17. Principi di redazione del bilancio Ragioneria Generale ed Applicata – Sede di Fano.

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17. Principi di redazione del bilancio

Ragioneria Generale ed Applicata – Sede di Fano

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Fano, a.a. 2011/2012 2

Il reddito d’esercizio che scaturisce dalla redazione del bilancio d’esercizio non è una quantità misura ma una quantità astratta

La determinazione della sua misura dipende dalle molteplici “astrazioni” con cui certe componenti sono considerate di competenza di distinti esercizi

- Il reddito che promana dalla gestione non si forma per esercizi; può essere configurato dividendo e dissociando ciò che nel concreto è indivisibile e indissociabile.- Il reddito è una grandezza che non si materializza in specifici beni del patrimonio aziendale. Esso è propriamente “un puro valore, il saldo del conto generale dei profitti e perdite, la somma algebrica di molteplici componenti positivi e negativi, la differenza tra il capitale netto finale e quello iniziale d’esercizio” (P. Onida, Economia d’Azienda, 1971, p. 595).

Quantità certeQuantità stimateQuantità astratte

In funzione dei fini attribuiti al bilancio, mutano alla base i criteri di formazione e quindi la misura delle due grandezze finali: reddito di

esercizio e capitale di funzionamento.

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Occorre dare concretezza al reddito d’esercizio che è un concetto astratto fissando:

a) un finefine di bilancio;

b) delle regoleregole (principi ) generaligenerali di valutazione

c) delle regole regole (principi) particolariparticolari di valutazione

Fissazione di un fine conseguente fissazione di criteri generali e quindi di criteri particolari

il reddito passa da quantità astratta a quantità misura

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Tra fini, principi generali e principi particolari di valutazione c’è un rapporto di interdipendenza

Dal fine

Dipendono i principi generali di valutazione

Dai principi generali di valutazione

Dipendono i principi particolari di valutazioneFINE

PRINCIPI GENERALI

PRINCIPI PARTICOLARI

Art. 2426

Art. 2423-bis

Art. 2423

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Sulla base dei fini si fissano i criteri di valutazione

generali

particolari

Cosa sono i criteri di valutazione

Si riferiscono alle diverse poste di bilancio

Non tutte le poste di bilancio si possono iscrivere in bilanci “automaticamente” cioè sulla scorta di una traslazione pura e semplice della contabilità. Per talune poste occorre valutare e contabilizzare la valutazione

Come orientarci per la redazione del bilancio di esercizio?

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19781978 IV Direttiva CEEIV Direttiva CEE

La normativa comunitaria fissa per la prima volta

Un fineUn fine

•True and fair viewTrue and fair view

•Image fidèleImage fidèle

•Quadro fedeleQuadro fedele

criteri o principi generali di valutazione e criteri o principi particolari di valutazione

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19911991 D. Lgs. 127/991D. Lgs. 127/991

La legge recepisce la IV e la VII Direttiva CEE

(conti annuali e consolidati e “quadro fedele)

(Commissione D’Alessandro; Prof. Superti Furga)Il fine da quadro fedelequadro fedele diviene

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTARAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA

con criteri generali e particolari

L’idea consolidata negli studi economici aziendali, della correlazione tra fini di bilancio e criteri di valutazione (generali e particolari) sembra aver trovato espressione normativa.

Pur essendo giunti ad uno schema di correlazione che, sul piano formale, rispetta le logiche economico aziendali, si continua ad attribuire al bilancio un fine sostanzialmente indeterminato e poco chiaro

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Tale schema presenta una lacuna fondamentale; il fine manca di una indicazione chiara

So what?;

• fino alla Direttiva era assente nella normativa perfino uno schema di correlazione chiaro

•Con la Direttiva e la relativa normativa di riferimento viene finalmente costruito uno schema di correlazione

costruzione

Fissato il fine è possibile costruire una comprensibile

Criteri generali

Criteri particolari

•Situazione patrimoniale

•Finanziaria

•Economica

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D.lgs 6 del 17 gennaio 2003:

La normativa civilistica, anche in materia di bilancio, è stata oggetto di cambiamenti riconducibili al verificarsi di due eventi principali:

1. emanazione della direttiva 65/2001

introduzione del criterio valutativo del fair value, recepita parzialmente dal D.lgs 394/2003

         

  2.   emanazione del Regolamento comunitario 1606/2002

in tutti i paesi europei si rende obbligatorio l’uso dei principi contabili internazionali dall’ International Accounting Standard Board per le società quotate nella redazione dei bilanci consolidati.

