3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale...

88
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA Facoltà di GIURISPRUDENZA Corso di Laurea IN SCIENZE GIURIDICHE "L'USO LEGITTIMO DELLE ARMI " (APPENDICE) Tesi di Laurea e appendice a cura di Andrea AJELLO

Transcript of 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale...

Page 1: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

Facoltà di GIURISPRUDENZACorso di Laurea IN SCIENZE

GIURIDICHE

"L'USO LEGITTIMO DELLE ARMI "

(APPENDICE)

Tesi di Laurea e appendice a cura di Andrea AJELLO

Page 2: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Anno Acc. 2005/2006

Indice sommario

1.LE FATTISPECIE SPECIALI

3.1 La repressione del contrabbando ………. …….. pag. 06

3.2 L’uso delle armi per impedire l’espatrio clandestino e immigrazione clandestina

…………..

…..pag.

……13

3.3 L’uso delle armi per impedire l’evasione di detenuti ………………………………

…………...

…..pag.

……16

3.4 L’art. 41 del c.p.m.p……………………. …….. pag. 18

2.L'USO LEGITTIMO DELLE ARMI

NELLA PROSPETTIVA EUROPEA E IN QUELLA INTERNAZIONALE

4.1 La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto alla vita (art. 2, § 2, lett. b e c) ………………………………

……………….

……..pag.

…………

24

4.2 Gli interventi armati dell’O.N.U. ……… ……. pag. 33

Page 3: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

/ / / / /

Page 4: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

ABBREVIAZIONI:

art. = articoloartt. = articolic. = commac.d.= cosiddettou.c. = ultimo commacpv. = capoversocod. pen. = codice penaleCost. = Costituzione della Repubblica italianal. = leggel. cost. = legge costituzionalel. r. = legge regionaled. d. l. = disegno di legged. l. = decreto legged. lg. = decreto legislativotrad. = traduzione§ = paragrafov. = vedi

Si elencano qui di seguito le abbreviazioni più usate per le pubblicazioni italiane citate nel testo.

Amm. Civ. = L’Amministrazione civileAmm. e pol. = Amministrazione e politica Arch. dir. pubbl. = Archivio di diritto pubblicoArch. dir. pubbl. = Archivi di diritto pubblicoArch. pen. = Archivio penaleArch. ric. giur. = Archivio di ricerche giuridicheCass. pen. = Cassazione penale Cass. pen. mass. = Cassazione penale – massimario annotato

(fino al 1981)Comun. intern. = Comunità internazionale (La)Cons. st. = Consiglio di StatoCorte ass. = Corte d’assise (La) Corte cass. = Corte di cassazione (La)Corte cost. = Corte costituzionale (La)Dir. = DirittoDir. crim. = Diritto criminale e criminologiaDir. giur. = Diritto e giurisprudenzaDir. intern. = Diritto internazionaleE.G.T. = Enciclopedia Giuridica Treccani

Enc. dir. = Enciclopedia del diritto

Enc. for. = Enciclopedia forense

Page 5: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Foro civ. = Foro civileForo it. = Foro italianoForo pen. = Foro penaleGiur. comp. dir. civ. = Giurisprudenza comparata di diritto civileGiur. compl. cass. pen. = Giurisprudenza completa della Corte suprema

di cassazione - sezioni penaliGiur. cost. = Giurisprudenza costituzionaleGiur. it. = Giurisprudenza italianaGiur. merito = Giurisprudenza di meritoGiust. = Giustizia (La)Giust. pen. = Giustizia penale (La) Mass. dec. pen. = Massimario delle decisioni penaliMass. trib. supr. mil. = Massimario delle sentenze del Tribunale

supremo militareNovissimo Dig. It. = Novissimo Digesto ItalianoNuovo Dig. It. = Nuovo Digesto ItalianoRacc. Cons. St = Raccolta completa della giurisprudenza del

Consiglio di Stato Racc. giur. C. giust. = Raccolta della giurisprudenza della Corte di

giustiziaRass. bibl. sc. giur. = Rassegna bibliografica delle scienze

giuridicheRass. dir. civ. = Rassegna di diritto civileRass. giust. mil. = Rassegna della giustizia militareRass. st. penit. = Rassegna di studi penitenziariRISG = Rivista italiana per le scienze giuridicheRiv. crit. dir. giur. = Rivista critica di diritto e giurisprudenzaRiv. dir. civ. = Rivista di diritto civileRiv. dir. intern. = Rivista di diritto internazionaleRiv. dir. intern. priv. proc. = Rivista di diritto internazionale privato e

processualeRiv. dir. lav. mass. = Massimario della rivista di diritto del lavoro Riv. dir. lavoro = Rivista di diritto del lavoroRiv. dir. mil. = Rivista di diritto e procedura penale militareRiv. dir. nav. = Rivista del diritto della navigazioneRiv. dir. penit. = Rivista di diritto penitenziarioRiv. dir. priv. = Rivista di diritto privatoRiv. dir. proc. = Rivista di diritto processualeRiv. dir. proc. civ. = Rivista di diritto processuale civileRiv. dir. proc. pen. Milit. = Rivista di diritto processuale penale militare Riv. dir. pubbl. = Rivista di diritto pubblicoRiv. giur. magistr. = Rivista giuridica della magistraturaRiv. it. dir. pen. = Rivista italiana di diritto penaleRiv. it. dir. proc. pen.. = Rivista italiana di diritto e procedura penaleRiv. Pen. = Rivista penaleRiv. poliz. = Rivista di polizia (Rassegna di dottrina,

tecnica e legislazione)Riv. prat. dir. giur. = Rivista pratica di diritto e giurisprudenzaRiv. proc. pen. = Rivista processuale penaleStato e dir. = Stato e dirittoTrib. It. = Tribunale d’Italia

Page 6: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Arch. nuova proc. pen. = Archivio della nuova procedura penale Corr. giur = Corriere giuridico Dir. pen. e proc = Diritto penale e processo Gazz. giur. = Gazzetta giuridicaGazz. uff. = Gazzetta ufficialeGiur. it. = Giurisprudenza italiana Crit. Pen. = Critica penale Guida al dir. = Guida al diritto Giust. pen. = La Giustizia penale Dir. e giust = Diritto e Giustizia Mass. uff. dec. pen. = Massimario delle decisioni penaliRiv. polizia = Rivista di polizia Riv. int. dir. uomo = Rivista internazionale dei diritti dell’uomo Sc. posit. = Scuola positiva St. iuris = Studium iuris Dig. disc. pen = Digesto delle discipline penalistiche Enc. dir. = Enciclopedia del diritto

Page 7: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

1. LE FATTISPECIE SPECIALI

Le “fattispecie speciali” sono situazioni specifiche legittimanti

l’uso delle armi in contrapposizione alle generiche figure della

”violenza” e della “resistenza”1.

La loro peculiarità consiste nei “soggetti” specificamente

indicati dalle norme e legittimati all’uso, mentre non toccano il

contenuto sostanziale della causa di esclusione della punibilità. In

altre parole, si tratterebbe, per il soggetto legittimato, dell’impedire la

commissione di fatti determinati2.

1.1 La repressione del contrabbando

E’ una fattispecie speciale prevista dalla legge 4 marzo 1958

n.100 “Uso delle armi da parte dei militari, degli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria in servizio di frontiera in zona di vigilanza”.

1 ALIBRANDI, L’uso legittimo, cit., 104.

2 ARDIZZONE, voce Uso legittimo delle armi, in Enc. Dir., Milano, 1992, vol. XLV, 985.,

Page 8: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Tale normativa ha rinnovato la disciplina previgente ed in

particolare l’art. 49 del Regolamento delle Guardie di Finanza (r.d.

del 6 novembre 1930 n.1643) che sanciva << in zona di vigilanza

doganale, i militi del Corpo che siano comandati nei servizi di

sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione, devono

tenere le armi da fuoco cariche. Quando i militi stessi scorgono

persone in attitudine di contrabbando devono fare loro l’intimazione

di alt come è prescritto nel primo comma del precedente articolo. Se,

malgrado le intimazioni, le suddette persone assumono un contegno

minaccioso e persistono negli atti diretti alla consumazione del

contrabbando, può farsi uso delle armi per rendere impotenti le bestie,

o immobilizzare i veicoli eventualmente utilizzati per il trasporto e

successivamente, ove si renda necessario, anche contro le persone >>

L’art. 1 della nuova legge 100/1958 stabilisce invece che: << è

vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari ed

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del

contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinato dalle

vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli artt. 52

c.p. e 53 c.p. primo comma e 54 c.p. nonché, quando:

a) il contrabbandiere sia armato palesemente;

b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;

Page 9: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre

persone.>>

L’art. 2 reca << è vietato far uso delle armi nelle ipotesi previste

nelle lettere a) - b) e c) dell’art. 1 quando il contrabbandiere si dia alla

fuga ed abbandoni il carico, mentre l’art. 3 dispone che l’uso delle

armi non è vietato contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto

veloci quando i conducenti non ottemperino all’intimazione di fermo e

i militari non abbiano possibilità di raggiungerli >>

Di minore rilievo appaiono, invece, i successivi articoli: l’art. 5

prescrive alcune formalità da osservarsi prima dell’impiego delle

armi (intimazione a voce o col gesto, due spari in aria), mentre l’art. 6

estende la normativa predetta alle ipotesi di contrabbando con

imbarcazioni in zona di vigilanza marittima; l’art. 7 sancisce infine

l’abrogazione delle norme contenute nei regi decreti 6 novembre 1930

n. 1623 e 20 agosto 1923 n. 1876, che siano incompatibili con le

disposizioni di tale legge.

Dal confronto fra le due normative, la dottrina fa rilevare una

notevole attenuazione del rigore con il quale l’abrogato articolo 34

della legge del 1930 disciplinava la materia3, appare comunque

3 NUVOLONE, Sistema, cit., 212; che a proposito di tale legge rileva come essa << fosse giustamente considerata come frutto di una esagerata tendenza alla massima severità >>; PISA, Osservazioni, cit., 186, nota 103; << il cui contenuto era ancora più illiberale dell’attuale normativa >>

Page 10: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

interessante l’analisi delle conclusioni cui era pervenuta parte della

dottrina dell’epoca4.

In particolare si osservava che per permettere l’uso delle armi

contro le persone, il regio decreto del 1923 n.1886, richiedeva oltre al

contegno minaccioso o alla persistenza del contrabbando, gli estremi

della necessità, elemento quest’ultimo che rimaneva di incerto

contenuto ma che, secondo D’Orsi5, costituiva anticipazione di quella

contenuta nell’art. 53 del successivo codice penale del 1930.

