Organizzazione e compiti dell’Agenzia delle Entrate...

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Organizzazione e compiti dell’Agenzia delle Entrate

Lineamenti fondamentali dello Statuto del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000)

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Organizzazione e compitidell’Agenzia delle Entrate

L’amministrazione finanziaria: il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Ministero dell’Economia e Finanze è l’organo statale titolare di funzioni e compiti in materia di politica economica e finanziaria, ed in particolare di politiche fiscali e sistema tributario.La riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria, a seguito del D.Lgs. 300/1999, ha portato all’istituzione di quattro Agenzie fiscali, operative dal 2001 (Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, del Demanio): sono enti pubblici non economici (solo l’Agenzia del Demanio è ente pubblico economico) soggetti alla vigilanza del Ministero ed i cui compiti e la cui organizzazione sono stati riformati con il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.In materia di fiscalità, il Ministero dell’Economia e delle Finanze:

- è competente circa l’analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale;

- svolge attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato;

- controlla il sistema informativo della fiscalità e provvede all’ informazione istituzionale nel settore della fiscalità.

Nello svolgimento di tali compiti si avvale in particolare del Dipartimento delle Finanze, cui sono attribuiti, tra l’altro, compiti di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articola il Dipartimento stesso, organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad esso attribuite.

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Al Dipartimento delle Finanze, inoltre, sono state devolute le funzioni del Servizio consultivo e ispettivo tributario (Secit), soppresso dal Decreto legge 112/2008: si tratta di compiti di controllo sull’attività di uffici periferici e della Guardia di Finanza che si concretizzano in valutazioni complessive sul funzionamento di tali organi ed uffici.

Le Agenzie fiscali

L’istituzione delle quattro Agenzie fiscali ha mirato a rendere più razionale e snella l’amministrazione finanziaria: l’autonomia organizzativa di cui esse godono consente loro di modellare con propri atti interni l’organizzazione degli uffici; l’autonomia gestionale rende possibile adottare scelte strategiche e operative più vicine a criteri aziendalistici; l’autonomia contabile e finanziaria consente di abbandonare le rigide regole della contabilità pubblica e i controlli esterni di tipo preventivo ed autorizzatorio.Le Agenzie sono regolate dal decreto istitutivo e dai rispettivi Statuti (sulla cui basa ogni Agenzia ha adottato un regolamento di amministrazione); i rapporti fra Ministro ed Agenzie sono regolati da apposite convenzioni (di durata triennale ma aggiornate ogni anno): in esse sono fissati i servizi che le Agenzie devono fornire, gli obiettivi che devono raggiungere e la dotazione di risorse. Oltre all’Agenzia delle Entrate, di cui ci occuperemo fra poco, le altre Agenzie fiscali sono:

- l’Agenzia del Demanio è stata trasformata dal D.Lgs. n. 173/2003 in Ente Pubblico Economico, cioè un soggetto giuridico autonomo che, pur operando nell’ambito della Pubblica Amministrazione, per raggiungere i propri obiettivi fa ricorso a modalità organizzative e strumenti operativi di tipo privatistico.Suo compito principale è la gestione del patrimonio immobiliare

dello Stato;- l’Agenzia del Territorio. Suoi compiti principali sono la gestione

dell’anagrafe dei beni immobiliari attraverso l’offerta di servizi relativi al catasto, alla pubblicità immobiliare ed alla cartografia; l’assistenza agli enti locali nel processo di decentramento di funzioni catastali; la costituzione di un

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osservatorio del mercato immobiliare e l’offerta di servizi estimativi;- l’Agenzia delle Dogane. Svolge i servizi relativi all’amministrazione,

alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali: gestisce infatti le imposte legate a scambi internazionali, principalmente tributi doganali e accise sulla produzione e i consumi.

L’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico non economico che svolge funzioni istituzionali di:

- informazione e assistenza ai contribuenti, anche tramite servizi telematici, al fine di semplificare il rapporto con gli stessi e di agevolare gli adempimenti fiscali;

- l’accertamento, il controllo di errori o di evasioni fiscali mirato al contrasto all’evasione anche con il supporto della Guardia di Finanza;

- la gestione del contenzioso tributario dinanzi alle Commissioni tributarie.

La sua funzione strategica, a servizio dei cittadini e a presidio della legalità tributaria, è quella di garantire il recupero di risorse per l’intera collettività, secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza.Sottoposta alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che mantiene la responsabilità di indirizzo politico, l’Agenzia agisce in piena responsabilità gestionale, operativa e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.I rapporti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia sono regolati da una Convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, nella quale sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le relative risorse. L’Agenzia promuove e fornisce i servizi per la gestione dei tributi di competenza delle Regioni e degli enti territoriali, con cui stipula convenzioni per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dei rispettivi tributi.

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Poiché la centralità del cittadino rappresenta un valore assoluto per l’Agenzia che è impegnata ad agevolare gli adempimenti fiscali, fornendo informazioni, assistenza e consulenza a milioni di contribuenti e agli intermediari fiscali, i nuovi canali di dialogo telematico giocano un ruolo determinante per modernizzare il processo amministrativo e migliorarne la qualità complessiva.

Gli Organi dell’Agenzia delle Entrate

Organi dell’Agenzia sono:- il Direttore. Rappresenta l’Agenzia, la dirige e ne è responsabile; svolge tutti i compiti non espressamente assegnati ad altri organi dalle disposizioni di legge e dallo Statuto;- il Comitato di gestione che:

- delibera, su proposta del Direttore, sullo Statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, le spese superiori ai 2.600.000 euro, la costituzione o la partecipazione a consorzi e società;

- valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e dello Statuto, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione. Infine, il Comitato valuta ogni questione che il Direttore ponga all’ordine del giorno;- il Collegio dei Revisori dei conti che:

- accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;- vigila sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti

dell’Agenzia;- esamina il budget e controlla il bilancio;- accerta periodicamente la consistenza di cassa;- redige le relazioni di propria competenza;- può chiedere al Direttore notizie sull’andamento e la gestione dell’Agenzia, nonché su singole questioni, riferendo al Ministro dell’Economia e delle Finanze le eventuali irregolarità riscontrate;- svolge il controllo di regolarità;

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- esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti.

Le Direzioni Centrali

L’Agenzia delle Entrate si articola in strutture a livello centrale (sei Direzioni centrali e tre uffici di staff), intermedio (19 Direzioni regionali per le Entrate, una per ogni capoluogo di Regione, e 2 Direzioni provinciali, a Trento e Bolzano) e locale (gli Uffici locali, che svolgono compiti operativi di controllo dichiarazioni, emissione di accertamenti, formazione di ruoli per la riscossione, predisposizione rimborsi).

