti derivanti da un ampliamento della dotazione
impiantistica del gestore (ad es. avviamento all’esercizio di nuove opere con conseguente
incremento dei costi per energia, assunzione in gestione di opere precedentemente gestite da
altri soggetti con elevati oneri di manutenzione ordinaria, in particolare per i primi anni, a
causa del pessimo stato in cui versano le stesse, smaltimento fanghi, personale, prodotti
chimici, ecc.), al fine di non penalizzare i gestori che realizzano investimenti.
� Costi degli investimenti realizzati al fine di migliorare gli standard di servizio in relazione a
specificità territoriali
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ha previsto numerosi interventi di
potenziamento degli impianti di depurazione che consentano di raggiungere limiti tabellari
più restrittivi rispetto alle altre Regioni italiane (Tab. 4 dell’Allegato V alla Parte III del
DLgs n. 152/06) in relazione all’assenza di corpi idrici superficiali significativi. Il Piano ha
previsto anche un organico programma di attivazione di impianti di affinamento delle acque
reflue finalizzato al riutilizzo (in agricoltura o nell’industria con cessione della risorsa a titolo
gratuito da parte del soggetto gestore) al fine di minimizzare i prelievi di risorsa idrica in
considerazione della scarsità della stessa.
Si ribadiscono, infine, le perplessità espresse da questa Società nel documento di risposta alla
consultazione n. 204/2012/R/IDR (vedi Q54) in merito all’applicazione, anche nel periodo
transitorio, delle nuove aliquote di ammortamento definite in base alle vite utili stabilite
dall’Autorità.
A tale proposito, si rappresenta la necessità di chiarire le modalità operative per il calcolo delle
nuove aliquote di ammortamento con riferimento ai cespiti già entrati in ammortamento al 2011.
Non è chiaro, infatti, se le aliquote di ammortamento debbano essere calcolate applicando le nuove
vite utili al costo iniziale di iscrizione dell’immobilizzazione a bilancio ovvero se debbano essere
calcolate solo sulla quota parte residua non ancora oggetto di ammortamento.
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Q10. L’Autorità ritiene che anche i costi sostenuti per la strutturazione dei progetti di
finanziamento, debbano essere compresi nei costi finanziari. Quali obiezioni esistono rispetto a
questa posizione? Motivare le proprie obiezioni
La commissione di organizzazione, la commissione di impegno, la commissione di gestione, la
commissione di esonero responsabilità e gli altri costi di strutturazione dell’operazione di
finanziamento sono veri e propri costi che il gestore deve necessariamente sostenere per reperire le
necessarie risorse finanziarie. Tali costi possono superare anche il 3% del valore del finanziamento
e, conseguentemente, non possono essere ignorati ma devono trovare un adeguato riconoscimento in
ossequio al principio della copertura integrale di tutti i costi, incluso quelli finanziari. Ciò premesso,
se l’Autorità non ritiene opportuno inserirli tra i costi operativi, è indispensabile che tali costi siano
espressamente riconosciuti tra gli oneri finanziari andando a maggiore il kd per una specifica
componente il cui valore andrebbe reso esplicito e trasparente.
Q11. Si condivide l’ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali? I valori riportati sono condivisibili?
Il principio contabile OIC n. 16 stabilisce che i fabbricati civili sono gli “immobili destinati ad uso
di abitazione civile o ad uso alberghiero turistico, termale, sportivo, balneare, terapeutico;
comprendono, inoltre, i collegi, le colonie, gli asili nido, le scuole materne e gli edifici atti allo
svolgimento di altre attività accessorie” mentre i fabbricati industriali sono “i fabbricati e
stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni,
autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo,
commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie”.
A giudizio di questa Società, pertanto, devono essere considerati di tipo industriale, in quanto
funzionali alla realizzazione del servizio idrico integrato, le seguenti tipologie di immobili:
� Uffici
� Contact center
� Front-office
� Laboratori di analisi
18
� Magazzini
� Parco macchine aziendali
� Centro elaborazione dati
� Officine
Solo in seguito ad opportuni chiarimenti da parte dell’Autorità sarà possibile per questa Società
valutare in maniera esaustiva la proposta, fermo restando che, al fine di consentire al soggetto
gestore di rivedere opportune scelte strategiche di lungo termine per la gestione degli asset
immobiliari, si ritiene necessario, in ogni caso, rimandare di un periodo regolatorio l’eventuale
applicazione dei nuovi criteri.
Si segnala, in ogni caso, che non appare corretto considerare come uniforme il valore degli
immobili su tutto il territorio nazionale, senza considerare le differenze, spesso considerevoli,
esistenti nelle varie aree del paese.
Ferme restando le considerazioni riportate in precedenza, si evidenzia, in ogni caso, che non appare
congruo il valore forfettariamente indicato al paragrafo 3.29 del documento oggetto di
consultazione in base a quanto di seguito argomentato.
In considerazione di quanto stabilito dal documento “Regolazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)” emanato dalla
stessa Autorità, il valore forfettizzato per ogni punto di riconsegna servito è stato stabilito in 24 €.
A tal proposito va ricordato che il servizio di distribuzione del gas, per complessità e tipologie di
attività, non è paragonabile a quello del Servizio Idrico Integrato (che comprende i servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione) anche in considerazione del fatto che i soggetti distributori del
gas non svolgono attività commerciali e di vendita.
Nel caso del Servizio Idrico Integrato, invece, il soggetto gestore svolge tutte le funzioni del ciclo,
incluse quelle commerciali e di vendita. E’ facile intuire, inoltre, che la necessità di garantire tre
servizi (acquedotto, fognatura e depurazione) ed i relativi rapporti con l’utenza, comporta la
necessità di avere a disposizione strutture dimensionalmente e funzionalmente adeguate e capillari
sul territorio. Alla luce di quanto argomentato, il valore proposto pari a 25 € per quota fissa appare
ampiamente sottostimato.
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Nel caso specifico di AQP vanno anche tenute in debita considerazione le specificità territoriali
dell’ambito pugliese, con particolare riferimento alla sua estensione, alla sua forte dispersione
territoriale abitativa ed al gap infrastrutturale (ad es. collegamenti stradali) che da sempre
caratterizza le regioni meridionali.
L’AATO Unico Puglia, infatti, rappresenta l’Ambito il secondo più esteso a livello nazionale e conta
258 Comuni con una forte dispersione territoriale. Di conseguenza, questa Società, al fine di
soddisfare gli standard di servizio fissati dalla Convenzione per la gestione del SII nell’AATO
Puglia e dalla Carta del Servizio, è organizzata in 4 Macro Aree Territoriali con oltre 30 presidi
territoriali.
Q12. Se il proprietario ha assegnato in comodato gratuito le immobilizzazioni, le medesime potrebbero essere valorizzate alla stessa stregua dei beni conferiti in forma gratuita, ovvero dei beni finanziati a fondo perduto. Questo permetterebbe, come per questi ultimi, di riconoscere in tariffa una quota di ammortamento che potrebbe concorrere a costituire un fondo per il finanziamento, a fondo perduto, degli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo degli impianti del SII. Quali opinioni esistono, in riferimento a tale ipotesi?
