18/02/2014 LUNIONE EUROPEA LORGANIZZAZIONE E LA SUA EVOLUZIONE.

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22/06/22 L’UNIONE EUROPEA L’ORGANIZZAZIONE E LA SUA EVOLUZIONE

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L’UNIONE EUROPEA L’ORGANIZZAZIONE

E LA SUA EVOLUZIONE

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Definizione: L’Unione Europea

• L'Unione europea (UE) è un'organizzazione di tipo sovranazionale e intergovernativo, che dal 1° gennaio 2007 comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici. La sua istituzione sotto il nome attuale risale al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1° novembre 1993), al quale tuttavia gli stati aderenti sono giunti dopo il lungo cammino delle Comunità europee precedentemente esistenti.

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Tipicità dell’Unione

• L'Unione europea non è un'organizzazione tra governi (come le Nazioni Unite) né una federazione di Stati (come gli Stati Uniti d'America), ma un organismo sui generis, alle cui istituzioni gli stati membri delegano parte della propria sovranità nazionale. Le sue competenze spaziano dagli affari esteri alla difesa, alle politiche economiche, all'agricoltura, al commercio e alla protezione ambientale.

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Le tappe dell’Unione

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09/05/1950 La Dichiarazione Schuman istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.18/04/1951 I sei stati fondatori (Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) firmano il Trattato di Parigi, che istituisce ufficialmente la CECA.23/05/1952 I sei stati firmano firmano il Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa.30/08/1954 L'Assemblea Nazionale Francese rigetta la CED, che non entrerà mai in vigore.01/06/1955 Dal 1° al 3 giugno si svolge la fondamentale Conferenza di Messina.25/03/1957 I Trattati di Roma istituiscono la Comunità Economica Europea.01/07/1968 Entra in vigore l'unione doganale.01/01/1973 Irlanda, Regno Unito e Danimarca entrano nella CEE.giugno 1979 Prime elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo.01/01/1981 La Grecia fa il suo ingresso nella CEE.01/01/1986 Spagna e Portogallo entrano nella CEE. Firma dell'Atto Unico Europeo.03/10/1990 L'unificazione tedesca comporta l'entrata automatica della oramai ex Repubblica Democratica Tedesca nella CEE.07/02/1992 I dodici stati CEE firmano il Trattato di Maastricht, che istituisce l'Unione europea dal 1° gennaio 1993.01/01/1995 Austria, Svezia e Finlandia entrano nell'Unione Europea.26/03/1995 In Francia, Benelux, Germania, Spagna e Portogallo entrano in vigore gli Accordi di Schengen.22/07/1997 La Dichiarazione sull'UEO istituisce una cooperazione rafforzata fra UE e UEO.

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……………cronologia02/10/1997 I quindici stati membri dell'Unione firmano il Trattato di Amsterdam.26/10/1997 Gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per l'Italia.01/11/1997 Gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per l'Austria.01/01/1999 Entra in vigore l'euro; è fissato il tasso di concambio con 11 precedenti valute nazionali.01/01/2000 Gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per la Grecia.25/03/2000 Gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia.01/01/2002 L'euro diviene la valuta corrente di dodici paesi dell'Unione ed anche di San Marino, Vaticano e Monaco, oltre che, de facto nei territori del Montenegro e del Kosovo (all'epoca entrambi parte della confederazione di Serbia e Montenegro) e in Andorra.01/01/2003 L'Unione succede all'ONU, in Bosnia ed Erzegovina, alla guida del contingente di pacificazione della regione.01/05/2004 L'UE si allarga a Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia.29/10/2004 Viene firmato a Roma il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.01/01/2007 L'UE si allarga a Bulgaria e Romania. La Slovenia adotta l'euro.25/03/2007 L'UE compie 50 anni: in un vertice informale viene adottata la Dichiarazione di Berlino per cercare di sbloccare l'impasse costituzionale.23/06/2007 Il Consiglio europeo trova l'accordo sul Trattato di riforma che sostituirà la Costituzione europea.

