acb-informa dicembre 2012

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ANNO XVI N. 11 VIA CRETA 42, BRESCIA TEL: 030 - 220011 FAX: 030 - 220041 E-MAIL: INFO@ACB.BS.IT WWW.ACB.BS.IT Lo scorso 21 dicembre il Presidente di ACB Emanuele Vezzola ed il Presidente di ACB Servizi Ettore Monaco, hanno incontrato la stampa per esporre inizia- tive, attività, progetti e collaborazioni che hanno visto le rispettive realtà im- pegnate in questo 2012. “Un anno” ha esordito il Presidente Vezzola “le cui difficoltà sono state sotto gli occhi di tutti, impedimenti, in primis, di carattere econo- mico, ma anche e soprattutto legati alla scarsa attenzione di cui hanno goduto gli Enti locali. Un periodo certamente com- plesso e difficile” ha continuato “che ha tuttavia visto la nostra Associazione sempre in prima linea, a stretto contatto con tutte le Amministrazioni, condividendo- ne i disagi ma anche concorrendo a pro- muovere fattive iniziative, incontri, tavoli di confronto e scelte utili a far recuperare alla buona politica locale il ruolo che le è dovuto”. Nel ripercorrere tutte le diffi- coltà che i Comuni, piccoli o grandi che siano, hanno dovuto sopportare (dalle gestioni associate alla scelta, imposta, della rosa dei Revisori dei Conti, passando per la scure calata sulle società partecipate senza discrimine tra quelle floride e quelle no), Vezzola ha richia- mato l’attenzione su di un sistema cen- tralista che destabilizza i livelli locali i quali, pur disposti in ragione dei sacrifici che a chiunque sono richiesti a fare la loro parte (riorganizzando ad esempio i servizi) si sono ritrovati a subire passivamente le scelte altrui, vedendosi così di fatto privati di ogni re- sponsabilità. “Ci vuole di necessità” ha detto Vezzola “maggiore rispetto verso i Comuni e i rappresentanti della politica locale”. Su questa linea si sono quindi evidenziate le molte iniziative che hanno visto ACB schierata a fianco di Anci Lombardia e Nazionale in batta- glie tuttavia che, certo, non si esauri- ranno con l’anno in chiusura. Tra i molti temi affrontati con la stampa poi: l’emer- genza profughi, per cui l’Associazione dei Comuni ha operato sotto ogni forma alla sensibilizzazione del proble- ma, particolarmente a motivo del fatto che è mancata la costruzione di un’adeguata struttura o i dovuti fondi necessari alla risoluzione dell’emer- genza. A seguire si è parlato del complesso tema degli sfratti, che ricade con il suo carico di profonda problema- ticità in toto sui Comuni, così come l’ad- dizionale sull’igiene urbana: “Tutte operazioni per le quali non si vuole tac- ciare la scelta del percorso, quanto la scarsa volontà d’apertura al dialogo ed al coinvolgimento”. Ma ACB, oltre ad aver operato in varie forme all’apertura di occasioni di costruttivo confronto con Provincia, Regione o Prefettura, ha, in questo 2012, visto i lodevoli risultati del- IN QUESTO NUMERO: PAG. 2 SOSTEGNO A QUISTELLO Da ACB un contributo per ripartire dopo il sisma PAG. 3 UN CALENDARIO PER DIRE : BASTA! 4 Sindaci della Bassa per un calendario-denuncia PAG. 5 INTERNET E TRASPARENZA I consigli di Anci e Civit per la pagina web dei Comuni PAG. 6 PIÙ RESPONSABILITÀ AI DIRIGENTI Con l’introduzione delle comunicazioni telematiche PAG. 7 RIPENSARE IL RUOLO DEI SEGRETARI COMUNALI Più di 1.500 le firme raccolte PAG. 8 VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY I consigli legali per un tema complesso PAG. 10 DICE LA LEGGE La rubrica su sentenze e casi interessanti PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI DICEMBRE 2012 ACB e ACB Servizi srl tirano le somme di questo 2012 2012: un anno difficile, ma affrontato con successo e risultati operazione Fiumi Sicuri o della più abi- tuale ma innovata ed implementata for- mazione ancor più necessaria oggi, pro- prio in ragione” ha detto il Presidente di ACB “dell’affastellarsi di norme ed indica- zioni spesso di difficile o complessa inter- pretazione”. Sul tema il Presidente Monaco ha infatti esposto l’importante numero d’iniziative che, tra le altre, han- no visto la più che soddisfacente opera del Servizio d’Integrazione Lavorativa, con ben 123 assunzioni e 161 nuovi tirocini (quasi quanto il 2011, quindi, ma quando ancora manca un intero trime- stre dei 4 previsti), o il servizio di Tele- soccorso, che ha toccato per il 2012 quota 735 utenze gestite. “Un servizioha sottolineato Monaco “non solo cre- sciuto quantitativamente ma anche qualitativamente, con più controlli, il puntuale riferimento al 118, in caso di emergenza, del monte-informazioni necessario sul paziente, ed un costante e sicuro rapporto diretto, umano e dialogico, continua a pag. 2

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Lo scorso 21 dicembre il Presidente di ACB Emanuele Vezzola ed il Presidente di ACB Servizi Ettore Monaco, hanno incontrato la stampa per esporre inizia-tive, attività, progetti e collaborazioni che hanno visto le rispettive realtà im-pegnate in questo 2012. “Un anno” ha esordito il Presidente Vezzola “le cui difficoltà sono state sotto gli occhi di tutti, impedimenti, in primis, di carattere econo-mico, ma anche e soprattutto legati alla scarsa attenzione di cui hanno goduto gli Enti locali. Un periodo certamente com-plesso e difficile” ha continuato “che ha tuttavia visto la nostra Associazione sempre in prima linea, a stretto contatto con tutte le Amministrazioni, condividendo-ne i disagi ma anche concorrendo a pro-muovere fattive iniziative, incontri, tavoli di confronto e scelte utili a far recuperare alla buona politica locale il ruolo che le è dovuto”. Nel ripercorrere tutte le diffi-coltà che i Comuni, piccoli o grandi che siano, hanno dovuto sopportare (dalle gestioni associate alla scelta, imposta, della rosa dei Revisori dei Conti, passando per la scure calata sulle società partecipate senza discrimine tra quelle floride e quelle no), Vezzola ha richia-mato l’attenzione su di un sistema cen-tralista che destabilizza i livelli locali i quali, pur disposti in ragione dei sacrifici che a chiunque sono richiesti a fare la loro parte (riorganizzando ad esempio i servizi) si sono ritrovati a subire passivamente le scelte altrui, vedendosi così di fatto privati di ogni re-sponsabilità. “Ci vuole di necessità” ha detto Vezzola “maggiore rispetto verso i Comuni e i rappresentanti della politica locale”. Su questa linea si sono quindi evidenziate le molte iniziative che hanno visto ACB schierata a fianco di Anci Lombardia e Nazionale in batta-glie tuttavia che, certo, non si esauri-ranno con l’anno in chiusura. Tra i molti temi affrontati con la stampa poi: l’emer-genza profughi, per cui l’Associazione dei Comuni ha operato sotto ogni forma alla sensibilizzazione del proble-ma, particolarmente a motivo del fatto che è mancata la costruzione di

un’adeguata struttura o i dovuti fondi necessari alla risoluzione dell’emer-genza. A seguire si è parlato del complesso tema degli sfratti, che ricade con il suo carico di profonda problema-ticità in toto sui Comuni, così come l’ad-dizionale sull’igiene urbana: “Tutte operazioni per le quali non si vuole tac-ciare la scelta del percorso, quanto la scarsa volontà d’apertura al dialogo ed al coinvolgimento”. Ma ACB, oltre ad aver operato in varie forme all’apertura di occasioni di costruttivo confronto con Provincia, Regione o Prefettura, ha, in questo 2012, visto i lodevoli risultati del-

IN QUESTO NUMERO:

PAG. 2 SOSTEGNO A QUISTELLODa ACB un contributo per ripartire dopo il sisma

PAG. 3UN CALENDARIO PER DIRE : BASTA!4 Sindaci della Bassa per un calendario-denuncia

