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    Sistema Societ On Line

    28.6 .2013

    SOCIETDIPERSONE: PREVENTIVAESCUSSIONEDELPATRIMONIOSOCIALEDAPARTEDEICREDITORI

    risponde Paola Di Michele, avvocato -

    Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale individua la responsabilit sussidiaria del socio rispetto alla societ, tale che il

    patrimonio personale del socio potr essere aggredito dal creditore sociale solo dopo il tentativo, rimasto infruttuoso, di soddisfare il credito con i

    beni della societ. Il patrimonio della societ risulta incapiente quando lo stesso insufficiente a garantire il pagamento dei debiti sociali. Il socio

    che voglia far valere in giudizio la violazione del beneficio della preventiva escussione potr spiegare opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. subito

    dopo la notifica dellatto di precetto non essendo necessario, a tal fine, che lesecuzione sia iniziata ritenendosi sufficiente che la stessa venga

    semplicemente minacciata.

    Come noto, il beneficio della preventiva escussione sottende un'obbligazione solidale passiva di natura sussidiaria, nel senso che tra i condebitori

    esiste un ordine di gradazione nell'adempimento della prestazione a favore del creditore comune. Il beneficio della preventiva escussione trova

    una sua applicazione peculiare in ambito societario, oltre che in tema di fideiussione (art. 1944 cod. civ.) e di beni in comunione legale fra coniugi

    (art. 189 cod. civ.). Oggetto del presente quesito l'operativit del beneficio in parola nelle societ di persone, regolato dal legislatore agli articoli

    2268 e 2304 cod. civ. Il suo atteggiarsi risulta essere sensibilmente differente a seconda che si discorra di societ semplice (artt. 2251 e segg. cod.

    civ.), in nome collettivo regolare (artt. 2291 e segg. cod. civ.) o irregolare, ovvero in accomandita semplice (artt. 2313 e segg. cod. civ.).

    Nella societ semplice e in quella in nome collettivo irregolare (ovvero quando la societ non iscritta nel registro delle imprese), qualora il

    creditore sociale rivolga la propria pretesa direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, saranno questi ad avere l'onere di

    eccepire la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando specificamente i beni della societ sui quali il creditore potr agevolmente

    soddisfare le sue ragioni creditorie (art. 2268 cod. civ.). Con la conseguenza che, ove il socio non riesca a provare l'esistenza di beni sufficienti e

    prontamente aggredibili nel patrimonio sociale, dovr provvedervi personalmente. Dal punto di vista strettamente processuale va, altres, rilevato

    come il beneficio d'escussione, operando in via d'eccezione, non potr essere rilevato dal giudice ex officio n, d'altra parte, ove tale eccezione non

    sia stata sollevata nel giudizio di merito, potr essere dedotta per la prima volta in sede di legittimit (cfr. Cass. 11.06.1987, n. 5106).

    Nella s.n.c. regolare e nella s.a.s., il beneficium escussionisha una portata differente: i creditori sociali, anche quando la societ posta in

    liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo aver escusso il patrimonio sociale. Detto altrimenti, indispensabile

    che il creditore sociale, prima di aggredire il patrimonio personale del socio, dimostri di aver esperito infruttuosamente l'azione esecutiva sul

    patrimonio sociale (cfr. Cass., Sez. lav., 15.12.1990, n. 11921).

    I creditori sociali, prima di aggredire il patrimonio personale di ciascun socio, dovranno quindi preventivamente escutere per intero il patrimonio

    della societ, ossia dimostrare che lo stesso risulti insufficiente per soddisfare le proprie ragioni creditorie. Ben s'intende come l'escussione del

    patrimonio presupponga l'esistenza di un titolo che il creditore sociale deve possedere per intraprendere l'azione esecutiva. Occorre, quindi,

    interrogarsi sull'efficacia soggettiva del titolo esecutivo. Il legislatore non ha previsto il litisconsorzio necessario tra societ di persone e soci,

    lasciando alla volont del creditore la scelta se convenire in giudizio soltanto la societ ovvero questa unitamente ai singoli soci. Tale situazione,

    tuttavia, non comporta assenza di responsabilit da parte dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono essere citati in giudizio oppure

    avere essi stessi interesse a intervenire per tutelare la posizione della societ, cos come la propria. Con la conseguenza che il titolo formatosi a

    seguito del giudizio di cognizione (o del procedimento monitorio) esplica i suoi effetti rispetto alla societ e ai suoi soci, quand'anche non citati o

    intervenuti nel giudizio.

    Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ha un'operativit limitata alla fase esecutiva, operando quale condizione dell'azione.Tale affermazione trova la sua giustificazione dogmatica nel principio della responsabilit solidale sussidiaria del socio illimitatamente responsabile.

    www.lex24.ilsole24ore.com

    In cosa consiste il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale? Quali sono gli strumenti di tutela peropporsi alla violazione del beneficio in parola?

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    Per cui il socio illimitatamente responsabile rispetto alle obbligazioni contratte dalla societ sebbene la sua responsabilit operi in via sussidiaria,

    nel senso che il suo patrimonio personale potr essere aggredito solo ove quello sociale risulti incapiente. Nell'ipotesi, invece, in cui il creditore della

    societ aggredisca il patrimonio personale del socio senza aver raggiunto la prova certa dell'incapienza del patrimonio sociale, potr vedersi

    opporre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, finalizzato a paralizzare l'azione esecutiva promossa in danno del socio.

    Sar quindi buona regola, per i creditori sociali, i quali intendano iniziare un'azione esecutiva in danno del socio, verificare preventivamente la

    situazione patrimoniale della societ in tutte le sue possibili accezioni, al fine di scongiurare possibili opposizioni da parte del socio che, oltre a

    vanificare l'esecuzione, addosserebbero al creditore il rischio della soccombenza anche in ordine alle spese di giudizio. Infine, quand'anche il titolo

    esecutivo abbia la possibilit di essere messo in esecuzione nei confronti del socio non intervenuto o non citato in giudizio, opportuno che il

    creditore promuova l'azione oltre che nei confronti della societ anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili questo per l'evidente

    scopo pratico, qualora il patrimonio sociale dovesse risultare insufficiente, di non richiedere alla cancelleria competente il rilascio di un'ulteriore

    copia conforme del titolo esecutivo da notificare al socio, con sicuro risparmio di tempo.

    (Per un approfondimento, cfr. P. Di Michele, Societ di persone: preventiva escussione del patrimonio, in Ve n t i q u a t t r o r e

    A v v o c a t o 1.02.2013, n. 2, pag. 11 e segg.)

    Ventiquattrore Avvocato

    - febb r a io 2013 - n . 2 , pag . 11

    SOCIETDIPERSONE: PREVENTIVAESCUSSIONEDELPATRIMONIO- SINTESI E APPROFONDIMENTO

    di Di Michele Paola

    l aQUESTIONE

    In cosa consiste il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale?

    Quando il patrimonio sociale pu considerarsi incapiente? Quali sono gli strumenti di tutela per opporsi alla violazione

    del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale?

    l aRISPOSTA IN SINTESI

    Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale individua la responsabilit sussidiaria del socio rispetto alla societ, tale che il

    patrimonio personale del socio potr essere aggredito dal creditore sociale solo dopo il tentativo, rimasto infruttuoso, di soddisfare il credito con i

    beni della societ.

    Il patrimonio della societ risulta incapiente quando lo stesso insufficiente a garantire il pagamento dei debiti sociali.

    Il socio che voglia far valere in giudizio la violazione del beneficio della preventiva escussione potr spiegare opposizione exart. 615 c.p.c. subito

    dopo la notifica dell'atto di precetto non essendo necessario, a tal fine, che l'esecuzione sia iniziata ritenendosi sufficiente che la stessa venga

    semplicemente minacciata.

    g l iAPPROFONDIMENTI

    Operativit e limiti del beneficio della preventiva escussionedel patrimonio sociale nelle societ di personeLa selezione giurisprudenziale

    Il caso concreto

    Fac-simile di ricorso per decreto ingiuntivo

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    Operativit e limiti del beneficio della preventiva escussionedel patrimonio sociale nelle societ di personel aQUESTIONE

    In cosa consiste il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale? Quando il patrimonio sociale pu

    considerarsi incapiente? Quali sono gli strumenti di tutela per opporsi alla violazione del beneficio della preventiva

    escussione del patrimonio sociale?

    l ' APPROFONDIM ENTO

    Il beneficio della preventiva escussione: contenuto

    Come noto, il beneficio della preventiva escussione sottende un'obbligazione solidale passiva di natura sussidiaria, nel senso che tra i condebitori

    esiste un ordine di gradazione nell'adempimento della prestazione a favore del creditore comune.

    Il beneficio della preventiva escussione trova una sua applicazione peculiare in ambito societario, oltre che in tema di fideiussione (art. 1944 c.c.) e

    di beni in comunione legale fra coniugi (art. 189 c.c.). Oggetto della presente trattazione sar l'operativit del beneficio in parola nelle societ di

    persone, regolato dal Legislatore agli articoli 2268 e 2304 c.c.