Si condivide in linea generale la proposta dell’Autorità evidenziando di seguito alcune specificità
delle infrastrutture gestite da AQP.
Come già descritto da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n.
204/2012/R/IDR e nelle premesse del presente documento, Acquedotto Pugliese assicura il servizio
idrico integrato nell’ATO Unico Puglia, il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione per
alcuni Comuni della Puglia, il servizio idrico in alcuni Comuni ricadenti nell’ATO 1 Campania
Calore Irpino, il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione per alcuni Comuni della
Campania ed il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione all’ATO Unico Basilicata.
Si evidenzia che lo schema di approvvigionamento e grande vettoriamento interregionale gestito da
questa Società, con sistemi ad uso plurimo posti a monte del sistema potabile, rappresenta un
unicum a livello nazionale.
20
La gran parte delle infrastrutture gestite sono state realizzate a partire dalla fine degli anni ‘50
attraverso finanziamenti a fondo perduto concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno o dai Ministeri
competenti e sono beni di natura demaniale.
Si segnala che solo la Cassa per il Mezzogiorno e l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel
Mezzogiorno hanno consentito, nel tempo, la realizzazione di oltre 650 progetti speciali in Puglia e
Basilicata finalizzati ad aumentare la disponibilità della risorsa idrica.
Nei conti d’ordine del bilancio di AQP, è iscritto, seppur non analiticamente, il valore delle opere
finanziate da terzi e/o da leggi Speciali, in uso alla Società fino al 2018.
Al fine di suddividere l’importo in questione, in analogia a quanto previsto dalla stessa Autorità al
punto 3.37 e, stante la vetustà delle opere in oggetto, si propone di utilizzare alcuni importanti
documenti ufficiali che possono attestare la spesa sostenuta ovvero:
� I Decreti di chiusura amministrativa emessi dai differenti Enti Pubblici, organismi terzi ed
indipendenti dal soggetto gestore (ad es. Provveditorato alle Opere Pubbliche, Regione, ecc.)
� Il dettaglio, specifico per singolo progetto finanziato, contenuto nei tabulati della contabilità
pubblica attualmente in possesso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In questo modo si contempererebbero le due esigenze di ricostruire il CIR e di avere un riferimento
nelle fonti contabili obbligatorie, così come richiesto dall’Autorità.
Si segnala che il mancato riconoscimento della validità di tale documentazione ai fini della
ricostruzione del capitale investito non consentirebbe al gestore di costruire, tramite
l’accantonamento degli ammortamenti, il fondo utile alla conservazione ed allo sviluppo delle
infrastrutture e, conseguentemente, non permetterebbe di raggiungere le finalità assolutamente
condivisibili previste dall’Autorità.
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Q13. Quali obiezioni esistono in riferimento alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni a cui commisurare gli oneri fiscali e gli ammortamenti, proposto dall’Autorità? Quali alternative potrebbero essere adottate, fermo restando i principi che le immobilizzazioni devono essere quelle effettivamente realizzate e in funzione e che spetta al gestore/proprietario dimostrare il loro valore?
Con riferimento alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni si fa riferimento a quanto
argomentato in risposta al Q12 del documento oggetto di consultazione.
Relativamente alle quote di degrado annuale dei contributi a fondo perduto, non è chiaro quale
aliquota di ammortamento debba essere applicata ossia se l’aliquota contabile (applicata dal gestore
per opere similari e riflessa nei bilanci di esercizio) o quella indicata nel paragrafo 3.58 (nuove vite
regolatorie). In considerazione del fatto che tali beni non sono mai stati oggetto di ammortamento da
parte del gestore e che si tratta per lo più di opere vetuste, al fine di perseguire l’obiettivo di
costituire un fondo necessario al mantenimento e allo sviluppo degli impianti stessi, si propone,
l’applicazione delle nuove aliquote di ammortamento previste nel paragrafo 3.58.
Q15. Si condivide la classificazione proposta in tema di categorizzazione dei
finanziamenti? Quali altre categorie potrebbero essere individuate? Motivare le proprie osservazioni.
Non si concorda con l’assunzione che tutti i finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti
(CdP) e dalla BEI debbano essere considerati, sempre e comunque, finanziamenti a tasso agevolato.
Infatti, la CdP eroga alle società corporate prestiti a condizioni di mercato ossia in linea con quelle
praticate dagli Istituti di Credito privati. Si evidenzia, a tale proposito, che, nella maggior parte dei
casi, risulta meno difficoltoso per i soggetti gestori ottenere accesso al credito da parte degli Istituti
bancari che da parte della CdP.
Relativamente ai finanziamenti BEI, inoltre, solo la forma di finanziamento diretta può essere
considerata agevolata mentre sia quella garantita sia quella intermediata dal sistema bancario devono
essere considerate a tassi di mercato.
22
Q16. Si condivide l’ipotesi di valorizzare gli oneri finanziari post tasse e di determinare l’onere fiscale con separata quantificazione? Quali obiezioni esistono, rispetto alle metodologie proposte? Motivare le proprie osservazioni.
La metodologia proposta non sembra cogliere gli obiettivi prefissati dall’Autorità ossia di stimare
l’effetto fiscale. L’aliquota fiscale effettiva, infatti, si differenzia anche sensibilmente da quella
considerata nel modello proposto in quanto la normativa fiscale non riconosce alcuni costi che
normalmente incidono nella formazione della base imponibile e quindi nella determinazione delle
imposte.
Ad esempio i costi di acquisto, gestione e manutenzione delle autovetture, le spese telefoniche ed i
costi di acquisto e gestione delle apparecchiature telefoniche sono caratterizzate dal riconoscimento
parziale del fisco. A questi vanno aggiunti anche il differimento temporale della competenza
economica di alcuni costi.
Da ciò deriva che la base imponibile fiscale è assolutamente differente rispetto alla base imponibile
civilistica, con una aliquota fiscale effettiva in media non inferiore al 40%.
Del resto, l’Autorità ha già riconosciuto questo principio in altri settori determinando un’aliquota T
maggiore rispetto alla sommatoria dell’aliquota Ires e di quella Irap.
In ogni caso andrebbe anche considerato che l’aliquota IRAP applicata, in base alla normativa
fiscale vigente, varia sensibilmente da Regione a Regione.
Infatti, l’IRAP è una imposta regionale il cui gettito è destinato alla copertura del fabbisogno locale
del Sistema Sanitario. In presenza di un deficit nel bilancio sanitario regionale, le aliquote
dell’imposta sono maggiorate in base a parametri prefissati.
Per tale motivo sarebbe opportuno prevedere, nella determinazione della componente relativa
all’IRAP, il riferimento all’aliquota effettiva regionale.
A titolo esemplificativo, si segnala che in Puglia l’aliquota è stata maggiorata al 5,12% a fronte di
un’aliquota media nazionale pari a circa il 4,6%, con un minimo pari al 3,74%, rappresentato dalla
Provincia Autonoma di Trento.
23
Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e quantificare eventuali posizioni alternative.
