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I CONTRATTI N. 4/2007 374 ARGOMENTI• LEASING Premessa La decisione da cui trae spunto il presente scritto (1) ri- guarda la tutela dell’utilizzatore nell’ambito dell’opera- zione (2) di leasing finanziario. In particolare, il fornitore consegnava all’utilizzatore un macchinario da stampa concesso in leasing finanziario che presentava dei vizi tali da costringere l’utilizzatore ad esperire la domanda di risoluzione del contratto di com- pravendita, con la relativa restituzione del corrispettivo versato, comprensivo degli interessi, oltre al risarcimen- to del danno. In via subordinata, l’utilizzatore svolgeva l’ actio quanti minoris. La Suprema Corte conferma, per motivi processuali, la pronuncia d’appello che aveva dichiarato risolto il con- tratto di compravendita ma esclude che, in astratto, l’u- tilizzatore possa domandare la risoluzione del contratto intercorso tra il fornitore ed il concedente, in assenza di una specifica pattuizione al riguardo. La Cassazione giunge a questa conclusione attraverso la ricostruzione dell’operazione di leasing finanziario in ter- mini di collegamento negoziale anziché di contratto plu- Leasing finanziario Causa unitaria nell’ambito dell’operazione di leasing finanziario e tutela dell’utilizzatore: una svolta della Cassazione? di ENEA FOCHESATO La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di leasing finanziario, ribadendo l’orientamento che configura tale fattispecie come un’ipotesi di collegamento negoziale. La pronuncia si segnala inoltre per l’importante affermazione secondo cui, accanto alle singole cause che caratterizzano i contratti di leasing e compravendita, vi sarebbe una causa unitaria costituita dall’interes- se dell’utilizzatore ad ottenere il godimento del bene concesso in leasing. A giudizio del Supremo Collegio, la causa unitaria renderebbe i singoli contratti interdipendenti, con la conseguenza che qualora uno di es- si venga meno per effetto di una patologia, anche l’altro seguirà la stessa sorte, determinando così la ca- ducazione dell’intera fattispecie. L’Autore si domanda se tale affermazione non costituisca un primo passo verso un’evoluzione giurispru- denziale volta a concepire una tutela dell’utilizzatore non più basata sulle norme in tema di mandato, ben- sì sui principi elaborati in tema di collegamento negoziale. legamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, que- st’ultimo venendo dalla società di leasing concluso allo scopo - noto al fornitore - di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, con specifica ed autonoma rilevanza di tale cau- sa rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza (sì che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia ), a tale stregua se- gnandone la distinzione con il negozio «complesso» e con il negozio «misto». E poiché con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi, nei confronti del terzo contraente, la medesima scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappre- sentanza, ai sensi dell’art. 1705, secondo comma Codice civile, deve ri- conoscersi la legittimazione dell’utilizzatore a far valere la pretesa all’a- dempimento o alla risoluzione del contratto, oltre che al risarcimento del danno sofferto (soluzione, questa, sostanzialmente coincidente con quella risultante dalla disciplina dettata in tema di leasing finanziario dalla L. 14 luglio 1993, n. 259, di ratifica ed esecuzione della Conven- zione di Ottawa del 28 maggio 1988 sul leasing internazionale, che, pur se nel caso non applicabile, costituisce utile termine di raffronto, agli ef- fetti della regolamentazione del leasing internazionale e nell’ambito sog- gettivo di relativa applicazione). Quanto invece alla possibilità per l’uti- lizzatore di chiedere direttamente la risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing, la questione, in assenza di discipli- na normativa di riferimento, va risolta caso per caso, con accertamento spettante al giudice del merito, in ragione della sussistenza o meno nel contratto di leasing di una specifica previsione con la quale le parti tra- sferiscono all’utilizzatore la posizione sostanziale originariamente pro- pria della società di leasing acquirente». (2) Come evidenziato da Lener, Leasing, collegamento negoziale ed azione diretta dell’utilizzatore, in Foro it., 1998, I, 3085, il termine «operazione di leasing» indica l’insieme plurinegoziale composto dai contratti di leasing e di compravendita. Note: (1) Cfr. Cass., III Sezione Civile, 27 luglio 2006, n. 17145. In particola- re, la massima della pronuncia in questione così recita: «Il leasing finan- ziario realizza non già un rapporto trilaterale o plurilaterale, bensì un col-

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ARGOMENTI•LEASING

PremessaLa decisione da cui trae spunto il presente scritto (1) ri-guarda la tutela dell’utilizzatore nell’ambito dell’opera-zione (2) di leasing finanziario.In particolare, il fornitore consegnava all’utilizzatore unmacchinario da stampa concesso in leasing finanziarioche presentava dei vizi tali da costringere l’utilizzatore adesperire la domanda di risoluzione del contratto di com-pravendita, con la relativa restituzione del corrispettivoversato, comprensivo degli interessi, oltre al risarcimen-to del danno. In via subordinata, l’utilizzatore svolgeval’actio quanti minoris. La Suprema Corte conferma, per motivi processuali, lapronuncia d’appello che aveva dichiarato risolto il con-tratto di compravendita ma esclude che, in astratto, l’u-tilizzatore possa domandare la risoluzione del contrattointercorso tra il fornitore ed il concedente, in assenza diuna specifica pattuizione al riguardo. La Cassazione giunge a questa conclusione attraverso laricostruzione dell’operazione di leasing finanziario in ter-mini di collegamento negoziale anziché di contratto plu-

