1 Permessi e congedi, normativa fiscale e assistenziale AFFIDAMENTO E ADOZIONE Valdagno, 27 giugno...

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Permessi e congedi,Permessi e congedi,

normativa fiscale e assistenzialenormativa fiscale e assistenziale

AFFIDAMENTO E ADOZIONEAFFIDAMENTO E ADOZIONE

Valdagno, 27 giugno 2008

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AFFIDAMENTO e ADOZIONEAFFIDAMENTO e ADOZIONE

Affrontiamo di seguito alcune questioni che riguardano i genitori affidatari ed adottivi connesse al rapporto di lavoro:

i congedi di maternità (paternità) e parentali;

le detrazioni d’imposta;

gli assegni per il nucleo familiare.

Riepiloghiamo, inoltre, alcune norme di carattere fiscale e assistenziale (ISEE, ….) per verificare l’assimilazione o meno dei genitori affidatari o adottivi ai genitori naturali.

Affrontiamo di seguito alcune questioni che riguardano i genitori affidatari ed adottivi connesse al rapporto di lavoro:

i congedi di maternità (paternità) e parentali;

le detrazioni d’imposta;

gli assegni per il nucleo familiare.

Riepiloghiamo, inoltre, alcune norme di carattere fiscale e assistenziale (ISEE, ….) per verificare l’assimilazione o meno dei genitori affidatari o adottivi ai genitori naturali.

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RAPPORTO DI LAVORO ERAPPORTO DI LAVORO EAFFIDAMENTO O ADOZIONEAFFIDAMENTO O ADOZIONE

I congedi di I congedi di maternità,maternità,

di paternità e di paternità e parentaliparentali

I congedi di I congedi di maternità,maternità,

di paternità e di paternità e parentaliparentali

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

1. Congedo di maternità e di paternità (astensione 1. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)obbligatoria)

Fonti: artt. 26 e 31 D. Lgs. 151/2001; art. 2, c. 452-454, L. 244/2007; Circ. INPS 4 febbraio 2008 n. 16

Il nostro Ordinamento giuridico prevede, per le situazioni di adozione e di affidamento di un minore, una protezione analogauna protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale.

La Legge Finanziaria 2008 (L.244/2007) ha previsto una maggior tutela normativo-maggior tutela normativo-economicaeconomica nell’ambito dei congedicongedi per adozioni adozioni e affidamentie affidamenti, anche se nell’affidamento è ancora prevista una minor tutela in capo ai genitori affidatari.

1. Congedo di maternità e di paternità (astensione 1. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)obbligatoria)

Fonti: artt. 26 e 31 D. Lgs. 151/2001; art. 2, c. 452-454, L. 244/2007; Circ. INPS 4 febbraio 2008 n. 16

Il nostro Ordinamento giuridico prevede, per le situazioni di adozione e di affidamento di un minore, una protezione analogauna protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale.

La Legge Finanziaria 2008 (L.244/2007) ha previsto una maggior tutela normativo-maggior tutela normativo-economicaeconomica nell’ambito dei congedicongedi per adozioni adozioni e affidamentie affidamenti, anche se nell’affidamento è ancora prevista una minor tutela in capo ai genitori affidatari.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

… … congedo di maternità e di paternità (astensione congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)obbligatoria)

La Legge Finanziaria per il 2008 fa un passo avanti nella sostanziale parificazione fra la nascita biologica del figlio e la seconda nascita del bambino data dall'ingresso di questi nel nucleo familiare.

Ben esprime questa parificazione il tribunale di Milano tribunale di Milano con la sentenza 1756/02con la sentenza 1756/02, sancendo che: «... se si può «... se si può dire che, per l'ordinamento, esistano solo famiglie, dire che, per l'ordinamento, esistano solo famiglie, indipendentemente dal fondamento biologico o meno indipendentemente dal fondamento biologico o meno della filiazione .... (omissis) ... l'ingresso nella della filiazione .... (omissis) ... l'ingresso nella famiglia adottiva rappresenta una seconda nascita famiglia adottiva rappresenta una seconda nascita nella storia biologica e personale dello stesso essere nella storia biologica e personale dello stesso essere umano. E, a fronte di questa seconda opportunità di umano. E, a fronte di questa seconda opportunità di nascere, è giusto che i nuovi genitori godano delle nascere, è giusto che i nuovi genitori godano delle stesse garanzie della prima nascita, garanzie stesse garanzie della prima nascita, garanzie funzionali agli interessi di quel minorennefunzionali agli interessi di quel minorenne».

… … congedo di maternità e di paternità (astensione congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)obbligatoria)

La Legge Finanziaria per il 2008 fa un passo avanti nella sostanziale parificazione fra la nascita biologica del figlio e la seconda nascita del bambino data dall'ingresso di questi nel nucleo familiare.