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CEE: comunità economica europea

• La prima unione doganale fra paesi europei, la cosiddetta Comunità Economica Europea, fu istituita mediante il Trattato di Roma del 1957 e implementata nel 1958; successivamente rinominata Comunità Europea, è oggi uno dei tre pilastri dell'Unione Europea, secondo i dettami del Trattato di Maastricht che ha introdotto l'unione politica, nei campi della "Giustizia e affari interni" e della "Politica estera e di sicurezza comune".

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Unione Europea: un tempio greco con tre pilastri

• L’Unione europea è una struttura istituzionale che si può descrivere ricorrendo ad una metafora: un tempio greco che poggia su tre pilastri.

• Il primo pilastro comprende le tre Comunità già esistenti ( CEE, CECA, EURATOM)

• I due pilastri laterali sono costituiti dalla politica estera e di sicurezza ( PESC) e dalla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (CGAI).

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Unione europea - Trattati, Istituzioni, Storia dell'integrazione europea

1952 1958 1967 1987 1993 1999 2003 2007 ?

Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)Euratom (Comunità Europea dell'Energia Atomica)

Comunità EconomicaEuropea (CEE)

Comunità Europea (CE)

Comunità europee: CECA, CEE, Euratom

Giustizia eaffari interni (GAI)

 

Giustizia eaffari interni (GAI)

Politica estera e disicurezza comune (PESC)U N I O N E   E U R O P E A   (U E)

Trattato diParigi Trattati diRoma

Trattato difusione

Atto unicoeuropeo

Trattato diMaastricht

Trattato diAmsterdam

Trattato diNizza

Trattatodi riforma

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Dichiarazioni, atti, trattati e accordi

1950 Dichiarazione Schuman1951 Trattato di Parigi1954 Trattato di Bruxelles modificato sull'UEO1957 Trattati di Roma1965 Trattato di fusione1970 Trattato di Lussemburgo1985 Accordi di Schengen1986 Atto Unico Europeo1992 Trattato di Maastricht

1994 Compromesso di Ioannina1997 Dichiarazione sull'UEO1999 Trattato di Amsterdam2001 Trattato di Nizza2001 Dichiarazione di Laeken2004 Costituzione europea2007 Dichiarazione di Berlino2007 Trattato di riforma

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L’organizzazione

• L'Unione europea si articola intorno alle istituzioni inizialmente previste nell'ambito delle Comunità Europee e dei suoi organi specifici.

• Le principali istituzioni dell'Unione europea sono:• il Parlamento europeo• il Consiglio dell'Unione europea• il Consiglio europeo• la Commissione Europea• la Corte di giustizia delle Comunità europee• la Corte dei Conti europea, Il Mediatore Europeo, Il

Garante europeo della protezione dei dati• E dagli organismi finanziari che analizzeremo in

seguito

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IL Parlamento europeo• il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale diretto da tutti i

cittadini dell'Unione ogni cinque anni; ai sensi del Trattato ha sede a Strasburgo, ma svolge i suoi lavori anche a Bruxelles (dove si trova un altro emiciclo) e a Lussemburgo (sede del segretariato).

• È composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri, eletti in ciascuno Stato, per cinque anni, a suffragio universale e diretto ( art. 189 Tr. CE). È organo rappresentativo e dotato di legittimità democratica, partecipa al processo di formazione degli atti normativi attraverso le procedure di codecisione ( art. 251 Tr. CE) e di cooperazione ( art. 252 Tr. CE) In base alla prima , l’adozione degli atti normativi, proposti dalla Commissione, richiede il consenso del PE, che dispone di un diritto di veto, superabile con la convocazione di un apposito Comitato di conciliazione, chiamato a trovare un accordo tra PE e Consiglio. La seconda consente al PE di ottenere che il Consiglio effettui un secondo esame dell’atto proposto. Il PE dispone inoltre di un potere di iniziativa indiretta, esercitato tramite la Commissione. Ha poteri di controllo verso la Commissione, che si sostanziano nell’istituzione di commissioni temporanee di inchiesta (art. 193 Tr. CE) o nella presentazione di interrogazioni; ma, soprattutto, nel voto di fiducia iniziale al presidente e i suoi membri della Commissione ( art. 214 Tr. CE) e nella possibilità di approvare una mozione di censura verso la stessa.