Leasing finanziario

Causa unitaria nell’ambitodell’operazione di leasing finanziarioe tutela dell’utilizzatore: una svolta della Cassazione?di ENEA FOCHESATO

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di leasing finanziario, ribadendo l’orientamento checonfigura tale fattispecie come un’ipotesi di collegamento negoziale.La pronuncia si segnala inoltre per l’importante affermazione secondo cui, accanto alle singole cause checaratterizzano i contratti di leasing e compravendita, vi sarebbe una causa unitaria costituita dall’interes-se dell’utilizzatore ad ottenere il godimento del bene concesso in leasing. A giudizio del Supremo Collegio,la causa unitaria renderebbe i singoli contratti interdipendenti, con la conseguenza che qualora uno di es-si venga meno per effetto di una patologia, anche l’altro seguirà la stessa sorte, determinando così la ca-ducazione dell’intera fattispecie.L’Autore si domanda se tale affermazione non costituisca un primo passo verso un’evoluzione giurispru-denziale volta a concepire una tutela dell’utilizzatore non più basata sulle norme in tema di mandato, ben-sì sui principi elaborati in tema di collegamento negoziale.

legamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, que-st’ultimo venendo dalla società di leasing concluso allo scopo - noto alfornitore - di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire ladisponibilità della cosa, con specifica ed autonoma rilevanza di tale cau-sa rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota lareciproca interdipendenza (sì che le vicende dell’uno si ripercuotonosull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia ), a tale stregua se-gnandone la distinzione con il negozio «complesso» e con il negozio«misto». E poiché con la conclusione del contratto di fornitura viene arealizzarsi, nei confronti del terzo contraente, la medesima scissione diposizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappre-sentanza, ai sensi dell’art. 1705, secondo comma Codice civile, deve ri-conoscersi la legittimazione dell’utilizzatore a far valere la pretesa all’a-dempimento o alla risoluzione del contratto, oltre che al risarcimentodel danno sofferto (soluzione, questa, sostanzialmente coincidente conquella risultante dalla disciplina dettata in tema di leasing finanziariodalla L. 14 luglio 1993, n. 259, di ratifica ed esecuzione della Conven-zione di Ottawa del 28 maggio 1988 sul leasing internazionale, che, purse nel caso non applicabile, costituisce utile termine di raffronto, agli ef-fetti della regolamentazione del leasing internazionale e nell’ambito sog-gettivo di relativa applicazione). Quanto invece alla possibilità per l’uti-lizzatore di chiedere direttamente la risoluzione del contratto di venditatra il fornitore e la società di leasing, la questione, in assenza di discipli-na normativa di riferimento, va risolta caso per caso, con accertamentospettante al giudice del merito, in ragione della sussistenza o meno nelcontratto di leasing di una specifica previsione con la quale le parti tra-sferiscono all’utilizzatore la posizione sostanziale originariamente pro-pria della società di leasing acquirente».

(2) Come evidenziato da Lener, Leasing, collegamento negoziale ed azionediretta dell’utilizzatore, in Foro it., 1998, I, 3085, il termine «operazione dileasing» indica l’insieme plurinegoziale composto dai contratti di leasing edi compravendita.

Note:

(1) Cfr. Cass., III Sezione Civile, 27 luglio 2006, n. 17145. In particola-re, la massima della pronuncia in questione così recita: «Il leasing finan-ziario realizza non già un rapporto trilaterale o plurilaterale, bensì un col-

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rilaterale (3): in virtù di tale orientamento, l’utilizzatoresarebbe legittimato ad agire per il risarcimento del dan-no ovvero per l’adempimento del contratto di compra-vendita: ciò in base ai principi in tema di mandato sen-za rappresentanza (art. 1705, secondo comma, Codicecivile). Tale soluzione, a detta della Suprema Corte, sarebbeconfortata anche dalle norme in tema di leasing finanzia-rio internazionale di cui alla Convenzione di Ottawa del28 maggio 1988, resa esecutiva con la legge 14 luglio1993, n. 259.Il Supremo Collegio affronta inoltre alcune questioni cherivestono particolare interesse e che attengono all’esi-stenza di una causa unitaria nell’ambito del collegamen-to attuato attraverso l’operazione di leasing finanziario.Detta causa viene identificata nell’interesse dell’utilizza-tore ad ottenere il godimento del bene concesso in lea-sing. Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dal-la Cassazione, occorrerà svolgere un breve inquadra-mento della problematica attinente alla tutela dell’utiliz-zatore nell’ambito dell’operazione di leasing finanziario.