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTOCura le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento dell’azione di controllo, mediante l’analisi dei fenomeni di evasione ed elusione, la ricerca, l’acquisizione e l’elaborazione di elementi utili alle indagini fiscali; definisce le strategie e le metodologie di controllo, nonché le procedure e gli strumenti di supporto per l’accertamento e la conseguente acquisizione dei tributi e delle sanzioni; svolge compiti operativi di particolare rilevanza.

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTICura l’assistenza, l’informazione e la comunicazione ai contribuenti; predispone la modulistica, governa i processi di acquisizione e gestione delle dichiarazioni, degli atti e dei relativi servizi offerti in via telematica; definisce gli strumenti di supporto per la liquidazione, l’acquisizione e la restituzione dei tributi.

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVAFornisce, per i tributi di competenza dell’Agenzia, l’interpretazione delle norme e formula pareri sulla loro corretta applicazione. Monitora e coordina l’attività delle Direzioni Regionali in materia di interpello e fornisce supporto agli Organi competenti per la predisposizione delle norme tributarie. Effettua il monitoraggio dei lavori parlamentari, delle novità normative in materia fiscale e dell’evoluzione delle norme fiscali.

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DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSODefinisce gli indirizzi per la gestione del contenzioso tributario. Pianifica e coordina l’attività di contenzioso svolta dagli uffici, impartisce direttive interpretative e operative sul merito delle controversie tributarie. Fornisce consulenza sulle questioni giuridiche oggetto di contenzioso.

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALESvolge le funzioni di selezione, inserimento, gestione, formazione, amministrazione e sviluppo del personale; si occupa dell’organizzazione del lavoro e delle relazioni sindacali.

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Predispone il bilancio e gestisce la contabilità, gli approvvigionamenti e la logistica; cura i rapporti e le convenzioni con gli enti e le società esterne; assicura il coordinamento e il governo del sistema informativo; definisce la metodologia del processo di pianificazione, ne gestisce l’attuazione e verifica la congruenza tra i risultati conseguiti dall’Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; coordina le attività per la definizione e la gestione della convenzione con il Ministero; cura i rapporti con la Corte dei Conti per i controlli sulla gestione finanziaria.

DIREZIONE CENTRALE AUDIT E SICUREZZACura la protezione dei rischi gestionali e vigila sull’attuazione delle conseguenti misure di prevenzione, prestando la propria consulenza alle strutture interessate; provvede ai controlli di regolarità amministrativa e contabile e svolge indagini conoscitive per verificare la corretta applicazione della normativa da parte degli uffici.

Gli Uffici di Staff

UFFICIO DEL DIRETTORESvolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo per l’esercizio delle funzioni attribuite al Direttore, al Comitato di gestione e al Collegio dei

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revisori dei conti; cura i rapporti con le strutture di vertice; gestisce le relazioni con le amministrazioni fiscali estere; svolge funzioni di segreteria del Punto di controllo Nato – Segreteria di sicurezza; cura l’istruttoria relativa al conferimento delle onorificenze.

SETTORE COMUNICAZIONEGestisce i rapporti con gli organi di informazione e con gli altri interlocutori istituzionali; coordina le attività di comunicazione a livello regionale; cura le campagne di informazione e il progetto “Fisco e scuola”; realizza manifestazioni ed eventi a carattere istituzionale. Elabora programmi per la divulgazione di informazioni di carattere fiscale ai contribuenti; realizza pubblicazioni fiscali, guide monotematiche e opuscoli di approfondimento, anche in formato elettronico.Gestisce, aggiorna e sviluppa il sito internet www.agenziaentrate.gov.it e provvede alla pubblicità legale dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia.Cura la comunicazione istituzionale mediante la redazione e l’aggiornamento quotidiano della rivista online www.fiscooggi.it.

UFFICIO STUDIEffettua analisi e studi di carattere economico-fiscale, anche mediante comparazioni con le esperienze delle amministrazioni tributarie estere.

Le Direzioni Regionali

A livello periferico l’Agenzia è articolata in Direzioni regionali e Strutture periferiche. In particolare, le Direzioni si articolano in:• 19 Direzioni regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione ad eccezione del Trentino-Alto Adige;• 2 Direzioni provinciali, con sede nei capoluoghi delle Province autonome di Trento e di Bolzano.Tutte le strutture esercitano, nell’ambito della rispettiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici; curano i rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della

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gestione dei tributi, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, effettuano, in particolare, le verifiche e gli accertamenti nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni.

Strutture periferiche

Le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte, salvo quelle demandate per specifiche esigenze agliuffici centrali e regionali, dalle seguenti strutture periferiche:- Direzioni provinciali. Sono strutturate in:

• un Ufficio controlli. L’Ufficio controlli svolge funzioni di controllo e accertamento, fatta eccezione per quelle affidate agli uffici territoriali e al contenzioso. Può articolarsi in più aree, individuate in base alla numerosità e alle caratteristiche delle diverse tipologie di contribuenti e ai differenti tipi di attività da porre in essere.

• uno o più Uffici territoriali, a seconda delle dimensioni del territorio competente.Gli Uffici territoriali curano le attività di informazione e assistenza, la gestione delle imposte dichiarate, i rimborsi e le attività di controllo relative a varie tipologie di atti. In particolare, curano il controllo formale delle dichiarazioni e degli atti, gli accertamenti parziali in base a segnalazioni centralizzate, l’attività di controllo esterno ai fini dell’applicazione degli studi di settore, la tassazione e gli accertamenti in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e tributi collegati.

- i Centri di assistenza multicanale. Forniscono assistenza e informazioni ai contribuenti attraverso il telefono, la posta elettronica e gli sms.- i Centri operativi. I Centri operativi svolgono, in via esclusiva, determinate attività specialistiche (per esempio, l’erogazione dei rimborsi, la gestione delle domande per le ristrutturazioni edilizie agevolate e i controlli preventivi sull’esito della liquidazione centralizzata delle dichiarazioni), per le quali risulta più conveniente utilizzare una modalità di lavorazione accentrata. In questo modo, l’Agenzia punta a una maggiore efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili.

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- i Centri satellite curano la trattazione delocalizzata dell’attività di controllo in carico alle Direzioni provinciali caratterizzate da gravi carenze di organico. I centri satellite dipendono dalla Direzione regionale sovraordinata alle Direzioni provinciali per conto delle quali operano.

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li.itLe pagine che seguono sono tratte da:

Sergio Mogorovich “Guida operativa al processo tributario e alla conciliazione preventiva”, Rimini, Gennaio 2011

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14 I centri operativi

14.1 L’istituzione dei centri operativi

Con il provvedimento 7-12-2001, sono stati soppressi i Centri di servizio e sonostati istituiti i Centri operativi di Pescara (sede: via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara– tel. 085/5772402) e di Venezia (sede: via Giorgio De Marchi, 16 – 30175Marghera – VE – tel. 041/2904591).