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Il Consiglio europeo

• il Consiglio europeo che comprende un rappresentante per ogni stato: il Capo di Stato (se si tratta di repubbliche semipresidenziali o presidenziali) o quello di Governo (se si tratta di monarchie o repubbliche parlamentari). La presidenza è assegnata a uno stato e ruota ogni 6 mesi; il presidente di turno è anche il Presidente dell'Unione Europea

• È l’organo di impulso politico, chiamato a definire gli orientamenti generali (art. 4 Tr. Ce), ma privo di poteri normativi propri.

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IL Consiglio dell’UE• il Consiglio dell'Unione europea (o Consiglio dei Ministri),

formato dai ministri degli Stati membri che si occupano della stessa materia (ad esempio al Consiglio dei ministri convocato per urgenza economica parteciperanno tutti i ministri dell'economia, ambientale quelli dell'ambiente ecc.), con sede a Bruxelles. È presieduto, a turno, da ciascuno dei suoi componenti, per un periodo di sei mesi.

• Titolare del potere di adottare atti normativi e del compito di coordinare le politiche generali di tutti gli Stati membri (art. 202 Tr. CE).

• Le decisioni del Consiglio sono generalmente assunte a maggioranza semplice, ma per le delibere più importanti è prevista una maggioranza qualificata, che viene calcolata attribuendo a ciascun Stato un peso diverso, direttamente fissato dallo stesso Trattato ( il cd. Voto ponderato, art. 205.2 Tr. Ce) In casi specifici è richiesto il consenso unanime.

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La Commissione • la Commissione Europea, che rappresenta gli interessi generali

dell'UE, formata da un Commissario per Stato membro, con sede a Bruxelles.

• È il centro dei processi di decisione ed è l’organo di propulsione dell’ordinamento comunitario. Essa dispone di iniziativa normativa per gli atti che il Consiglio adotta; di poteri di decisone amministrativa e di regolamentazione; di poteri di controllo verso gli Stati riguardo l’adempimento degli obblighi comunitari, che possono sfociare in un ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ed in una condanna per lo stato inadempiente. La commissione può esercitare un controllo indiretto sugli Stati attraverso segnalazioni di soggetti privati, cittadini ed imprese, relative alla mancata attuazione del diritto comunitario . Rilevante è il ruolo della Commissione riguardo alla gestione dei finanziamenti comunitari.

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La Corte di Giustizia

• la Corte di giustizia delle Comunità europee, che vigila sull'applicazione del diritto comunitario, con sede a Lussemburgo.

• È organo giurisdizionale comunitario, chiamato ad assicurare il rispetto del diritto nell’applicazione ed interpretazione del trattato ( art. 220 Tr. Ce). È composta da tanti giudici quanti sono gli Stati membri ed ha il compito di giudicare sulle violazioni del diritto comunitario, commesse dagli stati o dalle istituzioni, sulla violazione e legittimità degli atti normativi comunitari.

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La Corte dei Conti europea

• la Corte dei Conti europea, che verifica il finanziamento delle attività dell'UE, con sede a Lussemburgo.

• Organo di controllo contabile della Comunità.

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Il mediatore e il garante.

• Il Mediatore Europeo, che difende i cittadini e le organizzazioni dell'UE dalla cattiva amministrazione.

• Il Garante europeo della protezione dei dati, che assicura che le istituzioni e gli organi dell'UE, nel trattamento dei dati personali, rispettino il diritto alla privacy dei cittadini dell'Unione.

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Organismi finanziari

• La Banca centrale europea, che è responsabile per la politica monetaria europea;

• La Banca europea degli investimenti, che finanzia i progetti di investimento dell'UE;

• Il Fondo europeo per gli investimenti, che fornisce garanzie e capitale di rischio per aiutare le piccole e medie imprese.

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Organismi consultivi

• Il Comitato economico e sociale europeo, che rappresenta la società civile e le due componenti dell'industria;

• Il Comitato delle regioni, che rappresenta le autorità regionali e locali.

