2 febbraio 2011 INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

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INDAGINI FINANZIARIEINDAGINI FINANZIARIE

E E

ACCERTAMENTO TRIBUTARIOACCERTAMENTO TRIBUTARIO

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SCHEMA DI TRATTAZIONESCHEMA DI TRATTAZIONE

- Ambito impositivo;- Ambito impositivo;

- Ambito soggettivo;- Ambito soggettivo;- Ambito oggettivo;Ambito oggettivo;- Procedura di richiesta dati;Procedura di richiesta dati;- Effetti ai fini dell’accertamento;Effetti ai fini dell’accertamento;

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AMBITO IMPOSITIVOAMBITO IMPOSITIVO

- imposte sui redditi (art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. imposte sui redditi (art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73);600/73);

- IVA (art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72;IVA (art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72;- imposta di registro (art. 53-imposta di registro (art. 53-bisbis, c. 1, D.P.R. n. , c. 1, D.P.R. n.

131/86);131/86);- imposte ipotecaria e catastale (art. 53-imposte ipotecaria e catastale (art. 53-bisbis, c. 1, , c. 1,

D.P.R. n. 131/86).  D.P.R. n. 131/86).  

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AMBITO IMPOSITIVOAMBITO IMPOSITIVOArt. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73Art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73

Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle indagini bancarie e finanziarie indagini bancarie e finanziarie ai fini delle imposte sui redditiai fini delle imposte sui redditi..

I dati e gli elementi emersi in sede di accertamento bancario I dati e gli elementi emersi in sede di accertamento bancario possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti relativi a:relativi a:•le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (art. 38);le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (art. 38);•i redditi determinati sulla base delle scritture contabili (art. 39);i redditi determinati sulla base delle scritture contabili (art. 39);•le dichiarazioni dei redditi dei soggetti diversi dalle persone le dichiarazioni dei redditi dei soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 40);fisiche (art. 40);•gli accertamenti d’ufficio nei casi di omessa presentazione della gli accertamenti d’ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 41).dichiarazione dei redditi (art. 41).

  

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AMBITO IMPOSITIVOAMBITO IMPOSITIVOArt. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72Art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72

Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle indagini bancarie e Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle indagini bancarie e finanziarie finanziarie ai fini IVAai fini IVA..

I dati e gli elementi emersi in sede di accertamento bancario possono essere posti a I dati e gli elementi emersi in sede di accertamento bancario possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti:base delle rettifiche e degli accertamenti:•di tipo analitico o analitico-induttivo (art. 54);di tipo analitico o analitico-induttivo (art. 54);•di tipo induttivo (art. 55).di tipo induttivo (art. 55).

   

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AMBITO IMPOSITIVOAMBITO IMPOSITIVOArt. 53-bis, c. 1, D.P.R. n. 131/86Art. 53-bis, c. 1, D.P.R. n. 131/86

Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle indagini bancarie e Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle indagini bancarie e finanziarie finanziarie ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastaleai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale::

«Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 «Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguentie seguenti del D.P.R. n. 600/73 , e del D.P.R. n. 600/73 , e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal D.Lgs. 347/90»registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal D.Lgs. 347/90» ..

   

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AMBITO SOGGETTIVOAMBITO SOGGETTIVOArt. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73Art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73

Art. 51 D.P.R. n. 633/72Art. 51 D.P.R. n. 633/72

Gli uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza possono richiedere, Gli uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza possono richiedere, previa autorizzazione dei rispettivi uffici direttivi, dati, notizie e documenti a:previa autorizzazione dei rispettivi uffici direttivi, dati, notizie e documenti a:•banche;banche;•Società Poste Italiane s.p.a. (per le attività finanziarie e creditizie);Società Poste Italiane s.p.a. (per le attività finanziarie e creditizie);•imprese di investimento (SIM);imprese di investimento (SIM);•organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);•società di gestione del risparmio (SGR);società di gestione del risparmio (SGR);•società fiduciarie;società fiduciarie;•«altri intermediari finanziari»«altri intermediari finanziari»..

   

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AMBITO SOGGETTIVOAMBITO SOGGETTIVOAgenzia delle Entrate – circolare n. 32 del 19.10.2006Agenzia delle Entrate – circolare n. 32 del 19.10.2006

Nella categoria dei cd. Nella categoria dei cd. «altri intermediari finanziari»«altri intermediari finanziari» sono da annoverare i seguenti soggetti: sono da annoverare i seguenti soggetti:•i soggetti iscritti all’elenco generale di cui all’art. 106 T.U.L.B.;i soggetti iscritti all’elenco generale di cui all’art. 106 T.U.L.B.;•i soggetti iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.L.B.;i soggetti iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.L.B.;•le cd. le cd. holdingsholdings di partecipazione (art. 113 T.U.L.B.); di partecipazione (art. 113 T.U.L.B.);•le cooperative di garanzia collettiva fidi (art. 115, c. 4, T.U.L.B.);le cooperative di garanzia collettiva fidi (art. 115, c. 4, T.U.L.B.);•i cambiavalute (art. 115, c. 5, T.U.L.B.);i cambiavalute (art. 115, c. 5, T.U.L.B.);•gli operatori professionali in oro (artt. 1 e 2 Legge n. 7/2000);gli operatori professionali in oro (artt. 1 e 2 Legge n. 7/2000);•gli istituti di gli istituti di «moneta elettronica»«moneta elettronica» (art. 114-bis T.U.L.B. - cfr. circ. Banca d’Italia n. 253 del (art. 114-bis T.U.L.B. - cfr. circ. Banca d’Italia n. 253 del 26.3.2004)26.3.2004)