PAG. 5INTERNET E TRASPARENZAI consigli di Anci e Civit per la pagina web dei Comuni

PAG. 6PIÙ RESPONSABILITÀ AI DIRIGENTICon l’introduzione delle comunicazioni telematiche

PAG. 7RIPENSARE IL RUOLO DEI SEGRETARI COMUNALIPiù di 1.500 le firme raccolte

PAG. 8VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACYI consigli legali per un tema complesso

PAG. 10DICE LA LEGGELa rubrica su sentenze e casi interessanti

PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI DICEMBRE 2012

ACB e ACB Servizi srl tirano le somme di questo 2012

2012: un anno difficile, maaffrontato con successo e risultati

operazione Fiumi Sicuri o della più abi-tuale ma innovata ed implementata for-mazione “ancor più necessaria oggi, pro-prio in ragione” ha detto il Presidente di ACB “dell’affastellarsi di norme ed indica-zioni spesso di difficile o complessa inter-pretazione”. Sul tema il Presidente Monaco ha infatti esposto l’importante numero d’iniziative che, tra le altre, han-no visto la più che soddisfacente opera del Servizio d’Integrazione Lavorativa, con ben 123 assunzioni e 161 nuovi tirocini (quasi quanto il 2011, quindi, ma quando ancora manca un intero trime-stre dei 4 previsti), o il servizio di Tele-soccorso, che ha toccato per il 2012 quota 735 utenze gestite. “Un servizio” ha sottolineato Monaco “non solo cre-sciuto quantitativamente ma anche qualitativamente, con più controlli, il puntuale riferimento al 118, in caso di emergenza, del monte-informazioni necessario sul paziente, ed un costante e sicuro rapporto diretto, umano e dialogico,

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con l’anziano”. Ma i numeri premiano anche il Piano Formativo Provinciale che, quest’anno, ha visto lo svolgersi di bel 52 corsi per un totale di 232 giornate formative e 778 iscritti. “Ora quanto e più di prima” ha ricordato il Presidente di ACB Servizi “è il momento di puntare, di investire sulla formazione, ora che per la prima volta dal ’45 i Sindaci sono chiamati a dare risposte chiare, ad intervenire su un tema economico che, di contro, si offre a molteplici interpretazioni. Ora che i Primi cittadini, i rappresentanti del popolo, si trovano a veder estremamente ridotto il proprio spazio di manovra: questo e il momento di valorizzare la formazione, e di rendersi conto che che è il caso di operare serie riflessioni sulla futura forma della Pubblica Amministrazione”.Si è quindi richiamata l’attenzione sulla più recente iniziativa a sostegno di un Comune del mantovano colpito dal si-sma della scorsa primavera: Associa-zione Comuni Bresciani ha infatti attivato una raccolta fondi (che parte dalla più che considerevole somma di 66.000 euro già raccolti) e che mira a portare un tangibile segno d’aiuto all’Amministrazione di Quistello. La lodevole iniziativa non vuole però essere una generica donazione as-sistenzialista “abbiamo inteso” ha spie-gato Vezzola “scegliere un’opera precisa, promuovere, cioè, un intervento misurabile e ben identificato, individuan-dolo infine nella messa in sicurezza dell’asilo del paese: così che la vita torni alla reale, quotidiana percezione di sicurezza per tutti i genitori che vogliano tornare ad affidare i propri figli alla struttura”. L’iniziativa non è nuova ad ACB, che ha da poco visto l’apertura del centro polivalente che, con l’aiuto di tanti cittadini ed aziende, ha contribuito a realizzare in Monticchio.

Quistello è uno dei 50 Comuni mantovani colpiti dal terremoto del 20-29 maggio scorso che, con le sue tremende scosse, ha danneggiato in provincia oltre il 28% degli edifici e ha obbligato più di 25.000 persone ad abbandonare le loro case (senza par-lare dei danni economici al sistema agricolo finora quantificati in ben 270 milioni di euro). L’antico abitato di Quistello, con i suoi quasi 6.000 residenti, era tra i più vicini all’epi-centro del sisma, e ha subito non poche, gravi conseguenze (dal centro storico, subito dato per inagibile, alla chiesa, per la quale la stima dei danni è stata di 4 milioni di euro, ma anche ad abitazioni private e vari fabbricati rurali). Nella memoria dei quistellesi ancor oggi riaffiorano le immagini del tunnel improvvisato per attraversare in sicurezza la piazza, i tetti squarciati e le facciate attraversate da crepe che si allargano un giorno dopo l’altro. Dopo un incontro col Sindaco Luca Malavasi e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Enzo Gemelli, il Consiglio di Presidenza dell’Associa-zione Comuni Bresciani ha scelto di “adottare” la messa in sicurezza del-l’asilo nido “Arcobaleno”. Per informa-zioni sulla modalità della raccolta fondi (già oggetto di precedente comunica-zione), contattate i nostri uffici.

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Dalla Regione il via libera, per i ritardatari, a nuove disposizioni

Novità sul Pgt per i Comuni

Il Consiglio Regionale ha approvato il Collegato ordinamentale consistente in alcune modifiche normative a leggi regionali vigenti che interessa, nello specifico all’art. 4, nuove disposizioni per i Piani di Governo del Territorio. Si consente in pratica solo ai quei Comuni che hanno adottato il Pgt alla data del 30 settembre 2011, di appro-vare nuove convenzioni e piani at-tuativi entro il 31 dicembre 2012, non concedendo in questo modo nessuna proroga sui piani attuativi, ma assicurando il pieno rispetto della legge regionale n°12. L’obbiettivo è salvaguardare il valore contrattuale di detti piani al contempo evitando il rischio di contenziosi tra legge re-gionale e nazionale in materia. Altra novità riguarda po i Comuni terre-motati e quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2012, che potranno continuare ad at-tuare le previsioni del vigente PRG fino al 31 dicembre 2013. Nei Comuni in cui è stato approvato il Pgt entro fine anno, termine di validità dei vecchi piani regolatori generali, saranno attuate le previsioni del vigente Prg, esclusi i piani attuativi. Viene inoltre stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2013, tali amministra-zioni comunali non potranno in ogni caso dar corso a procedure di variante al vigente Prg. Per quanti invece non riusciranno a vedere ap-provato il Pgt entro il 31 dicembre 2012, resta confermata la perdita di efficacia del vecchio Prg. per gli stessi, dal 1 gennaio 2013 e fino all’approva-zione del Piano, non sono attivabili gli interventi in deroga previsti dal co-siddetto “piano casa regionale”, fatti salvi i piani attuativi già approvati e convenzionati, le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio at-tività presentate entro il 31 dicembre 2012. Questa disposizione, per i Comuni terremotati e/o in dissesto finanziario, troverà applicazione dal 1 gennaio 2014. Permane la possibilità di interventi di manutenzione straor-dinaria e ordinaria nei centri storici, ma non gli interventi di risanamento conservativo (demolizione e ricostru-zione), mentre viene vietata ogni nuova edificazione sulle aree vin-colate dal PRG decaduto.

ACB dalla parte di chi è stato colpito dal sisma nel mantovano

Raccolta fondi per Quistello

Sotto: un’immagine dell’asilo nido “Arcobaleno” durante i primi lavori per la realizzazione delle necessarie integrazioni

antisismiche

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4 Sindaci della Bassa e un calendario-denuncia informativo per il 2013

Un calendario per dire: basta!

