A FAVORE DELLE SOCIETA’ BENEFICIARIE - molinidevita.it · In relazione alla progettata operazione...
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1
PROGETTO DI
SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE DELLA
INDUSTRIA AGROALIMENTARE
DE VITA - S.R.L.
A FAVORE DELLE SOCIETA’ BENEFICIARIE
DA COSTITUIRE
MOLINO DE VITA S.R.L.
E
AGRICOLA DE VITA S.R.L.
(redatto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui
agli artt. 2506-bis e 2501-ter del cod.civ.)
2
PROGETTO DI
SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE
(redatto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui
agli artt. 2506-bis e 2501-ter del cod.civ.)
DELLA
INDUSTRIA AGROALIMENTARE
DE VITA - S.R.L.
A FAVORE DELLE SOCIETA’ BENEFICIARIE
DA COSTITUIRE
MOLINO DE VITA S.R.L.
E
AGRICOLA DE VITA S.R.L.
3
Sezione A
A.1. - Premesse
Si premette che la progettata operazione societaria straordinaria di
scissione parziale proporzionale (di seguito anche, più semplicemente,
la “Scissione”) interessa, coinvolge ed interviene
tra
le seguenti partecipanti (di seguito le “Partecipanti”)
(1)
(società scindenda o scissa)
“ INDUSTRIA AGROALIMENTARE DE VITA - S.R.L. “
società a responsabilità limitata, costituita e retta sotto il diritto
italiano, con sede legale in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Via
Donizetti n. 16, capitale sociale di Euro 2.000.000 (duemilioni)
interamente versato, iscrizione presso il competente registro delle
4
imprese di Foggia, codice fiscale e partita Iva numero 01591140718,
numero R.E.A. presso C.C.I.A.A. di Foggia numero FG-140730;
(di seguito, anche, più brevemente, "IADV")
il cui capitale sociale è detenuto dai signori Vincenzo De Vita,
Giuseppina Fratta e Nicola De Vita, nelle seguenti rispettive misure:
✓ Vincenzo De Vita, per una quota di nominale € 318.704,64, pari
al 15,94% del capitale sociale;
✓ Fratta Giuseppina, per una quota di nominale € 681.695,16, pari
al 34,08% del capitale sociale;
✓ Nicola De Vita, per una quota di nominale € 999.600,20, pari al
49,98% del capitale sociale
(di seguito, congiuntamente, i “Soci di IADV” ovvero, anche, la
“Famiglia De Vita”).
# #
e le società
(beneficiarie da costituire)
(2)
" MOLINO DE VITA S.R.L."
5
società di diritto italiano di nuova costituzione che nascerà per effetto
della scissione, con sede legale in Casalnuovo Monterotaro (Foggia),
capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila) interamente versato, il cui
oggetto sociale corrispondente a quanto indicato nell’art. ___ dello statuto
qui allegato sotto la lettera “A.1.”
(di seguito, "MOLINO")
il cui capitale sociale sarà assegnato ai Soci di IADV nella stessa
identica proporzione con la quale gli stessi sono titolari e possessori
delle quote di partecipazione al capitale sociale della IADV.
(3)
" AGRICOLA DE VITA S.R.L."
società di diritto italiano di nuova costituzione che nascerà per effetto
della scissione, con sede legale in Casalnuovo Monterotaro (Foggia),
capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila) interamente versato, il cui
oggetto sociale corrispondente a quanto indicato nell’art. ___ dello statuto
qui allegato sotto la lettera “A.1.”.
(di seguito, "AGRICOLA ")
6
il cui capitale sociale sarà assegnato ai Soci di IADV nella stessa
identica proporzione con la quale gli stessi sono titolari e possessori
delle quote di partecipazione al capitale sociale della IADV.
# #
In relazione alla progettata operazione societaria straordinaria di
Scissione parziale proporzionale ed in stretta osservanza di quanto
prescritto in merito dal combinato disposto di cui agli art. 2.506-bis,
primo comma, del cod.civ. ed art. 2.501-ter sempre del cod. civ.,
viene redatto dall’organo amministrativo dell’unica società
partecipante, già preesistente, il presente progetto di scissione (di
seguito il “Progetto di Scissione”), al fine di fare risultare
specificamente, in particolare,
1. gli elementi richiesti dall’art. 2.501-ter del cod. civ., di cui ai
numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), puntualmente richiamati, in
termini e con espresso riferimento, nel presente Progetto di
Scissione, nella successiva sezione contrassegnata dalla
lettera “E”, nonché
2. l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a
ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio
in denaro, come richiesto dal già citato art. 2.506-bis, primo
comma, ultima parte, del cod. civ., contenuta nel presente
Progetto di Scissione, nella successiva sezione
7
contrassegnata dalla lettera “F”,
# #
Sezione B
B.1. - Tipo di scissione e Profilo della Scindenda IADV
Il Progetto di Scissione parziale proporzionale della società IADV
contempla una complessiva ristrutturazione e riorganizzazione societaria
di cui fanno parte tutte menzionate società Partecipanti, comunque
interessate in quanto scindenda (IADV) ovvero beneficiarie (MOLINO e
AGRICOLA) all'unitaria operazione societaria.
In via preliminare, viene tracciato un profilo sintetico sull’unica società già
esistente prima della Scissione e cioè sulla società Scindenda IADV.
Al riguardo, viene ricordato che, coniugando tradizionale amore e
passione per un mestiere antico, tramandato da generazioni, con la più
avanzata tecnologia e nel costante e rigoroso rispetto della natura e
dell’eccellenza della qualità dei prodotti, la Scindenda società IADV
rappresenta, nel contesto nazionale, una delle primarie e più qualificate
realtà produttive dell’industria molitoria, caratterizzata da costante ricerca
di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi.
Per quanto attiene, invece, agli aspetti “quantitativi” della attività svolta
dalla IADV e della realtà patrimoniale che la stessa rappresenta, si rinvia
8
utilmente ai dati emergenti dall’ultimo bilancio sociale, relativo
all’esercizio 2016, allegato al presente Progetto sotto la lettera “C”.
L’attuale struttura ed organizzazione aziendale della IADV si sostanzia e
si articola, praticamente, in tre principali business unit (di seguito le
“Business Unit”) e precisamente:
- attività dell’industria molitoria
- attività di distribuzione e commercializzazione dei prodotti derivati
dai cereali, nonché degli stessi cereali, quali “materie prime”
- attività agricola, con particolare ma non esclusivo riferimento a
quella “bio”.