In tale ottica, la normativa speciale viene a collidere con la

normativa di carattere generale6.

Secondo altri, nella suddetta ipotesi, l’uso delle armi era

disciplinato in modo nettamente diverso rispetto a quello della prima

parte dell’art. 53 c.p..

Infatti, il ricorso alle armi non sarebbe stato subordinato alla

necessità di vincere una “resistenza” o respingere una “violenza”,

neppure nel caso in cui i contrabbandieri avessero assunto un

comportamento minaccioso che non può andare confuso con la

4 Cfr. in particolare MILILLO, L’uso legittimo delle armi contro i contrabbandieri e l’eccesso scusabile, in Foro pen., 1954, 577 ss.; D’ORSI, L’uso delle armi da parte della guardia di finanza e degli agenti di custodia, in Riv. Polizia, 1953, 405 ss.;

5 D’ORSI, L’uso legittimo, cit., 406 ss.;

6 ALIBRANDI, L’uso legittimo, cit.,105

Page 11: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

“violenza” né con la “resistenza” all’Autorità. In altre parole tutto

sarebbe stato demandato alla valutazione dei militari7.

La disciplina tuttora in vigore, presenta senza dubbio una

maggiore chiarezza di contenuto.

Significativo è innanzitutto l’inciso di apertura << è vietato fare

uso delle armi >>. Giustamente, si è osservato in dottrina che << la

regola (…) è il divieto di fare uso delle armi8.>>

I casi di uso contemplati dalla norma sono dunque “eccezioni”;

superfluo, appare il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 52 c.p. e

53 c.p. prima comma nonché 54 c.p. in quanto, gli articoli 52 e 54

sono scriminanti laiche e quindi applicabili in ogni tempo a chiunque

mentre il primo comma dell’art. 53 appare mal richiamato specie se si

pone mente alla delimitazione del concetto di pubblico ufficiale, per

7 MILILLO, L’uso legittimo delle armi contro i contrabbandieri e l’eccesso scusabile, in Foro pen., 1954, 583 - 590. Cfr., inoltre, Cass. 19 ottobre 1949, in Giust. Pen., 1950, II, 146 << per l’applicazione dell’art. 53 c.p. occorre che la resistenza di chi si oppone al p.u. sia attiva non essendo sufficiente a giustificare l’uso delle armi contro le persone la semplice disobbedienza, come nel caso in cui all’intimazione di fermarsi si risponde con la fuga. >> Non deroga a tale principio l’art. 94 del Reg. 6 novembre 1930 n.1643; Trib. Como, 9 ottobre 1957, in Foro pen. , 1958, 326, secondo cui << L’uso delle armi da parte degli appartenenti al corpo della G.d.F. non è subordinato alla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità. Tuttavia, ai fini dell’esimente la G.d.F. deve attenersi ai mezzi ed alle modalità di uso che le concrete circostanze facciano ritenere sufficienti al fine specifico di impedire il contrabbando >> V. anche Cass. 15 giugno 1951 in Giust. Pen., 1952, II, 118; Trib. Como 20 luglio 1954 in Foro pen., 1954, 577. Contra, Cass. 15 luglio 1942, in Giust., pen., 19432, II, 211, per la quale << l’art. 84 faculta le guardie di finanza a far uso delle armi contro i contrabbandieri che non obbediscono all’ordine di fermarsi >>

8 CADONI, Interpretazione ed applicazione dell’art.53 c.p. in Riv. Polizia, 1970, 129 ss., cit., 160

Page 12: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

cui gli agenti in questione appartengono senz’altro alla “forza

pubblica” e ben potrebbero impiegare legittimamente le armi qualora

vi fosse la necessità di respingere una violenza o di vincere una

resistenza messe in atto dal contrabbandiere e questo anche in

mancanza di tale richiamo9.

Il vero problema consiste dunque nella trattazione delle

eccezioni di cui alle lettere a) - b) - c) dell’art. 1.

Si osserva in dottrina10 che si può giustificare entro certi limiti,

la deroga - posta dal generale divieto sancito nella prima parte della

norma - relativa alle ipotesi a) e c); ma resta del tutto inspiegabile,

invece, la deroga di cui alla lettera b) poiché ripristina,

sostanzialmente, il principio della legittimità dell’uso delle armi per

impedire il contrabbando come fatto illecito in se considerato11. A

riguardo, si considera l’art. 2 della legge 100/1958, ove si rinviene un

temperamento alla durezza normativa dianzi prospettata e trova

espressa menzione il principio che il divieto di usare le armi << 9 ALIBRANDI, L’uso legittimo, cit., 107.

10 NUVOLONE, Sistema,cit., 202;

11 NUVOLONE, op. cit., Secondo il Nuvolose, per superare tali interrogativi cui da adito la legge, occorre ricorrere al principio della proporzionalità. In particolare l’A. scrive << posta la legittimità dell’uso delle armi contro il contrabbandiere che agisce in tempo di notte, tuttavia, tale uso deve essere in concreto adeguato sia sotto il profilo della sua strumentalità rispetto a ciò che si vuole impedire sia in relazione al bene che esso lede >>. Sostanzialmente conforme al pensiero di Nuvolone è l’opinione di SENSALE, Eccesso colposo, in Foro pen., 1958, 326; che, commentando la sentenza del Tribunale di Como 9 ottobre 1957, reputa necessario anche in questa materia il rispetto della necessità e della proporzione.

Page 13: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

permane quando il contrabbandiere si dà alla fuga ed abbandona il

carico >> che, comunque, non basta a fugare i dubbi e gli interrogativi

che le deroghe sopra considerano. Nel caso in cui il contrabbandiere

sia palesemente armato (o anche disarmato, ma in tempo di notte)

fugge, senza abbandonare il carico, potrà l’agente sparare?

Da quanto sino ad ora affermato la risposta propende per

l’ipotesi affermativa. A questo proposito, però la giurisprudenza pare

divisa12 ma può intanto rilevarsi come la modifica legislativa in

questa materia non abbia inciso in modo sostanziale se si considerano

le conclusioni.

Secondo la sentenza della Cassazione13 l’uso delle armi e degli

altri mezzi di coazione fisica è legittimo solo se effettuato nel

territorio dello Stato e quindi << non può invocare la scriminante di

cui all’art- 53 c.p. la Guardia di Finanza che, inseguendo un

contrabbandiere sul confine, penetri in territorio straniero e spari

contro il fuggitivo >>

Il principio affermato, che in fondo, altro non è che

l’applicazione al caso in esame del principio dei limiti spaziali del

12 V. Cass. 9 maggio 1959 in Riv. Pen., 1960, II, 39 << non è giustificato l’omicidio del contrabbandiere nel caso di semplice fuga o disobbedienza all’ordine di fermarsi >> contra Corte Conti, 23 novembre 1962, in Riv. Corte Conti, 1962, II, 155.

13 Cfr. Cass.7 aprile 1954, in Giur. compl. Cass. Pen., 1954, II, 2141, m.997.

Page 14: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

diritto penale, è riferito alla disciplina generale di cui al primo comma

dell’art. 53.

Da ultimo si può notare come la nuova normativa abbia allargato

la cerchia dei soggetti attivi. Infatti, mentre l’art. 94 menzionava solo

gli appartenenti alla Guardia di Finanza, l’art. 1 della legge 100/1958

menziona invece << i militari e gli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando >>

1.2 L’uso delle armi per impedire l’espatrio clandestino e immigrazione clandestina

Ulteriore caso di autorizzazione espressa all’uso legittimo delle

armi è quello previsto dall’art.158 ultimo comma del r.d. 18 giugno

1931 n.773 (TULPS)14 secondo cui << è autorizzato l’uso delle armi

quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i

valichi di frontiere non autorizzati >>

La legge 18 aprile 1940 n. 494, dopo aver stabilito che i militari

in servizio di vigilanza alle frontiere sono equiparati, nell’esercizio del

servizio stesso, alle sentinelle in servizio di presidio, all’art. 2 dispone

che << agli effetti dell’applicazione dell’art. 158 del TULPS, i

14 che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 160 del T.U. del 1926

Page 15: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

predetti militari, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare

clandestinamente la linea di confine, debbono intimare l’ALT con

ogni mezzo idoneo a manifestare l’intimazione. Contro le persone cui

l’intimazione è fatta, che persistano nel tentativo di oltrepassare la

frontiera, il militare in servizio può fare uso delle armi >>

L’uso delle armi autorizzato dalla citata normativa, non può

prescindere da quelli che sono i presupposti previsti dall’art. 53 del

c.p., e cioè respingere una “violenza” o vincere una “resistenza”, l’

“attualità” della “costrizione” al fine di adempiere un dovere del

proprio ufficio, e la “proporzionalità” fra i bene in conflitto, cioè tra

il bene che si vuole tutelare e quello che l’uso dei mezzi di coazione

lede15, già trattati nel secondo capitolo della tesi sull’uso legittimo

delle armi.

Con riferimento al caso specifico, l’ipotesi ricorrente è quella

della fuga, ove la giurisprudenza, ha negato legittimità dell’uso della

armi fatte salve le eccezioni previste da specifiche disposizioni di

legge come quelle in materia di contrabbando, di passaggio abusivo

alle frontiere e di custodia di detenuti.

Infatti, la giurisprudenza e la dottrina, in tema di uso legittimo

delle armi, nel caso di resistenza posta in essere con la fuga, hanno

15 MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2001, 284 ss.

Page 16: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

affermato che manca il rapporto di proporzione tra l’uso dell’arma e il

carattere non violento della resistenza opposta al pubblico ufficiale16.

Tuttavia, l’uso di mezzi coercitivi da parte degli organi statuali

per vincere forme di resistenza illegale, indipendentemente dal modo,

pacifico o non, in cui detta resistenza si attui, deve ritenersi sempre

lecito ogni qualvolta che il ricorso alla forza miri a salvaguardare

interessi a cui debba essere riconosciuto un valore sociale superiore o,

anche solo uguale, a quello dei diritti dei resistenti esposti a sacrificio

in conseguenza dell’impiego dei mezzi di coazione17.

Poichè la fuga integra un ipotesi di resistenza illecita, l’uso delle

armi contro le persone ai sensi dell’art.53 c.p., per reprimerla può

essere considerato ammissibile ogni volta che la stessa sia attuata in

condizioni e con modalità tali da costituire un attentato

particolarmente grave a beni giudicati di rilevante importanza

dall’ordinamento18.

