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  • Delibere implicite

    Approvazione del bilancioe ratifica implicita delloperatodegli amministratorial vaglio delle Sezioni Unite

    Cassazione civile, Sez. I, ord., 10 ottobre 2007, n. 21130 - Pres. De Musis - Est. Panzani - M.M. c.Copharm S.r.l. in liquidazione

    Societa` a responsabilita` limitata - Amministratori - Compenso - Attribuzione di compenso agli amministratori senza pre-ventiva delibera - Approvazione del bilancio - Ratifica - Deliberazione implicita - Contrasti giurisprudenziali - Rimessionealle Sezioni Unite

    (Cod. civ. artt. 2364, 2389)

    Attesa lesistenza di contrasti nella giurisprudenza della Suprema Corte, va rimessa al Presidente della Cassa-zione, per leventuale assegnazione alle Sezioni Unite, lesame della questione concernente lidoneita` della de-libera di approvazione del bilancio a ratificare il prelievo di compensi operato dagli amministratori senza deli-bera assembleare (massima non ufficiale).

    La Corte (omissis).

    1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazionedellart. 2364 c.c. e art. 2389 c.c., comma 1, nonche di-fetto di motivazione per aver la Corte dappello ritenutosussistente la giusta causa di revoca degli ex amministra-tori e quindi infondata lazione di danni da costoro pro-posta sullassunto dellillegittimita` della revoca.La Corte dappello ha osservato che ai sensi dellart.2389 c.c., comma 1, era richiesta apposita delibera del-lassemblea sociale di determinazione dei compensi agliamministratori, in assenza, come nella specie, di specifi-ca previsione nel contratto sociale. Non poteva ritenersiche la delibera di approvazione del bilancio, in cui risul-tava appostato il compenso, contenesse unapprovazioneimplicita da parte dellassemblea di tale attribuzione. Diconseguenza sussisteva la giusta causa di revoca sia delM. che della V. per aver prelevato rispettivamente L.85.180.000 e L. 63.180.000, in assenza di una deliberaassembleare che prevedesse lattribuzione di compensi.Osservano i ricorrenti che i compensi che essi avevanoprelevato risultavano dalla delibera dellassemblea Co-pharm di approvazione del bilancio, anche se lassembleanon aveva espressamente deliberato sul compenso ad essispettante e senza che a tale incombente avesse provve-duto il consiglio di amministrazione della societa`.Sottolineano che, contrariamente a quanto sostenuto

    dalla Corte dappello, la pronuncia 3774/95 di questaCorte non costituirebbe un precedente contrario alla tesida essi sostenuta, ma sarebbe un mero obiter dictum. Percontro, osservano, questa Corte in numerose occasioniavrebbe affermato il principio, con riferimento a fattispe-cie diverse da quella in esame, per cui lapprovazione delbilancio in cui sia compreso un debito della societa` var-rebbe come ratifica dellatto posto in essere da chi haagito in nome della societa` stessa.Con il secondo motivo il solo M. deduce violazione del-lart. 2389 c.c., comma 2, e art. 2099 c.c..Il compenso di direttore di magazzino era dovuto anchese egli era stato revocato dalla carica di amministratore,trattandosi di incarico autonomo. La Corte dappelloaveva ritenuto che la revoca investisse anche tale incari-co, trattandosi di mansioni particolari attribuite ai sensidellart. 2389 c.c., comma 2, ma il ragionamento sarebbeerrato trattandosi di funzioni del tutto estranee ed indi-pendenti da quelle attinenti al rapporto gestorio in esse-re con la societa`.La carica di Direttore del magazzino comportava infattiil possesso della laurea in farmacia e la stessa Copharm,almeno in unoccasione, aveva qualificato il M. come di-pendente della societa` e non come amministratore.Di qui lillogicita` della motivazione della sentenza impu-gnata e la violazione dellart. 2389 c.c., comma 2, che

