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11 2 7 12 Riscossione tributi locali Il Tar lazio conferma che non serve l’iscrizione all’Albo per le attività di supporto Imposta sulla pubblicità Applicazione alle Tabaccherie e ai negozi di telefonia Tributi locali Estesi al Modello “F24EP” i codici-tributo per il pagamento dell’Imposta immobiliare semplice 31 maggio 2016 - Supplemento ad Entilocalinews n. 22 del 30 maggio 2016

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2 7 12 Riscossione tributi localiIl Tar lazio conferma chenon serve l’iscrizione all’Albo per le attività disupporto

Imposta sulla pubblicitàApplicazione alle Tabaccherie e ai negozidi telefonia

Tributi locali Estesi al Modello “F24EP” i codici-tributoper il pagamento dell’Imposta immobiliaresemplice

31 maggio 2016 - Supplemento ad Entilocalinews n. 22 del 30 maggio 2016

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EntiLocaliSettimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

Sostituti di impostaInvio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012

5 6 7ProvincePubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino

Revisori Enti LocaliDeliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione

1NUMERO

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Lunedi 7 Gennaio 2013

Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Entilocalinewssettimanale

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di riscossione e di entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Centro Studi Enti LocaliTributinewsCentro Studi Enti Locali

TributinewsRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali.

Imu Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune

3 5 12Approfondimenti L’applicazione dell’I-mu al settore agricolo

Quesiti Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu

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Lunedi 7 Gennaio 2013

quindicinale

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Enti Locali News n°1 del 7 Gennaio 2013

Rassegna mensile delle novità normative ed interpretativeche interessano il revisore di un Ente Locale.

9 Gennaio 2013

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Servizi pubbliciLocali

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali.

“Distribuzione del Gas naturale” Pubblicato sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gasil Documento di consulta-zione circa gli

3 5 6Approfondimenti La natura di“Servizio pubblico locale” può ricorrere anche se l’Amministrazione pone in essereun contratto di appalto

Approfondimenti “Anomalie e irregolarità” tra Comune e gestioni parallele nell’ambito di una situazione di pre-dissesto finanziario: provvedimenti conseguenti

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Lunedi 7 Gennaio 2013

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Servizi Pubblici Localimensile

Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo & AccountabilityFederalismo

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali.

Decreto “Sviluppo” Pubblicato in G.U. il Dl. n. 83/12

3 12 21Patto di stabilità Emanato il Decreto sulla determinazione degli obiettivi pro-grammaticiper il triennio 2012-2014

Patto di stabilità La disciplinadelle spese di personale per i Comuni sopra i 1.000 abitanti

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Lunedi 7 Gennaio 2013

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Corte dei conti Dalla SezioneAutonomie alcu-ni chiarimenti sulla spesa di personale relativa ai Segretari

11 16 18Approfondimenti Una nuova visione ermeneutica sulla disciplina delle spese di personaledegli Enti Locali

Approfondimenti Altre precisazionisul consolidamento dell’indicatore “spese di personale/spese correnti”

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Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

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Enti Locali

Lunedi 7 Gennaio 2013

Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali

● Personale & Incarichi ● Iva & FiscoRicevendo in omaggio le riviste di approfondimento

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NOTIZIARIO

Tributi locali: estesi al Modello “F24EP” i codici-tributo per il pagamento dell’Imposta immobiliare semplice

Tributi locali: adottato dal Mef l’aggiornamento della stima delle capacità fiscali dei Comuni

Processo tributario telematico: pubblicata la circolare Mef contenentele “linee guida”

Aire centrale: il Viminale invita i Comuni ad aggiornare i dati in vista del referendum costituzionale

Bilanci e dati contabili Enti Locali: approvate le modalità di trasmissione alla Corte dei conti

I QUESITI

Imposta sulla pubblicità: applicazione alle Tabaccherie e ai negozi di telefoniadi Alessandro Maestrelli e Giuseppe Vanni

LA GIURISPRUDENZA

Note di prassi e Pronunce giurisprudenziali

FocusRiscossione tributi locali: il Tar lazio conferma che non serve l’iscrizione all’Albo per le attività di supportodi Carolina Vallini

LO SCADENZARIO

31 maggio 2016

Centro Studi Enti Locali

SOMMARIO11 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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Tributinews Centro Studi Enti Locali

Quindicinale di approfondimento sulle novità normative

ed interpretative in materia di tributi locali

Collaborano alla Rivista:

Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisore

contabile, Consulente Enti Pubblici società in materia

di tributi

Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,

Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista,

Revisore Contabile, Pubblicista

Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,

Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi”

Economia aziendale

Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali

e Amministrazioni pubbliche

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista,

Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari

Comune di Arezzo

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia

di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,

Consulente Ancirisponde

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate

Roma

Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio

Finanza Locale del Ministero dell’Interno

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti

Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista,

Revisore contabile, Consulente e Formatore

Amministrazioni e Società pubbliche, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista,

Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,

Esperto in fiscalità Enti pubblici, Pubblicista

Comitato di redazione:

Alessandro Maestrelli, Veronica Potenza,

Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Versione editoriale: Grafiche Leonardo

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN

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Sito internet: www.entilocali-online.it

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato

in data 20 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della

stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581

del Registro degli operatori di comunicazione di cui

alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa

Periodici Italiani

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NOTIZIARIO

Tributi locali: estesi al Modello “F24EP” i codici-tributo per il pagamento dell’Imposta immobiliare semplice

Tributi locali: adottato dal Mef l’aggiornamento della stima delle capacità fiscalidei Comuni

31 maggio 2016NOTIZIARIO 11TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali2

Con la Risoluzione n. 42/E del-l’Agenzia delle Entrate del 25maggio 2016 viene stabilitoche, dal 1° giugno 2016, posso-no essere utilizzati i codici-tri-buto per il versamento dell’Im-posta immobiliare semplice(Imis) di cui all’art. 1, della Leg-ge della Provincia autonomadi Trento n. 14/14, anche insede di compilazione delModello “F24EP”.Anche gli Enti Locali della Pro-vincia autonoma di Trentopotranno quindi versare l’Imis,riportando nel campo “Sezio-ne” il valore “8”, ed i seguenticodici-tributo già stabiliti per ilModello “F24” con Risoluzionen. 51/E del 21 maggio 2015:● “3390” - “Imis - Imposta

immobiliare semplice su abita-zione principale, fattispecieassimilate e pertinenze - art. 1,Legge Provincia Autonoma diTrento, n. 14/2014”;● “3391” – “Imis – Impostaimmobiliare semplice per altrifabbricati abitativi – art 1, Leg-ge Provincia Autonoma di Tren-to, n. 14/2014”;● “3392” – “Imis – Impostaimmobiliare semplice per altrifabbricati – art. 1, Legge Provin-cia Autonoma di Trento, n.14/2014”;● “3993” – “Imis – Impostaimmobiliare semplice per areeedificabili – art. 1, Legge Provin-cia Autonoma di Trento, n.14/2014”;● “3394” – “Imis – Imposta

immobiliare semplice per san-zioni da accertamento – art. 1,Legge Provincia Autonoma diTrento, n. 14/2014”;● “3395” – “Imis – Impostaimmobiliare semplice per inte-ressi da accertamento – art. 1,Legge Provincia Autonoma diTrento, n. 14/2014”;● “3396” – “Imis – Impostaimmobiliare semplice per san-zioni ed interessi da ravvedi-mento operoso – art. 1, LeggeProvincia Autonoma di Trento,n. 14/2014”.Per completezza, nel campo“Codice”, in corrispondenza delcodice-tributo inserito, dovràessere indicato il codice cata-stale del Comune in cui è situa-to l’immobile, mentre il campo

“riferimento A” dovrà esserecomposto da 6 caratteri ,di cui:- il primo coincide ad un valorea scelta tra “A” - acconto, “S” –saldo, “U” – unica soluzione;- il secondo riporta ad un valo-re a scelta tra - “R” – “ravvedi-mento” oppure “N” – no “ravve-dimento”;- il terzo corrisponde, invece,ad un valore a scelta tra “V” -immobili variati oppure “N” –immobili non variati;- dal quarto al sesto carattere,del numero degli immobili da001 a 999.Infine, nel campo “riferimentoB” sarà inserito l’anno d’impo-sta nel quale è stato effettuatoil versamento in formato“AAAA”.

