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© Laurus Robuffo Documentazioni e legalizzazioni 1. D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649. Disciplina del- l’uso della carta d’identità e degli altri docu- menti equipollenti al passaporto ai fini del- l’espatrio (G.U. 16 dicembre 1974, n. 328). ––––––––––– Il testo è riportato alla voce Passaporti. 2. L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini- strativi. ––––––––––– L’art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (recante «ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa») ha apposto le rubriche agli artico- li della presente L. n. 241/1990. CAPO I PRINCIPI Art. 1. Principi generali del’attività ammini- strativa. 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di econo- micità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli pro- cedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario ( 1 ). 1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diverssamente ( 2 ). 1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 ( 2 ). 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. ––––––––––– (1) Comma così modificato dall’art. 1, L. 11 feb- braio 2005, n. 15. (2) Comma inserito dall’art. 1, L. n. 15/2005 cit. Art. 2. Conclusione del procedimento. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi del- l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di con- certo con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di com- petenza delle amministrazioni statali devono con- cludersi, ove non siano direttamente previsti per leg- ge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro so- stenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubbli- ci tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del pro- cedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termi- ni di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acqui- sizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altre- sì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del- l’amministrazione stessa o non direttamente acquisi- bili presso altre pubbliche amministrazioni. Si appli- cano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. 5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’ammi- nistrazione inadempiente, fintanto che perdura l’ina- dempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fon- datezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricor- rano i presupposti. ––––––––––– Articolo così sostituito dall’art. 3, co. 6-bis, D.L.

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D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649. Disciplina del- l’uso della carta d’identità e degli altri docu- menti equipollenti al passaporto ai fini del- l’espatrio (G.U. 16 dicembre 1974, n. 328). ––––––––––– L’art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (recante «ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa») ha apposto le rubriche agli artico- li della presente L. n. 241/1990. © Laurus Robuffo 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo

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Documentazioni e legalizzazioni

1.

D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649. Disciplina del-l’uso della carta d’identità e degli altri docu-menti equipollenti al passaporto ai fini del-l’espatrio (G.U. 16 dicembre 1974, n. 328).–––––––––––

Il testo è riportato alla voce Passaporti.

2.

L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme inmateria di procedimento amministrativo edi diritto di accesso ai documenti ammini-strativi.–––––––––––

L’art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15(recante «ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,n. 241, concernenti norme generali sull’azioneamministrativa») ha apposto le rubriche agli artico-li della presente L. n. 241/1990.

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1. Principi generali del’attività ammini-strativa. 1. L’attività amministrativa persegue i finideterminati dalla legge ed è retta da criteri di econo-micità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenzasecondo le modalità previste dalla presente legge edalle altre disposizioni che disciplinano singoli pro-cedimenti, nonché dai principi dell’ordinamentocomunitario (1).

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozionedi atti di natura non autoritativa, agisce secondo lenorme di diritto privato salvo che la legge dispongadiverssamente (2).

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio diattività amministrative assicurano il rispetto deiprincipi di cui al comma 1 (2).

2. La pubblica amministrazione non può aggravareil procedimento se non per straordinarie e motivateesigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 1, L. 11 feb-braio 2005, n. 15.

(2) Comma inserito dall’art. 1, L. n. 15/2005 cit.

Art. 2. Conclusione del procedimento. 1. Ove ilprocedimento consegua obbligatoriamente ad unaistanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, lapubblica amministrazione ha il dovere di concluderlomediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi del-l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Ministro competente, di con-certo con il Ministro per la funzione pubblica, sonostabiliti i termini entro i quali i procedimenti di com-petenza delle amministrazioni statali devono con-cludersi, ove non siano direttamente previsti per leg-ge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondoi propri ordinamenti, i termini entro i quali devonoconcludersi i procedimenti di propria competenza. Itermini sono modulati tenendo conto della loro so-stenibilità, sotto il profilo dell’organizzazioneamministrativa, e della natura degli interessi pubbli-ci tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del pro-cedimento o dal ricevimento della domanda, se ilprocedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2,il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedonoper l’adozione di un provvedimento l’acquisizione divalutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termi-ni di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acqui-sizione delle valutazioni tecniche per un periodomassimo comunque non superiore a novanta giorni.I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altre-sì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione diinformazioni o certificazioni relative a fatti, stati oqualità non attestati in documenti già in possesso del-l’amministrazione stessa o non direttamente acquisi-bili presso altre pubbliche amministrazioni. Si appli-cano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i terminidi cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenziodell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bisdella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essereproposto anche senza necessità di diffida all’ammi-nistrazione inadempiente, fintanto che perdura l’ina-dempimento e comunque non oltre un anno dallascadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3.Il giudice amministrativo può conoscere della fon-datezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilitàdell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricor-rano i presupposti.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 3, co. 6-bis, D.L.

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14 marzo 2005, n. 35 conv., con modif., dalla L. 14maggio 2005, n. 80.

Il comma 6-quinquies dell’art. 3 cit., ha dispostoche continuano ad applicarsi le disposizioni vigentialla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del D.L. n. 35/2005 cit., emanate ai sensi del-l’articolo 2, co. 2, L. n. 241/1990, se non modifica-te o sostituite dalle disposizioni adottate dal Gover-no o dagli enti pubblici nazionali ai sensi del co. 2del presente art. 2, nel testo sostituito.

Art. 3. Motivazione del provvedimento. 1. Ogniprovvedimento amministrativo, compresi quelliconcernenti l’organizzazione amministrativa, losvolgimento dei pubblici concorsi ed il personale,deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previ-ste dal comma 2. La motivazione deve indicare ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che han-no determinato la decisione dell’amministrazione,in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti nor-mativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altroatto dell’amministrazione richiamato dalla decisionestessa, insieme alla comunicazione di quest’ultimadeve essere indicato e reso disponibile, a norma del-la presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devonoessere indicati il termine e l’autorità cui è possibilericorrere.

Art. 3-bis. Uso della telematica. 1. Per consegui-re maggiore efficienza nella loro attività, le ammini-strazioni pubbliche incentivano l’uso della telemati-ca, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazio-ni e tra queste e i privati.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 3, L. 11 febbraio 2005,n. 15.

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4. Unità organizzativa responsabile del pro-cedimento. 1. Ove non sia già direttamente stabilitoper legge o per regolamento, le pubbliche ammini-strazioni sono tenute a determinare per ciascun tipodi procedimento relativo ad atti di loro competenzal’unità organizzativa responsabile della istruttoria edi ogni altro adempimento procedimentale, nonchédell’adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1sono rese pubbliche secondo quanto previsto daisingoli ordinamenti.

Art. 5. Responsabile del procedimento. 1. Ildirigente di ciascuna unità organizzativa provvedead assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’u-nità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro

adempimento inerente il singolo procedimento non-ché, eventualmente, dell’adozione del provvedimen-to finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazionedi cui al comma 1, è considerato responsabile delsingolo procedimento il funzionario preposto allaunità organizzativa determinata a norma del comma1 dell’art. 4.

3. L’unità organizzativa competente e il nominati-vo del responsabile del procedimento sono comuni-cati ai soggetti di cui all’art. 7 e, a richiesta, a chiun-que vi abbia interesse.

Art. 6. Compiti del responsabile del procedi-mento. 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni diammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i pre-supposti che siano rilevanti per l’emanazione delprovvedimento;

b) accerta di ufficio, i fatti, disponendo il com-pimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ognimisura per l’adeguato e sollecito svolgimento del-l’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilasciodi dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni oistanze erronee o incomplete e può esperire accerta-menti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizionidocumentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competen-za, indice le conferenze di servizi di cui all’art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e lenotificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provve-dimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organocompetente per l’adozione. L’organo competenteper l’adozione del provvedimento finale, ove diver-so dal responsabile del procedimento, non puòdiscostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condottadal responsabile del procedimento se non indican-done la motivazione nel provvedimento finale (1).–––––––––––

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 4,L.. 11 febbraio 2005, n. 15.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTOAMMINISTRATIVO

Art. 7. Comunicazione di avvio del procedi-mento. 1. Ove non sussistano ragioni di impedi-mento derivanti da particolari esigenze di celeritàdel procedimento, l’avvio del procedimento stesso ècomunicato, con le modalità previste dall’art. 8, aisoggetti nei confronti dei quali il provvedimentofinale è destinato a produrre effetti diretti ed a quel-li che per legge debbono intervenire. Ove parimentinon sussistano le ragioni di impedimento predette,qualora da un provvedimento possa derivare un pre-

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giudizio a soggetti individuati o facilmente indivi-duabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’ammini-strazione è tenuta a fornire loro, con le stesse moda-lità, notizia dell’inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva lafacoltà dell’amministrazione di adottare, anche pri-ma della effettuazione delle comunicazioni di cui almedesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8. Modalità e contenuti della comunicazio-ne di avvio del procedimento. 1. L’amministrazio-ne provvede a dare notizia dell’avvio del procedi-mento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:a) l’amministrazione competente;b) l’oggetto del procedimento promosso;c) l’ufficio e la persona responsabile del procedi-

mento;c-bis) la data entro la quale, secondo i termini

previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve conclu-dersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso diinerzia dell’amministrazione (1);

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, ladata di presentazione della relativa istanza (1);

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.3. Qualora per il numero dei destinatari la comuni-

cazione personale non sia possibile o risulti partico-larmente gravosa, l’amministrazione provvede arendere noti gli elementi di cui al comma 2 median-te forme di pubblicità idonee di volta in volta stabi-lite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni pre-scritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cuiinteresse la comunicazione è prevista.–––––––––––

(1) Lettera inserita dall’art. 5, L. 11 febbraio2005, n. 15.

Art. 9. Intervento nel procedimento. 1. Qualun-que soggetto, portatore di interessi pubblici o priva-ti, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti inassociazioni o comitati, cui possa derivare un pre-giudizio dal provvedimento, hanno facoltà di inter-venire nel procedimento.

Art. 10. Diritti dei partecipanti al procedimen-to. 1. I soggetti di cui all’art. 7 e quelli intervenutiai sensi dell’art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento,salvo quanto previsto dall’art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, chel’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove sianopertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativiall’accoglimento dell’istanza. 1. Nei procedimen-ti ad istanza di parte il responsabile del procedimen-to o l’autorità competente, prima della formale ado-zione di un provvedimento negativo, comunica tem-pestivamente agli istanti i motivi che ostano all’ac-coglimento della domanda. Entro il termine di dieci

giorni dal ricevimento della comunicazione, gliistanti hanno il diritto di presentare per iscritto leloro osservazioni, eventualmente corredate da docu-menti. La comunicazione di cui al primo periodointerrompe i termini per concludere il procedimentoche iniziano nuovamente a decorrere dalla data dipresentazione delle osservazioni o, in mancanza,dalla scadenza del termine di cui al secondo perio-do. Dell’eventuale mancato accoglimento di taliosservazioni è data ragione nella motivazione delprovvedimento finale. Le disposizioni di cui al pre-sente articolo non si applicano alla procedure con-corsuali e ai procedimenti in materia previdenziale eassistenziale sorti a seguito di istanza di parte egestiti dagli enti previdenziali.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 6, L. 11 febbraio 2005,n. 15.

Art. 11. Accordi integrativi o sostitutivi delprovvedimento. 1. In accoglimento di osservazionie proposte presentate a norma dell’art. 10, l’ammi-nistrazione procedente può concludere, senza pre-giudizio del pubblico interesse, accordi con gli inte-ressati al fine di determinare il contenuto discrezio-nale del provvedimento finale ovvero [, nei casi pre-visti dalla legge,] (1) in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accor-di di cui al co. 1, il responsabile del procedimento puòpredisporre un calendario di incontri cui invita, sepa-ratamente o contestualmente, il destinatario del prov-vedimento ed eventuali controinteressati (2).

2. Gli accordi di cui al presente art. debbono esse-re stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvoche la legge disponga altrimenti. Ad essi si applica-no, ove non diversamente previsto, i principi delcodice civile in materia di obbligazioni e contratti inquanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono sog-getti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interessel’amministrazione recede unilateralmente dall’ac-cordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazio-ne di un indennizzo in relazione agli eventuali pre-giudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buonandamento dell’azione amministrativa, in tutti i casiin cui una pubblica amministrazione concludeaccordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipu-lazione dell’accordo è preceduta da una determina-zione dell’organo che sarebbe competente per l’ado-zione del provvedimento (3).

5. Le controversie in materia di formazione, con-clusione ed esecuzione degli accordi di cui al pre-sente art. sono riservate alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo.–––––––––––

(1) Parole soppresse dall’art. 7, L. 11 febbraio2005, n. 15.

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(2) Comma inserito dal D.L. 12 maggio 1995, n.163 conv. in L. 11 luglio 1995, n. 273.

(3) Comma inserito dall’art. 7, L. n. 15/2005 cit.

Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggieconomici. 1. La concessione di sovvenzioni, con-tributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione divantaggi economici di qualunque genere a personeed enti pubblici e privati sono subordinate alla pre-determinazione ed alla pubblicazione da parte delleamministrazioni procedenti, nelle forme previste dairispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cuile amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle moda-lità di cui al comma 1 deve risultare dai singoliprovvedimenti relativi agli interventi di cui al mede-simo comma 1.

Art. 13. Ambito di applicazione delle norme sul-la partecipazione. 1. Le disposizioni contenute nelpresente capo non si applicano nei confronti dell’at-tività della pubblica amministrazione diretta allaemanazione di atti normativi, amministrativi gene-rali, di pianificazione e di programmazione, per iquali restano ferme le particolari norme che ne rego-lano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì aiprocedimenti tributari per i quali restano parimentiferme le particolari norme che li regolano, nonché aiprocedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio1991,n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, edal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e suc-cessive modificazioni (1).–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 22, co. 1, lett.a), L. 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10marzo 2001, n. 58).

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONEAMMINISTRATIVA

Art. 14. Conferenza di servizi (1). 1. Qualora siaopportuno effettuare un esame contestuale di variinteressi pubblici coinvolti in un procedimentoamministrativo, l’amministrazione procedente indì-ce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quan-do l’amministrazione procedente deve acquisireintese, concerti, nulla osta o assensi comunquedenominati di altre amministrazioni pubbliche e nonli ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da par-te dell’amministrazione competente, della relativarichiesta. La conferenza può essere altresì indettaquando nello stesso termine è intervenuto il dissen-so di una o più amministrazioni interpellate (2).

3. La conferenza di servizi può essere convocata

anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti inpiù procedimenti amministrativi connessi, riguardan-ti medesimi attività o risultati. In tal caso, la confe-renza è indetta dall’amministrazione o, previa infor-male intesa, da una delle amministrazioni che curanol’interesse pubblico prevalente. [Per i lavori pubblicisi continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.] (3)L’indizione della conferenza può essere richiesta daqualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l’attività del privato sia subordinata adatti di consenso, comunque denominati, di compe-tenza di più amministrazioni pubbliche, la confe-renza di servizi è convocata, anche su richiesta del-l’interessato, dall’amministrazione competente perl’adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavoripubblici la conferenza di servizi è convocata dalconcedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo,dal concessionario entro quindici giorni fatto salvoquanto previsto dalle leggi regionali in materia divalutazione di impatto ambientale (VIA). Quando laconferenza è convocata ad istanza del concessiona-rio spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto(2).

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coin-volte, la conferenza di servizi è convocata e svoltaavvalendosi degli strumenti informatici disponibili,secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesi-me amministrazioni (4).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 1, dellaL. 24 novembre 2000, n. 340.

(2) Comma così modificato dall’art. 8, L. 11 feb-braio 2005, n. 15.

(3) Periodo soppresso dall’art. 8, L. n. 15/2005cit.

(4) Comma aggiunto dall’art. 8, L. n. 15/2005 cit.

Art. 14 bis. Conferenza di servizi preliminare(1). 1. La conferenza di servizi può essere convocataper progetti di particolare complessità e di insedia-menti produttivi di beni e servizi su motivata richie-sta dell’interessato, documentata, in assenza di unprogetto preliminare, da uno studio di fattibilità, pri-ma della presentazione di una istanza o di un proget-to definitivi, al fine di verificare quali siano le condi-zioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessa-ri atti di consenso. In tale caso la conferenza si pro-nuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta ei relativi costi sono a carico del richiedente (2).

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pub-bliche e di interesse pubblico, la conferenza di servi-zi si esprime sul progetto preliminare al fine di indi-care quali siano le condizioni per ottenere, sul pro-getto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, leautorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi,comunque denominati, richiesti dalla normativavigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla

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tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, delpatrimonio storico-artistico o alla tutela della salute edella pubblica incolumità, si pronunciano, per quan-to riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sullesoluzioni progettuali prescelte. Qualora non emerga-no, sulla base della documentazione disponibile, ele-menti comunque preclusivi della realizzazione delprogetto, le suddette amministrazioni indicano, entroquarantacinque giorni, le condizioni e gli elementinecessari per ottenere, in sede di presentazione delprogetto definitivo, gli atti di consenso (2).

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenzadi servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclu-sione della fase preliminare di definizione dei con-tenuti dello studio d’impatto ambientale, secondoquanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclu-sione non intervenga entro novanta giorni dallarichiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizisi esprime comunque entro i successivi trenta gior-ni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità compe-tente alla VIA si esprime sulle condizioni per la ela-borazione del progetto e dello studio di impattoambientale. In tale fase, che costituisce parte inte-grante della procedura di VIA, la suddetta autoritàesamina le principali alternative, compresa l’alter-nativa zero, e, sulla base della documentazionedisponibile, verifica l’esistenza di eventuali elemen-ti di incompatibilità, anche con riferimento alla loca-lizzazione prevista dal progetto e, qualora tali ele-menti non sussistano, indica nell’ambito della con-ferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sededi presentazione del progetto definitivo, i necessariatti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenzapreliminare da una amministrazione preposta allatutela ambientale, paesaggistico-territoriale, delpatrimonio storico-artistico, della salute o della pub-blica incolumità, con riferimento alle opere interre-gionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’artico-lo 14-quater, comma 3 (3).

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenzadi servizi si esprime allo stato degli atti a sua dispo-sizione e le indicazioni fornite in tale sede possonoessere motivatamente modificate o integrate solo inpresenza di significativi elementi emersi nelle fasisuccessive del procedimento, anche a seguito delleosservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile uni-co del procedimento trasmette alle amministrazioniinteressate il progetto definitivo, redatto sulla basedelle condizioni indicate dalle stesse amministrazio-ni in sede di conferenza di servizi sul progetto preli-minare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e ilsessantesimo giorno successivi alla trasmissione. Incaso di affidamento mediante appalto concorso oconcessione di lavori pubblici, l’amministrazioneaggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sul-la base del solo progetto preliminare, secondo quan-

to previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, esuccessive modificazioni.–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 17 L. 15 maggio1997, n. 127 e poi così sostituito dall’art. 10 della L.24 novembre 2000, n. 340.

(2) Comma così modificato dall’art. 9, L. 11 feb-braio 2005, n. 15.

(3) Comma inserito dall’art. 9, L. n. 15/2005 cit.

Art. 14 ter. Lavori della conferenza di servizi(1). 01. La prima riunione della conferenza di servi-zi è convocata entro quindici giorni ovvero, in casodi particolare complessità dell’istruttoria, entro tren-ta giorni dalla data di indizione (2).

1. La conferenza di servizi assume le determina-zioni relative all’organizzazione dei propri lavori amaggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della con-ferenza di servizi deve pervenire alle amministrazio-ni interessate, anche per via telematica o informatica,almeno cinque giorni prima della relativa data. Entroi successivi cinque giorni, le amministrazioni convo-cate possono richiedere, qualora impossibilitate apartecipare, l’effettuazione della riunione in unadiversa data; in tale caso, l’amministrazione proce-dente concorda una nuova data, comunque entro idieci giorni successivi alla prima (3).

3. Nella prima riunione della conferenza di servi-zi, o comunque in quella immediatamente successi-va alla trasmissione dell’istanza o del progetto defi-nitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazio-ni che vi partecipano determinano il termine per l’a-dozione della decisione conclusiva. I lavori dellaconferenza non possono superare i novanta giorni,salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutil-mente tali termini, l’amministrazione procedenteprovvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presentearticolo (3).

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferen-za di servizi si esprime dopo aver acquisito la valu-tazione medesima ed il termine di cui al comma 3resta sospeso, per un massimo di novanta giorni,fino all’acquisizione della pronuncia sulla compati-bilità ambientale. Se la VIA non interviene nel ter-mine previsto per l’adozione del relativo provvedi-mento, l’amministrazione competente si esprime insede di conferenza di servizi, la quale si concludenei trenta giorni successivi al termine predetto. Tut-tavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti par-tecipanti alla conferenza di servizi, il termine ditrenta giorni di cui al precedente periodo è proroga-to di altri trenta giorni nel caso che si appalesi lanecessità di approfondimenti istruttori (3).

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia giàintervenuta la decisione concernente la VIA ledisposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-qua-ter, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni

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preposte alla tutela della salute, del patrimonio sto-rico-artistico e della pubblica incolumità (3).

6. Ogni amministrazione convocata partecipa allaconferenza di servizi attraverso un unico rappresen-tante legittimato, dall’organo competente, ad espri-mere in modo vincolante la volontà dell’ammini-strazione su tutte le decisioni di competenza dellastessa.

6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e inogni caso scaduto il termine di cui al comma 3,l’amministrazione procedente adotta la determina-zione motiviata di conclusione del procedimento,valutate le specifiche risultanze della conferenza etenendo conto delle posizioni prevalenti espresse inquella sede (2).

7. Si considera acquisito l’assenso dell’ammini-strazione il cui rappresentante non abbia espressodefinitivamente la volontà dell’amministrazionerappresentata [e non abbia notificato all’amministra-zione procedente, entro il termine di trenta giornidalla data di ricezione della determinazione di con-clusione del procedimento, il proprio motivato dis-senso, ovvero nello stesso termine non abbia impu-gnato la determinazione conclusiva della conferenzadi servizi] (4).

8. In sede di conferenza di servizi possono essererichiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istan-za o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documen-tazione. Se questi ultimi non sono forniti in dettasede, entro i successivi trenta giorni, si procedeall’esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determi-nazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostitui-sce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, conces-sione, nulla osta o atto di assenso comunque deno-minato di competenza delle amministrazioni parte-cipanti, o comunque invitate a partecipare ma risul-tate assenti, alla predetta conferenza (5).

10. Il provvedimento finale concernente opere sot-toposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente,unitamente all’estratto della predetta VIA, nellaGazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in casodi VIA regionale e in un quotidiano a diffusionenazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale decorrono i termini per eventualiimpugnazioni in sede giurisdizionale da parte deisoggetti interessati.–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 17 L. 15 maggio1997 e poi così sostituito dall’art. 11 della L. 24novembre 2000, n. 340.

(2) Comma inserito dall’art. 10, L. 11 febbraio2005, n. 15.

(3) Comma così modificato dall’art. 10, L. n.15/2005 cit.

(4) Parole abrogate dall’art. 10, L. n. 15/2005 cit.(5) Comma così sostituito dall’art. 10, L. n.

15/2005 cit.

Art. 14 quater. Effetti del dissenso espresso nel-la conferenza di servizi (1). 1. Il dissenso di uno opiù rappresentanti delle amministrazioni, regolar-mente convocate alla conferenza di servizi, a pena diinammissibilità, deve essere manifestato nella con-ferenza di servizi, deve essere congruamente moti-vato, non può riferirsi a questioni connesse che noncostituiscono oggetto della conferenza medesima edeve recare le specifiche indicazioni delle modificheprogettuali necessarie ai fini dell’assenso.

2. Abrogato (2).3. Se il motivato dissenso è espresso da un’ammi-

nistrazione preposta alla tutela ambientale, paesag-gistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico oalla tutela della salute e della pubblica incolumità, ladecisione è rimessa dall’amministrazione proceden-te, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, incaso di dissenso tra amministrazioni statali; b) allaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bol-zano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazionestatale e una regionale o tra più amministrazioniregionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in caso di dissenso tra un’amministrazione sta-tale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.Verificata la completezza della documentazioneinviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entrotrenta giorni, salvo che il Presidente del Consigliodei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o dellaConferenza unificata, valutata la complessità dell’i-struttoria, decida di prorogare tale termine per unulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (3).

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da unaregione o da una provincia autonoma in una dellematerie di propria competenza, la determinazionesostitutiva è rimessa dall’amministrazione proce-dente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazionestatale e una regionale o tra amministrazioni regio-nali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissen-so tra una regione o provincia autonoma e un entelocale. Verificata la completezza della documenta-zione inviata ai fini istruttori, la decisione è assuntaentro trenta giorni, salvo che il Presidente della Con-ferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,valutata la complessità dell’istruttoria, decida diprorogare tale termine per un ulteriore periodo nonsuperiore a sessanta giorni (3).

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bisla Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unifica-ta non provvede, la decisione, su iniziativa del Mini-stro per gli affari regionali, è rimessa al Consigliodei Ministri, che assume la determinazione sostituti-va nei successivi trenta giorni, ovvero, quando vertain materia non attribuita alla competenza statale aisensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’arti-

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colo 118 della Costituzione, alla competente Giuntaregionale ovvero alle competenti Giunte delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, che assumola determinazione sostitutiva nei successivi trentagiorni; qualora la Giunta regionale non provvedaentro il termine predetto, la decisione è rimessa alConsiglio dei Ministri, che delibera con la parteci-pazione dei Presidenti delle regioni interessate (3).

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioniregionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelleipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratifica-to, con propria legge, intese per la composizione deldissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma,della Costituzione, anche attraverso l’individuazio-ne di organi comuni competenti in via generale adassumere la determinazione sostitutiva in caso didissenso (3).

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le pre-rogative riconosciute alle regioni a statuto speciale ealle province autonome di Trento e di Bolzano daglistatuti speciali di autonomia e dalle relative normedi attuazione (3).

4. Abrogato (2).5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA

e in caso di provvedimento negativo trova applica-zione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della leg-ge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 303.–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art.17, comma 7, L. 15maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall’art. 12della L. 24 novembre 2000, n. 340.

(2) Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio2005, n. 15.

(3) L’originario comma 3 è stato così sostituitocon gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dall’art. 11, L. n. 15/2005 cit.

Art. 14 quinquies. Conferenza di servizi inmateria di finanza di progetto. 1. Nelle ipotesi diconferenza di servizi finalizzata all’approvazionedel progetto definitivo in relazione alla quale trovi-no applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,anche i soggetti aggiudicatari di concessione indivi-duati all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societàdi progetto di cui all’articolo 37-quinquies dellamedesima legge.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 12, L. 11 febbraio 2005,n. 15.

Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni.1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’artico-lo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempreconcludere tra loro accordi per disciplinare lo svol-

gimento in collaborazione di attività di interessecomune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto appli-cabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, com-mi 2, 3 e 5.

Art. 16. Attività consultiva. 1. Gli organi con-sultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbliga-toriamente richiesti entro quarantacinque giorni dalricevimento della richiesta. Qualora siano richiestidi pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediatacomunicazione alle amministrazioni richiedenti deltermine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che siastato comunicato il parere o senza che l’organo adi-to abbia rappresentato esigenze istruttorie, è infacoltà dell’amministrazione richiedente di procede-re indipendentemente dall’acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non siapplicano in caso di pareri che debbano essere rila-sciati da amministrazioni preposte alla tutelaambientale, paesaggistica, territoriale e della salutedei cittadini.

4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresen-tato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1può essere interrotto per una sola volta e il pareredeve essere reso definitivamente entro quindici gior-ni dalla ricezione degli elementi istruttori da partedelle amministrazioni interessate (1).

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osserva-zioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente ocon mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongonoprocedure di particolare urgenza per l’adozione deipareri loro richiesti.–––––––––––

(1) Comma così sostituito dalla L. 15 maggio1997, n. 127.

Art. 17. Valutazioni tecniche. 1. Ove per dispo-sizione espressa di legge o di regolamento sia previ-sto che per l’adozione di un provvedimento debba-no essere preventivamente acquisite le valutazionitecniche di organi od enti appositi e tali organi edenti non provvedano o non rappresentino esigenzeistruttorie di competenza dell’amministrazione pro-cedente nei termini prefissati dalla disposizionestessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal rice-vimento della richiesta, il responsabile del procedi-mento deve chiedere le suddette valutazioni tecni-che ad altri organi dell’amministrazione pubblica oad enti pubblici che siano dotati di qualificazione ecapacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti uni-versitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si appli-ca in caso di valutazioni che debbano essere prodot-te da amministrazioni preposte alla tutela ambienta-

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le, paesaggistico-territoriale e della salute dei citta-dini.

3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rap-presentato esigenze istruttorie all’amministrazioneprocedente, si applica quanto previsto dal comma 4dell’art. 16.

Art. 18. Autocertificazione. 1. Entro sei mesidalla data di entrata in vigore della presente legge leamministrazioni interessate adottano le misure orga-nizzative idonee a garantire l’applicazione delledisposizioni in materia di autocertificazione e dipresentazione di atti e documenti da parte di cittadi-ni a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni eintegrazioni. Delle misure adottate le amministra-zioni danno comunicazione alla Commissione di cuiall’articolo 27.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e statisoggettivi, necessari per l’istruttoria del procedi-mento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in pos-sesso dell’amministrazione procedente, ovvero sonodetenuti, istituzionalmente, da altre pubblicheamministrazioni. L’amministrazione procedente puòrichiedere agli interessati i soli elementi necessariper la ricerca dei documenti (1).

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsa-bile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità chela stessa amministrazione procedente o altra pubbli-ca amministrazione è tenuta a certificare.–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, co. 6-octies,D.L. 14 marzo 2005, n. 35 conv., con modif., dallaL. 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 19. Dichiarazione di inizio attività. 1. Ogniatto di autorizzazione, licenza, concessione noncostitutiva, permesso o nulla osta comunque deno-minato, comprese le domande per le iscrizioni in albio ruoli richieste per l’esercizio di attività imprendito-riale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipen-da esclusivamente dall’accertamento dei requisiti epresupposti di legge o di atti amministrativi a conte-nuto generale e non sia previsto alcun limite o con-tingente complessivo o specifici strumenti di pro-grammazione settoriale per il rilascio degli atti stes-si, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalleamministrazioni preposte alla difesa nazionale, allapubblica sicurezza, all’immigrazione, all’ammini-strazione della giustizia, alla amministrazione dellefinanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti diacquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,alla tutela della salute e della pubblica incolumità,del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’am-biente, nonché degli atti imposti dalla normativacomunitaria, è sostituito da una dichiarazione del-l’interessato corredata, anche per mezzo di autocerti-ficazioni, delle certificazioni e delle attestazioni nor-mativamente richieste. L’amministrazione compe-

tente può richiedere informazioni o certificazionirelative a fatti, stati o qualità soltanto qualora nonsiano attestati in documenti già in possesso dell’am-ministrazione stessa o non siano direttamente acqui-sibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L’attività oggetto della dichiarazione può essereiniziata decorsi trenta giorni dalla data di presenta-zione della dichiarazione all’amministrazione com-petente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’in-teressato ne dà comunicazione all’amministrazionecompetente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accer-tata carenza delle condizioni, modalità e fatti legitti-manti, nel termine di trenta giorni dal ricevimentodella comunicazione di cui al comma 2, adotta moti-vati provvedimenti di divieto di prosecuzione del-l’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che,ove ciò sia possibile, l’interessato provveda aconformare alla normativa vigente detta attività ed isuoi effetti entro un termine fissato dall’amministra-zione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Èfatto comunque salvo il potere dell’amministrazionecompetente di assumere determinazioni in via diautotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizio-ne di pareri di organi o enti appositi, il termine perl’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecu-zione dell’attività e di rimozione dei suoi effettisono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino aun massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’ammi-nistrazione può adottare i propri provvedimenti indi-pendentemente dall’acquisizione del parere. Dellasospensione è data comunicazione all’interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigentiche prevedono termini diversi da quelli di cui aicommi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozio-ne da parte dell’amministrazione competente diprovvedimenti di divieto di prosecuzione dell’atti-vità e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione deicommi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusi-va del giudice amministrativo.–––––––––––

Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 3, D.L.14 marzo 2005, n. 35 conv., con modif., dalla L. 14maggio 2005, n. 80.

Art. 20. Silenzio assenso. 1. Fatta salva l’appli-cazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istan-za di parte per il rilascio di provvedimenti ammi-nistrativi il silenzio dell’amministrazione compe-tente equivale a provvedimento di accoglimentodella domanda, senza necessità di ulteriori istanzeo diffide, se la medesima amministrazione noncomunica all’interessato, nel termine di cui all’ar-ticolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego,ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente può indire,entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza

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di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sen-si del capo IV, anche tenendo conto delle situazio-ni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazioneequivale ad accoglimento della domanda, l’ammi-nistrazione competente può assumere determina-zioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non siapplicano agli atti e procedimenti riguardanti ilpatrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, ladifesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immi-grazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casiin cui la normativa comunitaria impone l’adozionedi provvedimenti amministrativi formali, ai casi incui la legge qualifica il silenzio dell’amministra-zione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti eprocedimenti individuati con uno o più decreti delPresidente del Consiglio dei Ministri, su propostadel Ministro per la funzione pubblica, di concertocon i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 3, co. 6-ter, D.L.14 marzo 2005, n. 35 conv., con modif., dalla L. 14maggio 2005, n. 80.

Lo stesso art. 3, ha inoltre previsto: - al comma 6-sexies, che le disposizioni del presente articolo,come novellato dal comma 6-ter, non si applicano aiprocedimenti in corso alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto, fer-ma la facoltà degli interessati di presentare nuoveistanze; - al comma 6-septies, che le domande pre-sentate entro 180 giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del D.L. n.35/2005 cit., si intendono accolte, senza necessità diulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione noncomunica all’interessato il provvedimento di dinie-go nel termine di 180 giorni, salvo che, ai sensi del-la normativa vigente, sia previsto un termine piùlungo per la conclusione del procedimento. Si appli-ca quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del presen-te art. 20 nel testo sostituito.

Art. 21. Disposizioni sanzionatorie. 1. Con ladenuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza deipresupposti e dei requisiti di legge richiesti. In casodi dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nonè ammessa la conformazione dell’attività e dei suoieffetti a legge o la sanatoria prevista dagli articolimedesimi ed il dichiarante è punito con la sanzioneprevista dall’art. 483 del codice penale, salvo che ilfatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svol-gimento dell’attività in carenza dell’atto di assensodell’amministrazione o in difformità di esso siapplicano anche nei riguardi di coloro i quali dianoinizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in

mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, incontrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,prevenzione e controllo su attività soggette ad attidi assenso da parte di pubbliche amministrazionipreviste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizioall’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 (1).–––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 3, co. 6-novies, D.L.14 marzo 2005, n. 35 conv., con modif., dalla L. 14maggio 2005, n. 80.

CAPO IV-bis

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DELPROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

REVOCA E RECESSO (1)–––––––––––

(1) Il Capo IV-bis, comprendente gli articoli da21-bis a 21-nonies, è stato inserito dall’art. 14, L. 11febbraio 2005, n. 15.

Art. 21 bis. Efficacia del provvedimento limita-tivo della sfera giuridica dei privati. 1. Il provve-dimento limitativo della sfera giuridica dei privatiacquista efficacia nei confronti di ciascun destinata-rio con la comunicazione allo stesso effettuata anchenelle forme stabilite per la notifica agli irreperibilinei casi previsti dal codice di procedura civile. Qua-lora per il numero dei destinatari la comunicazionepersonale non sia possibile o risulti particolarmentegravosa, l’amministrazione provvede mediante for-me di pubblicità idonee di volta in volta stabilitedall’amministrazione medesima. Il provvedimentolimitativo della sfera giuridica dei privati non aven-te carattere sanzionatorio può contenere una motiva-ta clausola di immediata efficacia. I provvedimentilimitativi della sfera giuridica dei privati aventicarattere cautelare ed urgente sono immediatamenteefficaci.–––––––––––

Vedi nota (1) sub Capo IV-bis.

Art. 21 ter. Esecutorietà. 1. Nei casi e con lemodalità stabiliti dalla legge, le pubbliche ammini-strazioni possono imporre coattivamente l’adempi-mento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedi-mento costitutivo di obblighi indica il termine e lemodalità dell’esecuzione da parte del soggettoobbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, lepubbliche amministrazioni, previa diffida, possonoprovvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi esecondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventiad oggetto somme di denaro si applicano le disposi-zioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. –––––––––––

Vedi nota (1) sub Capo IV-bis.

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Art. 21 quater. Efficacia ed esecutività del prov-vedimento. 1. I provvedimenti amministrativi effi-caci sono eseguiti immediatamente, salvo che siadiversamente stabilito dalla legge o dal provvedi-mento medesimo.

2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedi-mento amministrativo può essere sospesa, per graviragioni e per il tempo strettamente necessario, dallostesso organo che lo ha emanato ovvero da altroorgano previsto dalla legge. Il termine della sospen-sione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispo-ne e può essere prorogato o differito per una sola vol-ta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. –––––––––––

Vedi nota (1) sub Capo IV-bis.

Art. 21 quinquies. Revoca del provvedimento.1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesseovvero nel caso di mutamento della situazione difatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblicooriginario, il provvedimento amministrativo adefficacia durevole può essere revocato da parte del-l’organo che lo ha emanato ovvero da altro organoprevisto dalla legge. La revoca determina la inido-neità del provvedimento revocato a produrre ulte-riori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi indanno dei soggetti direttamente interessati, l’am-ministrazione ha l’obbligo di provvedere al loroindennizzo. Le controversie in materia di determi-nazione e corresponsione dell’indennizzo sonoattribuite alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo.–––––––––––

Vedi nota (1) sub Capo IV-bis.

Art. 21 sexies. Recesso dai contratti. 1. Il reces-so unilaterale dai contratti della pubblica ammini-strazione è ammesso nei casi previsti dalla legge odal contratto.–––––––––––

Vedi nota (1) sub Capo IV-bis.

Art. 21 septies. Nullità del provvedimento. 1. Ènullo il provvedimento amministrativo che mancadegli elementi essenziali, che è viziato da difettoassoluto di attribuzione, che è stato adottato in vio-lazione o elusione del giudicato, nonché negli altricasi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedi-menti amministrativi in violazione o elusione delgiudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo. –––––––––––

Vedi nota (1) sub Capo IV-bis.

Art. 21 octies. Annullabilità del provvedimento.1. È annullabile il provvedimento amministrativoadottato in violazione di legge o viziato da eccessodi potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in

violazione di norme sul procedimento o sulla formadegli atti qualora, per la natura vincolata del prov-vedimento, sia palese che il suo contenuto dispositi-vo non avrebbe potuto essere diverso da quello inconcreto adottato. Il provvedimento amministrativonon è comunque annullabile per mancata comunica-zione dell’avvio del procedimento qualora l’ammi-nistrazione dimostri in giudizio che il contenuto delprovvedimento non avrebbe potuto essere diversoda quello in concreto adottato.–––––––––––

Vedi nota (1) sub Capo IV-bis.

Art. 21 nonies. Annullamento d’ufficio. 1. Ilprovvedimento amministrativo illegittimo ai sensidell’articolo 21-octies può essere annullato d’uffi-cio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,entro un termine ragionevole e tenendo conto degliinteressi dei destinatari e dei controinteressati, dal-l’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organoprevisto dalla legge.2. È fatta salva la possibilità di convalida del prov-vedimento annullabile, sussistendone le ragioni diinteresse pubblico ed entro un termine ragionevole. –––––––––––

Vedi nota (1) sub Capo IV-bis.

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTIAMMINISTRATIVI

Art. 22. Definizioni e principi in materia diaccesso. 1. Al fini del presente capo si intende:alla esigenza di salvaguardare:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interes-sati di prendere visione e di estrerre copia di docu-menti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compre-si quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, cheabbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corri-spondente ad una situazione giuridicamente tutelata ecollegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, indivi-duati o facilmente individuabili in base alla naturadel documento richiesto, che dall’esercizio dell’ac-cesso vedrebbero compromesso il loro diritto allariservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappre-sentazione grafica, fotocinematografica, elettroma-gnetica o di qualunque altra specie del contenuto diatti, anche interni o non relativi ad uno specificoprocedimento, detenuti da una pubblica amministra-zione e concernenti attività di pubblico interesse,indipendentemente dalla natura pubblicistica o pri-vatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i sogget-ti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato

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limitatamente alla loro attività di pubblico interessedisciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attesele sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costi-tuisce principio generale dell’attività amministrativaal fine di favorire la partecipazione e di assicurarnel’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civi-li e sociali che devono essere garantiti su tutto il ter-ritorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera m), della Costituzione. Resta fermala potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambi-to delle rispettive competenze, di garantire livelliulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessi-bili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24,commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in posses-so di una pubblica amministrazione che non abbia-no forma di documento amministrativo, salvo quan-to previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in materia di accesso a dati personali da partedella persona cui i dati si riferiscono.

5. L’acquisizione di documenti amministrativi daparte di soggetti pubblici, ove non rientrante nellaprevisione dell’articolo 43, comma 2, del testo uni-co delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, si informa al principio di leale coope-razione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quandola pubblica amministrazione ha l’obbligo di detene-re i documenti amministrativi ai quali si chiede diaccedere (1)–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 15, L. 11 feb-braio 2005, n. 15.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 23 co.3, L.n. 15/2005 cit., le disposizioni di cui all’art. 15 del-la medesima legge, hanno effetto a decorrere dalladata di entrata in vigore del regolamento previstodal comma 2 dell’art. 23 cit. (adottato dal Governoed inteso a integrare o modificare il regolamento dicui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, al fine di ade-guarne le disposizioni).

Art. 23. Ambito di applicazione del diritto diaccesso. 1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 siesercita nei confronti delle pubbliche amministra-zioni, delle aziende autonome e speciali, degli entipubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il dirittodi accesso nei confronti delle Autorità di garanziae di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettiviordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo24 (1).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, l. 3 agosto1999, n. 265.

Art. 24. Esclusione dal diritto di accesso. 1. Ildiritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato aisensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e succes-sive modificazioni, e nei casi di segreto o di divietodi divulgazione espressamente previsti dalla legge,dal regolamento governativo di cui al comma 6 edalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restanoferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attività della pubblicaamministrazione diretta all’emanazione di atti nor-mativi, amministrativi generali, di pianificazione edi programmazione, per i quali restano ferme le par-ticolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti deidocumenti amministrativi contenenti informazionidi carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni indivi-duano le categorie di documenti da esse formati ocomunque rientranti nella loro disponibilità sot-tratti all’accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accessopreordinate ad un controllo generalizzato dell’o-perato delle pubbliche amministrazioni.

4. L’accesso ai documenti amministrativi non puòessere negato ove sia sufficiente fare ricorso al pote-re di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesseagli interessi di cui al comma 1 sono considerati segre-ti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. Atale fine le pubbliche amministrazioni fissano, perogni categoria di documenti, anche l’eventuale perio-do di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’artico-lo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,il Governo può prevedere casi di sottrazione all’ac-cesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal-l’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dal-la loro divulgazione possa derivare una lesione, spe-cifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazio-nale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla con-tinuità e alla correttezza delle relazioni internaziona-li, con particolare riferimento alle ipotesi previste daitrattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio aiprocessi di formazione, di determinazione e di attua-zione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, imezzi, le dotazioni, il personale e le azioni stretta-mente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico,alla prevenzione e alla repressione della criminalitàcon particolare riferimento alle tecniche investigati-ve, alla identità delle fonti di informazione e alla sicu-rezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività dipolizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

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d) quando i documenti riguardino la vita privatao la riservatezza di persone fisiche, persone giuridi-che, gruppi, imprese e associazioni, con particolareriferimento agli interessi epistolare, sanitario, pro-fessionale, finanziario, industriale e commerciale dicui siano in concreto titolari, ancorché i relativi datisiano forniti all’amministrazione dagli stessi sogget-ti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l’attività incorso di contrattazione collettiva nazionale di lavo-ro e gli atti interni connessi all’espletamento delrelativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedentil’accesso ai documenti amministrativi la cui cono-scenza sia necessaria per curare o per difendere ipropri interessi giuridici. Nel caso di documenticontenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso èconsentito nei limiti in cui sia strettamente indispen-sabile e nei termini previsti dall’articolo 60 deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in casodi dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita ses-suale. –––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 16, L. 11 febbraio2005, n. 15.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 23 co.3, L.n. 15/2005 cit., le disposizioni di cui all’art. 16 del-la medesima legge, hanno effetto a decorrere dalladata di entrata in vigore del regolamento previstodal comma 2 dell’art.23 cit. (adottato dal Governoed inteso a integrare o modificare il regolamento dicui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, al fine di ade-guarne le disposizioni).

