1 Le scuole tra trasparenza e riservatezza Avv. Laura Paolucci.

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Le scuole Le scuole tra tra

trasparenza e riservatezza trasparenza e riservatezza

Avv. Laura PaolucciAvv. Laura Paolucci

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I due regolamenti del 2006

Il DPR 184/2006 specifica le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativiIl DM 305/2006 identifica i dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento del MPI (USR-USP) e delle istituzioni scolastiche

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Le due leggi

Trasparenzadell’azione amministrativa

(L 241/90) Riservatezza

quale protezione dei dati personali(DLgs 196/03)

concetti non antitetici

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Le due leggi…..

….impongono entrambe regole di condotta

….positive obbligo di partecipazione al procedimento; obbligo di motivazione, dovere di minimizzazione del rischio, indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili…

….negative divieto di aggravamento del procedimento; divieto di diffusione dei dati sanitari…..

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…partiamo dal d.lgs. N. 196/2003

Il DLgs 196/2003, molto più della L. 241/90, incide sulla quotidianità della quotidianità della vita delle organizzazionivita delle organizzazioni e quindi delle scuole, che trattano fra le organizzazioni una enorme massa di dati personali, per numero di “utenti” e di dipendenti

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d.lgs.30.6.2003, n. 196

Il codice in materia di protezione dei dati personali abroga e sostituisce la L.31.12.1996, n. 675 dal giorno della sua entrata in vigore (1.1.2004, salvo che per alcune particolari disposizioni)

(art. 183)

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Le informazioni

acquisiterielaborate (strumenti cartacei o elettronici)

girate (ad altri)

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Riservatezza dei dati

Effetto dello sviluppo della tecnologia e della diffusione delle informazioni nel villaggio globale

Facilità di raccolta delle informazioni

Economicità della gestione

Convenienza ed utilità economiche

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Dalla riservatezza alla privacy

* il potere del singolo di “nascondere” le sue “verità”, quei fatti che necessariamente rappresentano dell’individuo qualcosa di “vero”

* il potere del singolo individuo di avere il controllo sulle informazioni che gli appartengono

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Atto di volontà

Una data “verità” dovrà essere considerata riservata quando e solo quando il soggetto a cui essa “appartiene” la vorrà ritenere tale.

La riservatezza riguarda l’uso delle informazioni fatto da terzi.

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Protezione dei dati personali come regola dell’organizzazione

Il diritto alla protezione dei propri dati personali, attribuito a chiunque, influisce sui criteri di organizzazione della P.A., criteri che devono essere attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali

(l’art. 176 modifica l’art. 2 d.lgs. 165/2001)

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Chiave di lettura del Codiceconsigli per non impazzire

leggere tutti gli articoli, focalizzando la struttura del decreto in titoli e capi ed il loro contenutoacquisire dimestichezza con la terminologia e le definizioni identificare gli “attori” implicatiidentificare con precisione le regole applicabili ai soggetti pubblici

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Ci accorgeremo che…

…..se oggetto di protezione è la circolazione delle informazioni al fine di consentire al “proprietario” il diritto di controllo sul relativo flusso, le regole di tale circolazione si “aggravano” a seconda che il flusso sia (solo) interno o (anche) esterno ed a seconda della “vicinanza” delle informazioni alla sfera più intima del “proprietario” delle stesse

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Il DM 305 si inserisce…

….quale fonte normativa atta a completare la disciplina relativa al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte delle scuole individuando:

a)a) quali dati sensibili e/o giudiziariquali dati sensibili e/o giudiziari possano essere trattati

b) quali operazioni possano essere effettuate

in relazione alle varie finalità ri rilevante interesse pubblico

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Il DM 305 presuppone adempiute le regole organizzative per il flusso interno

dato personale

dato identificativo

dato sensibile

dato giudiziario

trattamento

comunicazione

diffusione

*titolare*responsabile*incaricato

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Scuola e titolare

Titolare è l’ istituzione scolastica (che è ente dotato di personalità giuridica) che

opera attraverso il suo legale rappresentante (dirigente

scolastico)

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Scuola e responsabile

In base alla concreta organizzazione della scuola, il DS puòpuò nominare il DSGA (per i trattamenti effettuati dalla segreteria); il referente di plesso (per i trattamenti effettuati nel plesso); il referente di classe; i prestatori “esterni” di servizi che si svolgono “dentro” la scuola……..