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Negli ultimi anni sono state introdotte nuove norme e regolamenti inerenti la redazione del Bilancio di Esercizio, in particolare:

1) Riforma diritto societario: sul versante civilistico il D.Lg. 6/2003 ha rivisto le disposizioni del codice civile relative ai bilanci

2) Riforma fiscale: sul versante fiscale per coordinare gli effetti del decreto legislativo 6/2003 con il Testo Unico delle imposte sui redditi

3) Principi contabili internazionali per le società quotate (dal 1/1/2005)

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Norme che disciplinano il bilancioNorme che disciplinano il bilancio

CODICE CIVILE libro V “Del lavoro” , Titoli V delle società, agli articoli 2423 e seguenti. La normativa recepisce la IV direttiva CEE, 78/660/CEE (Conti annuali delle società) attraverso il D.Lgs. 127/91 del 27 aprile che ha modificato il codice civile del 1942 (che ha novellato gli articoli 2423 e segg. del codice civile) Riforma del diritto societario, attuata con D.Lgs 17.01.2003, n. 6 I PRINCIPI CONTABILI nazionali emanati da CNDC-CNR OIC (Organismo Italiano di Contabilità) I PRINCIPI CONTABILI internazionali per le società quotate emanati dallo IASB Regolamento UE n. 1606 del 19.07.2003 (regole contabili obbligatorie per redazione bilancio consolidato società quotate UE) Regolamento UE n. 1725 del 29.09.2003 (recepimento formale di 32 su 34 principi)) Regolamento UE n. 707 del 06.04. 2004 (recepimento IFRS 1) A livello nazionale art. 25 legge delega n, 306 del 31 ottobre 2003

e D. Lgs n. 38 del 28 febbraio 2005 Legge Draghi (D. Lgs 24.02.1998 n. 58) (società quotate) Discipline specifiche per banche imprese assicurative e intermediari finanziari (DLgs 87/1992; D Lgs. 173/1997)

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Fine - Art. 2423

Principi generali di redazione - Art. 2423 bis

Principi di valutazione - Art. 2426

ASPETTI SOSTANZIALI

Contenuto dello stato patrimoniale - Art. 2424

Contenuto del conto economico - Art. 2425

Contenuto della nota integrativa - Art. 2427

ASPETTI FORMALI

Struttura dello SP e del CE

Art. 2423 ter

Disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale

Art. 2424 bis

Iscrizione dei ricavi, proventi ed oneri

Art. 2425 bis

ASPETTI COLLATERALI

(Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX: del lavoro, delle società, del bilancio)

correlazione

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Impianto normativo contenuto nel codice civile: Aspetti sostanziali: fanno riferimento al fine del bilancio (art.2423), ai principi generali di redazione (art.2423-bis) e ai principi particolari di valutazione

(art. 2426) e sono tra loro strettamente correlati).

Aspetti formali: si riferiscono al modello di Stato Patrimoniale (art. 2424), di Conto Economico (art.2425) e Nota Integrativa (art. 2427), nonché alle modalità di presentazione delle voci all’interno degli schemi previsti.

Aspetti collaterali: integrano e circostanziano le modalità di esposizione in bilancio delle singole poste da inserire nello SP (art. 2424-bis), nel CE (art. 2425-bis) e i criteri di classificazione delle poste (art. 2423-ter).