• Organismi interistituzionali • L'

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, che pubblica, stampa e distribuisce informazioni sull'Unione e sulle sue attività;

• L'Ufficio europeo per la selezione del personale, che assume il personale per le istituzioni dell'UE e gli altri organismi.

• La Scuola europea di amministrazione, il centro di istruzione per il personale di tutte le istituzioni europee.

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Agenzie decentrate

• 16 agenzie comunitarie, che svolgono alcuni compiti tecnici, scientifici o di gestione nell'ambito comunitario (il "primo pilastro" dell'Unione Europea);

• L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e il Centro satellitare dell'Unione Europea, che svolgono compiti specifici connessi alla politica estera e di sicurezza comune (il "secondo pilastro" dell'Unione Europea);

• Europol e Eurojust, che aiutano a coordinare le politiche e la cooperazione giudiziaria in materia penale (il "terzo pilastro" dell'Unione Europea).

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L’Europa oggi• Da semplice organizzazione internazionale l'Unione europea, nel corso degli anni, ha

gradualmente acquisito numerose prerogative tipiche di una federazione, con il progressivo trasferimento di poteri e di sovranità dagli Stati membri agli organismi comunitari. Malgrado ciò, essa si fonda tuttora su trattati internazionali recepiti a livello interno da tutti gli Stati membri, e non costituisce un'entità politica unitaria.

• Il problema della definizione dell'attuale status giuridico dell'Unione è sfociato, il 29 ottobre 2004, nella firma, a Roma, del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, comunemente noto come Costituzione europea. Tale testo ribadisce la possibilità di una cooperazione rafforzata per la promozione di iniziative di integrazione tra gruppi di paesi, già prevista nel trattato di Amsterdam e in quello di Nizza.

• Un nuovo trattato era stato richiesto dal Consiglio europeo attraverso la Dichiarazione di Laeken poiché il funzionamento delle istituzioni comuni, è attualmente ritenuto inadatto alla coesistenza di ben 27 stati membri, ciascuno dei quali con diritto di veto in aree fondamentali della politica comune.

• Il processo di ratifica della Costituzione si è interrotto il 29 maggio 2005 con un referendum popolare in cui il 54,7% dell'elettorato francese ha scelto di non sottoscrivere il Trattato; pochi giorni dopo, il 1° giugno, anche la popolazione dei Paesi Bassi si è dichiarata contraria all'introduzione del Trattato (con il 61,6% dei voti). Sebbene 18 stati membri abbiano recepito il documento, prevalentemente per via parlamentare, la costutizione non entrerà mai in vigore.

• Dopo il "periodo di riflessione" durato due anni, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha deciso di rilanciare il processo di riforma con la Dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007, in occasione dei 50 anni dell'Europa unita, in cui si esprimeva la volontà di sciogliere il nodo entro pochi mesi al fine di consentire l'entrata in vigore di un nuovo trattato nel 2009, anno delle elezioni del nuovo Parlamento europeo.

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Una Esperienza finita? La Costituzione Europea

• Dopo aver realizzato l’integrazione economica tra le società europee, culminata con la creazione del mercato unico e di una moneta unica, la CE e L’Ue hanno affrontato il problema dell’integrazione politica tra gli stati.

• Occorreva risolver i problemi di deficit democratico delle istituzioni, di integrazione dei trattati e dei documenti ufficiali e di politica estera.

• Dopo l’istituzione di una Commissione ( presieduta dall’ex presidente francese Valery Giscard d’Estaing) e i lavori preparatori per l’istituzione di una trattato di base comprendente valori e scelte fondamentali dell’Ue e la carta dei diritti, il testo definito è stato sottoposto ad una Conferenza intergovernativa, poiché la sua entrata in vigore richiede l’applicazione delle procedure previste per la modifica dei trattati europei. Il testo, definitivamente archiviato, si compone di 450 articoli divisi in quattro parti: la prima riguarda gli obiettivi ed i valori dell’unione, la seconda la carta dei diritti fondamentali , la terza il funzionamento delle politiche comunitarie, la quarta le disposizioni generali e finali.