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  • prevede il diritto ad una rimunerazione per le attivita`estranee allamministrazione svolte da chi ha il ruolo digestore della societa`, e dellart. 2099 c.c., da cui discendela normale e necessaria onerosita` dello svolgimento diprestazioni lavorative.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, propostoin via subordinata e condizionata, Copharm si duole chela Corte dappello abbia omesso di valutare gli ulteriorigravi elementi di responsabilita` degli ex amministratori,ritenendoli assorbiti in ragione dellavvenuto rigetto del-lappello. In particolare la ricorrente incidentale lamentache la Corte di merito non abbia esaminato i profili diresponsabilita` degli ex amministratori attinenti alla vio-lazione degli artt. 2446 e 2447 c.c., per non aver convo-cato lassemblea degli azionisti per le delibere conseguen-ti alle perdite ed alla riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale.Con il secondo motivo del ricorso incidentale Copharmsi duole che la Corte dappello abbia respinto lappelloincidentale confermando la statuizione del Tribunale se-condo il quale la domanda di danni relativa allaccerta-mento fiscale conseguente al mancato riconoscimentotra i costi dei compensi percepiti dagli ex amministratori,era stata rinunciata in quanto non compresa tra le con-clusioni di cui allatto di citazione, richiamate in sede diprecisazione delle conclusioni definitive.Tale domanda, si afferma, era stata oggetto di deduzioniistruttorie e di produzioni documentali e poi di c.t.u.; erastata diffusamente trattata sia nella prima che nella se-conda comparsa conclusionale di primo grado, s` chenon poteva essere dubbio che essa costituisse parte inte-grante delle domande proposte in giudizio. La Cortedappello avrebbe omesso di considerare che linterpreta-zione del contenuto della domanda va effettuato con ri-ferimento allinsieme delle deduzioni e difese svolte, an-che quando tali deduzioni non trovino corrispondenzanelle conclusioni formalmente proposte.3. Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi ex art.335 c.p.c..Con riguardo al primo motivo del ricorso principale vain primo luogo osservato che lart. 2389 c.c., comma 1,nel testo in vigore prima della novella di cui al D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6, applicabile ratione temporis, stabi-lisce con riferimento alle societa` per azioni, quale eraCopharm allepoca dei fatti oggetto di causa, che i com-pensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membridel consiglio di amministrazione e del comitato esecuti-vo sono stabiliti nellatto costitutivo o dallassemblea.Nel caso di specie e` pacifico in causa che nellatto costi-tutivo non era contenuta alcuna previsione e che i ricor-renti prelevarono a titolo di compenso somme in assenzadi una formale delibera assembleare di liquidazione delcompenso. Tuttavia queste somme risultavano da unaposta del bilancio, approvato dallassemblea della socie-ta`, indicate espressamente quale compenso dovuto agliamministratori.La Corte dappello ha ritenuto che lapprovazione del bi-lancio da parte dellassemblea non potesse sostituire laspecifica delibera di liquidazione del compenso richiestadallart. 2389 c.c., comma 1, concludendo che i ricor-

