2012 11 21 risorse comuni 2 open data - parte generale

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OPENDATA Daniele Crespi Lombardia Informatica S.p.A. Direzione Sistemi Regione Funzione Sviluppo Servizi Innovativi e CRS Milano, mercoledì 21 novembre 2012

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OPENDATA

Daniele Crespi

Lombardia Informatica S.p.A.

Direzione Sistemi Regione

Funzione Sviluppo Servizi Innovativi e CRS

Milano, mercoledì 21 novembre 2012

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OBIETTIVI

1. Spiegare cos’è l’OpenData

2. Spiegare perché è importante per cittadini e imprese

3. Spiegare come si fa

4. Chiarire l’aspetto normativo

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COS’È L’OPEN DATA

Con dati aperti governativi o open data si fa

riferimento alle informazioni raccolte e detenute da

pubbliche amministrazioni ed enti pubblici che

vengono messe a disposizione dei cittadini e delle

imprese attraverso internet in forma di database

interoperabili

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COS’È L’OPEN DATA

Cosa sono i dati aperti?

Con dati aperti (Open Data) si fa riferimento ad una filosofia – e al

tempo stesso una pratica – che implica che alcune tipologie di dati

siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright,

brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

L'open data si richiama alla più ampia disciplina

dellʼOpen Government, cioè una dottrina che

prevede lʼapertura della PA, intesa sia in termini di

trasparenza che di partecipazione diretta dei

cittadini e delle imprese, anche attraverso lʼuso

delle nuove tecnologie

http://it.wikipedia.org/wiki/Da8_aper8

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COS’E L’OPEN DATA

La PA da sempre raccoglie e archivia informazioni sulle tematiche

più disparate: dati demografici, cartografici, economici, ambientali,

catastali, sanitari, metereologici, ecc. Oggi la PA ha la possibilità di

ridefinire il concetto di trasparenza dei dati governativi restituendo il

patrimonio informativo accumulato e aggiornato alla comunità e

agli operatori economici di settore.

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PERCHÉ FARE OPEN DATA

I principali driver delle iniziative OpenData sono:

• LA TRASPARENZA

• Volontà di rendere pubblica l’azione di governo

• LA CREAZIONE DI SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE

• Si abilitano soggetti terzi a creare servizi (e si risparmia)

• LA CREAZIONE DI NUOVA ECONOMIA

• Si abilitano nuovi mercati, nuove imprese

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OLD STORY ….

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TRASPARENZA

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TRASPARENZA

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TRASPARENZA

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ESEMPI

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ESEMPI

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ESEMPI

Fire engine here!

Dirt road not in GPS!

GPS Nav

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ESEMPI

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ESEMPI

Dirt road is in public base map (PSI)!

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ESEMPI

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ESEMPI

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ESEMPI

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ESEMPI

● Mapumental:

● trovare casa (v. 3.0) ● prezzi case – Land Registry for England and Wales

● tempi di viaggio – National Public Transport Data

Repository

● Mappe – OpenStreetMap (UGC + PSI)

● "amenità" – mySociety -> game ScenicOrNot

(UGC)

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VALORE ECONOMICO

● Studi internazionali sul valore potenziale PSI (diretto)

● Pira: $750 bln US vs. €68 bln EU

● MEPSIR: € 27 bln EU

● Revisioni recenti:

● Benefinici diretti e indiretti fino a €40 bln EU27

http://epsiplatform.eu/content/review-recent-psi-re-use-studies-published

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CATENA DEL VALORE

Rilascio di Opendata

Raccolta, catalogazione, raffinamento, pubblicazione

Riuso di OpenData

Consumo di OpenData

Dati “grezzi” Dati “raffinati” Prodotti e servizi pronti all’uso

Enti Pubblici

ICT in-house

Abilitatori onlus

Abilitatori orientati al profitto

Società civile

Imprese che offrono servizi

Imprese che offrono prodotti

Imprese “utilizzatrici”

Cittadini

Enti Pubblici

Dati “puliti” e “aggiornati”

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OPPORTUNITÀ: BANDI UE

Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages Objective ICT-2013.4.3 SME initiative on analytics Target Outcomes Helping European Small and Medium Enterprises acquire the competences and resources they need to develop innovative content and data analytics services. Development of services based on the use of available data, particularly from public bodies, is specifically required for theme a) and encouraged for theme c). a) Integrated Open Data Incubator An Integrated Project to establish an environment and calling for efficient, small scale development of services of commercial interest based on the use of European open data by Small and Medium Enterprises (SMEs). ….. c) Software components and intuitive end user applications based on reuse of open data Development of software components supporting the whole life cycle of reuse of multilingual open data, particularly from public bodies. …

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ESEMPI: INDIRIZZI DANIMARCA

Postal services

Digital mapping

E-Government

Utilities

Research

Energy, Environment

Health care Local Government

Transport services

Mobile services, GPS Emergency services

Official address file maintained

by the municipalities

Addr x1

Common base for re-use and application development

x1000

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ESEMPI: INDIRIZZI DANIMARCA

2010: Assessment of Value for Society

’Zero’

Direct, measurable economic benefits first five years: >60 mill. EUR

2000 2005 2010 2015

Good

Better

Best

Average

Start

Future

PSI address

data re-use

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GOVERNO DANESE: BASIC DATA

1 DKK = 0,134 €

1€ = 7,46 DKK

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GOVERNO DANESE: BASIC DATA

A regime benefici

per 100 Mln di €

all’anno

L’Italia ha un PIL

9 volte quello

della Danimarca.