• Una grave battuta di arresto all’entrata in vigore della Cost. europea si è avuta però nel maggio 2005, quando i referendum francese e olandese sulla ratifica della Cost. hanno registrato la prevalenza dei no. A questo punto, il processo di integrazione europea ha davanti diverse possibilità. Una definitiva archiviazione, una ripresa, un testo più snello.

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I principi della Comunità e dell’Ue

• Il principio di attribuzione: le attribuzioni della CE e dell’Ue sono solo quelle espressamente previste dai trattati (art. 5.1 Tr. Ce e art. 2.2 TUE). Esse pertanto non hanno competenze generali ma specifiche e funzionali al raggiungimento degli obiettivi espressamente fissati. Anche se riguardano campi rilevantissimi come : libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi e capitali (CEE); disciplina della concorrenza, agricoltura, trasporti, politica economica e monetaria, occupazione, politica sociale, istruzione e formazione, protezione dei consumatori, industria, ricerca e sviluppo tutela dell’ambiente.

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Il principio di autointegrazione e dei poteri impliciti

• La Ce può esercitare poteri necessari a realizzare gli scopi del trattato pur se questo non lo prevede espressamente ( art. 308 Tr. CE) ed inoltre alla Ce si applica il principio dei poteri impliciti, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, per il quale l’attribuzione di una certa competenza comporta anche quella del potere di adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio efficace ed adeguato.

• La Ce e L’Ue devono far uso solo dei mezzi strettamente necessari agli obiettivi da realizzare, ricorrendo a misure proporzionate ai risultati da raggiungere e non eccessive rispetto ad essi ( principio di proporzionalità art. 5.3 Tr. Ce). Nel caso di competenze concorrenti, attribuite, cioè, congiuntamente alla CE o all’UE da un lato e agli Stati membri dall’altro, l’intervento delle prime è ammesso solo se l’obiettivo dell’azione comunitaria non possa essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, e possa, invece, in relazione alle dimensioni o agli obiettivi dell’azione, essere meglio perseguito in ambito comunitario ( principio di sussidiarietà, art. 5.2 Tr. CE).

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L’ambiguità del termine sussidiarietà

• Sussidiarietà non significa decentramento. Esso non comporta necessariamente il favore per la collocazione delle competenze al livello territoriale di governo più basso, e perciò più vicino ai cittadini. La sussidiarietà richiede che la competenze, in relazione alla sua natura, sia collocata al livello territoriale dove possa essere esercitata nel modo miglior, cioè più efficiente, efficace ed adeguato alle finalità perseguite.

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IL PRINCIPIO DI LEALE COLLOBARAZIONE

• Il trattato Ce prevede che gli stati coadiuvano la CE nello svolgimento dei suoi compiti adempiendo agli obblighi previsti ed evitando comportamenti che possano compromettere la relazione degli scopi comunitari ( principio di leale collaborazione art. 10 Tr. Ce).

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I poteri delle istituzioni comunitarie

• Secondo le disposizione dei Trattati, le istituzioni comunitarie sono titolari di poteri. Tali poteri sono esercitati tramite atti. Gli atti possono essere divisi in atti vincolanti e non vincolanti. Gli atti non vincolanti sono le raccomandazioni CE e i pareri che ogni organo della Comunità può emanare. Essi sono non vincolanti ma non privi di efficacia giuridica perché come ha affermato la Corte di giustizia essi sono pur sempre una guida per l’interprete. Atti vincolanti sono: I REGOLAMENTI, LE DIRETTIVE E LE DECISIONI.

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Regolamenti CE• Sono obbligatori. • Il regolamento CE è direttamente applicabile in

ciascuno degli stati membri (art. 249.2 Tr. CE). La diretta applicazione significa che non è necessario un atto dello stato che ne ordini l’esecuzione nell’ordinamento nazionale, perché il regolamento s’impone di forza propria e la sua applicazione è obbligatoria per tutti compresi i giudici e la pubblica amministrazione ( si veda la storica sentenza 170/84- Caso granitale e sentenza La Pergola).

