A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla...

32
www.confedilizia.it www.confedilizia.eu Anno 26 - settembre 2016 - n. 8 Poste Italiane - Sped. a.p. - 70% - DCB Roma All’interno Un programma per l’immobiliare (pag. 2) IL LIBRETTO NON CONVINCE (3) CORSI AMMINISTRATORI ON-LINE 200 E 40 EURO (3) L’OROLOGIO/CALENDARIO DI UNA VERGOGNA DI STATO (3) Protocollo ADSI/MIUR (4) “METODO RAINERI” PER LA RICOSTRUZIONE (9) Assicurazione obbligatoria? (9) Sentenze dei tribunali di Milano, Palermo, Brescia e Torino (11) L’inquilino e l’obbligo di registrare il contratto (12) Locazioni turistiche (14) TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE CALORE SCADENZA 31 DICEMBRE (15) Riclassamento a Roma (15) CONSORZI DI BONIFICA NIENTE PIÙ RUOLI (17) Morosità incolpevole (21) Messaggio sottosegretario Ferri (24) - 7 menù per cani (24) RIMBORSO CANONE RAI (25) (ADERENTE ALLACONFEDILIZIA) (pagg. 28-31) Stalking condominiale - Decreto correttivo e video-guida su termoregolazione - Innovazioni condominio - Compenso amministratore e incasso - Assenza periodo estivo - Autorimessa condomi- niale e spese TUTTOCONDOMINIO La proprietà immobiliare soffre, da dove cominciamo? Detassazione immobili commerciali locati Il commercio e l’artigianato diffusi sono garantiti dalla proprietà diffusa. Da alcuni anni, la redditività di questi beni è inesistente e ogni giorno aumentano i locali vuoti. Sono urgenti misure di detassazione, pena l’aggravarsi della crisi del commercio e il crescere del degrado. Aumento deduzione redditi da locazione Fino a qualche anno fa la deduzione Irpef per i redditi da locazione – a titolo di imposte e tasse, spese di manu- tenzione ecc. – era del 25%. Poi è stata ridotta al 15%. Infine, la “legge Fornero” l’ha portata al 5%. La conse- guenza è che i proprietari-locatori si vedono di fatto tas- sate anche le spese. È necessario, al minimo, ripristinare la misura del 15%. Misure per gli affitti a canone calmierato Nel 2017 scadrà il periodo di applicazione dell’aliquota del 10% della cedolare per i contratti di locazione age- volati (3+2) e per studenti universitari nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli colpiti da calamità. È essenziale stabilizzare questa misura ed estenderla a tutta Italia. Va inoltre posto un limite alla tassazione pa- trimoniale di Imu e Tasi. Soppressione Irpef immobili non locati È necessario interrompere l’applicazione – iniziata nel 2014 – di Irpef e relative addizionali alle abitazioni non locate situate nello stesso Comune in cui si trova l’abi- tazione principale. Imposte che si aggiungono ad Imu, Tasi e Tari e che colpiscono gli immobili che i proprietari non riescono né a dare in affitto né a vendere. Eliminazione tassazione canoni non riscossi Sulla tassazione dei canoni di locazione non percepiti, occorre uniformare la disciplina riguardante gli affitti non abitativi a quella degli affitti abitativi. Solo per questi ultimi, infatti, la regola (anacronistica) che impone l’im- posizione sui redditi fondiari indipendentemente dalla loro percezione, è stata parzialmente derogata. Per una illustrazione più estesa, si rinvia all’editoriale a pagina 2

Transcript of A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla...

Page 1: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

www.confedilizia.itwww.confedilizia.eu

Anno 26 - settembre 2016 - n. 8 Poste Italiane - Sped. a.p. - 70% - DCB Roma

All’interno• Un programma per l’immobiliare (pag. 2)

• IL LIBRETTO NON CONVINCE (3)

• CORSI AMMINISTRATORI ON-LINE200 E 40 EURO (3)

• L’OROLOGIO/CALENDARIODI UNA VERGOGNA DI STATO (3)

• Protocollo ADSI/MIUR (4)

• “METODO RAINERI” PER LA RICOSTRUZIONE (9)

• Assicurazione obbligatoria? (9)

• Sentenze dei tribunali di Milano, Palermo, Brescia e Torino (11)

• L’inquilino e l’obbligodi registrare il contratto (12)

• Locazioni turistiche (14)

• TERMOREGOLAZIONEE CONTABILIZZAZIONE CALORESCADENZA 31 DICEMBRE (15)

• Riclassamento a Roma (15)

• CONSORZI DI BONIFICANIENTE PIÙ RUOLI (17)

• Morosità incolpevole (21)

• Messaggio sottosegretario Ferri (24)

•- 7 menù per cani (24)

• RIMBORSO CANONE RAI (25)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

(pagg. 28-31)

Stalking condominiale - Decreto correttivo evideo-guida su termoregolazione - Innovazionicondominio - Compenso amministratore e incasso- Assenza periodo estivo - Autorimessa condomi-niale e spese

TUTTOCONDOMINIO

La proprietà immobiliare soffre, da dove cominciamo?

Detassazione immobili commerciali locatiIl commercio e l’artigianato diffusi sono garantiti dalla

proprietà diffusa. Da alcuni anni, la redditività di questibeni è inesistente e ogni giorno aumentano i locali vuoti.Sono urgenti misure di detassazione, pena l’aggravarsidella crisi del commercio e il crescere del degrado.

Aumento deduzione redditi da locazioneFino a qualche anno fa la deduzione Irpef per i redditi

da locazione – a titolo di imposte e tasse, spese di manu-tenzione ecc. – era del 25%. Poi è stata ridotta al 15%.Infine, la “legge Fornero” l’ha portata al 5%. La conse-guenza è che i proprietari-locatori si vedono di fatto tas-sate anche le spese. È necessario, al minimo, ripristinarela misura del 15%.

Misure per gli affitti a canone calmieratoNel 2017 scadrà il periodo di applicazione dell’aliquota

del 10% della cedolare per i contratti di locazione age-volati (3+2) e per studenti universitari nei Comuni adalta tensione abitativa e in quelli colpiti da calamità. Èessenziale stabilizzare questa misura ed estenderla atutta Italia. Va inoltre posto un limite alla tassazione pa-trimoniale di Imu e Tasi.

Soppressione Irpef immobili non locatiÈ necessario interrompere l’applicazione – iniziata nel

2014 – di Irpef e relative addizionali alle abitazioni nonlocate situate nello stesso Comune in cui si trova l’abi-tazione principale. Imposte che si aggiungono ad Imu,Tasi e Tari e che colpiscono gli immobili che i proprietarinon riescono né a dare in affitto né a vendere.

Eliminazione tassazione canoni non riscossi Sulla tassazione dei canoni di locazione non percepiti,

occorre uniformare la disciplina riguardante gli affittinon abitativi a quella degli affitti abitativi. Solo per questiultimi, infatti, la regola (anacronistica) che impone l’im-posizione sui redditi fondiari indipendentemente dallaloro percezione, è stata parzialmente derogata.

Per una illustrazione più estesa, si rinvia all’editoriale a pagina 2

Page 2: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

2 settembre2016

EDITORIALE

Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel

vivo la discussione sulla legge di bilancio per il 2017. La proprietàimmobiliare – che nell’ultima manovra ha apprezzato una primacorrezione dei gravi errori compiuti negli anni precedenti – neces-sita di interventi incisivi. Ecco alcune delle maggiori urgenze, sulpiano fiscale, e le relative proposte: certamente comportanti oneri– anche se in modo minimo rispetto agli oltre 40 miliardi di euroversati ogni anno dal settore in via diretta – e rese più difficili inseguito alla tragedia del sisma, ma che altrettanto indubbiamentevanno messe in cantiere se si vuole far ripartire l’economia (ed eli-minare qualche iniquità).

Detassazione immobili commerciali locatiIl commercio e l’artigianato diffusi – che sono due preziose ri-

sorse del nostro Paese – sono stati sinora garantiti dalla proprietàdiffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investitonei locali commerciali i frutti del loro lavoro. Da alcuni anni, la red-ditività di questi beni è del tutto inesistente e nelle strade delle no-stre città aumentano ogni giorno i locali vuoti. La somma di ben 7imposte porta ad erodere fino all’80% del canone di locazione; sesi aggiungono le spese, si può arrivare al 100%. È essenziale inter-venire con misure di detassazione, pena l’aggravarsi della crisi delcommercio e il crescere del degrado. Dovrebbero essere prese inconsiderazione riduzioni sia della tassazione patrimoniale, fissandouno specifico limite di legge alle aliquote Imu e Tasi (es.: 4 permille), sia di quella erariale, con l’introduzione di una cedolaresecca.

Deduzione redditi da locazioneFino a qualche anno fa la deduzione Irpef per i redditi da loca-

zione (a titolo di imposte e tasse, manutenzione ordinaria e straor-dinaria ecc.) era fissata al 25%. Successivamente è stata ridotta al15%. Infine, la cosiddetta “legge Fornero” l’ha portata al 5%. Ciòche, di fatto, ha condotto alla conseguenza che i proprietari-locatorisi vedono tassate anche le spese, in violazione di un principio fon-damentale del diritto tributario, oltre che del buon senso. Si rendenecessario, al minimo, ripristinare la misura del 15%, essa stessainsufficiente a coprire gli oneri – stimati in circa il 30% – a caricodei contribuenti interessati.

Misure per gli affitti a canone calmieratoNel 2017 scadrà il periodo di applicazione dell’aliquota del 10%

della cedolare secca sugli affitti, applicabile per i contratti di loca-zione agevolati (cosiddetti 3+2) e per studenti universitari nei Co-muni ad alta tensione abitativa nonché in quelli recentementecolpiti da calamità. Considerata l’importanza – anche sociale – diquesta misura, è essenziale stabilizzarla ed estenderne l’applicabi-lità a tutta Italia. Sul piano della tassazione patrimoniale, è invecefondamentale prevedere un’aliquota massima (es.: 4 per mille) perle abitazioni locate attraverso questi contratti.

Irpef immobili non locatiÈ necessario eliminare l’applicazione – iniziata nel 2014 – del-

l’Irpef e delle relative addizionali alle abitazioni non locate situatenello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale delcontribuente. Imposte che si aggiungono ad Imu, Tasi e Tari (soli-tamente con le aliquote massime) e che colpiscono – con inspiega-bile atteggiamento punitivo – quegli immobili che i proprietari nonriescono né a dare in affitto né a vendere, e per i quali sono anchetenuti a pagare le spese (di manutenzione, condominiali ecc.). Seitributi per un bene improduttivo sembrano davvero troppi.

Tassazione canoni non riscossi A proposito di tassazione dei canoni di locazione non percepiti,

occorre uniformare la disciplina riguardante gli affitti non abitativia quella degli affitti abitativi. Solo per questi ultimi, infatti, la regola(anacronistica) che impone la tassazione dei redditi fondiari indi-pendentemente dalla loro percezione, è stata parzialmente dero-gata, sia pure attraverso un meccanismo complesso e costoso.

g.s.t.

Breglia confermato alla guida di Sidief

È stato confermato per il pros-simo triennio il Consiglio di ge-stione di Sidief, società per azionisoggetta alla direzione e al co-ordinamento della Banca d’Italia.Il presidente è Mario Breglia,consigliere e direttore generaleè Carola Giuseppetti, il terzoconsigliere di gestione è Fabriziodi Lazzaro. Il Consiglio di sor-veglianza è presieduto da PaoloPiccialli ed è composto da LuigiDonato vice presidente, MariaPatrizia de Troia, Maria Giaconae Valeria Schininà.

Sidief, aderente a Confedilizia,ha un patrimonio immobiliarecomposto da 105 complessi im-mobiliari, comprensivi di circanovemila unità immobiliari, inprevalenza a destinazione resi-denziale, ma anche a destina-zione commerciale e ad uffici.I beni sono localizzati in 13 re-gioni e 22 province, in modoparticolare a Roma, ma sonomolte le proprietà anche a Mi-lano, Napoli e L’Aquila.

Mercato immobiliarein crisi solo in Italia (e a Cipro)

Il Presidente confederale hadichiarato: “I dati di Eurostatsono di un’evidenza lampante.Il mercato immobiliare è floridoin tutta Europa tranne che indue Paesi, l’Italia e Cipro, dove –dice l’istituto europeo di statistica– si osservano «cadute». In Italiasarà così finché il settore nonverrà liberato dalla zavorra fiscaleintrodotta dal Governo Monti at-traverso la triplicazione dell’im-posizione patrimoniale. L’elimi-nazione della tassazione sullaprima casa è stato il primo passo,ma è urgente intervenire suglialtri immobili, a cominciare daquelli locati, siano case, negozio uffici”.

Nasce l’Archiviodei numeri civici

Il d.p.c.m. 12.6.’16, apparsosulla Gazzetta Ufficiale n. 167del 19.7, istituisce l’Anncsu,Archivio nazionale dei nu-meri civici delle strade ur-bane, realizzato dall’Istat edall’Agenzia delle entratecome “riferimento nazionaleper gli stradari e indirizzaricomunali”. L’aggiornamentocompete ai Comuni.

Si esclude, in sede ufficiale,che l’Archivio in questioneabbia finalità fiscali, subitoipotizzate (ne controlleremo,comunque, l’utilizzo).

Le prossime date per sostenere l’esame finale

Sabato 1º ottobre, ore 15 MessinaSabato 22 ottobre, ore 15 ArezzoSabato 12 novembre, ore 15 BiellaSabato 10 dicembre, ore 15 Imperia

CORSI AMMINISTRATORION-LINE

SAVE THE DATE

Tassa rifiuti per le seconde case

Accade che nel Novarese,un consiglio comunale approviun regolamento col quale«presume» che per i non re-sidenti un’abitazione di oltre100 mq sia abitata da almeno6 persone. Quindi una casa,anche se occupata da unapersona per un mese l’anno,paga una cifra sproporzionata.La disposizione è chiaramentedettata dall’intento di scaricaresui non residenti le spese ealleggerire quella dei residenti.Così la tassa, che dovrebbeessere un rimborso per unservizio fornito, si trasformain una imposta punitiva. Ainon residenti non è dato alcunmezzo per reagire, ma almenosia dato loro il diritto di votoper le comunali!

Pietro Caviglia, Brugherio (Mi)

(Corriere della Sera, 4.7’16)

Agevolazioni “prima casa” e costruzione di immobile

Non perde i benefici “primacasa” il contribuente che, entroun anno dalla vendita di un im-mobile per il quale aveva usufruitodelle agevolazioni, ne costruiscaun altro su un terreno acquistatoin precedenza e lo adibisca adabitazione principale.

In questi termini la Corte dicassazione con la sentenza n.13550 dell’1.7.’16.

ACCORDO CONFEDILIZIA-TRIBUNACORSI ON-LINE PER

AMMINISTRATORI DEL PROPRIO CONDOMINIOtelefono verde 800 400 762

Page 3: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

3settembre2016

Maurizio Bernardopresidente della Commissione Finanzealla Camera

È giunto alla terza legislatural’on. Maurizio Bernardo. Nato aPalermo il 3 giugno 1963, lau-reato in sociologia, è imprendi-tore nei settori del marketing edella pubblicità. Nel 2006 vieneeletto nella lista di FI della cir-coscrizione Lombardia 3: fa par-te della commissione Attivitàproduttive. Rieletto nel 2008,con il Pdl, sempre in Lombardia3, è capogruppo in commissioneFinanze per l’intera legislatura.Tornato alla Camera nel 2013,nella circoscrizione Lombardia1 per il Pdl, aderisce poi al Ncd.Iscritto al gruppo di Area popo-lare, è capogruppo in commis-sione Finanze, diventandonepresidente dal maggio 2015. Peranni è stato tesoriere del gruppoPdl a Montecitorio: adesso è te-soriere dei deputati di Ap.

Lungo e articolato è l’elencodei documenti da lui presentatiin un decennio di Parlamento:interrogazioni, ordini del giorno,emendamenti, oltre che propostedi legge, non poche delle qualicome primo firmatario. Fra isuoi più recenti progetti, ne ri-cordiamo uno sulla gestione delrisparmio privato e un altrosulla detrazione delle spese perinterventi straordinari di siste-mazione a verde di aree scoperteche siano pertinenza delle unitàimmobiliari private.

Sono numerosi gli interventida lui svolti, sia in commissionesia in Assemblea. Si è interessatosoprattutto di documenti di eco-nomia e finanza, di banche, ditributi, di Pubblica amministra-zione, di bilanci, ma non di radosi è fatto sentire su temi di poli-tica generale. L’attività di pre-sidente della commissione Fi-nanze è apprezzata, anche daibanchi delle opposizioni, perl’indiscussa neutralità e com-petenza.

PERSONALITÀ

da QN, 29.8.’16

COSTO CORSI ON LINE, 200 EURO E 40 EURO

da IL FOGLIO, 19.8.’16

L’OROLOGIO/CALENDARIO DI UNA VERGOGNA DI STATO

Sono passati 861 giorni (più di 2 anni, dunque) da quandoil Ministro Franceschini ha riconosciuto in Senato che lo statoha un debito di oltre 97 milioni di euro nei confronti di pro-prietari di dimore storiche che, sulla base di una specificalegge e con il decisivo/determinante aiuto della Soprinten-denza, hanno speso – anni e anni fa – il doppio di quanto lostato oggi gli riconosce come dovuti (e non gli corrisponde).Solo ad alcuni sono stati corrisposti esigui acconti, mentre lagran parte dei soldi sono andati ad enti pubblici (come nonne avessero a sufficienza, anche per gli sprechi e il clienteli-smo di rito).

Continueremo a pubblicare questo orologio/calendario sinoa che lo stato (che, quando vuole, trova soldi per tutti, e pertutto) avrà onorato – e quando mai lo farà – il proprio debito.Chissà mai che qualcuno provi vergogna…

Page 4: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

4 settembre2016

SISTEMA CONFEDILIZIA

Cessione in proprietà - Alloggi assegnati ai profughi- Acquisto a prezzo di favore - Spettanza sia per glialloggi statali che per quelli di altri enti - Necessità

In tema di cessione di alloggi, a prezzo agevolato, in favore diprofughi, il corrispondente beneficio spetta indistintamente - giustagli artt. 45 della l. n. 388 del 2000 e 4, commi 223 e 224, della l. n.350 del 2003 - per tutti gli immobili contemplati negli artt. 17 e 18della l. n. 137 del 1952, e quindi a prescindere dalla circostanzache l’alloggio sia di proprietà statale o di altri enti - Cass. civ., sez.I, 18 dicembre 2015, n. 25523, Acer Azienda Casa Emilia RomagnaProvincia Bologna c. Liotti ed altri (l. 4 marzo 1952, n. 137, art. 17;l. 4 marzo 1952, n. 137, art. 18; l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 45;l. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4). (RV637987)

Alloggio di edilizia pubblica e determinazione del canone sociale

In tema di edilizia residenziale pubblica, la normativa specialein materia di determinazione del canone sociale riguarda solo glialloggi destinati a soddisfare le primarie esigenze abitative dei nonabbienti e non anche i locali aventi destinazione diversa come leautorimesse, rispetto a cui “non sussistono finalità di carattere so-ciale tali da giustificare un trattamento speciale e privilegiato”. Nederiva che non ha alcuna rilevanza il fatto che detti locali siano statilocati – con un unico contratto e con la previsione di un canone uni-tario – contestualmente all’assegnazione dell’alloggio.

Così la Cassazione, con sentenza n. 2237 del 4.2.’16.

COORDINAMENTONAZIONALE CASE RISCATTOEDILIZIA PUBBLICA(ADERENTE ALLACONFEDILIZIA)

Protocollo d’intesa A.D.S.I./MIURÈ stato recentemente firmato un protocollo d’intesa, tra l’A.D.S.I.

ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca(MIUR), il cui obiettivo è quello di rafforzare il raccordo tra scuolae mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formativedi alto e qualificato profilo, ai fini dell’acquisizione di competenzespecifiche, in riferimento al tema dell’alternanza “scuola-lavoro”,punto di maggior rilievo della legge 107 del 13 luglio 2015.

Il MIUR e A.D.S.I, ciascuno nell’ambito delle proprie competenzee responsabilità, intendono promuovere la collaborazione, ilraccordo ed il confronto tra il sistema di istruzione e formazione equello dei beni culturali di proprietà privata, rappresentato appuntodall’A.D.S.I., per favorire essenzialmente lo sviluppo delle competenzedegli studenti nel settore specifico, attivando congiuntamenteiniziative di informazione rivolte alle istituzioni scolastiche interessatee concordando l’organizzazione di attività di orientamento a livelloterritoriale.

«Non sta a me – ha scritto il Presidente Gaddo della Gherardesca– sottolineare quanto, detto accordo, rappresenti sicuramenteun’eccellente opportunità sotto molteplici aspetti; innanzitutto av-vicinare i giovani al mondo del lavoro nel settore dei beni storico/ar-tistici e culturali, rivalutando anche in tal modo antichi mestieri eprofessioni estremamente qualificanti, ma altresì offrire alla nostraAssociazione una rilevante opportunità per sensibilizzare, consempre maggiore incisività ed attraverso una forma alternativa dicomunicazione, l’opinione pubblica e le Istituzioni competenti ri-guardo l’operato che i proprietari di dimore storiche – fedeli custodidel più bel paesaggio antropizzato del mondo – portano avanti dasempre, non solo per la salvaguardia e la valorizzazione del propriopatrimonio, ma altresì per sottolineare la pubblica utilità dei nostribeni finalizzata, nel contesto specifico, alla formazione giovanile».

Il volume 2016 di12 RestauriL’ultimo volume uscito della

collana 12, ideata da Marina De-serti, curato da Giada Lepri, co-ordinamento Lucia Calabrese, fo-tografie Massimo Siragusa, pre-fazione di Moroello Diaz della Vit-toria Pallavicini, ed. Allemandi.Restauri (con relative schede):Castello di Prampero, Magnanoin Riviera, Udine; Struttura agro-pastorale dell’Abbazia di San Vito,Polignano a Mare, Bari; Loggiadella Mercanzia, Siena;Tonnaradi Scopello, Castellammare delGolfo, Trapani; Palazzo CiavoliCortelli, l’Aquila; Palazzo Crivelli,detto «dei Pupazzi», Roma; PalazzoGrimaldi della Meridiana, Genova;Palazzo Terzi, Bergamo; Palazzo Arcieri Bitonti, San Mauro Forte,Matera; Palazzo Manes, Bisceglie, Barletta-Andria-Trani; CasinoCappuccilli, Torrezeppa, Ribabottoni, Campobasso; Villa Aureli,Perugia.

Memorie di valore

Accurato volume di FrancescaPino e Alessandro Mignone daltitolo «Memorie di valore - Guidaai patrimoni dell’Archivio storicodi Intesa San Paolo» (ed. Hoepli).Prefazione di Giovanni Bazoli. Am-pia illustrazione da fondi archivi-stici (anche di banche incorporate),ricca bibliografia, indice dei nomidi persone, apparati fotografici dieccezionale interesse.

Foreste, un bene da tutelareL’ultimo numero dell’apprezzata rivista Nuova Proprietà Fondiaria

(sempre riccamente illustrata) pubblica un accurato resoconto di unConvegno sull’attività della Rete Rurale Nazionale dal titolo «Foreste,un bene da tutelare con la gestione attiva».

Lo stesso numero della rivista pubblica anche un incorniciato daltitolo “News dalla Confedilizia” con dichiarazione del Presidenteconfederale Spaziani Testa nonché un incorniciato dal titolo “Osservatorianche noi” con un articolo del Presidente del Centro studi confederaleSforza Fogliani dal titolo “Condominio e attestato di formazione”.

La presentazione del Modello 770 slitta al 15 settembre

Con il d.p.c.m. 26.7.’16 – pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29.7.’16– è stato differito al 15.9.’16 il termine (fissato per legge al 31.7.’16)per la presentazione telematica, direttamente o tramite soggetti abi-litati, della dichiarazione dei sostituti d’imposta, tra i quali anche ilcondominio, per le ritenute operate nel 2015 (Modello 770/2016).

Associazione Dimore Storiche Italiane(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

ASSOCIAZIONE ARCHIVI GENTILIZI E STORICI(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

(CONVENZIONATA CONFEDILIZIA)FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

I REGISTRI AMMINISTRATORISONO ISTITUITI PRESSOLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI CONFEDILIZIA

Page 5: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

5settembre2016

SISTEMA CONFEDILIZIA

Davide Guarini PresidenteÈ Davide Guarini (Fisascat-Cisl) – in applicazione del criterio di

rotazione tra le organizzazioni componenti gli Enti bilaterali – ilnuovo Presidente del Coasco. Guarini succede a Carlo del Torre(Confedilizia), che svolgerà ora il ruolo di Vicepresidente. Gli altricomponenti del Consiglio sono Giovanni de Lutio di Castelguidone,Alessandra Meucci Egidi, Andrea Righi e Mauro Munari.

Dario dal Verme è stato designato Presidente del Collegio dei re-visori dei conti, di cui sono componenti effettivi Antonio Lombardie Simone Schermi.

Nuova campagna di comunicazione Dalla metà del mese di settembre e sino alla fine di ottobre, tram,

cartelloni stradali, tabelloni parapedonali saranno i mezzi attra-verso i quali Assindatcolf diffonderà il messaggio promozionale:“Competenti NOI, senza problemi VOI!”. Non mancheranno, poi, lebrochure informative e il bimestrale “Notizie Assindatcolf” che,nella rinnovata veste grafica, riuscirà certamente a catturare l’at-tenzione di nuovi utenti. L’Associazione raggiungerà anche gliutenti che viaggiano con Trenitalia. Infatti, sul mensile “La Frec-cia”, distribuito a bordo delle vetture, ci sarà una pagina dedicataproprio ad Assindatcolf. Inizia così una nuova ed entusiasmantesfida per l’Associazione.

Cassacolf: nuove prestazioni per le cure odontoiatriche

Tra le prestazioni odontoiatriche di cui possono usufruire i lavo-ratori iscritti alla Cassacolf sono state recentemente aggiunte anchequelle per impianti osteointegrati e relative corone fisse. Il lavora-tore che avrà bisogno di questa tipologia di intervento potrà goderedi un rimborso specifico commisurato al numero di impianti pre-visto dal piano di cura: 600 euro per 1 impianto; 1.200 euro per 2impianti; 2.100 euro per 3 impianti (soglia massima).

La copertura è valida esclusivamente in caso di utilizzo di strut-ture sanitarie convenzionate con UniSalute e per prestazioni effet-tuate da medici convenzionati.

