4. L’ANNOTAZIONE CRONOLOGICA 4. L’ANNOTAZIONE … · 2017-02-11 · Il regime di contabilità...

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TELEFISCO 2017 lo 144 del Tuir, relativamente ai costi prevede il meccanismo del pro-rata, mangono vigenti per gli enti non com- di imposta precedente abbiano perce- tare non superiore a 400mila euro, li- mite elevato a 700mila euro per le im- parata, all’ammontare dei ricavi relati- della distinta annotazione dei ricavi, si verse dalle prestazioni di servizi e miti di ricavi, si protrae di anno in anno, tare l’opzione per il regime ordinario. tori di giornali, di libri e di periodici, an- che su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i ricavi si e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. 4. L’ANNOTAZIONE CRONOLOGICA TELEFISCO 2017 144 ralità dei contribuenti ed i predetti enti possono rientrare nel regime delle im- prese minori (articolo 145 del Tuir). Al riguardo si osserva che l’attuale artico- lo 144 del Tuir, relativamente ai costi promiscui con l’attività istituzionale prevede il meccanismo del pro-rata, ma che applicando il regime di cassa per la attività commerciale, non fun- ziona in quanto la contabilità generale dell’ente è tenuta per competenza. Ri- mangono vigenti per gli enti non com- merciali il regime forfetario (articolo 145 del Tuir) ed il regime delle associa- zioni sportive dilettantistiche e senza fine di lucro di cui al Dpr 398/1991. Il regime di contabilità semplificata è riservato ai soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano perce- pito ricavi, (ovvero “conseguito” rica- vi se nell’anno precedente applicava- no il regime di competenza), relativa- mente alle imprese che effettuano prestazioni di servizi per un ammon- tare non superiore a 400mila euro, li- mite elevato a 700mila euro per le im- prese aventi per oggetto altre attività. Questi limiti sono quindi invariati in confronto al passato. Come per il passato, per i contribuen- ti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento, in caso di contabilità se- parata, all’ammontare dei ricavi relati- vi all’attività prevalente. Per attività prevalente, si intende quella con la quale sono conseguiti maggiori ricavi nel periodo d’imposta. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di- verse dalle prestazioni di servizi e quindi ai fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700mila euro. Il regime di contabilità semplificata, rispettando i predetti li- miti di ricavi, si protrae di anno in anno, ferma restando la possibilità di eserci- tare l’opzione per il regime ordinario. Ai fini del calcolo dei limiti di ammis- sione al regime di contabilità semplifi- cata, si deve tenere presente che, per i rivenditori in base a contratti estima- tori di giornali, di libri e di periodici, an- che su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrispo- sto al fornitore dei predetti beni. Per la cessione dei generi di monopolio, valo- ri bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Dell’importo delle operazioni Generalità, indirizzo, comune di residenza anagrafica del soggetto che incassa o che paga Estremi fattura o altro Contabilità Iva integrata Criterio delle registrazioni Deroga Annotazione cronologica 4. L’ANNOTAZIONE CRONOLOGICA

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TELEFISCO 2017

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ralità dei contribuenti ed i predetti entipossono rientrare nel regime delle im-prese minori (articolo 145 del Tuir). Alriguardo si osserva che l’attuale artico-lo 144 del Tuir, relativamente ai costipromiscui con l’attività istituzionaleprevede il meccanismo del pro-rata, ma che applicando il regime di cassaper la attività commerciale, non fun-ziona in quanto la contabilità generaledell’ente è tenuta per competenza. Ri-mangono vigenti per gli enti non com-merciali il regime forfetario (articolo145 del Tuir) ed il regime delle associa-zioni sportive dilettantistiche e senzafine di lucro di cui al Dpr 398/1991.

Il regime di contabilità semplificataè riservato ai soggetti che nel periododi imposta precedente abbiano perce-pito ricavi, (ovvero “conseguito” rica-

vi se nell’anno precedente applicava-no il regime di competenza), relativa-mente alle imprese che effettuanoprestazioni di servizi per un ammon-tare non superiore a 400mila euro, li-mite elevato a 700mila euro per le im-prese aventi per oggetto altre attività.Questi limiti sono quindi invariati inconfronto al passato.

