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1 REGIONE MARCHE Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca P.F. Forestazione e Irrigazione “il giorno della CONDIZIONALITA’ 2009” il sistema dei controlli predisposti da AGEA per l’anno 2009 Ancona 13 marzo 2009 Maurizio Piomponi AGEA- Servizio tecnico

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REGIONE MARCHEServizio Agricoltura, Forestazione e PescaP.F. Forestazione e Irrigazione

“il giorno della CONDIZIONALITA’ 2009”

il sistema dei controlli predisposti da AGEA per l’anno 2009

Ancona 13 marzo 2009

Maurizio Piomponi AGEA- Servizio tecnico

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Premesse

La condizionalità è istituita dal Reg. (CE) 1782/03 (oggi Reg. (CE) 73/2009) come “sistema di norme” al cui rispetto è “subordinato il pagamento integrale degli aiuti” (punto 2 dei considerata) e regolamentata dal Reg. (CE) 796/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Essa agisce su due ambiti differenti:• azione dell’azienda agricola sul territorio (suolo, habitat) – BCAA (GAEC);• comportamenti aziendali relativi salute e sanità di piante e animali ed alla gestione

dei sottoprodotti dell’attività agricola o zootecnica (falde acquifere, reflui zootecnici, sanità e benessere animali, igiene delle produzioni,

tracciabilità) – CGO (SMR).

Ognuno di questi ambiti ha caratteristiche proprie, elementi di rischio e di controllo diversi, base normativa specifica.

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Premesse – 2

Le BCAA sono norme di tipo nuovo, benché mutuate dalle Buone Pratiche Agricole (BPA – GFP) del vecchio Sviluppo Rurale, istituite ad hoc dagli Stati Membri sulla base di un elenco contenuto nello stesso Reg. (CE) 1782/03 (Allegato IV).

Per mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali le aziende sono chiamate in certi casi a modificare profondamente alcuni comportamenti produttivi consueti.

Per i CGO, che dipendono da normativa esistente, precedente o tutt’al più contemporanea all’introduzione della condizionalità, le aziende devono avere comportamenti conformi, a prescindere che presentino domande d’aiuto o no.

Estesa con il Reg. (CE) 1698/05 alle otto misure più diffuse dello Sviluppo Rurale, oggi si può dire che la condizionalità interessa la totalità delle aziende agricole che richiedono gli aiuti messi a disposizione nell’ambito del primo e secondo pilastro della PAC.

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Reg. Reg. (CE) 73/09 , Reg. (CE) 1698/2005 e smi

Reg. (CE) 796/04 e smi

DM 16809 – 24 novembre 2008

Recepimenti regionali

Implementazione da parte degli OP

Circolare AGEA di coordinamento

Applicazione nazionale della Condizionalità

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Responsabilità dei controlli (1)

DM 1787 del 5 agosto 2004

Articolo 5(Condizionalità)

Comma 3. L’A.GE.A. è responsabile dell’attuazione del sistema dei controlli di cui ai commi 1 e 2, eseguiti dagli organismi pagatori e garantisce, attraverso il SIAN, il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9 del reg. (CE) n. 796/2004.

Normativa di riferimento e Autorità competenti

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DM 12541 del 21 dicembre 2006

Articolo 8(Autorità competente al coordinamento dei controlli)

Comma 1. AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, …, stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Comma 2. Gli OP possono affidare i controlli agli Enti specializzati.

Comma 3. AGEA, a norma dell’art. 42, par. 2 Reg. (CE) 796/04, nel caso in cui gli OP decidano di fare direttamente i controlli, assicura che il livello qualitativo sia almeno pari a quello ottenibile applicando il comma 2.

Normativa di riferimento e Autorità competenti

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Strutture di controllo specializzate coinvolte in relazione ai vincoli

Criteri di Gestione Obbligatori

Identificazione e registrazione degli animali (6 - 7 - 8 - 8a);

CGO da 10 a 15 (dal 2006);

Benessere animale (dal 2007):

Ministero della Salute Servizi veterinari regionali (ASL) AGEA

Vincoli di condizionalità – CGO

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il sistema dei controlli predisposti da AGEA per l’anno 2009

Cooperazione con SSVV• AGEA, Ministero della Salute e Direzioni Regionali della

Sanità stanno elaborando un documento di cooperazione per lo realizzare un sistema integrato di controllo degli Atti di competenza dei Servizi Veterinari.

• Tale approccio è reso possibile dalla recente modifica della Regolamentazione comunitaria, che prevede, nell’attuale stesura, di raggiungere il campione minimo di aziende da sottoporre a controllo attraverso l’estrazione di campioni distinti per Atto o Norma o per insiemi di Atti e Norme.