I Centri operativi dipendono, rispettivamente, dalle direzioni regionali dell’Abruzzoe del Veneto ed hanno competenza per tutto il territorio nazionale con l’attribu-zione delle sotto elencate attività.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA:- controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale;- controllo dei crediti d’imposta previsti da leggi speciali (ad esempio quelli elencati nel

quadro RU del modello Unico);- controllo delle comunicazioni estere riguardanti i redditi percepiti da contribuenti

residenti in Italia;- rimborsi a non residenti (IVA e imposte sui redditi);- gestione delle competenze già demandate all’ufficio del registro concessioni gover-

native di Roma 2;- gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia;- acquisizione dei dati dei questionari sugli studi di settore;- rapporti con i soggetti non residenti che intendono provvedere direttamente ad assol-

vere gli obblighi e ad esercitare i diritti in materia di IVA (Provvedimento 30-12-2005);

- gestione dei rimborsi dell’IVA ai sensi degli artt. 38-bis-1, 38-bis-2 e 38-ter del d.P.R.26-10-1972, n. 633 (Provvedimento 1°-4-2010).

CENTRO OPERATIVO DI VENEZIA:- verifica sul corretto funzionamento delle procedure di controllo automatizzato delle

dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (art. 36-bis del D.P.R. 29-9-1973, n. 600, ed art.54-bis del D.P.R. 26-10-1972, n. 633);

- verifica preventiva degli esiti della liquidazione automatizzata;- controllo delle dichiarazioni presentate a seguito di ravvedimento operoso;

[segue]

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14 CENTRI OPERATIVI514

- iscrizione a ruolo dei tributi e delle sanzioni in casi urgenti od indifferibili (ad esem-pio fallimento);

- ricezione ed acquisizione delle dichiarazioni fiscali spedite dall’estero mediante rac-comandata od altro equivalente, come disposto dalla C.M. 12-4-2002, n. 31/E.

Ai Centri operativi è inoltre affidata congiuntamente la ricezione telematica delledichiarazioni presentate agli istituti bancari ed agli uffici postali, nonché il con-trollo di qualità sulle stesse.

14.2 I poteri

Ai Centri operativi sono attribuiti i poteri previsti dalle seguenti norme:

- dall’art. 32, primo comma, nn. 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. 29-9-1973, n. 600;- dagli artt. 7 e 8 del D.M. 3-8-1998, n. 311, per il controllo, la revoca od il

diniego dei crediti d’imposta concessi o fruiti dalle imprese;- dall’art. 38 del D.P.R. 29-9-1973, n. 602, per le domande presentate dai non

residenti;- dal D.M. 24-9-1999, n. 367.

14.3 Il contenzioso

Né il provvedimento 7-12-2001 né quello 27-2-2002 prevedono la possibilità delCentro operativo di assumere il ruolo di “parte” nel processo tributario.

Secondo la R.M. 18-12-2003, n. 226/E, e la Nota 29-10-2003, n. 165001, relati-vamente al contenzioso sulle istanze di rimborso dell’IRPEF presentate da sog-getti non residenti, il Centro operativo di Pescara è la “controparte” cui va notifi-cato il ricorso e la commissione tributaria provinciale di Pescara è territorialmentecompetente a riceverlo seguendo l’iter di cui all’art. 22 del D.Lgs. 31-12-1992, n.546.

Con la sentenza 12-11-2010, n. 23003, la Corte di cassazione ha affermato che ilCentro Operativo ha solo poteri di istruttoria ma non potestà impositiva per cui lalegittimazione processuale è attribuita sempre alla Direzione provinciale determi-nata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. Non ha alcun rilievo ilProvvedimento 7-12-2001 poiché l’ente impositore è sempre l’ufficio dell’Agen-zia delle entrate che si avvale della competenza tecnica del Centro Operativo.

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15 Lo statuto del contribuente

15.1 I lineamenti della normativa

La L. 27-7-2000, n. 212, più nota come “statuto del contribuente”, indica i princi-pi generali dell’ordinamento tributario le cui disposizioni possono essere deroga-te o modificate solo in maniera espressa e mai da leggi speciali. La normativa,quindi, contiene le regole procedurali alle quali devono ispirarsi i rapporti tral’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, tenendo presente il principioche l’adozione di norme interpretative può essere disposta soltanto in presenza dicasi eccezionali e con una legge ordinaria, qualificando come tali le disposizionicon le quali si procede all’interpretazione autentica.

I principi generali (art. 1)

Statuto del contribuente - è un principio generale dell’ordinamento tributario- può essere derogato solo espressamente

Norme interpretative - sono legittime solo in casi eccezionali- vanno adottate con legge ordinaria- vanno qualificate come tali le disposizioni di interpreta-

zione autentica

Le leggi, al pari degli altri atti aventi forza di legge, in materia tributaria devonospecificarne l’oggetto nel titolo. Inoltre, la rubrica delle partizioni interne e deisingoli articoli deve avere la specifica menzione dell’oggetto delle norme conte-nute.

Le disposizioni normative con oggetto extrafiscale non possono contenere dispo-sizioni in materia tributaria, fatte salve quelle che hanno un contenuto strettamen-te inerente all’oggetto della normativa.

I richiami di altre norme contenute in disposizioni tributarie vanno fatti indicandoanche il contenuto, sia pure in modo sintetico, del provvedimento al quale il rin-vio è fatto.

Quando è necessario modificare le leggi tributarie, è necessario riportare il testoche include l’innovazione.

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE516

Fatta eccezione per le norme di carattere interpretativo, le norme fiscali hannoeffetto soltanto per il futuro per cui è esclusa la retroattività della disposizione.

Le innovazioni relative ai tributi a carattere periodico si applicano soltanto dalperiodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delledisposizioni. In ogni caso il legislatore non può introdurre nuovi adempimenti lacui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data di entrata in vigore(o dell’adozione del provvedimento espressamente previsto).

I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per gli accertamenti delle impostenon possono essere oggetto di proroga.

L’istituzione di nuovi tributi e l’estensione dei tributi esistenti ad altre categorie dicontribuenti non possono essere disposti mediante un decreto legge.

Le disposizioni tributarie (artt. 2, 3 e 4)

Contenuto - chiarezza e trasparenza;delle norme - indicazione delle norme richiamate;

-norme non tributarie non possono contenere disposizioni fiscali, salvoquelle strettamente inerenti all’oggetto della legge;

- richiami di altre norme vanno fatti indicando il contenuto sinteticodella disposizione cui è fatto rinvio.

Modifiche va riportato il testo modificato.