    Il suo atteggiarsi risulta essere sensibilmente differente a seconda che si discorra di societ semplice (artt. 2251 e ss. c.c.), in nome collettivo

    regolare (artt. 2291 e ss. c.c.) o irregolare, ovvero in accomandita semplice (artt. 2313 e ss. c.c.).

    Il beneficio della preventiva escussione nella societ semplice e in quella in nome collettivo irregolare

    Nella societ semplice e in quella in nome collettivo irregolare (figura, questa, che si ha quando la societ non iscritta nel registro delle imprese),

    qualora il creditore sociale rivolga la propria pretesa direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, saranno questi ad avere

    l'onere di eccepire la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando specificamente i beni della societ sui quali il creditore potr

    agevolmente soddisfare le sue ragioni creditorie (art. 2268 c.c.).

    Con la conseguenza che, ove il socio non riesca a provare l'esistenza di beni sufficienti e prontamente aggredibili nel patrimonio sociale, dovr

    provvedervi personalmente.

    Dal punto di vista strettamente processuale va, altres, rilevato come il beneficio d'escussione, operando in via d'eccezione, non potr essere

    rilevato dal giudice ex officio n, d'altra parte, ove tale eccezione non sia stata sollevata nel giudizio di merito, potr essere dedotta per la prima

    volta in sede di legittimit (cfr. Cass. civ. 11 giugno 1987, n. 5106).

    Il beneficio della preventiva escussione nella societ in accomandita semplice e in quella in nome collettivo regolare

    Nella societ in nome collettivo regolare e in quella in accomandita semplice, il beneficium escussionisha una portata differente: i creditori sociali,

    anche quando la societ posta in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo aver escusso il patrimonio

    sociale. Detto altrimenti, indispensabile che il creditore sociale, prima di aggredire il patrimonio personale del socio, dimostri di aver esperito

    infruttuosamente l'azione esecutiva sul patrimonio sociale (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 1990, n. 11921).

    L'efficacia soggettiva del titolo esecutivo

    I creditori sociali, prima di aggredire il patrimonio personale di ciascun socio, dovranno quindi preventivamente escutere per intero il patrimonio

    della societ, ossia dimostrare che lo stesso risulti insufficiente per soddisfare le proprie ragioni creditorie. Ben s'intende come l'escussione del

    patrimonio presupponga l'esistenza di un titolo che il creditore sociale deve possedere per intraprendere l'azione esecutiva. Occorre quindi

    interrogarsi sull'efficacia soggettiva del titolo esecutivo.

    Il Legislatore non ha previsto il litisconsorzio necessario tra societ di persone e soci, lasciando alla volont del creditore la scelta se convenire in

    giudizio soltanto la societ ovvero questa unitamente ai singoli soci. Tale situazione, tuttavia, non comporta assenza di responsabilit da parte dei

    soci illimitatamente responsabili i quali possono essere citati in giudizio oppure avere essi stessi interesse a intervenire per tutelare la posizione

    della societ, cos come la propria. Con la conseguenza che il titolo formatosi a seguito del giudizio di cognizione (o del procedimento monitorio)

    esplica i suoi effetti rispetto alla societ e ai suoi soci, quand'anche non citati o intervenuti nel giudizio.

    Normativa di riferimento

    Codice civile: artt. 2304, 2251, 2268, 2291, 2313.

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    L'opinione che estende l'efficacia del titolo esecutivo anche ai soci non citati o non intervenuti in giudizio accolta dalla giurisprudenza

    maggioritaria (cfr. Cass. civ., Sez. V, 17 gennaio 2002, n. 442, Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2003, n. 613, Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2009, n.

    1040; contracfr. Cass. civ. Sez. II, 29 maggio 1999, n. 5233, Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 1999, n. 13183). Secondo tale opinione una diversa

    soluzione rischierebbe di gravare oltremodo il creditore sociale imponendogli di citare in giudizio anche i singoli soci, pena l'impossibilit di mettere

    in esecuzione il titolo favorevole ottenuto in danno della societ anche nei loro confronti. Inoltre, l'efficacia del titolo esecutivo rispetto ai soci

    confortata dall'affermazione di un analogo arresto giurisprudenziale affermatosi in ambito ereditario, giacch il titolo esecutivo ottenuto contro il

    defunto ha valore anche contro gli eredi. Ragionando in questi termini la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2003, n. 613) haritenuto che il titolo passato in giudicato conseguito contro una societ comporti, di per s, anche l'affermazione di responsabilit del socio. Si

    verificherebbe, infatti, in tale situazione una ipotesi non dissimile da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c. consente di porre in esecuzione il titolo nei

    confronti di soggetti diversi (gli eredi) dalla persona (de cuius) contro cui stato formato. cos che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva

    necessariamente la responsabilit del socio, la cui posizione dipende quindi da quella della societ.

    A sostegno di questa ricostruzione sussiste un ulteriore dato riveniente questa volta dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942). L'art. 147 L.F.

    prevede che il fallimento della societ di persone comporti come effetto automatico anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili e il

    credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societ si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci.

    D'altra parte, va pure evidenziato come non sia precluso al creditore di agire in sede di cognizione per ottenere uno specifico titolo esecutivo nei

    confronti del socio ci al fine di: i) poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 12 agosto 2004, n.

    15713; Trib. Bari 27 ottobre 2006, n. 2665) o ii) agire in suo danno ove il patrimonio sociale risulti incapiente. Con la differenza che il titoloottenuto nei confronti del socio, potr essere azionato solo nei suoi confronti.

    Diversamente, ad esempio, ove il creditore di una societ in nome collettivo irregolare agisca convenendo in giudizio tutti i soci illimitatamente

    responsabili, la sentenza fa stato anche contro la societ medesima, non essendo configurabile un interesse della societ che non si identifichi con la

    somma degli interessi dei soci (cfr. App. Milano, Sez. I, 21 maggio 2002).

    Il diritto di regresso del socio che ha eseguito il pagamento

    Ove il socio illimitatamente responsabile abbia eseguito il pagamento in favore del creditore, potr validamente esercitare l'azione di regresso

    verso gli altri soci illimitatamente responsabili. Ci, come noto, in applicazione dei principi della solidariet passiva (art. 1299 c.c.) che attraverso

    l'esercizio dell'azione di regresso consente di ristabilire l'equilibrio dei rapporti interni tra condebitori in solido (i soci). evidente, dunque, che

    quello tra i soci che avesse pagato al creditore sociale l'intero debito vanterebbe il diritto di ricevere dai condebitori la quota di ciascuno, senza

    attendere la liquidazione della societ. In tale situazione la rivalsa esercitata nei confronti del consocio non potr essere condizionatadall'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, poich il beneficio della preventiva escussione opera solo nei confronti dei

    creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali (Cass. civ., Sez. I, 18 agosto 2006, n. 18185).

    Differenza tra socio illimitatamente responsabile e fideiussore

    Come noto, il fideiussore, nell'attuale assetto codicistico (artt. 1944 c.c. ss.), obbligato al pagamento in solido con il debitore principale, ci in

    assenza di una espressa previsione negoziale o legale derogativa. In effetti il Legislatore ha disciplinato in via di eccezione il beneficio

    dell'escussione preventiva del patrimonio del debitore principale, conseguentemente, ove si verifichi tale evenienza il fideiussore potr opporre al

    creditore che agisca per il pagamento l'eccezione di escussione.

    Non assimilabile alla posizione del fideiussore quella del socio illimitatamente responsabile di una societ di persone. In effetti, mentre il

    fideiussore garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l'intero nei confronti del

    debitore principale surrogandosi nei diritti del creditore (artt. 1949 e 1950 c.c.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio

    patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei in quanto derivanti dall'esercizio dell'attivit comune, ed anzi tenuto, ove i fondi sociali

    risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all'atto dei conferimenti (art. 2280

    c.c.) da qui l'impossibilit di ammettere (ex art. 1954 c.c.) l'esercizio di un'azione di regresso del socio che abbia provveduto al pagamento di un

    debito sociale contro la societ (Cass. civ., Sez. lav. 16 aprile 2003, n. 6048).

    Ai nostri fini utile anche evidenziare come la garanzia fideiussoria prestata da un socio illimitatamente responsabile, esclude per questi la

    possibilit di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Tanto ha affermato la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 12

    dicembre 2007, n. 26012) in quanto la fideiussione prestata dal socio aggiunge un titolo differente in forza del quale il creditore potr agire in sede

    esecutiva senza che il socio possa avvalersi del beneficio della preventiva escussione.

    L'esecuzione del titolo e l'eventuale opposizione exart. 615 c.p.c.

    Il campo di operativit del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale limitato dalla giurisprudenza alla sola fase esecutiva (cfr.

    Cass. civ., Sez. III, 8 novembre 2002, n. 15700; Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 1999, n. 13183; Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050). Esso

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    infatti costituisce una vera e propria condizione dell'azione nei confronti del socio, tale che la sua inosservanza potr essere eccepita dal socio

    medesimo mediante opposizione exart. 615 c.p.c. (in tal senso Cass. civ., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036, Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 1994, n.

    3399, Cass. civ., 23 dicembre 1983, n. 7582).