Coerentemente con quanto argomentato da questa Società nel documento di risposta alla
consultazione n. 204/2012/R/IDR, si ribadiscono alcune posizioni espresse in relazione ai seguenti
parametri:
� rapporto Cs/CnS
Non si condividono alcune considerazioni riportate nel presente documento di consultazione. In
particolare, si evidenzia che, anche qualora fosse confermato che gli effetti del referendum
tenderanno a spostare la leva finanziaria (gearing) verso rapporti superiori all’unità, questo avverrà
presumibilmente nel lungo periodo, mentre il metodo transitorio avrà valore solo nel 2012, i cui
valori sono ormai noti, e nel 2013. Inoltre, anche in settori molto più maturi di quello italiano, il
gearing considerato è pari a circa il 60% (OFWAT).
Pertanto, i parametri di riferimento del periodo transitorio vanno definiti esaminando la struttura
finanziaria attuale e non quella a tendere. Tale struttura, come precisato dalla stessa Autorità, rileva
attualmente un gearing piuttosto contenuto.
Va, infine sottolineato che prevedere, nel periodo transitorio, un rapporto Cs/Cns basso
incrementerebbe la capacità del gestore di finanziarsi sul mercato di debito e di finanziare
conseguentemente le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento del servizio, senza ricorso a
fondi pubblici che, in prospettiva, saranno sempre più difficili da reperire.
Si ribadisce, pertanto, la necessità che il rapporto in oggetto assuma un valore minore o uguale a 0,5.
� parametro β
Si prende atto della valutazione dell’Autorità in merito alla scarsa significatività di confronti
nazionali ed internazionali pur evidenziando che al par. 3.55 del presente documento di
consultazione la stessa Autorità valuta il gearing sulla base di quello preso a riferimento da
OFWAT.
24
Si prende atto, inoltre, che la stessa Autorità ha confermato (vedi par. 3.56 del presente documento
di consultazione) che, vista la maggiore rischiosità del settore idrico rispetto agli altri settori regolati,
i parametri di riferimento debbano essere più elevati.
Si prende atto, altresì, che l’Autorità, anche sulla base degli esiti della precedente consultazione, ha
provveduto a tenere in debita considerazione nel metodo tariffario transitorio alcuni rischi che il
MTN ricomprendeva nella remunerazione del capitale investito (CCN, perdite su crediti, oneri
fiscali inclusa l’IRAP).
Restano, in ogni caso, a carico del soggetto gestore altri rischi ed oneri precedentemente ricompresi
nella remunerazione del capitale investito (rischi ambientali, rischi di responsabilità penale, rischio
delle gestioni delle cicliche emergenze idriche ed il rischio legato ai rapporto con il territorio e la
Pubblica Amministrazione) che concorrono inevitabilmente ad elevare il rischio di settore
determinando la necessità che il β assuma un valore prossimo all’unità. Naturalmente, la scelta sul
β è collegata alle decisioni che verranno assunte in merito al rapporto Cs/CnS.
Q18. Si condivide l’ipotesi del fondo di riserva proposto? Quali elementi ostativi all’istituzione del fondo esistono.
Sarebbe opportuno chiarire se la formula utilizzata al par. 3.59 del documento oggetto di
consultazione per esprimere il flusso in ingresso al fondo ammortamento tenga in considerazione
anche l’effetto dell’inflazione. A tal fine, in accordo con il calcolo del valore delle Immobilizzazioni
lorde di cui al par. 3.42 e degli ammortamenti al par. 3.58, l’ammortamento all’anno ”t” potrebbe
essere espresso come sommatoria dei prodotti di ciascun cespite per il deflatore degli investimenti
corrispondente all’anno di realizzazione dello stesso, come di seguito indicato:
�= �
�
�
�
��
�
�=
n
1c c
cfpcfp
t VU
dflCAMM
25
dove
=fptAMM quota degli ammortamenti all’anno “t” relativa ai cespiti realizzati con contributo a
fondo perduto CfpC = contributo a fondo perduto ricevuto per la realizzazione del cespite c-esimo dflc = deflatore degli investimenti relativo al cespite c-esimo e corrispondente all’anno di
realizzazione dello stesso
In merito agli oneri di urbanizzazione, infine, si evidenzia che questa Società non percepisce
direttamente oneri di urbanizzazione primaria in quanto questi ultimi sono versati dai cittadini
direttamente ai Comuni.
Q19. Si condivide l’ipotesi che il fondo sia lasciato nella disponibilità del gestore?
Si condivide tale ipotesi in quanto l’eventuale gestione del fondo da parte di altro soggetto (ad es. le
AATO) comporterebbe inevitabilmente procedimenti burocratici che determinerebbero ritardi
nell’utilizzo delle somme accantonate e, di conseguenza, nella realizzazione delle opere.
Q20. Si condivide la metodologia proposta per la determinazione dei costi operativi di base per gli anni 2012 e 2013? Quali alternative possono essere proposte?
Si condivide la metodologia proposta ma non si condivide l’esclusione di alcuni costi. Ad esempio,
non è chiaro cosa si intenda per oneri straordinari all’interno dei costi operativi (voce B del conto
economico) in considerazione del fatto che gli oneri straordinari vengono ricompresi nella voce E
(oneri straordinari). Inoltre, non si condivide di escludere i contributi associativi (ad es. contributo di
associazione alla Federazione Nazionale Federutility) in quanto tale esclusione determinerebbe un
incremento di costi anziché una riduzione degli stessi, determinando di fatto un effetto contrario
agli intendimenti dell’Autorità. Nel caso specifico, infatti, ciascun gestore dovrebbe duplicare le
attività oggi svolte dalla Federazione in termini di studi, ricerche, consulenze, ecc.
26
Per quanto riguarda le penali, i risarcimenti e le spese processuali, inoltre, andrebbero escluse dai
costi solo quelle che derivano da responsabilità diretta del gestore.
Per quanto attiene, infine, agli immobili non industriali si rimanda a quanto argomentato in risposta
alla Q11 del documento oggetto di consultazione.
Q21. Si condivide il principio di riconoscere nei costi operativi una percentuale del fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti? Si condivide la stima pari al 2% del fatturato? Motivare le proprie risposte.
Coerentemente con quanto argomentato da questa Società nel documento di risposta alla
consultazione n. 204/2012/R/IDR, nel condividere il principio del riconoscimento nei costi operativi
di una percentuale del fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti, si ritiene che la stima pari al
2% sia congrua nel lungo periodo ma che, stante l’attuale struttura dei gestori, non sia sostenibile nel
breve periodo pertanto, si propone di incrementarla per il periodo transitorio anche alla luce della
negativa congiuntura economica.
Q22. Si condivide la metodologia proposta per valutare il coefficiente di efficientamento da
applicare ai costi operativi per gli anni 2012 e 2013? Quali alternative possono essere
proposte?
In merito alla metodologia proposta per valutare il coefficiente di efficientamento da applicare ai
costi operativi, si riportano di seguito alcune considerazioni sui singoli parametri considerati:
Coefficiente Y
Non è dettagliata la metodologia che sarà adottata dall’Autorità per la definizione del coefficiente Y.