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Le direttive CE

• Sono atti normativi che hanno come destinatario lo stato membro e lo vincolano per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ( art. 249.3 tr. Ce). Lo stato ha l’obbligo quindi di risultato e ha discrezionalità riguardo ai modi e ai mezzi per raggiungere l’obiettivo.

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Le decisioni CE

• Sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili come i regolamenti; ma a differenza di questi, hanno portata particolare, si rivolgono cioè a soggetti specifici che possono essere uno Stato membro o una determinata persona giuridica. Come i provvedimenti amministrativi sono atti con cu gli organi della Comunità europea applicano le norme generali e astratte poste dalle fonti normative comunitarie alle fattispecie concrete e particolari.

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Effetto diretto

• La nozione di effetto diretto riguarda non gli atti ma le norme: è perciò una nozione non definita dal legislatore ma dall’interprete ossia dalla Corte di Giustizia della CE. L’effetto diretto è la capacità di una norma comunitaria di creare diritti e obblighi direttamente in capo ai singoli anche senza l’intermediazione dell’atto normativo statale. Norme direttamente applicabili senza l’intermediazione di ulteriori atti ( norme self-executing)

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Effetto diretto e prevalenza del diritto comunitario

• La nozione di effetto diretto è stata introdotta per garantire la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno anche in casi in cui lo stato membro, chiamato ad attuare la disposizione sfornita di immediata applicazione ( direttive Ce), ritardi l’emanazione delle norme interne, paralizzando l’operatività della norma comunitaria nel proprio territorio.

• Dalla sentenza Van Gend en Loos alla Sentenza Francovich: il cammino dell’effetto diretto nella giurisprudenza.

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Effetto diretto e riflessi nell’ordinamento interno.

• Per la prima volta, in forza del diritto comunitario, si è affacciato nel nostro ordinamento il principio, del tutto inedito, di una forma di responsabilità derivante dall’omissione legislativa. La cassazione italiana si è gradualmente orientata a riconoscere la responsabilità civile per danno ingiusto ( c.d. responsabilità aquiliana) causato da omissioni legislative, che comporta la tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ di tutte le posizioni di vantaggio dei singoli, siano esse classificabili nel diritto italiano come diritti soggettivi o come interessi legittimi, distinzione ignota al diritto comunitario (sent. Sez. Un. 500/99)

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Rapporti tra Norme comunitarie e Norme interne

• Sovranità nazionale e comunitaria• UE e amministrazione nazionale • Ue e giudici nazionali• Dalla sentenza 14/64 Corte Costituzionale:

prevalenza del criterio cronologico • Alla prevalenza del criterio gerarchico ex art. 11

Cost. • Sino alla teoria dualistica e al criterio di

competenza ( sentenza 170/84- la Pergola)• La rilevanza del principio di non applicazione

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L’attuazione delle Norme comunitarie

• L’Italia ha varato nel 1989 una legge la n. 86 ( Legge la Pergola) che è stata recentemente modificata dalla legge 11/2005. Quest’ultima ha disciplinato, oltre alla partecipazione del parlamento e delle regioni al processo decisionale comunitario, l’esecuzione degli obblighi comunitari, ossia degli adempimenti che derivano dagli atti normativi comunitari e delle sentenze della Corte di giustizia.

• La legge comunitaria è una legge che ogni anno il parlamento approva su iniziativa del Governo

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La legge comunitaria• Disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali in

contrasto con gli obblighi comunitari• Disposizioni necessarie ad attuare le norme comunitarie

mediante deleghe al Governo oppure per mezzo di regolamenti

• Disposizioni necessarie all’esecuzione dei trattati internazionali conclusi nell’ambito delle relazione Ue

• Disposizioni che individuano principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni provvedono a dare attuazione agli atti comunitari nelle materie di competenza legislativa concorrente

• Disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo del governo nel caso di inadempimento di obblighi comunitari da parte delle regioni nelle materie di loro competenza.

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Le direttive comunitarie e la loro attuazione

• Tre diverse modalità:• Attraverso legge comunitaria • Decreto legislativo sulla base di

una delega contenuta nella legge comunitaria

• Attraverso regolamenti del Governo

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