    A tale proposito la giurisprudenza concorde nel ritenere che il socio potr spiegare opposizione qualora l'esecuzione sia semplicemente

    minacciata, essendo a tal fine sufficiente procedere subito dopo la notifica dell'atto di precetto.

    Va tuttavia osservato come, nell'ipotesi in cui il creditore non abbia preventivamente notificato il titolo esecutivo anche al socio illimitatamente

    responsabile, per poter procedere esecutivamente nei confronti del socio, sar necessario che vi provveda prima della notifica dell'atto di precetto

    o comunque unitamente allo stesso.

    Occorre a questo punto individuare in concreto gli atti che la giurisprudenza ha ritenuto non idonei a dimostrare l'infruttuosa escussione del

    patrimonio sociale.

    La prova dell'incapienza del patrimonio sociale

    In una recente pronuncia (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 3 marzo 2011, n. 5136) la Cassazione ha stabilito che quando il lavoratore sia costretto ad agire

    nei confronti del socio di una Snc l'onere di dimostrare la preventiva escussione del patrimonio sociale non possa ritenersi soddisfatto dall'esito

    negativo del pignoramento presso terzi e dalla proposizione del ricorso per fallimento. In effetti, l'incapienza del patrimonio sociale non pu

    desumersi, di per s, dall'esperimento infruttuoso di un pignoramento presso terzi (con dichiarazione negativa di quantit) ovvero dallaproposizione di una istanza di fallimento poi respinta, poich la societ ben potrebbe disporre di altri beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie.

    Non pu considerarsi provata l'insufficienza del patrimonio sociale neppure nell'ipotesi in cui sia stato esperito un pignoramento mobiliare negativo

    e non sia stata tentata l'esecuzione immobiliare. Tanto ha stabilito il Tribunale di Bologna (sent. 20 maggio 2010, n. 1544), nel caso in cui il

    creditore, all'esito dell'esecuzione mobiliare negativa, ritenuto insufficiente a soddisfare il suo credito l'unico immobile di propriet della societ,

    poich pluri-ipotecato, aveva aggredito direttamente il patrimonio personale del socio. Il giudice bolognese ha sostenuto che sebbene sull'immobile

    fossero presenti due ipoteche, in realt il valore del bene ben poteva essere aumentato rispetto a quello dichiarato al momento del suo acquisto il

    Giudice ha quindi ritenuto che non vi fosse la certezza della prova dell'incapienza del patrimonio sociale per soddisfare le ragioni creditorie.

    Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso in materia, occorrer adoperarsi con massima diligenza eseguendo tutte le

    opportune verifiche (es. visure catastali ecc.) al fine di accertare in concreto l'incapienza del patrimonio societario, ci anche per evitare la quasi

    certa opposizione del socio esecutato.

    Considerazioni conclusive

    Alla luce di quanto espresso pu osservarsi come il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale abbia un'operativit limitata alla

    fase esecutiva, operando quale condizione dell'azione. Tale affermazione trova la sua giustificazione dogmatica nel principio della responsabilit

    solidale sussidiaria del socio illimitatamente responsabile. Per cui il socio illimitatamente responsabile rispetto alle obbligazioni contratte dalla

    societ sebbene la sua responsabilit operi in via sussidiaria, nel senso che il suo patrimonio personale potr essere aggredito solo ove quello

    sociale risulti incapiente. Nell'ipotesi, invece, in cui il creditore della societ aggredisca il patrimonio personale del socio senza aver raggiunto la

    prova certa dell'incapienza del patrimonio sociale, potr vedersi opporre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, finalizzato a

    paralizzare l'azione esecutiva promossa in danno del socio.

    Sar quindi buona regola, per i creditori sociali, i quali intendano iniziare un'azione esecutiva in danno del socio, verificare preventivamente la

    situazione patrimoniale della societ in tutte le sue possibili accezioni, al fine di scongiurare possibili opposizioni da parte del socio che, oltre avanificare l'esecuzione, addosserebbero al creditore il rischio della soccombenza anche in ordine alle spese di giudizio. Infine, quand'anche il titolo

    esecutivo abbia la possibilit di essere messo in esecuzione nei confronti del socio non intervenuto o non citato in giudizio, opportuno che il

    creditore promuova l'azione oltre che nei confronti della societ anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili questo per l'evidente

    scopo pratico, qualora il patrimonio sociale dovesse risultare insufficiente, di non richiedere alla cancelleria competente il rilascio di un'ulteriore

    copia conforme del titolo esecutivo da notificare al socio, con sicuro risparmio di tempo.

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    Approfondimenti dottrinali

    - Bruno-Villani,Il beneficium excussionis del socio accomandatario: la Cassazione aggiunge un nuovo eimportante tassello ai criteri di operativit di tale diritto, in Corriere Giuridico, n. 8, 2006, 1125;

    - Campobasso,Diritto delle societ, parte II,Diritto commerciale, Utet, 2009, 83 ss.;

    - Cuccovillo, voce Beneficio d'escussione e beneficio d'ordine, inIl diritto Enciclopedia Giuridica, volume II,Il Sole 24 Ore, 2007, 480;

    - Gazzoni,Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 1407 ss.

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    l aPRATICA

    IL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE

    Cassazione civ., Sez. III, 14 novembre 2011, n. 23749

    L'opposizione del socio di societ di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditoresociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della societ, con la quale si fa valere la mancataosservanza dell'art. 2304 c.c., si configura come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizionedell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni diquest'ultimo

    Cassazione civ., Sez. Lav., 3 marzo 2011, n. 5136

    L'esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una societ in nome collettivo inidoneo a far ritenerecerta l'incapienza del patrimonio societario, potendo la societ disporre di altri beni sufficienti a garantire ilsoddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei confronti del socio che gode del beneficium excussionis exart. 2304 c.c.

    Tribunale di Teramo 18 gennaio 2010, n. 78,

    Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o passato in giudicato ottenuto contro una societ di persone oppurela sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della societ e una societ di persone costituiscetitolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione socialederiva necessariamente la responsabilit del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio socialene consegue che in caso di opposizione del socio contro cui sia stato azionato il credito il giudice deve specificamenteprocedere all'accertamento della sua effettiva qualit. (banca dati De Jure, Giuffr)

    Cassazione civ., Sez. I, 16 gennaio 2009, n. 1040

    Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che ilcreditore sociale non pu procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui

    beni della societ, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specificotitolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia perpoter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risultiincapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.

    Cassazione civ., Sez. I, 12 dicembre 2007, n. 26012

    Il rilascio della garanzia fideiussoria da parte del socio illimitatamente responsabile non in grado di alterare loschema legale delle societ di persone il quale resta immutato. La prestata fideiussione aggiunge semplicemente untitolo diverso in base al quale il creditore in grado di agire in executivissenza che al fideiussore - in quanto tale - siaconsentito di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

    Cassazione civ., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036

    Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della societ in accomandita

    semplice, pu proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dellasociet non appena gli sia notificato il precetto senza dover attendere il pignoramento .

    Cassazione civ., Sez. III, 6 ottobre 2004, n. 19946

    La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della societ e una societ di persone costituiscetitolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione socialederiva necessariamente la responsabilit del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio socialene consegue che in caso di opposizione del socio contro cui sia stato azionato il credito il giudice deve specificamenteprocedere all'accertamento della sua effettiva qualit.

    Cassazione civ., Sez. III, 17 gennaio 2003, n. 613

    La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della societ e una societ di persone costituiscetitolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione socialederiva necessariamente la responsabilit del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondol'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui statoformato.

    Per le sentenze di Cassazione si rinvia a: Lex 24 (www.lex24.ilsole24ore.com).

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    FAC-SIMILE

    IL CASO CONCRETO

    Cassazione civ., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036

    Tizio proponeva opposizione al precetto intimatogli dalla ditta Alfa, deducendo che il titolo esecutivo (ingiunzione dipagamento) si riferisse a un debito della societ di cui egli era socio accomandatario. Eccepiva, quindi, il beneficio dellapreventiva escussione a norma del combinato disposto degli artt. 2304 e 2315 c.c.

    La creditrice opponeva l'inoperativit del beneficium excussionis, la cui efficacia, a suo dire, era limitata alla fase

    esecutiva.

    Nei primi due gradi di giudizio l'opposizione veniva rigettata. Tizio proponeva ricorso per cassazione sulla base di duemotivi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2304 e 2315 c.c., ritenendo che il socio, parimenti aglialtri debitori, possa far valere le sue ragioni in sede di opposizione a precetto senza attendere il pignoramento.

    La soluzione accolta dalla Suprema Corte

    In accoglimento del ricorso la Suprema Corte ha risolto la questione affermando che nella societ in accomanditasemplice previsto in favore del socio il beneficium excussionis. Il creditore cos pu pretendere dal socio ilpagamento solo dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio sociale.

    L'operativit del beneficio, che costituisce condizione dell'azione nei confronti del socio, circoscritto alla sola faseesecutiva. La sua inosservanza pu essere eccepita a norma dell'art. 615 c.p.c. in altri termini non necessario chel'esecuzione sia iniziata per proporre opposizione, essendo sufficiente che la stessa sia minacciata con la notificazionedell'atto di precetto da parte del creditore procedente.

