Acb informa giugno 2013

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ANNO XVII N. 6 VIA CRETA 42, BRESCIA TEL: 030 - 220011 FAX: 030 - 220041 E-MAIL: INFO@ACB.BS.IT WWW.ACB.BS.IT IN QUESTO NUMERO: PAG. 3 RACCOLTA RAEE I risultati premiano Lombardia ed il bresciano PAG. 4 ELEZIONI 2013 I risultati dei 16 Comuni andati al voto, tra riconferme e novità PAG. 6 AIUTI A QUISTELLO ACB ha consegnato i fondi utili alla ricostruzione post-sisma PAG. 7 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Differita al 31 dicembre l’entrata in vigore PAG. 8 PROROGA PER LE SOCIETÀ IN HOUSE Il Dl “del fare” prevede una dilazione di sei mesi PAG. 9 DICE LA LEGGE La nostra consueta rubrica su sentenze e casi interessanti PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI GIUGNO 2013 ACB e ACB Servizi srl tra Di seguito riportiamo quanto rilevato dal prof. Sabbioni: Mi è stato chiesto di rassegnare il mio parere in ordine ad alcune questioni che riguardano ACB Servizi Srl , Società partecipata dall’ Associazione Comuni Bresciani, che detiene il 60% delle partecipazioni, dalla Provincia di Brescia (15%), dal Comune di Brescia (15%) e da una società di servizi pubblici controllata da altri Comuni (Cogeme). La prima questione che mi viene posta è se il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia possano continuare a detenere quote di ACB Servizi Srl. Al riguardo, ricordo che limiti alla partecipazione di enti locali in Società sono stabiliti (oltre che nei confronti dei Comuni con po- polazione inferiore ai 30.000 e ai 50.000 abitanti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie) con riguardo alle partecipazioni in società che producono beni o servizi non strettamente necessari al persegui- mento delle finalità istituzionali (art. 3, comma 29, L. 244/2007). posta riguarda l’osservanza delle norme sulla parità di accesso agli organi di am- ministrazione e controllo delle società. Al riguardo, il regolamento approvato con dPR 30.11.2012, n. 251, in attuazione del- l'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120, dispone che la correlativa disciplina si applica alle “società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codi- ce civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del de- creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate”. Poiché né il Comune di Brescia, né la Provincia di Brescia sono in posizione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., in ACB Servizi, mentre ACB è indubbiamente in posizione di controllo, si tratta di comprendere se ACB possa considerarsi pubblica ammi- nistrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In realtà dallo statuto di ACB si evin- ce trattarsi di associazione, Il prof. Paolo Sabbioni esprime un parere circa le complesse questioni di partecipazione, affidamento d’incarico e natura giuridica che investono ACB e la società di formazione norme di legge e peculiarità societarie Dallo statuto della Società per oggetto la prestazio- locali, consistenti, in mazione e nell’aggior- tori e del personale, nell’or- studio, nella pubblicazione di si evince che la stessa ha ne di servizi agli enti particolare, nella for- namento degli amministra- ganizzazione di convegni di studi e nell’attività editoriale di supporto. Si tratta evidentemente di servizi strumentali diretti a soddisfare finalità istituzionali degli enti locali. Non ritengo quindi sussistano impedimenti al mantenimento da parte del Comune di Brescia e della Provincia di Brescia delle partecipazioni attualmente detenute in ACb Servizi srl. Una seconda questione che mi è stata tanza degli enti associati, nonché l’as- sistenza tecnica e la consulenza in loro favore. Ora, è ben vero che l’art. 1, c. 2 del d.lgs. n. 165/2001 annovera tra le pubbliche amministrazioni, oltre che le Province, i Comuni e le Comunità mon- tane, anche i correlativi “consorzi e asso- ciazioni”, ma la nozione di associazione va in tal caso riferita ai modelli organiz- zativi (ad es. le unioni) o convenzionali che ha per scopo la rappresen-

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IN QUESTO NUMERO:

PAG. 3

RACCOLTA RAEEI risultati premiano Lombardia ed il bresciano

PAG. 4

ELEZIONI 2013I risultati dei 16 Comuni andati al voto, tra riconferme e novità

PAG. 6

AIUTI A QUISTELLOACB ha consegnato i fondi utili alla ricostruzione post-sisma

PAG. 7

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZADifferita al 31 dicembre l’entrata in vigore

PAG. 8

PROROGA PER LE SOCIETÀ IN HOUSEIl Dl “del fare” prevede una dilazione di sei mesi

PAG. 9

DICE LA LEGGELa nostra consueta rubrica su sentenze e casi interessanti

PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI GIUGNO 2013

ACB e ACB Servizi srl tra

Di seguito riportiamo quanto rilevato dal prof. Sabbioni:

Mi è stato chiesto di rassegnare il mio parere in ordine ad alcune questioni che riguardano ACB Servizi Srl, Società partecipata dall’Associazione Comuni Bresciani, che detiene il 60% delle partecipazioni, dalla Provincia di Brescia (15%), dal Comune di Brescia (15%) e da una società di servizi pubblici controllata da altri Comuni (Cogeme).