   

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AMBITO OGGETTIVOAMBITO OGGETTIVOArt. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73Art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73

Art. 51 D.P.R. n. 633/72Art. 51 D.P.R. n. 633/72

I dati, le notizie ed i documenti che gli uffici operativi dell’Agenzia delle I dati, le notizie ed i documenti che gli uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza possono richiedere agli intermediari Entrate e della Guardia di Finanza possono richiedere agli intermediari finanziari concernono finanziari concernono qualsiasi rapporto intrattenuto ed operazione qualsiasi rapporto intrattenuto ed operazione effettuata con i loro clientieffettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati e le garanzie , ivi compresi i servizi prestati e le garanzie prestate da terzi.prestate da terzi.

Di conseguenza, le richieste possono riguardare qualsiasi dato, informazione Di conseguenza, le richieste possono riguardare qualsiasi dato, informazione od elemento relativo alle operazioni oggetto di indagine senza necessità di od elemento relativo alle operazioni oggetto di indagine senza necessità di transitare per richieste preliminari di documenti specifici.transitare per richieste preliminari di documenti specifici.

   

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AMBITO OGGETTIVOAMBITO OGGETTIVOtipologie di rapporti rilevantitipologie di rapporti rilevanti

Possono formare oggetto di verifica:Possono formare oggetto di verifica:•i rapporti riconducibili al contribuente sottoposto ad accertamento;i rapporti riconducibili al contribuente sottoposto ad accertamento;•i rapporti i rapporti cointestaticointestati al contribuente e a soggetti terzi; al contribuente e a soggetti terzi;•i rapporti riconducibili a soggetti terzi ma sui quali il contribuente ha la possibilità di i rapporti riconducibili a soggetti terzi ma sui quali il contribuente ha la possibilità di operare (es. conti correnti di società) salvo che il potere di disposizione sia stato operare (es. conti correnti di società) salvo che il potere di disposizione sia stato conferito per esigenze specifiche e giustificabili (Cassazione n. 23861 del 19.11.2007);conferito per esigenze specifiche e giustificabili (Cassazione n. 23861 del 19.11.2007);•i rapporti riconducibili a soggetti terzi e sui quali il contribuente non ha la possibilità i rapporti riconducibili a soggetti terzi e sui quali il contribuente non ha la possibilità di operare ma in relazione ai quali gli uffici ritengono sussistere gli estremi di operare ma in relazione ai quali gli uffici ritengono sussistere gli estremi dell’interposizione fittizia;dell’interposizione fittizia;•i rapporti riconducibili a soggetti terzi legati al contribuente da rapporti di natura i rapporti riconducibili a soggetti terzi legati al contribuente da rapporti di natura commerciale. commerciale.

   

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AMBITO OGGETTIVOAMBITO OGGETTIVOtipologie di rapporti esclusitipologie di rapporti esclusi

Sono escluse dal novero delle operazioni oggetto di verifica:Sono escluse dal novero delle operazioni oggetto di verifica:•i versamenti in c/c postale di importo inferiore a € 1.500 (art. 7, c. 6, D.P.R. i versamenti in c/c postale di importo inferiore a € 1.500 (art. 7, c. 6, D.P.R. n. 605/73);n. 605/73);•i pagamenti di pensioni, utenze, contributi previdenziali, premi assicurativi, i pagamenti di pensioni, utenze, contributi previdenziali, premi assicurativi, imposte e tasse e canoni radiotelevisivi (circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del imposte e tasse e canoni radiotelevisivi (circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del 19.10.2006);19.10.2006);•i pagamenti di ticket sanitari, di canoni cimiteriali, titoli di trasporto i pagamenti di ticket sanitari, di canoni cimiteriali, titoli di trasporto pubblico e/o privato, biglietti per manifestazioni sportive (circ. Agenzia pubblico e/o privato, biglietti per manifestazioni sportive (circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del 19.10.2006);delle Entrate n. 32 del 19.10.2006);•gli incassi ed i pagamenti effettuati nell’ambito del servizio di tesoreria gli incassi ed i pagamenti effettuati nell’ambito del servizio di tesoreria degli enti pubblici (circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del 19.10.2006).degli enti pubblici (circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del 19.10.2006).

   

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AMBITO OGGETTIVOAMBITO OGGETTIVOrichieste alle società fiduciarierichieste alle società fiduciarie

Gli obblighi informativi posti a carico delle società fiduciarie riguardano la Gli obblighi informativi posti a carico delle società fiduciarie riguardano la comunicazione de:comunicazione de:•le generalità dei soggetti, inequivocabilmente individuati, per conto dei quali hanno le generalità dei soggetti, inequivocabilmente individuati, per conto dei quali hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese specificando, per ciascun rapporto, i periodi temporali di interesse (art. 32, c. imprese specificando, per ciascun rapporto, i periodi temporali di interesse (art. 32, c. 7, D.P.R. n. 600/73);7, D.P.R. n. 600/73);•i dati, documenti e notizie relative ai rapporti intrattenuti con singoli clienti i dati, documenti e notizie relative ai rapporti intrattenuti con singoli clienti preventivamente e nominativamente indicati dai soggetti verificatori (comunicazione preventivamente e nominativamente indicati dai soggetti verificatori (comunicazione Assofiduciaria n. 26 del 3.6.2005);Assofiduciaria n. 26 del 3.6.2005);•le generalità dei soggetti per conto dei quali esse detengono, amministrano o le generalità dei soggetti per conto dei quali esse detengono, amministrano o gestiscono beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese inequivocabilmente gestiscono beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese inequivocabilmente individuati (comunicazione Assofiduciaria n. 26 del 3.6.2005).individuati (comunicazione Assofiduciaria n. 26 del 3.6.2005).