A ciascuna delle delineate Business Unit corrisponde e si identifica un
rispettivo ramo di azienda, quale complesso di beni e rapporti giuridici
attivi e passivi organizzati per l’esercizio delle rispettive attività.
L’organo di amministrazione della IADV ritiene che sia interesse della
stessa società IADV pervenire, attraverso l’operazione straordinaria
progettata di Scissione, ad una riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale attuata anche per mezzo di assegnazioni patrimoniali in favore
di due società beneficiarie di nuova costituzione, che verranno
partecipate direttamente dagli stessi Soci di IADV, nelle medesime
proporzioni con le quali questi ultimi partecipano attualmente al capitale
sociale della società IADV.
9
# #
B.2. - Struttura dell’operazione di Scissione
Attraverso la progettata operazione di Scissione parziale
proporzionale ed in esito della stessa, in maniera perfettamente
neutrale, sotto i diversi profili, la IADV si scinderà parzialmente,
nei termini patrimoniali di seguito precisati, in favore delle due
società di nuova costituzione, MOLINO ed AGRICOLA.
Invero, come già reso evidente, dalla scissione sorgeranno le società
Partecipanti, individuate ai numeri (2) e (3) delle Premesse contenute
nella precedente Sezione A, beneficiarie di assegnazioni patrimoniali
da parte della scindenda IADV.
Con il consenso unanime dei soci della scindenda IADV, per
quanto occorre possa, la titolarità delle partecipazioni sociali
delle due beneficiarie di nuova costituzione saranno attribuite in
assegnazione ai Soci di IADV nella medesima ed esatta
proporzione con la quale, attualmente, gli stessi Soci di IADV
detengono e sono titolari del capitale sociale della scindenda
società IADV.
# #
B.3. - Natura ed inquadramento giuridico della Scissione
La natura giuridica della progettata operazione è quella di scissione
parziale e proporzionale, senza conguaglio di danaro, di società
10
preesistente in favore di due nuove società beneficiarie di nuova
costituzione.
Tale operazione è regolata dagli articoli 2.506 e seguenti del codice
civile.
Sotto il profilo giuridico, per effetto ed in conseguenza dell’attuazione
della progettata Scissione,
a) la società scissa IADV continuerà la propria attività;
b) la titolarità delle quote di partecipazione al capitale delle due
società beneficiare di nuova costituzione sarà attribuita
proporzionalmente ai Soci di IADV, senza conguaglio di
danaro, escludendosi qualsiasi rapporto di concambio;
c) parte del patrimonio della preesistente società scindenda
IADV sarà assegnato - nei termini di seguito precisati - alle
società beneficiarie di nuova costituzione, MOLINO e
AGRICOLA.
Per mero scrupolo di completezza, inoltre, viene precisato che le
società beneficiarie delle assegnazioni succederanno a titolo
universale nella titolarità dei rispettivi rami di azienda assegnati,
correlati alle distinte Business Unit, in precedenza illustrate, e
precisamente il ramo di azienda relativo all’attività dell’industria
molitoria per quanto riguarda la società MOLINO ed il ramo di
11
azienda relativo all’attività agricola per quanto riguarda, invece, la
società AGRICOLA.
Pertanto, sempre per effetto ed a seguito dell’attuazione
dell'operazione di Scissione in parola, le due società beneficiarie di
nuova costituzione assumeranno tutte le attività e passività, come i
diritti e le obbligazioni della società Scindenda IADV, afferenti ed
inerenti ai due rami di azienda, sottesi alle distinte assegnazioni -
rispettivamente quello relativo all’attività molitoria per la società
MOLINO e quello relativo all’attività agricola per la società
AGRICOLA - come meglio di seguito precisato e nei limiti del valore
del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria, sempre
dettagliato nei prospetti contenuti, unitariamente nell’Allegato “B” al
presente Progetto.
Conseguentemente, per effetto ed in esito all’attuazione della
progettata Scissione, in via meramente esemplificativa e non
certamente esaustiva, verranno trasferiti dalla Scindenda società
IADV alle due società Beneficiarie di nuova costituzione tutti i beni
materiali e immateriali, i crediti ed i debiti maturati o a scadere e più
in generale la parte del patrimonio netto distintamente alle stesse
assegnato, come precisato di seguito, e tutte le azioni ed i diritti della
società Scindenda IADV, relativi, connessi ed inerenti ai rispettivi
rami di azienda (molitorio ed agricolo), senza esclusione o
limitazione alcuna, sempre come meglio dettagliato in particolare nei
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prospetti contenuti unitariamente nell’Allegato “B” al presente
Progetto.
A seguito dell’attuazione dell'operazione di Scissione che ci occupa,
la società Scissa IADV manterrà inalterato il proprio capitale sociale
pari ad Euro 2.000.00,00= (duemilioni/00).
# #
Sezione C
Motivazioni ed obiettivi della Scissione
C.1. - Motivazioni della Scissione
Con riferimento alla motivazione dell'operazione, si evidenzia che la
stessa rientra in un processo di ristrutturazione e riorganizzazione,
da ritenersi naturale ed opportuno in relazione alle dimensioni e
caratteristiche assunte dalle attività aziendali ed in funzione delle
esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei processi, nonché
da considerarsi necessario in prospettiva delle aspettative degli attesi
ulteriori promettenti sviluppi delle predette attività aziendali.
Invero, le finalità che la Scissione intende perseguire sono da un lato
da correlarsi alle esigenze dell’atteso sviluppo futuro e rivestono
carattere sia di controllo delle distinte gestioni delle attività esercitate,
sia giuridico-amministrativo-contabile, sia commerciale e non ultimo
che finanziario e, nel loro insieme, postulano la concretizzazione di
valide ragioni economiche che risiedono essenzialmente:
13
a) nell’adeguamento della struttura giuridica della società ,
per meglio rispondere alle opportunità offerte dal
mercato;
b) nello sviluppo delle attività aziendali e delle singole
Business Unit;
c) nel conseguimento di vantaggi competitivi durevoli ,
attraverso la ricerca di soluzioni organizzative ottimali
finalizzate all’efficienza ed all’eccellenza del proprio
core business;
d) nella massimizzazione dell’efficacia del modello
organizzativo e delle procedure di compliance in
materia societaria, amministrativa e fiscale;
e) nella ricerca di assicurare maggiore controllo sia sulla
complessiva struttura dei costi che sulla struttura dei
costi di ciascuna Business Unit;
f) nella enucleazione degli elementi patrimoniali attivi e
passivi, delle relazioni/rapporti commerciali e delle posizioni
giuridiche riferibile distintamente alle società Partecipanti al
Progetto di Scissione, con particolare, ma non esclusivo
riferimento, alla concreta e più immediata ed efficace
14
attuazione dei rispettivi programmi di sviluppo e di
investimenti aziendali.
