53065416 Resp Prof Infermieri

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La Responsabilità Professionale Master in infermieristica legale dott. Cristiano Cortucci Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Responsabile prof. P. Fedeli

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  • La ResponsabilitProfessionale

    Master in infermieristica legale

    dott. Cristiano Cortucci

    Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali

    Sezione di Medicina LegaleResponsabile prof. P. Fedeli

  • dott. Cristiano Cortucci

  • dott. Cristiano Cortucci

  • Con il termine di ResponsabilitProfessionale si fa riferimento alla

    chiamata in causa di un professionista (sanitario) che, nellesercizio della sua

    attivit, abbia determinato eventi protetti dalla legge e pertanto

    configurabili come antigiuridici

    Con il termine di ResponsabilitProfessionale si fa riferimento alla

    chiamata in causa di un professionista (sanitario) che, nellesercizio della sua

    attivit, abbia determinato eventi protetti dalla legge e pertanto

    configurabili come antigiuridici

  • Ma chi il professionista sanitario di cui stiamo parlando?

    Ma chi il professionista sanitario di cui stiamo parlando?

    Sino a non molti anni fa la qualifica di professionista sanitario coincideva, sostanzialmente, con quella del medico, con tutte le altre figure sanitarie relegate ad un ruolo di tipo secondario o, meglio, di tipo ausiliario

  • Legge 251/2000(che ha reso palese il grande sapere e le immense potenzialit della professione infermieristica)Legge 251/2000(che ha reso palese il grande sapere e le immense potenzialit della professione infermieristica)

    Il passaggio da professione ausiliaria a professione sanitaria, stato determinato da alcune leggi:

    Legge 42/1999(abrogativo del cosiddetto mansionario, ossia del decreto del Presidente della Repubblica 225/1974)Legge 42/1999(abrogativo del cosiddetto mansionario, ossia del decreto del Presidente della Repubblica 225/1974)

  • Art. 1.(Definizione delle professioni sanitarie)1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchin ogni altra disposizione di legge, sostituita dalla denominazione professione sanitaria.

    2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 () Il campo proprio di attivit e di responsabilit delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonch degli specifici codici deontologici, ()

    Art. 1.(Definizione delle professioni sanitarie)1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchin ogni altra disposizione di legge, sostituita dalla denominazione professione sanitaria.

    2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 () Il campo proprio di attivit e di responsabilit delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonch degli specifici codici deontologici, ()

    Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999

    Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999

  • Art. 1.(Professioni sanitarie infermieristiche

    e professione sanitaria ostetrica)

    1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellarea delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attivitdirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonch dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dellassistenza.

    2. Lo Stato e le regioni promuovono, nellesercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, allintegrazione dellorganizzazione del lavoro della sanit in Italia con quelle degli altri Stati dellUnione europea.

    3. Il Ministero della sanit, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) lattribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilit e gestione delle attivit di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dellorganizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

    Legge 10 agosto 2000, n. 251"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,

    della prevenzione nonch della professione ostetrica"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)

  • Oggi linfermiere davvero responsabile dellassistenza

    infermieristica a tutto campo e a tutto campo si occupa di

    assistenza infermieristica, coscome individuata e delineata dal

    profilo professionale, il Dm 739/1994.

    Oggi linfermiere davvero responsabile dellassistenza

    infermieristica a tutto campo e a tutto campo si occupa di

    assistenza infermieristica, coscome individuata e delineata dal

    profilo professionale, il Dm 739/1994.

  • Articolo 1

    1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

    2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le ete l'educazione sanitaria.

    Articolo 1

    1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

    2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le ete l'educazione sanitaria.

