2013 11 21 Risorse Comuni - Dalla CRS alla TS-CNS
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CRS: Carta Regionale dei Servizi
- Passaggio a TS-CNS - Nuovi strumenti
Milano,21 novembre 2013
A cura di
Daniele Crespi Direzione Sistemi Regione
Funzione Sviluppo Servizi Innovativi e CRS
Lombardia Informatica spa
2
Passaggio da CRS a
TS/CNS
3
Perché :
- livello tecnologico oggi raggiunto dalla Carta Nazionale dei
Servizi (TS-CNS) è sostanzialmente analogo a quello pensato a
suo tempo per la Carta Regionale dei Servizi (CRS)
- le verifiche effettuate hanno dimostrato la piena compatibilità
tra i due strumenti
- risparmio per Regione Lombardia dei costi dell’emissione delle
Carte, che saranno ora sostenuti dagli Enti Centrali.
Passaggio da CRS a TS-CNS: Perché?
4
Passaggio da CRS a TS-CNS: cosa cambia
A parte le differenze nei colori e nella grafica, nulla cambia dal
punto di vista delle funzionalità: con la nuova TS–CNS
rimangono inalterate le modalità di accesso a tutti i servizi on
line, come quelli della Sanità lombarda (consultazione e
prenotazione di visite ed esami, cambio del medico curante ecc.)
e off line, come quelli messi a disposizione dalle Amministrazioni
locali.
DATI
MICROPROCESSORE
5
Codice Fiscale
Nome, Cognome e
Codice Fiscale
DATI BANDA
MAGNETICA DATI CODICE
A BARRE
i dati personali, un certificato di
autenticazione, alcuni dati
amministrativi socio-sanitari
DATI A VISTA
Anagrafica, Codice Fiscale, Codice
assistenza sanitaria, data di
scadenza
Passaggio da CRS a TS-CNS
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Passaggio da TS/CRS a CS/CNS: le funzionalità
Funzionalità a confronto CRS TS - CNS
Tessera Sanitaria
Tessera che certifica il Codice Fiscale
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)
Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Chiave per l’identificazione on-line del cittadino a norma del CAD
Predisposizione per ospitare la Firma Digitale
Apposizione Firma elettronica avanzata (FEA)
Compatibilità con progetto Carta Sconto Benzina
Compatibilità con progetto Carta Regionale Trasporti
Emissione dei codici PIN/PUK presso gli uffici di Scelta e Revoca ASL , i Comuni abilitati e le Sedi Territoriali di RL
V
V
X
V
V V
V V
V V
V V
V V
V
V V
V
V V
7
fine 2013 fine 2014 fine 2015 fine 2016 fine 2017 fine 2018
TS-CNS 0,27 1,37 2,22 6,72 9,72 10
CRS 9,73 8,63 7,78 3,28 0,28 0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CRS TS-CNS
Passaggio da TS/CRS a CS/CNS: i tempi
SOSTITUZIONE A NATURALE
SCADENZA/ SMARRIMENTO/ FURTO
!
8
CRS / TS-CNS
gli strumenti:
Rilascio PIN/PUK,
CRS Manager 4.2,
FEA
9
Rilascio PIN/PUK: nuova modalità WEB
I Comuni che hanno
predisposto le postazioni
di rilascio PIN
Tutte le Sedi
provinciali di
Spazio Regione
Tutte le ASL-
Uffici Scelta e
Revoca
Ubicazione Punti Territoriali di rilascio PIN-PUK CRS
La nuova modalità di rilascio Pin/Puk CRS/TS-CNS è disponibile per tutte le
Pubbliche Amministrazioni locali (Comuni, Provincie, Unioni di Comuni,
Comunità Montane ecc.), le STer le sedi territoriali delle PA Centrali
(Scuole, Tribunali, INPS, ecc.)
Il nuovo Servizio di rilascio PIN/PUK CRS/TS-CNS si basa su
un’applicazione web di facile utilizzo alla quale l’operatore autorizzato si
autentica con la propria CRS per l'emissione del PIN.