   

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AMBITO OGGETTIVOAMBITO OGGETTIVOproblemi di diritto transitorioproblemi di diritto transitorio

L’attuale assetto normativo deriva dalle innovazioni introdotte L’attuale assetto normativo deriva dalle innovazioni introdotte dalla Legge n. 311/2004 (art. 1, commi 402 e 403) che hanno dalla Legge n. 311/2004 (art. 1, commi 402 e 403) che hanno ampliato:ampliato:•l’ambito delle operazioni e rapporti oggetto di controllo, in l’ambito delle operazioni e rapporti oggetto di controllo, in precedenza limitati ai rapporti e operazioni precedenza limitati ai rapporti e operazioni «di conto corrente»«di conto corrente» (possono pertanto essere sottoposte a verifica, ad esempio, le (possono pertanto essere sottoposte a verifica, ad esempio, le operazioni di cambio di assegni allo sportello);operazioni di cambio di assegni allo sportello);•il novero dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione (in il novero dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione (in precedenza limitato alle banche e a Poste Italiana s.p.a. nonché alle precedenza limitato alle banche e a Poste Italiana s.p.a. nonché alle «altre società o enti che effettuano attività di intermediazione «altre società o enti che effettuano attività di intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria»finanziaria, anche in forma fiduciaria»).).    

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AMBITO OGGETTIVOAMBITO OGGETTIVOproblemi di diritto transitorioproblemi di diritto transitorio

Sul piano oggettivo, la natura procedimentale delle norme di modifica ha Sul piano oggettivo, la natura procedimentale delle norme di modifica ha fatto emergere il problema della sussistenza degli obblighi di fatto emergere il problema della sussistenza degli obblighi di comunicazione delle cd. comunicazione delle cd. «operazioni fuori conto»«operazioni fuori conto»..

In tale ottica, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 32 del 19.10.2006) ha In tale ottica, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 32 del 19.10.2006) ha limitato l’obbligo di comunicazione alle sole operazioni per le quali gli limitato l’obbligo di comunicazione alle sole operazioni per le quali gli intermediari avevano l’obbligo di conservazione dei relativi dati ai fini intermediari avevano l’obbligo di conservazione dei relativi dati ai fini della normativa anti-riciclaggio, cioè:della normativa anti-riciclaggio, cioè:•le operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di le operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi genere di importo superiore a € 12.500 o mezzi di pagamento di qualsiasi genere di importo superiore a € 12.500 o frazioni da € 3.098,74 che concorrono a raggiungere il limite di € 12.500 frazioni da € 3.098,74 che concorrono a raggiungere il limite di € 12.500 nell’arco di 7 giorni lavorativi consecutivi.nell’arco di 7 giorni lavorativi consecutivi.    

Page 15: 2 febbraio 2011 INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALEacquisizione dei dati presso gli intermediariacquisizione dei dati presso gli intermediari

La richiesta di dati, notizie ed informazioni può essere formulata La richiesta di dati, notizie ed informazioni può essere formulata dagli uffici ispettivi dell’Amministrazione Finanziaria:dagli uffici ispettivi dell’Amministrazione Finanziaria:•previa autorizzazione;previa autorizzazione;•esclusivamente per via telematica (P.E.C.).esclusivamente per via telematica (P.E.C.).

Gli intermediari finanziari devono dare seguito alla richiesta Gli intermediari finanziari devono dare seguito alla richiesta entro il termine di 30 gg. (prorogabili di altri 20 gg.).entro il termine di 30 gg. (prorogabili di altri 20 gg.).    

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SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALEsoggetti legittimati ad eseguire le verifiche finanziarie soggetti legittimati ad eseguire le verifiche finanziarie

Sono legittimati ad attivare la procedura di richiesta agli Sono legittimati ad attivare la procedura di richiesta agli intermediari finanziari:intermediari finanziari:•gli uffici della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia gli uffici della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate;delle Entrate;•gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate;gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate;•la Guardia di Finanza;la Guardia di Finanza;•le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.    

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SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALErequisiti di validità della indagine finanziariarequisiti di validità della indagine finanziaria

Per essere validamente autorizzate, le richieste Per essere validamente autorizzate, le richieste dovrebberodovrebbero essere: essere:•ampiamente motivate e sorrette da validi elementi indiziari;ampiamente motivate e sorrette da validi elementi indiziari;•supportate da motivazioni ancora più stringenti qualora supportate da motivazioni ancora più stringenti qualora l’autorizzazione all’indagine riguardi soggetti terzi ricollegabili al l’autorizzazione all’indagine riguardi soggetti terzi ricollegabili al contribuente.contribuente.    