    Regolamento concernente lindividuazione della figura

    e del relativo profilo professionale dellinfermiere

    Regolamento concernente lindividuazione della figura

    e del relativo profilo professionale dellinfermiere

    Decreto 14 settembre 1994, n. 739Decreto 14 settembre 1994, n. 739

  • g) svolge la sua attivit professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

    g) svolge la sua attivit professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

    L'infermiere:L'infermiere:a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettivit;

    a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettivit;

    b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettivit e formula i relativi obiettivi;

    b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettivit e formula i relativi obiettivi;

    c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

    d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

    e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

    e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

    f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;

    f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;

  • 5 - La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacit che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:a) sanit pubblica: infermiere di sanit pubblica;b) pediatria: infermiere pediatrico;c) salute mentale - psichiatria: infermiere psichiatrico;d) geriatria: infermiere geriatrico;e) area critica: infermiere di area critica.

    5 - La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacit che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:a) sanit pubblica: infermiere di sanit pubblica;b) pediatria: infermiere pediatrico;c) salute mentale - psichiatria: infermiere psichiatrico;d) geriatria: infermiere geriatrico;e) area critica: infermiere di area critica.

    4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

    4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

  • 7 - Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanit e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessit del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

    7 - Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanit e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessit del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

    6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanit, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

    6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanit, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

  • 1 - Con decreto del ministro della Sanit di concerto con il ministro dell'Universit e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivit professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

    1 - Con decreto del ministro della Sanit di concerto con il ministro dell'Universit e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivit professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

    1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita allesercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.

    1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita allesercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.

    Articolo 2Articolo 2

    Articolo 3Articolo 3

  • In relazione alle indicazioni fornite dal profilo professionale, linfermiere partecipa allidentificazione dei bisogni di salute della persona, identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e formula i relativi obiettivi.

    In relazione alle indicazioni fornite dal profilo professionale, linfermiere partecipa allidentificazione dei bisogni di salute della persona, identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e formula i relativi obiettivi.

    Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e ProcessualiSezione di Medicina Legale

    Responsabile prof. P. Fedeli

  • Inoltre il codice deontologico degli infermieri fornisce una serie di strumenti per la miglior realizzazione dellassistenza infermieristica: ad esempio, un articolo virtualmente molto efficace larticolo 4.7, Linfermiere garantisce la continuit assistenzialeanche attraverso lefficace gestione degli strumenti informativi.

    Inoltre il codice deontologico degli infermieri fornisce una serie di strumenti per la miglior realizzazione dellassistenza infermieristica: ad esempio, un articolo virtualmente molto efficace larticolo 4.7, Linfermiere garantisce la continuit assistenzialeanche attraverso lefficace gestione degli strumenti informativi.

    dott. cristiano cortucci

  • Ecco che allora in questo contesto occorre chiedersi se possa trovare collocazione, tanto dal punto di vista professionale quanto dal punto di vista giuridico - e questo soprattutto per evitare di incappare tra le maglie dellarticolo 348 del Codice penale che si occupa dellabusivo esercizio di professione - il concetto di prescrizione infermieristica.

    Ecco che allora in questo contesto occorre chiedersi se possa trovare collocazione, tanto dal punto di vista professionale quanto dal punto di vista giuridico - e questo soprattutto per evitare di incappare tra le maglie dellarticolo 348 del Codice penale che si occupa dellabusivo esercizio di professione - il concetto di prescrizione infermieristica.

    dott. cristiano cortucci

  • Da sempre il medico che prescrive e da sempre la prescrizione stata considerata atto medico. Questo perch probabilmente sino al 1999, data di entrata in vigore della legge 42, gli atti sanitari diversi dagli atti medici erano davvero pochi.

    Da sempre il medico che prescrive e da sempre la prescrizione stata considerata atto medico. Questo perch probabilmente sino al 1999, data di entrata in vigore della legge 42, gli atti sanitari diversi dagli atti medici erano davvero pochi.

    Dizionario delle professioni infermieristiche della Utet, che tuttavia risale ormai a dieci anni, or sono alla voce prescrizione afferma che si tratta della trascrizione su fogli di ricettario personale o sul ricettario del Ssn degli esami ematochimici o strumentali a cui si deve sottoporre il paziente, dei farmaci che il paziente deve assumere, dei presdi terapeutici o di cicli di terapie fisiche.

