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1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)

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Intermediazionisu beni mobili

Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010

(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)

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AGENTE: Italiano (soggetto IVA)

Intermediazioni su beni mobili

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessione di beni all’esportazione

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di cessioni di beni all’esportazione l’agente emette fattura senza applicare l’IVA in regime di non imponibilità

ai sensi dell’art 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Adempimenti

Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l’intermediazione si riferisca ad importazioni di beni.

Note

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AGENTE: Italiano (soggetto IVA)

Intermediazioni su beni mobili

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessione di beni da un Paese extracee ad un altro Paese extracee

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di cessioni di beni esistenti all’estero e movimentati all’estero (“estero su estero”), l’agente emette fattura senza applicare l’I.V.A. in regime di non

imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato)

Adempimenti

Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni “estero su estero” pare incoerente con l’attuale disciplina delle intermediazioni; l’art. 153 della direttiva n.

2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per considerare fuori campo I.V.A. le relative intermediazioni.

Note

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AGENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

Intermediazioni su beni mobili

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessioni di beni in Italia- cessioni di beni dall’Italia ad uno Stato membro UE

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di cessioni di beni interne o intracomunitarie, il committente emette “autofattura”, ex artt 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando l’IVA nazionale (reverse charge obbligatorio).

Adempimenti

E’ indifferente che l’agente soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui

l’intermediazione si riferisca ad acquisti interni od intracomunitari.

Note

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AGENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

Intermediazioni su beni mobili

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessione di beni all’esportazione

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di cessioni di beni all’esportazione, il committente emette “autofattura”, ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del

D.P.R. n. 633/1972, applicando l’IVA in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge obbligatorio).

Adempimenti

E’ indifferente che l’agente soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui

l’intermediazione si riferisca ad importazioni di beni.

Note

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AGENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

Intermediazioni su beni mobili

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessioni di beni da un Paese extracee ad un altro Paese extracee

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di cessioni di beni esistenti all’estero e movimentati all’estero (“estero su estero”), il committente emette “autofattura”, ex artt 17, comma 2 e 21,

comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, senza applicare l’IVA in regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 come modificato

(reverse charge obbligatorio).

Adempimenti

E’ indifferente che l’agente soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni “estero su

estero” pare incoerente con l’attuale disciplina delle intermediazioni; l’art. 153 della direttiva n. 2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per

considerare fuori campo I.V.A. le relative intermediazioni.

Note

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AGENTE: italiano (soggetto IVA)

Intermediazioni su beni mobili

COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessioni di beni in Italia- cessioni intracomunitarie- cessioni all’esportazione

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato.

L’agente emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di servizi

fuori campo I.V.A. (1) (2).

Adempimenti

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AGENTE: italiano (soggetto IVA)

Intermediazioni su beni mobili

COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessioni di beni in Italia- cessioni intracomunitarie- cessioni all’esportazione

(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”.(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia delle Entrate.(3) Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l’intermediazione si riferisca ad acquisti interni od intracomunitari, nonché ad importazioni.(4) Il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972, per le esportazioni ed importazioni, non viene considerato in quanto l’intermediazione non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7-ter del medesimo decreto.

Note

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AGENTE: italiano (soggetto IVA)

Intermediazioni su beni mobili

COMMITTENTE: Italiano,comunitario o extracee (privato)

OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessioni o acquisti di beni non effettuati nel territorio dello Stato (effettuati in Stato UE o extracee)

Regola applicabile

Territorialità

Deroga alla regola generale B2B (art. 7-sexies, comma 1, lett. a)

Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla regola generale dell’art. 7-ter, comma 1, lett. b)

L’agente non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazioni fuori campo I.V.A.; la norma dell’art.21, comma 6, prima parte, del D.P.R. n.

633/1972, infatti, prevede l’obbligo di emissione della fattura solo per i servizi non soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi.

Adempimenti

La regola generale B2C, con rilevanza dell’intermediazione in Italia e conseguente assoggettamento ad I.V.A., si applica nel solo caso in cui le operazioni oggetto

dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

Note

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Trasporti di beniNuova disciplina I.V.A.

a decorrere dal 1.1.2010

(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)

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VETTORE: Italiano (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto intracomunitario di beni (da Stato UE ad altro Stato UE)

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Il vettore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.