Tutela dell’utilizzatore nell’ambitodell’operazione di leasing finanziarioDa un punto di vista economico, il contratto di leasing fi-nanziario può essere configurato come un rapporto trila-terale (4) in cui intervengono un’impresa finanziaria(concedente), un’impresa interessata all’uso della cosaoggetto dell’affare (utilizzatore) e il produttore o distri-butore della cosa (fornitore) (5). Una descrizione dellastruttura e delle caratteristiche dell’operazione in que-stione si trova all’art. 1 della già citata Convenzione sulleasing finanziario internazionale. In particolare, il concedente stipula il contratto di forni-tura, sulla base delle indicazioni dell’utilizzatore, con unaltro soggetto, il fornitore. Il concedente acquista quindiimpianti, materiali o altri beni strumentali alle condizio-ni approvate dall’utilizzatore e stipula il contratto di lea-sing con l’utilizzatore, dando a quest’ultimo il diritto diusare il bene contro il pagamento di canoni. L’operazio-ne di leasing finanziario, così come delineata dalla pre-detta Convenzione, presenta le seguenti caratteristiche:i) l’utilizzatore sceglie il bene ed il relativo fornitore sen-za fare primario affidamento sulle capacità di giudizio delconcedente; ii) il bene è acquistato dal concedente incollegamento con un contratto di leasing, stipulato o dastipulare tra concedente ed utilizzatore e di cui il fornito-re è a conoscenza; iii) i canoni fissati nel contratto di lea-sing sono calcolati tenendo conto in particolare dell’am-mortamento di tutto o di una parte sostanziale del costodel bene. Al termine del periodo di leasing l’utilizzatore potrà eser-citare l’opzione d’acquisto del bene ad un prezzo prede-terminato, restituirlo al concedente ovvero prorogarne ilperiodo di godimento. Da un punto di vista strettamente giuridico, vi sono due

distinti contratti: l’uno di compravendita tra il conce-dente ed il fornitore, l’altro di leasing tra il concedente el’utilizzatore: quest’ultimo, non essendo parte del con-tratto di compravendita, non può esercitare le azioniinerenti a detto contratto, tra cui l’azione di risoluzioneovvero di riduzione del prezzo, l’azione di adempimentoe quella volta ad ottenere il risarcimento del danno. In altri termini, a fronte di clausole che esonerano ilconcedente dalla responsabilità per i vizi del bene con-cesso in leasing, l’utilizzatore può trovarsi nella condizio-ne di non poter utilmente impiegare il bene oggetto delpredetto contratto e, ciononostante, dover comunquepagare i canoni dovuti al concedente. Per risolvere tale problema, spesso la prassi contrattualeprevede delle clausole (6) il cui scopo è quello di per-mettere all’utilizzatore di azionare le sue pretese diretta-mente nei riguardi del fornitore, nel caso in cui il benesia affetto da vizi.Tali clausole possono atteggiarsi in vario modo e presen-tano delle problematiche giuridiche cui in questa sede èpossibile solo accennare.Come notazione generale, occorre specificare che leclausole in discorso possono essere comprese nel con-tratto di compravendita ovvero in quello di leasing (7).Nel primo caso, il fornitore si obbliga nei confronti delconcedente a prestare la garanzia per i vizi (anche) neiconfronti dell’utilizzatore. Secondo autorevole dottrina(8), l’utilizzatore non potrà comunque chiedere la risolu-zione del contratto di compravendita ovvero la riduzio-ne del prezzo, poiché non è parte del contratto, ma potràagire per il risarcimento del danno ex art. 1494 Codicecivile.Inoltre, s’è giustamente evidenziato che, a seguito della

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Note:

(3) Tra i sostenitori del collegamento negoziale - sia pure con sfumature di-verse - nell’ambito dell’operazione di leasing finanziario cfr., in dottrina, Cla-rizia, La locazione finanziaria, Torino, 1996, 194 ss.; Lener, Leasing, collega-mento negoziale ed azione diretta dell’utilizzatore, cit. 3089; Luminoso, I contrat-ti tipici ed atipici, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 1995, I, 376; in giurispru-denza, cfr. tra le altre, Cass. 25 maggio 2004, n. 10032, in Giust. civ. Mass.2004, f. 5; Cass. 5 agosto 2002, n. 11719, in Foro it., 2002, I, 3316; Cass. 13dicembre 2000, n. 15762, in Giust. civ. Mass. 2000, 2593; Cass. 2 novembre1998, n. 10926, in questa Rivista, 1999, 803. Tra i sostenitori del contrattoplurilaterale nell’ambito dell’operazione di leasing cfr., per tutti, Purcaro, Lalocazione finanziaria, Padova, 1998, 24 ss.; Chindemi, Trilateralità del contrat-to di leasing e riduzione del contratto ad equità senza ricorrere all’applicazione del-l’art. 1526 Codice civile, in Resp. civ., 1994, 182; in giurisprudenza, cfr., tra lealtre, Cass. 26 gennaio 2000, n. 854, in Foro it., 2000, I, 2269.

(4) Sulla sussistenza, da un punto di vista economico, di un rapporto tri-laterale cfr. De Nova, Il contratto di leasing, Milano, 1995, 33; GerhartRuvolo, La clausola di inversione del rischio nella locazione finanziaria, inquesta Rivista, 1999, 815.