    TRIBUNALE DI SEZIONE LAVORO

    RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

    , nato il a e residente in alla Via n. , c.f.: , elettivamente domiciliato nello studiodell'Avv. , sito in , che lo rappresenta e difende giusto mandato alle liti posto a margine del presente atto,espone quanto segue.

    premesso che

    a) ha lavorato alle dipendenze della S.a.s. (c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, consede legale in , a far data dal sino al come da contratto di lavoro a tempo pieno e determinato che siallega al presente ricorso;

    b) ha svolto nel corso del rapporto di lavoro le mansioni di inquadrato al livello del CCNL ;

    c) non percepiva la retribuzione dei mesi di di euro come da cedolini paga allegati;

    d) il ricorrente non ha neanche percepito il trattamento di fine rapporto;

    e) il trattamento di fine rapporto calcolato utilizzando come base di calcolo la retribuzione utile di ciascun anno diviso13,5 meno il contributo del 0,50% (fondo pensione), calcolato sulla retribuzione imponibile contributiva. L'ammontarecos determinato deve essere rivalutato annualmente con la moltiplicazione del 1,5% in misura fissa e il 75% dell'indiceIstat maturato rispetto al dicembre dell'anno precedente;

    f) il trattamento di fine rapporto calcolato dallo stesso datore di lavoro ammonta a complessivi Euro come sirileva dal CUD anno formato dallo stesso datore di lavoro alla voce Tfr maturato dal e rimasto in azienda;

    g) il CCNL applicabile non prevede un termine dilatorio per la corresponsione del TFR;

    h) il credito vantato a titolo di TFR dal ricorrente esigibile e deve essere pertanto corrisposto dal datore di lavoroalla cessazione del rapporto di lavoro;

    i) avendo il datore di lavoro assunto forma di societ in accomandita semplice, interesse del ricorrente, in caso diincapienza del patrimonio sociale, precostituirsi fi n da adesso un valido titolo esecutivo anche contro il socioaccomandatario che, come noto, risponde illimitatamente dei debiti sociali;

    j) costituisce insegnamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036) che Nellasociet in accomandita semplice, nella quale il socio accomandatario risponde illimitatamente con il proprio patrimoniodei debiti della societ, previsto a favore del socio il benefi cium excussionis, cosicch il creditore pu pretendere dalui il pagamento solo dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio sociale.

    L'operativit del beneficio limitata alla sola fase esecutiva. Infatti, il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non pu procedere coattivamente acarico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della societ, ma non impedisce allo stesso creditore

    d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivereipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulterioriindugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr. exmultis: Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2009, n. 1040);

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    Ventiquattrore Avvocato

    - no vem br e 2012 - n. 11, pag. 12

    RESPONSABILITILLIMITATADELSOCIOACCOMANDANTE- SINTESI E APPROFONDIMENTO

    di Benedetti Alessandro, Epifani Francesco, Mancusi Nicoletta

    l aQUESTIONE

    I soci accomandanti rispondono in ogni caso solo limitatamente alla quota conferita? Quali sono le conseguenze del

    mancato rispetto dell'art. 2320 c.c.? In quali casi si pu parlare di violazione del divieto di ingerenza? Quali sono le

    conseguenze in caso di fallimento della societ in accomandita semplice?

    l aRISPOSTA IN SINTESI

    La societ in accomandita semplice pu essere considerata la forma societaria che costituisce il trait d'uniontra le societ di persone e le societ di

    capitali, in quanto racchiude in s alcune delle caratteristiche principali delle due categorie. Tale forma societaria caratterizzata dalla presenza di

    due tipologie di soci: gli accomandatari che rispondono, come nelle societ di persone, illimitatamente e solidamente delle obbligazioni sociali e i soci

    accomandanti che, al contrario, allo stesso modo dei soci delle societ di capitali, rispondono solo della quota dagli stessi conferita. Tale

    differenziazione si ripercuote anche nella gestione della vita societaria, infatti gli unici soggetti legittimati ad amministrare e rappresentare la

    societ sono i soci accomandatari. I soci accomandanti, invece, possono compiere atti gestori in nome e per conto della societ solo ed

    esclusivamente se muniti di apposita procura speciale conferita dagli accomandatari. Questa prescrizione posta in capo ai soci limitatamente

    responsabili viene comunemente indicata come divieto di immistione. Le conseguenze previste dall'ordinamento in caso di violazione di detto

    divieto sono tutt'altro che lievi in particolare, il socio accomandante che compie atti di amministrazione perde il beneficio della responsabilit

    limitata, rispondendo pertanto illimitatamente con tutti i suoi beni delle obbligazioni passate, presenti e future della societ. Inoltre, nel caso in cui

    la societ in accomandita semplice dovesse essere dichiarata fallita, il curatore fallimentare, ove nel corso del suo mandato ravvisasse la violazione

    del divieto di immistione da parte del socio accomandante, pu richiedere al Tribunale che la procedura concorsuale sia estesa anche a

    quest'ultimo.

    g l iAPPROFONDIMENTI

    Fase patologica della s.a.s.: assunzione illimitata diresponsabilit del socio accomandante

    k) cos interesse del ricorrente precostituirsi un titolo anche nei confronti del sig. nato a e residente in, non in proprio ma quale socio accomandatario della S.a.s.;

    l) il ricorrente va quindi creditore della complessiva somma di Euro che andr gravata di interessi legali erivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni diritto e fino al soddisfo;

    m) il credito certo e fondato su prova scritta perch rinveniente dal rapporto di lavoro tra la ricorrente e la societdebitrice liquido perch gi determinato nel suo preciso ammontare esigibile perch scaduto e non pagato

    n) quanto sopra premesso il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

    chiede

    che la S.V. emetta in danno della S.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in e del sig. nato a il e residente in alla Via , non in proprio ma quale socio accomandatariodella S.a.s., ingiunzione per il pagamento della somma complessiva di Euro oltre interessi legali erivalutazione monetaria a far tempo dalla data di maturazione di ogni diritto e fi no al soddisfo, nonch le spese dellaprocedura da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

    Vista la natura alimentare del credito, che il Giudice munisca l'emanando decreto di clausola di provvisoriaesecutoriet.

    Si producono: n. buste paga; Cud , contratto di lavoro, visura camerale; stralcio CCNL .

    Il valore della controversia ai fi ni del pagamento del contributo unificato di Euro

    Si dichiara, inoltre, che il presente procedimento esente in quanto il reddito familiare del ricorrente inferiore ad 31.884,48.

    Il sottoscritto Avvocato dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, che le comunicazioni di cancelleria potrannoessere trasmesse anche a mezzo telefax al seguente numero ovvero con posta elettronica all'indirizzo del .

    Avv.

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    La selezione giurisprudenziale

    Il caso concreto

    Fac-simile di atto costitutivo di societ in accomandita semplice

    Fase patologica della s.a.s.: assunzione illimitata di

    responsabilit del socio accomandantel aQUESTIONE

    I soci accomandanti rispondono in ogni caso solo limitatamente alla quota conferita? Quali sono le conseguenze del

    mancato rispetto dell'art. 2320 c.c.? In quali casi si pu parlare di violazione del divieto di ingerenza? Quali sono le

    conseguenze in caso di fallimento della societ in accomandita semplice?

    l ' APPROFONDIM ENTO

    Socio accomandatario e socio accomandante

    La societ in accomandita semplice , tra tutte le forme societarie, quella che nel corso degli anni ha subito il minor numero di modifiche: la sua

    disciplina, infatti, risulta praticamente immutata da circa settant'anni e ancora oggi sembra voler perseguire lo scopo per cui la stessa fu dettata.Tale struttura societaria, infatti, sembra risalire al periodo comunale quando chi deteneva capitale da investire si associava con i mercanti che

    possedevano le conoscenze e le capacit necessarie per l'avvio di un'attivit commerciale.

    L'incontro tra queste due figure aventi esigenze e obiettivi diversi si ripercuote anche nell'organizzazione della societ che vede i suoi soci dividersi

    in due categorie nettamente distinte e separate: i soci accomandatari, cio coloro che investono il proprio capitale e pertanto gestiscono e

    amministrano la societ, e i soci accomandanti che, al contrario, generalmente si subordinano ai primi non possedendo tali poteri.

    Gi da questa prima distinzione ci si rende conto che le norme dettate in materia di societ in accomandita semplice mettono in dubbio la

    tradizionale distinzione tra societ di persone e societ di capitali che, seppur non presente in origine nel codice civile, con il tempo divenuta tanto

    forte da essere unanimemente riconosciuta e utilizzata persino dal Legislatore (Rivolta).

    La societ in accomandita semplice, infatti, pu essere considerata una societ a met strada tra i due tipi sopra menzionati: a tutti gli effetti una

    societ di persone tanto che, ai sensi dell'art. 2315 c.c., si applicano le disposizioni relative alla societ in nome collettivo , ma, al contrario di

    quest'ultima, al suo interno possibile individuare uno o pi soci con responsabilit limitata, proprio come accade per le societ di capitali. L'art.