Inps: cala il numero di domestici ma aumenta la quota di italiani

Diminuiscono i lavoratori domestici ma aumenta la quota di ita-liani che si dedicano al lavoro di colf e badante. È la “fotografia”scattata dall’Inps nell’ultima rilevazione pubblicata nel mese di giu-gno. Secondo i dati dell’Istituto, infatti, nel 2015, i domestici regolarisono stati 886.125, in calo del 2,26% sul 2014. Ma, a fronte dell’an-damento decrescente della categoria registrato nel triennio 2013-15, per i domestici italiani si registra invece un incremento pari al4,23% nel 2015 rispetto al 2014.

Guardando alle presenze regione per regione, il territorio che re-gistra il maggior numero di lavoratori domestici è quello della Lom-bardia con 160.587 lavoratori (18,1%), seguito dal Lazio (15,0%),dall’Emilia Romagna (9,0%) e dalla Toscana (8,5%). È, inoltre, pro-prio in queste quattro regioni che si concentra oltre la metà dei la-voratori domestici operativi in Italia.

Quanto alla nazionalità, si evidenzia comunque una forte preva-lenza di lavoratori domestici stranieri, che nel 2015 risultano essereil 75,9% del totale (provenienti per lo più dall’Europa dell’Est).

Fidaldo audita alla CameraFidaldo, Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico, è

stata audita in commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, por-tando il suo contributo in materia di lavoro accessorio. Sul tavolodei relatori, insieme al Vice Presidente della Federazione, AlfredoSavia, anche il Vice Presidente Assindatcolf, Andrea Zini.

Al centro del dibattito, riportato integralmente sulla home pagedel sito istituzionale, www.assindatcolf.it, i cosiddetti “voucher”,rispetto ai quali Assindatcolf, a nome di Fidaldo, ha espresso alcuneperplessità e proposte di modifica. “La normativa che attualmenteregola il lavoro accessorio, – ha detto Zini intervenendo in com-missione a nome di Fidaldo – oltre a non garantire i diritti ai lavo-ratori, è anche estremamente rischiosa per le famiglie, esponendolea possibili controversie legate ad un utilizzo improprio dei buonilavoro. Abbiamo già delle vertenze poiché in molti casi non si trattaaffatto di ricorrere ad un lavoro accessorio, ma, al contrario, siamospesso in presenza di un impiego che è a tutti gli effetti continuativo”.Alla luce di questa considerazione è stata quindi illustrata la primaproposta di modifica: “La normativa faccia chiarezza sulla tipologiagiuridica di contratto che si viene ad instaurare; – ha spiegato As-sindatcolf – anche in presenza di voucher occorre un accordo scrittotra le parti”.

Quanto all’aspetto economico, nel corso dell’audizione è statoprecisato che risulta indispensabile introdurre, come già avvieneper imprese e per liberi professionisti, il limite di retribuzione a 2mila euro per singolo committente. La proposta di abbassare dra-sticamente la soglia massima, ora fissata a 7 mila euro netti, siritiene necessaria poiché nel settore domestico il 90% dei rapportidi lavoro subordinato part-time rientra nel computo di questa cifra,con la conseguenza che, in taluni casi, si autorizza di fatto adutilizzare lo strumento, oggi improprio, dei voucher, esponendo ildatore di lavoro a veri e propri rischi.

Al di là dell’introduzione di un meccanismo di tracciabilità che,come annunciato dal Governo dovrà diventare operativo, Fidaldoha indicato un’altra strada che potrebbe essere percorsa per rego-lamentare in modo più puntuale il lavoro accessorio, ovvero quelladi aggiungere, oltre al limite reddituale, anche un limite temporale,ossia una durata massima di 2 o 3 mesi, entro il quale utilizzare lostrumento dei voucher in maniera legittima. La Federazione si èanche detta pronta, nel caso non si arrivasse a delle modifiche so-stanziali della normativa sul lavoro accessorio come richiesto, acoinvolgere le altre parti sociali al fine di incentivare una politicadi “autolimitazione” dello strumento “buono lavoro”.

ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

COASCO ENTE BILATERALE PER I DIPENDENTIDA PROPRIETARI DI FABBRICATI COSTITUITODA CONFEDILIZIA E CGIL - CISL - UIL

Fondazione Ania al meeting di Rimini

La Fondazione Ania per la sicu-rezza stradale è tornata protagonista al Meeting di Rimini. Dopo lapresenza del triennio 2009-2011, la onlus delle compagnie di assi-curazione ha partecipato di nuovo alla manifestazione che si èsvolta dal 19 al 25 agosto alla Fiera di Rimini.

Nell’anno in cui il titolo della manifestazione è “Tu sei un beneper me”, la Fondazione Ania è tornata al Meeting di Rimini per ri-badire l’importanza del rispetto delle regole della strada per la tu-tela della propria vita e di quella degli altri.

Incontro a Roma il 28 settembre

Si svolgerà il 28 settembre – a Roma,presso la sede di Confedilizia – un in-contro di presentazione del Protocollod’intesa stipulato fra Confedilizia eFinco. All’incontro – nel corso del qualeverrà illustrata, in particolare, l’inizia-

tiva dell’Albo Fornitori – saranno invitati a partecipare i rappresen-tanti delle Associazioni territoriali di Confedilizia e le aziende iscrittealle 38 Associazioni di settore facenti parte di Finco.

(CONVENZIONATA CONFEDILIZIA)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

SE TAN TI PRO PRIE TA RI CHE NON SO NO ISCRIT TI

SA PES SE RO CO SA FA PER LO RO LA CON FE DI LI ZIASEN TI REB BE RO IL DO VE RE DI COR RE RE AD ISCRI VER SI

Page 6: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

6 settembre2016

SISTEMA CONFEDILIZIA

ENTE BILATERALE PER I DIPENDENTIDA PROPRIETARI DI FABBRICATI COSTITUITODA CONFEDILIZIA E CGIL - CISL - UIL

Righi Presidente È Andrea Righi (Filcams-Cgil) – in ossequio al criterio di rota-

zione tra le Organizzazioni componenti gli Enti bilaterali – il nuovoPresidente dell’Ebinprof. Righi succede a Pier Paolo Bosso (Confe-dilizia), che svolgerà ora il ruolo di Vicepresidente. Il Consiglio di-rettivo, nell’ambito della riunione per il rinnovo delle cariche, haeletto come componenti del Comitato esecutivo anche Giovanni deLutio di Castelguidone, Alessandra Meucci Egidi, Davide Guarini eGabriele Fiorino.

Dario dal Verme è stato designato Presidente del Collegio dei re-visori dei conti, di cui sono componenti effettivi Francesco PaoloFazio e Cosimo Ampolo.

Registro delle opposizioni, iniziativa per migliorarlo

Come più volte riferito sulle pagine di questo notiziario (cfr., daultimo, Cn genn. ‘16) il “Registro delle opposizioni”, istituito per tu-telare coloro che non vogliono essere disturbati dalle telefonate –in qualsiasi orario del giorno e della notte – delle società di tele-marketing, non funziona come dovrebbe. il cellulare rende taleevento ancor più esasperante.

Provano a porre rimedio a tale fastidio, con un disegno di legge,alcuni senatori del Gruppo parlamentare dei Conservatori e rifor-misti, ad iniziare dalla Presidente Bonfrisco.

L’attuale disciplina, com’è noto, prevede che i cittadini possanoessere iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, e ciò al finedi non ricevere telefonate da parte di operatori per fini pubblicitario di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mer-cato o di comunicazione commerciale. L’obiettivo della proposta èquello di rendere più incisivo lo strumento del Registro e, pertanto,dispone che sia un diritto del cittadino iscrivere, con una semplicerichiesta, il proprio numero di telefono, sia fisso o mobile, al Regi-stro pubblico citato, indipendentemente dal fatto che la numera-zione sia o meno presente negli elenchi pubblici degli abbonati.

L’auspicio è anche quello di fare fronte all’incontenibile aggres-sività degli operatori di telemarketing – come segnalato dall’Auto-rità Garante per la protezione dei dati personali nella relazioneannuale 2016 – che arriva a compromettere seriamente la tranquil-lità individuale.

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

de Lutio di Castelguidone PresidenteSi è riunita a Roma l’assemblea della Cassa Portieri, che ha prov-veduto al rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea ha chiamato aricoprire la carica di Presidente – in attuazione del criterio di rota-zione tra le Organizzazioni componenti – Giovanni de Lutio di Ca-stelguidone (Confedilizia) che, all’insediamento, ha ringraziato ladirigenza tutta e in particolar modo il Presidente uscente, MarioPiovesan (Fisascat-Cisl), per la preziosa attività svolta nonchéRenzo Gardella che ha contribuito a “creare” la Cassa e che, conun’opera ventennale alla direzione della stessa, ne ha decretato ilsuccesso. Vicepresidente sarà Mauro Munari (Uiltucs). L’assembleaha inoltre eletto, come componenti del Comitato esecutivo, Ales-sandra Meucci Egidi, Luca Segalin, Davide Guarini e Michele Car-pinetti.

Antonio Lombardi è invece il nuovo Presidente del Collegio deirevisori dei conti, di cui sono componenti Dario dal Verme e CosimoAmpolo.

Illegittima la norma sulla pensione di reversibilità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 174 del 15.6.’16, ha di-chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del d.l.6.7.’11, n. 98, come convertito (la cosiddetta norma “anti-badante”).Tale norma limitava l’ammontare della pensione di reversibilitàquando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un’etàsuperiore ai settant’anni e il coniuge superstite era più giovane dialmeno vent’anni.

La Corte richiamandosi alla propria costante giurisprudenza intema di analoghe norme restrittive ha evidenziato di aver ritenutoirragionevole una limitazione del trattamento previdenziale, con-nessa al mero dato dell’età avanzata del coniuge e della differenzadi età tra i coniugi. In particolare, la Consulta ha ritenuto inaccet-tabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico qualel’età, per incidere su un istituto – la pensione di reversibilità – fon-dato sul vincolo di solidarietà che si stabilisce nella famiglia. Le li-mitazioni introdotte dalla norma – ora dichiarata incostituzionale –si collegava alla presunzione che i matrimoni contratti da chi abbiapiù di settant’anni con una persona di vent’anni più giovane trag-gano origine dall’intento di frodare le ragioni dell’erario, in assenzadi figli minori, studenti o inabili.

Si tratta – ha ritenuto la Corte – di un presupposto di valore, sot-teso anche a precedenti discipline restrittive, fortemente dissonanterispetto all’evoluzione del costume sociale. Il non trascurabile cam-biamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, in-dipendenti dall’età, emerge anche dalla precedente giurisprudenzadella Corte costituzionale.

COSTITUITA DA CONFEDILIZIA

E CGIL - CISL - UIL

La revoca del trust non sconta l’imposta di successione

Con sentenza n. 2937/67/16 del 16.5.’16, la Commissione tributariaregionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha confermato che la“chiusura” unilaterale di un trust non è soggetta all’imposta sullesuccessioni e donazioni, ma alla sola imposta di registro, così respin-gendo l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza diprimo grado della Commissione tributaria provinciale di Brescia.

In particolare, la sentenza estende alla revoca del trust con apportodi beni immobili da parte della disponente, il regime fiscale previstoin caso di risoluzione per mutuo consenso della donazione di un im-mobile, equiparando i due istituti sotto l’aspetto degli effetti giuridiciche producono.

La vicenda riguarda un notaio che aveva impugnato l’avviso di li-quidazione con cui l’Agenzia rideterminava le imposte dovute a se-guito dell’atto di revoca di un trust con conferimento immobiliare.Secondo l’Ufficio, il trasferimento dei beni a titolo gratuito, conse-guente alla revoca della disposizione, andava assoggettato all’impo-sta di successione e donazione prevista per i trasferimenti a favoredi altri soggetti e non all’imposta di registro.

La Commissione regionale, partendo dal fatto che per gli atti uni-laterali come la revoca in oggetto non è prevista una disciplina al-l’interno del Codice civile, evidenzia che comunque il disponentetrova la regolamentazione del suo potere di revoca nell’atto istitutivodi trust, quindi in regole prefissate. Assimila pertanto la revoca del-l’atto di trust alla revoca di un atto con mutuo consenso sul qualeviene applicata la tassazione in misura fissa, affermando che “si deveavere riguardo agli effetti degli atti e non alle strutture dei negozigiuridici in discorso”.

Ed infatti, pur qualificandosi come atto unilaterale, la revoca deltrust produce l’effetto di eliminazione del trust stesso (e quindi di unprecedente negozio giuridico), al pari della disciplina civilistica delmutuo consenso, da cui l’applicabilità dello stesso regime di tassa-zione.

COORDINAMENTO TRUSTS IMMOBILIARI CONFEDILIZIA

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Page 7: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

7settembre2016

NewsletterLa Homelink Italia trasmette periodicamente agli

associati una newsletter con la quale vengono fornitisuggerimenti pratici per semplificare la gestionedello scambio di casa. Tra le indicazioni riportate,estremamente rilevante è la compilazione periscritto dell’accordo di scambio di casa. Tale docu-mento, scaricabile dal sito Internet di Homelink Ita-lia, tutela le parti per quanto riguarda i termini e lecondizioni dello scambio stesso. La newsletter ri-

porta, inoltre, tutti gli aggiornamenti che di volta in volta vengonoapportati alla piattaforma informatica che ospita il servizio e l’indi-cazione delle nuove funzionalità attivate sulla stessa.

Confedilizia ed Homelink Italia – ricordiamo – hanno stipulato unaconvenzione che garantisce una riduzione sulla quota associativa daversare per aderire al servizio dello scambio di casa.

Maggiori informazioni e dettagli possono essere reperiti sul sitodell’organizzazione all’indirizzo: www.homelink.it

(CONVENZIONATA

CONFEDILIZIA)

Oriana: il Governo sostenga l’immobiliare“Occorre una politica industriale da parte dello Stato di sostegno

del settore immobiliare-costruzioni chiara, costante e di lungo pe-riodo, ai fini della quale non esiste oggettivamente una leva più ef-ficace di quella fiscale. In questo anno trascorso la ripresa delmercato è continuata, ma in misura e modi sicuramente menochiari e decisi di quanto ci aspettassimo. I fattori li conosciamo:lento e insufficiente sviluppo dell’economia italiana, preoccupa-zione diffusa per il futuro dell’economia europea e mondiale – si-curamente aggravata dalla recente e sorprendente vicenda di Brexit–, tassazione eccessiva della proprietà immobiliare. I recenti mi-glioramenti apportati su questo versante dal Governo Renzi sonotroppo circoscritti alla proprietà della prima casa e non incidonopositivamente né su altri importanti segmenti immobiliari (comele dimore turistiche o gli immobili non abitativi), né sulla produ-zione di nuovi alloggi sempre fortemente penalizzata da inutili bal-zelli all’origine”.

Così il presidente di Aspesi, Federico Filippo Oriana, nel corsodell’Assemblea annuale dell’Associazione, svoltasi a Milano.

Continua l’azione contro la “concorrenza sleale” di alcune banche

In un articolo pubblicato sul quotidiano on line Il Sole 24 Ore-Casa24 Plus l’8 agosto scorso, si fa il punto sul rapporto tra banche edagenzie immobiliari e sull’iter parlamentare del ddl concorrenza.

Concorrenza sleale, conflitto di interessi e trasparenza a rischionel mercato delle compravendite. Ma soprattutto mancanza di ter-zietà da parte del soggetto che fa mediazione, a scapito della tuteladei consumatori. Sono questi i “capi d`accusa” che gli agenti immo-biliari muovono, con sempre maggiore preoccupazione, nei con-fronti dei colossi del credito che hanno fatto breccia nel mondodell`intermediazione immobiliare.

“I recenti decreti approvati dal Governo – spiega nell’articoloPaolo Righi, presidente Fiaip - permettono alle banche, tra l`altro,di diventare proprietarie dei beni immobili di chi è in ritardo conle rate del mutuo”. Considerando l`ingresso di alcuni istituti di cre-dito nella mediazione immobiliare, continua, “a breve si creerà unoligopolio che permetterà ad alcune banche, che stanno spingendoper la disintermediazione, di concedere il mutuo, espropriare l`im-mobile di chi è in ritardo con i pagamenti, diventarne il proprietarioe venderlo tramite la propria agenzia facendosi pagare la provvi-gione”.

Una situazione che si configura “come un chiaro conflitto di in-teressi – conclude Righi – e che ha portato alla presentazione in Se-nato di emendamenti bipartisan al ddl concorrenza, poi bloccati dalGoverno, per arginare questa deriva, che avviene, peraltro, nel si-lenzio più assoluto delle istituzioni di garanzia e vigilanza, comeAntitrust (che ha rigettato un primo ricorso) e Banca d`Italia, inter-pellate con vari esposti già da più di un anno”.

A Madrid inaugurata la Confederación de la Cámaras de la Propriedad Urbana

Il Comitato esecutivo dell’Uipi, alla presenza del Segretario diStato spagnolo per i lavori pubblici, i trasporti e l’edilizia abitativa,Mario Garcés Sanagustín, nonché dell’ex Ministro degli esteri au-striaco, Benita Ferrero Waldner e con la partecipazione, per l’Italia,del Vicepresidente confederale Vigne e dell’avv. Gagliani Caputodella Sede centrale, ha partecipato alle celebrazioni per l’inaugu-razione della nuova sede della Camera della proprietà urbana diMadrid (CCPU). L’organizzazione, istituita nel 1996, rappresenta21 associazioni delle diverse comunità autonome regionali per untotale di circa 160.000 proprietari. Il ruolo della Confederazione èdi rappresentare le Camere dei proprietari nei rapporti con i deci-sori nazionali e gli organismi nazionali e internazionali, nonché dipromuovere e difendere i diritti della proprietà urbana e di pro-porre politiche ed iniziative a tutela della regione Iberica e per ilsuo sviluppo.

Agenda europea per la sharing economyLa Commissione europea ha pubblicato linee guida, non vincolanti,

in materia di economia collaborativa o condivisa. Tale tipologia dieconomia costituisce un nuovo modello di business che crea nuoveopportunità, sia per i consumatori sia per gli imprenditori. Nelcorso del 2015 nell’Ue, secondo la Commissione, il reddito prodottodalla sharing economy è stato di 28 miliardi di euro.

L’economia collaborativa mette in contrapposizione, da unaparte coloro che offrono servizi a livello non professionale e,dall’altra, coloro che li offrono professionalmente, generando intal modo – secondo la Commissione – potenziali situazioni conflittuali.Ciò comporta richieste contrapposte: una disciplina “essenziale”,da un lato, al fine di evitare cha l’eccessiva regolamentazionepossa soffocare il fenomeno; dall’altro, le istanze di operatori pro-fessionali, che per mantenere i vantaggi dovuti alla loro posizionedi mercato attuale, auspicano una regolamentazione più stringente.

L’intento della Commissione è di contribuire allo sviluppo equi-librato dell’economia collaborativa nell’Ue.

Per approfondire le politiche che riguardano il settore è possibilevisionare la documentazione al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

SISTEMA CONFEDILIZIA

UNION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE(COMPONENTE PER L’ITALIA: CONFEDILIZIA)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

da Panorama, 24.8.’16

Page 8: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

8 settembre2016

Leggendoper intero

questo notiziarioSIETE INFORMATI

su tutteLE PIÙ IMPORTANTI

NOVITÀE CURIOSITÀ

TRAMITECONFEDILIZIAPUOI COMODAMENTEOTTENEREVISURECATASTALIANCHE IPOTECARIE

Informazioni presso tutte le Associazioni e leDelegazioni territoriali

CONFEDILIZIAl’organizzazione in grado

di assistere condòmini e proprietari di casaIN TUTTA ITALIA

Informazioni sulle sediwww.confedilizia.it

Il mio Paese, la mia terra

Questo è il mio Paese e lamia terra. È qui che devo es-sere.

Yonathan Netanyahu

Terremoto Lazio e MarcheIl terremoto che – nella notte fra il 23 e il 24 agosto – ha colpito, in particolare, le province di

Rieti e di Ascoli Piceno, rappresenta una gravissima sciagura, per la perdita di tante vite umane eper la ferita ad un patrimonio che – come quasi ovunque in Italia – è prezioso anche dal punto divista architettonico e culturale. Confedilizia ne ha seguito gli sviluppi sin dalle prime ore successiveall’evento, sia direttamente sia attraverso le Associazioni territoriali delle località interessate dalsisma, che hanno immediatamente preso contatto con le autorità locali e che si sono attivate – fral’altro – per raccolte di fondi.

La nostra Confederazione darà il suo contributo – come già accaduto, in passato, in occasione dicircostanze analoghe – per un’opera di ricostruzione che si preannuncia molto onerosa.

Ai dirigenti, ai soci, a tutte le persone comunque coinvolte, la piena – e sentita – solidarietà diConfedilizia.

Il 25 agosto, il Presidente confederale ha così dichiarato:“Le ore che seguono un evento tragico come quello che stiamo tuttora vivendo dovrebbero essere

riservate, da un lato, al raccoglimento e, dall’altro, all’impegno concreto o al silenzioso rispetto neiconfronti di coloro che sono sul campo a lavorare giorno e notte. Invece – come già accaduto incasi analoghi – stiamo assistendo ad un profluvio di dichiarazioni, di proposte risolutive, di sentenzesugli errori compiuti in passato. Interventi che – spesso in modo interessato – coinvolgono la pro-prietà immobiliare e ai quali è quindi doveroso replicare.

Confedilizia non ha né ricette, né formule salvifiche. Ritiene, però, che la strada da seguire – im-perfetta, come tutte le cose di questo mondo – sia quella delle politiche di incentivazione, soprat-tutto fiscale, degli interventi per la tutela del patrimonio immobiliare e per la prevenzione deidanni da calamità. Quel che certamente non serve – e che, anzi, porta danni – è ipotizzare obblighigeneralizzati di intervento o di redazione di improbabili certificati ovvero riesumare proposte boc-ciate dalla storia: come quella di un obbligo assicurativo, contrastata anche dall’Antitrust, o quelladel fascicolo del fabbricato, libretto cartaceo dichiarato illegittimo dai giudici di ogni ordine e gradoe avversato anche dal Governo Renzi, che ha tempo fa impugnato una legge regionale in tal senso,poi ritirata dalla Regione che l’aveva varata.

Quanto al post-terremoto, il Governo in carica – con un provvedimento previsto dall’ultima leggedi stabilità e attuato con una delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale proprio venti giorni fa – havarato un sistema di gestione delle calamità naturali che permette a cittadini e imprenditori dan-neggiati di ottenere considerevoli aiuti per la riparazione o ricostruzione delle case e per il ripri-stino delle attività produttive. Confidiamo che le relative risorse siano incrementate, a beneficiodelle popolazioni colpite dal sisma che ha colpito Lazio e Marche.

Per il resto, Confedilizia – con le sue Associazioni territoriali delle zone colpite – si preoccupa direndersi utile, senza clamori, in questi momenti drammatici, come farà poi nella fase della rico-struzione e come ha fatto in occasione di precedenti, tragici eventi”.

Il giorno successivo, il Presidente ha così dichiarato:“La proprietà immobiliare è pronta a dare il proprio contributo in vista del progetto «Casa Italia»,

annunciato dal Presidente del Consiglio. Sinora abbiamo apprezzato l’approccio del Governo, im-prontato al realismo e – quindi – incentrato su politiche di incentivi e non sull’imposizione di nuoviadempimenti. Un approccio che si pone in netto contrasto con la marea montante di proposte pro-venienti da quanti – chi per interesse, chi per demagogia, chi per ingenuità – ipotizzano interventia tappeto dai costi improponibili o rispolverano vecchi arnesi come la barzelletta del libretto casa(più pomposamente, fascicolo del fabbricato) o l’assicurazione obbligatoria anticalamità.

Si sente parlare, ad esempio, con ineffabile disinvoltura (tipico atteggiamento di chi parla dispese altrui), di interventi antisismici del costo di 30.000 euro per un appartamento di 100 metriquadri (che si moltiplicano chissà per quanto in caso di immobili storici o comunque antichi).

Si torna, incredibilmente, ad evocare il fascicolo del fabbricato (anche da parte di politici localiche nulla hanno fatto per gli edifici pubblici di propria competenza): una raccolta di documentiche dovrebbero curare le amministrazioni pubbliche, ma che invece si vorrebbe imporre ai singoliproprietari, che allo scopo pagherebbero ingenti somme ai professionisti che da anni chiedonoquest’obbligo burocratico e inutile. Non è un caso se i giudici di ogni ordine e grado – Tar, Consigliodi Stato, Corte costituzionale – hanno dichiarato illegittimo questo strumento e se lo stesso GovernoRenzi ha impugnato una legge della Regione Puglia che lo prevedeva. Come si legge in una delletante sentenze nel tempo emesse, «non vale obiettare che, in fondo, il fascicolo serve alla massi-mizzazione della sicurezza e ad evitare tragedie quali quelle connesse a crolli di interi edifici, inquanto, nei casi di specie mancò non già il fascicolo di fabbricato, bensì un attento controllo pub-blico che sarebbe stato necessario esercitare per tempo e che la Pubblica Amministrazione avevae ha titolo di svolgere indipendentemente dall’esistenza del fascicolo stesso». Peraltro, anni fa aRoma crollò un edificio per il quale il fascicolo era stato appena predisposto.

Rispunta, immancabilmente, anche la richiesta di assicurare tutte le case d’Italia, con spese sem-pre a carico dei proprietari. Proposta di cui salutiamo con soddisfazione il rifiuto da parte del Go-verno per bocca del Ministro Delrio. Va comunque ricordato quanto affermato dall’Antitrust in duepareri di pochi anni fa. «Una copertura assicurativa generale contro le calamità naturali – secondol’Autorità garante della concorrenza e del mercato – comporta rilevanti e inevitabili limitazionialla regola della concorrenza» (Parere 12 aprile 1999). «Non si può dimenticare – ha sottolineatoancora l’Antitrust – che l’imposizione di un obbligo assicurativo contribuisce a irrigidire la domandadei consumatori, che saranno indotti ad accettare le condizioni praticate dalle imprese, anchequando le considerano particolarmente gravose» (Parere 20 novembre 2003)”.

