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  • Il diritto alla riservatezza, al rispetto della vita

    privata e della confidenzialit della persona

    assistita rappresentano diritti inviolabili.

    Da questo principio deriva, per tutti gli operatori

    sanitari, il dovere di garantire (o tutelare) tali diritti

    attraverso il mantenimento e la protezione del

    segreto professionale

  • Il segreto professionale lobbligo a non rivelare le

    informazioni apprese allinterno del rapporto fiduciario.

    Il segreto riguarda ogni notizia che non deve essere

    divulgata e che una persona vuole sottrarre alla

    conoscenza di altre persone

    concerne un fatto o una cosa attinente alla sfera intima

    del soggetto: corpo, onore, famiglia, credo religioso,

    opinioni politiche etcc

  • Distinzione tra

    segreto professionale, con il quale s'intende un segreto

    appreso per ragione e a causa dell'esercizio di una attivit

    professionale che differisce dal cosiddetto

    segreto naturale con il quale, invece, s'intende qualunque

    notizia che viene appresa a ragione del proprio stato di

    amico, di confidente, etc., al di fuori cio di qualsiasi

    rapporto professionale.

    Viene definito, segreto professionale ogni notizia che sia relativa alla sfera intima e privata (notizie di ordine fisico,

    psichico, familiare, sentimentale, emotivo, etc.) dell'assistito e che quest'ultimo ha interesse a che non

    venga rivelato e della quale il professionista sia venuto a conoscenza in quanto tale, cio in quanto professionista.

  • Fondamenti del segreto professionale

    Etico legato al rispetto della persona;

    Deontologico;

    Giuridico sancito dallart. 622 del c.p. dalla

    Legge 675/96 sulla Privacy e dal D.lgs

    196/03.

  • FONDAMENTO ETICO: uno dei cardini del giuramento

    ippocratico legato alla posizione del malato che costretto a

    ricorrere allopera del medico nella necessit di rendere

    noti fatti propri sui quali avrebbe preferito tacere

    IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE

    di tutto ci che vedr o intender nella vita comune,

    durante lesercizio della mia professione o anche al di fuori

    di esso, tacer quanto non necessario sia reso noto,

    considerando in simili casi la discrezione come un dovere

  • FONDAMENTO DEONTOLOGICO

    sancito come norma di comportamento professionale nel codice deontologico con un forte richiamo ad un

    obbligo di riservatezza

    CODICE DEONTOLOGIA degli infermieri

  • Art. 622 C.P. - Rivelazione di segreto

    professionale

    Chiunque, avendo notizia, per ragione del propriostato o ufficio, o della propria professione o arte, diun segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero loimpiega a proprio o altrui profitto, punito, se dalfatto pu derivare nocumento, con la reclusione finoad un anno o con la multa da lire 60.000 a lire1.000.000.

    Il delitto punibile a querela della persona offesa.reclusione da sei mesi a tre anni.

    FONDAMENTO GIURIDICO

  • La rivelazione del segreto professionale viene, infatti

    definito come delitto contro la persona e punibile con la

    reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 60.000 a

    lire un milione.

    Il fatto costitutivo del delitto consiste nella rivelazione

    "senza giusta causa" del segreto professionale ovvero nel

    suo impiego al proprio o altrui profitto

    La violazione deve avvenire con coscienza e volont

    occorre, la dimostrazione del dolo (l'intenzione di rivelare il

    segreto).

    Il delitto trattato, definito reato di pericolo e non di danno

  • Rivelare, quindi, significa

    comportarsi in modo tale che, senza giusta causa,

    una o pi persone non vincolate dal segreto, siano

    messe a conoscenza del segreto; in realt, la

    rivelazione del segreto professionale legittima

    solo se sussiste una giusta causa.

  • LE GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE

    SONO DISTINTE IN

    IMPERATIVE

    sono quelle che impongono la rivelazione

    del segreto professionale solo ed

    esclusivamente nei casi previsti

    PERMISSIVE

    quelle che permettono o consentono,

    ma non obbligano, la rivelazione

    del segreto

  • GIUSTE CAUSE IMPERATIVE di rivelazione del segreto

    professionale:

    le denunce sanitarie obbligatorie con le quali si vuole perseguire finalit di ordine clinico, statistico e preventivo. Vengono presentate all'Autorit sanitaria;

    i certificati obbligatori che rappresentano attestazioni di un fatto di natura tecnica destinati a provare la verit in ordine ad un evento di natura biologico-clinica e che si rilascia al richiedente, nel suo stesso interesse;

    il referto, denuncia giudiziaria (ex rapporto)

    la perizia e la consulenza tecnica; l'ispezione corporale

    ordinata dal giudice;

