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12 ottobre 2012

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DIFORLÌ-CESENA

Procedure, termini e documentazione

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12/10/2012Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

SOMMARIO

- I nuovi termini

- Organizzazioni imprenditoriali: la documentazione (allegati A e B)

- Divieto di duplicazione

- Le piccole imprese

- Settore artigianato e settore cooperazione

- Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: la documentazione (allegati C e D)

- Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: gli apparentamenti (allegato E)

- Casi di esclusione dal procedimento e casi di irricevibilità

- Note organizzative

- Normativa e documenti di riferimento

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I nuovi termini

180 giorni prima della scadenza del Consiglio, il Presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena:

-pubblica l’Avviso di avvio delle procedure all’albo camerale e sul sito internet istituzionale

-ne dà contestuale comunicazione al Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna

Termine: 15/01/2013(Scadenza Consiglio: 15/07/2013)

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I nuovi termini

Entro e non oltre 40 giornidalla pubblicazione dell’avviso: le Organizzazioni imprenditoriali, le

organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori fanno pervenire alla Camera di Commercio i dati relativi alla rappresentatività

Termine: 24/02/2013, che slitta al 25/02/2013

(Decorrenza: 15/01/2013)

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Organizzazioni imprenditoriali

Chi partecipa alla procedura 1) le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL

ovvero

2) le organizzazioni imprenditoriali operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell’avviso di rinnovo del Consiglio.

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nell’allegato A di cui al D.M. n. 156/2011.

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Organizzazioni imprenditoriali: la documentazione

Le organizzazioni imprenditorialidevonofar pervenire alla Camera di Commercio, entro il 25 febbraio 2013 a pena di esclusione dal procedimento:

1) un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema dell’allegato A al D.M. n. 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante

2) unitamente alla dichiarazione di cui sopra, a pena di esclusione dal procedimento, l’elenco delle imprese associate redatto secondo lo schema dell’allegato B al D.M. n. 156/11.

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Organizzazioni imprenditoriali: Allegato A

L’allegato A al D.M. n.156/11 deve contenere:

- informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’organizzazione imprenditoriale, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati nonché all’ampiezza e diffusione delle strutture operative, ai servizi resi ed all’attività svolta nella circoscrizione

- numero imprese iscritte, a norma del proprio Statuto, al 31/12/2012 purché nell’ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione

- numero degli occupati nelle imprese al 31/12/2012, secondo la distinta per categorie contenuta nell’allegato A al D.M. n. 156/2011, con indicazione della fonte da cui sono stati tratti

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Organizzazioni imprenditoriali: Allegato A

Per il settore dellesocietà in forma cooperativa, l’allegato A deve altresì contenere:

- il numero dei soci aderenti alle cooperative stesse

- l’attestazione che l’organizzazione opera da almeno tre (3) anni nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL

Link all’allegato A

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Organizzazioni imprenditoriali: Allegato B

Gli elenchi delle imprese associate devono essere presentati:

- quali allegati e parti integranti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante (allegato B al D.M. n. 156/2011)

- esclusivamente su supporto digitale, in duplice copia su foglio elettronico ed in formato PDF/A, sottoscritti con firma digitale

- consegnati in busta chiusa sigillata oppure crittografati con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio e resa nota anche tramite pubblicazione in un’apposita sezione del sito istituzionale camerale a partire dal 15/01/2013

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Note tecniche di elaborazione degli elenchi dell’Allegato B al D.M. n. 156/2011

La Camera di Commercio deve acquisire dalle organizzazioni imprenditoriali gli elenchi redatti secondo l'esempio di seguito riportato, nel rispetto del tracciato definito (cfr. tavola 1) e salvati con estensione “.csv” (comma separated value, cioè campi separati da delimitatore ; “punto e virgola”).

L’elenco si traduce in un singolo record per impresa.

Come da seguente esempio, nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi:

Avvertenze

1) con riguardo alla denominazione, è necessario precisare con esattezza i termini anagrafici per non incorrere nell’esclusione delle imprese non identificate nel R.I.

2) Con riguardo all’indirizzo, deve essere indicato, a seconda dei casi, quello della sede o dell’unità locale elencata.