Lorsque le bâtiment va, tout vaMartin Nadaud

politico francese di fine ‘800

Page 9: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

9settembre2016

TERREMOTOPer tenervi aggiornati

su provvidenze e normativewww.confedilizia.it

“METODO RAINERI” PER FARE PRESTO E BENE PER I TERREMOTATI, MA NON SI ADOTTERÀ, ELIMINA I FAVORITISMI

E LA MEDIAZIONE POLITICA (COME, ANCHE, LA CORRUZIONE)di

Corrado Sforza FoglianiPresidente Centro studi Confedilizia

Cosa succederà fra un po’ aiterremotati, questo giornale l’hagià scritto. Sulla base del raccontodi uno che l’esperienza del ter-remoto l’ha già vissuta, setteanni fa a L’Aquila. Nell’emer-genza, tutto funziona, è una co-stante che il mondo intero ci ri-conosce: Protezione civile, Vigilidel Fuoco e volontari fanno mi-racoli. Poi, però, viene il resto:gli sciacalli, sotto specie di scia-calli veri e propri (ladri, e basta),ma soprattutto di sciacalli figurati(approfittatori vari, per non diredei politici). E così, superburo-crati (che trovano sempre il mododi indirizzare le cose dove vo-gliono loro, coi loro “tecnici” chedocumentano quello che gli di-cono di documentare), criccheaffaristiche (specializzate in me-gappalti), parole al vento di pro-messe e “impegni”. Eppure, unmetodo sicuro per fare in modoche il secondo tempo sia ugualea quello dell’emergenza, c’è. Èil “metodo Raineri”.

Giovanni Raineri, piacentino,fu ministro “delle Terre Libe-rate” nel 1920, con Nitti e Giolitti.La situazione (del Veneto, inspecial modo) che si trovò a do-ver affrontare, era quella diun’immane tragedia. La descris-se lui stesso nelle sua memorie(in corso di pubblicazione daparte dell’Istituto per la storiadel Risorgimento della sua città):“Rovina e abbandono ovunquee tracce profonde della deva-stazione compiuta dalla guerra,asportazione completa di quantopoteva essere dotazione o scortadelle aziende”. In poco più diun mese, però, Raineri (coope-ratore nato, sarà tra i fondatoridella Federconsorzi) varò ilR.DL. 29.4.1920 e, cioè, la co-stituzione di Consorzi fra i dan-neggiati, fedele al principio chesempre lo guidò: doversi anzi-tutto dare “forte e rapido impulsoalla ricostruzione e riparazionedegli immobili di proprietà pri-vata” perché “bisognava togliereil più presto possibile la popo-lazione, che numerosa vi dimo-rava, dal vivere nelle baracche,riconducendola alla vita sana,fisicamente e moralmente, dellacasa fissa: in altri termini, al-l’ordinata vita famigliare”. Il che“in aggiunta alle provvidenzedeliberate dallo stato con ecce-zionale tempestività e propor-zionalità rispetto ai danni patiti,nuove negli annali della storiamondiale, avrebbe contribuitoa rasserenare gli spiriti, a ri-condurre le popolazioni al tran-quillo lavoro di un tempo, pro-ficuo ai singoli, proficuo alla

patria”. Il mezzo – chiaramente,e come Raineri spiegò – eraquello di “chiamare gli stessidanneggiati ad assolvere il com-pito”: “Non più, dunque, lasciaread iniziative di privati (o di enti,o di politici) di cacciarsi fra idanneggiati e lo stato, col pro-posito di fare luogo alle rico-struzioni e di speculare in pro-prio”. Così, testualmente, lo sta-tista piacentino.

Naturalmente, il “metodo Rai-neri” suscitò immediate proteste:dei politici e degli enti locali, an-zitutto (perché finanziava diret-tamente i danneggiati, eliminandol’intermediazione politica, pernon dire di peggio), e poi, ovvia-mente, anche delle imprese deigrossi appalti (per le stesse iden-tiche motivazioni di prima). Tutticostoro insieme – infatti – insce-narono una grande protesta aVenezia, in occasione di un di-scorso del ministro. Ma Rainerili piantò in asso, ne approfittòper fare un giro nelle zone dan-neggiate, parlare lui direttamente(in incognito, senza sceneggiatedi variopinte scorte) con la gente,sentendone il polso (entusiasta).Ebbe, piena, la solidarietà politicae morale di Giolitti e continuòimperterrito nella sua opera prov-videnziale.

La ricostruzione del Veneto ri-sultò un modello per tutti, pro-dusse risultati ben superiori a

quelli della stessa Francia, chepure – sotto la regìa di Poincarè –ebbe aiuti, alla Conferenza dipace, ben superiori a noi (in ra-gione – aveva inizialmente pretesoquel Paese, addirittura – di 89parti alla Francia, 10 al Belgio e1 all’Italia). Soprattutto, non vi funessun scandalo, neanche l’ombradella corruzione come salta inveceimmancabilmente fuori ora, colsistema dei “grossi appalti” (lacorruzione, infatti, si combattealla Raineri, se la si vuole davverocombattere; si combatte così, ta-gliandole l’erba sotto i piedi: non,con grida manzoniane, “peneesemplari”, aggravio di adempi-menti che ottengono il solo scopodi molestare gli onesti). Non ebbeneppure ragione di manifestarsi– a proporre, a sollecitare e cosìvia – quella pletora di benefattoriche vogliono il nostro bene (e illoro interesse): con certificazionivarie; con, financo il famigeratolibretto casa (cassato da molteplicisentenze della Corte costituzio-nale), con controlli eccezionali,con nuove metodologie per co-struire, al di là di quella sismica.

Così, il “metodo Raineri”, na-turalmente, da noi non si adotterà.Lo impediranno i burocrati, i po-litici, gli enti locali, i grossi ap-paltatori di lavori pubblici. Tutti,loro e le loro corporazioni, per lastessa ragione. E arrivederci alprossimo scandalo annunciato.

“Una app contro i malviventi”“È nata come una reazione ai casi di microcriminalità nel Ra-

vennate, si è rivelata un’idea vincente su scala nazionale: Siqraè un’applicazione (app) per iPhone che consente di essere infor-mati sui furti di beni in appartamenti, rapine, truffe e incidentiin un raggio di tre chilometri dal punto che si desidera tenered’occhio, dalla casa in città a quella al mare o dei genitori. Nonsolo per provare a cautelarsi non appena, come in estate, certiepisodi diventano più frequenti, ma per ricevere elementi utiliper identificare un sospetto. Il servizio funziona sulla base dellesegnalazioni degli utenti, che sono già 3 mila a pochi mesi dallancio: se per esempio un iscritto pubblica luogo e orario in cuiè stata rubata la sua automobile, un testimone potrebbe raccon-tare in un commento di averla vista allontanarsi ad alta velocitàin una via limitrofa e descrivere chi era alla guida”.

Così Panorama, in un articolo del 29.6.’16, nel quale si precisa,anche, che l’inventore è un italiano di 30 anni, appassionato digrafica e programmazione.

da Libero, 28.8.’16

Il nostro esercitoNon c’è nessun esercito

come il nostro! Nessuno! Èun esercito che vuole soltantola pace e non cerca la guerra,eppure quando bisogna com-battere, non c’è forza che pos-sa fermarlo.

Yonathan Netanyahu

Page 10: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

10 settembre2016

Case in locazione, rispettive responsabilità di proprietario e inquilinoEsemplare (per chiarezza ed esaustività) decisione della Cassazione sulle rispettive responsabilità

di proprietario e inquilino in caso di locazione. “In tema di danni – ha detto il Supremo Collegionella sentenza n. 21788/’15, inedita – da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c.implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietariodell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murariee dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre gravasul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre partidell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. Affermando tale principio, la S.C. ha rico-nosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d’acqua a seguito dellarottura di un tubo flessibile esterno all’impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi de-molitori sui muri.

Affitto di azienda e contratto di locazione“In caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell’immobile nel

quale l’azienda è esercitata, il locatore, in caso di inadempimento del cessionario, può agire, ex art.36 della l. 392 del 1978, nei confronti del cedente per il pagamento del canone, salvo che egli stessodichiari espressamente di liberarlo, senza che assuma alcun rilievo la dilatazione temporale del vin-colo obbligatorio per l’intervenuta rinnovazione tacita del contratto”. Lo ha precisato la Cassazione(sent. n.19531/’15, inedita).

Riscaldamento centralizzato e unità non servite“Il proprietario di unità immobiliare (nella specie, magazzino) che, per ragioni di conformazione

dell’edificio, non sia servita dall’impianto di riscaldamento centralizzato, non ha su di esso il dirittodi condominio, mancando la relazione di accessorietà che ne costituisce il fondamento tecnico.” Loha affermato la Cassazione nella sentenza (inedita) n. 24296/’15.

Villette a schiera, condominio orizzontalePrima sentenza (n. 18344/’15, inedita) – che risulti, nel caso specifico – in materia di villette a

schiera. “In tema di condominio, in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che legale parti comuni dell’edificio, elencate in via esemplificativa dall’art. 1117 c.c., alle proprietà singole,delle quali le prime rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso, la condominialità di un seminterrato– ha detto la Suprema Corte – non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni sovrastanti siano rea-lizzate, anziché come porzioni di piano l’una sull’altra (condominio verticale), quali proprietà singolein sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è con-figurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati dellestrutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117”.

a cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

da Libero, 25.8.’16

E meno male, se noci riempirebbe di carta,a favore della lobby diturno (del settore) piùpotente presso la bu-rocrazia di Bruxelles.

da Libero, 24.7.’16

L’esercito e la paceL’esercito offre un ampio

raggio di possibilità per svi-luppare e testare idee. Inoltre,lì non trovi tutto il senso diimpotenza, l’ipocrisia (a volte),la burocrazia e l’indifferenzache trovi al di fuori di esso.Forse le stesse parole “al difuori di esso” spiegano tutto.In questo Paese, in questo mo-mento, essere nell’esercito si-gnifica essere “dentro”: fare,credere, sapere che, dopo tut-to, il mio lavoro avvicina lapace o, almeno, salva vite eallontana dalle nostre portela minaccia della guerra.

Yonathan Netanyahu

POSTE ITALIANE,OBBLIGO DI SERVIZIO CAPILLARE

L’art.3, comma 1, del D. Lgs. n. 261/1999 dispone che “È assicurata la fornitura del serviziouniversale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentementein tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zonerurali e montane, a prezzi accessibili all’utenza”.

La portata dell’enunciato principio è precisata al successivo comma 5, lett. c) prevedendo che “ladizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza,attraverso l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenzedell’utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell’autorità di regolamentazione”.

In attuazione del suesposto precetto, l’art. 2, comma 1, del D.M. 7 ottobre 2008 dispone che “ilcriterio di distribuzione degli uffici postali è costituito dalla distanza massima di accessibilità alservizio, espressa in chilometri percorsi dall’utente per recarsi al punto di accesso più vicino, perpopolazione residente” e al successivo comma 2 che “con riferimento all’intero territorio nazionale, ilfornitore del servizio universale assicura: un punto di accesso entro la distanza massima di 3 chilometridal luogo di residenza per il 75% della popolazione; un punto di accesso entro la distanza massima di5 chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione; un punto di accesso entro ladistanza massima di 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione”.

Poste non contesta il già illustrato dato fornito dal Comune (che pertanto deve ritenersi pacifico)ma afferma che “il parametro della distanza non può che riferirsi a percentuali di popolazionenazionale” e non ai luoghi di residenza della comunità locale servita.

La posizione della resistente Poste italiane non è condivisibile poiché non coerente con ladisposizione normativa in questione.

Come, infatti, precisato dalla giurisprudenza, “tale norma non può che interpretarsi nel senso resopalese dalle parole utilizzate dalla loro connessione logico-grammaticale, laddove risulta palese che illimite percentuale minimo ivi prescritto non può che riferirsi alla popolazione di ogni «luogo di residenza»,ossia alla popolazione di ogni comune. Nè può rilevare, in contrario, l’incipit della disposizione laddove fa«riferimento all’intero territorio nazionale», in quanto la proposizione incidentale intende semplicementepremettere che la successiva disposizione (che come detto valorizza il «luogo di residenza») si applica intutto il territorio italiano. Comunque è del tutto palese che la nozione di «residenza» non può che riferirsi, exart. 43 comma 2, Cod. civ. ad un dato luogo (quello, appunto, «in cui la persona ha la dimora abituale») enon all’intero territorio nazionale” (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 23 febbraio 2016, n. 508)

(da: motivazione sentenze Tar PR 11.5.’16)

Page 11: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

11settembre2016

“Diritti per tutti” (tranne che per i proprietari)“Vogliamo essere liberi …”, “Svolgiamo un’azione mirata e

pubblica di denuncia degli abusi commessi dalle istituzioni edalle forze dell’ordine contro le persone …”.

Questi sono alcuni degli slogan presenti sul sito Internetdell’associazione “Diritti per tutti” - astrattamente condivisibili- se non si fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti che ilgruppo antagonista pone in essere per garantire i diritti di al-cuni in spregio a quelli di altri e, in particolare, di proprietari.

A denunciare il comportamento dell’organizzazione è il de-putato Borghesi (Lega Nord) che, con un’interrogazione al Mi-nistro dell’interno, ha sollecitato il Governo ad assumereiniziative, anche in considerazione della gravità degli atti postiin essere nei confronti del Sindaco e degli amministratori localidel Comune di Prevalle, letteralmente sequestrati per una notteper avere, invano, tentato di sgomberare un appartamento daiconduttori insolventi.

“L’uomo delle tremila chiavi che apre le porte vaticane”“Potremmo definirlo il San Pietro dei giorni nostri, colui che

possiede tutte le chiavi dei Musei Vaticani e della Cappella Si-stina. Custodisce 2.797 chiavi preziose e storiche che da secoliconsentono l’accesso alle stanze affrescate dei musei del Papa.Lui è il «clavigero», dal latino colui che ha in consegna le chiavi,personaggio che rimane spesso nell’ombra perché poco cono-sciuto, ma che svolge un ruolo fondamentale, ovvero consentirea oltre 6 milioni di visitatori ogni anno di accedere alle meravi-glie di Michelangelo e Raffaello, fino agli affreschi della CappellaSistina e al Giudizio Universale”.

È quanto scrive il Giornale in un articolo del 21.7.’16, parlandodi Gianni Crea, 43 anni, da cinque “a capo dei clavigeri, una fi-gura che esiste da sempre, erede del maresciallo del Conclave”.Nello stesso articolo si precisa anche che “le chiavi più antichee più preziose sono tre”: la numero 1 “che apre il portone mo-numentale, che attualmente corrisponde all’uscita dei Musei Va-ticani”; “la chiave numero 401, dal peso di mezzo chilo”, che“apre invece il Portone di Ingresso del Museo Pio Clementino”;“la chiave senza numero”, la più grande e importante di tutte,“che apre il portone della Cappella Sistina, sede dal 1492 delConclave che elegge il Successore di Pietro”.

CORBEILLE

Slitta all’1.1.’17, l’avvio delprocesso telematico amministrativo

Con il d.l. 30.6.’16, n. 117, come convertito, l’avvio del processotelematico amministrativo è stato prorogato dall’1.7.’16 all’1.1.’17.E’ stato inoltre differito, sempre alla data dell’1.1.’17, l’obbligo dellasottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimentidel giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziarie delle parti, con possibilità per i primi tre mesi (e cioè fino al31.3.’17), di sottoscrivere gli atti processuali sia con la firma digi-tale sia nella modalità tradizionale.

PROFESSIONISTI, IL PRESUPPOSTO DELL’IRAPCon riguardo al presupposto dell’IRAP (professionisti) il re-

quisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 delD. Lgs. 15 settembre 1997, n.446 -, il cui accertamento spettaal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità secongruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia,sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e nonsia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altruiresponsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali ecce-denti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indi-spensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui chesuperi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichimansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

(Sentenza Cass. sez. unite 10.5.’16)

TRIBUNALE CIVILE DI MILANOSez. XIII, 3 aprile 2016, n. 4294

È nulla la nomina dell’amministratore di condominio – con conseguentenullità della delibera in parte qua – in assenza della specificazione analiticadel compenso a quest’ultimo spettante per l’attività da svolgere, in violazionedell’art. 1129, comma 14, c.c.. Tale norma, che mira a garantire la massimatrasparenza ai condòmini e a renderli edotti delle singole voci di cui sicompone l’emolumento dell’organo gestorio al momento del conferimentodel mandato, si applica sia nel caso di prima nomina dell’amministratore chenel caso delle successive riconferme. (C.c., art. 1129) (1)

(1) A quanto consta, prima pronuncia edita ad aver affrontato la specifica fattispecie.

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMOSez. II, 19 febbraio 2016, n. 1053 - Est. D’agostino

Laddove dal contratto regolativo del rapporto tra le parti non risultil’assunzione di uno specifico obbligo del locatore di consegnare il certificatodi agibilità alla parte conduttrice né, quest’ultima, fornisca prova del pregiudiziopatito nell’esercizio dell’attività commerciale, cui l’immobile era destinatocontrattualmente, a causa della carenza della suddetta documentazione, nonpuò ritenersi legittima la sospensione totale o l’autoriduzione del canoneattuata dal conduttore. (C.c., art. 1460, c.c., art. 1575; c.c., art. 1587) (1)

(1) In argomento, utile il riferimento a Cass. civ., 23 giugno 2011, n. 13887, in Archivio dellelocazioni, del condominio e dell'immobiliare 2012, 315, secondo cui il conduttore di unimmobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso incui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand’anche taleevento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimentodell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente amancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione delsinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.

TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIASez. Vol. Giur., 15 aprile 2016 - Pres ed est. Gabriele

In tema di durata dell’incarico dell’amministratore, il riformato art. 1129c.c. va interpretato nel senso che dopo il primo incarico annuale segua ex legeun solo rinnovo tacito di un anno con pienezza di poteri e, per il periodo suc-cessivo, la limitazione dei poteri dell’amministratore (cessato ma in regime diprorogatio imperii) al compimento delle sole attività urgenti, al fine di evitarepregiudizi alle cose comuni. (C.c., art. 1129, c.c., art. 1130) (1)

(1) Nel senso che, nel vigore della disciplina previgente, pur nella ritenuta inderogabilitàdel termine annuale, era comunque pacifica la possibilità di una tacita conferma di anno inanno e la proroga di tutti i poteri di cui all’art. 1130 c.c., v. Cass. civ. 30 ottobre 2012, n.18660, in Archivio delle locazioni, del condominio e dell'immobiliare 2013, 641

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO21 aprile 2016 - Est. Aloj

Sono nulli i contratti di locazione ad uso abitativo non registrati entro iltermine di legge. L’azione di conformazione del contratto di cui al comma 6,seconda parte, dell’art. 13 L. 431/1998, come novellato con L. 208/2015 (leggedi stabilità 2016), è applicabile a tutti i contratti stipulati dopo l’entrata invigore della L. 431/1998, ossia con decorrenza dal 30 dicembre 1998, in forzadel disposto di cui al comma 7 dell’art. 13 L. 431/1998 nel testo novellato. (L. 9dicembre 1998, n. 431, art. 13) (1)

In seguito alle modificazioni dell’art. 13 L. 431/1998 introdotte con L.208/2015 (legge di stabilità 2016), a fronte di un contratto nullo per mancanzadi tempestiva registrazione il conduttore può avvalersi in via di azione di duerimedi alternativi: a) l’azione di conformazione legale del contenuto delcontratto ex art. 13, comma 6, seconda parte, L. 431/1998, con restituzionedelle somme eccedenti medio tempore corrisposte; b) l’azione di restituzionedell’indebito a norma degli artt. 2033 e ss. c.c. In via di eccezione il conduttorepuò avvalersi altresì della disciplina di cui all’art. 13, comma 5, L. 431/1998come novellata con L. 208/2015. (C.c., art. 2033, L. 9 dicembre 1998, n. 431,art. 13) (2)

L’azione di conformazione del contratto di cui all’art. 13, comma 6, ultimaparte, L. 431/1998, come modificato con L. 208/2015 (legge di stabilità 2016),prevista per l’ipotesi di nullità per mancata tempestiva registrazione delcontratto, non è soggetta al termine di decadenza di sei mesi previsto dal me-desimo articolo in relazione ad ipotesi diverse. (L. 9 dicembre 1998, n. 431,art. 13) (3)

(1-3) Non risultano precedenti nei termini. L’incubo fiscale si staglia di nuovo sullelocazioni (e non ne avevano bisogno)

TRIBUNALE CIVILE DI MILANOSez. XIII, 4 maggio 2016, n. 5602

Il voto favorevole alla delibera di nomina dell’amministratore di supercon-dominio espresso dal rappresentante di un singolo condominio che aveva inprecedenza rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico non inficia la validitàdella relativa delibera di nomina, considerato che, in tal caso, il rappresentanteha agito in regime di prorogatio imperii, la cui disciplina è applicabile ancheal rappresentante di supercondominio. (C.c., art. 1129: att. c.c., art. 67) (1)

(1) La citata Cass. civ., 30 ottobre 2012, n. 18660, trovasi pubblicata in Archivio dellelocazioni, del condominio e dell'immobiliare 2013, 641

Tutte le riportate decisioni sono in via di pubblicazione sull’Archiviodelle locazioni, del condominio e dell’immobiliare

Page 12: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

12 settembre2016

IL VIAGGIODI PIOVENE (30)Verona

Dicono che Verona è ro-mantica, è pittoresca; e per-ciò anche dialettale; è unagrande città, è capitale e pro-vinciale ad un tempo. Unacapitale superstite del vastoregno che si chiama provin-cia, bizzarro ed umanistico,che, come accade in Italia,assume una vitalità di me-tropoli. (È questa l’anti-Eu-ropa di cui si parlava untempo). In nessuna città ilfolclore veneto si spiega tantospiritoso, vivace e felice disopravvivere. Verona si com-piace non meno di Napolidel proprio colore locale, manon ha il fondo doloroso diNapoli; la poesia dialettalevi ha prosperato. La «ma-schera» del Veneto, popola-resco-aristocratica, dotta edestemporanea, saccente esguaiata, conserva a Veronaun potente rilievo che altroveha perduto. Sono ancora vivea Verona le fiere, le sagre,le pubbliche competizionigastronomiche; figure viveil «papà dello gnocco» (unre di carnevale), l’uomo chearmato di una spatola im-pasta con mosse acrobatichemandorle e zucchero perfarne croccanti, il mercantedi buoi e di cavalli dellaBassa che arriva al mercatoall’alba con mantello, basto-ne, cappellaccio di feltronero. E in tutte le campagnedel Veronese, giù giù versoil Mantovano, le bancarelledel Natale e dell’Epifaniasono festose come forse innessun’altra zona della ValPadana.

(da: G. Piovene, Viaggio in Italia,

Baldini-Castoldi ed.)

Il mondo in cui viviamo

Solitudine, tristezza e de-pressione sono il destino digrandi masse di persone inquesto mondo. Bene, e al-lora, in che razza di mondodimenticato da Dio viviamo?Contiene così tanta bellezza,così tanta magnificenza e no-biltà; ma gli uomini distrug-gono ogni cosa bella. Sembradavvero che da tempo imme-morabile siamo stati dimen-ticati dagli dei.

Yonathan Netanyahu

L’inquilino ha sempre l’obbligo di registrare il contrattoDi seguito una interessante presa di posizione dell’Agenzia delle entrate

assunta con la Circolare n. 27/E del 13.6.’16Domanda – Come si concilia, anche a livello sanzionatorio, il nuovo testo dell’articolo 13, comma 1,

della legge n. 431/’98 (introdotto dal comma 59 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016) con l’articolo57 del d.p.r. n. 131/’86 che stabilisce la solidarietà tra conduttore e locatore per il versamento dell’impostae la registrazione del contratto?

Risposta – L’articolo 13, comma 1, della legge n. 431 del 1998, come riformulato con l’articolo 1, comma59, della legge di stabilità 2016, ha introdotto l’obbligo a carico del locatore di provvedere alla registrazionedel contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula; di tale regi-strazione il locatore deve dare “documentata comunicazione”, nei successivi sessanta giorni, al conduttorenonché all’amministratore del condominio (ai fini dell’ottemperanza, da parte di quest’ultimo, degli ob-blighi di tenuta della c.d. “anagrafe condominiale” - articolo 1130, numero 6, cod. civ.).

La modifica normativa, di natura civilistica, introdotta con la legge di stabilità 2016 alla disciplina dellelocazioni ad uso abitativo di cui alla legge n. 431 del 1998 non ha, tuttavia, variato la disciplina fiscale pre-vista, ai fini dell’imposta di registro, dagli articoli 10 e 57 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (Tur), per la re-gistrazione dei contratti di locazione.

Si rammenta che l’articolo 10 del Tur stabilisce al comma 1, lett. a), tra l’altro, l’obbligo di richiedere laregistrazione a cura delle parti contraenti (e, dunque, sia il conduttore che il locatore) per i contratti dilocazione redatti nella forma di scrittura privata non autenticata. Detto obbligo grava, altresì, in capo agliagenti di affari in mediazione, ai sensi della successiva lettera d-bis) dello stesso articolo 10 del Tur.

Coerentemente l’articolo 57 del Tur stabilisce l’obbligo solidale di pagamento dell’imposta in capo alleparti contraenti e agli agenti immobiliari “per le scritture private non autenticate di natura negoziale sti-pulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”.

In definitiva, deve ritenersi, che la modifica operata con la legge di stabilità 2016 non abbia innovato leregole di registrazione dei contratti di locazione, come disciplinati dall’imposta di registro e, dunque, re-stano obbligati all’adempimento della registrazione ed al pagamento della relativa imposta oltre che il lo-catore anche il conduttore dell’immobile ovvero l’agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusia seguito della loro attività.

Quali gli effetti della mancata registrazionedel contratto di locazione ad uso abitativo?

Il Legislatore in sede di “Legge di Stabilità2016”, con il comma 59 dell’unico articolo, haintegrato e novato l’art. 13 della L. 431/’98 isti-tuendo a pena di nullità l’obbligo di provvederealla registrazione del contratto ad uso abitativoentro e non oltre giorni trenta dalla stipulanonché di darne “documentata comunicazione”,nei successivi sessanta giorni, al locatario edall’amministratore del condominio (ove si trattidi immobile sito in condominio) al fine di con-sentire a quest’ultimo amministratore il tem-pestivo aggiornamento del registro di anagrafecondominiale istituito in seguito alla riformadel condominio di cui alla Legge 220/2012.Come liberare l’appartamento se il conduttoreprima dà la disdetta e poi non rilascia?

Qualora il conduttore, dopo aver dato disdettaal contratto di locazione ad uso abitativo, sirifiuti di abbandonare i locali ed il proprietario –avendola accettata – abbia la volontà di avvalersidi tale disdetta per riavere l’appartamento, nonè purtroppo tecnicamente possibile utilizzareil più rapido procedimento giudiziale di sfratto,essendo necessario che l’autorità giudiziariaaccerti in via non sommaria l’avvenuta risolu-zione del contratto presupposto del rilascio. Neconsegue la necessità d’avvalersi in via proces-suale del procedimento civile ordinario, con imaggiori tempi ed i più rilevanti costi che tuttociò comporta. È però possibile richiedere glieventuali danni patiti conseguenti alla disdettaritualmente comunicata; disdetta alla quale nonha fatto seguito la preannunciata liberazionedell’immobile.È possibile rinnovare diversamente il contrattoad uso abitativo (4+4) alla seconda scadenza?