In particolare, nel caso dei c.d. “scafisti” che, scoperti nel

tentativo di introdurre in Italia “clandestini” si diano alla fuga, l’uso

delle armi è già previsto dalla legislazione speciale che però non

16 Cass. pen., Sez. V, 05/06/1991, imp. Rizzo.

17 MUSACCHIO, Uso legittimo della armi e immigrazione clandestina, in Riv. G.d.F., 2002, 3, 1123 ss.

18 C. Ass. Roma, 08/07/1977, Velluto, in Giur. Merito, 1978, II, 887.

Page 17: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

esime il militare dal proporzionarlo al tipo di condotta in essere e al

tipo di bene giuridico leso o esposto a pericolo.

In altri termini, se lo “scafista” semplicemente si limita a fuggire

in direzione opposta rispetto ai confini nazionali, appare eccessivo

cercare di fermarlo sacrificando o ponendo in pericolo la sua vita.

Invece, qualora lo stesso cerchi di coprirsi la fuga gettando in

mare il suo carico di disperati in mare, è chiaro che tale condotta

debba essere fermata anche a costo della sua vita.

Infine, se lo “scafista” fugge con l’intenzione di introdurre sé ed

il suo carico entro i confini nazionali, in ossequio dall’art. 2 della L.

494/1940 è legittimo l’uso delle armi, quantomeno per arrestarne la

corsa. Potrebbe anche essere considerata legittima l’azione di

interporre il mezzo militare alla sua traiettoria per impedire l’ingresso

nel territorio nazionale, ma, in tali circostanze, sono diverse le

incognite da valutare non ultima quella di considerare che il criminale

potrebbe speronare il mezzo militare con tutte le conseguenze

derivanti dal fatto.

1.3 L’uso delle armi per impedire l’evasione di detenutiL’uso legittimo delle armi era espressamente consentito ai

militari ed agenti di custodia per impedire l’evasione di detenuti.

Page 18: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

L’art. 181 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena

(r.d. 18 giugno 1931 n.787) sanciva infatti all’ultimo comma << i

militari e gli agenti addetti alla traduzione o alla sorveglianza degli

stabilimenti o alla custodia dei detenuti che lavorano all’aperto, sono

autorizzati a fare uso delle armi quando vi siano costretti dalla

necessità di impedire l’evasione. >>

In tale materia rileva oggi l’art. 41 primo comma della legge 26

luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) secondo il

quale << non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti

dei detenuti e degli internati se non è indispensabile per prevenire od

impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione per

vincere la resistenza anche passiva, all’esecuzione degli ordini

impartiti >>

L’ultimo comma del citato articolo stabilisce inoltre che gli

agenti in servizio all’interno degli istituti di pena non possano portare

armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal

direttore.

Per impedire le evasioni, quindi, è attualmente previsto in via

generale - il semplice ricorso ai mezzi di coazione fisica la cui deroga

costituisce eccezione.

Page 19: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

1.4 L’art. 41 del c.p.m.p.

L’uso legittimo delle armi, nel diritto penale militare, è regolato

dall’art. 41 codice penale militare di pace che, testualmente, recita

<<non è punibile il militare, che, al fine di adempiere un suo dovere di

servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di

coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una

violenza o vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi in

cui il militare è autorizzato ad usare le armi o altro mezzo di coazione

fisica.>> 19.

Questo articolo è di nuova creazione, poiché non ha precedenti

nell’abrogata legislazione penale militare e riproduce sostanzialmente

l’art. 53 del c.p.20.

Dal confronto fra le due norme, emergono, in maniera evidente,

le seguenti differenze:

- nell’art. 41 c.p.m.p. il soggetto beneficiario della scriminante è

“il militare”, mentre nell’art. 53 c.p. è “il pubblico ufficiale”;

- nell’art. 41 c.p.m.p. non è stata riportata la “clausola di

riserva” esistente al primo comma dell’art. 53 c.p. che fa

19 codice penale militare di pace approvato con Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 vigente dal primo ottobre 1941.

20

? CIARDI, voce: Uso legittimo delle armi (dir. pen. milit.) in Nov. Dig.It., Torino, 1975, 268.

Page 20: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

riferimento ai precedenti articoli 51 e 52 del c.p. riguardanti,

rispettivamente, l’adempimento di un dovere e la difesa legittima,

poiché ritenuta superflua essendo evidente che la norma in esame

non è in contrasto con gli istituti suddetti21;

- manca l’estensione della non punibilità al terzo che, essendone

legittimamente richiesto, presti assistenza al pubblico ufficiale, ciò

in quanto, la scriminante militare - non limitata ai reati militari e

non espressamente sostitutiva di quella parimenti privilegiata

comune - appare finalizzata a estendere la disciplina dell’uso

legittimo delle armi a tutti i militari (i quali non sempre rivestono

anche la qualifica di pubblico ufficiale) nel momento in cui

debbono adempiere a un dovere “di servizio”. La differente

terminologia (l’art. 53 c.p., infatti, indica “dovere d’ufficio”) è

dovuta al fatto che non sempre un incarico di natura militare è

ricompreso nella nozione di “ufficio”22;

- è riportata in entrambi gli articoli l’altra “clausola di riserva” di

cui al terzo comma riguardante gli altri casi determinati dalla

legge in cui il pubblico ufficiale (militare) è autorizzato all’uso

delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

21 CIARDI, voce Uso legittimo delle armi (diritto penale militare), cit., 268.

22 GARINO, voce Uso legittimo dele armi (diritto penale militare), in Nov. Dig. It., Torino, appendice 1980-87, vol. VII, 1987, 1036.

Page 21: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Secondo la dottrina 23 l’articolo in questione si presenta come

integrativo dell’art. 53 del c.p. poiché il “militare” può rivestire la

qualifica di “pubblico ufficiale”, e quindi in tale ipotesi si applica

anche ad esso la disciplina generale dell’art. 53; invece, quando il

militare non riveste tale qualifica, la sua condotta deve essere valutata

alla luce dell’art. 41 c.p.m.p.24

La qualifica di “pubblico ufficiale” avrebbe quindi una

“funzione specializzante” nel senso che, nel diritto militare, la

categoria dei militari è più vasta e generale di quella dei “pubblici

ufficiali”.25

In tale ottica, quando qualora ricorre l’applicazione dell’art. 41

c.p.m.p. assume un giusto significato anche l’esclusione della

cooperazione del terzo ed esatta è la dizione “dovere di servizio” in

quanto nell’ambito del diritto militare vige una rigida disciplina sì che

23 Cfr VENDITTI, Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, Torino 1978, 20 ss.; MORETTI, Codice penale militare commentato, Milano, 1963, 113 ss.; LO CASCIO, Diritto penale militare, Milano, 1958, 56 ss.; BITETTI, Uso legittimo delle armi, in Giust. Pen., 1946, II. 701; CIARDI, uso legittimo delle armi, (dir. Pen. milit.) in Noviss. Dig. It., Torino, XX, 1975, 268;

24 BRUNELLI, diritto penale militare, III ed., 2002, 84-85 secondo cui proprio la non configurabilità della qualità di pubblico ufficiale in capo al personale militare, a meno di incarichi che attribuiscano specificamente tale status ( es. incarichi di polizia militare) ha indotto il legislatore militare del 1941 alla formulazione dell’art.41 c.p.m.p.

25 VENDITTI, Il diritto penale, cit., 222, in ALIBRANDI, L’uso legittimo, cit., 112.

Page 22: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

non può trovare spazio quella “sensibilità sociale” che sta alla base

dell’intervento del terzo nell’ambito dell’art. 53 c.p.26.

La previsione di un “dovere di servizio” avrebbe anche il fine di

escludere gli atti di carattere disciplinare, poiché come nell’art.53 c.p.

la specifica previsione del fine di adempiere un “dovere di ufficio”

serve ad escludere motivazioni estranee alla funzione, la previsione di

un dovere di servizio esclude che possano impiegarsi le armi ai fini

semplicemente disciplinari. Pur tenendo conto, infatti, del dovere di

obbedienza e della rigida scala gerarchica vigente nel diritto militare,

un atto di disobbedienza non varrà a concretizzare una resistenza o

una violenza ai sensi dell’art. 41 c.p.m.p.27.

Infatti, nei rapporti tra militari, la richiesta fatta da un militare

durante l’espletamento di un servizio ad un’altro militare inferiore di

prestargli aiuto nell’usare armi o altri mezzi di coazione, integrando

gli estremi di un ordine legittimo attinente al servizio, determinerà

comunque l’applicazione nei confronti di quest’ultimo della

scriminante dell’adempimento del dovere discendente da un ordine

del superiore.

26 ALIBRANDI, L’uso legittimo, cit., 113.

27 Cfr. BITETTI, Sull’uso legittimo delle armi, in Giust. Pen., 1946, 701; CADONI Interpretazione ed applicazione, cit., 161; ALIBRANDI, L’uso legittimo, cit., 113,

Page 23: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Invece, nell’ipotesi in cui il militare in servizio non richieda

assistenza , qualsiasi altro militare che veda il primo in difficoltà nel

portare a termine il suo incarico potrà prestargliela e gli eventuali

reati, comuni o militari, così commessi risulteranno scriminati -

quando non ricorrano gli estremi della legittima difesa comune o

militare - dall’adempimento del dovere discendente da una norma

giuridica.

Infatti, dal regolamento di disciplina militare contenuto del

D.P.R. 31/10/1964 si può ricavare a carico di tutti i militari un

dovere giuridico di attivarsi per agevolare il compito di altri militari

che stanno svolgendo un servizio determinato (art.11), di intervenire

spontaneamente in aiuto di altro militare, di qualunque grado, ogni

volta che questi ne abbia bisogno (art. 23 n.7), di opporsi con

decisione a ogni atto che possa, anche indirettamente, determinare

pericolo o arrecare danni alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici e

agli stabilimenti militari (art.22), di adoperarsi per sedare e frenare

qualunque disordine che accada in loro presenza e, in caso di reato

flagrante, di cercare con tutte le loro forze di impedirlo e di fermare il

colpevole (art.23 n3)28.