# #
C.2. - Obiettivi della Scissione
Gli obiettivi principali che la Famiglia De Vita intende perseguire
attraverso la riorganizzazione e ristrutturazione contemplata dal
presente Progetto sono riconducibili a quelli di:
1) realizzare, possibilmente, in prospettiva, partnership e
collaborazioni, sia operative che finanziarie, con
controparti interessate distintamente solo ad alcune e non
a tutte delle attività aziendali attualmente esercitate;
2) favorire in tal modo l’attuazione de i programmi di sviluppo
e di investimenti aziendali ed, in ultima analisi, favorire e
facilitare il mantenimento e l’incremento del “valore”
aziendale;
3) attuare una suddivisione organica e funzionale, prima
ancora che amministrativo-contabile e fiscale, delle
diverse linee di business in cui la scindenda società IADV
attualmente opera, attribuendo due delle stesse a due
autonomi soggetti giuridici, rappresentati dalle due nuove
società beneficiarie.
15
4) migliorare l’efficacia del modello organizzativo e delle
procedure di compliance in materia societaria,
amministrativa e fiscale e di controllo dei costi di gestione
e della redditività di ciascuna attività.
# #
Sezione D
Il processo di attuazione della Scissione
D.1. - Semplificazione del procedimento. Presupposti
Tenuto conto della composizione delle compagini sociali di tutte le
società interessate Partecipanti alla progettata Scissione, la stessa
sarà attuata in forma "semplificata" e dunque ai sensi dell'art. 2.506-
ter del cod.civ., ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Invero, come meglio già chiarito in precedenza, la progettata Scissione
parziale della IADV avviene mediante la costituzione di due nuove
società, la MOLINO e la AGRICOLA, e non sono previsti criteri di
attribuzione delle quote di partecipazione al capitale sociale di tali
nuove società diversi da quello proporzionale.
Pertanto, in relazione e dipendenza di quanto precede, precisato che non
vi sono possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nella
società IADV, con il consenso unanime di rinuncia dei Soci della IADV:
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(i) non viene prodotta - in quanto non prescritta e richiesta - la la
situazione patrimoniale redatta dalla società scindenda IADV,
prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 2.506-ter,
comma terzo, del cod.civ. e 2.501-quater, del cod.civ.;
(ii) non viene prodotta - in quanto non prescritta e richiesta - la la
relazione redatta dall’organo amministrativo, prevista dal
combinato disposto di cui agli articoli 2.506-ter, comma terzo, del
cod.civ. e 2.501-quinquis, del cod.civ.;
(iii) non essendo previsto, altresì, alcuno scambio di quote, non
viene prodotta - in quanto non prescritta e richiesta - la redazione
degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle quote,
prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 2.506-ter,
comma terzo, del cod.civ. e 2.501-sexies, del cod.civ.
(iv) non si applicano le disposizioni previste dal combinato disposto
di cui agli articoli 2.506-bis del cod.civ. e 2.501-ter, comma
primo, sub. n. 3) del cod.civ. sulle indicazioni del progetto di
scissione in ordine al rapporto di cambio delle quote, nonchè
all’eventuale conguaglio in denaro;
(v) non si applicano, altresì, le disposizioni previste dal combinato
disposto di cui agli articoli 2.506-bis del cod.civ. e 2.501-ter,
comma primo, sub. n. 4) del cod.civ. sulle indicazioni del
17
progetto di scissione in ordine alle modalità di assegnazione
delle quote delle società beneficiarie o della società scissa;
(vi) non si applicano, infine, le disposizioni previste dal combinato
disposto di cui agli articoli 2.506-bis del cod.civ. e 2.501-ter,
comma primo, sub. n. 5) del cod.civ. sulle indicazioni del
progetto di scissione in ordine alla data dalla quale tali quote
partecipano agli utili.
# #
D.2. - Semplificazione del procedimento. Conseguenze
Pertanto, ricorrendone i presupposti, come riscontrato e riferito in
precedenza, vengono sintetizzate le conseguenze pratiche prodotte
dall’adozione della procedura “semplificata”.
D.2.1. al presente Progetto non verranno allegate, in quanto non
prescritte, in particolare, i seguenti documenti
✓ la relazione dell’organo amministrativo, prevista dal combinato
disposto di cui agli articoli 2.506-ter, comma terzo, del cod.civ.
e 2.501-quinquis, del cod.civ.;
✓ la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio
delle quote, prevista dal combinato disposto di cui agli articoli
2.506-ter, comma terzo, del cod.civ. e 2.501-sexies, del
cod.civ.;
18
D.2.2. il presente Progetto non contiene, in quanto non prescritte, in
particolare, i seguenti elementi
✓ le indicazioni del Progetto di Scissione in ordine al rapporto di
cambio delle quote, nonchè all’eventuale conguaglio in
denaro, non applicandosi le disposizioni previste dal
combinato disposto di cui agli articoli 2.506-bis del cod.civ. e
2.501-ter, comma primo, sub. n. 3) del cod.civ.
✓ le indicazioni del Progetto di Scissione in ordine alle modalità
di assegnazione delle quote delle società beneficiarie o della
società scissa, non applicandosi le disposizioni previste dal
combinato disposto di cui agli articoli 2.506-bis del cod.civ. e
2.501-ter, comma primo, sub. n. 4) del cod.civ.
✓ le indicazioni del progetto di scissione in ordine alla data dalla
quale tali quote assegnate in sede di concambio partecipano
agli utili, non applicandosi le disposizioni previste dal
combinato disposto di cui agli articoli 2.506-bis del cod.civ. e
2.501-ter, comma primo, sub. n. 5) del cod.civ.