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incaricatiincaricati

Tutti coloro che per lo Tutti coloro che per lo svolgimento della propria svolgimento della propria attività lavorativa vengono a attività lavorativa vengono a conoscenza di dati personali conoscenza di dati personali devono necessariamentedevono necessariamente essere designati come essere designati come incaricatiincaricati

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interessatointeressato

la persona fisica, giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali (è il “proprietario” dei dati personali)

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Regole Regole ulteriori ulteriori per i soggetti pubblici per i soggetti pubblici

(Titolo III-Capo II)(Titolo III-Capo II)

principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubbliciprincipi applicabili al trattamento dei dati ordinariprincipi applicabili al trattamento dei dati sensibiliprincipi applicabili al trattamento dei dati giudiziariprincipi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari

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Principi applicabili a tutti i trattamenti Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici effettuati da soggetti pubblici ((art. 18)art. 18)

la P.A. tratta i dati ordinari se servono a svolgere le funzioni istituzionali

la P.A. non deve chiedere il consenso (salvo gli enti sanitari per i dati inerenti la salute)

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Principi applicabili Principi applicabili al trattamento dei dati ordinari al trattamento dei dati ordinari (art. 19)(art. 19)

la P.A. tratta i dati personali solo quando necessario per svolgere le proprie funzioni istituzionali la comunicazione ad altro ente pubblico, in assenza di espressa previsione di legge o di regolamento, è consentita per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e previa comunicazione al Garantela comunicazione a privati e la diffusione sono ammesse solo quando siano previste da norma di legge o di regolamento

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Principi applicabili Principi applicabili al trattamento dei dati sensibilial trattamento dei dati sensibili

(art. 20)(art. 20)

il trattamento di dati sensibili da parte della P.A. è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge (riserva assoluta di legge) nella quale siano indicati:

1. le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;

2. i tipi di dati che possono essere trattati;

3. le operazioni eseguibili

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Principi applicabili Principi applicabili al trattamento dei dati sensibilial trattamento dei dati sensibili

(art. 20)(art. 20)

se la disposizione di legge specifica le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo previa emanazione e nei limiti di un regolamento (riserva di regolamento ex art. 17, 3. co. L. n. 400 /88 con

D.M., previa parere del Garante) che individui i dati e le operazioni

schema tipotermine di emanazione fino al 28.02.2007

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Principi applicabili al trattamento dei dati Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili sensibili (art. 20)(art. 20)

sono di rilevante interesse pubblico (esempi di disposizioni legislative ad hoc di interesse “scolastico”):

1.finalità di applicazione della disciplina dell’accesso agli atti amministrativi (artt. 59-60)2.finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro (art.112)3.finalità di applicazione delle leggi sull’obiezione di coscienza (art.70)4.finalità di applicazione amministrativa della disciplina dell’assistenza, integrazione sociale e diritti della persona handicappata (art.86)5.finalità di istruzione e formazione in ambito scolastico e universitario (art.95)

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Principi applicabili Principi applicabili al trattamento dei dati giudiziarial trattamento dei dati giudiziari

(art. 21)(art. 21)

il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da norme di legge o da provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibiliIl DM 305 si aggiunge all’autorizzazione generale Garante 7/2005 (gestione delle gare pubbliche)

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Principi applicabili al trattamento di dati Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari sensibili e giudiziari (art. 22)(art. 22)

1.obbligo specifico di informazione: la P.A. tratta i dati s. e g. informando gli interessati circa le norme che rendono necessario e legittimano il trattamento

2.correttezza del trattamento: la P.A. tratta solo i dati s. e g. indispensabili alle attività istituzionali, verificando periodicamente correttezza, pertinenza ed essenzialità

3.modalità di conservazione: in caso di uso di strumenti elettronici è obbligatoria la cifratura dei dati s. e g.; la cifratura è obbligatoria comunque per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, i quali devono essere conservati separatamente

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Come “leggere” il DM 305Come “leggere” il DM 305

1.Ambito soggettivo MPI (USR-USP) e ISA

2.Ambito oggettivo dati sensibili e giudiziari e operazioni di trattamento

3.Stuttura parte normativa - Allegato composto da 7 schede

4.Pubblicità del DM: adeguate iniziative per assicurare

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La parte normativaLa parte normativae la regola del q.b.e la regola del q.b.