Come per il passato, per i contribuen-ti che svolgono contemporaneamenteprestazioni di servizi e altre attività, sifa riferimento, in caso di contabilità se-parata, all’ammontare dei ricavi relati-vi all’attività prevalente. Per attivitàprevalente, si intende quella con laquale sono conseguiti maggiori ricavinel periodo d’imposta. In mancanzadella distinta annotazione dei ricavi, siconsiderano prevalenti le attività di-verse dalle prestazioni di servizi equindi ai fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di700mila euro. Il regime di contabilitàsemplificata, rispettando i predetti li-miti di ricavi, si protrae di anno in anno,ferma restando la possibilità di eserci-tare l’opzione per il regime ordinario.

Ai fini del calcolo dei limiti di ammis-sione al regime di contabilità semplifi-cata, si deve tenere presente che, per irivenditori in base a contratti estima-tori di giornali, di libri e di periodici, an-che su supporti audiovideomagnetici eper i distributori di carburanti, i ricavi siassumono al netto del prezzo corrispo-sto al fornitore dei predetti beni. Per lacessione dei generi di monopolio, valo-ri bollati e postali, marche assicurativee valori similari, si considerano ricavigli aggi spettanti ai rivenditori.

Dell’importo delle operazioni

Generalità, indirizzo, comune di residenza anagrafica del soggetto che incassa

o che paga

Estremi fattura o altro

Contabilità Iva integrata

Criterio delle registrazioni

DerogaAnnotazione cronologica

4. L’ANNOTAZIONE CRONOLOGICA

TELEFISCO 2017

144

ralità dei contribuenti ed i predetti entipossono rientrare nel regime delle im-prese minori (articolo 145 del Tuir). Alriguardo si osserva che l’attuale artico-lo 144 del Tuir, relativamente ai costipromiscui con l’attività istituzionaleprevede il meccanismo del pro-rata,ma che applicando il regime di cassaper la attività commerciale, non fun-ziona in quanto la contabilità generaledell’ente è tenuta per competenza. Ri-mangono vigenti per gli enti non com-merciali il regime forfetario (articolo145 del Tuir) ed il regime delle associa-zioni sportive dilettantistiche e senzafine di lucro di cui al Dpr 398/1991.

Il regime di contabilità semplificataè riservato ai soggetti che nel periododi imposta precedente abbiano perce-pito ricavi, (ovvero “conseguito” rica-

vi se nell’anno precedente applicava-no il regime di competenza), relativa-mente alle imprese che effettuanoprestazioni di servizi per un ammon-tare non superiore a 400mila euro, li-mite elevato a 700mila euro per le im-prese aventi per oggetto altre attività.Questi limiti sono quindi invariati inconfronto al passato.

Come per il passato, per i contribuen-ti che svolgono contemporaneamenteprestazioni di servizi e altre attività, sifa riferimento, in caso di contabilità se-parata, all’ammontare dei ricavi relati-vi all’attività prevalente. Per attivitàprevalente, si intende quella con laquale sono conseguiti maggiori ricavinel periodo d’imposta. In mancanzadella distinta annotazione dei ricavi, siconsiderano prevalenti le attività di-verse dalle prestazioni di servizi equindi ai fini della individuazione delregime contabile, rileva il limite di700mila euro. Il regime di contabilitàsemplificata, rispettando i predetti li-miti di ricavi, si protrae di anno in anno,ferma restando la possibilità di eserci-tare l’opzione per il regime ordinario.

Ai fini del calcolo dei limiti di ammis-sione al regime di contabilità semplifi-cata, si deve tenere presente che, per irivenditori in base a contratti estima-tori di giornali, di libri e di periodici, an-che su supporti audiovideomagnetici eper i distributori di carburanti, i ricavi siassumono al netto del prezzo corrispo-sto al fornitore dei predetti beni. Per lacessione dei generi di monopolio, valo-ri bollati e postali, marche assicurativee valori similari, si considerano ricavigli aggi spettanti ai rivenditori.

Dell’importo delle operazioni

Generalità, indirizzo, comune di residenza anagraficadel soggetto che incassa

o che paga

Estremi fattura o altro

Contabilità Iva integrata

Criterio delle registrazioni

DerogaAnnotazione cronologica

4. L’ANNOTAZIONE CRONOLOGICA

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LA TASSAZIONE PER CASSA

145

Poiché la norma sul regime di con-tabilità semplificata fa riferimento airicavi conseguiti in un anno intero,deve essere eseguito il ragguaglio nelcaso in cui l’imprenditore abbia eser-citato l’attività per un periodo inferio-re ai dodici mesi.