  • CAUSE PERMISSIVE

    il consenso dell'avente diritto; poich il rispetto del segreto

    un diritto personale dell'assistito, il consenso di

    quest'ultimo una giusta causa permissiva

    il consenso deve essere informato, esplicito,

    autentico e libero

    Da ci si deduce che l'assistito consente alla rivelazione solo

    per quei segreti di cui egli stesso ha consapevolezza,

    mentre il consenso non chiaramente valido per ci che

    egli ignora

  • Tra le giuste cause permissive vanno inserite tutte quelle

    cosiddette scriminative cio che escludono la punibilit

    della rivelazione del segreto quali:

    caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.) dal momentoche per la realizzazione del delitto occorre il dolo,mancando invece l'intenzione dell'agente di rivelare ilsegreto, manca una delle condizioni obiettive di punibilit;

    errore determinato dall'altrui inganno (art. 48 c.p.);

    stato di necessit (art. 54 c.p.) non punibile chi hacommesso il fatto per esservi stato costretto dallanecessit di salvare s od altri dal pericolo attuale di undanno grave alla persona, pericolo da lui nonvolontariamente causato n altrimenti evitabile sempre cheil fatto sia proporzionato al pericolo

  • legittima difesa (art. 52 c.p.) non punibile chi ha

    commesso il fatto per esservi stato costretto dalla

    necessit di difendere un diritto proprio od altrui contro il

    pericolo attuale di un'offesa ingiusta sempre che la difesa

    sia proporzionale all'offesa,

    il diritto che si difende deve essere pi importante rispetto

    alle conseguenze della violazione del segreto ad esempio

    la difesa del diritto alla vita, alla incolumit fisica, alla

    salute ed alla onorabilit professionale

    costringimento fisico (art. 46 c.p.) in questo caso risponde

    della rivelazione l'autore della violenza;

  • la legge riconosce il diritto di astenersi, ma non

    l'obbligo, dal testimoniare su fatti di cui il sanitario

    venuto a conoscenza per ragione ed a causa

    dell'esercizio professionale. (art.200 del c.p.p.)

    Tale tutela incontra dei limiti: lo stesso art. 200 c.p.p

    specifica che se il giudice ha motivo di dubitare che le

    dichiarazioni rese da tali persone per esimersi dal deporre

    sia infondata, ordina che il testimone deponga

  • La facolt di testimoniare, riconosciuta dalla norma

    giuridica, non implica necessariamente il dovere o

    l'obbligo di astenersi, ma significa che il sanitario pu

    anche rendere spontaneamente la sua testimonianza,

    in questo caso deve, tuttavia, nel caso trattasi di un

    medico, tenere in considerazione la norma deontologica

    contenuta nell'art.13 del Codice Deontologico Medico, la

    quale tassativa e perentoria nel vietare al medico di

    rendere qualsiasi testimonianza su ci che egli ha

    appreso nell'esercizio ed a causa della sua attivit

    professionale

  • SEGRETO PROFESSIONALE E

    ORDINAMENTO GIURIDICO

    Art. 326 C.P. - Rivelazione ed utilizzazione di segreto dufficio

    Il pubblico ufficiale e la persona incaricata di unpubblico servizio, che, violando i doveri inerenti allefunzioni o al servizio, o comunque abusando della suaqualit, rivela notizie di ufficio, le quali debbonorimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo laconoscenza, punito con la reclusione da 6 mesi a 3anni. Se lagevolazione soltanto colposa, si applica lareclusione fino a 1 anno.

    Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di unpubblico, che, per procurare a se o ad altri un indebitomateriale, si avvale illegittimamente di notizie dufficio,le quali debbono rimanere segrete, punito con lareclusione da 2 a 5 anni

  • TRASMISSIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

    La trasmissione del segreto rappresentata

    dalla rivelazione a persone egualmente

    tenute al segreto, resa necessaria da

    circostanze inerenti lo stesso interessato

    o dovute a finalit sociali (trasmissione ad

    altri professionisti, pubblicazione di un

    caso a fine scientifico, etc.).

  • LA LEGGE SULLA PRIVACY

    La custodia del "segreto professionale", gi disciplinata in

    duplice veste, penale e deontologica, viene rafforzata da

    recenti disposizioni legislative

    LEGGE 675/96 sulla Privacy e dal D.lgs 196/03 CODICE IN

    MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D. Lgs

    30.6.2003 n. 196 (Legge delega n. 127/2001)

  • Art. 1 Diritto alla protezione dei dati personali

    1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati

    personali che lo riguardano.

  • IN BASE ALLA LEGGE SULLA PRIVACY

    I DATI PERSONALI

    POSSONO ESSERE SUDDIVISI IN

    (art.4)