1.1.ribadisce la necessità di una previa ribadisce la necessità di una previa verifica nelle concrete prassi operative verifica nelle concrete prassi operative dei dati personali (sensibili e giudiziari) dei dati personali (sensibili e giudiziari) da trattare e delle operazioni da porre in da trattare e delle operazioni da porre in essere al fine di confermare e mantenere essere al fine di confermare e mantenere gli uni e le altre solo se valutati gli uni e le altre solo se valutati pertinenti, completi ed indispensabilipertinenti, completi ed indispensabili rispetto alle finalità perseguite, rispetto alle finalità perseguite, nell’nell’aambito di quelle indicate come di mbito di quelle indicate come di rilevante interesse pubblico.rilevante interesse pubblico.

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La parte normativaLa parte normativa e la regola del q.b.e la regola del q.b.

2.le operazioni di interconnessione e le operazioni di interconnessione e raffronto con banche dati di altri raffronto con banche dati di altri titolari del trattamento e di titolari del trattamento e di comunicazione a terzi comunicazione a terzi individuate nel Regolamento sono in concreto ammesse solo se indispensabilisolo se indispensabili allo svolgimento degli obblighi e dei compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico.

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La parte normativaLa parte normativa e la regola del q.b.e la regola del q.b.

3.le operazioni di interconnessione e .le operazioni di interconnessione e raffronto con altre informazioni raffronto con altre informazioni sensibili e giudiziarie sensibili e giudiziarie sono consentite solo previa verifica della loro stretta solo previa verifica della loro stretta indispensabilitàindispensabilità rispetto ai singoli casi rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustificano lche ne giustificano l’e’effettuazione.ffettuazione.

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Le schedeLe schede

1.1. descrizione sintetica del contesto (funzioni descrizione sintetica del contesto (funzioni coinvolte e flusso informativo) coinvolte e flusso informativo)

2.2. finalitfinalitàà di rilevante interesse pubblico (richiamo di rilevante interesse pubblico (richiamo delle corrispondenti disposizioni del Codice)delle corrispondenti disposizioni del Codice)

3.3. fonti normative in cui si sostanziano le finalitfonti normative in cui si sostanziano le finalitàà di di rilevante interesse pubblicorilevante interesse pubblico

4.4. specificazione dei tipi di dati personali che specificazione dei tipi di dati personali che possono essere trattatipossono essere trattati

5.5. specificazione delle operazioni particolari di specificazione delle operazioni particolari di trattamento indicandone le finalittrattamento indicandone le finalitàà

6.6. Esemplificazione delle operazioni ordinarie di Esemplificazione delle operazioni ordinarie di trattamentotrattamento

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Es. sui dati dei dipendentiEs. sui dati dei dipendenti

1. Internet, casella di e-mail e pc aziendali (indispensabilità dei dati e delle operazioni e azione disciplinare)

2. Visite medico-legali e certificazioni sanitarie

3. Graduatorie e divieto di diffusione di dati inerenti la salute

4. Comunicazione e diffusione di dati personali nella gestione del fondo d’istituto

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Es. sui dati degli alunniEs. sui dati degli alunni

1. La gestione dei contratti di assicurazione volontaria (infortuni ed RC)

2. La “circolazione” dei certificati medici

3. La scuola in ospedale e quella carceraria

4. Alunni “certificati”, disabili ecc.

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Immagini degli alunniImmagini degli alunni

1. Fotografie e video-riprese di recite e manifestazioni scolastiche (effettuate dai genitori/dalla scuola)

2. Uso delle fotografie da parte dei docenti

3. Pubblicazione di immagini sul giornalino della scuola

4. Pubblicazione di immagini o filmati sul sito web della scuola

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Accesso ai documenti Accesso ai documenti

1. Le fasi del procedimento di accesso (fase di avvio, fase istruttoria, fase decisionale)

2. Il responsabile del procedimento

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La fase istruttoriaLa fase istruttoria

1. Controinteressati (individuazione, tempo della notifica, modalità della notifica)

2. L’opposizione (forma, termine, rilievo)

3. E il preavviso di rigetto?

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La fase decisionaleLa fase decisionale

1. Rigetto (totale o parziale)2. Differimento3. Limitazioni (gli omissis)4. Accoglimento (se ci sono

controinteressati)5. Silenzio rigetto6. La regola del “pari rango”

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CasisticaCasistica

1. Accesso agli atti della carriera scolastica ed alle valutazioni degli alunni

2. Genitori separati e divorziati

3. Figli maggiorenni

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In bocca In bocca al al lupo !!!lupo !!!