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La posizione del legislatore civilistico nei confronti della determinazione del reddito aziendale

Essendo l’Italia un Paese di civil law dove il legislatore entra in maniera analitica anche nei criteri particolari, il legislatore civilistico ha scelto di regolamentare nel dettaglio la redazione del bilancio, specie nella fissazione dei criteri di valutazione particolari.

Tuttavia, essendo una materia estremamente tecnica, il legislatore ha lasciato spazio a forti dubbi ed ha lasciato aperti molti problemi che la tecnica ragioneristica è costretta a risolvere continuamente intervenendo (Vedi i principi contabili di derivazione professionale).

Inoltre, il legislatore fiscale è stato molto più specifico: si è, rifatto le proprie regole (criteri), prescindendo totalmente dal legislatore civilistico, avendo un diverso fine da raggiungere:

Il legislatore civilistico ( artt.2214 - 2220 cod. civ.): ha il fine di tutelare i terzi; Il legislatore fiscale ( artt. 13 – 22 DPR 600/73): ha il fine di creare materia imponibile su cui applicare le imposte per le aziende

RECENTI CAMBIAMENTI INERENTI LA LEGISLAZIONE SUL BILANCIODI ESERCIZIO (riforma del diritto societario d.lgs. N. 6 del 2003)

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Riforma diritto societarioModifica ai principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis) prevalenza della sostanza sulla formaModifiche agli schemi di bilancio (art. 2424, 2424 bis e 2425,2425 bis) Fiscalità anticipata/differita Utili/Perdite su cambi Finanziamenti soci Bilancio in forma abbreviataModifiche ai criteri di valutazione (art. 2426) Disciplina delle operazioni in valuta Eliminazione delle interferenze fiscaliModifiche al contenuto della nota integrativa (art. 2427) Immobilizzazioni immateriali Variazione nei cambi avvenute dopo la fine dell’esercizio Crediti e debiti relativi a operazioni di pronti c/ termine Leasing finanziario Fiscalità anticipata e differita Patrimonio netto Finanziamenti soci Patrimoni destinati ad uno specifico affare

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Riforma societaria: eliminazione interferenze fiscali

Tra le novità più significative sul bilancio vi è quella relativa alla SOPPRESSIONE COMMA 2 ART. 2426 C.C.:

- Si eliminano le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale.

Ante riforma: è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie (gli importi venivano inscritti nel punto 24 e 25 del C.E.)

Con riforma: il bilancio civilistico non riporta le interferenze fiscali, mentre nella dichiarazione dei redditi esiste un apposito prospetto dove devono risultare le variazioni apportate al reddito civilistico per giungere alla determinazione dell’imponibile fiscale ed i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini

fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio.

Risultato: La successiva eliminazione delle voci così destinate ha determinato unacommistione tra valori civilistici e valori fiscali con l’obbligo di una specificamotivazione e illustrazione nella nota integrativa.

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Riforma societaria: sostanza vs. forma

Tra le novità più significative sul bilancio vi è quella relativa alla :Prevalenza della sostanza sulla forma.

Cosa significa?: Considerare la funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato

La volontà del legislatore è stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio degli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali (es. Leasing)

Leasing operativo:È un contratto di locazione, stabilito tra due contraenti: da un lato, l’azienda produttrice/fornitrice (definita locatore) che cede un bene in locazione ma ne mantiene la proprietà, dall’altro, l’azienda che utilizza il bene (definita locatrice) pagando un canone periodico.

Leasing finanziario:Locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore.

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario.

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Registrazione di beni in leasing per l’azienda locataria

SE CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO

Metodo finanziario

LEASING SECONDO NORMATIVA CIVILISTICA

Metodo patrimoniale

Il bene viene iscritto nello

SP

Il bene non viene iscritto in

SP fino al riscatto

Rilevazione del debito per

l’acquisto del bene

Iscrizione in CE dei canoni di competenza

Viene calcolato

l’ammortamento

Non vengono calcolati gli

ammortamenti

Il canone viene distinto in quota

capitale (a riduzione del debito) e

in quota interessi

Ci si avvale dei conti d’ordine

Il LOCATARIO: deve iscrivere nello S.P. = B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

