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1 La Mediazione tributaria e la conciliazione:nuove prospettive Il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate Civitanova Marche - Venerdì 17 ottobre 2014

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La Mediazione tributaria e la conciliazione:nuove prospettive

Il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate

Civitanova Marche - Venerdì 17 ottobre 2014

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L’evoluzione normativa e l’intervento della Corte costituzionale

Art.17-bis del D. Lgs. n. 546/92

Il reclamo e la Mediazione

inserito dall’art. 39, comma 9, del D.L. 6

luglio 2011,n.98 convertito con

L.111/2011 e modificato dalla legge di

stabilità per il 2014 (art. 1 L. 147/2013)

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L’evoluzione normativa e l’intervento della Corte costituzionale

Le novità per la MEDIAZIONE TRIBUTARIA in vigore per gli atti notificati dal 2 marzo 2014:1) la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità e non di inammissibilità;2) sospensione della riscossione nei 90gg del procedimento;3) sui contributi previdenziali e assistenziali oggetto di mediazione non sono dovuti sanzioni e interessi;4) si applica la sospensione feriale dei termini

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L’evoluzione normativa e l’intervento della Corte costituzionale

Ord. n. 18/02/2013 della CTP di Perugia: la questione di legittimità dell’art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992 viene rimessa alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 (diritto di difesa) e 25 (distrazione dal giudice naturale) della Cost.

l’organo mediatore non è terzo; Impedisce l’accesso diretto alla giustizia tributaria

in quanto adempimento obbligatorio a pena di inammissibilità

Impedisce l’istanza di sospensione ex art. 47 d.lgs.546/92

Introduce una disparità di trattamento perché si applica solo ai tributi imposti dall’Agenzia e con il limite di valore

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L’evoluzione normativa e l’intervento della Corte costituzionale

Le altre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale:

R.O. 146/2013 dalla CTP di CampobassoR.O. 147/2013 CTP di CampobassoR.O 153/2013 CTP di BeneventoR.O. 270/2013 CTP di RavennaR.O. 271/2013 CTP di Ravenna

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L’evoluzione normativa e l’intervento della Corte costituzionale

Sentenza 16 aprile 2014, n. 98 della Corte costituzionale relativa all’art. 17-bis ante modifica:

è illegittimo nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità del ricorso

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L’evoluzione normativa e l’intervento della Corte costituzionale

In linea generale la MEDIAZIONE TRIBUTARIA è legittima perché1) soddisfa interessi generali e meritevoli di tutela

a) compone le questioni sostanziali prima e in modo meno dispendioso per entrambe le parti

b) riduce i ricorsi pendenti e permette la decisione più rapida e attenta di quelli pendenti2) non rappresenta una duplicazione di altri strumenti deflattivi (es. autotutela o adesione) perché è obbligatoria e basata su criteri di valutazione fissati dalla legge3) la mancanza di un organo terzo non viola la costituzione: si tratta di una composizione pre-giurisdizionale fra le parti4) la scelta di giudizi di competenza dell’Agenzia e di valore inferiore a 20 mila euro, i più numerosi, è ragionevole sul piano della deflazione

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GLI OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

ESTERNO INTERNO

deflazionare migliorare il contenzioso la qualità degli atti

TAX COMPLIANCE

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GLI OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Deflazionare il contenzioso tributario

Attraverso il riesame in via amministrativa pre-contenzioso:

Esame delle eccezioni del contribuente prima dell’instaurazione del contenzioso per verificare preventivamente la possibilità di definire la lite potenziale sulla base di un calcolo di probabilità basato sui precedenti giurisprudenziali, senza attendere una sentenza a cui fare acquiescenza

per questo è importante allegare al reclamo tutta la documentazione utile per il riesame

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GLI OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Incrementare il tasso di legittimità e qualità degli atti amministrativi

Stimolare la riflessione critica all’interno dell’Ufficio

Sviluppare all’interno delle strutture operative

dell’Agenzia l’attitudine a confrontarsi con i parametri di legittimità e fondatezza dei giudici tributari

La mediazione come LINFONODO SENTINELLA

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GLI OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Tax compliance

Il contribuente deve poter fare affidamento su una risposta da parte dell’Agenzia in tempi rapidi, senza dover sostenere i costi o attendere i tempi della giustizia tributaria

La DP è tenuta a rispondere alla richiesta di annullamento avanzata dal contribuente con l’istanza o a tentare la mediazione