(5) Così Ferrarini, La locazione finanziaria, Milano, 1977, 4.

(6) Sul contenuto e la portata di tali clausole cfr. De Nova, Il contratto dileasing, cit. 39.

(7) Cfr. Zucconi Galli Fonseca, Collegamento negoziale e efficacia della clau-sola compromissoria: il leasing e altre storie, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000,4, 1087 ss.

(8) Cfr. De Nova, Il contratto di leasing, cit., 40.

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cessione, la garanzia dovuta dal fornitore non muta dicontenuto e quindi l’utilizzatore «non potrà chiedere ilrisarcimento del danno da lui sofferto, ma solo il risarci-mento del danno subìto dal concedente: un danno chesi rivelerà di norma insussistente» (9), stante il ruolo dimero finanziatore attribuito al concedente. Ancora più problematico appare il secondo caso, vale adire quello in cui vi siano clausole nel contratto di leasingche attribuiscano all’utilizzatore la legittimazione a farvalere in giudizio e nei confronti del fornitore, le azionispettanti al concedente: in questo caso vi sarebbe con-trasto con il divieto di cessione delle posizioni proces-suali senza le relative posizioni sostanziali, sancito dal-l’art. 81 Codice procedura civile (10).Tale contrasto andrebbe risolto attraverso il trasferimen-to, da parte del concedente, non solo della legittimazio-ne ad agire in giudizio, ma anche del diritto sostanzialeavente ad oggetto la garanzia prestata dal fornitore.Anche in questo caso, l’utilizzatore non potrà chiederela risoluzione del contratto di compravendita ovvero lariduzione del prezzo, ma potrà agire per il risarcimentodel danno ex art. 1494 Codice civile Tale risarcimentoavrà peraltro ad oggetto il danno subìto dal concedente,per i medesimi motivi esposti in precedenza.Le problematiche inerenti alla tutela convenzionale dicui si è accennato, hanno spinto la giurisprudenza ad in-dividuare degli strumenti giuridici che fossero in grado dipredisporre una tutela nei confronti dell’utilizzatore aprescindere dall’esistenza di disposizioni pattizie volte adestendere a quest’ultimo le garanzie della vendita.A questo riguardo, la giurisprudenza (11) afferma comeil contratto di fornitura sia concluso dalla società di lea-sing allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interessedel futuro utilizzatore ad acquistare la disponibilità dellacosa. Tale circostanza, costituirebbe un sufficiente pre-supposto per legittimare l’utilizzatore ad esercitare leazioni derivanti dal contratto di fornitura, in base allenorme in tema di mandato senza rappresentanza. Taliazioni sarebbero però limitate a quelle volte ad ottenerel’adempimento del contratto ovvero il risarcimento deldanno, ad esclusione quindi dell’azione di risoluzione delcontratto o di riduzione del prezzo. Anche la pronuncia in commento si pone nella medesi-ma ottica, specificando però la stretta relazione esistentetra: i) l’esistenza di una causa unitaria nell’ambito dell’o-perazione di leasing finanziario e ii) la caducazione di tut-to lo schema contrattuale collegato in caso di patologiache colpisca uno dei contratti, determinando il fenome-no comunemente riassunto nel brocardo simul stabunt,simul cadent. Occorre, a questo punto, dare brevemente conto del fe-nomeno del collegamento negoziale nell’ambito dell’o-perazione di leasing finanziario.

Il collegamento negoziale nell’ambitodell’operazione di leasing finanziarioCome noto, il collegamento negoziale (12) è caratteriz-

zato da una pluralità di negozi, ciascuno dotato di unapropria causa. Il complesso dei negozi considerati è ca-ratterizzato dalla volontà delle parti di realizzare un risul-tato economico unitario e complesso non per mezzo diun singolo contratto, bensì attraverso una pluralità coor-dinata di contratti, ciascuno dei quali, pur conservandouna causa autonoma, è finalizzato ad un regolamentounitario di interessi (13).Il collegamento è quindi caratterizzato da un elementooggettivo, costituito dal nesso economico o teleologicotra i negozi collegati, e da un elemento soggettivo, costi-tuito dall’intento delle parti di combinare i vari negoziverso la realizzazione di un fine ulteriore (14). Il collegamento può atteggiarsi in vari modi, a secondadell’intensità del nesso che lega i vari negozi. Solo per ci-tare alcune delle principali forme di collegamento (15),quest’ultimo può essere necessario ovvero volontario, aseconda che il fondamento del collegamento sia nellastessa natura dei negozi così come delineati dall’ordina-mento, ovvero sia il risultato della volontà delle parti; ilcollegamento può inoltre atteggiarsi come bilaterale ov-vero unilaterale, a seconda che la patologia di un con-tratto comporti o meno la patologia dell’altro, determi-nando, nel primo caso, la produzione del fenomeno rias-sunto nel brocardo simul stabunt, simul cadent.In particolare, il collegamento volontario è il risultantedell’attività creativa delle parti, le quali, nell’ambito del-l’autonomia loro concessa dall’art. 1322 Codice civile,possono combinare le cause di diversi contratti per rag-giungere un regolamento unitario di interessi, purché ciònon tenda a realizzare la frode alla legge e non contrasticon norme imperative, con l’ordine pubblico o con ilbuon costume (16).