Premesso quanto sopra, appare opportuno precisare, infine, che:

28 GARINO, voce: Uso legittimo, cit., 1036

Page 24: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

- anche la scriminante in esame è costruita come una facoltà

legittima del militare il quale, nell’adempimento del servizio,

dovendo superare una resistenza o vincere una violenza, potrà

adottare tecniche diverse dall’uso delle armi o di altri mezzi di

coazione fisica, quali ad esempio intimazioni, stratagemmi,

esortazioni ecc.;

- devono ritenersi legittimi i criteri della proporzionalità fra i

beni in conflitto29 e dei limiti imposti dalla necessità, per valutare

l’operatività della scriminante in esame anche se non richiamati

espressamente nemmeno dall’art.53 c.p.30;

- deve ritenersi legittimo (e doveroso, nei limiti imposti dalla

necessità e dalla proporzionalità) il ricorso alla coazione psichica

anziché a quella fisica, costituendo la prima un minus rispetto alla

seconda autorizzata esplicitamente dal legislatore.31

29 Requisito ammissibile in conseguenza del disposto contenuto negli art. 45 c.p.m.p. e 55 c.p.m.p. nei quali è esplicitamente disciplinato l’eccesso colposo con riferimento ai limiti imposti dalla necessità

30 Trib. Mil. Torino, 28 giugno 2000 (ud. 13 giugno 2000), n.528, imp. Cesarini.

31 MARINI, Elementi di diritto penale, Torino, 1978, vol. I, 148; in GARINO, voce Uso legittimo, cit., 1036

Page 25: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

2.

L'USO LEGITTIMO DELLE ARMI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA E

IN QUELLA INTERNAZIONALE

2.1 La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto alla vita (art. 2, § 2, lett. b e c)

L’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,

testualmente recita:

<< 1. Il diritto alla vita d’ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale

pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale

pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il

risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a. per garantire la difesa d’ogni persona contro la violenza illegale;

b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona

regolarmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

>>

Page 26: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Il diritto alla vita non occupa un grande spazio nei lavori

preparatori alla “Convenzione europea dei diritti dell’Uomo”32.

Nel progetto dell’assemblea parlamentare, all’art. 2 ci si

limitava a garantire la sicurezza della persona in conformità agli

32 La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali è stata elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa. Aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore nel settembre del 1953. Nelle intenzioni dei suoi autori, si trattava di adottare le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. La Convenzione, da una parte enunciava una serie di diritti politici e libertà civili e, d’altra parte, istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto, da parte degli Stati contraenti, degli obblighi da essi assunti composto dalla Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1954); dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1959) e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, composto dai ministri degli affari esteri degli Stati membri o dai loro rappresentanti. Nella sua formulazione originaria, la Convenzione prevedeva che gli Stati contraenti, e nel caso in cui questi ultimi avessero accettato il diritto di ricorso individuale, i ricorrenti individuali (individui, gruppi di individui o organizzazioni non governative), potevano inoltrare alla Commissione ricorsi contro gli Stati contraenti considerati responsabili di aver violato i diritti garantiti dalla Convenzione. I ricorsi erano oggetto, innanzitutto, di un esame preliminare da parte della Commissione, che si pronunciava sulla loro ammissibilità, mettendosi in seguito a disposizione delle parti per tentare di ottenere una composizione amichevole. In caso di esito negativo, la Commissione redigeva un rapporto con cui accertava i fatti ed esprimeva un parere sul merito del caso. Tale rapporto era trasmesso al Comitato dei Ministri. Nel caso in cui lo Stato convenuto avesse accettato la giurisdizione obbligatoria della Corte, la Commissione e qualunque Stato contraente interessato, disponevano di un termine di tre mesi, decorrente dalla trasmissione del rapporto al Comitato dei Ministri, per portare il caso innanzi alla Corte affinché questa si pronunciasse con una decisione definitiva e vincolante. Gli individui non erano legittimati ad adire la Corte. Se un caso non veniva deferito alla Corte, il Comitato dei Ministri decideva se vi era stata o meno violazione della Convenzione e accordava alla vittima, se del caso, un’equa soddisfazione. Esso era parimenti responsabile della sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze della Corte. A partire dall’entrata in vigore della Convenzione sono stati adottati dodici protocolli aggiuntivi, in particolare: i nn° 1, 4, 6 e 7 hanno aggiunto altri diritti e libertà a quelli già garantiti dalla Convenzione; il n° 2 ha conferito alla Corte il potere di dare pareri consultivi; il n° 9 ha introdotto, per i ricorrenti individuali, la possibilità di portare il loro caso di fronte alla Corte, a condizione che detto strumento fosse stato ratificato dallo Stato convenuto e che il ricorso fosse accettato da un comitato di filtraggio; il n° 11 ha ristrutturato il meccanismo di controllo. Gli altri protocolli riguardavano l’organizzazione delle istituzioni predisposte dalla Convenzione e la procedura innanzi ad esse. Entrato in vigore il 1° novembre 1998, il protocollo n. 11 prevede che ogni Stato contraente (nel caso di un ricorso inter-statale) o individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione (nel caso di un ricorso individuale) possa inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione. La procedura innanzi alla nuova Corte europea dei Diritti dell’Uomo è contraddittoria e pubblica. Le udienze sono pubbliche, a meno di circostanze eccezionali che comportino una diversa decisione. Le memorie e gli

Page 27: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

articoli 3-5-8 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle

Nazioni Unite33.

L’art. 2 appartiene al c.d. “nocciolo duro della Convenzione”

ciò significa che gli Stati membri, per effetto della riserva contenuta

nell’art. 15 comma 2, sono, sempre e comunque, tenuti all’interno del

proprio territorio a garantire il godimento di tale diritto.

L’ermeticità della sua formulazione, induce ad individuarne il

campo d’applicazione facendo riferimento alle sentenze della Corte34

ed alle decisioni della Commissione che ha affrontato il problema del

diritto alla vita soltanto in tempi recenti.

Ciò ha avuto come conseguenza che non tutti gli aspetti del

“diritto alla vita” siano stati chiariti.

altri documenti depositati presso la cancelleria della Corte dalle parti sono accessibili al pubblico. I ricorrenti individuali possono presentare da soli i ricorsi, ma la rappresentanza da parte di un avvocato è raccomandata ed è, in ogni caso, richiesta per le udienze o una volta che il ricorso è stato dichiarato ricevibile. Il Consiglio d’Europa ha predisposto un sistema di assistenza giudiziaria per i ricorrenti le cui risorse finanziarie siano insufficienti. http://www.coe.int/t/i/corte_europea_dei_diritti_dell%27uomo

33 BLASI-RUSSO, sub art.2 CEDU Diritto alla vita, in BARTOLE-CONFORTI-RAIMONDI, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001,35

34 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha consacrato, nella sua giurisprudenza, i principi enunciati dalla CEDU. Il trattato di Amsterdam ha rafforzato la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali rientra il diritto alla vita. Questo stabilisce, in particolare, che la Corte sia competente a vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali enunciati dall'articolo 6 per quanto riguarda l'operato delle istituzioni europee. Parallelamente, i provvedimenti da prendere qualora uno Stato membro dovesse violare i principi sui quali si basa l'Unione, in modo grave e persistente, sono precisati con l'inserimento di una clausola di sospensione. La Costituzione europea, in via di ratifica, incorpora la carta dei diritti fondamentali proclamata al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000. L'Unione europea si dota pertanto di una raccolta dei diritti fondamentali che sarà giuridicamente vincolante. La carta contiene diritti supplementari che non figurano nella convenzione europea dei diritti umani, nella fattispecie i diritti sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica e il diritto ad una buona amministrazione.

Page 28: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

La Commissione, nel caso B.K. c. Austria35, ha avuto modo di

affermare che l’art. 2 protegge il soggetto solo di fronte alla morte e

non ne tutela l’integrità fisica. Il diritto alla vita, infatti, non è ritenuto

assoluto, il par. 2 dell’art. 21 prevede, infatti, alcune circostanze nella

quali la morte non è considerata inflitta in violazione del diritto alla

vita.

In particolare è consentito allo Stato e ai suoi organi l’uso della

forza, anche quando questo abbia esiti fatali, qualora tale utilizzo sia

assolutamente necessario per assicurare la difesa di qualsiasi persona

dalla violenza illegale (art. 2 par.2 lett. a); per eseguire un arresto

legale o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta

(art. 2 par.2 lett. b); per reprimere in modo conforme alla legge, una

sommossa o un’insurrezione (art. 2 par.2 lett c).

35 dec. 13 dicembre 1978 su ricorso B.K. c. Austria n. 8278/78

Page 29: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

A proposito di ciò va segnalata la sentenza del 27 settembre

1995 relativa al “caso” Mc Cann36, in cui per la prima volta la Corte

ha riconosciuto la violazione diretta dell’art.2 .

In essa, pur ammettendo che la condotta dei militari che

avevano fatto uso delle armi provocando la morte dei terroristi poteva

essere giustificata ai sensi dell’art. 2 par.2, ha riconosciuto la

violazione del diritto alla vita perché le Autorità, nel programmare le

modalità di svolgimento dell’operazione per l’arresto dei criminali,

non avevano seguito tutte le precauzioni necessarie per ridurre al

minimo i rischi per la vita della popolazione di Gibilterra e per quella

degli stessi terroristi.

Con tale sentenza, la Corte ha inteso precisare che:

- l’art. 2 par.2 non definisce le situazioni in cui può essere

inflitta intentionnellement la mort, ma descrive i casi in cui è

36 caso Mc Cann e altri c. Regno Unito (riguardante il grave fenomeno del terrorismo irlandese), in RUSSO-BLASI, sub. art. 2 Diritto alla vita, in BARTOLE-CONFORTI-RAIMONDI, Commentario alla Convenzione, cit.43. Nella fattispecie, il governo irlandese, informato dai propri servizi segreti del fatto che tre terroristi appartenenti all’I.R.A. avevano in progetto di compiere un attentato presso la Rocca di Gibilterra, aveva inviato sul posto un reparto di teste di cuoio incaricato di sventare il piano criminale. Qualche giorno dopo, due dei presunti attentatori – Mc Cann e un suo compagno – venivano avvistati nei pressi della Rocca nell’atto di conversare con una ragazza, con la quale uno dei due immediatamente si allontanava. I militari seguivano quindi l’uomo e la donna e, dopo aver intimato loro di fermarsi (circostanze asserita ma non provata nel corso del successivo processo) aprivano ripetutamente il fuoco, uccidendoli. L’altro compagno, rimasto in disparte accorreva immediatamente e veniva anch’egli colpito a morte. I militari erano giudicati ed assolti davanti la Corte Marziale di Gibilterra, con sentenza poi confermata in grado d’appello. A seguito di ciò, i familiari delle vittime, proponevano ricorso alla Commissione che con rapporto del 4 marzo 1994 riferiva alla Corte Europea. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pagina internet http://curia.europa.eu/it/content/juris/index_form.htm

Page 30: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

possibile il recours à la force che può condurre a causare la

morte de facon involontarie;

- l’elencazione delle finalità per le quali l’utilizzo della forza

può essere considerato legittimo deve essere interpretata in

maniera restrittiva considerando l’importanza primaria del

diritto alla vita;