La prima questione che mi viene posta è se il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia possano continuare a detenere quote di ACB Servizi Srl. Al riguardo, ricordo che limiti alla partecipazione di enti locali in Società sono stabiliti (oltre che nei confronti dei Comuni con po-polazione inferiore ai 30.000 e ai 50.000 abitanti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie) con riguardo alle partecipazioni in società che producono beni o servizi non strettamente necessari al persegui-mento delle finalità istituzionali (art. 3, comma 29, L. 244/2007).

posta riguarda l’osservanza delle norme sulla parità di accesso agli organi di am-ministrazione e controllo delle società. Al riguardo, il regolamento approvato con dPR 30.11.2012, n. 251, in attuazione del-l'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120, dispone che la correlativa disciplina si applica alle “società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codi-ce civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate”. Poiché né il Comune di Brescia, né la Provincia di Brescia sono in posizione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., in ACB Servizi, mentre ACB è indubbiamente in posizione di controllo, si tratta di comprendere se ACB possa considerarsi pubblica ammi-nistrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In realtà dallo statuto di ACB si evin-

ce trattarsi di associazione,

Il prof. Paolo Sabbioni esprime un parere circa le complesse questioni di partecipazione,affidamento d’incarico e natura giuridica che investono ACB e la società di formazione

norme di legge e peculiarità societarie

Dallo statuto della Società

per oggetto la prestazio-

locali, consistenti, in

mazione e nell’aggior-

tori e del personale, nell’or-

studio, nella pubblicazione di

si evince che la stessa ha

ne di servizi agli enti

particolare, nella for-

namento degli amministra-

ganizzazione di convegni di

studi e nell’attività editoriale disupporto. Si tratta evidentemente di servizi strumentali diretti a soddisfare finalità istituzionali degli enti locali. Non ritengo quindi sussistano impedimenti al mantenimento da parte del Comune di Brescia e della Provincia di Brescia delle partecipazioni attualmente detenute in ACb Servizi srl.

Una seconda questione che mi è stata

tanza degli enti associati, nonché l’as-sistenza tecnica e la consulenza in loro favore. Ora, è ben vero che l’art. 1, c. 2 del d.lgs. n. 165/2001 annovera tra le pubbliche amministrazioni, oltre che le Province, i Comuni e le Comunità mon-tane, anche i correlativi “consorzi e asso-ciazioni”, ma la nozione di associazione va in tal caso riferita ai modelli organiz-zativi (ad es. le unioni) o convenzionali

che ha per scopo la rappresen-

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che consentono l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi propri degli enti locali. Diversamente, ACB è un’associazione che ha per scopo di fornire servizi (oltre che rappresen-tanza) ai propri associati. Peraltro non può trascurarsi di considerare che ACB, per quanto associazione for-malmente di diritto privato, è parte-cipata esclusivamente da amministra-zioni pubbliche, con la conseguenza che ACB Servizi Srl si trova sotto il controllo, sia pure indiretto, delle amministrazioni pubbliche associate in ACB (sulla nozione di controllo indiretto o sostanziale, cfr, ad es., Cass., I, 13.03.2003, n. 3722). In considerazione di ciò, ritengo che si debba applicare ad ACB Servizi Srl il citato dPR n. 251/2012 sulla parità di accesso agli organi di amministra-zione e controllo nelle società.

Un terzo quesito attiene alla pos-sibilità, o meno, che il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia affidino lo svolgimento di servizi in proprio favore direttamente ad ACB Servizi Srl. Al riguardo, si pone innanzitutto il problema di verificare se ACB Servizi Srl possa considerarsi società abilitata a godere di affi-damenti diretti. Come è noto, attual-mente nel nostro ordinamento pos-sono beneficiare di affidamenti diretti le società in house e le società miste, se i soci privati sono stati scelti me-diante gara “a doppio oggetto”, con riguardo ai servizi pubblici locali (Corte cost. n. 199/2012), e le società in house, con riguardo ai servizi strumentali (art. 4, c. 8, d.l. n. 95/201, che fa salvi i soli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comun-que fino al 31.12.2014). Pertanto, affinché ACB Servizi Srl possa ricevere affidamenti diretti di servizi, occorre sia qualificata come società

in house. Peraltro occorre constatare che ACB Servizi Srl è partecipata anche da soggetti formalmente privati (Cogeme e la stessa ACB in quanto associazione). Tuttavia, la giurispru-denza non esclude che l’housing providing ricorra anche nel caso di società di terzo livello (o di terza generazione). Infatti:

- la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 17 luglio 2008, nella causa C-371/05 – ASI S.p.A. (in particolare punti 27 e 28), ha affermato che sono società in house sia quella interamente parte-cipata dagli enti territoriali, sia quella par tecipata da altra società a capitale interamente pubblico, purché su entrambe gl i ent i territoriali esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 17 del 4 agosto 2011, nel dettare

Semmai la giurisprudenza è concorde nell’esigere il rafforzamento dei mec-canismi che garantiscono il controllo

analogo, che diversamente potrebbe vanificarsi nella “catena” che va dai Comuni, alla società da essi parte-cipata, alla società da quest’ultima controllata. Se dunque lo “schermo” societario (di una holding, ad esem-pio), non esclude l’in house providing, ugualmente può dirsi quando tale schermo” sia costituito dalla forma giuridica associativa. Pertanto ACB Servizi Srl può considerarsi società in house in quanto partecipata da enti pubblici (Comune di Brescia e Provincia di Brescia) e da forme or-ganizzative interamente partecipate da enti pubblici (ACB e Cogeme in quanto società in house), salvo verificare se vadano eventualmente rafforzati i meccanismi di controllo analogo.