Il regime di contabilità semplificatanon è obbligatorio ed il contribuentepuò optare per la contabilità ordinariama in questo caso il vincolo diventa triennale. Il nuovo articolo 18 del Dpr600/73 prevede quindi una deroga alregolamento sulle opzioni (Dpr442/1997) che in presenza di opzioniper i regimi contabili prevede un vinco-lo solo annuale.

Il regime di contabilità semplificatapuò essere adottato per il primo anno,dai soggetti che iniziano l’attività e cheprevedono di percepire ricavi per un ammontare ragguagliato ad anno nonsuperiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Il regime contabile

Il nuovo regime di cassa riservato alleimprese minori implica un forte cam-biamento in ordine alle modalità con-tabili, che possiamo individuare in tremetodi differenti.

Il comma 2 del nuovo articolo 18 delDpr 600/73, individua il primo meto-do, che è la regola generale, disponen-do che i contribuenti in regime di con-tabilità semplificata devono annotarecronologicamente per ciascun incasso:e il relativo importo;r le generalità, l’indirizzo e il comunedi residenza anagrafica del soggettoche effettua il pagamento;

t gli estremi della fattura o altro docu-mento emesso.

Devono essere altresì annotate cro-nologicamente, in diverso registro econ riferimento alla data di pagamen-to, le spese sostenute nell’esercizio,fornendo le indicazioni di cui ai predet-ti numeri 2 e 3.

I componenti positivi e negativi direddito diversi da quelli che generanopagamenti o incassi (esempio ammor-tamenti, plusvalenze e minusvalenze),sono annotati nei medesimi registrientro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi.

Questa regola generale non ha alter-native per i contribuenti minori nonsoggetti passivi Iva (edicolanti, riven-ditori di soli generi di monopolio, ecce-tera).

Annotazione separata

Indicazione degli incassi

e pagamenti

I registri Iva

Delle operazioni escluse da Iva

Funzionali ai fini delle imposte dirette

Quando non si sono verificati nel periodo

di imposta

5. L’UTILIZZO PER LE IMPOSTE DIRETTE

LA TASSAZIONE PER CASSA

145

Poiché la norma sul regime di con-tabilità semplificata fa riferimento airicavi conseguiti in un anno intero,deve essere eseguito il ragguaglio nelcaso in cui l’imprenditore abbia eser-citato l’attività per un periodo inferio-re ai dodici mesi.

Il regime di contabilità semplificatanon è obbligatorio ed il contribuentepuò optare per la contabilità ordinariama in questo caso il vincolo diventa triennale. Il nuovo articolo 18 del Dpr600/73 prevede quindi una deroga alregolamento sulle opzioni (Dpr442/1997) che in presenza di opzioniper i regimi contabili prevede un vinco-lo solo annuale.

Il regime di contabilità semplificatapuò essere adottato per il primo anno,dai soggetti che iniziano l’attività e cheprevedono di percepire ricavi per un ammontare ragguagliato ad anno nonsuperiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Il regime contabile

Il nuovo regime di cassa riservato alleimprese minori implica un forte cam-biamento in ordine alle modalità con-tabili, che possiamo individuare in tremetodi differenti.

Il comma 2 del nuovo articolo 18 delDpr 600/73, individua il primo meto-do, che è la regola generale, disponen-do che i contribuenti in regime di con-tabilità semplificata devono annotarecronologicamente per ciascun incasso:e il relativo importo;r le generalità, l’indirizzo e il comunedi residenza anagrafica del soggettoche effettua il pagamento;

t gli estremi della fattura o altro docu-mento emesso.

Devono essere altresì annotate cro-nologicamente, in diverso registro econ riferimento alla data di pagamen-to, le spese sostenute nell’esercizio,fornendo le indicazioni di cui ai predet-ti numeri 2 e 3.

I componenti positivi e negativi direddito diversi da quelli che generanopagamenti o incassi (esempio ammor-tamenti, plusvalenze e minusvalenze),sono annotati nei medesimi registrientro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi.

Questa regola generale non ha alter-native per i contribuenti minori nonsoggetti passivi Iva (edicolanti, riven-ditori di soli generi di monopolio, ecce-tera).