Lo scorso 1 dicembre è stata presen-tata l’iniziativa "Calendario 2013: 4 Sindaci della Bassa Bresciana dicono basta!": un modo originale per rac-contare ai cittadini il difficile lavoro di chi amministra, ma anche lo strumen-

unico per tutti e quattro i Comuni che compendiasse, mese per mese, tutti i temi che, gravando in primis sulle Amministrazioni, andranno a ripercuotersi sui cittadini: dal patto di stabilità, all’IMU, Tares, Tesoreria Unica, fino alla Spending review. Argomenti spesso difficili da spiegare, la cui comprensione è troppo di fre-quente legata a notizie frammentarie (magari contraddittorie) e tecnicismi da “addetti ai lavori”, troveranno così il

to per espri-mere il fer-mo dissenso a tutte quelle decisioni “ca-late dall’al-to” che ob-bligano gl i Enti locali a mettere da parte idee e programmi e, nell’assen-za dei ne-cessari tra-s f e r imen t i statali, non poter far al-tro che ap-pesantire la pressione fi-scale, veden-do così tra-sformato il proprio ru-olo in quello di meri ese-cutori delle scelte del le-g i s l a t o r e . L’ i d e a d e l c a l enda r i o n a s c e d a Chiara Pil-litteri, Sinda- co di Fiesse, Tiziana Panigara, Sindaco di Gambara, Chiara Pavesi, Sindaco di Isorella e Francesca Ceruti, Sindaco di Remedello che, con il patrocinio di Anci Lombardia, Provincia di Brescia, ACB, ACB Servizi  srl e Commissione Pari Op-portunità del Comune di Brescia, hanno così deciso di “dire basta!”. Il perché del calendario è presto detto: la mancanza di risorse rendeva im-possibile provvedere quest’anno alla stampa di calendari per l'anno nuovo da distribuire ai residenti (così come avveniva in precedenza). Da qui il proposito dei quattro Sindaci di realizzarne, ricorrendo all’autofinanzia mento ed al sostegno di terzi, uno

modo di raggiungere direttamente la gente. Ma il calendario avrà anche un risvolto benefico: venduto a prezzi modici, vedrà il ricavato confluire in misura eguale nei quattro Comuni dove sarà utilizzato per finanziare buoni famiglia e voucher

L’annuale ricerca promossa dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle 107 province italiane ha visto il bre-sciano guadagnare posizioni e rag-giungere l’invidiabile ventiseiesima po-sto, sei in più rispetto all’anno scorso. La palma per il 2012 è spettata a Bolzano (che ha soppiantato la precedente vincitrice Bologna que- st’anno molto retrocessa). Conclu-dono la top ten Rimini, Trieste, Parma, Belluno, Ravenna, Aosta, tutte presenze costanti anche in passato. Fanalino di coda Taranto.

Per il Sole 24 ore Brescia guadagna punti e sale al 26° posto

Qualità della vita: cresce Brescia

ACQUISTI CONSIP E MEPA:

Aspetti critici e soluzionioperative

17 DICEMBRE scorso:

LE INIZIATIVE DI ACB SERVIZI

Grande successo per il partecipatissimo incontro"Acquisti Consip e MEPA: Aspetti tecnici e soluzioni operative". L'occasione voleva fare il punto ed approfondire, come anche richiesto da alcuni Comuni, varie problematiche relative alle convenzioni Consip e MEPA già in precedenza oggetto dell'incontro dello scorso 22 novembre. Il seminario, che rientrava nelle attività dello "Sportello Appalti ACB", ha dovuto chiudere anticipatamente le iscrizioni causa raggiunto tetto massimo. A Gennaio, in ragione delle richieste pervenutec i , sarà prog rammato un’ulteriore incontro sul tema.

per i più bisognosi.

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PAG. 2 PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI APRILE 2012 PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI PAG.3

Fase di start-up per il progetto di dialogo tra territori lacustri - rurali

“Green line”: per il rilancio dei territori rurali d’ambiente lacustre

E’ stato presentato lo scorso 12 di-cembre a Salò il Progetto “Green line”, un’occasione per fare sistema e promuovere i territori rurali di pros-simità lacustre. Si tratta di un piano biennale (che si proietta però fino al 2020), co-finanziato dall'Unione Euro-pea, e che coinvolge 19 partner tra agenzie territoriali e istituzioni, ope-ratori e consorzi, con capofila il grup-po Azione Locale Gal. Il suo scopo è porre le basi per la creazione di un concreto e permanente dialogo tra i territori rurali che circondino i bacini lacustri di rilevanza turistica, dal Garda al lago Balaton in Ungheria, generando un reciproco vantaggio strategico. “Un progetto”, hanno sottolineato il Sinda-co di Salò Barbara Botti ed il Presi-dente di GAL Garda Valsabbia Dante Freddi “che coinvolgerà una vasta zona dal lago d'Iseo, del lago d’Idro fino alla

Bagossa e, scendendo il suo crinale, an-drà a toccare le Giudicarie e il Parco dell'Alto Garda, Valvestino e Magasa, il lago di Garda fino al Trentino, per rial-lacciarsi quindi alla zona del Baldo e alle Colline Moreniche. Intesserà così fa-cendo la trama di una fattiva collabora-zione che, in un momento come questo, di particolare difficoltà economica, veico-lerà l’importanti scambi di esperienze ed idee utili a valorizzare i territori coinvolti”. Il presupposto è che la rura-lità rappresenti una risorsa importante per l’economia in ragione delle poten-zialità da ricondursi al turismo, natura, cultura, tradizioni e prodotti del territorio, elementi assolutamente da valorizzare, verso quello che il Diret-tore del progetto Nicola Gallinaro, ha definito "un vero e proprio piano per lo sviluppo locale partecipato".

SPENDING REVIEW: nelle PA ancora monetiz-zabili le ferie non godute per malattia e maternità

Il DL 95/2012 aveva introdotto l’ob-bligo della non monetizzazione delle ferie non godute. Ora Palazzo Chigi ha chiarito come le Pubbliche Ammi-nistrazioni debbano “leggere” tali in-dicazioni. Una nota del Dipartimento della Funzione pubblica del Consiglio dei Ministri, infatti, ha sottolineato come siano, di fatto, ancora da consi-derarsi monetizzabili le ferie non go-dute, ma soltanto quando la mancata fruizione dei periodi non risulti ri-conducibile al lavoratore (come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortu-nio, risoluzione del rapporto di lavo-ro per inidoneità fisica permanente ed assoluta ed, infine, congedo obbli-gatorio per maternità). In ogni caso, detta monetizzazione, nelle ipotesi che sfuggono ai tagli della spending review, potrà essere disposta soltan-to nel rispetto delle previsioni in ma-teria di riporto.

I PROSSIMAMENTE di ACB:

CORSO PER AGENTI E

RAPRPESEN-

TANTI DI COMMERCIO

Da IAL e ACB, con il patrocinio di Camera di Commercio, da gennaio il corso, r iconosciuto da Regione Lombardia, abilitante alla professione. Il DL 26/2010 n.59 dello scorso 8 maggio 2010, ha soppresso il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, ma permane tuttavia la necessità di deter-minati requisiti per l’esercizio dell’atti-vità.

http://www.acb.bs.it/content/corso-agenti-e-rappresentanti-di-commercio

Per ulteriori INFO:

A rischio le colonnine arancioni: non contemplate dal codice della strada

Gli Speed check non sono omologati

Temutissimi dagli automobilisti ma utili nella riduzione degli incidenti, gli speed check sono stati istallati da molti Comuni con risultati di tutto rispetto (una recente indagine del Centro Studi Indipendente sulla Sicurezza Stradale ha infatti dimostrato che la loro presenza ha portato ad una riduzione media di velocità di 11,3 km, oltre al 70% delle infrazioni). Tut-tavia, il recente parere n° 4295 del 24 luglio 2012, firmato da Sergio Dondo-lini, Direttore Generale per la sicu-rezza stradale del Ministero dei Tra-

renderne vincente il sistema deterren-te, è proprio la presenza di un numero congruo di speed check, attivi o “finti” che siano. Ad attizzare il fuoco della polemica hanno contribuito anche Federconsumatori ed Aci, che puntano il dito proprio contro le Amministra-zioni. Sono 313 i Comuni italiani che si sono dotati, nell’ultimo anno, degli speed check (ben 102 dei quali nella sola Lombardia) e sempre più auto-mobilisti minacciano riscorsi proprio basandosi sulla lacuna normativa. Ad avvalorare la tesi di chi sostiene di po-

sporti, in risposta ad una richiesta del Prefetto di Bergamo, sottolinea che le colonnine arancioni “non sono inquadrabili in alcuna delle categorie pre-viste dal Nuovo Codice della Strada e, dunque, per essi non risulta concessa alcuna approvazione” fatto salvo il caso in cui si “preveda l’installazione al loro interno di misuratori di velocità”. Il nodo nasce proprio dal fatto che, causa gli alti costi, non è