# #
D.3. - La Situazione patrimoniale di riferimento
Come già esaminato al precedente punto D.1, la Scissione parziale
proporzionale che ci occupa, illustrata dal presente Progetto,
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ricorrendone i presupposti di legge, sarà attuata con procedura
cosiddetta “semplificata”, per la quale non è prescritta e richiesta la
redazione della situazione patrimoniale della società scindenda IADV,
prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 2.506-ter, comma
terzo, del cod.civ. e 2.501-quater, del cod.civ.
Viene evidenziato, altresì, che la Scissione societaria parziale e
proporzionale della IADV è stata progettata sulla base delle evidenze
contabili emergenti dalla situazione patrimoniale contenuta nell’ultimo
bilancio ufficiale della IADV, relativo all’esercizio sociale chiuso al 31
dicembre 2016.
In considerazione di quanto precede, pur non essendo richiesta la
redazione della situazione patrimoniale della società scindenda IADV,
prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 2.506-ter, comma
terzo, del cod.civ. e 2.501-quater, del cod.civ. - come, peraltro, già
evidenziato al precedente punto D.1., romanino sub. (i) - per motivi di
maggiore completezza e chiarezza della rappresentazione degli effetti
delle assegnazioni patrimoniali da attuarsi in esecuzione ed esito della
progettata operazione di Scissione parziale proporzionale sul
patrimonio netto della stessa scindenda IADV e delle due beneficiarie di
nuova costituzione MOLINO e AGRICOLA, si è provveduto, comunque,
ripetiamo, solo per immediatezza di lettura, ad allegare al presente
Progetto, sotto la lettera “C”, anche il bilancio della società IADV,
20
completo della relazioni di rito, approvato in data 30 maggio 2017,
peraltro, già regolarmente depositato, nelle forme e nei termini di legge,
presso il competente Registro delle Imprese di Foggia ai fini della
pubblicità di legge.
In ordine al requisito di “aggiornamento” del riferimento dei dati contabili
di tale situazione patrimoniale rispetto al processo di attuazione della
progettata operazione di Scissione, solo a margine e sempre per motivi
di completezza ed immediatezza espositiva, viene ricordato che, in ogni
caso e per quanto occorrere possa, in virtù di quanto stabilito dal
combinato disposto dell’art. 2.506-ter, terzo comma, del cod.civ. ed art.
2.501-quater del cod. civ., la situazione patrimoniale di riferimento - ai
fini dell’attuazione dell’operazione straordinaria di scissione societaria e
delle relative conseguenti assegnazioni patrimoniali, che questo
Progetto intende illustrare - può essere e viene sostituita da quella
contenuta nel bilancio ufficiale della IADV relativa all’esercizio sociale al
31 dicembre 2016, atteso che quest’ultimo risulta essere chiuso non
oltre il termine - stabilito dal combinato disposto di cui ai commi primo e
secondo dell’art. 2501-quater del cod. civ. - di sei mesi prima del giorno
del deposito nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet
di quest’ultima.
# #
21
D.4. - Rinunzia ai termini ed alla redazione delle situazioni
patrimoniali
In relazione a quanto precisato al punto D.1. che precede, si uniscono a questo Progetto le dichiarazioni rese dai soci della società Scindenda IADV di espressa ed unanime rinunzia 1. al termine di deposito (ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 2.506-ter, quinto comma, ed all’art. 2.501-septies, primo comma, del cod.civ.);
2. alla relazione dell’organo amministrativo (ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 2.506-ter, primo comma, ed all’art. 2.501-quinquies, quarto comma, del cod.civ.), nonché
3. alle situazioni patrimoniali di riferimento (ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 2.506-ter, primo comma, ed all’art. 2.501-quater, terzo comma, del cod.civ.).
# #
D.5. - Pubblicazione - Deposito del Progetto
In data odierna, 29 giugno 2017, il presente Progetto di scissione
viene depositato presso la sede della Società IADV e pubblicato sul
sito Internet ufficiale della stessa società IADV, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto di cui agli articoli 2501-ter, commi terzo e
quarto, del cod.civ., richiamato dall’art. 2506-ter, comma quinto, del
cos.civ., come modificato ed integrato dall’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno
2012, n. 123.
Al riguardo, viene fatto presente che la pubblicazione del Progetto di
Scissione sul sito Internet ufficiale della società IADV, con modalità
atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei
documenti e la certezza della data della stessa pubblicazione, viene
22
eseguita in alternativa al deposito del Progetto presso il competente
Registro delle Imprese di Foggia.
# #
D.6. - Data di efficacia della scissione
La Scissione avrà effetto nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2506-
quater, primo comma, del cod.civ., a decorrere dall'ultima delle iscrizioni
dell'atto di Scissione presso il Registro delle Imprese competente,
non essendo possibile, in sede di stipula dell'atto, fissare una data
successiva di decorrenza, atteso che le società beneficiarie non sono
preesistenti, in quanto verranno costituire per effetto ed in esito allo
stesso processo di Scissione.
L'atto di Scissione, ricorrendone le condizioni di legge, potrà essere
stipulato anche prima del decorso del termine di cui all'art. 2503 c.c.
# #
Sezione E
Puntuale risultanza degli elementi richiesti dall’art. 2.501-ter,
primo comma, del cod.civ., di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7) e 8), richiamati dall’art. 2.506-bis, primo comma, sempre del
cod.civ.
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E.1. - Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle
società partecipanti alla Scissione
Con riferimento specifico e puntuale a quanto richiesto dal punto
numero sub. 1) dell’art. 2.501-ter, primo comma, del cod.civ.,
viene precisato che le società Partecipanti alla Scissione sono le
seguenti.
E.1.1. Società Scindenda o Scissa
- IADV, già in precedenza identificata e generalizzata nelle
Premesse della Sezione A, che precede.
E.1.2. Società Beneficiarie di nuova costituzione
- MOLINO, già in precedenza identificata e generalizzata nelle
Premesse della Sezione A, che precede.
- AGRICOLA , già in precedenza identificata e generalizzata nelle
Premesse della Sezione A, che precede.
# #
E.2 - atto costitutivo delle società Beneficiarie di nuova
costituzione originate dalla scissione ed eventuali modificazioni
della società scindenda derivanti dalla scissione
Con riferimento specifico e puntuale a quanto richiesto dal punto
numero sub. 2) dell’art. 2.501-ter, primo comma, del cod.civ.,
vengono forniti i seguenti elementi.