    Questa definizione pare non lasciare troppo spazio ad altre professioni diverse da quella del medico e anche altri dizionari meno specialistici non sono di grande aiuto.

    Dizionario delle professioni infermieristiche della Utet, che tuttavia risale ormai a dieci anni, or sono alla voce prescrizione afferma che si tratta della trascrizione su fogli di ricettario personale o sul ricettario del Ssn degli esami ematochimici o strumentali a cui si deve sottoporre il paziente, dei farmaci che il paziente deve assumere, dei presdi terapeutici o di cicli di terapie fisiche.

    Questa definizione pare non lasciare troppo spazio ad altre professioni diverse da quella del medico e anche altri dizionari meno specialistici non sono di grande aiuto.

  • In letteratura medico-legale si rinvengono varie definizioni, nonostante la maggior parte delle quali si riferisca perlopi alla prescrizione farmacologica: La prescrizione lautorizzazione scritta dal medico volta a disporre la consegna al paziente del medicinale da parte del farmacista; la ricetta medica consiste nella prescrizione terapeutica, compilata e firmata dal medico, contenente consigli dietetici e indicazioni di cure con relativaposologia e modalit duso; e ancora: La prescrizione un istruzione dal prescrittore al dispensatore.

    In letteratura medico-legale si rinvengono varie definizioni, nonostante la maggior parte delle quali si riferisca perlopi alla prescrizione farmacologica: La prescrizione lautorizzazione scritta dal medico volta a disporre la consegna al paziente del medicinale da parte del farmacista; la ricetta medica consiste nella prescrizione terapeutica, compilata e firmata dal medico, contenente consigli dietetici e indicazioni di cure con relativaposologia e modalit duso; e ancora: La prescrizione un istruzione dal prescrittore al dispensatore.

    Questultima definizione non fa riferimento in maniera esplicita al medico ma genericamente a colui che prescrive.

    Questultima definizione non fa riferimento in maniera esplicita al medico ma genericamente a colui che prescrive.

    dott. cristiano cortucci

  • Anche in Spagna si sta cercando di trovare una collocazione giuridica al concetto di prescrizione infermieristica intesa come documento che il paziente possa utilizzare nelle farmacie per ricevere i farmaci o i prodotti prescritti dallinfermiere.

    Occorre comprendere il significato della locuzione prescrizione infermieristica.

    Ovviamente, si ancora distanti dallesperienza inglese, e dalle competenze degli infermieri del Regno Unito. Nel Regno Unito, soprattutto a partire dal 2000 si allargato enormemente il dibattito sullestensione dellesercizio della prescrizione da parte di personale non medico, compresi infermieri, farmacisti e assistenti sanitari e nel maggio del 2006 si arrivati allapertura ai cosiddetti infermieri prescrittoriindipendenti dellintero Formulario nazionale britannico.

    chiaro che occorrono, e gli infermieri del Regno Unito la posseggono, una preparazione e una formazione specifica che consistono in un corso di formazione e pratica che dura tre anni, dove gli infermieri affrontano aspetti di farmacologia, diagnosi, doveri legali, etica, dosaggi e scenari dei pazienti.

    Ovviamente, si ancora distanti dallesperienza inglese, e dalle competenze degli infermieri del Regno Unito. Nel Regno Unito, soprattutto a partire dal 2000 si allargato enormemente il dibattito sullestensione dellesercizio della prescrizione da parte di personale non medico, compresi infermieri, farmacisti e assistenti sanitari e nel maggio del 2006 si arrivati allapertura ai cosiddetti infermieri prescrittoriindipendenti dellintero Formulario nazionale britannico.

    chiaro che occorrono, e gli infermieri del Regno Unito la posseggono, una preparazione e una formazione specifica che consistono in un corso di formazione e pratica che dura tre anni, dove gli infermieri affrontano aspetti di farmacologia, diagnosi, doveri legali, etica, dosaggi e scenari dei pazienti.