Efficacia è escluso l’effetto retroattivodelle norme - per tributi periodici le modifiche decorrono dal periodo d’imposta

successivo;- nuovi adempimenti periodici non possono essere introdotti prima di60 giorni dall’entrata in vigore della legge o del provvedimento diattuazione in essa espressamente previsto.

Termini prescrizione e decadenza per gli accertamenti non possono essere pro-rogati.

Decreto legge - non può istituire nuovi tributi;- non può estendere i tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

15.2 L’informazione del contribuente

L’Amministrazione finanziaria deve facilitare la completa e agevole conoscenzadella normativa tributaria. Deve curare e rendere disponibili testi coordinati pres-so ogni ufficio impositore. Inoltre, mediante l’informazione elettronica, deve con-sentire di disporre l’aggiornamento in tempo reale della normativa che è messagratuitamente a disposizione dei contribuenti.

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE 517

Art. 1, comma 361, della L. 24-12-2007, n. 244

Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, lapubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internettiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, neicasi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenziefiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l’estra-zione e l’utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

Da ultimo deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva econ mezzi idonei, sia le circolari sia le risoluzioni emanate nonché qualsiasi altroatto o decreto che ha per oggetto l’organizzazione, le funzioni e i procedimenti.

15.3 La conoscenza di atti e la semplificazione

L’Amministrazione finanziaria deve dare al contribuente la garanzia dell’effetti-va conoscenza degli atti che gli sono destinati. Questi vanno comunicati nel luogodi domicilio effettivo del contribuente, quale risulta dalle informazioni in posses-so della stessa o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero nel luogo in cui egliha eletto il domicilio speciale ai fini della specifica procedura relativa agli atti dacomunicare. Vanno osservate le norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 30-6-2003,n. 196: gli atti vanno portati a conoscenza con mezzi idonei ad evitare che altri nevengano a conoscenza, pur con le specialità della modalità di notifica degli atti dinatura tributaria (quali gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento, ecc.).

Il contribuente deve essere informato di ogni fatto o circostanza a sua conoscenzadai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione diuna sanzione con la richiesta di procedere all’integrazione o alla correzione degliatti che impediscono il riconoscimento, anche solo parziale, di un credito.

I modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazionedell’Amministrazione finanziaria vanno messi a disposizione dei contribuenti intempi utili. Le informazioni devono essere redatte in modo tale da permetterne lacomprensione anche a chi non è fornito di conoscenze in materia tributaria. Infi-ne, le obbligazioni tributarie devono essere osservate in maniera da non aggrava-re le procedure concretizzandosi con un numero ridotto di adempimenti e nelleforme più agevoli e meno costose.

L’Amministrazione finanziaria non può richiedere documenti che sono già in suopossesso o di altre amministrazioni indicate dall’interessato. Ai sensi dell’art. 18,commi 2 e 3, della L. 7-8-1990, n. 241, sono acquisiti i documenti e le informa-zioni relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del contri-buente. Più in particolare, la procedura è così strutturata:

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE518

- i documenti attestanti atti, fatti, stati e qualità necessari per il procedimentosono acquisiti d’ufficio; se sono già in possesso dell’Amministrazione finanzia-ria (o di altra pubblica amministrazione), il responsabile del procedimento puòchiedere i soli dati necessari per la ricerca dei documenti;

- il responsabile del procedimento accerta d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità chelo stesso ufficio (o altra amministrazione pubblica) deve certificare.

La conoscenza degli atti (art. 6)

Informazione l’Amministrazione finanziaria:- garantisce l’effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente- comunica gli atti al domicilio del contribuente;- garantisce che il contenuto dell’atto non sia conosciuto da terzi.

Obbligo di per i casi di mancato riconoscimento di un credito o di irrogazione dicomunicazione una sanzione chiedendo la regolarizzazione dall’atto.

Adempimenti dichiarazioni, istruzioni e comunicazioni vanno messe a disposizione:del contribuente - in tempo utile e con linguaggio comprensibile;

- con minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piùagevoli.

Superfluità non possono essere richiesti atti e informazioni già comunicati all’Am-delle richieste ministrazione finanziaria o ad altre pubbliche amministrazioni.

15.4 L’iscrizione a ruolo

Nel caso in cui siano presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,anteriormente all’iscrizione a ruolo delle somme derivanti dalla liquidazione ditributi che risultano dalla stessa dichiarazione, il contribuente deve essere invi-tato a fornire i chiarimenti richiesti o a produrre i documenti mancanti.

L’invito all’interessato va effettuato a mezzo del servizio postale o con mezzitelematici 1 concedendo un termine congruo, che non può essere inferiore a 30giorni dal ricevimento della richiesta.

1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1°-1-2006, l’invito è effettuato (art. 2 bis del D.L. 30-9-2005, n. 203):a) con mezzi telematici ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui al-l’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22-7-1998, n. 322, se previsto nell’incarico di trasmissione, che portano aconoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini previsti dall’art. 2, com-ma 2, del D.Lgs. 18-12-1997, n. 462, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenute nell’invio;b) mediante raccomandata in ogni altro caso.Il termine di cui all’art. 2, comma 2, del citato D.Lgs., decorre dal 60° giorno successivo a quello ditrasmissione telematica dell’invito.

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE 519

Questa procedura va seguita anche se dalla liquidazione viene evidenziato unminor rimborso rispetto a quanto è stato indicato nella dichiarazione.

La regola sopra descritta va osservata soltanto per i tributi per i quali sono pre-visti obblighi della dichiarazione e della relativa autoliquidazione. Pertanto ciòè escluso per i casi in cui il contribuente non effettua il versamento diretto.

L’invito al contribuente per l’iscrizione a ruolo (art. 6, comma 5)

Invito è obbligatorio per la liquidazione di tributi risultanti dalla dichiarazione.

Presupposto sussiste l’incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Modalità a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici.

Termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dal ricevimento dellarichiesta.

Oggetto somma non versata o minor credito spettante.

Esclusione tributi non correlati al versamento diretto dei tributi

Inosservanza nullità del provvedimento

Deroga procedura non obbligatoria per:- liquidazione senza incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;- tributi senza versamento diretto.

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, se non è stata osservata la normativa, sussiste lanullità del provvedimento che è stato emesso. La condizione non sussiste in as-senza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

La giurisprudenza

L’omessa comunicazione di irregolarità, prevista dall’art. 6 della L. 27-7-2000, n. 212,è un vizio procedurale che implica la nullità della cartella di pagamento emessa in baseall’art. 36-bis del D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (commissione tributaria provinciale di Po-tenza, sentenza 18-1-2007, n. 261).È nulla la cartella di pagamento derivante dalla liquidazione della dichiarazione se non è statapreceduta dall’invito al contribuente di fornire i chiarimenti necessari o a produrre i docu-menti mancanti (commissione tributaria provinciale di Bari, sentenza 14-1-2008, n. 445).