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Art.2423co. 1

Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio, costituito dallo

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

CLAUSOLA GENERALE

“Il bilancio deve essere redatto con CHIAREZZACHIAREZZA e deve rappresentare in modo VERITIEROVERITIERO e CORRETTOCORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio”

I postulati del bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica

I postulati del bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica

Art.2423co. 2

Questi tre documenti costituiscono un insieme unitario ed inscindibile

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Primo comma - Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito da:

Stato Patrimoniale Quantitativo

Conto Economico Quantitativo

Nota integrativa Quali/quantitativo

Secondo comma - FINE

Con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto

• la situazione patrimoniale e finanziaria

• il risultato economico di esercizio

Art.2423

Bilancio intelligibile per i suoi fruitori

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CHI “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio…”

(art 2423 cc, co. I)

DOVE “.. Costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”

(art 2423 cc, co. I)

COME “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto …”

(art 2423, cc. co,. II)

COSA “la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio”

(art 2423, cc. co,. II)

La “clausola generale” (art. 2423 c.c. co 2)La “clausola generale” (art. 2423 c.c. co 2)

Carattere dominante, il suo rispetto deve essere sempre garantito È obbligatorio fornire informazioni complementari È obbligatorio derogare alle disposizioni normative in “casi eccezionali” Anche la validità dei criteri di valutazione è subordinata al rispetto di tale clausola

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Cosa significa chiarezza?

Modo veritiero e corretto?

Rispetto degli schemi di SP e C/E (2424 – 2425)

Rispetto delle disposizioni previste negli art. 2423-ter (struttura SP e C/E), 2424-bis (disposizioni relative a singole voci SP), 2425-bis (iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri), art. 2427 (NI)

Equivalente di evidenza e verità (2217, 2° comma)

Aspetti formali del bilancioAspetto estrinsecoMa… gli aspetti formali acquistanoanche valenza sostanziale perchéinfluiscono sull’intelligibilità

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Principio di Chiarezza art. 2423La chiarezza: attiene alla forma di esposizione. Consiste in una rappresentazione formale dei conti che permetta ai

fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto.

in virtù di tale principio il legislatore impone il rispetto di definiti schemi

Obiettivo del principio

Perseguire la standardizzione dei bilancio

Le comparazioni nello spazio e nel tempo

1. Rispetto degli schemi di bilancio- Rispetto dell’ordine di esposizione- Divieto di raggruppamenti di voci- Obbligo di inserimento di nuove voci

2. Adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitata lo esige

3. Comparabilità delle voci

4. Divieto di compensi di partite

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Significa rispetto dei criteri generali e particolari di valutazione contenuti nel codice civile

Verità

Corrispondenza fatti aziendali e valori iscritti in bilancio

Correttezza

Rispetto delle norme del codice civile al fine di ridurre la discrezionalità degli amministratori: Art. 2423 bis

2426

Quadro fedele

(IV Dir. CEE art 2 co 3)

Reale finalità

Perché un bilancio sia chiaro, veritiero e corretto, occorre rispettare i criteri di redazione delineati nell’art. 2423-bis che sono subordinati gerarchicamente ai primi e a loro volta orientano il redattore nell’applicazione dei criteri particolari di valutazione indicati nell’art. 2426.

2. Principio di verità: corrispondenza fra i fatti aziendali e i valori iscritti in bilancio

3. Principio di correttezza: il redattore del bilancio deve fornire un’informazione neutrale, nel rispetto delle norme del codice civile. Tale principio mira a circoscrivere la discrezionalità degli amministratori.