Sarebbe opportuno chiarire quali parametri saranno presi in considerazione per la determinazione di
tale coefficiente, quale peso sarà dato a ciascun parametro e se sarà valido per tutto il territorio
nazionale o sarà calcolato per singolo gestore.
Questa seconda ipotesi appare la più efficace per rappresentare le specificità territoriali sia in termini
di eventi straordinari che di variazioni del quadro normativo (vedi anche quanto argomentato in
risposta al Q9 del presente documento di consultazione).
27
Nel caso della Puglia, infatti, nella determinazione del coefficiente Y andranno certamente
considerati i fenomeni siccitosi che ciclicamente si ripetono a causa delle peculiarità
meteoclimatiche del territorio.
In particolare, andranno considerati opportunamente i costi connessi alle differenti modalità di
approvvigionamento idrico da parte del soggetto gestore: come già evidenziato nelle premesse del
presente documento, infatti, questa Società preleva le proprie risorse idriche da sorgenti, invasi e
pozzi modulando le quantità prelevate da ciascuna tipologia di fonte sulla base delle condizioni
climatiche e, conseguentemente, della disponibilità di risorse.
Il prelievo da ciascuna di queste fonti comporta costi unitari molto variabili: le fonti
economicamente più onerose sono gli invasi (sia in termini di consumi energetici che di prodotti
chimici da utilizzare per la potabilizzazione delle acque) ed hanno un costo di oltre il 400%
superiore a quello delle sorgenti (fonte più economica).
In caso di riduzione di apporto da parte delle sorgenti, pertanto, i costi unitari di produzione, a parità
di efficienza, crescono significativamente. Si segnala che nel 2012 tale fenomeno si è già verificato
ed ha comportato un incremento dell’utilizzo di risorsa prelevata da invasi con conseguenti maggiori
costi già consuntivati per prodotti chimici e consumo di energia elettrica.
Si evidenzia, inoltre, che l’anno 2011 non rappresenta un anno “medio” rispetto ai prelievi effettuati
dalle diverse fonti di approvvigionamento: se, infatti, negli ultimi 10 ani la portata proveniente dalle
fonti che determinano costi minori è stata mediamente pari al 27,5% del totale, nel 2011 questa
percentuale è stata pari al 31,33% per effetto di particolari condizioni climatiche favorevoli.
Allo stesso modo dovranno essere valutati anche gli effetti derivanti da un ampliamento della
dotazione impiantistica del gestore (ad es. avviamento all’esercizio di nuove opere con conseguente
incremento dei costi per energia, assunzione in gestione di opere precedentemente gestite da altri
soggetti con elevati oneri di manutenzione ordinaria, in particolare per i primi anni, a causa del
pessimo stato in cui versano le stesse, personale, smaltimento fanghi, prodotti chimici, ecc.), al fine
di non penalizzare i gestori che realizzano investimenti.
Andranno, altresì, tenute in debita considerazione le disposizioni normative regionali che, a causa
delle particolari condizioni idrogeologiche del territorio, impongono oneri aggiuntivi al soggetto
gestore.
28
Come già argomentato in risposta al Q9 del presente documento di consultazione, infatti, nel caso
della Regione Puglia, il Piano di Tutela delle Acque prevede limiti allo scarico degli impianti di
depurazione più restrittivi rispetto ad altre Regioni italiane a causa della mancanza di corpi idrici
superficiali significativi ed allo stesso tempo un numero consistente di impianti di affinamento dei
reflui degli impianti di depurazione affidati al gestore del SII con cessione a titolo gratuito della
risorsa ai fini del riutilizzo in agricoltura ovvero per usi industriali.
Coefficiente X
Non conoscendo in che modo l’Autorità intenda “ribasare” le formule del MTN, non si è nelle
condizioni di valutare la proposta.
Q23. L’ipotesi sopra formulata prevede di considerare i costi complessivi, senza distinzione tra costi di acquedotto, fognatura e depurazione. Dal che se ne deduce un coefficiente di efficientamento medio, applicato ai tre servizi senza differenziazione. Si ritiene che questa assunzione sia condivisibile? In caso contrario motivare la propria posizione.
L’ipotesi formulata appare condivisibile, coerente con la logica del servizio idrico integrato prevista
dal DLgs 152/06 ed in continuità con quanto previsto dal MTN.
Q24. Nel caso in cui i costi operativi 2011 risultassero inferiori a quelli standard, gli algoritmi sopra riportati prevedono il 50% delle maggiori efficienze registrate vada a vantaggio degli utenti della rete e che il rimanente 50%, lasciato in capo all’impresa, venga riassorbito in un periodo successivo di 8 anni. Si condividono tali assunzioni? Motivare le proprie risposte.
Valgono le stesse considerazioni riportate in risposta al Q22.
29
Q25. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento al tema dell’acqua all’ingrosso?
Come descritto in risposta al Q12 del documento oggetto di consultazione, questa Società gestisce il
servizio idrico integrato nell’ATO Unico Puglia ed allo stesso tempo un servizio di
approvvigionamento in subdistribuzione per alcuni Comuni pugliesi le cui infrastrutture idriche e
fognanti non sono state ancora assunte in gestione da Acquedotto Pugliese.
Per l’ATO Unico Puglia, pertanto, questa Società rappresenta allo stesso tempo il gestore del SII
nell’Ambito ed un fornitore di acqua all’ingrosso per alcuni Comuni. Non è chiaro in questo caso in
che modo dovranno essere fornite dalla Società all’Autorità Idrica Pugliese (ex AATO Puglia) e
all’AAEG le informazioni relative alla richiesta di aggiornamento tariffario da presentare entro il 15
ottobre 2012.
Questa Società, inoltre, fornisce il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione all’ATO
Unico Basilicata la cui tariffa è stabilita in base a quanto concordato nell’Accordo di Programma
sottoscritto dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 36/94.
A tale proposito, si condivide quanto previsto al par. 3.73 del presente documento di consultazione
in merito alla salvaguardia di accordi di compensazione esistenti tra enti pubblici di governo
territoriale già fissati al 31 dicembre 2011.
Q26. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento all’ipotesi descritta di costo riconosciuto per la fornitura di energia elettrica?
Così come argomentato in risposta alla Q9 e Q22 del documento oggetto di consultazione, si
evidenzia che il 2011 non rappresenta un anno tipo per quanto riguarda il mix di
approvvigionamento dalle diverse fonti. Conseguentemente, anche i consumi energetici sono minori
rispetto a quelli già consuntivati nel 2012. Anche l’incremento della dotazione impiantistica (sino ad
oggi 3 impianti di depurazione, 1 impianto di potabilizzazione6 impianti di sollevamento, ecc),
d’altra parte, comporta che prendere a riferimento i consumi energetici relativi all’anno 2011
porterebbe ad una sottostima dei reali consumi. Pertanto, si propone di introdurre una variabile che
tenga in considerazione almeno questi due elementi al fine di assicurare la copertura di tutti i costi
così come previsto sia dal diritto nazionale sia da quello comunitario.
