1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di...
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1
Intermediazionisu beni mobili
Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010
(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)
2
AGENTE: Italiano (soggetto IVA)
Intermediazioni su beni mobili
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessione di beni all’esportazione
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di cessioni di beni all’esportazione l’agente emette fattura senza applicare l’IVA in regime di non imponibilità
ai sensi dell’art 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
Adempimenti
Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l’intermediazione si riferisca ad importazioni di beni.
Note
3
AGENTE: Italiano (soggetto IVA)
Intermediazioni su beni mobili
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessione di beni da un Paese extracee ad un altro Paese extracee
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di cessioni di beni esistenti all’estero e movimentati all’estero (“estero su estero”), l’agente emette fattura senza applicare l’I.V.A. in regime di non
imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato)
Adempimenti
Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni “estero su estero” pare incoerente con l’attuale disciplina delle intermediazioni; l’art. 153 della direttiva n.
2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per considerare fuori campo I.V.A. le relative intermediazioni.
Note
4
AGENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
Intermediazioni su beni mobili
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessioni di beni in Italia- cessioni di beni dall’Italia ad uno Stato membro UE
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di cessioni di beni interne o intracomunitarie, il committente emette “autofattura”, ex artt 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando l’IVA nazionale (reverse charge obbligatorio).
Adempimenti
E’ indifferente che l’agente soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui
l’intermediazione si riferisca ad acquisti interni od intracomunitari.
Note
5
AGENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
Intermediazioni su beni mobili
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessione di beni all’esportazione
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di cessioni di beni all’esportazione, il committente emette “autofattura”, ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del
D.P.R. n. 633/1972, applicando l’IVA in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge obbligatorio).
Adempimenti
E’ indifferente che l’agente soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui
l’intermediazione si riferisca ad importazioni di beni.
Note
6
AGENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
Intermediazioni su beni mobili
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessioni di beni da un Paese extracee ad un altro Paese extracee
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di cessioni di beni esistenti all’estero e movimentati all’estero (“estero su estero”), il committente emette “autofattura”, ex artt 17, comma 2 e 21,
comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, senza applicare l’IVA in regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 come modificato
(reverse charge obbligatorio).
Adempimenti
E’ indifferente che l’agente soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni “estero su
estero” pare incoerente con l’attuale disciplina delle intermediazioni; l’art. 153 della direttiva n. 2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per
considerare fuori campo I.V.A. le relative intermediazioni.
Note
7
AGENTE: italiano (soggetto IVA)
Intermediazioni su beni mobili
COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessioni di beni in Italia- cessioni intracomunitarie- cessioni all’esportazione
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato.
L’agente emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di servizi
fuori campo I.V.A. (1) (2).
Adempimenti
8
AGENTE: italiano (soggetto IVA)
Intermediazioni su beni mobili
COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessioni di beni in Italia- cessioni intracomunitarie- cessioni all’esportazione
(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”.(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia delle Entrate.(3) Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l’intermediazione si riferisca ad acquisti interni od intracomunitari, nonché ad importazioni.(4) Il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972, per le esportazioni ed importazioni, non viene considerato in quanto l’intermediazione non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7-ter del medesimo decreto.
Note
9
AGENTE: italiano (soggetto IVA)
Intermediazioni su beni mobili
COMMITTENTE: Italiano,comunitario o extracee (privato)
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessioni o acquisti di beni non effettuati nel territorio dello Stato (effettuati in Stato UE o extracee)
Regola applicabile
Territorialità
Deroga alla regola generale B2B (art. 7-sexies, comma 1, lett. a)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla regola generale dell’art. 7-ter, comma 1, lett. b)
L’agente non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazioni fuori campo I.V.A.; la norma dell’art.21, comma 6, prima parte, del D.P.R. n.
633/1972, infatti, prevede l’obbligo di emissione della fattura solo per i servizi non soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi.