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ARGOMENTI•LEASING

Note:

(9) Cfr. De Nova, op. cit., 40.

(10) Così Prosperetti, Note in tema di tutela dell’utilizzatore rispetto ai vizi ori-ginari del bene nel leasing finanziario, in Banca, borsa, tit. cr., 2005, II, 624.

(11) Cfr., tra le altre, Cass. 30 giugno 1998, n. 6412 in Foro it., 1998, I,3081; Cass. 2 novembre 1998, n. 10926, cit.

(12) In dottrina cfr., tra gli altri, Giorgianni, Negozi giuridici collegati, inRiv. it. sc. giur., 1937, 306; Scognamiglio, voce «Collegamento negozia-le», in Enc. dir., Milano, 1960, 375; Di Sabato, Unità e pluralità di negozi,in Riv. dir. civ., 1959, I, 412; Gasperoni, Collegamento e connessione tra ne-gozi, in Riv. dir. comm., 1955, I, 357; Messineo, voce «Contratto collega-to», in Enc. dir., X, Milano, 1962, 49; Venditti, Appunti in tema di negozigiuridici collegati, in Giust. civ., 1954, I, 259; Castiglia, Negozi collegati infunzione di scambio, in Riv. dir. civ., 1979, II, 397; Gandolfi, Sui negozi col-legati, in Riv. dir. comm., 1962, II, 342; Ferrando, I contratti collegati, inNuova giur. comm., 1986, II, 256 e 432.

(13) Cfr. Cass. 27 aprile 1995, n. 4645, in Giust. Civ. 96, I, 1093; Cass. 13febbraio 1992, n. 1751, in Giur. it., 1993, I, 1, 1076; Cass. 4 maggio 1989,n. 2065, in Giust. civ. Mass., 1989, fasc. 5; Cass. 17 novembre 1983, n.6864, in Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 10; Cass. 25 maggio 1983, n. 3622,in Giur. it., 1984, I, 1, 1359.

(14) Cfr. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, cit., 58, 77.

(15) Per una disamina delle varie forme in cui può manifestarsi il colle-gamento, cfr., per tutti, Messineo, voce «Contratto collegato», cit., 49.

(16) Cfr. Messineo, cit., 49.

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Ruolo fondamentale assume pertanto l’assetto unitariodi interessi cui il collegamento è finalizzato e che conno-ta il contratto collegato e lo differenzia dai singoli fram-menti che lo compongono (17). A questo proposito, occorre precisare che l’assetto unita-rio di interessi consiste in un risultato economico com-plessivo che le parti riescono ad ottenere solamente le-gando tra di loro contratti (tipici o atipici) dotati di cau-sa autonoma. Si può quindi dire che le parti, attraverso il collegamen-to, pongono in essere una fattispecie ulteriore e diversa ri-spetto a quella risultante dai singoli contratti autonoma-mente considerati.In particolare e, tornando al caso esaminato dalla Supre-ma Corte nella pronuncia in commento, il legame tra ilcontratto di leasing e quello di compravendita viene rea-lizzato dalle parti per conseguire un risultato economicoben preciso, vale a dire soddisfare l’interesse dell’utilizza-tore al futuro godimento della cosa concessa in leasing. Tale interesse viene elevato al rango di causa dell’interafattispecie collegata, dotata di autonoma rilevanza ri-spetto a quella che caratterizza i contratti di compraven-dita e quello di leasing. A tale stregua, seguendo il ragionamento della SupremaCorte, la causa unitaria connota l’interdipendenza deisingoli contratti collegati, con la conseguenza che, qua-lora uno dei predetti venga meno per effetto di una pa-tologia, il risultato economico complessivo (rectius, il go-dimento del bene da parte dell’utilizzatore) non sarà piùrealizzabile, e quindi anche l’altro contratto rientrantenel collegamento verrà meno, con l’applicazione delprincipio simul stabunt, simul cadent.A questo proposito, occorre ricordare che in dottrina(18) si nega che il collegamento attuato per il tramitedell’operazione di leasing abbia natura bilaterale.Inoltre, la figura di collegamento profilata dalla SupremaCorte, pare prevedere l’automatica applicazione delprincipio simul stabunt, simul cadent a prescindere dal-l’accertamento della volontà delle parti circa una possi-bile graduazione degli effetti di eventuali patologie ine-renti uno dei contratti sull’altro, con conseguente limi-tazione dell’autonomia delle parti, le quali potrebberosubire degli effetti del collegamento non voluti.La pronuncia in commento pare quindi configurare, nel-l’ambito dell’operazione di leasing, una forma di collega-mento molto intensa, i cui effetti, in caso di patologia, ri-sulterebbero già determinati a priori. Tale risultato appa-re come la conseguenza dell’affermazione dell’unitarietàdella causa, intesa in un’accezione diversa da quella do-minante in dottrina e giurisprudenza.