- il ricorso alla forza deve essere “assolutamente necessario”. A

riguardo, la Corte ha sottolineato come l’impiego di tale

termine imponga di utilizzare << un critère de nècessitè plus

strict ed impèrieux que celui normalment employè pour

dèterminer si l’intervention de l’etat est nècessaire dans une

sociètè dèmocratique au titre du paragraphe 2 des artcicles 8

à 11 de la Convention >> ;

- la forza utilizzata deve essere strettamente proporzionata al

perseguimento delle finalità di cui alle lettere a, b, c, dell’art. 2

par.2. La valutazione sulla legittimità e sulla proporzionalità

del ricorso alla forza deve però essere compiuta tenendo conto

delle circostanze nelle quali si trovavano gli agenti al

momento della decisione sull’utilizzo della forza medesima;

Page 31: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

- per determinare se vi sia stata violazione o meno dell’art. 2,

non rileva l’eventuale responsabilità penale dei soggetti

direttamente o indirettamente coinvolti;

- ogni stato membro è tenuto non solo a vietare l’arbitrario

utilizzo della forza che causi la morte, ma ha altresì l’obbligo

di garantire l’effettività di tale divieto. In proposito, è dunque

necessario che ogni Stato membro preveda nel proprio

ordinamento un controllo effettivo per valutare la legalità del

ricorso alla forza ad opera dei propri organi; è quindi possibile

che la Corte riconosca la violazione dell’art.2 qualora le

autorità dello Stato membro non compiano un’indagine idonea

al fine di valutare la legittimità dell’uso della forza (cfr

sentenza Kaya c. Turchia37).

- per determinare se la morte possa essere giustificata ai sensi

dell’art. 2 par.2 è necessario valutare non solo gli atti compiuti

dagli agenti dello Stato, ma anche l’insieme delle circostanze

del caso di specie, tra le quali, in particolare, la prèparation et

le contròle des actes en questionm.

37 Sentenza del 19 febbraio 1998 relativa all’uccisione da parte della polizia turca di un presunto terrorista del PKK. Nell’occasione, infatti, la Corte, pur sottolineando che nel caso in specie non poteva concludersi << al di là di ogni ragionevole dubbio che il fratello del ricorrente è stato ucciso intenzionalmente >> ha condannato la Turchia per violazione dell’art. 2 in quanto le indagini svolte dalla magistratura presentavano macroscopiche lacune (nessun tipo di indagine è stata svolta in merito all’appartenenza della vittima al PKK, l’esame autoptico era gravemente lacunoso, ecc.)

Page 32: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Ulteriore caso emblematico che evidenzia l’attenzione della

Corte nel valutare la legittimità dell’operato delle forze di polizia che

hanno fatto uso delle armi è quello concernente l’uccisione di sospetti

terroristi in Turchia deciso con sentenza del 28 marzo 2006 in cui non

si ravvisata la violazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo sostanziale,

ma solo per la mancanza di un’inchiesta effettiva.38

La Corte e la Commissione, mentre hanno valutato più volte se

la morte poteva essere giustificata per la difesa di qualsiasi persona

dalla violenza illegale (art. 2 par.2 lett. a) o per eseguire un arresto

legale o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta

38 Corte Europea dei diritti dell’uomo, sezione II, sentenza 28 marzo 2006, pres. Costa, caso Perk e altri c. Turchia. Nella circostanza, nel corso di un operazione di polizia, quindici agenti avevano fatto irruzione in un appartamento uccidendo i tre occupanti a seguito di un conflitto a fuoco. L’inchiesta aperta dalle autorità competenti si era chiusa con l’assoluzione dei poliziotti il cui operato era stato giustificato dalla Corte nazionale facendo ricorso alla legittima difesa e all’uso legittimo delle armi. Tuttavia, i parenti delle vittime, lamentando la violazione dell’art. 2 CEDU avevano fatto ricorso alla Corte, che considerando il contesto in cui si era svolta la vicenda ha reputato irreprensibile la condotta dei poliziotti. Infatti, nel corso dell’istruttoria era emerso che i sospetti terroristi erano in procinto di eseguire una rapina a mano armata presso una banca; prima dell’irruzione, la polizia aveva intimato loro di consegnarsi ; il conflitto a fuoco era durato diversi minuti. Per il giudice europeo, dunque, il blitz della polizia era diretto ad “assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza” e specialmente a “eseguire un arresto legale” ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. a) e b), ed inoltre, l’uso della forza, nel caso in esame, non era andato oltre i limiti dell’ ”assolutamente necessario” imposti dallo stesso articolo 2 CEDU. Tuttavia il Giudice di Strasburgo ha condiviso le doglianze dei ricorrenti per le mancanze riscontrate nell’inchiesta condotta dalle autorità nazionali ove, in particolare, aveva rilevato che: il giudice turco, avrebbe dovuto conferire ad un terzo l’incarico di valutare l’opportunità che la polizia, al momento dell’irruzione impiegasse i gas lacrimogeni, diversi dalle armi da fuoco; l’organo giudicante, inoltre avrebbe dovuto disporre un’ispezione locale e/o una ricostruzione grafica del luogo della sparatoria adeguata e realizzata da esperti indipendenti.

Conclusioni analoghe sono state formulate dalla Corte anche nelle seguenti decisioni: sezione IV, sentenza 7 febbraio 2006, Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera; Sezione IV, sentenza 22 novembre 2005, Belkiza Kaya c. Turchia. Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia al sito internet http://curia.europa.eu/it/content/juris/index_form.htm

Page 33: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

(cfr par.2 let. b), più raramente hanno affrontato casi riguardanti l’uso

della forza per reprimere una sommossa o insurrezione.

A tale riguardo la Commissione, ha ritenuto che un

raggruppamento di 150 persone che scagliavano oggetti su una

pattuglia di soldati con pericolo per gli stessi di subire gravi ferite,

poteva essere considerata sommossa ai sensi dell’art. 2 par. 2 lett. c.

La pattuglia era quindi legittimata a sparare sulla folla proiettili di

caucciù per ristabilire l’ordine e la conseguente morte di un

manifestante non integrava la violazione dell’art. 239.

La Corte, ha affermato in una sua recente sentenza che, pur

astrattamente, l’utilizzo della forza contro una “manifestazione

violenta” può essere giustificato ai sensi dell’art. 2 par. 2 lett. c, ma

non può giustificarsi l’azione di avere sparato contro i manifestanti

utilizzando armi da fuoco di notevole potenza.

A tale riguardo, infatti, deve in ogni caso esistere un equilibrio

tra il fine perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. sentenza Glec c.

Turchia40).

39 Cfr dec. 10 luglio 1984 su ricorso n.10044/1982 in DR, 39, p.162; sul punto v. anche dec.14 luglio 1975 sul ricorso n.6861; dec. 9 marzo 1977 su ricorso n.7126/75 non pubblicato;

40 sentenza 27 luglio 1998 in BLASI-RUSSO, sub. art. 2 Diritto alla vita, in BARTOLE-CONFORTI-RAIMONDI, Commentario alla Convenzione, cit., 47

Page 34: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Infine vi è da dire che l’art. 2 della Convenzione in oggetto non

consente l’introduzione legislativa di misure ante delictum che

comportino la soppressione del soggetto pericoloso41.

2.2. Gli interventi armati dell’ O.N.U. e le

R.O.E.

L’analisi del tema in questione è condotta, attraverso un duplice

aspetto, cioè sui motivi che legittimano un intervento armato da parte

di una forza multinazionale per ristabilire la pace e la sicurezza fra le

nazioni in ossequio agli art. 3942 e 4043 della Carta delle Nazioni

Unite44 con tutte le conseguenze che ne derivano, e le c.d. “regole

41 Cfr. CHIAVARIO, La convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969, 136 nota 11. L’art. 2 della Convenzione, resa operante nel nostro diritto con la legge 4 agosto 1955 n. 848, consente l’uccisione << nel caso in cui il ricorso alla forza sia reso absolutement nécessaire per proteggere le persone da una violenza illegale >>, cit. in CAMAIONI, Rilievi sull’uso legittimo delle armi, in Arch. pen., XXXVII, 1985, 140, nota 95;

42 Articolo 39 - Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto d’aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure devono essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

43 Articolo 40 - Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

44 Lo Statuto delle Nazioni Unite è stato firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 dai 50 paesi membri, a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale. Entrò in vigore il 24 ottobre 1945, dopo la ratifica da parte dei 5 membri fondatori: Cina, Francia, Unione Sovietica, Regno Unito, e Stati Uniti. È un trattato e quindi, secondo le normative di diritto internazionale è vincolante per tutti gli Stati che lo hanno ratificato. Tuttavia, quasi tutti in paesi del mondo hanno ormai aderito all'ONU, per

Page 35: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

d’ingaggio” (R.O.E. - Rules of engagement)45 che costituiscono i limiti

all’uso della forza da parte dei militari46 impiegati in missione

all’estero.

Tra gli scopi principali delle Nazioni Unite, indicati nell’art. 1

dello Statuto, vi è quello di mantenere la pace e la sicurezza

internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per

prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti

d’aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi

pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto

internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o

delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una

violazione della pace.

Nel perseguire i suoi fini, ed in particolare quello di

mantenere la pace e la sicurezza fra le Nazioni, l’Organizzazione

cui la sua validità è pressoché universale. In Italia lo Statuto è stato ratificato con la legge n. 848 del 17 agosto 1957.

45 Nella seduta del 7 novembre 2001 – Senato della Repubblica – 63^ seduta pubblica concernente “comunicazioni del Governo sull’impiego di contingenti militari italiani all’estero in relazione alla crisi internazionale in atto o conseguente discussione”, il pro-tempore Ministro della Difesa, On.le Martino, ha precisato che le R.O.E. – rules of engagement- << rappresentano le direttive emanate dalle competenti autorità militari, che specificano le circostanze e i limiti entro cui le forze possono iniziare o continuare il combattimento con quelle contrapposte. Le ROE, quindi, limitano o autorizzano l’uso della forza nel rispetto del diritto internazionale e della legge sui conflitti armati, nonché delle leggi e regolamenti nazionali in vigore. Naturalmente, la scelta delle R.O.E. deve essere compatibile con la missione >> in www.parlamento.it

46 Per questioni d’economia in relazione agli scopi del presente studio, l’analisi sarà limitata

soltanto ai militari italiani, poiché le ROE non sono uguali per tutti i Paesi che partecipano alla formazione dei contingenti multinazionali inviati in missione all’estero.