Ben esprime questa parificazione il tribunale di Milano tribunale di Milano con la sentenza 1756/02con la sentenza 1756/02, sancendo che: «... se si può «... se si può dire che, per l'ordinamento, esistano solo famiglie, dire che, per l'ordinamento, esistano solo famiglie, indipendentemente dal fondamento biologico o meno indipendentemente dal fondamento biologico o meno della filiazione .... (omissis) ... l'ingresso nella della filiazione .... (omissis) ... l'ingresso nella famiglia adottiva rappresenta una seconda nascita famiglia adottiva rappresenta una seconda nascita nella storia biologica e personale dello stesso essere nella storia biologica e personale dello stesso essere umano. E, a fronte di questa seconda opportunità di umano. E, a fronte di questa seconda opportunità di nascere, è giusto che i nuovi genitori godano delle nascere, è giusto che i nuovi genitori godano delle stesse garanzie della prima nascita, garanzie stesse garanzie della prima nascita, garanzie funzionali agli interessi di quel minorennefunzionali agli interessi di quel minorenne».

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

… … congedo di maternità e di paternità (astensione congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)obbligatoria)

D'altra parte, le misure di protezione originariamente previste per la sola madre biologica, sono state estese, dalla Legge 903/1977Legge 903/1977, tanto in favore del padre quanto dei genitori adottivi e affidatari, facendo decorrere i termini di fruibilità per questi ultimi dal momento dell'effettivo ingresso del minore nella famiglia.

In tal senso, la Consulta è più volte intervenuta, da ultimo con sentenza 9 aprile 2003 n. 104sentenza 9 aprile 2003 n. 104 per dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 45 del D.Lgs 151/2001 (Testo unico sulla maternità) nella parte in cui prevede che i riposi per allattamentoriposi per allattamento si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino. I genitori di bambini adottati o presi in affidamento, in base a tale sentenza hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

… … congedo di maternità e di paternità (astensione congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)obbligatoria)

D'altra parte, le misure di protezione originariamente previste per la sola madre biologica, sono state estese, dalla Legge 903/1977Legge 903/1977, tanto in favore del padre quanto dei genitori adottivi e affidatari, facendo decorrere i termini di fruibilità per questi ultimi dal momento dell'effettivo ingresso del minore nella famiglia.

In tal senso, la Consulta è più volte intervenuta, da ultimo con sentenza 9 aprile 2003 n. 104sentenza 9 aprile 2003 n. 104 per dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 45 del D.Lgs 151/2001 (Testo unico sulla maternità) nella parte in cui prevede che i riposi per allattamentoriposi per allattamento si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino. I genitori di bambini adottati o presi in affidamento, in base a tale sentenza hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

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… … congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)

A) Genitori naturaliA) Genitori naturali

Astensione anticipata

Art.17

Per motivi di salute della lavoratrice o rischi inerenti l’ambiente di lavoro o per lavorazioni pericolose, faticose e insalubri; (trattamento economico pari all’80% della retribuzione, a carico INPS);

astensione ordinariaArt.16

Assenza dal lavoro nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi;

astensione flessibile

art.20

Facoltà delle lavoratrici di astenersi dal lavoro il mese prima del parto e nei quattro mesi successivi se:

vi è il parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico di fabbrica;

non è un lavoro a rischio, tra quelli previsti da apposito decreto;

parto prematuroart.16

I giorni di assenza non goduti prima del parto, sono aggiunti dopo il parto (in modo che la durata sia sempre di 5 mesi);

trattamento economico

art.22

L’indennità giornaliera è pari all’80% della retribuzione, a carico INPS (calcolata come si calcola la malattia);

trattamento previdenziale

art.25

Contribuzione figurativa, senza alcun vincolo di anzianità contributiva pregressa

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… … congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)

… genitori naturali… genitori naturali

CONGEDO DI PATERNITA’CONGEDO DI PATERNITA’(astensione obbligatoria post partum del padre)(astensione obbligatoria post partum del padre)

Astensione obbligatoria post partum

Art. 28

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per astensione obbligatoria relativa ai 3 mesi successivi al parto in caso:1.di morte o di grave infermità della madre;2.di abbandono;3.di affidamento esclusivo del bambino al padre;

Trattamento economico

art.29

L’indennità giornaliera è pari all’80% della retribuzione, a carico INPS;

trattamento previdenziale

art.30

Contribuzione figurativa, senza alcun vincolo di anzianità contributiva pregressa;

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Congedo di maternità e di paternitàCongedo di maternità e di paternità in caso di in caso di affidamento e adozioneaffidamento e adozione

Per effetto dell’art. 2, commi 452 e 453, Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 151/2001 sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il testo dell’art. 26 T.U. novellato:

“1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev’essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi”.

Per effetto dell’art. 2, commi 452 e 453, Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 151/2001 sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il testo dell’art. 26 T.U. novellato:

“1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev’essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi”.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

……. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria). Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)

B) B) AdozioneAdozione

Le lavoratrici o, alternativamente, i lavoratori che abbiano adottato un minoreadottato un minore (a prescindere dall’età) hanno diritto ad un congedo di maternitcongedo di maternitàà (o di paternità) della durata massima di cinque mesicinque mesi, anche qualora durante il congedo il minore raggiunga la maggiore età (spetta per l’intero periodo).