Concezione della causa come assetto diinteressi concretamente perseguito dalle parti Come noto, la nozione di causa (19) accolta dal CodiceCivile corrisponde alla «funzione economico-sociale»che il contratto obiettivamente persegue e che l’ordina-mento riconosce rilevante e meritevole di tutela (20).

In virtù di tale nozione, c.d. oggettiva, il controllo circala sussistenza della causa nell’ambito dei contratti tipiciviene operato una volta per tutte dal legislatore, con laconseguenza che ogni ulteriore indagine circa il reale as-setto di interessi perseguito dalle parti risulta preclusa,creandosi in tal modo una presunzione di causalità nel-l’ambito dei contratti tipici. In antitesi a questa teoria, si è sviluppata in dottrina egiurisprudenza (21), una nozione di causa c.d. concreta,individuata non come funzione economico sociale maquale funzione economico -individuale del contratto. Inquest’ottica, la causa viene qualificata come la giustifica-zione dell’operazione economica posta in essere tra i pri-vati (22) e quindi, in ultima analisi, quale ragione ragio-ne concreta del contratto (23).Secondo questa impostazione, la causa viene estrapolataattraverso un’indagine volta ad individuare l’interesseconcretamente perseguito dalle parti con il contratto, ti-pico od atipico che sia.Come lucidamente evidenziato da un illustre Autore,«(…) si deve indagare sui concreti risvolti dell’operazio-ne economica vista nella sua complessità, ivi compresigli aspetti soggettivi ed oggettivi che sfuggono del tuttoad una indagine condotta per schemi e tipi» (24). Tale impostazione ha ricevuto un importante avallo dal-la Suprema Corte che, con la recente pronuncia n.10490 dell’8 maggio 2006 (25), ha abbandonato la con-cezione di causa adottata dal codice (e reiterata negli an-

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Note:

(17) Così Rappazzo, I contratti collegati, Milano, 1988, 38.

(18) In dottrina, cfr., per tutti, De Nova, il contratto di leasing, cit., 1995,34; Clarizia, La locazione finanziaria, Torino, 1996, 203; Lener, Leasing,collegamento negoziale ed azione diretta dell’utilizzatore, cit., 3087; CalandraBonaura, Orientamenti della dottrina in tema di locazione finanziaria, in Riv.dir. civ., 1978, II, 187; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, Milano, 377.

(19) Senza pretese di esaustività, si segnalano le seguenti opere in tema dicausa: Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1955; Bianca, Di-ritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, 452; G.B. Ferri, Causa e tipo nellateoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 370; Alpa, L’uso giurisprudenzia-le della causa nel contratto, in Nuova giur. civ. comm., 1995, II, 1; Gior-gianni, voce «Causa», in Enc. dir., vol. VI, Milano, 1960, 547; Gazzoni,Manuale di diritto privato, Napoli, 2001, 787; Sacco, La causa, in Sacco -De Nova, Il contratto, II, Torino, 2000, 319; Galgano, Diritto civile e com-merciale, vol. II, tomo I, Padova 1999, 188; Rolfi, Sulla causa dei contrattiatipici a titolo gratuito, in Corr. giur. 2003, 44.

(20) Cfr. relazione al re, nn. 8 e 9.

(21) Cfr. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., 452; G.B. Ferri, Causa etipo nella teoria del negozio giuridico, cit., 370; Gazzoni, Manuale di diritto pri-vato, cit., 788; Giorgianni, voce «Causa», in Enc. dir., cit., 547; in giuri-sprudenza, cfr., per tutte, Cass. 19 ottobre 1998, n. 10332 in questa Rivi-sta, 1999, 717; Cass. 6 agosto 1997, n. 7266, in Corr. giur., 1998, 80; Cass.26 gennaio 1995, n. 975, in Giust. civ., 1995, I, 662; Cass., Sez. Un. 11gennaio 1973, n. 68, in Giust. civ. 1973, I, 603.

(22) Giorgianni, op. ult. cit., 573.

(23) Bianca, op. cit., pag. 452.

(24) Così Gazzoni, op. cit., 791.

(25) In Corr. giur., 2006, 1718 con nota di Rolfi, La causa come «funzioneeconomico sociale»: tramonto di un idolum tribus?

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ni dalla giurisprudenza) per accogliere quella basata «sul-la sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto arealizzare (….). Sintesi (e dunque ragione concreta) del-la dinamica contrattuale (….)» (26). Il collegamento tra la sentenza oggetto del presentecommento e quella di cui sopra (27) offre degli interes-santi spunti di riflessione, in quanto la prima pone l’ac-cento sull’interesse dell’utilizzatore al godimento del be-ne oggetto di compravendita tra il fornitore ed il conce-dente, fino al punto di elevarlo al rango di causa, da in-tendersi non nell’accezione tradizionale di funzione eco-nomico sociale del contratto, ma secondo la concezionedelineata dalla pronuncia n. 10490, vale a dire come giu-stificazione concreta dell’intera operazione economicaposta in essere per il tramite del leasing finanziario. Infat-ti, il Supremo Collegio afferma che «è proprio l’interes-se al godimento da parte dell’utilizzatore della cosa (…)che l’operazione negoziale [attuata attraverso il leasing fi-nanziario, n.d.t.] è sostanzialmente volta a realizzare, co-stituendone pertanto la causa concreta, con specifica edautonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei sin-goli contratti, di questi ultimi connotando la reciprocainterdipendenza (sì che le vicende dell’uno si ripercuo-tono sull’altro, condizionandone la validità e l’effica-cia)». Ciò premesso, la Suprema Corte si sarebbe potuta limi-tare ad affermare l’esistenza di una causa unitaria (28)nell’ambito dell’operazione di leasing finanziario, senzaspecificarne l’accezione: è andata tuttavia oltre, preci-sando che tale causa va intesa come causa concreta, iden-tificata nell’interesse dell’utilizzatore ad ottenere il godi-mento della cosa, con ciò individuando nel predetto in-teresse il fondamento e la ragione del collegamento at-tuato attraverso l’operazione di leasing finanziario.A questa stregua, i singoli contratti, pur conservando