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Cooperazione con SSVV• Il sistema si basa sull’acquisizione delle

procedure perfezionate dai SSVV, per quanto attiene a:– analisi di rischio;– selezione del campione o esecuzione di piani di

profilassi;– modalità di esecuzione dei controlli;– identificazione concordata delle infrazioni di

condizionalità;– graduazione dei parametri di condizionalità;– movimentazione dei dati e delle informazioni su:

campione, infrazioni, esiti, statistiche.

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AGEA, nello stabilire i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, non agisce autonomamente, ma deve rapportarsi a:

• Regioni• Province autonome• Comitato paritetico (art. 6 DM 12541/06)

Normativa di riferimento e Autorità competenti

Responsabilità dei controlli (3)

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- “… gli agricoltori che beneficiano di aiuti in virtù di tutti i regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del Reg. CE 1782/03 sono soggetti ad obblighi di condizionalità.”

dalle premesse del Reg. (CE) 796/04

- “1. Qualora i beneficiari delle indennità di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) e non ottemperino, nell’insieme della loro azienda, …, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 ed agli allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03, l’importo complessivo dei pagamenti a cui hanno diritto nell’anno civile in cui si è verificata l’inadempienza è ridotto o revocato.” dall’articolo 51 del Reg. (CE) 1698/05

- Art. 20 e 103 del Regolamento 479/08: impegno di rispetto della condizionalità per i tre anni successivi alla riscossione del pagamento per la ristrutturazione o estirpazione del vigneto.

Quali sono le aziende soggette a vincoli di condizionalità?

Introduzione della condizionalità: l’impostazione comunitaria

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Qual è la popolazione di aziende da cui sarà estratto il campione relativo alla condizionalità?

“… l’autorità di controllo competente effettua controlli su almeno l’1% degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuti istituiti ai titoli III e IV del Reg. CE 1782/03”

art. 44 Reg. CE 796/04.

A questo campione deve essere aggiunto l’1% delle aziende destinatarie delle indennità di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) 1698/05.

È prevista l’integrazione del campione tra 1° e 2° pilastro

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Rapporti con le Autorità competenti

2. Collegamento con le Banche dati già operanti e certificate:a. BDN Teramo (Anagrafe zootecnica – Blue tongue);b. Banca dati Brescia – CERVES (controlli di accreditamento a livello

regionale);c. Banca dati Torino (centro di referenza per BSE);d. ….

3. Sviluppo di sistemi di interscambio dati con Amministrazioni competenti per i settori non coperti:

a. Fanghi di depurazione;b. …;

4. Sviluppo di servizi informatici (modulistica on-line, webservice, ecc.) verso le Amministrazioni competenti per la ricezione di dati non informatizzati

N.B.: per alcune di queste attività è necessaria l’attivazione di un adeguato contesto normativo.

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L’esperienza del primo triennio

A seguito del primo triennio di applicazione della condizionalità, la Commissione ha rilevato (COM (2007) 147 del 29 marzo 2007) l’esistenza di alcuni problemi strutturali legati a:

• efficienza del sistema di controllo, identificato dal rapporto tra costi di esecuzione dei controlli ed entità delle riduzioni applicate;

• corretta e tempestiva informazione verso gli agricoltori sui vincoli da rispettare e sulla corretta modalità per farlo;

• coordinamento delle entità coinvolte nell’esecuzione dei controlli;• complessità delle relazioni di controllo e loro comprensibilità da parte degli

agricoltori;• omogeneità dei sistemi di applicazione delle riduzioni.

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L’esperienza del primo triennio – 2Il Reg. (CE) 1550/07

A seguito di tali rilevazioni, per altro basate sull’analisi di dati incompleti (analisi approfondita solo del 2005), la Commissione ha evidenziato alcune migliorie da apportare al sistema:

• semplificazione del sistema di controllo, gestione ed applicazione delle riduzioni;

• maggiore cura dell’informazione agli agricoltori;• implementazione del sistema di consulenza aziendale (SCA – FAS) come

elemento essenziale per la corretta diffusione ed accettazione della condizionalità presso gli agricoltori;

• considerazione dei sistemi di certificazione della qualità all’interno del sistema di condizionalità.

Questi elementi sono stati recepiti nel Reg. (CE) 1550/07, che modifica il Reg. 796/04 e rappresenta oggi il riferimento normativo per l’applicazione del sistema di condizionalità.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Maurizio Piomponi AGEA- Servizio tecnico