Alla seconda scadenza del contratto, in osse-quio a quanto stabilito direttamente dall’art. 2

della Legge 431/’98, ciascuna delle parti hadiritto di attivare la procedura per il rinnovodel contratto medesimo a nuove condizioni,comunicando la propria intenzione all’altraparte con lettera raccomandata almeno seimesi prima della scadenza.

La parte interpellata deve a sua volta ri-scontrare la proposta di rin-novo, a mezzo lettera rac-comandata, entro sessantagiorni dalla data di ricezionedella comunicazione rice-vuta.

In assenza di risposta odi accordo il contratto saràda intendersi scaduto alladata di naturale cessazionedella locazione.

Qual è il termine di duratamassima di un contrattodi locazione ad uso transi-torio?

Il termine massimo di du-rata della locazione ad usotransitorio è determinato dalla legge in diciottomesi. Tale durata deve essere in ogni casocomprovata dalla documentazione a corredodel contratto la quale deve dimostrare la specificanecessità ed il suo perdurare per il periodo sti-pulato.

Qualora tale documentazione non consentadi avvalorare l’esistenza dell’esigenza transitoriaper un periodo pari a diciotto mesi o inferioread esso, non è possibile stipulare tale tipologiadi contratto.

In ipotesi, invece, venga stipulato un contrattoad uso transitorio per una durata superiore aquella legale, la durata del medesimo contrattoviene automaticamente ex lege – al di là dellavolontà delle parti – ricondotta a 18 mesi.

Nullità e registrazione del contratto

ad uso abitativo

Disdetta del conduttore e mancato rilascio

Rinnovo del contratto ad uso abitativo

a condizioni diverse

Durata del contratto transitorio

CASI CLINICI DI LOCAZIONE

a cura di Flavio Saltarelli

Page 13: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

13settembre2016

PizzaLa pizza è un prodotto ga-

stronomico salato che soli-tamente consiste in un im-pasto a base di farina e acquache viene spianato, conditocon vari ingredienti, e cottoal forno. L’origine del termineè incerta. Secondo alcuni ilnome deriverebbe dal verbolatino “pinsere”, cioè “pesta-re”, poi mutato in “pinsa”nel dialetto napoletano. Se-condo altri, invece, la paroladiscenderebbe da “pita”, untipo di pane greco lievitato.

Formattare “Formattare” – adattamen-

to dall’inglese (to) format –vuol dire, nel linguaggio del-l’informatica, organizzare datiattribuendo loro un determi-nato formato. Più in partico-lare, significa predisporre undisco magnetico o un altrosupporto in modo tale che visi possano registrare e poireperire dati. Utilizzato conriferimento ai programmi discrittura computerizzata, iltermine assume, invece, ilsignificato di dare ad un testoscritto una determinata strut-tura (impaginazione, nume-razione delle pagine, rientrodei paragrafi, ecc.).

LA LENTEDI INGRANDIMENTO

Commissione di conciliazione

I contratti regolamentati exlegge 431/’98 prevedono chepossa essere richiesta, dall’unao dall’altra parte contraente,la formazione di una commis-sione di conciliazione, per ri-solvere qualsiasi controversia.La commissione si forma voltaper volta e si compone di unmembro designato dal locatoree uno dal conduttore, sceltientrambi fra gli appartenentialle associazioni firmatariedell’Accordo territoriale di ri-ferimento. Ove i due compo-nenti lo ritengano opportuno,possono designare un terzomembro, che svolge le funzionidi presidente.

LOCAZIONI IN PILLOLE

La scienza è fatta di dati comeuna casa di pietre. Ma un am-masso di dati non è scienza, piùdi quanto un mucchio di pietresia una vera casa

Jules Henri Poincaré, 1854-1912

Attività istituzionali, convegni, incontri con le Associazioni territorialiTra le attività del Presidente

confederale dell’ultimo pe-riodo, si segnalano le seguenti.A Roma: incontro con il Vice-ministro delle infrastrutturee dei trasporti, Riccardo Nen-cini; assemblea annuale del-l’Associazione bancaria ita-liana (Abi); assemblea annua-le dell’Associazione nazionalecostruttori edili (Ance); riu-nione del Coordinamento na-zionale interassociativo Ca-tasto; riunione del Coordina-mento legali Confedilizia.

L’avv. Spaziani Testa è inol-tre intervenuto, a Genova, auna riunione del Consiglio di-rettivo della locale Associa-zione territoriale e alla cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai corsi peramministratori di condominio; a Cortina d’Ampezzo, al convegno “Le locazioni per finalitàturistiche”, organizzato dalla Federazione veneta di Confedilizia.

Sono inoltre in corso da alcuni mesi incontri a Roma con i rappresentanti delle singole Associazioniterritoriali, ai quali prende parte anche il Tesoriere confederale, dott. Dario dal Verme.

Il Presidente confederale a Genova

Coordinamento legali su unioni civili e convivenze di fattoSi è svolta a Roma – nella Sala

Einaudi della sede Confedilizia– una riunione del Coordina-mento legali confederale, estesaanche ai rappresentanti delleAssociazioni territoriali, sullalegge 20 maggio 2016, n. 76, re-cante “Regolamentazione delleunioni civili tra persone dellostesso sesso e disciplina delleconvivenze”, per approfondirne,in particolare, i riflessi in rela-zione ai diritti proprietari.

Sia da parte dei relatori –l’avv. Paolo Scalettaris e l’avv.Cesare Rosselli – sia da partedegli altri partecipanti all’incon-tro, sono stati affrontati gli aspetti pratici della nuova disciplina, in relazione ai quali saranno prossi-mamente trasmesse alle Associazioni territoriali specifiche istruzioni, con particolare riferimento aicontratti di locazione

Riunione del Coordinamento interassociativo Catasto promosso dalla Confedilizia

Si è svolta a Roma – nella sede di Confedilizia – una riunione del Coordinamento nazionale in-terassociativo Catasto, promosso dalla nostra Confederazione e al quale partecipano Abi, Ance,Ania, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confe-sercenti, Confindustria e Fiaip.

Come preannunciato su Confedilizia notizie di marzo, entro il 28 luglio – per effetto di un prov-vedimento di proroga del termine precedentemente stabilito – era previsto che le Commissionicensuarie locali e centrale fossero insediate (anche in assenza di designazione di uno o più com-ponenti supplenti) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare inGazzetta Ufficiale, che doveva individuare una data unica di insediamento a livello nazionale (cosanon ancora avvenuta alla data di chiusura del presente notiziario).

L’incontro è servito per fare il punto sulle azioni da svolgere con l’avvio dell’attività delle nuoveCommissioni. E ciò, indipendentemente dalla composizione delle Commissioni stesse e dalla pre-senza in esse di una o più delle organizzazioni facenti parte il Coordinamento: il ruolo di quest’ul-timo, infatti, sarà fondamentale comunque, sia nella fase di “gestione” dell’attuale sistema catastalesia nella futura impostazione di una eventuale revisione generale.

Nel corso della riunione è stata analizzata – attraverso un intervento dell’ing. Vincenzo Mele,presidente della nostra Associazione di Lecce ed esperto della materia – l’attività che le nuoveCommissioni censuarie dovranno svolgere sin da subito nella fase di “gestione” dell’attuale sistemacatastale. Inoltre, l’ing. Mele ha svolto una analisi critica di una recente ricerca dell’Agenzia delleentrate in materia di mercato delle locazioni.

Page 14: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

14 settembre2016

Locazioni turistiche, da Cortina indicazioni per i proprietari e messaggi alle Regioni

“Le Regioni, nel momento incui legiferano in materia di tu-rismo, dovrebbero tenere a men-te il ruolo essenziale che la pro-prietà immobiliare diffusa svolge,attraverso l’affitto totale o parzialedelle case, per la crescita del tu-rismo, anche in luoghi diversida quelli tradizionali, per la va-lorizzazione delle nostre città edei nostri borghi, per la promo-zione del patrimonio culturaleitaliano e per lo sviluppo del-l’economia, anche in territorinon serviti dalla ricettività im-prenditoriale. Perché tutte questedinamiche virtuose si realizzino,è necessario che il legislatore, in particolare quello regionale, non frapponga ostacoli attraverso l’im-posizione di adempimenti burocratici o fiscali che hanno il solo risultato di colpire una risorsa fra lepiù importanti del nostro Paese.

Come ha puntualmente stabilito il Tribunale amministrativo del Lazio, annullando gran parte delledisposizioni di un regolamento della Regione Lazio in materia di ricettività extralberghiera, le Regionidevono adeguarsi ai principii di libera concorrenza stabiliti nella normativa nazionale ed europea,evitando quelle che l’Autorità Antitrust ha definito indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio diattività economiche, non giustificate e perciò discriminatorie, attuate attraverso misure tese a limitarel’accesso alla ricettività extralberghiera e a renderne difficile l’esercizio, senza effettive e correlateesigenze di interesse generale”.

Così il Presidente confederale, aprendo a Cortina d’Ampezzo il convegno “Le locazioni per finalitàturistiche” – introdotto dal presidente di Confedilizia Belluno, Diego Triches, e coordinato dalvicepresidente confederale e presidente di Confedilizia Veneto, Michele Vigne – che ha visto lerelazioni del prof. Vittorio Angiolini, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Milano;dell’avv. Vincenzo Nasini, responsabile del Coordinamento condominiale Confedilizia; del rag. LucaSegalin, segretario generale di Confedilizia Veneto, dell’avv. Carlo del Torre, presidente di ConfediliziaGorizia e componente del Coordinamento legali confederale. Al convegno ha portato il suo salutol’assessore al territorio della Regione Veneto, Cristiano Corazzari.

Il convegno – che ha visto la partecipazione di un folto pubblico e per il cui successo è stato decisivoil lavoro del delegato ampezzano di Confedilizia, Umberto Walpoth – ha consentito di passare inrassegna i principali aspetti che i proprietari interessati devono tenere presenti nel momento in cuidecidono di locare un immobile per finalità turistiche. Le relazioni saranno pubblicate in un appositovolume in corso di preparazione.

Non Le sembra che stampando moneta a raffica, come stanno facendo le grandi banche centrali,poniamo le basi per il disastro?

«Vede, la moneta non basta stamparla e buttarla giù da un elicottero come crede ingenuamente AlanGreenspan, ex governatore della Fed, nella speranza che la gente la raccolga e la spenda. In realtà, primache arrivi giù, la nuova moneta viene aspirata dai circuiti finanziari globali, e il rallentamento delle vostreeconomie non si ferma. Per questo avere contemporaneamente troppa liquidità e troppo poca inflazione,anzi una deflazione che comporta un trasferimento di ricchezza dalla parte produttiva della comunità achi vive di rendita. L’inflazione comporterebbe un trasferimento di segno opposto. Naturalmente,inflazione e deflazione sono entrambe “ingiuste”, ma, mentre l’inflazione rende leggeri i debiti e stimolale imprese, la deflazione li rende pesanti, danneggia i produttori e ammazza la crescita».

Ma perché la gente non spende e così fa ripartire l’economia?«Perché, come dicevamo ai nostri tempi, se il cavallo non ha sete non si riesce a costringerlo a bere e la

paura del futuro ha fatto passare la sete ai consumatori dei Paesi ricchi. Il vostro Renzi ha messo 80 euroal mese in più nelle buste paga, ma gli italiani hanno, come tutti, una paura inconscia e ne hanno spesipochissimi. Negli Anni Trenta io feci un discorso alla radio appellandomi alle “masse democratiche”perché andassero a comprare: i prezzi, infatti, erano bassissimi. Ma non è servito a nulla».

Ma allora che cosa bisogna fare per riavviare il motore della crescita?«Bisogna che a spendere sia lo Stato, e il Suo paese, l’Italia, è un esempio da manuale in cui il settore

pubblico si blocca da solo: la burocrazia che non lascia partire quasi nessun investimento. Sarebbenecessario che il tetto al rapporto deficit/Pil salisse almeno dal 3 al 4 per cento e tutto probabilmente siriaggiusterebbe con un ritorno a un’inflazione ragionevole, a una crescita sostenibile, a una veraripartenza dell’occupazione. Lo aveva proposto Dominique Straus-Kahn, direttore del Fondo monetario».

Mario Deaglio (La Stampa, 18.4.2016)

1-2) Tassi bassi e volatilità sui mer-cati riportano in auge l’investimentosulla casa. Gli italiani tornano sul mat-tone. E’ quanto emerge dall’indaginecondotta da Intesa e dal centro diricerca Einaudi sul risparmio e sullescelte finanziarie delle famiglie, che inalternativa preferiscono rimanere moltoliquide (MF 22.7.’16)

Rapporto Einaudi. Gli italiani tornanoa puntare sulla casa (il Giornale22.7.’16)

Non lavoreranno per pura passionepolitica, ma si nutriranno di fondi pub-blici. Soldi ai comitati per sì e per no.Complessivamente dilapideranno sulmezzo milione di euro (Italia Oggi25.5.’16)

*L’ultima follia dei grillini: espropriatele case sfitte. A Livorno passa la mo-zione della maggioranza: abitazioni pri-vate agli sfrattati. Le opposizioni: «Unamisura sovietica» (il Giornale 31.7.’16)

La burocrazia brucia dal 5 al 10%del pil (Italia Oggi 29.3.’16)

CINGUETTIIwww.confedilizia.it

La voglia di tornarenell’esercito

Mi sento lacerato tra il de-siderio di continuare con lamia vita presente e la con-vinzione che il mio dovereverso il mio Paese, verso lamia gente e soprattutto versome stesso mi imponga di tor-nare a servire nell’esercito.

Yonathan Netanyahu

QUI ESPERANTO

La nocio pri “rento” kiel statikafrukto de ŝparo, jam anakronismaen la tempo de Marx, estis nun jamsensensaĵo en la dudeka jarcento,ĉar, kiel klarigis Einaudi, ne estasriĉaĵo pluestanta sen konstantajzorgoj.

Così la traduzione, in espe-ranto, della seguente frase delprofessore Francesco Forte: “Lanozione di «rendita» comefrutto statico del risparmio, giàanacronistica all’epoca di Marx,era ormai un non senso nel No-vecento, perché, come spiegavaEinaudi, non c’è ricchezza chesussista senza costanti cure”.

a cura del Centro esperantista romano

tf. 333 824 8 222e-mail:

[email protected]

Page 15: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

15settembre2016

ASTE GIUDIZIARIE SUL NOSTRO SITOTribunali di

Agrigento, Alessandria, An-cona, Asti, Avezzano, Bari, Ber-gamo, Brescia, Cagliari, Cal-tagirone, Catania, Firenze, Fog-gia, Latina, Livorno, Marsala,Milano, Napoli, Palermo, Pe-rugia, Pescara, Piacenza, Roma,Siracusa, Sondrio, Sulmona,Torre Annunziata, Trapani

La sopravvivenzadel popolo ebraico

Credo che la sopravvivenzadel popolo ebraico dipendain larga parte da Israele e,ancora di più, che la soprav-vivenza di Israele dipenda danoi, dalle nostre competenzee dalla nostra capacità di re-sistenza. Mi basta leggere,anche soltanto una volta, glislogan di guerra delle nostredecine di milioni di vicini pernotare il loro odio e il lorodesiderio di spazzarci via (in-clusa te, moglie mia), perchéio riceva una spinta e un in-coraggiamento ulteriore a re-stare nell’esercito.

Yonathan Netanyahu

Nuovo articolo 13della legge n. 431/’98

Con l’ordinanza n. 133 del17.3.’16 (pubblicata sulla Gaz-zetta Ufficiale, Serie speciale,13.7.’16, n. 28) il Tribunale diRoma ha dichiarato rilevantee non manifestamente infon-data la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma59, della legge 28.12.’15, n. 208,nella parte in cui, sostituendol’art. 13 della legge n. 431/’98,dispone che i conduttori sianolegittimati a versare, nel periodointercorso tra la data di entratain vigore del d.lgs. n. 23 del2011 e il 16 luglio 2015, qualecanone di locazione dovuto ov-vero quale indennità di occu-pazione maturata un importosu base annua pari al triplodella rendita catastale dell’im-mobile (e ciò per gli effettidella disciplina di cui all’art. 3,commi 8 e 9, del d.lgs. 23/’11,prorogati dall’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47/’14, come con-vertito).

ECCEZIONEDI COSTITUZIONALITÀ

Riclassamento a Roma, prime smentite dell’Agenzia in appelloIn tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto non può

limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Agen-zia delle entrate, bensì deve specificare, a pena di nullità, ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, comma 1, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento delclassamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari e, in questa seconda ipotesi,l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento edelle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassa-mento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successivafase contenziosa, conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza del riclassamento.

Così la Commissione tributaria regionale del Lazio (sentenza. n. 4433 del 6.6.’16, in corso di pub-blicazione sull’Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare), affermando principii ormaiconsolidati nella giurisprudenza della Cassazione ma applicandoli – e questo è l’elemento importante– in fase di appello nel contenzioso riguardante l’estesa attività di riclassamento operata a Roma, ca-ratterizzata in molti casi da modifiche “discutibili”.

La CON FE DI LI ZIAè for te di oltre 200 sedi ter ri to ria li

Per in for ma zio ni su in di riz zi e sedi tf. 06.679.34.89 (r.a.)

Page 16: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

16 settembre2016

Illeciti amministrativiLa violazione delle norme

tributarie è punita con san-zioni di natura amministra-tiva e con sanzioni di naturapenale. È il legislatore a sce-gliere il tipo di sanzione ap-propriata per una determi-nata fattispecie illecita, inconsiderazione della gravitàoggettiva della trasgressione,degli interessi giuridici datutelare ma anche delle fi-nalità da raggiungere attra-verso la repressione, in unaforma o nell’altra, delle con-dotte inosservanti. Non esisteuna differenza oggettiva chedistingua l’illecito ammini-strativo e quello penale, es-sendo entrambi manifesta-zione di disobbedienza aiprecetti dell’ordinamento. Ladifferenza risiede nella tipologia della sanzione: l’illecito am-ministrativo è punito con sanzioni pecuniarie e sanzioni ac-cessorie di tipo interdittivo, applicata dall’autorità amministrativa;il reato è punito, a seconda dei casi, con le pene dellareclusione, dell’arresto, della multa o dell’ammenda, applicatedal giudice penale. Questo principio vale anche nell’ambitodel diritto tributario, che appartiene alla sfera più ampia deldiritto amministrativo.

(da: Bartolini-Savarro, Compendio di diritto tributario, ed. La Tribuna)

UN PO’ DI TRIBUTARIO

da ItaliaOggi

PER GLIAMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

SEI A POSTO CON LA FORMAZIONE PERIODICA 2015-16 ?

Non farti cogliere in difetto dall’Assemblea

DA OTTOBRESCATTA

LA FORMAZIONE2016-17

da il Giornale, 16.7.’16

Indagine Centro Einaudi/Intesa San Paolo,importante l’appello a incentivare l’affitto

“L’indagine svolta dal Centro Einaudi e da Intesa Sanpaolo sulrisparmio degli italiani esprime con chiarezza quali siano gli osta-coli che impediscono lo sviluppo dell’affitto e della sua fondamen-tale funzione economica e sociale.

Gli elementi che frenano l’acquisto di immobili da destinare allalocazione sono – secondo l’indagine – essenzialmente tre: le tasseche gravano sulla proprietà (27 per cento); il rischio di morositàdegli inquilini (19 per cento); la difficoltà di rientrare in possessodell’immobile (14 per cento).

Si tratta di fattori che Confedilizia, attraverso le sue Associazioniterritoriali, registra ogni giorno, e che ci spingono a chiedere datempo al Parlamento e al Governo di intervenire con politiche diincentivazione, opportunamente auspicate anche dai curatori dellaricerca.

Rilanciare l’affitto significa garantire un ampio accesso all’abi-tazione, da sempre assicurato dalla proprietà diffusa, e favorire lamobilità sul territorio di lavoratori e studenti. Per ottenere tuttociò, occorre rimuovere con urgenza gli ostacoli, in primo luogo diordine fiscale, che impediscono queste dinamiche virtuose”.

Così il Presidente confederale in una dichiarazione di commentoalla ricerca Centro Einaudi/Intesa San Paolo.

Page 17: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

17settembre2016

CALAMANDREISUI PROCESSI

Disse un filosofo del diritto chenell’amministrazione della giu-stizia c’è sempre una sacra rap-presentazione: ha il suo cerimo-niale (che come quello sacro, sichiama «rito», i suoi paramenti,le sue formule esoteriche; ha unandamento di dramma, i cui «atti»debbono susseguirsi nell’ordineprestabilito dinanzi al pubblico,intramezzati da qualche prepa-rativo segreto dietro le quinte;ha il suo scenario e i suoi perso-naggi tradizionali, il pubblico mi-nistero che è il tiranno, il giudiceche è il padre nobile, il difensoreche fa sempre (anche quando èottantenne) la parte di primo attorgiovine. I processi somigliano tal-mente alle commedie, che spessosi son viste nei teatri commediecostituite per intero, dal primoall’ultimo atto, dalla fedele ripro-duzione di un dibattimento giu-diziario: il pubblico che va a as-sistere ai processi ha lo stessoanimo svagato di chi va al teatro,e lo stesso animo avrebbe ugual-mente se domani in piazza cifosse il carnefice a torturare e aimpiccare.

(da Piero Calamandrei, Gli avvocati, ed. Henry Beyle)

Depressione e malinconia

Mi sembra che tutti i gio-vani dell’esercito, giornal-mente impegnati a vigilare inostri confini, siano afferratida un senso di depressione.Questa è una forma partico-lare di depressione. Derivadal grande fardello posto sullenostro spalle. Una depressio-ne che non puoi scrollarti didosso, così che diventa partedi te per tutto il tempo in cuivai avanti con le tue attivitàmilitari. Questa depressioneporta alla malinconia. È stra-no guardare qualcuno giova-ne e dire: ecco un uomo triste.Questa è la nostra sorte.

Yonathan Netanyahu

Consorzi di bonifica e riscossione mediante ruolo, cancellata la norma che lo consentiva

di Giacinto MarchesiI consorzi di bonifica, a tutt’oggi, continuano a riscuotere a mezzo ruolo.Ma hanno ancora il potere di farlo? Ciò premesso, si ricorda che la riscossione mediante ruolo è il procedimento volto al recupero di somme di de-

naro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria(ad esempio l’IVA) oppure di natura non tributaria (per esempio una sanzione amministrativa pecuniaria). Taleprocedimento, originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 set-tembre 1973 n. 602 e successivamente esteso alla riscossione di altre entrate, anche non tributarie, è stato daultimo ridisciplinato dal D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo,a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”).

L’ambito di applicazione della riscossione mediante ruolo è determinato dall’art. 17 di detto D.L.vo. Recita talenorma: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate delloStato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quellieconomici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni,delle province, anche autonome, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all’art. 156del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistemain base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Anche dopo l’entrata in vigore di tale nuova disciplina, si è ritenuto che i consorzi di bonifica potessero avvalersidella riscossione a mezzo ruolo, pur non potendo loro applicarsi né il primo né il secondo comma dell’articolo inquestione (1).

Invero, i consorzi hanno continuato a praticare la riscossione tramite ruolo in base alla c.d. «clausola di conti-nuità» contenuta nel terzo comma dell’art. 17 del D.L.vo in questione a tenor del quale “Continua comunque adeffettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigentialla data di entrata in vigore del presente decreto”. E nel 1999, alla data di entrata in vigore di detto decreto, aiconsorzi la riscossione mediante ruolo era consentita dal disposto dell’art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 se-condo cui “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubblichedi bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme e i privilegi stabilitiper l’imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provincialie comunali.”

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette” e, quindi,mediante l’utilizzo del ruolo (2).

E fin qui nulla quaestio.Senonché l’art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 è stato successivamente abrogato.Ma procediamo con ordine.Nello scorso decennio è stata effettuata una vasta revisione e abrogazione di tutte le disposizioni più risalenti

dell’ordinamento giuridico italiano.A ciò si è provveduto mediante il meccanismo del c.d. “taglia-leggi”, disciplinato dall’art. 14 della legge 28 no-

vembre 2005, n. 246.In particolare, il comma 14 del predetto art. 14 ha stabilito che “Entro ventiquattromesi dalla scadenza del ter-

mine di cui al comma 12 (3), il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’art. 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali,pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ri-tiene indispensabile la permanenza in vigore...”.

E così, in attuazione del disposto del predetto comma 14 è stato emanato il D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, cheha individuato le disposizioni precedenti al 1970 di cui è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore;nell’allegato n. 1 di questo decreto legislativo sono state specificamente elencate le singole disposizioni che restanoin vigore. In particolare, la voce n. 385, che riguarda il Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 “Nuove normeper la bonifica integrale”, così elenca le disposizioni che restano in vigore:“artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8; comma 1 dell’art.9; artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; commi 1, 2, 3 dell’art. 84; artt.85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121”.

Come è dato di vedere, nel minuziosissimo elenco non è stato incluso l’art. 21, per cui tale disposizione è sicu-ramente stata abrogata con la decorrenza prevista dall’art. 14 , comma 14-ter, della predetta legge n. 246/2005 anorma del quale “Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cuial comma 14...tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anchese modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate”.

Con il venir meno dell’art. 21 del R.D. n. 215/1933 non esiste più in capo ai consorzi di bonifica il potere di iscri-vere a ruolo per il recupero dei contributi, non essendo più applicabile a loro favore il rinvio contenuto nel terzocomma dell’art. 17 del D.L.vo n. 46/1999 (4).

Cionondimeno i consorzi di bonifica di tutta la Penisola continuano imperterriti a riscuotere i contributi a mezzoruolo (con conseguente nullità del ruolo e delle cartelle di pagamento) e con il beneplacito della concessionariadella riscossione (che, come è ovvio, ha tutto l’interesse a nulla eccepire, per via dell’aggio spettante all’esattore).

Ma si sa, stare in Italia è come essere in una comica. Donde il titolo del presente scritto che ha preso spunto daquello di un ben noto (e, per l’appunto, comico) film spaghetti-western del 1971.

NOTE(1) Invero, si ritiene che i consorzi di bonifica siano enti pubblici economici (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2012, n. 12242;

Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 2008, n. 10992; Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2000, n. 1796; Corte dei Conti, sez. giurisd. Regione Ba-silicata, 8 settembre 2009, n. 239; Corte dei Conti, sez. giurisd. Regione Abruzzo, 24 ottobre 2005, n. 7291; Corte cost. 14 luglio2006, n. 289) cosicché sono testualmente esclusi dall’applicabilità del primo comma dell’art. 17. Del pari si ritiene che essi nonsiano enti locali e dunque non rientrano neppure nel novero dei soggetti legittimati alla riscossione a mezzo ruoli ai sensi del se-condo comma dell’articolo in questione.