una loro autonomia causale, vengono concepiti in mododa concorrere alla realizzazione della causa concreta uni-taria che, quindi, connota le prestazioni dei singoli con-tratti, creando così un sinallagma complessivo che si af-fianca a quello che caratterizza i contratti di compraven-dita e di leasing.La conseguenza che la Suprema Corte trae da questo ra-gionamento consiste nel fatto che, essendo i contratti dicompravendita e di leasing funzionalmente collegati peril soddisfacimento della causa concreta unitaria, vi saràl’automatica applicazione del principio simul stabunt, si-mul cadent, in caso di patologia di uno dei due contratti:ciò a prescindere da una diversa volontà delle parti in talsenso.

Unitarietà di causa e tutela dell’utilizzatoreRiguardo alle possibili azioni a tutela dell’utilizzatore incaso di vizi o difetti del bene concesso in leasing, la Su-prema Corte ribadisce il proprio consolidato orienta-mento richiamando le norme in tema di mandato cheattribuirebbero, in virtù dell’art. 1705, secondo comma,Codice civile, al mandante il diritto «di far propri di

fronte ai terzi, in via diretta e non in via surrogatoria, idiritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendol’esecuzione dell’affare, a condizione che egli non pregiu-dichi i diritti spettanti al mandatario in base al contrat-to concluso, potendo il mandante peraltro esercitare inconfronto del terzo le azioni derivanti dal contratto con-cluso dal mandatario volte ad ottenerne l’adempimentood il risarcimento del danno in caso di inadempimento».A questa stregua, è stato fatto notare (29) che la Supre-ma Corte fonda l’azione dell’utilizzatore su presuppostiin parte diversi e comunque più articolati rispetto a quel-li previsti dall’art. 1705, secondo comma, Codice civile.Infatti, è attribuito all’utilizzatore anche il diritto di agi-re per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallamancata o inesatta esecuzione da parte del fornitore,delle obbligazioni derivanti dal contratto di compraven-dita.Questa impostazione si scontra con il più recente orien-tamento giurisprudenziale in tema di mandato senza rap-presentanza (30), secondo cui il mandante è legittimatoad agire contro il terzo in sostituzione del mandatarioesclusivamente per conseguire il soddisfacimento deicrediti sorti a favore del mandatario in dipendenza delleobbligazioni assunte dal terzo con la conclusione del ne-gozio gestorio. A questa stregua, il mandante non puòesperire le azioni volte ad ottenere la risoluzione per ina-dempimento ed il risarcimento dei danni. Tale divietoviene motivato dalla circostanza che l’esercizio dell’azio-ne diretta da parte del mandante costituisce una derogaalla regola generale dell’inesistenza di rapporti tra ilmandante ed il terzo sancita al primo periodo del com-ma secondo dell’art. 1705 Codice civile.Occorre poi precisare che la pronuncia in commentoequipara la posizione del fornitore con quella del terzocon cui il mandatario–concedente conclude il contrattodi compravendita in nome proprio ma nell’interesse delmandante–utilizzatore.Questa impostazione non pare condivisibile in quantotutte le prestazioni oggetto del contratto di compravendi-ta e di leasing finanziario sono poste in essere per realizza-re, oltre alle singole cause che li contraddistinguono, an-che quella unitaria costituita dal far ottenere all’utilizza-tore il godimento del bene. A questa stregua, ciascunadelle parti rientranti nell’operazione di leasing, è al cor-

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Note:

(26) Cfr. sentenza ult. cit.

(27) Peraltro, entrambe le sentenze sono state pronunciate dalla III Se-zione della Corte di Cassazione.

(28) Cfr. Bravo, L’unicità di regolamento nel collegamento negoziale: la «so-vrapposizione» contrattuale, in questa Rivista, 2004, 128, il quale fa riferi-mento ad una sovra-causa quale elemento di un contratto «composto» o«sovrapposto» ai singoli contratti rientranti nel collegamento.

(29) Cfr. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Pado-va, 1999, 342.

(30) Cfr., per tutte, Cass. 5 novembre 1998, 11118, in questa Rivista,1999, 579.