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SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALEautorizzazione all’indagine finanziaria autorizzazione all’indagine finanziaria

I soggetti cui compete il rilascio dell’autorizzazione all’indagine I soggetti cui compete il rilascio dell’autorizzazione all’indagine finanziaria sono:finanziaria sono:•il Direttore Centrale per l’Accertamento dell’Agenzia delle Entrate;il Direttore Centrale per l’Accertamento dell’Agenzia delle Entrate;•il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate;il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate;•il Comandante Regionale della Guardia di Finanza.il Comandante Regionale della Guardia di Finanza.  

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SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALEautorizzazione all’indagine finanziaria autorizzazione all’indagine finanziaria

L’autorizzazione non costituisce atto autonomamente L’autorizzazione non costituisce atto autonomamente impugnabile ma è sindacabile soltanto nell’ambito della fase di impugnabile ma è sindacabile soltanto nell’ambito della fase di impugnazione dell’atto impositivo finale (cfr. Consiglio di Stato, impugnazione dell’atto impositivo finale (cfr. Consiglio di Stato, decisione 7.4.95 n. 264).decisione 7.4.95 n. 264).

Tuttavia, la Cassazione (sentenze 1.4.2003 n. 4987 e 19.2.2009 n. Tuttavia, la Cassazione (sentenze 1.4.2003 n. 4987 e 19.2.2009 n. 4001) ritiene che, in ambito tributario, non sia applicabile il 4001) ritiene che, in ambito tributario, non sia applicabile il principio dell’inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite principio dell’inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite e, pertanto, il vizio relativo all’autorizzazione non comporti la e, pertanto, il vizio relativo all’autorizzazione non comporti la nullità dell’avviso di accertamento (nullità dell’avviso di accertamento (contracontra: CTP Milano : CTP Milano 17.10.2000, n. 228).17.10.2000, n. 228).

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SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALEpresentazione della richiesta da parte degli uffici presentazione della richiesta da parte degli uffici

art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73

Le richieste agli intermediari finanziari devono essere:Le richieste agli intermediari finanziari devono essere:•effettuate esclusivamente P.E.C. (Provv. Dir. Agenzia 22.12.2005);effettuate esclusivamente P.E.C. (Provv. Dir. Agenzia 22.12.2005);•indirizzate al responsabile della struttura accentrata dell’operatore indirizzate al responsabile della struttura accentrata dell’operatore finanziario oppure al responsabile della sede o dell’ufficio finanziario oppure al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario.destinatario.  

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SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALEpresentazione della richiesta da parte degli uffici presentazione della richiesta da parte degli uffici

Destinatari delle richieste devono essere:Destinatari delle richieste devono essere:•la direzione generale o centrale dell’istituto finanziario oppure le la direzione generale o centrale dell’istituto finanziario oppure le singole dipendenze;singole dipendenze;•la direzione generale o centrale dell’istituto finanziario risultante la direzione generale o centrale dell’istituto finanziario risultante dall’eventuale operazione di concentrazione;dall’eventuale operazione di concentrazione;•il responsabile della struttura accentrata in caso di gruppi bancari il responsabile della struttura accentrata in caso di gruppi bancari che hanno istituito apposite strutture accentrate.che hanno istituito apposite strutture accentrate.  

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SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALEadempimenti del destinatario della richiestaadempimenti del destinatario della richiesta

Il destinatario della richiesta deve:Il destinatario della richiesta deve:•darne notizia immediata al contribuente (art. 32, c. 7, D.P.R. n. darne notizia immediata al contribuente (art. 32, c. 7, D.P.R. n. 600/73) ;600/73) ;•dare seguito alla richiesta entro 30 gg. (prorogabili di ulteriori 20 dare seguito alla richiesta entro 30 gg. (prorogabili di ulteriori 20 gg.).gg.).

La proroga - La proroga - che deve essere appositamente richiesta che deve essere appositamente richiesta dell’intermediario finanziariodell’intermediario finanziario - può essere concessa, purché - può essere concessa, purché sussistano giustificati motivi, dagli stessi soggetti sussistano giustificati motivi, dagli stessi soggetti dell’Amministrazione Finanziaria competenti per il rilascio dell’Amministrazione Finanziaria competenti per il rilascio dell’autorizzazione.dell’autorizzazione.  

Page 23: 2 febbraio 2011 INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALErichiesta diretta al contribuenterichiesta diretta al contribuente

art. 51, c. 2 n. 6-bis, D.P.R. n. 633/72 art. 51, c. 2 n. 6-bis, D.P.R. n. 633/72

Nell’ambito dell’IVA è prevista la possibilità per gli uffici, Nell’ambito dell’IVA è prevista la possibilità per gli uffici, previa autorizzazione, di richiedere direttamente al contribuente previa autorizzazione, di richiedere direttamente al contribuente una dichiarazione contenente l’indicazione della natura e del una dichiarazione contenente l’indicazione della natura e del numero dei rapporti in corso o estinti da non più di 5 anni numero dei rapporti in corso o estinti da non più di 5 anni intrattenuti con gli intermediari finanziari.intrattenuti con gli intermediari finanziari.

La richiesta diretta al contribuente La richiesta diretta al contribuente nonnon può invece estendersi alle può invece estendersi alle operazioni eseguite o ai servizi ricevuti.operazioni eseguite o ai servizi ricevuti.