Art. 25. Modalità di esercizio del diritto di acces-so e ricorsi. 1. Il diritto di accesso si esercitamediante esame ed estrazione di copia dei docu-menti amministrativi, nei modi e con i limiti indica-ti dalla presente legge. L’esame dei documenti è gra-tuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto alrimborso del costo di riproduzione, salve le disposi-zioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti diricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve esse-re motivata. Essa deve essere rivolta all’amministra-zione che ha formato il documento o che lo detienestabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione del-l’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabilitidall’art. 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richie-sta, questa si intende respinta. In caso di diniego del-l’accesso, espresso o tacito, o di differimento dellostesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richie-dente può presentare ricorso al tribunale ammini-strativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chie-dere, nello stesso termine e nei confronti degli attidelle amministrazioni comunali, provinciali e regio-nali, al difensore civico competente per àmbito ter-

ritoriale, ove costituito, che sia riesaminata la sud-detta determinazione. Qualora tale organo non siastato istituito, la competenza è attribuita al difenso-re civico competente per l’àmbito territoriale imme-diatamente superiore. Nei confronti degli atti delleamministrazioni centrali e periferiche dello Statotale richiesta è inoltrata presso la Commissione perl’accesso di cui all’articolo 27. Il difensore civico ola Commissione per l’accesso si pronunciano entrotrenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scadu-to infruttuosamente tale termine, il ricorso si inten-de respinto. Se il difensore civico o la Commissioneper l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il dif-ferimento, ne informano il richiedente e lo comuni-cano all’autorità disponente. Se questa non emana ilprovvedimento confermativo motivato entro trentagiorni dal ricevimento della comunicazione deldifensore civico o della Commissione, l’accesso èconsentito. Qualora il richiedente l’accesso si siarivolto al difensore civico o alla Commissione, iltermine di cui al comma 5 decorre dalla data di rice-vimento, da parte del richiedente, dell’esito dellasua istanza al difensore civico o alla Commissionestessa. Se l’accesso è negato o differito per motiviinerenti ai dati personali che si riferiscono a sogget-ti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garan-te per la protezione dei dati personali, il quale si pro-nuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta,decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.Qualora un procedimento di cui alla sezione III delcapo I del titolo I della parte III del decreto legisla-tivo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legi-slativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pub-blico di dati personali da parte di una pubblicaamministrazione, interessi l’accesso ai documentiamministrativi, il Garante per la protezione dei datipersonali chiede il parere, obbligatorio e non vinco-lante, della Commissione per l’accesso ai documen-ti amministrativi. La richiesta di parere sospende iltermine per la pronuncia del Garante sino all’acqui-sizione del parere, e comunque per non oltre quindi-ci giorni. Decorso inutilmente detto termine, ilGarante adotta la propria decisione (1).

5. Contro le determinazioni amministrative con-cernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dalcomma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni,al tribunale amministrativo regionale, il quale deci-de in camera di consiglio entro trenta giorni dallascadenza del termine per il deposito del ricorso, udi-ti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richie-sta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi del-la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successivemodificazioni, il ricorso può essere proposto conistanza presentata al presidente e depositata pressola segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso,previa notifica all’amministrazione o ai controinte-ressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adot-

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tata in camera di consiglio (2). La decisione del tri-bunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifi-ca della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decidecon le medesime modalità e negli stessi termini. Lecontroversie relative all’accesso ai documentiamministrativi sono attribuite alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo (3).

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le partipossono stare in giudizio personalmente senza l’as-sistenza del difensore. L’amministrazione può esse-re rappresentata e difesa da un proprio dipendente,purché in possesso della qualifica di dirigente, auto-rizzato dal rappresentante legale dell’ente (4).

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i pre-supposti, ordina l’esibizione dei documenti richie-sti (5).–––––––––––

(1) Il comma 4, già in precedenza sostituito dal-l’art. 15 della L. 24 novembre 2000, n. 340, è statocosì sostituito dall’art. 17, comma 1, lett.a), L. 11febbraio 2005, n. 15.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 23 co.3, L.n. 15/2005 cit., le disposizioni di cui all’art. 17, co.1lett. a) (che, appunto, sostituisce il comma 4 del pre-sente articolo 25) della medesima legge, hannoeffetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delregolamento previsto dal comma 2 dell’art.23 cit.(adottato dal Governo ed inteso a integrare o modi-ficare il regolamento di cui al D.P.R. 27 giugno1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni).

(2) Periodo inserito dall’art. 17, L. n. 15/2005 cit.(3) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 3,

co. 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 conv., conmodif., dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(4) Comma inserito dall’art. 17, L. n. 15/2005 cit.(5) Comma così sostituito dall’art. 17, L. n.

15/2005 cit.

Art. 26. Obbligo di pubblicazione. 1. Fermorestando quanto previsto per le pubblicazioni nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dallalegge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative nor-me di attuazione, sono pubblicati, secondo le moda-lità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, iprogrammi, le istruzioni, le circolari e ogni atto chedispone in generale sulla organizzazione, sulle fun-zioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pub-blica amministrazione ovvero nel quale si determinal’interpretazione di norme giuridiche o si dettanodisposizioni per l’applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, lerelazioni annuali della Commissione di cui all’art.27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tut-te le disposizioni attuative della presente legge e atutte le iniziative dirette a precisare ed a rendereeffettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, oveessa sia integrale, la libertà di accesso ai documentiindicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.

Art. 27. Commissione per l’accesso ai docu-menti amministrativi. 1. È istituita presso la Pre-sidenza del Consiglio dei ministri la Commissioneper l’accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Con-siglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegre-tario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mini-stri ed è composta da dodici membri, dei quali duesenatori e due deputati, designati dai Presidenti del-le rispettive Camere, quattro scelti fra il personale dicui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazionedei rispettivi organi di autogoverno, due fra i pro-fessori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i diri-genti dello Stato e degli altri enti pubblici. È mem-bro di diritto della Commissione il capo della strut-tura della Presidenza del Consiglio dei Ministri checostituisce il supporto organizzativo per il funziona-mento della Commissione. La Commissione puòavvalersi di un numero di esperti non superiore acinque unità, nominati ai sensi dell’articolo 29 dellalegge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per imembri parlamentari si procede a nuova nomina incaso di scadenza o scioglimento anticipato delleCamere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, a decorrere dall’anno 2004, sonodeterminati i compensi dei componenti e degliesperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinaristanziamenti di bilancio della Presidenza del Consi-glio dei Ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previ-ste dall’articolo 25, comma 4; vigila affinché siaattuato il principio di piena conoscibilità dell’attivitàdella pubblica amministrazione con il rispetto deilimiti fissati dalla presente legge; redige una rela-zione annuale sulla trasparenza dell’attività dellapubblica amministrazione, che comunica alle Came-re e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propo-ne al Governo modifiche dei testi legislativi e rego-lamentari che siano utili a realizzare la più ampiagaranzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comuni-care alla Commissione, nel termine assegnato dallamedesima, le informazioni ed i documenti da essarichiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto diStato.

7. In caso di prolungato inadempimento all’obbli-go di cui al comma 1 dell’articolo 18, le misure ivipreviste sono adottate dalla Commissione di cui alpresente articolo.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 18, L. 11 febbraio2005, n. 15.

Art. 28. Modifica dell’articolo 15 del testo uni-co di cui al decreto del Presidente della Repub-

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blica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segretodi ufficio. Omissis (1).–––––––––––

(1) Sostituisce l’art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957,n. 3.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29. Ambito di applicazione della legge (1). 1.Le disposizioni della presente legge si applicano aiprocedimenti amministrativi che si svolgono nell’am-bito delle amministrazioni statali e degli enti pubblicinazionali e, per quanto stabilito in tema di giustiziaamministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito dellerispettive competenze, regolano le materie discipli-nate dalla presente legge nel rispetto del sistemacostituzionale e delle garanzie del cittadino neiriguardi dell’azione amministrativa, così come defi-nite dai principi stabiliti dalla presente legge (2).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, L. 11 feb-braio 2005, n. 15.

(2) L’art. 22, L. n. 15/2005 cit. ha disposto che finoalla data di entrata in vigore della disciplina regio-nale prevista dal presente comma «i procedimentiamministrativi sono regolati dalle leggi regionalivigenti. In mancanza, si applicano le disposizionidella legge n. 241 del 1990».

Art. 30. Atti di notorietà. 1. In tutti i casi in cuile leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà oattestazioni asseverate da testimoni altrimenti deno-minate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ealle imprese esercenti servizi di pubblica necessità edi pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luo-go della dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-rietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità per-sonali, stati o fatti che siano a diretta conoscenzadell’interessato.

Art. 31. Omissis (1).–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 20, L. 11 febbraio2005, n. 15.

3.

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. Regolamentoper la disciplina delle modalità di esercizio edei casi di esclusione del diritto di accesso aidocumenti amministrativi, in attuazione del-l’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990,

n. 241, recante nuove norme in materia diprocedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi.

Art. 1. Oggetto. 1. Il presente regolamento disci-plina le modalità di esercizio e dei casi di esclusio-ne del diritto di accesso ai documenti amministrati-vi, in conformità all’art. 24, comma 2, della legge 7agosto 1990, n. 241.

2. Le misure organizzative occorrenti per l’attua-zione del diritto di accesso sono adottate dalleamministrazioni interessate, ai sensi dell’art. 22,comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 2. Ambito di applicazione. 1. Il diritto diaccesso ai documenti amministrativi è esercitato neiconfronti di tutte le pubbliche amministrazioni e deiconcessionari di pubblici servizi da chiunque viabbia un interesse personale e concreto per la tuteladi situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimentoagli atti del procedimento, e anche durante il corsodello stesso, nei confronti dell’autorità che è compe-tente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo sta-bilmente.

3. Il diritto di accesso s’intende realizzato con lapubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità,comprese quelle attuabili mediante strumenti infor-matici, elettronici e telematici, dei documenti cui siaconsentito l’accesso, secondo le modaliltà stabilitedalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 22,comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3. Accesso informale. 1. Il diritto di accessosi esercita in via informale mediante richiesta, ancheverbale, all’ufficio dell’amministrazione centrale operiferico, competente a formare l’atto conclusivodi procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. L’interessato deve indicare gli estremi del docu-mento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi chene consentano l’individuazione, specificare e, oveoccorra, comprovare l’interesse connesso all’oggettodella richiesta, far constare della propria identità e,ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senzaformalità, è accolta mediante indicazione della pub-blicazione contenente le notizie, esibizione deldocumento, estrazione di copie, ovvero altra moda-lità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblicaamministrazione, è presentata dal titolare dell’uffi-cio interessato o dal responsabile del procedimentoamministrativo.

Art. 4. Procedimento di accesso formale. 1.Qualora non sia possibile l’accoglimento immediatodella richiesta in via informale, ovvero sorgano dub-bi sulla legittimazione del richiedente, sulla suaidentità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussi-stenza dell’interesse alla stregua delle informazioni

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e delle documentazioni fornite o sull’accessibilitàdel documento, il richiedente è invitato contestual-mente a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richie-dente può sempre presentare richiesta formale, dicui l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta formale presentata ad amministra-zione diversa da quella nei cui confronti va esercita-to il diritto di accesso è dalla stessa immediatamen-te trasmessa a quella competente. Di tale trasmissio-ne è data comunicazione all’interessato.

4. Al procedimento di accesso formale si applica-no le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 del-l’art. 3.

5. Il procedimento di accesso deve concludersi neltermine di trenta giorni a norma dell’art. 25, comma4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dal-la presentazione della richiesta all’ufficio competen-te o dalla recezione della medesima nell’ipotesidisciplinata dal comma 3.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompletal’amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a dar-ne tempestiva comunicazione al richiedente con rac-comandata con avviso di ricevimento od altro mez-zo idoneo ad accertare la recezione. Il termine delprocedimento ricomincia a decorrere dalla presenta-zione della richiesta perfezionata.

7. Responsabile del procedimento di accesso è ildirigente o, su designazione di questi, altro dipen-dente addetto all’unità organizzativa competente aformare l’atto od a detenerlo stabilmente. Nel casodi atti infraprocedimentali, responsabile del procedi-mento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente dalui delegato, competente all’adozione dell’atto con-clusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

Art. 5. Accoglimento della richiesta e modalitàdi accesso. 1. Fatta salva la più specifica disciplinacontenuta nelle misure organizzative di cui all’art.22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ildiritto di accesso si esercita. secondo le modalità cheseguono.

2. L’atto di accoglimento della richiesta di accessocontiene l’indicazione dell’ufficio, completa dellasede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruoperiodo di tempo, comunque non inferiore a quindi-ci giorni, per prendere visione dei documenti o perottenerne copia.

3. L’accoglimento della richiesta di accesso a undocumento comporta anche la facoltà di accesso aglialtri documenti nello stesso richiamati e appartenen-ti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezio-ni di legge o regolamento.

4. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficioindicato nell’atto di accoglimento della richiesta,nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, dipersonale addetto.

5. Salva comunque l’applicazione delle nonnepenali, è vietato asportare i documenti dal luogo

presso cui sono dati in visione, tracciare segni su diessi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L’esame dei documenti è effettuato dal richie-dente o da persona da lui incaricata, con l’eventualeaccompagnamento di altra persona di cui vanno spe-cificate le generalità, che devono essere poi registra-te in calce alla richiesta. L’interessato, può prendereappunti e trascrivere in tutto o in parte i documentipresi in visione.

7. La copia dei documenti è rilasciata subordinata-mente al pagamento degli importi dovuti ai sensidell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,secondo le modalità determinate dalle singoleamministrazioni. Su richiesta dell’interessato, lecopie possono essere autenticate.

Art. 6. Contenuto minimo delle misure organiz-zative delle singole amministrazioni. 1. Le misureorganizzative di cui all’art. 22, comma 3, della legge7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste diaccesso, preferibilmente mediante l’uso di prestam-pati;

b) le categorie di documenti da pubblicare in luo-ghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurareadeguate e semplificate tecniche di ricerca dei docu-menti, in particolare con la predisposizione di indicie la indicazione dei luoghi di consultazione,

c) la tariffa da corrispondere per il rilascio dicopie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;

d) L’accesso alle informazioni contenute instrumenti informatici che vanno salvaguardate dal-la distruzione o dalla perdita accidentale, nonchédalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, lecopie dei dati informatizzati possono essere rila-sciate sugli appositi supporti ove forniti dal richie-dente, ovvero mediante collegamento in rete, oveesistente.

2. Le singole amministrazioni valutano altresìl’opportunità di istituire un ufficio per le relazionicon il pubblico e comunque individuano un ufficioche fornisca tutte le informazioni sulle modalità diesercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

Art. 7. Non accoglimento della richiesta. 1. Ilrifiuto, la limitazione o il differimento dell’accessorichiesto in via formale sono motivati, a cura delresponsabile del procedimento di accesso, con rife-rimento specifico alla normativa vigente, alla indivi-duazione delle categorie di cui all’art. 24, comma 4,della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze difatto per cui la richiesta non può essere accolta cosìcome proposta.

2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sianecessario assicurare una temporanea tutela agliinteressi di cui all’art. 24, comma 2, della legge 7agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze diriservatezza dell’amministrazione, specie nella fasepreparatoria dei provvedimenti, in relazione a docu-

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menti la cui conoscenza possa compromettere ilbuon andamento dell’azione amministrativa.

3. L’atto che dispone il differimento dell’accessone indica la durata.

Art. 8. Disciplina dei casi di esclusione. 1. Lesingole amministrazioni provvedono all’emanazio-ne dei regolamenti di cui all’art. 24, comma 4, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, con l’osservanza deicriteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all’ac-cesso se non quando essi siano suscettibili di recareun pregiudizio concreto agli interessi indicati nel-l’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I docu-menti contenenti informazioni connesse a tali inte-ressi sono considerati segreti solo nell’ambito e neilimiti di tale connessione. A tale fine, le amministra-zioni fissano, per ogni categoria di documenti,anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essisono sottratti all’accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono esseresottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso alpotere di differimento.

4. Le categorie di cui all’art. 24, comma 4, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie diatti individuati con criteri di omogeneità indipen-dentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell’ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4,i documenti amministrativi possono essere sottrattiall’accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal-l’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla lorodivulgazione possa derivare una lesione, specifica eindividuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale non-ché all’esercizio della sovranità nazionale e alla con-tinuità e alla correttezza delle relazioni internazionalicon particolare riferimento alle ipotesi previste neitrattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processidi formazione, di determinazione e di attuazionedella politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, imezzi, le dotazioni, il personale e le azioni stretta-mente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico,alla prevenzione e alla repressione della criminalitàcon particolare riferimento alle tecniche investigati-ve, alla identità delle fonti di informazione e allasicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonchéall’attività di polizia giudiziaria e di conduzione del-le indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privatao la riservatezza di persone fisiche, di persone giuri-diche, gruppi, imprese e associazioni, con particola-re riferimento agli interessi epistolare, sanitario,professionale, finanziario, industriale e commercia-le di cui siano in concreto titolari, ancorché i relati-vi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessisoggetti cui si riferiscono. Deve comunque esseregarantita ai richiedenti la visione degli atti dei pro-

cedimenti amministrativi la cui conoscenza sianecessaria per curare o per difendere i loro stessiinteressi giuridici.

Art. 9. Richieste di accesso di portatori di inte-ressi pubblici e diffusi. 1. Le disposizioni sullemodalità del diritto di accesso di cui al presenteregolamento si applicano, in quanto compatibili, alleamministrazioni, associazioni e comitati portatori diinteressi pubblici o diffusi.

Art. 10. Commissione per l’accesso. 1. Nell’eser-cizio della vigilanza sull’attuazione del principio dipiena conoscibilità dell’azione amministrativa, lacommissione per l’accesso, al fine di coordinare l’at-tività organizzativa delle amministrazioni in materiadi accesso e di garantire l’uniforme applicazione deiprincipi, esprime parere sui regolamenti che le singo-le amministrazioni adottano ai sensi dell’art. 24, com-ma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, ovene sia richiesta, sugli atti comunque attinenti all’eser-cizio e all’organizzazione del diritto di accesso.

2. Il Governo può sentire il parere della commis-sione per l’accesso ai fini dell’emanazione dei rego-lamenti governativi di cui all’art. 24, comma 3, del-la legge 7 agosto 1990, n. 241, delle loro modifica-zioni e della introduzione di normative specialicomunque attinenti al diritto di accesso.

3. È istituito presso la commissione per l’accessol’archivio dei regolamenti concernenti la disciplinadel diritto di accesso previsti dall’art. 24 della legge7 agosto 1990, n. 241. A tal fine, i regolamenti adot-tati sono trasmessi alla commissione per l’accessodai soggetti di cui all’art. 23 della citata, legge n.241 del 1990, nonché, per il tramite dei commissaridi Governo e dei prefetti, dalle amministrazioniregionali e locali.

Art. 11. Archivio delle istanze di accesso. 1. Alfine di consentire il più celere ed agevole eserciziodel diritto di accesso, ciascuna amministrazione isti-tuisce, presso i propri uffici, archivi automatizzatidelle richieste di accesso.

2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, sog-gettivi, oggettivi e cronologici della richiesta diaccesso e sono costantemente aggiornati con leinformazioni attinenti al relativo corso.

3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici con-fluiscono in un archivio centralizzato costituitopresso ciascuna amministrazione, collegato telema-ticamente con i suoi uffici centrali e periferici perl’accesso diretto ai dati.

4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffi-ci centrali e periferici contenenti le informazionirelative ai singoli procedimenti amministrativi, non-ché un’archivio centralizzato contenente i dati legi-slativi e normativi relativi ai procedimenti di com-petenza.

5. Con appositi accordi le amministrazioni defini-scono i termini e le modalità tecniche per lo scam-

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bio, con sistemi automatizzati, delle informazionicontenute nei rispettivi archivi.

6. Gli archivi devono essere compatibili con quellogenerale costituito presso la Presidenza del Consigliodei Ministri e, a questo fine, il Presidente del Consi-glio dei Ministri adotta un apposito atto di indirizzo ecoordinamento nei confronti delle regioni, su confor-me parere della conferenza permanente per i rapportitra Stato, le regioni e le province autonome.

7. In attesa che le amministrazioni interessateprovvedano a realizzare gli archivi automatizzati,sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti lestesse informazioni.

Art. 12. Archivio centralizzato delle ammini-strazioni pubbliche. 1. Ai fini dell’aggiornamentodell’archivio generale costituito presso la Presiden-za del Consiglio dei Ministri, le amministrazioniforniscono alla Presidenza del Consiglio dei Mini-stri i dati e le notizie ritenuti necessari e individuatiin appositi questionari dalla commissione per l’ac-cesso, alla quale vengono periodicamente comuni-cate le risultanze delle elaborazioni effettuate dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L’archivio viene organizzato e gestito sulla basedi apposite direttive della commissione per l’acces-so, che si avvale all’uopo del proprio ufficio disegreteria.

Art. 13. Disciplina transitoria. 1. Nelle moredell’adozione dei regolamenti ministeriali concer-nenti le categorie di documenti da sottrarre all’ac-cesso, e in ogni caso non oltre un anno dalla data dientrata in vigore del presente regolamento, il dinie-go di accesso può essere opposto con provvedimen-to motivato dal Ministro, per le amministrazioni del-lo Stato, e dall’organo che ha la legale rappresen-tanza dell’ente, negli altri casi in relazione alle esi-genze di salvaguardia degli interessi di cui all’art.24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, econ riferimento ai criteri delineati all’art. 8 (1).

2. Decorso il termine del 30 giugno 1994, l’acces-so non può essere negato se non nei casi previstidalla legge (2).–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 16maggio 1994, n. 295, conv. in L., con modif., dal-l’art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 445.

(2) Il termine, è stato prorogato, da ultimo, al 30giugno 1994 dall’art. 1 D.L. 16 maggio 1994, n. 295conv. dalla L. 15 luglio 1994, n. 445.

4.

D.M. (Interno) 2 febbraio 1993, n. 284. Rego-lamento di attuazione degli articoli 2 e 4 del-la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i

termini di completamento ed i responsabilidei procedimenti imputati alla competenzadegli organi dell’Amministrazione centralee periferica dell’interno.

Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presenteregolamenti si applica ai procedimenti amministrati-vi, ove non siano già disciplinati dalla legge, attri-buiti alla competenza degli organi dell’Amministra-zione centrale e periferica dell’interno che conse-guano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovve-ro debbano essere promossi d’ufficio.

2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con unprovvedimento espresso nel termine stabilito, perciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B,che costituiscono parte integrante del presente rego-lamento e concernenti, rispettivamente, i procedi-menti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelliperiferici.

3. I procedimenti non elencati, con i relativi termi-ni di conclusione, nelle tabelle allegate al presenteregolamento si concludono nel termine previsto daaltra fonte legislativa o regolamentare o, in mancan-za, nel termine indicato dall’art. 2, comma 3 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per iprocedimenti d’ufficio. 1. Per i procedimenti d’uf-ficio il termine iniziale decorre dalla data in cuil’Amministrazione dell’interno abbia notizia del fat-to da cui sorge l’obbligo di provvedere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo oufficio di altra amministrazione, il termine inizialedecorre dalla data di ricevimento, da parte dell’Am-ministrazione dell’interno, della richiesta o dellaproposta.

Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per iprocedimenti ad iniziativa di parte. 1. Per i pro-cedimenti ad iniziativa di parte il termine inizialedecorre dalla data di ricevimento della domanda oistanza, ovvero dalla data di ricezione di documentoche costituisca presupposto essenziale del provvedi-mento e debba pervenire da altra amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelleforme e nei modi stabiliti dall’Amministrazione,ove determinati e portati a conoscenza degli ammi-nistrati, e deve essere corredata della prevista docu-mentazione dalla quale risulti la sussistenza deirequisiti e delle condizioni richiesti da legge o daregolamento per l’adozione del provvedimento.

3. All’atto della presentazione della domanda èrilasciata all’interessato una ricevuta, contenente,ove possibile, le indicazioni di cui all’art. 8 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazionisono comunque fornite all’atto della comunicazionedell’avviso del procedimento di cui all’art. 7 dellacitata legge n. 241 ed all’art. 4 del presente regola-mento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del

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servizio postale, mediante raccomandata con avvisodi ricevimento, la ricevuta è costituita dall’avvisostesso.

4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizio-ni di legge, ove la domanda dell’interessato sia rite-nuta irregolare o incompleta, il responsabile del pro-cedimento ne dà comunicazione all’istante entrosessanta giorni, indicando le cause della irregolaritào della incompletezza. In questi casi il termine ini-ziale decorre dal ricevimento della domanda regola-rizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e ildovere di procedere agli accertamenti di ufficio pre-visti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge4 gennaio 1968, n. 15 nonché il disposto di cuiall’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4. Comunicazione dell’inizio del procedi-mento. 1. Salvo che non sussistano ragioni di impe-dimento derivanti da particolari esigenze di celerità,il responsabile del procedimento dà comunicazionedell’inizio del procedimento stesso ai soggetti neiconfronti dei quali il provvedimento finale è desti-nato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipa-zione al procedimento sia prevista da legge o rego-lamento nonché ai soggetti, individuati o facilmenteindividuabili, cui dal provvedimento possa derivareun pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti del-l’avvio del procedimento mediante comunicazionepersonale, contenente, ove già non rese note ai sensidell’art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all’art. 8 del-la legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numerodegli aventi titolo, la comunicazione personale risulti,per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolar-mente gravosa nonché nei casi in cui vi siano partico-lari esigenze di celerità, il responsabile del procedi-mento procede ai sensi dell’art. 8, comma 3 della leg-ge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicitàda attuarsi con l’affissione e la pubblicazione di appo-sito atto, indicante le ragioni che giustificano la dero-ga, rispettivamente nell’albo dell’Amministrazione enel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza dellacomunicazione può essere fatta valere, anche nelcorso del procedimento, solo dai soggetti che abbia-no titolo alla comunicazione medesima, mediantesegnalazione scritta al dirigente preposto all’unitàorganizzativa competente, il quale è tenuto a forniregli opportuni chiarimenti o ad adottare le misurenecessarie, anche ai fini dei termini posti per l’inter-vento del privato nel procedimento, nel termine didieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art.3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale delprocedimento.

Art. 5. Partecipazione al procedimento. 1. Aisensi dell’art. 10, lettera a), della legge 7 agosto

1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici del-l’Amministrazione sono rese note, mediante affis-sione in appositi albi o con altre forme di pubblicità,le modalità per prendere visione degli atti del proce-dimento.

2. Ai sensi dell’art. 10, lettera b), della medesimaL. n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte alprocedimento possono presentare memorie e docu-menti entro un termine pari a due terzi di quello fis-sato per la durata del procedimento, se il procedi-mento stesso è già concluso. La presentazione dimemorie e documenti presentati oltre il detto termi-ne non può comunque determinare lo spostamentodel termine fiscale (1).–––––––––––

(1) Comma aggiunto dal D.M. 19 ottobre 1996, n.702.

Art. 6. Termine finale del procedimento. 1. Itermini per la conclusione dei procedimenti si riferi-scono alla data di adozione del provvedimentoovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla datain cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Al di fuori delle ipotesi previste dagli articolo 16e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini fina-li dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attri-buite alla competenza di amministrazioni diversedall’Amministrazione dell’interno, sono comprensi-vi dei periodi di tempo, necessari per l’espletamen-to delle fasi stesse, stabiliti mediante intese stipula-te con le amministrazioni interessate.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono ter-mini massimi e la loro scadenza non esonera l’Am-ministrazione dall’obbligo di provvedere con ognisollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza del-l’inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell’ammi-nistrazione procedente abbia carattere preventivo, ilperiodo di tempo relativo alla fase di integrazionedell’efficacia del provvedimento non è computato aifini del termine di conclusione del procedimento.

5. In calce al provvedimento soggetto a controllo ilresponsabile del procedimento indica l’organo com-petente al controllo medesimo e i termini, ove pre-visti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i proce-dimenti di modifica di provvedimenti già emanati siapplicano gli stessi termini finali indicati per il pro-cedimento principale.

7. Quando la legge preveda che la domanda del-l’interessato si intende respinta o accolta dopo l’i-nutile decorso di un determinato tempo dalla pre-sentazione della domanda stessa, il termine previ-sto dalla legge o dal regolamento per la formazio-ne del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costi-tuisce altresì il termine entro il quale l’amministra-zione deve adottare la propria determinazione.Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti

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nelle tabelle allegate si intendono modificati inconformità. (1).–––––––––––

(1) Comma così modificato dal D.M. 19/10/96, n.702.

Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e divalutazioni tecniche di organi od enti appositi. 1.Ove debba essere obbligatoriamente sentito unorgano consultivo e il parere non intervenga entro iltermine stabilito da legge o regolamento o entro itermini previsti in via suppletiva dall’art. 16, commi1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ammini-strazione richiedente può procedere indipendente-mente dall’acquisizione del parere. Il responsabiledel procedimento, ove ritenga di non avvalersi ditale facoltà, partecipa agli interessati la determina-zione di attendere il parere per un ulteriore periododi tempo, che non viene computato ai fini del termi-ne finale del procedimento, ma che non può comun-que essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l’a-dozione di un provvedimento debba essere precedutadall’acquisizione di valutazioni tecniche di organi odenti appositi e questi non provvedano e non rappre-sentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cuiall’art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento chiede le sud-dette valutazioni tecniche agli organismi di cui alcomma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli inte-ressati l’intervenuta richiesta. Il Ministro dell’internoindividua, in via generale, di intesa con gli organi,amministrazioni o enti interessati, gli altri soggettipubblici, che sono dotati di qualificazione e capacitàtecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari aiquali è possibile richiedere in via sostitutiva le valu-tazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali lestesse devono essere rese; procede altresì, se ne-ces-sario, ad apportare le conseguenti modifiche ai termi-ni finali stabilite nelle tabelle allegate al presenteregolamento. Fino a quando il Ministro non provve-de, in via generale, nei modi suindicati, il responsabi-le del procedimento individua di volta in volta gliorgani o i soggetti ai quali richiedere in via sostituti-va le valutazioni tecniche.–––––––––––

Il co. 2 è stato così modificato dal D.M. 19 ottobre1996, n. 702.

Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato.1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbli-gatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta diparere in via facoltativa al Consiglio di Stato, ilresponsabile del procedimento partecipa la determi-nazione ministeriale agli interessati, indicandoneconcisamente le ragioni. In tal caso, il periodo ditempo occorrente per l’acquisizione del parere, dal-la richiesta alla sua ricezione, non è computato neltermine finale del procedimento, ove il parere mede-

simo sia reso nei termini di cui all’art. 16, commi 1e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’acquisizione in via facoltativa di pareri e divalutazioni tecniche di organi, amministrazioni oenti, al di fuori del caso di cui al precedente comma,ha luogo con l’osservanza del termine finale del pro-cedimento.

Art. 9. Unità organizzative responsabili dellaistruttoria e di ogni altro adempimento procedi-mentale. 1. Relativamente agli uffici centrali del-l’Amministrazione dell’interno deve intendersi perunità organizzativa responsabile dell’istruttoria e diogni altro adempimento procedimentale la divisione,per la trattazione degli affari di competenza delDipartimento della pubblica sicurezza e delle Dire-zioni generali in conformità al decreto interministe-riale 16 ottobre 1984 e successive modifiche e inte-grazioni e al decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 5 settembre 1985 e successive modifiche,nonché il servizio sanitario, gli ispettorati, le riparti-zioni ed i laboratori per la trattazione degli affari dicompetenza dei servizi della Direzione generale dellaprotezione civile e dei servizi antincendi di cui allatabella G del decreto ministeriale 2 agosto 1973 cosìmodificata dal decreto ministeriale 17 luglio 1982.

2. Relativamente agli uffici periferici dell’Ammi-nistrazione dell’interno devono intendersi per unitàorganizzative responsabili dell’istruttoria e di ognialtro adempimento procedimentale i settori e l’uffi-cio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degliaffari indicati dall’art. 7 del decreto del Presidentedella Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, le divisionie gli uffici per la trattazione degli affari indicati daldecreto ministeriale 16 marzo 1989 relativo allaorganizzazione delle questure e dei commissariati dipubblica sicurezza, i comandi provinciali dei vigilidel fuoco e gli ispettorati regionali e interregionalinei limiti delle competenze tecniche agli stessi attri-buite nel singolo tipo di procedimento.

Art. 10. Responsabile del procedimento. 1. Ilresponsabile dell’unità organizzativa di cui al prece-dente art. 9 può affidare ad altro dipendente addettoall’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ognialtro adempimento inerente il singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento di cui al com-ma 1 esercita le attribuzioni contemplate dall’art. 6della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presenteregolamento: egli svolge altresì tutti gli altri compi-ti indicati nelle disposizioni organizzative e di servi-zio nonché quelle attinenti all’applicazione dellalegge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11. Unità organizzative responsabili dell’a-dozione del provvedimento finale. 1. Ai fini del-l’individuazione del responsabile dell’adozione delprovvedimento finale, per gli uffici centrali del-l’Amministrazione dell’interno si rinvia alle vigentidisposizioni legislative che disciplinano la compe-

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tenza a provvedere, ivi comprese le norme che rego-lano l’ordinamento speciale dell’Amministrazionedell’interno e quelle recate dal decreto del Presiden-te della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Agli stessi fini, per quanto riguarda gli ufficiperiferici dell’Amministrazione dell’interno sono daconsiderare responsabili dell’adozione del provvedi-mento finale i Prefetti, i questori ed i rispettivi vica-ri, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, idirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza perl’adozione degli atti di propria competenza, nonchéi dirigenti dei settori, delle divisioni e degli ufficiper l’adozione degli atti loro riservati per legge odelegati con formale disposizione di servizio.

Art. 12. Integrazioni e modificazioni del pre-sente regolamento. 1. I termini e i responsabili deiprocedimenti amministrativi individuati successiva-mente alla data di entrata in vigore del presenteregolamento saranno disciplinati, ove non provvedala legge che li prevede, con apposito regolamentointegrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore delpresente regolamento, e successivamente ogni treanni, l’Amministrazione dell’interno verifica lo sta-to di attuazione dello stesso apportandovi, nelle pre-scritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 13. Pubblicità aggiuntiva. 1. Il presenteregolamento, oltre che pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nelBollettino ufficiale di legislazione del Ministero del-l’interno. Le stesse forme e modalità sono utilizzateper le successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunquevi abbia interesse appositi elenchi recanti la indica-zione delle unità organizzative specificamenteresponsabili per ciascun tipo di procedimentoamministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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TABELLA A (*)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALEALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICASICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE, AFFARI GENERALIServizio polizia amministrativa e sociale

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Risarcimento danni provocati a beni mobilio immobili a seguito di operazioni di Poliziagiudiziaria e di Ordine pubblico

Transazione avente ad oggetto il risarcimen-to danni provocati a persone a seguito dioperazioni di Polizia giudiziaria

Attribuzione della qualifica di Agenti P.S. adipendenti Ministeri Beni culturali, Poste etelecomunicazioni, Difesa, Agricoltura eforeste

Sospensione qualifica di Agenti P.S. a dipen-denti Ministeri Beni culturali, Poste e teleco-municazioni, Difesa, Agricoltura e foreste

Revoca qualifica Agenti P.S a dipendentiMinisteri suddetti

Riconoscimento finalità assistenziali adassociazioni ed Enti privati

Rilascio e rinnovo tessere lasciapassare stam-pa e giornalisti e fotoreporters italiani e non

Licenza fabbricazione detenzione traspor-to armi da guerra, tipo guerra e relativo mu-nizionamento

Licenza fabbricazione di materiali destinatiall’armamento ed equipaggiamento FF.AA.nazionali o straniere

Accordo preventivo per il porto o trasportod’arma comune in territorio italiano rilascia-to a cittadino comunitario

Art. 7 t.u.p.s.Circ. n. 559/22205.10000.A (1) del 3 mag-gio 1995Art. 13, del R.d. 30 dicembre 1933, n. 1611mod. dal R.d. 17 settembre 1936, n. 1854d.P.R. 18 aprile 1994, n. 388

Art. 7 t.u.p.s.Circ. n. 559/22205.10000.A (1) del 3 mag-gio 1995Art. 13 R.d. n. 1611/1933 mod. dal R.d.1854/1936;Artt. 14, 19 e 49 del R.d. 19 novembre1923, n. 2440d.P.R. 18 aprile 1994, n. 388

Art. 43, T.U. Uff. e Ag. di P.S. 31 agosto1907, n. 690Art. 81, Reg. approv. R.d. 20 agosto 1909,n. 666Art. 73, 2° capoverso, Reg. esec. t.u.p.s.Art. 1, l. 28 maggio 1981, n. 286

Art. 81, Reg. approv. R.d. 20 agosto 1909,n. 666

Art. 81, Reg. approv. R.d. 20 agosto 1909,n 666

Art. 20 d.P.R. 640/1972Art. 3, n. 6 lett. e), l. 25 agost9 1991, n. 287

Artt. 3, 5, disp. Pres. 7 settembre 1987 (rila-scio tessere)

Art. 28 t.u.p.s.Art. 10, l. 110/1975

Art. 28, t.u.p.s.

Art. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527

80 gg. (1) (2)

150 gg. (2) (3) (4)

320 gg.

180 gg.

120 gg.

180 gg. (5)

270 gg.

180 gg.

180 gg.

120 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento)

FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

–––––––––––(*) Modificata dal D.M. 19 ottobre 1996, n. 702.

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Licenza di esportazione armi e/o esplosivi,esclusi Tabella export verso Paesi cd. sensi-bili

Fabbricazione, trasporto, impiego a scopo distudio o di esperimento di esplosivi anchenon classificati, bombe, macchine ed altricongegni micidiali o incendiari

Licenza di esportazione ed importazione ditaluni materiali di cui all’art. 1, 11° co., l.185/1990 e di altri oggetti destinati all’ar-mamento e equipaggiamento di FF.AA. nonrientranti nell’art. 2 della citata Legge

Licenza di importazione esplosivi ricono-sciuti e classificati

Classificazione e riconoscimento di esplo-sivi

Licenza per fabbricazione e deposito diesplosivi di I e III ctg.

Catalogazione armi comuni da sparo

Classifica armi per le quali non è previstal’iscrizione in catalogo

Catalogazione arma e contestuale attribuzio-ne della qualifica di arma da tiro per usosportivo

Classifica arma e contestuale riconoscimen-to della qualifica di arma da tiro per usosportivo

Art. 31 t.u.p.s. e art. 93, Reg. esec. t.u.p.s.Circ. Min.li n. 10.27.387,10175 (10) del 30novembre 1978, n. 559/C.1664/P.R. dell’8aprile 1986, n. 559/C.1679/P.R. del 24 apri-le 1986

Art. 99 t.u.p.s.

Art. 28 t.u.p.s.Artt. 31 e 39 Reg. t.u.p.s.Artt. 9 e 16, l. 110/1975Artt. 1 e 2, l. 185/1990

Artt. 11, 28, 2° co., 54, t.u.p.s.Artt. 12, 33 e 41, Reg. t.u.p.s.Art. 9, l. 110/1975

Art. 53, t.u.p.s.Art. 12, Reg. t.u.p.s.Art. 24, l. 110/1975

Artt. 11, 12, 44, 46, t.u.p.s. e art. 86, Reg.t.u.p.s.

Artt. 6 e 7, l. 18 aprile 1975, n. 110d.P.R. 9 maggio 1994, n. 608d.m. 16 agosto 1977d.m. 15 settembre 1977d.m. 16 settembre 1977d.m. 30 giugno 1978

Art. 7, 2° co., l. 18 aprile 1975, n. 110

Artt. 2, 6 e 7, l. 18 aprile 1975, n. 110d.P.R. 9 maggio 1994, n. 608d.m. 16 agosto 1977d.m. 15 settembre 1977d.m. 16 settembre 1977d.m. 30 giugno 1978l. 25 marzo 1986, n. 85

l. 25 marzo 1986, n. 85Art. 7, 1° co., l. 18 aprile 1975, n. 110 sost.dall’art. 3, l. 16 luglio 1982, n. 452

80 gg. (1) (2)

150 gg. (2) (3) (4)

320 gg.

180 gg.

120 gg.

180 gg. (5)

270 gg.

180 gg.

180 gg.

120 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

–––––––––––(1) Salvo il maggior termine complessivo di centoventi giorni nel caso sia necessario acquisire i pareri di cui all’art. 3, 2° co. del d.P.R. 388/1994,

qualora la richiesta di danno sia superiore a dieci milioni.(2) Salva la sospensione del termine di cui all’art. 2, 1° co., nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire gli

elementi necessari per la redazione del rapporto. Il termine riprende a decorrere dalla cessazione di tali impedimenti.(3) Salvo il maggior termine complessivo di centonovanta giorni nel caso sia necessario acquisire i pareri di cui all’art. 3, 2° co. del d.P.R.

388/1994, qualora la richiesta di danni sia superiore a dieci milioni.(4) Salvo il maggior termine di novanta giorni (art. 16 l. 241/1990) da aggiungere a quello di centocinquanta giorni previsto in tabella per la tran-

sazione, allorquando sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato per richieste risarcitorie di importo superiore a cinquanta milioni.(5) A seguito delle intese intercorse, il tempo occorrente per acquisire il parere del Ministero delle Finanze sulla richiesta di agevolazioni sui dirit-

ti erariali è fissato in dieci giorni; tale periodo è compreso nel termine suindicato di centoottanta giorni.