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L’elenco di cui all’Allegato B(D.M. n. 156/2011)

L'elenco può essere compilato con i più diffusi prodotti di gestione di fogli elettronici, inserendo le informazioni (quelle indicate nella precedente diapositiva) nelle singole celle e quindi salvando nel formato indicato, con le seguenti modalità:

Microsoft Excel: File – Salva con nome – indicare nome file - selezione in tipo file CSV (delimitato dal separatore di elenco) (*.csv) – Salva

OpenOffice Calc: File – Salva con nome – indicare nome file - selezione in Salva come Testo CSV (.csv) – Salva – Mantieni il formato corrente – indicare separatore di campo ; (punto e virgola) – cancellare separatore di testo - OK

Il file CSV così creato dovrà essere poi convertito in formato PDF/A. Successivamente, entrambi i file CSV e PDF/A dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e salvati su apposito supporto digitale da inviare alla Camera di Commercio con le modalità prima descritte.

Link all’allegato B

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Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in un solo settore

Non si possono segnalare le imprese operanti in altri settori

DIVIETO DI DUPLICAZIONE L’Organizzazione imprenditoriale che concorre all’assegnazione di uno o più seggi in un solo settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, identificate sulla base del codice ATECO2007 con il quale sono iscritte al Registro Imprese

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Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in più settori economici

L’Organizzazione imprenditoriale deve fornire notizie e dati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse

In ogni caso l’impresa associata, identificata sulla base del codice ATECO2007 con il quale è iscritta al Registro Imprese, va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua: non è possibile utilizzare, da parte della medesima organizzazione imprenditoriale, la stessa impresa in due settori diversi, al fine di evitare duplicazioni

OBBLIGO DI DISTINZIONE

DIVIETO DI DUPLICAZIONE

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Imprese iscritte a più organizzazioni

É fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più organizzazioni imprenditoriali; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali alle quali sono iscritte

Non è vietato, pertanto, che due diverse organizzazioni imprenditoriali cui la stessa impresa aderisce, la includano ciascuna nell’elenco delle imprese associate relativo al settore in cui l’impresa opera

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Le piccole imprese

Qualora un’Organizzazione imprenditoriale intenda partecipare, all’interno del proprio settore, anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese

deve

1) fornire le relative notizie e dati distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate;

2) integrare l’allegato A nella parte iniziale con la specifica che si intende partecipare anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese;

3) integrare l’allegato A nel punto 4) indicando che una parte del totale delle imprese dichiarate sono piccole imprese e nel punto 6) indicando che una parte degli occupati si riferisce a quelli delle piccole imprese

4) presentare due elenchi (ciascuno in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A): uno contenente l’elenco di tutte le imprese e uno contenente l’elenco delle piccole imprese

Link all’Allegato A con piccole imprese

e

Link all’Allegato B con piccole imprese

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Settore Artigianato e Settore Cooperazione

Si ricorda, come stabilito fin dall’inizio dalla norma, che

1) Le imprese artigiane svolgenti attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo non possono concorrere all’assegnazione dei seggi fissati per il settore dell’Artigianato

2) Le Cooperative svolgenti attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo non possono concorrere all’assegnazione del seggio fissato per il settore della Cooperazione

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Organizzazioni sindacali eAssociazioni dei consumatori – L’Allegato C

Partecipano alla procedura le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell’Avviso di rinnovo del Consiglio

Il possesso dei suddetti requisiti di partecipazione è soggetto ad apposita dichiarazione da rendere nell’Allegato C al D.M. n. 156/2011

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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: la documentazione – L’Allegato D

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori devono far pervenire alla Camera di Commercio entro il 25/02/2013 a pena di esclusione dal procedimento

1) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema dell’allegato C al D.M.n. 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione

2) unitamente alla dichiarazione di cui sopra, a pena di esclusione dal procedimento, l’elenco degli associati redatto secondo lo schema dell’allegato D al D.M. n. 156/2011

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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: l’Allegato C

L’allegato Cal D.M. n. 156/2011deve contenere

1) Informazioni documentate sull’ampiezza e la diffusione delle strutture operative

2) Informazioni documentate sui servizi resi e l’attività svolta nella circoscrizione

3) Il numero degli iscritti al sindacato o all’associazione al 31/12/2012

4) La dichiarazione che l’associazione opera nella provincia da almeno 3 anni

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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: il numero degli iscritti