Organi preposti, una prossima, lunga stagione di querelle a colpi di cavillo.

spesso possibile dotare ogni colonnina di specifici rilevatori elettronici ma, a

terla spuntarle c’è infine il parere di un esperto in ricorsi amministrativi che, interpellato da Repub-blica.it, sostiene che ”Ogni manufatto apposto sulle strade deve avere una co-pertura regolamentare che ne definisca caratteristiche estetiche, tecniche e nor-mative. Un verbale di infra-zione accertato con dette colonnine è quindi conte-stabile”. Si annuncia, in-somma, in attesa di una presa di posizione degli

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Lo strumento principe per veicolare la migliore trasparenza è sicuramente il sito web: lo si era evinto già dalla Legge Brunetta del 2009 in merito al miglioramento della qualità dell’at-tività amministrativa, e lo si è visto confermare dalla recente legge Anti-corruzione che proprio nel web trova il perfetto mezzo di prevenzio-ne del fenomeno. Anche gli Enti locali sono tenuti a garantire la massima ac-cessibilità a tutte le informazioni rela-tive alle loro attività e al ciclo di ge-stione delle performance (su questo tema il nostro periodico è più volte intervenuto), ma cosa e come fare per dotare le proprie pagine web istituzionali di tutti gli accorgimenti in questo senso?! Non è indispensa-bile o obbligatorio, beninteso, che gli Enti Locali adottino il piano della tra-sparenza, ma nello spirito della miglio-re collaborazione alle finalità espresse dal legislatore, ecco cosa fare: in primis potrebbe essere utile individuare un responsabile per la trasparenza, quindi, come suggerito da Anci, che con Civit ha redatto il documento “Linee guida in materia di trasparenza ed integrità”, inserire in home page una sezione dal titolo “Trasparenza, valutazione e metodo” così come è tenuta a fare ogni Pubblica Ammini-strazione. Questa parte, per la mi-gliore fruizione, dovrebbe essere strutturata in macro-aree e costante-mente aggiornata, avendo in partico-lare cura di segnalare di volta in volta la data d’immissione. Per quanto ri-guarda più in generale il sito, questi i dati che è necessario non manchino d’essere presenti e facilmente con-sultabili: - Disposizioni generali (informazioni relative ad ogni aspetto della organiz-zazione; indicatori relativi agli anda-menti gestionali; risultati delle attività di misurazione e valutazione).- Personale (retribuzioni annuali;curricula; indirizzi di posta elettronica e numero di telefono professionali di

- Incarichi e consulenze (elenco degli incarichi, curricula e retribuzioni di quanti rivestono incarichi di indirizzo politico e amministrativo).- Gestione economica e finanziaria (contratti integrativi e relazioni certi-ficate dagli organi di controllo; infor-mazioni trasmesse ai fini dell’inoltro al-la Corte dei Conti; modello sulla valu-tazione da parte dei cittadini sugli effetti della contrattazione; piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilan-cio).- Organizzazione e procedimenti (servizi informatici per le relazioni tra P.A. ed utenti; registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, per le P.A. che ne sono in possesso; organi-grammi, ar ticolazione uffici, etc.; tipologie di procedimento svolte da o-

torie; elenco dei bandi di gara; dei servizi forniti in rete e di quelli che sa-ranno attivati; bandi di concorso; elenco degli atti e documenti neces-sari per ottenere provvedimenti am-ministrativi; dei provvedimenti adottati ex DL 5/2012 per la utilizzazione dei servizi dell’Ente per versamenti fiscali, previdenziali etc.).- Gestione dei pagamenti (tempi di adozione dei provvedimenti ed eroga-

zione di servizi al pubblico per nell’anno prece-dente).- Buone prassi (informazioni sulle buone prassi per l’erogazione di ser-vizi al pubblico).- Servizi erogati (Carta di qualità dei servizi).- Accesso agli atti (Pubblicazione del-le delibere).- Semplificazioni degli adempimenti burocratici (informazioni da pubbli-care; elenco delle documentazioni/modulistica relative ai singoli proce-dimenti).- Sovvenzioni, contributi, crediti, sus-sidi e benefici di natura economica (albo dei beneficiari di provvidenze, elenco delle misure per garantire la tempestività dei pagamenti, concessio-

ne di sovvenzioni, contributi etc.).- Controllo delle Imprese (elenco dei controlli).- Società partecipate (incarichi di am-ministratore e compensi; elenco delle società possedute).- Obblighi specifici per gli Enti locali (allegati agli strumenti urbanistici; riduzione dei costi della rappresen-tanza politica; albo pretorio).

Sito internet e trasparenza

Da Anci e Civit i consigli per

l’adeguamento della pagina web degli Enti locali

dirigenti e segretari; tassi di assenza e presenza del personale per uffici; codici di comportamento).

gni ufficio, termine di conclusione de-gli stessi, nomi dei responsabili di pro-cedimento e del-l ’ a d o z i o n e d e l provvedimento fi-nale; scadenze e modalità di adem-pimento dei pro-cedimenti; indirizzo del le casel le di posta elettronica, indicando nel lo specifico quel le cer tificate; pub-blicazioni obbliga-

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digitale. Il dirigente, in particolare, che non utilizza, concretamente, le mo-dalità telematiche di trasmissione di documenti ad altre P.A. mediante posta elettronica o in cooperazione, andrà incontro a responsabilità diri-

dente di Valutazione), o altro analogo soggetto valutatore, richieda infor-mazioni riguardo eventuali segnala-zioni o reclami o si rivolga diretta-mente al datore di lavoro in merito a provvedimenti disciplinari in corso.

I PROSSIMAMENTE di ACB:

“NUVOLA IN-FORMATICA”Il cloud com-puting per le

Pubbliche Aministrazioni

Era originariamente previsto per il 12 dicembre scorso, per motivi organiz-zativi è stato rinviato a una prossima data che sarà oggetto di tempestiva comunicazione, è l’incontro dal titolo: "Nuvola informatica: cloud com-puting per le attività e i servizi delle Pubbliche Amministra-zioni", un’interessante e gratuita oc-casione per approfondire un tema attuale e complesso. L'Agenda Digitale Italiana contempla infatti vari interventi al fine di realizzare, dal 2013, il completo passaggio al mondo digitale e, fra quelli, la promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud coputing per le attività e i servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Il suo utilizzo, special-mente per i piccoli Comuni alle prese con la stretta finanziaria in atto, potrebbe essere significativo per minimizzare i costi delle infrastrutture digitali (hardware e software) ed operare con grande flessibilità ed efficacia. Da qui l’idea di promuovere un incontro dedicato.

Introduzione delle comunicazioni

telematiche significa anche:

Più responsabilità per i dirigenti

Restando in tema di tecnologie digita-li, diamo spazio ad una riflessione dell’avv. Aldo Monea già oggetto di un articolo su Il Sole 24 Ore. Nello spe-cifico, l’esperto e collaboratore di ACB, richiama il nesso tra il Decreto Sviluppo-bis, finalizzato all’accelera-zione nell’applicazione delle norme sulla digitalizzazione amministrativa, e l’aumento di responsabilità per i dirigenti in caso di mancata osser-vanza delle procedure. Tra le novità introdotte da l l ’ar t . 6 del DL 179/2012, infatti, si fa specifica men-zione al fatto che proprio le figure apicali siano quelle chiamate a dar conto, in determinate attività ammini-strative e per taluni profili tecnologici, al ritardo dell’introduzione del sistema

genziale. Altro compito a carico dei dirigenti sarebbe poi, di volta in volta, il controllo, come emerge dal secondo profilo di rafforzamento normativo, che si riallaccia alla seconda parte del comma 1 dell’art. 47 del Cad, del-l’adeguata origine dei documenti da trasmettere, che le modalità utilizzate per la loro trasmissione, siano congrue al comma 2 della stessa disposizione del Cad. Perché il procedimento sia valido, ad esempio, non deve mancare la sottoscrizione con firma digitale (o altro tipo di firma elettronica qualificata), l’adeguata segnatura di protocollo o, ancora, è necessario che l’invio sia stato fatto con posta certificata oppure che sia possibile accertarne altrimenti la provenienza. La norma, tuttavia, non chiarisce a pieno come sia da strutturarsi l’or-ganizzazione perché emerga l’even-tuale “colpevolezza”. Si può ipotizzare, dunque, che tale imputazione di responsabilità subentri qualora una seconda Amministrazione od un pri-vato lamentino le lungaggini buro-cratiche e, queste, siano da imputare al mancato uso del mezzo digitale, che, insomma, il caso venga “reso pub-blico”, richiamando a controlli appro-fonditi. D’altro canto potrebbe accade- re che l’OIV (l’Organismo Indipen-