30
In caso contrario, vista la rilevanza della voce in oggetto che per AQP rappresenta per importo la
seconda voce di costo aziendale, si rischierebbe di minare l’equilibrio economico e finanziario del
gestore.
Relativamente alle tariffe energetiche da applicare, inoltre, si evidenzia che si ritiene necessario
chiarire se per “tariffe medie dei consumi registrate nell’ultimo trimestre 2011” è da intendersi il
costo medio dell’energia corrisposto dal Gestore del SII i-esimo al proprio fornitore nell’ultimo
trimestre 2011 o le condizioni economiche per i clienti del servizio di maggior tutela stabiliti
dall’AEEG per il suddetto periodo. In tale ultima ipotesi, è necessario chiarire a quale tipologia di
clienti bisogna fare riferimento (domestici residenti sino 3 kW o domestici residenti oltre 3 kW e
non residenti).
Inoltre, sarebbe opportuno chiarire cosa si intenda per “variazione di spesa prevista
dall’aggiornamento del 1° trimestre 2012“ ossia se ci si riferisca alla variazione prevista dal Gestore
del SII i-esimo o a quanto stabilito dalla Delibera ARG/elt 206/11 (aggiornamento, per il trimestre 1
gennaio – 31 marzo 2012, della tabella di cui all’Allegato B della Deliberazione dell’AEEG 2
febbraio 2010, ARG/elt 8/10 e pubblicazione dei valori, di cui all’articolo 16, comma 16.8 e
all’articolo 17, comma 17.5, dell’Allegato A della Deliberazione dell’AEEG 8 luglio 2010,
ARG/com 104/10) con cui l’AEEG ha incrementato del 4,9% i prezzi dell’energia elettrica del
primo trimestre 2012 per le forniture ai clienti che usufruiscono dei servizi di tutela.
In riferimento al punto 3.76 del documento oggetto di consultazione, analogamente al caso
precedente, si ritiene necessario chiarire se per “gli ultimi quattro aggiornamenti disponibili” si
intendono gli aggiornamenti del prezzi dell’energia per le forniture ai clienti che usufruiscono dei
servizi di tutela.
Premessi i chiarimenti di cui sopra, occorre evidenziare che pur in presenza di contratti 2012 a
prezzi fissi annuali, il costo medio dell’energia ha subito un forte incremento nel corso del II
trimestre 2012 (circa il 10% in più rispetto al trimestre precedente) a causa dell’ulteriore incremento
sia della componente A3, a copertura dell’incentivazione alle fonti rinnovabili (da 30,15 €/MWh a
40,30 €/MWh per una utenza in MT), sia dei corrispettivi di cui all’articolo 44, comma 44.3 della
Deliberazione AEEG n.111/06 pubblicati da TERNA (da 4,194 €/MWh a 7,596 €/MWh).
31
Pertanto, per la determinazione della tariffa 2012, si propone di far riferimento alle tariffe
energetiche aggiornate al II trimestre 2012, in quanto solo in tal modo il costo riconosciuto in
tariffa potrà avvicinarsi a quello realmente corrisposto dai gestori. Per il futuro, si propone che,
qualora l’AEEG riconosca degli incrementi delle componenti che non derivano dalla contrattazione
tra le parti, questi siano “passanti” per i gestori del SII che si limitano a fare da esattori
addossandosi il rischio di insolvenza. Conseguentemente, in questi casi, le tariffe idriche
dovrebbero essere automaticamente aggiornate.
Si condivide, infine, che gli aggiornamenti di cui sopra possano essere riconosciuti solo nella misura
in cui la fornitura di energia elettrica sia assegnata previo confronto competitivo. Tuttavia appare
opportuno precisare che nel caso di grosse forniture (nella fattispecie di Acquedotto Pugliese con
consumi superiori a 560 GWh annui) il numero di partecipanti alla competizione potrebbe essere
molto ridotto a causa della complessità gestionale e finanziaria di un contratto di diverse decine di
milioni di euro con oltre 1.500 punti di prelievo. Pertanto, il principio della concorrenzialità
dovrebbe essere fatto salvo sulla base del numero di società invitate a presentare un’offerta e non del
numero di offerte ricevute. Come evidente, infatti, tale variabile non è sotto il diretto controllo del
gestore.
Q27. Quale potrebbe essere una fornitura tipo delle utenze dei servizi idrici, intesa come potenza assorbita, energia consumata nell’anno e ripartizione della medesima per fasce orarie rispetto alla quale commisurare le variazioni di costo della fornitura elettrica? Si ritiene che le forniture debbano essere differenziate per tipologia di impianto?
Non si ritiene possibile individuare una fornitura tipo delle utenze dei servizi idrici; infatti, in un
sistema acquedottistico complesso con i punti di approvvigionamento distanti anche centinaia di km
dall’utenza, i punti di prelievo dell’energia hanno caratteristiche profondamente diverse tra loro in
quanto possono essere caratterizzate da connessioni in Bassa Tensione (BT) con qualche decina di
kW impegnati e consumi annui inferiori a 10.000 kWh o da connessioni in Alta Tensione (AT) con
qualche decina di MW impegnati e consumi annui superiori agli 80.000.000 kWh.
32
Pertanto, si ritiene che le forniture debbano essere differenziate per tipologia di impianto/fase (quali
ad es. captazione, potabilizzazione, trasporto e accumulo, distribuzione, allontanamento e
depurazione) anche al fine di raggruppare tali impianti in gruppi omogenei di funzionamento, quali
ad es. gli impianti di sollevamento fognatura che sono caratterizzati da consumi energetici nelle ore
diurne molto maggiori rispetto alle ore notturne, Analoghe considerazioni potranno essere ripetute
anche per altre tipologia di impianti.
Q28. L’Autorità intenderebbe rendere evidente, agli utenti, l’entità degli eventuali recuperi della componente di remunerazione del capitale investito loro spettante per effetto del mutato quadro normativo primario. Con quale modalità si ritiene che tale informazione possa essere fornita efficacemente?
Al fine di assicurare un’ampia diffusione di tali informazioni, si potrebbero utilizzare le seguenti
modalità:
• Box informativo sulle fatture inviate agli utenti
• Apposita informativa sul sito internet di ciascun gestore
• Apposita informativa sul sito internet dell’AEEG
• Apposita informativa sul sito internet di ciascuna AATO
• Campagna di stampa a cura dell’AEEG
• Coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori per campagna di informazione
Q29. Quali osservazioni, motivate, si intende proporre con riferimento alla determinazione dei vincoli ai ricavi? e quali con riferimento al coefficiente ϑi ?
In merito alla formula di cui al par. 3.82 del documento oggetto di consultazione, non è chiaro cosa
vada conteggiato al denominatore atteso che, nel caso specifico di AQP, nell’attuale articolazione
tariffaria sono già comprese alcune voci previste nella Tab. 5.
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Appare evidente che, al fine di garantire congruenza fra quanto riportato al numeratore e quanto
riportato al denominatore, è necessario stabilire quali attività vadano ricomprese nel servizio idrico
integrato e, di conseguenza, nell’articolazione tariffaria (denominatore).