Page 24: 2 febbraio 2011 INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

SCHEMA PROCEDURALESCHEMA PROCEDURALEaccesso diretto presso gli intermediari finanziariaccesso diretto presso gli intermediari finanziari

(art. 33, c. 2 e 6, D.P.R. n. 600/73 (art. 33, c. 2 e 6, D.P.R. n. 600/73 art. 52, c. 11, D.P.R. n. 633/72) art. 52, c. 11, D.P.R. n. 633/72)

Gli uffici possono disporre l’accesso diretto di propri funzionari presso:Gli uffici possono disporre l’accesso diretto di propri funzionari presso:•le aziende e gli istituti di credito;le aziende e gli istituti di credito;•l’amministrazione postalel’amministrazione postale

allo scopo di rilevare:allo scopo di rilevare:•i dati e le notizie relativi ai conti di cui sia stata richiesta copia e che non i dati e le notizie relativi ai conti di cui sia stata richiesta copia e che non siano stati trasmessi nei termini;siano stati trasmessi nei termini;•la completezza e l’esattezza dei dati forniti in caso di fondati sospetti di la completezza e l’esattezza dei dati forniti in caso di fondati sospetti di inesattezza dei medesimi.inesattezza dei medesimi.

L’autorizzazione deve essere rilasciata:L’autorizzazione deve essere rilasciata:•dall’ispettore compartimentale delle II.DD. ad un addetto avente almeno la dall’ispettore compartimentale delle II.DD. ad un addetto avente almeno la qualifica di funzionario tributario;qualifica di funzionario tributario;•dal comandante di zona della GdF ad un ufficiale di grado non inferiore a dal comandante di zona della GdF ad un ufficiale di grado non inferiore a capitano.capitano.

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EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTODELL’ACCERTAMENTO

(art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73(art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72)art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72)

I dati e gli elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria possono I dati e gli elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento tributario a meno che il essere utilizzati ai fini dell’accertamento tributario a meno che il contribuente non dimostri che:contribuente non dimostri che:•ne ha tenuto conto ai fini della determinazione della base imponibile;ne ha tenuto conto ai fini della determinazione della base imponibile;•non hanno rilevanza a fini fiscali.non hanno rilevanza a fini fiscali.

Esiste pertanto una Esiste pertanto una presunzione legale relativapresunzione legale relativa di rilevanza fiscale degli di rilevanza fiscale degli elementi acquisiti in sede di indagine finanziaria che il contribuente elementi acquisiti in sede di indagine finanziaria che il contribuente può vincere soltanto fornendo la prova contraria.può vincere soltanto fornendo la prova contraria.

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EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTODELL’ACCERTAMENTO

Corte di Cassazione n. 9103 del 5.7.2001Corte di Cassazione n. 9103 del 5.7.2001

La natura di presunzione legale relativa della rilevanza dei dati e degli La natura di presunzione legale relativa della rilevanza dei dati e degli elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria in sede di indagine elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria in sede di indagine finanziaria implica che:finanziaria implica che:•possono essere utilizzati possono essere utilizzati de planode plano gli elementi risultanti dalle gli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie;movimentazioni bancarie;•le relative risultanze sono rivestite dei requisiti di gravità, precisione e le relative risultanze sono rivestite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;concordanza;•la presunzione comporta l’inversione dell’onere della prova.la presunzione comporta l’inversione dell’onere della prova.

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EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTODELL’ACCERTAMENTO

prova contrariaprova contraria

La prova contraria consiste nella analitica dimostrazione La prova contraria consiste nella analitica dimostrazione dell’irrilevanza di ciascuna singola operazione non potendo risultare dell’irrilevanza di ciascuna singola operazione non potendo risultare sufficienti profili probatori generici (Cassazione n. 13818 del sufficienti profili probatori generici (Cassazione n. 13818 del 13.6.2007 e n. 13516 del 26.5.2008).13.6.2007 e n. 13516 del 26.5.2008).

Al fine di superare le presunzioni legali, il contribuente è legittimato a Al fine di superare le presunzioni legali, il contribuente è legittimato a produrre dichiarazioni di terzi in forza del principio di parità delle parti produrre dichiarazioni di terzi in forza del principio di parità delle parti exex a.rt. 111 della Costituzione (Cassazione n. 9958 del 16.4.2008). a.rt. 111 della Costituzione (Cassazione n. 9958 del 16.4.2008).

La prova contraria è idonea a vincere la presunzione legale solo qualora La prova contraria è idonea a vincere la presunzione legale solo qualora il contribuente produca documentazione da cui risulti con certezza il contribuente produca documentazione da cui risulti con certezza l’irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti bancari (Comando l’irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti bancari (Comando Generale della Guardia di Finanza, circ. n. 1 del 2008).Generale della Guardia di Finanza, circ. n. 1 del 2008).

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EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTODELL’ACCERTAMENTO

conti e rapporti intestati a terziconti e rapporti intestati a terzi

La presunzione legale di rilevanza tributaria opera anche nel caso di conti o La presunzione legale di rilevanza tributaria opera anche nel caso di conti o rapporti formalmente intestati a terzi.rapporti formalmente intestati a terzi.

Il problema riguarda la dimostrazione della fittizietà dell’intestazione. Il problema riguarda la dimostrazione della fittizietà dell’intestazione.