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ESEMPI: START-UP ITALIANA

Visualizzazione dei punti di vendita geolocalizzati (spot rossi) e del layer target business (poligoni colorati), da

leggere come aree a densità commerciale; selezione dei Pdv in target (spot azzurri) e impostazione dei parametri

di ricerca degli impianti: distanza (500mt) e categoria (maxi e medi formati, arredo urbano), lancio della query…

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ESEMPI: DATA JOURNALISM

Versione cartacea online

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ESEMPI: DATA JOURNALISM

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COME SI FA OPEN DATA

Quando i dati sono “open” ?

• Quando sono disponibili in un formato aperto e

leggibile da una applicazione informatica

• Quando sono rilasciati attraverso licenze libere

che non impediscano la diffusione e il riutilizzo

creativo, anche a fini commerciali

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COME SI FA OPEN DATA

LE LICENZE

Una licenza libera è una licenza concessa dal detentore di un diritto

d'autore, la cui caratteristica principale è generalmente la possibilità , poste

alcune condizioni, di ripubblicazione o riutilizzare dell'opera. Questo tipo di

licenza presuppone la gratuità del riutilizzo del prodotto dell'ingegno. Fonte Wikipedia

CC 0 No rights reserved

CC BY Attribuzione 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]

CC BY-ND Attribuzione - Non opere derivate 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]

CC BY-NC-ND Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]

CC BY-NC Attribuzione - Non commerciale 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]

CC BY-NC-SA Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]

CC BY-SA Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]

Licenze Creative Commons

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COME SI FA OPEN DATA

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http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/

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COME SI FA OPEN DATA

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http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/

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COME SI FA OPEN DATA

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http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/

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COME SI FA OPEN DATA

USA

www.data.gov 21 Maggio 2009

UK

data.gov.uk 19 Gennaio 2010

Australia

data.australia.gov.au

Nuova Zelanda

cat.open.org.nz

4 giugno 2009

Canada

www.data.gc.ca 17 Marzo 2011

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COME SI FA OPEN DATA

http://linkedopendata.it/

http://spaghettiopendata.org/

http://datagov.it/

http://www.agoradigitale.org/

http://www.openpolis.it/

http://www.innovatoripa.it/

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COME SI FA OPEN DATA

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NORMATIVA

A cominciare dal nuovo CAD (gennaio 2011) è stato fatto uno sforzo per

favorire la circolazione dei dati.

Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs.n.82/2005) art 52 comma 1bis «Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di

cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi

anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

a) il rispetto di quanto previsto dall' articolo 54, comma 3 ;

b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all' articolo 68 ,

commi 3 e 4»

• Riutilizzo informazioni settore pubblico (D.Lgs.n.36/2006–Dir.2003/98/CE)

• Recepimento Dir .INSPIRE (D.Lgs.n.32/2010)

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NORMATIVA

C.A.D., art. 2 comma 1 “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione,

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in

modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità

più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”

C.A.D., art. 50 comma 1 “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi

disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni

fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”

C.A.D., art. 54 comma 3 “I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete

gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.”

C.A.D., art. 52 comma 1-bis Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di

cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi

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NORMATIVA

Il DL179 del 18-10-2012 (Decreto Crescita 2.0) introduce importanti modifiche:

Art. 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e

documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le

disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120

giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, le pubbliche

amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione

«Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l’esercizio

della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e

dei metadati in loro possesso.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi

modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati

come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68,comma 3, del presente Codice.

L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h) , è

motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

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NORMATIVA

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi

a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole

idonee a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone

fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e

delle relative banche dati.

4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle

pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della

performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo

27 ottobre 2009, n. 150.

5. …………

6. ………

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NORMATIVA

7. L’Agenzia per l’Italia Digitale definisce e aggiorna annualmente le linee guida

nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione

delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione

delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il

processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si

uniformano alle suddette linee guida.

8. …..

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NORMATIVA

Art. 68

3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato

esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei

dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte

di chiunque, anche per finalità commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della

lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e

sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e

della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono

resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

L’Agenzia per l’Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali,

individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi

disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.

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NORMATIVA

Decreto Sviluppo” (Decreto Legge n. 22 giugno 2012, n. 83).

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Art. 18 Amministrazione aperta

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e

l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti

privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12

della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla

rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o

regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o

altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base

dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento

amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto

selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonchè al contratto e capitolato della

prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del

sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito ……….

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NORMATIVA

Decreto Sviluppo” (Decreto Legge n. 22 giugno 2012, n. 83).

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4. …..

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi

all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente

articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni

ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste

dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli

organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita' amministrativa,

patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio

economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal

destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia

interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte

dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui

al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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NORMATIVA

Il Copyright sembra un ostacolo

Le amministrazioni sono spesso non del tutto consapevoli dei

dati che trattano e del regime giuridico

(dati in condominio tra più enti o acquisiti da soggetti terzi e

non v’è diritto di pubblicarli)

È vero il per il passato, ma si può lavorare per il futuro

inserendo clausole opportune nei contratti perché la fornitura di

dati open sia prevista.

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DOVE TROVARE INFORMAZIONI

Altri approfondimenti

• Vademedum in costruzione:

http://www.dati.gov.it/sites/default/files/VademecumOpenData.pdf

• Come si fa OpenData vers. 2.0

http://www.datagov.it/2011/05/11/come-si-fa-open-data-ver-2-0/

• The Data Journalism Handbook

http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/

• Webinar periodici e dibattito aperto: http://www.innovatoripa.it

• Aspetti giuridici: http://www.ernestobelisario.eu/

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