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SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITÀ SOCIALI

Cap. 2831 Speciale elargizione in favoredei familiari degli appartenenti alle Forze diPolizia deceduti in servizio e riconosciuti«vittime del dovere»

Speciale elargizione a favore degli appartenen-ti alle Forze di Polizia che abbiano riportato inservizio una invalidità permanente non infe-riore all’80% della capacità lavorativa o checomporti cessazione del rapporto d’impiego

Speciale elargizione in favore dei VV.UU. oloro familiari, nonché di qualsiasi personarichiesta di assistenza da parte di Ufficiali oAgenti di Polizia giudiziaria o di Pubblicasicurezza o loro familiari, che abbiano ripor-tato un’invalidità non inferiore all’80% del-la capacità lavorativa o siano deceduti nellecircostanze che danno titolo al riconosci-mento di «vittime del dovere»

Corresponsione di un assegno vitalizio o diun’elargizione commisurata alla inv.tàriportata in favore degli appartenenti alle FF.di Polizia, dei VV.UU. e di persone chiama-te a prestare assistenza a Uff. o Ag. di P.S.che abbiano riportato una inv.tà perm.tecompresa tra il 25% e l’80% della cap. lav.in conseguenza di atti di terrorismo o dieversione dell’ordine democratico ovvero difatti delittuosi di stampo mafioso

Speciale elargizione in favore dei familiaridegli appartenenti alle Forze di Polizia (conesclusione dei militari dell’Arma dei Carabi-nieri) deceduti a seguito di ferite o lesioniriportate in un incidente avvenuto in servizio

Cap. 2647 Contrib. spese funerarie in favo-re dei familiari del personale della Polizia diStato riconosciuto vittima del dovere ocaduto nell’adempimento del servizio (rim-borso totale spese sostenute)

Contributo spese funerarie in favore dei fami-liari del personale di Polizia di Stato decedutoin attività di servizio o in quiescenza per malat-tia riconosciuta dipendente da causa di servizio(rimborso parziale delle spese sostenute)

Contributi assistenziali concessi su richiestadipendenti della Polizia di Stato in servizio,a riposo e loro superstiti

Cap. 2801 Borse di studio per dipendenti dellaPolizia di Stato, per figli e orfani dei dipendenti

l. 13 agosto 1980, n. 466 e segg.l. 20 ottobre 1990, n. 302d.P.R. 19 aprile 1994, n. 364

l. 13 agosto 1980, n. 466 e segg.l. 20 ottobre 1990, n. 302d.P.R. 19 aprile 1994, n. 362

l. 13 agosto 1980, n. 466 e segg.l. 20 ottobre 1990, n. 302d.P.R. 19 aprile 1994, n. 364

l. 13 agosto 1980, n. 466l. 20 ottobre 1990, n. 302d.P.R. 19 aprile 1994, n. 364

l. 3 giugno 1981, n. 308

l. 13 agosto 1980, n. 466l. 3 giugno 1981, n. 308

l. 13 agosto 1980, n. 466l. 3 giugno 1981, n. 308

Art. 8, l. 249/1968

l. 249/1968

200 gg. (1) (2)

200 gg. (1) (2)

200 gg. (1) (2)

200 gg. (1) (2)

a) fino alla richiesta diaccertamento della di-pendenza del decesso dacausa di servizio: 90 gg.b) dal ricevimento dell’e-sito dell’accertamento:90 gg.90 gg.

90 gg.

60 gg.

180 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento)

FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

–––––––––––(1) Il termine è comprensivo dei centodieci giorni previsti per l’istruttoria da parte dell’Ufficio periferico.(2) Dall’inizio d’ufficio del procedimento o dalla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione regolati dall’art. 7 del d.P.R.

364/1994.

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SERVIZIO STRANIERI

Autorizzazione al rientro straniero espulso Art. 151 t.u.p.s. 120 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento)

FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Concorsi per l’accesso ai ruoli della P.S.

Congedo straordinario– per Dottorato di ricerca– per borse di studio– per fruizione dei corsi di specializzazione

Proroga aspettativa

Riammissione in servizio

Aspettativa per mandato parlamentare

Aspettativa per incarichi governativi

Aspettativa per mandato amministrativo

Aspettativa del coniuge di dipendente stata-le in servizio all’estero

Aspettativa del coniuge di dipendente chepresta servizio all’estero per conto di sog-getti non statali

Aspettativa per gli allievi appartenenti allaP.S. ammessi a frequentare corsi per il pas-saggio ad altri ruoli della P.S.

Aspettativa per candidatura ad elezioni poli-tiche od amministrative

Assenza per tutela lavoratrici madri

Dispensa dal servizio per infermità

l. 1° aprile 1981, n. 121d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337d.P.R. 24 aprile 1982, n. 338d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904d.P.R. 6 agosto 1985, n. 452d.m. 1° dicembre 1986d.P.R. 30 aprile 1987, n. 299d.P.R. 21 luglio 1989, n. 299d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197

Art. 2, l.476/1984Art. 6, l. 398/1989Art. 5, D.lgs. 257/1991

Art. 70, d.P.R. 3/1957

Art. 132 d.P.R. 3/1957

Art. 4, l. 13 ottobre 1965, n. 1261

Art. 47, l. 24 aprile 1980, n. 146

Art. 53, d.P.R. 335/82

l. 11 febbraio 1980, n. 26

l. 25 giugno 1985, n. 333

Artt. 48, 53 e 56, I. 121/1981Art. 8, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 341Art. 28, l. 10 ottobre 1986, n. 668

Art. 81, l. 121/1981

Artt. 4 e 5, l. 1204/1971Art. 7, l. 1204/1971Art. 7, l. 903/1977Art. 13, l. 232/1990 così come modif. dall’art.3, 4° co., l. 433/1994

Artt. 129 e 130, d.P.R. 3/1957Art. 71, d.P.R. 3/1957Art. 58, d.P.R. 335/1982

1095 gg.

240 gg.

210 gg.

270 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

90 gg.

90 gg.

60 gg.

60 gg.

240 gg.

a) fino alla richiestadi accertamenti sani-tari: 90 gg.b) dal ricevimento del-l’esito degli accerta-menti sanitari: 150 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento)

FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

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Decadenza dall’impiego

Decadenza per incompatibilità

Decadenza per demerito

Trattenimento in servizio a seguito di dimis-sioni

Decadenza nomina

Compilazione rapporti informativi e attribu-zione del giudizio complessivo

Decreto di promozione (giuridico)

Riabilitazione

Rilascio copie del foglio matricolare e atte-stati di servizio al personale in congedo

Nomina a V Ispett. e qualifiche equiparate

Nomina ad Agente in prova

Nomina in ruolo Agenti

Nomina a V. Sovrintendente e qualificheequiparate

Avanzamento merito straordinario

Richiami in servizio temporaneo

Trasferimento a domanda

Invio ai corsi di specializzazione e forma-zione

Iscrizione o diniego di iscrizione nel «Ruolo dionore» del personale del disciolto corpo delleGuardie di P.S. collocate in congedo assoluto

Ricompense

Assegnazione del personale parzialmenteinvalido in servizi compatibili con ridottacapacità lavorativa

Cessazione dall’impiego per passaggio adaltra Amministrazione

Art 127, d.P.R. 3/1957

Art. 51, d.P.R. 335/1982

Art. 129, d.PR. 335/1982

Art. 124, d.P.R. 3/1957

Art. 9, d.P.R. 3/1957

Art. 53, d.P.R 3/1957Artt. 62, e segg., d.P.R. 335/1982, cosìcome sostituiti dagli artt. 19 e 20, d.P.R.338/1982 e dagli artt. 11 e 12, l. 232/1990

d.P.R. 3/1957 e 337, 338/1982, d.lgs. 12maggio 1995, n. 197

Art. 87, d.P.R. 3/1957

Ai sensi del n. 38 delle istruzioni sul servi-zio matricolare approvate in data 20 dicem-bre 1956

Art. 27, d.P.R. 335/1982 come sostituito dald.lgs. 197/1995Artt. 25 e segg., d.P.R. 337/1982 comesostituito dal d.lgs. 197/1995

l. 121/1981

l. 121/1981

Art. 24 quater, d.P.R. 335/1982 testo intro-dotto dal d.lgs. 197/1995Art. 20 quater, d.P.R. 337/1982 testo intro-dotto dal d.lgs. 197/1995

Artt. 71-75, d.P.R. 335/1982

Art. 59, d.P.R. 335/1982 e succ. mod.

Art. 55, d.P.R. 335/1992

l. 121/1981d.P.R. 335/1982, d.lgs. 197/1995

Art. 55, l. 3 aprile 1958 n. 460 per i Sottuf-ficialil. 5 marzo 1973, n. 29 estesa agli appuntatie guardie di P.S. con l. 26 novembre 1975,n. 623

d.P.R. 782/1985

d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738

Art. 65, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 1

180 gg.

180 gg.

180 gg.

90 gg.

60 gg.

270 gg.

180 gg. (1)

270 gg.

90 gg.

120 gg. (2)

120 gg. (3)

90 gg. (4)

120 gg. (3)

270 gg.

120 gg.

180 gg.

90 gg.

270 gg.

270 gg.

90 gg. (5)

120 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

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Dimissioni o espulsione dai corsi per la nominaad Agente, a Vice Sovrintendente e qualificheequiparate, a Vice Ispettore e qualifiche equipa-rate, nonché per la nomina in ruolo nella carrie-ra direttiva dell’Amministrazione della P.S.

Inquadramento nella qualifica superiore

Istruttoria dei ricorsi avverso il giudizio com-plessivo

Conferimento/Rinnovo incarichi infermieri

Riconoscimento per anzianità di servizio emerito di servizio

Passaggio in altri ruoli della Polizia di Stato

Ricostruzione carriera

Attribuzione o diniego qualifica di «combat-tente»

Rilascio o diniego della concessione specialeVIII (tessera ferroviaria per grandi invalidi)

Conferimento o diniego medaglia Maurizianaal merito di dieci lustri di carriera militare alpersonale del disciolto corpo delle Guardie diP.S. cessate dal servizio

Conferimento o diniego della Medaglia milita-re al merito lungo comando e della Croce peranzianità di servizio al personale del discioltocorpo delle Guardie di P.S. cessate dal servizio

Decreto del Capo della Polizia con cui vienedisposta l’assegnazione del personale della Poliziadi Stato alle sezioni di Polizia giudiziaria istituitenelle Procure della Repubblica presso i Tribunaliper i minorenni, i Tribunali ordinari, le Preture

Spese di giudizio: spese per liti, arbitraggi eoneri accessori derivanti da ricorsi: prestazioniprofessionali di legali del libero foro in difesadel personale delle Forze di Polizia

Attribuzione emolumenti accessori a caratterericorrente

Autorizzazione a fare uso di mezzi ordinari anzi-ché delle FF.SS. per trasporto mobili e masserizie

Erogazione assegno nucleo familiare

Liquidazione di emolumenti a carattere variabile

Attribuzione stipendio a seguito di nomina oriammissione

Decreto ministeriale di attribuzione stipendio

Artt. 54 e 57, l. 121/1981, d.l. 197/1995

Artt. 10, 7° co. e 13, 3° co., d.P.R. 336/1982

Art. 63, ultimo comma, d.P.R. 335/1982

Art. 5, 8° co., l. 472/1987

Art. 72, d.P.R. 782/1985

d.P.R. 339/1982

Art. 57, d.P.R. 336/1982

Circolare 5000. Ed. 1953 della S.M.E. 9ª serieaggiunte e varianti dicembre 1979

Decreto interministeriale n. 3161 del 27novembre 1982

l. 8 novembre 1956, n. 1327

l. 14 luglio 1965, n. 938

Art. 8, d.l. 28 luglio 1989, 271

Art. 32, I. 152/1975Art. 9, l. 232/1990

l. 121/1981

Art. 8, l. 417/1978

l. 153/1988

l. 121/1981

l. 121/1981

d.P.R. 138/1988

60 gg.

300 gg.

90 gg.

180 gg.

270 gg.

270 gg.

180 gg.

150 gg.

60 gg.

240 gg.

90 gg.

90 gg.

180 gg.

90 gg

60 gg.

90 gg.

90 gg.

180 gg.

90 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

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Applicazione provvisoria contratti e normativavaria per il tramite CED

Applicazione definitiva contratti e normativavaria, con singoli provvedimenti

Applicazione provvedimenti legislativi dicarattere generale relativi al trattamento econo-mico di attività e di quiescenza

Attribuzione stipendio a seguito di promozionee ricostruzione economica

Pagamento competenze arretrate per i dipen-denti amministrati al centro

Rimborso spese di cura

Collocamento in pensione e contestuale liqui-dazione della pensione ordinaria definitiva

Liquidazione indennità «una tantum» in luogodi pensione ordinaria nei casi non decentrati

Riliquidazione generale pensioni

Riliquidazione pensioni personale dirigente

Pensioni ad onere ripartito:a) domande prodotte dal 1992b) domande prodotte anteriormente al 1992

Trattamento pensione privilegiata ordinaria

Trattamento speciale agli aventi causa dellevittime del dovere

Liquidazione assegni accessori di trattamentiprivilegiati ai grandi invalidi per servizio e diguerra e assegni di incollocabilità

Liquidazione per una volta tanto in luogo dipensione privilegiata

Art. 172, l. 312/1980

l. 312/1980l. 121/1981

Art. 12 d.P.R. 1079/1970l. 312/1980l. 869/1982

Varia

d.P.C.M. 5 luglio 1965

T.U. 10 gennaio 1957, 3T.U. 23 dicembre 1973, n. 1092l. 18 dicembre 1970, n. 1137l. 10 aprile 1981, n. 121d.P.R. 25 giugno 1982, n. 335d.P.R. 19 aprile 1986, n. 138

T.U. 10 gennaio 1957, 3T.U. 23 dicembre 1973, n. 1092I. 18 dicembre 1970, n. 1137l. 1° aprile 1981, n. 121d.P.R. 25 giugno 1982, n. 335

l. 59/1991

Sentenza Corte cost. n. 1 dell’8 gennaio 1991

T.U. 10 gennaio 1957, 3T.U. 23 dicembre 1973, n. 1092l. 18 dicembre 1970, n. 1137l. 1° aprile 1981, n. 121d.P.R. 25 giugno 1982, n. 335

T.U. 1092/1973 e successive modificazioni

T.U. 1092/1973 e successive modificazioni

T.U. 1092/1973 normativa sui trattamentipensionistici di guerra (l. n. 658/1950 e suc-cessive modificazioni e integrazioni)

T.U. 1092/1973 e successive modificazioni eintegrazioni

120 gg.

540 gg.

330 gg. (6) (7)

120 gg. per la liquida-zione provvisoria (8)180 gg. per la liquida-zione definitiva

120 gg. (9)

150 gg.

150 gg. (10) (11)

300 gg. (10) (11)

a) Ricostruzione teoricastipendiale: 90 gg. (7)b) Riliquidazione: 90gg. (7)

a) Ricostruzione teoricastipendiale: 90 gg. (7)b) Riliquidazione: 90gg. (7)

300 gg. (12) (13)660 gg. (12) (13)

Dalla definizione dellapensione ordinariadefinitiva: 300 gg. (14)

250 gg. (14)

Dalla definizione dellapensione ordinariadefinitiva: 300 gg. (14)

Dalla definizione dellapensione ordinaria defi-nitiva: 365 gg. (14)

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

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Riconoscimento di infermità dipendente da cau-sa di servizio del personale della Polizia di Sta-to

Beneficio E.I. al personale della Polizia di Statoin servizio ed in congedo, agenti ausiliari e ere-di del personale della Polizia di Stato e ausiliariconcessione ovvero diniego del beneficio

Indennità speciale «una tantum» al personaledella Polizia di Stato riconosciuto parzialmen-te inidoneo al servizio d’istit. (concessione delbeneficio ex novo e rideterminazione dellostesso a seguito variazione trattamento econo-mico e diniego del beneficio)

Indennizzo privilegiato aeronautico al personaledella Polizia di Stato ed ai loro eredi

Rideterminazione dei benefici dell’equo inden-nizzo già concessi a seguito di variazioni deltrattamento economico

Costituzione posizione assicurativa presso INPS(nei casi non decentrati)

Iscrizione Albo fornitori Circolare ministeriale 30 gg. (1)

l. 416/1926R.d. 1024/1928T.U. 1092/1973l. 472/1987

d.P.R. 686/1957I. 1094/1870l. 312/1980l. 472/1987l. 308/1981

d.P.R. 738/1981l. 312/1980

l. 1345/1926 e successive modifiche

Normativa relativa ai rinnovi contrattualitriennali

l. 2 aprile 1958, n. 332l. 3 aprile 1969, n. 53 e successive modifica-zioni ed integrazioni

120 gg. (14)

540 gg. (14)

540 gg. (14)

540 gg. (14)

180 gg. (7)

300 gg. (10)

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

–––––––––––(1) Il termine decorre dalla data della seduta nel corso della quale il Consiglio di amministrazione, le Commissioni di cui all’art. 69 del

d.P.R. 335/1982 e le Commissioni di cui all’art. 44 del d.P.R. 337/1982, concludono le procedure per l’avanzamento.(2) Dal termine del corso di formazione.(3) Dalla formulazione del giudizio di idoneità.(4) Dalla scadenza del semestre di prova (art. 10, 4° co., d.P.R. 3/1957).(5) Dal ricevimento dell’esito degli accertamenti sanitari.(6) Dalla data di registrazione del provvedimento economico di attività e/o quiescenza applicativo della previsione legislativa.(7) Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.(8) Dalla data di registrazione del Decreto giuridico di promozione o di ricostruzione.(9) Dalla data di registrazione del provvedimento economico.(10) Dalla data di registrazione del Decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell’applicazione delle normative con-

trattuali.(11) Dalla data di registrazione del Decreto di cessazione dal servizio e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.(12) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del Tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa per

le pensioni dei dipendenti degli Enti locali è fissato in centoottanta giorni; tale periodo è compreso nel termine suindicato di trecento giorni.(13) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del Tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa

per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali è fissato in cinquecentoquaranta giorni; tale periodo è compreso nel termine suindicato di sei-centosessanta giorni.

(14) Il termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente alla Commissione medica ospedaliera ovvero al Collegio medico lega-le per comunicare il prescritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt. 16 e 17 della I. 7 agosto 1990, n. 241.

–––––––––––(1) A seguito delle intese intercorse con il Ministero delle Finanze, il tempo occorrente per l’acquisizione del parere dell’Ufficio tecnico

erariale è fissato in giorni novanta; tale periodo è compreso nel termine suindicato di trecentotrenta giorni.

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Riammissione in servizio

Passaggio del personale della Polizia di Statoinabile ai servizi di istituto

Passaggio dei Segretari comunali inabili ai ser-vizi di istituto

Cambio qualifica e mestiere di operaio

Passaggio qualifica dal ruolo copia al ruoloarchivio

Decreto di proposizione agli Uffici dirigenziali

Permessi retribuiti

Congedo straordinario dottorato di ricerca

Aspettativa– infermità– assenza per malattia– proroga per malattia– mandato parlamentare ed altre cariche eletti-

ve– distacco sindacale

– mandato sindacale non retribuito

– infortunio sul lavoro– aspettativa del coniuge di dipendente statale

in servizio all’estero– aspettativa del coniuge di dipendente che

presta servizio all’estero per conto di sogget-ti non statali

Art. 132, d.P.R. 3/1957

d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339

l. 23 gennaio 1991, n. 21d.m. 25 febbraio 1992, n. 353

Art. 15, l. 13 maggio 1957, n. 157

Art. 25, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

Art. 19, d.l. 3 febbraio 1993, n. 29

Art. 18, CCNL

Art. 37, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Art. 2, l. 13 agosto 1984, n. 476

Artt. 66-68, d.P.R. 10 gennaio 1957, 3Art. 21, CCNLArt. 21, 2° co., CCNLArt. 88, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Artt. 2, 5 e 8, d.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770

Artt. 4, 5 e 6, d.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770Art. 18, l. 13 maggio 1975, n. 157l. 11febbraio 1980, n. 2.

l. 25 giugno 1985, n. 433.

270 gg. (1)

a) fino alla richiesta diaccertamenti sanitari:90 gg.b) dal ricevimento del-l’esito degli accerta-menti sanitari: 300 gg.

a) fino alla richiesta diaccertamenti sanitari:90 gg.b) dal ricevimento del-l’esito degli accerta-menti sanitari: 300 gg.

a) fino alla richiesta diaccertamenti sanitari:90 gg.b) dal ricevimento del-l’esito degli accerta-menti sanitari: 180 gg.

a) fino alla richiesta diaccertamenti sanitari:90 gg.b) dal ricevimento del-l’esito degli accerta-menti sanitari: 150 gg.

60 gg.

120 gg.

150 gg. (1a)240 gg.

150 gg. (2)150 gg. (3)210 gg. (3)120 gg.

30 gg.

30 gg.

120 gg. (4)90 gg.

90 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALEE PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALEServizio amministrazione del personale

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– aspettativa del dipendente assunto quale volon-tario nell’ambito del programma di coopera-zione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo

– servizio militarePermessi sindacali

Aspettativa, permessi e indennità degli ammini-stratori locali

Assenze per la tutela della maternità

Riconoscimento di infermità dipendente da cau-sa di servizio

Cessazione dal servizio– dispensa per inabilità fisica

– note di demerito per scarso rendimento

– decadenza dall’impiego– decadenza dal servizio per incompatibilità

– accettazione dimissioni– trattenimento in servizio

– decadenza nomina– proroga aspettativa– autorizzazione permessi centocinquanta ore– riduzione assegni per assenza ingiustificata a

visita fiscale– attribuzione giudizio complessivo

Decreto promozione (giuridico)

Riabilitazione

Rilascio copia del foglio matricolare e attestatidi servizio

Procedimento disciplinare

Riapertura del procedimento disciplinare

Art. 33, 1° co., lett. a), l. 26 febbraio 1987, n.49

Art. 67, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.Artt. 4, 5 e 6, d.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770

l. 27 dicembre 1985, n. 816

l. 30 dicembre 1971, n. 1204

d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349

Artt. 129-130, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 129, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 127, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Art. 60, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 124, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3l. 23 ottobre 1992, n. 421 d.l. 30 dicembre1992, n. 503Art. 9, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.Art. 70, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Art. 3, l. 23 agosto 1988, n. 395Art. 5, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. inI. 11 novembre 1983, n. 638Art. 35, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337d.P.R. 24 aprile 1982, n. 338

Art. 87, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 29, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

Art. 24, 6° co., CCNL

Art. 121, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

90 gg.

90 gg.180 gg.

90 gg.

120 gg. (5)

90 gg. (5)

a) fino alla richiesta diaccertamenti sanitari:90 gg.b) dal ricevimento del-l’esito degli accerta-menti sanitari: 150 gg.180 gg.

180 gg.180 gg.

90 gg.90 gg.

60 gg.210 gg.150 gg.120 gg.

300 gg.

180 gg. (6)

300 gg.

90 gg.

120 gg. (7)

240 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

–––––––––––(1) Parere del Consiglio di amministrazione.(2) Dal ricevimento della documentazione occorrente per la regolarizzazione.(3) Solo per il Personale dirigente e direttivo della carriera prefettizia.(4) Dal ricevimento del referto INAIL.(5) Dal ricevimento dell’esito degli accertamenti sanitari.(6) Dalla data del Consiglio di Amministrazione.(7) Termine per l’irrogazione della sanzione decorrente dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.

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Premio di studio Raffaele Abate

Concorso borse di studio

Contributi assistenziali

Concorso pubblico

Concorso interno

Assunzione per chiamata diretta

Art. 8, l. 18 marzo 1968, n. 249

Art. 8, l. 18 marzo 1968, n. 249

Art. 8, l. 18 marzo 1968, n. 249

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 21, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340

l. 2 aprile 1968, n. 482l. 13 agosto 1980, n. 466d.l. 3 febbraio 1993, n. 29

180 gg. (1)30 gg. (2)

90 gg. (3)30 gg. (2)

60 gg. (4)30 gg. (2)

730 gg.

365 gg.

240 gg.

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI DEL PERSONALE, RECLUTAMENTO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI

–––––––––––(1) Decreto approvazione graduatoria vincitori. Il termine decorrente dalla scadenza presentazione monografie.(2) Mandato o buono cassa termine previsto compatibilmente con disponibilità dotazione capitolo di bilancio.(3) Decreto approvazione graduatoria vincitori. Il termine decorrente dalla scadenza presentazione domande.(4) Risposta negativa o Decreto concessione.

Ricognizione del possesso della cittadinanzaitaliana

Trascrizione decreto di accolta opzione

Riconoscimento dello ‘status’ di apolide

Autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanzaitaliana per il cittadino residente in Italia

Autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanzaitaliana per il cittadino residente all’Estero

Conferimento della cittadinanza italiana

Concessione della cittadinanza italiana

Art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91

Art. 19 Trattato di pace 10 febbraio 1947

Convenzione di New York del 28 settembre1954

Art. 2.1 Convenzione di Strasburgo 6 maggio1963

Art. 2.2 Convenzione di Strasburgo 6 maggio1963

Art. 5, l. 5 febbraio 1992, n. 91d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362d.m. 24 marzo 1995, n. 228

Art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362d.m. 24 marzo 1995. n. 228

950 gg.

950 gg.

350 gg.895 gg. (1)

720 gg.

350 gg. (2)

730 gg. (2) (3)

730 gg. (2) (3)

FATTISPECIE(Provvedimento) FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE

SERVIZIO CITTADINANZA AFFARI SPECIALI E PATRIMONIALIDivisione Cittadinanza

–––––––––––(1) Nel caso debba richiedersi il parere della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero e quello del Ministero degli Affari esteri.(2) Compreso il parere della rappresentanza diplomatica o consolare e quello del Ministero degli Affari esteri da rendere, secondo le inteseintercorse, in centoventi giorni.(3) Nel termine non sono compresi novanta giorni, stabiliti dall’art. 8 del Regolamento di attuazione della Legge, per la notifica del provve-dimento attribuzione della cittadinanza.

– Omissis –

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5.

D.M. 10 maggio 1994, n. 415. Regolamentoper la disciplina delle categorie di documen-ti sottratti al diritto di accesso ai documentiamministrativi, in attuazione dell’art. 24,comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,recante nuove norme in materia di procedi-mento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi.–––––––––––

Il testo del decreto viene riportato aggiornato conle modifiche ed integrazioni introdotte dal DM. 17novembre 1997, n. 508.

Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presenteregolamento individua, in conformità all’art. 24,comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le cate-gorie di documenti formati o comunque rientrantinella disponibilità del Ministero dell’interno e degliorgani periferici dipendenti sottratti all’accesso inrelazione ai casi di esclusione del diritto di accessodi cui all’art. 24, comma 2, della medesima legge n.241 del 1990 ed all’art. 8 del decreto del Presidentedella Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili permotivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazio-nale ed alle relazioni internazionali. 1. Ai sensidell’art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Pre-sidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, edin relazione alla esigenza di salvaguardare la sicu-rezza, la difesa nazionale e le relazioni internaziona-li, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie didocumenti:

a) documentazione relativa agli accordi intergo-vernativi stipulati per la realizzazione di programmimilitari di sviluppo, approvvigionamento e/o sup-porto comune o di programmi per la collaborazioneinternazionale di polizia;

b) dichiarazioni di riservatezza e relativi attiistruttori dei documenti archivistici concernenti lapolitica estera o interna, secondo quanto previstodagli artt. 21 e 22 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dal-l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica30 dicembre 1975, n. 854;

c) relazioni, trasporti ed ogni altra documenta-zione relativa a problemi concernenti le zone di con-fine ed i gruppi linguistici minoritari, la cui cono-scenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesanazionale o le relazioni internazionali;

d) documentazione relativa ai procedimenti diconcessione, acquisto e riacquisto della cittadinanzala cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, ladifesa nazionale o le relazioni internazionali;

e) atti concernenti la concessione nel nullaosta di

segretezza, ove non assoggettati a classifica disegretezza, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n.801, ed atti che contengono riferimenti a situazioniconnesse alla concessione del predetto nullaosta;

f) documentazione relativa ai procedimenti diriconoscimento e revoca dello stato di rifugiato lacui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, ladifesa nazionale o le relazioni internazionali.

Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili permotivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero aifini di prevenzione e repressione della crimina-lità. 1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera c), deldecreto del Presidente della Repubblica 27 giugno1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salva-guardare l’ordine pubblico e la prevenzione erepressione della criminalità, sono sottratte all’ac-cesso le seguenti categorie di documenti:

a) relazioni di servizio ed altri atti o documentipresupposto per l’adozione degli atti o provvedi-menti dell’autorità nazionale e delle altre autorità dipubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti dipubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività ditutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di pre-venzione e repressione della criminalità, salvo che sitratti di documentazione che per disposizione di leg-ge o di regolamento, debba essere unita a provvedi-menti o atti soggetti a pubblicità;

b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti odocumenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi alicenze, concessioni od autorizzazioni comunquedenominate o ad altri provvedimenti di competenza diautorità o organi diversi, compresi quelli relativi alcontenzioso amministrativo, che contengono notizierelative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicu-rezza pubblica e all’attività di prevenzione e repres-sione della criminalità salvo che, per disposizioni dilegge o di regolamento, ne siano previste particolariforme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedi-menti o atti soggetti a pubblicità;

c) atti e documenti attinenti ad informazioni for-nite da fonti confidenziali, individuate od anonime,nonché da esposti informali di privati, di organizza-zioni di categoria o sindacali;

d) atti e documenti concernenti l’organizzazioneed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi com-presi quelli relativi all’addestramento, all’impiegoed alla mobilità del personale delle forze di polizia,nonché i documenti sulla condotta dell’impiegatorilevanti ai fini di tutela dell’ordine e della sicurez-za pubblica e quelli relativi ai contingenti delle for-ze armate poste a disposizione dell’autorità di pub-blica sicurezza;

e) documenti attinenti alla dislocazione sul terri-torio dei presidi delle forze di polizia, esclusi quelliaperti al pubblico;

f) atti e documenti concernenti la sicurezza delleinfrastrutture, la protezione e custodia di armi,munizioni, esplosivi e materiali classificati;

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g) atti di pianificazione, programmazione, acqui-sizione, gestione e manutenzione, dismissione diinfrastrutture e aree nei limiti in cui detti documenticontengono notizie rilevanti al fine di garantire lasicurezza pubblica nonché la prevenzione e larepressione della criminalità;

h) atti e documenti in materia di ricerca, svilup-po, pianificazione, programmazione, acquisizione,gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, deimateriali e delle scorte;

i) relazioni tecniche sulle prove d’impiego deimateriali di sperimentazione;

l) documentazione relativa alla descrizione pro-gettuale e funzionale di impianti industriali a rischiolimitatamente alle parti la cui conoscenza può age-volare la commissione di atti di sabotaggio;

m) atti, documenti e note informative utilizzateper l’istruttoria finalizzata all’adozione dei provve-dimenti di rimozione degli amministratori degli entilocali ai sensi dell’art. 40 della legge 8 giugno 1990,n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degliorgani ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera a), del-la legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’art. 1 del decre-to-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, conmodificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

n) documentazione relativa all’istruzione, alladefinizione e alla attuazione delle misure di prote-zione e dei programmi speciali di protezione previ-sti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successivemodificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atticoncernenti i collaboratori di giustizia e le personecon essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali;

o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti odocumenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per leoperazioni speciali e per gli interventi speciali.

Art. 4. Categorie di documenti inaccessibili permotivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi edimprese. 1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera d),del decreto del Presidente della Repubblica 27 giu-gno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di sal-vaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppied imprese, garantendo peraltro ai medesimi lavisione degli atti relativi ai procedimenti ammini-strativi la cui conoscenza sia necessaria per curare oper difendere i loro interessi giuridici, sono sottratteall’accesso le seguenti categorie di documenti:

[a) atti concernenti la concessione del nullaostadi segretezza;]

b) rapporti informativi sul personale dipendentedel Ministero dell’interno nonché notizie sugli aspi-ranti all’accesso nei ruoli della polizia di stato;

c) notizie, documenti e cose comunque attinentialle selezioni psico-attitudinali;

d) accertamenti medico-legali e relativa docu-mentazione;

e) documenti e atti relativi alla salute delle per-sone ovvero concernenti le condizioni psicofisichedelle medesime;

f) documentazione attinente ai lavori delle com-missioni di avanzamento e alle procedure di passag-gio alle qualifiche superiori, fino alla data di ado-zione dei relativi decreti di promozione, e documen-tazione delle commissioni giudicatrici di concorso,fino alla adozione, da parte dell’amministrazione,del provvedimento conclusivo del relativo procedi-mento;

g) documentazione caratteristica, matricolare econcernente situazioni private dell’impiegato;

h) documentazione attinente a procedimentipenali e disciplinari;

i) documentazione attinente ad inchieste ispetti-ve sommarie e formali nonché a verifiche ispettiveordinarie e straordinarie;

l) documentazione attinente ai provvedimenti didispensa dal servizio;

m) informazioni relative alla concessione diautorizzazione all’accesso ad infrastrutture di poli-zia o di interesse per la difesa nazionale;

n) documentazione relativa alla corrispondenzaepistolare di privati, alla attività professionale, com-merciale e industriale, nonché alla situazione finan-ziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppied imprese comunque utilizzata ai fini dell’attivitàamministrativa nonché relazioni, informazioni edaltri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dallatutela dei brevetti e delle privative industriali;

o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istrut-tori dei documenti archivistici concernenti situazionipuramente private di persone o processi penali, secon-do quanto disposto dagli artt. 21 e 22 del decreto delPresidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nonché dall’art. 1 del decreto del Presidente del-la Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

p) rapporti alla procura generale ed alle procureregionali della Corte dei conti e richieste o relazionidi dette procure ove siano nominativamente indivi-duati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza diresponsabilità amministrative, contabili e penali;

q) atti di promovimento di azioni di responsabi-lità di fronte alla procura generale ed alle procureregionali della Corte dei conti nonché alle compe-tenti autorità giudiziarie;

r) verbali di cui all’art. 1, comma 2, del decretodel Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, in materia di riconoscimento dello status dirifugiato, compresa la relativa documentazioneistruttoria;

s) atti della commissione centrale per il ricono-scimento dello status di rifugiato, di cui all’art. 2 deldecreto del Presidente della Repubblica 15 maggio1990, n. 136, relativi a:

1) istanze volte al riconoscimento dello status dirifugiato;

2) resoconti delle audizioni dei richiedenti lo sta-tus di rifugiato;

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3) verbali delle sedute;4) documentazioni integrative eventualmente pre-

sentate dai richiedenti in sede di commissione;5) decisioni della commissione notificate ai richie-

denti;6) atti concernenti affari di pertinenza dei rifugia-

ti, sia che essi risiedano in Italia o che siano emigra-ti in altri paesi;

7) atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo status dirifugiato – ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge28 febbraio 1990, n. 39 – avverso le pronunce didenegazione prodotte dalla commissione centrale;

t) atti e documenti relativi ai provvedimenti diconcessione o di denegazione dei contributi di primaassistenza di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del decretointerministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materiadi prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugia-to;

u) atti – e inerente documentazione – dei ricorsiavverso il provvedimento di diniego del contributodi prima assistenza ex art. 5 del decreto intermini-steriale 24 luglio 1990, n. 237;

v) elaborati progettuali relativi alle sedi di servi-zio dei vigili del fuoco;

z) elaborati ed ogni altro atto tecnico concernen-te i prodotti soggetti ad omologazioni e approvazio-ni ai fini della normativa antincendi;

aa) relazioni sull’attività di comitati, commissioni,gruppi di studio e di lavoro.

2. Il divieto di accesso ai documenti elencati allelettere p), q), r), s), t) e u) è limitato alle sole parti lacui conoscenza può pregiudicare il diritto delle per-sone alla riservatezza.

Art. 5. Periodo di segretazione. 1. Ai sensi del-l’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.241, dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presi-dente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l’ac-cesso è consentito:

a) per i documenti di cui all’art. 2, lettera b), delpresente regolamento, dopo un periodo di segreta-zione di anni cinquanta;

b) per i documenti di cui all’art. 2, lettera c), delpresente regolamento, dopo un periodo di segreta-zione di anni dieci. Resta fermo il divieto di accessoper i documenti o parte di essi contenenti notizierelative a situazioni di interesse per l’ordine e lasicurezza pubblica o all’attività di prevenzione erepressione dei reati;

c) per i documenti di cui all’art. 4, lettera o), delpresente regolamento, dopo un periodo di segreta-zione di anni settanta.

2. Il Ministro può permettere, per motivi di studio,la consultazione dei documenti di cui alle lettere a)e c) del comma 1 anche prima della scadenza dei ter-mini ivi indicati, in conformità all’art. 21, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 30 set-tembre 1963, n. 1409.

Art. 6. Modifiche. 1. Entro due anni dalla data dientrata in vigore del presente regolamento e succes-sivamente almeno ogni tre anni, l’amministrazionedell’interno verifica la congruità delle categorie didocumenti sottratti all’accesso individuate dagliarticoli precedenti, valutando altresì la possibilità didisciplinare ulteriori casi di riferimento dell’accessorispetto a quelli previsti dall’art. 5 del presente rego-lamento.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito dellaverifica di cui al comma 1 sono adottate nelle mede-sime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 7. Pubblicità aggiuntiva. 1. Il presente rego-lamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficia-le della Repubblica italiana, è altresì pubblicato nelbollettino ufficiale di legislazione del Ministero del-l’interno. Le stesse modalità sono utilizzate per lesuccessive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti norma-tivi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

6.

L. 24 novembre 2000, n. 340. Disposizioniper la delegificazione di norme e per la sem-pliicazione di procedimenti amministrativi -Legge di semplificazione 1999 (1) (Stralcio).–––––––––––

(1) Titolo così corretto con avviso pubblicato inG.U. 29 novembre 2000, n. 279.

CAPO I

NORME IN MATERIADI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1. Delegificazione di norme e regolamentidi semplificazione. 1. La presente legge dispone, aisensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 15 mar-zo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazio-ne dei procedimenti amministrativi e degli adempi-menti elencati nell’allegato A ovvero la soppressio-ne di quelli elencati nell’allegato B, entrambi annes-si alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione deiprocedimenti di cui all’allegato A annesso alla pre-sente legge si provvede con regolamenti emanati aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri eprocedure di cui all’articolo 20 della legge 15 mar-zo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all’allegato B annesso allapresente legge sono abrogate dalla data di entrata invigore della medesima, limitatamente alla parte che

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disciplina gli adempimenti ed i procedimenti iviindicati. Conseguentemente, dalla stessa data, glistessi procedimenti e adempimenti amministrativisono soppressi.

4.-8. Omissis.

[Art. 2. Ulteriori disposizioni in materia didichiarazioni sostitutive. 1. Gli strumenti di sem-plificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15,agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificati dall’articolo 2 della legge 16giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioniregolamentari di attuazione, possono essere utilizza-ti anche nei rapporti tra privati che vi consentano. Intal caso l’amministrazione competente per il rilasciodella relativa certificazione, previa definizione diappositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta delsoggetto privato corredata dal consenso del dichia-rante, conferma scritta, anche attraverso l’uso distrumenti informatici o telematici, della corrispon-denza di quanto dichiarato con le risultanze dei datida essa custoditi] (1).–––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 77 D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445.

Art. 3. Omissis (1).–––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 77 D.P.R. 28 dicem-bre 2000, n. 445.

Art. 4.-24. Omissis.

Art. 25. Accesso alle banche dati pubbliche. 1.Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, che siano titolari di programmi applicativi rea-lizzati su specifiche indicazioni del committentepubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito adaltre amministrazioni pubbliche, che li adattano alleproprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubbliciregistri, elenchi, atti o documenti da chiunque cono-scibili.

Artt. 26.-29. Omissis.

Art. 30. Pubblicità delle fusioni e scissioni del-le società. 1. Il comma quarto dell’articolo 2501-bisdel codice civile è sostituito dal seguente:

«Se alla fusione partecipano società regolate daicapi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera difusione e l’iscrizione del progetto deve intercorrerealmeno un mese».

2. Nel comma primo dell’articolo 2502-bis delcodice civile sono soppresse le parole: «e pubblica-ta altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana; l’estratto deve contenere leindicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e8) dell’articolo 2501-bis e la menzione dell’avvenu-

ta iscrizione della deliberazione nel registro delleimprese».

3. Il comma primo dell’articolo 2503 del codicecivile è sostituito dal seguente:

«La fusione può essere attuata solo dopo due mesidall’iscrizione delle deliberazioni delle società chevi partecipano, salvo che consti il consenso deirispettivi creditori anteriore all’iscrizione previstanel terzo comma dell’articolo 2501-bis, il pagamen-to dei creditori che non hanno dato il consenso o ildeposito delle somme corrispondenti presso unabanca».

4. Nel comma secondo dell’articolo 2503-bis delcodice civile le parole: «della pubblicazione del pro-getto di fusione» sono sostituite dalle seguenti: «del-la iscrizione del progetto di fusione».

5. II comma quarto dell’articolo 2504 del codicecivile è abrogato.

6. L’articolo 2504-sexies del codice civile è sosti-tuito dal seguente:

«Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degliatti del procedimento di fusione nel registro delleimprese). Alle iscrizioni nel registro delle impreseai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 con-seguono gli effetti previsti dall’articolo 2457-ter».

7. Il comma quinto dell’articolo 2504-octies delcodice civile è abrogato.

Art. 31. Soppressione dei fogli annunzi legali eregolamento sugli strumenti di pubblicità. 1. Adecorrere dal novantesimo giorno successivo alladata di entrata in vigore della presente legge, i foglidegli annunzi legali delle province sono aboliti. Lalegge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministe-riale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali perl’esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195,sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regiodecreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertitodalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, le domande, le denunce e gli attiche le accompagnano presentate all’ufficio del regi-stro delle imprese, ad esclusione di quelle presentatedagli imprenditori individuali e dai soggetti iscrittinel repertorio delle notizie economiche e amministra-tive di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del-la Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviateper via telematica ovvero presentate su supportoinformatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, dellalegge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempiper l’assoggettamento al predetto obbligo degliimprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nelrepertorio delle notizie economiche e amministrativesono stabilite con decreto del Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato (1).

2-bis. Fino al 30 giugno 2003 (3) le formalità indi-cate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso diassenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante

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allegazione degli originali o di copia in forma carta-cea rilasciata a norma di legge (2).

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gliatti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamen-te l’esecuzione al registro delle imprese che eseguele formalità, verificata la regolarità formale delladocumentazione (2).

2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri docu-menti di cui all’articolo 2435 del codice civile puòessere effettuato mediante trasmissione telematica osu supporto informatico degli stessi, da parte degliiscritti negli albi dei dottori commercialisti, deiragionieri e periti commerciali, muniti della firmadigitale e allo scopo incaricati dai legali rappresen-tanti della società (4).

2-quinquies. Il professionista che ha provvedutoalla trasmissione di cui al comma 2-quater attestache i documenti trasmessi sono conformi agli origi-nali depositati presso la società. La società è tenutaal deposito degli originali presso il registro delleimprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti aglialbi dei dottori commercialisti e dei ragionieri eperiti commerciali, muniti di firma digitale, incari-cati dai legali rappresentanti della società, possonorichiedere l’iscrizione nel registro delle imprese ditutti gli altri atti societari per i quali la stessa siarichiesta e per la cui redazione la legge non richiedaespressamente l’intervento di un notaio (4).

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pub-blicazione nel foglio degli annunzi legali come uni-ca forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuatanella Gazzetta Ufficiale.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impon-gono forme di pubblicità legale, l’individuazionedegli strumenti per assicurare l’assolvimento del-l’obbligo è effettuata con regolamento emanato aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400. Si procede alla individuazionedegli strumenti, anche telematici, differenziando, senecessario, per categorie di atti.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 3, L. 28dicembre 2001, n. 448.

(2) Comma aggiunto dall’art. 13-ter D.L. 25 otto-bre 2002, n. 236 conv., con modif., dall’art. 1 L. 27dicembre 2002, n. 284.

(3) Termine prorogato al 31 ottobre 2003 dall’art.8-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, conv., conmodif., dalla L. 1° agosto 2003, n. 200.

(4) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 54, L. 24dicembre 2003, n. 350.

Art. 32. Semplificazione della fase costitutiva edella fase modificativa delle società di capitali. 1.In attesa della riforma del diritto societario, la fasecostitutiva e la fase modificativa delle società dicapitali sono regolate dalle disposizioni del presentearticolo.

2. I commi terzo e quarto dell’articolo 2330 delcodice civile sono sostituiti dai seguenti:

«L’iscrizione della società nel registro delle impre-se è richiesta contestualmente al deposito dell’attocostitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, veri-ficata la regolarità formale della documentazione,iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali conriferimento all’omologazione dell’atto costitutivodecorrono dalla data dell’iscrizione nel registro del-le imprese».