La riforma di cui all’art. 26 T.U. opera per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008, nonché per gli ingressi avvenuti nell’anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Le modalitmodalitàà di fruizione di fruizione del congedo di maternità (o di paternità) variano, a seconda che si tratti di adozione nazionale o internazionale.

……. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria). Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)

B) B) AdozioneAdozione

Le lavoratrici o, alternativamente, i lavoratori che abbiano adottato un minoreadottato un minore (a prescindere dall’età) hanno diritto ad un congedo di maternitcongedo di maternitàà (o di paternità) della durata massima di cinque mesicinque mesi, anche qualora durante il congedo il minore raggiunga la maggiore età (spetta per l’intero periodo).

La riforma di cui all’art. 26 T.U. opera per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008, nonché per gli ingressi avvenuti nell’anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Le modalitmodalitàà di fruizione di fruizione del congedo di maternità (o di paternità) variano, a seconda che si tratti di adozione nazionale o internazionale.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

……. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria). Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)

Adozione nazionaleAdozione nazionale (ai sensi dell’art. 6 e ss. L. 184/1983)

Il congedo deve essere fruito dalla lavoratrice durante i primi cinque mesi durante i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del bambino all'effettivo ingresso del bambino nella famiglianella famiglia. A tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.Il congedo trova applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo (ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 184/1983).

……. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria). Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)

Adozione nazionaleAdozione nazionale (ai sensi dell’art. 6 e ss. L. 184/1983)

Il congedo deve essere fruito dalla lavoratrice durante i primi cinque mesi durante i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del bambino all'effettivo ingresso del bambino nella famiglianella famiglia. A tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.Il congedo trova applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo (ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 184/1983).

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

… … congedo di maternità e di paternitàcongedo di maternità e di paternità

Adozione internazionale Adozione internazionale (ai sensi dell’art. 29 e ss. L. 184/83)

Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italiaall’ingresso del minore in Italia risultante dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali. A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un cinque mesi ed un giornogiorno. Ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore,dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo anche in modo frazionatofrazionato.

… … congedo di maternità e di paternitàcongedo di maternità e di paternità

Adozione internazionale Adozione internazionale (ai sensi dell’art. 29 e ss. L. 184/83)

Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italiaall’ingresso del minore in Italia risultante dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali. A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un cinque mesi ed un giornogiorno. Ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore,dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo anche in modo frazionatofrazionato.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

… … congedo di maternità e di paternitàcongedo di maternità e di paternità

… … adozione internazionaleadozione internazionale

Il congedo non fruito antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo. La lavoratrice (o il lavoratore) che, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente sono certificati dall’Ente autorizzatoautorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.

… … congedo di maternità e di paternitàcongedo di maternità e di paternità

… … adozione internazionaleadozione internazionale

Il congedo non fruito antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo. La lavoratrice (o il lavoratore) che, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente sono certificati dall’Ente autorizzatoautorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

… … congedo di maternità e di paternitàcongedo di maternità e di paternità

… adozione internazionaleadozione internazionale Pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi di permanenza all’estero, dovrà essere corredata della suddetta certificazione.

Le disposizioni in esame trovano applicazione anche qualora il minore, al momento dell'ingresso nella famiglia o dell'ingresso in Italia si trovi in affidamento preadottivoaffidamento preadottivo (artt. 22-24 L. 184/83).

… … congedo di maternità e di paternitàcongedo di maternità e di paternità

… adozione internazionaleadozione internazionale Pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi di permanenza all’estero, dovrà essere corredata della suddetta certificazione.

Le disposizioni in esame trovano applicazione anche qualora il minore, al momento dell'ingresso nella famiglia o dell'ingresso in Italia si trovi in affidamento preadottivoaffidamento preadottivo (artt. 22-24 L. 184/83).

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

… … congedo di maternità e di paternitàcongedo di maternità e di paternità

C) C) AffidamentoAffidamento (non preadottivo) (non preadottivo)

Nel caso di affidamento di minore il congedo di congedo di maternitmaternitàà (o di paternità) può essere fruito (in modo continuativo o frazionato) per un periodo massimo di tre mesitre mesi,, entro cinque mesi dalla data di affidamento.

Entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato.

Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento.

… … congedo di maternità e di paternitàcongedo di maternità e di paternità

C) C) AffidamentoAffidamento (non preadottivo) (non preadottivo)

Nel caso di affidamento di minore il congedo di congedo di maternitmaternitàà (o di paternità) può essere fruito (in modo continuativo o frazionato) per un periodo massimo di tre mesitre mesi,, entro cinque mesi dalla data di affidamento.

Entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato.

Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

Congedo di paternitàCongedo di paternitàCongedo di paternitàCongedo di paternità

Sia in caso di adozione che di affidamentoadozione che di affidamento, il congedo non chiesto dalla lavoratrice madre spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore lavoratore padrepadre (congedo di paternitàcongedo di paternità). Pertanto il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente. Il diritto al congedo di paternità spetta al padre richiedente alle medesime condizioni viste per la madre. Nelle adozioni internazionali, il lavoratore può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità, alle medesime condizioni previste per la lavoratrice.

Sia in caso di adozione che di affidamentoadozione che di affidamento, il congedo non chiesto dalla lavoratrice madre spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore lavoratore padrepadre (congedo di paternitàcongedo di paternità). Pertanto il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente. Il diritto al congedo di paternità spetta al padre richiedente alle medesime condizioni viste per la madre. Nelle adozioni internazionali, il lavoratore può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità, alle medesime condizioni previste per la lavoratrice.

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2. Congedo parentale (astensione facoltativa)2. Congedo parentale (astensione facoltativa)

Fonti: art. 36 D. Lgs. 151/2001; art. 2, c. 455, L. 244/2007; Circ. INPS 4.2.08 n. 16

A) A) Genitori naturaliGenitori naturaliAstensione facoltativa

Art.32

Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di 11 mesi, così ripartito tra di loro:a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sette mesi;c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (spetta al padre anche se la moglie è casalinga o in congedo per maternità);Va dato un periodo di preavviso al datore di lavoro non inferiore a 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità

Trattamento economico

art.34

A)6 mesi entro i 3 anni: per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità a carico INPS pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi;B)oltre i 6 mesi o oltre i 3 anni: per i periodi di congedo parentale richiesti:-oltre i sei mesi (entro il terzo anno di vita del bambino)- o oltre il 3° anno di vita del bambinoè dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (2007: €.14.174,75) a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Trattamento previdenziale

Art.35

A) 6 mesi entro i 3 anni: contribuzione figurativa piena;B) oltre i 6 mesi o oltre i 3 anni: contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (salva la facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria);

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

……. Congedo parentale (astensione facoltativa). Congedo parentale (astensione facoltativa)

B) B) Affidamento e AdozioneAffidamento e Adozione

Per effetto dei commi 455 e 456 dell’art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l’art. 36 e 37 T.U. sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il novellato art. 36 T.U.“Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiugimento della maggiore età. L’indennità di cui all’art. 34, comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia”.

……. Congedo parentale (astensione facoltativa). Congedo parentale (astensione facoltativa)

B) B) Affidamento e AdozioneAffidamento e Adozione

Per effetto dei commi 455 e 456 dell’art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l’art. 36 e 37 T.U. sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il novellato art. 36 T.U.“Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiugimento della maggiore età. L’indennità di cui all’art. 34, comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia”.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

……. Congedo parentale (astensione facoltativa). Congedo parentale (astensione facoltativa)

… … affidamento e adozioneaffidamento e adozione

Nei casi di affidamento e di adozione (nazionale o internazionale), qualunque sia l’età del minore, il congedo parentalecongedo parentale (astensione facoltativa) può essere fruito - alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali - entro otto anni entro otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e, dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e, comunque, non oltre il raggiungimento della comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore etmaggiore etàà.. I genitori adottivi o affidatari percepiscono l'indennità per astensione facoltativa, per il periodo massimo complessivo previsto (pari a 6 mesi), nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia. Qualunque ulteriore periodo di congedo richiesto può essere indennizzato qualora il reddito del richiedente sia inferiore ad un determinato importo rivalutato annualmente (2007: €.14.174,75) .

……. Congedo parentale (astensione facoltativa). Congedo parentale (astensione facoltativa)

… … affidamento e adozioneaffidamento e adozione

Nei casi di affidamento e di adozione (nazionale o internazionale), qualunque sia l’età del minore, il congedo parentalecongedo parentale (astensione facoltativa) può essere fruito - alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali - entro otto anni entro otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e, dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e, comunque, non oltre il raggiungimento della comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore etmaggiore etàà.. I genitori adottivi o affidatari percepiscono l'indennità per astensione facoltativa, per il periodo massimo complessivo previsto (pari a 6 mesi), nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia. Qualunque ulteriore periodo di congedo richiesto può essere indennizzato qualora il reddito del richiedente sia inferiore ad un determinato importo rivalutato annualmente (2007: €.14.174,75) .

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

……. Congedo parentale (astensione facoltativa). Congedo parentale (astensione facoltativa)

… … affidamento e adozioneaffidamento e adozione

Pertanto fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile (senza verifica del reddito) per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia. Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall’ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali.

……. Congedo parentale (astensione facoltativa). Congedo parentale (astensione facoltativa)

… … affidamento e adozioneaffidamento e adozione

Pertanto fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile (senza verifica del reddito) per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia. Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall’ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali.