Adempimenti

Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al 31.12.2009 in applicazione dell’art. 40, commi 5 e 7, del D.L. n. 331/1993.

Note

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VETTORE: Italiano (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto nazionale di beni (movimentati in Italia)

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Il vettore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.

Adempimenti

Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al 31.12.2009 in applicazione dell’art. 7, comma 4 lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

Note

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VETTORE: Italiano (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto internazionale di beni (in esportazione, in transito, in temporanea importazione e in importazione definitiva con corrispettivi assoggettati ad I.V.A. in Dogana ex art. 69, DPR n. 633/1972)

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di trasporti internazionali, il vettore italiano emette fattura senza applicare l’I.V.A. in regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972 – Se il trasporto comprende tratte non tassate in dogana

obbligo di applicazione dell’IVA al 20%

Adempimenti

Il regime di non imponibilità viene applicato all’intera tratta, non essendo più rilevante il criterio di territorialità proporzionale vigente fino al 31.12.2009, ex art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la

tratta esterna al territorio dello Stato.

Note

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VETTORE: Italiano (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto di beni svolto all’estero (fra Paesi extracee, in un Paese extracee o in uno Stato UE)

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di trasporti interamente svolti all’estero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e,

quindi, il vettore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.

Adempimenti

L’applicazione dell’I.V.A. al servizio di trasporto interamente svolto all’estero non pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non

imponibilità previsto per i trasporti internazionali.

Note

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VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto intracomunitario di beni (da Stato UE ad altro Stato UE)

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di trasporti intracomunitari di beni, il committente emette “autofattura”, ex artt. 17 comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972,

applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio).

Adempimenti

Non si applica il regime di non imponibilità riservato ai trasporti internazionali ex art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972.

E’ indifferente che il vettore soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario.

Note

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VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto nazionale di beni (movimentati in Italia)

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di trasporti interni di beni, il committente emette “autofattura”, ex artt. 17 comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando l’I.V.A.

nazionale (reverse charge obbligatorio).

Adempimenti

Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al 31.12.2009 in applicazione dell’art. 7, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.

E’ indifferente che il vettore soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario.

Note

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VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto internazionale di beni (in esportazione, in transito, in temporanea importazione e in importazione definitiva con corrispettivi assoggettati ad I.V.A. ex art. 69, DPR n. 633/1972)

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di trasporti internazionali di beni, il committente emette “autofattura” ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, senza applicare

l’I.V.A. in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge obbligatorio) – Se vi sono tratte non tassate in Dogana

obbligo di emissione di autofattura con IVA al 20%

Adempimenti

Il regime di non imponibilità viene applicato all’intera tratta, non essendo più rilevante il criterio di territorialità proporzionale vigente fino al 31.12.2009, ex art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la

tratta esterna al territorio dello Stato.

Note

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VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto di beni svolto all’estero (fra Paesi extracee, in un Paese extracee o in uno Stato UE)

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di trasporti interamente svolti all’estero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, il committente emette “autofattura” ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del DPR n. 633/1972, applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio)

Adempimenti

L’applicazione dell’I.V.A. al servizio di trasporto interamente svolto all’estero non pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non

imponibilità previsto per i trasporti internazionali.

Note

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VETTORE: Italiano (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: - trasporto intracomunitario di beni- trasporto nazionale di beni- trasporto internazionale di beni- trasporto di beni svolto all’estero

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Il vettore emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di servizi

fuori campo I.V.A. (1) (2).

Adempimenti

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VETTORE: italiano (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: - trasporto intracomunitario di beni- trasporto nazionale di beni- trasporto internazionale di beni- trasporto di beni svolto all’estero

(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”.(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia delle Entrate.(3) Il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, per i trasporti internazionali di beni, non viene considerato in quanto il trasporto non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7-ter del medesimo decreto.

Note

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VETTORE: Italiano (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (privato)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: Trasporti di beni diversi di trasporti comunitari (nazionali, internazionali o interamente svolti all’estro)

Regola applicabile

Territorialità

Deroga alla regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. b)

Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato

Il vettore italiano deve considerare territorialmente rilevante la sola tratta “interna”, analogamente al regime di tassazione vigente fino al 31.12.2009 ex art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la tratta esterna al territorio dello Stato.- trasporto nazionale fattura con I.V.A. nazionale- trasporto internazionale fattura non imponibile ex art. 9, c. 1, n. 2) del D.P.R.

n. 633/1972 per la tratta interna e fuori campo I.V.A. per la tratta “esterna”- trasporto svolto interamente all’estero fattura fuori campo I.V.A.

