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1 STUDIO STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE MOSCATO TORAZZA PAPONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI COMMERCIALISTI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA - ANDAF Incontro del CLUB FINANZA del 18 ottobre 2007 LA VALUTAZIONE FISCALE DELL’INVESTIMENTO Relatore: Dott. Paolo Moscato

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CONFINDUSTRIA - ANDAFIncontro del CLUB FINANZA del 18 ottobre 2007

LA VALUTAZIONE FISCALE DELL’INVESTIMENTO

Relatore: Dott. Paolo Moscato

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Quindi finanziariamente si produce un flusso di n anni corrispondente principalmente:

al risparmio fiscale correlato alla quota di ammortamento dedotta;

Alla parte di utile destinata ad ammortamento, e quindi accantonata nell’apposito fondo, anziché essere distribuita ai soci o impiegata altrimenti.

Tale fenomeno dà origine alla leva fiscale grazie alla quale l’investimento si finanzia parzialmente.

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La Finanziaria per il 2008 ne è un esempio significativo, con il cambiamento dei criteri di ammortamenti dei beni in proprietà (anche acquistati prima del 2008: non sono più consenti gli ammortamenti anticipati od accelerati ), la modifica del regime fiscale relativo agli interessi passivi (es. mutui delle immobiliari, ma anche leasing) e dei leasing (durata minima 2/3 del periodo di ammortamento ma da contratti stipulati dal 1-1-2008)

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Conto economico Mutuo Leasing

Valore produzione 240 240

Costi produzione

di cui ammortamento

di cui canoni leasing

(quota capitale + interessi)

180

20

0

220

0

60

Interessi 40 40

Quota capitale del leasing 0 20

Risultato operativo lordo 80 20

Soglia 30% 24 6

Interessi indeducibili 16 34

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gli  investimenti possono essere tassati diversamente nell’ambito di alcune giurisdizioni nazionali e locali.La localizzazione dell’investimento consente, entro certi limiti, di scegliere la giurisdizione applicabile e quindi la relativa tassazione. La tassazione varia completamente da Stato a Stato, in ragione dei rispettivi budget nazionali e delle politiche di concorrenza fiscale. In Italia cominciamo ad assistere anche a un prolificare di regole e aliquote che preannunciano una forma di competizione federale;

gli investimenti – nella stessa giurisdizione – possono essere tassati diversamente in funzione della forma. In Italia esiste un’ ampia gamma di forme organizzative con diversi regimi fiscali: ditte individuali, società di persone, società di capitale, enti no profit, Onlus, cooperative;

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alcuni tipi di investimento possono essere tassati in maniera diversa rispetto ad altri.Consideriamo, per esempio, un investimento in un bene usato o nuovo. Almeno fino al 2007 e, secondo le regole italiane, l’investimento in un bene usato consente di dedurre l’ammortamento anticipato per un anno contro i tre anni consentiti per i beni nuovi;

gli investimenti  possono essere tassati

diversamente in funzione della storia dell’organizzazione, degli altri investimentiLa storia dell’organizzazione influisce sulla tassazione: per esempio le perdite fiscali delle società italiane sono riportabili in avanti (carry forward) senza limiti di tempo, ma solo per le società di nuova costituzione. Sempre in Italia investimenti in fase di temporanea perdita possono abbattere le tasse annuali solo se nella stessa entità giuridica coesistono investimenti in grado di produrre utili.

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Assistiamo, così, a una concorrenza internazionale operata da tutti i paesi in modo più o meno appariscente. (“White List” in nuova finanziaria x 2008 )

La concorrenza si gioca soprattutto, ma non solo, sul livello di tassazione complessiva, cioè sull’effettivo peso fiscale sul reddito e non sull’aliquota legale.

Il confronto è reso difficile dal fatto che molti paesi presentano un’aliquota legale completamente diversa da quella effettiva sia per differenze nella base imponibile, sia per incentivi o restrizioni varie.

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La legge fiscale non considera

deducibile l’investimento, né la perdita di valore

(d’altra parte l’aumento di valore non è tassato) ma consente la deduzione del consumo sotto forma di quote costanti di ammortamento.

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Per i fabbricati strumentali, per

destinazione o per natura, nel costo va tuttavia esclusa la quota di terreno su cui insiste e l’area ad esso pertinenziali così come vedremo approfonditamente in seguito.

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Ricordo che nella finanziaria per il 2008 è prevista la possibilità di rivalutare i beni iscritti ad un maggior valore a seguito di scissione, fusione, conferimento. (possibile pianificare operazioni ad hoc x poi procedere alle rivalutazioni)

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Per le aree acquistate autonomamente in precedenza a scopo edificatorio (quindi senza un fabbricato, costruito successivamente), dal costo di acquisto delle medesime.

Nei casi diversi (es. acquisto di fabbricato esistente su un’area, anche nel caso in cui i costi di acquisizione siano indicati separatamente) in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto (per i soggetti in contabilità semplificata rilevano i valori risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri IVA ) e quello corrispondente al 20% del costo complessivo o, per i fabbricati industriali, al 30% del costo stesso. Sono fabbricati industriali quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni; in proposito, occorre fare riferimento alla loro effettiva destinazione nel periodo d’imposta in cui sono entrati in funzione, e non alla classificazione catastale o di bilancio.