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A) Congedo di maternità/paternità in caso di adozioni/affidamenti

Nuova disciplina (dal 1.1.08) Vecchia disciplina

ADOZIONE

Durata: 5 mesi Durata: 3 mesi

Età del minore: fino a 18 anni Età del minore: fino a 6 anni (adozione nazionale),a 18 (adozione internazionale)

Termine di fruizione: Adozione nazionale : entro 5 mesi successivi all'ingresso in famigliaAdozione internazionale : entro 5 mesi successivi all'ingresso in Italia ovvero durante il periodo di permanenza all'estero necessario per la pratica di adozione (periodo che deve essere certificato dall'ente autorizzato a curare l'adozione). Per tale periodo, può essere fruito un congedo non retribuito nel caso in cui la lavoratrice decide di fruire del congedo di maternità interamente dopo l'ingresso del minore in Italia

Termine di fruizione: Adozione nazionale/internazionale: entro 3 mesi successivi all'ingressoAdozione internazionale: congedo non retribuito durante il periodo di permanenza all'estero necessario per la pratica di adozione 

AFFIDAMENTO

Durata: 3 mesi Durata : 3 mesi

Età del minore: fino a 18 anniEtà del minore: fino a 6 anni o fino a 18 anni in caso di affidamento preadottivo internazionale

Termine di fruizione: Affidamento nazionale/internazionale : entro i 5 mesi successivi all'ingresso

Termine di fruizione: Affidamento nazionale/internazionale : entro i 3 mesi successivi all'ingresso 

b) Congedo parentale in caso di adozioni/affidamenti

Nuova disciplina (dal 1.1.08)Vecchia disciplina

ADOZIONE (NAZIONALE, INTERNAZIONALE) e AFFIDAMENTO

Età del minore: fino a 18 anni Età del minore: fino a 12 anni

Termine di fruizione: entro 8 anni dall'ingresso in famiglia (mentre l'indennità è corrisposta, max per 6 mesi tra i 2 genitori, indipendentemente dalle condizioni reddituali, solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare)

Termine di fruizione: entro 3 anni dall'ingresso in famiglia (indennità corrisposta, max per 6 mesi tra i 2 genitori, indipendentemente dalle condizioni reddituali, solo fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato)

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Riposi giornalieri della madre

Art. 39

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due ore di riposo giornaliere, anche cumulabili.

Le ore di riposo sono una sola quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

Riposi giornalieri del padreArt. 40

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ma comunque

lavoratrice);d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Riposi per parti plurimiArt. 41

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Trattamento economico

Art. 43

è dovuta un'indennità, a carico INPS, pari all'intero ammontare della retribuzione; l'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata poi a conguaglio con i

contributi dovuti; i periodi di riposo sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi

alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia;

Trattamento previdenziale

Art. 44

contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (salva la facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria);

3. Riposi giornalieri (permessi per allattamento)3. Riposi giornalieri (permessi per allattamento)

Fonti: art. 45 D. Lgs. 151/2001; C. Cost. 1° aprile 2003 n. 104; Circ. INPS 26 maggio 2003 n. 91

A) A) Genitori naturaliGenitori naturali

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Affidamento e adozione

… … riposi giornalieri (permessi per allattamento)riposi giornalieri (permessi per allattamento)

B) B) Affidamento ed AdozioneAffidamento ed Adozione

La madre ed il padre adottivi o affidatari hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri, dei riposi giornalieri, secondo le modalitsecondo le modalitàà valide per i genitori valide per i genitori naturali, entro il primo anno dall'ingresso naturali, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famigliadel minore in famiglia.

Il principio si applica anche nelle ipotesi di affidamento preadottivo o provvisorio.

… … riposi giornalieri (permessi per allattamento)riposi giornalieri (permessi per allattamento)

B) B) Affidamento ed AdozioneAffidamento ed Adozione

La madre ed il padre adottivi o affidatari hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri, dei riposi giornalieri, secondo le modalitsecondo le modalitàà valide per i genitori valide per i genitori naturali, entro il primo anno dall'ingresso naturali, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famigliadel minore in famiglia.

Il principio si applica anche nelle ipotesi di affidamento preadottivo o provvisorio.

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4. Permessi per malattia del bambino4. Permessi per malattia del bambino

Fonti: art. 50 D. Lgs. 151/2001

A) A) Genitori naturaliGenitori naturali

Congedo per la malattia del figlio

Art. 47

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, senza limiti di durata (diritto pieno per entrambi i genitori, è sufficiente presentare una autocertificazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo).

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore).