A questo riguardo, l’orientamento giurisprudenziale non è univoco poiché vi A questo riguardo, l’orientamento giurisprudenziale non è univoco poiché vi sono: sono: •decisioni che hanno statuito in ordine alla necessità della dimostrazione decisioni che hanno statuito in ordine alla necessità della dimostrazione rigorosa da parte dell’Amministrazione Finanziaria (Cassazione n. 2739 del rigorosa da parte dell’Amministrazione Finanziaria (Cassazione n. 2739 del 24.2.2001, n. 19362 del 15.7.2008, n. 21454 del 9.10.2009 e n. 17387 del 24.2.2001, n. 19362 del 15.7.2008, n. 21454 del 9.10.2009 e n. 17387 del 23.7.2010);23.7.2010);•decisioni che hanno ritenuto che la norma autorizzi a procedere decisioni che hanno ritenuto che la norma autorizzi a procedere all’accertamento anche sui conti formalmente intestati a terzi all’accertamento anche sui conti formalmente intestati a terzi ma che si ha ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti con il reddito del contribuentemotivo di ritenere connessi ed inerenti con il reddito del contribuente (Cassazione n. 2738 del 24.2.2001, n. 2797 del 26.2.2002, n. 18868 del (Cassazione n. 2738 del 24.2.2001, n. 2797 del 26.2.2002, n. 18868 del 7.9.2007, n. 27032 del 21.12.2007, n. 15172 del 26.6.2009). 7.9.2007, n. 27032 del 21.12.2007, n. 15172 del 26.6.2009).

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EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTODELL’ACCERTAMENTO

conti e rapporti intestati a terziconti e rapporti intestati a terzi

La posizione dell’Amministrazione sembra assestarsi sull’orientamento più La posizione dell’Amministrazione sembra assestarsi sull’orientamento più favorevole al contribuente.favorevole al contribuente.

La presunzione opera La presunzione opera «a condizione che l’ufficio accertatore «a condizione che l’ufficio accertatore dimostridimostri che la che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o comunque è superata, titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita»documentazione bancaria acquisita» (Agenzia delle Entrate – circ. n. 32 del (Agenzia delle Entrate – circ. n. 32 del 19.10.2006).19.10.2006).

L’estensione a terzi delle indagini finanziarie resta subordinata L’estensione a terzi delle indagini finanziarie resta subordinata «alla «alla sussistenza di sussistenza di elementi indiziarielementi indiziari che lascino presumere o ritenere la che lascino presumere o ritenere la movimentazione, da parte di terzi, di disponibilità finanziarie in realtà movimentazione, da parte di terzi, di disponibilità finanziarie in realtà riconducibili al contribuente»riconducibili al contribuente» (Comando Generale della Guardia di Finanza, (Comando Generale della Guardia di Finanza, circ. n. 1 del 2008).circ. n. 1 del 2008).

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EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTODELL’ACCERTAMENTOimprenditori e professionistiimprenditori e professionisti

(art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73(art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72))

Per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo la presunzione legale Per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo la presunzione legale di concorso alla determinazione della base imponibile opera non solo sul di concorso alla determinazione della base imponibile opera non solo sul versante degli accrediti ma anche sul versante degli addebiti se il contribuente versante degli accrediti ma anche sul versante degli addebiti se il contribuente non ne indica il corrispondente beneficiarionon ne indica il corrispondente beneficiario

quindiquindi

i prelievi non risultanti dalle scritture contabili e dei quali il contribuente non i prelievi non risultanti dalle scritture contabili e dei quali il contribuente non sia in grado di fornire l’indicazione del relativo beneficiario si considerano sia in grado di fornire l’indicazione del relativo beneficiario si considerano ricavi o compensi.ricavi o compensi.

Natura procedimentale della norma e sua applicazione anche per i periodi Natura procedimentale della norma e sua applicazione anche per i periodi d’imposta precedenti (Cassazione n. 11750 del 12.5.2008, n. 22179 del d’imposta precedenti (Cassazione n. 11750 del 12.5.2008, n. 22179 del 3.9.2008 e n. 802 del 14.1.2011).3.9.2008 e n. 802 del 14.1.2011).

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EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTODELL’ACCERTAMENTO

professionisti e tracciabilità dei compensiprofessionisti e tracciabilità dei compensi(art. 35, c. 12-12bis, D.L. n. 223/2006)(art. 35, c. 12-12bis, D.L. n. 223/2006)

Periodo compreso tra il 4.7.2006 ed il 24.6.2008Periodo compreso tra il 4.7.2006 ed il 24.6.2008::•obbligo di tenuta di uno o più conti bancari/postali sui quali fare obbligo di tenuta di uno o più conti bancari/postali sui quali fare affluire obbligatoriamente i compensi riscossi e dai quali effettuare i affluire obbligatoriamente i compensi riscossi e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese;prelevamenti per il pagamento delle spese;•obbligo di riscuotere i compensi in denaro di importo superiore ad una obbligo di riscuotere i compensi in denaro di importo superiore ad una certa soglia esclusivamente mediante strumenti di pagamento certa soglia esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili.tracciabili.

Tali obblighi sono venuti meno a decorrere dal 25.6.2008 per effetto Tali obblighi sono venuti meno a decorrere dal 25.6.2008 per effetto delle abrogazioni contenute all’art. 32,c. 3, D.L. n. 112/2008delle abrogazioni contenute all’art. 32,c. 3, D.L. n. 112/2008..