E’ stato reso noto sul sitoweb del Dipartimento dellefinanze il Decreto Mef 13maggio 2016, in attesa dipubblicazione in G.U., aven-te ad oggetto “Integrazionedel Decreto 11 marzo 2015 edella Nota metodologica rela-tiva alla procedura di calcoloe aggiornamento della stimadelle capacità fiscali per sin-golo Comune delle Regioni astatuto ordinario”.Il Documento di prassi inanalisi integra le disposizio-ni contenute nel Dm. Mef 11marzo 2015.L’articolo unico del Dm. hadisposto che, ai sensi del-

l’art. 1, comma 380-quater,della Legge n. 228/12, èadottato l’aggiornamentodella stima delle capacitàfiscali per singolo Comunedelle Regioni a statuto ordi-nario e la Nota metodologi-ca relativa alla procedura dicalcolo e alla stima dellecapacità fiscali per singoloComune delle Regioni a sta-tuto ordinario.Nel dettaglio, l’aggiorna-mento della Nota metodolo-gica è contenuto nell’Allega-to “A”, mentre l’aggiorna-mento della stima dellecapacità fiscali per ogni sin-golo Comune è riportata

nell’Allegato “B”.I 2 Allegati sopra menzionatitengono conto delle modifi-

che normative introdottecon la Legge n. 208/15 (“Leg-ge di stabilità 2016”).

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31 maggio 2016

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO11

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TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

E’ stata pubblicata sul sito delMef – Dipartimento dellefinanze, la Circolare 11 mag-gio 2016 n. 2/DF, avente adoggetto “Processo tributariotelematico – Linee guida.Decreto del Ministero dell’Eco-nomia e delle Finanze 23dicembre 2013, n. 163, pubbli-cato in G.U. n. 37 del 14 feb-braio 2014 e Decreto del Diret-tore generale delle Finanze del4 agosto 2015, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 184 del 10agosto 2015”.Il Documento di prassi incommento contiene le dispo-sizioni tecniche per il correttoespletamento delle praticheda parte degli utenti che siavvalgono della facoltà di uti-lizzo del processo tributariotelematico nelle Regioni in cuiè stata avviata la fase di speri-mentazione (Toscana eUmbria).Dal 1° dicembre 2015, nelleCommissioni tributarie delleRegioni sopra menzionate, è

possibile utilizzare, previaregistrazione al “Sistema infor-mativo della giustizia tributa-ria”, la Posta elettronica certifi-cata per la notifica di ricorsi eappelli, nonché per deposita-re gli atti e i relativi allegatiper via telematica, ricevendoonline il numero di iscrizione aruolo della controversia.Il Ministero ha precisato chenella fase attuativa del pro-cesso tributario telematicovige il principio della facoltati-vità della scelta dell’utilizzodel canale telematico per l’e-spletamento delle formalitàpreviste dalla normativa disettore.Sulla scorta di detto principiociascuna parte può optare,indipendentemente dallescelte dell’altra, per l’utilizzodel canale telematico per l’ef-fettuazione di depositi, comu-nicazioni e notifiche.In sostanza, in presenza diricorsi o appelli notificati edepositati con le modalità tra-

dizionali, la parte che resistein giudizio può autonoma-mente decidere di avvalersi omeno del processo tributariotelematico, non inficiando inalcun modo la validità deldeposito. Qualora la parteopti per il processo tributariotelematico in primo grado èobbligata ad utilizzare anchenei gradi successivi di giudiziole medesime modalità di noti-fica, deposito e comunicazio-ne degli atti processuali.Nel caso in cui una parte sosti-tuisca il proprio difensore, ilsubentrate può optare tra l’u-tilizzo del processo tributariotelematico o quello cartaceo.Nel prosieguo del Documen-to di prassi in commento,sono riportate le modalitàtecniche per l’espletamentodei seguenti adempimenti:● registrazione al Processotributario telematico;● assistenza tecnica e procuraalle liti;● notifica telematica del

ricorso/appello e degli altriatti;● deposito telematico degliatti;● deposito del ricorso/appel-lo e di altri atti (ottemperan-za, reclamo, opposizione diterzo, ecc.);● deposito delle controdedu-zioni e dell’appello incidenta-le;● deposito degli atti successi-vi;● attestazione di pagamentodel contributo unificato.Inoltre, sono indicati i requisititecnici dei files: degli atti pro-cessuali e dei relativi allegati;la Tabella dei codici anomalie;delle ricevute del processo tri-butario telematico; delle atte-stazioni temporali dellecomunicazioni, notificazioni edepositi telematici; della for-mazione del fascicolo infor-matico e delle comunicazionidelle udienza e dei dispositividei provvedimenti giurisdizio-nali.

Il Ministero dell’Interno –Direzione centrale per i Servi-zi Demografici, con la Circola-re n. 5 del 16 maggio 2016, hainvitato i Comuni a trasmette-re all’Aire centrale, entro il 14giugno 2016, i dati relativi aicittadini italiani residenti all’e-stero iscritti nella propria Ana-grafe.La richiesta è stata motivatacon la necessità di allineare idati contenuti nell’Aire cen-trale e quelli registrati neglischedari consolari, al fine didisporre di informazioni

aggiornate per la predisposi-zione delle liste elettorali invista del referendum costitu-zionale che dovrebbe portaregli italiani alle urne il prossimoottobre. Prima di procedere all’invio, iComuni devono:- accertarsi che i dati in que-stione siano corretti e com-pleti;- procedere tempestivamentealla trattazione delle comuni-cazioni degli uffici consolari(iscrizione, variazione, cancella-zione) per evitare disallinea-

menti trai dati registrati negliarchivi comunali e quelli con-tenuti negli schedari consolari;- cancellare le posizioni dop-pie e quelle degli ultracente-nari per i quali non sia statafornita la prova di esistenza invita.

La Circolare enfatizza infinel’assoluta necessità di compi-lare correttamente, nella tra-smissione dei dati richiesti, ilcampo relativo al diritto divoto (elettore, non iscritto nel-le liste elettorali, perdita deldiritto di voto).

Processo tributario telematico: pubblicata la Circolare Mef contenente le “Linee guida”

Aire centrale: il Viminale invita i Comuni ad aggiornare i dati in vista del referendum costituzionale

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31 maggio 2016NOTIZIARIO 11TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali4

È stato pubblicato sulla G.U.n. 122 del 26 maggio 2016 ilDm. Mef 12 maggio 2016,concernente le modalità ditrasmissione dei bilanci e deidati contabili degli Enti terri-toriali e dei loro Organismi edEnti strumentali alla “Bancadati delle Pubbliche Ammini-strazioni” (“Bdap”), ai sensidell’art. 13, comma 1, dellaLegge n. 196/09.L’art. 1 del Decreto in com-mento dispone che le Regio-ni, le Province autonome diTrento e di Bolzano, gli EntiLocali, i loro Organismi e Entistrumentali in contabilitàfinanziaria, e il Consiglio delleRegioni e delle Provinceautonome di Trento e di Bol-zano, trasmettono alla “Bancadati delle Pubbliche Ammini-strazioni” (“Bdap”) di cuiall’art. 13, della Legge n.196/09, gestita dal Diparti-mento della Ragioneria delloStato del Mef: a) i bilanci di previsione, com-presi gli Allegati previsti dal-l’art. 11, comma 3, lett. da a) ah), del Dlgs. n. 118/11, predi-sposti secondo gli schemi dicui all’Allegato n. 9 del mede-simo Decreto; b) i rendiconti della gestione,compresi gli Allegati previstidall’art. 11, comma 4, lett. daa) a p), del Dlgs. n. 118/11,predisposti secondo gli sche-mi di cui all’Allegato n. 10 alpredetto Decreto; c) le variazioni al bilancio diprevisione, secondo lo sche-ma di cui agli Allegati n. 8/1 e8/2 al Dlgs. n. 118/11;d) i bilanci consolidati, com-presi gli Allegati previsti dal-l’art. 11-bis, comma 2, lett. a) eb), del Dlgs. n. 118/11, predi-sposti secondo gli schemi dicui all’Allegato n. 11 al pre-detto Decreto;

e) il “Piano degli indicatori edei risultati attesi di bilancio”di cui all’art. 18-bis del Dlgs. n.118/11. Gli Enti strumentali di Regio-ni ed Enti Locali che adottanola contabilità economico-patrimoniale, ed i loro Orga-nismi strumentali, trasmetto-no alla “Bdap”: a) il budget economico, com-preso il prospetto relativoalla ripartizione delle previ-sioni dei pagamenti per mis-sioni e programmi, di cuiall’Allegato n. 15 al Decretodel Dlgs. n. 118/11; b) il bilancio di esercizio,compreso il prospetto relati-vo alla ripartizione dei paga-menti per missioni e pro-grammi, di cui all’Allegato n.15 al Dlgs. n. 118/11. Dai predetti obblighi di tra-smissione sono esclusi gliEnti strumentali delle Regio-ni e delle Province autonomedi Trento e di Bolzano coin-volti nella gestione della spe-sa sanitaria finanziata con lerisorse destinate al Serviziosanitario nazionale, comeindividuati dall’art. 19 delDlgs. 23 giugno 2011, n. 118,e i corrispondenti Enti delleAutonomie speciali. L’invio dei dati alla “Bdap”assolve all’obbligo previstodall’art. 227, comma 6, delTuel, di trasmissione telema-tica alla Corte dei conti. Il comma 3 dell’art. 1 disponeche gli Organismi strumenta-li sono le articolazioni orga-nizzative, anche a livello terri-toriale delle Regioni, delleProvince autonome, degliEnti Locali, e dei loro Entistrumentali, dotate di auto-nomia gestionale e contabile,prive di personalità giuridica,quali le gestioni fuori bilan-cio autorizzate da legge e le