    renti si erano attribuiti un compenso non dovuto si chericorreva la giusta causa di revoca dallincarico di ammi-nistratore ed era fondata la domanda di risarcimentodanni proposta da Copharm.Questa Corte ha affermato con la sentenza 30.3.1995, n.3774, interpretando lart. 2389 c.c., e pronunciando suuno specifico motivo di ricorso (s` che laffermazione deiricorrenti secondo i quali si tratterebbe di obiter dictumnon pare condivisibile), che il compenso puo` essere in-serito in bilancio in quanto sia stato deliberato dallas-semblea con unautonoma decisione, che non puo` essereimplicita nella approvazione del bilancio stesso.In senso contrario si sono espresse altre decisioni di que-sta Corte in base alla premessa che le deliberazioni del-lassemblea di una societa` di capitali, ivi comprese quelledi approvazione del bilancio, non costituiscono mere di-chiarazioni di scienza, ne possono essere considerate co-me atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapportiintersoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva lavolonta` che sta alla base della formazione della delibera-zione stessa; ne deriva che, se nel bilancio sia incluso undebito che sarebbe estraneo alla societa` in quanto creatoprima della sua legale costituzione, lapprovazione diquel bilancio, nella conoscenza di tale situazione, costi-tuisce un atto di appropriazione di tale rapporto da partedella societa`, e vale come ratifica dellatto posto in esse-re da chi ha agito in nome della societa` stessa senzaaverne il potere (Cass. 21.11.1983, n, 6935; Cass.27.2.2001, n. 2832).Di qui la conclusione che lapprovazione del bilancionel quale figuri iscritta la voce relativa al compenso del-lamministratore non puo` non avere (...) valore giuridicodi approvazione e ratifica comunque, anche delloperatodellamministratore relativamente allattribuzione delcompenso. Detta deliberazione di approvazione rilevaquale manifestazione di volonta` specificamente direttaallapprovazione di tale attribuzione atteso che linclusio-ne della voce di spesa nel bilancio, lungi dal costituireuna mera presa datto dei dati contabili della scrittura,costituisce un atto di appropriazione del rapporto da par-te della societa`, e in tale appropriazione consiste lessen-za della ratifica (Cass. 27.2.2001, n. 2832; Cass.20.12.2005, n. 28423).Va aggiunto che questa Corte in altra occasione si e`espressa in termini negativi in ordine alla possibilita` didesumere dalla delibera di approvazione del bilancio perimplicito altra deliberazione su oggetto specifico e concontenuto autonomo. Si e` infatti affermato che Deveescludersi che da una deliberazione assembleare di socie-ta` cooperativa edilizia, avente carattere generale e conuna propria specifica finalita` amministrativa contabile,come quella di approvazione del bilancio, possa desu-mersi, per implicito, attraverso lesistenza di una vocedel bilancio stesso, unaltra deliberazione dellassemblea,avente un proprio specifico oggetto distinto e diverso edun contenuto autonomo rispetto a quello di approvazio-ne del bilancio, senza che tale oggetto sia stato menzio-nato nellordine del giorno e discusso e votato nellas-semblea. Nella specie, il giudice di merito aveva ritenutoche, con lapprovazione del bilancio, lassemblea ordina-

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  • ria avesse ratificato la deliberazione con cui il consigliodi amministrazione aveva disposto che un lotto non as-segnato, del terreno della cooperativa, rimanesse in com-proprieta` indivisa dei soci, e cio` in quanto il valore didetto lotto risultava introdotto come posta attiva nel bi-lancio, con inserimento, al passivo dello stesso, delle-ventuale debito verso lufficio del registro (Cass.9.12.1983, n. 7296).Nella stessa prospettiva Cass. 9 giugno 2004, n. 10895,ha affermato che in tema di bilancio di societa` - che hala funzione di informare i soci e i terzi dellattivita` svoltadagli amministratori attraverso la rappresentazione con-tabile dello stato patrimoniale della societa` e dei risultatieconomici della gestione - la delibera di approvazionedel medesimo (la quale, ovviamente, non puo` prescinde-re dalla relazione di accompagnamento redatta dallam-ministratore), non comporta automaticamente - in difet-to di espressa previsione nellordine del giorno sul qualelassemblea e` stata convocata - lapprovazione anche de-gli atti gestori menzionati nella relazione. (Nel rilevareche lattore aveva inteso impugnare non la delibera diapprovazione del bilancio ma uno degli atti gestori com-piuti dallamministratore, al quale si faceva riferimentonella relazione di accompagnamento al bilancio, la Cor-te ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullatola delibera di approvazione del bilancio ritenendo erro-neamente che in tal modo lassemblea avesse inteso ap-provare anche latto di gestione invalidamente compiutodallamministratore, che agendo in conflitto di interessi,aveva concesso in locazione un immobile appartenentealla societa` a favore di altra societa` di cui il medesimoera socio).Tuttavia altra decisione (Cass. 1 giugno 1991, n. 6203)ha affermato che la delibera di approvazione del bilancioha valenza di atto ricognitivo dei debiti della societa`verso i terzi, almeno ai fini dellinterruzione della pre-scrizione ex art. 2944 c.c., se vi e` una sufficiente specifi-cazione degli elementi necessari ad individuare il debitocon esattezza.Ed ancora in tema di ratifica implicita si e` affermato chela ratifica, ad opera dellassemblea, della nomina del-lamministratore, in sostituzione di quello venuto a man-care nel corso dellesercizio, deliberata ex art. 2386 c.c.,comma 1, dagli altri amministratori ed approvata dalcollegio sindacale, puo` essere anche implicita, se fatta at-traverso una formale delibera con oggetto diverso maavente come presupposto il conferimento della carica so-ciale, cos` determinandosi ugualmente linserimento delpreposto nella organizzazione sociale e la riferibilita` allasocieta` della sua attivita`. In applicazione del principio dicui in massima, la S.C. ha ravvisato la ratifica implicitanellapprovazione, da parte dellassemblea della societa`di capitali, dei due bilanci successivi alla nomina del-lamministratore (Cass. 29.3.2001, n. 4662).Analogamente e` stato affermato da questa Corte che lanomina degli amministratori puo` essere esplicita, se av-viene attraverso una formale delibera di nomina, o im-plicita, se fatta attraverso una formale delibera, aventecome oggetto un diverso tema, avente come espressopresupposto il conferimento delle cariche sociali (Cass.