Annotazione separata

Indicazione degli incassi

e pagamenti

I registri Iva

Delle operazioniescluse da Iva

Funzionali ai fini delle imposte dirette

Quando non si sonoverificati nel periodo

di imposta

5. L’UTILIZZO PER LE IMPOSTE DIRETTE

Page 3: 4. L’ANNOTAZIONE CRONOLOGICA 4. L’ANNOTAZIONE … · 2017-02-11 · Il regime di contabilità semplificata può essere adottato per il primo anno , dai so ggetti che iniziano

TELEFISCO 2017

146

La contabilità Iva

Il secondo metodo contabile, che ri-guarda pressoché tutti i contribuentitrae origine dalla contabilità Iva (com-ma 4 dell’articolo 18).

Come avviene tuttora la contabilitàIva è idonea anche ai fini delle impostedirette qualora vi siano iscritte, conseparate annotazioni, delle operazio-ni non soggette a registrazione ai finidell’Iva. Si tratta di tutti i componentipositivi (esempio aggi) o negativi(spese condominiali, imposte comu-nali deducibili, spese per le assicura-zioni, interessi passivi, ecc.); per lespese del personale è consentita unaannotazione complessiva annuale es-sendo tenuto il libro unico del lavoroai fini previdenziali e contributivi (ar-

ticolo 4, Dpr 695/96). Il Dm 2 maggio1989 prevede che queste annotazionidevono avvenire entro il termine di 60giorni; tuttavia sarebbe auspicabile lasemplificazione della annotazionecon riferimento al momento del paga-mento o incasso.

Nell’ambito della contabilità Iva, in-tegrata con le operazioni “non Iva”,non devono essere annotati per ognioperazione gli estremi dell’incasso odel pagamento e nemmeno le genera-lità del soggetto, ma al contrario deveessere annotato l’importo complessi-vo dei mancati pagamenti o mancatiincassi qualora non siano avvenutinell’anno della registrazione; in talefattispecie si devono indicare le fattu-re non pagate.

La norma indica le fatture ma la rego-la dovrebbe applicarsi per tutte le ope-razioni registrate anche se non docu-mentate da fattura a meno che questeultime si possano annotare solo al mo-mento del pagamento o incasso. Per queste operazioni i ricavi percepiti ed icosti sostenuti devono essere annotatiseparatamente nei registri Iva nel peri-odo di imposta in cui vengono effettua-ti gli incassi ed i pagamenti, indicandoil documento contabile già registrato aifini dell’Iva. Per queste operazioni po-sticipate, la norma non richiama la an-notazione delle generalità del sogget-to, l’indirizzo e il comune di residenzaanagrafica, ma solo il riferimento allafattura. Ne consegue quindi che questosistema contabile parte dal presuppo-sto che il pagamento o l’incasso sianoavvenuti nell’anno della registrazionee solo per esclusione, alla fine dell’anno

Registrazione EsoneroOpzione

Con vincolo triennale Dalla annotazione degli incassi e pagamenti

Delle fatture Iva

Altre operazioni rilevanti ai fini del

reddito

6. L’OPZIONE PER LE REGISTRAZIONI IVA

TELEFISCO 2017

146

La contabilità Iva

Il secondo metodo contabile, che ri-guarda pressoché tutti i contribuentitrae origine dalla contabilità Iva (com-ma 4 dell’articolo 18).

Come avviene tuttora la contabilitàIva è idonea anche ai fini delle impostedirette qualora vi siano iscritte, conseparate annotazioni, delle operazio-ni non soggette a registrazione ai finidell’Iva. Si tratta di tutti i componentipositivi (esempio aggi) o negativi(spese condominiali, imposte comu-nali deducibili, spese per le assicura-zioni, interessi passivi, ecc.); per lespese del personale è consentita unaannotazione complessiva annuale es-sendo tenuto il libro unico del lavoroai fini previdenziali e contributivi (ar-

ticolo 4, Dpr 695/96). Il Dm 2 maggio1989 prevede che queste annotazionidevono avvenire entro il termine di 60giorni; tuttavia sarebbe auspicabile lasemplificazione della annotazionecon riferimento al momento del paga-mento o incasso.

Nell’ambito della contabilità Iva, in-tegrata con le operazioni “non Iva”,non devono essere annotati per ognioperazione gli estremi dell’incasso odel pagamento e nemmeno le genera-lità del soggetto, ma al contrario deveessere annotato l’importo complessi-vo dei mancati pagamenti o mancatiincassi qualora non siano avvenutinell’anno della registrazione; in talefattispecie si devono indicare le fattu-re non pagate.