  • Alla luce di questa definizione va detto che la prescrizione infermieristica consisterebbe in unazione autonoma del professionista infermiere in risposta a una diagnosi infermieristica.

    Diagnosi che costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a raggiungere risultati che rientrano nella sfera di competenza dellinfermiere.

    Ecco che allora si pu giungere ad un concetto di prescrizione infermieristica cos esprimibile: la definizione degli interventi assistenziali da parte dellinfermiere, per conto dellequipe infermieristica

    dott. cristiano cortucci

  • Attitudine a rispondere del proprio operato professionale in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante

    Attitudine a rispondere del proprio operato professionale in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante

    Valutazione a posteriori da parte di un soggetto esterno

    Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nellinteresse di salute dellassistito

    Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nellinteresse di salute dellassistito

    Valutazione a priori, prima e durante la prestazione dopera dello stesso soggetto agente (valutazione che viene fatta dallo stesso professionista)

    Ritornando al concetto di Responsabilit Professionale .

  • Secondo la prima definizione laccezione di responsabilit sostanzialmente negativa in quanto emerge quando ormai il danno avvenuto

    Secondo la prima definizione laccezione di responsabilit sostanzialmente negativa in quanto emerge quando ormai il danno avvenuto

    Nel caso della seconda definizione laccezione che ne deriva positiva in quanto, teoricamente, il controllo che il professionista mette in atto impedirebbe la realizzazione del danno

    Nel caso della seconda definizione laccezione che ne deriva positiva in quanto, teoricamente, il controllo che il professionista mette in atto impedirebbe la realizzazione del danno

    dott. cristiano cortucci

  • La prima definizione si presenta secondo un ottica fondamentalmente negativa in quanto:

    La prima definizione si presenta secondo un ottica fondamentalmente negativa in quanto:

    Presuppone la centralit del professionista della salute rispetto al malato

    Il comportamento funzionale a prevenire sanzioni

    Pu costringere ad una pratica professionale di tipo difensivo, con eventuali danni allassistito da omesso intervento qualificato o, invece, da eccessiva ed ingiustificata condotta iper-interventista

    Pu determinare lesasperazione di aspetti formali

  • La Responsabilit Professionale La Responsabilit Professionale

    Penale

    CivileAmministrativa

    Deontologica

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    La conflittualit per un insuccesso terapeutico non sempre nasce per un errore, essendo linsuccesso insito proprio nellatto sanitario; in questo contesto che assume valenza la percezione della qualit della prestazione sanitaria, per cui linsuccesso pu essere accettato se non si ha la sensazione di disfunzioni strutturali dellorganizzazione sanitaria.

    Per la stessa situazione il paziente pu avere o meno un atteggiamento di rivalsa nei confronti di una struttura a seconda che la percepisca o meno come inefficiente

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Il sistema della responsabilit del personale sanitario ha vissuto una continua metamorfosi giurisprudenziale, ispirata alternativamente ad unestensione della tutela del danneggiato, che veda leso il diritto costituzionale alla salute (articolo 32 della costituzione), e della non aprioristica colpevolizzazione del sanitario

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    La metodologia di analisi critica delloperato del personale sanitario, in ipotesi di responsabilit professionale,

    la medesima nei vari ambiti

    Diversi sono i possibili percorsi per ottenere il risarcimento

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Civilepaziente sanitario azienda sanitaria compagnia di assicurazioni

    Quali protagonisti e quali ruoli? Quali protagonisti e quali ruoli?

    PenaleStato indagato - parte civile

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Entrambe Entrambe

    Quali modalit di azione?