Alla luce di quanto precede, può dunque affermarsi che il Comune di Brescia

NEWSLETTER INVESTITORE EDIZIONE N.3 AUTUNNO 2009

i limiti all’operatività delle

grado (controllate

partecipate dagli

stabilendo in

“sono appli-

società con-

c.d. società di terzo

cioè da società

enti territoriali),

particolare che

cabili alle

trollanti dasocietà strumentali e costituite con capitali di queste gli stessi limiti che valgono per le società controllanti”, ne ha definitivamente legittimato l’esistenza.

Provincia d i Bre -scia pos-sono af-fi d a r e d i r e t -tamente servizi ad A C B S e r v i z i S r l , i n q u a n t o ( a n che ) loro so-cietà in h o u s e .

e la

più articolata dovrebbe invece essere la risposta per gli affidamenti diretti degli altri Comuni (in quanto as-sociati ad ACB o partecipanti a Cogeme), dal momento che gli stessi non hanno partecipazioni dirette in ACB Servizi Srl. Senza volere entrare nel merito della questione, che non mi è stata posta, e pur essendo con-

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vinto che sussistano argomenti che ben possono giustificare anche tali affidamenti diretti, mi limito peraltro ad osservare che i Comuni soci di ACB ben possono affidare servizi a quest’ultima (naturalmente se rien-tranti nelle finalità di ACB), che l’as-sociazione ben può affidare diretta-mente alla propria società in house. (su questa forma societaria si veda anche l’articolo a pag. 8 di questo stesso numero di Acb-Informa NdR.).

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Raccolta rifiuti “RAEE”: bene la Lombardia, ottimo il bresciano

Guarda alla nostra provincia il primato per la raccolta dei rifiuti elettronici

I corsi promossi da ACB Servizi srl e CENPI utili all’abilitazione per operatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili - montaferetri (8 ore) e gru per autocarro (12 ore), stante le numerose richieste da parte dei Comuni per un rinvio della programmazione a dopo la pausa estiva, prenderanno il via con l’autunno. Per quanti non avessero ancora provveduto alla pre-iscrizione: contattare i nostri uffici.

In autunno i corsi abilitanti per operatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili e

gru per autocarri

Da ultimo, mi è stato chiesto di esprimere il mio parere circa la natura giuridica di ACB e ACB Servizi Srl. In argomento già ho fornito alcune indicazioni nelle r isposte ai precedenti quesit i . Riassuntivamente, ritengo che ACB Servizi Srl sia sicuramente una società di diritto privato, ma qua-lificabile come società in house. Pari-menti, reputo che ACB sia un’as-sociazione formalmente di natura privatistica, ma il suo essere parte-cipata esclusivamente da amministra-zioni pubbliche determina conse-guenze specifiche in rapporto alla ratio delle norme che, di volta in volta, vengono in rilievo, come ho già mostrato in ordine alla disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle so-cietà e sulla configurazione di ACB Servizi Srl come società in house.

Prof. Avv. Paolo Sabbioni

Sono i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (in acroni-mo R.A.E.E.) e rappresentano, in ne-gativo, la nuova frontiera del rifiuto ad alta tossicità per l’ambiente. La crescente diffusione di apparecchi elettronici, infatti, comporta la sempre maggiore e concreta possibilità che gli stessi finiscano abbandonati in discari-che o, peggio, mescolati ad altri scarti,

capillarità ed efficienza. "Con il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti“ ha di recente dichiarato l'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi “la cui approva-zione è prevista per la fine di quest'an-no, si comincerà a dare concretezza a questo approccio. In merito ai Raee, in particolare, gli indirizzi regionali sono quelli di rafforzare la filiera di raccolta, promuovere attività mirate all'otti-mizzazione dei processi di riciclaggio e incentivare la tracciabilità del rifiuto,

soprattutto per ostacolare le attività illegali”. A livello provinciale, Milano guadagna la palma per quantitativi complessivi di Raee raccolti, supe-rando i 14 milioni di chilogrammi nel 2012, con una media pro capite, pari a 4,64 chilogrammi per abitante, al di sopra del dato nazionale, nonostante una flessione del 4,19 per

cento. Secondo posto, invece, per la provincia di Brescia, per quantitativi assoluti di Raee, con quasi 4,9 milioni di chilogrammi raccolti, nonostante una variazione negativa rispetto al 2011 del 18,63 per cento. Fabrizio Longoni, Direttore generale del cen-tro di coordinamento RAEE, ha rin-graziato, in una recente dichiarazio-ne, cittadini ed Enti Locali per il costante impegno e senso civico che hanno permesso alla Lombardia di coprire, da sola, nel 2012, un decimo della quota nazionale.

in un inceneritore che ne libe-rerebbe nell’aria le sostanze pesantemente dannose. Da qui la necessità di una raccolta co-scienziosamente differenziata ed uno smaltimento mirato. La Lombardia si è recentemente aggiudicata il primato per quantitativi assoluti di raccolta (con ben 45.812.583 kg di Raee), risultato che, nonostan-te un calo percentuale rispetto al 201, non può che essere motivo d’orgoglio. Buono anche il dato relativo alla rac-colta pro capite, che supera la media nazionale, e i risul-tati in termini di centri di rac-colta attivi sul territorio per

migliorando il sistema dei controlli,

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Sedici i Comuni bresciani al voto lo scorso maggio (erano chiamati a scegliere fra 47 candidati Sindaco, in rappresentanza di altrettante liste). Ecco i risultati, tra riconferme e novità:

AGNOSINE - E’ riconfermato alla guida del paese valsabbino Giorgio Bontempi, già Assessore provinciale alle Attività produttive.