(2) Sul potere dei Consorzi di riscuotere a mezzo ruoli in forza della «clausola di continuità» contenuta nel terzo comma dell’art.17 del D.L.vo n. 46/1999 si è pronunciata anche la Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. trib., 11 giugno 2014, n. 13165; Cass. civ., sez.trib., 5 aprile 2013, n. 8371).

(3) Ossia “entro ventiquattromesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 12).(4) Né può valere in contrario la “salvezza” di quanto stabilito dal comma 17 (secondo cui rimangono - fra l’altro - in vigore

“le disposizioni tributarie”), in quanto qui non si verte in tema di tributi, ma di procedure di riscossione degli stessi.

Page 18: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

18 settembre2016

Titolo esecutivo europeo, la legge UE semplifica la proceduraLa legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), interviene, tra l’altro, sulle procedure

di esecuzione forzata da mandare a compimento in un altro Paese dell’Ue (articolo 8) rispetto aquello di residenza del promotore dell’azione. La materia è disciplinata dal Regolamento (CE) n.805/’04 del Parlamento e del Consiglio UE, che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i creditinon contestati, ossia un certificato che consenta che le decisioni giudiziarie, le transazioni giudi-ziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati, possano essere riconosciuti ed eseguiti au-tomaticamente, in un altro Stato membro, senza procedimento intermedio.

La decisione relativa a un credito non contestato è certificata come titolo esecutivo europeo delloStato membro che ha pronunciato la decisione. Il diritto applicabile alla procedura di esecuzioneè quello dello Stato membro in cui viene richiesta l’esecuzione della decisione medesima (Statomembro di esecuzione). Al fine di ottenere l’esecuzione, il creditore è tenuto a fornire alle autoritàcompetenti, in copia conforme all’originale: la decisione; il certificato di titolo esecutivo europeoe, se del caso, una trascrizione dello stesso o una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato mem-bro dell’esecuzione oppure in un’altra lingua che abbia dichiarato di accettare.

In particolare, l’articolo 8 sopra richiamato demanda all’autorità che ha formato l’atto pubblicoal quale deve essere data esecuzione, la competenza a rilasciare ogni ulteriore documentazioneche sia necessaria per l’esecuzione e precisa, altresì, che laddove l’autorità che ha formato l’attopubblico sia stata successivamente soppressa o sostituita, la competenza al rilascio di tale docu-mentazione è attribuita all’autorità subentrante.

PROMEMORIA PER I LEGISLATORI REGIONALIGli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati,

sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.Articolo 53 del Codice del turismo (legge 23.5.2011, n. 79)

Lo scadenzario del datore di lavoro domestico – OTTOBRE 201610 Ottobre – Lunedì

Versamento dei contributi Inps e CassacolfUltimo giorno per il versamento dei contri-

buti Inps e Cassacolf per il lavoro domestico re-lativi al trimestre luglio-settembre 2016.

Predisposizione prospetto pagaIn ottemperanza al Contratto nazionale del la-

voro domestico, contestualmente alla correspon-sione periodica della retribuzione, deve esserepredisposto, in duplice copia, il prospetto paga.

Lo scadenzario annuale del datore di lavorodomestico è presente – continuamente aggiornato– sul sito www.confedilizia.it

Lo scadenzario del proprietario di casa e del condominio – OTTOBRE 201617 Ottobre – Lunedì

Imposte e contributiUltimo giorno per il versamento da parte del

condominio delle ritenute fiscali e dei contributiprevidenziali e assistenziali relativi a dipen-denti, lavoratori autonomi nonché a contratti diappalto, con riferimento al mese di settembre2016.

Addizionali IrpefUltimo giorno per il versamento da parte del

condominio della rata delle addizionali regio-nale e comunale all’Irpef trattenute ai dipen-denti sulle competenze di settembre 2016 aseguito delle operazioni di conguaglio di fineanno nonché per il versamento della rata del-l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef2016 trattenuta ai dipendenti sulle competenzedi settembre 2016; ultimo giorno, inoltre, per ilversamento in unica soluzione delle predetteaddizionali trattenute, sempre sulle competenzedi settembre 2016, a seguito di cessazione delrapporto di lavoro.

31 Ottobre – LunedìTosap e Cosap - Versamento rata

Ultimo giorno per il versamento della quarta

rata (se l’importo complessivamente dovuto èsuperiore a 258,23 euro) della tassa occupa-zione spazi e aree pubbliche. Poiché il Comunepotrebbe aver regolato – ai sensi dell’art. 52,d.lgs. n. 446/’97 – in modo diverso la scadenzadella rata e gli importi minimi per effettuare larateizzazione del versamento della tassa, è op-portuno verificare il tutto presso gli uffici pre-posti.

Per gli adempimenti relativi al canone perl’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap),dovuto nei Comuni che l’hanno istituito in so-stituzione della Tosap, si rinvia alle relative di-sposizioni locali.

Tari e imposta di registroSi veda Confedilizia notizie gennaio 2016.

N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condo-minio quale destinatario di un obbligo si in-tende che al relativo adempimento provveda,quando esistente, l’amministratore o, altri-menti, un soggetto designato dall’assembleacondominiale.

Lo sca den za rio annuale è presente – continuamenteaggiornato e ulteriormente approfondito – sulsito della Confedilizia (www.confedilizia.it)

SEGNALAZIONI

Stefano Quintarelli, Istruzioniper un futuro immateriale, pref.di Alberto Bombassei e PasqualePistorio, il Sole 24 Ore ed., pp.XVIII + 172

Il libro si sofferma, con linguag-gio scientifico ma accessibile, sullenuove tecnologie e sul possibile,conseguente futuro, proponendoscenari e suggerendo necessarieforme di controllo.

Franco Debenedetti, Scegliere ivincitori, salvare i perdenti, Marsilioed., pp. 336

Un’ampia, polemica e motivatastoria di una “insana idea”, ossiala politica industriale, che vuolel’intervento dello Stato nell’eco-nomia con relativi guai, dissesti,perdite e disastri (e pesanti con-seguenze psicologiche).

Jürgen Todenhöfer, Dentro l’Is,Lastaria ed., pp. 270

È il racconto di viaggio delprimo giornalista occidentale au-torizzato a recarsi nello Stato Isla-mico: dieci giorni in Iraq e inSiria, per testimoniare da vicinosu terrore e terroristi.

Pietro Di Muccio de Quattro,L’ideologia italiana, liberilibri ed.,pp. 132

Sotto forma di dialogo fra Callidoe Stolido, è tratteggiato un me-morandum sull’Italia e soprattuttosugli italiani, sulle loro furbizie,sul voler essere individualisti estatalisti, sui loro comportamentipolitici, sociali e quotidiani.

I difensori dell’Occidente, a curadi Giampiero Berti, Nunziante Ma-strolia e Luciano Pellicani, Licosiaed., pp. 442

Una raccolta di scritti dedicatia intellettuali che, in anni difficili,seppero difendere le ragioni dellesocietà aperte occidentali: fra glialtri, Camus, Croce, Ortega, Ray-mond Aron, Hayek, Mises e Or-well.

Angela Pellicciari, Una storiadella Chiesa, Cantagalli ed., pp.362

Due millenni di eventi dellaChiesa cattolica riletti da posizionid’intransigenza religiosa, col paleseintento di contrastare giudizi con-solidati attribuiti alla propagandaanticattolica.

Samuele Tieghi, Le corti marzialidi Salò, Oltre edizioni, pp. 328

I Tribunali militari della Re-pubblica Sociale italiana tra re-pressione e controllo dell’ordinepubblico: la ricerca è frutto di unoscavo archivistico particolarmenteattento al Tribunale militare diMilano.

Pierre Nora, Come si manipolala memoria, intr. di Antoine Arja-kovsky, a cura di Paolo Infantino,La Scuola ed., pp. 88

L’autore, accademico di Francia,è critico verso le leggi sulla me-moria: illustra le proprie radiciculturali (ebraiche e francesi) esi occupa del rapporto fra poteree passato.

Page 19: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

19settembre2016

Scia e conferenza di serviziÈ stato pubblicato in Gazzetta

Ufficiale il d.lgs. n. 126 del 30.6.’16,attuativo della delega in materiadi segnalazione certificata di inizioattività (Scia) di cui all’art. 5, l. n.124/’15 di riforma della PubblicaAmministrazione.

In particolare il provvedimen-to prevede l’adozione, da partedelle amministrazioni pubbliche,di “moduli unificati e standar-dizzati” che definiscano “esau-stivamente” ciò che i privati de-vono presentare o allegare. Talemodulistica, una volta redatta,dovrà poi essere pubblicata suisiti istituzionali delle pubblicheamministrazioni, le quali, nellemore, sono comunque tenute apubblicare “l’elenco degli stati,qualità personali e fatti oggettodi dichiarazione sostitutiva, dicertificazione o di atto di noto-rietà, nonché delle attestazionie asseverazioni dei tecnici abi-litati o delle dichiarazioni diconformità dell’agenzia delleimprese, necessari a corredodella segnalazione, indicandole norme che ne prevedono laproduzione”. L’inottemperanzaagli obblighi di pubblicazione,così come al divieto di chiedereagli interessati informazioni odocumenti ulteriori rispetto aquelli prescritti secondo il mo-dello standard, costituisce illecitodisciplinare punibile con la so-spensione del funzionario inca-ricato dal servizio nonché “conprivazione della retribuzione datre giorni a sei mesi”.

Il decreto stabilisce anche –apportando alcune modifiche edintegrazioni alla l. n. 241/’90 intema procedimento amministra-tivo – che alla “presentazione diistanze, segnalazioni o comuni-cazioni” deve essere rilasciata“immediatamente, anche in viatelematica,” una ricevuta che neattesti l’avvenuta ricezione (e in-dichi “i termini entro i qualil’amministrazione è tenuta, oveprevisto, a rispondere,” ovveroentro i quali il silenzio “equivalead accoglimento dell’istanza”).Ancora, dispone che “sul sitoistituzionale di ciascuna ammi-nistrazione” venga indicato “losportello unico, di regola tele-matico, al quale presentare laScia” (e ciò, “anche in caso diprocedimenti connessi di com-petenza di altre amministrazionio di diverse articolazioni internedell’amministrazione ricevente”).In tal senso si prevede ancheche, se per lo svolgimento diun’attività soggetta a Scia occor-rono altre Scia, “comunicazioni,attestazioni, asseverazioni e no-tifiche”, l’interessato presenti co-munque una singola Scia allosportello unico. Sarà compitodell’amministrazione riceventetrasmetterla “immediatamentealle altre amministrazioni inte-ressate al fine di consentire, perquanto di loro competenza, il

controllo sulla sussistenza deirequisiti e dei presupposti perlo svolgimento dell’attività” e lapresentazione di eventuali pro-poste motivate per vietare la pro-secuzione dell’attività.

Per completezza, si segnalache con un altro decreto legi-slativo di pari data (il n. 127) –attuativo anch’esso della leggedi riforma della Pubblica Am-ministrazione – si è procedutopure alla riscrittura della disci-plina sulla conferenza di servizi,cioè dell’istituto previsto dal no-stro ordinamento che – per fa-cilitare l’acquisizione, da partedella Pubblica Amministrazione,ad esempio, di autorizzazioni,atti, licenze e permessi – disci-plina la convocazione di appositeriunioni collegiali tra le ammi-nistrazioni coinvolte.

Il quadro che ne emerge èche la strada ordinaria per ac-quisire pareri e intese di diverseamministrazioni è rappresentatadalla “conferenza semplificata”,la quale andrà svolta in modalità“asincrona”, cioè senza la pre-senza fisica dei vari rappresen-tanti delle amministrazioni coin-volte, ma con scambio di docu-menti tramite posta elettronica.

La seconda strada da seguire –“ove necessario, in relazionealla particolare complessità delladeterminazione da assumere”– porta, invece. alla “conferenzasimultanea”, cioè con la pre-senza dei rappresentanti delleamministrazioni (se “possibileanche in via telematica”). Infine,una terza alternativa viene pre-vista per i progetti di particolarecomplessità. In particolare, sistabilisce che, “su motivata ri-chiesta dell’interessato, corre-data da uno studio di fattibilità”,l’amministrazione possa indire(entro 5 giorni dalla richiesta)una conferenza preliminare “fi-nalizzata a indicare al richie-dente” le condizioni per ottenereil via libera. Una volta conclusatale conferenza, ove l’interessatointenda portare avanti il proce-dimento, questo seguirà l’ordi-nario iter della conferenza si-multanea, con la differenza,però, che, in questa sede, le de-terminazioni precedentementeespresse in conferenza prelimi-nare potranno essere “motiva-tamente modificate o integratesolo in presenza di significativielementi emersi nel successivoprocedimento”.

GIUSTIZIA,QUESTIONEDI «UOMINI»

La verità sgradevole è chela crisi della giustizia è ancheuna crisi di «uomini», fruttodello scarso impegno di moltie del non corretto adempi-mento da parte dei dirigenti– scelti dal Csm non semprein base al merito e alle atti-tudini manageriali, ma se-condo viete logiche lottizza-trici – dei poteri-doveri didirezione, organizzazione evigilanza, ivi compresa anchequella sulla produttività.

Nicola Cerrato magistratoex Capo Dipartimento Orga-nizzazione giudiziaria Mini-stero della Giustizia

(Corriere della Sera, 5.8.’16)

Confedilizia: nel 2015 + 65% di ruderi rispetto al 2011Sono in continuo aumento le cosiddette “unità collabenti”, vale a dire gli immobili ridotti in ruderi

a causa del loro accentuato livello di degrado. Lo ha segnalato Confedilizia, che ha elaborato i datiforniti dall’Agenzia delle entrate sullo stato del patrimonio immobiliare italiano.

Nel 2015, il numero di questi immobili – inquadrati nella categoria catastale F2 – è cresciuto del3,9% rispetto al 2014, ma il dato più significativo è quello che mette a confronto il periodo pre epost Imu: rispetto al 2011, gli immobili ridotti alla condizione di ruderi sono aumentati del 65%,essendo passati da 278.121 a 458.644 (+180.523).

“Questi numeri parlano chiaro – ha dichiarato il Presidente confederale – e confermano quantonoi vediamo ogni giorno. Una parte di questi immobili vengono ridotti allo stato di ruderi per de-cisione dei singoli proprietari, che – non essendo più in grado di far fronte alle spese per il loromantenimento e alla abnorme tassazione patrimoniale introdotta dal 2012 – li privano delle carat-teristiche che li rendono tali. Per la restante parte, si tratta di immobili che a queste condizioni difatiscenza giungono da soli per la mancanza di risorse economiche da parte dei proprietari. Occorreridurre la tassazione sugli immobili. Diversamente, la situazione continuerà a peggiorare”.

Tre misure per il rilancio degli affitti calmierati Confedilizia ha partecipato ad una riunione, indetta dal Viceministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti Riccardo Nencini, finalizzata a promuovere il rinnovo della “Convenzione nazionale” relativaai contratti di locazione “agevolati” (cosiddetti concordati o 3+2), “transitori” (utili per i lavoratorifuori sede) e “per studenti universitari”.

Nel corso dell’incontro, il Presidente confederale ha osservato che “presupposto per il rinnovo dellaConvenzione è che la prossima legge di stabilità contenga misure che possano determinare un rilanciodi questa tipologia di affitti”.

In particolare – ha detto Spaziani Testa – “è essenziale che la manovra finanziaria preveda tre in-terventi: 1. stabilizzazione della speciale aliquota del 10 per cento della cedolare secca, attualmenteprevista solo fino al 2017; 2. estensione a tutta Italia della sua applicazione, ora limitata ai Comuniconsiderati «ad alta tensione abitativa» (oltre che a quelli colpiti da calamità); 3. introduzione di un li-mite alla tassazione patrimoniale Imu-Tasi – quadruplicatasi rispetto all’Ici – degli immobili locati at-traverso i contratti a canone calmierato”.

AmitaiÈ difficile parlare di Amitai

al passato. È ancora in mezzo anoi, insieme a noi, parte di noi.

Yonathan Netanyahu

FACCIAMO SQUADRA CON LA CONFEDILIZIACon un numero sempre maggiore di adesioni

la Confedilizia può meglio tutelare il proprietario di casa

Page 20: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

20 settembre2016

Convivente more uxorio e detrazioni per ristrutturazione edilizia

L’Agenzia delle entrate, conla Risoluzione n. 64/E del28.7.’16, ha evidenziato che –in caso di interventi di recuperodel patrimonio edilizio (per iquali, come noto, sino al31.12.’16 spetta la detrazione Ir-pef del 50% delle spese soste-nute, sino ad un ammontarecomplessivo delle stesse nonsuperiore a 96.000 euro perunità immobiliare) – la detra-zione in questione possa esseregoduta anche dal conviventenon proprietario dell’immobileoggetto degli interventi che nesostiene i costi.

Nell’occasione, le Entrate han-no fatto un breve excursus sul-l’ambito soggettivo di applica-zione della misura in esame.

In passato – è detto in esso –era stato chiarito che il dirittoalla detrazione spetta (se hannosostenuto le spese in questionee queste sono rimaste a loro ca-rico) al proprietario o al nudoproprietario dell’immobile, al ti-tolare di un diritto reale sullostesso (uso, usufrutto, abitazione)nonché all’inquilino e al como-datario in quanto detentori del-l’immobile (Circolare n. 57/E del1998). Successivamente, era statoprecisato che la detrazione com-pete anche al familiare (e cioèal coniuge, ai parenti entro ilterzo grado e agli affini entro ilsecondo grado) del possessoreo detentore dell’immobile sulquale vengono effettuati i lavori,purché convivente e sostengale spese (Circolare n. 121/E del1998). Il titolo che attesta la di-sponibilità dell’immobile – re-quisito per fruire della detra-zione – è costituito (era preci-sato) dalla condizione di fami-liare convivente e, pertanto, nonè richiesta l’esistenza di un sot-tostante contratto di comodato,mentre è necessario che la con-vivenza sussista fin dal momentoin cui iniziano i lavori (Risolu-zione n. 184/E del 2002 e Cir-colare n. 15/E del 2005, par.7.2).

Sulla base della prassi ripor-tata – sottolinea l’Agenzia nellaRisoluzione n. 64/E – il convi-vente che non sia familiare deltitolare dell’immobile, nei ter-mini sopra indicati, e che so-stenga le spese per gli interventiin questione, potrebbe benefi-care della detrazione di cui al-l’art. 16-bis del Tuir soltanto serisultasse detentore dell’immo-bile in base ad un contratto dicomodato. Tuttavia, il quadronormativo si è modificato graziealla legge 20.5.’16, n. 76, recante“Regolamentazione delle unionicivili tra le persone dello stessosesso e la disciplina delle con-vivenze”, rendendo opportunoriconsiderare le istruzioni fornitecon la precedente prassi. E quin-

di – poiché la nuova legge haequiparato al vincolo giuridicoderivante dal matrimonio quelloprodotto dalle unioni civili, sta-bilendo che “le disposizioni chesi riferiscono al matrimonio ele disposizioni contenenti le pa-role “coniuge”, “coniugi” o ter-mini equivalenti, ovunque ri-corrono nelle leggi, negli attiaventi forza di legge, nei rego-lamenti nonché negli atti am-ministrativi e nei contratti col-lettivi, si applicano anche adognuna delle parti dell’unionecivile tra persone dello stessosesso” ed ha esteso, pur nonprevedendo la medesima equi-parazione, ai conviventi di fattoalcuni specifici diritti spettantiai coniugi (quale, tra gli altri, ildiritto di visita, di assistenza edi accesso alle informazioni per-sonali in ambito sanitario, ana-logamente a quanto previstooggi per i coniugi e i familiari)– ai fini della detrazione di cuiall’art. 16-bis la disponibilitàdell’immobile da parte del con-

vivente risulta insita nella con-vivenza che si esplica ai sensidella legge n. 76/’16, senza ne-cessità che trovi titolo in uncontratto di comodato. Il convi-vente more uxorio che sostengale spese di recupero del patri-monio edilizio, nel rispetto dellecondizioni previste può, dunque,fruire della detrazione alla stre-gua di quanto chiarito per i fa-miliari conviventi. Così, ad esem-pio, come chiarito nella Risolu-zione n. 184/E del 2002, con ri-ferimento ai predetti familiari,il convivente non proprietariodell’immobile può fruire delladetrazione anche per le spesesostenute per interventi effettuatisu una delle abitazioni nellequali si esplica il rapporto diconvivenza anche se diversadall’abitazione principale dellacoppia.

Il testo integrale di tutti i prov-vedimenti di prassi sopra ri-chiamati è consultabile nellasezione “Banche dati” del sitoInternet confederale, riservata

LO STATOPER BAKUNIN

Per Bakunin lo stato è unedificio che immola gli uomini,il dio divoratore, il Moloch chevive di sacrifici umani. Nel di-scorso che tenne a Ginevra nel1867, cui assistette anche Do-stoevskij, proclama «gli statipossono mantenersi soltanto aprezzo di delitti». Parlando con-tro ogni tirannia, sociale edeconomica, contro il proletariatovittorioso. Da visionario, senzarendersene conto, prevedevalo «strano» autodistruttivo sce-nario che avrebbe caratterizzatoil Novecento. E oltre.

(IL FOGLIO, 10.7.’16)

Il valore della vitaAttribuisco poco valore a

una vita senza scopo. E sedovessi sacrificare la mia vitaper raggiungere il suo scopo,lo farei volentieri.

Yonathan Netanyahu

Addio alla legge di stabilitàIl Parlamento ha approvato in via definitiva la proposta di legge che introduce la nuova formula

della “legge di bilancio” e, contestualmente, abroga le disposizioni che attualmente regolano lalegge di contabilità statale (n. 196/’09).

L’innovazione comporta notevoli e significative conseguenze sul piano dei contenuti di talelegge, attuando il passaggio dallo schema normativo consolidato della manovra annuale di finanzapubblica, fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti (legge di bilancio e legge distabilità), ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedi-mento, costituito dalla legge di bilancio.

Tale legge, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrino o mo-difichino la legislazione di entrate o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti dellalegge di stabilità.

In estrema sintesi, la nuova legge di bilancio viene articolata in due sezioni: la prima, che as-sorbe in gran parte i contenuti dell’attuale legge di stabilità e reca esclusivamente misure tese arealizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio (Defe note di aggiornamento dello stesso); la seconda è, invece, dedicata alle previsioni di entrate e dispesa, espressa in termini di competenza e cassa.

Corte costituzionale sull’Imu, un’altra sentenza di inammissibilità...La Corte costituzionale, con ordinanza n. 169 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie

Speciale, 20.7.’16, n. 29) si è pronunciata, ritenendola inammissibile, sull’eccezione di costituzio-nalità della legge istitutiva dell’Imu, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di MassaCarrara e dalla Commissione tributaria provinciale di Novara (cfr., da ultimo, Cn mar. ‘16). E ciòin quanto “le doglianze proposte si risolvono sostanzialmente nella censura dell’intero complessonormativo riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta, nei suoi aspetti sostanziali e proce-dimentali”. Anzi, la Corte ha specificato che “la circostanza che le disposizioni impugnate abbianooggetti eterogenei, rende la questione inammissibile (sentenza n. 263 del 1994), stante anche l’im-possibilità di selezionare le norme da applicare nel giudizio a quo, cui circoscrivere lo scrutinio,considerata l’insufficiente descrizione della fattispecie concreta” e che, “peraltro, «il giudice a quoè tenuto ad individuare la norma, o la parte di essa, che determina la paventata violazione dei pa-rametri costituzionali invocati (ex plurimis, ordinanze n. 21 del 2003, n. 337 del 2002 e n. 97 del2000)»(sentenza n. 218 del 2014) a pena di inammissibilità della questione”.

Insomma, come lucidamente chiarito nella nota redazionale relativa alla pubblicazionedell’atto in questione sull’Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare “ancorauna volta, in materia fiscale, la Corte decide di non decidere. Dichiara così inammissibili lequestioni proposte per (presunte) manchevolezze – comunque, formali – delle ordinanze dirimessione. E la tassazione patrimoniale degli immobili (di per sé espropriativa, ed estraneaal costituzionale criterio della redditività) se la cava…”.

Page 21: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

21settembre2016

MOROSITÀ INCOLPEVOLE-TABELLA SINOTTICA Premessa generale (decreto-legge n. 102/‘13, convertito dalla legge n. 124/‘13)

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, le risorse del Fondo possono essere utilizzate – e quindi l’intera normativa sulla morosità incolpevole (che è imperniata sul Fondo che con essa si istituisce) può essere applicata – nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro il 30.10.‘13 (data di entrata in vigore della l. n. 124/‘13) “bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli”.

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30.3.’16 (G.U. n. 172 del 25.7. ‘16)

Definizione di morosità incolpevole

Situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

Cause di morosità incolpevole (“a titolo esemplificativo e non esaustivo”)

1) perdita del lavoro per licenziamento 2) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario

di lavoro 3) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti

notevolmente la capacità reddituale 4) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici 5) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate,

derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente

6) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali

Criteri per l’accesso al contributo

Il Comune deve verificare che il richiedente: a) abbia un reddito I.S.E.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito

derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida

c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno

d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno

Il Comune deve inoltre verificare che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare

Criterio preferenziale per la concessione del contributo

Presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che si trovi in una delle seguenti condizioni: ultrasettantenne; minore; con invalidità accertata per almeno il 74%; in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale

Importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata

12.000 euro

Finalizzazione dei contributi

a) “fino a un massimo di 8.000 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile”

b) “fino ad un massimo di 6.000 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole”

c) “assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione” (in tal caso il Comune può corrispondere il contributo in un’unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto)

d) “assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile” (in tal caso il Comune può corrispondere il contributo in un’unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto)

Forza pubblica, “valutazioni” dei Prefetti

I Comuni devono comunicare ai Prefetti l’elenco dei soggetti che richiedano il contributo e abbiano i requisiti per l’accesso allo stesso. In seguito a tale comunicazione i Prefetti compiono “le valutazioni” per la programmazione (in via generale) “dell’intervento” della forza pubblica.

NOTA La disponibilità del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (pari, per il 2016, a 59,73 milioni di euro) è ripartita – in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell’interno al 31.12.’14 – per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia e per il 70% tra tutte le restanti Regioni e Province autonome. Spetta alle Regioni individuare, tra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe n. 87/’03 (ivi compresi i Comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera), quelli ai quali destinare le risorse del Fondo. La tabella recante il riparto delle disponibilità del Fondo, unitamente al decreto in argomento, è presente sul sito www.confedilizia.it

Fonte: Confedilizia

SEGNALIAMO

Seconda edizione aggiornatacon le rilevanti innovazioni in-trodotte dalla legge n. 76 del20.5.’16. Reca anche un preziosoindice analitico.