Inoltre, si rileva che la medesima Tabella 5 distingue le attività che vengono conteggiate ai fini dei
ricavi al 100% e le altre attività al 50% per le quali viene, di fatto, previsto un profit sharing. Queste
ultime attività non hanno natura obbligatoria per cui possono essere svolte dal gestore in regime di
libero mercato a differenza delle prime che, invece, sono da intendersi obbligatorie e, dunque,
regolamentate.
Con particolare riferimento agli allacciamenti si evidenzia che, nel caso specifico dell’ATO Unico
Puglia, la Convenzione per la gestione del SII nell’AATO Puglia sottoscritta nel 2002 e tuttora in
vigore prevede espressamente che “le spese di allacciamento non rientrano nel computo della
tariffa d’ambito e pertanto restano a carico dei soggetti richiedenti l’allacciamento alle reti” e, di
conseguenza, l’attuale articolazione tariffaria applicata da questa Società non prevede una voce
relativa agli allacciamenti.
Nell’attuale scenario, pertanto, la proposta dell’Autorità di considerare i ricavi degli allacciamenti
per la definizione dell’ARIC al 100% rappresenta una notevole discontinuità e potrebbe comportare
notevoli problematiche per AQP, oltre a disincentivare la fornitura del servizio precedentemente
offerto. In particolare, si evidenziano le seguenti principali criticità:
• l’attuale quadro normativo di riferimento, così come ricostruito da AGCM nel
provvedimento A395/2008, prevede chiaramente che la tariffa deve costituire il
corrispettivo del servizio idrico e non anche quello per la realizzazione degli allacciamenti;
• l’attuale giurisprudenza costituzionale prevede che l’intervento sui prezzi dei servizi, per
non porsi in contrasto con diverse norme costituzionali, debba riconoscere al fornitore del
servizio un equo profitto;
Infine, sempre a proposito della Tabella 5, si rileva come l’imposizione della detrazione del 50%
dei ricavi derivanti dalle attività riportate nella colonna di destra possa risultare, in alcuni casi, non
più conveniente per i gestori, con il rischio che alcune di queste attività non vengano più esercitate.
La conseguenza ultima sarebbe in definitiva un danno per l’utente in quanto il valore a numeratore
non verrebbe ridotto.
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Va necessariamente precisato che l’ipotesi di riconoscere un profit sharing ha senso soltanto
quando i costi di dette attività siano ricompresi nel VRG; in caso contrario non si ravviserebbe la
ragione di riconoscere un vantaggio all’utenza. Sarebbe, pertanto, auspicabile che per dette attività
venga previsto un profit sharing a vantaggio del gestore al fine di indurlo a svolgere tali attività e,
pertanto, si propone di stabilire una percentuale di riduzione dei ricavi compresa tra 0 e 50%.
Q30. Si ritiene che possa essere assegnato al gestore l’onere di valutare il coefficiente ϑi e alle AATO/Autorità il compito di verifica? Quali elementi di criticità può presentare una simile eventualità?
Si condivide tale ipotesi in quanto rappresenterebbe una continuità rispetto a quanto avvenuto fino al
2012 per le gestioni ex metodo MTN. L’articolazione tariffaria dell’anno n+1, infatti, veniva
determinata nell’anno n dal gestore sulla base della TRM prevista dal Piano d’Ambito ed in base ai
dati di preconsuntivo e successivamente approvata dall’AATO.
Nel caso specifico, inoltre, sulla base di quanto previsto al par. 1.6 del presente documento di
consultazione, si condivide che la stessa AEEG provvederà ad approvare quanto determinato dalle
AATO al fine di garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.
Q31. Per l’anno 2013 non sono previste tariffe specifiche per il trattamento delle acque meteoriche, ove queste vengano smaltite attraverso un sistema fognario misto. Questo implica che i relativi costi sono ripartiti tra gli utenti della rete. Anche se in prospettiva, l’Autorità intende verificare la percorribilità di una tariffa specifica, addebitata all’ente locale, sulla base dei parametri di piovosità del territorio e degli oneri di svaso, siano essi di natura impiantistica o ambientale. Quali obiezioni esistono, nei confronti di una simile prospettiva? Risulta più adeguata una soluzione che continui a prevedere che i relativi costi siano posti in capo alla generalità degli utenti?
E’ opportuno evidenziare che in Puglia solo in alcuni Comuni è presente una rete di fognatura di tipo
misto che generalmente copre solo una parte dell’abitato, solitamente la più antica.
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Sarebbe, pertanto, opportuno stabilire i criteri in base ai quali definire se una rete fognante sia di tipo
misto (ad es. percentuale di rete mista rispetto al totale delle rete fognante) e quale sia il soggetto
istituzionale deputato a tale determinazione.
Sarebbe, infine, necessario stabilire a quali clienti debba essere addebitata l’eventuale voce
dell’articolazione tariffaria per il trattamento delle acque meteoriche (la generalità degli utenti
dell’abitato interessato in parte da rete fognante mista o solo gli utenti serviti da rete fognante mista).
Q32. Si condivide la metodologia proposta di aggiornamento delle tariffe ex-CIPE? Quali obiezioni eventualmente esistono? e, se del caso, quali alternative si intende proporre?
In merito alla metodologia proposta per l’aggiornamento delle tariffe ex CIPE si riportano di
seguito alcune considerazioni:
� Minimo impegnato
Si evidenzia che, ai sensi della Delibera del CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008, il
minimo impegnato non deve essere previsto obbligatoriamente solo per le utenze
domestiche. Tale disposizione è stata successivamente confermata anche dalla Circolare
del MSE n. 3629 del 25 settembre 2009.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, pertanto, la condizione per l’applicazione
dell’adeguamento tariffario alle gestioni CIPE riportata al par. 3.91 del presente
documento di consultazione deve essere opportunamente modificata precisando che le
tariffe applicate non devono preveder in nessun caso il minimo impegnato per le utenze
domestiche.
� Carta del servizio aggiornata
Sarebbe opportuno chiarire cosa si intende per aggiornamento della Carta del servizio al
31 dicembre 2011 al fine di consentire al soggetto gestore di adeguarsi per tempo.
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� Prodotto scalare ricavi
Sarebbe opportuno indicare esplicitamente quali elementi debbano essere presi in
considerazione nel calcolo del prodotto scalare. Si evidenzia, a tale proposito, che nel
prodotto scalare dei ricavi vadano compresi tutti i ricavi relativi all’anno di riferimento
considerato, sia quelli derivanti dal servizio idrico integrato che quelli derivanti dalle
altre attività regolamentate, con esclusione di quelle svolte in regime di libero mercato.
Tale proposta viene avanzata in considerazione del fatto che nel calcolo del coefficiente
ϑ, al valore adeguato viene sottratta la variabile ARIC che comprende anche le altre
attività con l’effetto di una doppia sottrazione al vincolo dei ricavi e quindi una
complessiva riduzione della tariffa.
� Formule di calcolo
Si evidenzia che, nel caso in cui VRG2011 sia inferiore ai costi operativi CO, la
componente (1 - CO/VRG2011) riportata nella formula al par. 3.97 del presente
documento di consultazione può risultare negativa determinando pesanti riduzioni sul
VRG relativo al 2012.