    Querela in ambito penaleQuerela in ambito penale

    Richiesta di risarcimento in ambito civileRichiesta di risarcimento in ambito civile

    dott. cristiano cortucci

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Nel sistema penale vengono messi in discussione i beni pi preziosi dellimputato (libert personale innanzitutto)Nel sistema civile il baricentro rappresentato dalla posizione del paziente danneggiato

    Tra Penale e Civile la diversit la conseguenza naturale delle differenti filosofie di fondo: Tra Penale e Civile la diversit la conseguenza naturale delle differenti filosofie di fondo:

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Pertanto, per poter citare in giudizio un professionista sanitario vi dovrebbe essere almeno qualche indizio colposo disponibile riguardo al ruolo avuto in una determinata prestazione sanitaria, per poter stabilire:

    la colpa (o il dolo ex art. 43 c.p)

    il nesso di causalit (ex art. 40 - 41 - 42 c.p)

    levento di danno conseguito

    la colpa (o il dolo ex art. 43 c.p)

    il nesso di causalit (ex art. 40 - 41 - 42 c.p)

    levento di danno conseguito

    Lindagine medico legale.

    Larticolo 27 della costituzione recita La responsabilit penale personale.

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Nel caso che levento di danno o di pericolo sia il prodotto di una consapevole e colposa condotta di pi persone si configura la cooperazione nel delitto colposo, prevista dallart. 113 c.p.: Nel delitto colposo, quando levento stato cagionato dalla cooperazione di pi persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

    Nel caso che levento di danno o di pericolo sia il prodotto di una consapevole e colposa condotta di pi persone si configura la cooperazione nel delitto colposo, prevista dallart. 113 c.p.: Nel delitto colposo, quando levento stato cagionato dalla cooperazione di pi persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

    concorso di cause indipendenti: si tratta di una pluralit di reati, caratterizzati da plurime differenti condotte non collegate da un rapporto soggettivo, nonostante lunicit dellevento criminoso;

    cooperazione di reato che unico ed attribuito a pi condotte tra loro collegate sotto il profilo causale. E il caso ad esempio in cui i componenti di una quipemedico-chirurgica, dopo sufficiente ed consapevole consultazione, unanimemente stabiliscono di eseguire un delicato intervento chirurgico che potrebbe essere rinviato nonostante lassenza delle necessarie garanzie, relativamente alla disponibilit di personale o di mezzi strumentali.

    concorso di cause indipendenti: si tratta di una pluralit di reati, caratterizzati da plurime differenti condotte non collegate da un rapporto soggettivo, nonostante lunicit dellevento criminoso;

    cooperazione di reato che unico ed attribuito a pi condotte tra loro collegate sotto il profilo causale. E il caso ad esempio in cui i componenti di una quipemedico-chirurgica, dopo sufficiente ed consapevole consultazione, unanimemente stabiliscono di eseguire un delicato intervento chirurgico che potrebbe essere rinviato nonostante lassenza delle necessarie garanzie, relativamente alla disponibilit di personale o di mezzi strumentali.

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Principio del Non affidamento: primo e pi datato indirizzo, sostenuto da Crespi (1960), secondo il quale il capo-quipe risponde degli errori commessi da qualunque sanitario subordinatogli dallordine gerarchico. Tale principio vive in riferimento alla maggior responsabilit incombente sul primario di chirurgia e sul capo-quipe i quali sono i garanti del buon funzionamento del reparto o del gruppo, rispettivamente affidatigli.

    Principio del Principio del Non affidamentoNon affidamento: primo e pi datato indirizzo, sostenuto da Crespi (1960), secondo il quale il capo-quipe risponde degli errori commessi da qualunque sanitario subordinatogli dallordine gerarchico. Tale principio vive in riferimento alla maggior responsabilit incombente sul primario di chirurgia e sul capo-quipe i quali sono i garanti del buon funzionamento del reparto o del gruppo, rispettivamente affidatigli.