    19 dicembre 1985, n. 6493). In dottrina lorientamentoda ultimo indicato e` stato sottoposto a serrata critica. Sie` osservato che, anche quando non si voglia attribuirealla delibera di approvazione del bilancio natura di di-chiarazione di scienza e non di manifestazione di volon-ta`, occorre ricordare che gli amministratori sono tenuti,in ossequio al principio di prudenza dettato dallart.2423 bis c.c., n. 1 e dallart. 2424 bis c.c., comma 3 (neltesto anteriore alla novella di cui al D.Lgs. n. 6 del2003), ad iscrivere a bilancio tutti gli oneri, anche sesoltanto probabili.Dalliscrizione di una passivita` non deriva pertanto lavolonta` vuoi degli amministratori vuoi dellassemblea diriconoscere una passivita` non dovuta. Di conseguenza lagiurisprudenza di merito ha ritenuto che liscrizione diversamenti dei soci tra i debiti della societa` non costitui-sca riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., in assenzadi ulteriori elementi probatori in tal senso.Piu` in generale si e` osservato che con lapprovazione delbilancio lassemblea si limita ad esprimere il proprio pa-rere sulla corretta rappresentazione delle operazioni digestione, come stabilito dallart. 2423 c.c. e ss., s` che e`arbitrario dedurne la volonta` di riconoscere un debito oun rapporto negoziale.Proprio con riferimento alla questione oggetto di contro-versia si e` osservato che per ritenere che lassemblea ap-provando il bilancio intenda ratificare loperato degliamministratori ed approvare la determinazione del com-penso cos` come iscritto nel bilancio stesso, occorrerebbealmeno dimostrare che i soci erano consapevoli della cir-costanza, situazione che si potrebbe presumere sussisten-te se del compenso degli amministratori si fosse quanto-meno discusso in assemblea.Altro ostacolo individuato dalla dottrina alla possibilita`di configurare una ratifica tacita nella delibera di ap-provazione del bilancio deriva dal procedimento previ-sto dalla legge per la formazione della delibera assem-bleare. Ai sensi dellart. 2366 c.c., lavviso di convoca-zione deve riportare lelenco delle materie da trattare elassemblea non puo` deliberare sulle materie che nonsono iscritte nellordine del giorno, a garanzia del dirit-to dei soci allinformazione e di partecipazione alla di-scussione degli argomenti iscritti allordine del giorno.Le eccezioni a tale principio sono limitate. Ai sensi del-lart. 2393 c.c., la deliberazione dellazione di responsa-bilita` nei confronti degli amministratori puo` essere pre-sa in occasione della discussione del bilancio, anche senon e` indicata nelle materie da trattare. E` stato inoltreaffermato che lassemblea puo` deliberare sul compensodegli amministratori in occasione della loro nomina,ancorche tale argomento non sia iscritto allordine delgiorno, trattandosi di questione connessa con la nomi-na.Di qui la conclusione che dalla delibera di approvazionedel bilancio non e` possibile desumere per implicito, at-traverso una voce del bilancio stesso, unaltra delibera-zione dellassemblea avente un proprio specifico conte-nuto, autonomo rispetto a quello della prima deliberazio-ne, senza che tale oggetto sia stato menzionato nellordi-ne del giorno e discusso in assemblea (in questi termini