15.5 La chiarezza e la motivazione degli atti

L’Amministrazione finanziaria deve formalizzare gli atti in maniera chiara e me-diante un’idonea motivazione secondo quanto è previsto dall’art. 3 della L. 7-8-1990, n. 241, indicando i dati propedeutici alla decisione quali:

- i presupposti di fatto;- le ragioni giuridiche.

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE520

Il contenuto degli atti (art. 7)

Atto Contenuto

Provvedimento - motivazione;amministrativo - indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che

hanno determinato la decisione.

Atti dell’A.F. e - ufficio competente per le informazioni e responsabile deldell’agente della procedimento;riscossione - termine e modalità per proporre:

• la richiesta di riesame in sede di autotutela;• il ricorso.

Titolo esecutivo riferimento al precedente atto di accertamento (ovvero, in man-canza, motivazione della pretesa).

Avvertenza: la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia ammini-strativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato al-l’atto che lo richiama.

Ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato. Nel casodi motivazione per relationem (cioè se la motivazione non risulta dal corpo delprovvedimento finale ma dai precedenti atti procedimentali), l’atto da cui risultinole ragioni della decisione deve essere indicato e reso disponibile. “Qualora i proces-si verbali di constatazione o gli altri atti procedimentali richiamati nella motivazio-ne siano stati preventivamente notificati o comunicati al contribuente, gli uffici nonhanno l’obbligo di allegare gli stessi agli avvisi di accertamento. Quando invecel’atto richiamato non sia stato notificato o comunicato al contribuente, gli ufficidovranno allegare in copia lo stesso o riprodurne nella motivazione il contenutoessenziale. Per contenuto essenziale deve intendersi l’indicazione degli elementiche assumono rilevanza ai fini dell’accertamento (circ. 3-8-2001, n. 77/E).

La giurisprudenza

a) Documenti non prodottiIn tema di contenzioso tributario, l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari perla decisione costituisce una facoltà discrezionale attribuita alla commissione il cui eser-cizio, peraltro, non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova, ilquale grava sull’Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale esi trasferisce in capo al contribuente soltanto se l’ufficio ha fornito indizi sufficienti peraffermare la sussistenza dell’obbligazione tributaria. Tuttavia, se la situazione probato-

[segue]

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE 521

ria è tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senzal’acquisizione d’ufficio di un documento, l’esercizio del potere si configura come undovere, il cui mancato assolvimento deve essere compiutamente motivato (Corte dicassazione, sentenza 18-1-2006, n. 905).

b) Nullità della cartella di pagamentoLa cartella di pagamento è affetta da nullità quando dall’analisi dell’atto risulta chiara-mente la mancanza di motivazione nonché l’allegazione e il mancato riferimento all’at-to dal quale essa prende spunto e, da ultimo, la mancata indicazione del responsabile delprocedimento e della sua sottoscrizione. Ciò comporta la violazione dell’art. 7 dellostatuto del contribuente. A nulla servono le giustificazioni dell’agente della riscossionesul rispetto del modello (Comm. trib. del Veneto, sentenza 8-11-2006, n. 56).Ai sensi dell’art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31-12-2007, n. 248, per i ruoli consegnatiagli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento contiene, apena di nulliltà, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo edi quello di emissione e notificazione della stessa cartella; la mancata indicazione deisuddetti responsabili nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di taledata non è causa di nullità.

c) Nullità dell’avviso di accertamentoL’atto privo di sottoscrizione, anche illeggibile, è nullo. La motivazione dell’accerta-mento limitata alla semplice indicazione delle disposizioni di legge che regolano lamateria senza la benché minima esposizione del fatto comporta la nullità dell’atto aisensi dell’art. 7 della L. 27-7-2000, n. 212 (Comm. trib. prov. di Mantova, sentenza 20-10-2005, n. 82).

d) Motivazione “per relationem”L’art. 7 dello statuto del contribuente non intende che ogni documento richiamato nellamotivazione dell’atto deve essere allegato. Ciò esclude gli atti di cui il contribuente hagià legale conoscenza per effetto di una precedente notificazione (Corte di cassazione,sentenza 2-7-2008, n. 18073).

e) Mancata indicazione del termine per l’impugnazione e dell’organo competenteLa cartella di pagamento è valida anche se non contiene l’indicazione del termine edell’organo competente per la preposizione del ricorso (Corte di cassazione, sentenza26-6-2009, n. 15143).

La norma (art. 7) impone agli agenti dell’Amministrazione finanziaria e agli agentidella riscossione di indicare negli atti, in maniera tassativa, i seguenti elementi:

- l’ufficio presso il quale il contribuente può ottenere informazioni complete inmerito all’atto notificato o comunicato;

- il responsabile del procedimento;- l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui va promossa l’istanza di

riesame, anche nel merito, dell’atto in sede di autotutela;

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE522

- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cuiva proposto il ricorso contro l’atto impugnabile.

Il titolo esecutivo (ad esempio, la cartella di pagamento) deve contenere il riferi-mento all’eventuale precedente atto di accertamento. In mancanza, va indicata lamotivazione della pretesa.

La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia ammi-nistrativa, ovviamente se sussistono i presupposti.

15.6 La tutela dell’integrità patrimoniale

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, l’obbligazione tributaria può essere estinta ancheper compensazione.

La normativa consente l’accollo del debito d’imposta altrui senza che, però, ilcontribuente originario ne sia liberato. In altre parole, un soggetto può farsi caricodel debito fiscale altrui.

Le norme tributarie non possono né stabilire né prorogare i termini di prescrizio-ne che eccedono il termine ordinario di dieci anni che decorre dal giorno in cui ildiritto può essere fatto valere come è previsto dagli artt. 2935 e 2946 c.c.

Il costo della fideiussione che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere lasospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi deve essererimborsato. L’Amministrazione finanziaria procede quando è stato definitivamenteaccertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quantoera stato accertato.

La conservazione di atti e documenti ai soli fini fiscali non può essere superiore adieci anni. Il termine decorre dalla loro emanazione o formazione.

Quando l’Amministrazione finanziaria effettua la pubblicazione dei redditi tassa-ti, deve indicare i redditi anche al netto delle imposte. Lo stesso dicasi quando nedà l’informativa.

La tutela patrimoniale (art. 8)

Estinzione del debito può avvenire:- per compensazione;- con accollo del debito altrui (ma senza la liberazione del de-

bitore originario).

Imposta non dovuta il contribuente, ad accertamento definitivo, ha diritto al rimbor-so del costo della fideiussione chiesta per ottenere la sospensio-ne o la rateizzazione del pagamento e il rimborso dei tributi.