Testo delle relazioni tenute alconvegno di Firenze dello scorsonovembre dai proff. Alfonso Ce-lotto, Francesco Forte, GianfrancoGaffuri, Lorenzo Infantino e Giu-seppe Marini. Un efficace con-fronto, nel complesso, fra comesi tassava una volta e come sitassa oggi.

Il nostro esercito:un intero popolo

L’intero popolo, dai giovanisoldati ai medici, agli avvocati,agli impiegati, agli operai,tutti si trasformano in carristie fanteria, in piloti d’aereo emarinai. Non sono riservistivenuti da “un altro mondo”ma parte integrante di unesercito forte e unito. Incre-dibile come siamo riusciti afare questo, rendere un interopopolo un esercito.

Yonathan Netanyahu

Page 22: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

22 settembre2016

Tasse solo in cambio di servizidi Giorgio Spaziani TestaPresidente Confedilizia

Carlo Lottieri rileva (il Giornale,3 agosto) che “avvicinare gli oneridelle imposte e i benefici dei ser-vizi è fondamentale se si vuolediminuire la tassazione su im-prese e famiglie, migliorare ilfunzionamento degli apparatipubblici, ridurre le uscite”.

Si tratta di un concetto fonda-mentale, che è però del tutto estra-neo alla fiscalità locale italiana.Nel nostro Paese, infatti, dove lerisorse dei Comuni sono assicuratein massima parte dalla tassazionesugli immobili, né l’Imu né laTasi raggiungono questo obiettivo,essendo – di fatto – imposte pu-ramente patrimoniali: basate, cioè,sul “valore catastale” di case, ne-gozi, uffici, senza alcun riferimentoalle utilità che i proprietari e ifruitori di tali beni eventualmentericevano dai servizi svolti dalleamministrazioni locali.

La stessa Tasi – che producecomunque un gettito minimorispetto all’Imu – ha solo unaparvenza di rapporto con i ser-vizi. La legge, infatti, prevedesì che nei regolamenti comunalisia contenuta “l’individuazionedei servizi indivisibili e l’indi-

cazione analitica, per ciascunodi tali servizi, dei relativi costialla cui copertura la Tasi è di-retta”. Ma il calcolo del tributoè identico a quello previsto perl’Imu e le indicazioni che i Co-muni inseriscono nei regola-menti (quando lo fanno) sonomere espressioni verbali, privedi effetti sostanziali.

Un’imposizione locale moder-na dovrebbe invece fondarsi sulcollegamento con il territorio equindi con i servizi forniti dal-l’ente locale al cittadino-contri-buente. Dovrebbe esservi, comediceva la legge delega sul fede-ralismo fiscale del 2009, una“correlazione tra prelievo fiscalee beneficio connesso alle funzioniesercitate sul territorio in mododa favorire la corrispondenza traresponsabilità finanziaria e am-ministrativa”. E una vera tassasui servizi dovrebbe avere duecaratteristiche essenziali: 1) rea-lizzare un effettivo, e controlla-bile, collegamento fra tributoversato dal contribuente e quan-tità e qualità dei servizi ricevutidallo stesso contribuente; 2) es-sere a carico del fruitore di tali

servizi e quindi – nel caso del-l’imposizione fondata sugli im-mobili – non già del proprietariodel bene in quanto tale, bensìdell’utente dello stesso, e cioè dichi lo occupa (in caso di loca-zione, dunque, dell’inquilino),come avviene, ad esempio, conla Council tax britannica.

Solo in questo modo può aver-si, soprattutto sul fronte dellaspesa, quella responsabilizza-zione degli enti locali che è con-naturata a qualsiasi forma direale federalismo. Una respon-sabilizzazione, si badi, che avreb-be effetti anche sull’azione deiGoverni nazionali. I quali – perrestare al settore immobiliare –non avrebbero più la possibilitàdi realizzare con disinvolturaoperazioni come quella attuatacon la manovra Monti del 2011,quando è bastato aumentare da100 a 160 un semplice moltipli-catore per determinare la tri-plicazione della tassazione sugliimmobili e, per effetto di essa,la distruzione di un settore edei mille altri ad esso collegati.

(da: Leoniblog)

Schema di decreto legislativo sui servizi pubblici localiConfedilizia ha manifestato apprezzamento – in una nota inviata ai componenti delle Commissioni

Affari costituzionali e Bilancio di Camera e Senato, nonché della Commissione parlamentare per lasemplificazione – per la previsione, contenuta all’articolo 16 dello schema di decreto legislativo suiservizi pubblici locali, che dispone l’attribuzione delle funzioni di regolazione e di controllo dei serviziafferenti al ciclo dei rifiuti all’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente.

La Confederazione ha al contempo evidenziato la necessità di introdurre anche esponenti della pro-prietà immobiliare tra i soggetti coinvolti nella fase istruttoria per la valutazione dei costi delle pre-stazioni per area geografica e per categorie di utenti.

Ha espresso, da ultimo, l’opportunità di intervenire sul sistema Conai (che gestisce, tra l’altro, sul-l’intero territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero degli imballaggi)per superare l’assenza di una reale concorrenza mediante la sostituzione dell’attuale modello conaltro di regolazione centralizzata e tecnica, nonché con la predilezione di modelli concorrenziali diassolvimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità o sfruttamento della “leva concorrenziale”per raggiungere gli obiettivi ambientali.

Agevolazione mutui ipotecari per specifiche categorie,esenzione registro, bolle e altre imposte

Niente registro, bollo e altre imposte indirette per i mutui ipotecari concessi dalle banche (per l’ac-quisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione), alle giovani coppie e alle famiglienumerose o con disabili. Con la Risoluzione n. 61/E del 25.7.’16 (consultabile nella sezione “Banchedati” del sito Internet confederale, riservata agli associati) l’Agenzia delle entrate precisa che il regimefiscale di favore previsto dall’art. 5, comma 24, d.l. n. 269/’03, relativo ai contratti di finanziamentostipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, è applicabile anche ai mutui conclusitra queste ultime ed i beneficiari finali del prestito.

La normativa anzidetta prevede una particolare procedura di erogazione di finanziamenti alle ban-che da parte della Cassa depositi e prestiti, volta a favorire l’accesso al credito, per l’acquisto dell’abi-tazione principale o per interventi di ristrutturazione, da parte delle indicate categorie.

Con la Risoluzione 61/E, le Entrate hanno ora chiarito che il regime di esenzione deve trovare ap-plicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al fi-nanziamento principale intercorrente tra la Cassa depositi e prestiti e la banca intermediaria, sia conriferimento alla successiva erogazione delle somme ai mutuatari. La banca svolge, infatti, una fun-zione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione dalla Cassa depositi e pre-stiti per l’accesso al credito da parte dei soggetti meritevoli individuati dalla norma vengaeffettivamente destinata a tale finalità.

SEGNALAZIONI

Nicoletta Orlandi Posti, Le bombedi Roma, Castelvecchi ed., pp. 142

Le testimonianze contraddittoriedi un ambiguo giovane tedesco,rilasciate nei primi anni del pro-cesso per la strage di piazza Fon-tana, a proposito delle bombe chefurono collocate al Vittoriano.

Roberto Festorazzi, Rivoluzio-nari, Macchione ed., pp. 364 conill.

Sono qui raccolti i ricordi sulcomunismo europeo e italiano, diGino Longo, figlio primogenito diLuigi (successore di Palmiro To-gliatti alla guida del Pci) e diTeresa Noce, anche lei esponentecomunista.

Alex Connor, Cospirazione Ca-ravaggio, Newton Compton ed.,pp. 336

Galleristi, storici dell’arte, in-vestigatori alla ricerca di due opereperdute di Caravaggio, fra NewYork, Londra, Berlino, Palermo ealtri posti ancora, in una trama divicende dense tanto di sanguequanto d’intrecci nel tempo.

Teofilo Rossi, a cura di TomasoRicardi Di Netro, Centro Studi Pie-montesi ed., pp. 162, 4 tavv. f. t.

Prima opera monografica de-dicata a Teofilo Rossi di Montelera,sindaco di Torino fra il 1909 e il’17: vari saggi ne tratteggiano difigura di “buon amministratore”,uomo e organizzatore di cultura,ministro, politico giolittiano.

Massimo Quezel, Assicurazionea delinquere, chiarelettere ed., pp.144

Un esperto d’infortunistica spiegasegreti, trucchi e bugie delle assi-curazioni, chiarendo con episodireali aspetti poco noti del settore eavanzando suggerimenti pratici achi debba assicurarsi o chiedereliquidazioni di danni patiti.

Luciano di Samosata, L’impo-stura, a cura di Claudio Piga eGiancarlo Rossi, Aragno ed., pp.XXX + 78

Nell’ottocentesca, classica tra-duzione di Luigi Settembrini e coltesto greco a fronte, ecco un bril-lante testo di Luciano, il più scetticoe scanzonato, talora corrosivo,spesso umoristico, fra i classicigreci.

Francesco Forte, Einaudi versusKeynes, IBLLibri ed., pp. 336

Le concezioni del mondo, ol-tremodo lontane, dei due econo-misti: ne emerge l’attualità dellalezione di Einaudi, che non predicasolo il liberalismo, ma un sodobuon senso e un’attenzione al rea-le, compresa la microeconomia.

Andrea Calamanti, La banca diRaffaele Mattioli, Aragno ed., pp.X + 282

Come Raffaele Mattioli conce-piva, in modo sistematico, la ban-ca: funzioni, raccolta, accordi in-terbancari, rapporti con monetae finanza, liquidità, capitale mo-biliare, impieghi, credito finan-ziario.

Page 23: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

23settembre2016

da Corriere della Sera, 28.8.’16

L’esercito libanese contro FatahTutto quello che abbiamo fatto è stato entrare in Libano a rimettere un po’ di ordine. Questa

operazione non è stata rivolta contro l’esercito libanese ma primariamente contro Fatah. Fatah noncombatte quasi mai (sparano razzi katyusha dal territorio libanese verso i kibbutz israeliani oppureusano bazooka per attaccare le auto dei civili, questo non può essere chiamato combattere), el’esercito libanese sicuramente non ci combatte.

Yonathan Netanyahu

In prima pagina da indagato, in ultima dopo l’assoluzione.La dura estate del tribunale del popolo

Corriere della Sera: “voti e camorra, bufera sul Pd”. La Repubblica: “Il presidente Pd in Campaniaindagato per camorra e voti”. Il Giornale: “Il consulente di Renzi indagato per camorra”. Il Fattoquotidiano: “Campania, indagato il leader Pd. «Voti per favori ai boss Casalesi»”. Sono i titoli di aperturadi alcune prime pagine dello scorso 27 aprile sull’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda)di Napoli che aveva portato a nove arresti per associazione a delinquere e corruzione e in cui eracoinvolto Stefano Graziano, consigliere regionale e presidente del Pd campano, con l’accusa di concorsoesterno in associazione mafiosa. La stessa Dda di Napoli l’altroieri ha chiesto l’archiviazione per ilconcorso esterno in associazione mafiosa e stralciato la posizione di Graziano, inviando gli atti allaprocura di Santa Maria Capua Vetere che dovrà valutare se ci sono gli elementi per la sola ipotesi di votodi scambio, senza l’aggravante della finalità camorristica. In pratica Stefano Graziano non era e non è,neppure per la Dda, un fiancheggiatore della camorra. Se era rilevante la notizia che l’ex presidente delPd campano potesse essere colluso con la criminalità organizzata, lo sarà altrettanto il fatto che non lo è?No. Sugli stessi giornali la notizia del proscioglimento di Graziano è riportata in un trafiletto o in unboxino a pagina 14, 15 o 16 e in nessun caso con un richiamo in prima.

da: IL FOGLIO, 27.7.’16

Misure a tutela delle persone con disabilità grave “Baratto amministrativo”, nuova e vecchia disciplina

“Le transazioni immobiliari e le strategie di controllo dell’Agenzia delle entrate”: è lo studio cheGiovanni Valcarenghi e Cristina Facchetti pubblicano su il fisco (n. 26/’16). Sulla stessa rivista (n.28/’16), articolo di Gabriele Sapio sul provvedimento legislativo cd. “dopo di noi” (misure fiscali e

tutela del patrimonio delle persone con disabilità grave). Ancorasulla stessa rivista (n. 29/’16), un altro articolo sul “dopo di noi”: sicodifica il trust e si regola uno strumento alternativo, l’affidamentofiduciario.

Su Tributi locali e regionali (n. 3/’16) Giuseppe Debenedetti trattail tema della nuova disciplina sul cd. “Baratto amministrativo” in re-lazione a quella precedente.

Il Bollettino tributario (n. 10/’16) pubblica una pregevole nota asentenza di Luigi Lovecchio sulla rilevanza della causa di forzamaggiore nella disciplina delle agevolazioni fiscali sulla c.d. “primacasa”. Sul numero successivo della stessa rivista, esaustiva nota asentenza di Eugenio Righi (“Anche il Comune può adire le Commissionitributarie per questioni attinenti al classamento delle unità immobiliariurbane e alla rendita catastale”).

Di Jus (n. 1/’16) segnaliamo lo studio di Pier Luigi Portaluri su“Tutela dell’ambiente e poteri amministrativi”.

Per finire, Consulente immobiliare (n. 1002/’16). Segnaliamoanzitutto l’articolo di Donato Palombelli sulle piscine in condominio

e quello di Alberto Celeste su “Utilizzo degli spazi comuni e ripartizione della competenza tra gliuffici giudiziari”. Pure da segnalare l’articolo di Paolo Accoti sulla durata dell’incarico dell’amministratoredi condominio.

a cura dell’UFFICIO STUDI della Confedilizia

DALLE RIVISTE…

Ai let to riAlcuni lettori ci segnalano

che, in questa rubrica, molte te-state di riviste vengono “per er-rore” pubblicate con l’iniziale mi-nuscola.

Ringraziamo i nostri affezio-nati (ed attenti) lettori. Ma non sitratta di errori: le testate vengonopubblicate esattamente quali sono.E molte riviste (forse, solo percomplicarsi – e complicarci – lavita) usano l’iniziale minuscola,che noi – quindi – correttamenterispettiamo.

Ripristino uffici giudice di pace

È stato pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale 2.8.’16, n. 179, ildecreto 27.5.’16 del Ministerodella giustizia di ripristino degliuffici del giudice di pace sop-pressi, ai sensi dell’art. 2, comma1-bis, d. l. 31.12.’14, n. 192, con-vertito, con modificazioni, con l.27.2.’15, n. 11.

Compensazione debiti fiscali

È stato pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale 27.7.’16, n. 174, ildecreto 15.7.’16 del Ministerodell’economia e delle finanzecon cui si dispone la compensa-zione dei debiti fiscali con i cre-diti per spese, diritti e onorarispettanti agli avvocati ammessial patrocinio a spese dello Stato.

Protezione ambientaleÈ stata pubblicata sulla Gaz-

zetta Ufficiale 18.7.’16, n. 166, lal. 28.6.’16, n. 132 con la quale siistituisce il “Sistema nazionale arete per la protezione dell’am-biente” e si pone la disciplinadell’Istituto superiore per la pro-tezione e la ricerca ambientale(ISPRA).

IN G.U.

L’America, Paese colossale!

L’America è come la ricor-davo. Un Paese che ti muove apietà da un lato e ad onesta am-mirazione dall’altro. Pietà perchéi giovani, qui, sono affaticati dauna interminabile frustrazionee sembrano incapaci di progre-dire oltre uno stato infantile.Sulle strade principali di Cam-bridge (dove si trova la mia uni-versità) si possono vedere gio-vani seduti sul marciapiede apiedi scalzi, mezzi nudi e sporchi,chiedendo la carità e strimpel-lando chitarre o giochicchiandocon perline indiane o distri-buendo propaganda religiosa(“Gesù salva”, questa è l’ultima)Ovviamente non tutti sono cosìestremi, ma tutti sono tirati super diventare antisistema e perbuttare fango sul governo ame-ricano. Sembra che la gente quiabbia smesso di essere oggettivamolto tempo fa.

Provo un senso di dispiacereper l’America; questi suonati ladistruggeranno.

Dall’altro lato, non c’è finealla mia ammirazione. QuestoPaese è colossale! Per quantoriguarda la tecnologia, le con-quiste, l’efficienza, la cortesia,l’ordine, le comodità, e cose si-mili sono dieci volte miglioridel resto del mondo (e cinquantavolte meglio di Israele).

Yonathan Netanyahu

Page 24: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

24 settembre2016

Messaggio di Ferri per il Convegno di Palermo

Nell’aula magna della Corte di appello di Palermo si è svolto inluglio un Convegno su problemi condominiali – al quale ha assistitoun folto e qualificato pubblico e caratterizzato da qualificati relatori –organizzato dalla locale Associazione territoriale della Confedilizia- è stato presieduto dall’avv. Giuseppe Cusumano.

Al Convegno ha partecipato (assistito dall’avv. Alessandra Alaimo)il presidente del Centro studi nazionale Sforza Fogliani, al quale ilsottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri ha, nell’occasione,inviato il messaggio che di seguito si riporta.

«Carissimo Presidente,desidero ringraziarTi per il cortese invito che mi hai riservato, al

quale, mio malgrado, mi vedo costretto a rinunciare a causa diprecedenti impegni istituzionali.

Mi dispiace non poter assistere ad un incontro come quello inprogramma quest’oggi, che offre una importante occasione di ri-flessione ed approfondimento del percorso riformatore che tuttorainveste la materia condominiale.

Colgo l’occasione per evidenziare alcuni obiettivi che hannoorientato le scelte del legislatore: da una parte, intervenire inchiave moderna, su di una materia per troppo tempo trascurata,semplificando il quadro normativo di riferimento, e recependo leindicazioni della Suprema Corte; dall’altra, puntare sulla formazionee professionalità dell’amministratore di condominio, affidando allostesso maggiori compiti e responsabilità crescenti, con la finalità,al contempo, di contenere l’eccessivo ricorso al contenzioso.

Alcune innovazioni, a mio giudizio, hanno determinato effettipositivi sull’amministrazione della cosa comune: la possibilità, adesempio, per l’Amministratore di agire giudizialmente per ilrecupero delle quote non versate, anche in assenza della preventivadelibera assembleare; la norma sull’anagrafe condominiale che, amio giudizio, costituisce senza dubbio un passo importante versola trasparenza; non da ultimo, il D.M. sulla formazione degli am-ministratori di condominio, figura alla quale, all’interno del mutatoquadro normativo di riferimento, ormai si richiede una grandepreparazione e, soprattutto, conoscenze specifiche in materie inprecedenza rimaste sullo sfondo.

Anche la possibilità che, in sede di attuazione della delega sullariforma della magistratura onoraria, la materia condominiale siaattratta, tenendo conto del limite del valore e della tipologia dellacontroversia, alla competenza del Giudice di Pace, ritengo possarappresentare un passaggio fondamentale.

In sintesi si sta portando avanti un’opera di “svecchiamento”della normativa codicistica, che, progressivamente, consentirà dioffrire maggiore chiarezza ai condòmini, ed, al contempo, profes-sionalità da parte di chi amministra la cosa comune, sortendoeffetti positivi anche in riferimento all’eccessivo ricorso al conten-zioso.

Ritengo, infine, che, anche alla luce della complessità dell’interventoriformatore, sia necessario portare avanti un periodo di monitoraggio,e dunque attendere che le novità siano assimilate dai rispettivi de-stinatari ed applicate secondo l’intento del legislatore, attendendoche gli strumenti predisposti dispieghino completamente i proprieffetti.

Il mio auspicio, pertanto, è che si prosegua in questa direzionecon la consapevolezza che il quadro normativo di riferimento co-stituisce certamente una condizione necessaria, ma destinata, seda sola, a risultare insufficiente qualora non accompagnata da unaapplicazione puntuale da parte di chi opera nel relativo ambito diapplicazione.

Per tale ragione, è necessario che la formazione professionaledegli amministratori offra sempre uno standard qualitativo sempreelevato, e quindi, in grado di far fronte alle indicazioni del legislatoreed alle necessità dei proprietari.

Confidando in prossime occasioni d’incontro e di approfondimento,invio a Te, agli organizzatori, ed ai partecipanti tutti, i miei piùcordiali saluti.

Auguro a tutti buon lavoro,Cosimo Maria Ferri»

Taglia i costiper l’amministrazione dei tuoi beni

vieni in Confedilizia

Alberto Badini ConfalonieriNato a Torino il 12.3.’51 e

laureatosi in giurisprudenzaall’Università di Torino il31.1.’75, ha iniziato la pro-fessione forense in campocivilistico, iscrivendosi nel1978 all’albo degli avvocatidi Torino.

Ha sempre trattato la ma-teria civilistica-commerciale,in particolare quella immo-biliare-locativa, dal 1978nell’ambito dell’Associazionedella proprietà edilizia diTorino ove attualmente è Vi-cepresidente. Dal 1987 rico-pre la carica di Console ono-rario del Portogallo per ilPiemonte e la Valle d’Aosta. È consigliere della Sezione Piemontedell’Adsi (Associazione dimore storiche) nonché consiglierenazionale di Confedilizia.

Molto amante della campagna, si occupa della tenuta difamiglia sulle colline del Monferrato, vicino a Valenza.

Appassionato di filatelia e di libri, sta curando la catalogazionedella biblioteca avita.

GLI UOMINI DI CONFEDILIZIA

Commissione d’inchiesta su sicurezza e degrado delle città

Con delibera della Camera dei deputati 27.7.2016, pubblicata inGazzetta Ufficiale, è stata disposta l’istituzione – primo proponenteil Presidente del Gruppo Area popolare, on. Maurizio Lupi – di una“Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicu-rezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie”.

La Commissione – che acquisirà anche le “proposte operative”provenienti da associazioni private – dovrà concludere i lavori entroun anno e presenterà poi alla Camera una relazione finale.

Anagrafe animali d’affezione, chieste

delucidazioni al MinistroCon un’interrogazione al Ministro della salute, alcuni deputati

del Gruppo Misto, prima firmataria Brignone, chiedono informazioniin merito all’istituzione, da parte delle Regioni, dell’anagrafe deglianimali d’affezione (ex articolo 3, comma 1, della legge quadro14.8.1991, n. 281). I parlamentari, altresì, domandano quali Regionie Province autonome non abbiano dato luogo a quanto dispostodalla normativa, nonché se presso il Ministero della salute sia stataistituita la banca dati nazionale e siano state definite le modalitàtecniche ed operative per garantire l’effettiva interoperabilità delleanagrafi.

7 menù per caniBABA BEACH. Andrea Della Valle, un passato da banchiere

Lehman Brothers, ha creato ad Alassio il Baba Beach, spiaggia dilusso per cani: sette menù diversi, un’area con nebulizzatori perrinfrescarsi, uno zainetto accoglienza con shampoo, asciugamano ecibo. Nel pomeriggio, è anche disponibile un fotografo per scattiartistici all’interno della struttura. Per trascorrere una giornata inspiaggia assieme al proprio cane, in queste settimane di agosto,bisogna mettersi in lista d’attesa ed essere pronti a spendere nonmeno di 50 euro al giorno, con a disposizione due lettini e ombrellone(ma si può arrivare a 250 con il lettone) (Pezzini, Sta)

IL FOGLIO, 8.8.’16

Per iscriversi all’Associazione Amici Veri a tutela degli animali domestici,informarsi presso l’Associazione territoriale Confedilizia di riferimento

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Page 25: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

25settembre2016

Un Respiro di Speranza

Un Respiro di Speranza, as-sociazione di pazienti-Onlus,è nata nel 2015 a Roma dallacollaborazione di un gruppodi pazienti, medici e ricercatoriimpegnati a favore di quantisoffrono di fibrosi polmonareidiopatica (IPF) e malattie raredel polmone. Ha la sua sedeoperativa presso il Diparti-mento malattie polmonaridell’Azienda ospedaliera SanCamillo-Forlanini di Roma,con il quale collabora attiva-mente.

L’associazione ha lo scopodi aiutare e sostenere i pazientiaffetti da IPF e i loro familiari.L’obiettivo principale è quellodi stimolare le Istituzioni, sen-sibilizzare le persone e soste-nere la ricerca, attraverso unpercorso da condividere.

Un Respiro di Speranzaaiuta le persone affette daquesta particolare patologiaad uscire dall’isolamento, ac-compagnandole anche in unpercorso di cura per una dia-gnosi, nella maggior parte deicasi, difficile da affrontare.

Il presidente, AlessandroGiordani, anche lui malato diIPF, con forza d’animo e de-terminazione si è fatto carico“di dare voce e sostegno atutti quei pazienti di malattierare polmonari che spessonon hanno il fiato per parlare”.

L’associazione è presente su Internet

www.unrespirodisperanza.it

ASSOCIAZIONI

SEGNALAZIONI

Gonzague de Reynold, La CasaEuropa, a cura di Giovanni Can-toni, D’Ettoris ed., pp. 284

Dello storico, letterato e pen-satore svizzero sono presentateriflessioni sull’Europa, dalla radicidi Atene, Gerusalemme e Roma,alla cristianità medievale, dal dis-solvimento dell’unità religiosaalle tragedie belliche del ‘900:

Fiducia in sé stessiTra una settimana avrò

ventitré anni e non rimpiangociò che ho fatto e ciò che stoper fare. Sono convinto checiò che sto facendo è giusto.Credo in me stesso, nel mioPaese e nel mio futuro. Credoanche nella mia famiglia.Questo è molto per un uomodella mia età che ha già avutomodo di sentirsi molto gio-vane e molto vecchio.

Yonathan Netanyahu

da Panorama, 24.8.’16

Rimborso canone Rai pagato su fattura elettrica, casi e modalitàCon provvedimento prot. n. 125604/2016 del 2.8.’16, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità

di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato(pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto) e ap-provato la relativa modulistica.

L’istanza può essere presentata telematicamente tramite un’apposita applicazione web disponi-bile, dal 15.9.’16, sul sito della stessa Agenzia. Legittimati alla presentazione sono il titolare delcontratto per la fornitura di energia elettrica (o i suoi eredi) e gli intermediari abilitati “apposita-mente delegati dal contribuente”. In alternativa, la richiesta di rimborso può essere presentata conraccomandata (da inviare a: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di To-rino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino).

L’interessato può chiedere il rimborso nel caso in cui egli stesso o un altro componente dellasua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioniinternazionali) e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Il provvedimento ricordache sono esenti i contribuenti ultrasettantacinquenni con reddito complessivo familiare non supe-riore a 6.713,98 euro.