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  • la gia` ricordata Cass. 9 dicembre 1983, n. 7296 e Cass.24 luglio 1968, n. 2672).Perche si possa parlare di volonta` espressa dallassembleaed imputabile alla societa`, occorre che tale volonta` di-scenda da una deliberazione assunta secondo il procedi-mento formale disciplinato dalla legge, di cui linseri-mento allordine del giorno delle materie da trattare eladeguata informazione dei soci, costituisce elemento es-senziale. E va aggiunto che nei casi prima menzionati incui per espressa disposizione di legge o in via dinterpre-tazione si ammette che lassemblea possa deliberare an-che se un argomento non e` inserito allordine del giorno,vi e` pur sempre una espressa deliberazione dellassemblea

    e non, come sostiene parte della giurisprudenza di questaCorte, una delibera implicita.Ritiene il Collegio che lesistenza di diversi orientamentidi questa Corte in ordine alla configurabilita`, nella deli-bera di approvazione del bilancio che contenga una po-sta relativa al compenso degli amministratori, di una de-libera implicita di approvazione del compenso stesso elesistenza di orientamenti contrastanti sulla piu` generalequestione della configurabilita` in una delibera assem-bleare di una delibera implicita, suggeriscano di rimette-re gli atti al Primo Presidente per leventuale assegnazio-ne alle Sezioni Unite.(omissis).

    IL COMMENTOdi Fernando Platania

    Nel commento, condividendosi le ragioni espresse dalla Cassazione nellordinanza annotata, vengono valu-tate criticamente le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza prevalente per attribuire alla delibera di ap-provazione del bilancio, che contenga una specifica indicazione degli importi prelevati a titolo di compensosenza preventiva delibera assembleare, lidoneita` a ratificare implicitamente loperato degli amministratori,basandosi prevalentemente sulle norme che sanciscono lirrilevanza dellapprovazione del bilancio sulla re-sponsabilita` dellorgano amministrativo e su quelle che precludono allassemblea di apportare modifiche alprogetto di bilancio.

    Con la decisione annotata la prima sezione dellaCassazione ha chiesto lintervento nomofilatticodelle Sezioni Unite ancorche sulla questione ogget-to di esame si fosse da diverso tempo gia` formatoun orientamento piuttosto costante delle sezionisemplici.

    E` vero, infatti, che a sostegno della tesi circa le-sistenza di un contrasto giurisprudenziale si e` invo-cata una non recente sentenza della stessa prima se-zione ma, come osservato dalle difese delle parti delgiudizio, si era trattato di poco piu` che un obiter dic-tum poco articolato e motivato (1) a fronte delquale vi erano state plurime pronunce (2) conforminellaffermare, invece, che la delibera di approva-zione del bilancio, che evidenziasse il prelievo, po-tesse costituire ratifica implicita delloperato del-lamministratore di attribuzione a se stesso del com-penso ancorche non preceduta da unapposita deli-bera assembleare.

    Tuttavia le motivazioni addotte dalla Cassazionenelle indicate pronunce non potevano considerarsiesaustive ed effettivamente convincenti.

    Nella sostanza si era affermato, come si leggenella sentenza 27 febbraio 2001 n. 2832, che lap-provazione del bilancio nel quale figuri iscritta lavoce relativa al compenso allamministratore nonpuo` non avere valore giuridico di approvazione e

    ratifica anche delloperato dellamministratore rela-tivamente allattribuzione del compenso. Detta de-liberazione di approvazione rileva quale manifesta-zione di volonta` specificamente diretta allapprova-zione di tale attribuzione atteso che linclusionedella voce di spesa nel bilancio, lungi dal costituireuna mera presa datto dei dati contabili delle scrit-ture, costituisce un atto di approvazione del rappor-to da parte della societa`, e in tale approvazioneconsiste lessenza della ratifica.

    Ma a ben osservare il contrasto tra la decisioni

    Note:

    (1) La sentenza Cass. 30 marzo 1995, n. 3774, in questa Rivista,1995, 9, 1180 con nota di Zucconi, ricordata nella sentenza an-notata, cos` testualmente motiva Quanto alle altre considera-zioni, esse non sono tali da determinare laccoglimento del ricor-so. In verita` poco rileva stabilire se il consiglio damministrazio-ne possa deliberare in via durgenza i compensi agli amministra-tori, e se il prelievo dei compensi prima della delibera della as-semblea costituisca o meno un illecito. Ai fini della presentecausa e` sufficiente sottolineare che tale compenso puo` essereinserito in bilancio in quanto sia stato deliberato dalla assembleacon una autonoma decisione, che non puo` essere implicita nellaapprovazione del bilancio stesso.