    2313 c.c. identifica i soci accomandatari come coloro che, al pari dei soci delle societ in nome collettivo, rispondono solidamente e illimitatamente

    per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti sono quelli che rispondono limitatamente alla quota conferita: quindi palese che tale

    forma societaria cumula in s i pi rilevanti vantaggi sia delle societ di persone che delle societ di capitali, essendo caratterizzata dall'esercizio

    personale e diretto del potere di direzione di impresa ma anche dalla responsabilit limitata di alcuni dei suoi soci.

    Normativa di riferimento

    Codice civile:artt. 1398, 2313, 2315, 2318, 2320; R.D. 16 marzo 1942, n. 267:art. 147.

    Come gi brevemente accennato, gli unici soggetti che possono gestire e amministrare tout courtla societ sono i soci accomandatari: l'art. 2318

    c.c., infatti, dopo aver equiparato quanto a diritti e obblighi i soci accomandatari ai soci delle societ in nome collettivo, dispone che

    l'amministrazione della societ pu essere conferita solo agli accomandatari. L'assimilazione di cui sopra rileva soprattutto ai fini dell'addebito di

    responsabilit: i soci accomandatari, difatti, sono, seppur in via subordinata rispetto alla societ persona giuridica, illimitatamente responsabili

    delle obbligazioni sociali, e pertanto sono gli unici soggetti a cui dato il diritto/dovere di gestire la societ.

    Quanto appena detto non deve far pensare ai soci accomandanti come soggetti del tutto estranei all'organizzazione e alla vita societaria; essi, al

    contrario, hanno una serie di poteri e di diritti tanto nei confronti dei soci accomandatari quanto nei confronti della societ.

    L'art. 2320 c.c., infatti, oltre a sancire il divieto in capo al socio accomandante di amministrare la societ, indica una serie di funzioni che lo stesso

    pu legittimamente esercitare sia internamente che nei rapporti con i terzi.

    In particolare per quanto attiene all'attivit interna, l'accomandante privo di alcun potere decisionale autonomo, ma allo stesso tempo ha una

    serie di poteri di carattere amministrativo: concorre infatti alla revoca e alla nomina degli amministratori sociali, approva il bilancio annuale,

    godendo degli eventuali utili ripartibili, se previsto dallo statuto d autorizzazioni o pareri e compie atti di controllo e sorveglianza. Per quantoconcerne i rapporti con i terzi, i soci accomandanti possono validamente trattare, concludere affari e rappresentare la societ solo se in possesso di

    un'apposita procura speciale conferita dagli accomandatari-amministratori.

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    La responsabilit illimitata del socio accomandante

    l'art. 2320 che sancisce a chiare lettere quello che viene definito divieto di immistione; si legge, infatti, che I soci accomandanti non possono

    compiere atti di amministrazione, n trattare o concludere affari in nome della societ, se non in forza di procura speciale per singoli affari . La

    stessa norma continua indicando quali sono le sanzioni in cui incorre il socio accomandante che non rispetti tale prescrizione: da una lettura

    analitica del dettato normativo si comprende, infatti, che il Legislatore ha previsto due conseguenze in caso di violazione-divieto di immistione, una

    facoltativa ed eventuale in quanto lasciata alla discrezionalit degli altri soci accomandatari e una necessaria e automatica. Infatti l'accomandante

    che supera i limiti allo stesso imposti A) assume responsabilit illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e B) pu essere

    escluso a norma dell'art. 2286 c.c..

    Le due pene si applicano qualunque sia l'atto di gestione o amministrazione compiuto dal socio accomandante, eccetto che si tratti di atti

    meramente esecutivi: la giurisprudenza, infatti, ha costantemente sostenuto che tale tipologia di atti, proprio perch derivano da una scelta

    precedente di chi legalmente e legittimamente amministra la societ, non deve essere considerata in violazione del dovere di immistione (Cass.

    civ., Sez. I, 26 giugno 1979, n. 3563, Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2004,

    n. 8093). Ma vi di pi, l'assunzione illimitata di responsabilit permane anche se i soci accomandatari ratifichino, successivamente al compimento

    di un determinato atto, l'operato dell'accomandante; infatti, nonostante sia ormai comunemente riconosciuta l'equiparazione procura speciale-

    ratifica, il socio accomandante diviene responsabile di tutte le obbligazioni sociali con la totalit dei suoi beni passati, presenti e futuri.

    Le ragioni di una sanzione cos grave sono sicuramente molteplici e riguardano tanto la societ quanto i terzi (BRicola).

    Nei confronti della societ, tale conseguenza il naturale effetto dell'assunzione ex legedella responsabilit illimitata del socio accomandatario che

    sottoponendo tutto il suo patrimonio al rischio d'impresa, il solo a poter effettuare quelle scelte che potrebbero mettere a repentaglio i suoi beni e

    la sua persona; nei confronti dei terzi, invece, tale sanzione si inquadra nel pi ampio principio dell'affidamento: il terzo che in buona fede

    conclude un contratto, o ancora pi semplicemente porta avanti delle trattative, con un soggetto credendo che lo stesso agisca in nome e per conto

    della societ, deve poter avere a disposizione tutti i possibili strumenti per ottenere il puntuale adempimento delle obbligazioni contratte dalfalsus

    rocurator(Cass. civ. 22 giugno 1978, n. 3092).

    Se quelle appena enunciate sono le conseguenze in capo al socio accomandante, resta ora da analizzare quali sono gli effetti degli atti conclusi

    dall'accomandante privo di procura speciale. Leggendo sistematicamente la norma in analisi e l'art. 1398 c.c. (Colui che ha contratto come

    rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolt conferitegli, responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per

    aver confidato senza sua colpa nella validit del contratto), si comprende che l'art. 2320 non derogatorio rispetto alla disciplina generale inmateria di falsa rappresentanza. L'atto concluso dall'accomandante privo di procura speciale per un determinato affare, infatti, non nullo o

    annullabile, ma inefficace: solo nel caso in cui la societ ratifichi l'operato dell'accomandante, esplicitamente o per comportamenti concludenti, l'atto

    diviene efficace tanto nei confronti della societ quanto nei confronti del terzo contraente. Quest'ultimo, in caso di mancata convalida dell'atto

    compiuto, inoltre pu legittimamente richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'aver confidato in buona fede nella validit del contratto

    (GRippo-BoloGnese).

    Fallimento della societ in accomandita semplice e socio accomandante

    In aggiunta a tutte le conseguenze negative che si ripercuotono sull'accomandante per aver compiuto un atto in violazione del divieto di

    immistione, vi il rischio per il socio di essere dichiarato fallito. L'art. 147 L.fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), cos come modificato dal D.Lgs. n.

    5/2006, disciplina infatti il cosiddetto fallimento per estensione, prevedendo che, nel caso di fallimento di una societ di persone, detta

    procedura concorsuale (con tutte le conseguenze dalla stessa derivanti) si estende anche ai soci, pur se non persone fisiche, illimitatamenteresponsabili. Una lettura poco attenta della disposizione potrebbe far pensare che la norma non si applichi ai soci accomandanti. A ben vedere,

    infatti, la tesi pi corretta un'altra.

    Come sopra accennato, i soci accomandanti conservano la propria responsabilit limitata solamente se, nel corso dell'intera vita societaria, non

    violino il divieto di immistione ex art. 2320 c.c., in caso contrario gli stessi sono equiparati ai soci accomandatari in sede di fallimento.

    Tanto la dottrina (Vidiri) quanto la giurisprudenza (ad es., Cass. civ. 28 aprile 1999, n. 4270) hanno da sempre sostenuto che il Legislatore con tale

    norma non ha inteso tracciare alcuna differenza tra soci illimitatamente responsabili ab originee coloro che invece lo sono divenuti per particolari

    vicende successive, tra cui in primisper l'appunto la violazione del divieto di immistione.

    Pertanto, dopo la dichiarazione di fallimento della societ in accomandita semplice e di conseguenza dei soci accomandatari, se il curatore nominato

    dal Tribunale nel corso del suo incarico dovesse rendersi conto di un'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della societ, questi

    pu chiedere all'organo giudicante di estendere il fallimento anche all'accomandante.

    Il Legislatore pone per un limite ben preciso: il fallimento per estensione non pu essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del

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    rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilit illimitata (art. 147, comma 2, L.fall.).

    Negli ultimi anni la Suprema Corte sembra aver inasprito la portata dell'articolo in commento, ammettendo che il fallimento per estensione pu

    essere dichiarato anche quando gli atti compiuti dal socio accomandante siano atti meramente interni, non essendo pertanto rilevante la

    produzione di effetti esterni e l'espressione della volont sociale verso i terzi (Cass. civ. 6 giugno 2000, n. 7554).

    Considerazioni conclusive

    L'intera disciplina dettata dal Legislatore per le societ in accomandita semplice, se letta in maniera poco approfondita, potrebbe far credere che

    tale tipo di forma societaria sia il modo migliore per intraprendere un'attivit, poich sembra incorporare in s tutti i vantaggi delle societ di

    persone e delle societ di capitali.