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Terzo comma

POSTULATO DELLA COMPLETEZZA INFORMATIVA: gli amministratori devono fornire informazioni complementari qualora le informazioni non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta

…vaghezza e rinvii …

Quarto comma

DEROGA OBBLIGATORIA: “Se in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

…. mancata specificazione casi eccezionali …

ART. 2423

Informazioni supplementari

Deroga per speciali ragioni

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1) Prudenza (commi 1, 2, 4, 5)

2) Prevalenza della sostanza sulla forma (comma 1)

3) Continuità della gestione (comma 1)

4) Competenza (comma 3)

6) Costanza dei criteri di valutazione (comma 6)

5) Separatezza valutativa (comma 5)

Principi generali di redazione del bilancio (Art. 2423-bis)Principi generali di redazione del bilancio (Art. 2423-bis)

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1. Principio di prudenza

Scopo della norma

Si concretizza:

DIVIETO di IMPUTARE UTILI SPERATI

OBBLIGO di IMPUTARE RISCHI E PERDITE PRESUNTE

- Evitare la sopravalutazione delle attività e la sottovalutazione delle passività ANNACQUAMENTO DEL CAPITALE

COSTITUISCE LA PRINCIPALE FORMA DI GARANZIA PER I TERZI

La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza

Specificazioni di tale principio sono:

•Principio di realizzazione: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.•Considerazione dei rischi e delle perdite conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.•Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

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2. Prevalenza della sostanza sulla forma La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto

della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato sottostante agli elementi formali

- D.Lgs n. 87/92 (bilanci banche ed enti finanziari)

art.7 co 4Principio contabile n. 11

(essenza e natura: sostanza economica)

- IAS 1

Inserito nel co.2 art 2423.bis dal D.Lgs n. 6/2003: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”

Chiarimenti da OIC (documento n. 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio del 28.10.2004) accostamento del concetto di funzione economica a quello già presente nel PC n. 11 di “prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”

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3. Continuità della gestione (going concern)

La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Per continuazione dell’attività si intende solo quella “ordinaria”.

La continuazione deve essere verificata continuamente dal redattore del bilancio.

Il principio deve riferirsi alla prevalenza delle attività aziendali.

L’AZIENDA E’ DESTINATA A PERDURARE NEL TEMPO E QUINDI DEVONO ESSERE APPLICATI CRITERI DI FUNZIONAMENTO

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4. Principio di competenza

Imputazione, nell’esercizio di costi e ricavi che, nello stesso trovano giustificazione economica (inerenza dei singoli accadimenti all’interno dell’esercizio)

Principio Contabile n. 11, modificatoda OIC n. 1 “i risultati dell’esercizio devono essere determinati attraverso un “procedimento di identificazione, misurazione, e di correlazione di ricavi e costi in quanto l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito nell’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non q quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)

Ricavi di competenza:-quando il processo produttivo di beni/servizi è stato completato-quando lo scambio con economie terze è avvenuto, si è verificato il passaggio sostanziale di proprietà (spedizione/ o momento in cui i servizi sono resi e fatturabili)Costi di competenza realizzazione o meno della correlazione dei costi con i relativi ricavi:-esiste associazione di causa/effetto tra C/R-ripartizione dell’utilità/funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica-imputazione diretta al CE o perché associati al tempo o perché è venuta meno l’utilità/funzionalità del costo

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5. Il principio della separatezza valutativa

Elementi eterogenei espressi nelle singole voci devono essere valutati separatamente

Non si effettuano compensi di partite

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6. Il principio di costanza dei criteri di valutazione (consistency)

I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio non possono essere variati da un esercizio all’altro.

La variabilità inficerebbe la qualità delle informazioni.

La capacità informativa di bilancio è esaltata dalla possibilità di comparazione

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Deroga al principio di costanza dei criteri di

valutazione (ultimo co art 2423-bis):

Da adottare solo in casi eccezionali La sua adozione non è un obbligo ma è facoltativa Può essere esercitata solo nell’ambito dei criteri di

valutazione indicati dal legislatore Comporta un obbligo di evidenziazione e

giustificazione delle conseguenze in nota integrativa

“Deroghe al principio enunciato nel comma precedenti sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

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CRITERI DI VALUTAZIONE (modalità applicative del criterio di prudenza)

Regole tecniche di valutazione delle singole poste patrimoniali

nel rispetto del fine di bilancio e dei principi generali che da esso discendono

Principi particolari di valutazione (Art. 2426)Principi particolari di valutazione (Art. 2426)