24
E.2.1. Per quanto riguarda le società beneficiarie di nuova
costituzione, MOLINO e AGRICOLA, si allegano a questo Progetto, in
unica fascicolazione, sotto la lettera "A", i relativi statuti.
E.2.2. Per quanto riguarda, invece, la preesistente società Scindenda
IADV, viene evidenziato che - fatta eccezione per quanto precisato al
successivo punto E.2.3., relativamente all’oggetto sociale - dalla
progettata Scissione non deriverà alcuna ulteriore modificazione
statutaria per la società già esistente “IADV”, neanche per quanto
attiene, in particolare, all'ammontare del capitale sociale, atteso che
nella società Scissa (che, ricordiamo, a seguito della Scissione non si
estinguerà) il capitale sociale non si ridurrà, avendo le assegnazioni
patrimoniali impatto soltanto sul patrimonio netto e, quindi, non anche
sul capitale sociale.
E.2.3. La società "IADV" in occasione della scissione muterà, invece, il
proprio oggetto sociale per renderlo più adeguato all’attività
prevalente che andrà ad esercitare, nell’ambito ed a seguito della
progettata Scissione parziale proporzionale, come emerge dal testo
modificato dello statuto sociale, che viene allegato a questo progetto,
nella stessa unica fascicolazione, sotto la lettera “A”.
# #
E.3 - Rapporto di cambio delle quote, nonché l’eventuale
conguaglio in denaro
Con riferimento specifico e puntuale a quanto richiesto dal punto
25
numero sub. 3) dell’art. 2.501-ter, primo comma, del cod.civ.,
viene evidenziato quanto segue.
Per quanto già enunciato in precedenza, l'attuazione dell'illustrata
operazione straordinaria di Scissione parziale proporzionale non rende
necessaria la determinazione di rapporti di cambio, risolvendosi nella
riallocazione di elementi patrimoniali tra società appartenenti
direttamente agli stessi Soci di IADV nelle medesime proporzioni.
Invero, come già più volte evidenziato e precisato, a conclusione del
processo di Scissione tanto la società Scissa IADV che le società
Beneficiarie, MOLINO e AGRICOLA, apparterranno direttamente ai
medesimi Soci di IADV nelle stesse proporzioni.
In particolare, il capitale sociale di entrambe le società beneficiarie
resterà assegnato nella titolarità degli attuali Soci di IADV e nelle
stesse identiche attuali percentuali di partecipazioni al capitale
sociale della IADV.
Come già prima ricordato al punto D.2., tale circostanza consente,
tra l’altro, che alla Scissione che ci occupa sia data esecuzione,
applicando le semplificazioni procedurali previste e disciplinate
dall'art. 2.506-ter del cod.civ.,
Inoltre, per quanto qui di interesse, per la medesima circostanza e
motivazione non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art.
2501-ter, primo comma, n. 3 (Rapporto di cambio).
Del resto, viene solo ricordato, ulteriormente, per quanto occorrere
26
possa, che il tenore letterale della specificata norma e la
giurisprudenza consolidata in merito confermano che la relazione di
cui all’art. 2501-quinquies del cod.civ. viene prevista per mettere i
soci in condizione di valutare l’opportunità dell’operazione proposta,
considerando la loro originaria situazione patrimoniale, con quella
che si prospetterà dopo la scissione.
Nel caso di specie, pertanto, risulta assolutamente pacifico e
superfluo sottolineare come nessun problema si pone al riguardo per
la compagine sociale, in virtù di quanto innanzi specificato.
# #
E.4. - Modalità di assegnazione delle quote delle società
Beneficiarie di nuova costituzione
Con riferimento specifico e puntuale a quanto richiesto dal punto
numero sub. 4) dell’art. 2.501-ter, primo comma, del cod.civ.,
viene evidenziato ulteriormente quanto segue.
Come già più volte evidenziato in precedenza, l’assegnazione delle
quote di partecipazione al capitale sociale delle società Beneficiarie di
nuova costituzione sarà eseguita in favore degli stessi attuali Soci di
IADV e nelle medesime identiche proporzioni con le quali questi ultimi
partecipano allo stato al capitale sociale della IADV.
Come già sempre prima ricordato al punto D.2., tale circostanza
consente, tra l’altro, che alla Scissione che ci occupa sia data
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esecuzione, applicando le semplificazioni procedurali previste e
disciplinate dall'art. 2.506-ter del cod.civ.,
Inoltre, per quanto qui di interesse, per la medesima circostanza e
motivazione non troveranno applicazione anche le previsioni di cui
all’art. 2501-ter, primo comma, n. 4 (Modalità di assegnazione delle
quote delle società beneficiarie di nuova costituzione).
In ogni caso, vengono fornite le ulteriori informazioni.
E.4.1. A seguito ed in esito della progettata operazione straordinaria di
Scissione parziale proporzionale, di cui al presente Progetto, i Soci della
IADV manterranno inalterata la misura della loro partecipazione sia nella
Scindenda società IADV che nelle due società Beneficiarie della
Scissione.
In particolare, nel dettaglio gli attuali Soci della IADV, manterranno
inalterata la loro partecipazione nella Scissa IADV e cioè
✓ Vincenzo De Vita, per una quota di nominale € 318.704,64, pari
al 15,94% del capitale sociale;
✓ Fratta Giuseppina, per una quota di nominale € 681.695,16, pari
al 34,08% del capitale sociale;
✓ Nicola De Vita, per una quota di nominale € 999.600,20, pari al
49,98% del capitale sociale
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escludendosi qualunque assegnazione di partecipazioni sociali da parte
della società già esistente in favore dei soci della scissa IADV, anche
indirettamente tramite diverso soggetto.
E.4.2. Inoltre, espressamente, per quanto ovvio e facilmente deducibile,
viene precisato che nessuna assegnazione non proporzionale sarà
attuata delle quote di partecipazione al capitale sociale della società
beneficiarie di nuova costituzione, che scaturiranno dalla scissione.