La norma indica le fatture ma la rego-la dovrebbe applicarsi per tutte le ope-razioni registrate anche se non docu-mentate da fattura a meno che questeultime si possano annotare solo al mo-mento del pagamento o incasso. Per queste operazioni i ricavi percepiti ed icosti sostenuti devono essere annotatiseparatamente nei registri Iva nel peri-odo di imposta in cui vengono effettua-ti gli incassi ed i pagamenti, indicandoil documento contabile già registrato aifini dell’Iva. Per queste operazioni po-sticipate, la norma non richiama la an-notazione delle generalità del sogget-to, l’indirizzo e il comune di residenzaanagrafica, ma solo il riferimento allafattura. Ne consegue quindi che questosistema contabile parte dal presuppo-sto che il pagamento o l’incasso sianoavvenuti nell’anno della registrazionee solo per esclusione, alla fine dell’anno

Registrazione EsoneroOpzione

Con vincolo triennale Dalla annotazione degli incassie pagamenti

Delle fatture Iva

Altre operazioni rilevanti ai fini del

reddito

6. L’OPZIONE PER LE REGISTRAZIONI IVA

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LA TASSAZIONE PER CASSA

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(si ritiene in sede di dichiarazione deiredditi) si indicano le operazioni a cuinon ha fatto seguito il pagamento ol’incasso le quali verranno invece con-siderate nel periodo di imposta dell’ ef-fettivo incasso o pagamento.

Le registrazioni

Il comma 5 dell’articolo 18 introduceun terzo metodo che si rende applica-bile mediante opzione, con un vincoloalmeno triennale, per la determina-zione del reddito sulla base delle regi-strazioni effettuate ai fini dell’Iva. Insostanza la determinazione del reddi-to avviene sulla base delle registrazio-ni fatte nel registro degli acquisti e nelregistro delle fatture e dei corrispetti-vi. I contribuenti obbligati alla tenutadei registri Iva, non devono effettuarele annotazioni relative agli incassi epagamenti. Rimane l’obbligo della se-parata annotazione delle operazioninon soggette a registrazione ai fini Iva.In questo caso, per finalità di semplifi-cazione, si presume che la data di regi-strazione dei documenti coincida conquella in cui è intervenuto il relativoincasso o pagamento.

Ne consegue quindi che il volumed’affari rappresenta anche l’ammonta-re dei ricavi percepiti, mentre le fatturedi acquisto registrate rappresentano lespese sostenute. Si devono aggiungereanche le altre operazioni “non Iva” perle quali dovrebbe applicarsi per coe-renza il metodo della registrazione.

Questo metodo è indubbiamentemolto comodo ancorché debba esserevalutato in quanto può sfasare mala-

mente i redditi nei vari periodi d’impo-sta. Si pensi ad esempio ad una fatturadi acconto per una commessa per laquale le spese verranno sostenute nel-l’anno successivo; si otterrà l’effettoche nel primo anno risulterà un utile elevato e nell’anno successivo una per-dita utilizzabile solo nell’esercizio a scomputo del reddito complessivo.

Per i contribuenti minori è comun-que sempre possibile l’alternativa del-l’opzione per la contabilità ordinaria equindi la determinazione del reddito con il criterio di competenza.

Le altre semplificazioni

Riprendiamo alcune disposizioni clas-sificate come semplificazioni tributa-rie dall’articolo 7-quater del Dl

Sostenuti dal committente

Esclusi dalla base imponibile

Compensi in natura

Spese di viaggio e trasporto

Prestazioni alberghiere

e somministrazione alimenti e bevande

7. LE SPESE DI VIAGGIO PER I PROFESSIONISTI

LA TASSAZIONE PER CASSA

147

(si ritiene in sede di dichiarazione deiredditi) si indicano le operazioni a cuinon ha fatto seguito il pagamento ol’incasso le quali verranno invece con-siderate nel periodo di imposta dell’ ef-fettivo incasso o pagamento.