    (2) Cass. 21 novembre 1983 n. 6935 in Giur. Comm. 1984 II554; Cass. 27 febbraio 2001 n. 2832 in questa Rivista 2001,1064; Cass. 20 dicembre 2005, n. 28243, in questa Rivista2006,1505 con commento di Balzarini; Cass. 17 maggio 2007,n. 11490, in questa Rivista, 2007, 1103.

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  • della Cassazione non si rinviene su un punto di di-ritto ma quanto su una questione di fatto.

    Se, infatti, non vi puo` essere dubbio che anchenel sistema societario debbano trovare applicazionei principi di diritto comune secondo cui la ratificapuo` avvenire, non solo, mediante manifestazioneespressa di volonta` diretta ad assumere gli effetti ele conseguenze di un atto non efficace ex se ma an-che attraverso un atto implicito che, pero`, risultiincompatibile con la volonta` di rifiutare le conse-guenze dellatto inefficace, occorre pur sempre sulpiano concreto valutare se la delibera societariapossa assumere leffettivo significato di ratifica im-plicita delloperato degli amministratori alla lucedel contesto nel quale e` assunta.

    Il problema, come gia` acutamente osservato (3),concerne la configurabilita` e lestensione delle deli-bere implicite nellambito del diritto societario matale aspetto non puo` essere affrontato senza avereprima ricordato che, secondo i principi generalitratti dalle pronunce emesse dalla Cassazione, an-che in fattispecie non societarie, la ratifica tacitaconsegue normalmente al compimento di un attoche risulti chiaramente incompatibile con la volon-ta` di rifiutare le conseguenze dellatto compiuto dataluno senza potere e manifestamente ed inequivo-cabilmente diretto ad assumere gli effetti dellattoinefficace. Cos` (4) si e` considerato costituire ratifi-ca delloperato del rappresentante senza potere,consistente nella conclusione di fideiussioni, linvioalla banca da parte del rappresentato di una letteranella quale si dava atto degli obblighi assunti; in al-tro caso (5) si e` ritenuto costituire ratifica dellope-rato del procuratore che aveva negato il rinnovodel contratto pur non munito di mandato ad hoc, ilconferimento al medesimo procuratore del mandatoad agire per il rilascio dellimmobile. Sulla stessa li-nea si e` affermato che possa costituire implicita ra-tifica della nomina di un soggetto quale ammini-stratore in sostituzione di quello venuto a mancare,lapprovazione da parte dellassemblea di due diversibilanci redatti anche dallamministratore in que-stione (6).

    Non e` stato ritenuto (7), invece, atto idoneo aratificare loperato di un amministratore di condo-minio, che aveva incaricato un tecnico di revisio-nare le tabelle millesimali senza una preventiva de-libera, la partecipazione dello stesso tecnico ad unaassemblea condominiale nella quale aveva svoltouna relazione illustrativa, nel corso della quale, pe-ro`, non era stata approvata alcuna delibera concer-nente loperato del professionista.

    Il problema, dunque, non sembra essere se nel-

    lordinamento societario si possano individuare de-libere implicite (perche cio` e` sicuramente vero)quanto piuttosto se la delibera di approvazione delbilancio possa essere senzaltro interpretata qualeratifica delloperato degli amministratori, ed in par-ticolare costituire sanatoria anche dellattribuzionedi un compenso allorgano amministrativo pur sen-za una preventiva deliberazione assembleare.

    Sembra in primo luogo necessario ricordare cheil carattere fondamentalmente assai ambiguo delladelibera di approvazione del bilancio e` stato tenutoben presente dal legislatore che, infatti, si e` espres-samente preoccupato di escludere che tale deliberapossa avere impliciti effetti ratificativi dei compor-tamenti illegittimi degli amministratori avendo spe-cificato, allart. 2434 c.c., che lapprovazione del bi-lancio non determina affatto liberazione degli am-ministratori per le responsabilita` incorse nella ge-stione sociale. Se si considera che lapprovazionedel bilancio costituisce atto necessariamente pro-dromico alla distribuzione degli utili, la disposizio-ne, nella sostanza, permette di evitare che i socidebbano trovarsi di fronte al dilemma di non perce-pire gli utili, pur effettivamente conseguiti, se in-tenzionati a contestare loperato degli amministra-tori, ovvero di rinunciare ad ogni azione nei loroconfronti, se intenzionati a conseguire il risultato diesercizio.