    In realt, proprio per evitare un uso distorto della societ in a.s., il Legislatore ha dettato una serie di regole molto stringenti e inderogabili tese a

    mantenere, per tutto il corso della vita societaria, la netta distinzione creata ex legetra i soci accomandatari e i soci accomandanti.

    L'imperativit delle norme previste dall'ordinamento dimostrata dalla durezza delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle stesse sanzioni

    che possono portare al fallimento di quel socio che, da statuto, non era neanche illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali.

    dunque necessario gestire una societ in accomandita semplice con il massimo della cautela e dell'attenzione onde evitare che i soci

    accomandanti diventino responsabili al pari degli accomandatari, rendendo nei fatti la societ in accomandita semplice una vera e propria societ

    in nome collettivo.

    Approfondimenti dottrinali

    - Bricola, Divieto d'ingerenza e potere autorizzativo del socio accomandante, in Giurisprudenza Commentata,n. 5, 1999, 519;

    - Carotenuto, Ingerenza dell'accomandante e amministrazione di fatto nella societ in accomandita semplice , in Giurisprudenza Commentata,

    n. 6, 1999, 609;

    - Grippo-Bolognesi,La societ in accomandita semplice, in Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno,Utet, 2010-2011;

    - Montalenti,Il socio accomandante, Giuffr,1985, 372;

    - Rango, Divieto di ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della societ in accomandita semplice, in Giurisprudenza Commentata,

    n. 1, 2001, 5;

    - Rivolta, In tema di societ in accomandita semplice, in Giurisprudenza Commentata,n. 2, 2003, 115;

    -Vidiri,Divieto di immistione del socio accomandante e procura speciale per singoli affari, in Giustizia Civile,n. 6, 1998, 1545;

    -Vidiri,Societ in accomandita semplice: limiti della clausola statutaria di autorizzazione per determinate operazioni e fallimento del socio

    accomandante, in Giustizia Civile,n. 4, 1998, 1077.

    l aSELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

    SOCIO ACCOMANDATARIO E SOCIO ACCOMANDANTE

    Cassazione civ., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23669

    La illimitata responsabilit del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2313 c.c., trae origine dallasua qualit di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiariet in relazione alpreventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all'art. 2304 c.c., richiamatodal successivo art. 2318. Il socio illimitatamente responsabile non pu, quindi, essere considerato terzo rispettoall'obbligazione sociale, ma debitore al pari della societ per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazione.

    Cassazione civ., Sez. I, 19 febbraio 2003, n. 2481

    Poich nella societ in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci (gli accomandatari - chepossono essere investiti del potere amministrativo - illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali; gli accomandanti- privi del potere amministrativo - responsabili solo nei limiti della quota di capitale conferito), il regime della partecipazionealle perdite, per il richiamo compiuto dall'art. 2315 c.c. alla disciplina relativa alla societ in nome collettivo, che, ai sensidell'art. 2293 c.c., a sua volta rinvia all'art. 2280 c.c. in materia di societ semplice, correlato alla responsabilit per leobbligazioni sociali, nulla la clausola statutaria che nei rapporti interni fra i soci preveda la partecipazione degliaccomandanti alle perdite oltre la quota del capitale conferito, atteso che l'art. 2249 c.c., nel prevedere che le societ aventia oggetto l'esercizio di attivit commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, deroga in materia societaria al principio

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    di cui all'art. 1322 c.c. - che consente di porre in essere anche contratti non appartenenti ai tipi legali - vietandoall'autonomia privata, che libera di esplicarsi limitatamente alla disciplina contenuta in norme di natura dispositiva osuppletiva, pattuizioni statutarie che, modificando l'assetto organizzativo o il regime della responsabilit, siano incompatibilicon il tipo di societ prescelto.

    Cassazione pen., Sez. V, 3 marzo 2000, n. 5089

    I soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., rispondono limitatamente alla quota conferita, di talch, una volta chel'hanno ceduta, non possono ricevere alcun danno dalle vicende societarie. Invero la cessione estromette il socio

    accomandante dalla societ, per cui nessun danno materiale pu a esso derivare dalle pregresse vicende societarie, tantopi se dall'atto di cessione emerge la volont del cedente di far subentrare il cessionario in tutte le azioni, diritti, ragioni esopravvenienze attive e di rinunziare a ogni pretesa in relazione alla sua qualit di ex socio accomandante.

    LA RESPONSABILIT ILLIMITATA DEL SOCIO ACCOMANDANTE

    Cassazione civ., Sez. III, 17 maggio 2010, n. 11973

    Nella societ in accomandita semplice il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario, mentre l'accomandantenon pu trattare o concludere affari in nome della societ, se non in forza di procura speciale relativa di volta in volta allasingola operazione, venendo ad assumere, in caso di violazione del divieto - configurabile anche laddove egli agisca in base aprocura generale o a procura asseritamente speciale, ma talmente ampia da consentire di fatto la sua sostituzioneall'amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi - responsabilit illimitata e solidale verso i terzi pertutte le obbligazioni sociali: pertanto, incombe su chi sostiene di aver agito in nome e per conto della societ non soloeffettuare la contemplatio domini, ma, altres, dimostrare di averla compiuta comunicando alla controparte la sua qualit.

    Cassazione civ., Sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6906

    Il divieto agli accomandanti sia di trattare e concludere affari in nome della societ, sia di compiere atti di amministrazione,posto dall'art. 2320 c.c., ha per oggetto atti esterni e interni e, mentre incondizionato per gli atti interni diamministrazione, invece derogabile per tutti gli atti esterni, in forza di procura speciale per i singoli affari, con laconseguenza che al di fuori di tale particolare ipotesi gli atti di amministrazione e le operazioni gestorie sono consentitiall'accomandante solo se si tratta di opera di collaborazione nel quadro di un rapporto di subordinazione dell'accomandanteall'accomandatario.

    Cassazione civ., Sez. I, 26 giugno 1979, n. 3563

    Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della societ in accomandita semplice - vietata dall'art. 2320c.c. - necessario che costui svolga una attivit gestoria (interna o esterna alla societ), la quale si concreti in una attivit didirezione degli affari sociali in quanto implichi una scelta che propria del titolare dell'impresa. In particolare, per quantoriguarda i rapporti obbligatori con i terzi estranei alla societ, l'attivit amministrativa vietata riguarda il momento geneticodel rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto concerne il momento esecutivodell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano non esclude di per s la qualit di terzo accomandanterispetto alla gestione della societ, alla quale pertanto rimane estraneo.

    Cassazione civ., Sez. I, 19 dicembre 1978, n. 6085

    La responsabilit illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, assunta dal socio accomandante per effetto della suaingerenza nell'amministrazione della societ (art. 2320, comma 1, c.c.), non pu ritenersi circoscritta ai rapporti con i terzi,ma vale anche nei rapporti con i soci accomandatari, i quali, se, dopo l'escussione del patrimonio sociale, abbiano soddisfattoi debiti della societ, possono esercitare, nei suoi confronti, l'azione di regresso. Il compimento di atti di amministrazione,cio, fa s che il socio accomandante assuma la responsabilit per le obbligazioni sociali, che propria del socioaccomandatario, e, come la responsabilit di quest'ultimo per le obbligazioni sociali illimitata e solidale non solo neiconfronti con i creditori sociali, ma anche nei rapporti con gli altri soci accomandatari, cos la responsabilit illimitata esolidale per le stesse obbligazioni, posta dal citato comma 1 dell'art. 2320 c.c., a carico del socio accomandante inseritosinell'amministrazione della societ, opera sia nei rapporti esterni con i terzi, sia nei rapporti con gli altri soci (accomandatarie altri eventuali accomandanti), ingeritisi nella gestione sociale, anch'essi illimitatamente e solidalmente responsabili.

    FALLIMENTO DELLA SOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICE E SOCIO ACCOMANDANTE

    Cassazione civ., Sez. I, 19 dicembre 2008, n. 29794

    Nella societ in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di procura conferente ampio ventaglio dipoteri, compie atti di amministrazione, interna o esterna, ovvero tratta o conclude affari della gestione sociale, incorre, anorma dell'art. 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilit, la quale, in attuazione del principio di tipicit dicui all'art. 2249 c.c., volta a impedire che sia perduto il connotato essenziale di tale societ, costituito dalla spettanza dellasua amministrazione, ai sensi dell'art. 2318 c.c., al solo socio accomandatario; ne consegue che il fallimento della predettasociet va esteso, ex art. 147 L. fall., anche all'accomandante cui siano state conferite due procure, denominate speciali matalmente ampie da consentire la effettiva sostituzione all'amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi.

    Cassazione civ., Sez. I, 6 giugno 2000, n. 7554

    Nella societ in accomandita semplice, il socio accomandante che compie atti della gestione sociale incorre a norma dell'art.2320 c.c. nella decadenza dalla limitazione di responsabilit, e ci anche qualora si tratti di atti di gestione interna senzaconcorrere alla estrinsecazione esterna della volont dell'ente societario e senza entrare in rapporto con i terzi nellaconclusione dell'affare pertanto, ai sensi dell'art. 147 l. fall., il fallimento della societ in accomandita semplice va estesoanche all'accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione della societ.