3. Nel comma primo dell’articolo 2332 del codicecivile è soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell’articolo 2411 del codicecivile è sostituito dal seguente:

«Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione del-l’assemblea, entro trenta giorni, verificato l’adempi-mento delle condizioni stabilite dalla legge, nerichiede l’iscrizione nel registro delle imprese con-testualmente al deposito e allega le eventuali auto-rizzazioni richieste. L’ufficio del registro delleimprese, verificata la regolarità formale della docu-mentazione, iscrive la delibera nel registro. Se ilnotaio ritiene non adempiute le condizioni stabilitedalla legge, ne di comunicazione tempestivamente,e comunque non oltre il detto termine, agli ammini-stratori. Gli amministratori, nei trenta giorni succes-sivi e, in mancanza, ciascun socio a spese dellasocietà, possono ricorrere al tribunale per il provve-dimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i ter-mini previsti in disposizioni speciali con riferimen-to all’omologazione della delibera decorrono dalladata dell’iscrizione nel registro delle imprese».

5. Dopo l’articolo 138 della legge 16 febbraio1913, n. 89, è inserito il seguente:

«Art. 138-bis. 1. Il notaio che chiede l’iscrizionenel registro delle imprese delle deliberazioni disocietà di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate,quando risultino manifestamente inesistenti le con-dizioni richieste dalla legge, viola l’articolo 28, pri-mo comma, n. 1, della presente legge, ed è punitocon la sospensione prevista dal secondo comma del-l’articolo 138 e con la sanzione amministrativa dalire 1.000.000 a lire 30.000.000 (da 516 a 15.493euro).

2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cuial comma 1 è punito il notaio che chiede l’iscrizio-ne nel registro delle imprese di un atto costitutivo disocietà di capitali, da lui rogato, quando risultinomanifestamente inesistenti le condizioni richiestedalla legge».

Art. 33. Ulteriori semplificazioni in materiasocietaria. 1. Il comma secondo dell’articolo 2196,il secondo periodo del comma secondo dell’articolo2197, il comma secondo dell’articolo 2298, il com-ma terzo dell’articolo 2299, il comma secondo del-l’articolo 2309, il secondo periodo del comma quar-to dell’articolo 2383 e il comma secondo dell’arti-

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colo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nelcomma primo dell’articolo 2506 del codice civilesono soppresse le parole: «e depositarne nel registrodelle imprese le firme autografe». L’articolo 49 deltesto unico approvato con regio decreto 20 settem-bre 1934, n. 2011, _ abrogato. Nel comma secondodell’articolo 2354 del codice civile le parole: «l’ori-ginale sia depositato presso l’ufficio del registro del-le imprese ove è iscritta la società» sono sostituitedalla seguente: «autenticata».

2. L’articolo 2330-bis del codice civile è abrogato.Nel comma terzo dell’articolo 2343-bis del codicecivile sono soppresse le parole: «del deposito deveessere fatta menzione nel Bollettino ufficiale dellesocietà per azioni e a responsabilità limitata». Il com-ma quinto dell’articolo 2383 del codice civile è abro-gato. Nel comma sesto dell’articolo 2383 del codicecivile le parole «dai due commi precedenti» sonosostituite dalle seguenti: «dal comma precedente». Nelcomma settimo dell’articolo 2383 del codice civilesono soppresse le parole: «e quinto». Nel comma ter-zo dell’articolo 2385, nel comma terzo dell’articolo2400, e nei commi quarto e quinto dell’articolo 2449del codice civile sono soppresse le parole: «e pubbli-cata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e aresponsabilità limitata». Nel comma primo dell’artico-lo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "epubblicate nel Bollettino ufficiale delle società perazioni e a responsabilità limitata» e nel comma secon-do dell’articolo 2436 del codice civile sono soppressele parole: «e pubblicato nel Bollettino ufficiale dellesocietà per azioni e a responsabilità limitata». Nelcomma settimo dell’articolo 2449 del codice civilesono soppresse le parole: «e pubblicati nel Bollettinoufficiale delle società per azioni e a responsabilitàlimitata». Nel comma quarto dell’articolo 2420-bis delcodice civile è soppresso il terzo periodo. Nel commaquinto dell’articolo 2420-bis del codice civile le paro-le «pubblicato nel Bollettino ufficiale della società perazioni e a responsabilità limitata» sono sostituite dalleseguenti: «depositato presso l’ufficio del registro del-le imprese». Nel comma primo dell’articolo 2435 delcodice civile è soppresso il secondo periodo. Nelcomma secondo dell’articolo 2441 del codice civile leparole «pubblicata nel Bollettino ufficiale dellesocietè per azioni e a responsabilità limitata» sonosostituite dalle seguenti: «depositata presso l’ufficiodel registro delle imprese». Il comma secondo dell’ar-ticolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma ter-zo dell’articolo 2450-bis del codice civile è abrogato.Nel comma quarto dell’articolo 2452 del codice civilesono soppresse le parole: «e terzo». Nel comma primodell’articolo 2456 del codice civile sono soppresse leparole: «e la pubblicazione del provvedimento di can-cellazione nel Bollettino ufficiale delle società perazioni e a responsabilità limitata». L’art. 2457-bis delcodice civile è abrogato. La rubrica dell’articolo 2457-ter del codice civile è sostituita dalla seguente: «Effet-

ti della pubblicazione nel registro delle imprese». Ilcomma primo dell’articolo 2457-ter del codice civileè sostituito dal seguente: «Gli atti per i quali il codiceprescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delleimprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo talepubblicazione, a meno che la società non provi che iterzi ne erano a conoscenza». Il comma terzo dell’ar-ticolo 2457-ter del codice civile èabrogato. Nel com-ma secondo dell’articolo 2475 del codice civile è sop-pressa la parola: «2330-bis» . Nel comma secondodell’articolo 2487 del codice civile è soppressa laparola: «quinto». La rubrica dell’articolo 2497-bis delcodice civile è sostituita dalla seguente: «Effetti dellapubblicazione nel registro delle imprese». Nell’artico-lo 2497-bis del codice civile le parole «degli articoli2457-bis e» sono sostituite dalle seguenti «dall’artico-lo 2457». Nel comma primo dell’articolo 2626 delcodice civile sono soppresse le parole: «ovvero omet-tono di richiedere una pubblicazione nel Bollettinoufficiale delle società per azioni e a responsabilitàlimitata,».

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L’ar-ticolo 1, comma 1, lettere f) e g), l’articolo 2, comma1, lettere b) e c), l’articolo 5, comma 2, l’articolo 12,comma 2, l’articolo 14, commi 3 e 4, l’articolo 20,commi 2 e 3, l’articolo 21 e l’articolo 22 del decretodel Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV delmedesimo decreto del Presidente della Repubblica n.581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: «ilBUSARL, il BUSC e».

4. Nel comma primo dell’articolo 2309, nel commaquarto dell’articolo 2383, nel comma terzo dell’artico-lo 2385, nel comma terzo dell’articolo 2400, nel com-ma secondo dell’articolo 2417, nel comma settimodell’articolo 2449, nel comma primo dell’articolo2450-bis, e nel comma quarto dell’articolo 2475-bisdel codice civile le parole «quindici giorni» sonosostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 34.-35. Omissis.

Art. 36. Disposizioni in materia di atti pubbli-ci, scritture private autenticate e loro copia certi-ficata conforme. 1. Salvo autorizzazione o ordinedella competente autorità giudiziaria e salvo quantodisposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubbliciufficiali depositari di atti pubblici e scritture privateautenticate di asportare anche temporaneamente taliatti e documenti dai locali ove gli stessi sono con-servati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi finela produzione in originale dell’atto pubblico o dellascrittura privata autenticata, il relativo obbligo siintende adempiuto, salvo specifico ordine dellacompetente autorità giudiziaria, mediante produzio-ne di copia certificata conforme dal pubblico uffi-ciale depositario.

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3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e regi-strazione, le quietanze ed ogni altra formalità daannotarsi a margine degli atti pubblici e delle scrit-ture private autenticate a cura degli uffici finanziarie della pubblica amministrazione in genere sonoeseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficialedepositario, sulla base di idoneo documento scrittoemesso dalla competente amministrazione cui l’ori-ginale avrebbe dovuto essere prodotto in base allanormativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro dellefinanze possono in qualsiasi momento disporre attidi ispezione e controllo, senza preavviso, per verifi-care la conformità agli originali delle copie di attipubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con taledisposizione.

Art. 37.-38. Omissis.

Allegato A(Articolo 1, commi 1 e 2)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

Omissis.

Allegato B(Articolo 1, commi 1 e 3)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTEALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,articolo 62.

Regolamento approvato con regio decreto 6 mag-gio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l’iscrizione nel registro deiportieri e dei custodi).

2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato conregio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100,secondo, terzo e quarto comma.

(Procedimento di registrazione presso l’ufficiocomunale del diploma di abilitazione all’eserciziodella professione sanitaria).

3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gen-naio 1939;

Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947.

(Procedimento per il trapasso di proprietà di beniimmobili siti nelle province di confine terrestre).

4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, com-ma 2.

(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci,telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo usodell’economia montana).

7.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentariin materia di documentazione amministra-tiva (in G.U. 20 febbraio 2001, S.O. n. 42).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costitu-zione;

Visto l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera e)della legge 24 novembre 2000, n.340;

Visto il punto 4) dell’allegato 3, della legge 8 mar-zo 1999, n.50;

Visto il decreto legislativo recante il testo unicodelle disposizioni legislative in materia di documen-tazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblicarecante il testo unico delle disposizioni regolamen-tari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio deiMinistri adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 edel 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sen-si dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997 n. 281, espresso nella riunione del 14 settem-bre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dal-la Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adu-nanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissionidella Camera dei deputati e del Senato della Repub-blica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministriadottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri e del Ministro per la funzione pubblica, diconcerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (R) Definizioni (1). 1. Ai fini del presentetesto unico si intende per:

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a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rap-presentazione, comunque formata, del contenuto diatti, anche interni, delle pubbliche amministrazionio, comunque, utilizzati ai fini dell’attività ammini-strativa. Le relative modalità di trasmissione sonoquelle indicate al capo II, sezione III, del presentetesto unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresen-tazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamen-te rilevanti;

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ognidocumento munito di fotografia del titolare e rila-sciato, su supporto cartaceo, magnetico o informati-co, da una pubblica amministrazione italiana o dialtri Stati, che consenta l’identificazione personaledel titolare;

d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta d’iden-tità ed ogni altro documento munito di fotografia deltitolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magneticoo informatico, da una pubblica amministrazionecompetente dello Stato italiano o di altri Stati, con lafinalità prevalente di dimostrare l’identità personaledel suo titolare;

e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONI-CO il documento analogo alla carta d’identità elet-tronica rilasciato dal comune fino al compimentodel quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da unaamministrazione pubblica avente funzione di rico-gnizione, riproduzione o partecipazione a terzi distati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elen-chi o registri pubblici o comunque accertati da sog-getti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTI-FICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interes-sato, prodotto in sostituzione del certificato di cuialla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTODI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall’in-teressato, concernente stati, qualità personali e fatti,che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelleforme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE,l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, chela sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, pre-vio accertamento dell’identità della persona che sot-toscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazioneufficiale della legale qualità di chi ha apposto la pro-pria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti,nonché dell’autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’atte-stazione, da parte di una pubblica amministrazionecompetente, che un’immagine fotografica corri-sponde alla persona dell’interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di fir-ma elettronica qualificata basata su un sistema dichiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una

privata, che consente al titolare tramite la chiave pri-vata e al destinatario tramite la chiave pubblica,rispettivamente, di rendere manifesta e di verificarela provenienza e l’integrità di un documento infor-matico o di un insieme di documenti informatici;

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI leamministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gesto-ri di pubblici servizi che ricevono le dichiarazionisostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provve-dono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’artico-lo 43;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI leamministrazioni e i gestori di pubblici servizi chedetengono nei propri archivi le informazioni e i daticontenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiestidirettamente dalle amministrazioni procedenti aisensi degli articoli 43 e 71;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l’insieme delleattività finalizzate alla registrazione di protocollo ealla classificazione, organizzazione, assegnazione ereperimento dei documenti amministrativi formati oacquisiti dalle amministrazioni, nell’àmbito del siste-ma di classificazione d’archivio adottato; essa è effet-tuata mediante sistemi informativi automatizzati;

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICADEI DOCUMENTI l’insieme delle risorse di calco-lo, degli apparati, delle reti di comunicazione e del-le procedure informatiche utilizzati dalle ammini-strazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizio-ne o l’associazione, all’originale del documento, informa permanente e non modificabile delle informa-zioni riguardanti il documento stesso;

t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell’ar-ticolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici checollegano i dati utilizzati per verificare le firme elet-troniche ai titolari e confermano l’identità dei titola-ri stessi; (2)

u) CERTIFICATORE ai sensi dell’articolo 2, com-ma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certifi-cazione delle firme elettroniche o che fornisco altriservizi connessi con queste ultime; (2)

v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certifica-tore che rilascia al pubblico certificati elettroniciconformi ai requisiti indicati nel presente testo uni-co e nelle regole tecniche di cui all’articolo 8, com-ma 2; (2)

z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensidell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legi-slativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accre-ditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell’U-nione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi delpresente testo unico; (2)

aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi del-l’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legisla-

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tivo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettroniciconformi ai requisiti di cui all’allegato I della diret-tiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori cherispondono ai requisiti di cui all’allegato II dellamedesima direttiva;(2)

bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il docu-mento rilasciato su supporto informatico per con-sentire l’accesso per via telematica ai servizi eroga-ti dalla pubblica amministrazione; (2)

cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell’articolo2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23gennaio 2002, n. 10, l’insieme dei dati in forma elet-tronica, allegati oppure connessi tramite associazio-ne logica ad altri dati elettronici, utilizzati comemetodo di autenticazione informatica; (2)

dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sen-si dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decretolegislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettro-nica ottenuta attraverso una procedura informaticache garantisce la connessione univoca al firmatarioe la sua univoca identificazione, creata con mezzisui quali il firmatario può conservare un controlloesclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce inmodo da consentire di rilevare se i dati stessi sianostati successivamente modificati; (2)

ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA lafirma elettronica avanzata che sia basata su un certi-ficato qualificato e creata mediante un dispositivosicuro per la creazione della firma; (2)

ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita lafirma elettronica e che ha accesso al dispositivo perla creazione della firma elettronica; (2)

gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIR-MA i dati peculiari, come codici o chiavi crittogra-fiche private, utilizzati dal titolare per creare la fir-ma elettronica; (2)

hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DEL-LA FIRMA il programma informatico adeguata-mente configurato (software) o l’apparato strumen-tale (hardware) usati per la creazione della firmaelettronica; (2)

ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIO-NE DELLA FIRMA ai sensi dell’articolo 2, comma1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002,n. 10, l’apparato strumentale usato per la creazionedella firma elettronica, rispondente ai requisiti di cuiall’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 10 del2002, nonché del presente testo unico; (2)

ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i datipeculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbli-che, utilizzati per verificare la firma elettronica; (2)

mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIR-MA il programma informatico (software) adeguata-mente configurato o l’apparato strumentale(hardware) usati per effettuare la verifica della firmaelettronica; (2)

nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO aisensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decre-

to legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconosci-mento del possesso, da parte del certificatore che larichieda, dei requisiti del livello più elevato, in ter-mini di qualità e di sicurezza; (2)

oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA iprogrammi informatici (software), gli apparati stru-mentali (hardware) e i componenti di tali sistemiinformatici, destinati ad essere utilizzati per la crea-zione e la verifica di firme elettroniche o da un cer-tificatore per altri servizi di firma elettronica. (2)–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 7aprile 2003, n. 137.

(2) Lettere abrogate dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 2. Oggetto. 1. Le norme del presente testounico disciplinano la formazione, il rilascio, latenuta e la conservazione, la gestione, la trasmis-sione di atti e documenti da parte di organi dellapubblica amministrazione; disciplinano altresì laproduzione di atti e documenti agli organi dellapubblica amministrazione nonché ai gestori dipubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli conl’utenza, e ai privati che vi consentono. Le normeconcernenti i documenti informatici e la firmadigitale, contenute nel capo II, si applicano anchenei rapporti tra privati come previsto dall’articolo15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (1)–––––––––––

(1) L’ultimo periodo è stato abrogato dall’art. 75,D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («Codice dell’ammini-strazione digitale») a decorrere dalla data di entra-ta in vigore del citato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 3. Soggetti. 1. Le disposizioni del presentetesto unico si applicano ai cittadini italiani e del-l’Unione europea, alle persone giuridiche, allesocietà di persone, alle pubbliche amministrazionie agli enti, alle associazioni e ai comitati aventisede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unioneeuropea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unioneregolarmente soggiornanti in Italia, possono uti-lizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli arti-coli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualitàpersonali e ai fatti certificabili o attestabili da par-te di soggetti pubblici italiani, fatte salve le spe-ciali disposizioni contenute nelle leggi e nei rego-lamenti concernenti la disciplina dell’immigrazio-ne e la condizione dello straniero.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cit-tadini di Stati non appartenenti all’Unione autoriz-zati a soggiornare nel territorio dello Stato posso-no utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agliarticoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione dellestesse avvenga in applicazione di convenzioni

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internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenien-za del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 glistati, le qualità personali e i fatti, sono documen-tati mediante certificati o attestazioni rilasciatidalla competente autorità dello Stato estero, corre-dati di traduzione in lingua italiana autenticatadall’autorità consolare italiana che ne attesta laconformità all’originale, dopo aver ammonito l’in-teressato sulle conseguenze penali della produzio-ne di atti o documenti non veritieri.

Art. 4. Impedimento alla sottoscrizione e alladichiarazione. 1. La dichiarazione di chi non sao non può firmare è raccolta dal pubblico ufficialeprevio accertamento dell’identità del dichiarante.Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione èstata a lui resa dall’interessato in presenza di unimpedimento a sottoscrivere.

2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi inuna situazione di impedimento temporaneo, perragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dal-la dichiarazione, contenente espressa indicazionedell’esistenza di un impedimento, resa dal coniugeo, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi,da altro parente in linea retta o collaterale fino al ter-zo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamentodell’identità del dichiarante.

3. Le disposizioni del presente articolo non siapplicano in materia di dichiarazioni fiscali.

Art. 5. Rappresentanza legale. 1. Se l’interes-sato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, oa curatela, le dichiarazioni e i documenti previstidal presente testo unico sono sottoscritti rispetti-vamente dal genitore esercente la potestà, dal tuto-re, o dall’interessato stesso con l’assistenza delcuratore.

CAPO II

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVASEZIONE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

E ATTI PUBBLICI

Art. 6. Riproduzione e conservazione di docu-menti. 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privatihanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i docu-menti dei propri archivi, le scritture contabili, la cor-rispondenza e gli altri atti di cui per legge o regola-mento è prescritta la conservazione, con la lororiproduzione su supporto fotografico, su supportoottico o con altro mezzo idoneo a garantire laconformità dei documenti agli originali.

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione deidocumenti di cui al comma 1 si intendono soddi-sfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anchese realizzati su supporto ottico quando le procedureutilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate

dall’Autorità per l’informatica nella pubblica ammi-nistrazione.

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzio-ne e dell’autenticazione dei documenti di cui alcomma 1, su supporto fotografico o con altro mezzotecnico idoneo a garantire la conformità agli origi-nali, sono stabiliti con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministe-ro per i beni e le attività culturali sugli archivi delleamministrazioni pubbliche e sugli archivi privatidichiarati di notevole interesse storico, ai sensi del-le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29ottobre 1999, n. 490.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 7. Redazione e stesura di atti pubblici. 1.Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tuttigli altri atti pubblici, e le certificazioni sonoredatti, anche promiscuamente, con qualunquemezzo idoneo, atto a garantirne la conservazionenel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti nondeve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, cor-rezioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesseabbreviazioni, acronimi, ed espressioni in linguastraniera, di uso comune.

Qualora risulti necessario apportare variazioni altesto, si provvede in modo che la precedente stesuraresti leggibile.

Sezione II

Documento informatico

Art. 8 (R) Documento informatico. 1. Il docu-mento informatico da chiunque formato, la registra-zione su supporto informatico e la trasmissione construmenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti glieffetti di legge, se conformi alle disposizioni delpresente testo unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la tra-smissione, la conservazione, la duplicazione, lariproduzione e la validazione, anche temporale, deidocumenti informatici sono definite con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, o, per suadelega del Ministro per l’innovazione e le tecnolo-gie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e ilGarante per la protezione dei dati personali. Essesono adeguate alle esigenze dettate dall’evoluzionedelle conoscenze scientifiche e tecnologiche, concadenza almeno biennale (1).

3. Con il medesimo decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri sono definite le misure tecni-

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che, organizzative e gestionali volte a garantire l’in-tegrità, la disponibilità e la riservatezza delle infor-mazioni contenute nel documento informatico anchecon riferimento all’eventuale uso di chiavi biometri-che di cui all’articolo 22, lettera e).

4. Restano ferme le disposizioni di legge sullatutela della riservatezza dei dati personali. (2) –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 2, D.P.R. 7aprile 2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 9 (R) Documenti informatici delle pubbli-che amministrazioni. 1. Gli atti formati con stru-menti informatici, i dati e i documenti informaticidelle pubbliche amministrazioni, costituisconoinformazione primaria ed originale da cui è possibi-le effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzio-ni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di pro-duzione, immissione, conservazione, riproduzionee trasmissione di dati, documenti ed atti ammini-strativi con sistemi informatici e telematici, ivicompresa l’emanazione degli atti con i medesimisistemi, devono essere indicati e resi facilmenteindividuabili sia i dati relativi alle amministrazioniinteressate sia il soggetto che ha effettuato l’opera-zione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a defi-nire e a rendere disponibili per via telematica modulie formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione econservazione di documenti informatici delle pub-bliche amministrazioni sono definite dalla Presiden-za del Consiglio dei Ministri - Dipartimento perl’innovazione e le tecnologie, d’intesa con il Dipar-timento della funzione pubblica ed il Ministero per ibeni e le attività culturali, sentito il Garante per laprotezione dei dati personali e, per il materiale clas-sificato d’intesa con le Amministrazioni della dife-sa, dell’interno e dell’economia e delle finanze,rispettivamente competenti (1) (2). –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art.3, D.P.R. 7 apri-le 2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 10 (L). Forma ed efficacia del documentoinformatico. 1. Il documento informatico ha l’effi-cacia probatoria prevista dall’articolo 2712 del codi-ce civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firmaelettronica, soddisfa il requisito legale dela forma

scritta. Sul piano probatorio il documento stesso èliberamente valutabile, tenuto conto delle sue carat-teristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inol-tre soddisfa l’obbligo previsto dagli articoli 2214 eseguenti del codice civile e da ogni altra analogadisposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscrit-to con firma digitale o con un altro tipo di firmaelettronica avanzata, e la firma è basata su di uncertificato qualificato ed è generata mediante undispositivo per la creazione di una firma sicura fainoltre piena prova, fino a querela di falso, dellaprovenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sotto-scritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con fir-ma elettronica, in ogni caso non può essere negatarilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo diprova unicamente a causa del fatto che è sottoscrit-to in forma elettronica ovvero in quanto la firma nonè basata su di un certificato qualificato rilasciato daun certificatore accreditato o, infine, perché la firmanon è stata apposta avvalendosi di un dispositivo perla creazione di una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicanoanche se la firma elettronica è basata su di un certifi-cato qualificato rilasciato da un certificatore stabilitoin uno Stato non facente parte dell’Unione europea,quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alladirettiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato inuno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certi-ficatore stabilito nella Comunità europea, in posses-so dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è rico-nosciuto in forza di un accordo bilaterale o multila-terale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioniinternazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti infor-matici ed alla loro riproduzione su diversi tipi disupporto sono assolti secondo le modalità definitecon decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze. (1) (2)–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 23gennaio 2002, n. 10.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 11 (R) Contratti stipulati con strumentiinformatici o per via telematica. 1. I contratti sti-pulati con strumenti informatici o per via telematicamediante l’uso della firma elettronica qualificatasecondo le disposizioni del presente testo unicosono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge (1).

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le

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vigenti disposizioni in materia di contratti negoziatial di fuori dei locali commerciali. (2) –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art.4, D.P.R. 7 apri-le 2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 12 (R) Pagamenti informatici. 1. Il trasferi-mento in via telematica di fondi tra privati, pubbli-che amministrazioni e tra queste e soggetti privati èeffettuato secondo regole fissate con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, o, per suadelega, del Ministro per l’innovazione e le tecnolo-gie, di concerto con i Ministri per la funzione pub-blica, della giustizia e dell’economia e delle finanze,sentiti il Garante per la protezione dei dati persona-li e la Banca d’Italia. (1) (2)–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, D.P.R. 7aprile 2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 13. Libri e scritture. 1. I libri, i repertori e lescritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sul-l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili dicui sia obbligatoria la tenuta possono essere formatie conservati su supporti informatici in conformitàalle disposizioni del presente testo unico e secondole regole tecniche definite col decreto di cui all’arti-colo 8, comma 2.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Sezione III

Trasmissione di documenti

Art. 14. Trasmissione del documento informati-co. 1. Il documento informatico trasmesso per viatelematica si intende spedito dal mittente se inviatoal proprio gestore, e si intende consegnato al desti-natario se reso disponibile all’indirizzo elettronico daquesti dichiarato, nella casella di posta elettronica deldestinatario messa a disposizione dal gestore. (1)

2. La data e l’ora di formazione, di trasmissione odi ricezione di un documento informatico, redatto inconformità alle disposizioni del presente testo unicoe alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico pervia telematica, con modalità che assicurino l’avve-

nuta consegna, equivale alla notificazione per mez-zo della posta nei casi consentiti dalla legge. (2)–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 11febbraio 2005, n. 68.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 15. Trasmissione dall’estero di atti agliuffici di stato civile. 1. In materia di trasmissionedi atti o copie di atti di stato civile o di dati concer-nenti la cittadinanza da parte delle rappresentanzediplomatiche e consolari italiane, si osservano ledisposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri con-solari.

Art. 15-bis. Notificazioni di atti e documenti,comunicazioni ed avvisi. 1. Alla notificazione diatti e di documenti da parte di organi delle pubbli-che amministrazioni a soggetti diversi dagli inte-ressati o da persone da essi delegate, nonché acomunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto,si applicano le disposizioni contenute nell’articolo137, terzo comma, del codice di procedura civile.Nei biglietti e negli inviti di presentazione sonoindicate le informazioni strettamente necessarie atale fine.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 174, co. 12, D.Lgs. 30giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Art. 16. Riservatezza dei dati personali conte-nuti nei documenti trasmessi. 1. Al fine di tutelarela riservatezza dei dati personali di cui agli articoli22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.675, i cer-tificati ed i documenti trasmessi ad altre pubblicheamministrazioni possono contenere soltanto leinformazioni relative a stati, fatti e qualità personalipreviste da legge o da regolamento e strettamentenecessarie per il perseguimento delle finalità per lequali vengono acquisite.

[2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certifi-cato di assistenza al parto è sempre sostituito da unasemplice attestazione contenente i soli dati richiestinei registri di nascita.] (1)

[3. Ai fini statistici, i direttori sanitari invianocopia del certificato di assistenza al parto, privo dielementi identificativi diretti delle persone inte-ressate, ai competenti enti ed uffici del Sistemastatistico nazionale, secondo modalità preventiva-mente concordate. L’Istituto nazionale di statisti-ca, sentiti il Ministero della sanità e il Garante perla protezione dei dati personali, determina nuovemodalità tecniche e procedure per la rilevazionedei dati statistici di base relativi agli eventi dinascita e per l’acquisizione dei dati relativi ai natiaffetti da malformazioni e ai nati morti nel rispet-to dei princìpi contenuti nelle disposizioni di leg-

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ge sulla tutela della riservatezza dei dati persona-li.] (1)–––––––––––

(1) Comma abrogato a decorrere dal 1° gennaio2004, dall’art. 196, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Art. 17. Segretezza della corrispondenza tra-smessa per via telematica. 1. Gli addetti alleoperazioni di trasmissione per via telematica diatti, dati e documenti formati con strumenti infor-matici non possono prendere cognizione della cor-rispondenza telematica, duplicare con qualsiasimezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informa-zioni anche in forma sintetica o per estratto sull’e-sistenza o sul contenuto di corrispondenza, comu-nicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,salvo che si tratti di informazioni per loro natura oper espressa indicazione del mittente destinate adessere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i datie i documenti trasmessi per via telematica si conside-rano, nei confronti del gestore del sistema di traspor-to delle informazioni, di proprietà del mittente sino ache non sia avvenuta la consegna al destinatario.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Sezione IV

Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

Art. 18. Copie autentiche. 1. Le copie autentiche,totali o parziali, di atti e documenti possono essereottenute con qualsiasi procedimento che dia garan-zia della riproduzione fedele e duratura dell’atto odocumento. Esse possono essere validamente pro-dotte in luogo degli originali.

2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dalpubblico ufficiale dal quale è stato emesso o pressoil quale è depositato l’originale, o al quale deveessere prodotto il documento, nonché da un notaio,cancelliere, segretario comunale, o altro funzionarioincaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazio-ne di conformità con l’originale scritta alla fine del-la copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, ilquale deve altresì indicare la data e il luogo del rila-scio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nomee cognome, la qualifica rivestita nonché apporre lapropria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Sela copia dell’atto o documento consta di più fogli ilpubblico ufficiale appone la propria firma a marginedi ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti edocumenti informatici si applicano le disposizionicontenute nell’articolo 20.

3. Nei casi in cui l’interessato debba presentarealle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi

copia autentica di un documento, l’autenticazionedella copia può essere fatta dal responsabile del pro-cedimento o da qualsiasi altro dipendente compe-tente a ricevere la documentazione, su esibizionedell’originale e senza obbligo di deposito dello stes-so presso l’amministrazione procedente. In tal casola copia autentica può essere utilizzata solo nel pro-cedimento in corso.

Art. 19. Modalità alternative all’autenticazionedi copie. 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà di cui all’articolo 47 può riguardare ancheil fatto che la copia di un atto o di un documentoconservato o rilasciato da una pubblica amministra-zione, la copia di una pubblicazione ovvero la copiadi titoli di studio o di servizio sono conformi all’ori-ginale. Tale dichiarazione può altresì riguardare laconformità all’originale della copia dei documentifiscali che devono essere obbligatoriamente conser-vati dai privati.

Art. 19-bis. (L). Disposizioni concernenti ladichiarazione sostitutiva. 1. La dichiarazione sosti-tutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19,che attesta la conformità all’originale di una copia diun atto o di un documento rilasciato o conservato dauna pubblica amministrazione, di un titolo di studioo di servizio e di un documento fiscale che deveobbligatoriamente essere conservato dai privati, puòessere apposta in calce alla copia stessa.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 15, L. 16 gennaio 2003,n. 3.

Art. 20 (R) Copie di atti e documenti informati-ci. 1. I duplicati, le copie, gli estratti del documentoinformatico, anche se riprodotti su diversi tipi disupporto, sono validi a tutti gli effetti di legge seconformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia oriproduzione di atti pubblici, scritture private edocumenti in genere, compresi gli atti e documentiamministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati daidepositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficia-li, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o asso-ciata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, unafirma elettronica qualificata. (1)

3. Le copie su supporto informatico di documenti,formati in origine su supporto cartaceo o, comun-que, non informatico, sostituiscono, ad ogni effettodi legge, gli originali da cui sono tratte se la loroconformità all’originale è autenticata da un notaio oda altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, condichiarazione allegata al documento informatico easseverata secondo le regole tecniche di cui all’arti-colo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti edocumenti di cui al comma 2 esonera dalla produ-zione e dalla esibizione dell’originale formato su

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supporto cartaceo quando richieste ad ogni effettodi legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione didocumenti previsti dalla legislazione vigente siintendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge amezzo di documenti informatici, se le procedure uti-lizzate sono conformi alle regole tecniche dettatenell’articolo 8, comma 2. (2)–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 6, D.P.R. 7aprile 2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 21. (R). Autenticazione delle sottoscrizioni.1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasiistanza o dichiarazione sostitutiva di atto di noto-rietà da produrre agli organi della pubblica ammini-strazione, nonché ai gestori di servizi pubblici ègarantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2e comma 3.

2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di attodi notorietà è presentata a soggetti diversi da quelliindicati al comma 1 o a questi ultimi al fine dellariscossione da parte di terzi di benefìci economici,l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere,segretario comunale, dal dipendente addetto a rice-vere la documentazione o altro dipendente incarica-to dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazioneè redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblicoufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizioneè stata apposta in sua presenza, previo accertamentodell’identità del dichiarante, indicando le modalitàdi identificazione, la data ed il luogo di autentica-zione, il proprio nome, cognome e la qualifica rive-stita, nonché apponendo la propria firma e il timbrodell’ufficio.

Sezione V

Firme elettroniche__________

La rubrica della Sezione V del Capo II è statacosì sostituita dall’art. 7, D.P.R. 7 aprile 2003, n.137.

Art. 22 (R) Definizioni. 1. Ai fini del presenteTesto unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informati-co e crittografico in grado di generare ed apporre lafirma digitale o di verificarne la validità;

b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crit-tografiche, una privata ed una pubblica, correlate traloro, utilizzate nell’ambito dei sistemi di validazio-ne di documenti informatici (1);

c) per chiave privata, l’elemento della coppia di chia-vi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltan-

to dal soggetto titolare, mediante il quale si appone lafirma digitale sul documento informatico (1);

d) per chiave pubblica, l’elemento della coppia dichiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubbli-co, con il quale si verifica la firma digitale appostasul documento informatico dal titolare delle chiaviasimmetriche (1);

e) per chiave biometrica, la sequenza di codiciinformatici utilizzati nell’àmbito di meccanismi disicurezza che impiegano metodi di verifica dell’i-dentità personale basati su specifiche caratteristichefisiche dell’utente;

f) [per certificazione, il risultato della procedurainformatica, applicata alla chiave pubblica e rileva-bile dai sistemi di validazione, mediante la quale sigarantisce la corrispondenza biunivoca tra chiavepubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, siidentifica quest’ultimo e si attesta il periodo di vali-dità della predetta chiave ed il termine di scadenzadel relativo certificato, in ogni caso non superiore atre anni] (2);

g) per validazione temporale, il risultato della pro-cedura informatica, con cui si attribuiscono, ad unoo più documenti informatici, una data ed un orarioopponibili ai terzi;

h) per indirizzo elettronico, l’identificatore di unarisorsa fisica o logica in grado di ricevere e registra-re documenti informatici;

i) [per certificatore, il soggetto pubblico o privatoche effettua la certificazione, rilascia il certificatodella chiave pubblica, lo pubblica unitamente a que-st’ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certi-ficati sospesi e revocati] (2);

l) per revoca del certificato elettronico, l’operazionecon cui il certificatore annulla la validità del certifica-to da un dato momento, non retroattivo, in poi (1);

m) per sospensione del certificato elettronico, l’ope-razione con cui il certificatore sospende la validità delcertificato per un determinato periodo di tempo (1);

n) per validità del certificato elettronico, l’effica-cia e l’opponibilità al titolare dei dati in esso conte-nuti (1);

o) [per regole tecniche, le specifiche di caratteretecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad essesi applichi]. (2) (3)__________

(1) Lettera così sostituita dall’art. 8, D.P.R. 7 apri-le 2003, n. 137.

(2) Lettera abrogata dall’art. 8, D.P.R. 7 aprile2003, n. 137.

(3) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 23 (R) Firma digitale. 1. La firma digitaledeve riferirsi in maniera univoca ad un solo sogget-to ed al documento o all’insieme di documenti cui èapposta o associata.

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2. Per la generazione della firma digitale deve ado-perarsi una chiave privata la cui corrispondentechiave pubblica sia stata oggetto dell’emissione diun certificato qualificato che, al momento della sot-toscrizione, non risulti scaduto di validità ovveronon risulti revocato o sospeso.

3. L’apposizione ad un documento informatico diuna firma elettronica basata su un certificato elettro-nico revocato, scaduto o sospeso equivale a manca-ta sottoscrizione. La revoca o la sospensione,comunque motivate, hanno effetto dal momento del-la pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richie-de la sospensione, non dimostri che essa era già aconoscenza di tutte le parti interessate.

4. L’apposizione di firma digitale integra e sosti-tuisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigen-te, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contras-segni e marchi di qualsiasi genere.

5. Attraverso il certificato elettronico si devonorilevare, secondo le regole tecniche di cui all’artico-lo 8, comma 2, la validità del certificato elettronicostesso, nonché gli elementi identificativi del titolaree del certificatore. (1) (2)__________

(2) Articolo così sostituito dall’art. 9, D.P.R. 7aprile 2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 24. Firma digitale autenticata. 1. Si ha perriconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codicecivile, la firma digitale, la cui apposizione è autentica-ta dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L’autenticazione della firma digitale consistenell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, chela firma digitale è stata apposta in sua presenza daltitolare, previo accertamento della sua identità per-sonale, della validità della chiave utilizzata e del fat-to che il documento sottoscritto risponde allavolontà della parte e non è in contrasto con l’ordi-namento giuridico ai sensi dell’articolo 28, primocomma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. L’apposizione della firma digitale da parte delpubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni finedi legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deveessere allegato altro documento formato in originalesu altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puòallegare copia informatica autenticata dell’originale,secondo le disposizioni dell’articolo 20, comma 3.

5. Ai fini e per gli effetti della presentazione diistanze agli organi della pubblica amministrazione siconsidera apposta in presenza del dipendente addet-to la firma digitale inserita nel documento informa-tico presentato o depositato presso pubbliche ammi-nistrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documentoper via telematica o su supporto informatico ad unapubblica amministrazione sono validi a tutti glieffetti di legge se vi sono apposte la firma digitale ela validazione temporale a norma del presente testounico.__________

Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 25. Firma di documenti informatici dellepubbliche amministrazioni. 1. In tutti i documen-ti informatici delle pubbliche amministrazioni la fir-ma autografa o la firma, comunque prevista, è sosti-tuita dalla firma digitale, in conformità alle normedel presente testo unico.

2. L’uso della firma digitale integra e sostituisce adogni fine di legge l’apposizione di sigilli, punzoni,timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.__________

Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 26 (R) Certificatori. 1. L’attività dei certifi-catori stabiliti in Italia o in un altro Stato membrodell’Unione europea è libera e non necessita di auto-rizzazione preventiva, ai sensi dell’articolo 3 deldecreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti cer-tificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rap-presentanti ed i soggetti preposti all’amministrazio-ne, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilitàrichiesti ai soggetti che svolgono funzioni di ammi-nistrazione, direzione e controllo presso le banche dicui all’articolo 26 del testo unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia, approvato con decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L’accertamento successivo dell’assenza o delvenir meno dei requisiti di cui al comma 1 compor-ta il divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatoriaccreditati che hanno sede stabile in altri Stati mem-bri dell’Unione europea non si applicano le normedel presente decreto e le relative norme tecniche dicui all’articolo 8, comma 2, e si applicano le rispet-tive norme di recepimento della direttiva1999/93/CE. (1) (2)__________

(1) Articolo così sostituito dall’art. 10, D.P.R. 7aprile 2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 27 (R) Certificatori qualificati. 1. I certifi-catori che rilasciano al pubblico certificati qualifica-

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ti devono trovarsi nelle condizioni previste dall’arti-colo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre: a) dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica

e finanziaria necessaria per svolgere attività di certi-ficazione;

b) impiegare personale dotato delle conoscenzespecifiche, dell’esperienza e delle competenzenecessarie per i servizi forniti, in particolare dellacompetenza a livello gestionale, della conoscenzaspecifica nel settore della tecnologia delle firmeelettroniche e della dimestichezza con procedure disicurezza appropriate, e che sia in grado di rispetta-re le norme del presente testo unico e le regole tec-niche di cui all’articolo 8, comma 2;

c) applicare procedure e metodi amministrativi edi gestione adeguati e tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firmaprotetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezzatecnica e crittografica dei procedimenti, in conformitàa criteri di sicurezza riconosciuti in àmbito europeo einternazionale e certificati ai sensi dello schemanazionale di cui all’articolo 10, comma 1, del decretolegislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

e) adottare adeguate misure contro la contraffa-zione dei certificati, idonee anche a garantire lariservatezza, l’integrità e la sicurezza nella genera-zione delle chiavi, nei casi in cui il certificatoregeneri tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1 devono comu-nicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in viatelematica, una dichiarazione di inizio di attività alDipartimento dell’innovazione e le tecnologie dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l’e-sistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalpresente testo unico, ai sensi dell’articolo 4, comma1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

4. Il Dipartimento procede, d’ufficio o su segnala-zione motivata di soggetti pubblici o privati, a con-trolli volti ad accertare la sussistenza dei presuppo-sti e dei requisiti previsti dal presente testo unico edispone, se del caso, con provvedimento motivatoda notificare all’interessato, il divieto di prosecuzio-ne dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvoche, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda aconformare alla normativa vigente detta attività ed isuoi effetti entro il termine prefissatogli dall’ammi-nistrazione stessa. (1) (2)__________

(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, D.P.R. 7aprile 2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 27-bis (R) Certificati qualificati. 1. I certifi-cati qualificati devono contenere almeno le seguen-ti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rila-sciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativodel certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale delcertificatore e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome e codice fiscale del titolaredel certificato o uno pseudonimo chiaramente iden-tificato come tale;

e) dati per la verifica della firma corrispondentiai dati per la creazione della stessa in possesso deltitolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale delperiodo di validità del certificato;

g) firma elettronica avanzata del certificatore cheha rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudo-nimo, per i titolari residenti all’estero cui non risultiattribuito il codice fiscale, si deve indicare il codicefiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese diresidenza o, in mancanza, un analogo codice identi-ficativo, quale ad esempio un codice di sicurezzasociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può inoltre contenere,su domanda del titolare o del terzo interessato, leseguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per ilquale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’ap-partenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscri-zione ad albi o il possesso di altre abilitazioni pro-fessionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) limiti d’uso del certificato, ai sensi dell’artico-lo 28-bis, comma 3;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei con-tratti per i quali il certificato può essere usato, oveapplicabili. (1) (2)__________

(1) Articolo aggiunto dall’art. 12, D.P.R. 7 aprile2003, n. 137.

Si riporta anche il testo dell’art.16 del D.P.R. n.137/2003 cit.:

«Art.16. Disposizioni transitorie. 1. I certificatiemessi alla data di entrata in vigore del presentedecreto dai soggetti che risultano iscritti nell’elencopubblico dei certificatori tenuto dall’Autorità perl’informatica nella pubblica amministrazione sonoconsiderati certificati qualificati.

2. Fino alla completa operatività dell’elenco dicui all’articolo 28, comma 6, del testo unico coloroche intendono accreditarsi presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innova-zione e le tecnologie, effettuano gli adempimentiprevisti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testounico presso l’Autorità per l’informatica nella pub-blica amministrazione.»

La denominazione «Autorità per l’informatica nel-la pubblica amministrazione» è da intendersi sosti-

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tuita da quella di «Centro nazionale per l’informa-tica nella pubblica amministrazione» per effetto diquanto disposto dall’art. 176, D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 28 (R) Accreditamento. 1. Ai sensi dell’arti-colo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.10, i certificatori che intendono conseguire il rico-noscimento del possesso dei requisiti del livello piùelevato, in termini di qualità e di sicurezza, possonochiedere di essere accreditati presso la Presidenzadel Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’inno-vazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersidelle strutture pubbliche di cui all’articolo 29.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cuiall’articolo 27 ed allegare alla domanda il profiloprofessionale del personale responsabile della gene-razione dei dati per la creazione e per la verifica del-la firma, della emissione dei certificati e dellagestione del registro dei certificati nonché l’impe-gno al rispetto delle regole di tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta aquanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere natura giuridica di società di capitali e uncapitale sociale non inferiore a quello necessario aifini dell’autorizzazione alla attività bancaria ai sen-si dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in mate-ria bancaria e creditizia, approvato con decreto legi-slativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rap-presentanti legali, anche da parte dei soggetti prepo-sti alla amministrazione e dei componenti il collegiosindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai sog-getti che svolgono funzioni di amministrazione,direzione e controllo presso banche ai sensi dell’ar-ticolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si consideraaccolta qualora non venga comunicato all’interessa-to il provvedimento di diniego entro novanta giornidalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere inter-rotto una sola volta entro trenta giorni dalla data dipresentazione della domanda, esclusivamente per lamotivata richiesta di documenti che integrino ocompletino la documentazione presentata e che nonsiano già nella disponibilità del Dipartimento perl’innovazione e le tecnologie o che questo non pos-sa acquisire autonomamente. In tal caso, il termineriprende a decorrere dalla data di ricezione delladocumentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, ilDipartimento per l’innovazione e le tecnologiedispone l’iscrizione del richiedente in un appositoelenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e

consultabile anche in via telematica, ai fini dell’ap-plicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi cometale nei rapporti commerciali e con le pubblicheamministrazioni. (1) (2) –––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art.13, D.P.R. 7aprile 2003, n. 137.