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GLI OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Gli obiettivi perseguibili attraverso la Mediazione tributaria rispecchiano la mission dell’AGENZIA:possono raggiungersi solo con la collaborazione e la sinergia di tutte le singole articolazioni che compongono la Direzione Provinciale e degli Uffici di coordinamento (DR e DC)

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’AGENZIA

AREE DI PRODUZIONE

Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso

Ufficio legale Direzione Regionale

Ufficio legale Direzioni Provinciali

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI Il rapporto fra l’Ufficio legale e le Aree di

produzione della DP

ISTANZA

AREE DI PRODUZIONEAREE DI PRODUZIONE

FAS

CIC

OLO

FAS

CIC

OLO

PA

RE

RE

PA

RE

RE

FEE

D-B

AC

K E

SITO

FEE

D-B

AC

K E

SITO

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’Ufficio Legale

Art. 17-bis, comma 5, DLGS 546/92L’istanza va presentata alla DP o alla DR, “le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”

Aree legali e Uffici contenzioso Uffici legali dal 1° aprile 2012 (delibera Comitato di gestione n. 51 del 29/12/2011 in modifica art. 5 Reg. Amministrazione)

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’Ufficio Legale: perché?

• L’Ufficio Legale è una struttura diversa dalle Aree “di produzione”

• L’ Ufficio legale è la parte della DP funzionalmente deputata a confrontarsi con le posizioni della controparte e dei giudici tributari

• la Mediazione ha un contenuto decisorio che si ispira alle decisioni rese dalle Commissioni tributarie, al fine di perseguire la giusta imposizione per questo il ruolo di LINFONODO SENTINELLA è svolto principalmente dalla mediazione e non da altri istituti deflattivi

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’Ufficio Legale della DP: cosa

fa?

1) Attività AUTONOMA Esaminare le istanze al fine di evitare l’instaurarsi del processo ( obiettivo di budget regionale almeno il 98%)

1) Attività ETERONOMA: feed-back evidenziare gli aspetti “critici” delle diverse Aree “di produzione”, anche suggerendo comportamenti che permettano di rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro dell’Area legale

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’Ufficio Legale della DP: cosa fa?

Richiede un nuovo approccio gestionale

Valutazione obiettiva della legittimità e fondatezza degli attiAttitudine a misurarsi con sostenibilità della pretesa, incertezza della questione controversa, principio di economicità

Comporta maggiori responsabilità gestionali

soccombenza aggravata in giudizio

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’Ufficio Legale della DP:

come?

Tiene conto di CRITERI DI VALUTAZIONE predeterminati per legge per prevedere l’esito del giudizio:

Incertezza delle questioni controverse

Grado di sostenibilità della pretesaPrincipio di economicità dell’azione

amministrativa

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’Ufficio Legale della DP:

come?

prassiprassi

cassazione

cassazione

Valoreeconomicità

Valoreeconomicitàesito

giudizioesito giudizio

sentenze cctt

sentenze cctt

sostenibilitàsostenibilità

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’Ufficio Legale della DP:

come?INCERTEZZA DELLE QUESTIONI

CONTROVERSE

Assenza di un univoco orientamento su questioni interpretative di diritto:

nei documenti di prassiin mancanza, nella giurisprudenza,

in particolare, di legittimità

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’Ufficio Legale della DP:

come?GRADO DI SOSTENIBILITÀ

DELLA PRETESA

Riguarda le questioni di fatto e si basa sostanzialmente:

sul grado di sostenibilità in giudizio della prova della pretesa tributaria

sulla fondatezza degli elementi addotti dall’istante

NUCLEONUCLEO

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI L’Ufficio Legale della DP:

come?PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

È un criterio che accompagna i precedenti e che tiene conto anche del valore esiguo degli atti oggetto di mediazione

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI Strumenti

• I Protocolli di Intesa con gli Ordini Professionali

• Gli Osservatori sull’andamento della Mediazione tributaria

• Il Nucleo di ricognizione della giurisprudenza tributaria

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI Strumenti

Art. 4 (Bozza Protocollo di Intesa)Monitoraggio dell’andamento della mediazione tributaria

  L’ Ufficio e l’Ordine si impegnano a realizzare un OSSERVATORIO sull’andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell’ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell’Istituto. Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un NUCLEO misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti all’Ordine e Funzionari dell’Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l’Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI Strumenti

IN ASSENZA DI PRASSI O CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ SU SPECIFICHE QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE OCCORRE RIFARSI AGLI ORIENTAMENTI PREVALENTI NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

NUCLEO DI RICOGNIZIONE DELLA LOCALE GIURISPRUDENZA DI MERITO

COSTITUITO A LIVELLO REGIONALE

-OGGETTO: GIURISPRUDENZA DELLA CTR RIGUARDANTE LE QC PIU’ DIFFUSE NELLE ISTANZE DI RECLAMO/MEDIAZIONE

-SCOPO: SINTESI DI TALI ORIENTAMENTI IN RASSEGNE REDATTE AD USO DEI FUNZIONARI DELL’AGENZIA E DEI RAPPRESENTANTI DEI CONTRIBUENTI

-COMPOSIZIONE: RAPPRESENTANTI DELLE DP E DELLA DR, CON PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI RAPPRESENTANTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE.