    Cassazione civ., Sez. I, 28 aprile 1999, n. 4270

    La disciplina dell'art. 147 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in tema di estensione del fallimento della societ ai sociillimitatamente responsabili, si riferisce non soltanto ai soci illimitatamente responsabili per contratto sociale, ma anche aquegli altri soci che, pur non essendo tenuti per contratto sociale a rispondere illimitatamente, abbiano assuntoresponsabilit illimitata e solidale verso i terzi in tutte le obbligazioni sociali e, pertanto, il fallimento della societ in

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    l aPRATICA

    FAC-SIMILE

    accomandita semplice va esteso anche all'accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione della societ stessa.

    Per le sentenze di Cassazione si rinvia a: Lex 24 (www.lex24.ilsole24ore.com).

    IL CASO CONCRETO

    Cassazione civ., Sez. I, 28 aprile 2004, n. 8093

    Il caso trae origine dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 5 ottobre 1986, con cui veniva dichiarato, in estensione delfallimento della societ in accomandita semplice Z e del socio accomandatario X, il fallimento della signora Y, sociaaccomandante. Il Giudice di primo grado basava la sua decisione sull'assunto che l'accomandante aveva prestato fideiussionibancarie omnibuse aveva concesso in comodato alla societ un immobile di sua propriet. Questi due elementi avevanocreato nel Giudice la convinzione che la socia accomandante aveva violato ripetutamente l'art. 2320 c.c., amministrando egestendo di fatto la societ. Alla stessa conclusione giungeva successivamente anche la Corte di Appello chiamata apronunciarsi su impulso dell'accomandante.

    Nel confermare quanto gi stabilito in primo grado, il Giudice d'Appello, sottolineando altres che le fideiussioni bancarieconcesse, seppur in un momento successivo rispetto al sorgere dei rapporti tra l'istituto bancario e la societ, avevano ilpreciso scopo di rafforzare la posizione della societ nei confronti della banca, stabiliva che era innegabile che la signora Ypartecipava attivamente alla gestione della societ.

    Avverso la sentenza di secondo grado l'accomandante proponeva ricorso per Cassazione per due motivi di cui unostrettamente processuale (dichiarazione del fallimento dell'accomandante oltre il termine di un anno dalla dichiarazione difallimento della societ) e non accolto dalla Suprema Corte.

    Con il secondo motivo la ricorrente si doleva dell'interpretazione che i Giudici di primo e secondo grado avevano dato aicomportamenti assunti sottolineando che la concessione di fideiussioni omnibussi inseriva solamente nella fase esecutivadel rapporto obbligatorio intercorrente tra l'istituto di credito e la societ che dipendeva solo ed esclusivamente dalle scelteoperate dall'imprenditore socio accomandatario. Per quanto invece concerneva la concessione dell'immobile in comodato,l'accomandante portava all'attenzione dei Supremi Giudici i rapporti familiari intercorrenti tra lei e il socio accomandatario(i due infatti erano marito e moglie).

    La soluzione accolta dalla Suprema Corte

    La Suprema Corte, accogliendo solo l'ultimo dei due motivi dedotti, affermava che, nel caso in specie, le operazioni messe inatto dall'accomandante non costituivano atti di amministrazione: con la concessione di fideiussioni bancarie omnibus, infatti,la socia accomandante si poneva nei confronti della societ nella stessa posizione di un qualsiasi terzo garante e pertanto noncompiva alcun atto di gestione e amministrazione della societ. Gli ermellini, cassando la sentenza d'appello e rinviando al

    Giudice di secondo grado la questione, concludevano sostenendo che nulla consente di ritenere, in assenza di altri elementi,che la costante opera di sostegno data dal socio accomandante all'attivit dell'impresa della societ comporti un sostanzialeesercizio di potere economico nell'attivit della societ e una sicura ingerenza nelle scelte decisionali relative alla gestione.

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    ATTO COSTITUTIVO DI SOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICE

    Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, i sottoscritti:

    - AA, nato a il e residente in , via , C.F. ;

    - BB, nato a il e residente in , via , C.F. ;

    - CC, nato a il e residente in , via , C.F. ;

    convengono e stipulano quanto segue

    1. costituita tra AA, BB e CC una societ in accomandita semplice a norma degli articoli 2313 e seguenti del codice civile

    2. La ragione sociale dalla costituenda societ (cognome di uno o pi accomandatari & C. S.a.s.)

    3. La societ ha la propria sede sociale, amministrativa e operativa in . Gli amministratori potranno istituire esopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purch nel territorio italiano

    4. La societ ha per oggetto

    5. Il capitale sociale fissato in euro ed stato conferito dai soci come segue:

    - AA per euro ;

    - BB per euro ;

    - CC per euro ;

    6. La durata della societ fissata dal giorno della sua legale costituzione in anni. Alla scadenza il contratto si intendertacitamente rinnovato di in a meno che non venga dato preavviso di scioglimento da uno dei soci agli altri,mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza;

    7. L'amministrazione e la rappresentanza sociale, sostanziale e processuale attiva e passiva, spettano ai sensi di legge ai sociaccomandatari. Sono soci accomandatari i Sig.ri AA e BB. Per il compimento degli atti sotto elencati, ai sensi di quantodisposto dal comma 2 dell'art. 2320 c.c., sar necessaria la preventiva autorizzazione del socio accomandante:

    - ;

    - ;

    8. Socio accomandante con responsabilit limitata alla quota conferita il Sig. CC

    9. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Al termine di ogni anno sociale gli amministratori dovranno presentare aglialtri soci l'inventario e il bilancio;

    10. Entro mesi dall'approvazione del rendiconto, si procede alla ripartizione degli utili e delle perdite fra i soci inproporzione delle quote possedute da ciascuno;

    11. Le quote di partecipazione potranno essere cedute solo con il consenso di tutti i soci accomandatari;

    12. Le modifiche al presente atto potranno essere apportate con il consenso unanime di tutti i soci;

    13. In caso di scioglimento della societ, la liquidazione verr affidata a un liquidatore nominato con il consenso dei soci cherappresentano la maggioranza del capitale;

    14. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla normativa espressa nel codice civile e nelle altre leggi speciali inmateria di societ in accomandita semplice.

    Luogo e data

    Procura speciale

    I sottoscritti AA e BB, soci accomandatari della societ (...& C. S.a.s.) di cui all'allegata visura societaria, in qualit diamministratori e rappresentanti legali della predetta societ,

    delegano

    il Sig. CC, socio accomandante della medesima societ, a stipulare in nome e per conto della stessa il contratto allecondizioni ritenute pi convenienti, considerando sin d'ora l'operato rato e valido, senza necessit di ulteriore ratifica.

    Luogo e data

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    Diritto e Pratica delle Societ

    - d i cem br e 2007 - n . 24 , pag . 13

    RESPONSABILITDEISOCIDISOCIETDIPERSONEEBENEFICIODIESCUSSIONE

    di Studio Legale D'Andrea

    I creditori di una societ personale non possono pretendere in prima battuta dai singoli soci il pagamento per le obbligazioni assuntedalla societ.

    Natura della responsabilit dei soci e applicazionedel beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

    La responsabilit illimitata e solidale dei soci (art. 2304 cod. civ.) sussidiaria, vale a dire che opera quando la societ non in grado di far fronte

    ai propri debiti con il suo patrimonio.

    Natura della responsabilit illimitata e solidale dei soci di societ personali

    Secondo la dottrina e giurisprudenza prevalente la responsabilit dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali una

    responsabilit diretta per debito proprio (in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass. 6 ottobre 2004, n. 19946; Cass. 29 novembre 1995, n. 12405;

    Cass. 17 gennaio 2003, n. 613; Cass. 5 novembre 1999, n. 12310; Cass. 14 giugno 1999, n. 5884; Cass. 8 agosto 1997, n. 7353).

    In senso contrario, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene si tratti di una responsabilit di tipo fideiussorio, vale a dire di garanzia per

    un debito altrui (cfr. Di Sabato, Capitale e responsabilit interna nelle societ di persone , Milano, 2005; Campobasso,Diritto commerciale 2.

    iritto delle societ, Torino, 1992 Cass. 13 ottobre 1986, n. 5995).

    La tesi prevalente della responsabilit per debito proprio fondata sulla forte ragione che il socio non terzo, ma parte della societ cui partecipa

    per la essenziale considerazione che le societ di persone non sono dotate di personalit giuridica ma di semplice autonomia patrimoniale

    imperfetta. Tant' vero che anche il socio illimitatamente responsabile considerato imprenditore e, come tale, fallisce se fallisce la societ (cfr.

    art. 147 legge fall.). Inoltre la natura diretta della responsabilit del socio l'effetto di quello stesso fatto giuridico che determina l'obbligazione

    della societ, cos che riconosciuta la responsabilit della societ di persone non potrebbe non sussistere anche quella del socio.

    In buona sostanza, la responsabilit diretta dei soci illimitatamente responsabili collegata alla loro qualit imprenditoriale che consegue al loro

    potere di amministrazione.