    Il principio, desumibile dalla previsione dellart.2434 c.c., costituisce lespressione piu` sicura dellavolonta` legislativa di non volere attribuire alla solaapprovazione del bilancio effetti che non siano statiespressamente voluti.

    Si puo` anche aggiungere che attribuire alla deli-bera di approvazione del bilancio lidoneita` di con-validare loperato degli amministratori in ispregiodelle norme che concernono le regole circa la de-terminazione del loro compenso finirebbe per costi-tuire un facile strumento per aggirare la disposizionedellart. 2434 c.c. posto che il prelievo di compensinon previsti costituisce senza alcun dubbio atto fo-riero di responsabilita` (8).

    Note:

    (3) Vedasi nota di Paola Balzarini a commento di Cass. 20 di-cembre 2005 n. 28243 in questa Rivista 2006, 1506 le cui im-portanti osservazioni chiaramente hanno influenzato la decisio-ne in commento.

    (4) Cass. 23 marzo 1998 n. 3071

    (5) Cass. 28 ottobre 1998 n. 10760

    (6) Cass. 29 marzo 2001, n. 4662

    (7) Cass. 11 febbraio 2000 n. 1520

    (8) Trib. Milano 20-02-2003, in Gius, 2003, 14, 1655.

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  • Strettamente collegato con il tema in esame e`,anche, quello della possibilita` per lassemblea di ap-portare modifiche al progetto di bilancio. Infatti, intanto si puo` ritenere implicitamente ratificato lo-perato degli amministratori dalla delibera di appro-vazione del bilancio in quanto, specularmente, si ri-conosca allassemblea il potere di modificare il bi-lancio sottoposto al suo esame dagli amministratorimediante lesclusione di quelle poste contabili chesiano il frutto di autonoma scelta degli amministra-tori non debitamente autorizzata dallassemblea.

    Ma che effettivamente lassemblea abbia il con-creto potere di modificare in tutto od in parte ilprogetto di bilancio ad essa sottoposto per lappro-vazione dagli amministratori non e` affatto conclu-sione sicura (9). Sebbene in dottrina sembra, effet-tivamente, prevalere lopinione favorevole ad attri-buire allassemblea il potere di procedere a modifi-che piu` o meno sostanziali (10), e` tuttavia lecitodubitare fortemente di siffatta conclusione data lanatura tecnica della funzione di redazione di bilan-cio che mal si concilia con un estemporaneo poteredi modifica (11).

    Non solo, infatti, lattuale formulazione dellart.2364 c.c. e` assai diversa da quella dellart. 154 com-ma 2, n. 1 dellabrogato codice di commercio, se-condo il quale lassemblea era competente a discu-tere, approvare o modificare il bilancio, ma soprat-tutto sembra completamente mancare allassembleala concreta possibilita` di operare le modifiche cheeventualmente fossero volute; se venisse, infatti,espunta dal bilancio la voce relativa ai compensiper gli amministratori, ad esempio, dovrebbe corre-lativamente essere modificata anche lappostazionerelativa al pagamento delle imposte o degli oneriprevidenziali collegati con la corresponsione degliemolumenti agli amministratori ed anche, quelladel risultato dellesercizio. Si tratta di attivita` chenon puo` essere eseguita dallassemblea (che non haassolutamente le competenze e le conoscenze ne-cessarie per operare in tal senso) e nemmeno dagliamministratori che, dopo la delibera di approvazio-ne del bilancio, cessano di avere competenze inmateria. Attribuire allassemblea il potere di modifi-care il bilancio in maniera piu` o meno consistentepotrebbe significare anche limitare il potere degliamministratori, ai quali in modo esclusivo lart.2380 bis c.c. nel testo novellato, affida il compitodi determinare la gestione della societa` pure attra-verso una specifica politica di bilancio. Non vaneppure dimenticato, come si e` correttamente os-servato (12) che il bilancio informa sulle operazionicompiute dalla societa` durante lesercizio, sui loro

    effetti sul patrimonio e determina il risultato dellagestione annuale ed in esso devono essere espostetutte le operazioni compiute, anche quelle illegitti-me, indipendentemente dalle conseguenze in ordi-ne alla responsabilita` di singoli.