Adempimenti

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VETTORE: Italiano (soggetto IVA)

Trasporti di beni

COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (privato)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO: Trasporti intracomunitari di beni(da Stato UE ad altro Stato UE)

Regola applicabile

Territorialità

Deroga alla regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. c)

Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato

Il vettore italiano emette fattura

- con addebito I.V.A. per l’intero percorso, se il trasporto dei beni ha inizio in Italia

- senza addebito I.V.A. per l’intero percorso, se il trasporto non ha inizio in Italia, trattandosi di servizio fuori campo applicativo dell’imposta

Adempimenti

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Lavorazionisu beni mobili

Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010

(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)

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PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)

Lavorazioni su beni mobili

COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in Italia- su beni esistenti in Italia e destinati a Stato UE - su beni giunti in Italia da Stato UE che rimangono in Italia- su beni giunti in Italia da Stato UE e destinati a Stato UE- su beni esistenti in uno Stato UE

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Il prestatore italiano emette fattura con l’I.V.A. nazionale.

Adempimenti

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PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)

Lavorazioni su beni mobili

COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in Italia- su beni esistenti in Italia e destinati a Stato UE - su beni giunti in Italia da Stato UE che rimangono in Italia- su beni giunti in Italia da Stato UE e destinati a Stato UE- su beni esistenti in uno Stato UE

A differenza di quanto previsto dalla normativa vigente fino al 31.12.2009 di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 e all’art. 40, comma 4-bis, del D.L. n. 331/1993, il servizio è rilevante in Italia, indipendentemente dal luogo (Italia o Stato UE) in cui le lavorazioni sono eseguire e senza la condizione specifica che i beni, ultimata la prestazione, siano spediti in uno Stato UE diverso da quello in cui è avvenuta la lavorazione.Si tratta di un’effettiva semplificazione del regime di tassazione.

Note

Page 26: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)

Lavorazioni di beni mobili

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: lavorazioni rientrani fra i servizi internazionali di cui all’art. 9, comma 1, n. 9), del DPR n. 633/72

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

In presenza di lavorazioni su beni mobili rappresentate dai trattamenti di cui all’art. 176 TULD, rientranti fra i servizi internazionali, il prestatore emette fattura senza

applicare l’I.V.A. in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972.

Adempimenti

L’applicazione dell’I.V.A. alle lavorazioni interamente eseguite all’estero, in un Paese extracomunitario, non pare coerente con il sistema, se messa in relazione

con il regime di non imponibilità previsto per le lavorazioni effettuate sui beni di provenienza estera, non ancora definitivamente importati, a favore di

committenti residenti.

Note

Page 27: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)

Lavorazione di beni mobili

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in un Paese extracee- su beni movimentati tra Paesi extracee

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Trattandosi di lavorazioni eseguite su beni esistenti o movimentati esclusivamente all’estero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma

1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, il prestatore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.

Adempimenti

L’applicazione dell’I.V.A. alle lavorazioni interamente eseguite all’estero, in un Paese extracomunitario, non pare coerente con il sistema, se messa in relazione

con il regime di non imponibilità previsto per le lavorazioni effettuate su beni di provenienza estera, non ancora definitivamente importati, a favore di

committenti residenti.

Note

Page 28: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

Lavorazioni di beni mobili

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in Italia- su beni esistenti in Stati UE o in Paesi extracee - su beni movimentati in Stati UE o in Paesi extracee

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Il committente italiano emette “autofattura”, ex art. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio).

Adempimenti

(1) L’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972, è limitata, in presenza di committente italiano ai casi di lavorazioni effettuate su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati.(2) E’ indifferente che il prestatore soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario.

Note

Page 29: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)

Lavorazioni su beni mobili

COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: qualsiasi tipologia di lavorazione su beni mobili, ovunque esistenti ed ovunque movimentati, anche in Italia

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) e b)

Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato

Il prestatore emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di

servizi fuori campo I.V.A. (1) (2).