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EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTODELL’ACCERTAMENTO

professionisti e tracciabilità dei compensiprofessionisti e tracciabilità dei compensi(conti correnti promiscui)(conti correnti promiscui)

In vigenza delle disposizioni sulla tracciabilità dei compensi dei In vigenza delle disposizioni sulla tracciabilità dei compensi dei professionisti, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 28 del 4.8.2006) ha professionisti, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 28 del 4.8.2006) ha fissato i seguenti principi:fissato i seguenti principi:•i conti correnti attinenti la sfera professionale del contribuente non i conti correnti attinenti la sfera professionale del contribuente non devono necessariamente essere separati da quelli attinenti la sfera devono necessariamente essere separati da quelli attinenti la sfera personale;personale;•la tenuta di conti correnti promiscui non è di ostacolo alla la tenuta di conti correnti promiscui non è di ostacolo alla correttacorretta applicazione della presunzione in materia di incassi e prelievi;applicazione della presunzione in materia di incassi e prelievi;•i contribuenti possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la prova i contribuenti possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la prova contraria in relazione ai prelievi che possono ritenersi ragionevolmente contraria in relazione ai prelievi che possono ritenersi ragionevolmente riconducibili alla sfera personale avuto riguardo all’entità degli importi riconducibili alla sfera personale avuto riguardo all’entità degli importi e alle normali esigenze personali e familiari.e alle normali esigenze personali e familiari.

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IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOIL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOart. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72

Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria «possono»«possono» richiedere richiedere al contribuente di comparire di persona o per mezzo di al contribuente di comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti nell’ambito delle indagini finanziarie.stati acquisiti nell’ambito delle indagini finanziarie.

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IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOIL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOAgenzia delle Entrate - circ. n. 32 del 19.10.2006 Agenzia delle Entrate - circ. n. 32 del 19.10.2006

Nel caso in cui l’Ufficio decida di instaurare il contraddittorio, è tenuto Nel caso in cui l’Ufficio decida di instaurare il contraddittorio, è tenuto ad indirizzare al contribuente un ad indirizzare al contribuente un «invito a comparire»«invito a comparire» dal quale devono dal quale devono emergere le seguenti indicazioni:emergere le seguenti indicazioni:•presupposti legislativi legittimanti l’esercizio del potere di indagine;presupposti legislativi legittimanti l’esercizio del potere di indagine;•data (non anteriore al 15° giorno successivo alla data di notifica data (non anteriore al 15° giorno successivo alla data di notifica dell’invito) e luogo in cui il contribuente viene invitato a comparire, dell’invito) e luogo in cui il contribuente viene invitato a comparire, con facoltà per esso di avvalersi di un rappresentante munito di con facoltà per esso di avvalersi di un rappresentante munito di apposita procura; apposita procura; •motivo dell’invito con specificazione anche sommaria degli elementi motivo dell’invito con specificazione anche sommaria degli elementi informativi che formeranno oggetto di contestazione;informativi che formeranno oggetto di contestazione;•effetti della mancata o incompleta adesione all’invito a comparire.effetti della mancata o incompleta adesione all’invito a comparire.

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IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOIL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOAgenzia delle Entrate - circ. n. 32 del 19.10.2006Agenzia delle Entrate - circ. n. 32 del 19.10.2006

Nel caso in cui il contribuente:Nel caso in cui il contribuente:•non aderisca all’invito;non aderisca all’invito;•dichiari di non essere in grado di rispondere;dichiari di non essere in grado di rispondere;•decida di avvalersi della facoltà di non risponderedecida di avvalersi della facoltà di non rispondere

trova applicazione la disposizione di cui all’art. 32, c. 4, D.P.R. n. 600/73 a trova applicazione la disposizione di cui all’art. 32, c. 4, D.P.R. n. 600/73 a norma della quale norma della quale «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa»dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa»..

Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere riportate in un apposito Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere riportate in un apposito processo verbale (da rilasciarsi in copia al contribuente) recante la processo verbale (da rilasciarsi in copia al contribuente) recante la sottoscrizione del contribuente (o del suo rappresentante) oppure l’indicazione sottoscrizione del contribuente (o del suo rappresentante) oppure l’indicazione del motivo della mancata sottoscrizione. del motivo della mancata sottoscrizione.

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IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOIL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOpreclusione all’utilizzo di documenti non prodotti preclusione all’utilizzo di documenti non prodotti

aart. 32, u.c., D.P.R. n. 600/73rt. 32, u.c., D.P.R. n. 600/73art. 51, u.c., D.P.R. n. 633/72art. 51, u.c., D.P.R. n. 633/72

«Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma «Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma nonnon operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabileimputabile»». .

Page 37: 2 febbraio 2011 INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOIL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOpreclusione all’utilizzo di documenti non prodotti preclusione all’utilizzo di documenti non prodotti

orientamento della giurisprudenzaorientamento della giurisprudenza

L’applicabilità della preclusione probatoria postula che vi sia L’applicabilità della preclusione probatoria postula che vi sia stata una stata una specificaspecifica richiesta da parte degli organi verificatori richiesta da parte degli organi verificatori (Cassazione n. 21967 del 16.10.2009 e n. 22765 del 28.10.2009)(Cassazione n. 21967 del 16.10.2009 e n. 22765 del 28.10.2009)

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IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOIL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOobbligatorietà vs. facoltativitàobbligatorietà vs. facoltatività

orientamento della giurisprudenzaorientamento della giurisprudenza

La mancata instaurazione del contraddittorio La mancata instaurazione del contraddittorio nonnon comporta la comporta la nullità della rettifica in quanto la norma istituisce, al riguardo, nullità della rettifica in quanto la norma istituisce, al riguardo, una mera facoltà per l’ufficio (Cassazione n. 2821 del 7.2.2008, una mera facoltà per l’ufficio (Cassazione n. 2821 del 7.2.2008, n. 20268 del 23.7.2008 e n. 26316 del 29.12.2010).n. 20268 del 23.7.2008 e n. 26316 del 29.12.2010).