istituzioni di cui all’art. 114del Tuel. Il comma 4 successivo dispo-ne che gli Enti strumentalidegli Enti territoriali sonodefiniti dall’art. 11-ter, delDlgs. n. 118/11.L’art. 2 del Decreto disponeche le Regioni, le Provinceautonome di Trento e di Bol-zano, gli Enti Locali, i loroOrganismi e Enti strumentaliin contabilità finanziaria, e ilConsiglio delle Regioni e del-le Province autonome diTrento e di Bolzano, trasmet-tono alla “Bdap” i dati afferen-ti al bilancio di previsione(come da schema del bilan-cio di previsione - Entrate, dicui all’Allegato n. 9 al Dlgs. n.118/11) secondo la strutturadi quarto livello del “Pianofinanziario” del “Piano dei con-ti integrato”, specificando perciascuna voce delle previsio-ni di entrata: 1) i residui presunti al termi-ne dell’esercizio precedentequello cui si riferisce il bilan-cio; 2) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N-1,precedente quello cui si rife-risce il bilancio; 3) le previsioni definitive dicassa dell’anno precedentequello cui si riferisce il bilan-cio; 4) le previsioni di competen-za dell’anno N; 5) le previsioni di cassa del-l’anno N; 6) le previsioni di competen-za dell’anno anno N+1; 7) le previsioni di competen-za dell’anno anno N+2.Per ciascuna voce delle previ-sioni di spesa di IV livello del“Piano finanziario” di cuiall’Allegato n. 6 del Dlgs. n.118/11, distintamente perciascun programma di cui

all’Allegato n. 14 del predettoDecreto, con l’esclusione del-le voci del Piano dei contiriguardanti il “Fondo plurien-nale vincolato” di parte cor-rente e in conto capitale, leRegioni, le Province autono-me di Trento e di Bolzano, gliEnti Locali, i loro Organismi eEnti strumentali in contabi-lità finanziaria, e il Consigliodelle Regioni e delle Provinceautonome di Trento e di Bol-zano trasmettono alla “Bdap”i dati contabili corrisponden-ti alle voci previste nelloschema del bilancio di previ-sione - Spese, di cui all’Alle-gato n. 9 al Dlgs. n. 118/11,riguardanti:1) i residui presunti al termi-ne dell’esercizio precedentequello cui si riferisce il bilan-cio; 2) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno prece-dente quello cui si riferisce ilbilancio; 2) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno prece-dente quello cui si riferisce ilbilancio – di cui già impegna-to; 3) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno prece-dente quello cui si riferisce ilbilancio – di cui fondo plu-riennale vincolato;4) le previsioni definitive dicassa dell’anno precedentequello cui si riferisce il bilan-cio; 5) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N; 6) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N – dicui già impegnato; 7) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N – dicui “Fondo pluriennale vinco-lato”; 8) le previsioni definitive dicassa dell’anno N;

Bilanci e dati contabili Enti Locali: approvate le modalità di trasmissione alla Corte dei conti

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31 maggio 2016 NOTIZIARIO11 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

9) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N+1; 10) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N+1 –di cui già impegnato; 11) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N+1 –di cui “Fondo pluriennale vin-colato”; 12) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N+2; 13) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N+2 –di cui già impegnato; 14) le previsioni definitive dicompetenza dell’anno N+2 –di cui “Fondo pluriennale vin-colato”. Con riguardo ai dati afferential rendiconto, ai sensi dell’art.3, del Decreto in commento,le Regioni, le Province auto-nome di Trento e di Bolzano,gli Enti Locali, i loro Organi-smi e Enti strumentali in con-tabilità finanziaria, e il Consi-glio delle Regioni e delle Pro-vince autonome di Trento edi Bolzano trasmettono allaBdap, i seguenti dati, secon-do la struttura del “Piano deiconti integrato”: a) per ciascuna voce di entra-ta, di IV e V livello del “Pianofinanziario” di cui all’Allegaton. 6 del Dlgs. n. 118/11, tra-smettono: 1) il codice identificativo del-le transazioni riguardanti lerisorse dell’Unione europea; 2) il codice identificativo del-l’entrata ricorrente e nonricorrente; 3) il codice identificativo delperimetro sanitario (solo perle Regioni); 4) il totale dei residui attivi al1/1 (Rs); 5) le previsioni definitive dicompetenza (Cp); 6) le previsioni definitive dicassa (Cs); 7) il totale delle riscossioni inc/residui (Rr);8) il totale delle riscossioni inc/competenza (Rc); 9) il totale dei riaccertamentidei residui (R);

10) il totale degli accerta-menti (A). I dati di cui ai n. 1) e 3) sonocompilati solo per le voci diquinto livello del “Piano deiconti”, mentre per quelli rela-tivi ai n. 4), 5), 6) e 9) sonocompilati almeno al IV livellodel “Piano dei conti”. Dal n. 4) al n. 10) corrispondo-no alle voci previste nelloschema del rendiconto dellagestione “Conto del bilancio –Gestione delle entrate”, di cuiall’Allegato n. 10, al Dlgs. n.118/11; b) le Regioni, le Provinceautonome di Trento e di Bol-zano, gli Enti Locali, i loroOrganismi e Enti strumentaliin contabilità finanziaria, e ilConsiglio delle Regioni e del-le Province autonome diTrento e di Bolzano, per cia-scuna voce di spesa, di IV e Vlivello del “Piano finanziario”di cui all’Allegato n. 6 delDlgs. 23 giugno 2011, n. 118,distintamente per ciascunProgramma di cui all’Allegaton. 14 del predetto Dlgs. n.118/11, con l’esclusione dellevoci del “Piano dei conti”riguardanti il “Fondo plurien-nale vincolato” di parte cor-rente e in conto capitale, tra-smettono: 1) il codice Cofog; 2) il codice identificativo del-le transazioni riguardanti lerisorse dell’Unione europea; 3) il codice identificativo delperimetro sanitario (solo perle regioni); 4) il codice identificativo del-la spesa ricorrente e nonricorrente; 5) il codice unico di progetto(Cup); 6) il totale dei residui passivial 1/1/20.. (Rs); 7) le previsioni definitive dicompetenza (Cp); 8) le previsioni definitive dicassa (Cs); 9) il totale dei pagamenti inconto residui (Pr); 10) il totale dei pagamenti in

c/competenza (Pc); 11) il totale del riaccertamen-to dei residui (R); 12) il totale degli impegni (I); 13) il totale del “Fondo plu-riennale vincolato” (Fpv). Dal n. 1) al n. 5) sono compila-te solo per le voci di V livellodel “Piano dei conti”. I numeri 6), 7), 8) e 11) sonocompilate le voci almeno alIV livello del “Piano dei conti”.I numeri da 6) a 13) corri-spondono alle voci previstenello schema del rendicontodella gestione “Conto delbilancio – Gestione delle spe-se”, di cui all’Allegato n .10 alDlgs. n. 118/11. c) per i componenti positividel Conto economico, ciascu-na voce del “Piano economi-co” di VI livello riporta: - totale dare; - totale avere. d) per i componenti negatividel Conto economico, distin-tamente per Programma, cia-scuna voce del “Piano econo-mico” di VI livello riporta: - totale dare; - totale avere. e) per ciascuna voce del “Pia-no patrimoniale”, riporta: - totale dare; - totale avere. L’art. 4 del Decreto definisce itempi della trasmissione deidati contabili predetti alla“Bdap”. I dati contabili relativi albilancio di previsione ex art.1, comma 1, lett. a) e art. 2,dovranno essere trasmessientro 30 giorni dall’approva-zione del bilancio di previsio-ne, a decorrere da quello rela-tivo all’esercizio 2017 e tra il1° e il 31 dicembre 2016 conriferimento all’esercizio 2016. I dati contabili relativi al ren-diconto della gestione ex art.1, comma 1, lett. b), e art. 3,dovranno essere trasmessientro 30 giorni dall’approva-zione del rendiconto dellagestione, a decorrere daquello relativo all’esercizio