Page 36: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

deve agire in conformità a diversi principi47, tra cui quello di

obbligare i membri ad astenersi nelle loro relazioni internazionali

dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o

l'indipendenza politica di qualsiasi Stato. Nel caso in cui il Consiglio

di sicurezza48 registri una violazione degli accordi, può invitare (ex

art.40 dello Statuto) le parti interessate ad ottemperare a quelle misure

provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili per ristabilire

la pace e la sicurezza, nonché effettuare delle “raccomandazioni”

(art.39 dello Statuto) agli Stati che hanno violato gli accordi.

In caso di persistenza nel loro comportamento da parte degli

Stati violatori può agire adottando misure, non implicanti l'impiego

della forza armata che potranno consistere nell’interruzione totale o

parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie,

marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle

relazioni diplomatiche.

Solo, in ultima istanza, potrà ai sensi dell’art. 41 intraprendere,

con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per

mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale

47 v. art. 2 dello Statuto 48 Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è l'organo probabilmente più potente delle

Nazioni Unite. Si riunì per la prima volta il 17 gennaio 1946 a Londra. Lo scopo del Consiglio è stabilito dall'articolo 24 dello Statuto delle Nazioni Unite, al consiglio è conferita "la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale".

Page 37: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni

mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Pertanto, anche in ambito internazionale, l’uso delle armi si

appalesa come extrema ratio, e si rende concreto nelle ROE che sono

assegnate ad ogni contingente disposto dall’ONU.

Con riferimento ai militari italiani, rispetto a quest’ultimo

argomento, l’interrogativo è costituito dalla necessità di conoscere i

rapporti che intercorrono tra tali regole ed altre norme

dell’ordinamento italiano, applicabili ai militari all’estero ed in

particolare quelle codificanti cause di non punibilità a fronte della

commissione di fatti reato.

In particolare la problematica che si pone è: possono le R.O.E.

prevedere un uso della forza più “elastico”49 rispetto a quello

consentito - ricorrendo determinate condizioni - dalla normativa

penale italiana in materia di uso legittimo delle armi, legittima difesa

individuale ecc50; oppure vi è coincidenza, con la conseguenza che,

49 La possibilità di un mutamento delle R.O.E. nel senso di una loro maggiore elasticità così da non costringere i militari italiani ad un atteggiamento eccessivamente arrendevole, si trova prospettata nell’intervento in Parlamento del Ministro della Difesa in data 18 luglio 2004 sulla morte del caporale Vanzan avvenuta a seguito delle gravi ferite riportate negli scontri a fuoco di Nassyriah (Iraq) tra militari Italiani e miliziani iracheni il 16 maggio 2004, in www.difesa.it

50 oltre alle esimenti previste nel c.p. del 1930 si pensi all’art. 41 c.p.m.p. - Uso legittimo

delle armi - secondo cui <<Non è punibile il militare, che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o d’altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o rivincere una resistenza >>; art. 44 c.p.m.p.- Casi particolari di necessità militare - secondo cui <<Non è punibile il militare che ha commesso un fatto costituente reato per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l’ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o

Page 38: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

soltanto al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme penalistiche

ed alle condizioni dalle medesime stabilite, i soldati italiani, nel caso

d’uso della forza armata, non sconfineranno nell’area del penalmente

rilevante?

La risposta a tali interrogativi presuppone un’indagine sulla

natura giuridica delle R.O.E. al fine di valutare la loro posizione

nell’ambito delle fonti dell’Ordinamento.

Soltanto, infatti, nell’ipotesi in cui le R.O.E. risultassero

rivestire il grado di una fonte normativa pari o superiore a quella delle

disposizioni sulle cause di non punibilità, potrebbe in astratto essere

ritenuta ammissibile una regolamentazione derogatoria, con l’effetto

che tali regole sarebbero idonee, in sostanza, a scriminare condotte

che, invero, non ricadrebbero nell’ambito operativo delle già

codificate cause d’esenzione dalla pena.

Diversamente, però, qualora le R.O.E. fossero qualificate come

fonti subordinate alla legge, non potendosi evidentemente ammettere

deroghe alla stessa da parte di una fonte sott’ordinata, le regole

d’ingaggio non potranno che doppiare, quanto a contenuto e limiti, gli

elementi contenutistici previsti dalle varie cause di non punibilità

codificate, ricomprendendo, dunque, nell’area del penalmente

comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell’aeromobile, ecc.>>

Page 39: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

rilevante tutte le condotte criminose, i cui elementi sono diversi da

quelli tipizzati nel codice51.

Sembra condivisibile la seconda scelta interpretativa

configurandosi le R.O.E., in realtà, quali atti amministrativi – ordini

gerarchici. A tal proposito devono esser menzionate due fondamentali

previsioni legislative:

- l’art.1 comma 1 della legge 14/11/2000 n.331 che assegna alle

F.AA., tra l’altro, il compito di << operare al fine della

realizzazione della pace e della sicurezza in conformità alle regole

del diritto internazionale del quale l’Italia fa parte >>;

e

- l’art. 1 comma 1 lett. a) della legge 18/3/1997 n.25 secondo

cui il Ministro della Difesa << attua le deliberazioni in materia di

difesa e sicurezza adottate dal Governo sottoposte all’esame del

Consiglio Supremo di Difesa e approvate dal Parlamento >>.

Occorre evidenziare a riguardo che la Commissione Difesa

della Camera dei Deputati, con la risoluzione nr. 7-1007 del 16/1/2001

ha apportato nuovi elementi al quadro normativo vigente specificando

la necessità di quattro passaggi procedurali:

51 D’ANGELO, Missioni militari all’estero, regole d’ingaggio e cause di non punibilità codificate nella legislazione comune e militare. La natura giuridica delle R.O.E., in Dir. pen. e proc., 2005, 9, 1161 ss.

Page 40: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

deliberazione governativa con conseguente informativa alle

Camere;

approvazione da parte delle due Camere della deliberazione

governativa;

sèguito governativo alla delibera parlamentare tramite

presentazione di un disegno di legge o emanazione di un decreto

legge per la copertura finanziaria della missione;

adozione delle disposizioni attuative da parte

dell’Amministrazione militare.

Pertanto, il Ministro della Difesa, nell’ambito delle attribuzioni

in materia concernenti l’invio di militari italiani all’estero, esegue -in

via amministrativa- le deliberazioni dell’esecutivo sottoposte

all’esame del Consiglio Supremo di Difesa, approvate dall’assemblea

parlamentare (nella prassi mediante un atto non legislativo) essendo

necessario, a monte, in ogni caso, che l’adottanda decisione sia

conforme al diritto internazionale e alle determinazioni di quelle

organizzazioni internazionali cui lo stato italiano appartiene.

Ciò posto, essendo il Ministro della Difesa il massimo organo

gerarchico e disciplinare preposto all’amministrazione militare, come

sancito dall’art. 1 della legge n.25/1997, appare indiscutibile che i

Page 41: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

provvedimenti dallo stesso adottati in materia di missioni all’estero

rappresentino “ordini gerarchici”.

Più nel dettaglio, va specificato che le ROE sono,

verosimilmente, elaborate dall’Autorità politica nell’ambito del primo

passaggio procedurale sopra indicato (deliberazione governativa) sulla

scorta delle indicazioni contenute nelle risoluzioni ONU che

dispongono l’utilizzo della forza multinazionale, e necessitano di

essere approvate dall’assemblea parlamentare che, nella fattispecie,

non dispone con atto legislativo, bensì con un atto d’indirizzo

(risoluzione)52. Successivamente, pertanto, sarà il Ministro della

Difesa (ed il relativo staff) a tradurre, anche tecnicamente, dette ROE

in provvedimenti vincolanti per le truppe, sotto forma d’ordini

gerarchici.

Ciò posto, si ritiene che, dovendo gli ordini gerarchici essere

conformi alla legge come previsto dall’art. 4 della legge 382/197553,

appare chiaro che le ROE non potranno mai derogare ai presupposti e

ai limiti nelle disposizioni in materia d’esimenti codificate.

52 ad esempio l‘attuale missione in Iraq denominata “Antica Babilonia” è stata autorizzata con risoluzioni della maggioranza nr. 6-0006 e nr. 6-00046 approvate il 15 aprile 2003 dalla Camera (308 favore, 31 contrari, e 159 astenuti) e dal Senato (153 voti a favore, 26 contrari e 2 astenuti), in www.parlamento.it

53 Art. 4 co..4 L. 1 luglio 1978 n.382 << Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardante il servizio e non eccedere i compiti d’istituto >>

Page 42: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Ciò comporta che, ad esempio, in materia d’utilizzo legittimo

delle armi, non potrà essere ipotizzato un impiego d’armamenti a

scopo preventivo, unilaterale ed offensivo, dovendosi invece rispettare

il disposto di cui all’art. 41 c.p.m.p. che postula la necessità di

respingere una “violenza” o di vincere una “resistenza”.

In tale ottica, anche l’operatività della norma sulla legittima

difesa di cui all’art.52 c.p. nel caso di commissione di reati comuni

(non militari) nell’ambito di quelle missioni assoggettate al codice

penale militare di pace54, sarà subordinata al ricorrere di una

situazione “aggressiva” (il presentarsi di un pericolo attuale di un

offesa ingiusta) che rende necessario difendere un diritto proprio od

altrui e sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa55.

Ne consegue che l’adozione di regole d’ingaggio autorizzanti,

ad esempio, un uso delle armi anche in termini più ampi di quelli

previsti dall’art. 41 c.p.m.p., ovvero in termini sproporzionati a fronte

di pericoli non attuali, ecc., realizzerebbe una violazione del

“principio di legalità.”, con tutte le conseguenze in termini di

legittimità o meno degli ordini gerarchici impartiti in tal senso, fonte 54 Il riferimento alle missioni di pace è indotto dalla circostanza che l’art. 47 c.p.m.g. come

recentemente novellato, considera reati militari un gran numero di reati comuni e pertanto nelle missioni in cui opera la disciplina del codice penale militare di guerra dovrà essere applicato, in luogo dell’art. 52 c.p., l’art. 42 c.p.m.p., come sancito dalla norma medesima (ammesso che le scriminanti codificate dalla legislazione militare di pace si applichino ai militari impegnati in missioni regolamentate dal c.p.m.g. stante il crisma di eccezionalità e temporaneità di quest’ultimo corpus normativo)

55 D’ANGELO, Missioni militari, cit.,1162.

Page 43: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

di “conflitti” di doveri in capo al singolo militare. A riguardo si

precisa che l’art. 4 della legge 382/1978 contempla, nel caso d’ordine

manifestamente criminoso o rivolto contro le Istituzioni dello Stato

(rectius contro i precetti fondamentali della carta costituzionale),

l’ipotesi di disobbedienza proprio quale strumento per ottemperare al

fondamentale dovere di fedeltà.