Come si determina il numero degli iscritti

1) Per le Organizzazioni sindacali: si tiene conto degli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della Camera di Commercio, con esclusione dei pensionati

2) Per le Associazioni dei consumatori: si tiene conto degli iscritti della circoscrizione della Camera di Commercio inclusi nell’elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all’articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 06.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia

Link all’Allegato C

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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: l’Allegato D

Gli elenchi degli iscrittidevono essere presentati

- quali allegati e parti integranti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante (allegato D al D.M. n. 156/2011)

- esclusivamente su supporto digitale, in formato PDF/A, sottoscritti con firma digitale

- consegnati in busta chiusa sigillata oppure crittografati con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio e resa nota anche tramite pubblicazione in un’apposita sezione del sito istituzionale camerale a partire dal 15/01/2013

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12/10/2012Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

L’elenco di cui all’Allegato D

La Camera di Commercio deve acquisire dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori gli elenchi degli iscritti, redatti secondo l'esempio di seguito riportato e salvati in formato PDF/A.L’elenco si traduce in un singolo record per iscritto.Come da seguente esempio, nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi: - Progressivo, ove va indicato un numero progressivo per nominativo elencato- Nome- Cognome- Altri elementi di individuazione dell’iscritto, ove occorre indicare il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza ovvero di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all’individuazione.

N.B.: I dati indicati devono corrispondere a quelli in possesso dell’associazione, in quanto acquisiti in occasione dell’iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti associativi con l’iscritto.

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La Consulta delle professioni – Art. 8 del D.M. 156/2011

La Consulta Provinciale delle professioni è prevista dal comma 6 dell'articolo 10 della legge 580/1993 rinnovellata.

Lo statuto della Camera di Commercio istituisce la Consulta definendone compiti e funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.2.

Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio.

Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio della Camera di Commercio, il diritto di voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali.

Il Presidente della Consulta comunica – entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente della giunta regionale - al Presidente della giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.

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Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori:

apparentamenti / raggruppamenti

Gli apparentamentiDue o più Organizzazioni imprenditoriali possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei seggi di uno o più settori

Due o più Organizzazioni sindacali o Associazioni di consumatori possono concorrere congiuntamente all’assegnazione del seggio

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Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: Allegato E

Le Organizzazioni interessate ad apparentarsi o raggrupparsi devono far pervenire alla Camera di Commercio entro il 25/02/2013 una dichiarazione

- redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell’allegato E al D.M. n.156/11

- sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti

- contenente l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale

Le Organizzazioni o Associazioni partecipanti all’apparentamento/raggruppamento presentano, contestualmente a tale dichiarazione, rispettivamente gli allegati A e B oppure gli allegati C e D, dichiarando i dati disgiuntamente a pena di irricevibilità

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Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011 - 1 -

Mancato rispetto del termine per la

presentazione della dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà da parte

delle organizzazioni imprenditoriali,

sindacali e associazioni dei consumatori

(40 gg dalla pubblicazione dell’avviso,

vale a dire 25 febbraio 2013 per la

Camera di Commercio di Forlì-Cesena)

Articolo 2, comma 2,

e

Articolo 3, comma 1

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Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011 - 2 -

Articolo 2, comma 2,

e

Articolo 3, comma 1

1) da parte delle organizzazioni imprenditoriali, degli elenchi delle imprese associate redatti secondo lo schema di cui all’allegato B del D.M. n. 156/2011

2) da parte delle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, degli elenchi degli associati redatti secondo lo schema di cui all’allegato D del D.M. n. 156/2011

Mancata presentazione,unitamente alla dichiarazione precedentemente indicata:

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Articolo 4, comma 1 Nel caso di apparentamento, mancata

presentazione nei termini della dichiarazione

redatta secondo lo schema allegato E del D.M.

n. 156/2011

Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011 - 3 -

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Articolo 5, comma 2 Nel caso in cui i dati e i documenti

trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del

D.M. n. 156/2011 siano affetti da

irregolarità sanabili ma l’organizzazione o

associazione non provveda alla

regolarizzazione entro il termine di 10 gg

dalla richiesta

Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011 - 4 -

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Casi di irricevibilità ex D.M. 156/2011- 1 -