È, inoltre, possibile presentare la domanda di rimborso, se il contribuente ha pagato il canonetramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lo stesso o un altro componente della famigliaanagrafica abbia versato il canone anche con modalità diverse dall’addebito.

Infine, la richiesta di rimborso è ammissibile quando il contribuente abbia pagato il canone in-serito nelle fatture di energia elettrica e detto canone risulti corrisposto anche mediante addebitosulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica.In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebitosulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canonemediante la sua fornitura elettrica.

L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebi-tato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e su quellodella Rai (www.canone.rai.it). Dagli stessi siti è possibile scaricare anche la relativa modulistica.

Page 26: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

26 settembre2016

occhioal nostropatrimonio

storicoPALAZZO GANGI, QUELLO DEL GATTOPARDO (PA)

Luchino Visconti vi girò il film del Gattopardo, con il principedi Lampedusa. Oggi, il palazzo - che sorge a Palermo, nel cuoredi Palermo - rischia di essere venduto, dimostra acciacchi che ri-chiederebbero costosi interventi. “Ed io questo palazzo ora lovendo”, dice la principessa Carine Vanni Mantegna di Gangi (sitratta di Palazzo Gangi, infatti).

“All’asta - ha scritto Giosuè Boetto Cohen su corriere.it -andrebbe uno dei pochissimi palazzi settecenteschi di alto lignaggioche ha conservato intatto, fino a noi, l’insieme dei suoi arredi. Laprincipessa non deve sforzarsi per spiegare cosa racchiudono imuri di Palazzo Gangi-Valguarnera. Ma anche un tesoro di me-raviglie, anche «il palazzo del Gattopardo», può diventare sterile,improduttivo, un peso, un incubo.

Soprattutto se lo Stato – come denuncia la principessa, lionesedi nascita, siciliana col cuore - ti dissangua, la Regione ti ignora,persino il Comune rema sempre contro. E non solo contro PalazzoGangi, ma contro tutte le magioni storiche della Sicilia. «Quandola madre di mio marito è morta io e lui ci siamo seduti sulpavimento dipinto della sala da ballo. Duecentoventi metri dimaioliche di Vietri del 1750, che compongono una coppia di Gat-topardi antropomorfi, unici nel loro genere. Anche loro eranostati deturpati dagli ospiti dei matrimoni e dei banchetti a cui miasuocera aveva affittato. Ci siamo guardati e abbiamo detto:dobbiamo salvare tutto questo. È stato l’inizio della mia rovina.Del mio ergastolo. Io ero una ragazza vivace, vivevo tra Lione,Chamonix, Parigi, mi arrampicavo cogli sci in cima alle montagne.Ma pur abituata bene, sono rimasta sconvolta dalla bellezza delbarocco siciliano. E così ho assoldato dieci squadre di artigianirestauratori, ho imparato con loro, mi sono rovinata le mani, ab-biamo iniziato dallo scalone d’accesso e non abbiamo più smesso.Trecentocinquanta opere recuperate in vent’anni, una piccolascuola di restauro aperta al pian terreno, tutto da soli, tutto con inostri soldi. Che oggi sono finiti». «Nessuno ci ha mai aiutato —continua Carine Vanni Mantegna — tranne pochi mecenatistranieri. Qui sono passati Giscard d’Estaing, Pierre Bergé , YvesSaint Laurent, Francis Bouygues. Ma con gli italiani, soprattuttodal Governo Monti in poi, è stato... doloroso. Ci hanno tolto glisgravi sull’IMU. L’IRPEF si porta via tutto dei pochi redditi chenascono qui dentro. Nessuno degli investimenti — e parliamo,negli anni, di milioni di euro, — viene considerato.»

«E poi – continua – non c’è nessuna strategia, nessun ragiona-mento: si restaurano due fienili persi nelle Madonie, si spende unmilione per fare una strada e portarci i bambini a fare campeggio!A Cefalù c’era l’unico campo da golf della zona. Sono andatiavanti fin quando ci sono stati i contributi. Adesso è tutto abban-donato, proprio mentre, con la crisi in nord Africa e MedioOriente, i turisti di tutto il mondo potrebbero scegliere la Sicilia.Qui si chiude, si sotterra. Ad Hammamet di campi da golf ce nesono cinque». Ma un barlume di speranza, proprio non si vede?Negli ultimi due anni hanno pedonalizzato via Maqueda, recuperatopiazze, fontane, giardini... «Specchi per le allodole, granelli disabbia, in una clessidra che gira al contrario. Tutto il nostroquartiere, a est di via Roma, è semi abbandonato. Centinaia dinegozi chiusi, case che si sciolgono senza più tetti nè finestre,viviamo un’emergenza della nettezza urbana che rivaleggia conquella di Napoli. E poi la criminalità. Siamo stati aggrediti finsulla porta di casa, hanno tentato di portare via la fontana dellanostra terrazza di notte, con una gru. A mia cugina hanno rubatola statua colossale di Ercole dal parco della villa di Bagheria, conun elicottero! Incredibile, ma vero». E allora venderà?, incalzaBoetto Cohen. «Assolutamente, vendo, anzi, svendiamo. Comehanno già fatto i Moncada, qui di fianco. Dodicimila metri quadri,dodici milioni. Più che una vendita, un regalo. E il loro palazzoera già vuoto da decenni». Nessun progetto percorribile, nessunavia d’uscita? «Le ho pensate tutte. Abbiamo un’ala del palazzo cheè andata a fuoco negli anni ‘80. Ci si potrebbero fare una decinadi suites, un Bed & Breakfast raffinato, gli spazi sarebbero perfetti.Ma poi a quanto le affitto, le stanze, in questo disastro che èPalermo? Centoventi euro a notte, se va bene. L’investimento è dialmeno un milione, faccia lei i calcoli».

31Collaborano i lettori

Segnalazioni alla redazione

da ItaliaOggi, 22.8.’16

SE TAN TI PRO PRIE TA RI CHE NON SO NO ISCRIT TI

SA PES SE RO CO SA FA PER LO RO LA CON FE DI LI ZIASEN TI REB BE RO IL DO VE RE DI COR RE RE AD ISCRI VER SI

Page 27: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

27settembre2016

“Italia senza coraggio”“Coraggio e chiarezza. Quel che manca da noi. Inutile azzardare paragoni: Vienna è lontana da

Roma e la decisione, clamorosa, della Corte costituzionale austriaca in Italia sarebbe inimmaginabile(…). Perché l’intervento della Consulta - insomma l’ordine di ripetere le elezioni, come a Vienna -verrebbe inteso come un golpe, farebbe strillare le vergini della democrazia, provocherebbe unagrave lacerazione istituzionale (…). La Corte austriaca è stata chiusa in una sorta di conclave perquasi 40 giorni, poi ha annullato il risultato. In Italia, piccolo dettaglio, non si sa nemmeno chi sial’arbitro. Sul diritto al voto è competente il giudice ordinario, sulle questioni procedurali quello am-ministrativo. Così vai in tribunale e magari il tuo ricorso rimbalza al Tar che intanto litiga con ilgiudice civile. Passano mesi e poi anni, in un labirinto che rende opaca e incerta la democrazia.Così una decisione metà tecnica e metà politica diventa ostaggio di mille attori e del gioco perversodelle insinuazioni, delle ombre e del non detto”.

(il Giornale, 2.7.’16)L’assessore che coltivava la canapaArrestato nel messinese assessore all’agricoltura che coltivava canapa indiana.

(Libertà, 6.7.’16)La vittoria di Cortina 2021 tra svarioni e scambi di foto“Nell’esultanza di tutto il Paese dopo la vittoriosa candidatura (ma correva da sola) di Cortina per i Mon-

diali di sci del 2021 non si possono sottacere alcuni svarioni, che rischiano di accreditare la solita immaginedell’Italia dell’improvvisazione e del pressapochismo. Sul sito della Fondazione Cortina2021.com, che siè occupata della candidatura della località ampezzana, figurava un bellissimo panorama innevato. Sen-nonché la montagna ritratta non era una cima delle Dolomiti, ma nientemeno che la Zugspitze, la vettapiù alta della Germania. A rendere grottesca la cosa, l’immagine era collocata nella sezione innovazione.Si badi che la Zugspitze si leva poco lontano da Garmisch-Partenkircken, stazione sciistica concorrente diCortina sul mercato internazionale dello sci (…). Ma questo non è il solo degli svarioni di Cortina 2021 (…). Prova ne sia il fatto che nei cartelloni della Regione venivano presentate come Marmarole gli Spalti diToro e il Cridola veniva spacciato per il Popera. Sarebbe come si pubblicizzasse Courmayeur con il GranParadiso invece che con il Monte Bianco (…). Purtroppo in materia di figuracce siamo esperti. Nel 2015Cortina si era candidata ai Mondiali con una foto di Madonna di Campiglio”.

(Corriere della Sera, 12.6.’16)

BELLITALIA

Migrante“Migrante è il participio presente del verbo migrare. Ma un tempo non si diceva emigrante? Così

l’Accademia della Crusca: «Migrante sembra adattarsi meglio alla condizione maggiormente diffusaoggi di chi transita da un Paese all’altro alla ricerca di una stabilizzazione: nei molti transiti, questoè il rischio maggiore, si può perdere il legame con il Paese d’origine senza acquisirne un altro al-trettanto forte dal punto di vista identitario con il Paese d’arrivo»”.

È quanto scrive Aldo Grasso nella sua rubrica “La parola della settimana”, pubblicata sull’allegatodel sabato del Corriera della Sera (11.6.’16).

Già stanchi dei social?“Ci siamo già stufati? (…)? Stiamo per (ri)alzare le teste dagli schermi degli smartphone per rico-

minciare a interagire solo vis-à-vis? Non esattamente, ma i recenti dati sull’utilizzo delle applicazioniraccontano qualcosa di interessante sulle nostre abitudini (…). Secondo SimilarWeb, (…) il tempotrascorso all’interno delle app di social networking è in calo. Parliamo sempre, ad esempio, dellabellezza di 45 minuti e 48 secondi al giorno su Facebook, nel caso degli americani, nei primi tremesi dell’anno. Ma vediamo la cifra scivolare dai 48,75 minuti dello stesso periodo del 2015. Neinove Paesi analizzati (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Spagna, Australia, India, Sudafrica, Brasilee Spagna), l’utilizzo della piattaforma da 1,6 miliardi di utenti è scivolato dell’8 %. Anche la novitàpiù fresca, Snapchat (…), passa da 23,17 minuti a 18,72 minuti negli Usa e da 21,22 minuti a 16,12in Francia (…). Instagram deve fare i conti con la flessione più consistente (23,7%) (…). Twitter,oltre al grattacapo della crescita degli utenti, deve misurarsi con una disaffezione del 23,4%. Lascure è ancora una volta francese, da 19,8 a 13,1 minuti, ma anche gli Stati Uniti perdono per strada5 minuti. E l’India ridimensiona le installazioni di 13 punti percentuali”.

Così il Corriere della Sera del 12.6.’16Intelligenza artificiale“Fa bene o male l’intelligenza artificiale? Alcuni esperti contestano la visione, molto diffusa, che

alimenta la paura. La rivoluzione tecnologica oggi agli albori – dice ad esempio il presidente deiBell Labs Marcus Weldon (i Bell Labs americani sono uno dei centri di ricerca nelle comunicazionipiù importanti del mondo, con otto premi Nobel) – «se guidata bene, non tende a sostituire il lavoroumano ma ad assisterlo». In questa visione – che rivela il doppio ottimismo della ragione e della vo-lontà – l’obiettivo non è l’intelligenza artificiale ma l’«intelligenza aumentata». Ovvero l’insieme deidispositivi che trasformano la massa dei dati in informazioni utili a migliorare il lavoro e la vita diogni giorno”.

Così il Corriere della Sera, in un articolo del 16.6.’16, in cui si parla dei sistemi informatici più re-centi ideati per imitare il pensiero umano e, per questo, guardati con un certo timore, specie perchéritenuti, in un prossimo futuro, in grado di far perdere posti di lavoro qualificato.

Assolto dopo 18 anni“Quando è stato arrestato aveva 37 anni, ora ne ha 56 e dopo quasi 20 passati in prigione Pietro

Paolo Melis è stato assolto: non è lui il capo della banda — ha deciso dopo 5 sentenze la Corte d’ap-pello di Perugia — che ha rapito e fatto morire di fame in una grotta Vanna Licheri, proprietaria diun’azienda agropastorale”.

Ne dà notizia il Corriere della Sera, in un articolo del 16.7.’16.

BREVI

SESSO, QUEL CHE NON HAI

AQUILE Le aquile dimare testabianca (Haliaee-tus leucocephalus) quandosi mettono insieme è persempre. Una volta scelto ilpartner, si accoppiano solocon quello e ogni anno tor-nano nello stesso nido. Illoro rituale di corteggia-mento consiste nella “spiraledella morte”: i due uccellisi librano ad alta quota, poisi afferrano per gli artigli esi lasciano cadere roteandoverso terra. Si staccano eriprendono a volare solopoco prima di schiantarsial suolo (Patricia Edmond,National Geographic 7/2016)

PROTEROGENICI Lecernie (Ephimephelinae)sono ermafroditi proterogi-nici, cioè nelle loro gonadicoesistono gameti maschilie femminili. Quest’ultimimaturano prima, così finoall’adolescenza, che corri-sponde circa a 3 chili dipeso, sono femmine. Poi,quando arrivano a 10 chili,diventano maschi pronti perriprodursi. Le cernie vivonoin gruppi dove praticanopromiscuità sessuale. Se inun gruppo non c’è un nu-mero sufficiente di maschi,la femmina più grossa si sa-crifica e muta sesso (ElenaStancanelli, la Repubblica 2/7)

(IL FOGLIO, 11.7.’16)

La vita quotidianae la vita politica

Il divario tra la nostra vitaquotidiana e la nostra vitapolitica è sconcertante. Stiamofronteggiando una serie diguerre (che vinceremo), ep-pure passiamo il nostro tempoa discutere di leggi religiosealla Knesset, di scioperi dellecompagnie aeree, di compra-re tessuti e mobili antichi, edi “quando ci sposeremo”.Forse va bene così, ma c’èqualcosa di comico e di pa-tetico.

Yonathan Netanyahu

PROPRIETARI DI CASA, scrivete ai giornali

(e ai politici)lettere brevi, e precise

(specie su casi particolari)È UN MODO

PER FARCI SENTIRE

Page 28: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

28 settembre2016

Stalking condominiale, anche in riferimento ai vicini di casaIl reato di “atti persecutori”, noto come stalking (previsto dall’art. 612-bis c.p. e consistente nel

fatto di chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurantee grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propriao di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da co-stringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita) scatta anche in danno dei vicini di casa.Tale principio è stato di recente confermato dalla Cassazione nella sentenza n. 26878 del 28.6.’16,nella quale i giudici hanno colto l’occasione per ricordare che le dichiarazioni della persona offesapossono essere anche da sole poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, se sottopostea vaglio critico (come nel caso di specie è stato fatto) circa l’attendibilità soggettiva del dichiarantee l’attendibilità oggettiva di quanto riferito.

La Corte ha sottolineato che a tali dichiarazioni (come già chiarito dalla sentenza n. 41461/’12delle Sezioni Unite) “non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.(tale articolo dispone che «le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da personaimputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altrielementi di prova che ne confermano l’attendibilità»)” in quanto le dichiarazioni in questione “pos-sono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilitàdell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del di-chiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piùpenetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testi-mone”.

Applicando tale criterio al caso in esame, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia operato unesauriente esame della credibilità del querelante, “escludendo la presenza di intenti calunniatorio di contrasti economici e valorizzando razionalmente il fatto che le sue ripetute querele eranostate originate da una reale esasperazione derivante dalle condotte dell’indagato che aveva denun-ciato”. Condotte, del resto – e come evidenziato nella sentenza – riscontrate più volte anche da in-terventi della Polizia Giudiziaria.

TUTTOCONDOMINIO

Termoregolazione, video-guida sul sito ConfediliziaEntro il prossimo 31 dicembre, in ogni condominio si dovrà verificare se sussista l’obbligo di in-

trodurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (cfr. altro articolo su questostesso numero del notiziario).

Per consentire a proprietari di casa e ad amministratori di condominio di orientarsi nell’applicazionedi una normativa particolarmente complessa, Confedilizia ha messo a disposizione sul suo sito In-ternet una video-guida – aggiornata con il decreto legislativo in vigore da pochi giorni – che illustrai principali aspetti da tenere presenti.

La video-guida è suddivisa per argomenti e analizza, in particolare: ambito di applicazione delladisciplina; adempimenti e sanzioni; esenzioni; iter per deliberare ed eseguire i lavori; problemati-che relative alla ripartizione delle spese; problemi applicativi in caso di distacco dall’impianto cen-tralizzato; problemi applicativi in caso di immobile concesso in locazione od oggetto di usufrutto.

Presso le Associazioni territoriali è possibile rivolgersi per l’analisi della situazione dei singolicondominii e per essere assistiti in ogni fase: convocazione e ordine del giorno dell’assemblea con-dominiale, relazione tecnica per deliberare l’effettuazione o meno dei lavori, modalità di suddivi-sione delle spese, possibili contenziosi ecc.

Incarico dell’amministratore a un professionistaCass. n. 10865/’16 - Rel. Scarpa

In relazione alle spese di manutenzione ordinaria o straordinaria delle cose comuni, che l’ammi-nistratore del condominio abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto,deve sempre ritenersi consentito all’assemblea di approvare successivamente le spese stesse, di-sponendone il rimborso, poichè si tratta di delibera comune riconducibile fra le attribuzioniconferite all’assemblea dall’articolo 1135 del Cod. civ.; pertanto, è consentito all’assemblea, inpresenza di spese di manutenzione derivanti da un incarico conferito dall’amministratore a un pro-fessionista, l’adozione di una delibera in cui si chieda conto dell’operato del tecnico e si richiedauna riduzione del compenso da questo stesso preteso.

Tecnoborsa, indagine sulle ristrutturazioni nei condominiiIl Centro studi sull’economia immobiliare di Tecnoborsa ha diffuso i dati di un’indagine condotta

in relazione a lavori di ristrutturazione degli edifici condominiali.Dal documento relativo emerge che nel 40% dei condominii italiani sono stati eseguiti interventi di

ristrutturazione. Si tratta di una percentuale significativa alla quale deve, altresì, essere affiancato unulteriore 30% di interventi, costituito da singoli condòmini che hanno eseguito nello stabile opere mi-rate al risparmio energetico. In particolare, il 22,8% ha svolto lavori consistenti (impianto elettrico,sostituzione della caldaia, isolamento termico dell’edificio, sostituzione infissi esterni e installazionevalvole termostatiche), mentre il restante 17,6% ha eseguito interventi di modesta entità.

L’indagine completa è visionabile all’indirizzo: www.tecnoborsa.it.

Ultime di giurisprudenza

Beni comuni e presunzioneex art. 1117 cod. civ.

Ai sensi dell’art. 1117, n. 1,cod. civ., rientrano tra le particomuni spettanti ai proprie-tari delle singole unità sitenell’edificio condominiale, tral’altro, le scale, i vestiboli, glianditi, ovvero comunque tuttele parti necessarie all’uso co-mune ed essenziali alla fun-zionalità del fabbricato, equindi anche gli annessi pia-nerottoli, passetti, corridoi,pur se posti in concreto alservizio di singole proprietà.Per sottrarre tali beni allacomproprietà dei condòminie dimostrarne l’appartenenzaesclusiva al titolare di unaporzione esclusiva, è neces-sario, pertanto, un titolo con-trario.

Cass. sent. n. 13450 del30.6.’16

Danno subìto da un con-dòmino e responsabilità ex-tracontrattuale

In tema di responsabilitàextracontrattuale, se il dannosubìto da un condòmino ècausalmente imputabile alconcorso del condominio edi un terzo, e l’interessato haagito chiedendo l’integralerisarcimento dei danni solonei confronti del terzo, talerisarcimento non può esserediminuito in ragione del con-corrente apporto causale col-poso imputabile al condomi-nio. Ciò, perché, in questocaso, si applica non l’art. 1227,primo comma, cod. civ. mal’art. 2055, primo comma,cod. civ., che prevede la re-sponsabilità solidale degli au-tori del danno.

Cass. sent. n. 13945 del7.7.’16

ACCORDO CONFEDILIZIA-TRIBUNA

CORSI ON-LINEPER AMMINISTRATORI

DEL PROPRIO CONDOMINIO

telefono verde800 400 762

Page 29: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

29settembre2016

Decreto correttivo su termoregolazione e contabilizzazione del caloreÈ stato pubblicato in Gazzetta

Ufficiale – ed è quindi in vigore– il d.lgs. n. 141 del 18.7.’16, chemodifica e integra il provvedi-mento (d.lgs. n. 102/’14) che im-pone di verificare se sussista l’ob-bligo di introdurre negli edificisistemi di termoregolazione econtabilizzazione del calore. Si-stemi – deve essere sottolineato– che non sono obbligatori insenso assoluto ma, in linea conlo spirito della normativa, solo acondizione che determinino ef-ficienza e risparmio energetico.

Il quadro che viene a delinearsi,per quanto di interesse, è il se-guente.

Qualora il riscaldamento, il raf-freddamento o la fornitura di ac-qua calda ad un edificio o a uncondominio siano effettuati tra-mite allacciamento ad una retedi teleriscaldamento o di teleraf-frescamento, o tramite una fontedi riscaldamento o raffreddamentocentralizzata, si impone, entro il31.12.’16, “l’installazione, a curadegli esercenti l’attività di misura,di un contatore di fornitura incorrispondenza dello scambiatoredi calore di collegamento allarete o del punto di fornitura del-l’edificio o del condominio” [art.9, comma 5, lett. a)].

Nei condominii e negli “edificipolifunzionali” (cioè destinati “ascopi diversi” e occupati “da al-meno due soggetti che devonoripartire tra loro la fattura del-l’energia acquistata”) riforniti dauna fonte di riscaldamento o raf-freddamento centralizzata o dauna rete di teleriscaldamento oda un sistema di fornitura cen-tralizzato che alimenta una plu-ralità di edifici, si prevede l’in-stallazione obbligatoria a curadel proprietario – sempre entroil 31.12.’16 – “di sotto-contatoriindividuali per misurare l’effettivoconsumo di calore o di raffred-damento o di acqua calda perciascuna unità immobiliare, nellamisura in cui sia tecnicamentepossibile, efficiente in termini dicosti” (ciò che può essere valutatocon riferimento alla metodologiaindicata nella norma UNI EN15459) “e proporzionato rispettoai risparmi energetici potenziali”.Eventuali casi di “impossibilitàtecnica” all’installazione dei di-spositivi suddetti o di “inefficienzain termini di costi e sproporzionerispetto ai risparmi energeticipotenziali” devono essere riportatiin apposita relazione tecnica delprogettista o del tecnico abilitato[art. 9, comma 5, lett. b)].

Quanto appena detto vale –ora, come prima delle modifichecorrettive – per i cosiddetti im-pianti a diramazione orizzontale,in cui è possibile installare uncontabilizzatore dei consumi al-l’ingresso di ogni unità immobi-liare.

Diversamente, nei casi in cui“l’uso di sotto-contatori non siatecnicamente possibile o non siaefficiente in termini di costi eproporzionato rispetto ai risparmienergetici potenziali, per la mi-sura del riscaldamento”, si pre-vede il ricorso – sempre a curadei proprietari interessati – “al-l’installazione di sistemi di ter-moregolazione e contabilizzazio-ne del calore individuali perquantificare il consumo di calorein corrispondenza a ciascun corposcaldante posto all’interno delleunità immobiliari dei condòminio degli edifici polifunzionali, se-condo quanto previsto dalle nor-me tecniche vigenti”. Ciò, salvoche l’installazione di tali sistemirisulti essere “non efficiente intermini di costi con riferimentoalla metodologia indicata nellanorma UNI EN 15459” [art. 9,comma 5, lett. c)].

Quanto sopra vale – come inprecedenza – per i cosiddetti im-pianti a colonna verticale, in cuinon è possibile installare un con-tabilizzatore dei consumi all’in-gresso di ogni unità immobiliaree si deve ricorrere all’installazionedi rilevatori di consumi in corri-spondenza di ciascun radiatoreposto all’interno delle unità im-mobiliari.

Nell’ipotesi in cui i condominiio gli edifici polifunzionali siano“alimentati da teleriscaldamentoo teleraffreddamento o da sistemicomuni di riscaldamento o raf-freddamento”, si dispone che,“per la corretta suddivisione dellespese connesse al consumo dicalore per il riscaldamento, ilraffreddamento delle unità im-mobiliari e delle aree comuninonché per l’uso di acqua caldaper il fabbisogno domestico” (seprodotta in modo centralizzato),l’importo complessivo debba es-sere “suddiviso tra gli utenti finali,in base alla norma tecnica UNI10200 e successive modifiche eaggiornamenti”. Ove tale norma“non sia applicabile o laddovesiano comprovate, tramite appo-sita relazione tecnica asseverata,differenze di fabbisogno termicoper metro quadro tra le unitàimmobiliari costituenti il condo-minio o l’edificio polifunzionalesuperiori al 50 per cento”, si pre-vede la possibilità di “suddividerel’importo complessivo tra gli uten-ti finali attribuendo una quota dialmeno il 70 per cento agli effettiviprelievi volontari di energia ter-mica”. In tal caso “gli importi ri-manenti possono essere ripartiti,a titolo esemplificativo e nonesaustivo, secondo i millesimi, imetri quadri o i metri cubi utili,oppure secondo le potenze in-stallate”. È fatta salva la possibilità,per la prima stagione termicasuccessiva all’installazione deidispositivi in questione, che la

suddivisione venga effettuata “inbase ai soli millesimi di proprietà”[art. 9, comma 5, lett. d)].

I criteri di suddivisione dellespese appena riferiti sono facol-tativi nei condominii e negli edificipolifunzionali ove alla data dientrata in vigore del decreto cor-rettivo (26.7.2016) si sia già prov-veduto all’installazione dei di-spositivi in discorso e alla relativasuddivisione delle spese.