Per disposizioni transitorie, vedi anche l’art.16D.P.R. n. 137/2003 cit., riportato in nota all’art.27del presente T.U.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 28-bis (L). Responsabilità dei certificatore.1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certifi-cato qualificato o che garantisce al pubblico l’affi-dabilità del certificato è responsabile, se non provad’aver agito senza colpa, del danno cagionato a chiabbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull’esattezza delle informazioni in esso con-tenute alla data dei rilascio e sulla loro completezzarispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio delcertificato il firmatario detenesse i dati per la crea-zione della firma corrispondenti ai dati per la verifi-ca della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e perla verifica della firma possano essere usati in modocomplementare, nei casi in cui il certificatore gene-ri entrambi.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certifi-cato qualificato è responsabile, nei confronti dei terziche facciano ragionevole affidamento sul certificatostesso, dei danni provocati per effetto della mancataregistrazione della revoca o sospensione del certifica-to, salvo che provi d’aver agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare, in un certificatoqualificato, i limiti d’uso di detto certificato ovveroun valore limite per i negozi per i quali può essereusato il certificato stesso, purché i limiti duso o ilvalore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Ilcertificatore non è responsabile dei danni derivantidall’uso di un certificato qualificato che ecceda ilimiti posti dallo stesso o derivanti dal superamentodel valore limite. (1) (2)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 28 gen-naio 2002, n. 10.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 29 (R) Vigilanza sull’attività di certifica-zione. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie,

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svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attivitàdi certificazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, ancheattraverso le strutture di cui si avvale il Ministro perl’innovazione e le tecnologie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ilDipartimento per l’innovazione e le tecnologieprovvede al controllo periodico dei certificatoriaccreditati. (1) (2)–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art.14, D.P.R. 7aprile 2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 29-bis (R) Obblighi del titolare e del certi-ficatore. 1. Il titolare ed il certificatore sono tenutiad adottare tutte le misure organizzative e tecnicheidonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’articolo27, certificati qualificati è tenuto inoltre a:

a) identificare con certezza la persona che farichiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elet-tronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tec-niche di cui all’articolo 8, comma 2, nel rispetto del-la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successivemodificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richie-sta dell’istante, e con il consenso del terzo interessa-to, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativiall’attività professionale o a cariche rivestite, previaverifica della sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo8, comma 2;

e) informare i richiedenti in modo compiuto echiaro, sulla procedura di certificazione e sui neces-sari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteri-stiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emessesulla base del servizio di certificazione;

f) adottare le misure di sicurezza per il trattamentodei dati personali, ai sensi dell’articolo 15, comma2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di dati per la creazionedella firma del titolare;

h) procedere alla pubblicazione della revoca e del-la sospensione del certificato elettronico in caso dirichiesta da parte del titolare o del terzo dal qualederivino i poteri di quest’ultimo, di perdita del pos-sesso della chiave, di provvedimento dell’autorità,di acquisizione della conoscenza di cause limitativedella capacità del titolare, di sospetti abusi o falsifi-cazioni;

i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale esicuro dei servizi di elencazione, nonché garantireun servizio di revoca e sospensione dei certificatielettronici sicuro e tempestivo;

l) assicurare la precisa determinazione della data edell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione deicertificati elettronici;

m) tenere registrazione, anche elettronica, di tut-te le informazioni relative al certificato qualificatoper dieci anni in particolare al fine di fornire provadella certificazione in eventuali procedimenti giu-diziari;

n) non copiare, né conservare le chiavi private difirma del soggetto cui il certificatore ha fornito ilservizio di certificazione;

o) predisporre su mezzi di comunicazione dure-voli tutte le informazioni utili ai soggetti cherichiedono il servizio di certificazione, tra cui inparticolare gli esatti termini e condizioni relativeall’uso del certificato, compresa ogni limitazionedell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamen-to facoltativo e le procedure di reclamo e di risolu-zione delle controversie; dette informazioni, chepossono essere trasmesse elettronicamente, devonoessere scritte in linguaggio chiaro ed essere forniteprima dell’accordo tra il richiedente il servizio edil certificatore;

p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione delregistro dei certificati con modalità tali da garantireche soltanto le persone autorizzate possano effettua-re inserimenti e modifiche, che l’autenticità delleinformazioni sia verificabile, che i certificati sianoaccessibili alla consultazione del pubblico soltantonei casi consentiti dal titolare del certificato e chel’operatore possa rendersi conto di qualsiasi eventoche comprometta i requisiti di sicurezza. Su richie-sta, elementi pertinenti delle informazioni possonoessere resi accessibili a terzi che facciano affida-mento sul certificato.

3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblicoraccoglie i dati personali solo direttamente dalla per-sona cui si riferiscono o previo suo esplicito con-senso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio eal mantenimento del certificato, fornendo l’informa-tiva prevista dalla disciplina in materia di dati per-sonali. I dati non possono essere raccolti o elaboratiper fini diversi senza l’espresso consenso della per-sona cui si riferiscono. (1) (2)__________

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, D.P.R. 7 aprile2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 29-ter (R) Uso di pseudonimi. 1. In luogodel nome del titolare il certificatore può riportaresul certificato elettronico uno pseudonimo, qualifi-candolo come tale. Se il certificato è qualificato, ilcertificatore ha l’obbligo di conservare le informa-zioni relative alla reale identità del titolare per

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almeno dieci anni dopo la scadenza del certificatostesso. (1) (2)________

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, D.P.R. 7 aprile2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 29-quater (R) Efficacia dei certificati qua-lificati. 1. La firma elettronica, basata su un certifi-cato qualificato scaduto, revocato o sospeso noncostituisce valida sottoscrizione. (1) (2)________

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, D.P.R. 7 aprile2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 29-quinquies (R) Norme particolari per lepubbliche amministrazioni e per altri soggettiqualificati. 1. Ai fini della sottoscrizione, ove previ-sta, di documenti informatici di rilevanza esterna, lepubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l’attività di rila-scio dei certificati qualificati avendo a tale finel’obbligo di accreditarsi ai sensi dell’articolo 28;tale attività può essere svolta esclusivamente neiconfronti dei propri organi ed uffici, nonché di cate-gorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualifi-cati rilasciati in favore di categorie di terzi possonoessere utilizzati soltanto nei rapporti con l’Ammini-strazione certificante, al di fuori dei quali sono pri-vi di ogni effetto; con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri perla funzione pubblica e per l’innovazione e le tecno-logie e dei Ministri interessati, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sono defi-nite le categorie di terzi e le caratteristiche dei cer-tificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati,secondo la vigente normativa in materia di contrattipubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione didocumenti informatici aventi rilevanza esclusiva-mente interna ciascuna amministrazione può adotta-re, nella propria autonomia organizzativa, regolediverse da quelle contenute nelle regole tecniche dicui all’articolo 8, comma 2.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica dipubblico ufficiale, l’appartenenza ad ordini o colle-gi professionali, l’iscrizione ad albi o il possesso dialtre abilitazioni sono emanate con decreti del Mini-stro per l’innovazione e le tecnologie, di concertocon il Ministro per la funzione pubblica, con il Mini-stro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in

volta interessati, sulla base dei princìpi generali sta-biliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifichenorme tecniche di cui al comma 3, si applicano lenorme tecniche di cui all’articolo 8, comma 2. (1) (2)________

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, D.P.R. 7 aprile2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 29-sexies (R) Dispositivi sicuri e procedureper la generazione della firma. 1. I dispositivisicuri e le procedure utilizzate per la generazionedelle firme devono presentare requisiti di sicurezzatali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma

sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titola-

re dall’uso da parte di terzi. 2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono

garantire l’integrità dei dati elettronici a cui la firmasi riferisce. I dati devono essere presentati al titola-re, prima dell’apposizione della firma, chiaramentee senza ambiguità, e si deve richiedere confermadella volontà di generare la firma.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applicaalle firme apposte con procedura automatica, purchél’attivazione della procedura sia chiaramente ricon-ducibile alla volontà del titolare.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti allavalutazione e certificazione di sicurezza ai sensi del-lo schema nazionale per la valutazione e certifica-zione di sicurezza nel settore della tecnologia del-l’informazione di cui all’articolo 10, comma 1, deldecreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. (1) (2)________

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, D.P.R. 7 aprile2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 29-septies (R) Revoca e sospensione deicertificati qualificati. 1. Il certificato qualificatodeve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell’attività delcertificatore;

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provve-dimento dell’autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del tito-lare o del terzo dal quale derivano i poteri del titola-re, secondo le modalità previste nel presente decreto;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limita-tive della capacità del titolare o di abusi o falsifica-zioni.

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2. Il certificato qualificato può, inoltre, essererevocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tec-niche di cui all’articolo 8, comma 2.

3. La revoca o la sospensione del certificato quali-ficato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dalmomento della pubblicazione della lista che lo con-tiene. Il momento della pubblicazione deve essereattestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono pre-viste nelle regole tecniche di cui all’articolo 8, com-ma 2. (1) (2)________

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, D.P.R. 7 aprile2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 29-octies (R) Cessazione dell’attività. 1. Ilcertificatore qualificato o accreditato che intendecessare l’attività deve, almeno sessanta giorni primadella data di cessazione, darne avviso al Diparti-mento per l’innovazione e le tecnologie, informandosenza indugio i titolari dei certificati da lui emessispecificando che tutti i certificati non scaduti almomento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica con-testualmente la rilevazione della documentazione daparte di altro certificatore o l’annullamento dellastessa. L’indicazione di un certificatore sostitutivonon impone la revoca di tutti i certificati non scadu-ti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicarealtro depositario del registro dei certificati e dellarelativa documentazione.

4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazionedell’attività del certificatore accreditato tramite l’e-lenco di cui all’articolo 28, comma 6. (1) (2) ________

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, D.P.R. 7 aprile2003, n. 137.

(2) Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Sezione VI

Legalizzazione di firme e di fotografie

Art. 30. Modalità per la legalizzazione di firme.1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati ilnome e il cognome di colui la cui firma si legalizza.Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare ladata e il luogo della legalizzazione, il proprio nomee cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre lapropria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

Art. 31. Atti non soggetti a legalizzazione. 1.Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, nonsono soggette a legalizzazione le firme apposteda pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti,certificati, copie ed estratti dai medesimi rilascia-ti. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indi-care la data e il luogo del rilascio, il proprionome e cognome, la qualifica rivestita, nonchéapporre la propria firma per esteso ed il timbrodell’ufficio.

Art. 32. Legalizzazione di firme di capi di scuo-le parificate o legalmente riconosciute. 1. Le fir-me dei capi delle scuole parificate o legalmentericonosciute sui diplomi originali o sui certificati distudio da prodursi ad uffici pubblici fuori della pro-vincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dalprovveditore agli studi.

Art. 33. Legalizzazione di firme di atti da eper l’estero. 1. Le firme sugli atti e documentiformati nello Stato e da valere all’estero davantiad autorità estere sono, ove da queste richiesto,legalizzate a cura dei competenti organi, centrali operiferici, del Ministero competente, o di altriorgani e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all’e-stero da autorità estere e da valere nello Stato sonolegalizzate dalle rappresentanze diplomatiche oconsolari italiane all’estero. Le firme apposte suatti e documenti dai competenti organi delle rap-presentanze diplomatiche o consolari italiane o daifunzionari da loro delegati non sono soggette alegalizzazione. Si osserva l’articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma pre-cedente, redatti in lingua straniera, deve essereallegata una traduzione in lingua italiana certifica-ta conforme al testo straniero dalla competenterappresentanza diplomatica o consolare, ovvero daun traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nelloStato e da valere nello Stato, rilasciati da una rap-presentanza diplomatica o consolare estera resi-dente nello Stato, sono legalizzate a cura delle pre-fetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo del-la legalizzazione e della traduzione stabilite daleggi o da accordi internazionali.

Art. 34. Legalizzazione di fotografie. 1. Leamministrazioni competenti per il rilascio di docu-menti personali sono tenute a legalizzare le pre-scritte fotografie presentate personalmente dall’in-teressato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografiepossono essere, altresì, legalizzate dal dipendenteincaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritteper il rilascio dei documenti personali non è sog-getta all’obbligo del pagamento dell’imposta dibollo.

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Sezione VII

Documenti di riconoscimento e di identità

Art. 35. Documenti di identità e di riconosci-mento. 1. In tutti i casi in cui nel presente testo uni-co viene richiesto un documento di identità, essopuò sempre essere sostituito dal documento di rico-noscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passa-porto, la patente di guida, la patente nautica, illibretto di pensione, il patentino di abilitazione allaconduzione di impianti termici, il porto d’armi, letessere di riconoscimento, purché munite di fotogra-fia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rila-sciate da un’amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti d’identità e di riconoscimentonon è necessaria l’indicazione o l’attestazione dellostato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

Art. 36 (L). Carta d’identità e documenti elet-tronici (1). 1. Le caratteristiche e le modalità per ilrilascio della carta d’identità elettronica, del docu-mento d’identità elettronico e della carta nazionaledei servizi sono definite con decreto dei Presidentedel Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delMinistro dell’intemo, di concerto con il Ministro perla funzione pubblica, con il Ministro per l’innova-zione e le tecnologie e con il Ministro dell’economiae delle finanze, sentito il Garante per la protezionedei dati personali. (2) (5)

2. La carta d’identità elettronica e l’analogo docu-mento, rilasciato a seguito della denuncia di nascitae prima del compimento del quindicesimo anno,devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;b) il codice fiscale. (5)

3. La carta d’identità e il documento elettronicopossono contenere:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno;b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla

legge;c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al

comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare

e semplificare l’azione amministrativa e i serviziresi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nelrispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure inforinatiche e le informazioniche possono o debbono essere conosciute dalla pub-blica amministrazione e da altri soggetti, occorrentiper la firma elettronica. (3) (5)

4. La carta d’identità elettronica e la carta nazio-nale dei servizi possono essere utilizzate ai fini deipagamenti tra soggetti privati e pubbliche ammini-strazioni, secondo le modalità stabilite con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suadelega, del Ministro per l’innovazione e le tecnolo-gie, di concerto con il Ministro dell’economia e del-le finanze, sentita la Banca dItalia. (2) (5)

5. Con decreto del Ministro dell’interno, delMinistro per l’innovazione e le tecnologie e delMinistro dell’economia e delle finanze, sentiti ilGarante per la protezione dei dati personali e laConferenza Stato-città ed autonomie locali, sonodettate le regole tecniche e di sicurezza relative alletecnologie e ai materiali utilizzati per la produzio-ne della carta di identità elettronica, del documen-to di identità elettronico e della carta nazionale deiservizi. (2) (5)

6. Nel rispetto della disciplina generale fissatadai decreti di cui al presente articolo e delle vigen-ti disposizioni in materia di protezione dei dati per-sonali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambitodei rispettivi ordinamenti, possono sperimentaremodalità di utilizzazione dei documenti di cui alpresente articolo per l’erogazione di ulteriori servi-zi o utilità. (5)

7. La carta di identità, ancorché su supporto car-taceo, può essere rinnovata a decorrere dal centot-tantesimo giorno precedente la scadenza. (4)–––––––––––

(1) Il comma 7 dell’art. 2 D.L. 9 settembre 2002,n. 195 ha disposto che all’atto della consegna dellacarta di identità elettronica, i cittadini italiani sonosottoposti a rilievi dattiloscopici ai sensi dell’art. 5,commi 2-bis e 4-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

(2) 1 commi 1, 4 e 5 sono stati così sostituiti dal-l’art. 8, D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10.

Con il decreto di cui al presente comma sonoanche stabilite le modalità di utilizzazione e conser-vazione dei dati e l’accesso alle informazioni rac-colte, in relazione ai rilievi dattiloscopici cui sonosottoposti i cittadini italiani all’atto della consegnadella carta di identità elettronica (v. in proposito,l’art. 2 co. 7 D.L. 9 settembre 2002, n. 195).

(3) Lettera così sostituita dall’art. 8 D. Lgs. n.1012002 cit.

(4) L’art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7conv., con modif., dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, hadisposto la sostituzione, all’atto della richiesta diprimo rilascio o del rinnovo del documento, dellacarta d’identità elettronica a decorrere dal 1° gen-naio 2006.

(5) Comma abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Sezione VIII Regime fiscale

Art. 37. Esenzioni fiscali. 1. Le dichiarazionisostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dal-l’imposta di bollo.

2. L’imposta di bollo non è dovuta quando per leleggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovve-ro quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

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CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DELLADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sezione I

Istanze e dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione

Art. 38 (L). Modalità di invio e sottoscrizionedelle istanze. 1. Tutte le istanze e le dichiarazionida presentare alla pubblica amministrazione o aigestori o esercenti di pubblici servizi possono esse-re inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via tele-matica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basa-ta su un certificato qualificato, rilasciato da un certi-ficatore accreditato, e generata mediante un disposi-tivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l’autore è identificato dalsistema informatico con l’uso della carta di iden-tità elettronica o della carta nazionale dei servizi(L) (1) (2).

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di attodi notorietà da produrre agli organi della ammini-strazione pubblica o ai gestori o esercenti di pub-blici servizi sono sottoscritte dall’interessato inpresenza del dipendente addetto ovvero sottoscrit-te e presentate unitamente a copia fotostatica nonautenticata di un documento di identità del sotto-scrittore. La copia fotostatica del documento èinserita nel fascicolo. Le istanze e la copia foto-statica del documento di identità possono essereinviate per via telematica; nei procedimenti diaggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltàè consentita nei limiti stabiliti dal regolamento dicui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo1997, n. 59.

–––––––––––(1) Comma così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 23

gennaio 2002, n. 10.(2) Per effetto di quanto disposto dall’art. 65,

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 81, a decorrere dalla datadi entrata in vigore (1° gennaio 2006) del citatodecreto, il presente comma è così sostituito:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per viatelematica sono valide se effettuate secondo quantoprevisto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82».

Art. 39. Domande per la partecipazione a con-corsi pubblici. 1. La sottoscrizione delle domandeper la partecipazione a selezioni per l’assunzione, aqualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazio-ni, nonché ad esami per il conseguimento di abilita-zioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta adautenticazione.

Sezione IICertificati

Art. 40. Certificazioni contestuali. 1. Le certifi-cazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordinea stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessapersona, nell’ambito del medesimo procedimento,sono contenute in un unico documento.

Art. 41. Validità dei certificati. 1. I certificatirilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestantistati, qualità personali e fatti non soggetti a modifi-cazioni hanno validità illimitata. Le restanti certifi-cazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rila-scio se disposizioni di legge o regolamentari nonprevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello sta-to civile, gli estratti e le copie integrali degli atti distato civile sono ammessi dalle pubbliche ammini-strazioni nonché dai gestori o esercenti di pubbliciservizi anche oltre i termini di validità nel caso incui l’interessato dichiari, in fondo al documento, chele informazioni contenute nel certificato stesso nonhanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il pro-cedimento per il quale gli atti certificativi sonorichiesti deve avere comunque corso, una voltaacquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta fer-ma la facoltà di verificare la veridicità e la autenti-cità delle attestazioni prodotte. In caso di falsadichiarazione si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 76.

Art. 42. Certificati di abilitazione. 1. Tutti i tito-li di abilitazione rilasciati al termine di corsi di for-mazione o di procedimenti autorizzatori all’eserci-zio di determinate attività, ancorché definiti «certifi-cato», sono denominati rispettivamente «diploma» o«patentino».

Sezione IIIAcquisizione diretta di documenti

Art. 43. Accertamenti d’ufficio. 1. Le ammini-strazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi nonpossono richiedere atti o certificati concernenti sta-ti, qualità personali e fatti che risultino elencatiall’art. 46, che siano attestati in documenti già inloro possesso o che comunque esse stesse sianotenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati isoggetti indicati nel presente comma sono tenuti adacquisire d’ufficio le relative informazioni, previaindicazione, da parte dell’interessato, dell’ammini-strazione competente e degli elementi indispensabi-li per il reperimento delle informazioni o dei datirichiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sosti-tutiva prodotta dall’interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diver-si da quelli di cui è necessario acquisire la certezzao verificare l’esattezza, si considera operata per

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finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini diquanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte diuna pubblica amministrazione o di un gestore dipubblico servizio, degli archivi dell’amministrazio-ne certificante, finalizzata all’accertamento d’uffi-cio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulledichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Perl’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazionecertificante rilascia all’amministrazione procedenteapposita autorizzazione in cui vengono indicati ilimiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare lariservatezza dei dati personali ai sensi della norma-tiva vigente.

3. Quando l’amministrazione procedente operal’acquisizione d’ufficio ai sensi del precedente com-ma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio diinformazioni e dati relativi a stati, qualità personalie fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri,le amministrazioni certificanti sono tenute a consen-tire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, laconsultazione per via telematica dei loro archiviinformatici, nel rispetto della riservatezza dei datipersonali.

5. In tutti i casi in cui l’amministrazione proceden-te acquisisce direttamente informazioni relative astati, qualità personali e fatti presso l’amministra-zione competente per la loro certificazione, il rila-scio e l’acquisizione del certificato non sono neces-sari e le suddette informazioni sono acquisite, senzaoneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare lacertezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pub-blica amministrazione tramite fax, o con altro mez-zo telematico o informatico idoneo ad accertarne lafonte di provenienza, soddisfano il requisito dellaforma scritta e la loro trasmissione non deve essereseguita da quella del documento originale.

Art. 44. Acquisizione di estratti degli atti dellostato civile. 1. Gli estratti degli atti di stato civilesono richiesti esclusivamente per i procedimenti cheriguardano il cambiamento di stato civile e, ove for-mati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia odalle autorità consolari italiane all’estero, vengonoacquisiti d’ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l leamministrazioni possono provvedere all’acquisizio-ne d’ufficio degli estratti solo quando ciò sia indi-spensabile.

Sezione IV

Esibizione di documento

Art. 45. Documentazione mediante esibizione.1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data dinascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza

attestati in documenti di identità o di riconoscimen-to in corso di validità, possono essere comprovatimediante esibizione dei documenti medesimi. È fat-to divieto alle amministrazioni pubbliche ed aigestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cuiall’atto della presentazione dell’istanza sia richiestal’esibizione di un documento di identità o di ricono-scimento, di richiedere certificati attestanti stati ofatti contenuti nel documento esibito. È, comunque,fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed igestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà diverificare, nel corso del procedimento, la veridicitàe l’autenticità dei dati contenuti nel documento diidentità o di riconoscimento.

2. Nei casi in cui l’amministrazione procedenteacquisisce informazioni relative a stati, qualità per-sonali e fatti attraverso l’esibizione da parte dell’in-teressato di un documento di identità o di riconosci-mento in corso di validità, la registrazione dei datiavviene attraverso l’acquisizione della copia foto-statica non autenticata del documento stesso.

3. Qualora l’interessato sia in possesso di un docu-mento di identità o di riconoscimento non in corsodi validità, gli stati, le qualità personali e i fatti inesso contenuti possono essere comprovati medianteesibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari,in calce alla fotocopia del documento, che i dati con-tenuti nel documento non hanno subito variazionidalla data del rilascio.

Sezione VNorme in materia di dichiarazioni sostitutive

Art. 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazio-ni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, an-checontestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato eprodotte in sostituzione delle normali certificazioni iseguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;b) residenza;c) cittadinanza;d) godimento dei diritti civili e politici;e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato

libero;f) stato di famiglia;g) esistenza in vita;h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’a-

scendente o discendente;i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da

pubbliche amministrazioni;l) appartenenza a ordini professionali;m) titolo di studio, esami sostenuti;n) qualifica professionale posseduta, titolo di

specializzazione, di abilitazione, di formazione, diaggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche aifini della concessione dei benefici di qualsiasi tipoprevisti da leggi speciali;

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p) assolvimento di specifici obblighi contributivicon l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, dellapartita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archiviodell’anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;s) qualità di pensionato e categoria di pensione;t) qualità di studente;u) qualità di legale rappresentante di persone

fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;v) iscrizione presso associazioni o formazioni

sociali di qualsiasi tipo;z) tutte le situazioni relative all’adempimento

degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestatenel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e dinon essere destinatario di provvedimenti che riguar-dano l’applicazione di misure di sicurezza e di misu-re di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-menti amministrativi iscritti nel casellario giudizialeai sensi della vigente normativa; (1)

bb) di non essere a conoscenza di essere sottopo-sto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di prov-vedimenti giudiziari che applicano le sanzioniamministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231 (2);

cc) qualità di vivenza a carico;dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interes-

sato contenuti nei registri dello stato civile;ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di

fallimento e di non aver presentato domanda di con-cordato.–––––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art. 49, D.P.R. 14novembre 2002, n. 313.

(2) Lettera aggiunta dall’art. 49, D.P.R. n.313/2002 cit.

Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell’atto dinotorietà. 1. L’atto di notorietà concernente stati,qualità personali o fatti che siano a diretta cono-scenza dell’interessato è sostituito da dichiarazioneresa e sottoscritta dal medesimo con la osservanzadelle modalità di cui all’articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio deldichiarante può riguardare anche stati, qualità perso-nali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbiadiretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previsteper legge, nei rapporti con la pubblica amministra-zione e con i concessionari di pubblici servizi, tuttigli stati, le qualità personali e i fatti non espressa-mente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dal-l’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressa-mente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudi-ziaria è presupposto necessario per attivare il proce-

dimento amministrativo di rilascio del duplicato didocumenti di riconoscimento o comunque attestantistati e qualità personali dell’interessato, lo smarri-mento dei documenti medesimi è comprovato da chine richiede il duplicato mediante dichiarazionesostitutiva.

Art. 48. Disposizioni generali in materia didichiarazioni sostitutive. 1. Le dichiarazioni sosti-tutive hanno la stessa validità temporale degli attiche sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono imoduli necessari per la redazione delle dichiarazio-ni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di uti-lizzare. Nei moduli per la presentazione delledichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseri-scono il richiamo alle sanzioni penali previste dal-l’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichia-razioni mendaci ivi indicate. Il modulo contieneanche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiara-zioni sostitutive, le singole amministrazioni inseri-scono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Articolo 49. Limiti di utilizzo delle misure disemplificazione. 1. I certificati medici, sanitari,veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi obrevetti non possono essere sostituiti da altro docu-mento, salvo diverse disposizioni della normativa disettore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalleistituzioni scolastiche ai fini della pratica non agoni-stica di attività sportive da parte dei propri alunnisono sostituiti con un unico certificato di idoneitàalla pratica non agonistica di attività sportive rila-sciato dal medico di base con validità per l’interoanno scolastico.

CAPO IVSISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA

DEI DOCUMENTI

Sezione I

Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

Art. 50. Attuazione dei sistemi. 1. Le pubblicheamministrazioni provvedono ad introdurre nei pianidi sviluppo dei sistemi informativi automatizzatiprogetti per la realizzazione di sistemi di protocolloinformatico in attuazione delle disposizioni del pre-sente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongonoappositi progetti esecutivi per la sostituzione deiregistri di protocollo cartacei con sistemi informa-tici conformi alle disposizioni del presente testounico.

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3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entroil 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemiinformativi automatizzati finalizzati alla gestionedel protocollo informatico e dei procedimenti ammi-nistrativi in conformità alle disposizioni del presen-te testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tute-la della riservatezza dei dati personali, nonché del-l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell’ambi-to del proprio ordinamento, gli uffici da considerareai fini della gestione unica o coordinata dei docu-menti per grandi aree organizzative omogenee, assi-curando criteri uniformi di classificazione e archi-viazione, nonché di comunicazione interna tra learee stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provve-dono alla gestione informatica dei documenti pressogli uffici di registrazione di protocollo già esistentialla data di entrata in vigore del presente testo unicopresso le direzioni generali e le grandi ripartizioniche a queste corrispondono, i dipartimenti, gli ufficicentrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

Art. 51. Sviluppo dei sistemi informativi dellepubbliche amministrazioni. 1. Le pubblicheamministrazioni adottano un piano di sviluppo deisistemi informativi automatizzati in attuazione delledisposizioni del presente testo unico e secondo lenorme tecniche definite dall’Autorità per l’informa-tica della pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a rea-lizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati allatotale automazione delle fasi di produzione, gestione,diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti,procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni delpresente testo unico ed alle disposizioni di legge sullatutela della riservatezza dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni valutano in ter-mini di rapporto tra costi e benefìci il recupero susupporto informatico dei documenti e degli atti car-tacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la con-servazione e provvedono alla predisposizione deiconseguenti piani di sostituzione degli archivi carta-cei con archivi informatici.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digita-le») a decorrere dalla data di entrata in vigore delcitato decreto (1° gennaio 2006).

Art. 52. Il sistema di gestione informatica deidocumenti. 1. Il sistema di gestione informatica deidocumenti, in forma abbreviata «sistema» deve:

a) garantire la sicurezza e l’integrità del sistema;b) garantire la corretta e puntuale registrazione di

protocollo dei documenti in entrata e in uscita;c) fornire informazioni sul collegamento esisten-

te tra ciascun documento ricevuto dall’amministra-

zione e i documenti dalla stessa formati nell’adozio-ne dei provvedimenti finali;

d) consentire il reperimento delle informazioniriguardanti i documenti registrati;

e) consentire, in condizioni di sicurezza, l’acces-so alle informazioni del sistema da parte dei sogget-ti interessati, nel rispetto delle disposizioni in mate-ria di tutela delle persone e di altri soggetti rispettoal trattamento dei dati personali;

f) garantire la corretta organizzazione dei docu-menti nell’ambito del sistema di classificazioned’archivio adottato.

Art. 53. Registrazione di protocollo. 1. La regi-strazione di protocollo per ogni documento ricevutoo spedito dalle pubbliche amministrazioni è effet-tuata mediante la memorizzazione delle seguentiinformazioni:

a) numero di protocollo del documento generatoautomaticamente dal sistema e registrato in formanon modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnataautomaticamente dal sistema e registrata in formanon modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alterna-tiva, il destinatario o i destinatari per i documentispediti, registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento, registrato in formanon modificabile;

e) data e protocollo del documento ricevuto, sedisponibili;

f) l’impronta del documento informatico, se tra-smesso per via telematica, costituita dalla sequenza disimboli binari in grado di identificarne univocamenteil contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione delregistro giornaliero di protocollo, costituito dall’e-lenco delle informazioni inserite con l’operazione diregistrazione di protocollo nell’arco di uno stessogiorno.

3. L’assegnazione delle informazioni nelle opera-zioni di registrazione di protocollo è effettuata dalsistema in unica soluzione, con esclusione di inter-venti intermedi, anche indiretti, da parte dell’opera-tore, garantendo la completezza dell’intera opera-zione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta dell’Autorità per l’informaticanella pubblica amministrazione di concerto con ilMinistro per la funzione pubblica, sono specificatele regole tecniche, i criteri e le specifiche delle infor-mazioni previste nelle operazioni di registrazione diprotocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria idocumenti ricevuti e spediti dall’amministrazione etutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gaz-zette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari dellapubblica amministrazione, le note di ricezione dellecircolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli

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atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, imateriali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni etutti i documenti già soggetti a registrazione partico-lare dell’amministrazione.

Art. 54. Informazioni annullate o modificate. 1.Le informazioni non modificabili di cui all’articolo53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con laprocedura di cui al presente articolo. Le informazio-ni annullate devono rimanere memorizzate nellabase di dati per essere sottoposte alle elaborazionipreviste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l’annullamento ripor-ta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posi-zione sempre visibile e tale, comunque, da consenti-re la lettura di tutte le informazioni originarie unita-mente alla data, all’identificativo dell’operatore edagli estremi del provvedimento d’autorizzazione.

Art. 55. Segnatura di protocollo. 1. La segnatu-ra di protocollo è l’apposizione o l’associazioneall’originale del documento, in forma permanentenon modificabile, delle informazioni riguardanti ildocumento stesso. Essa consente di individuare cia-scun documento in modo inequivocabile. Le infor-mazioni minime previste sono:

a) il progressivo di protocollo, secondo il forma-to disciplinato all’articolo 57;

b) la data di protocollo;c) l’identificazione in forma sintetica dell’ammi-

nistrazione o dell’area organizzativa individuata aisensi dell’articolo 50, comma 4.

2. L’operazione di segnatura di protocollo va effet-tuata contemporaneamente all’operazione di regi-strazione di protocollo.

3. L’operazione di segnatura di protocollo puòincludere il codice identificativo dell’ufficio cui ildocumentoè assegnato o il codice dell’ufficio che haprodotto il documento, l’indice di classificazione deldocumento e ogni altra informazione utile o necessa-ria, qualora tali informazioni siano disponibili già almomento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altreamministrazioni ed è formato e trasmesso con stru-menti informatici, la segnatura di protocollo puòincludere tutte le informazioni di registrazione deldocumento.

L’amministrazione che riceve il documento infor-matico può utilizzare tali informazioni per automa-tizzare le operazioni di registrazione di protocollodel documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta dell’Autorità per l’informaticanella pubblica Amministrazione di concerto con ilMinistro per la funzione pubblica, sono stabiliti ilformato e la struttura delle informazioni associate aldocumento informatico ai sensi del comma 4.

Art. 56. Operazioni ed informazioni minime delsistema di gestione informatica dei documenti. 1.

Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all’ar-ticolo 55 nonché le operazioni di classificazione costi-tuiscono operazioni necessarie e sufficienti per latenuta del sistema di gestione informatica dei docu-menti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 57. Numero di protocollo. 1. Il numero diprotocollo è progressivo e costituito da almeno settecifre numeriche. La numerazione è rinnovata ognianno solare.

Sezione II

Accesso ai documenti e alleinformazioni del sistema

Art. 58. Funzioni di accesso ai documenti e alleinformazioni del sistema. 1. L’accesso al sistemada parte degli utenti appartenenti all’Amministra-zione, nonché la ricerca, la visualizzazione e lastampa di tutte le informazioni relative alla gestionedei documenti sono disciplinati dai criteri di abilita-zione stabiliti dal responsabile della tenuta del ser-vizio di cui all’articolo 61.

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effet-tuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipidi informazioni registrate. I criteri di selezione pos-sono essere costituiti da espressioni semplici o dacombinazioni di espressioni legate tra loro per mez-zo di operatori logici. Per le informazioni costituiteda testi deve essere possibile la specificazione dellecondizioni di ricerca sulle singole parole o parti diparole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elabora-zioni statistiche sulle informazioni registrate alloscopo di favorire le attività di controllo.

Art. 59. Accesso esterno. 1. Per l’esercizio deldiritto di accesso ai documenti amministrativi, pos-sono essere utilizzate tutte le informazioni del siste-ma di gestione informatica dei documenti anchemediante l’impiego di procedure applicative operan-ti al di fuori del sistema e strumenti che consentonol’acquisizione diretta delle informazioni da partedell’interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determi-nano, nel rispetto delle disposizioni di legge sullatutela della riservatezza dei dati personali, e nel-l’ambito delle misure organizzative volte ad assicu-rare il diritto di accesso ai documenti amministrati-vi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego,anche per via telematica, del sistema di gestioneinformatica dei documenti per il reperimento, lavisualizzazione e la stampa delle informazioni e deidocumenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante stru-menti che consentono l’acquisizione diretta delleinformazioni e dei documenti da parte dell’interes-sato, le misure organizzative e le norme tecniche

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indicate al comma 2 determinano, altresì, le moda-lità di identificazione del soggetto anche mediantel’impiego di strumenti informatici per la firma digi-tale del documento informatico, come disciplinatidal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti nonappartenenti alla pubblica amministrazione possonoutilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazionedelle informazioni e dei documenti messe a disposi-zione – anche per via telematica – attraverso gli uffi-ci relazioni col pubblico.

Art. 60. Accesso effettuato dalle pubblicheamministrazioni. 1. Le pubbliche amministrazioniche, mediante proprie applicazioni informatiche,accedono al sistema di gestione informatica deidocumenti delle grandi aree organizzative omoge-nee di cui al comma 4 dell’articolo 50, adottano lemodalità di interconnessione stabilite nell’ambitodelle norme e dei criteri tecnici emanati per la rea-lizzazione della rete unitaria delle pubbliche ammi-nistrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono aisistemi di gestione informatica dei documenti attra-verso la rete unitaria delle pubbliche amministrazio-ni utilizzano funzioni minime e comuni di accessoper ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollodei documenti, ottenuti attraverso l’indicazionealternativa o congiunta dell’oggetto, della data dispedizione, del mittente, del destinatario;

b) numero e data di registrazione di protocollodel documento ricevuto, ottenuti attraverso l’indica-zione della data e del numero di protocollo attribui-ti dall’amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche ammi-nistrazioni provvedono autonomamente, sulla basedelle indicazioni fornite dall’Autorità per l’informa-tica nella pubblica amministrazione, alla determina-zione dei criteri tecnici ed organizzativi per l’acces-so ai documenti e alle informazioni del sistema digestione informatica dei documenti.

Sezione III

Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

Art. 61. Servizio per la gestione informatica deidocumenti dei flussi documentali e degli archivi. 1.Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per latenuta del protocollo informatico, della gestione deiflussi documentali e degli archivi in ciascuna dellegrandi aree organizzative omogenee individuate aisensi dell’articolo 50. Il servizio è posto alle direttedipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero unfunzionario, comunque in possesso di idonei requi-siti professionali o di professionalità tecnico archi-

vistica acquisita a seguito di processi di formazionedefiniti secondo le procedure prescritte dalla disci-plina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’ac-

cesso alle funzioni della procedura, distinguendo traabilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inse-rimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione edi segnatura di protocollo si svolgano nel rispettodelle disposizioni del presente testo unico;

c) garantisce la corretta produzione e la conser-vazione del registro giornaliero di protocollo di cuiall’articolo 53;

d) cura che le funzionalità del sistema in caso diguasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquat-tro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel piùbreve tempo possibile;

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, inluoghi sicuri differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli stru-menti e dell’organizzazione delle attività di registra-zione di protocollo, di gestione dei documenti e deiflussi documentali, incluse le funzionalità di acces-so di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestionedegli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;

g) autorizza le operazioni di annullamento di cuiall’articolo 54;

h) vigila sull’osservanza delle disposizioni delpresente testo unico da parte del personale autoriz-zato e degli incaricati.

Art. 62. Procedure di salvataggio e conserva-zione delle informazioni del sistema. 1. Il respon-sabile per la tenuta del sistema di gestione informa-tica dei documenti dispone per la corretta esecuzio-ne delle operazioni di salvataggio dei dati su sup-porto informatico rimovibile.

2. È consentito il trasferimento su supporto infor-matico rimovibile delle informazioni di protocollorelative ai fascicoli che fanno riferimento a procedi-menti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consulta-bili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del siste-ma di gestione informatica dei documenti dispone, inrelazione all’evoluzione delle conoscenze scientifi-che e tecnologiche, con cadenza almeno quinquen-nale, la riproduzione delle informazioni del protocol-lo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informati-ca dei documenti costituiscono parte integrante delsistema di indicizzazione e di organizzazione deidocumenti che sono oggetto delle procedure di con-servazione sostitutiva.

Art. 63. Registro di emergenza. 1. Il responsabi-le del servizio per la tenuta del protocollo informa-tico, della gestione dei flussi documentali e degliarchivi autorizza lo svolgimento anche manuale del-

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le operazioni di registrazione di protocollo su uno opiù registri di emergenza, ogni qualvolta per causetecniche non sia possibile utilizzare la normale pro-cedura informatica.

Sul registro di emergenza sono riportate la causa, ladata e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la datae l’ora del ripristino della funzionalità del sistema.

2. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedu-ra informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore,per cause di eccezionale gravità, il responsabile perla tenuta del protocollo può autorizzare l’uso delregistro di emergenza per periodi successivi di nonpiù di una settimana. Sul registro di emergenza van-no riportati gli estremi del provvedimento di auto-rizzazione.

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenzaè riportato sul registro di emergenza il numero tota-le di operazioni registrate manualmente.

4. La sequenza numerica utilizzata su un registrodi emergenza, anche a seguito di successive interru-zioni, deve comunque garantire l’identificazioneunivoca dei documenti registrati nell’ambito delsistema documentario dell’area organizzativa omo-genea.

5. Le informazioni relative ai documenti proto-collati in emergenza sono inserite nel sistemainformatico, utilizzando un’apposita funzione direcupero dei dati, senza ritardo al ripristino dellefunzionalità del sistema. Durante la fase di ripristi-no, a ciascun documento registrato in emergenzaviene attribuito un numero di protocollo del siste-ma informatico ordinario, che provvede a mante-nere stabilmente la correlazione con il numero uti-lizzato in emergenza.

Sezione IV

Sistema di gestione dei flussi documentali

Art. 64. Sistema di gestione dei flussi docu-mentali. 1. Le pubbliche amministrazioni provve-dono in ordine alla gestione dei procedimenti ammi-nistrativi mediante sistemi informativi automatizza-ti, valutando i relativi progetti in termini di rapportotra costi e benefici, sulla base delle indicazioni for-nite dall’Autorità per l’informatica nella pubblicaamministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentaliche includono i procedimenti amministrativi di cuial comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servi-zi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delleamministrazioni secondo i criteri di economicità, diefficacia dell’azione amministrativa e di pubblicitàstabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentaliinclude il sistema di gestione informatica dei docu-menti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamen-te e in modo coordinato per le aree organizzative

omogenee, le modalità di attribuzione dei documen-ti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedi-menti, definendo adeguati piani di classificazioned’archivio per tutti i documenti, compresi quelli nonsoggetti a registrazione di protocollo.

Art. 65. Requisiti del sistema per la gestione deiflussi documentali. 1. Oltre a possedere i requisitiindicati all’articolo 52, il sistema per la gestione deiflussi documentali deve :

a) fornire informazioni sul legame esistente traciascun documento registrato, il fascicolo ed il sin-golo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle infor-mazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed ilrelativo responsabile, nonché la gestione delle fasidel procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull’attivitàdell’ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni consistemi per la gestione dei flussi documentali di altreamministrazioni al fine di determinare lo stato e l’i-ter dei procedimenti complessi.

Art. 66. Specificazione delle informazioni previ-ste dal sistema di gestione dei flussi documentali.1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delleinformazioni previste, delle operazioni di registra-zione e del formato dei dati relativi ai sistemi infor-matici per la gestione dei flussi documentali sonospecificate con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’infor-matica nella pubblica amministrazione di concertocon il Ministro della funzione pubblica.

Sezione V

Disposizioni sugli archivi

Art. 67. Trasferimento dei documenti all’archi-vio di deposito. 1. Almeno una volta ogni anno ilresponsabile del servizio per la gestione dei flussidocumentali e degli archivi provvede a trasferirefascicoli e serie documentarie relativi a procedimen-ti conclusi in un apposito archivio di deposito costi-tuito presso ciascuna amministrazione.

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettandol’organizzazione che i fascicoli e le serie avevanonell’archivio corrente.