In definitiva, nella situazione attuale, l’esecutore di un ordine

conforme a regole d’ingaggio di tipo “elastico” rischierebbe di vedersi

imputato di un fatto di reato in concorso con il superiore gerarchico,

fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 25 comma 2 DPR 545/198656 o, più

in generale, la ricorrenza di un error facti o iuris e, ferma restando, in

quest’ultimo caso, la possibilità di attribuire il fatto a titolo di colpa,

sempre ché il reato sia previsto anche nella forma colposa57.

Tuttavia, in questi ultimi anni, l’esperienza delle missioni

all’estero compiute dai nostri militari ed in particolare quella

attualmente in corso in Iraq, hanno evidenziato la necessità di

garantire l’incolumità fisica dei militari impiegati in missione di pace,

56 secondo cui << il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l’ordine è confermato.>> Tuttavia, secondo BRUNELLI, Diritto penale militare, III ed. 2002, 83; l’adozione della cautela, da parte dell’inferiore, dell’invito a ribadire l’ordine ricevuto e ritenuto di dubbia legittimità, consentirebbe l’applicabilità dell’art. 51 c.p., ultimo comma, codificandone un a causa di non punibilità.

57 D’ANGELO, Missioni militari, cit., 1162

Page 44: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

bisogna quindi adeguare gli “scopi” alla situazione concreta dell’O.P.

e della P.S. del territorio in cui si va ad operare.

In tale senso sarebbe necessaria una modifica al contesto “non

bellico” cui fa riferimento l’art. 11 della costituzione e che impone un

uso della forza militare in ambito internazionale in termini non

d’offesa/aggressione che inibisce una regolamentazione derogatoria,

ma che consenta l’utilizzo degli armamenti anche in chiave preventiva

al fine di garantire l’incolumità fisica degli stessi militari.

Ciò potrebbe essere risolto facendo anche ricorso ad una

“interpretazione per così dire evolutiva”58 dell’articolo in questione

che dovrebbe essere proposta al parlamento dall’esecutivo che, invece,

ostinandosi a parlare di “missioni di pace” opta per una soluzione

“diplomatica” in virtù d’alleanze internazionali “utili per il Paese”

lasciando irrisolto il problema che rimane a chi si trova sul campo a

fronteggiare una situazione decisa “a tavolino”59.

58 v. supra cap.2 § 4.1, nota 83. 59 ad esempio la missione “Antica Babilonia” non è stata avallata dall’ONU che non ha

creduto al possesso di armi di distruzione di massa da parte del dittatore iracheno Saddam Hussein paventata dagli americani. In effetti, si è poi chiarito che tali armi non esistevano, ma la guerra si è fatta, e l’Italia ha partecipato con i noti effetti disastrosi della strage di Nassyria. Ritengo, in proposito che vi sia stato un errore di valutazione sulla situazione del Paese in cui sono andati i nostri militari che hanno dovuto difendersi da pericoli difficilmente fronteggiabili sulla base delle R.O.E. ricevute da cui hanno avuto anche origine i comportamenti oggetto di esame della Procura militare di Roma accaduti durante la “battaglia dei Ponti” svoltasi a Nassirja il 7 aprile 2004 per la quale sembra sia stato aperto un fascicolo a seguito di esposti (cfr Interrogazione parlamentare n.3-03274 del 20 aprile 2004 e relativa risposta, in www.parlamento.it )

Page 45: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Premesso quanto sopra, occorre ora affrontare un ulteriore

problema: ai militari impegnati in missioni di pace all’estero ed

assoggettati al codice penale militare di guerra60, possono essere

applicate le esimenti previste dal codice penale militare di pace?

Il quesito non è privo di risvolti applicativi, soprattutto se si

considera che alcune delle cause di non punibilità previste dalla

legislazione di pace (art.41 e 44 c.p.m.p.) possono trovare

un’applicazione ampia poiché riferibili anche alla commissione di

reati comuni (non militari) realizzati da un appartenente alle FF.AA.61.

Così ad esempio l’esimente dell’uso legittimo delle armi, che

come visto circoscrive l’ambito dell’utilizzo della forza al ricorrere di

determinate circostanze, qualora fosse ritenuto non applicabile ai

militari impegnati nelle missioni da ultimo ipotizzate, produrrebbe

come conseguenza una restrizione delle cause di non punibilità

concernenti il personale militare, con riduzione dei casi di legittimo

uso della forza, poiché pur potendosi ipotizzare una riespansione

dell’esimente di diritto penale comune (art. 53 c.p.), l’operatività della

60 Ai militari impegnati nella missione in Iraq, in virtù del D.L. 10 luglio 2003 n.,165 conv. in legge 1/8/2003 n.219, si applica il codice penale militare di guerra e l’art. 9 del D.L. 1/12/2001 n.421 conv. con modificazioni in L. 31/1/2002 n.6

61 Cfr. BRUNELLI, Diritto penale militare, III edizione, 2002, 84; il quale osserva con riferimento all’art. 41 c.p.m.p che la norma riguarda più lo statuto penale del militare che la specifica materia del diritto penale militare.

Page 46: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

stessa sarebbe, tuttavia, preclusa dalla mancanza della qualità di

“pubblico ufficiale” in capo agli appartenenti alle FF.AA.62.

Sul punto si fronteggiano differenti ricostruzioni: quella

secondo cui l’applicazione della legge penale militare di guerra

determinerebbe la temporanea sospensione della legge penale di

pace63; e quella per cui, stante il carattere di complementarietà della

prima rispetto alla seconda, ravvisa una contemporanea vigenza dei

due complessi normativi, uno dei quali, quello di guerra, concernente

norme prevalenti perché speciali rispetto a quelle contenute in quello

di pace e disciplinanti la stessa materia64.

62 Proprio la non configurabilità della qualità di pubblico ufficiale in capo al personale militare, a meno d’incarichi che attribuiscano specificamente tale status (ad es. incarichi di polizia militare) ha indotto il legislatore militare del 1941 alla formulazione dell’art.41 c.p.m.p., in tale senso BRUNELI, op. cit., 84-85

63 VENDITTI, Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, I, Milano, 1995, 1 ss.. Tale tesi è stata elaborata prima delle recenti modifiche al codice penale militare di guerra le quali, ai fini dell’applicazione del medesimo, non richiedono più la dichiarazione dello stato di guerra.

64 BRUNELI, op. cit., 29 ss.

Page 47: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

BIBLIOGRAFIA

ALBEGGIANI F., Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed uso legittimo delle armi (nota a Cass. sez. IV, 6 febbraio 2003, Fusi) in Foro it., 2003, 435;

ALESSI, Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, in Noviss. Dig. It., Torino, XV, 1968.

ALIBRANDI,, L’uso legittimo delle armi, Milano, 1979;

ALTAVILLA, Difesa legittima (dir. pen. com.), in Noviss. Dig. It., Torino, V, 1960, 623;

ANGIONI, Le cause che escludono l’illiceità obiettiva penale, Milano, 1930;

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, parte generale, VX, Milano, 2000;

ARCABASSO, Riflessioni in tema di uso legittimo delle armi nel sistema legislativo italiano, in Riv. Pol., 1968

ARDIZZONE S., voce Uso legittimo delle armi, in Enc. Dir., XLV, 1992, 976;

AZZALI, L’eccesso colposo, Milano, 1965,

BATTAGLINI, Diritto penale – parte generale -, Padova, 1949, 328 ss.;

BELLAGAMBA-VIGNA La legge sull’ordine pubblico, Milano, 1975;

BELTRANI,, Compendio di diritto penale, Napoli, 1993, 96 ss.;

BENVENUTI, voce Autotutela (dir. Amm.), in Enc. Dir., IV, 1959, 537;

Page 48: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

BETTIOL, Diritto penale - parte generale -, Padova, 1973, 320 ss;

BITETTI, Sull’uso legittimo delle armi, in Giust. Pen., 1946, II, 701;

BLASI-RUSSO Art. 2 - Diritto alla vita - in BARTOLE-CONFORTI-RAIMONDI, Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001;

BOSCARELLI, Compendio di diritto penale - parte generale - , Milano, 1968, 76-77;

BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico (a proposito dela legge 2 maggio 1975 n.152) in La questione criminale, 1975, 259;

CADONI, A., Interpretazione ed applicazione dell’art.53c.p. in Riv. Polizia, 1970, 129 ss.;

CAMAIONI S., Rilievi sull’uso legittimo delle armi, in Arch. Pen., 1985, 113 ss.;

CARACCIOLI, L’esercizio del diritto,Milano, 1965, 94;

CARBONE, Esecuzione dell’atto amministrativo, in Enc. Dir., XV, 1966, 412 ss.;

CARNELUTTI, Lezioni di diritto penale, Roma, 1942;

CARNELUTTI, F., Lezioni di diritto penale, Milano, 1943;

CERASE, M., art.53 – Uso legittimo delle armi, modificato dall’art. 14 l. 2 maggio 1975 n.152, in LATTANZI – LUPO, Codice Penale - Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina, vol. II, Tomo I, Il Reato, Milano, 2000

CERVONE, A., Uso legittimo delle armi, in Studium iuris, 2003, 1525 ss.;

CHIAROTTI F., Appunti sull’uso delle armi per impedire

Page 49: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

l’evasione, in Arch. pen., I, 1949, 115 ss.;

CHIAVARIO, La convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969;

CIARDI G., voce Uso legittimo delle armi (dir. pen. mil.) in Noviss. Dig. I., XX,Torino, 1975, 268 ss.;

CIRIGNOTTA-TURRINI Evasioni, traduzioni dei detenuti e uso legittimo delle armi, in Dir. Pen. e Processo, 2000, 775;

COLACCI, problemi vecchi e nuovi a proposito del’art. 53 c.p., in Scritti Pioletti, 1982, 145;

CORAGGIO, voce Autotutela (dir.amm.), in Enc. Giur. Treccani, IV, 1988;

D’ORSI, L’uso legittimo delle armi da parte della Guardia di Finanza e degli agenti di custodia, in Riv. Pol., 1953, 405 ss.;

DE MATTIA A., Errore ed eccesso nell’uso legittimo delle armi, in Giust. pen.,1952, II, 518 ss.;

DELOGU T., L’Uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in Arch. pen., 1972, I, 166 ss.;

DI BENEDETTO U., Diritto penale, Maggioli, 1998, 274 ss.;