Una volta evinta una manchevolezza il dirigen-te potrebbe allora essere richiamato anche alla responsabilità contabile per il danno causato dall’Amministrazione . Sempre l’art. 6 richiama anche alla responsabilità disciplinare per il manca-to avvio del procedi-mento . Quest ’u l t imo caso è di ancor più facile emersione a seguito delle lamentele dell’interessato al procedimento stesso, che potrebbe segnalare o dar adito ad indagare la negligenza tecnologica da parte di altre unità orga-nizzative (adeguatamente sensibilizzate allo scopo) dell’Ente verso l’Orga-nismo. Vi è poi l’esten-sione ai gestori dei ser-vizi pubblici dell’ap-plicazione di determina-

te norme del Codice dell’Amminis-trazione digitale. Anche a loro viene esteso il comma 1, facendo sì che siano parimenti tenuti a ricevere le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica, oltre all’avvio del procedimento conseguente. Per ef-fetto dell’integrazione determinata dall’articolo 6 sull’articolo 54, poi, i gestori dovranno pubblicare sui pro-pri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui l’interessato possa rivolgersi qualora avesse richieste da inoltrare loro. L’ultima novità d’interesse per le Pub-bliche Amministrazioni (in base al comma 2 che introduce nel procedi-mento amministrativo il comma 2-bis dell’art. 15) riguarda gli accordi tra quelle ed altre P.A. nel disciplinare lo svolgimento di attività d’interesse comune. Tali accordi, a partire dal 1° gennaio prossimo, dovranno essere sottoscritti con firma digitale (sulla base dell’art. 24 del Dlgs del 7 marzo 2005 n.82) pena, come proprio la novella normativa indica, la nullità dell’accordo stesso. Una sanzione giu-ridica che conferma il sempre più deciso indirizzo che si vuole sia preso in direzione dell’uso della strumenta-zione tecnologica, cui ogni P.A. è tenuta, dunque, a dotarsi.

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decreto legge n° 174/2012, in corso di conversione, che ha riscritto il sistema dei controlli negli Enti locali, introducendo una più efficace e pene-trante forma di controllo finanziario, finalizzata al monitoraggio costante degli equilibri contabili. Al Segretario comunale, per espressa disposizione della sopraccitata decretazione d’ur-genza, spetta la direzione del controllo successivo in aggiunta al ruolo di responsabile del piano anticor-ruzione, istituito con una legge recen-temente approvata dal Parlamento. Si tratta di funzioni e responsabilità im-portanti, alle quali la categoria co-munque non si sottrae, ma che fanno a pugni con un assetto  normativo, il cosiddetto spoil system, nel quale il Segretario comunale opera in si-tuazione di precarietà, essendo il suo incarico a scadenza con il mandato amministrativo del Sindaco, al quale spetta il potere di nomina. Per funzioni e responsabilità così importanti e sentite dall’opinione pubblica ne-cessita un ripensamento del ruolo e delle funzioni, con una rinnovata sensibilità del legislatore finalizzata ad assicurare ai Segretari comunali la salvaguardia della propria imparzialità e meccanismi di scelta ancorati a parametri di professionalità e meri-tocrazia. Un’ulteriore richiesta è colle-gata alla garanzia di rappresentanza diretta della categoria, in una logica di fattiva compartecipazione e collabo-razione alle problematiche comuni,  in

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Un’iniziativa, promossa dall’Associa-zione Segretari Comunali e Provin-ciali “G. B. Vighenzi”, che segnala il disagio di una importante categoria di funzionari pubblici, non disgiunto dalla conferma di un impegno profes-sionale, istituzionale e civico per la modernizzazione del Paese. La peti-zione pubblica, firmata da oltre 1.500 Segretari comunali e provinciali (più di un terzo di quelli in servizio), è arrivata nei giorni scorsi sulle scri-vanie del Presidente della Repub-blica Giorgio Napolitano, del Pre-sidente del Consiglio Mario Monti, delle più importanti cariche dello Stato e delle associazioni degli Enti locali. Una petizione on line, promossa da alcuni Segretari comunali che lavorano in provincia di Brescia e Bergamo, che nasce dal basso, senza la mediazione di sindacati ed orga-nizzazioni dei lavoratori, e che dalla base della categoria recepisce ed interpreta segnalazioni, umori, frustra-zioni che hanno viaggiato con i po-tenti mezzi della rete e dei social fo-rum e si sono trasformati in proposte operative. I Segretari comunali sono fortemente preoccupati dalle norme del

Da Brescia e Bergamo una petizione pubblica con oltre 1.500 firme per

Ripensare il ruolo dei Segretari comunali

seno al Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei se-gretari comunali e provinciali, istituito dal decreto legge n. 174. La petizione rappresenta un’ini-ziativa “rivoluzio-naria” per la ca-tegoria, che ha alle spalle una lunga storia al servizio degli Enti locali e dei cittadini e per le modal ità con le quali si è originata e per il numero di coloro che ne han-no condiviso i con-tenut i , probabi l -mente in linea con la congiuntura ed i tempi che la pub-blica amministra-zione e la comunità nazionale stanno vivendo.

Una pubblicazione ufficiale ha chiarito il tema del limite demo-grafico in riferimento alle Gestioni associate obbligatorie tra Comuni. La circolare n. 8 del 15 novembre scorso (pubblicata sul BURL), in-fatti, spiega come interpretare le norme regionali che ne regolano le modalità di attuazione e dispon-gono la deroga agli obblighi na-zionali in materia di limiti demo-grafici minimi per Unioni di Co-muni e convenzioni di Comuni. Regione Lombardia, nello specifico, ribadisce la validità del limite stabilito dalla propria normativa, anche se antecedente all'attuale norma nazio-

GESTIONEASSOCIATA:Limiti demografici

minimi per i Comuni

zionale, e precisa che tale limite vale sia per i Comuni che scelgano di aggregarsi in Unione di Comuni, sia per quelli che optino per il con-venzionamento dei servizi. Sta-bilisce inoltre nella data del 5 dicembre scorso il limite temporale massimo per le Amministrazioni che avessero voluto chiedere alla Re-gione una deroga a tali limiti (e solo per impossibilità documentata, di cui viene fornito un esempio proprio nella Circolare).

Potrete visionare il Bollettino conte-nente, a pag. 7, la suddetta circolare, cliccando il seguente link:

www.semplificazione.regione.lombard i a . i t / s h a r e d / c c u r l / 7 4 6 / 9 4 9 /SEO47_19-11-2012.pdf

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In relazione alle numerose prassi in atto sul tema e ad un specifico quesito pervenuto allo Spor tello “PRIVACY & TRASPARENZA” di ACB Servizi, si segnala agli Enti l’importanza di effettuare, preven-tivamente all’installazione di sistemi di videosorveglianza relativi al deposito di rifiuti, un adeguato esame dei profili e delle implicazioni giuridiche derivanti dal Decreto legislativo n. 196/2003. A tale scopo si trasmette, pur senza pretesa di esaustività del tema, una sintesi dei contenuti utili per un inquadramento giuridico di massima della problematica, a cura del nostro consulente avv. Aldo Monea.

