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30 marzo 2012

ECONOMIA E FINANZA IL SOLE 24 ORE Cina leader online entro fine 2015

IL SOLE 24 ORE La Cina taglierà i dazi

IL SOLE 24 ORE Gli investimenti pubblicitari della moda salgono del 9,7%

L’ORAFO ITALIANO Fine anno negativa per l’export italiano di gioielleria

GIORNALE DI MERATE Oro cash, un successo che va ben oltre la crisi

FISCO ITALIA OGGI Antiriciclaggio, trust e fiduciarie sotto torchio

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OROAREZZO AREZZO LA NAZIONE OroArezzo boom di visitatori e segnali di ripresa. Tirano i nuovi mercati,ma

il settore soffre

LA NAZIONE AREZZO Una collana contro il malocchio. Un antidoto “anticrisi” lanciato dalla UnoAerre

conquista la Mostra Orafa

COMPRO ORO LIBERO.IT Arezzo: controlli Gdf sui compro oro, 4 casi di irregolarità

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ASCA Crisi: Cancellieri, “compro oro” alimenta mercato illegale

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Pagina Retail / Web Data 30 Marzo 2012

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Aprile 2012

News 29/03/2012

Antiriciclaggio, trust e fiduciarie sotto torchio Di Fabrizio Vedana

Trust e fiduciarie estere: controlli rafforzati. Fiduciarie italiane vigilate dalla Banca d'Italia promosse a rango di intermediari di primo livello; fiduciarie italiane vigilate dal Ministero dello sviluppo economico confermate nel ruolo di intermediari di secondo livello; trust e fiduciari esteri, soprattutto se localizzati in alcuni Paesi, classificati come soggetti a più alto rischio. Sembrano queste le conclusioni alle quali si perviene leggendo la articolata circolare del Comando Generale della Guardia di finanza recante istruzioni in materia di prevenzione contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta i cui principali contenuti sono stati anticipati ieri da ItaliaOggi. Grande attenzione viene posta al tema dell'utilizzo da parte di professionisti, banche, intermediari e loro clienti di veicoli che a vario titolo

possono contribuire a rendere più difficile l'identificazione del soggetto per conto del quale viene aperto un rapporto bancario o costituita una società.

La Guardia di finanza ricorda in primo luogo che esistono nel panorama giuridico italiano due tipologie di società fiduciaria: quelle statiche di cui all'articolo 199, comma 2, del Testo unico della finanza, da iscrivere in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario e sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia;quelle statiche di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 che sono autorizzate all'esercizio dell'attività dal Ministero dello sviluppo economico. Le prime sono considerate dalla Guardia di finanza intermediari di primo livello; le seconde intermediari di secondo livello.

Nel caso in cui la banca o il professionista abbiano quale cliente una fiduciaria di primo livello potranno procedere all'adeguata verifica antiriciclaggio con modalità semplificata ovvero non dovranno acquisire informazioni sul fiduciante o titolare effettivo; qualora, invece, la fiduciaria fosse di secondo livello dovranno essere applicate le ordinarie norme in materia di adeguata verifica. Diverse ancora saranno poi le regole da applicare nel caso in cui la banca od il professionista avessero a che fare con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore emesse da entità aventi sede nei Paesi elencati nella nuova black list di prossima emanazione. In tali casi, infatti, viene imposto ai destinatari della normativa antiriciclaggio di astenersi dal porre in essere l'operazione. In attesa che venga emanata la citata lista di Paesi «cattivi» la circolare individua, con alcune esemplificazioni, le situazioni da considerarsi più rischiose in quanto vedono coinvolti soggetti operanti e/o localizzati in centri off shore. Al riguardo la Guardia di Finanza annovera, a titolo esemplificativo, tra i paradisi fiscali i seguenti Stati: Bahamas, BVI, Cayman Islands, Panama, Liechtenstein, Lussemburgo. Vengono invece indicati, sempre a titolo esemplificativo, tra i paradisi bancari la Confederazione Elvetica, il Lussemburgo, l'Austria e Hong Kong. L'utilizzo di fiduciari esteri localizzati nei citati Stati o anche in altri (si citano anche i fiduciari inglesi) andrebbe quindi valutato con un'attenzione maggiore in quanto spesso utilizzati per eseguire operazioni di costituzione di società off-shore. A tal fine potranno essere acquisiti estratti conti, azioni di società estere, atti costitutivi di società, riferimenti a fiduciarie estere. Ulteriori elementi da valutare saranno quelli rilevabili da rubriche di cellulari o dalle e-mail ferma restando la possibilità di ottenere dati ed informazioni attivando i canali della cooperazione internazionale e delle rogatorie. Grande attenzione verrà posta infine alle eventuali segnalazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza nonché dagli Ordini competenti per quanto riguarda il mondo dei professionisti.

art

30-MAR-2012

SETTORI 25

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ORAFI GIOIELLIERI ARGENTIERI OROLOGIAI