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OIC (27.11.2001) (Consiglio Naz.le Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali CNDC CNR)

•Emanazione di principi contabili per redazione bilanci per i quali non è prevista l’applicazione dei contabili internazionali (settore privato, pubblico e non profit)•Supporto in relazione all’applicaizone in Italia dei principi contabili internazionali (contatto con EFRAG, IASB, standard setter europei)•Coaudiva il legislatore nell’amanazione normativa contabile•Promozione della cultura contabile

Regole tecnico-ragioneristiche che si collocano dopo le leggi e i regolamenti

I postulati di bilancio secondo i principi contabili nazionali

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-Funzione integrativa: intervengono dove le norme di legge sono insufficienti-Funzione esplicativa/interpretativa: dell’impianto di valutazione e redazione del bilancio di esercizio

Art 2219: “tutte le scritture contabili, compresi i bilanci devono essere tenuteSecondo norme di una ordinata contabilità”In passato: riferimenti più precisiDpr 136 31 marzo 1975 attuativo L 216/74) richiamo ai corretti principi contabiliImpiego da parte dei revisoriCONSOB

Attualmente: ruolo in base a filosofica modello semiapertoModello Chiuso (tedesco): ruolo nulloModello Semiaperto: prende atto dei limiti delle norme civilistiche nel darePiena attuazione alla clausola generale del bilancio, attribuendo ruolo premianteAi principi contabili

RUOLO RILEVANTE : normativa civilistica integrata da principi contabili italiani: quadro contabile di riferimento per:Società che redigono bilancio abbreviato (art 2435 bis)Società che esercitano facoltà (DLgs 38/2005) di applicare IAS/IFRSSocietà per le quali il DLGs 38/2005 subordina la facoltà di applicare IAS/IFRS all’emanazione di apposito decreto ministriale

Il ruolo dei principi contabili nazionali

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I principi contabili del CNDR - CNRI principi contabili del CNDR - CNR

11. Bilancio d’esercizio – finalità e postulati

12. Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi

13. Rimanenze di magazzino

14. Disponibilità liquide

15. Crediti

16. Immobilizzazioni materiali

17 Il bilancio consolidato

18. Ratei e riscontri

19. I Fondi per rischi e oneri – Il TFR per lavoro subordinato – I debiti

20. Titoli e partecipazioni

21. Il metodo del patrimonio netto

22. Conti d’ordine

23. Lavori in corso su ordinazione

24. Immobilizzazioni immateriali

25. Trattamento contabile imposte sul reddito

26. Operazioni e partite in moneta estera

27. Introduzione all’euro quale moneta di conto

28. Patrimonio netto

29. Cambiamaneti di principi contabili, di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio

30. Bilanci intermedi

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I principi OICI principi OIC

Principio n. 1Principali effetti riforma diritto societario sulla redazione bilancio d’esercizioOic: 11-23Principio n. 2Patrimoni e finanziamenti destinati a specifico affareOIC 24-30OIC interpretativo 1 e 2OIC 1-3 (2004; 2005; 2006)

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I postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili del CNDC-CNR

I postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili del CNDC-CNR

Documento n. 11 (15 postulati di bilancio)

Utilità per i destinatari (creditori, azionisti,…)Conseguenza derivante dall’applicazione dei postulati o postulato?Prevalenza della sostanza sulla formaComprensibilità (chiarezza)Informazioni analitiche; inserimento in nota integrativa di elementi checonsentano l’intelligibilità (regola sulla struttura formale; separata indicazione di singoli componenti di reddito/patrimonio; distinzione area ordinaria/straordinaria dei componenti reddituali tipiciNeutralità/Imparzialità(stime/congetture; discrezionalità del valutatore a cui è richiesto di evitare deviazioni -politiche livellamento redditi; logica acquirente; logica “fiscale”- , di essere competente e di non ricercare interessi particolari: reddito prodotto)