Adempimenti
La regola generale B2C, con rilevanza dell’intermediazione in Italia e conseguente assoggettamento ad I.V.A., si applica nel solo caso in cui le operazioni oggetto
dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
Note
10
Trasporti di beniNuova disciplina I.V.A.
a decorrere dal 1.1.2010
(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)
11
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto intracomunitario di beni (da Stato UE ad altro Stato UE)
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Il vettore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.
Adempimenti
Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al 31.12.2009 in applicazione dell’art. 40, commi 5 e 7, del D.L. n. 331/1993.
Note
12
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto nazionale di beni (movimentati in Italia)
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Il vettore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.
Adempimenti
Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al 31.12.2009 in applicazione dell’art. 7, comma 4 lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
Note
13
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto internazionale di beni (in esportazione, in transito, in temporanea importazione e in importazione definitiva con corrispettivi assoggettati ad I.V.A. in Dogana ex art. 69, DPR n. 633/1972)
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di trasporti internazionali, il vettore italiano emette fattura senza applicare l’I.V.A. in regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972 – Se il trasporto comprende tratte non tassate in dogana
obbligo di applicazione dell’IVA al 20%
Adempimenti
Il regime di non imponibilità viene applicato all’intera tratta, non essendo più rilevante il criterio di territorialità proporzionale vigente fino al 31.12.2009, ex art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la
tratta esterna al territorio dello Stato.
Note
14
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto di beni svolto all’estero (fra Paesi extracee, in un Paese extracee o in uno Stato UE)
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di trasporti interamente svolti all’estero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e,
quindi, il vettore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.
Adempimenti
L’applicazione dell’I.V.A. al servizio di trasporto interamente svolto all’estero non pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non
imponibilità previsto per i trasporti internazionali.
Note
15
VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto intracomunitario di beni (da Stato UE ad altro Stato UE)
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di trasporti intracomunitari di beni, il committente emette “autofattura”, ex artt. 17 comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972,
applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio).
Adempimenti
Non si applica il regime di non imponibilità riservato ai trasporti internazionali ex art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972.
E’ indifferente che il vettore soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario.
Note
16
VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto nazionale di beni (movimentati in Italia)
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di trasporti interni di beni, il committente emette “autofattura”, ex artt. 17 comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando l’I.V.A.
nazionale (reverse charge obbligatorio).
Adempimenti
Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al 31.12.2009 in applicazione dell’art. 7, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.
E’ indifferente che il vettore soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario.
Note
17
VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto internazionale di beni (in esportazione, in transito, in temporanea importazione e in importazione definitiva con corrispettivi assoggettati ad I.V.A. ex art. 69, DPR n. 633/1972)
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di trasporti internazionali di beni, il committente emette “autofattura” ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, senza applicare
l’I.V.A. in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge obbligatorio) – Se vi sono tratte non tassate in Dogana
obbligo di emissione di autofattura con IVA al 20%
Adempimenti
Il regime di non imponibilità viene applicato all’intera tratta, non essendo più rilevante il criterio di territorialità proporzionale vigente fino al 31.12.2009, ex art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la
tratta esterna al territorio dello Stato.
Note
18
VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto di beni svolto all’estero (fra Paesi extracee, in un Paese extracee o in uno Stato UE)
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di trasporti interamente svolti all’estero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, il committente emette “autofattura” ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del DPR n. 633/1972, applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio)
Adempimenti
L’applicazione dell’I.V.A. al servizio di trasporto interamente svolto all’estero non pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non
imponibilità previsto per i trasporti internazionali.
Note
19
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: - trasporto intracomunitario di beni- trasporto nazionale di beni- trasporto internazionale di beni- trasporto di beni svolto all’estero
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Il vettore emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di servizi
fuori campo I.V.A. (1) (2).
Adempimenti
20
VETTORE: italiano (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: - trasporto intracomunitario di beni- trasporto nazionale di beni- trasporto internazionale di beni- trasporto di beni svolto all’estero
(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”.(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia delle Entrate.(3) Il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, per i trasporti internazionali di beni, non viene considerato in quanto il trasporto non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7-ter del medesimo decreto.