2016. Le Regioni e le Province auto-nome di Trento e di Bolzano, irelativi Consigli e Organismistrumentali, dovranno tra-smettere alla Bdap anche idati contabili di cui all’art. 1,comma 1, lett. b), e di cuiall’art. 3 relativi allo schemadi rendiconto approvato,entro 30 giorni dall’approva-zione della Giunta o, in assen-za della Delibera di Giunta,relativi ai dati di preconsunti-vo, entro 30 giorni dalla sca-denza per l’approvazione daparte della Giunta. Gli Enti Locali, i loro Enti eOrganismi strumentali, e gliEnti strumentali delle Regio-ni, se il Rendiconto dellagestione non è approvatoentro i termini previsti dal-l’art. 18 del Dlgs. n. 118/11,entro i 30 giorni successivitrasmettono anche i dati con-tabili di cui all’art. 1, comma1, lett. b) e di cui all’art. 3 rela-tivi allo schema di rendicontoapprovato dalla Giunta o, inassenza della delibera diGiunta, relativi ai dati di pre-consuntivo.I dati contabili relativi allevariazioni di bilancio ex art. 1,comma 1, lett. c), dovrannoessere trasmessi entro 30giorni dall’approvazione, del-le variazioni di bilancio, adecorrere dall’esercizio 2017.I dati relativi al bilancio con-solidato di cui all’art. 1, com-ma 1, lett. d), dovranno esseretrasmessi entro 30 giorni dal-l’approvazione del bilancioconsolidato, a partire dall’e-sercizio 2016.I dati relativi al Piano degliindicatori e dei risultati attesidi bilancio ex art. 1, comma 1,lett. e), dovranno essere tra-smessi entro 30 giorni dal-l’approvazione del bilancio diprevisione o del rendicontoper gli Enti Locali e dei loroOrganismi e Enti strumentali,e entro 30 giorni dall’appro-vazione del Piano per le

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6 giugno 2016NOTIZIARIO 11TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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Regioni e i loro Organismi edEnti strumentali, a decorreredal rendiconto 2016 e albilancio di previsione 2017.Gli Enti strumentali di Regio-ni ed Enti Locali che adottanola contabilità economicopatrimoniale, ed i loro Orga-nismi strumentali trasmetto-no alla “Bdap” il budget eco-nomico, entro 30 giorni dal-l’approvazione (a decorreredall’esercizio 2017). Gli Entitrasmettono l’Allegato con-cernente la ripartizione delleprevisioni di pagamenti permissioni e programmi adecorrere dal secondo eserci-zio successivo a quello diavvio della rilevazione Siope. Sempre gli Enti strumentalidi Regioni ed Enti Locali cheadottano la contabilità eco-

nomico patrimoniale, ed iloro Organismi strumentalitrasmettono alla “Bdap” ilbilancio di esercizio, entro 30giorni dall’approvazione (adecorrere dall’esercizio2017). Gli Enti trasmettonol’Allegato concernente laripartizione dei pagamentiper missioni e programmi adecorrere dall’esercizio diavvio della rilevazione Siope. Le Autonomie speciali e i loroEnti e Organismi strumentaliche applicano il Dlgs. n.118/11 decorrere dall’eserci-zio 2016, trasmettono i propribilanci, rendiconti e dati con-tabili alla “Bdap” a partire dal-l’esercizio in cui sono tenutiall’adozione dei nuovi sche-mi di bilancio con funzioneautorizzatoria.

Ai sensi dell’art. 5 del Decretoin commento, la trasmissionealla “Bdap” dei dati contabilipredetti dovrà rispettare illinguaggio standard per lacomunicazione di informa-zioni economiche e finanzia-rie “eXtensible Business Repor-ting Language” (Xbrl) e lostandard per la codifica edecodifica “eXtensible MarkupLanguage” (Xml) secondo letassonomie e le modalità tec-niche individuate d’intesacon la Corte dei conti resedisponibili su apposito Alle-gato tecnico di trasmissionepubblicato sul sito Internetdel Mef – Dipartimento dellaRagioneria generale delloStato – Portale “Bdap” entro90 giorni dalla data di pubbli-cazione del Decreto in com-

mento. Gli Allegati ai bilanci e ai ren-diconti riguardanti le Relazio-ni, dovranno essere trasmessiin formato pdf secondo lemodalità tecniche predette.I Responsabili finanziari degliEnti dovranno comunicaretempestivamente al Mef -Dipartimento della Ragione-ria generale dello Stato, gliaggiornamenti concernentile informazioni anagrafichenecessarie per la trasmissio-ne dei bilanci e degli altri daticontabili, pubblicate dal 30giugno 2016 nel sito internetdel Mef – Dipartimento dellaRagioneria generale delloStato – Portale “Bdap”, neglielenchi degli Enti tenuti allatrasmissione dei propri bilan-ci e dati contabili.

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Centro Studi Enti Locali

I QUESITI11

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Per quanto concerne i quesiti1) e 2), occorre precisare chela Legge n. 296/06 (“Finanzia-ria 2007”), ha introdotto signi-ficative novità nel campo deiTributi locali anche riguardola materia dei rimborsi.In particolare l’art. 1, comma164, della Legge n. 296/06, hafissato in 5 anni, indipenden-temente dal tipo di Tributo, iltermine entro il quale il con-tribuente ha facoltà di richie-dere il rimborso delle sommeindebitamente versate all’En-te Locale.A tal fine furono abrogati, sial’art. 13, del Dlgs. n. 504/92, in

materia di Ici (che fissava in 3anni il termine per effettuarela richiesta del rimborso), sial’art. 9, comma 6, del Dlgs. n.507/93 in materia di Impostasulla pubblicità e diritti sullepubbliche affissioni (che fis-sava in 2 anni il termine entrocui effettuare la richiesta delrimborso), nonché l’art. 51,comma 6, del Dlgs. n. 507/93,in materia di Tosap (che fissa-va in 3 anni il termine entrocui effettuare la richiesta delrimborso) e l’art. 75, commi 2e 3, del Dlgs. n. 507/93, inmateria di Tarsu (che, in casodi cessazione in corso d’anno,

e quindi di Tributo iscritto aruolo, denuncia di cessazioneo tardiva, fissava un termineper la richiesta di rimborso di6 mesi dalla notifica del ruolocui era iscritto il Tributo; intutti gli altri casi, la richiestadoveva essere formulataentro i 2 anni dall’avvenutopagamento).Sulla base del disposto del-l’art. 1, comma 164, della Leg-ge n. 296/06, applicabile atutti i Tributi locali, e quindianche all’Imposta comunalesulla pubblicità, è stato stabi-lito che il rimborso delle som-me versate e non dovute

deve essere richiesto all’Enteimpositore competente entroil termine di 5 anni dal giornodel versamento ovvero daquello in cui è stato accertatoil diritto alla restituzione.Il medesimo art. 1, comma164, della Legge n. 296/06,statuisce inoltre che l’EnteLocale è tenuto ad effettuareil rimborso entro 180 giornidalla data di presentazionedell’istanza. Si è procedutoquindi ad un ampliamentodel termine a disposizionedell’Ente impositore perprovvedere al rimborso, poi-ché la legislazione preceden-

I QUESITIImposta sulla pubblicità: applicazione alle Tabaccherie e ai negozidi telefoniadi Alessandro Maestrelli - Laureato in Economia e commercio,Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali

di Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Il testo del quesito:“Con riferimento all’Imposta sulla pubblicità, poniamo i seguenti quesiti:

1) i rimborsi per l’Imposta versata in eccesso dal contribuente possono essere processati in automatico, oppure solo su istanza dellostesso?

2) alla data odierna quante annualità sarebbe tenuto a rimborsare il Comune?3) ai fini della correttezza del ns. operato, riportiamo la modalità di tassazione degli adesivi su vetrata di una Tabaccheria secondo

quanto previsto dal ns. Regolamento comunale:3.1) l’insegna di esercizio (cm. 230x40) è stata considerata esente;

3.2) l’adesivo riportante la scritta ‘Servizio Stampa Rapida, timbri – biglietti da visita’ è stato considerato esente;3.3) l’adesivo ‘Punto Lis’ (cm. 21x13) è stato considerato esente;

3.4) l’adesivo Ricariche telefoniche fax e fotocopie è stato considerato esente;3.5) l’adesivo sopra il distributore automatico di sigarette e grattini considerato esente;

3.6) scritta ‘Tabacchi’ (cm. 5,5x9) sottoposta a tassazione;3.7) scritta ‘Gratta e vinci’ (cm. 20x9) sottoposta a tassazione;

3.8) immagine ‘Gioco del lotto’ (cm. 83x19) sottoposta a tassazione;3.9) logo ‘Gratta e vinci’ (cm. 46x36) sottoposto a tassazione;

3.10) logo ‘Tabacchi 24h’ (cm. 24x45) sottoposto a tassazione.Le voci sottoposte a tassazione sono state considerate singolarmente con l’arrotondamento al mq.

convenzionale, per un totale di 5 mq.4) Per quanto riguarda i negozi di telefonia i marchi commerciali delle ricariche telefoniche sono stati tassati

tutti i singoli adesivi arrotondando ciascuno di esso ad 1 mq.”