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Trattamento economico

Art. 48

I permessi non sono indennizzati; sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla

tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia

Trattamento previdenziale

Art. 49

fino al terzo anno di vita del bambino: contribuzione figurativa piena; successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento

dell'ottavo anno: contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (salva la facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria);

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

… … permessi per malattia del bambinopermessi per malattia del bambino

B) B) Affidamento ed Adozione Affidamento ed Adozione (art. 50 D. Lgs. 151/2001)

I genitori adottivi o affidatariadottivi o affidatari hanno diritto di assentarsi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione:

per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 6 anni;nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ciascun figlio fino agli 8 anni di età. Tuttavia, qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo (5 giorni lavorativi all’anno) può essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

… … permessi per malattia del bambinopermessi per malattia del bambino

B) B) Affidamento ed Adozione Affidamento ed Adozione (art. 50 D. Lgs. 151/2001)

I genitori adottivi o affidatariadottivi o affidatari hanno diritto di assentarsi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione:

per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 6 anni;nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ciascun figlio fino agli 8 anni di età. Tuttavia, qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo (5 giorni lavorativi all’anno) può essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

5. Condizioni di lavoro5. Condizioni di lavoro

Fonte: art. 6, c. 2, D. Lgs. 151/2001

La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici in maternità, si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento del settimo mese di età.

NB) Per le madri naturali (che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato) sono previste misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

5. Condizioni di lavoro5. Condizioni di lavoro

Fonte: art. 6, c. 2, D. Lgs. 151/2001

La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici in maternità, si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento del settimo mese di età.

NB) Per le madri naturali (che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato) sono previste misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

7. Tutela del posto di lavoro7. Tutela del posto di lavoro

Fonti: artt. 54, c. 9, 55, c. 3, e 56 c. 4, D. Lgs. 151/2001)

Numerose disposizioni dettate dalla legge a tutela del posto di lavoro durante la maternità si estendono anche ai casi di adozione o affidamento. In particolare trovano applicazione:

il divieto di licenziamento e di il divieto di licenziamento e di sospensionesospensione del genitore che fruisca dell'astensione obbligatoria o del congedo di paternità, fino ad un anno dall'ingresso del fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiareminore nel nucleo familiare; la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell'astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino; la disciplina delle dimissioni (obbligo convalida DPL);

7. Tutela del posto di lavoro7. Tutela del posto di lavoro

Fonti: artt. 54, c. 9, 55, c. 3, e 56 c. 4, D. Lgs. 151/2001)

Numerose disposizioni dettate dalla legge a tutela del posto di lavoro durante la maternità si estendono anche ai casi di adozione o affidamento. In particolare trovano applicazione:

il divieto di licenziamento e di il divieto di licenziamento e di sospensionesospensione del genitore che fruisca dell'astensione obbligatoria o del congedo di paternità, fino ad un anno dall'ingresso del fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiareminore nel nucleo familiare; la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell'astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino; la disciplina delle dimissioni (obbligo convalida DPL);

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

… … tutela del posto di lavorotutela del posto di lavoro

In particolare trovano applicazione:

il diritto alla conservazione del posto di il diritto alla conservazione del posto di lavorolavoro durante l'astensione obbligatoria e facoltativa, il congedo di paternità, i riposi giornalieri ed i permessi per malattia del bambino; il diritto di rientro al lavoroal lavoro al termine del periodo di astensione obbligatoria o di congedo di paternità e di permanenza fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; il diritto di rientro al lavoro al termine dell'astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino; il diritto alla conservazione delle mansioni; il diritto a percepire le indennità previste per l'ipotesi del licenziamento, in caso di dimissioni presentate entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

… … tutela del posto di lavorotutela del posto di lavoro

In particolare trovano applicazione:

il diritto alla conservazione del posto di il diritto alla conservazione del posto di lavorolavoro durante l'astensione obbligatoria e facoltativa, il congedo di paternità, i riposi giornalieri ed i permessi per malattia del bambino; il diritto di rientro al lavoroal lavoro al termine del periodo di astensione obbligatoria o di congedo di paternità e di permanenza fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; il diritto di rientro al lavoro al termine dell'astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino; il diritto alla conservazione delle mansioni; il diritto a percepire le indennità previste per l'ipotesi del licenziamento, in caso di dimissioni presentate entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

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Affidamento e adozioneAffidamento e adozione

8. Anticipo TFR8. Anticipo TFR

Fonte art. 7 L. 53/2000; Circ. Min. Lav. 29 novembre 2000 n. 8

Il TFR può essere anticipato per sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa per maternità. Possono pertanto richiedere l'anticipazione i lavoratori assunti a tempo indeterminato: genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto di astensione facoltativa per maternità o di assenza per la malattia del bambino; che abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro; che partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali.

Se l'anticipazione è stata corrisposta per un congedo a seguito della nascita, adozione o affidamento di un figlio non è possibile richiederla nuovamente nel caso di successivo congedo ottenuto per la medesima causa.

8. Anticipo TFR8. Anticipo TFR

Fonte art. 7 L. 53/2000; Circ. Min. Lav. 29 novembre 2000 n. 8

Il TFR può essere anticipato per sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa per maternità. Possono pertanto richiedere l'anticipazione i lavoratori assunti a tempo indeterminato: genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto di astensione facoltativa per maternità o di assenza per la malattia del bambino; che abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro; che partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali.