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PrudenzaRegola valutativa “asimmetrica” Periodicità nella misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendaleComparabilitàCostanza di applicazione sia degli aspetti sostanziali (consistency) che della struttura formale(chiara evidenza dell’impatto contabile di operazioni che rendono ardua la comparabilità –comparability- temporale e … spazialeCostanza di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione(postulato autonomo; a specificazione del precedente)Omogeneità(unica moneta di conto)CompetenzaPrincipio di correlazione fra componenti reddituali. Punto di partenza: definizione della competenza dei ricavi (atto di scambio)

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Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancioFornire un supporto utile alle decisioni dei destinatari (costo vs. beneficio delle informazioni)Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa:Limitata discrezionalità dei valutatori; facilità di applicazione; esprime il valore funzionale che l’azienda attribuisce al fattore al momento di sua acquisizioneConformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabiliDettaglio delle fasi del processo di formazione del bilancioFunzione informativa della Nota Integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarieElementi necessari per far sì che le informazioni siano chiare e significative per i destinatari. Previsione di: rendiconto finanziario, prospetto variazione conti del netto; informazioni su concentrazione crediti su pochi clienti, su grado utilizzo informazioni materiali,..Verificabilità dell’informazioneIl controllo delle informazioni deve confermare o meno l’attendibilità (ricostruzione del complesso delle ipotesi che hanno condotto ad un valore e relativa congruenza)

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Confronto tra i principi di bilancio del codice civile e i principi della prassi (1/3)

Principi giuridici

(codice civile)

Principi “dettati” dalla prassi

(doc. 11 CNDC & R)

Chiarezza, verità e correttezza (2423, co. 2) Comprensibilità

Non esplicitamente previsto dal codice civile Utilità del bilancio

Prospettiva di continuazione dell’attività aziendale (2423 bis n.1)

Ritraibile dal riferimento all’impresa in funzionamento “cioè un’impresa caratterizzata da una continuità operativa”.

Principio della prudenza (2423 bis, n. 1, 2 e 4)

Principio della competenza (2423 bis, n. 3 e 4)

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma (2423 bis, n. 1)

Non esplicitamente previsto dal codice civile Neutralità (imparzialità): incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l’inclusione delle valutazioni prospettiche dell’investitore e incompatibilità con la determinazione del reddito fiscale

Non esplicitamente previsto dal codice civile Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili: verificabilità dell’informazione

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Confronto tra i principi di bilancio del codice civile e i principi della prassi (2/3)

Principio della costanza dei criteri di valutazione (2423 bis, n. 6)

Solo implicitamente affermato poiché obiettivo delle disposizioni che impongono l’impiego di un’unica struttura di bilancio con possibilità di effettuare suddivisioni, raggruppamenti, aggiunte e adattamenti delle voci di bilancio senza mancare di prevedere la necessità della comparazione di ogni voce di bilancio con quella dell’esercizio precedente (2423 ter)

Espressamente prevista la continuità dei criteri valutativi (2423 bis, n. 6)

Comparabilità formale

Comparabilità sostanziale

Non indicato tra i principi di redazione del bilancio, ma comunque indirettamente previsto quando si stabilisce che l’inventario (che si chiude con il bilancio) deve essere redatto ogni anno (2217, co. 1-2)

Periodicità

Omogeneità “formale” relativa all’unità di misura (2423, co. 5)

Principio della separatezza valutativa (2423 bis, n. 5) Non esplicitamente indicato sebbene base per la salvaguardia del principio della comprensibilità, della verificabilità e della conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili. Un richiamo al principio è presente nella descrizione fornita con riferimento al principio della prudenza, la cui applicazione comporta “che gli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente”.

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Confronto tra i principi di bilancio del codice civile e i principi della prassi (3/3)

Divieto dei compensi di partite (2423 ter, co. 6) Il principio è stato ricompreso all’interno della nozione di comprensibilità del bilancio di periodo precisando “la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni”.