� Recupero del pregresso
Sarebbe opportuno chiarire se l’Autorità è orientata a consentire il recupero dei mancati
ricavi derivanti dal mancato aggiornamento delle tariffe per gli anni 2010 e 2011 dovuto
alla non emanazione dei relativi provvedimenti da parte del CIPE.
In particolare, andrebbe specificato se i coefficienti Rec e Y potranno tener conto dei
mancati incassi relativi agli anni 2010 e 2011 sia per la componente inflazione che per
la componente investimenti.
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� CIMM
In base a quanto indicato al par. 3.93 del presente documento di consultazione, il CIMM
permette di tenere conto degli investimenti effettuati dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre
2011. A tale proposito, deve essere corretto il par. 3.95 del presente documento di
consultazione riportando il periodo fino al 31 dicembre 2011 in conformità a quanto
previsto al par. 3.93.
Sarebbe, inoltre, opportuno precisare che il CIMM comprende anche gli ammortamenti
di tali immobilizzazioni calcolati con le stesse modalità previste per le gestioni ex MTN.
� Coefficiente X
Ai fini del calcolo del coefficiente X per il VRG2011 (vedi par. 3.94 del presente
documento di consultazione) si fa riferimento a formule del CIPE che prevedono una
penalizzazione per i gestori che efficientano la propria gestione ed un incentivo per
quelli che incrementano i propri costi rispetto ai ricavi.
� Schede previste dalla Delibera CIPE n. 117/2008
Sarebbe opportuno chiarire a quale anno si devono riferire i valori da riportate nelle
schede A, B, e G e per la definizione del coefficiente Int previsti dalla Delibera CIPE n.
117/2008.
Q33. Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare i ricavi alle nuove metodologie tariffarie? Una soglia di variazione del 5% per far scattare il meccanismo appare condivisibile? Quali altre alternative potrebbero essere percorse, al fine di rendere graduale in passaggio alle nuove metodologie tariffarie?
Preliminarmente occorre precisare che i costi per il servizio idrico integrato in Italia sono
mediamente contenuti e, quindi, in grado di assorbire, in maniera socialmente sostenibile, incrementi
anche superiori al 5%. In Puglia una famiglia tipo, composta da tre persone con un consumo
standard di 150 l/ab/d, nel 2011 ha sostenuto un costo annuo pari a circa 280 euro (iva inclusa).
38
Inoltre, pare opportuno evidenziare che già il MTN prevedeva un limite massimo di crescita delle
tariffe superiore al 5%, in quanto a detta soglia andava aggiunta l’inflazione. Tale limite è stato
criticato, nell’arco del tempo, da autorevoli fonti in quanto ha limitato lo sviluppo del SII e la
realizzazione degli investimenti. Alla luce di quanto rappresentato si propone che la soglia per far
scattare il meccanismo della gradualità sia pari almeno al 10%.
Naturalmente, la quota parte eventualmente eccedente tale soglia andrà recuperata nelle annualità
successive riconoscendo su tale quota il tasso di riferimento previsto per gli oneri finanziari sino al
momento della concreta applicazione in tariffa. Conseguentemente, occorrerà recuperare il 75% per
il primo anno, il 50% per il secondo ed il 25% per il terzo della quota parte eccedente la soglia
prefissata. Su ciascuno di tali valori occorrerà, inoltre, riconoscere gli oneri finanziari standard.
Q34. Si condivide l’approccio delineato a tutela della fascia agevolata per l’utenza domestica?
Nel caso di non applicazione del coefficiente ϑi ovvero di applicazione di un coefficiente ϑagev alla
prima fascia delle tariffe applicate alle utenze domestiche, si ritengono non sufficientemente
dettagliate le modalità di allocazione dei mancati ricavi sui consumi eccedenti e sui consumi degli
utenti domestici non residenti e, pertanto, non è possibile fornire una valutazione adeguata
dell’ipotesi rappresentata.
Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile?
Fermo restando quanto già segnalato in risposta al Q34 del documento oggetto di consultazione, si
conferma quanto già argomentato da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n.
204/2012/R/IDR ovvero si ritiene preferibile l’applicazione di una tariffa agevolata limitatamente ai
soggetti economicamente svantaggiati con la definizione di una componente tariffaria negativa che
riduca la spesa complessiva sostenuta, in analogia a quanto già avviene attualmente per l’energia
elettrica ed il gas.
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Q36. Si ritiene che, in analogia a quanto previsto per le agevolazioni nei servizi energetici, i mancati ricavi debbano essere compensati dalla generalità degli altri utenti, piuttosto che circoscrivere la compensazione al solo settore domestico?
Si condivide che i mancati ricavi siano compensati dalla generalità di tutti gli utenti in analogia con
quanto avviene per i servizi energetici. Tale ipotesi, infatti, prevede un allargamento della base di
utenti su cui compensare i mancati ricavi e, di fatto, una riduzione dell’impatto su ciascun utente.
Q37. Si ritiene che la previsione di un obbligo di versare un deposito cauzionale, possa costituire una forma efficace di copertura di parte del rischio morosità?
In linea generale, si condivide che il deposito cauzionale possa costituire una forma di copertura del
rischio di morosità, ma affinché tale copertura sia realmente efficace è necessario che:
1. l’importo del deposito cauzionale sia commisurato al reale consumo annuo ed ai tempi del
ciclo di fatturazione, sollecito e sospensione della fornitura. Solo in questo modo, infatti, si
potrà tutelare il gestore della sua reale esposizione creditoria e dissuadere efficacemente gli
utenti da comportamenti che ledono la generalità degli utenti serviti.
2. in caso in cui vi sia una morosità pari all’ammontare del deposito cauzionale sia possibile
inviare l’avviso di sospensione della fornitura e, decorsi inutilmente 30 giorni, procedere
effettivamente alla sospensione.
Per maggiori dettagli si vedano le risposte alle domande seguenti.
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Q38. Si condividono i principi, a cui la regolazione del deposito dovrebbe commisurarsi? Esistono altri elementi che si ritiene debbano ispirare la regolazione?
Nel condividere i principi generali esposti si propongono di seguito alcune ipotesi alternative a
quanto ipotizzato dall’Autorità:
1. Ai fini di una predisposizione di una disciplina specifica che tuteli il gestore del servizio
idrico integrato dai rischi sottesi all’inadempimento da parte dell’utente moroso, si può
prevedere di considerare la cauzione quale elemento essenziale del contratto. Le
conseguenze derivanti dal mancato pagamento per un ammontare pari o superiore al
deposito cauzionale, comporterà risoluzione di diritto del contratto per inadempimento,
ex art.1453 c.c. Considerare la cauzione quale condizione essenziale preliminare per la
stipula del contratto, potrà consentire, in presenza di una clausola risolutiva espressa,
(risoluzione del contratto per morosità per un importo pari o superiore al deposito
cauzionale versato), di poter richiedere all’utente al quale è stato risolto il contratto per
morosità, il versamento di un nuovo deposito cauzionale a garanzia dei successivi
impegni che lo stesso andrà ad assumere con la sottoscrizione di nuovo contratto.