E.4.3. Invero, in particolare, il capitale delle società di nuova costituzione
sarà assegnato:
E.4.3.1. quanto alla "MOLINO ", ai medesimi Soci di IADV nelle
seguenti rispettive misure:
✓ Vincenzo De Vita, per una quota di nominale € 1.594, pari al
15,94% del capitale sociale;
✓ Fratta Giuseppina, per una quota di nominale € 3.408, pari al
34,08% del capitale sociale;
✓ Nicola De Vita, per una quota di nominale € 4.998, pari al
49,98% del capitale sociale
E.4.3.2. quanto alla "AGRICOLA ", ai medesimi Soci di IADV nelle
seguenti rispettive misure:
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✓ Vincenzo De Vita, per una quota di nominale € 1.594, pari al
15,94% del capitale sociale;
✓ Fratta Giuseppina, per una quota di nominale € 3.408, pari al
34,08% del capitale sociale;
✓ Nicola De Vita, per una quota di nominale € 4.998, pari al
49,98% del capitale sociale
# #
E.5. - Data di decorrenza dalla quale le quote assegnate in sede
di concambio partecipano agli utili
Con riferimento specifico e puntuale a quanto richiesto dal punto
numero sub. 5) dell’art. 2.501-ter, primo comma, del cod.civ.,
viene fatto presente ancora quanto segue.
E’ stato già più volte evidenziato che l’attuazione dell’illustrata operazione
societaria straordinaria di Scissione parziale proporzionale non rende
necessaria la determinazione di rapporti di cambio tra quote sociali, atteso
che le quote di partecipazione al capitale sociale delle due società
Beneficiarie di nuova costituzione saranno assegnate agli attuali Soci di
IADV in maniera strettamente proporzionale rispetto alle misure percentuali
delle partecipazioni degli stessi al capitale sociale della scissa IADV.
Di conseguenza, non sono previste e presenti, quindi, quote di
partecipazione al capitale sociale delle due società Beneficiarie di nuova
costituzione assegnate in sede di concambio.
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Tale circostanza consente, tra l’altro, che alla Scissione che ci
occupa sia data esecuzione, applicando le semplificazioni
procedurali previste e disciplinate dall'art. 2.506-ter del cod.civ.,
Inoltre, per quanto qui di interesse, per la medesima circostanza e
motivazione non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art.
2501-ter, primo comma, n. 5 (Decorrenza della partecipazione agli
utili delle quote assegnate in sede di concambio),
# #
E.6 - Data a decorrere dalla quale le operazioni della società
Scindenda sono imputate ai bilanci delle società Beneficiarie
che risulteranno dalla Scissione.
Sempre con riferimento specifico e puntuale a quanto richiesto dal
punto numero sub. 6) dell’art. 2.501-ter, primo comma, del
cod.civ., viene precisato che le operazioni effettuate dalla società
Scissa IADV, nel corrente esercizio 2017, saranno imputate ai
bilanci delle società Beneficiarie MOLINO ed AGRICOLA - che
risulteranno dalla Scissione - con effetto dalla stessa data di efficacia
giuridica della stessa Scissione, riportata al punto D.6 che precede.
Al riguardo, si ricorda che non è possibile post-datare gli effetti
contabili della Scissione, atteso che la stessa sarà attuata con
assegnazioni patrimoniali in favore di due società di nuova
costituzione.
Benchè sia ammessa la retrodatazione contabile degli effetti della
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Scissione - anche nel caso in cui uno o più società beneficiarie siano
di nuova costituzione ed anche nell’ipotesi di scissione parziale -
nella progettata Scissione che ci occupa non viene fatto ricorso ad
alcuna retrodatazione, atteso anche che la stessa nel caso di specie
non è ammessa dalla normativa fiscale.
Invero, l’art. 173, undicesimo comma, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR),
ammette la retrodatazione contabile e fiscale della scissione ma solo
a condizione che la scissione sia totale e che vi sia coincidenza tra la
chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle
beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
Alla luce di quanto precede, non potendo beneficiarie delle
semplificazioni contabili e fiscali connesse alla retrodatazione e non
potendo post-datare gli effetti della Scissione, anche gli effetti
contabili e fiscali della Scissione dedotta nel presente Progetto
decorreranno dalla stessa data di efficacia giuridica della predetta
Scissione, regolata dalle disposizioni contenute nell’art. 2.506-quater,
primo comma, del cod. civ., riportata al punto D.6 che precede.
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E.7. - Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie
di soci e ai possessori di titoli diverse dalle quote sociali.
Inoltre, sempre con riferimento specifico e puntuale a quanto
richiesto dal punto numero sub.7) dell’art. 2.501-ter, primo
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comma, del cod.civ., si riferisce quanto segue.
Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi
dalle quote sociali.
In ogni caso, per la progettata operazione di Scissione parziale
proporzionale non è previsto alcun trattamento particolare di favore
riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi
dalle quote sociali.
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E.8. - Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei
soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti
alla scissione
Infine, sempre con riferimento specifico e puntuale a quanto richiesto
dal punto numero sub.8) dell’art. 2.501-ter, primo comma, del
cod.civ., viene precisato quanto segue.
Per la progettata operazione di scissione parziale proporzionale, non è
previsto alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete
l’amministrazione sia della società Scissa IADV che delle società
Beneficiarie MOLINO e AGRICOLA.
# #
Sezione F
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Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna
delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in denaro
E’ stato già evidenziato che, attualmente, la società scindenda IADV opera
su tutto il territorio nazionale, praticamente e sostanzialmente, attraverso
la conduzione di tre rami di azienda, relativi, connessi ed inerenti alle tre
Business Unit (commerciale, industriale-molitoria ed agricola), al momento,
giuridicamente, contabilmente e fiscalmente facenti capo ad un unico
soggetto giuridico e societario (appunto, la IADV).
I predetti tre rami di azienda, sono funzionalmente e anche fisicamente
completamente distinti e distinguibili l’uno dall’altro, anche per la
separazione agevolmente operabile dei rispettivi complessi di beni
organizzati per l’esercizio delle attività sottese alle singole Business Unit,
caratterizzati da un insieme coordinato di elementi attivi e passivi e rapporti
giudici.
Conseguentemente, a seguito dell’attuazione della progettata operazione
societaria straordinaria di Scissione parziale e proporzionale, i predetti rami
di azienda consentiranno a ciascuna delle società (Scindenda e
Beneficiarie), interessate e Partecipanti alla Scissione, di proseguire
nell’esercizio della propria attività, conducendo il rispettivo ramo di azienda
assegnato, in dipendenza e per effetto della Scissione che ci occupa, in
piena autonomia giuridica, societaria, contabile e fiscale.