In tutti i quattro casi sopra in-dicati l’inadempimento fa scattareuna sanzione amministrativa pe-cuniaria “da 500 a 2.500 euro”(art. 16, commi da 5 a 8). Sanzioneche ricadrà: nel primo caso [art.9, comma 5, lett. a)], sull’”eser-cente l’attività di misura”; nel se-condo caso [art. 9, comma 5, lett.b)], sul “proprietario dell’unitàimmobiliare” che non installi,entro il termine previsto, il sot-to-contatore (salvo che da “unarelazione tecnica di un progettistao di un tecnico abilitato” risultiche detta installazione non sia“tecnicamente possibile” o nonsia “efficiente in termini di costi”o non sia “proporzionata rispettoai risparmi energetici potenziali”);nel terzo caso [art. 9, comma 5,lett. c)], sul “proprietario dell’unitàimmobiliare” che non provvedaad installare i “sistemi di termo-regolazione e contabilizzazionedel calore individuali per misu-rare il consumo di calore in cor-rispondenza di ciascun corposcaldante posto all’interno del-l’unità immobiliare” (salvo cheda “una relazione tecnica di unprogettista o di un tecnico abili-tato” risulti che l’installazionedei sistemi in questione non sia“efficiente in termini di costi”);nell’ultimo caso [art. 9, comma5, lett. d)], sul “condominio” chenon ripartisca le spese in con-formità a quanto prescritto.

Ciò posto, le principali diffe-renze con la precedente norma-tiva risultano essere le seguenti:- gli adempimenti di cui alle lett.

b) e c) del comma 5 dell’art. 9– e le relative sanzioni – fannoora riferimento ai proprietari;in precedenza, i soggetti indicatialla lett. b) erano le impreseesercenti il servizio, quelli in-dicati alla lettera c) erano ilcondominio e gli utenti finali;permane, comunque, l’interessedell’amministratore (per contodella compagine condominiale)ad attivarsi allorché uno o piùcondòmini rifiutino di installarenelle loro proprietà esclusive isistemi in questione, dato checiò potrebbe recare errori nelcalcolo della contabilizzazionee, quindi, nella ripartizionedelle spese, con conseguentisanzioni a carico del condo-minio (art. 16, comma 8);

- viene eliminato l’obbligo (pre-SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA

TUTTOCONDOMINIO

Ultime di giurisprudenza

Osservanza delle distanzein ambito condominiale

In materia condominiale, lenorme relative ai rapporti divicinato trovano applicazionerispetto alle singole unità im-mobiliari soltanto in quantocompatibili con la concretastruttura dell’edificio e con laparticolare natura dei diritti edelle facoltà dei singoli pro-prietari; pertanto, qualora essesiano invocate in un giudiziotra condòmini, il giudice è te-nuto ad accertare se la loro ri-gorosa osservanza non sia nelcaso irragionevole, conside-rando che la coesistenza di piùappartamenti in un unico edi-ficio implica di per sé il con-temperamento dei vari interessial fine dell’ordinato svolgersidi quella convivenza che è pro-pria dei rapporti condominiali.Ne discende che, anche conriferimento ai tubi dell’impiantodi riscaldamento di edifici con-dominiali, l’art. 889 cod. civ. èderogabile solo per incompa-tibilità dell’osservanza della di-stanza ivi indicata con la strut-tura stessa di tali edifici.

Cass. sent. n. 1989 del2.2.’16

Condominio parziale La fattispecie del “condo-

minio parziale” si configuratutte le volte in cui un bene,per le sue obbiettive caratte-ristiche strutturali e funzio-nali, è destinato al servizio oal godimento, in modo esclu-sivo, di una parte soltantodell’edificio in condominio,venendo in tal caso meno ilpresupposto per il riconosci-mento di una contitolaritànecessaria di tutti i condò-mini su quel bene.

Cass. sent. n. 12641 del17.6.’16

Delegheall’assemblea

È consentito a ciascun con-dòmino d’intervenire all’as-semblea mediante un rap-presentante, purché munitodi delega scritta. Se i condò-mini superano i venti, il de-legato può rappresentare finoa un quinto dei condòmini ea un quinto del valore pro-porzionale. Tale la previsionedell’art. 67 delle disp. att.cod. civ., come riformato nel2012.

CONDOMINIO IN PILLOLE

Page 30: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

30 settembre2016

Decreto correttivo... visto in via residuale) di pren-dere “in considerazione metodialternativi efficienti in terminidi costi per la misurazione delconsumo di calore” [art. 9,comma 5, lett. d)]; deve quindiritenersi che, laddove l’instal-lazione dei sistemi in questione“risulti essere non efficientein termini di costi”, non sianecessario fare altro;

- si consente – in presenza dispecifiche condizioni – di de-rogare ai criteri di suddivisionedelle spese indicati nella normatecnica UNI 10200: una solu-zione certamente non ottimale,ma comunque migliorativa ri-spetto alla vincolatività del pre-cedente sistema;

- i nuovi criteri di riparto dellespese sono facoltativi nei con-dominii e negli edifici polifun-zionali in cui alla data di entratain vigore del decreto correttivosi sia già provveduto all’instal-lazione dei dispositivi in discorsoe alla relativa suddivisione dellespese; se ne deduce che l’ap-plicazione dei nuovi riparti dispesa è sempre possibile: delche deve essere tenuto contoin relazione a contenziosi even-tualmente determinati dallaprecedente normativa.In ogni caso, è importante sot-

tolineare che, anche con le mo-difiche apportate dal decreto cor-rettivo, la normativa consente an-cora di evitare l’installazione deisistemi in questione laddove –nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma5, lett. b) – ciò non sia “tecnica-mente possibile, efficiente in ter-mini di costi e proporzionato ri-spetto ai risparmi energetici po-tenziali”, ovvero – nell’ipotesi dicui all’art. 9, comma 5, lett. c) –ciò, più semplicemente, “risultiessere non efficiente in terminidi costi”.

Per completezza si segnala chesul sito Internet confederale(www.confedilizia.it) è disponibileil testo del d.lgs. n. 102/’14 ag-giornato con le modifiche (evi-denziate in grassetto) apportatedal decreto correttivo, unitamentead una video-guida sull’argo-mento per proprietari e ammi-nistratori di condominio.

In merito, si veda l’appositapubblicazione (II edizione) acura di Corrado Sforza Fogliani,ed. la Tribuna, richiedibile inogni libreria giuridica

DALLA PAGINA PRECEDENTE

Nozione e caratteri delle innovazioni in condominioSul presupposto che può essere

interesse dei partecipanti al con-dominio migliorare o renderepiù comodo l’utilizzo della strut-tura originaria dell’edificio, l’art.1120 cod. civ. prevede, al primocomma, la possibilità per i con-dòmini di disporre tutte le inno-vazioni dirette al miglioramentoo all’uso più comodo o al maggiorrendimento delle cose comuni,deliberando con la maggioranzadi cui al quinto comma dell’art.1136 cod. civ. Vale a dire con unquorum, in prima e seconda con-vocazione, costituito da un nu-mero di voti che rappresenti lamaggioranza degli intervenuti ealmeno i due terzi del valore del-l’edificio (sempre fermi, natural-mente, i quorum costitutivi dicui al primo e terzo comma delmedesimo art. 1136 cod. civ.).

Lo stesso articolo prosegue,al secondo comma, elencandouna serie di innovazioni che illegislatore ha ritenuto partico-larmente meritevoli di tutela,tanto da poter essere deliberatecon la maggioranza di cui all’art.1136, secondo comma, cod. civ.Con un quorum deliberativo,cioè, più basso (in quanto co-stituito, in prima e seconda con-vocazione, da un numero di votiche rappresenti la maggioranzadegli intervenuti e almeno lametà del valore dell’edificio) ri-spetto a quello ordinario di cuial primo comma.

Il terzo comma dell’art. 1120,prescrive, poi, che l’ammini-stratore convochi l’assembleaentro trenta giorni dalla richiestaanche di un solo condòmino in-teressato all’adozione delle de-liberazioni aventi ad oggetto leinnovazioni appena elencate.La richiesta deve contenere l’in-dicazione del contenuto specificoe delle modalità di esecuzionedegli interventi proposti. Ovecosì non avvenga, l’amministra-tore dovrà invitare senza indugioil condòmino proponente a for-nire le necessarie integrazioni.

L’ultimo comma della normain parola, infine, vieta le inno-vazioni che possano recare pre-giudizio alla stabilità o alla si-curezza del fabbricato o che nealterino il decoro architettonicoo che rendano talune parti del-l’edificio inservibili all’uso o algodimento anche di un solo con-dòmino.

Precisato che per quel che ri-guarda gli ultimi tre commi sirinvia a quanto già scritto, inproposito, su queste colonne indiverse occasioni (cfr., da ultimo,con riferimento in particolarealle innovazioni vietate, Cn giu.‘16), ciò che interessa eviden-ziare, in questa sede, è che perinnovazione – secondo la giuri-sprudenza – non è da intendersiqualsiasi modificazione della

cosa comune, ma soltanto unanuova opera che alteri l’entitàmateriale della cosa, nella formae nella sostanza, per favorire eaumentare la funzionalità ed ilvalore dell’edificio in condomi-nio (cfr., fra le altre, Cass. sent.n. 8622 del 29.8.’98).

É assente, quindi, dal concettodi innovazione, il carattere dinecessità che, viceversa, è insitoin quello di intervento manu-tentivo straordinario, che è fi-nalizzato soltanto alla conser-vazione del bene condominialee quindi alla garanzia d’uso edi godimento dello stesso daparte di tutti i condòmini.

In questa prospettiva può con-siderarsi, allora, innovazionel’installazione di un ascensore(cfr., fra le altre, Cass. sent. n.1529 dell’11.2.’00) ovvero il ri-facimento di un androne rea-lizzato con materiali diversi daipreesistenti e nuovi manufatti(Corte App. Milano 9.9.’88). Nonpuò invece ritenersi innovazionela chiusura di un cancello diaccesso al sottosuolo ove sianocollocati i posti macchina riser-vati ai condòmini (Cass. sent.n. 875 del 3.2.’99) ovvero la so-stituzione di un ascensore usu-rato con uno nuovo (Cass. sent.4646 16.7.’81) o, ancora, il rifa-cimento della facciata di un edi-ficio (Trib. Napoli 26.9.‘87).

Nell’ambito di applicazionedell’art. 1120 cod. civ. non pos-sono, peraltro, farsi rientrareneanche le opere dirette allamodifica delle destinazioni d’usodelle parti comuni; opere, que-

ste, che, prima della legge diriforma del condominio (l. n.220/’12), la giurisprudenza con-siderava senz’altro riferibili atale disposizione (cfr., ancora,Cass. sent. n. 8622/’98). Ciò, pervia dell’introduzione, nel nostroCodice civile, dell’art. 1117-ter,il quale prevede espressamenteche, “per soddisfare esigenzedi interesse condominiale”, l’as-semblea, con un numero di votiche rappresenti i quattro quintidei partecipanti al condominioe i quattro quinti del valore del-l’edificio, possa “modificare ladestinazione d’uso delle particomuni”. È il caso, ad esempio,della trasformazione del giardinocondominiale in parcheggioasfaltato. Per questo tipo di in-terventi il citato art. 1117-tercod. civ. prevede, dunque, unquorum deliberativo specifico(e più alto) rispetto a quello fis-sato, in genere, per le innova-zioni (fermi restando, anche intal caso, i quorum costitutivi dicui all’art. 1136, primo e terzocomma, cod. civ.). Così come,del resto, prevede un particolaremeccanismo di informazioneper i condòmini e di convoca-zione dell’assemblea.

Inutile dire che si tratta diaspetti, quelli che abbiamo inquesta sede evidenziato, di cuioccorre necessariamente tenereconto, ove si voglia evitare il ri-schio di possibili contenziosiconseguenti a decisioni assuntesenza le prescritte maggioranzeo il rispetto delle previste for-malità.

TUTTOCONDOMINIO

Il prezzo da pagareDa anni, ormai, abbiamo

provato ad abituarci al prezzoche dobbiamo pagare affinchénoi, e gli altri, possiamo viverein questo nostro Paese, inquesta terra.

Yonathan Netanyahuda il Giornale, 23.7.’16

Page 31: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

31settembre2016

Autorimessa condominiale e partecipazione alle speseLa partecipazione alle spese

di condominio da parte dei pro-prietari dei posti auto siti nel-l’autorimessa condominiale, ovemanchi un regolamento di ori-gine contrattuale che disciplinila materia, è spesso argomentodi discussione. Vediamo quindidi fare il punto della situazione.

Anzitutto bisogna precisareche la legge di riforma della di-sciplina condominiale (l. n.220/’12) nulla ha innovato inpunto, sicché possono ritenersiancora valide le conclusioni sultema alle quali è giunta la giu-risprudenza.

Ciò posto, occorre subito evi-denziare, in argomento, che nonvi è dubbio che spettino solo aiproprietari dei predetti postiauto le spese relative alle opereinterne di ristrutturazione, dimanutenzione straordinaria edi manutenzione ordinaria del-l’autorimessa. Così come è pa-cifico che, in occasione del ri-facimento di una terrazza di usoesclusivo di un singolo condò-mino che svolga anche la fun-zione di copertura dell’autori-messa, si applichi il criterio dicui all’art. 1126 cod. civ. e, cioè,che la spesa gravi per 1/3 a ca-rico del proprietario della ter-razza e per 2/3 a carico dei pro-prietari dei posti auto.

Qualche dubbio è sorto, in-vece, attorno al criterio di ripartoda applicare nel caso l’autori-messa si trovi sotto uno spaziocomune, come può essere uncortile condominiale.

Secondo la giurisprudenza piùrecente, tuttavia, sussistono lecondizioni, in tal caso, “perun’applicazione analogica del-l’art. 1125 cod. civ.”. Ciò, perchétale disposizione “accolla perintero le spese relative alla ma-nutenzione di una parte di unastruttura complessa (il pavimen-to del piano superiore) a chicon l’uso esclusivo della stessadetermina la necessità di talemanutenzione”, cosa che si ve-rifica anche nel caso di usuradella pavimentazione del cortileche “è determinata dall’utiliz-zazione esclusiva che della stes-sa viene fatta dalla collettivitàdei condòmini” (Cass. sent. n.10858 del 5.5.’10).

Le perplessità aumentano,poi, nel caso l’autorimessa co-stituisca un corpo di fabbrica asé stante.

Al riguardo, tuttavia, la Cas-sazione, con sentenza n. 1255del 2.2.’95, ha chiarito che “lespese di manutenzione e con-servazione delle cose e degliimpianti che servono solo unaparte del fabbricato, formandooggetto di condominio separato,debbono essere sostenute solodai proprietari delle unità im-mobiliari di questa parte, e non

dagli altri, secondo il principiogenerale del terzo comma del-l’art. 1123 cod. civ.”. In applica-zione di tale principio i giudicihanno, pertanto, escluso che iproprietari di posti auto siti inun immobile posto all’internodel perimetro condominiale, maseparato dall’edificio con le unitàabitative, debbano concorrerealle spese di manutenzione dellafacciata. Così come — sulla scor-ta del medesimo principio — èstato escluso in una pronunciadi poco successiva che, in casodi rifacimento del tetto di unedificio dotato di cortile condo-miniale nel quale sorga una co-struzione separata, la relativaspesa gravi anche sui proprietaridi questa costruzione (Cass.sent. n. 6359 del 13.7.’96).

Un breve cenno meritano an-

che le spese di manutenzionedell’ascensore e delle scale.

Laddove l’autorimessa costi-tuisca un corpo di fabbrica a séstante opererà, all’evidenza, ilprincipio poc’anzi illustrato: per-tanto, i proprietari dei posti autonon saranno tenuti a concorrerealla spesa. Diversamente, nelcaso in cui l’autorimessa siaparte integrante dell’edificio,troverà applicazione la regolaposta dall’art. 1124 cod. civ., co-sicché i predetti proprietari con-correranno per metà in ragionedei rispettivi millesimi di pro-prietà e per metà in ragione delpiano. E ciò, quand’anche nel-l’edificio fossero presenti locali,come autorimesse o botteghe,forniti di un accesso autonomo(cfr., fra le altre, Cass. sent. n.2328 del 6.6.’77).

TUTTOCONDOMINIO

REGISTRO NAZIONALE

AMMINISTRATORICONFEDILIZIA

Si è informati in tempo reale

su tutte le novità in materia legislativa,

giurisprudenziale e pratica

Amministratore e incasso del compenso Del compenso dell’amministratore di condominio già ci siamo occupati su queste colonne (cfr. Cn

feb. ’14). Nella circostanza, evidenziavamo, in particolare, come chi svolga tale attività debba, ora,portare a conoscenza dell’assemblea (affinché l’accetti), in sede di conferimento (o di rinnovo) del-l’incarico, la retribuzione richiesta, sia per le competenze relative a prestazioni di carattere ordinariosia per quelle relative ad attività di natura straordinaria. E questo, a seguito della riscrittura, ad operadella legge di riforma (l. n. 220/’12), dell’art. 1129 cod. civ., secondo cui l’amministratore, “all’atto del-l’accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente” l’importo dovuto atitolo di compenso; pena: la “nullità della nomina stessa”.

Ciò posto, torniamo nuovamente sull’argomento per sottolineare l’importanza di definire in sedeassembleare la periodicità con cui l’amministratore possa incassare il proprio compenso.

Infatti, in assenza di una decisione sul punto (oppure di una norma del regolamento che tratti dellaquestione), deve ritenersi – anche sulla base della disciplina sul mandato, alla quale lo stesso art. 1129cod. civ. rimanda per regolare i rapporti tra condòmini e amministrazione condominiale (e da cui nonemerge, salvo naturalmente diverso accordo tra le parti, la possibilità di un pagamento frazionato delcompenso concordato) – che l’amministratore non possa percepire quanto convenuto se non alla sca-denza (annuale, come abbiamo ripetuto più volte su queste pagine: cfr. da ultimo, Cn dic. ’15) dell’in-carico. Con l’effetto che eventuali incassi in corso di mandato potrebbero essere ritenuti illegittimi equindi causare all’interessato problemi di vario genere (anche di natura penale). Problemi che, ne-cessariamente, si proietterebbero sulla compagine condominiale, la quale verrebbe ad essere coinvoltain complessi quanto delicati contenziosi.

È evidente, pertanto, come la regolamentazione della materia sia di interesse non solo per gli am-ministratori ma anche per gli stessi condòmini: al momento del conferimento (o rinnovo) dell’incaricoo, comunque, appena se ne presenti l’occasione sarà bene, allora, chiarire la questione.

Consigli per l’amministratore che si assenta per il periodo estivo L’amministratore di condominio, anche nel corso del periodo estivo, è tenuto, in virtù del contratto

di mandato che lo lega ai condòmini, a garantire l’ordinario svolgimento della sua attività. Occorre,quindi, che chi ricopre questo incarico adotti delle cautele minime per il tempo in cui si allontana perle vacanze.

La principale accortezza è che garantisca la sua reperibilità. Importante è anche che indichi i rife-rimenti dei fornitori del condominio (manutentori, idraulico, elettricista ecc.), ai quali i condòminipossano rivolgersi direttamente in caso di necessità. La soluzione più semplice è quella di lasciaretutte le informazioni necessarie nella bacheca condominiale oppure, meglio ancora, al portiere, sepresente. Ultimamente si stanno comunque diffondendo anche aziende di servizi che si sostituisconoall’amministratore per il periodo di sua assenza, ricevendo le telefonate per suo conto e contattando,se del caso, i fornitori abituali del condominio per richiedere un loro intervento. In alcuni casi il ser-vizio si spinge addirittura fino alla verifica della corretta esecuzione delle opere e alla soddisfazionedel condòmino che ha segnalato il problema.

Ma particolare attenzione, da parte dell’amministratore che si assenta, deve essere anche prestataal fatto di non lasciare – specie, in coincidenza con lavori di manutenzione o di rifacimento delle particomuni (si pensi all’ipotesi di sistemazione del vialetto condominiale), lavori che durante il periodoestivo solitamente vengono sospesi – situazioni di pericolo. Ciò, onde evitare eventuali responsabilità,nel caso in cui da tale stato di cose condòmini o estranei al condominio subiscano nocumento.

Se a questi accorgimenti si aggiunge, da parte degli stessi condòmini, un comportamento responsabile(che presuppone, ad esempio, di staccare la corrente agli elettrodomestici e di chiudere l’acqua allorchéci si allontana da casa per un lungo periodo), il ritorno dalle vacanze sarà, allora, per tutti più piacevole,senza il rischio di essere accompagnato da antipatiche discussioni e infinite polemiche.

Page 32: A La proprietà immobiliare soffre,2 settembre 2016 EDITORIALE Un programma per l’immobiliare Alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, entra nel vivo la discussione

32 settembre2016

No ti zia rio men si le fuori commerciodiffuso esclusivamente

tramite le Associazioni territorialidella Confedilizia

Anno 26Numero 8

Di ret to re re spon sa bi leCOR RA DO SFOR ZA FO GLIA NI

Re da zio neUf fi cio Stam pa Con fe di li zia

00187 - Ro ma - Via Borgognona, 47Tel. 06/6793489 (r.a.)

Fax 06/6793447Impaginazione e fotocomposizione

Publitep - Piacenza

StampaTEP s.r.l. - Piacenza

Registrato al Tribunaledi Piacenza (n. 442)

Licenziato per la stampail 30 agosto 2016

Il numero di luglio 2016è stato postalizzato il 15.7.2016

Co sto del la vi ta - In di ci na zio na li(Co mu ni ca zio ni ISTAT ai sen si dell’art. 81 leg ge 392/1978)

Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im pie gati - da utilizzareper l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTAT 75%Variazione febbraio 2015 - febbraio 2016 - 0,2 % - 0,150%Variazione marzo 2015 - marzo 2016 - 0,3 % - 0,225%Variazione aprile 2015 - aprile 2016 - 0,4 % - 0,300%Variazione maggio 2015 - maggio 2016 - 0,4 % - 0,300%Variazione giugno 2015 - giugno 2016 - 0,3 % - 0,225%Variazione luglio 2015 - luglio 2016 - 0,1 % - 0,075%

VA RIA ZIO NE BIEN NA LEIl dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressionedell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi neavesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia.

AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo arit-metico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimaliLe variazioni dell’“Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi del l’U nio ne Europea”(cosiddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti dilocazione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono leseguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTATVariazione febbraio 2015 - febbraio 2016 - 0,2%Variazione marzo 2015 - marzo 2016 - 0,2%Variazione aprile 2015 - aprile 2016 - 0,4%Variazione maggio 2015 - maggio 2016 - 0,3%Variazione giugno 2015 - giugno 2016 - 0,2%Variazione luglio 2015 - luglio 2016 - 0,2%I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioniterritoriali della Confedilizia.

Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questonumero di Confedilizia notizie (perstimolo di conoscenza e discus-sione) sono tratte dal volume Let-tere di Yonathan Netanyahu, conuna premessa e una postfazionedi Benjamin e Iddo Netanyahu,introduzione di Michele Silenzi,edito da liberilibri

Gli astronauti americani

Ho sentito alla radio la no-tizia degli astronauti ameri-cani. Un’operazione eccezio-nale! Fa piacere sentire qual-cosa di incoraggiante e nonsoltanto notizie di guerre euccisioni.

Yonathan Netanyahu

SEGNALAZIONI

Gianni Marongiu, Ezio Vanoni,pref. di Francesco Forte, Giappi-chelli ed., pp. XXIV + 116

Nei primi anni Cinquanta delsecolo scorso, Vanoni, democri-stiano di sinistra, titolare delleFinanze, avviò un’ampia e dura-tura riforma tributaria, che nontrovò ostilità in un campione delliberismo quale Luigi Einaudi.

Roger Scruton, Essere conser-vatore, a cura di Oscar Sangui-netti, D’Ettoris ed., pp. 296

Una summa delle riflessionicompiute da uno dei maggiori fi-losofi esponenti del pensiero con-servatore, espresse con chiarezzae lucidità, con riferimenti precisiai filoni principali della filosofiapolitica.

Locali storici d’Italia 2016, As-sociazione Locali Storici d’Italiaed., pp. 328, con ill. di GianniRenna

La guida (XL ediz.) presentaalberghi, ristoranti, trattorie, pa-sticcerie, negozi e caffè letterari,con schede in italiano e in inglese,guardando in particolare al “latofemminile”, alle donne che si sonoimpegnate in questi locali.

Storie d’interni, a cura di FulvioIrace, Carocci ed., pp. 336 conill.

Dieci saggi di diversi autoriper illustrare i mutamenti avve-nuti nell’architettura dello spaziodomestico moderno, dalla secon-da metà dell’Ottocento a oggi, insvariate tipologie di case.

Antonio Amorosi, Coop Con-nection, chiarelettere ed., pp. 290

Un atto di accusa ricco, docu-mentato e articolato per denun-ciare “i tentacoli avvelenati diun’economia parallela”, di cui èprotagonista dominante il sistemad’affari di un certo apparato coo-perativo.

Pierluigi Ciocca, Ai confini del-l’economia, Aragno ed., pp. XII +236

Approfondimenti su molteplicitemi: i fattori non economici dellacrescita, la centralità dell’ordi-namento giuridico, la storicitàdel pensiero economico, le spe-cificità del “caso italiano”.

Gran Loggia d’Italia, La Mas-soneria nella Grande Guerra, acura di Aldo A. Mola, BastogiLibried., pp. 356 con ill.

Sono gli atti di due convegni,densi di relazioni su svariati temi,che illustrano compiutamente glieffetti che la prima guerra mon-diale provocò nel diviso mondomassonico italiano.

Roberto Mania, Marco Panara,Nomenklatura, Laterza ed., pp.160

L’alta burocrazia agisce nel re-troscena, detenendo un forte,concreto e duraturo potere, chepassa attraverso il mutare del co-lore politico dei ministri e si ma-nifesta soprattutto nella stesuradi leggi e decreti.

Proposte ed interrogazioni di nostro interesseModifiche al Codice civile in materia di disciplina dell’usuca-

pione della proprietà e dei diritti reali di godimento relativi a beniappartenenti a cittadini italiani residenti all’estero, sono contenutein una proposta di legge presentata dai deputati Merlo e Borghese(Misto).

Il Ministro dell’economia e delle finanze è il destinatario diun’interrogazione con la quale alcuni deputati del Movimento 5stelle, primo firmatario L’Abbate, chiedono quali iniziative l’Ese-cutivo intenda assumere per estendere il diritto alla detrazionedegli interessi ipotecari per l’acquisto di box da adibire a perti-nenza dell’abitazione principale, anche a coloro che li acquistanosuccessivamente all’abitazione medesima.

Disposizioni per la cessione dei crediti di imposta maturati perinterventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazioneenergetica degli edifici mediante contratto di sconto con un inter-mediario finanziario, sono il tema di una proposta che vede qualeprima firmataria la deputata Moretto (Pd).

Il deputato Romanini (Pd) è il promotore di una proposta dilegge con la quale si intende modificare l’articolo 1129 c.c. in ma-teria di obblighi dell’amministratore di condominio.

Il senatore D’Ambrosio Lettieri (Conservatori e Riformisti) hapresentato un disegno di legge recante disposizioni in materia dimaggior tutela del domicilio e di legittima difesa.

DAL PARLAMENTO

da ItaliaOggi, 27.7.’16