BARGHE - “Insieme per Barghe” ha coronato Gian battista Guerra, unico candidato in corsa. Succede allo scom-parso Oriano Ceresa.

BERLINGO - E’ Cristina Bellini il nuovo Sindaco di Berlingo. Sostituirà lo scomparso Dario Ciapetti.

BERZO INFERIORE - Ad aggiudicarsi la guida del Comune camuno (che conquista la palma di una delle più alte percentuali di frequentazione alle urne) è Ruggero Bontempi.

BORNO - Neoletta primo cittadino bornese è Veronica Magnolini.

CASTELCOVATI - Riconfermata la

leadership di Camilla Gritti.

MANERBIO - Vede l’elezione di Samulele Alghisi.

MILZANO - Neloletto alla guida del Comune della Bassa bresciana è Massimo Giustiziero.

OFFLAGA - Giancarlo Mazza è il nuovo primo cittadino di Offlaga.

PONTE DI LEGNO - Il Comune ha vestito della fascia tricolore Aurelia Sandrini.

16 i Comuni al voto lo scorso mese nel bresciano: ecco chi sono i primi cittadini

Gli eletti delle amministrative 2013

Sindaco è Delia Castellini.

TRAVAGLIATO - New entry alla guida della città Renato Pasinetti.

TRENZANO - Trenzano conferma la fiducia al Sindaco uscente Andrea Bianchi.

BRESCIA - Il capoluogo, dopo il bal-lottaggio del 9-10 scorso, ha pre-miato Emilio Del Bono.

In tutto sono tre i Sindaci ri-confermati e, tra volti nuovi e non, sono 12 gli uomini e 4 le donne a vestire, con le amministrative 2013, le fasce. Con il rinnovo delle Giunte e dei Consigli comunali si appli-cheranno le norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali che prevedono la riduzione di circa il 20% del numero di consiglieri e degli assessori comunali. Nel dettaglio, nella fascia che va dai mille abitanti ai tremila abitanti, i consiglieri passano da nove a sei, gli assessori da tre a due.

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Giorgio Bontempi

Gian Battista GuerraQ U I N Z A N O

D’OGLIO - E’ Andrea Soregaroli, già Vice-sindaco, il nuovo pri-mo cittadino.

S A N Z E N O NAVIGLIO - Ernesto Abbiat i prende i l posto del compianto Angiolino Serpelloni.

T O S C O L A N O MADERNO - Il nuovo

CristinaBellini

Ruggero Bontempi

Veronica Magnolini

CamillaGritti

Samuele Alghisi

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A breve al via i corsi promossi

da ACB per i neo-ammi-

nistratori co-munali eletti

Come già in passato e su richiesta di alcuni recenti neo-eletti Amministratori di Comuni Bresciani, ACB ha appron-tato specifiche occasioni formative volte ad approfondire le principali tematiche strutturali, competenze, metodi, neces-sità e strumenti delle Amministrazioni Comunali. Il corso, dal titolo: “L’AZIONE AMMINISTRATIVA E D I G OV E R N O D E L L’ E N T E LOCALE Incontri di formazione per gli Amministratori locali neo-eletti”, si svolgerà presso la nostra sede in via Creta 42 a Brescia e, benché gratuito, prevede, per la parteci-pazione (e fino al raggiungimento del tetto massimo di 40 iscritti), l’invio della richiesta alla mail:

PROGRAMMA: Luglio 2013

Lunedì 22 ore 15:00-18:00- Dott. Paolo Bertazzoli: Organi comu-

nali e burocratici (Giunta, Consiglio, Sindaco e Responsabili di Area) e ris-pettive competenze.

- Avv. Domenico Bezzi: Profili di Res-ponsabilità contabile/penale/ammini-strativa dell'Amministratore.

Martedì 30 ore 15:00-18:00 - Dott Marcello Quecchia: Il bilancio

dell'Ente, i tributi comunali ed il Patto di Stabilità.

 Settembre 2013 Martedì 10 ore 15:00-18:00- Dott. Giancarlo Zambelli: I Servizi So-

ciali: competenze comunali. Giovedì 19 ore 15:00-18:00- Dott. Omar Gozzoli: Programmazione

degli investimenti e dei lavori pubblici.- Arch. Antonio Rubagotti: Pianificazione

30 GIUGNO 2013: in scadenza le quote ACB e Fondo di solidarietà

E’ scaduto il 30 giugno scorso il termine delle Quote associative di Associazione Comuni Bresciani  e del Fondo di solidarietà a fronte di calamità naturali: chi ancora non l’avesse fatto può provvedere al rinnovo.