3. Il responsabile del servizio per la gestione deiflussi documentali e degli archivi deve formare econservare un elenco dei fascicoli e delle serie tra-sferite nell’archivio di deposito.

Art. 68. Disposizioni per la conservazione degliarchivi. 1. Il servizio per la gestione dei flussidocumentali e degli archivi elabora ed aggiorna ilpiano di conservazione degli archivi, integrato con ilsistema di classificazione, per la definizione dei cri-

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teri di organizzazione dell’archivio, di selezioneperiodica e di conservazione permanente dei docu-menti, nel rispetto delle vigenti disposizioni conte-nute in materia di tutela dei beni culturali e succes-sive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve esse-re tenuta traccia del movimento effettuato e dellarichiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione ela custodia dei documenti contenenti dati personali,le disposizioni di legge sulla tutela della riservatez-za dei dati personali.

Art. 69. Archivi storici. 1. I documenti selezio-nati per la conservazione permanente sono trasferiticontestualmente agli strumenti che ne garantisconol’accesso, negli Archivi di Stato competenti per ter-ritorio o nella separata sezione di archivio secondoquanto previsto dalle vigenti disposizioni in materiadi tutela dei beni culturali.

Sezione VI

Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

Art. 70. Aggiornamenti del sistema. 1. Le pub-bliche amministrazioni devono assicurare, per ogniaggiornamento del sistema, il pieno recupero e lariutilizzazione delle informazioni acquisite con leversioni precedenti.

CAPO VCONTROLLI

Art. 71. Modalità dei controlli. 1. Le ammini-strazioni procedenti sono tenute ad effettuare idoneicontrolli, anche a campione, e in tutti i casi in cuisorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichia-razioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutivedi certificazione sono effettuati dall’amministrazio-ne procedente con le modalità di cui all’articolo 43consultando direttamente gli archivi dell’ammini-strazione certificante ovvero richiedendo alla mede-sima, anche attraverso strumenti informatici o tele-matici, conferma scritta della corrispondenza diquanto dichiarato con le risultanze dei registri daquesta custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e47 presentino delle irregolarità o delle omissionirilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzio-nario competente a ricevere la documentazione dànotizia all’interessato di tale irregolarità. Questi ètenuto alla regolarizzazione o al completamento del-la dichiarazione; in mancanza il procedimento nonha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sosti-tutive presentate ai privati che vi consentono di cui

all’articolo 2, l’amministrazione competente per ilrilascio della relativa certificazione, previa defini-zione di appositi accordi, è tenuta a fornire, surichiesta del soggetto privato corredata dal consensodel dichiarante, conferma scritta, anche attraversol’uso di strumenti informatici o telematici, della cor-rispondenza di quanto dichiarato con le risultanzedei dati da essa custoditi.

Art. 72. Responsabilità dei controlli. 1. Ai finidei controlli di cui all’articolo 71 le amministrazio-ne certificanti individuano e rendono note le misureorganizzative adottate per l’efficiente, efficace etempestiva esecuzione dei controlli medesimi e lemodalità per la loro esecuzione.

2. La mancata risposta alle richieste di controlloentro trenta giorni costituisce violazione dei doverid’ufficio.

CAPO VISANZIONI

Art. 73. Assenza di responsabilità della pubbli-ca amministrazione. 1. Le pubbliche amministra-zioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpagrave, sono esenti da ogni responsabilità per gli attiemanati, quando l’emanazione sia conseguenza difalse dichiarazioni o di documenti falsi o contenentidati non più rispondenti a verità, prodotti dall’inte-ressato o da terzi.

Art. 74. Violazione dei doveri d’ufficio. 1.Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la man-cata accettazione delle dichiarazioni sostitutive dicertificazione o di atto di notorietà rese a norma del-le disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’uf-ficio:

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietànei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, ci sia l’ob-bligo del dipendente di accettare la dichiarazionesostitutiva;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto diaccettare l’attestazione di stati, qualità personali efatti mediante l’esibizione di un documento di rico-noscimento;

c) la richiesta e la produzione, da parte rispetti-vamente degli ufficiali di stato civile e dei direttorisanitari, del certificato di assistenza al parto ai finidella formazione dell’atto di nascita.

Art. 75. Decadenza dai benefici. 1. Fermorestando quanto previsto dall’articolo 76, qualoradal controllo di cui all’articolo 71 emerga la nonveridicità del contenuto della dichiarazione, ildichiarante decade dai benefici eventualmente con-seguenti al provvedimento emanato sulla base delladichiarazione non veritiera.

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Art. 76. Norme penali. 1. Chiunque rilasciadichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa usonei casi previsti dal presente testo unico è punito aisensi del codice penale e delle leggi speciali inmateria.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non piùrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degliarticoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto del-le persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sonoconsiderate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono com-messi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficioo l’autorizzazione all’esercizio di una professione oarte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’in-terdizione temporanea dai pubblici uffici o dallaprofessione e arte.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77. Norme abrogate. 1. Dalla data di entratain vigore del presente testo unico sono abrogati: lalegge 4 gennaio 1968 n.15; l’articolo 2, comma 15,primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 com-mi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall’articolo 2, com-ma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della leg-ge 15 maggio 1997 n. 127; l’articolo 2, comma 11della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l’articolo55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; ilD.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 del-l’articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 77-bis (L). Applicazione di norme. 1. Ledisposizioni in materia di documentazione ammini-strativa contenute nei capi II e III si applicano a tut-te le fattispecie in cui sia prevista una certificazioneo altra attestazione, ivi comprese quelle concernentile procedure di aggiudicazione e affidamento diopere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e diforniture, ancorché regolate da norme speciali, salvoche queste siano espressamente richiamate dall’arti-colo 78.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 15, L. 16 gennaio 2003,n. 3.

Art. 78. Norme che rimangono in vigore. 1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo uni-co restano comunque in vigore :

a) tutte le disposizioni legislative e regolamenta-ri vigenti in materia di trasmissione delle dichiara-zioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 mar-

zo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M.31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui aldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concer-nenti la dichiarazione sostitutiva unica per la deter-minazione dell’indicatore della situazione economi-ca equivalente dei soggetti che richiedono prestazio-ni sociali agevolate;

b) l’articolo 16 della tabella, allegato B, annessaal D.P.R.26 ottobre 1972 n.642 in materia di impo-sta di bollo;

c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990n. 241;

d) l’articolo 2, comma 15, secondo periodo dellalegge 24 dicembre 1993 n. 537;

e) le disposizioni in materia di dati personali dicui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decretilegislativi adottati in attuazione delle leggi 31dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;

f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti mini-steriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenu-to generale, nonché le regole tecniche già emanatealla data di entrata in vigore del presente testo uni-co;

g) tutte le disposizioni legislative in materia diconservazione di beni archivistici di cui al capo IIdel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, conriferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, leparticolari disposizioni di legge e di regolamentoconcernenti i trattamenti di dati personali da partedelle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 4 legge31 dicembre 1996, n. 675.

Si omettono le Tabelle

8.

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Regolamentoper la semplificazione dei procedimenti rela-tivi ad autorizzazioni per lo svolgimento diattività disciplinate dal testo unico delle leggidi pubblica sicurezza nonché al riconosci-mento della qualifica di agente di pubblicasicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 del-la legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35,allegato 1 della legge n. 50/1999). (GU n. 178del 2-8-2001) testo in vigore dal: 17-8-2001.

Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presenteregolamento concerne la semplificazione deiseguenti procedimenti disciplinati dal testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza approvato conregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativoregolamento di esecuzione, approvato con regiodecreto 6 maggio 1940, n. 635:

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a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delleautorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgi-mento di industrie, mestieri, esercizi ed attivitàimprenditoriali di cui al titolo III del predetto testounico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenutadei relativi registri;

b) procedimenti per il rilascio della licenza diporto d’armi comuni da sparo, di cui all’articolo 42del predetto testo unico;

c) procedimento per il rilascio della licenza dicollezione delle armi comuni da sparo di cui all’ar-ticolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

d) procedimenti per la concessione dell’agibilitàdei locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza.

2. Il presente regolamento concerne anche la sem-plificazione del procedimento per l’attribuzione del-la qualità di agente di pubblica sicurezza agli agentidi custodia e guardie notturne dipendenti da ammi-nistrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 43 deltesto unico della legge sugli ufficiali ed agenti dipubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31agosto 1907, n. 690, e dell’articolo 81 del relativoregolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati dipubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20agosto 1909, n. 666.

Artt. 2-8. Omissis.

–––––––––––Per il testo delle singole disposizioni, si vedano:

«Testo Unico delle leggi di P.S. e Regolamento diesecuzione» riportati in questo stesso volume.

9.

D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. Attuazionedella direttiva 1999/93/CE relativa ad unquadro comunitario per le firme elettroni-che (G.U. 15 febbraio 2002, n. 39).–––––––––––

Disposizione abrogata a decorrere dalla data dientrata in vigore (1° gennaio 2006) del D.Lgs. 7marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazionedigitale), per effetto di quanto disposto dall’art. 75del medesimo D.Lgs.

Art. 1. 1. Il presente decreto reca le disposizionilegislative per il recepimento della direttiva1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadrocomunitario per le firme elettroniche.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intendeper:

a) «firma elettronica» l’insieme dei dati in formaelettronica, allegati oppure connessi tramite associa-zione logica ad altri dati elettronici, utilizzati comemetodo di autenticazione informatica;

b) «certificatori» coloro che prestano servizi dicertificazione delle firme elettroniche o che forni-scono altri servizi connessi alle firme elettroniche;

c) «certificatori accreditati» i certificatori accre-ditati in Italia ovvero in altri Stati membri dell’U-nione europea, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,della direttiva 1999/93/CE;

d) «certificati elettronici» gli attestati elettroniciche collegano i dati utilizzati per verificare le firmeelettroniche ai titolari e confermano l’identità deititolari stessi;

e) «certificati qualificati» i certificati elettroniciconformi ai requisiti di cui all’allegato I della diret-tiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori cherispondono ai requisiti fissati dall’allegato Il dellamedesima direttiva;

f) «dispositivo per la creazione di una firma sicu-ra» l’apparato strumentale, usato per la creazione diuna firma elettronica, rispondente ai requisiti di cuiall’articolo 10;

g) «firma elettronica avanzata» la firma elettro-nica ottenuta attraverso una procedura informaticache garantisce la connessione univoca al firmatarioe la sua univoca identificazione, creata con mezzisui quali il firmatario può conservare un controlloesclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce inmodo

da consentire di rilevare se i dati stessi siano sta-ti successivarnente modificati;

h) «accreditarnento facoltativo» il riconoscimen-to del possesso, da parte del certificatore che lorichieda, dei requisiti del livello più elevato, in ter-mini di qualità e di sicurezza.

Art. 3. 1. L’attività dei certificatori stabiliti in Italiao in un altro Stato membro dell’Unione europea è libe-ra e non necessita di autorizzazione preventiva.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-timento per l’innovazione e le tecnologie, di seguitodenominato: «Dipartimento», svolge funzioni di vigi-lanza e controllo nel settore, anche avvalendosi del-l’Autorità per l’informatica nella pubblica ammini-strazione e di altre strutture pubbliche individuate condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o,per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tec-nologie, di concerto con i Ministri interessati.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

Art. 4. 1. I certificatori stabiliti in Italia che inten-dono rilasciare al pubblico certificati qualificatidevono darne avviso, anche in via telematica, primadell’inizio dell’attività, al Dipartimento.

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2. I controlli volti ad accertare se il certificatoreche emette al pubblico certificati qualificati soddisfai requisiti organizzativi e tecnici previsti dal regola-mento di cui all’articolo 13 sono demandati alDipartimento, che all’uopo può avvalersi degli orga-nismi indicati nell’articolo 3, comma 2.

3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuatid’ufficio ovvero su segnalazione motivata di sog-getti pubblici o privati.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

Art. 5. 1. I certificatori che intendono conseguiredal Dipartimento il riconoscimento del possesso deirequisiti del livello più elevato, in termini di qualità edi sicurezza, possono chiedere di essere accreditati.

2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriorirequisiti, sul piano tecnico, nonché in ordine allasolidità finanziaria ed alla onorabilità, rispetto aquelli richiesti per gli altri certificatori ai sensi delregolamento di cui all’articolo 13.

3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domandepresentate ai sensi del comma 1, può avvalersi degliorganismi indicati nell’articolo 3, comma 2.

4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimentodispone l’iscrizione del richiedente in un appositoelenco pubblico, consultabile anche in via telemati-ca, tenuto dal Dipartimento stesso.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

Art. 6. Omissis.

–––––––––––Sostituisce l’art. 10 D.P.R. 28 dicembre 2001, n.

445.

Art. 7. Omissis.

–––––––––––Aggiunge l’art. 28-bis D.P.R. 28 dicembre 2001, n.

445.

Art. 8. Omissis.

–––––––––––Reca modificazioni all’art. 36 D.P.R 28 dicembre

2001, n. 445.

Art. 9.–––––––––––

Sostituisce il comma 2 dell’art. 38 D.P.R. 28dicembre 2001, n. 445.

Art. 10. 1. La conformità dei dispositivi per lacreazione di una firma sicura ai requisiti prescrittidall’allegato 111 della direttiva 1999/93/CE è accer-tata, in Italia, in base allo schema nazionale per lavalutazione e certificazione di sicurezza nel settoredella tecnologia dell’infonnazione, fissato condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o,per sua delega, del Ministro per l’innovazione e letecnologie, di concerto con i Ministri delle comuni-

cazioni, delle attività produttive e dell’economia edelle finanze. Lo schema nazionale non reca oneriaggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individual’organismo pubblico incaricato di accreditare i cen-tri di valutazione e di certificare le valutazioni disicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altre-sì la valutazione e la certificazione relativamente adulteriori criteri europei ed internazionali, ancheriguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al setto-re suddetto.

2. Il decreto di cui al comma 1 fissa la data sinoalla quale per l’accertamento di cui al comma stessosi procede in base al regime transitorio previsto dal-l’articolo 63 delle regole tecniche per la formazione,la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, lariproduzione e la validazione, anche temporale, deidocumenti informatici stabilite, ai sensi dell’articolo3, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-blica 10 novembre 1997, n. 513, dal decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 apri-le 1999, e prorogato, da ultimo, con il decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 otto-bre 2001.

3. La conformità dei dispositivi per la creazione diuna firma sicura ai requisiti prescritti dall’allegato111 della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciu-ta se certificata da un organismo all’uopo designatoda un altro Stato membro e notificato ai sensi del-l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttivastessa.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

Art. 11. 1. I documenti sottoscritti con firma digi-tale basata su certificati rilasciati da certificatoriiscritti nell’elenco pubblico tenuto dall’Autorità perl’informatica nella pubblica amministrazione ai sen-si dell’articolo 27, comma 3, del testo unico appro-vato con il decreto del Presidente della Repubblican. 445 del 2000, producono gli effetti previsti dagliarticoli 6, capoversi 1°, 2° e 3° e 9 del presentedecreto.

2. I certificatori che, alla data di entrata in vigoredel regolamento di cui all’articolo 13, risultanoiscritti nell’elenco pubblico previsto dall’articolo27, comma 3, del testo unico approvato con il decre-to del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,sono iscritti d’ufficio nell’elenco pubblico previstodall’articolo 5 del presente decreto, ed hanno facoltàdi proseguire l’attività già svolta o di iniziarne l’e-sercizio, se non precedentemente avviato, con glieffetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sino alla data di entrata in vigore del regola-mento di cui all’articolo 13, i certificatori di cuiall’articolo 4 sono tenuti all’osservanza delle dispo-sizioni dell’articolo 28, comma 2, lettere a), c), e),f), g), h) ed i), del testo unico approvato con il decre-

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to del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.In caso di cessazione dell’attività, devono darne pre-ventivo avviso al Dipartimento, comunicando con-testualmente la conseguente rilevazione della docu-mentazione da parte di altro certificatore o l’annul-lamento della stessa.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

Art. 12. 1. Le disposizioni vigenti alla data dientrata in vigore del presente decreto che consento-no di presentare per via telematica istanze o dichia-razioni alla pubblica amministrazione o ai gestori oesercenti di pubblici servizi secondo procedurediverse da quelle indicate nell’articolo 9 continuanoad avere applicazione fino alla data fissata, con rife-rimento ai singoli settori, con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concertocon i Ministri interessati, entro il 30 novembre 2002.La suddetta data non può comunque essere posterio-re al 31 dicembre 2005.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

Art. 13. 1. Entro trenta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto è emanato un regola-mento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della leg-ge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordi-namento delle disposizioni del testo unico ernanatocon il decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presen-te decreto e dalla direttiva 1999/93/CE, nonché del-la fissazione dei requisiti necessari per lo svolgi-mento dell’attività dei certificatori.

2. Il regolamento è emanato su proposta e con ilconcerto dei Ministri indicati nell’articolo 1, comma2, della legge 29 dicembre 2000, n. 422.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

10.

D.L.. 31 gennaio 2005, n. 7 conv., con modif.,dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Disposizioniurgenti per l’università e la ricerca, per i benie le attività culturali, per il completamento digrandi opere strategiche, per la mobilità deipubblici dipendenti, e per semplificare gliadempimenti relativi a imposte di bollo e tas-se di concessione, nonché altre misure urgen-ti. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, com-ma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.280 (Stralcio).

Art. 7-vicies ter. Rilascio documentazione informato elettronico. 1. A decorrere dal 1° gennaio2006:

a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all’at-to della richiesta, dal visto elettronico, di cui al rego-lamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 feb-braio 2002;

b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo èsostituito, all’atto della richiesta del primo rilascio odel rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiornoelettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002del Consiglio, del 13 giugno 2002;

c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituitodal passaporto elettronico di cui al regolamento(CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre2004;

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d’i-dentità su supporto cartaceo è sostituita, al’atto del-la richiesta del primo rilascio o del rinnovo deldocumento, dalla carta d’identità elettronica, classi-ficata carta valori, prevista dall’articolo 36 del testounico di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuniche non vi abbiano ancora ottemperato provvedonoentro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione deinecessari collegamenti all’Indice nazionale delleanagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i ser-vizi demografici (CNSD) ed alla redazione del pia-no di sicurezza per la gestione delle postazioni diemissione secondo le regole tecniche fornite dalMinistero dell’interno.

11.

D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Regolamentorecante disposizioni per l’utilizzo della postaelettronica certificata, a norma dell’articolo27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. 28 apri-le 2005, n. 97).

Art. 1. Oggetto e definizioni. 1. Il presente rego-lamento stabilisce le caratteristiche e le modalità perl’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissionedi documenti informatici mediante posta elettronicacertificata.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) busta di trasporto, il documento informatico

che contiene il messaggio di posta elettronica certi-ficata;

b) Centro nazionale per l’informatica nella pub-blica amministrazione, di seguito denominato:"CNIPA", l’organismo di cui all’articolo 4, comma1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,come modificato dall’articolo 176, comma 3, deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle rice-vute indicate dal presente regolamento, relativi allatrasmissione del messaggio di posta elettronica cer-tificata;

d) dominio di posta elettronica certificata, l’in-

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sieme di tutte e sole le caselle di posta elettronicacertificata il cui indirizzo fa riferimento, nell’esten-sione, ad uno stesso dominio della rete Internet,definito secondo gli standard propri di tale rete;

e) log dei messaggi, il registro informatico delleoperazioni relative alle trasmissioni effettuatemediante posta elettronica certificata tenuto dalgestore;

f) messaggio di posta elettronica certificata, undocumento informatico composto dal testo del mes-saggio, dai dati di certificazione e dagli eventualidocumenti informatici allegati;

g) posta elettronica certificata, ogni sistema diposta elettronica nel quale è fornita al mittente docu-mentazione elettronica attestante l’invio e la conse-gna di documenti informatici;

h) posta elettronica, un sistema elettronico di tra-smissione di documenti informatici;

i) riferimento temporale, l’informazione conte-nente la data e l’ora che viene associata ad un mes-saggio di posta elettronica certificata;

l) utente di posta elettronica certificata, la perso-na fisica, la persona giuridica, la pubblica ammini-strazione e qualsiasi ente, associazione o organismo,nonché eventuali unità organizzative interne ovepresenti, che sia mittente o destinatario di posta elet-tronica certificata;

m) virus informatico, un programma informaticoavente per scopo o per effetto il danneggiamento diun sistema informatico o telematico, dei dati o deiprogrammi in esso contenuti o ad esso pertinenti,ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazio-ne del suo funzionamento.

Art. 2. Soggetti del servizio di posta elettronicacertificata. 1. Sono soggetti del servizio di postaelettronica certificata:

a) il mittente, cioè l’utente che si avvale del ser-vizio di posta elettronica certificata per la trasmis-sione di documenti prodotti mediante strumentiinformatici;

b) il destinatario, cioè l’utente che si avvale delservizio di posta elettronica certificata per la rice-zione di documenti prodotti mediante strumentiinformatici;

c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pub-blico o privato, che eroga il servizio di posta elettro-nica certificata e che gestisce domini di posta elet-tronica certificata.

Art. 3. Trasmissione del documento informati-co. 1. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, è sostituito dal seguente:

“1. Il documento informatico trasmesso per viatelematica si intende spedito dal mittente se inviatoal proprio gestore, e si intende consegnato al desti-natario se reso disponibile all’indirizzo elettronicoda questi dichiarato, nella casella di posta elettroni-

ca del destinatario messa a disposizione dal gesto-re.”.

Art. 4. Utilizzo della posta elettronica certifica-ta. 1. La posta elettronica certificata consente l’in-vio di messaggi la cui trasmissione è valida aglieffetti di legge.

2. Per i privati che intendono utilizzare il serviziodi posta elettronica certificata, il solo indirizzo vali-do, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamen-te dichiarato ai fini di ciascun procedimento con lepubbliche amministrazioni o di ogni singolo rappor-to intrattenuto tra privati o tra questi e le pubblicheamministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo ildichiarante e può essere revocata nella stessa forma.

3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 nonpuò comunque dedursi dalla mera indicazione del-l’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza oin altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.

4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti,possono dichiarare la esplicita volontà di accettarel’invio di posta elettronica certificata mediante indi-cazione nell’atto di iscrizione al registro delleimprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichia-rante e può essere revocata nella stessa forma.

5. Le modalità attraverso le quali il privato comu-nica la disponibilità all’utilizzo della posta elettroni-ca certificata, il proprio indirizzo di posta elettroni-ca certificata, il mutamento del medesimo o l’even-tuale cessazione della disponibilità, nonché lemodalità di conservazione, da parte dei gestori delservizio, della documentazione relativa sono defini-te nelle regole tecniche di cui all’articolo 17.

6. La validità della trasmissione e ricezione delmessaggio di posta elettronica certificata è attestatarispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dallaricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6.

7. Il mittente o il destinatario che intendono fruiredel servizio di posta elettronica certificata si avval-gono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 5. Modalità della trasmissione e interope-rabilità. 1. Il messaggio di posta elettronica certifi-cata inviato dal mittente al proprio gestore di postaelettronica certificata viene da quest’ultimo trasmes-so al destinatario direttamente o trasferito al gestoredi posta elettronica certificata di cui si avvale ildestinatario stesso; quest’ultimo gestore provvedealla consegna nella casella di posta elettronica certi-ficata del destinatario.

2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio diposta elettronica certificata avviene tra diversigestori, essi assicurano l’interoperabilità dei serviziofferti, secondo quanto previsto dalle regole tecni-che di cui all’articolo 17.

Art. 6. Ricevuta di accettazione e di avvenutaconsegna. 1. Il gestore di posta elettronica certifica-ta utilizzato dal mittente fornisce al mittente stessola ricevuta di accettazione nella quale sono contenu-

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ti i dati di certificazione che costituiscono prova del-l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elet-tronica certificata.

2. Il gestore di posta elettronica certificata utiliz-zato dal destinatario fornisce al mittente, all’indiriz-zo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenutaconsegna.

3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce almittente prova che il suo messaggio di posta elettro-nica certificata è effettivamente pervenuto all’indi-rizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifi-ca il momento della consegna tramite un testo, leggi-bile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

4. La ricevuta di avvenuta consegna può contene-re anche la copia completa del messaggio di postaelettronica certificata consegnato secondo quantospecificato dalle regole tecniche di cui all’articolo17.

5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciatacontestualmente alla consegna del messaggio diposta elettronica certificata nella casella di postaelettronica messa a disposizione del destinatario dalgestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura daparte del soggetto destinatario.

6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessaesclusivamente a fronte della ricezione di una bustadi trasporto valida secondo le modalità previste dal-le regole tecniche di cui all’articolo 17.

7. Nel caso in cui il mittente non abbia più ladisponibilità delle ricevute dei messaggi di postaelettronica certificata inviati, le informazioni di cuiall’articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibiliai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decre-to del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445.

Art. 7. Ricevuta di presa in carico. 1. Quando latrasmissione del messaggio di posta elettronica cer-tificata avviene tramite più gestori il gestore deldestinatario rilascia al gestore del mittente la rice-vuta che attesta l’avvenuta presa in carico del mes-saggio.

Art. 8. Avviso di mancata consegna. 1. Quandoil messaggio di posta elettronica certificata nonrisulta consegnabile il gestore comunica al mittente,entro le ventiquattro ore successive all’invio, lamancata consegna tramite un avviso secondo lemodalità previste dalle regole tecniche di cui all’ar-ticolo 17.

Art. 9. Firma elettronica delle ricevute e dellabusta di trasporto. 1. Le ricevute rilasciate daigestori di posta elettronica certificata sono sotto-scritte dai medesimi mediante una firma elettronicaavanzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, letteradd), del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, generata automaticamentedal sistema di posta elettronica e basata su chiaviasimmetriche a coppia, una pubblica e una privata,

che consente di rendere manifesta la provenienza,assicurare l’integrità e l’autenticità delle ricevutestesse secondo le modalità previste dalle regole tec-niche di cui all’articolo 17.

2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firmaelettronica di cui al comma 1 che garantisce la pro-venienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio diposta elettronica certificata secondo le modalità pre-viste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Art. 10. Riferimento temporale. 1. Il riferimen-to temporale e la marca temporale sono formati inconformità a quanto previsto dalle regole tecniche dicui all’articolo 17.

2. I gestori di posta elettronica certificata appon-gono un riferimento temporale su ciascun messag-gio e quotidianamente una marca temporale sui logdei messaggi.

Art. 11. Sicurezza della trasmissione. 1. I gesto-ri di posta elettronica certificata trasmettono il mes-saggio di posta elettronica certificata dal mittente aldestinatario integro in tutte le sue parti, includendo-lo nella busta di trasporto.

2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio diposta elettronica certificata, i gestori mantengonotraccia delle operazioni svolte su un apposito log deimessaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sonoconservati dal gestore di posta elettronica certificataper trenta mesi.

3. Per la tenuta del registro i gestori adottano leopportune soluzioni tecniche e organizzative chegarantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integritàe l’inalterabilità nel tempo delle informazioni inesso contenute.

4. I gestori di posta elettronica certificata prevedo-no, comunque, l’esistenza di servizi di emergenzache in ogni caso assicurano il completamento dellatrasmissione ed il rilascio delle ricevute.

Art. 12. Virus informatici. 1. Qualora il gesto-re del mittente riceva messaggi con virus informa-tici è tenuto a non accettarli, informando tempesti-vamente il mittente dell’impossibilità di dar corsoalla trasmissione; in tale caso il gestore conserva imessaggi ricevuti per trenta mesi secondo lemodalità definite dalle regole tecniche di cuiall’articolo 17.

2. Qualora il gestore del destinatario riceva mes-saggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarlial destinatario, informando tempestivamente ilgestore del mittente, affinché comunichi al mittentemedesimo l’impossibilità di dar corso alla trasmis-sione; in tale caso il gestore del destinatario conser-va i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo lemodalità definite dalle regole tecniche di cui all’ar-ticolo 17.

Art. 13. Livelli minimi di servizio. 1. I gestori diposta elettronica certificata sono tenuti ad assicura-

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re il livello minimo di servizio previsto dalle regoletecniche di cui all’articolo 17.

Art. 14. Elenco dei gestori di posta elettronicacertificata. 1. Il mittente o il destinatario cheintendono fruire del servizio di posta elettronicacertificata si avvalgono dei gestori inclusi in unapposito elenco pubblico disciplinato dal presentearticolo.

2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati cheintendono esercitare l’attività di gestore di postaelettronica certificata inviano al CNIPA domanda diiscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronicacertificata.

3. I richiedenti l’iscrizione nell’elenco dei gestoridi posta elettronica certificata diversi dalle pubbli-che amministrazioni devono avere natura giuridicadi società di capitali e capitale sociale interamenteversato non inferiore a un milione di euro.

4. I gestori di posta elettronica certificata o, sepersone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed isoggetti preposti all’amministrazione devono,inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiestiai soggetti che svolgono funzioni di amministra-zione, direzione e controllo presso le banche di cuiall’articolo 26 del testo unico delle leggi in mate-ria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislati-vo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifi-cazioni.

5. Non possono rivestire la carica di rappresen-tante legale, di componente del consiglio di ammi-nistrazione, di componente del collegio sindacale,o di soggetto comunque preposto all’amministra-zione del gestore privato coloro i quali sono statisottoposti a misure di prevenzione, disposte dal-l’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicem-bre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, ovvero sono staticondannati con sentenza irrevocabile, salvi glieffetti della riabilitazione, alla reclusione non infe-riore ad un anno per delitti contro la pubblicaamministrazione, in danno di sistemi informatici otelematici, contro la fede pubblica, contro il patri-monio, contro l’economia pubblica, ovvero per undelitto in materia tributaria.

6. Il richiedente deve inoltre: a) dimostrare l’affidabilità organizzativa e tecnica

necessaria per svolgere il servizio di posta elettroni-ca certificata;

b) impiegare personale dotato delle conoscenzespecifiche, dell’esperienza e delle competenzenecessarie per i servizi forniti, in particolare dellacompetenza a livello gestionale, della conoscenzaspecifica nel settore della tecnologia della postaelettronica e della dimestichezza con procedure disicurezza appropriate;

c) rispettare le norme del presente regolamento ele regole tecniche di cui all’articolo 17;

d) applicare procedure e metodi amministrativi edi gestione adeguati e tecniche consolidate;

e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all’arti-colo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza del-le informazioni gestite in conformità a criteri rico-nosciuti in ambito europeo o internazionale;

f) adottare adeguate misure per garantire l’integritàe la sicurezza del servizio di posta elettronica certi-ficata;

g) prevedere servizi di emergenza che assicuranoin ogni caso il completamento della trasmissione;

h) fornire, entro i dodici mesi successivi all’iscri-zione nell’elenco dei gestori di posta elettronica cer-tificata, dichiarazione di conformità del propriosistema di qualità alle norme ISO 9000, successiveevoluzioni o a norme equivalenti, relativa al proces-so di erogazione di posta elettronica certificata;

i) fornire copia di una polizza assicurativa di coper-tura dei rischi dell’attività e dei danni causati a terzi.

7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, ladomanda si considera accolta qualora il CNIPA nonabbia comunicato all’interessato il provvedimentodi diniego.

8. Il termine di cui al comma 7 può essere inter-rotto una sola volta esclusivamente per la motivatarichiesta di documenti che integrino o completino ladocumentazione presentata e che non siano già nel-la disponibilità del CNIPA o che questo non possaacquisire autonomamente. In tale caso, il termineriprende a decorrere dalla data di ricezione delladocumentazione integrativa.

9. Il procedimento di iscrizione nell’elenco deigestori di posta elettronica certificata di cui al pre-sente articolo può essere sospeso nei confronti deisoggetti per i quali risultano pendenti procedimentipenali per delitti in danno di sistemi informatici otelematici.

10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati,previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo 17,necessari per l’iscrizione nell’elenco dei gestori.

11. Ogni variazione organizzativa o tecnica con-cernente il gestore ed il servizio di posta elettronicacertificata è comunicata al CNIPA entro il quindice-simo giorno.

12. Il venire meno di uno o più requisiti tra quelliindicati al presente articolo è causa di cancellazionedall’elenco.

13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e con-trollo sull’attività esercitata dagli iscritti all’elencodi cui al comma 1.

Art. 15. Gestori di posta elettronica certificatastabiliti nei Paesi dell’Unione europea. 1. Puòesercitare il servizio di posta elettronica certificata ilgestore del servizio stabilito in altri Stati membridell’Unione europea che soddisfi, conformementealla legislazione dello Stato membro di stabilimen-to, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti delpresente decreto e operi nel rispetto delle regole tec-

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niche di cui all’articolo 17. È fatta salva in partico-lare, la possibilità di avvalersi di gestori stabiliti inaltri Stati membri dell’Unione europea che rivesto-no una forma giuridica equipollente a quella previ-sta dall’articolo 14, comma 3.

2. Per i gestori di posta elettronica certificata sta-biliti in altri Stati membri dell’Unione europea ilCNIPA verifica l’equivalenza ai requisiti ed alle for-malità di cui al presente decreto e alle regole tecni-che di cui all’articolo 17.

Art. 16. Disposizioni per le pubbliche ammini-strazioni. 1. Le pubbliche amministrazioni possonosvolgere autonomamente l’attività di gestione delservizio di posta elettronica certificata, oppure avva-lersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o pri-vati, rispettando le regole tecniche e di sicurezzapreviste dal presente regolamento.

2. L’utilizzo di caselle di posta elettronica certifi-cata rilasciate a privati da pubbliche amministra-zioni incluse nell’elenco di cui all’articolo 14,comma 2, costituisce invio valido ai sensi del pre-sente decreto limitatamente ai rapporti intrattenutitra le amministrazioni medesime ed i privati cuisono rilasciate le caselle di posta elettronica certi-ficata.

3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono aiterzi la libera scelta del gestore di posta elettronicacertificata.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamentonon si applicano all’uso degli strumenti informaticie telematici nel processo civile, nel processo penale,nel processo amministrativo, nel processo tributarioe nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionalidella Corte dei conti, per i quali restano ferme lespecifiche disposizioni normative.

Art. 17. Regole tecniche. 1. Il Ministro per l’in-novazione e le tecnologie definisce, ai sensi del-l’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentitoil Ministro per la funzione pubblica, le regole tec-niche per la formazione, la trasmissione e la vali-dazione, anche temporale, della posta elettronicacertificata. Qualora le predette regole riguardino lacertificazione di sicurezza dei prodotti e dei siste-mi è acquisito il concerto del Ministro delle comu-nicazioni. –––––––––––

In attuazione di quanto previsto dal presente arti-colo vedi il D.M. 2 novembre 2005 (in G.U. 15novembre 2005, n. 266).

Art. 18. Disposizioni finali. 1. Le modifiche dicui all’articolo 3 apportate all’articolo 14, comma 1,del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono rife-rite anche al decreto del Presidente della Repubbli-ca 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

12.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell’ammi-nistrazione digitale (G.U.16 maggio 2005, n.112, S.O.) –––––––––––

Per l’entrata in vigore delle disposizioni previstedal presente decreto legislativo, vedi l’art. 76.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codicesi intende per:

a) allineamento dei dati: il processo di coordina-mento dei dati presenti in più archivi finalizzato allaverifica della corrispondenza delle informazioni inessi contenute;

b) autenticazione informatica: la validazione del-l’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed uni-voco ad un soggetto, che ne distinguono l’identitànei sistemi informativi, effettuata attraverso oppor-tune tecnologie anche al fine di garantire la sicurez-za dell’accesso (1);

c) carta d’identità elettronica: il documento d’i-dentità munito di fotografia del titolare rilasciato susupporto informatico dalle amministrazioni comu-nali con la prevalente finalità di dimostrare l’identitàanagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rila-sciato su supporto informatico per consentire l’ac-cesso per via telematica ai servizi erogati dalle pub-bliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici checollegano all’identità del titolare i dati utilizzati perverificare le firme elettroniche (1);

f) certificato qualificato: il certificato elettronicoconforme ai requisiti di cui all’allegato I della diret-tiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori cherispondono ai requisiti di cui all’allegato II dellamedesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi dicertificazione delle firme elettroniche o che forniscealtri servizi connessi con queste ultime;

h) chiave privata: l’elemento della coppia di chia-vi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare,mediante il quale si appone la firma digitale suldocumento informatico;

i) chiave pubblica: l’elemento della coppia dichiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubbli-co, con il quale si verifica la firma digitale appostasul documento informatico dal titolare delle chiaviasimmetriche;

l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui cono-

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scibilità è riservata per legge o regolamento a speci-fici soggetti o categorie di soggetti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il datoformato, o comunque trattato da una pubblica ammi-nistrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati

senza restrizioni non riconducibili a esplicite normedi legge;

p) documento informatico: la rappresentazioneinformatica di atti, fatti o dati giuridicamente rile-vanti;

q) firma elettronica: l’insieme dei dati in formaelettronica, allegati oppure connessi tramite associa-zione logica ad altri dati elettronici, utilizzati comemetodo di identificazione informatica (1);

r) firma elettronica qualificata: la firma elettroni-ca ottenuta attraverso una procedura informatica chegarantisce la connessione univoca al firmatario,creata con mezzi sui quali il firmatario può conser-vare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai qua-li si riferisce in modo da consentire di rilevare se idati stessi siano stati successivamente modificati,che sia basata su un certificato qualificato e realiz-zata mediante un dispositivo sicuro per la creazionedella firma (1);

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elet-tronica qualificata basata su un sistema di chiavicrittografiche, una pubblica e una privata, correlatetra loro, che consente al titolare tramite la chiaveprivata e al destinatario tramite la chiave pubblica,rispettivamente, di rendere manifesta e di verificarela provenienza e l’integrità di un documento infor-matico o di un insieme di documenti informatici;

t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare ildato anche trasferendolo nei sistemi informativiautomatizzati di un’altra amministrazione;

u) gestione informatica dei documenti: l’insiemedelle attività finalizzate alla registrazione e segnatu-ra di protocollo, nonché alla classificazione, orga-nizzazione, assegnazione, reperimento e conserva-zione dei documenti amministrativi formati o acqui-siti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema diclassificazione d’archivio adottato, effettuatemediante sistemi informatici;

v) originali non unici: i documenti per i quali siapossibile risalire al loro contenuto attraverso altrescritture o documenti di cui sia obbligatoria la con-servazione, anche se in possesso di terzi;

z) pubbliche amministrazioni centrali: le ammini-strazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuo-le di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, leaziende ed amministrazioni dello Stato ad ordina-mento autonomo, le istituzioni universitarie, gli entipubblici non economici nazionali, l’Agenzia per larappresentanza negoziale delle pubbliche ammini-strazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legi-slativo 30 luglio 1999, n. 300;

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita lafirma elettronica e che ha accesso ai dispositivi perla creazione della firma elettronica;

bb) validazione temporale: il risultato della pro-cedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno opiù documenti informatici, una data ed un orarioopponibili ai terzi. –––––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione. 1. LoStato, le regioni e le autonomie locali assicurano ladisponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissio-ne, la conservazione e la fruibilità dell’informazio-ne in modalità digitale e si organizzano ed agisco-no a tale fine utilizzando con le modalità piùappropriate le tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicanoalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispet-to della loro autonomia organizzativa e comunquenel rispetto del riparto di competenza di cui all’arti-colo 117 della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti idocumenti informatici, le firme elettroniche, i paga-menti informatici, i libri e le scritture, le disposizio-ni di cui al capo III, relative alla formazione, gestio-ne, alla conservazione, nonché le disposizioni di cuial capo IV relative alla trasmissione dei documentiinformatici si applicano anche ai privati ai sensi del-l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernentil’accesso ai documenti informatici, e la fruibilitàdelle informazioni digitali si applicano anche aigestori di servizi pubblici ed agli organismi di dirit-to pubblico.

5. Le disposizioni del presente codice si applicanonel rispetto della disciplina rilevante in materia ditrattamento dei dati personali e, in particolare, delledisposizioni del codice in materia di protezione deidati personali approvato con decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno,comunque, diritto ad ottenere che il trattamento deidati effettuato mediante l’uso di tecnologie telema-tiche sia conformato al rispetto dei diritti e dellelibertà fondamentali, nonché della dignità dell’inte-ressato (1).

6. Le disposizioni del presente codice non si appli-cano limitatamente all’esercizio delle attività e fun-zioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicu-rezza nazionale, e consultazioni elettorali. –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

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Sezione II

Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie. 1. I citta-dini e le imprese hanno diritto a richiedere ed otte-nere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comu-nicazioni con le pubbliche amministrazioni [centra-li] (1) e con i gestori di pubblici servizi statali neilimiti di quanto previsto nel presente codice.

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alleamministrazioni regionali e locali nei limiti dellerisorse tecnologiche ed organizzative disponibili enel rispetto della loro autonomia normativa (2).

1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio deldiritto di cui al comma 1 sono devolute alla giuri-sdizione esclusiva del giudice amministrativo (2).–––––––––––

(1) Parola soppressa dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile2006, n. 159.

(2) Commi aggiunti dall’art. 3, D.Lgs. n. 159/2006cit.

Art. 4. Partecipazione al procedimento ammini-strativo informatico. 1. La partecipazione al proce-dimento amministrativo e il diritto di accesso aidocumenti amministrativi sono esercitabili median-te l’uso delle tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione secondo quanto disposto dagli arti-coli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso allepubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnolo-gie dell’informazione e della comunicazione se for-mato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5. Effettuazione dei pagamenti con moda-lità informatiche. 1. A decorrere dal 30 giugno2007, le pubbliche amministrazioni centrali consede nel territorio italiano consentono l’effettuazio-ne dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolodovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazionee della comunicazione.

Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certifica-ta. 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utiliz-zano la posta elettronica certificata, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, per ogni scambio di documenti e informazionicon i soggetti interessati che ne fanno richiesta e chehanno preventivamente dichiarato il proprio indiriz-zo di posta elettronica certificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicanoanche alle pubbliche amministrazioni regionali elocali salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazionedell’utenza. 1. Le pubbliche amministrazioni cen-trali provvedono alla riorganizzazione ed aggiorna-mento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’usodelle tecnologie dell’informazione e della comuni-

cazione, sulla base di una preventiva analisi dellereali esigenze dei cittadini e delle imprese, ancheutilizzando strumenti per la valutazione del grado disoddisfazione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubblicheamministrazioni centrali trasmettono al Ministrodelegato per la funzione pubblica e al Ministro dele-gato per l’innovazione e le tecnologie una relazionesulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazionedell’utenza.

Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadi-ni. 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorirel’alfabetizzazione informatica dei cittadini con par-ticolare riguardo alle categorie a rischio di esclusio-ne, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizitelematici delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9. Partecipazione democratica elettronica.1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuovetecnologie per promuovere una maggiore partecipa-zione dei cittadini, anche residenti all’estero, al pro-cesso democratico e per facilitare l’esercizio deidiritti politici e civili sia individuali che collettivi.

Art. 10. Sportelli per le attività produttive. 1.Lo sportello unico di cui all’articolo 3 del decretodel Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,n. 447, è realizzato in modalità informatica ed ero-ga i propri servizi verso l’utenza anche in via tele-matica.

2. Gli sportelli unici consentono l’invio di istanze,dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmessodall’utente in via telematica e sono integrati con iservizi erogati in rete dalle pubbliche amministra-zioni.

3. Al fine di promuovere la massima efficacia edefficienza dello sportello unico, anche attraverso l’a-dozione di modalità omogenee di relazione con gliutenti nell’intero territorio nazionale, lo Stato, d’in-tesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indi-vidua uno o più modelli tecnico-organizzativi diriferimento, tenendo presenti le migliori esperienzerealizzate che garantiscano l’interoperabilità dellesoluzioni individuate.