DI FALCO- ROMANO-SALTELLI

Nuovo codice penale commentato, I, 1940, 347 ss,;

DI VICO P., Dell’eccesso nell’uso legittimo delle armi (artt.33 e 55 cod. pen.), in Riv. Pen.,1933, 882 ss.;

DOLCE R., Lineamenti di una teoria generale delle scusanti nel diritto penale, Milano, 1956;

DOLCINI-MARINUCCI voce:Uso legittimo delle armi, in Codice penale commentato - parte generale -, Milano, 1999, 494 ss.;

Page 50: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

DOLCINI-MARINUCCI Manuale di diritto penale- parte generale, Milano, 2004

DONATI M., Legittima difesa ed uso legittimo delle armi, in Riv. Polizia, 1950, 403 ss,;

FERRAJOLI, Emergenza penale e crisi della giurisdizione, in DeP, 1984, II, 271;

FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, IV, Bologna, 2005;

FIORE, Diritto penale, parte generale, vol. I, 1993;

FIORE, Cause di giustificazione e fatti colposi, Padova, 1996, 137;

FLORIAN, Trattato di diritto penale. Parte generale, Milano, 1934;

FORTUNA E., Nuova disciplina sostanziale dell’uso legittimo delle armi, in Riv. Polizia, 1982, 551;

FRANCESCHETTI,, Corso di diritto penale, Piacenza, 2003, 118 ss.;

FROSALI,, Sistema penale italiano, II, Torino, 1958, 325 ss.;

GABRIELLO, E., La scriminante dell’uso legittimo delle armi e il diritto vivente della Cassazione, in Nuovo dir., 2004, 662;

GALLI, Sulla legittimità dell’impiego dei cani contrabbando, in Riv. G.d.F. , 1956, 15;

GALLO M., Non imputabilità dell’agente e non punibilità del fatto nelle formule di proscioglimento, in Giust. It., 1951;

GARINO V., voce Uso legittimo delle armi, in Noviss. Dig. It., III edizione, appendice 1980 -1987, vol. VII, Torino, 1987, 1035 ss.:

GHIZZO, Il giudizio di proporzione, la legittima difesa militare: si ritorna a Vincenzo Mancini, in Rassegna della Giustizia

Page 51: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Militare, XXVI, n.4-5-6, Luglio-dicembre 2000, 79-99.

GIANNELLI-MAGLIO Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere: uso legittimo delle armi e di altri mezzi di coazione fisica, in Riv. Pen., 2004, 283;

GRANATA L., Difesa legittima ed estremi giuridici dell’uso legittimo delle armi, in Giust. Pen., 1952, II, 118 ss.;

GRANATA, Il concetto di prevenzione e l’attività di polizia, in Riv. Pol., 1951, 546;

GRIECO, voce Uso legittimo delle armi in E.F., I.,1958, 385;

GRISPIGNI, Diritto penale italiano, II, Milano, 1952;

GROSSO, Legittima difesa (diritto penale), in Enc. Dir., XXIV, 1974, 40;

GROSSO, L’errore sulle scriminanti, Milano, 1961, 143;

GUADAGNO, Manuale di diritto penale, Roma, 1962;

IAZZETTI M., Uso delle armi per fatti commessi in servizio di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza per il mantenimento dell’ordine pubblico, in Riv. Polizia, 1962, 113 ss.;

JANNITTI – PIROMALLO,

Manuale delle leggi di Pubblica Sicurezza, Milano, 1953;

LAURO, L’uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica nell’ordinamento italiano, Roma, 1987;

LEONE, I fatti dell’Ucciardone e l’art. 53 c.p., in R.P., 1957, I, 247;

LO CASCIO, Diritto penale militare, Milano, 1958;

LUPONE, Irrilevanza della c.d. resistenza passiva e

Page 52: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

delle fuga, in particolare nell’interpretazione della norma di cui all’art. 53c.p., in Giur.Merito, 1978, 887;

MAGGIORE, Diritto penale, parte generale, 5^ ed., 1958;

MAJNO, Commento al codice penale italiano, vol. I, Torino, 1924, 128 ss.;

MALINVERNI, Scopo e movente nel diritto penale, Torino, 1955;

MANTOVANI F., Diritto penale, parte generale, IV, Padova, 2001;

MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol.II, Torino, 1926, 132 ss.;

MARIANI, L’uso dei cani anticontrabbando e l’esimente di cui all’art. 53 c.p., in G.P., 1956, II, 267;

MARINI, voce Uso legittimo delle armi, in Noviss. Dig. It., XX, Torino, 1975, 259;

MARINI, Elementi di diritto penale, Torino, 1978

MARRA, Ammissibilità dell’uso legittimo delle armi nelle ipotesi di fuga e resistenza a pubblico ufficiale, in Riv. Giur. Polizia, 2001, 663;

MARZANO, Considerazioni sull’uso legittimo delle armi, in Riv. Polizia, 1987, 675;

MAZZA, In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione con riguardo all’illecito di polizia, in Foro it., 1952, IV, 104;

MEZZETTI, Uso legittimo delle armi, in Dig. Disc. Pen., 4^ ed., vol.XV, Torino, 1998, 126 ss.;

MILILLO, L’uso legittimo delle armi contro i contrabbandieri e l’eccesso scusabile, in

Page 53: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

Foro pen., 1954, 577 ss. ;

MINGHELLI, Facoltà d’arresto del privato e uso delle armi, in M.D.P., 1975, 1066;

MORETTI, Codice penale militare commentato, Milano, 1963;

MORONE, Azioni di polizia e risarcibilità dei danni, in Giur. it., 1953,I,2,188;

MORSELLI, La reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, Messina, 1978;

MUGGIA, La responsabilità dello Stato per i danni arrecati dalla autorità di polizia, in Foro pad., 1952, III, 170;

NOBILI, Corte Costituzionale e <<Ordine pubblico>>: la procedura privilegiata per la incriminazione di appartenenti alle forze di polizia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1976, 734 ss,;

NUVOLONE, Nota redazionale alla legge 2 maggio 1975, n.152, in I.P., 1975, 249;

NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, II ed., 1982, Padova;

PADOVANI, Diritto penale, Milano, 1990;

PAGLIARO A, Principi di diritto penale, parte generale, VII, Milano, 2000;

PANNAIN, Manuale di diritto penale, Torino, 1967, 746-747;

PECORELLA, La legge Reale: un attentato alla Costituzione, in Ordine pubblico e criminalità, Milano, 1975, 92;

PELAGGI, Calogero Arcabasso. Riflessioni in tema di uso legittimo delle armi nel sistema legislativo italiano, in Rass. Arma Carabinieri, 1968,5, 773; in Rass. Studi Penitenziari, 1970, 3, 567;

Page 54: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

PERUGINI, Armi e mezzi di coazione per la repressione del contrabbando, in Riv. G.d.F., 1963, 347;

PISA, Osservazioni sull’uso legittimo delle armi, in Annali fac. Giurisprudenza Univ. Genova, 1971, 145;

POLIDORI, voce Uso legittimo delle armi nel diritto penale militare, in Noviss. Dig. It., XX, Torino, 1975, 142;

PULITANO’, voce Uso legittimo delle armi, in Enc. Giur., XXXII, 1994;

PULITANO’, voce Uso legittimo delle armi, in Enc. Giur. Treccani, 1991;

RAMAIOLI, Riflessioni sulla disciplina dell’uso delle armi da parte dei componenti delle forze dell’ordine, in Cass. pen., 1983, 658 ss.;

RANIERI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Padova, 1968;

RANZATTO, Uso delle armi per effettuare un arresto legale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2004, 5, 601;

RICCA, Alcune osservazioni sull’art.53 cod. pen., in Scuola pos., 1933, I, 321;

ROIATI, Caratteristiche dei requisiti della violenza o della resistenza per legittimare l’uso delle armi, in Riv. Penale, 2004, 1, 53;

ROMANO, Forza pubblica, in Dir. pub., VII, 1991, 25;

ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, I edizione, 1987, 482 ss.;

ROSSI, Uso legittimo delle armi, in R.A.C., 1974, 427;

RUBINO, Responsabilità della pubblica

Page 55: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

amministrazione in relazione agli artt.28 e 113 Costituzione e art. 7 della legge di Pubblica sicurezza, in Riv. Pol., 1967, 305;

RUOCCO, Il codice di polizia, Città di Castello, 1936;

SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819;

SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958;

SCANDONE, L’uso legittimo delle armi da parte degli operatori dei servizi di informazione e sicurezza, in Riv. Polizia, 1988, 537;

SENSALE, L’eccesso colposo e il concetto di colpa nell’uso delle armi, in Foro pen., 1958, I, 326;

SPAGNOLO, Gli elementi soggettivi nella struttura della scriminante, Padova, 1980;

SPIZUOCO, I mezzi di coercizione e in particolare l’impiego dei vani da parte della Finanza, in R.P., 1956, I, 255;

SPIZUOCO, La reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, Napoli, 1962;

SPIZUOCO, Il potere di coercizione del P.U. e la rapina aggravata, in G.P., 1978, II, 55;

STEIN, Uso legittimo delle armi: le autorizzazioni legali, in Riv. Pen., 1936;

STEIN, Uso legittimo delle armi, considerazioni generali, in Riv. Pen., 1936;

TRAPANI, Uso legittimo delle armi, in Studium iuris, 2001, 1, 90;

VASSALLI, voce: Cause di non punibilità, in Enc. Dir., VI, 1960, 618 ss.;

VELOTTI, Uso legittimo delle Armi, in Rassegna Arma Carabinieri, 1972, 1059;

Page 56: 3 · Web view... SANDULLI, Note sul potere di coercizione, in RTD Pub., 1964, 819; SANTORO, Manuale di diritto penale, parte generale, 1958; SCANDONE, L’uso legittimo delle armi

VENDITTI, La reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, Milano, 1954

VENDITTI, Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, Torino, 1978

VERZERA, Condizioni e limiti dell’uso legittimo delle armi, in Diritto & formazione, 2004, 2, 260;

SITI INTERNET CONSULTATI

www.camera.itwww.camerepenalionline.camerepenali.itwww.carabinieri.itwww.costituzionalismo.itwww.diritto.itwww.dirittoegiustiziaonline.itwww.dirittomilitare.itwww.echr.coe.int/echrwww.giustizia.itwww.infoius.itwww.interno.itwww.lexfor.itwww.parlamento.itwww.penale.itwww.piazzacarlogiuliani.orgwww.poliziadistato.itwww.prefettura.messina.it/www.senato.itwww.studiperlapace.itwww.un.orgwww.usembassy.itwww.veritagiustizia.it