La risposta dei nostri esperti:

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6 giugno 2016I QUESITI 11TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali8

te stabiliva che il Comunedoveva provvedere al rimbor-so entro 90 giorni dalla datadi presentazione delladomanda per l’Imposta dipubblicità, Tosap e Tarsu.Qualora il diritto alla restitu-zione dipenda dall’esito di unprocedimento contenzioso, ladata di decorrenza del termi-ne per la richiesta di rimborsoè quella del passaggio in giu-dicato della Sentenza chedefinisce il ricorso.Riportiamo di seguito unesempio particolare: Un contribuente ha pagatol’Imposta comunale di pub-blicità annuale per l’anno2016 per uno striscione pub-blicitario di vendita per unimmobile, il quale nel mese dimarzo è stato effettivamentevenduto con conseguenterimozione dello stesso. Nelcaso in cui il contribuentechieda il rimborso per la quo-ta d’imposta pagata ecceden-te i 3 mesi di effettiva esposi-zione dello striscione, risultacorretto operare detto rim-borso.Riteniamo non possibile pro-cedere al rimborso di unaquota di quanto versato atitolo d’Imposta annuale. Latariffa è commisurata adanno solare e non è fraziona-bile; non risulta neppure pos-sibile prevedere una dichiara-zione di cessazione che abbia

validità in corsod’anno. Infine, reputiamo nonpercorribile neppure la possi-bilità di trasformare la denun-cia annuale in denuncia tem-poranea per 3 mesi e congua-gliare quanto anticipatamen-te versato.In merito al quesito 3), sull’in-terpretazione della nozionedi “insegna di esercizio”, anchecon riferimento ai 2 esempispecifici su “adesivi su vetrine”,occorre precisare quantosegue.Definizione di “insegna di eser-cizio”

La scritta che definisce l’inse-gna d’esercizio deve avere,come disposto anche dallaCircolare Mef 3 maggio 2002,n. 3/DPF, “la funzione di indica-re al pubblico il luogo di svolgi-mento dell’attività economica”e deve essere posta sull’edifi-cio o nelle sue pertinenze,così che ogni sede o filiale diattività potrà esporre le pro-prie insegne d’esercizio perindicare distintamente il luo-go di svolgimento dell’atti-vità.In base al presente principio,ogni unità locale avrà dirittoall’esposizione di insegned’esercizio in esenzione fino amq 5,00 complessivi (art. 17,comma 1-bis, del Dlgs. n.507/93).Il criterio è stato definito dalMef in 2 Circolari esplicative:1. Circolare Mef 8 febbraio2002, n. 1/DPF, la quale hadisposto che “... si aggiungeche rientrano nella fattispeciein questione anche le insegneche contraddistinguonocomunque i luoghi ove si svol-ge l’attività dell’impresa, quin-di anche le sedi secondarie, inquanto la norma non limital’esenzione alla sede legale oprincipale della stessa…..”;2. Circolare Mef 3 maggio2002 n. 3/DPF, la quale ha pre-visto che “... occorre infineribadire quanto precisato nellaCircolare n. 1/DPF dell’8 feb-braio 2002, e cioè che le inse-gne di esercizio che rientranonell’esenzione in esame sonoquelle che contraddistinguonocomunque i luoghi ove si svol-ge l’attività commerciale o diproduzione di beni o servizi,quindi anche le eventuali sedisecondarie, in quanto la normanon limita l’esenzione ai mezziche contraddistinguono lasede legale o principale...”.Per le scansioni della Tabac-cheria Centrale, concordiamocon l’esenzione per la partesuperiore di “Tabaccheria Cen-trale” (230x40 cm.) e per l’a-

desivo vicino alla portarecante la scritta “Servizio distampa rapida - Timbri -Biglietti da visita” (60x18 cm.),mentre per gli altri messaggidella stessa scansione, occor-re premettere che, ai sensidell’art. 7, del Dlgs n. 507/93,ai fini della determinazionedell’Imposta sulla pubblicitàrileva il mezzo pubblicitario,indipendentemente dalledimensioni delle scritte posteall’interno dello stesso.Pertanto, è corretto misurarel’intera superficie dell’im-pianto escludendo solamen-te i manufatti a supporto del-l’impianto stesso (ad esem-pio, pali di sostegno).Questo criterio di misurazio-ne, che vede rilevante il “mez-zo pubblicitario”, trova ampiaconferma in numerose Sen-tenze di Cassazione - tra lealtre citiamo la Sentenza Cor-te di Cassazione 6 dicembre2012, n. 12684 e la SentenzaCorte di Cassazione 15 mag-gio 2002, n. 7031 - che hannochiarito che la superficieimponibile da prendere abase per il calcolo dell’Impo-sta deve essere quella relativaall’intera installazione pubbli-citaria.Ciò premesso, le immaginiesposte nelle vetrine di unaattività commerciale, purchéinerenti ovviamente l’attivitàsvolta all’interno dell’eserci-zio, rappresentano a tutti glieffetti dei mezzi pubblicitaricon carattere di invito o sti-molo verso il pubblico allaconsumazione del bene invendita ovvero alla fruizionedel servizio offerto.Riteniamo pertanto che laparte di vetrina con esposi-zione di “Gioco del lotto”, logo“Gratta e Vinci”, logo “PuntoLis”, l’adesivo con la dicitura“Ricariche telefoniche - Fax eFotocopie” e la parte di vetrinalogo “Tabacchi 24 h”, l’adesivo“Gratta e vinci” e l’adesivo “Self- Service 24 H Tabacchi”, rientri-

no nel presupposto d’impo-sta fissato nell’art. 5 del Dlgs.n. 507/93.Poi occorre verificare ledimensioni delle suddettepubblicità esposte e applica-re, nel caso di dimensionicomplessivamente inferiori almezzo metro quadrato perciascuna vetrina, l’art. 17,comma 1, lett. a), del Dlgs. n.507/93, il quale dispone che“sono esenti dall’Imposta: a) lapubblicità realizzata all’inter-no dei locali adibiti alla vendi-ta di beni o alla prestazione diservizi quando si riferiscaall’attività negli stessi esercita-ta, nonché i mezzi pubblicitari,ad eccezione delle insegne,esposti nelle vetrine e sulle por-te di ingresso dei locali medesi-mi purché siano attinentiall’attività in essi esercitata enon superino, nel loro insieme,la superficie complessiva dimezzo metro quadrato per cia-scuna vetrina o ingresso”.Ricordiamo che, per quantoriguarda il criterio di misura-zione, occorrerà applicare ildispositivo contenuto nel-l’art. 7, comma 1, del Dlgs. n.507/93, ovvero che “l’Impostasulla pubblicità si determina inbase alla superficie della mini-ma figura piana geometrica incui è circoscritto il mezzo pub-blicitario indipendentementedal numero dei messaggi inesso contenuti”, quindi calco-lando per la tipologia ogget-to del quesito, l’ipotetica figu-ra che racchiude la superficieoccupata rispettivamentenelle 2 parti della vetrina dal-le diverse offerte e dallediverse immagini.Al fine di chiarire ulterior-mente, osserviamo che, aisensi dell’art. 5, del Dlgs. n.507/93, il presupposto del-l’Imposta di pubblicità ècostituito dalla “diffusione dimessaggi pubblicitari effettua-ta attraverso forme di comuni-cazione visive o acustiche,diverse da quelle assoggettate

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al diritto sulle pubbliche affis-sioni, in luoghi pubblici o aper-ti al pubblico o che sia da taliluoghi percepibile”; inoltre, “aifini dell’imposizione si conside-rano rilevanti i messaggi diffu-si nell’esercizio di una attivitàeconomica allo scopo di pro-muovere la domanda di beni oservizi, ovvero finalizzati amigliorare l’immagine del sog-getto pubblicizzato”.E’ innegabile che l’esposizio-ne di un adesivo contenentela descrizione dei servizi chesono offerti all’interno dellaTabaccheria ha lo scopo dipromuoverne la domanda (e,quindi, di promuovere ladomanda del servizio di ven-dita dei tabacchi oppure diinvio fax, ecc.). Qualora laTabaccheria operasse in loca-li privi di vetrine, magari alpiano alto di un palazzo, iltabaccaio lavorerebbe rice-vendo nel proprio negozio iclienti interessati, ascoltandole loro esigenze e, quindi, illu-strando loro i servizi che puòoffrire. Se il tabaccaio nonopera in tal modo, ma eserci-ta la propria attività in un fon-do al piano terra, munito divetrina, ed espone in talevetrina gli adesivi illustratividei servizi offerti, lo fa eviden-temente per pubblicizzarequei servizi, ossia, ripetiamo,