Note
21
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (privato)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: Trasporti di beni diversi di trasporti comunitari (nazionali, internazionali o interamente svolti all’estro)
Regola applicabile
Territorialità
Deroga alla regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. b)
Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato
Il vettore italiano deve considerare territorialmente rilevante la sola tratta “interna”, analogamente al regime di tassazione vigente fino al 31.12.2009 ex art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la tratta esterna al territorio dello Stato.- trasporto nazionale fattura con I.V.A. nazionale- trasporto internazionale fattura non imponibile ex art. 9, c. 1, n. 2) del D.P.R.
n. 633/1972 per la tratta interna e fuori campo I.V.A. per la tratta “esterna”- trasporto svolto interamente all’estero fattura fuori campo I.V.A.
Adempimenti
22
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
Trasporti di beni
COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (privato)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO: Trasporti intracomunitari di beni(da Stato UE ad altro Stato UE)
Regola applicabile
Territorialità
Deroga alla regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. c)
Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato
Il vettore italiano emette fattura
- con addebito I.V.A. per l’intero percorso, se il trasporto dei beni ha inizio in Italia
- senza addebito I.V.A. per l’intero percorso, se il trasporto non ha inizio in Italia, trattandosi di servizio fuori campo applicativo dell’imposta
Adempimenti
23
Lavorazionisu beni mobili
Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010
(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)
24
PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)
Lavorazioni su beni mobili
COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in Italia- su beni esistenti in Italia e destinati a Stato UE - su beni giunti in Italia da Stato UE che rimangono in Italia- su beni giunti in Italia da Stato UE e destinati a Stato UE- su beni esistenti in uno Stato UE
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Il prestatore italiano emette fattura con l’I.V.A. nazionale.
Adempimenti
25
PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)
Lavorazioni su beni mobili
COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in Italia- su beni esistenti in Italia e destinati a Stato UE - su beni giunti in Italia da Stato UE che rimangono in Italia- su beni giunti in Italia da Stato UE e destinati a Stato UE- su beni esistenti in uno Stato UE
A differenza di quanto previsto dalla normativa vigente fino al 31.12.2009 di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 e all’art. 40, comma 4-bis, del D.L. n. 331/1993, il servizio è rilevante in Italia, indipendentemente dal luogo (Italia o Stato UE) in cui le lavorazioni sono eseguire e senza la condizione specifica che i beni, ultimata la prestazione, siano spediti in uno Stato UE diverso da quello in cui è avvenuta la lavorazione.Si tratta di un’effettiva semplificazione del regime di tassazione.
Note
26
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
Lavorazioni di beni mobili
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: lavorazioni rientrani fra i servizi internazionali di cui all’art. 9, comma 1, n. 9), del DPR n. 633/72
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
In presenza di lavorazioni su beni mobili rappresentate dai trattamenti di cui all’art. 176 TULD, rientranti fra i servizi internazionali, il prestatore emette fattura senza
applicare l’I.V.A. in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972.
Adempimenti
L’applicazione dell’I.V.A. alle lavorazioni interamente eseguite all’estero, in un Paese extracomunitario, non pare coerente con il sistema, se messa in relazione
con il regime di non imponibilità previsto per le lavorazioni effettuate sui beni di provenienza estera, non ancora definitivamente importati, a favore di
committenti residenti.
Note
27
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
Lavorazione di beni mobili
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in un Paese extracee- su beni movimentati tra Paesi extracee
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Trattandosi di lavorazioni eseguite su beni esistenti o movimentati esclusivamente all’estero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma
1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, il prestatore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.
Adempimenti
L’applicazione dell’I.V.A. alle lavorazioni interamente eseguite all’estero, in un Paese extracomunitario, non pare coerente con il sistema, se messa in relazione
con il regime di non imponibilità previsto per le lavorazioni effettuate su beni di provenienza estera, non ancora definitivamente importati, a favore di
committenti residenti.