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Generalmente, le quote di ammortamento devono essere dedotte dall’utilizzatore (affittuario o usufruttuario). E’ tuttavia possibile prevedere contrattualmente che l’ammortamento sia dedotto al proprietario dell’azienda.

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Se l’affitto o l’usufrutto riguarda singoli beni, l’ammortamento sugli stessi continua ad essere calcolato dall’impresa concedente, per la quale tali beni restano strumentali (ad esempio, impresa di concessione in uso di automezzi).

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in base al criterio patrimoniale, previsto dai principi contabili nazionali, che consente l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale solamente quando, alla scadenza del contratto, l’impresa decide eventualmente di riscattare il bene. Fino ad allora si rilevano i canoni di locazione maturati nel corso dell’esercizio, poiché il bene non è di proprietà dell’impresa utilizzatrice;

in base al criterio finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS 17), che assimila il leasing all’acquisto vero e proprio e di conseguenza prevede l’iscrizione immediata nell’attivo patrimoniale del bene e l’imputazione nel conto economico del relativo ammortamento del costo pluriennale.

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Ai fini fiscali, tuttavia, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione adottato, prima dell’eventuale riscatto del bene ( cioè lungo tutta la durata del contratto di leasing), sono deducibili esclusivamente i canoni sempreché il contratto rispetti le condizioni indicate successivamente.

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Per le imprese che adottano il criterio patrimoniale, la deduzione corrisponde quindi a quanto imputato nel conto economico. Al contrario, le imprese che contabilizzano il leasing secondo il criterio finanziario previsto dagli IAS/IFRS, per dedurre l’eventuale differenza tra i canoni di locazione finanziaria pagati e la somma degli ammortamenti dei beni e degli interessi passivi imputati a conto economico, devono utilizzare il quadro EC della dichiarazione dei redditi.

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1. oggetto del contratto: il bene ottenuto in leasing deve essere un bene strumentale ammortizzabile

2. durata del contratto: in proposito bisogna distinguere a seconda che si tratti di beni mobili o immobili:

      a)     per i leasing riguardanti beni mobili, il contratto di leasing deve avere una durata non inferiore alla metà (2/3 dal 2008) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività esercitata dall’impresa locataria ( senza considerare che per il primo esercizio di ammortamento il coefficiente è ridotto alla metà).

b)   per i leasing riguardanti beni mobili, il contratto di leasing deve avere una durata non inferiore alla metà (2/3 dal 2008) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività esercitata dall’impresa locataria ( senza considerare che per il primo esercizio di ammortamento il coefficiente è ridotto alla metà).

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per i contratti stipulati fino al 3 dicembre 2005, la deducibilità è ammessa solo se la durata prevista in contratto non è inferiore a 8 anni;

per i contratti stipulati dal 4 dicembre 2005, il contratto di leasing deve avere una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività esercitata dall’impresa locataria ( senza considerare che per il primo esercizio di ammortamento il coefficiente è ridotto alla metà ) e comunque con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. Il termine di 15 anni va inteso in senso favorevole per l’imprenditore, nel senso che se la metà del periodo di ammortamento è maggiore di 15 anni, la durata minima può essere ridotta a 15 anni. Sono comunque deducibili i canoni relativi a contratti di durata superiore ai 15 anni (Circ. Min. 13 marzo 2006 n. 10/E).

per  quelli stipulati dal 1/1/2008 minimo di 11 anni max di 18 anni.

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La locazione operativa presuppone il pagamento di una somma a fronte della disponibilità del bene per un certo numero di periodi ( di solito è previsto un periodo minimo). La differenza rispetto al leasing finanziario sta nella mancata previsione di un prezzo di riscatto simbolico e nei rischi che rimangono in capo al proprietario dei beni.

In molti casi la differenza tra i due contratti è molto sfumata e spesso si risolve solo in un fatto di wording, cioè di quali parole sono usate nel contratto o di volontà delle parti come ci insegna, spesso eufemisticamente, la cultura giuridica.

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Per i beni immateriali, le quote di ammortamento annuali sono determinate diversamente a seconda della tipologia del bene (art. 103 DPR 917/86). Comunque sia, l’ammortamento non è suscettibile di ammortamento anticipato o accelerato e decorre dall’acquisto del diritto, indipendentemente dall’utilizzazione.

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     L’ACQUISIZIONE ATTRAVERSO AZIONI O QUOTE: LORO VALUTAZIONE FISCALE

Partecipazioni in imprese controllate e collegate ( art. 101 c. 3 DPR 917/86) Un particolare regime di valutazione riguarda le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Queste, infatti, possono essere valutate, oltre che in base al costo, in base al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto ( c.d. equity method ) (art. 2426 n. 4 c.c.) che implica una periodica modifica, anche in diminuzione pur senza effettivo realizzo, dei valori iscritti in bilancio.

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Grazie per l’attenzione

Dott. Paolo MoscatoStudio Associato Moscato Torazza Papone

Via Cesarea 11/6 Genova

Tel.010/581624-5702804 fax 010/590731

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