    Interpretazione giuridica e medico legale

    Tuttavia, numerosi sono i fattori estranei alle loro competenze, che non consentono concretamente a queste figure sanitarie di svolgere compiutamente la loro funzione di garanzia (scelta non condivisa del personale sanitario, limiti logistici e strutturali, non sempre e costante presenza, complessit della gestione di strutture multidisciplinari e complesse)

    Tuttavia, numerosi sono i fattori estranei alle loro competenze, che non consentono concretamente a queste figure sanitarie di svolgere compiutamente la loro funzione di garanzia (scelta non condivisa del personale sanitario, limiti logistici e strutturali, non sempre e costante presenza, complessit della gestione di strutture multidisciplinari e complesse)

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Un terzo indirizzo (Principio dellAffidamento puro), sostenuto tra gli altri da Iadecola, che afferma: Ciascun partecipe risponde solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono affidati, senza essere gravato per principio dal defatigante obbligo di sorvegliare il comportamento altrui, con la positiva conseguenza che in tal modo ciascun membro del gruppo lasciato libero, nellinteresse del paziente, di adempiere in modo qualificante e responsabile alle proprie mansioni.

    Un terzo indirizzo (Principio dellAffidamento puro), sostenuto tra gli altri da Iadecola, che afferma: Ciascun partecipe risponde solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono affidati, senza essere gravato per principio dal defatigante obbligo di sorvegliare il comportamento altrui, con la positiva conseguenza che in tal modo ciascun membro del gruppo lasciato libero, nellinteresse del paziente, di adempiere in modo qualificante e responsabile alle proprie mansioni.

    Vi poi un secondo indirizzo, sostenuto dal Cattaneo (1989), che sostiene una sorta di responsabilit di gruppo o per fatto altrui (che contrasta con larticolo 27 della costituzione gi citato)

    Vi poi un secondo indirizzo, sostenuto dal Cattaneo (1989), che sostiene una sorta di responsabilit di gruppo o per fatto altrui (che contrasta con larticolo 27 della costituzione gi citato)

    Interpretazione giuridica e medico legale

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Si tratta di una soluzione che in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura agli operatori il migliore adempimento delle prestazioni personali richieste, liberi dalla costante preoccupazione di controllare laltrui opera. Tale importante limitazione della responsabilit per colpa ha tuttavia alcune eccezioni volte ad evitare esasperate parcellizzazione della responsabilit.

    Il principio di affidamento maggiormente aderente al principio costituzionale di personalit della responsabilit penale in quanto consente di circoscrivere entro limiti ragionevoli la responsabilit per colpa sul presupposto che, essendo ciascun individuo capace di intendere e di volere dotato di attitudine allautodeterminazione responsabile, ognuno dovr evitare solo i pericoli scaturenti dalla propria condotta e non dovr spingere la diligenza sino a prevedere e prevenire comportamenti pericolosi di altre persone.

    Il principio di affidamento maggiormente aderente al principio costituzionale di personalit della responsabilit penale in quanto consente di circoscrivere entro limiti ragionevoli la responsabilit per colpa sul presupposto che, essendo ciascun individuo capace di intendere e di volere dotato di attitudine allautodeterminazione responsabile, ognuno dovr evitare solo i pericoli scaturenti dalla propria condotta e non dovr spingere la diligenza sino a prevedere e prevenire comportamenti pericolosi di altre persone.

    Interpretazione giuridica e medico legale

  • Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale

    Interpretazione giuridica e medico legale

    Lo stesso autore peraltro fa notare come, in ambito di rapporti di collaborazione paritaria tra specialisti in differenti discipline, i giuristi sono concordi nel ritenere che, anche se ognuno dei componenti il gruppo deve soggiacere al principio dellaffidamento, la generica diligenza di ciascuno non deve venir meno quando per circostanze oggettive o soggettive vi sia ragione di dubitare delladeguatezza di tale affidamento. In definitiva il criterio della prevedibilit e della evitabilit ritornerebbe in ogni caso ad integrare quello dellaffidamento(Fiori, 1999).