Le registrazioni

Il comma 5 dell’articolo 18 introduceun terzo metodo che si rende applica-bile mediante opzione, con un vincoloalmeno triennale, per la determina-zione del reddito sulla base delle regi-strazioni effettuate ai fini dell’Iva. Insostanza la determinazione del reddi-to avviene sulla base delle registrazio-ni fatte nel registro degli acquisti e nelregistro delle fatture e dei corrispetti-vi. I contribuenti obbligati alla tenutadei registri Iva, non devono effettuarele annotazioni relative agli incassi epagamenti. Rimane l’obbligo della se-parata annotazione delle operazioninon soggette a registrazione ai fini Iva.In questo caso, per finalità di semplifi-cazione, si presume che la data di regi-strazione dei documenti coincida conquella in cui è intervenuto il relativoincasso o pagamento.

Ne consegue quindi che il volumed’affari rappresenta anche l’ammonta-re dei ricavi percepiti, mentre le fatturedi acquisto registrate rappresentano lespese sostenute. Si devono aggiungereanche le altre operazioni “non Iva” perle quali dovrebbe applicarsi per coe-renza il metodo della registrazione.

Questo metodo è indubbiamentemolto comodo ancorché debba esserevalutato in quanto può sfasare mala-

mente i redditi nei vari periodi d’impo-sta. Si pensi ad esempio ad una fatturadi acconto per una commessa per laquale le spese verranno sostenute nel-l’anno successivo; si otterrà l’effettoche nel primo anno risulterà un utileelevato e nell’anno successivo una per-dita utilizzabile solo nell’esercizio ascomputo del reddito complessivo.

Per i contribuenti minori è comun-que sempre possibile l’alternativa del-l’opzione per la contabilità ordinaria equindi la determinazione del reddito con il criterio di competenza.

Le altre semplificazioni

Riprendiamo alcune disposizioni clas-sificate come semplificazioni tributa-rie dall’articolo 7-quater del Dl

Sostenutidal committente

Esclusi dalla base imponibile

Compensi in natura

Spese di viaggioe trasporto

Prestazioni alberghiere

e somministrazionealimenti e bevande

7. LE SPESE DI VIAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Page 5: 4. L’ANNOTAZIONE CRONOLOGICA 4. L’ANNOTAZIONE … · 2017-02-11 · Il regime di contabilità semplificata può essere adottato per il primo anno , dai so ggetti che iniziano

TELEFISCO 2017

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193/2016 convertito nella legge 225dello stesso anno.

A decorrere dal 2017, non sono tassa-te come reddito di lavoro autonomo(compenso in natura) le spese relativealle prestazioni di viaggio e di trasportodei professionisti se sostenute diretta-mente dal committente. La disposizio-ne è contenuta nel comma 5 del citatoarticolo 7-quater. Dal 2017, quindi, iltrattamento fiscale delle spese di viag-gio e trasporto sostenute dal commit-tente a favore del professionista è equi-parato a quello delle prestazioni alber-ghiere e di somministrazione di ali-menti e bevande (sempre se sostenutedal committente) le quali, per effettodelle modifiche apportate dal Dlgs175/2014, già dal 2015 non costituisco-no compensi in natura.

La conseguenza di tale previsione è lacompleta irrilevanza per il professioni-sta delle somme relative alle prestazio-ni di viaggio e di trasporto di qualsiasigenere (terrestre, marittimo, aereo), oltre che di quelle alberghiere e di som-ministrazione di alimenti e bevande,sostenute dal committente, di cui lo stesso professionista ha usufruito perrendere la propria prestazione; il pro-fessionista non dovrà quindi più riad-debitare in fattura tali spese al commit-tente, né potrà portare in deduzione ilrelativo ammontare dal proprio reddi-to di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda, invece, la dedu-cibilità del costo sostenuto per il servi-zio da parte del committente, questanon sarà più subordinata alla ricezionedella parcella del professionista ma di-penderà dalla documentazione relati-va alle predette spese intestata al com-mittente ed al rispetto delle ordinarieregole della inerenza.

Semplificata anche la procedura perottenere i rimborsi Iva. Infatti il comma32 del Dl 193/2016, dispone l’innalza-mento della soglia al di sotto della qualei rimborsi Iva sono eseguiti “libera-mente”, ovvero senza prestazione digaranzia o visto di conformità.