Articolo 2, comma 2,

e

Articolo 3, comma 1

Nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di

notorietà NON redatta secondo gli schemi (più

esattamente, lo schema di cui all’allegato A per

le organizzazioni imprenditoriali e lo schema di

cui all’allegato C per le organizzazioni sindacali

ed associazioni dei consumatori)

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Art. 4, comma 3

Nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali,

sindacali ed associazioni dei consumatori che

intendono concorrere in apparentamento NON

presentino i dati in maniera disgiunta, come

previsto dall’art. 12, comma 2, della L. 580/1993

Casi di irricevibilità ex D.M. 156/2011- 2 -

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Articolo 5, comma 2 Nel caso in cui i dati e i documenti

trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4

siano affetti da irregolarità non sanabili

Casi di irricevibilità ex D.M. 156/2011- 3 -

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Esclusione o irricevibilitàil ruolo del Segretario Generale

Il Segretario Generale, in quanto responsabile del procedimento,

verificandosi le indicate ipotesi,

- dispone l’esclusione dal procedimento

ovvero

- dichiara l’irricevibilità della dichiarazione

con propri provvedimenti che vanno notificati al legale rappresentante

dell’organizzazione o dell’associazione

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Note

1

Tutta la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dal procedimento,

all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

entro le ore 12.30 del 25 febbraio 2013 (farà fede la registrazione di protocollo).

A tal proposito è opportuno evidenziare che, secondo le istruzioni diramate dal

Ministero dello Sviluppo Economico con circolare prot. n. 217427 del 16/11/2011, ai

fini del rispetto di tale termine NON può essere considerata la data di spedizione della

raccomandata.

2

Il procedimento, relativamente alla forme e requisiti della documentazione, osserva le

norme previste dal D.P.R. 445/2000.

L’autentica della firma non è necessaria qualora la dichiarazione sia presentata

unitamente alla copia fotostatica (non autenticata) di un documento d’identità, in corso

di validità, del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445/2000)

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I nuovi termini

Entro 30 giorni dalla scadenza del terminedei 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di avvio delle procedure di rinnovo:

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena fa pervenire al Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna i dati ed i documenti acquisiti, i provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati, ad esclusione degli elenchi delle imprese associate e degli associati

Termine: 26/03/2013(Decorrenza: 24/02/2013)

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Procedura presso la Regione - 1

A questo punto la competenza della procedura si incardina presso la Presidenza della Giunta della Regione Emilia Romagna,

il cui atto finale sarà

la NOTIFICA agli interessati delDECRETO DI NOMINA

con comunicazione della data di insediamento del nuovo Consiglio

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12/10/2012Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

Procedura presso la Regione - 2

Entro 30 gg dalla ricezione della documentazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio Decreto:

- Determina il grado di rappresentatività delle Organizzazioni imprenditoriali

- Individua le Organizzazioni (o i raggruppamenti di Organizzazioni imprenditoriali) che dovranno provvedere alla designazione dei componenti

- Determina a quale Organizzazione sindacale o associazione di consumatori (ovvero a quale raggruppamento) spetta la designazione del componente del Consiglio.

- Notifica tale decreto ai soggetti interessati che hanno validamente trasmesso la documentazione

- Richiede al Presidente della Consulta delle professioni il nominativo del rappresentante designato

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12/10/2012Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

Procedura presso la Regione - 3

Entro 30 gg dalla notifica del decreto

Le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori, il Presidente della Consulta delle professioni

COMUNICANO

al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei componenti il Consiglio in relazione al numero dei seggi assegnati

In assenza di designazione, il Presidente della giunta regionale nomina, entro venti giorni, il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato (V. articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge 580/1993).

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Procedura presso la Regione – 4

Il Presidente della Giunta Regionale Verificato il possesso dei requisiti in capo ai soggetti designati

- PROVVEDE con apposito decreto, da notificare agli interessati entro 10 gg dalla sua adozione, alla nomina

- FISSA la data di insediamento del nuovo Consiglio camerale

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Normativa e documenti di riferimento principali

- L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011, n. 155 «Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»

- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 217427 del 16/11/2011

- Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, come da ultimo modificato con delibera n. 147 del 15 Novembre 2011