    Lo stesso autore peraltro fa notare come, in ambito di rapporti di collaborazione paritaria tra specialisti in differenti discipline, i giuristi sono concordi nel ritenere che, anche se ognuno dei componenti il gruppo deve soggiacere al principio dellaffidamento, la generica diligenza di ciascuno non deve venir meno quando per circostanze oggettive o soggettive vi sia ragione di dubitare delladeguatezza di tale affidamento. In definitiva il criterio della prevedibilit e della evitabilit ritornerebbe in ogni caso ad integrare quello dellaffidamento(Fiori, 1999).

    Ciascun specialista chiamato a collaborare risponde delle conseguenze delle proprie specifiche azioni, in relazione alla propria posizione gerarchica e non si vede come possa essere tenuto nel contempo a vigilare loperato altrui non solo con una irrealistica assiduit, ma anche con un atteggiamento di sfiducia nellopera degli altri addetti (Fiori, 1999).

    Ciascun specialista chiamato a collaborare risponde delle conseguenze delle proprie specifiche azioni, in relazione alla propria posizione gerarchica e non si vede come possa essere tenuto nel contempo a vigilare loperato altrui non solo con una irrealistica assiduit, ma anche con un atteggiamento di sfiducia nellopera degli altri addetti (Fiori, 1999).

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    Va infine riportata la sentenza delle sezioni Unite penali n. 30328 del 2002 (sentenza Franzese) la quale rappresenta, in ambito penale, larchitrave della responsabilit professionale in quanto ha sancito, in ambito di causalit omissiva, come il nesso di causalit (n.c) tra lelemento controfattuale e levento penalmente rilevante deve fondarsi su: Il n.c pu essere ravvisato quando, (omissis) si accerti che, ipotizzandosi come

    realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dellevento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensit lesiva.

    Non consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilitespresso dalla legge statistica la conferma o, meno, dellipotesi accusatoria sullesistenza del nesso causale, poich il giudice deve verificarne la validitnel caso concreto (omissis) cos che, allesito del ragionamento probatorio che abbia altres escluso linterferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la conclusione che la condotta omissiva del medico stata condizione necessaria dellevento lesivo con alto o elevato grado di credibilit logico razionale o probabilit logica

  • La Responsabilit Civile distinguibile in:

    Responsabilit di ordine CONTRATTUALE (1218 c.c)

    Responsabilit di ordine EXTRACONTRATTUALEo acquiliana (art. 2043 c.c)

    Responsabilit di ordine CONTRATTUALE (1218 c.c)

    Responsabilit di ordine EXTRACONTRATTUALEo acquiliana (art. 2043 c.c)

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    il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno, se non prova che linadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

    il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno, se non prova che linadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

    RESPONSABILIT CONTRATTUALE (art. 1218 cc)

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    Cassazione Civile (n. 4400 del 2004 )non possibile affermare che levento si sarebbe o meno verificato, ma si pu dire che il paziente ha perso, per effetto di detto inadempimento, delle chances, che statisticamente aveva, anche tenuto conto della particolare situazione concreta

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    Cassazione Civile (n. 4400 del 2004 )ulteriormente ribadendo poi che . Vertendosi in tema di responsabilit contrattuale, essendo pacifico lerrore diagnostico e quindi linadempimento, la prova della mancanza di colpa doveva essere fornita dal debitore della prestazione, con la conseguenza che nellincertezza sulla stessa se ne doveva giovare il creditore e non il debitore (la USL), . .

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    paziente/sanitario (latto foriero di danno compiuto da un solo sanitario)paziente/equipe sanitaria (il danno stato concausatoda comportamenti colposi di pi operatori, come pu verificarsi nel corso di atti chirurgici ovvero nel succedersi dellassistenza nelliter clinico con coinvolgimento di diverse professionali (medico infemiere, tecnico sanitario di radiologia medica etc)paziente/struttura sanitaria (apparecchiature mal funzionanti, infezioni nosocomiali, ecc.)