4. Lo Stato realizza, nell’ambito di quanto previstodal sistema pubblico di connettività di cui al presen-te decreto, un sistema informatizzato per le impreserelativo ai procedimenti di competenza delle ammi-nistrazioni centrali anche ai fini di quanto previstoall’articolo 11 (1). –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Art. 11. Registro informatico degli adempimen-ti amministrativi per le imprese. 1. Presso il Mini-stero delle attività produttive, che si avvale a questoscopo del sistema informativo delle camere di com-

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mercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituitoil Registro informatico degli adempimenti ammini-strativi per le imprese, di seguito denominato “Regi-stro”, il quale contiene l’elenco completo degliadempimenti amministrativi previsti dalle pubblicheamministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle atti-vità di impresa, nonché i dati raccolti dalle ammini-strazioni comunali negli archivi informatici di cuiall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola subase regionale con apposite sezioni del sito informa-tico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario acompilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche,nonché ai concessionari di lavori e ai concessionarie gestori di servizi pubblici, di trasmettere in viainformatica al Ministero delle attività produttive l’e-lenco degli adempimenti amministrativi necessariper l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro delle attività pro-duttive e del Ministro delegato per l’innovazione e letecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamen-to, di attuazione e di accesso al Registro, nonché diconnessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti tele-matici, individuati con decreto del Ministro delleattività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomielocali, qualora non provvedano in proprio, per i ser-vizi pubblici da loro gestiti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presentearticolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Sezione III

Organizzazione delle pubbliche amministrazionirapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnolo-gie dell’informazione e delle comunicazioni nel-l’azione amministrativa. 1. Le pubbliche ammini-strazioni nell’organizzare autonomamente la pro-pria attività utilizzano le tecnologie dell’informa-zione e della comunicazione per la realizzazionedegli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,imparzialità, trasparenza, semplificazione e parteci-pazione.

1-bis. Gli organi di governo nell’esercizio dellefunzioni di indirizzo politico ed in particolare nel-l’emanazione delle direttive generali per l’attivitàamministrativa e per la gestione ai sensi del comma1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del2001, promuovono l’attuazione delle disposizionidel presente decreto (1).

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza edattuazione delle disposizioni di cui al presentedecreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermerestando le eventuali responsabilità penali, civili econtabili previste dalle norme vigenti (1).

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tec-nologie dell’informazione e della comunicazionenei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni etra queste e i privati, con misure informatiche, tec-nologiche, e procedurali di sicurezza, secondo leregole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assi-curare l’uniformità e la graduale integrazione dellemodalità di interazione degli utenti con i serviziinformatici da esse erogati, qualunque sia il canaledi erogazione, nel rispetto della autonomia e dellaspecificità di ciascun erogatore di servizi.

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzodi reti telematiche come strumento di interazione trale pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano letecnologie dell’informazione e della comunicazio-ne, garantendo, nel rispetto delle vigenti normati-ve, l’accesso alla consultazione, la circolazione elo scambio di dati e informazioni, nonché l’intero-perabilità dei sistemi e l’integrazione dei processidi servizio fra le diverse amministrazioni nelrispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi del-l’articolo 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implemen-tano e consolidano i processi di informatizzazionein atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazio-ne in via telematica di servizi a cittadini ed impre-se anche con l’intervento di privati (1).–––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile2006, n. 159.

Art. 13. Formazione informatica dei dipendentipubblici. 1. Le pubbliche amministrazioni nella pre-disposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’am-bito delle risorse finanziarie previste dai piani mede-simi, attuano anche politiche di formazione del per-sonale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tec-nologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomielocali. 1. In attuazione del disposto dell’articolo117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,lo Stato disciplina il coordinamento informatico deidati dell’amministrazione statale, regionale e locale,dettando anche le regole tecniche necessarie pergarantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemiinformatici e dei flussi informativi per la circolazio-ne e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizierogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali pro-muovono le intese e gli accordi e adottano, attraver-so la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per rea-lizzare un processo di digitalizzazione dell’azione

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amministrativa coordinato e condiviso e per l’indivi-duazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e2, istituisce organismi di cooperazione con le regio-ni e le autonomie locali, promuove intese ed accor-di tematici e territoriali, favorisce la collaborazioneinterregionale, incentiva la realizzazione di progettia livello locale, in particolare mediante il trasferi-mento delle soluzioni tecniche ed organizzative,previene il divario tecnologico tra amministrazionidi diversa dimensione e collocazione territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3,è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finan-za pubblica, presso la Conferenza unificata, previadelibera della medesima che ne definisce la compo-sizione e le specifiche competenze, una Commissio-ne permanente per l’innovazione tecnologica nelleregioni e negli enti locali con funzioni istruttorie econsultive (1).–––––––––––

(1) Comma inserito dall’art. 6, D.Lgs. 4 aprile2006, n. 159.

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione. 1.La riorganizzazione strutturale e gestionale dellepubbliche amministrazioni volta al perseguimentodegli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1,avviene anche attraverso il migliore e più esteso uti-lizzo delle tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione nell’ambito di una coordinata strate-gia che garantisca il coerente sviluppo del processodi digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche ammi-nistrazioni provvedono in particolare a razionalizza-re e semplificare i procedimenti amministrativi, leattività gestionali, i documenti, la modulistica, lemodalità di accesso e di presentazione delle istanzeda parte dei cittadini e delle imprese, assicurandoche l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione edella comunicazione avvenga in conformità alle pre-scrizioni tecnologiche definite nelle regole tecnichedi cui all’articolo 71.

3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa èattuata dalle pubbliche amministrazioni con moda-lità idonee a garantire la partecipazione dell’Italiaalla costruzione di reti transeuropee per lo scambioelettronico di dati e servizi fra le amministrazionidei Paesi membri dell’Unione europea.

Art. 16. Competenze del Presidente del Consi-glio dei Ministri in materia di innovazione e tec-nologie. 1. Per il perseguimento dei fini di cui alpresente codice, il Presidente del Consiglio deiMinistri o il Ministro delegato per l’innovazione e letecnologie, nell’attività di coordinamento del pro-cesso di digitalizzazione e di coordinamento e divalutazione dei programmi, dei progetti e dei pianidi azione formulati dalle pubbliche amministrazionicentrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategi-che, la pianificazione e le aree di intervento dell’in-novazione tecnologica nelle pubbliche amministra-zioni centrali, e ne verifica l’attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di otti-mizzazione della spesa, il corretto utilizzo dellerisorse finanziarie per l’informatica e la telematicada parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovati-vo, di rilevanza strategica, di preminente interessenazionale, con particolare attenzione per i progetti dicarattere intersettoriale;

d) promuove l’informazione circa le iniziative perla diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell’articolo 71 ecriteri in tema di pianificazione, progettazione, rea-lizzazione, gestione, mantenimento dei sistemiinformativi automatizzati delle pubbliche ammini-strazioni centrali e delle loro interconnessioni, non-ché della loro qualità e relativi aspetti organizzativie della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o ilMinistro delegato per l’innovazione e le tecnologieriferisce annualmente al Parlamento sullo stato diattuazione del presente codice.

Art. 17. Strutture per l’organizzazione, l’inno-vazione e le tecnologie. 1. Le pubbliche ammini-strazioni centrali garantiscono l’attuazione dellelinee strategiche per la riorganizzazione e digitaliz-zazione dell’amministrazione definite dal Governo.A tale fine le predette amministrazioni individuanoun centro di competenza cui afferiscono i compitirelativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei siste-mi informativi, in modo da assicurare anche la coeren-za con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo deiservizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemiinformativi dell’amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio dellasicurezza informatica;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumentiinformatici e promozione dell’accessibilità anche inattuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l’organizzazione del-l’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie del-l’informazione e della comunicazione, al fine dimigliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualitàdei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’a-zione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazio-ne dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio dellapianificazione prevista per lo sviluppo e la gestionedei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento delle iniziativerilevanti ai fini di una più efficace erogazione di ser-

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vizi in rete a cittadini e imprese mediante gli stru-menti della cooperazione applicativa tra pubblicheamministrazioni, ivi inclusa la predisposizione el’attuazione di accordi di servizio tra amministrazio-ni per la realizzazione e compartecipazione deisistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazio-ne delle direttive impartite dal Presidente del Consi-glio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’inno-vazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo didiffusione, all’interno dell’amministrazione, deisistemi di posta elettronica, protocollo informatico,firma digitale e mandato informatico, e delle normein materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centrodi competenza, salva la facoltà delle Agenzie di isti-tuire un proprio centro (1).–––––––––––

(1) Comma inserito dall’art. 7, D.Lgs. 4 aprile2006, n. 159.

Art. 18. Conferenza permanente per l’innovazio-ne tecnologica. 1. È istituita la Conferenza perma-nente per l’innovazione tecnologica con funzioni diconsulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, oal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnolo-gie, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innova-zione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l’innovazionetecnologica è presieduta da un rappresentante dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri designato dalPresidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministrodelegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fannoparte il Presidente del Centro nazionale per l’infor-matica nella pubblica amministrazione (d’ora in poiCNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipar-timento per l’innovazione e le tecnologie, nonché iresponsabili delle funzioni di cui all’articolo 17.

3. La Conferenza permanente per l’innovazionetecnologica si riunisce con cadenza almeno seme-strale per la verifica dello stato di attuazione dei pro-grammi in materia di innovazione tecnologica e delpiano triennale di cui all’articolo 9 del decreto legi-slativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o ilMinistro delegato per l’innovazione e le tecnologie,provvede, con proprio decreto, a disciplinare il fun-zionamento della Conferenza permanente per l’in-novazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l’innovazionetecnologica può sentire le organizzazioni produttivee di categoria.

6. La Conferenza permanente per l’innovazionetecnologica opera senza rimborsi spese o compensiper i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compresoil trattamento economico di missione; dal presentearticolo non devono derivare nuovi o maggiori one-ri per il bilancio dello Stato.

Art. 19. Banca dati per la legislazione in mate-ria di pubblico impiego. 1. È istituita presso la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimentodella funzione pubblica, una banca dati contenentela normativa generale e speciale in materia di rap-porto di lavoro alle dipendenze delle pubblicheamministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-timento della funzione pubblica, cura l’aggiorna-mento periodico della banca dati di cui al comma 1,tenendo conto delle innovazioni normative e dellacontrattazione collettiva successivamente intervenu-ta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presentearticolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

CAPO II

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRMEELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E

SCRITTURE

Sezione I

Documento informatico

Art. 20. Documento informatico. 1. Il documentoinformatico da chiunque formato, la registrazione susupporto informatico e la trasmissione con strumentitelematici conformi alle regole tecniche di cui all’ar-ticolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge,ai sensi delle disposizioni del presente codice (1).

1-bis. L’idoneità del documento informatico a sod-disfare il requisito della forma scritta è liberamentevalutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratte-ristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità edimmodificabilità,fermo restando quanto disposto dalcomma 2 (2).

2. Il documento informatico sottoscritto con firmaelettronica qualificata o con firma digitale, formatonel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensidell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilitàdell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del docu-mento, si presume riconducibile al titolare del dispo-sitivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, esoddisfa comunque il requisito della forma scritta,anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’ar-ticolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 delcodice civile (3).

3. Le regole tecniche per la formazione, per la tra-smissione, la conservazione, la duplicazione, la ripro-duzione e la validazione temporale dei documentiinformatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; ladata e l’ora di formazione del documento informaticosono opponibili ai terzi se apposte in conformità alleregole tecniche sulla validazione temporale (1).

4. Con le medesime regole tecniche sono definitele misure tecniche, organizzative e gestionali volte a

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garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezzadelle informazioni contenute nel documento infor-matico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in mate-ria di protezione dei dati personali. –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

(2) Comma inserito dall’art. 8, D.Lgs. n. 159/2006cit.

(3) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. n.159/2006 cit.

Art. 21. Valore probatorio del documento infor-matico sottoscritto. 1. Il documento informatico,cui è apposta una firma elettronica, sul piano proba-torio è liberamente valutabile in giudizio, tenutoconto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,sicurezza, integrità e immodificabilita (1).

2. Il documento informatico, sottoscritto con firmadigitale o con un altro tipo di firma elettronica qua-lificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 delcodice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma sipresume riconducibile al titolare, salvo che questidia prova contraria (1).

3. L’apposizione ad un documento informatico diuna firma digitale o di un altro tipo di firma elettro-nica qualificata basata su un certificato elettronicorevocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sot-toscrizione. La revoca o la sospensione, comunquemotivate, hanno effetto dal momento della pubblica-zione, salvo che il revocante, o chi richiede lasospensione, non dimostri che essa era già a cono-scenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applica-no anche se la firma elettronica è basata su un certi-ficato qualificato rilasciato da un certificatore stabi-lito in uno Stato non facente parte dell’Unione euro-pea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alladirettiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Par-lamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato inuno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certi-ficatore stabilito nella Unione europea, in possessodei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, èriconosciuto in forza di un accordo bilaterale o mul-tilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o orga-nizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti infor-matici ed alla loro riproduzione su diversi tipi disupporto sono assolti secondo le modalità definitecon uno o più decreti del Ministro dell’economia edelle finanze, sentito il Ministro delegato per l’inno-vazione e le tecnologie. –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Art. 22. Documenti informatici originali ecopie. Formazione e conservazione (1). 1. Gli attiformati con strumenti informatici, i dati e i docu-menti informatici delle pubbliche amministrazionicostituiscono informazione primaria ed originale dacui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla leg-ge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produ-zione, immissione, conservazione, riproduzione etrasmissione di dati, documenti ed atti amministrati-vi con sistemi informatici e telematici, ivi compresal’emanazione degli atti con i medesimi sistemi,devono essere indicati e resi facilmente individuabi-li sia i dati relativi alle amministrazioni interessate,sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documentiformati in origine su altro tipo di supporto sostitui-scono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cuisono tratte, se la loro conformità all’originale è assi-curata dal funzionario a ciò delegato nell’ambitodell’ordinamento proprio dell’amministrazione diappartenenza, mediante l’utilizzo della firma digita-le e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sen-si dell’articolo 71.

4. Le regole tecniche in materia di formazione econservazione di documenti informatici delle pub-bliche amministrazioni sono definite ai sensi del-l’articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni ele attività culturali, nonché d’intesa con la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garanteper la protezione dei dati personali. –––––––––––

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 10, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Art. 23. Copie di atti e documenti informatici.1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole:“riproduzioni fotografiche” è inserita la seguente: “,informatiche”.

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documentoinformatico, anche se riprodotti su diversi tipi disupporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, seconformi alle vigenti regole tecniche.

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documen-to informatico, anche sottoscritto con firma elettro-nica qualificata o con firma digitale, sostituisconoad ogni effetto di legge l’originale da cui sono trat-te se la loro conformità all’originale in tutte le suecomponenti è attestata da un pubblico ufficiale aciò autorizzato (1).

3. I documenti informatici contenenti copia oriproduzione di atti pubblici, scritture private edocumenti in genere, compresi gli atti e documen-ti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati daidepositari pubblici autorizzati e dai pubblici uffi-ciali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta

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o associata, da parte di colui che li spedisce o rila-scia, una firma digitale o altra firma elettronicaqualificata.

4. Le copie su supporto informatico di documentioriginali non unici formati in origine su supportocartaceo o, comunque, non informatico sostituisco-no, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sonotratte se la loro conformità all’originale è assicuratadal responsabile della conservazione mediante l’uti-lizzo della propria firma digitale e nel rispetto delleregole tecniche di cui all’articolo 71.

5. Le copie su supporto informatico di documenti,originali unici, formati in origine su supporto carta-ceo o, comunque, non informatico sostituiscono, adogni effetto di legge, gli originali da cui sono trattese la loro conformità all’originale è autenticata daun notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autoriz-zato, con dichiarazione allegata al documento infor-matico e asseverata secondo le regole tecniche sta-bilite ai sensi dell’articolo 71.

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti edocumenti di cui al comma 3, esonera dalla produ-zione e dalla esibizione dell’originale formato susupporto cartaceo quando richieste ad ogni effettodi legge.

7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione didocumenti previsti dalla legislazione vigente siintendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge amezzo di documenti informatici, se le procedure uti-lizzate sono conformi alle regole tecniche dettate aisensi dell’articolo 71 di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze. –––––––––––

(1) Comma inserito dall’art. 11, D.Lgs. 4 aprile2006, n. 159.

Sezione II

Firme elettroniche e certificatori

Art. 24. Firma digitale. 1. La firma digitale deveriferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed aldocumento o all’insieme di documenti cui è appostao associata.

2. L’apposizione di firma digitale integra e sosti-tuisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, con-trassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fineprevisto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deveadoperarsi un certificato qualificato che, al momen-to della sottoscrizione, non risulti scaduto di validitàovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devonorilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensidell’articolo 71, la validità del certificato stesso,nonché gli elementi identificativi del titolare e delcertificatore e gli eventuali limiti d’uso.

Art. 25. Firma autenticata. 1. Si ha per ricono-

sciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile,la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qua-lificata autenticata dal notaio o da altro pubblicoufficiale a ciò autorizzato.

2. L’autenticazione della firma digitale o di altrotipo di firma elettronica qualificata consiste nell’at-testazione, da parte del pubblico ufficiale, che la fir-ma è stata apposta in sua presenza dal titolare, pre-vio accertamento della sua identità personale, dellavalidità del certificato elettronico utilizzato e del fat-to che il documento sottoscritto non è in contrastocon l’ordinamento giuridico.

3. L’apposizione della firma digitale o di altrotipo di firma elettronica qualificata da parte delpubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deveessere allegato altro documento formato in originalesu altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può alle-gare copia informatica autenticata dell’originale,secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5.

Art. 26. Certificatori. 1. L’attività dei certificato-ri stabiliti in Italia o in un altro Stato membro del-l’Unione europea è libera e non necessita di autoriz-zazione preventiva. Detti certificatori o, se personegiuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggettipreposti all’amministrazione, devono possedere irequisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svol-gono funzioni di amministrazione, direzione e con-trollo presso le banche di cui all’articolo 26 del testounico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dicui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,e successive modificazioni.

2. L’accertamento successivo dell’assenza o delvenir meno dei requisiti di cui al comma 1 compor-ta il divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatoriaccreditati che hanno sede stabile in altri Stati mem-bri dell’Unione europea non si applicano le normedel presente codice e le relative norme tecniche dicui all’articolo 71 e si applicano le rispettive normedi recepimento della direttiva 1999/93/CE.

Art. 27. Certificatori qualificati. 1. I certificato-ri che rilasciano al pubblico certificati qualificatidevono trovarsi nelle condizioni previste dall’arti-colo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre: a) dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica e

finanziaria necessaria per svolgere attività di certifi-cazione;

b) utilizzare personale dotato delle conoscenzespecifiche, dell’esperienza e delle competenzenecessarie per i servizi forniti, in particolare dellacompetenza a livello gestionale, della conoscenzaspecifica nel settore della tecnologia delle firmeelettroniche e della dimestichezza con procedure disicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare

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le norme del presente codice e le regole tecniche dicui all’articolo 71;

c) applicare procedure e metodi amministrativi edi gestione adeguati e conformi a tecniche consoli-date;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firmaprotetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezzatecnica e crittografica dei procedimenti, in confor-mità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambitoeuropeo e internazionale e certificati ai sensi delloschema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazio-ne dei certificati, idonee anche a garantire la riser-vatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazionedelle chiavi private nei casi in cui il certificatoregeneri tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comu-nicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in viatelematica, una dichiarazione di inizio di attività alCNIPA, attestante l’esistenza dei presupposti e deirequisiti previsti dal presente codice.

4. Il CNIPA procede, d’ufficio o su segnalazionemotivata di soggetti pubblici o privati, a controllivolti ad accertare la sussistenza dei presupposti e deirequisiti previsti dal presente codice e dispone, se delcaso, con provvedimento motivato da notificareall’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attivitàe la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò siapossibile, l’interessato provveda a conformare allanormativa vigente detta attività ed i suoi effetti entroil termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

Art. 28. Certificati qualificati. 1. I certificati qua-lificati devono contenere almeno le seguenti infor-mazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rila-sciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativodel certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale delcertificatore che ha rilasciato il certificato e lo Statonel quale è stabilito;

d) nome, cognome o uno pseudonimo chiara-mente identificato come tale e codice fiscale deltitolare del certificato;

e) dati per la verifica della firma, cioè i dati pecu-liari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche,utilizzati per verificare la firma elettronica corri-spondenti ai dati per la creazione della stessa in pos-sesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale delperiodo di validità del certificato;

g) firma elettronica del certificatore che ha rila-sciato il certificato, realizzata in conformità alleregole tecniche ed idonea a garantire l’integrità e laveridicità di tutte le informazioni contenute nel cer-tificato medesimo (1).

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudoni-

mo, per i titolari residenti all’estero cui non risultiattribuito il codice fiscale, si deve indicare il codicefiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese diresidenza o, in mancanza, un analogo codice identi-ficativo, quale ad esempio un codice di sicurezzasociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può contenere, overichiesto dal titolare o dal terzo interessato, leseguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per ilquale il certificato è richiesto (2):

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’ap-partenenza ad ordini o collegi professionali, la qua-lifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad albi o ilpossesso di altre abilitazioni professionali, nonchépoteri di rappresentanza (1);

b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli deri-vanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri dirappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell’ar-ticolo 30, comma 3 (3);

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei con-tratti per i quali il certificato può essere usato, oveapplicabili.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richie-dente ai sensi del comma 3, comunicano tempesti-vamente al certificatore il modificarsi o venir menodelle circostanze oggetto delle informazioni di cui alpresente articolo. –––––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art. 12, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

(2) Periodo così modificato dall’art. 12, D.Lgs. n.159/2006 cit.

(3) Lettera così sostituita dall’art. 12, D.Lgs. n.159/2006 cit.

Art. 29. Accreditamento. 1. I certificatori cheintendono conseguire il riconoscimento del posses-so dei requisiti del livello più elevato, in termini diqualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditatipresso il CNIPA.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cuiall’articolo 27, ed allegare alla domanda oltre aidocumenti indicati nel medesimo articolo il profiloprofessionale del personale responsabile della gene-razione dei dati per la creazione e per la verifica del-la firma, della emissione dei certificati e dellagestione del registro dei certificati nonché l’impe-gno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta aquanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere forma giuridica di società di capitali eun capitale sociale non inferiore a quello necessarioai fini dell’autorizzazione alla attività bancaria aisensi dell’articolo 14 del testo unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia, di cui al decreto legi-slativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte deirappresentanti legali, anche da parte dei soggettipreposti alla amministrazione e dei componenti

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degli organi preposti al controllo, dei requisiti dionorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzio-ni di amministrazione, direzione e controllo pressobanche ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislati-vo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si consideraaccolta qualora non venga comunicato all’interessa-to il provvedimento di diniego entro novanta giornidalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospe-so una sola volta entro trenta giorni dalla data di pre-sentazione della domanda, esclusivamente per lamotivata richiesta di documenti che integrino ocompletino la documentazione presentata e che nonsiano già nella disponibilità del CNIPA o che questonon possa acquisire autonomamente. In tale caso, iltermine riprende a decorrere dalla data di ricezionedella documentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, ilCNIPA dispone l’iscrizione del richiedente in unapposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso econsultabile anche in via telematica, ai fini dell’ap-plicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi cometale nei rapporti commerciali e con le pubblicheamministrazioni.

8. Sono equiparati ai certificatori accreditati aisensi del presente articolo i certificatori accreditatiin altri Stati membri dell’Unione europea ai sensidell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva1999/93/CE.

9. Alle attività previste dal presente articolo si fafronte nell’ambito delle risorse del CNIPA, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30. Responsabilità del certificatore. 1. Ilcertificatore che rilascia al pubblico un certificatoqualificato o che garantisce al pubblico l’affidabilitàdel certificato è responsabile, se non prova d’averagito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chiabbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull’esattezza e sulla completezza delle infor-mazioni necessarie alla verifica della firma in essocontenute alla data del rilascio e sulla loro comple-tezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qua-lificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio delcertificato il firmatario detenesse i dati per la crea-zione della firma corrispondenti ai dati per la verifi-ca della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e perla verifica della firma possano essere usati in modocomplementare, nei casi in cui il certificatore gene-ri entrambi;

d) sull’adempimento degli obblighi a suo caricoprevisti dall’articolo 32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certi-ficato qualificato è responsabile, nei confronti deiterzi che facciano affidamento sul certificato stesso,

dei danni provocati per effetto della mancata o nontempestiva registrazione della revoca o non tempe-stiva sospensione del certificato, secondo quantoprevisto. dalle regole tecniche di cui all’articolo 71,salvo che provi d’aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato può contenere limitid’uso ovvero un valore limite per i negozi per i qua-li può essere usato il certificato stesso, purché i limi-ti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da par-te dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certi-ficato secondo quanto previsto dalle regole tecnichedi cui all’articolo 71. Il certificatore non è responsa-bile dei danni derivanti dall’uso di un certificatoqualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso oderivanti dal superamento del valore limite (1). –––––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art. 13, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Art. 31. Vigilanza sull’attività di certificazione.1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllosull’attività dei certificatori qualificati e accreditati.

Art. 32. Obblighi del titolare e del certificatore.1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assi-curare la custodia del dispositivo di firma e ad adot-tare tutte le misure organizzative e tecniche idoneead evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizza-re personalmente il dispositivo di firma (1).

2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misu-re organizzative e tecniche idonee ad evitare dannoa terzi (1).

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’articolo19, certificati qualificati deve inoltre:

a) provvedere con certezza alla identificazionedella persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elet-tronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tec-niche di cui all’articolo 71, nel rispetto del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivemodificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato surichiesta dell’istante, e con il consenso del terzointeressato, i poteri di rappresentanza o altri titolirelativi all’attività professionale o a cariche rivesti-te, previa verifica della documentazione presentatadal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all’artico-lo 71;

e) informare i richiedenti in modo compiuto echiaro, sulla procedura di certificazione e sui neces-sari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteri-stiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emessesulla base del servizio di certificazione;

f) non rendersi depositario di dati per la creazio-ne della firma del titolare;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione dellarevoca e della sospensione del certificato elettronicoin caso di richiesta da parte del titolare o del terzo

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dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, diperdita del possesso o della compromissione deldispositivo di firma, di provvedimento dell’autorità,di acquisizione della conoscenza di cause limitativedella capacità del titolare, di sospetti abusi o falsifi-cazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecni-che di cui all’articolo 71;

h) garantire un servizio di revoca e sospensionedei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonchégarantire il funzionamento efficiente, puntuale esicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi,sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della datae dell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione deicertificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tuttele informazioni relative al certificato qualificato dalmomento della sua emissione almeno per venti annianche al fine di fornire prova della certificazione ineventuali procedimenti giudiziari (2);

k) non copiare, né conservare, le chiavi private difirma del soggetto cui il certificatore ha fornito ilservizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione dure-voli tutte le informazioni utili ai soggetti cherichiedono il servizio di certificazione, tra cui inparticolare gli esatti termini e condizioni relativeall’uso del certificato, compresa ogni limitazionedell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamen-to facoltativo e le procedure di reclamo e di risolu-zione delle controversie; dette informazioni, chepossono essere trasmesse elettronicamente, devonoessere scritte in linguaggio chiaro ed essere forniteprima dell’accordo tra il richiedente il servizio edil certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione delregistro dei certificati con modalità tali da garantireche soltanto le persone autorizzate possano effettua-re inserimenti e modifiche, che l’autenticità delleinformazioni sia verificabile, che i certificati sianoaccessibili alla consultazione del pubblico soltantonei casi consentiti dal titolare del certificato e chel’operatore possa rendersi conto di qualsiasi eventoche comprometta i requisiti di sicurezza. Su richie-sta, elementi pertinenti delle informazioni possonoessere resi accessibili a terzi che facciano affida-mento sul certificato.

4. Il certificatore è responsabile dell’identificazio-ne del soggetto che richiede il certificato qualificatodi firma anche se tale attività è delegata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solodirettamente dalla persona cui si riferiscono o previosuo esplicito consenso, e soltanto nella misuranecessaria al rilascio e al mantenimento del certifi-cato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Idati non possono essere raccolti o elaborati per fini

diversi senza l’espresso consenso della persona cuisi riferiscono. –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

(2) Lettera così modificata dall’art. 14, D.Lgs. n.159/2006 cit.

Art. 33. Uso di pseudonimi. 1. In luogo del nomedel titolare il certificatore può riportare sul certifica-to elettronico uno pseudonimo, qualificandolo cometale. Se il certificato è qualificato, il certificatore hal’obbligo di conservare le informazioni relative allareale identità del titolare per almeno dieci anni dopola scadenza del certificato stesso.

Art. 34. Norme particolari per le pubblicheamministrazioni e per altri soggetti qualificati. 1.Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di docu-menti informatici di rilevanza esterna, le pubblicheamministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l’attività dirilascio dei certificati qualificati avendo a tale finel’obbligo di accreditarsi ai sensi dell’articolo 29;tale attività può essere svolta esclusivamente neiconfronti dei propri organi ed uffici, nonché di cate-gorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualifi-cati rilasciati in favore di categorie di terzi possonoessere utilizzati soltanto nei rapporti con l’Ammini-strazione certificante, al di fuori dei quali sono pri-vi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati dacollegi e ordini professionali e relativi organi agliiscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su propostadei Ministri per la funzione pubblica e per l’inno-vazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, diconcerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sono definite le categorie di terzi e le carat-teristiche dei certificati qualificati (1);

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati,secondo la vigente normativa in materia di contrattipubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione didocumenti informatici aventi rilevanza esclusiva-mente interna ciascuna amministrazione può adotta-re, nella propria autonomia organizzativa, regolediverse da quelle contenute nelle regole tecniche dicui all’articolo 71 (2).

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica dipubblico ufficiale, l’appartenenza ad ordini o collegiprofessionali, l’iscrizione ad albi o il possesso di altreabilitazioni sono emanate con decreti di cui all’arti-colo 71 di concerto con il Ministro per la funzionepubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altriMinistri di volta in volta interessati, sulla base deiprincipi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifichenorme tecniche di cui al comma 3, si applicano lenorme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

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5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata invigore del presente codice le pubbliche amministra-zioni devono dotarsi di idonee procedure informati-che e strumenti software per la verifica delle firmedigitali secondo quanto previsto dalle regole tecni-che di cui all’articolo 71.–––––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art. 15, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

(2) Comma così modificato dall’art. 15, D.Lgs. n.159/2006 cit.

Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per lagenerazione della firma. 1. I dispositivi sicuri e leprocedure utilizzate per la generazione delle firmedevono presentare requisiti di sicurezza tali dagarantire che la chiave privata:

a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa fir-

ma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal tito-

lare dall’uso da parte di terzi. 2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al com-

ma 1 devono garantire l’integrità dei documentiinformatici a cui la firma si riferisce. I documentiinformatici devono essere presentati al titolare, pri-ma dell’apposizione della firma, chiaramente e sen-za ambiguità, e si deve richiedere conferma dellavolontà di generare la firma secondo quanto previstodalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applicaalle firme apposte con procedura automatica. L’ap-posizione di firme con procedura automatica è vali-da se l’attivazione della procedura medesima è chia-ramente riconducibile alla volontà del titolare e lostesso renda palese la sua adozione in relazione alsingolo documento firmato automaticamente.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti allavalutazione e certificazione di sicurezza ai sensi del-lo schema nazionale per la valutazione e certifica-zione di sicurezza nel settore della tecnologia del-l’informazione di cui al comma 5.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza deidispositivi per la creazione di una firma qualifica-ta prescritti dall’allegato III della direttiva1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo sche-ma nazionale per la valutazione e certificazione disicurezza nel settore della tecnologia dell’informa-zione, fissato con decreto del Presidente del Consi-glio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministroper l’innovazione e le tecnologie, di concerto con iMinistri delle comunicazioni, delle attività produt-tive e dell’economia e delle finanze. Lo schemanazionale la cui attuazione non deve determinarenuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Statoed individua l’organismo pubblico incaricato diaccreditare i centri di valutazione e di certificare levalutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale puòprevedere altresì la valutazione e la certificazione

relativamente ad ulteriori criteri europei ed inter-nazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodottiafferenti al settore suddetto.

6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispo-sitivi sicuri per la creazione di una firma qualificataa quanto prescritto dall’allegato III della direttiva1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata daun organismo all’uopo designato da un altro Statomembro e notificato ai sensi dell’articolo 11, para-grafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

Art. 36. Revoca e sospensione dei certificatiqualificati. 1. Il certificato qualificato deve essere acura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell’attività delcertificatore salvo quanto previsto dal comma 2 del-l’articolo 37 (1);

b) revocato o sospeso in esecuzione di un prov-vedimento dell’autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta deltitolare o del terzo dal quale derivano i poteri del tito-lare, secondo le modalità previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitati-ve della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essererevocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tec-niche di cui all’articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qua-lificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dalmomento della pubblicazione della lista che locontiene. Il momento della pubblicazione deveessere attestato mediante adeguato riferimentotemporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono pre-viste nelle regole tecniche di cui all’articolo 71. –––––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art. 16, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Art. 37. Cessazione dell’attività. 1. Il certificato-re qualificato o accreditato che intende cessare l’at-tività deve, almeno sessanta giorni prima della datadi cessazione, darne avviso al CNIPA e informaresenza indugio i titolari dei certificati da lui emessispecificando che tutti i certificati non scaduti almomento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica con-testualmente la rilevazione della documentazione daparte di altro certificatore o l’annullamento dellastessa. L’indicazione di un certificatore sostitutivoevita la revoca di tutti i certificati non scaduti almomento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altrodepositario del registro dei certificati e della relativadocumentazione.

4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione del-l’attività del certificatore accreditato tramite l’elen-co di cui all’articolo 29, comma 6.

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Sezione III

Pagamenti, libri e scritture–––––––––––

Rubrica così modificata dall’art. 17, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Art. 38. Pagamenti informatici. 1. Il trasferimen-to in via telematica di fondi tra pubbliche ammini-strazioni e tra queste e soggetti privati è effettuatosecondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’ar-ticolo 71 di concerto con i Ministri per la funzionepubblica, della giustizia e dell’economia e dellefinanze, sentiti il Garante per la protezione dei datipersonali e la Banca d’Italia.

Art. 39. Libri e scritture. 1. I libri, i repertori e lescritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sul-l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili,di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere for-mati e conservati su supporti informatici in confor-mità alle disposizioni del presente codice e secondole regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

CAPO III

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 40. Formazione di documenti informatici.1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono diidonee risorse tecnologiche formano gli originali deipropri documenti con mezzi informatici secondo ledisposizioni di cui al presente codice e le regole tec-niche di cui all’articolo 71.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, laredazione di documenti originali su supporto carta-ceo, nonché la copia di documenti informatici sulmedesimo supporto è consentita solo ove risultinecessaria e comunque nel rispetto del principio del-l’economicità.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro180 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-te codice, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta deiMinistri delegati per la funzione pubblica, per l’in-novazione e le tecnologie e del Ministro per i beni ele attività culturali, sono individuate le categorie didocumenti amministrativi che possono essere redat-ti in originale anche su supporto cartaceo in relazio-ne al particolare valore di testimonianza storica edarchivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con pro-pri decreti, fissa la data dalla quale viene ricono-sciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubbliciregistri ed ogni altra raccolta di dati concernenti sta-ti, qualità personali e fatti già realizzati dalle ammi-nistrazioni, su supporto informatico, in luogo deiregistri cartacei.

Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico.1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i proce-dimenti amministrativi utilizzando le tecnologie del-l’informazione e della comunicazione, nei casi e neimodi previsti dalla normativa vigente.

2. La pubblica amministrazione titolare del proce-dimento può raccogliere in un fascicolo informaticogli atti, i documenti e i dati del procedimento mede-simo da chiunque formati; all’atto della comunica-zione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’arti-colo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicaagli interessati le modalità per esercitare in via tele-matica i diritti di cui all’articolo 10 della citata leg-ge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garan-tendo la possibilità di essere direttamente consultatoed alimentato da tutte le amministrazioni coinvoltenel procedimento. Le regole per la costituzione el’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi diuna corretta gestione documentale ed alla disciplinadella formazione, gestione, conservazione e trasmis-sione del documento informatico, ivi comprese leregole concernenti il protocollo informatico ed ilsistema pubblico di connettività, e comunque rispet-tano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazio-ne applicativa; regole tecniche specifiche possonoessere dettate ai sensi dell’articolo 71, di concertocon il Ministro della funzione pubblica (1).

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:a) dell’amministrazione titolare del procedimen-

to, che cura la costituzione e la gestione del fascico-lo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;c) del responsabile del procedimento;d) dell’oggetto del procedimento;e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo

quanto disposto dal comma 2-quater (1).2-quater. Il fascicolo informatico può contenere

aree a cui hanno accesso solo l’amministrazionetitolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso èformato in modo da garantire la corretta collocazio-ne, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazio-ne al contenuto ed alle finalità, dei singoli docu-menti; è inoltre costituito in modo da garantire l’e-sercizio in via telematica dei diritti previsti dallacitata legge n. 241 del 1990 (1).

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies del-la legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra leamministrazioni coinvolte, la conferenza dei serviziè convocata e svolta avvalendosi degli strumentiinformatici disponibili, secondo i tempi e le moda-lità stabiliti dalle amministrazioni medesime. –––––––––––

(1) Comma inserito dall’art. 18, D.Lgs. 4 aprile2006, n. 159.

Art. 42. Dematerializzazione dei documenti del-le pubbliche amministrazioni. 1. Le pubblicheamministrazioni valutano in termini di rapporto tra

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costi e benefici il recupero su supporto informaticodei documenti e degli atti cartacei dei quali siaobbligatoria o opportuna la conservazione e provve-dono alla predisposizione dei conseguenti piani disostituzione degli archivi cartacei con archivi infor-matici, nel rispetto delle regole tecniche adottate aisensi dell’articolo 71.

Art. 43. Riproduzione e conservazione deidocumenti. 1. I documenti degli archivi, le scritturecontabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato odocumento di cui è prescritta la conservazione perlegge o regolamento, ove riprodotti su supportiinformatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti dilegge, se la riproduzione sia effettuata in modo dagarantire la conformità dei documenti agli originalie la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delleregole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

2. Restano validi i documenti degli archivi, lescritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto,dato o documento già conservati mediante riprodu-zione su supporto fotografico, su supporto ottico ocon altro processo idoneo a garantire la conformitàdei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta laconservazione per legge o regolamento, possonoessere archiviati per le esigenze correnti anche conmodalità cartacee e sono conservati in modo perma-nente con modalità digitali.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministeroper i beni e le attività culturali sugli archivi delle pub-bliche amministrazioni e sugli archivi privati dichia-rati di notevole interesse storico ai sensi delle dispo-sizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44. Requisiti per la conservazione deidocumenti informatici. 1. Il sistema di conserva-zione dei documenti informatici garantisce:

a) l’identificazione certa del soggetto che ha for-mato il documento e dell’amministrazione o dell’a-rea organizzativa omogenea di riferimento di cuiall’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l’integrità del documento; c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei docu-

menti e delle informazioni identificative, inclusi idati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previstedagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pub-blicato in allegato B a tale decreto.

CAPO IVTRASMISSIONE INFORMATICA

DEI DOCUMENTI

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione. 1. Idocumenti trasmessi da chiunque ad una pubblicaamministrazione con qualsiasi mezzo telematico o

informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertar-ne la fonte di provenienza, soddisfano il requisitodella forma scritta e la loro trasmissione non deveessere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per viatelematica si intende spedito dal mittente se inviatoal proprio gestore, e si intende consegnato al desti-natario se reso disponibile all’indirizzo elettronicoda questi dichiarato, nella casella di posta elettroni-ca del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documen-ti trasmessi. 1. Al fine di garantire la riservatezza deidati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi adaltre pubbliche amministrazioni per via telematicapossono contenere soltanto le informazioni relative astati, fatti e qualità personali previste da legge o daregolamento e indispensabili per il perseguimentodelle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47. Trasmissione dei documenti attraversola posta elettronica tra le pubbliche amministra-zioni. 1. Le comunicazioni di documenti tra le pub-bliche amministrazioni avvengono di normamediante l’utilizzo della posta elettronica; esse sonovalide ai fini del procedimento amministrativo unavolta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comu-nicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipodi firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di protocollo informatiz-zato;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altri-menti la provenienza, secondo quanto previsto dallanormativa vigente o dalle regole tecniche di cuiall’articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di postaelettronica certificata di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Entro otto mesi (1) dalla data di entrata in vigo-re del presente codice le pubbliche amministrazionicentrali provvedono a:

a) istituire almeno una casella di posta elettroni-ca istituzionale ed una casella di posta elettronicacertificata ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascunregistro di protocollo;

b) utilizzare la posta elettronica per le comunica-zioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nelrispetto delle norme in materia di protezione dei datipersonali e previa informativa agli interessati in meri-to al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. –––––––––––

(1) L’originario termine di 24 mesi è stato cosìsostituito con quello di otto mesi dall’art. 19, D.Lgs.4 aprile 2006, n. 159.

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Art. 48. Posta elettronica certificata. 1. La tra-smissione telematica di comunicazioni che necessi-tano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di con-segna avviene mediante la posta elettronica certifi-cata ai sensi del decreto del Presidente della Repub-blica 11 febbraio 2005, n. 68.

2. La trasmissione del documento informatico pervia telematica, effettuata mediante la posta elettroni-ca certificata, equivale, nei casi consentiti dalla leg-ge, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione diun documento informatico trasmesso medianteposta elettronica certificata sono opponibili ai terzise conformi alle disposizioni di cui al decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,ed alle relative regole tecniche.

Art. 49. Segretezza della corrispondenza tra-smessa per via telematica. 1. Gli addetti alle ope-razioni di trasmissione per via telematica di atti, datie documenti formati con strumenti informatici nonpossono prendere cognizione della corrispondenzatelematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere aterzi a qualsiasi titolo informazioni anche in formasintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenutodi corrispondenza, comunicazioni o messaggi tra-smessi per via telematica, salvo che si tratti di infor-mazioni per loro natura o per espressa indicazionedel mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e idocumenti trasmessi per via telematica si considera-no, nei confronti del gestore del sistema di trasportodelle informazioni, di proprietà del mittente sino ache non sia avvenuta la consegna al destinatario.

CAPO V

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubblicheamministrazioni. 1. I dati delle pubbliche ammini-strazioni sono formati, raccolti, conservati, residisponibili e accessibili con l’uso delle tecnologiedell’informazione e della comunicazione che neconsentano la fruizione e riutilizzazione, alle condi-zioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altrepubbliche amministrazioni e dai privati; restano sal-vi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalleleggi e dai regolamenti, le norme in materia di pro-tezione dei dati personali ed il rispetto della norma-tiva comunitaria in materia di riutilizzo delle infor-mazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica ammi-nistrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2,

comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della nor-mativa in materia di protezione dei dati personali, èreso accessibile e fruibile alle altre amministrazioniquando l’utilizzazione del dato sia necessaria per losvolgimento dei compiti istituzionali dell’ammini-strazione richiedente, senza oneri a carico di que-st’ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costieccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente;è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43,comma 4, del decreto del Presidente della Repubbli-ca 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in viatelematica dei dati di una pubblica amministrazio-ne da parte dei sistemi informatici di altre ammini-strazioni l’amministrazione titolare dei dati predi-spone, gestisce ed eroga i servizi informatici alloscopo necessari, secondo le regole tecniche delsistema pubblico di connettività di cui al presentedecreto (1). –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Art. 51. Sicurezza dei dati. 1. Le norme di sicu-rezza definite nelle regole tecniche di cui all’artico-lo 71 garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’ac-cessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati.