    Trattandosi, quindi, di responsabilit diretta per debito proprio, logico corollario affermare che la sentenza di condanna o il titolo esecutivoformatosi nei confronti della societ siano opponibili anche al socio illimitatamente responsabile. Il creditore sociale pu, pertanto, iscrivere, in base

    al decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto verso la societ, un'ipoteca giudiziale sugli immobili del socio.

    Risulta, pertanto, applicabile il principio secondo cui la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della societ e una societ

    di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile della societ (Cass. 17 gennaio 2003, n. 613). Ne consegue

    che l'accertamento compiuto alla societ fa stato contro il socio e la condanna resa in confronto della prima eseguibile anche contro i soci, in

    quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilit del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da

    quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui stato

    formato (Cass. 14 giugno 1999, n. 5884).

    Nota bene:per la tesi contraria, secondo cui le obbligazioni sociali costituiscono obbligazioni della societ a cui si aggiunge, a titolo di garanzia, la

    responsabilit sussidiaria dei soci, il titolo esecutivo emesso contro la societ inopponibile ai soci, per la ragione che si tratta di responsabilit perdebito altrui. Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della s.a.s., pu proporre opposizione a norma

    dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ. per far valere il beneficio di preventiva escussione della societ, senza dover attendere il pignoramento

    (Cass. 15 luglio 2005, n. 15036).

    Preventiva escussione del patrimonio sociale

    Come gi detto, la responsabilit illimitata e solidale dei soci opera quando la societ non in grado di far fronte ai propri debiti con il suo

    patrimonio.

    Pertanto i creditori sociali devono preventivamente escutere la societ (c.d. beneficium excussionis) prima di pretendere il pagamento dai soci.

    Cio devono aver esperito infruttuosamente la procedura esecutiva nei confronti della societ. insufficiente la semplice richiesta di

    adempimento.

    La preventiva escussione del patrimonio sociale opera esclusivamente in sede esecutiva. Vale a dire che il creditore non pu procedere

    coattivamente a carico dei soci illimitatamente responsabili se non dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio sociale. Se il creditore agisce

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    esecutivamente direttamente contro i soci, senza aver preventivamente escusso la societ, i soci possono eccepire l'inammissibilit dell'azione per

    difetto di una condizione di procedibilit (Cass. 12 aprile 1994, n. 3399).

    Anche la giurisprudenza limita il campo di operativit del beneficio alla fase esecutiva (Cass. 12 agosto 2004, n. 15713 Cass. 8 novembre 2002, n.

    15700; Cass. 26 novembre 1999, n. 13183; Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050) non senza rilievi critici di parte della dottrina che, argomentando dal

    testo dell'art. 2304 cod. civ. pretendere il pagamento, lo estende alla fase di cognizione, con il risultato di negare al creditore la possibilit di agire

    per precostituirsi un titolo esecutivo contro il socio prima di escutere la societ.

    Tuttavia, se gi stato comunque provato che il patrimonio sociale incapiente, il creditore pu proporre subito l'azione esecutiva direttamente

    nei confronti dei soci, senza dover inutilmente sottoporre la societ a esecuzione forzata (Cass. 13 ottobre 1986, n. 4606).

    La sussidiariet vale anche se la societ in liquidazione, non invece per il fallimento. In questo ultimo caso, infatti, avendosi anche il fallimento dei

    soci, le procedure concorsuali si svolgono contemporaneamente e sono collegate tra loro.

    I creditori sociali possono quindi pretendere la soddisfazione del loro credito su tutto il patrimonio personale dei soci e concorrere con i creditori

    particolari. A questi ultimi, invece, vietato chiedere la liquidazione della quota sociale del loro debitore (art. 2305 cod. civ.).

    Nota bene:il beneficium excussionis, non attenendo alla legittimazione ad agire, non pu essere rilevato dal Giudice ex officio. Se non stato

    prospettato nel giudizio di merito non pu essere dedotto per la prima volta nel giudizio di Cassazione (Cass. 11 giugno 1987, n. 5106).

    Il socio non legittimato in proprio a contrastare l'azione del creditore della societ (non essendo soggetto passivo di un'obbligazione avente lo

    stesso contenuto dell'obbligazione sociale) e, di conseguenza, non pu proporre opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione iniziata nei confronti

    della societ (Cass. 13 ottobre 1986, n. 5995).

    Nel caso di trasformazione in s.p.a. e di suo successivo fallimento, per i debiti sociali anteriori alla trasformazione restano responsabili, in via

    sussidiaria, i soci illimitatamente responsabili. Pertanto, il creditore non pu agire immediatamente sui beni personali dei soci ma solo dopo

    l'escussione del patrimonio sociale (Cass. 4 settembre 1984, n. 4752; Cass. 20 settembre 1984, n. 4810).

    La dichiarazione di fallimento della societ non costituisce prova dell'insufficienza del patrimonio, ma necessario dare la prova di non potersi

    soddisfare sullo stesso mediante la procedura concorsuale (Cass. 13 marzo 1987, n. 2647).

    Car a t t e r i s t i che de l bene f i c i o d i escussion e

    La tutela dei soci, attraverso il beneficio di escussione, costituisce applicazione del principio garanzia generale connesso al patrimonio del debitore a

    favore del creditore (cfr. art. 2740 cod. civ.). Di conseguenza il beneficio, attenendo alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore

    sociale, opera nel senso che il socio non pu essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della societ. Tuttavia il creditore pu agire in

    sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo verso il socio contro cui prontamente agire sia in via esecutiva appena il patrimonio

    sociale risulti incapiente, sia iscrivendo ipoteca giudiziale sui suoi beni immobili (Cass. 26 giugno 1993, n. 7100; Cass. 26 giugno 1992, n. 8011;

    Cass. 12 agosto 2004, n. 15713) con la differenza che, se il titolo riguarda la societ, pu essere azionato anche contro il socio (Cass. 17 gennaio

    2003, n. 613), mentre altrettanto non avviene nel caso inverso. ammesso, infatti, che il creditore sociale possa esperire un giudizio di cognizione

    tanto contro la societ quanto, contestualmente (in simultaneus processus), contro il socio.

    Non necessario, quindi, che il creditore avvii due distinti giudizi di cognizione uno di seguito all'altro, il primo verso la societ e il secondo, da

    avviare necessariamente dopo l'esecuzione della sentenza di condanna della societ, nei confronti del socio. Infatti, come gi detto, il socio pu far

    valere il beneficium excussionissolo in sede esecutiva e non nel giudizio di cognizione pertanto il creditore sociale pu agire,

    contemporaneamente, con un giudizio di cognizione contro la societ e contro il socio illimitatamente responsabile.

    Il beneficio della preventiva escussione costituisce, pertanto, una vera e propria condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio e la sua

    inosservanza pu essere eccepita dal socio stesso mediante opposizione exart. 615 cod. proc. civ. (Cass. 12 aprile 1994, n. 3399; Cass. 23 dicembre

    1983, n. 7582). A questo fine non necessario che l'esecuzione sia iniziata, ma sufficiente che sia semplicemente minacciata a mezzo del precetto.

    Diversamente, verrebbe posticipata la tutela del socio, imponendogli di attendere che la minaccia contenuta nel precetto si attui con il

    pignoramento, laddove viene ammessa la tutela anticipata del debitore, consentendogli di ottenere ancora prima dell'instaurazione del giudizio di

    opposizione al precetto un provvedimento che inibisca l'attivazione dell'esecuzione forzata (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2051).

    Nota bene:Il riconoscimento dell'opponibilit al socio del titolo esecutivo emesso contro la societ per iscrivere ipoteca giudiziale su beni del socio

    stesso richiede che il titolo contenga i dati identificativi del soggetto a carico del quale viene richiesta l'iscrizione, vale a dire del socio

    illimitatamente responsabile (infatti, la nota da presentare al Conservatore deve essere conforme al titolo). Il titolo esecutivo ottenuto contro la

    societ (debitamente notificato ai soci) dovrebbe avere efficacia verso i soci limitatamente all'accertamento del debito, non anche per il

    riconoscimento della loro effettiva qualit di componenti la compagine sociale per questo occorrerebbe, invece, una pronuncia specifica nei loro

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    confronti (cfr. Cass. 26 novembre 1999, n. 13183).

    Responsabilit per i debiti tributari

    La responsabilit solidale e illimitata del socio di s.n.c. opera anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti

    (Cass. 4 maggio 2001, n. 6260).

    Anche in tale fattispecie si applica l'art. 2304 cod. civ. secondo cui vietata la pretesa di pagamento nei confronti del socio che non sia statapreceduta dalla escussione del patrimonio sociale, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria procedente dovr fornire adeguata prova

    dell'inutile esperimento del beneficium excussionis(Cass. 8 maggio 2003, n. 7000).

    Al riguardo, come gi precisato, la preventiva escussione opera esclusivamente in sede esecutiva. Ne consegue che per i crediti fiscali

    l'Amministrazione finanziaria non potr procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della societ

    (Cass. 26 novembre 1999, n. 13183 Cass. 1 febbraio 2006, n. 2215).

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