Profili generaliIl trattamento, ove implichi utilizzo di immagini riferite o riferibili a persone, rappresenta, in linea generale, un trattamento di dati personali median-te telecamere e con eventuale re-gistrazione delle immagini. Come tale implica, ai fini della corretta ap-plicazione della normativa sulla Priva-cy, una certa complessità di analisi ed è caratterizzato da notevole “alea” giuridica. Sul caso della videosorveglianza del deposito rifiuti (e, più in generale, sui trattamenti mediante videosorve-glianza) vi sono, infatti, solo poche e scarne norme specifiche e, di conse-guenza, occorre interpretare, in larga misura, quel trattamento alla luce di principi e di norme generali e trasversali, relative ad ogni tratta-mento di dati personali.Sul tema si è espresso, mediante vari interventi, anche il Garante per la protezione dei dati personali, ponen-do una serie di prescrizioni. Di conse-

guenza, è bene valutare, con grande attenzione, anche quanto reso noto da tale Autorità.

Liceità del trattamentoE’ necessario, in primo luogo, che ciascun Ente valuti, con la massima cura, le finalità che intende perse-guire attraverso il trattamento di dati personali mediante telecamere ed, in particolare, che esse siano, effet-tivamente, di competenza comunale, ossia riconducibili in via diretta alle finalità istituzionali che fanno capo al Comune. A tale proposito va considerato, particolarmente, quanto sostenuto dal Garante Privacy in relazione alla liceità di trattamenti di dati personali di videosorveglianza riguardanti con-dotte sui rifiuti: egli, nella sua più recente evoluzione interpretativa

materia, per l’Ente locale. corre, tuttavia, prestare molta at-tenzione ai termini utilizzati dall’Au-torità citata: egli pare ammettere la liceità di attività di controllo in ordine

ai rifiuti, ma, solamente, al fine di “accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolo-se” (provvedimento del 5.2. Deposito dei rifiuti). Risulta, in questo senso, evi-dente una qualche diversità rispetto al controllo dei normali cassonetti. Tale autorevole presa di posizione, di conseguenza, rende, come minimo, difficoltosa un’iniziativa amministrativa rivolta ad un controllo della generalità dei cassonetti e/o della normale attività di deposito di rifiuti. Per progettare e poi impiantare il sistema del tipo in oggetto, l’Ente può allora cercare di “valorizzare” l'altra considerazione espressa dal Garante, quando, sempre nel Provve-dimento del 2010, sostiene: “Analoga-mente, l'utilizzo di sistemi di videosor-veglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, ti-pologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministra-tiva-

mente (art. 13, l. T4 novembre 1981, n. 689).”Per l’Ente che voglia procedere in direzione di una videosorveglianza

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Un quesito per lo Sportello “Privacy e Trasparenza”

Sistema di videosorveglianza rispetto a deposito di rifiuti nei cassonetti

relativa al tema della videosor-

2010) sembra avere, ma solo in limitata mi-sura, attenuato la sua posizione di assoluta chiusura, che risultava un tempo caratterizza-re la sua interpreta-zione circa la liceità di quei trattamenti di vi-deosorveglianza da parte dei Comuni. Nel suo più recente Prov-vedimento in materia, infatti, sembra avere aperto un qualche spa-zio di manovra, in

veglianza (Provvedimento del

Oc-

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del tipo citato, risulta, quindi, essere percorribile, dal punto giuridico, uno “stretto corridoio” in cui cercare di rendere legittima l’azione in oggetto. In particolare è necessario far leva, in sede di ideazione, di progettazione e di regolamentazione comunale, al-meno, su:-­‐   dimostrazione dell’inefficacia o dell’inattuabilità di altre misure per perseguire lo scopo istituzionale;- persistenza (ove vi siano effettiva-mente), di violazioni concernenti modalità e tipologie di orario di deposito dei rifiuti, nonostante (ove vi siano stati), vari e ripetuti tentativi di sensibilizzazione e repressione già svolti;- evidenziazione del dovere istituzio-nale di sanzionare, dal punto di vista amministrativo, le violazioni in corso. Ciò avendo cura di evidenziare a chiare lettere che il trattamento in questione concerne una funzione istituzionale dell’Ente locale ed, in particolare, la videosorveglianza sia strettamente necessaria per soddisfare tale funzione. In tal senso, di conse-guenza, occorre prestare attenzione a non caricare tale trattamento di doveri istituzionali che siano di com-petenza di altra Autorità (tra le quali, quella giudiziaria, ad esempio per la repressione di reati ambientali), ma piuttosto di collegare la videosorve-glianza alla repressione di violazioni in tema di rifiuti che, previste dalla normativa vigente, rientrino nell'am-bito di sanzionabilità da parte di un Comune (in specie, violazioni ammi-nistrative e non di natura penale).

Ulteriori profili giuridiciSvolta con attenzione l’analisi preli-minare della liceità, è necessario valu-tare, con altrettanta attenzione, ulte-riori e numerosi profili giuridici della questione. In un’elencazione non esaustiva si segnalano alcuni aspetti particolar-mente rilevanti dal punto di vista giuridico:

Ø Progettazione adeguata del sistema

Avere ben chiaro, prima di procedere all’installazione delle telecamere, il quadro non solo complessivo ma anche specifico del sistema che s’intende realizzare (quali ad esempio organizzazione del trattamento, ruoli e loro individuazione, regole e modalità di trattamento, ruolo di eventuali

soggetti esterni, etc.). Ciò affinché il trattamento, pur lecito nelle finalità da perseguire, non risulti, di fatto, contrario alla legge perché realizzato in violazione dei principi e delle norme del Codice Privacy e delle prescrizioni emanate dal Garante. Su questo, in specie, la lettura attenta del Provvedimento (ma anche delle norme generali del Codice) fornirà i principali profili di attenzione da con-siderare in fase di progettazione.Occorre tenere presente, comunque, che quanto più il sistema è com-plesso (ad esempio, si tratti di un si-stema c.d. “intelligente” che rilevi auto-maticamente comportamenti o eventi anomali) tanto più diventano com-plessi, alla luce del Provvedimento del Garante segnalato, attività ed itinera giuridici da rispettare (in relazione a tale ultimo esempio, per citare uno degli elementi di comples-sità, sorge la necessità di attivare la verifica preliminare del sistema da parte del Garante).

Ø Organizzazione dello spe-cifico trattamento

In ordine ai ruoli da svolgere e da for-malizzare occorre valutare bene

Garante nel Provvedimento del 2010.

C) Tempi di conservazione delle imma-

D) Misure organizzative, logiche e logi-

E) Controllo indiretto di lavoratori. In tal

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quello dei soggetti interni (ad esem-pio, ove si voglia svolgere il trat-tamento in que-stione per finalità di repressione di con-dotte soggette a sanzione amministrativa occorre coin-volgere i ruoli interni che siano competenti, dal punto di vista ammi-nistrativo, nella specifica materia per irrogare le sanzioni). Per quanto riguarda, invece, il ruolo dei soggetti esterni bisogna limitare al minimo possibile il loro coinvolgi-mento (ad esempio, è da ritenere lecitamente attribuibile solo l’attività tecnica strettamente necessaria e di cui siate effettivamente carenti, men-

Ø Rispetto degli adempimentiUna particolare attenzione andrà poi posta in ordine a vari ed ulteriori profili di obbligo, quali ad esempio:

A) Modalità del trattamento e requisiti

tre è sconsigliabile che siano da at-tribuire loro compiti di visione/ana-lisi delle immagini).

dei dati, rispettando l’art. 11 del Codice Privacy.

spettando quanto prescritto dal

gini. E’ da ritenere non possa su-perare le poche ore o, al più, le 24 ore.

stiche di sicurezza.

B) Informativa secondo l’art. 13 e ri-

senso, qualora il sistema di video-sorveglianza, per come progettato ed utilizzato, possa determinare un eventuale controllo indiretto di la-voratori (ad esempio, riprenda, sia pure indirettamente e sporadica-mente, il lavoro degli addetti alla raccolta rifiuti e, in tal modo, sia in grado di controllarli, sia pure in modo preterintenzionale, nell’at-tività lavorativa) occorre rispettare anche l’art. 114 Codice Privacy e, quindi, bisogna tenere presente l’art. 4 della L. n. 300 del 1970 e la procedura lì imposta.

ribile da qualsiasi cittadino interessato e che è immaginabile che il sistema comporti un certo esborso per l’Ente si consiglia vivamente, una volta de-finita compiutamente la progettazio-ne del sistema in questione e indivi-duate, in termini di bozza definitiva, le regole giuridiche e tecniche da applicare: - o di presentare un interpello al

Garante- o di chiedere un parere allo stesso.