In virtù dei principi di In virtù dei principi di «buona amministrazione»«buona amministrazione» e di e di «legalità «legalità dell’attività amministrativa»dell’attività amministrativa», si deve ritenere che, sebbene non , si deve ritenere che, sebbene non espressamente previsto, espressamente previsto, «il contraddittorio procedimentale «il contraddittorio procedimentale amministrativo sia amministrativo sia necessarionecessario anche in materia tributaria» anche in materia tributaria» (Cassazione n. 2816 del 7.2.2008).(Cassazione n. 2816 del 7.2.2008).

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COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIACOMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIAart. 7 D.P.R. n. 605/73art. 7 D.P.R. n. 605/73

Gli stessi operatori finanziari destinatari dei poteri di indagine da parte Gli stessi operatori finanziari destinatari dei poteri di indagine da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’Amministrazione Finanziaria exex art. 32 D.P.R. n. 600/73 e gli agenti in art. 32 D.P.R. n. 600/73 e gli agenti in attività finanziarie devono periodicamente comunicare all’Anagrafe Tributaria attività finanziarie devono periodicamente comunicare all’Anagrafe Tributaria l’l’esistenza e la naturaesistenza e la natura di tutti i rapporti da essi intrattenuti con l’indicazione di tutti i rapporti da essi intrattenuti con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale dei titolari.dei dati anagrafici e del codice fiscale dei titolari.

Le comunicazioni relative ai rapporti accesi, variati o estinti in ciascun mese Le comunicazioni relative ai rapporti accesi, variati o estinti in ciascun mese solare devono essere effettuate telematicamente entro l’ultimo giorno del mese solare devono essere effettuate telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo.successivo.

Le informazioni così raccolte sono archiviate in una apposita sezione Le informazioni così raccolte sono archiviate in una apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria denominata dell’Anagrafe Tributaria denominata «Archivio dei Rapporti con gli Operatori «Archivio dei Rapporti con gli Operatori Finanziari»Finanziari»..

Page 40: 2 febbraio 2011 INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIACOMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIAcontenuto dei dati nell’Archivio dei Rapporticontenuto dei dati nell’Archivio dei Rapporti

Nell’Archivio dei Rapporti con gli Operatori Finanziari sono visionabili:Nell’Archivio dei Rapporti con gli Operatori Finanziari sono visionabili:•la tipologia dei rapporti intrattenuti con il contribuente;la tipologia dei rapporti intrattenuti con il contribuente;•le date di apertura, di variazione e di chiusura dei rapporti;le date di apertura, di variazione e di chiusura dei rapporti;•i dati identificativi dei soggetti, i dati identificativi dei soggetti, anche non residentianche non residenti, titolari dei rapporti;, titolari dei rapporti;•i dati identificativi dei soggetti non intestatari dei rapporti i quali hanno però i dati identificativi dei soggetti non intestatari dei rapporti i quali hanno però facoltà di disposizione sui rapporti medesimi;facoltà di disposizione sui rapporti medesimi;•le operazioni extra-conto.le operazioni extra-conto.

L’Archivio è pertanto in grado di segnalare automaticamente tutti i soggetti L’Archivio è pertanto in grado di segnalare automaticamente tutti i soggetti del mondo bancario e finanziario che, nel periodo preso a base per le indagini del mondo bancario e finanziario che, nel periodo preso a base per le indagini finanziarie, sono entrati in contatto con il contribuente monitorato, rendendo finanziarie, sono entrati in contatto con il contribuente monitorato, rendendo così superflua la diretta selezione degli intermediari cui inoltrare le richieste.così superflua la diretta selezione degli intermediari cui inoltrare le richieste.

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COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIACOMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIAcontenuto dei dati nell’Archivio dei Rapporticontenuto dei dati nell’Archivio dei Rapporti

Nell’Archivio dei Rapporti Nell’Archivio dei Rapporti nonnon sono invece presenti: sono invece presenti:•le informazioni sul le informazioni sul contenutocontenuto dei relativi rapporti; dei relativi rapporti;•i conti di deposito nei quali sono immesse attività oggetto di i conti di deposito nei quali sono immesse attività oggetto di «scudo fiscale»«scudo fiscale» (Agenzia delle Entrate – circ. n. 43 del (Agenzia delle Entrate – circ. n. 43 del 10.10.2009).10.10.2009).

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COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIACOMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIAaccesso ai dati nell’Archivio dei Rapportiaccesso ai dati nell’Archivio dei Rapporti

(Comando Generale della Guardia di Finanza – circ. n. (Comando Generale della Guardia di Finanza – circ. n. 1/2008)1/2008)

L’accesso ai dati contenuti nell’Archivio dei Rapporti con gli L’accesso ai dati contenuti nell’Archivio dei Rapporti con gli Operatori Finanziari è possibile solo nei casi in cui sia stata Operatori Finanziari è possibile solo nei casi in cui sia stata debitamente autorizzata l’esecuzione di una indagine finanziaria. debitamente autorizzata l’esecuzione di una indagine finanziaria.