Se l'anticipazione è stata corrisposta per un congedo a seguito della nascita, adozione o affidamento di un figlio non è possibile richiederla nuovamente nel caso di successivo congedo ottenuto per la medesima causa.

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Normativa fiscale eNormativa fiscale e Assistenziale Assistenziale

Le detrazioni per figli Le detrazioni per figli a carico, gli oneri a carico, gli oneri

deducibili, gli assegni deducibili, gli assegni per il nucleo familiare per il nucleo familiare

e le prestazioni e le prestazioni assistenzialiassistenziali

Le detrazioni per figli Le detrazioni per figli a carico, gli oneri a carico, gli oneri

deducibili, gli assegni deducibili, gli assegni per il nucleo familiare per il nucleo familiare

e le prestazioni e le prestazioni assistenzialiassistenziali

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Affidamento e adozione: normativa fiscaleAffidamento e adozione: normativa fiscale

1. Detrazioni per figli a carico1. Detrazioni per figli a carico

Per ciò che attiene le detrazioni d’imposta per figli a carico, i figli adottivi e in affidamento i figli adottivi e in affidamento sono equiparati a tutti gli effetti ai figli sono equiparati a tutti gli effetti ai figli naturalinaturali.

Infatti si considerano figli a carico, se non hanno redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli i figli adottiviadottivi e gli affidatie gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età).

1. Detrazioni per figli a carico1. Detrazioni per figli a carico

Per ciò che attiene le detrazioni d’imposta per figli a carico, i figli adottivi e in affidamento i figli adottivi e in affidamento sono equiparati a tutti gli effetti ai figli sono equiparati a tutti gli effetti ai figli naturalinaturali.

Infatti si considerano figli a carico, se non hanno redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli i figli adottiviadottivi e gli affidatie gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età).

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Affidamento e adozione: normativa fiscaleAffidamento e adozione: normativa fiscale

… … detrazioni per figli a caricodetrazioni per figli a carico

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono se vi sono figli adottivi, affidati o affiliatifigli adottivi, affidati o affiliati del solo del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

a) quando l'altro genitore è deceduto;b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;c)quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

… … detrazioni per figli a caricodetrazioni per figli a carico

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono se vi sono figli adottivi, affidati o affiliatifigli adottivi, affidati o affiliati del solo del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

a) quando l'altro genitore è deceduto;b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;c)quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

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CALCOLO E RIPARTIZIONECALCOLO E RIPARTIZIONE

Per la ripartizione tra i coniugi e il calcolo delle detrazioni per figli a carico, valgono le regole previste per i genitori naturali.

CALCOLO E RIPARTIZIONECALCOLO E RIPARTIZIONE

Per la ripartizione tra i coniugi e il calcolo delle detrazioni per figli a carico, valgono le regole previste per i genitori naturali.

… … detrazioni per figli a caricodetrazioni per figli a carico

detrazione base annua (teorica)detrazione base annua (teorica) €€. 800. 800

Maggiorazione annua se minore di 3 anni Maggiorazione annua se minore di 3 anni (teorica)(teorica)

€€. 100. 100

Maggiorazione se portatore di handicaps Maggiorazione se portatore di handicaps (teorica)(teorica)

€€. 220. 220

Maggiorazione per ciascun figlio, se nucleo Maggiorazione per ciascun figlio, se nucleo con almeno 4 figli (teorica)con almeno 4 figli (teorica)

€€. 200. 200

Maggiorazione complessiva per nucleo con Maggiorazione complessiva per nucleo con 4 o più figli4 o più figli

€€.1.200.1.200

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… … la riforma dell’IRPEF (detrazioni per figli a carico)la riforma dell’IRPEF (detrazioni per figli a carico)

TABELLA GENERALE FIGLI A CARICOTABELLA GENERALE FIGLI A CARICO

L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [( € 95.000+15.000 per n. figli successivi al primo) – reddito [( € 95.000+15.000 per n. figli successivi al primo) – reddito complessivo] : (€ 95.000+ € 15.000 per n. figli successivi al primo) = coefficientecomplessivo] : (€ 95.000+ € 15.000 per n. figli successivi al primo) = coefficiente Se coefficiente minore di zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente, con 4 cifre decimali per troncamento, al valore nominale della detrazione stessa.

Docum. 2008

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Affidamento e adozione: normativa fiscaleAffidamento e adozione: normativa fiscale

2. Oneri deducibili (art. 10 Tuir) 2. Oneri deducibili (art. 10 Tuir)

Dal reddito complessivo si deducono il il cinquanta per cento delle spese cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivisostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (adozione adozione di minori stranieridi minori stranieri).

2. Oneri deducibili (art. 10 Tuir) 2. Oneri deducibili (art. 10 Tuir)

Dal reddito complessivo si deducono il il cinquanta per cento delle spese cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivisostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (adozione adozione di minori stranieridi minori stranieri).