Adempimenti

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PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)

Lavorazioni su beni mobili

COMMITTENTE: comunitario o extracee(soggetto IVA)

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: qualsiasi tipologia di lavoraizone su beni mobili, ovunque esistenti ed ovunque movimentati, anche in Italia

(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”.(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia delle Entrate.(3) Il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972, per le lavorazioni rientranti tra i servizi internazionali,, non viene considerato in quanto la lavorazione non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art.7-ter del medesimo decreto.

Note

Page 31: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)

Lavorazione di beni mobili

COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (privato)

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: lavorazioni non eseguite nel territorio dello Stato (in Stato UE o Paese extracee)

Regola applicabile

Territorialità

Deroga alla regola generale B2C (art. 7-sexies, comma 1, lett. d)

Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla regola generale dell’art. 7-ter, comma 1, lett. b)

Il prestatore non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazioni fuori campo I.V.A.; la norma dell’art.21, comma 6, prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede l’obbligo di emissione della fattura solo per i servizi non

soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi.

Adempimenti

La regola B2C, con rilevanza della lavorazione in Italia e conseguente assoggettamento ad I.V.A., si applica nel solo caso in cui le prestazioni sono

eseguite nel territorio dello Stato.

Note

Page 32: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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Servizi pubblicitariNuova disciplina I.V.A.

a decorrere dal 1.10.2010

(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)

Page 33: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)

Servizi pubblicitari

COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)

UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Il prestatore italiano emette fattura applicando l’IVA nazionale, ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.

Adempimenti

A differenza di quanto previsto nell’art. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, vigente fino al 31.12.2009, non è più rilevante il luogo di utilizzo del servizio e, quindi, la prestazione pubblicitaria è rilevante nel territorio dello Stato

anche se utilizzata fuori della UE.

Note

Page 34: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)

Servizi pubblicitari

COMMITTENTE: Comunitario o extracee (soggetto IVA)

UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) e b)

Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetti passivi stabiliti fuori del territorio dello Stato

Il prestatore emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di

servizio fuori campo I.V.A. (1) (2), ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.

Adempimenti

Page 35: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)

Servizi pubblicitari

COMMITTENTE: Comunitario o extracee (soggetto IVA)

UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee

(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi stabili nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia delle Entrate.(3) Il non assoggettamento ad I.V.A. del servizio reso a committenti comunitari, indipendentemente dal luogo di utilizzo, è previsto anche dalla norma in vigore fino al 31.12.2009 (art. 7, comma 4. lett. e); cambia,invece, il regime applicabile ai servizi resi a soggetti extracomunitari che, ai sensi della norma in vigore fino al 31.12.2009 (art. 7, comma 4, lett. f) sono considerati effettuati nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzati.

Note

Page 36: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: comunitario o extracee(soggetto I.V.A.)

Servizi pubblicitari

COMMITTENTE: italiano (soggetto I.V.A.)

UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee

Regola applicabile

Territorialità

Regola generale B2B (art. 7-ter, c.1, lett. a)

Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo

Il committente italiano emette “autofattura” ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1072, applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio), ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.

Adempimenti

Note

(1) A differenza di quanto previsto nell’art. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, vigente fino al 31.12.2009, non è più rilevante il luogo di utilizzo del servizio e, quindi, la prestazione pubblicitaria è rilevante nel territorio dello Stato anche se utilizzata fuori della UE.(2) E’ indifferente che il prestatore sia comunitario od extracomunitario.

Page 37: 1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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PRESTATORE: italiano (soggetto I.V.A.)

Servizi pubblicitari

COMMITTENTE: extracee (privato)

UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee

Regola applicabile

Territorialità

Deroga alla regola generale B2C (art. 7-septies, c.1, lett. b)

Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla regola generale dell’art. 7-ter, comma 1, lett. b)

Il prestatore italiano non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazione fuori campo I.V.A.; la norma dell’art. 21, comma 6, prima parte, del D.P.R. 633/1972, infatti, prevede l’obbligo di emissione della fattura solo per i servizi non soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi.

Adempimenti

Note

La regola B2C, con rilevanza della prestazione pubblicitaria in Italia e conseguente assoggettamento ad I.V.A., si applica, invece,ai servizi resi a privati italiani e

comunitari, ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.