Quota associativa ACB: Anche per l’anno 2013 la quota associativa di ACB resterà invariata e andrà versata sul CC Banco di Brescia Spa, Filiale 29 di via Cefalonia, 76 a Brescia, intestazione conto: “Associazione

Comuni Bresciani”  IBAN IT 93    B    03500    11235   000000010235  

Per info:  030/ 220011 interno 2

Quota Fondo di solidarietà a fronte calamità naturali: La quota è legata al numero degli abitanti del Comune ed è così stabilita: euro 0,21/abitante per i Comuni fino a 10 mila abitanti, più euro 0,10/abitante per abitanti eccedenti da 10 mila a 15 mila abitanti, più euro 0,05/ abitante per abitanti eccedenti i 15 mila abitanti. A questo Fondo e all’attività solidaristica in generale è destinato l’ apposito conto vincolato e dedicato c/o il Banco di Brescia Spa, Filiale 29 di via Cefalonia, 76, intestazione conto: “ACB- Conto Fondi Vincolati” IBAN  IT 50     R    03500    11235   000000040000

RenatoPasinetti

AndreaBianchi

EmilioDel Bono

Delia Castellini

ErnestoAbbiati

AndreaSoregaroli

AureliaSandrini

GiancarloMazza

MassimoGiustiziero

[email protected]

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Quistello “rinasce” anche grazie all’Associazione Comuni Bresciani

ACB ha consegnato al Sindaco di Quistello il denaro raccolto per l’asilo nido

Più volte in passato Acb-Informa si era occupato del comune mantovano colpito dal sisma della scorsa prima-vera: numerosissimi edifici, soprattutto pubblici, ne erano usciti gravemente compromessi e di quelli molti, ancor oggi, versano in gravi condizioni. Tra gli ambienti inagibili a Quistello il Municipio e la vicina chiesa, ancora puntellati i portici del centro, mentre le facciate dei palazzi ospitano stipiti e finestre “ricuciti” da tiranti ed assi. Perché la vita potesse riprendere con serenità era però importante che soprattutto alcune strutture d’uso quotidiano fossero da subito rese si-cure e riacquistassero la perduta agi-bilità. Tra queste: l’asilo nido “Arcoba-leno” dove, ha ricordato il Sindaco Luca Malavasi, sono (come compren-sibile) accorsi tutti i genitori al sentore delle prime scosse. “Per questo” ha spiegato Emanuele Vezzola, Presi-dente di ACB “abbiamo voluto che il nostro contributo fosse focalizzato sulle opere di consolidamento antisismico della struttura per l’infanzia, proprio perché il ritorno ad un clima di serenità non poteva non passare dalla certezza che, prima di tutto, i bambini della comunità quistellese fossero al sicuro da eventuali nuovi eventi tellurici. La nostra è stata una scelta di solidarietà mirata e concreta, che ha attinto dalla gene-rosità delle Amministrazioni bresciane e dal Fondo di Solidarietà di ACB per

offrire un aiuto che, nonostante il con-clamato momento di crisi, non poteva mancare. E’ d’altronde nel DNA della nostra Associazione” ha sottolineato Vezzola “il mutuo sostegno che, ancor più in situazioni di emergenza, non può mancare tra Comuni”. In delega-zione a Quistello per la consegna del denaro raccolto (circa 65.000 euro), oltre al Presidente dell’Asso-ciazione Comuni Bresciani, il Diret-tore Veronica Zampedrini e, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza, Patrizia Turelli. Dopo i gravi eventi sismici del 20 e 29 mag-gio 2012, in più occasioni ACB si era recata nel Comune mantovano seguendo così passo passo i lavori di riqualificazione dell’asilo d’infanzia. Par ticolarmente sentita la rico-noscenza del Sindaco Malavasi che non ha mancato di ricordare ai me-dia, anche in occasione del recente incontro, “Il pronto e generoso sostegno dei Comuni bresciani che, attraverso ACB, è giunto rapido quanto efficace”. Al seguente link potrete trovare la relazione illustrativa dei lavori svolti:

A sinistra: La consegna del contributo al Sindaco Malavasi da parte del Presidente di ACB Emanuele Vezzola.

Sopra: Due immagini della chiesa quistellese la cui integrità è ad oggi gravemente compromessa.

Sotto: Un ambiente interno dell’asilo “Arcobaleno” e l’esterno, dove sono sta-ti realizzati contrafforti di sostegno e “chiavi” per il consolidamento antisis-mico.

http://www.acb.bs.it/sites/www.acb.bs.it/files/Quistello.pdf

Qui è invece visibile un contributo video:

http://www.youtube.com/watch?v=82lUx36aB4k

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Pecore al servizio dei Comuni con-tro i terreni incolti

A Vione tornano le pecore manu-tentrici del verde

Anche quest’anno tornano le lavora-trici più instancabili dalla parte della manutenzione al verde: le pecore. Così l’Amministrazione del Comune di Vione ha inteso, anche per il 2013, utilizzare lo strumento più green pos-sibile per impedire che terreni incolti e/o non sfalciati siano, con l’estate, preda di incendi, piante infestanti e covo di rettili. Greggi di ovini itineranti saranno portati nelle zone a rischio a monte e a valle dell’abitato di Canè (sino all’omonima valle) e a monte dell’abitato di Vione e di Stadolina, perché provvedano, bucando le er-bacce, alla loro parziale pulitura. Quanti non fossero d’accordo a far transitare gli animali sui propri terreni di proprietà, dovranno preventiva-mente comunicarlo agli uffici comunali.