2. I documenti informatici delle pubbliche ammi-nistrazioni devono essere custoditi e controllati conmodalità tali da ridurre al minimo i rischi di distru-zione, perdita, accesso non autorizzato o non con-sentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 52. Accesso telematico ai dati e documentidelle pubbliche amministrazioni. 1. L’accessotelematico a dati, documenti e procedimenti è disci-plinato dalle pubbliche amministrazioni secondo ledisposizioni del presente codice e nel rispetto delledisposizioni di legge e di regolamento in materia diprotezione dei dati personali, di accesso ai docu-menti amministrativi, di tutela del segreto e di divie-to di divulgazione. I regolamenti che disciplinanol’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati susiti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 53. Caratteristiche dei siti. 1. Le pubblicheamministrazioni centrali realizzano siti istituzionalisu reti telematiche che rispettano i principi di acces-sibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità,anche da parte delle persone disabili, completezza diinformazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità edinteroperabilità. Sono in particolare resi facilmentereperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54 (1).

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coor-dinamento sulla realizzazione e modificazione deisiti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni conle regioni e le autonomie locali affinché realizzino

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siti istituzionali con le caratteristiche di cui al com-ma 1. –––––––––––

(1) L’ultimo periodo del comma 1 è stato aggiun-to dall’art. 21, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 54. Contenuto dei siti delle pubblicheamministrazioni. 1. I siti delle pubbliche ammini-strazioni contengono necessariamente i seguenti datipubblici (1):

a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, leattribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficioanche di livello dirigenziale non generale, i nomi deidirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché ilsettore dell’ordinamento giuridico riferibile all’atti-vità da essi svolta, corredati dai documenti anchenormativi di riferimento (2);

b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolteda ciascun ufficio di livello dirigenziale non genera-le, il termine per la conclusione di ciascun procedi-mento ed ogni altro termine procedimentale, il nomedel responsabile e l’unità organizzativa responsabiledell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedi-mentale, nonché dell’adozione del provvedimentofinale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento deiprocedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l’elenco completo delle caselle di posta elettro-nica istituzionali attive, specificando anche se sitratta di una casella di posta elettronica certificata dicui al decreto del Presidente della Repubblica 11febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della leg-ge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi diinformazione e di comunicazione previsti dalla leg-ge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponi-

bili e dei servizi di futura attivazione, indicando itempi previsti per l’attivazione medesima.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongonodi propri siti realizzano quanto previsto dal comma1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata invigore del presente codice (3).

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alleamministrazioni regionali e locali nei limiti dellerisorse tecnologiche e organizzative disponibili e nelrispetto della loro autonomia normativa (4).

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubblicheamministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente esenza necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono chele informazioni contenute sui siti siano conformi ecorrispondenti alle informazioni contenute nei prov-vedimenti amministrativi originali dei quali si forni-sce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effettidi pubblicità legale nei casi e nei modi espressa-mente previsti dall’ordinamento (4).–––––––––––

(1) Periodo così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

(2) Lettera così modificata dall’art. 22, D.Lgs. n.159/2006 cit.

(3) Comma così modificato dall’art. 22, D.Lgs. n.159/2006 cit.

(4) Comma inserito dall’art. 22, D.Lgs. n. 159/2006cit.

Art. 55. Consultazione delle iniziative normati-ve del Governo. 1. La Presidenza del Consiglio deiMinistri può pubblicare su sito telematico le notizierelative ad iniziative normative del Governo, non-ché i disegni di legge di particolare rilevanza, assi-curando forme di partecipazione del cittadino inconformità con le disposizioni vigenti in materia ditutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trat-tamento di dati personali. La Presidenza del Consi-glio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislati-vi e regolamentari in vigore, nonché i massimari ela-borati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri sono individuate le modalità di partecipa-zione del cittadino alla consultazione gratuita in viatelematica.

Art. 56. Dati identificativi delle questioni pen-denti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine egrado (1). 1. I dati identificativi delle questioni pen-denti dinanzi al giudice amministrativo e contabilesono resi accessibili a chi vi abbia interesse median-te pubblicazione sul sistema informativo interno esul sito istituzionale della rete Internet delle autoritàemananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice ammi-nistrativo e contabile, rese pubbliche mediante depo-sito in segreteria, sono contestualmente inserite nelsistema informativo interno e sul sito istituzionaledella rete Internet, osservando le cautele previste dal-la normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, lesentenze e le altre decisioni depositate in cancelleriao segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine egrado sono, comunque, rese accessibili ai sensi del-l’articolo 51 del codice in materia di protezione deidati personali approvato con decreto legislativo n.196 del 2003 (2).–––––––––––

(1) Rubrica così modificata dall’art. 23, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

(2) Comma aggiunto dall’art. 23, D.Lgs. n.159/2006 cit.

Art. 57. Moduli e formulari. 1. Le pubblicheamministrazioni provvedono a definire e a renderedisponibili anche per via telematica l’elenco della

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documentazione richiesta per i singoli procedimen-ti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di leg-ge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive dicertificazione e delle dichiarazioni sostitutive dinotorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entratain vigore del presente codice, i moduli o i formulariche non siano stati pubblicati sul sito non possonoessere richiesti ed i relativi procedimenti possonoessere conclusi anche in assenza dei suddetti modu-li o formulari.

Sezione II

Fruibilità dei dati

Art. 58. Modalità della fruibilità del dato. 1. Iltrasferimento di un dato da un sistema informativoad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Le pubbliche amministrazioni possono stipularetra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità infor-matica dei dati di cui siano titolari.

3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezionedei dati personali, definisce schemi generali di con-venzioni finalizzate a favorire la fruibilità informa-tica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centra-li e, d’intesa con la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e leregioni e le autonomie locali (1). –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 24, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Art. 59. Dati territoriali. 1. Per dato territoriale siintende qualunque informazione geograficamentelocalizzata.

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche suidati territoriali delle pubbliche amministrazioni, conil compito di definire le regole tecniche per la realiz-zazione delle basi dei dati territoriali, la documenta-zione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra lepubbliche amministrazioni centrali e locali in coe-renza con le disposizioni del presente decreto chedisciplinano il sistema pubblico di connettività (1).

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interessegenerale, disponibili presso le pubbliche ammini-strazioni a livello nazionale, regionale e locale,presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionaledei dati territoriali.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sullaproposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o,per sua delega, del Ministro per l’innovazione e letecnologie, previa intesa con la Conferenza unifica-ta di cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, sono definite la composizione e lemodalità per il funzionamento del Comitato di cui alcomma 2.

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sullaproposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o,per sua delega, del Ministro per l’innovazione e letecnologie, sentito il Comitato per le regole tecnichesui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni,e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sonodefinite le regole tecniche per la definizione del con-tenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali,nonché delle modalità di prima costituzione e disuccessivo aggiornamento dello stesso, per la for-mazione, la documentazione e lo scambio dei datiterritoriali detenuti dalle singole amministrazionicompetenti, nonché le regole ed i costi per l’utilizzodei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni cen-trali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non comportaoneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi ogettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spesedi viaggio sono a carico delle amministrazioni diret-tamente interessate che vi provvedono nell’ambitodegli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si prov-vede con il fondo di finanziamento per i progettistrategici del settore informatico di cui all’articolo27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interessenazionale rientra la base dei dati catastali gestita dal-l’Agenzia del territorio. Per garantire la circolazionee la fruizione dei dati catastali conformemente allefinalità ed alle condizioni stabilite dall’articolo 50, ildirettore dell’Agenzia del territorio, di concerto conil Comitato per le regole tecniche sui dati territoria-li delle pubbliche amministrazioni e previa intesacon la Conferenza unificata, definisce con propriodecreto entro la data del 30 giugno 2006, in coeren-za con le disposizioni che disciplinano il sistemapubblico di connettività, le regole tecnico economi-che per l’utilizzo dei dati catastali per via telematicada parte dei sistemi informatici di altre amministra-zioni (2). –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 25, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

(2) Comma inserito dall’art. 25, D.Lgs. n.159/2006 cit.

Art. 60. Base di dati di interesse nazionale. 1. Sidefinisce base di dati di interesse nazionale l’insie-me delle informazioni raccolte e gestite digitalmen-te dalle pubbliche amministrazioni, omogenee pertipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizza-bile dalle pubbliche amministrazioni per l’eserciziodelle proprie funzioni e nel rispetto delle competen-ze e delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblicaamministrazione, le basi di dati di interesse naziona-le costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un

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sistema informativo unitario che tiene conto deidiversi livelli istituzionali e territoriali e che garan-tisce l’allineamento delle informazioni e l’accessoalle medesime da parte delle pubbliche amministra-zioni interessate. La realizzazione di tali sistemiinformativi e le modalità di aggiornamento sonoattuate secondo le regole tecniche sul sistema pub-blico di connettività di cui all’articolo 16 del decre-to legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono indi-viduate con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Presidente del Consigliodei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazio-ne e le tecnologie, di concerto con i Ministri di vol-ta in volta interessati, d’intesa con la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenzae sentito il Garante per la protezione dei dati perso-nali. Con il medesimo decreto sono altresì indivi-duate le strutture responsabili della gestione operati-va di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecni-che del sistema informativo di cui al comma 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo siprovvede con il fondo di finanziamento per i proget-ti strategici del settore informatico di cui all’articolo27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 61. Delocalizzazione dei registri informati-ci. 1. Fermo restando il termine di cui all’articolo40, comma 4, i pubblici registri immobiliari posso-no essere formati e conservati su supporti informati-ci in conformità alle disposizioni del presente codi-ce, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo71, nel rispetto della normativa speciale e dei prin-cipi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predettiregistri possono essere conservati anche in luogodiverso dall’Ufficio territoriale competente.

Art. 62. Indice nazionale delle anagrafi. 1. L’In-dice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’arti-colo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è rea-lizzato con strumenti informatici e nel rispetto delleregole tecniche concernenti il sistema pubblico diconnettività, in coerenza con le quali il Ministerodell’interno definisce le regole di sicurezza per l’ac-cesso e per la gestione delle informazioni anagrafi-che e fornisce i servizi di convalida delle informa-zioni medesime ove richiesto per l’attuazione dellanormativa vigente (1). –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Sezione III

Servizi in rete

Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi inrete. 1. Le pubbliche amministrazioni centrali indi-viduano le modalità di erogazione dei servizi in rete

in base a criteri di valutazione di efficacia, econo-micità ed utilità e nel rispetto dei principi di egua-glianza e non discriminazione, tenendo comunquepresenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza del-l’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione daparte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progetta-no e realizzano i servizi in rete mirando alla miglio-re soddisfazione delle esigenze degli utenti, in parti-colare garantendo la completezza del procedimento,la certificazione dell’esito e l’accertamento del gra-do di soddisfazione dell’utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano perintegrare i procedimenti di rispettiva competenza alfine di agevolare gli adempimenti di cittadini edimprese e rendere più efficienti i procedimenti cheinteressano più amministrazioni, attraverso idoneisistemi di cooperazione.

Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati inrete dalle pubbliche amministrazioni. 1. La cartad’identità elettronica e la carta nazionale dei servizicostituiscono strumenti per l’accesso ai servizi ero-gati in rete dalle pubbliche amministrazioni per iquali sia necessaria l’autenticazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consen-tire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati cherichiedono l’autenticazione informatica anche construmenti diversi dalla carta d’identità elettronica edalla carta nazionale dei servizi, purché tali stru-menti consentano di accertare l’identità del soggettoche richiede l’accesso. L’accesso con carta d’iden-tità elettronica e carta nazionale dei servizi è comun-que consentito indipendentemente dalle modalità diaccesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardante le tra-smissioni telematiche gestite dal Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri odel Ministro delegato per l’innovazione e le tecnolo-gie, di concerto con il Ministro per la funzione pub-blica e d’intesa con la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è piùconsentito l’accesso ai servizi erogati in rete dallepubbliche amministrazioni, con strumenti diversidalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazio-nale dei servizi. È prorogato alla medesima data iltermine relativo alla procedura di accertamento pre-ventivo del possesso della Carta di identità elettroni-ca (CIE), di cui all’articolo 8, comma 5, del decretodel Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.117, limitatamente alle richieste di emissione di Car-te nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadininon residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE (1).–––––––––––

(1) L’ultimo periodo del comma 3 è stato aggiun-to dall’art. 27, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

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Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate allepubbliche amministrazioni per via telematica. 1.Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubblicheamministrazioni per via telematica ai sensi dell’arti-colo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del-la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cuicertificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal siste-ma informatico con l’uso della carta d’identità elet-tronica o della carta nazionale dei servizi, nei limitidi quanto stabilito da ciascuna amministrazione aisensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l’autore è identificato dal siste-ma informatico con i diversi strumenti di cui all’ar-ticolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito daciascuna amministrazione ai sensi della normativavigente e fermo restando il disposto dell’articolo 64,comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilatesu sito secondo le modalità previste dal comma 1sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sot-toscritte con firma autografa apposta in presenza deldipendente addetto al procedimento; resta salva lafacoltà della pubblica amministrazione di stabilire icasi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante lafirma digitale (1).

3. Dalla data di cui all’articolo 64, comma 3, nonè più consentito l’invio di istanze e dichiarazionicon le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,è sostituito dal seguente:

“2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per viatelematica sono valide se effettuate secondo quantoprevisto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82”. –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 28, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

Sezione IV

Carte elettroniche

Art. 66. Carta d’identità elettronica e cartanazionale dei servizi. 1. Le caratteristiche e lemodalità per il rilascio della carta d’identità elettro-nica e dell’analogo documento, rilasciato a seguitodella denuncia di nascita e prima del compimentodel quindicesimo anno di età, sono definite condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,adottato su proposta del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie econ il Ministro dell’economia e delle finanze, sen-tito il Garante per la protezione dei dati personali ed’intesa con la Conferenza unificata di cui all’arti-

colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, perla diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizisono definite con uno o più regolamenti, ai sensi del-l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per lafunzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie,di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentito il Garante per la protezione dei datipersonali e d’intesa con la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:

a) all’emissione della carta nazionale dei serviziprovvedono, su richiesta del soggetto interessato, lepubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l’onere economico di produzione e rilasciodella carta nazionale dei servizi è a carico delle sin-gole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individualeconnesse all’erogazione dei servizi al cittadino,sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano ser-vizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolaridella carta nazionale dei servizi indipendentementedall’ente di emissione, che è responsabile del suorilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può essere utiliz-zata anche per i pagamenti informatici tra soggettiprivati e pubbliche amministrazioni, secondo quan-to previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d’identità elettronica e l’analogodocumento, rilasciato a seguito della denuncia dinascita e prima del compimento del quindicesimoanno di età, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale. 4. La carta d’identità elettronica e l’analogo

documento, rilasciato a seguito della denuncia dinascita e prima del compimento del quindicesimoanno di età, possono contenere, a richiesta dell’inte-ressato ove si tratti di dati sensibili:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla

legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al

comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare

e semplificare l’azione amministrativa e i serviziresi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nelrispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioniche possono o debbono essere conosciute dalla pub-blica amministrazione e da altri soggetti, occorrentiper la firma elettronica.

5. La carta d’identità elettronica e la carta nazio-nale dei servizi possono essere utilizzate quali stru-

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menti di autenticazione telematica per l’effettuazio-ne di pagamenti tra soggetti privati e pubblicheamministrazioni, secondo le modalità stabilite conle regole tecniche di cui all’articolo 71, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, senti-ta la Banca d’Italia.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, del Mini-stro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministrodell’economia e delle finanze, sentito il Garante perla protezione dei dati personali e d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decre-to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate leregole tecniche e di sicurezza relative alle tecnolo-gie e ai materiali utilizzati per la produzione dellacarta di identità elettronica, del documento di iden-tità elettronico e della carta nazionale dei servizi,nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata daidecreti di cui al presente articolo e delle vigentidisposizioni in materia di protezione dei dati perso-nali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito deirispettivi ordinamenti, possono sperimentare moda-lità di utilizzazione dei documenti di cui al presen-te articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o uti-lità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalleamministrazioni dello Stato ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851,possono essere realizzate anche con modalità elet-troniche e contenere le funzionalità della cartanazionale dei servizi per consentire l’accesso per viatelematica ai servizi erogati in rete dalle pubblicheamministrazioni.

CAPO VI

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DISISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione. 1.Le pubbliche amministrazioni centrali, per i proget-ti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto con-tenuto di innovazione tecnologica, possono selezio-nare uno o più proposte utilizzando il concorso diidee di cui all’articolo 57 del decreto del Presidentedella Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre abase delle gare aventi ad oggetto la progettazione, ol’esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui alcomma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi delcomma 1, previo parere tecnico di congruità delCNIPA; alla relativa procedura è ammesso a parte-cipare, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del decre-to del Presidente della Repubblica 21 dicembre1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensidel comma 1, qualora sia in possesso dei relativirequisiti soggettivi.

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni. 1.Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della leg-ge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le pro-cedure previste dall’ordinamento, programmi infor-matici a seguito di una valutazione comparativa ditipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzionidisponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per contoe a spese dell’amministrazione sulla scorta deirequisiti indicati dalla stessa amministrazione com-mittente;

b) riuso di programmi informatici sviluppati perconto e a spese della medesima o di altre ammini-strazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipoproprietario mediante ricorso a licenza d’uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codi-ce sorgente aperto;

e) acquisizione mediante combinazione dellemodalità di cui alle lettere da a) a d).

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposi-zione o nell’acquisizione dei programmi informati-ci, adottano soluzioni informatiche che assicurinol’interoperabilità e la cooperazione applicativa,secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresen-tazione dei dati e documenti in più formati, di cuialmeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano pecu-liari ed eccezionali esigenze.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende unformato dati reso pubblico e documentato esaustiva-mente.

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicitàalmeno annuale, un repertorio dei formati aperti uti-lizzabili nelle pubbliche amministrazioni e dellemodalità di trasferimento dei formati.

Art. 69. Riuso dei programmi informatici. 1. Lepubbliche amministrazioni che siano titolari di pro-grammi applicativi realizzati su specifiche indicazio-ni del committente pubblico, hanno obbligo di darliin formato sorgente, completi della documentazionedisponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche ammi-nistrazioni che li richiedono e che intendano adattar-li alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi infor-matici di proprietà delle pubbliche amministrazioni,ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifi-che di progetto è previsto ove possibile, che i pro-grammi appositamente sviluppati per conto e a spe-se dell’amministrazione siano facilmente portabilisu altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, neicontratti per l’acquisizione di programmi informati-ci, di cui al comma 1, clausole che garantiscano ildiritto di disporre dei programmi ai fini del riuso daparte della medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi

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informatici sviluppati per conto e a spese delleamministrazioni, le stesse possono includere clauso-le, concordate con il fornitore, che tengano contodelle caratteristiche economiche ed organizzative diquest’ultimo, volte a vincolarlo, per un determinatolasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre ammi-nistrazioni, servizi che consentono il riuso delleapplicazioni. Le clausole suddette definiscono lecondizioni da osservare per la prestazione dei servi-zi indicati.

Art. 70. Banca dati dei programmi informaticiriutilizzabili. 1. Il CNIPA, previo accordo con laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decre-to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rendenote applicazioni tecnologiche realizzate dalle pub-bliche amministrazioni, idonee al riuso da parte dialtre pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che inten-dono acquisire programmi applicativi valutano pre-ventivamente la possibilità di riuso delle applicazio-ni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma1, motivandone l’eventuale mancata adozione.

CAPO VII

REGOLE TECNICHE

Art. 71. Regole tecniche. 1. Le regole tecnichepreviste nel presente codice sono dettate, con decre-ti del Presidente del Consiglio dei Ministri o delMinistro delegato per l’innovazione e le tecnologie,di concerto con il Ministro per la funzione pubblicae con le amministrazioni di volta in volta indicatenel presente codice, sentita la Conferenza unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione deidati personali nelle materie di competenza, previaacquisizione obbligatoria del parere tecnico delCNIPA in modo da garantire la coerenza tecnicacon le regole tecniche sul sistema pubblico di con-nettività, e con le regole di cui al disciplinare pub-blicato in allegato B al decreto legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196 (1).

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto, con uno o più decretidel Presidente del Consiglio dei Ministri emanati suproposta del Ministro delegato per l’innovazione ele tecnologie, sentito il Ministro per la funzionepubblica, d’intesa con la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e disicurezza per il funzionamento del sistema pubbli-co di connettività (2).

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codicesono dettate in conformità alle discipline risultantidal processo di standardizzazione tecnologica alivello internazionale ed alle normative dell’Unioneeuropea (2).

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie delpresente codice restano in vigore fino all’adozionedelle regole tecniche adottate ai sensi del presentearticolo. –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 29, D.Lgs. 4aprile 2006, n. 159.

(2) Comma inserito dall’art. 29, D.Lgs. n.159/2006 cit.

CAPO VIII (1)

SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ ERETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE –––––––––––

(1) Il presente Capo VIII - contenente gli attualiarticoli da 72 a 87 - è stato introdotto dall’art. 30,D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 31, D.Lgs.n. 159/2006 cit., l’originario Capo VIII è divenutol’attuale Capo IX.

Sezione I

Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblicodi connettività. 1. Ai fini del presente decreto siintende per:

a) “trasporto di dati”: i servizi per la realizzazio-ne, gestione ed evoluzione di reti informatiche per latrasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) “interoperabilità di base”: i servizi per la rea-lizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti perlo scambio di documenti informatici fra le pubblicheamministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) “connettività”: l’insieme dei servizi di traspor-to di dati e di interoperabilità di base;

d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei afavorire la circolazione, lo scambio di dati e infor-mazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministra-zioni e tra queste e i cittadini;

e) “cooperazione applicativa”: la parte del sistemapubblico di connettività finalizzata all’interazione trai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioniper garantire l’integrazione dei metadati, delle infor-mazioni e dei procedimenti amministrativi.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 73. Sistema pubblico di connettività (SPC).1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma,lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’au-tonomia dell’organizzazione interna delle funzioniinformative delle regioni e delle autonomie locali ilpresente Capo definisce e disciplina il Sistema pub-blico di connettività (SPC), al fine di assicurare il

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coordinamento informativo e informatico dei datitra le amministrazioni centrali, regionali e locali epromuovere l’omogeneità nella elaborazione e tra-smissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio ediffusione delle informazioni tra le pubbliche ammi-nistrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologichee di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisio-ne, l’integrazione e la diffusione del patrimonioinformativo e dei dati della pubblica amministrazio-ne, necessarie per assicurare l’interoperabilità dibase ed evoluta e la cooperazione applicativa deisistemi informatici e dei flussi informativi, garan-tendo la sicurezza, la riservatezza delle informazio-ni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patri-monio informativo di ciascuna pubblica amministra-zione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispettodei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto agarantire la natura federata, policentrica e non gerar-chica del sistema;

b) economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, diinteroperabilità e di supporto alla cooperazioneapplicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nelsettore delle tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 74. Rete internazionale delle pubblicheamministrazioni. 1. Il presente decreto definisce edisciplina la Rete internazionale delle pubblicheamministrazioni, interconnessa al SPC. La Retecostituisce l’infrastruttura di connettività che colle-ga, nel rispetto della normativa vigente, le pubblicheamministrazioni con gli uffici italiani all’estero,garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Sezione II

Sistema pubblico di connettività SPC

Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico diconnettività. 1. Al SPC partecipano tutte le ammi-nistrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazionidi cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,limitatamente all’esercizio delle sole funzioni diordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, con-sultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidentedella Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonchédell’articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, è comunque garantita la connessione conil SPC dei sistemi informativi degli organismi compe-

tenti per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e dife-sa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondoregole tecniche che assicurino riservatezza e sicurez-za. È altresì garantita la possibilità di connessione alSPC delle autorità amministrative indipendenti.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 76. Scambio di documenti informatici nel-l’ambito del Sistema pubblico di connettività. 1.Gli scambi di documenti informatici tra le pubblicheamministrazioni nell’ambito del SPC, realizzatiattraverso la cooperazione applicativa e nel rispettodelle relative procedure e regole tecniche di sicurez-za, costituiscono invio documentale valido ad ognieffetto di legge.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 77. Finalità del Sistema pubblico di con-nettività. 1. Al SPC sono attribuite le seguenti fina-lità:

a) fornire un insieme di servizi di connettivitàcondivisi dalle pubbliche amministrazioni intercon-nesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità esicurezza, ampiamente graduabili in modo da potersoddisfare le differenti esigenze delle pubblicheamministrazioni aderenti al SPC;

b) garantire l’interazione della pubblica ammini-strazione centrale e locale con tutti gli altri soggetticonnessi a Internet, nonché con le reti di altri enti,promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e lamiglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini edelle imprese;

c) fornire un’infrastruttura condivisa di inter-scambio che consenta l’interoperabilità tra tutte lereti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favo-rendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorionella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazionealle pubbliche amministrazioni che ne faccianorichiesta, per permettere l’interconnessione delleproprie sedi e realizzare così anche l’infrastrutturainterna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizimultifornitore coerente con l’attuale situazione dimercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informaticinell’ambito del SPC salvaguardando la sicurezza deidati, la riservatezza delle informazioni, nel rispettodell’autonomia del patrimonio informativo dellesingole amministrazioni e delle vigenti disposizioniin materia di protezione dei dati personali.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 78. Compiti delle pubbliche amministra-zioni nel Sistema pubblico di connettività. 1. Lepubbliche amministrazioni nell’ambito della loroautonomia funzionale e gestionale adottano nella

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progettazione e gestione dei propri sistemi informa-tivi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzionitecniche compatibili con la cooperazione applicativacon le altre pubbliche amministrazioni, secondo leregole tecniche di cui all’articolo 71, comma 1-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attri-buite al dirigente responsabile dei sistemi informati-vi automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1,dello stesso decreto legislativo.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 79. Commissione di coordinamento delSistema pubblico di connettività. 1. È istituita laCommissione di coordinamento del SPC, di seguitodenominata: “Commissione”, preposta agli indirizzistrategici del SPC.

2. La Commissione:a) assicura il raccordo tra le amministrazioni

pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compitispettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalità operative edi funzionamento dei servizi e delle procedure perrealizzare la cooperazione applicativa fra i servizierogati dalle amministrazioni;

c) promuove l’evoluzione del modello organiz-zativo e dell’architettura tecnologica del SPC in fun-zione del mutamento delle esigenze delle pubblicheamministrazioni e delle opportunità derivanti dallaevoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra lepubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regoletecniche di cui all’articolo 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l’applicazionein merito alla iscrizione, sospensione e cancellazio-ne dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cuiall’articolo 82;

f) dispone la sospensione e cancellazione daglielenchi dei fornitori qualificati di cui all’articolo 82;

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizierogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standardnecessari a garantire la connettività, l’interoperabi-lità di base e avanzata, la cooperazione applicativa ela sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte amaggioranza semplice o qualificata dei componentiin relazione all’argomento in esame. La Commissio-ne a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insedia-mento, un regolamento interno da approvare conmaggioranza qualificata dei suoi componenti.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 80. Composizione della Commissione dicoordinamento del sistema pubblico di connetti-vità. 1. La Commissione è formata da diciassette com-

ponenti incluso il Presidente di cui al comma 2, sceltitra persone di comprovata professionalità ed esperien-za nel settore, nominati con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri: otto componenti sono nomina-ti in rappresentanza delle amministrazioni statali pre-via deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette deiquali su proposta del Ministro per l’innovazione e letecnologie ed uno su proposta del Ministro per la fun-zione pubblica; i restanti otto sono nominati su desi-gnazione della Conferenza unificata di cui all’articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Unodei sette componenti proposti dal Ministro per l’inno-vazione e le tecnologie è nominato in rappresentanzadella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quandoesamina questioni di interesse della rete internaziona-le della pubblica amministrazione la Commissione èintegrata da un rappresentante del Ministero degliaffari esteri, qualora non ne faccia già parte.

2. Il Presidente del Centro nazionale per l’infor-matica nella pubblica amministrazione è componen-te di diritto e presiede la Commissione. Gli altricomponenti della Commissione restano in carica perun biennio e l’incarico è rinnovabile.

3. La Commissione è convocata dal Presidente e siriunisce almeno quattro volte l’anno.

4. L’incarico di Presidente o di componente dellaCommissione e la partecipazione alle riunioni dellaCommissione non danno luogo alla corresponsionedi alcuna indennità, emolumento, compenso e rim-borso spese e le amministrazioni interessate provve-dono agli oneri di missione nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissio-ne si avvale del Centro nazionale per l’informaticanella pubblica amministrazione, di seguito denomi-nato: “CNIPA” e sulla base di specifiche convenzio-ni, di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione può avvalersi, nell’ambito del-le risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-bili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, della consulenza diuno o più organismi di consultazione e cooperazio-ne istituiti con appositi accordi ai sensi dell’articolo9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategicidel SPC, in relazione all’evoluzione delle tecnologiedell’informatica e della comunicazione, la Commis-sione può avvalersi, nell’ambito delle risorse finan-ziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli-ca, di consulenti di chiara fama ed esperienza innumero non superiore a cinque secondo le modalitàdefinite nei regolamenti di cui all’articolo 87.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

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Art. 81. Ruolo del Centro nazionale per l’infor-matica nella pubblica amministrazione. 1. Il CNI-PA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi for-niti dalla Commissione, anche avvalendosi di sog-getti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e lestrutture operative preposte al controllo e supervi-sione delle stesse, per tutte le pubbliche amministra-zioni di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi,cura la progettazione, la realizzazione, la gestione el’evoluzione del SPC per le amministrazioni di cuiall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12febbraio 1993, n. 39.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di con-nettività. 1. Sono istituiti uno o più elenchi di forni-tori a livello nazionale e regionale in attuazione del-le finalità di cui all’articolo 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC aisensi dei regolamenti previsti dall’articolo 87, sonoinseriti negli elenchi di competenza nazionale oregionale, consultabili in via telematica, esclusiva-mente ai fini dell’applicazione della disciplina di cuial presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNI-PA a livello nazionale e dalla regione di competenzaa livello regionale. I fornitori in possesso dei suddet-ti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sen-si del comma 1, sono erogati, nell’ambito del SPC,esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l’i-scrizione nell’elenco di competenza nazionale oregionale.

4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori quali-ficati SPC è necessario che il fornitore soddisfialmeno i seguenti requisiti:

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servi-zi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell’ambito della rea-lizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni disicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e diassistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziari epatrimoniali, anche dimostrabili per il tramite digaranzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connet-tività dovranno inoltre essere soddisfatti anche iseguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui aldecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’am-bito territoriale di esercizio dell’attività;

b) possesso di comprovate conoscenze ed espe-rienze tecniche nella gestione delle reti e servizi dicomunicazioni elettroniche, anche sotto il profilodella sicurezza e della protezione dei dati.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 83. Contratti quadro. 1. Al fine della realiz-zazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e leregioni nell’ambito del proprio territorio, per soddi-sfare esigenze di coordinamento, qualificata compe-tenza e indipendenza di giudizio, nonché per garan-tire la fruizione, da parte delle pubbliche ammini-strazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servi-zi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dalmiglior offerente, nonché una maggiore affidabilitàcomplessiva del sistema, promuovendo, altresì, losviluppo della concorrenza e assicurando la presen-za di più fornitori qualificati, stipulano, espletandospecifiche procedure ad evidenza pubblica per laselezione dei contraenti, nel rispetto delle vigentinorme in materia, uno o più contratti-quadro con piùfornitori per i servizi di cui all’articolo 77, con cui ifornitori si impegnano a contrarre con le singoleamministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contrat-ti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1,individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sonosoggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, delConsiglio di Stato. Le amministrazioni non ricom-prese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, deldecreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà distipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 84. Migrazione della Rete unitaria dellapubblica amministrazione. 1. Le Amministrazionidi cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislati-vo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unita-ria della pubblica amministrazione, presentano alCNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i pia-ni di migrazione verso il SPC, da attuarsi entrodiciotto mesi dalla data di approvazione del primocontratto quadro di cui all’articolo 83, comma 1, ter-mine di cessazione dell’operatività della Rete unita-ria della pubblica amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente arti-colo ogni riferimento normativo alla Rete unitariadella pubblica amministrazione si intende effettuatoal SPC.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Sezione III

Rete internazionale della pubblica amministrazionee compiti del CNIPA

Art. 85. Collegamenti operanti per il tramitedella Rete internazionale delle pubbliche ammi-nistrazioni. 1. Le amministrazioni di cui all’artico-lo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, che abbiano l’esigenza di connettività

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verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei serviziofferti dalla Rete internazionale delle pubblicheamministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma1, che dispongono di reti in ambito internazionalesono tenute a migrare nella Rete internazionale del-le pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75,commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle dicui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità ammi-nistrative indipendenti, possono aderire alla Reteinternazionale delle pubbliche amministrazioni.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 86. Compiti e oneri del CNIPA. 1. Il CNIPAcura la progettazione, la realizzazione, la gestioneed evoluzione della Rete internazionale delle pub-bliche amministrazioni, previo espletamento di pro-cedure concorsuali ad evidenza pubblica per la sele-zione dei fornitori e mediante la stipula di appositicontratti-quadro secondo modalità analoghe a quel-le di cui all’articolo 83.

2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realiz-zazione del SPC, per un periodo almeno pari a dueanni a decorrere dalla data di approvazione dei con-tratti-quadro di cui all’articolo 83, comma 1, sostie-ne i costi delle infrastrutture condivise, a valere sul-le risorse già previste nel bilancio dello Stato.

3. Al termine del periodo di cui al comma 2, icosti relativi alle infrastrutture condivise sono acarico dei fornitori proporzionalmente agli importidei contratti di fornitura, e una quota di tali costi èa carico delle pubbliche amministrazioni relativa-mente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri ela relativa ripartizione tra le amministrazioni sonodeterminati annualmente con decreto del Presiden-te del Consiglio dei Ministri, su proposta dellaCommissione, previa intesa con la Conferenza uni-ficata cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali inte-se locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nelSPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto pre-visto dal comma 5.

4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti daicollegamenti in ambito internazionale delle ammini-strazioni di cui all’articolo 85, comma 1, per i primidue anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalladata di approvazione del contratto quadro di cuiall’articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è acarico della singola amministrazione contraente pro-porzionalmente ai servizi acquisiti.

5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle dicui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Reteinternazionale delle pubbliche amministrazioni, ai

sensi dell’articolo 85, comma 3, ne sostengono glioneri relativi ai servizi che utilizzano.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

Art. 87. Regolamenti. 1. Ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, conuno o più decreti sulla proposta del Presidente delConsiglio dei Ministri o, per sua delega, del Mini-stro per l’innovazione e le tecnologie, di concertocon il Ministro per la funzione pubblica, d’intesacon la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonoadottati regolamenti per l’organizzazione del SPC,per l’avvalimento dei consulenti di cui all’articolo80, comma 7, e per la determinazione dei livelliminimi dei requisiti richiesti per l’iscrizione aglielenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all’ar-ticolo 82.–––––––––––

Vedi nota sub presente Capo VIII.

CAPO IX (1)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI EABROGAZIONI

–––––––––––(1) L’originario Capo VIII è stato così rinumerato

dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Il medesi-mo art. 31 ha anche rinumerato gli attuali articolida 88 a 92 (originariamente recanti i numeri da 72a 76).

Art. 88. Norme transitorie per la firma digitale.1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata sucertificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elencopubblico già tenuto dall’Autorità per l’informaticanella pubblica amministrazione sono equivalenti aidocumenti sottoscritti con firma digitale basata sucertificati rilasciati da certificatori accreditati. –––––––––––

Vedi nota sub attuale Capo IX.

Art. 89. Aggiornamenti. 1. La Presidenza delConsiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti diindirizzo e di coordinamento per assicurare che isuccessivi interventi normativi, incidenti sulle mate-rie oggetto di riordino siano attuati esclusivamentemediante la modifica o l’integrazione delle disposi-zioni contenute nel presente codice. –––––––––––

Vedi nota sub attuale Capo IX.

Art. 90. Oneri finanziari. 1. All’attuazione delpresente decreto si provvede nell’ambito delle risor-se previste a legislazione vigente. –––––––––––

Vedi nota sub attuale Capo IX.

Art. 91 (1). Abrogazioni. 1. Dalla data di entrata invigore del presente testo unico sono abrogati:

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a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z),

aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm),nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10;11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36,commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Testo A);

c) l’articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16gennaio 2003, n. 3;

e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio2003, n. 229.

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimoperiodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono rife-rite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000,n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lette-re t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii),ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13;14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis;29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Testo A), si intendono riferite anche al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.444 (Testo C).

3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 mar-zo 1997, n. 59, è abrogato (2).

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.42, è abrogato (2). –––––––––––

(1) Vedi nota sub attuale Capo IX.(2) Comma inserito dall’art. 32, D.Lgs. 4 aprile

2006, n. 159.

Art. 92. Entrata in vigore del codice. 1. Ledisposizioni del presente codice entrano in vigore adecorrere dal 1° gennaio 2006. –––––––––––

Vedi nota sub attuale Capo IX.

Si omette la tabella

13.

L. 28 novembre 2005, n. 246. Semplificazione eriassetto normativo per l’anno 2005. (G.U. 1°dicembre 2005, n. 280). Estratto.

Art. 14. Semplificazione della legislazione. 1.L’analisi dell’impatto della regolamentazione(AIR) consiste nella valutazione preventiva deglieffetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti

sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’or-ganizzazione e sul funzionamento delle pubblicheamministrazioni, mediante comparazione di opzio-ni alternative.

2. L’AIR costituisce un supporto alle decisioni del-l’organo politico di vertice dell’amministrazione inordine all’opportunità dell’intervento normativo.

3. L’elaborazione degli schemi di atti normatividel Governo è sottoposta all’AIR, salvo i casi diesclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e icasi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell’impatto della regolamentazione(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica,del raggiungimento delle finalità e nella stima deicosti e degli effetti prodotti da atti normativi sulleattività dei cittadini e delle imprese e sull’organizza-zione e sul funzionamento delle pubbliche ammini-strazioni. La VIR è applicata dopo il primo bienniodalla data di entrata in vigore della legge oggetto divalutazione. Successivamente essa è effettuataperiodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio deiministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definitientro centottanta giorni dalla data di entrata in vigo-re della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell’AIR, com-presa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità diesclusione dell’AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l’indivi-duazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione alParlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché imetodi relativi alla VIR, sono adottati con direttivedel Presidente del Consiglio dei ministri e sono sot-toposti a revisione, con cadenza non superiore altriennio.

7. L’amministrazione competente a presentare l’i-niziativa normativa provvede all’AIR e comunica alDipartimento per gli affari giuridici e legislativi(DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministrii risultati dell’AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle ammi-nistrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, sumotivata richiesta dell’amministrazione interessata,può consentire l’eventuale esenzione dall’AIR.

9. Le amministrazioni, nell’ambito della propriaautonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,individuano l’ufficio responsabile del coordinamen-to delle attività connesse all’effettuazione dell’AIRe della VIR di rispettiva competenza. Nel caso nonsia possibile impiegare risorse interne o di altri sog-getti pubblici, le amministrazioni possono avvalersidi esperti o di società di ricerca specializzate, nelrispetto della normativa vigente e, comunque, neilimiti delle disponibilità finanziarie.

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10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministra-zioni comunicano al DAGL i dati e gli elementiinformativi necessari per la presentazione al Parla-mento, entro il 30 aprile, della relazione annuale delPresidente del Consiglio dei ministri sullo stato diapplicazione dell’AIR.

11. È abrogato l’articolo 5, comma 1, della legge 8marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all’attività di riordino nor-mativo prevista dalla legislazione vigente, il Gover-no, avvalendosi dei risultati dell’attività di cui all’ar-ticolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entroventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, individua le disposizioni legislativestatali vigenti, evidenziando le incongruenze e le anti-nomie normative relative ai diversi settori legislativi,e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all’anno 2005del fondo destinato al finanziamento di iniziativevolte a promuovere l’informatizzazione e la classifi-cazione della normativa vigente, di cui all’articolo107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possonoessere versate all’entrata del bilancio dello Stato, peressere successivamente riassegnate alle pertinentiunità previsionali di base dello stato di previsionedel Ministero della giustizia, al fine di finanziare iprogetti approvati dal Comitato guida, costituito condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del ter-mine di cui al comma 12, il Governo è delegato adadottare, con le modalità di cui all’articolo 20 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, decreti legislativi che individuano le disposi-zioni legislative statali, pubblicate anteriormente al1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedi-menti successivi, delle quali si ritiene indispensabi-le la permanenza in vigore, nel rispetto dell’articolo1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n.131, esecondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abroga-zione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esau-rito o siano prive di effettivo contenuto normativo osiano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abroga-zione comporterebbe lesione dei diritti costituziona-li dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabiliper la regolamentazione di ciascun settore, ancheutilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifi-ca dell’impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenerein vigore per settori omogenei o per materie, secon-do il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e siste-matica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abroga-zione comporterebbe effetti anche indiretti sullafinanza pubblica.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provve-dono altresì alla semplificazione o al riassetto dellamateria che ne è oggetto, nel rispetto dei principi ecriteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,anche al fine di armonizzare le disposizioni mante-nute in vigore con quelle pubblicate successivamen-te alla data del 1° gennaio 1970.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte ledisposizioni legislative statali pubblicate anterior-mente al 1° gennaio 1970, anche se modificate conprovvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel

codice penale, nel codice di procedura civile, nelcodice di procedura penale, nel codice della navi-gazione, comprese le disposizioni preliminari e diattuazione, e in ogni altro testo normativo che rechinell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo uni-co;

b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamentodegli organi costituzionali e degli organi aventi rile-vanza costituzionale, nonché le disposizioni relativeall’ordinamento delle magistrature e dell’avvocatu-ra dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi,emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della leg-ge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i prin-cipi fondamentali della legislazione dello Stato nel-le materie previste dall’articolo 117, terzo comma,della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimentodi obblighi imposti dalla normativa comunitaria e leleggi di autorizzazione a ratificare trattati interna-zionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelleconcernenti le reti di acquisizione del gettito, anchederivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assi-stenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi dicui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigoredei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispet-to degli stessi principi e criteri direttivi e previoparere della Commissione di cui al comma 19, pos-sono essere emanate, con uno o più decreti legislati-vi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentarecomposta da venti senatori e venti deputati, nomina-ti rispettivamente dal Presidente del Senato dellaRepubblica e dal Presidente della Camera dei depu-tati nel rispetto della proporzione esistente tra igruppi parlamentari, su designazione dei gruppimedesimi. La Commissione elegge tra i propri com-

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ponenti un presidente, due vicepresidenti e duesegretari che insieme con il presidente formanol’Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisceper la sua prima seduta entro venti giorni dallanomina dei suoi componenti, per l’elezione dell’Uf-ficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento del-la Commissione si provvede, in parti uguali, a cari-co dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione: a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legi-

slativi di cui al comma 14; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione

del procedimento per l’abrogazione generalizzata dinorme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni seimesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4,della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi deidecreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmes-si alla Commissione, che si pronuncia entro trentagiorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, intutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritra-

smette il testo, con le proprie osservazioni e con leeventuali modificazioni, alla Commissione per ilparere definitivo, da rendere nel termine di trentagiorni. Qualora il termine previsto per il parere del-la Commissione scada nei trenta giorni che precedo-no la scadenza del termine previsto dal comma 14,quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta aiPresidenti delle Camere una proroga di venti giorniper l’adozione del parere, qualora ciò si renda neces-sario per la complessità della materia o per il nume-ro di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esa-me della Commissione. Trascorso il termine, even-tualmente prorogato, il parere si intende espressofavorevolmente. Nel computo dei termini non vieneconsiderato il periodo di sospensione estiva deilavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui alcomma 21, lettera c), a decorrere dall’inizio dellalegislatura successiva alla data di entrata in vigoredella presente legge. Dallo stesso termine cessanogli effetti dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge15 marzo 1997, n. 59.

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