Per quanto occorrere possa, viene ricordato, altresì, che la predetta
Scissione, progettata come proporzionale e parziale, non attuerà, invero, lo
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scioglimento senza liquidazione della società scindenda IADV, né darà vita
ad assegnazioni non proporzionali ovvero ad attribuzioni “asimmetriche”.
# #
F.1. - Elementi patrimoniali da assegnare
Gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, da assegnare a ciascuna delle
due Beneficiaria sono indicati nel prospetto riassuntiva che si unisce a
questo progetto sotto la lettera "B".
Nel dettaglio, detto prospetto si articola in due tabelle riassuntive,
sempre allegate al presente Progetto, rispettivamente sotto le lettere
“B.1.” e “B.2”, con precisazione che nella Tabella B.1. sono state
riepilogate le assegnazioni ricevute da ciascuna Beneficiaria
Partecipante alla Scissione, mentre nella Tabella B.2. sono state
riepilogate, invece, le assegnazioni patrimoniali disposte dalla
Scindenda in favore delle Beneficiarie.
Negli elaborati allegati al presente Progetto e contraddistinti dalla lettera
“B.3” e “B.4.”, vengono individuazione i diritti reali immobiliari compresi
nelle previste assegnazioni patrimoniali da parte della Scindenda
IADV in favore, rispettivamente, delle Beneficiarie MOLINO
(Allegato “B.3”) e AGRICOLA (Allegato “B.4.”).
Negli ulteriori elaborati sempre allegati al presente Progetto e contraddistinti
dalla lettera “B.5.” e “B.6.”, vengono individuazione i beni mobili
registrati compresi nelle previste assegnazioni patrimoniali da parte
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della Scindenda IADV in favore, rispettivamente, delle Beneficiarie
MOLINO (Allegato “B.5”) e AGRICOLA (Allegato “B.6.”).
Infine, in sede di predisposizione del presente Progetto di
Scissione, è stato ritenuto opportuno - in ulteriori elaborati sempre
allegati al presente Progetto e contraddistinti dalla lettera “B.7.” e “B.8.” -
fornire la separata e distinta indicazione, in particolare, di alcuni
specifici elementi patrimoniali e/o rapporti giuridici compresi
sempre, rispettivamente, nel ramo di azienda relativo, connesso ed
inerente l’attività industriale molitoria, dedotto nelle previste
assegnazioni patrimoniali da parte della Scindenda IADV, in favore
della beneficiaria MOLINO (Allegato B.7) nonché nel ramo di
azienda relativo, connesso ed inerente l’attività agricola, dedotto
nelle previste assegnazioni patrimoniali da parte della Scindenda
IADV in favore della beneficiaria AGRICOLA (Allegato B.8)
Al riguardo e con specifico riferimento a quanto indicato nel periodo
precedente, anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 2.506-
bis, primo comma, del cod.civ., viene espressamente precisato che
ai fini dell’esatta individuazione e descrizione degli elementi
patrimoniali che risulteranno assegnati a ciascuna delle due società
Beneficiarie - in conseguenza e per effetto dell’attuazione della
progettata Scissione - in via prevalente ed assorbente, deve farsi
comunque e sempre ricorso al principio della inerenza di tali
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elementi rispetto al ramo di azienda dedotto nelle predette
assegnazioni patrimoniali dalla società Scissa alle due Beneficiarie
# #
F.2. - Quadro sinottico delle assegnazioni patrimoniali
L’amministratore unico della società scindenda IADV - la sola società
partecipante all'operazione straordinaria progettata di Scissione, al
momento già attiva - ha redatto questo Progetto di Scissione, anche al
fine di dar conto della unitarietà delle assegnazioni patrimoniali derivanti
dalla Scissione parziale e proporzionale di un’unica società Scindenda
(IADV) in favore di due beneficiarie di nuova costituzione (MOLINO e
AGRICOLA).
In particolare, la Scissione darà vita alle seguenti assegnazioni
patrimoniali.
= A =
La scissione parziale proporzionale di "IADV"
determinerà
I) l'assegnazione in favore di "MOLINO " del ramo di azienda
denominato "Molino De Vita ";
II) l'assegnazione in favore di "AGRICOLA " del ramo di azienda
denominato "Azienda Agricola De Vita".
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La società scissa “IADV”, pertanto, a seguito dell’attuazione della
progettata Scissione parziale resterà titolare del ramo di azienda
“Commerciale De Vita”.
# #
F.3. - I patrimoni delle società beneficiarie post scissione.
Si riportano di seguito, in via sintetica, i valori delle assegnazioni
patrimoniali attribuite dalla società Scindenda IADV e ricevute da
ciascuna delle due società Beneficiarie di nuova costituzione, MOLINO
e AGRICOLA.
Per effetto della scissione, pertanto, si verificheranno le seguenti
circostanze.
F.3.1. La società già esistente “IADV”, avente al 31 dicembre 2016
un patrimonio netto contabile pari a euro 7.720.614, decrementerà il
proprio patrimonio di complessivi euro 715.939, dal momento che:
F.3.1.1. assegnerà alla società di nuova costituzione "MOLINO" il
ramo di azienda denominato "Molino De Vita”, del valore
contabile positivo pari a euro 636.668;
F.3.1.2. assegnerà alla società di nuova costituzione "AGRICOLA"
il ramo di azienda denominato "Agricola De Vita”, del valore
contabile positivo pari a euro 79.271.
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A seguito della scissione, il valore contabile netto del patrimonio netto
della società sarà pertanto pari a euro 7.004.675.
F.3.2. La società di nuova costituzione "MOLINO" vedrà il proprio
patrimonio composto dalle assegnazioni ricevute e precisamente
conseguirà:
F.3.2.1. da “IADV” il ramo di azienda denominato "Molino De Vita”,
del valore contabile positivo pari a euro 636.668.
A seguito della scissione, il valore contabile netto del patrimonio della
società sarà pertanto pari a euro 636.668.
F.3.3. La società di nuova costituzione "AGRICOLA " vedrà il
proprio patrimonio composto dalle assegnazioni ricevute e
precisamente conseguirà:
F.3.3.1. da “IADV” il ramo di azienda denominato "Agricola De
Vita”, del valore contabile positivo pari a euro 79.271.