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE 523

Atti fiscali da conservare fino a 10 anni dalla formazione.

Rimessione in termini - se il tempestivo adempimento è impedito da cause di forzacon D.M. maggiore;

- sospensione o differimento per i soli contribuenti interessatida eventi eccezionali e imprevedibili.

Qualora si verifichi un caso di forza maggiore che non permette di rispettare itempi previsti per l’adempimento, un D.M. provvede a disporre la remissione intermini. Questa stessa procedura si applica anche per disporre la sospensione o ildifferimento della scadenza a favore dei contribuenti che sono interessati da eventieccezionali e imprevedibili (art. 9).

15.7 Gli errori del contribuente

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, i principi di collaborazione e di buona fede vannoosservati nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.

Le sanzioni non sono irrogate, né sono richiesti interessi moratori, se il comporta-mento del contribuente:

- è stato conforme alle indicazioni che sono contenute in atti dell’Amministrazio-ne finanziaria ancorché dalla stessa modificate;

- dipende da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Am-ministrazione stessa.

Le sanzioni non sono comunque irrogate se la violazione dipende da obiettivecondizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normatributaria.

La pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità di una norma tributaria nondetermina la condizione di “obiettiva condizione di incertezza”.

La non punibilità

- errori commessi sulla base di indicazioni fornite all’A.F., anche se modificate suc-cessivamente senza una nuova norma (a);

- errori conseguiti a ritardi, omissioni o errori dell’A.F. (a);- errori che dipendono da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull’ambi-

to di applicazione della norma tributaria.- errori che si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta.

(a) Non possono essere richiesti interessi moratori.

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE524

La violazione di norme con rilievo esclusivamente fiscale non può essere causa dinullità di un contratto.

Va ricordato che ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, la commissio-ne tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle normefiscali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezzasulla portata e sull’ambito delle disposizioni cui si riferisce.

L’incertezza va correlata alla situazione oggettiva per cui nessuna esimente èriconosciuta se la violazione è riconducibile a difficoltà interpretative di naturasoggettiva.

È prevista la non punibilità per le infrazioni di mera natura formale senza alcundebito d’imposta.

Ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18-12-1997, n. 472, la non punibili-tà, valutata dall’Amministrazione finanziaria, va riferita a violazioni che non ar-recano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sullabase imponibile e sul versamento del tributo.

In pratica, la semplice irregolarità non correlata ad alcun pagamento di tributi èsottratta all’irrogazione della sanzione.

Esclusione della non punibilità (Circolare 3-8-2001, n. 77/E)

- presentazione della dichiarazione omessa entro i termini;- mancata o tardiva restituzione di un questionario;- inottemperanza all’invito a comparire in ufficio;- omessa tenuta delle scritture contabili.

15.8 L’interpello del contribuente

Preliminarmente va ricordato che l’istituto del c.d. “diritto di interpello” previstodall’art. 21 della L. 30-12-1991, n. 413 (norma che ha avuto attuazione con ilD.M. 13-6-1997, n. 194), opera limitatamente alle seguenti problematiche:

- l’interposizione fittizia;- l’elusione;- la qualificazione delle spese tra quelle di pubblicità e propaganda o quelle di

rappresentanza.

L’art. 11 della L. 27-7-2000, n. 212 ha un contenuto più ampio: qualsiasi contri-buente può inoltrare una circostanziata e specifica istanza all’Amministrazionefinanziaria avente per oggetto casi concreti e personali in presenza di obiettivecondizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme. L’avvio della

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE 525

procedura non influisce sulle scadenze previste dalla legge. L’istanza può avereper oggetto qualsiasi problematica tributaria fermo restando che deve:

- essere circostanziata e specifica;- avere per oggetto casi concreti e personali riferiti al contribuente;- evidenziare il comportamento che il contribuente intende adottare;- avere come cardine la presenza di obiettive condizioni di incertezza.

La risposta, in forma scritta e con apposita motivazione, è data entro 120 giorni. Ilcontenuto rappresenta un vincolo per l’istante solo con esclusivo riferimento allaquestione che è stata proposta per cui non può essere esteso a terzi.

Se la risposta non perviene entro il termine di 120 giorni, si forma il c.d. “silenzio-assenso” cioè l’Amministrazione finanziaria concorda con quanto prospettato dal-l’istante senza che questi debba sottostare ad alcun ulteriore onere di natura pro-cedurale.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, che dovesse essereemanato in difformità a quanto è stato esposto nella risposta, anche per effetto delsilenzio-assenso, è da considerarsi nullo.

Non può essere irrogata alcuna sanzione per il comportamento del contribuenteche non ha ricevuto la risposta entro il termine di 120 giorni dalla proposizionedell’istanza.

L’interpello del contribuente (art. 11)

Interessati tutti i contribuenti.

Materia tutte le disposizioni tributarie.

Modalità proposizione di un’istanza, circostanziata e specifica su casi concreti epersonalizzati, in carta libera, alla Direzione regionale delle entrate (a)mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico,senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

Condizioni obiettive condizioni di incertezza.

Risposta:- termine 120 giorni dalla richiesta; in caso contrario si forma il silenzio-assenso- modalità in forma scritta e motivata;- vincolo esclusivamente alla questione prospettata ed al richiedente;- sanzioni • nullità dell’atto emanato in difformità della risposta;

• non irrogazione delle sanzioni nel caso di silenzio-assenso.

(a) Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale ed i contri-buenti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi per un ammontare superio-re a E 258.228.449,54 presentano l’istanza alla Direzione centrale normativa e contenzioso del-l’Agenzia delle entrate.

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE526

Se un’istanza è formulata da un elevato numero di contribuenti ed ha per oggetto lastessa questione o problemi analoghi, l’Amministrazione finanziaria può risponde-re in maniera collettiva mediante una circolare o una risoluzione ministeriale.

“Le istanze di interpello e di consulenza giuridica presentate da professionistisenza procura (n.d.r.: del contribuente) dovranno essere dichiarate inammissibili,senza procedere all’esame del merito delle medesime… In merito alla reiterazio-ne delle istanze di interpello finalizzate al riesame di risposte precedentementefornite si confermano le disposizioni già impartite secondo cui le stesse… confi-gurano ipotesi di inammissibilità assoluta” (circolare 16-5-2005, n. 23/E).

L’istanza di interpello può essere inviata anche via e-mail a condizione che, aisensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. la sottoscrizione sia sanata dal contribuenteche provvede alla sua regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito(circolare citata).

La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle normetributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza né comporta l’interruzioneo la sospensione dei termini di prescrizione.