Il servizio prevede – nel pieno rispetto della privacy – la consegna al cittadino
del PIN e del PUK della CRS in due fasi distinte:
- l’operatore rilascia al cittadino le prime due cifre del PIN e le prime due
cifre del PUK all’atto della richiesta;
- il cittadino riceve le cifre rimanenti (tre per il PIN e sei per il PUK) via e-
mail e/o sms, a seconda del canale prescelto
1 2 3
10
Servizio rilascio PIN/PUK presso Ente Locale
Vecchia modalità
Nuova modalità
Sottoscrizione Accordo tra Ente Locale e ASL
Richiesta dell’Ente a Lombardia Informatica
Connessione a rete ASL per l’accesso ai servizi SISS
Connessione alla rete Internet
Smartcard di autenticazione operatore
Stampa Pin-Puk su carta speciale oscurata tramite stampante ad aghi dedicata
Invio Pin-Puk al cittadino tramite SMS o Email a seconda del canale prescelto dallo stesso
Acquisizione, in modalità online, del consenso informato del cittadino
V X
Rilascio PN-PUK : le funzionalità a confronto
V X
X V
V X
X V
V X
X V
SISTEMI COMPLEMENTARI !
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SCARICA IL
SOFTWARE
Come si usa la CRS: il software
12
Software per Windows
Software per Mac
Software per Linux
SOFTWARE
PDL
Cittadino
CRS
Manager
Nuovo CRS Manager 4.2
Conforme alle regole tecniche della FD (Cades-BES, SHA-256)
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FUNZIONALITA’
PDL Cittadino
Driver lettore
CRS Manager
SOFTWARE
Firma e Verifica
Gestione PIN
FIRMA
ELETTRONICA
AVANZATA
FIRMA
ELETTRONICA
SEMPLICE
Nuovo CRS Manager 4.2
Firma parallela
Firma multi-documento
Nuovi sistemi di firma
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Firme previste dal Codice dell’ AmminIstazione Digitale
Firma Elettronica
Firma Elettronica Avanzata
Firma Qualificata
Firma Digitale
A partire dal 5 giugno 2013, data di entrata in vigore delle nuove
regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 (G.U. n.117 del 21 maggio
2013), il cittadino potrà utilizzare la CRS/CNS, nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, per sottoscrivere con la firma elettronica
avanzata qualsiasi documento con valore legale, equiparandolo in
sostanza a quello cartaceo con sottoscrizione autografa.
!
Articolo 21, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale:Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3 , che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile
Scrittura privata
Firma Elettronica Avanzata (regole tecniche)
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DPCM 22 febbraio 2013 (G.U. n.117 del 21 maggio 2013):
Art. 61 Soluzioni di firma elettronica avanzata
1. ……………………..
2. L'utilizzo della Carta d'Identita' Elettronica, della Carta Nazionale
dei Servizi, del documento d'identita' dei pubblici dipendenti (Mod. ATe),
del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce,
nei confronti della pubblica amministrazione,la firma elettronica
avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attivita'
di cui agli articoli 64 e 65 del codice.
3. I formati della firma di cui al comma 2 sono gli stessi previsti ai sensi dell'art.
4, comma 2.
4. Le applicazioni di verifica della firma generata ai sensi del comma 2 devono
accertare che il certificato digitale utilizzato nel processo di verifica corrisponda
ad uno degli strumenti di cui al medesimo comma.
5. I certificatori accreditati che emettono certificati per gli strumenti di cui al
comma 2 rendono disponibili strumenti di verifica della firma.
FIRMA DIGITALE VS FEA
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FD
DOVE QUANDO VALORE
LEGALE
FEA
Qualsiasi contesto
Dominio chiuso
Utilizzo
Limitatamente ai rapporti
giuridici tra le parti
Sempre Pieno valore
Garantisce AUTENTICITA’,
INTEGRITA’ , E NON
RIPUDIABILITA’
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Grazie per
l’attenzione
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