per promuoverne la doman-da (e, con la stessa, per pro-muovere la domanda dei suoiservizi).Quindi, l’esposizione nellavetrina dei locali di unaTabaccheria di adesivi conte-nenti la descrizione dei servi-zi offerti dalla stessa integra ilpresupposto impositivo del-l’Imposta di pubblicità, per-ché assolve alla funzione dipubblicizzare (anche senzal’adozione di modalità di rap-presentazione di caratterereclamistico) tali servizi e,quindi contestualmente, dipromuovere l’accesso delpubblico ai servizi offerti dal-la Tabaccheria. Occorre esa-minare adesso se la fattispe-cie vada inquadrata nell’e-senzione di cui all’art. 17,comma 1, lett. a), del Dlgs. n.507/93, che riguarda, tra l’al-tro, “i mezzi pubblicitari, adeccezione delle insegne, espo-sti nelle vetrine e sulle porte diingresso dei locali medesimipurché siano attinenti all’atti-vità in essi esercitata e nonsuperino, nel loro insieme, lasuperficie complessiva di mez-zo metro quadrato per ciascu-na vetrina o ingresso”, o nell’e-senzione di cui alla lett. b) delcitato art. 17 del Dlgs. n.507/93, che riguarda, tra l’al-tro, “gli avvisi al pubblico espo-

sti nelle vetrine o sulle porte diingresso dei locali, o in man-canza nelle immediate adia-cenze del punto di vendita,relativi all’attività svolta, non-ché quelli riguardanti la loca-lizzazione e l’utilizzazione deiservizi di pubblica utilità, chenon superino la superficie dimezzo metro quadrato”.In sostanza, si tratta di stabili-re se gli adesivi descrittivi deiservizi offerti vadano consi-derati “mezzi pubblicitari” -per i quali l’esenzione operapurché essi non superino, nelloro insieme, la superficiecomplessiva di mezzo metroquadrato per ciascuna vetri-na (o parte di essa) o ingresso- o “avvisi al pubblico”, per iquali l’esenzione opera pur-ché essi non superino, ciascu-no individualmente, la super-ficie di mezzo metro quadra-to. In proposito, osserviamoche nella nozione di “avvisi alpubblico” devono compren-dersi messaggi esclusivamen-te informativi in ordine all’at-tività esercitata nei locali: peresempio, avvisi sugli orari diapertura e chiusura, sulla pre-senza di un parcheggio riser-vato, sulle modalità di paga-mento accettate, o anche, nelcaso di esposizione di mercein vetrina, i cartelli che neindicano il prezzo o le carat-

teristiche. In altri termini,deve trattarsi di avvisi aventinon una funzione pubblicita-ria - vale a dire di promozionedel bene o del servizio offerto- ma la funzione di fornire agliinteressati le informazioninecessarie per fruire agevol-mente dell’attività esercitatanei locali.Alla stregua di tale principio,gli adesivi contenenti ladescrizione dei servizi offertidalla Tabaccheria non posso-no ricondursi alla nozione di“avvisi al pubblico”, perché essihanno, come sopra illustrato,una funzione promozionale,ossia la funzione di descrivereal cliente i servizi offerti dallaTabaccheria. La stessa quindigode dell’effetto promozio-nale generato dagli adesivi inesame anche indipendente-mente dalla riproduzione,sugli stessi, del proprio logo edei propri recapiti.In merito al quesito n. 4),riguardo ai marchi commer-ciali delle ricariche telefoni-che, concordiamo - per lemotivazioni di cui sopra – nel-la necessità di tassare lametratura totale, consideran-do tutti gli adesivi all’internodi un’unica figura piana, com-presa la scritta “Ricaricati qui”,sempre per le motivazioniaddotte nell’altro esempio.

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6 giugno 2016PRASSI E GIURISPRUDENZA 11TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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Ici: termine di decadenza dalla potestà di riscossione dei Tributi locali

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8364 del 27 aprile 2016Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha statuito che l’elevazione da 2 a 3 anni del termine di decadenza dell’Ente Localedalla potestà di riscossione dei Tributi locali, prevista dall’art. 1, comma 163, della Legge n. 296/06, non ha prorogato ex lege il ter-mine biennale previgente, ma ha introdotto un termine nuovo quanto a durata e decorrenza, individuata dalla definitività del-l’accertamento e non più dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento.Non decade, quindi, dalla potestà di riscossione l’Amministrazione comunale se essa, prima che spiri il nuovo termine triennale,provveda a formare e rendere esecutivo il ruolo, a nulla rilevando che, prima dell’entrata in vigore della nuova legge, essa fossedecaduta da tale facoltà alla stregua del termine previgente.Inoltre, la Suprema Corte ribadisce che, in tema di Ici, l’art. 1 della Legge n. 296/06 – che ha previsto, in sostituzione di quanto pre-cedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del Dlgs. n. 504/92, nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruo-li per la riscossione coattiva del tributo – si applica anche a quei casi in cui sia già intervenuta la notifica dell’accertamento o delruolo ed il contribuente li abbia impugnati, instaurando un giudizio non ancora concluso al momento dell’entrata in vigore dellacitata Legge.

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Processo tributario: inammissibilità dell’appello notificato per posta

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7518 del 15 aprile 2016In tema di contenzioso tributario, è causa d’inammissibilità dell’appello notificato per posta non la mancanza di attestazione daparte dell’appellante della conformità dell’atto d’impugnazione notificato rispetto a quello depositato presso la Segreteria dellaCommissione tributaria regionale, ma la sua effettiva difformità.Per quanto rileva nel caso di specie, la Corte di Cassazione presume la conformità quando le parti appellate si siano costituite sen-za sollevare alcuna eccezione al riguardo.

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Agevolazione “prima casa”: l’occupazione abusiva dell’immobile non implica la perdita dei benefici fiscali

Ctr Milano, Sentenza n. 2220 del 14 aprile 2016, In tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dell’acqui-rente che non abbia trasferito la propria residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, pur potendoriferirsi alla inutilizzabilità dello stesso per mancato compimento dei lavori o per mancato rilascio di titoli abilitativi, deve tuttaviaessere caratterizzata dai requisiti della non imputabilità al contribuente, della necessità e dell’imprevedibilità.Nel caso di specie – chiariscono i Giudici milanesi – appare evidente che la sopravvenuta ed imprevedibile occupazione abusivadell’abitazione integri un’ipotesi di forza maggiore, che i ricorrenti avevano denunciato prima della scadenza dei 18 mesi previstidalla norma per il trasferimento della residenza, iniziando successivamente le azioni per lo sgombero dell’immobile, comporta-mento che esclude qualsivoglia addebito di colpa nei loro confronti.

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Riscossione: l’avviso di accertamento deve indicarepresupposti di fatto e ragioni giuridiche che lo giustificano

Corte di Cassazione, Sentenza n. 954 del 20 gennaio 2016In tema di Imposte sui redditi, l’art. 42, comma 2, del Dpr. n. 600/73, richiede l’indicazione nell’avviso di accertamento, non soltan-to degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustifica-no, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo,di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur.Tali elementi conoscitivi devono essere forniti, non solo tempestivamente (ab origine nel Provvedimento), ma anche con quel gra-do di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

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LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

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Riscossione: non deve essere redatta alcuna relata o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento

in caso di notifica a mezzo raccomandata

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7184 del 12 aprile 2016Nella fattispecie in esame, è stata annullata una cartella di pagamento perché la notifica effettuata ex art. 140 del Cpc. era irritua-le, dato che la ricevuta della raccomandata informativa non conteneva la firma riferibile al destinatario. I Giudici di legittimità statuiscono che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avvisodi ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’Uf-ficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il “servizio postale ordinario” per la consegna dei plichi racco-mandati, in quanto le disposizioni di cui alla Legge n. 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’Ufficiale giudi-ziario ex art. 140 del Codice di procedura civile. Pertanto, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazionespecifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del desti-natario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del Cc., supe-rabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

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Tassa rifiuti: gli imballaggi terziari e secondari non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6358 del 1° aprile 2016La Corte di Cassazione ha affermato che gli imballaggi terziari nonché gli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta dif-ferenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani nell’esercizio del potere ad essi riconosciuto dall’art. 21, delDlgs. n. 22/97, e dalla successiva abrogazione dell’art. 39, della Legge n. 146/94. I Regolamenti che hanno previsto tale assimila-zione devono pertanto essere disapplicati in parte dal Giudice tributario.Ciò non comporta però che tali categorie di rifiuti siano di per sé esenti dalla Tarsu, bensì che ad esse si applichi la disciplina sta-bilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dall’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/93. Tale previsione rapporta la Tassa alle super-fici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla Tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e desti-nazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.Nel caso di imballaggi secondari è previsto, dall’art. 21, comma 7, del “Decreto Ronchi”, l’esonero dalla privativa comunale, qualorasia provato l’avviamento al recupero. In tal caso, l’operatore economico ha l’onere di dimostrare l’effettivo e corretto avviamentoal recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in basealle norme del Dlgs. n. 22/97. Sulla base della documentazione presentata dal contribuente, non si ha la riduzione della superficie tassabile, prevista dall’art. 62,comma 3, del Dlgs. n. 507/93, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto aduna riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettiva-mente avviata al recupero.