Intervenendo sull’articolo 38-bis,commi 3 e 4, del Dpr 633/1972, la nor-ma ha previsto l’innalzamento di talesoglia da 15mila a 30mila euro. Per-tanto, fino a 30mila euro, ferma re-stando la verifica dei requisiti di cui al-l’articolo 30 del decreto Iva, i rimborsipotranno essere erogati con la solapresentazione della dichiarazione odella istanza, senza che si renda ne-

Per i rimborsi Iva di importo non superiore a 30mila euro

No autocertificazione requisiti

patrimoniali

No fideiussione bancaria

Escluso il visto di conformità

8. I RIMBORSI IVA

TELEFISCO 2017

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193/2016 convertito nella legge 225dello stesso anno.

A decorrere dal 2017, non sono tassa-te come reddito di lavoro autonomo(compenso in natura) le spese relativealle prestazioni di viaggio e di trasportodei professionisti se sostenute diretta-mente dal committente. La disposizio-ne è contenuta nel comma 5 del citatoarticolo 7-quater. Dal 2017, quindi, iltrattamento fiscale delle spese di viag-gio e trasporto sostenute dal commit-tente a favore del professionista è equi-parato a quello delle prestazioni alber-ghiere e di somministrazione di ali-menti e bevande (sempre se sostenutedal committente) le quali, per effettodelle modifiche apportate dal Dlgs175/2014, già dal 2015 non costituisco-no compensi in natura.

La conseguenza di tale previsione è lacompleta irrilevanza per il professioni-sta delle somme relative alle prestazio-ni di viaggio e di trasporto di qualsiasigenere (terrestre, marittimo, aereo), oltre che di quelle alberghiere e di som-ministrazione di alimenti e bevande,sostenute dal committente, di cui lo stesso professionista ha usufruito perrendere la propria prestazione; il pro-fessionista non dovrà quindi più riad-debitare in fattura tali spese al commit-tente, né potrà portare in deduzione ilrelativo ammontare dal proprio reddi-to di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda, invece, la dedu-cibilità del costo sostenuto per il servi-zio da parte del committente, questanon sarà più subordinata alla ricezionedella parcella del professionista ma di-penderà dalla documentazione relati-va alle predette spese intestata al com-mittente ed al rispetto delle ordinarieregole della inerenza.

Semplificata anche la procedura perottenere i rimborsi Iva. Infatti il comma32 del Dl 193/2016, dispone l’innalza-mento della soglia al di sotto della qualei rimborsi Iva sono eseguiti “libera-mente”, ovvero senza prestazione digaranzia o visto di conformità.

Intervenendo sull’articolo 38-bis,commi 3 e 4, del Dpr 633/1972, la nor-ma ha previsto l’innalzamento di talesoglia da 15mila a 30mila euro. Per-tanto, fino a 30mila euro, ferma re-stando la verifica dei requisiti di cui al-l’articolo 30 del decreto Iva, i rimborsipotranno essere erogati con la solapresentazione della dichiarazione odella istanza, senza che si renda ne-

Per i rimborsi Iva di importo non superiore a 30mila euro

No autocertificazionerequisiti

patrimoniali

No fideiussionebancaria

Escluso il vistodi conformità

8. I RIMBORSI IVA

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LA TASSAZIONE PER CASSA

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cessario alcun adempimento ulterio-re. Per i rimborsi di ammontare supe-riore a 30mila euro trovano, invece,applicazione le disposizioni che, finoal 31 dicembre 2016 si applicavano airimborsi di ammontare pari a 15mila.Pertanto, il rimborso potrà essere ot-tenuto senza prestazione della garan-zia, presentando una dichiarazioneannuale o un’istanza trimestrale mu-nita di visto di conformità, o sottoscri-zione alternativa, e una dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà atte-stante la sussistenza dei requisiti pa-trimoniali e contributivi stabiliti dalcomma 3 dell’articolo 38-bis.

Se, invece, il contribuente è conside-rato “a rischio”, ovvero rientra in unadelle categorie di cui al comma 4 delmedesimo articolo (startup, societàche hanno avuto avvisi di accertamen-to, etc) l’esecuzione del rimborso è su-bordinata alla presentazione della ga-ranzia che anche in questo caso scattaper gli importi superiori a 30mila euro.L’aumento dell’importo del rimborsoIva eseguito senza formalità vale ancheper i rimborsi infrannuali, mentre perla compensazione orizzontale del cre-dito Iva risultante dalla dichiarazioneannuale Iva rimane il limite di 15.000 euro al di sopra del quale occorre il vistodi conformità (articolo 10, comma 7,del Dl 78/2009).