Considerato che la Privacy attiene a diritti individuali di una certa rilevanza giuridica, che una segnalazione o un reclamo o, addirittura, un ricorso al

Garante Privacy è facilmente espe-

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DICE LA LEGGE...Sentenze e casi interessanti

Sindaco rappresentan-te in giudizio anche senza apposita delibera

Con la Sentenza 671/2012, il Tar di Ca-labria ha di recente sottolineato come un Sindaco non necessiti di apposita deli-bera di Giunta per rappresentare l’Ente in giudizio. I giudici hanno infatti rilevano che, sulla base del nuovo ordinamento delle Autonomie locali, in un sistema, cioè, in cui il primo cittadino trae diret-tamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che com-pongono la Giunta, non avrebbe senso l'autorizzazione da parte di quest'ul-tima. La Sentenza è però soprattutto de-gna di nota in quanto non sembra preve-dere margini per eventuali limiti statutari com’era nelle precedenti sentenze del Tar di Salerno 1674/2012 e del Consi-glio di Stato 5277/2012, che, pur espri-mendo risoluzioni in linea col Tar di Cala-bria, prevedevano alcune eccezioni sulla base dell’autonomia statutaria dell’Ente stesso, in caso di necessaria e preventiva determinazione del competente dirigen-te o, ancora, sulla base della specifica natura della controversia.

o altre sedi individuate dalla contratta-zione collettiva, valida dal 18 luglio 2012. In risposta però ad un quesito avanzato dall’Università degli Studi di Firenze, che chiama in causa proprio il personale contrattualizzato delle Uni-versità, il dicastero del lavoro afferma che le nuove regole valgono solo per il settore privato, mentre per il pubblico è necessaria l’adozione di appositi prov-vedimenti attuativi per l’”armoniz-zazione del lavoro privato con quello nelle Pubbliche Amministrazioni”.

valutazione delle offerte economiche. I giudici hanno inteso però anche ri-chiamare l’attenzione su di un impor-tante orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato: la decisione n. 185 del 25 gennaio 2008, occorsa in occasione della preferenza (a ragione) di una Onlus che, pur avendo offerto il terzo prezzo in ordine di graduatoria, aveva formulato, grazie alla non appli-cazione dell’Iva sul costo del servizio, “l’offerta economicamente più vantag-giosa per l’Amministrazione”. Di contro gli stessi fanno presente anche la sentenza dello stesso Consiglio che, con la decisione n. 6487 del 22 novembre 2005, ha affermato il principio secondo cui “il valore degli appalti e, quindi, anche i prezzi proposti dalle imprese partecipanti alle gare” devono essere “sempre considerati al netto dell’Iva” anche e sopratutto a motivo del fatto che siano da prevenire ed evitare “perversi meccanismi collusivi tra le amministrazioni e le imprese concorrenti finalizzati all’elusione della normativa fiscale”. Quest’ultimo è il punto su cui ha voluto porre l’accento anche il Tar di Liguria che, pur non disconoscendo la decisione n.185, ha inteso sottolineare la complessità dell’argomento e le poten-ziali negatività del non considerarne tutte le ricadute.

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Informazioni tratte dalla stampa specializzata

Dimissioni “in bianco”: per le PA nessun obbligo di convalida

La legge n. 92/2012 ha introdotto l’ob-bligo di convalida per contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco”. Tutta-via, quello che può essere uno strumento importante in ambito privato, non è applicabile alla Pubblica Amministrazio-ne, per la quale è necessaria l’emana-zione di appositi provvedimenti. A ren-derlo noto è il Ministero stesso con un documento che riprende la normativa in riferimento alla necessità di convalidare le dimissioni presso i Centri per l’impiego

Regime “Iva esente”: è irrilevante come offerta nell’appalto

Il maggior vantaggio derivante dal fatto che una società operi in regime di esenzione Iva negli appalti pubblici non può essere una posizione di privilegio nella gara aggiudicata con il criterio della miglior offerta economica (specialmente se non espressamente richiesto dal bando). Ad affermarlo è stato il Tribunale amministrativo regionale della Liguria con la Sentenza n. 1451 del 15 no-vembre scorso, determinata dal ricorso fatto da un concorrente secondo clas-sificato in una gara d’appalto nella quale, data la parità del “minor ribasso relativo alla quota afferente l’onorario al netto delle spese” si era passati all’esame dei curricola. Quello del vincitore era stato giudicato “incompa-rabilmente migliore” ma, secondo il ricorrente, a torto: non si era tenuto infatti conto del fatto che quello applicasse l’Iva del 20%, mentre la sua società avrebbe beneficiato dell’esen-zione. I giudici amministrativi hanno osservato, tuttavia, che il bando di gara si limitava a fissare il criterio di aggiu-dicazione al prezzo più basso, senza specificare nulla in merito alla rilevanza che il regime fiscale applicabile ai singoli concorrenti avrebbe assunto ai fini della

Concorso pubblico: non è obbligatorio motivare il punteggio negativo

Un aspirante agente di Polizia Muni-cipale partecipa al concorso pubblico indetto dal Comune e viene escluso dopo aver sostenuto le prove previste nelle quali, come risulta dai verbali, non ha raggiunto il punteggio minimo suf-ficiente. Il candidato fa ricorso al Tar del-la Calabria rilevando che, alla trasmis-sione dei verbali di concorso da parte della Commissione esaminatrice non aveva mai fatto seguito l’approvazione delle operazioni concorsuali da parte del responsabile del servizio e lamentando l’inadeguatezza del voto numerico ad adempiere l’obbligo di motivazione del giudizio negativo attribuito alla sua prova. Il Tar (seguito poi dal Consiglio di Stato) rigetta il ricorso. Si fa notare inoltre che, per prevalente giurispruden-za, nei concorsi a posti di pubblico impiego la Commissione esaminatrice deve stabilire preventivamente e in astratto i criteri di massima solo in relazione alla valutazione dei titoli e non anche per la valutazione delle prove scritte o pratiche, che è rimessa alla sua

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NEWSLETTER INVESTITORE EDIZIONE N.3 AUTUNNO 2009PAG. 10 PERIODICO D’INFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI DICEMBRE 2012

discrezionalità tecnica. Inoltre, osservano Tar e Consiglio di Stato, l’onere di motivazione in merito alle valutazioni ef-fettuate di un esame o delle prove di un concorso pubblico “è, in assenza del-l’espressione di nozioni di particolare complessità, sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio nume-rico, configurandosi quest’ultimo quale formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla stessa Commissione esaminatrice”.

il Comune non può chiedere di non dar da mangiare ai randagi

Il tema del randagismo è sicuramente complesso e difficile è approntare mi-sure risolutive dato anche gli alti costi di realizzazione e mantenimento dei canili. Un Comune del marchigiano, per contra-starne il fenomeno, ha ha emesso un’or-dinanza con cui faceva espresso divieto d’introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, nelle aree verdi contrassegna-te da apposito cartello, nonché di som-ministrare alimenti a cani e gatti randagi con contenitori in aree pubbliche. Si è opposta a questa soluzione la Lega Per L’Abolizione della Caccia, che in pro-posito ha promosso ricorso un al Tar delle Marche. Con la Sentenza n. 753/2012 quest’ultimo ha accolto il ricorso, censurando l’ordinanza per per “eccesso di potere ed irragionevolezza.”