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Processo tributario: la compensazione delle spese giudiziali deve essere motivata

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9716 del 12 maggio 2016In materia di spese giudiziali, in particolare sulle “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, laSuprema Corte ha affermato che il Giudice non può compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio senza far riferimento alleparticolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia.I Giudici di legittimità hanno rilevato che, ai fini della compensazione, poiché nel provvedimento impugnato non sono stati fattirilievi al fatto processuale controverso, la compensazione delle spese non è legittima. Per tale motivo, la Corte di Cassazione ha annullato la Pronuncia del Giudice di merito con rimessione della lite, affinché si dispon-ga in merito alla regolazione delle spese di lite ed alla loro liquidazione.

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Nella fattispecie in esame, laSocietà ricorrente, svolgenteattività di supporto allariscossione delle entrate tri-butarie ed extratributariedegli Enti Locali, ha impugna-to il bando di gara, indettodalla Consip, per l’affidamen-to di “Servizi di accertamentoe riscossione dei tributi”, “Abili-tazione di fornitori per la cate-goria: servizi di supportoall’accertamento e alla riscos-sione in forma diretta per gliEnti Locali per la partecipazio-ne al Mercato elettronico dellaPubblica Amministrazione, dicui all’art. 328, comma 1, delDpr. n. 207/10”, nella parte incui, tra i requisiti per l’abilita-zione del fornitore, richiededi “essere un soggetto affida-tario delle attività di cui all’art.52, comma 5, lett. b), del Dlgs.n. 446/97”, e nella parte in cuiindividua le modalità di pre-sentazione delle domande diabilitazione a mezzo formaton web, cioè formato pdf. nonmodificabile, in tal modoobbligando il concorrente adichiarare di essere iscrittoall’Albo dei Concessionari dicui all’art. 53 del Dlgs. n.446/97.I Giudici hanno rilevato che,secondo la prevalente giuri-sprudenza, l’iscrizione nell’Al-bo di cui all’art. 53, comma 1,del Dlgs. n. 446/97, trova lapropria ratio nel maneggio

del denaro di pertinenza del-l’Ente pubblico che contrad-distingue la posizione dell’a-gente o concessionario dellariscossione delle entrate. Inparticolare, la recente Sen-tenza Tar Puglia n. 424/16, alfine di definire l’ambito diapplicazione della disposi-zione dell’art. 53, comma 3,del Dlgs. n. 446/97, ha chiari-to la distinzione tra l’affida-mento delle attività di riscos-sione in senso stretto delleentrate (tributarie e non)degli Enti Locali (per la qualeè richiesta l’iscrizione al sud-detto Albo) e l’affidamentodelle attività di supporto allagestione, accertamento eriscossione delle stesse. Qualora l’oggetto dell’appal-to sia costituito dall’attività disupporto alla gestione, accer-tamento e riscossione delleentrate tributarie degli EntiLocali, e non già dall’affida-mento di una concessionedel “Servizio di gestione, accer-tamento e riscossione di impo-ste e tasse locali”, “non viene inrilievo l’attribuzione di funzio-ni pubbliche”, ma si configurauna mera attività di supportoalla gestione, accertamento eriscossione quando “il con-trollo e la responsabilità sututte le attività di accertamen-to e riscossione rimane in capoalla stazione appaltante,attraverso l’utilizzo di modelli

da questa predisposti, nonchéattraverso il controllo e l’as-sunzione di responsabilità daparte del funzionario respon-sabile del Comune su tutte leattività svolte dall’aggiudica-taria”.L’attività puramente stru-mentale/propedeutica/preordinata alla liquidazione,all’accertamento ed allariscossione costituisce,secondo i Giudici pugliesi,attività diversa dalla riscos-sione in senso stretto, inquanto non comportante ladelega al privato della pote-stà pubblicistica (connessaalla riscossione di somme perconto dell’Ente). In caso di affidamento deiservizi di supporto alla liqui-dazione, accertamento eriscossione, quindi, l’obbliga-torietà dell’iscrizione all’Albodarebbe luogo ad illegitti-mità della stessa disciplina digara per evidente spropor-zione.Nel caso di specie, i Giudicilaziali rilevano che le censuresollevate da parte ricorrentesono fondate, emergendochiaramente dall’esame delCapitolato tecnico che tra leprestazioni richieste agli ope-ratori selezionati non è previ-sto il maneggio del denaro dipertinenza dell’Ente Locale.I Giudici hanno quindi preci-sato che il servizio cui si riferi-

sce la gara richiede al fornito-re di rendere solo ed esclusi-vamente attività di supporto,senza l’espletamento di alcu-na attività di recupero affida-ta all’aggiudicatario, né alcu-na amministrazione di dena-ro pubblico da parte di que-st’ultimo, sicché risulta deltutto ingiustificata la clausoladel bando che prevede apena di esclusione l’iscrizio-ne all’Albo dei Concessionari,in tal modo limitando ecces-sivamente la concorrenza infavore degli operatori iscrittiall’Albo di cui all’art. 53, delDlgs. n. 446/97, specie inragione dell’indiretto riferi-mento agli elevati requisitifinanziari previsti dall’art. 6del Dm. n. 289/00.Inoltre, puntualizzano i Giudi-ci, la Consip (stazione appal-tante nel caso di specie) nonpuò invocare il potere discre-zionale delle stazioni appal-tanti di fissare i requisiti dipartecipazione, dal momen-to che tale potere incontranecessariamente i limiti dellaragionevolezza, della propor-zionalità e del rispetto delprincipio della libera concor-renza, per scongiurare ilrischio di determinare un’ec-cessiva compressione dellaconcorrenza, che nel caso inesame discende dalla sud-detta clausola che limita l’ac-cesso alla gara a favore degli

Focus

Riscossione Tributi locali: il Tar Lazio conferma che non serve

l’iscrizione all’Albo per le attività di supporto

Tar Lazio Sentenza n. 5470 del 10 maggio 2016di Carolina Vallini - Laureata in giurisprudenza - Esperta in materie giuridiche applicatealle Amministrazioni pubbliche

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operatori iscritti all’Albo deiconcessionari di cui all’art.53, del Dlgs. n. 446/97.L’annullamento parziale delbando comporta la necessitàdella Consip di prevedere, inrelazione delle delicate fun-zioni di rilevanza pubblicisti-ca a cui afferiscono i servizi disupporto in questione, una

specifica disciplina sia inmateria di requisiti di onora-bilità, di professionalità ed’incompatibilità dei legalirappresentanti degli opera-tori economici, tenendo con-to delle previsioni degli artt.7, 9 e 10 del Dm. n. 289/00, siain materia di requisiti di ido-neità finanziaria, tecnica ed

organizzativa degli operatorieconomici, tenendo contodell’esigenza di non determi-nare una ingiustificata com-pressione della concorrenza.I Giudici hanno chiarito chediverse considerazioni valgo-no per la domanda di annul-lamento del bando nella par-te in cui individua le modalità

di presentazione delledomande di abilitazione amezzo format on web, cioèformato pdf. non modificabi-le. Detto format di presenta-zione non è di per sé illegitti-mo, ma lo diviene in via deri-vata, a causa dei profili di ille-gittimità del Capitolato digara.

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6 giugno 2016SCADENZIARIO 11TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Versamento somme da conto correntepostale

Occorre entro il presente termine versarein Tesoreria le somme disponibili sui con-ti correnti postali in ottemperanza alregime di “Tesoreria unica” previsto dallaLegge n. 920/84 – Quindicina preceden-te.

Versamento somme da Agenti dellariscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossioneversano alla Tesoreria comunale le som-me riscosse nel mese precedente suiconti correnti dedicati (art. 7, comma 2,lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

“Patto orizzontale nazionale” Ai sensi dell’art. 1, comma 732, della Leg-ge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”),entro la data odierna gli Enti Locali devo-no comunicare al Mef, mediante il sitoweb http://pareggiobilancio.mef.gov.it,l’entità degli spazi finanziari che sonodisposti a cedere/acquistare.