A seguito della scissione, il valore contabile netto del patrimonio della
società sarà pertanto pari a euro 79.271.
# #
F.4. - Valori ed aggiustamenti
Tutti i sopra indicati valori potranno subire delle variazioni dovute alla
normale dinamica aziendale, dovendosi ritenere che:
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F.4.1. eventuali rapporti giuridici attivi e passivi non espressamente
indicati resteranno in capo alla società parzialmente scissa, in
aderenza e conformità quanto previsto dall’art. 2506-bis, commi
secondo e terzo, del cod. civ., in ordine alla destinazione degli
elementi dell’attivo e del passivo non distintamente e specificamente
desumibili dal progetto di scissione;
F.4.2. sono fatti salvi i rapporti giuridici attivi e passivi
specificatamente assegnati, ove possibile, a ciascuna delle due
società Beneficiarie in base al prevalente criterio dell’inerenza
rispetto al ramo di azienda (molino ed azienda agricola) attribuito in
assegnazione ed alle componenti attive e passive trasferite a
ciascuna società beneficiaria.
F.4.3. i predetti elementi patrimoniali attivi e passivi saranno trasferiti
nella loro consistenza come risultante dalle evidenze contabili della
società scindenda IADV, alla data di efficacia della progettata
scissione.
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F.5. - Effetti comuni discendenti dalle assegnazioni in favore
delle Beneficiarie
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Per effetto, in conseguenza ed in dipendenza dell’attuazione della
progettata Scissione, anche in questa Sezione, in termini più diretti
ed immediati, viene confermato che:
F.5.1. il capitale sociale della società scissa IADV non sarà ridotto, in
quanto il valore contabile dell’attivo assegnato alle società
beneficiarie sarà interamente imputato a voci diverse del capitale
sociale; in particolare, con effetto dalla data di efficacia della
scissione ed in dipendenza della stessa, la società scissa IADV,
ridurrà voci di riserva disponibili del proprio patrimonio netto per un
ammontare corrispondente complessivamente alla sommatoria dei
netti patrimoniali assegnati a ciascuna delle due beneficiarie;
F.5.2. le assegnazioni in favore di ciascuna beneficiaria di nuova
costituzione saranno imputate a capitale sociale fino alla
concorrenza dell’ammontare di euro 10.000 (diecimila) ed a riserva di
patrimonio netto per l’eccedenza.
# #
Sezione G
Parte finale
G.1. In fase di attuazione della progettata societaria straordinaria di
Scissione parziale proporzionale, le denominazioni sociali delle
società beneficiarie di nuova costituzione potranno non corrispondere
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nominalmente a quelle utilizzate, a scopo esemplificativo, nel presente
Progetto, senza che ciò costituirà difformità rispetto ad esso.
# #
G.2. Sono salve eventuali variazioni al presente Progetto che, non
incidenti sui diritti dei soci e dei terzi, possano essere richieste dalle
competenti Autorità, in sede di iscrizione del Registro delle Imprese,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.506-ter, comma 5 e 2.502,
comma 2, del cod.civ.
# #
Sezione H
Allegati
Si uniscono a questo Progetto i seguenti documenti
Allegato “A” - Statuto delle due società di nuova costituzione
“MOLINO” ed “AGRICOLA” ed il nuovo testo
aggiornato dello statuto di "IADV";
Allegato “B” - Tabella riassuntiva delle assegnazioni
patrimoniali disposte in favore delle beneficiarie
Allegato “B.1.” - Riepilogo generale delle assegnazioni del
patrimonio netto contabile disposte in favore di
ciascuna società Partecipante all’operazione
straordinaria di Scissione;
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Allegato “B.2.” - Tabelle riepilogative delle assegnazioni
patrimoniali disposte dalla Scindenda in favofre
delle Beneficiarie
Allegato “B.3.” - Individuazione dei diritti reali immobiliari compresi
nelle previste assegnazioni patrimoniali da parte
della Scindenda IADV in favore della beneficiaria
MOLINO
Allegato “B.4.” - Individuazione dei diritti reali immobiliari compresi
nelle previste assegnazioni patrimoniali da parte
della Scindenda IADV in favore della beneficiaria
AGRICOLA
Allegato “B.5.” - Individuazione dei beni mobili registrati in pubblici
registri compresi nelle previste assegnazioni
patrimoniali da parte della Scindenda IADV in
favore della beneficiaria MOLINO
Allegato “B.6.” - Individuazione dei beni mobili registrati compresi
nelle previste assegnazioni patrimoniali da parte
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della Scindenda IADV in favore della beneficiaria
AGRICOLA
Allegato “B.7.” - Indicazione di alcuni elementi patrimoniali e/o
rapporti giuridici specificamente sempre compresi
nel ramo di azienda relativo, connesso ed
inerente l’attività industriale molitoria, dedotto
nelle previste assegnazioni patrimoniali da parte
della Scindenda IADV in favore della beneficiaria
MOLINO
Allegato “B.8.” - Indicazione di alcuni elementi patrimoniali e/o
rapporti giuridici specificamente sempre compresi
nel ramo di azienda relativo, connesso ed
inerente l’attività agricola, dedotto nelle previste
assegnazioni patrimoniali da parte della
Scindenda IADV in favore della beneficiaria
AGRICOLA
Allegato “C” - Bilancio ufficiale della IADV relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016,
completo di nota integrativa, relazione sulla
gestione e relazione del collegio sindacale
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Allegato “D” - Consenso espresso ed unanime di tutti i Soci di
IADV di rinunzia al termine di deposito (ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 2.506-ter, quinto
comma, ed all’art. 2.501-septies, primo comma, del
cod.civ.), di rinunzia alla relazione dell’organo
amministrativo (ai sensi del combinato disposto di
cui all’art. 2.506-ter, primo comma, ed all’art. 2.501-
quinquies, quarto comma, del cod.civ.), nonché di
rinunzia alle situazioni patrimoniali di riferimento (ai
sensi del combinato disposto di cui all’art. 2.506-ter,
primo comma, ed all’art. 2.501-quater, terzo
comma, del cod.civ.).
Casalnuovo Monterotaro, 29 giugno 2017
INDUSTRIA AGROALIMENTARE DE VITA - S.R.L.
L’Amministratore Unico e l.r.p.t.
(Nicola De Vita)