L’agricoltura

La legge di Bilancio (legge 232/2016) prevede l’esclusione dall’irpef dei red-diti dominicale e agrario. Il comma 44dispone infatti che per il triennio 2017-

2019 «i redditi dominicali e agrari nonconcorrono alla formazione della baseimponibile ai fini dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche dei coltivatoridiretti e degli imprenditori agricoliprofessionali di cui all’articolo 1 del de-creto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,iscritti nella previdenza agricola».

L’esclusione si applica ai fini dell’Ir-pef e quindi non interessa le società dicapitali, anche qualora queste abbia-no esercitato l’opzione per la tassa-zione catastale.

Si ritiene, invece, che l’agevolazionedebba estendersi ai soci delle società dipersone che possono vantare la quali-fica di coltivatore diretto o di Iap ai sen-si del Dlgs 99/2004 che siano iscritti al-la previdenza agricola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

riferimentinormativi

Legge 232/2016articolo 1, comma 17

Tuirarticolo 66

Dpr 600/1973articolo 18

Esclusi da Irpef PeriodoSoggetti

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli

professionali Iscritti alla gestione

previdenziale

Anni 2017, 2018 e 2019

Reddito dominicale

Reddito agrario

9. LE SEMPLIFICAZIONI IN AGRICOLTURA

LA TASSAZIONE PER CASSA

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cessario alcun adempimento ulterio-re. Per i rimborsi di ammontare supe-riore a 30mila euro trovano, invece,applicazione le disposizioni che, finoal 31 dicembre 2016 si applicavano airimborsi di ammontare pari a 15mila.Pertanto, il rimborso potrà essere ot-tenuto senza prestazione della garan-zia, presentando una dichiarazioneannuale o un’istanza trimestrale mu-nita di visto di conformità, o sottoscri-zione alternativa, e una dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà atte-stante la sussistenza dei requisiti pa-trimoniali e contributivi stabiliti dalcomma 3 dell’articolo 38-bis.

Se, invece, il contribuente è conside-rato “a rischio”, ovvero rientra in unadelle categorie di cui al comma 4 delmedesimo articolo (startup, societàche hanno avuto avvisi di accertamen-to, etc) l’esecuzione del rimborso è su-bordinata alla presentazione della ga-ranzia che anche in questo caso scattaper gli importi superiori a 30mila euro.L’aumento dell’importo del rimborsoIva eseguito senza formalità vale ancheper i rimborsi infrannuali, mentre perla compensazione orizzontale del cre-dito Iva risultante dalla dichiarazioneannuale Iva rimane il limite di 15.000euro al di sopra del quale occorre il vistodi conformità (articolo 10, comma 7,del Dl 78/2009).

L’agricoltura

La legge di Bilancio (legge 232/2016)prevede l’esclusione dall’irpef dei red-diti dominicale e agrario. Il comma 44dispone infatti che per il triennio 2017-

2019 «i redditi dominicali e agrari nonconcorrono alla formazione della baseimponibile ai fini dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche dei coltivatoridiretti e degli imprenditori agricoliprofessionali di cui all’articolo 1 del de-creto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,iscritti nella previdenza agricola».

L’esclusione si applica ai fini dell’Ir-pef e quindi non interessa le società dicapitali, anche qualora queste abbia-no esercitato l’opzione per la tassa-zione catastale.

Si ritiene, invece, che l’agevolazionedebba estendersi ai soci delle società dipersone che possono vantare la quali-fica di coltivatore diretto o di Iap ai sen-si del Dlgs 99/2004 che siano iscritti al-la previdenza agricola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

riferimentinormativi

Legge 232/2016articolo 1, comma 17

Tuirarticolo 66

Dpr 600/1973articolo 18

Esclusi da Irpef PeriodoSoggetti

Coltivatori diretti eimprenditori agricoli

professionali Iscritti alla gestione

previdenziale

Anni 2017, 2018e 2019

Reddito dominicale

Reddito agrario

9. LE SEMPLIFICAZIONI IN AGRICOLTURA

Page 7: 4. L’ANNOTAZIONE CRONOLOGICA 4. L’ANNOTAZIONE … · 2017-02-11 · Il regime di contabilità semplificata può essere adottato per il primo anno , dai so ggetti che iniziano