15.9 I diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali da effettuare nei locali che sonodestinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o pro-fessionali sono effettuati sulla base di effettive esigenze di indagine sul luogo.Fatta eccezione per i casi di eccezionalità e urgenza le operazioni si svolgono:

- durante l’orario ordinario di attività;- con modalità da recare minor turbativa possibile allo svolgimento dell’attività

del verificato.

Al momento di inizio della procedura, il contribuente

- ha il diritto di essere informato sulle ragioni che presiedono alla verifica e sul-l’oggetto della stessa;

- ha la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa avanti gliorgani di giustizia tributaria;

- va edotto sui diritti e sugli obblighi riconosciuti in occasione delle verifiche;- può chiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato

nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

L’art. 12 cerca di trovare un punto d’incontro tra l’esigenza del verificato, il qualedeve continuare a svolgere la sua attività senza alcun impedimento, e le ragionidell’Amministrazione finanziaria, che svolge le operazioni di controllo sulla corret-

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE 527

tezza e sulla liceità dell’operato del contribuente, per cui le garanzie difensivepossono essere individuate nel fatto che:

- gli accessi ispettivi vanno effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine econtrollo;

- gli accessi devono essere motivati per cui l’assenza dell’indicazione comporta,di fatto, l’irrituale acquisizione degli atti;

- l’attività, salvo casi eccezionali e urgenti, deve svolgersi durante l’orario diesercizio dell’attività e con modalità tali da recare minor turbativa;

- all’inizio della verifica il contribuente è titolare dei diritti:

• di essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell’og-getto della stessa;

• di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria;• di chiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettua-

to nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista delegato.

Durante la procedura le osservazioni ed i rilievi del contribuente e del professio-nista delegato vanno riportati nel processo verbale di verifica. Questa avvertenza,all’atto pratico, è sostituita dal contraddittorio orale che è opportuno verbalizzareal fine di cristalizzare il quadro della verifica in modo di permetterne il riesameproprio sulla base delle risposte fornite ai verificatori.

La durata dell’accesso non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili peraltri trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine purché motivatidal dirigente dell’ufficio. Una volta concluso, l’accesso può essere reiterato sol-tanto con il fine di rioperare il riesame delle osservazioni fatte dal contribuentedopo che la verifica si è conclusa ovvero previo consenso del dirigente dell’uffi-cio per specifiche ragioni.

Se il contribuente ritiene che i verificatori procedono con modalità non conformialla legge, può rivolgersi al garante, istituito presso la Direzione regionale delleentrate, al fine di attivare il procedimento disciplinare.

Dopo che è stata rilasciata la copia del processo verbale di chiusura, entro il ter-mine di 60 giorni, il contribuente può comunicare le proprie osservazioni chesono valutate dall’ufficio impositore. Questo non può emettere l’avviso di accer-tamento prima che sia decorso il 60° giorno salvo per i casi di particolare urgenza,che deve essere motivata nell’atto.

Fatta eccezione per casi limitati, è difficile che il contribuente (ovvero il profes-sionista abilitato) presenti delle osservazioni, entro 60 giorni, sulle risultanze delprocesso verbale di chiusura poiché la controparte può rimuovere eventuali erroriprocedurali influenzando negativamente la difesa nella successiva fase delcontenzioso tributario.

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE528

La giurisprudenza

La previsione del termine di 60 giorni e l’espresso divieto dell’ufficio di emettere l’av-viso di accertamento prima della scadenza del verbale di constatazione assolve allafinalità di consentire al contribuente la possibilità di predisporre delle controdeduzionida far valere al di fuori del giudizio (se non addirittura una richiesta di adesione), con loscopo precipuo di evitare un contenzioso. È nullo l’avviso di accertamento notificatoprima di 60 giorni dal processo verbale in assenza di particolare e motivata urgenza(Comm. tribut. provinciale Siracusa, sentenza 20-4-2005, n. 68).

15.10 Il garante del contribuente

Presso ogni direzione regionale delle entrate (e delle province autonome di Trentoe Bolzano) è istituito il “garante del contribuente”, organo collegiale costituitoda tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributariaregionale (o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la sud-detta Direzione) tra gli appartenenti alle categorie professionali espressamenteindicate.

L’incarico ha una durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo conto della pro-fessionalità, della produttività e attività svolta dal Garante. Le funzioni di segre-teria e tecniche sono assicurate dagli uffici della direzione regionale delle entratepresso la quale il garante è istituito.

Il Garante fornisce annualmente al Governo e al Parlamento una relazione sul-l’attività svolta, segnalando notizie e dati utili sullo stato dei rapporti tra il fiscoe i contribuenti.

Il contribuente (o qualsiasi altro soggetto interessato) può segnalare al Garante:

- disfunzioni;- irregolarità;- scorrettezze;- prassi amministrative anomale o irragionevoli;- qualsiasi comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i citta-

dini e l’Amministrazione finanziaria.

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15 STATUTO DEL CONTRIBUENTE 529

Sede Telefono Fax E-mail Indirizzo

Abruzzo 0863/432741 0863/432776 [email protected] Presso l’ufficio del-l’Agenzia delle en-trate di AvezzanoVia Don Minzoni, 967051 Avezzano(AQ)

Bolzano 0471/443221 0471/272642 [email protected] Presso la Direzioneprovinciale dell’A-genzia delle entratedi BolzanoPiazza del Tribunale,2 39100 Bolzano

Basilicata 0971/337348 0971/410176 [email protected] Presso la Direzioneregionale dell’Agen-zia delle entrateVia dei Mille 85100Potenza

Calabria 0961/715429 0961/715425 [email protected] Presso la Direzioneregionale dell’Agen-zia delle entrateVia Lombardi 88100Catanzaro

Campania 081/4281699 081/4281698 [email protected] Presso la Direzione re-gionale dell’Agenziadelle entrate Via Diaz,11 80134 Napoli

Come e quando rivolgersi al Garante

Al Garante si può rivolgere per iscritto (in carta libera) qualsiasi contribuente, inviando un’istan-za contenente i propri dati anagrafici e il codice fiscale e segnalando eventuali disfunzioni, irre-golarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comporta-mento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Amministrazione finan-ziaria. Il Garante, al termine dell’attività svolta a seguito della segnalazione, ne comunica l’esitoalla Direzione regionale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agliorgani di controllo, mettendone a conoscenza anche l’autore della segnalazione. Annualmente ilGarante deve presentare direttamente al Governo e al Parlamento una relazione sull’attività svol-ta per fornire utili notizie e dati sullo stato dei rapporti tra fisco e cittadini, al fine di tutelare erispettare i diritti del contribuente nel campo della politica fiscale.