Il codice civile non enuncia esplicitamente un “criterio base” di valutazione sebbene di fatto faccia consistente ricorso al criterio del costo (nelle diverse configurazioni)

Il costo come “criterio base” delle valutazioni

Indicazione del contenuto della nota integrativa (2427; 2423, co. 4; 2423 bis, co. 2; 2423 ter, co. 2 e 5; 2424 co. 2; 2426 n.2, 3, 4, 6 e 10)

Funzione informativa e completezza della nota integrativa

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I postulati di bilancio secondo i principi contabili dello IASB

I postulati di bilancio secondo i principi contabili dello IASB

Il campo applicativo in Italia è regolamentato dall’art 25 legge 306/2003(Linee guida) e D.Lgs 38/2005 con cui il governo ha esercitato la delega.

Società quotate, società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, banche e intermediari finanziari:Obbligo nel bilancio consolidato dal 1 gennaio 2005;Facoltà applicazione per bilancio individuale nell’esercizio 2005;Obbligo di applicazione per bilancio individuale nell’esercizio 2006

Società assicurative:Obbligo nel bilancio consolidato dal 1 gennaio 2005;Obbligo di applicazione per il bilancio individuale delle imprese quotate che non redigono il bilancio consolidato nell’esercizio 2006;Divieto di applicazione negli altri casi

Società che redigono il bilancio in forma abbreviataNon possono applicare le regole Iasb

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Framework for the preparation of financial statements (1989)

Finalità del bilancio

Offrire informazioni utili ad un’ampia gamma di soggetti sullaSituazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni nella Struttura finanziaria di un’azienda affinché questi possano assumere decisioni.I terzi sono interessati a conoscere la capacità dell’azienda di generareI flussi di cassa e i tempi in cui si manifesteranno(soci flussi dividendi)(creditori flussi dei rimborsi)

CENTALITA’ DELL’ASPETTO FINANZIARIO

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DUE POSTULATI DI BASE-COMPETENZA ECONOMICA-AZIENDA IN FUNZIONAMENTO (GOING CONCERN)

CARATTERISTICHE QUALITATIVE-COMPRENSIBILITA’,-SIGNIFICATIVITA’ (correggere valutazioni fatte in passato e compierenuove previsioni) (rilevanza)-ATTENDIBILITA’ (rappresentazione fedele privilegiano gli aspettiSostanziali sulla forma delle operazioni)-COMPARABILITA’

INFINE …Scelte di politica informativa (trade-off tra tempestività e completezza/precisione)

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* Diversi contesti applicativi dei principi contabili- Aziende quotate nei mercati mobiliari riconosciuti dalla normativa italiana(società quotate) - Aziende non quotate (no obbligo; si applicazione consigliata)

Diversa attenzione da parte degli investitori

Diversa importanza della funzione informativadel bilancio

* Periodo di intensi cambiamenti del quadro normativo delbilancio

* Standardizzazione internazionale

* Eliminazione del potenziale “inquinamento fiscale”

Conclusioni e quadro di sintesiConclusioni e quadro di sintesi

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Il modello di bilancio nazionale

Il modello di bilancio nazionale

Il modello di bilancio delineato dai principi contabili internazionali

Il modello di bilancio delineato dai principi contabili internazionali

•Elevato grado di prudenza (sottostima del valore del patrimonio aziendale)•Elevata ritenzione di ricchezza all’interno dell’impresa•Elevato grado di verificabilità delle valutazione degli amministratori•Focalizzazione dell’informazione sul reddito di esercizio

(Savioli, 2004)

Reddito realizzato/prodotto

•Inferiore livello di prudenza (valutazioni al valore corrente)•Possibilità di distribuire utili non ancora realizzati•Maggiore variabilità dei risultati di bilancio e dell’ammontare del patrimonio•Netto (fluttuazioni dei valori di mercato degli elementi patrimoniali)•Maggiore soggettività e minore verificabilità delle valutazioni operate dagli amministratori

Previsione dei flussi di cassa e delladistribuzione temporale

Tutela per i creditori

obiettivo

Informazioni per gli investitori