Centrale unica di committenza: se ne parla nel 2014

sere applicata anche quando(come nel caso delle grandi realtà socie-tarie) sia impossibile individuare un responsabile materiale. Così la Corte di legittimità ha accolto il ricorso della Procura soffermandosi a lungo sull'interpretazione dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001, ai sensi del quale “la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile”. Ad avviso del collegio, il tenore letterale della norma depo-ne nel senso dell'autonomia delle due fattispecie (invero

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

C’è condanna anche se il reato del manager è prescritto

A stabilirlo è la sentenza n. 20060 del 9 maggio scorso,

con cui i giudici della Cas-sazione hanno chiarito, tra

l’altro, che la sanzione può es-

l'illecito

ministrativo imputabile all'ente è consequenziale rispetto al compi-mento del reato penale); tale auto-nomia si riflette anche sotto il profi-lo processuale e delle condanne.

am-

Slitta a fine 2013 l’entrata in vigore

L’emendamento approvato dal Sena-to al disegno di legge n. 576, di conversione del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2013 per l’entrata in vigore della Centrale unica di committenza per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti . La disposizione , come introdotta dal dal decreto legge 201/2011 (art. 23, comma 5) sarebbe dovuta entrare in vigore per i bandi pubblicati dopo il 31 marzo 2013, sono quindi fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. ''La previsione della costituzione obbligatoria, entro il 31 marzo 2013, della Centrale unica ris-chiava di determinare un ulteriore ele-mento di incertezza e di blocco degli investimenti locali'' ha affermato il co-ordinatore nazionale Anci dei Piccoli Comuni Mauro Guerra, sottolineando poi come ''L'attuazione della Centrale unica di committenza stia già provocan-do notevoli difficoltà attuative e interpre-tative nelle imprese operanti nei territori dei piccoli Comuni che amministrano il 54% del territorio nazionale'' e che ''Migliaia di piccoli Comuni, pur nella dif-ficoltà del quadro attuale, si stanno ado-perando per cercare di adempiere, entro la fine del 2013, al complesso degli ob-blighi di gestione associata delle funzioni fondamentali in Unione o convenzione, dovendo inoltre prevedere l'affidamento obbligatorio ad un'unica Centrale di committenza. E' evidente l'irrazionale difformita' dei termini previsti per en-trambi gli adempimenti con l'aggravio della previsione della Centrale unica di committenza associata prima ancora che i piccoli Comuni abbiano definito i loro nuovi assetti di cooperazione inter-comunale”. L'Anci era piu' volte inter-venuta chiedendo almeno una proro-ga al 31/12/2013, in allineamento con la definizione delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamen-tali, oltre a sollecitare ogni possibile chiarimento rispetto alle corrette mo-dalità attuative di tale obbligo. “Auspi-chiamo quindi” ha concluso Guerra “che tale differimento venga confermato nei successivi passaggi parlamentari'.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

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Società in house: proroga di 6 mesi Per lo scioglimento delle società con-trollate dalle Pubbliche Amministra-zioni o l’esternalizzazione dei loro servizi, è stata prevista una proroga di sei mesi rispetto ai tempi più strin-genti prevventivati dalla Spending Review. Originariamente gli Enti titolari di queste società multiservizi (con il 90% del fatturato delle presta-zioni erogate per l’Ente controllante) avrebbero dovuto alienare le relative partecipazioni entro il prossimo 30 giugno e riassegnare il servizio per cinque anni a partire dal 1° gennaio 2014. L’art. 49 del Decreto Legge “del fare” prevede tuttavia ora che i due termini siano allineati e procrastinati di sei mesi. Stanti i dati di Unioncame-

Tra le novità normative una proroga ai tempi della Spending Review

Il giorno 15 giugno scorso si è svolta, presso la Sede di ACB Servizi srl, un incontro che ha coinvolto le varie realtà bresciane protagoniste, in Creator, dei sotto-progetti nati in seno alla Comunità Europea e con focus sugli anziani. L’occasione è stata funzionale al confronto di esperienze, criticità e risultati emersi nel corso delle fasi pilota e ha evidenziato i vari progressi, il sensibile contributo e tutte le soluzioni suggerite dalle rap-presentanze bresciane. Quasi tutti gli intervenuti hanno dato conto del-l’utile apporto italiano ai lavori, che hanno spaziato, negli ultimi anni, dalla sensibilizzazione sociale, al tema delle nuove tecnologie, alla salute e alla pemanenza o reinserimento lavora-tivo degli over cinquantacinquenni. Ad introdurre la giornata il presidente di ACB Servizi Ettore Monaco e L’As-sessore provinciale Giorgio Bontem-pi. Tra i presenti anche sostenitori locali di Generations (aziende e asso-ciazioni private) e alcuni docenti uni-versitari che hanno colto e descritto le ricadute presenti e future delle fasi sperimentali. In conclusione del pro-

I risultati messi a confronto con altre esperienze bresciani

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Generations: la tavola rotonda

Le MASSIMETratte dalla stampa

specializzata

Richieste complesse, accesso negato

Nessun divieto per la preghiera

Espropri: omissione per l’urgenza

Anche all’Anas poteri di sgombero

Il diritto di accesso non può dilatarsi sino al punto di imporre alla P.A. una gravosa attività di elaborazione dati e documenti. A dirlo è il Tar Campania, Sez. II che, con la Sentenza del n. 266 del 4 giugno scorso, ha dichiarato legittimo il diniego all’accesso chiesto da da un Consigliere.

E’ illegittima l’ordinanza del Comune che vieta l’attività di culto in un immobile, sede di un’Associazione Culturale di fede islamica. A Stabilirlo il Tar di Brescia con la recente Sentenza n. 522 del 29 maggio.

Secondo la III Sezione del Consiglio di Stato l’urgenza qualificata, giustificata dalle esigenze del singolo procedimento, consen-te di derogare all’obbligo dell’avvio. Così la Sentenza del 4 giugno scorso n. 3048.