    Se, dunque, viene a mancare la possibilita` perlassemblea di modificare il progetto di bilancio,viene certamente anche meno uno degli argomentipiu` sostanziosi a sostegno della tesi della giurispru-denza prevalente.

    Cio` non significa, pero`, come gia` anticipato, chelapprovazione del bilancio non possa, in talune cir-costanze, effettivamente assumere valore di ratificadelloperato dellorgano amministrativo ma la ratifi-ca deve emergere, secondo i criteri generali, in mo-do inequivoco quanto meno dalle modalita` di ap-provazione (13) e non puo`, invece, essere desuntadalla sola approvazione del bilancio nella sua inte-gralita`.

    Alla delibera di approvazione del bilancio puo`,pertanto, attribuirsi valore di ratifica del prelievo dicompensi eseguito dagli amministratori quando ladiscussione assembleare si sia incentrata proprio sutale aspetto, o quando siano stati forniti in assem-blea da parte degli amministratori chiarimenti spe-cifici e lassemblea ne abbia espressamente preso at-to, ovvero quando, nella nota integrativa (art.2427 n. 16), non solo, si sia specificato lammonta-re analitico dei compensi attribuiti agli amministra-tori ma si sia anche dato conto che lattribuzione e`stata disposta pur in mancanza di una preventivadelibera assembleare. Se si considera, poi, che ilcompenso per gli amministratori viene inserito nelconto economico alla voce servizi, art. 2425, lett.B, n. 7,c.c. e che, nella nota integrativa, il compen-so e` indicato cumulativamente per tutti gli ammini-stratori, senza ulteriore specificazione, il grado diconsapevolezza che normalmente emerge dallap-provazione del bilancio nel suo complesso e` assaiinferiore a quella che lart. 2364, n. 3 c.c. sembrarichiedere per la determinazione del compenso agliamministratori.

    Note:

    (9) Ancorche non estranea neppure alla giurisprudenza, Trib. Na-poli 24 febbraio 2000, in questa Rivista, 2000, 12, 1474.

    (10) Giovanni Tantini, Il bilancio di esercizio, Padova, 1994, 122

    (11) Leopoldo Sambuchi, in Diritto delle Societa`, Bilancio ed Uti-li, Milano, 1998, 681.

    (12) Vincenzo Salafia, Questioni in tema di contenuto e di con-trollo del bilancio di societa` di capitali, in Gius. Civ. 1995, I, 3021nota a Cass. 30 marzo 1995 n. 3774

    (13) Vincenzo Salafia, op. cit.

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  • Ed anche quella giurisprudenza che ha ricono-sciuto (14) alliscrizione in bilancio valore ricogni-tivo del debito, si e`, pero`, preoccupata di specificareche tale effetto puo` in concreto verificarsi solo senel bilancio risultino tutti gli elementi di specifica-zione (entita`, causale, soggetto creditore) occorrentiper considerare lapprovazione del documento con-tabile quale adeguata manifestazione di consapevo-lezza, da parte della societa` della sussistenza dellob-bligazione esposta.

    Cos`, proprio perche non sufficientemente anali-tica (mancando le indicazioni prescritte dallart.2357 c.c.), non potrebbe attribuirsi alla delibera diapprovazione di bilancio contenente lindicazionedelle azioni proprie detenute, lidoneita` a ratificarelacquisto effettuato dagli amministratori senza la

    preventiva autorizzazione dellassemblea, mentrepiu` univocamente diretta a ratificare loperato degliamministratori, potrebbe apparire lapprovazionedel bilancio che contenga lindicazione, che deveessere analitica, nella nota integrativa della parteci-pazione in societa` di persone acquistata senza lapreventiva autorizzazione assembleare soprattutto sesi considera che ai sensi dellart. 2361, comma 2c.c. lassemblea non deve neppure determinarelammontare della partecipazione ne limporto del-lonere finanziario conseguente.

    Nota:

    (14) Cass. 1 giugno 1991, n. 6203 in questa Rivista, 1991, 1363.

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