2. In alternativa a quanto riportato al punto precedente, si ritiene che l’AEEG possa
prevedere che all’utente possa essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia
superiore o pari a quello del deposito cauzionale versato (o ad analoga garanzia
sostitutiva), con l’effetto che il gestore potrà trattenere la somma versata e fatturare
nuovamente nella bolletta successiva l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale
trattenuto. Si ritiene che tale previsione sia particolarmente importante in quanto può
costituire un reale deterrente nei confronti della morosità e può permettere ai soggetti
gestori di intervenire più tempestivamente rispetto a quanto previsto attualmente nei
regolamenti di gestione (ad esempio, nel caso di AQP, prima dell’invio del preavviso di
sospensione devono essere insolute almeno due fatture e, pertanto, devono trascorrere
quasi 8 mesi considerando anche i tempi necessari per il riscontro dell’incasso e la
predisposizione ed invio dell’avviso di sospensione).
41
Inoltre, il cliente che paga mediante domiciliazione bancaria non è per definizione
esente da problemi di morosità. Anche su tale tipologia di clientela, infatti, si segnalano
insoluti anche a causa della minore frequenza di fatturazione rispetto ad altri servizi a
rete. Il maggior lasso di tempo intercorrente tra l’emissione delle fatture rende più
probabile che si verifichino casi di morosità e ritarda i tempi d’intervento ampliando
l’esposizione dei soggetti gestori del SII. Per ovviare a questa soluzione si propone di
prevedere il versamento di un deposito cauzionale ridotto anche per questa tipologia di
utenti (per maggiori informazioni si veda quanto argomentato in risposta alla Q39 del
documento oggetto di consultazione);
Infine, sul deposito cauzionale si propone di prevedere l’applicazione del TUB.CE
(tasso ufficiale di sconto deciso dalla Banca Centrale Europea) e non degli interessi
legali in quanto tale tasso è maggiormente collegato all’andamento della congiuntura
economica ed è aggiornato con una maggiore frequenza.
Q39. Si ritiene che, nell’eventualità di introdurre l’istituto del deposito cauzionale, l’articolazione del deposito, le modalità di determinazione e i relativi importi siano stati correttamente individuati? In alternativa quali altre metodologie si ritengono proponibili? Motivare le proprie proposte.
Purtroppo, visto il contesto in cui molti soggetti gestori sono costretti ad operare e considerati i
tempi del ciclo di fatturazione, sollecito e sospensione della fornitura, si ritiene necessario
proporre una metodologia alternativa a quella contenuta nel DCO al fine di non depotenziare le
finalità che guidano la giusta introduzione di un deposito cauzionale, regolamentato in modo
unico a livello nazionale.
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Nel caso di AQP, infatti, i tempi necessari per sospendere la fornitura sono compresi tra i 10 ed
i 12 mesi: 7 mesi in quanto, ai sensi del vigente regolamento, l’avviso di sospensione può
essere inviato solo in caso di bollette due fatture insolute (6 mesi di consumo più 1 mese per
scadenza fattura da data di emissione); circa 1 mese per il riscontro dell’incasso, la produzione
e l’invio del sollecito; 1 mese per scadenza sollecito; 1-3 mesi per eseguire materialmente la
sospensione, anche a causa dei numerosi ostacoli che si incontrano nella sospensione,
dell’elevato numero di attività da svolgere in campo e delle caratteristiche del territorio servito
(scarsa densità abitativa, gap infrastrutturale, ecc).
In particolare, gli ostacoli alla sospensione sono classificabili in tre tipologie:
• tecnici (ad esempio presa sottoposta al piano stradale con necessità di riportarla in
quota, presa che si trova nella proprietà privata, opere danneggiate che necessitano di
interventi di manutenzione);
• creati ad hoc da parte degli utenti che vogliono impedire la sospensione (auto
parcheggiate sulla presa, ostacolo fisico al lavoro degli operai addetti alla sospensione);
• derivanti da ordinanze sindacali che per presunti motivi igienico-sanitari impediscono
l’esecuzione della sospensione.
Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene necessario avanzare le seguenti proposte:
1. In fase di sottoscrizione di un nuovo contratto l’importo del deposito cauzionale viene
determinato sulla base del consumo medio di fascia per tipologia di utenza ovvero sul
consumo base della fascia tariffaria, rapportato a 9 mesi di erogazione del servizio;
2. Annualmente si procede alla revisione dell’importo del deposito cauzionale sulla base
di:
� Categoria di affidabilità del cliente (buono o cattivo pagatore), determinando se
nell’anno sono risultate pagate in ritardo 2 o più fatture per i cattivi pagatori;
� Consumo annuo rilevato per il cliente.
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In base a quanto stabilito in precedenza, si procede al calcolo dell’importo del deposito
cauzionale:
1. Commisurandolo a 9 mesi di consumo in caso di buon pagatore;
2. Commisurandolo a 12 mesi di consumo in caso di cattivo pagatore;
3. Commisurandolo a 3 mesi di consumo in caso di domiciliazioni bancarie;
4. Commisurandolo a 2 mesi di consumo in caso di fruitori di agevolazioni.
In sintesi, per tutelare il gestore della sua reale esposizione creditoria e dissuadere
efficacemente gli utenti da comportamenti che ledono la generalità degli utenti serviti, si
propone di non considerare i tetti massimi al deposito cauzionale previsti nel DCO.
Q40. Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale livello di consumo potrebbe scattare l’opzione per altre forme di garanzia?
Si propone un limite di 30 mila metri cubi annui pari ad un costo di circa 50.000 euro per utenze
industriali, ma, affinché la fideiussione tuteli effettivamente il soggetto gestore e dissuada dalla
morosità, è necessario che sia bancaria ed a prima richiesta con un testo standard unico a livello
nazionale.
Q41. Si ritiene che per le utenze condominiali, l’ammontare massimo possa essere commisurato al numero di utenti domestici sottesi alla fornitura? Quali potrebbero essere gli elementi ostativi a tale assunzione? Quali eventuali alternative potrebbero essere prese in considerazione?
Il deposito cauzionale deve essere versato per ciascuna quota fissa e, pertanto, in caso di utenze
condominiali la quota di cauzione deve essere versata da ogni unità immobiliare servita rapportando
il consumo totale alle quote fisse previste dal contratto.
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Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere periodicamente
rivisti? Se si, con quale cadenza?
Come già argomentato in risposta al Q39 del documento oggetto di consultazione, questa Società
propone una revisione annuale dell’importo del deposito cauzionale.
Q43. Si condivide l’ipotesi di rateizzazione del deposito?
Si condivide l’ipotesi di rateizzazione, ma in considerazione della circostanza che la maggior parte
degli utenti AQP ha già versato un deposito cauzionale e che pertanto dovrebbero solo integrare
l’importo già versato, si propone che la rateizzazione avvenga all’interno delle prime due fatture del
2013 (6 mesi).
Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? La definizione di cattivo pagatore appare condivisibile.