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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI Strumenti: il FEED-BACK e il

coordinamento

1) Riunioni periodiche di coordinamento all’interno della DP e fra DDPP e DR: il feed-back come strumento per risolvere le situazioni di particolare conflittualità. Rilevazione delle CRITICITA’ RICORRENTI riscontrate in mediazione per contribuire al miglioramento dell’attività amministrativa

2) Approfondimento delle questioni di maggiore conflittualità

3) Note di coordinamento a livello locale o nazionale

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Le questioni risolte grazie alla mediazione: Regione -

DRLa mediazione, che richiede agli Uffici una reazione in tempi rapidi alle questioni sollevate dal contribuente, permette di affrontare e risolvere i problemi tempestivamente:

1) Verifica corretta applicazione delle istruzioni di prassi: l’Ufficio legale segnala anche alla DR eventuali comportamenti anomali delle Aree di produzione (es. detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, IRAP)

1) Difforme tassazione fra le DDPP sui terreni agricoli con permesso a costruirenota Ufficio Consulenza DR RIG/308/2013

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Le questioni risolte grazie alla mediazione: Nazione -

DCALCRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse: la circolare 21 del 25 giugno 2013 (e Direttiva n. 84/2012) consente le lavorazioni già in fase di comunicazione di irregolarità presso gli Uffici territoriali senza che il contribuente debba attivarsi in sede di mediazione o contenzioso. La circolare interviene dichiaratamente in veste deflattiva dopo aver verificato la presenza di un numero rilevante di posizioni in mediazione e contenzioso.

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Le questioni risolte grazie alla mediazione: Nazione -

DCALCTasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile (telefonini) – Direttiva n. 20/2013

IRAP: le istanze di rimborso sono gestite in mediazione

versamento dell’imposta nel termine “lungo”: errato computo degli interessi allo 0,40% (circ. 27/2013)

Errata imputazione per competenza dei componenti di reddito e possibilità di compensare in sede di mediazione tributaria (Direttiva n. 11/2014)

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Dalla mediazione alla conciliazione

I risultati ottenuti suggeriscono di estendere le logiche sperimentate con successo nella gestione del procedimento di mediazione e le esperienze maturate anche alle controversie di valore superiore a 20.000 euro, valutando sistematicamente la sussistenza dei presupposti per esercitare l’autotutela ovvero tentare la conciliazione giudiziale

art. 48, c. 2, D. Lgs. n. 546/92 alla prima udienza “il tentativo di conciliazione può essere esperito d’ufficio anche dalla commissione”

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Dalla mediazione alla conciliazione

secondo la Circolare 25 del 6/8/2014 “Prevenzione e contrasto dell’evasione Anno 2014 Indirizzi operativi”

… gli uffici devono … ridurre il tasso di conflittualità, attraverso una crescita nell’utilizzo degli strumenti partecipativi del contribuente al procedimento di accertamento e quelli deflattivi del contenzioso1. 1Al riguardo, si evidenzia la necessità di adottare atti di autotutela non solo su richiesta del contribuente ma, ove ne sussistano i presupposti, anche d’ufficio per assicurare adeguati canoni di buona amministrazione ed evitare impropri utilizzi dello strumento della mediazione, con conseguenti appesantimenti dell’attività degli uffici legali.

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I numeri del Contenzioso2013 % Acc.ti

impugnati

IVAN INVICTO Udienze partecipate

Indice di Mediazione

% Flussi in CTP (2013 su 2012)

Umbria 4% 72,4% 87,2% 99,9% 48,8% -33,7%

Marche 12,83%

65,9% 64,4% 98,9% 52,4% -8,9%

Nazione

64,6% 75,3% 94,8% 56,1 -22,07%

Al 30 agosto 2014

IVAN INVICTO Udienze partecipate

Indice di Mediazione

Umbria 73,6% 78,4% 99,8% 57,3%

Marche 67,9% 61,4% 99,3% 49,9%