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rente dell’esistenza e delle caratteristiche dell’operazionein questione, nonché dei soggetti ad essa partecipanti,con particolare riguardo alla conoscenza da parte del for-nitore della circostanza che il bene venduto al conceden-te sarà successivamente concesso in leasing all’utilizzatore. In altri termini, il fornitore è a conoscenza del fatto cheil contratto di compravendita con il concedente è statoconcluso per soddisfare l’interesse dell’utilizzatore, poi-ché è stato quest’ultimo a scegliere sia il bene che il for-nitore stesso. Quindi, come giustamente è stato fatto notare (31), «laterzietà di colui (il fornitore, n.d.t.) che conclude il con-tratto con il mandatario (il concedente, n.d.t.) è soloformale, in quanto da un punto di vista sostanziale egli èparte dell’operazione articolata, al pari del mandante(l’utilizzatore, n.d.t.) e del mandatario; tale circostanzalegittima pertanto un’estensione del contenuto dell’a-zione diretta, attraverso cui il mandante potrà far valerenon solo le pretese fondate sul negozio gestorio (formal-mente spettanti al mandatario), ma anche quelle (diret-tamente a lui imputabili) che trovano la loro fonte nel-l’operazione complessa, la quale è in (tutto o in parte)fallita per l’inadempienza del terzo (il fornitore, n.d.t.)».

Conclusioni L’apertura della Cassazione circa l’esistenza di una causaunitaria che caratterizza il leasing finanziario è senz’altroda apprezzare in quanto riconosce che il risultato ricer-cato dalle parti attraverso il collegamento (i.e. il godi-mento della cosa da parte dell’utilizzatore) non assumerilevanza solamente da un punto di vista economico maanche (e soprattutto) da un punto di vista giuridico, qua-le causa c.d. concreta che caratterizza - accanto alle cau-se dei singoli contratti - l’intera fattispecie collegata.A tale stregua, il conseguimento del risultato cui il colle-gamento è finalizzato, non è una vicenda che riguarda ilsolo rapporto tra concedente ed utilizzatore ma anche ilrapporto tra quest’ultimo ed il fornitore, influenzandocosì l’intero regolamento contrattuale, caratterizzatodall’esistenza di un sinallagma complessivo, accanto aquello che qualifica il contratto di compravendita equello di leasing.In quest’ottica va forse spiegata l’affermazione da partedella Suprema Corte, del principio simul stabunt, simulcadent: infatti la mancata realizzazione - per effetto di unevento patologico che colpisca uno dei contratti - del-l’assetto unitario di interessi cui il collegamento è fina-lizzato, incide sul nesso di corrispettività che connota leprestazioni che legano i diversi contratti, sì da determi-nare la caducazione dell’intera fattispecie, a prescinderedalla volontà delle parti in tal senso.Tale risultato appare peraltro in contrasto con il princi-pio di autonomia delle parti che, in tema di collegamen-to negoziale, è sovrano. Le parti dovrebbero quindi re-stare libere di regolare gli effetti della patologia di uncontratto sull’altro, a condizione che tale regolamenta-zione non contrasti con il conseguimento del risultato

unitario, vale a dire il perseguimento del godimento delbene da parte dell’utilizzatore. Inoltre, in un contesto di così stretta interdipendenzadelle prestazioni che formano oggetto dell’intera fatti-specie in questione, appare opportuna una rivisitazionedei mezzi di tutela attribuiti all’utilizzatore nel caso di vi-zi del bene concesso in leasing che potrebbero essere ri-condotti, anziché ai principi in tema di mandato senzarappresentanza, a quelli in tema di collegamento nego-ziale.Infatti, essendo l’intera fattispecie collegata caratterizza-ta dall’unità della causa e dalla stretta interdipendenzadelle prestazioni che caratterizzano i contratti di com-pravendita e di leasing, l’utilizzatore, pur essendo formal-mente terzo rispetto al primo, è parte sostanziale dell’in-tera operazione economica complessivamente conside-rata e quindi legittimato a far valere in proprio i dirittiderivanti dalla posizione di acquirente nel contratto in-tercorso con il fornitore.Peraltro, anche la Convenzione di Ottawa sul leasing in-ternazionale pare partire dal medesimo presupposto: in-fatti l’art. 10, primo comma dispone che «gli obblighi delfornitore in base al contratto di fornitura potranno esse-re fatti valere anche dall’utilizzatore come se egli stessofosse parte di tale contratto e come se il bene gli dovesseessere fornito direttamente».A tale stregua, la disposizione in questione pare attribui-re all’utilizzatore non un’azione basata sulle norme in te-ma di mandato, bensì la posizione di parte in senso so-stanziale che, in quanto partecipante all’intera operazio-ne negoziale complessa, è destinataria delle obbligazionidi garanzia scaturenti dal contratto di compravendita,alla cui formazione l’utilizzatore ha partecipato, selezio-nando sia il venditore che il bene. In conclusione, la sentenza in commento rappresentaforse un primo passo verso un’evoluzione giurispruden-ziale volta ad elaborare una forma di tutela dell’utilizza-tore non più basata sulle norme in tema di mandato, masui principi in tema di collegamento negoziale.

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ARGOMENTI•LEASING

Nota:

(31) Cfr. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit.343.