I poteri pubblici sono previsti e disciplinati dal nuovo statuto dell’Anas e, dunque, secondo la IV Sezione del Consiglio di Stato, (che lo ufficializza nella Sentenza n. 2829 del 24 maggio scorso), E’ legittima l’ordinanza del Capo compartimento dell’Anas che ha disposto lo sgombero di una casa cantoniera occupata.

re, la de-c i s i o n e , come pre-v ista da l D e c r e t o 95 di un anno f a , coinvolge-

rebbe circa 3.400 società per un totale di 240.000 dipendenti. Entro lo scorso aprile avrebbe poi dovuto essere emanato un Dpr per la definizione dei criteri d’individuazio-ne degli Enti e organismi oggetto di razionalizzazione, mentre per le so-cietà in house avrebbe dovuta essere definita un’”anagrafe” che distingues- e le prestatrici di servizi da affidare a gara da quelle da chiudere (con conseguente esternalizzazione del ser-vizio). Per ora è dunque anche impos-sibile desumere se e in quanti casi si sarebbe verificato il pieno rispetto dei vincoli previsti (come il taglio degli or-gani societari amministrativi da ridur-re, secondo indicazione, a non più di tre unità di cui due dipendenti dell’Amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le am-ministrazioni stesse, per le società a partecipazione diretta). A concorrere a complicare le cose, in molte Am-ministrazioni, l’acuirsi della crisi contabile e il problema dell’eventuale esubero di personale. Più che proba-bile che al rinvio, quindi, succederà l’apertura di un tavolo ministeriale ad hoc, con anche il titolare del dicaste-ro per gli Affari regionali.

Qui un breve contributo video della tavola rotonda contenente alcune interviste:

g e t t o eu ro -p e o che ha v i s t o A C B Servizi capofi-la, un s i t o w e b d e d i -c a t o , b r o -chu-r e e news-l e t t e r tradotti nelle lingue dei cinque paesi partner, hanno contribuito ad offrire la massima divulgazione dei lodevoli risultati de-l’esperienza.

http://www.youtube.com/watch?v=Esi95QM_j7s

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DICE LA LEGGE...Sentenze e casi interessanti

Informazioni tratte dalla stampa specializzata

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Gara d’appalto: l’autotutela dell’Amministrazione

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la Sentenza n. 2802 del 23 maggio scorso, si è pronunciato sull’esercizio del potere di autotutela delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, sulla caducazione, in gare di appalto, degli effetti del contratto a seguito di annullamento. E’ emerso così che, se-condo recente giurisprudenza, vi è uno stretto rapporto di conseguenzialità tra l’aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto e, pertanto, il provvedimento d’annullamento (a prescindere che venga adottato dal giudice ordinario piuttosto che dal-l’Amministrazione), determina la caduca-zione degli effetti del contratto stesso. Attualmente l’art. 121 cod. proc. amm., ha disciplinato il principio sull’inefficacia del contratto quale effetto naturale derivante dall’annullamento degli atti di gara. Il rispetto delle regole sull’evidenza pubblica, essendo poste a tutela del-l’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse economiche e della mas-sima partecipazione delle imprese alle gare, costituiscono condizione necessaria del permanere del vincolo contrattuale.

unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), è costituzionalmente ille-gittimo partendo dal presupposto che, in assenza di una causa normativa idonea ad attribuirne ragionevole giustifica-zione, la previsione della non compati-bilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si ac-compagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità e di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione. Ancor più osservando che "la regola della esclusione "unidirezio-nale" viene in concreto fatta dipendere, quanto alla sua effettiva operatività, dalla circostanza - meramente casuale - connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva "pregiudicante" a tutto vantaggio della posizione del parlamentare. Da ciò la lesione non sol-tanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza, ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo". La sussistenza di un'identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di Parlamentare nazionale e quella di Sindaco di Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti, quindi, in assenza di un peculiare motivo (enucleabile all'interno delle disposizioni impugnate ovvero nel più ampio sistema in cui esse operano) idoneo ad attr ibuirne ragionevole giustificazione ed a prescindere dal momento di assunzione delle cariche medesime ,porta (stante l'assoluta identità di ratio) alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incom-patibilità nella norma impugnata.

Ancora sulle farmacie, nel quadro della “liberalizzazione delle attività economiche”.

La III Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2990 del 31 maggio scorso è tornata sul complesso tema delle farmacie, in particolare prendendo in esame la normativa di cui all'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, introdotta in materia di "potenziamento del ser-vizio di distribuzione farmaceutica". La nuova formulazione dell'art. 2 della l. n. 475/1968 sembra riferirsi esplicita-mente solo all'assegnazione delle "zone" alle farmacie di nuova istituzione, ta-cendo delle altre; ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le "sedi", os-sia "zone", originariamente loro asse-gnate; e questo appunto dispone espli-citamente l'art. 13 del regolamento ap-provato con d.P.R. n. 1275/1971, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema. Ed è nella logica delle cose che questo potere-dovere di pianifica-zione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comu-nale. Pertanto, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome. La recente normativa di cui all'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, introdotta in materia di "potenziamento del ser vizio di distribuzione farmaceutica", nel quadro della liberalizzazione delle attività economiche, non ha espunto la program-mazione dal "sistema farmacie", in particolare la pianificazione numerica e territoriale, essendosi limitato a variarne taluni parametri, a snellirne le forme e ad assegnarne la competenza in via ordinaria ai comuni e non più alle regioni. Ciò appare non solo ragionevole sotto ogni aspetto, ma pienamente conforme al dichiarato intento dell'inter-venuta normativa di rimuovere limiti e restrizioni a loro volta non ragionevoli e non proporzionati alle perseguite finalità

Sindaco e Parlamenta-re: c’è incompatibilità?!