Il Tar di Brescia sul-l’obbligo di ritinteggia-re la facciata

Una recente sentenza del Tar di Brescia inerente la possibilità del Comune di im-porre ai proprietari di un immobile il re-cupero della facciata rovinata o in cat-tivo stato di manutenzione, ha concorso a ricordare che: come stabilito dal Tar di Liguria, Sez. I con la sentenza del 20 aprile 2010, n. 1834, “un giudizio este-tico negativo può aversi solo con riferi-mento ad aspetti attinenti, per esem-pio, all’uso di particolari materiali e/o colori espressamente previsti e discipli-nati dalla normativa edilizia e/o paesag-gistica, i quali debbono pertanto essere adeguatamente individuati in sede moti-vazionale mediante il richiamo alle perti-nenti disposizioni”. Il tribunale bresciano, inoltre, ha ricordato che il D.Lgs. n. 104/2010, all’art. 64, prevede espres-samente che: "Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti

posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” e che “Salvi i casi pre-visti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove pro-poste dalle parte nonché i fatti non spe-cificamente contestati dalle parti costi-tuite". E’ in virtù di tale disposizione che il Tribunale ha accolto il gravame dei de-ducenti proprietari che hanno esibito in corso di causa molteplici elementi idonei a comprovare l’eccepito travisamento dei fatti e sviamento del potere pubblico, a fronte dell’Amministrazione comunale che non aveva fornito alcun supporto (a titolo esemplificativo, mediante indagini comparative sugli edifici del territorio o relazioni di approfondimento) alla pro-pria decisione finale, sfociata nell’ado-zione dell’ordinanza sindacale.

E’ la Giunta Comunale ad esprimere il parere sulle sedi delle farmacie

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la Sentenza 24/11/2012 n. 5952, è inter-venuto su una controversia interessante la Regione Campania ed il Comune di Benevento accusati di vizio di in-competenza (in quanto il parere sulla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche era stato adottato dalla Giunta mentre, secondo il ricorrente, doveva essere il Consiglio, l’organo d’in-dirizzo e controllo politico ammini-strativo dell’Ente locale, competente in materia di programmazione e pianifica-zione) oltre che di mancato equilibrio tra criterio demografico e topografico. La sentenza ha ricordato che la competen-za a rendere il parere sulla revisione della pianta organica delle sedi farma-ceutiche è passata dal Consiglio alla Giunta Comunale. La Giunta ha infatti competenza residuale per gli atti di am-ministrazione non riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della Giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consilia-re. Con riferimento alla istituzione e pianificazione delle sedi farmaceutiche vale la regola generale secondo cui vi dev’essere un certo rapporto numerico fra le farmacie e la popolazione resi-dente (ciò che comunemente viene detto "criterio demografico"). Al criterio demografico si contrappone quello topografico, il quale consiste nel potere

di inserire in pianta organica una sede farmaceutica aggiuntiva in deroga al rapporto numerico ordinario: si tratta cioè di una sede che non potrebbe essere istituita in base al criterio demo-grafico, ma la cui istituzione è giustifi-cata, in via eccezionale, dall'esigenza di dotare di servizio farmaceutico una località isolata. In tal caso però la farmacia istituita in deroga deve collo-carsi, rispetto alle altre farmacie, ad una distanza considerevolmente superiore a quella ordinaria.

Eccezione alla gara d’appalto se più auto-rità pubbliche perteci-pano della neo-entità

Una Sentenza della Terza sezione della Corte di Giustizia Europea, il 29 novem-bre scorso, ha stabilito che più autorità pubbliche, nella loro veste di amministra-zioni aggiudicatrici, possono istituire in comune un'entità incaricata di adempie-re compiti di servizio pubblico ad esse spettanti (o aderire ad una preesisten-te), senza l’obbligo di avviare una proce-dura di aggiudicazione di appalto pubbli-co in conformità alle norme del diritto dell'Unione, se esercitano congiuntamen-te sull'entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, cioè qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell'entità sud-detta.

Territori montani: vantaggi in materia di concorrenza

La recente Sentenza della Corte Costitu-zionale n. 274 dello scorso 12 dicem-bre, ha portato interessanti novità per le aree montane. I giudici hanno riconosciu-to un principio importante che assicure-rà una migliore erogazione dei servizi in quelle zone considerate, in ragione delle caratteristiche, svantaggiate. Recependo la necessità di una maggiore attenzione ai territori montani, hanno infatti ricono-sciuto loro l’attenuazione delle regole co-munitarie in materia di concorrenza. Così facendo, l'UE riconosce che non sempre i necessari servizi  possono es-sere gestiti secondo una logica mera-mente commerciale e, dunque, è bene tener conto delle peculiarità dei luoghi. “Un riconoscimento” ha detto il Presi-dente della Commissione Montagna del-l’Anci Enrico Borghi “importantissimo,  che finalmente afferma ciò che da tem-po rivendichiamo per i territori montani”.

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augura a tutti i lettori Buon Natale

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Non c’è violazione se l’agente riscossore con-cede una rateizzazione

Non sussiste la grave violazione qualora al concorrente sia stata concessa, anche solo dall'agente della riscossione, la ra-teizzazione del debito tributario. La Se-conda Sezione del Tar di Brescia, con la Sentenza 10/12/2012 n. 1924, ha stabilito che la rateizzazione, la pos-sibilità, cioè, di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza (che può essere tra l’altro considerata una misura di soste-gno alle imprese), non può essere consi-derata alla stregua di debiti per imposte e tasse "certi, scaduti ed esigibili". Il casus è stato quello di un’azienda che ha ricor-so contro un Comune quando quest’ulti-mo, dopo avere ravvisato delle pendenze di quella con l’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato nulla una sua precedente ag-giudicazione provvisoria in una gara. La ditta, in effetti, aveva stabilito un piano di rientro del dovuto, ma l’Amministrazione pubblica non ha considerato, a torto, la cosa come risolutiva, in quanto la sola rateizzazione concessa dall'agente della riscossione non avrebbe, a suo dire, avuto alcun effetto sanante (avrebbe dovuto essere in luogo di quella un preciso con-cordato tra il debitore e l'Agenzia delle Entrate). Di altro parere i giudici.

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Fondazioni culturali: rientrano nel divieto della L. 135 agosto 2012

Anche le fondazioni a fine culturale sono soggette alla limitazione dell’art. 9, co. 6, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135. A stabilirlo è sta-ta la Sez. Regionale di Controllo Toscana della Corte dei Conti, col parere12 di-cembre 2012 n. 460 in risposta ad una richiesta del Sindaco di Carmignano. La succitata normativa prevede un divieto specifico nei confronti degli Enti locali in

ordine alla costituzione di organismi va-riamente denominati e di qualsiasi na-tura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni ammini-strative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. A detto divieto, sostiene la Sezione, sono da ricondursi anche le realtà che svolgano funzioni culturali.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 284 del 12 dicembre scorso, ha di-chiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il con-solidamento dei conti pubblici), poi con-vertito, con modificazioni, dalla L. 22 di-cembre 2011, n. 214, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzio-ne, nello specifico, per la parte in cui pre-vede una nuova disciplina in tema di valorizzazione, trasformazione, gestione ed alienazione del patrimonio immobilia-re pubblico, la quale risulterebbe lesiva dell’autonomia regionale. L’occasione è stata un ricorso della Regione Veneto motivata dalla riflessione circa La nuova disposizione che prevede, al comma 1, che l’Agenzia del Demanio promuova la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari per la valorizzazione, trasfor-mazione, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Al comma 2 stabilisce che l’avvio della veri-fica di fattibilità di tali iniziative è pro-mosso dall’Agenzia del Demanio. Al comma 3 aggiunge, poi, che, ove le anzi-dette iniziative prevedano la forma so-cietaria, ad esse “partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del Demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato

Finanza pubblica e va-lorizzazione del patri-monio immobiliare

in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L’Agenzia del Demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti” e, pun-tualizza ancora la disposizione in esa-me, “la stessa Agenzia, per lo svolgi-mento delle attività relative all’attua-zione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, indivi-duati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici”. La Corte si è espressa sulla non fondatezza in ragione della priorità della co-pia-nificazione di un disegno complessivo di razionalizzazione e valorizzazione eco-nomico-finanziaria degli immobili, consi-derabili quali una tra le più consistenti “risorse” pubbliche, ma anche in previ-sione della riduzione dei tempi delle pro-cedure di pianificazione del territorio. Vale dunque il principio alla base delle disposizioni, ma resta salva l’autonomia delle Regioni nelle determinazioni “con-crete” da assumere per la formazione degli accordi.