Gli indirizzi dei Garanti

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435405

Sede Telefono Fax E-mail Indirizzo

Emilia 051/6002831- 051/6002850 dr.emiliaromagna.garante@finan- Presso l’ufficio del-l’Agenzia delle en-trate di Bologna 3Via Larga, 35 40138Bologna

Friuli 040/4198412 040/4198495 [email protected] Presso la Direzioneregionale dell’Agen-zia delle entrateViale Miramare, 734135 Trieste

Lazio 06/48930340 06/48930340 [email protected] Galleria Regina Mar-gherita, 7 00184Roma

Liguria 010/5548629- 010/5548680 [email protected] Presso la Direzioneregionale dell’Agen-zia delle entrateVia Fiume, 216121 Genova

Lombardia 02/65504300- 02/65504899 [email protected] Presso l’ufficio del-l’Agenzia delle en-trate di Milano 1Via della Moscova, 220121 Milano

Marche 071/2080362 071/55786 [email protected] Corso Mazzini, 5560121 Ancona

Molise 0874/411125- 0874/435314 [email protected] Presso la Direzioneregionale dell’Agen-zia delle entrateVia Scatolone, 486100 Campobasso

Piemonte 011/3032945 011/3163809 [email protected] Via Sidoli, 3510135 Torino

Puglia 080/5210689 080/5210901 [email protected] P.zza Massari, 5070123 Bari

Romagna

VeneziaGiulia

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300Sardegna 070/4090301- 070/4090585 [email protected] Presso la Direzione

regionale dell’Agen-zia delle entrateVia O. Bacaredda, 2709127 Cagliari

Sicilia 091/588317 091/58831745 [email protected] P.zza Marina - SalitaIntendenza, 1 90133Palermo

Toscana 055/4978213 055/4978295 [email protected] Presso la Direzioneregionale dell’Agen-zia delle entrateVia della Fortezza, 850129 Firenze

Trento 0461/263865 0461/265057 [email protected] Via Vannetti, 1538100 Trento

Umbria 075/5145991 075/5145994 [email protected] Presso la Direzioneregionale dell’Agen-zia delle entrateVia Canali, 12 06122Perugia

Valle 0165/306852 0165/34454 [email protected] Presso la Direzioneregionale dell’Agen-zia delle entrateP.zza Manzetti, 211100 Aosta

Veneto 041/2718209- 041/2718293 [email protected] S. Marco, Campo S.Angelo, 3538 30124Venezia

Sede Telefono Fax E-mail Indirizzo

D’Aosta

308-309

La giurisprudenza

Gli atti del Garante non sono vincolanti ma sono soltanto atti di sollecito dai quali puòsolo derivare un obbligo di rispondere all’istanza di autotutela e/o di riesaminare lapratica (TAR della Basilicata, sentenza 12-7-2007, n. 498).

La C.M. 18-6-2001, n. 59/E, ha affermato che il Garante ha solo un potere di impul-so da esercitare presso l’ufficio competente. Secondo l’Avvocatura dello Stato (pa-rere 29-10-2001), l’ambito di intervento è costituito dai tributi erariali e dai tributilocali la cui gestione è attribuita agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

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Sulla base di ciò il Garante rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli ufficicompetenti, i quali rispondono entro trenta giorni. Inoltre, attiva le procedure diautotutela nei confronti di atti di accertamento o di riscossione notificati al contri-buente;

Il garante può effettuare accessi presso gli uffici controllando la funzionalità deiservizi di assistenza e di informazione e l’agibilità degli spazi aperti al pubblico epuò richiamare il rispetto dei principi informativi e di diritti e garanzie dei contri-buenti e di rispetto dei termini per i rimborsi delle imposte.

Il Garante (art. 13)

Istituzione presso la direzione regionale delle entrate.

Funzioni - riceve segnalazioni scritte dai contribuenti su disfunzioni;- rivolge richieste agli uffici che rispondono entro 30 giorni;- rivolge raccomandazioni agli uffici;- accede agli uffici per verificarne la funzionalità;- richiama gli uffici al rispetto delle norme sull’informativa e sulle

procedure di verifica;- segnala agli uffici comportamenti pregiudizievoli sui quali avviare

procedimenti disciplinari;- presenta, annualmente, direttamente al Governo e al Parlamento una

relazione sull’attività svolta.

15.11 I contribuenti non residenti

Al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni aventi ad og-getto:

- le modalità di applicazione delle imposte;- l’utilizzazione di modulistica semplificata;- le agevolazioni sull’attribuzione del codice fiscale e sulle modalità di presenta-

zione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 17-5-2001, n. 281, il codice fiscale è attribuito ancheper il tramite dell’autorità consolare competente per territorio. Inoltre, l’art. 2dispone sulle modalità da seguire per effettuare i pagamenti dall’estero.

15.12 Il codice di comportamento

Ai sensi dell’art. 15, al Ministero dell’economia e delle finanze è demandato ilcompito di emanare un codice di comportamento al fine di disciplinare le attivitàdel personale addetto alle verifiche fiscali.

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L. 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

1. Princìpi generali. – 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.2. L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dalla presente legge.

2. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. – 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

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3. Efficacia temporale delle norme tributarie. – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

4. Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria. – 1. Non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

5. Informazione del contribuente. – 1. L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L’amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.2. L’amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

6. Conoscenza degli atti e semplificazione. – 1. L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo

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ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.2. L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.3. L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

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7. Chiarezza e motivazione degli atti. – 1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.2. Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.4. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

8. Tutela dell’integrità patrimoniale. – 1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.4. L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

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5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

9. Rimessione in termini. – 1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

10. Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente. – 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

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2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

11. Interpello del contribuente. – 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.2. La risposta dell’amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.4. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato

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di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l’amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell’articolo 5, comma 2.5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria.6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all’interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. – 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.3. Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.5. La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione

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finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 13.7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

13. Garante del contribuente. – 1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche,

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notai, sia a riposo sia in attività di servizio;b) dirigenti dell’amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.3. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell’àmbito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell’àmbito delle categorie di cui alla lettera b) e l’altro nell’àmbito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l’esito dell’attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l’autore della segnalazione.7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

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8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l’agibilità degli spazi aperti al pubblico.9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta.11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all’ufficio centrale per l’informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall’articolo 9.12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull’attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all’efficacia dell’azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Comma aggiunto dall’art. 94, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289).

14. Contribuenti non residenti. – 1. Al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all’attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle

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dichiarazioni e di pagamento delle imposte.2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

15. Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie. – 1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

16. Coordinamento normativo. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge.2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

17. Concessionari della riscossione. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

18. Disposizioni di attuazione. – 1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all’articolo 13.

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19. Attuazione del diritto di interpello del contribuente. – 1. L’amministrazione finanziaria, nel quadro dell’attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l’occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell’articolo 11 della presente legge.2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

20. Copertura finanziaria. – 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Entrata in vigore. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.