La Corte Costituzionale, con la recen-te Sentenza n. 120 del 5 giugno scorso, si è espressa sull’illegittimità costituzionale dell’art. 63 del T.U.E.L., nella parte in cui non prevede l’in-compatibilità tra le cariche di Parla-mentare e primo cittadino nei Comuni con più di 20.000 abitanti. La Corte ha in particolare stabilito che detto arti-colo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo

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PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI PAG.11PAG. 10 PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI GIUGNO 2013

titolo di studio e la specifica professio-nalità del singolo dirigente. Il comma 4, lett. e), dell’art. 1 della L. n. 190/2012 affida al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito di definire “criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla cor-ruzione”. Lo stesso concetto è ripetuto al successivo comma 10, che attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione l’onere di verificare, d’intesa col dirigente competente, la “effettiva rotazione degli incarichi negli uffici pre-posti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”. Sullo stesso solco si muovono le Linee di indirizzo adottate il 13 marzo 2013 dal Comitato interministeriale costituito con DPCM 16 gennaio 2013 ai sensi del comma 4 della L. n. 190/2012, ai fini della elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da parte della Funzione Pubblica. Tra i contenuti fonda-mentali del Piano, le Linee individuano “la definizione di criteri atti ad assicu-rare la rotazione dei dipendenti, in parti-colare, dei dirigenti, nei settori partico-larmente esposti alla corruzione”. A proposito dei contenuti minimi, viene inoltre precisato che l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del perso-nale addetto alle aree a rischio deve es-sere attuata “con l’accortezza di mante-nere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strut-ture. Al riguardo, il P.N.A. dovrà contenere indirizzi alle Amministrazioni per evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si re-lazioni sempre con gli stessi utenti”. Un accenno è fatto anche nella Nota ANCI dello stesso 13 marzo in cui, relativ-amente alla verifica della effettiva rota-zione degli incarichi si evidenzia che trattasi di “misura la cui applicazione

Rotazione incarichi dirigenziali. Attenzione: maneggiare con cura...

presenta profili di estrema problematici-tà in relazione alla imprescindibile spe-cializzazione professionale e, dunque, infungibilità di alcune specifiche figure dirigenziali operanti nelle amministrazio-ni locali”. Misura che presenta ulteriori difficoltà applicative nelle Amministra-zioni di piccole e medie dimensioni, “nelle quali” afferma l’ANCI “il numero dei dirigenti/responsabili di servizio è ridotto”. Se la contraddizione interna nasce dall’esigere, da un lato, co-noscenze sempre più specialistiche e, dall’altro, la versatilità utile a ché diri-genti e funzionari siano adibiti a funzioni diverse, in attesa che la Conferenza uni-ficata trovi la giusta compensazione tra le opposte ed ugualmente legittime esi-genze, trova spazio la recente Sentenza promossa dal Tar delle Marche. Questo segnala che “la rotazione non è sostan-zialmente praticabile nei Comuni di più ridotte dimensioni, nei quali solitamente sono presenti in organico solo un ragio-niere e un tecnico diplomato o laure-ato”. Il TAR Marche dunque nega in radice l’applicabilità del criterio della rotazione nei Comuni di minori dimen-sioni, utilizzando quel parametro del buon senso che supplisce a imposizioni di un legislatore che sovente dimentica che la p.a. in Italia non è composta solo da Ministeri ma anche da un pelago di enti poco strutturati per i quali deve valere una buona dose di flessibilità. Flessibilità che, peraltro, le Linee guida sopra ricordate hanno annunciato e che l’ANCI ha già rivendicato e sostiene dunque la tesi in base alla quale l’applicazione pratica del principio di rotazione non può consentire al Sindaco di destinare dirigenti in possesso di specifiche abilitazioni professionali a dirigere settori in cui tali professionalità non possono emergere in alcun modo e, per converso, porre a capo dei settori tecnici dirigenti in possesso di lauree afferenti le discipline umanistiche. In questo senso, afferma, si realizza un evidente depauperamento delle risorse umane di cui l’ente dispone.

Il Tar delle Marche si è espresso, lo scorso 23 maggio, con la Sentenza n. 370, sulla legittimità del decreto con cui un Sindaco, nell’affidare gli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi, ha disposto delle nuove assegnazioni senza considerare il

di interesse pubblico generale, alla stre-gua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, e di ammettere solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni a valori costituzionalmente tute-lati, quali il diritto alla salute, e possibili contrasti con obiettivi parimenti tutelati, quali l'utilità sociale, oltreché con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. In pratica Non è configurabile un'incompetenza dei comuni potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, tenuto anche conto che l'art. 118 Cost. attribuisce proprio ai Comuni le funzioni ammi-nistrative primarie, fatto salvo il caso "che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano confer ite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differen-ziazione ed adeguatezza"; principi i quali, dunque, operano nel senso, favorevole all'assegnazione prioritaria della competenza in parola proprio ai comuni, i quali d'altra parte, ancora ai sensi dell'art. 118 Cost., "sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive compe-tenze". E nella specie la medesima attribuzione è stata conferita ai comuni appunto dalla legge statale "di principio" di cui all'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012.