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta sugli acquistioperati nel mese precedente 2015 inambito istituzionale, a seguito dellenovità introdotte dal comma 629, del-l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (“Legge di stabilità 2015”) in materiadi “split payment” e del Decreto attuativoMef 23 gennaio 2015. Il versamento deveessere effettuato tramite Modello “F24EP”,codice tributo 620E, istituito con la Riso-luzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 enon è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta per il meseprecedente, da effettuarsi tramite Model-lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquistiinerenti servizi rilevanti Iva, delle novitàintrodotte dal comma 629, dell’art. 1 del-la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-naio 2015 che determinano fisiologica-mente, una volta esaurito l’eventuale cre-dito Iva dell’anno 2014, un versamentoperiodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazionidello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da partedegli Organi e le Amministrazioni delloStato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-conto mensile Irap, calcolato in base alleretribuzioni e compensi corrisposti nelmese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versa-mento deve essere operato telematica-mente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per leProvince, per i Comuni (tranne quelli conmeno di 5.000 abitanti che non benefi-ciano di trasferimenti statali) e per i Con-sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni eComunità montane con più di 10.000abitanti, che non si avvalgono della pos-sibilità di compensazione di cui all’art. 17del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-mite Modello “F24EP” delle ritenute allafonte sui redditi soggetti a tale disciplinacorrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2015

Entro tale data può essere compensatoin modo “orizzontale” il credito Iva matu-rato nel 2015 per importi superiori a Euro5.000 annui (importo modificato conProvvedimento Agenzia Entrate 16 mar-zo 2012), qualora sia stata inviata telema-ticamente la Dichiarazione “Iva 2016” mainferiori a Euro 15.000 annui, qualora nonsia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva2016” il “visto di conformità” o la firma del-l’Organo di revisione (Circolare Entrate n.1 del 15 gennaio 2009), con anno di rife-rimento 2015 sul Modello “F24”, codice6099. Si suggerisce di considerare anchegli effetti dello “split payment” commer-

ciale nella valutazione del quantum dapoter compensare.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014

Entro tale data può essere compensatoin modo “orizzontale” il credito Iva matu-rato nel 2014 per importi superiori a Euro5.000 annui (importo modificato conProvvedimento Agenzia Entrate 16 mar-zo 2012), essendo stata inviata telemati-camente entro il 30 settembre 2015 laDichiarazione “Iva 2015” ma inferiori aEuro 15.000 annui, qualora non sia statoapposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il“visto di conformità” o la firma dell’Orga-no di revisione (Circolare Entrate 15 gen-naio 2009, n. 1), con anno di riferimento2014 sul nuovo Modello “F24EP”, codice619E (di cui siamo in attesa delle istruzio-ni per la compilazione).

Contributo del 24% (31,72%) per i lavoratori parasubordinati

Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramiteil nuovo Modello “F24EP” (approvato conProvvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.98/10), del contributo del 24% (31,72%)sui compensi comunque denominati,corrisposti nel mese precedente per pre-stazioni inerenti ai rapporti di collabora-zione coordinata e continuativa di cuiall’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, diconversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-to l’art. 46-bis, prevedendo una nuovaprogressione di aliquote che arriverà al33% dal 2018, ma che il comma 491 delleLegge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,della Legge n. 247/07, ha poi aumentatodal 22% al 23,5% per il 2015 e al 24% peril 2016 l’aliquota per i soggetti che risulti-no assicurati presso altre forme obbliga-torie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, hadisposto che per i lavoratori autonomi,titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-ti alla “Gestione separata” e che non risul-tino iscritti ad altre gestioni di previden-za obbligatoria né pensionati, l’aliquotacontributiva è pari al 27% per l’anno2015 (vedi Circolare Inps 11 marzo 2015,n. 58), aliquota confermata anche per

Mercoledì giugno1

Venerdì giugno10

Mercoledì giugno15

Giovedì giugno16

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l’anno 2017 dal comma 203 della Leggen. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”).

Contributi per prestatori di lavorooccasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps, tramite il nuovo Model-lo “F24EP” (approvato con Provvedimento3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codicidi cui alla Risoluzione n. 98/10), con lestesse modalità previste per i collabora-tori coordinati e continuativi, dei contri-buti sui compensi corrisposti nel meseprecedente ai lavoratori occasionali il cuireddito annuo per tale tipo di prestazionisupera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,comma 2, del Dl. n. 269/03, convertitonella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Versamento delle acciseEntro la data odierna gli operatori eco-

nomici, per i prodotti soggetti ad accise,versano l’Imposta per tutti i quantitativiimmessi in consumo nel mese preceden-te. Il versamento deve essere effettuatopresso la Tesoreria provinciale dello Statoo attraverso Modello “F24”, con possibilitàdi compensazione con altri tributi e con-tributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).

Versamento somme da conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versarein Tesoreria le somme disponibili sui conticorrenti postali in ottemperanza al regimedi “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n.920/84 – Quindicina precedente.

Versamento Imu – prima/unica rataper l’anno 2016

Scade oggi il versamento della prima ratadell’Imposta municipale propria per il2016, calcolata sulla base delle aliquote edelle detrazioni dell’anno precedente, aisensi dell’art. 13, comma 13-bis, del Dl. n.201/11. Entro il medesimo termine il contribuen-te, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Dlgs. n.23/11, può versare in un’unica soluzionel’importo Imu dovuto per il 2016.

Versamento Tasi – prima/unica rataper l’anno 2016

Scade oggi il versamento della prima rataTasi per l’anno 2016, determinata sullabase dell’aliquota e delle detrazioni del-

l’anno precedente, ai sensi dell’art. 1,comma 688, della Legge n. 147/13 (“Leg-ge di stabilità 2014”).Entro il medesimo termine il contribuen-te, ai sensi dell’art. 1, comma 688, dellaLegge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”)può versare in un’unica soluzione l’im-porto Tasi dovuto per il 2016.

Versamento Tari - unica rata per l’anno 2016

Entro oggi il contribuente, ai sensi del-l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13(“Legge di stabilità 2014”), può versare inun’unica soluzione l’importo Tari dovutoper il 2016.

Irap – versamenti saldo 2015 e 1° acconto 2016

Scade in data odierna il termine per ilversamento Irap, tramite Modello “F24EP”,rispettivamente, del saldo 2015 e del 1°acconto 2016 sul “metodo contabile” inopzione applicato per i servizi commer-ciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n.446/97, utilizzando i codici-tributoapprovati con la Risoluzione 14 marzo2008, n. 98/E.

Attestazione mensile di liquiditàIl Tesoriere dei Comuni con popolazionesuperiore a 50.000 abitanti, entro la dataodierna, deve trasmettere al Ministerodell’Interno l’attestazione mensile relati-va alla liquidità a disposizione giacentenei conti aperti presso la sezione di Teso-reria (Circolare Ministero Interno n.11/07).

“Proposta immobili 2016”Gli Enti Locali e gli altri soggetti del Set-tore pubblico che intendono prendereparte alla campagna “Proposta immobili2016”, devono inoltrare la propria doman-da, segnalando - entro la data odierna -gli immobili di proprietà pubblica nonpiù impiegati per scopi istituzionali cheritengono siano da valorizzare o dismet-tere. Le modalità sono indicate nelComunicato n. 81 pubblicato il 2 maggio2016 sul proprio sito istituzionale, ilDipartimento del Tesoro e l’Agenzia delDemanio.

Aggiornamento bilancio di previsione2016/2018 – Allegati previsti dal Dm.

30 marzo 2016Entro oggi il Consiglio comunale dell’Enteprovvede ad approvare l’aggiornamentodel bilancio di previsione per il 2016/2018,al fine di approvare anche il Prospetto delpareggio di bilancio 2016/2018, allegatoobbligatorio al bilancio previsto dall’art. 1,comma 712, Legge n. 208/15. Il Prospettodi cui sopra è stato approvato con Dm. 30marzo 2016 e pubblicato sulla G.U. solo indata 20 aprile 2014. Quindi il presenteadempimento si rende necessario solo pergli Enti Locali che alla data del 20 aprilescorso avevano già approvato il bilancio diprevisione 2016.

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per pre-sentare in via telematica all’Agenzia delleEntrate, da parte degli Enti Locali chehanno assunto il ruolo di soggetti passiviIva in base alle nuove disposizioni invigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti icontenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”approvati dall’Agenzia con il Provvedi-mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gliacquisti di beni e servizi da soggetti nonresidenti effettuati nel mese precedente.

Riscossione entrate tributarieAi sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge25 febbraio 2016, n. 21, di conversione delDl. n. 210/15 (c.d. “Milleproroghe”), a partiredalla data odierna Equitalia Spa e le sueSocietà partecipate dovranno cessare losvolgimento di attività di accertamento,liquidazione e riscossione, spontanea ecoattiva, delle entrate, tributarie o patrimo-niali, di Comuni e loro Società partecipate.

Versamento somme da conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versare

Lunedì giugno20

Giovedì giugno30

Venerdì luglio1

Martedì giugno21

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6 giugno 2016SCADENZIARIO 11TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali16

in Tesoreria le somme disponibili sui con-ti correnti postali in ottemperanza alregime di “Tesoreria unica” previsto dallaLegge n. 920/84 – Quindicina preceden-te.

Versamento somme da Agenti della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossioneversano alla Tesoreria comunale le som-me riscosse nel mese precedente suiconti correnti dedicati (art. 7, comma 2,lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

Domenica luglio (*)10

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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