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Il nucleo familiarenucleo familiare può essere composto da:

chi richiede l’assegno; il coniuge;i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi,adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di leggeaffidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un’età inferiore ai 18 anni. Sono equiparati agli affidati i minori “in accasamento” o in collocamento etero f a m i l i a re: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi sociali e collocati in una famiglia; i figli (ed equiparatiequiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un l a v o ro proficuo;i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente minori di età – o maggiore inabili – a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

3. Assegno per il nucleo familiare3. Assegno per il nucleo familiare

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Queste persone fanno parte del nucleo anche se:non sono conviventi con il richiedente;non sono a carico del richiedente;non sono residenti in Italia (se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea o di altro Stato estero con il quale esiste apposita Convenzione).

Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza.

PER LE CONDIZONI DÌ REDDITO E PER GLI PER LE CONDIZONI DÌ REDDITO E PER GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO VALGONO LE REGOLE IMPORTI DELL’ASSEGNO VALGONO LE REGOLE PREVISTE PER I GENITORI NATURALI.PREVISTE PER I GENITORI NATURALI.

... assegno per il nucleo familiare... assegno per il nucleo familiare

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Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità (es. assegni maternità del comune, ecc…) è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati due indici: l'ISEl'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità.

4. Prestazioni assistenziali dei Comuni e altri 4. Prestazioni assistenziali dei Comuni e altri Enti (ISE e ISEE)Enti (ISE e ISEE)

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NUCLEO FAMILIARE

NUCLEO FAMILIARE

Coniuge

Figli Altre Personepresenti nello stato

di famiglia

Altre Persone

a carico ai fini IRPEF

Dichiarante

Composizione del nucleo Composizione del nucleo familiarefamiliare

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Criteri per l’individuazione Criteri per l’individuazione del nucleo familiaredel nucleo familiare

art. 1 co. 1 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242. “…Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 , salvo quanto stabilito nei commi seguenti.”

art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130“… Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone , fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

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Famiglia anagraficaFamiglia anagrafica

art. 4 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da:

Vincoli di matrimonioVincoli di matrimonio

ParentelaParentela

AffinitàAffinità

AdozioneAdozione

TutelaTutela

Vincoli affettiviVincoli affettivi

Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica

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Famiglia anagrafica - definizioneFamiglia anagrafica - definizione

Legame “affectionis causa” derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione. Non rientrano in tale concetto :• rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità)• rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare)

Legame “affectionis causa” derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione. Non rientrano in tale concetto :• rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità)• rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare)

Vincoli di matrimonio

Parentela

Affinità

Adozione

Tutela

Vincoli affettivi

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Moglie di Mario

Moglie di Mario

Figli di MarioFigli di Mario

Genitori di Mario

Genitori di Mario

MARIO(dichiarante)

MARIO(dichiarante)

Esempio composizione del nucleo Esempio composizione del nucleo familiarefamiliare

Nello stato di famiglia di Mario sono presenti, oltre a Mario stesso, i suoi genitori anziani, la moglie di Mario e due figli non coniugati di Mario; un terzo figlio non coniugato vive da solo, ma è a carico ai fini IRPEF di Mario. Tutti questi soggetti fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e devono essere dichiarati, chiunque di loro sia il dichiarante.

figlio di Mario che vive da solo, ma è a suo carico ai fini IRPEF

figlio di Mario che vive da solo, ma è a suo carico ai fini IRPEF

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Regole sui minoriRegole sui minori

I figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso.

Se i figli minori sono coniugati (over 16 anni) sono tenuti a seguire le regole dei soggetti coniugati.minoriminori

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I minori in affidamento e collocati presso istituti di assistenza o comunità sono considerati nucleo familiare a sé stante.

Regole sui minoriRegole sui minori

I minori in affidamento preadottivo e temporaneo, affidati con provvedimento del giudice al dichiarante, al coniuge o ad altre persone che sono nello stesso stato di famiglia, fanno parte del nucleo familiare del dichiarante (o del coniuge, se con diversa residenza e lo stato di famiglia di riferimento è questo).

Se affidati a terzi con provvedimento del giudice, fanno parte del nucleo della persona a cui sono stati affidati, anche se inseriti in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.

minoriminori

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Composizione del nucleo Composizione del nucleo familiare soggetti a carico familiare soggetti a carico

IRPEFIRPEFI seguenti soggetti sono a carico del dichiarante se possiedono un reddito annuo inferiore a Euro 2.840,5

il coniugeil coniuge

i figli legittimi o legittimati o naturali o adottiviadottivi e e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti)

i figli legittimi o legittimati o naturali o adottiviadottivi e e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti)

i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti

i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti

i generi e le nuorei generi e le nuore

il suocero e la suocerail suocero e la suocera

i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilateralii fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali

Fanno parte del nucleo familiare anche i soggetti non conviventi che hanno redditi inferiori alla soglia di €. 2.840,5 e sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.