Note
28
PRESTATORE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
Lavorazioni di beni mobili
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in Italia- su beni esistenti in Stati UE o in Paesi extracee - su beni movimentati in Stati UE o in Paesi extracee
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Il committente italiano emette “autofattura”, ex art. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio).
Adempimenti
(1) L’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972, è limitata, in presenza di committente italiano ai casi di lavorazioni effettuate su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati.(2) E’ indifferente che il prestatore soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario.
Note
29
PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)
Lavorazioni su beni mobili
COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: qualsiasi tipologia di lavorazione su beni mobili, ovunque esistenti ed ovunque movimentati, anche in Italia
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) e b)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato
Il prestatore emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di
servizi fuori campo I.V.A. (1) (2).
Adempimenti
30
PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)
Lavorazioni su beni mobili
COMMITTENTE: comunitario o extracee(soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: qualsiasi tipologia di lavoraizone su beni mobili, ovunque esistenti ed ovunque movimentati, anche in Italia
(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”.(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia delle Entrate.(3) Il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972, per le lavorazioni rientranti tra i servizi internazionali,, non viene considerato in quanto la lavorazione non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art.7-ter del medesimo decreto.
Note
31
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
Lavorazione di beni mobili
COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (privato)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: lavorazioni non eseguite nel territorio dello Stato (in Stato UE o Paese extracee)
Regola applicabile
Territorialità
Deroga alla regola generale B2C (art. 7-sexies, comma 1, lett. d)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla regola generale dell’art. 7-ter, comma 1, lett. b)
Il prestatore non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazioni fuori campo I.V.A.; la norma dell’art.21, comma 6, prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede l’obbligo di emissione della fattura solo per i servizi non
soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi.
Adempimenti
La regola B2C, con rilevanza della lavorazione in Italia e conseguente assoggettamento ad I.V.A., si applica nel solo caso in cui le prestazioni sono
eseguite nel territorio dello Stato.
Note
32
Servizi pubblicitariNuova disciplina I.V.A.
a decorrere dal 1.10.2010
(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)
33
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
Servizi pubblicitari
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Il prestatore italiano emette fattura applicando l’IVA nazionale, ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.
Adempimenti
A differenza di quanto previsto nell’art. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, vigente fino al 31.12.2009, non è più rilevante il luogo di utilizzo del servizio e, quindi, la prestazione pubblicitaria è rilevante nel territorio dello Stato
anche se utilizzata fuori della UE.
Note
34
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
Servizi pubblicitari
COMMITTENTE: Comunitario o extracee (soggetto IVA)
UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) e b)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetti passivi stabiliti fuori del territorio dello Stato
Il prestatore emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di
servizio fuori campo I.V.A. (1) (2), ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.
Adempimenti
35
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
Servizi pubblicitari
COMMITTENTE: Comunitario o extracee (soggetto IVA)
UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee
(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi stabili nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia delle Entrate.(3) Il non assoggettamento ad I.V.A. del servizio reso a committenti comunitari, indipendentemente dal luogo di utilizzo, è previsto anche dalla norma in vigore fino al 31.12.2009 (art. 7, comma 4. lett. e); cambia,invece, il regime applicabile ai servizi resi a soggetti extracomunitari che, ai sensi della norma in vigore fino al 31.12.2009 (art. 7, comma 4, lett. f) sono considerati effettuati nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzati.
Note
36
PRESTATORE: comunitario o extracee(soggetto I.V.A.)
Servizi pubblicitari
COMMITTENTE: italiano (soggetto I.V.A.)
UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee
Regola applicabile
Territorialità
Regola generale B2B (art. 7-ter, c.1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo
Il committente italiano emette “autofattura” ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1072, applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio), ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.
Adempimenti
Note
(1) A differenza di quanto previsto nell’art. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, vigente fino al 31.12.2009, non è più rilevante il luogo di utilizzo del servizio e, quindi, la prestazione pubblicitaria è rilevante nel territorio dello Stato anche se utilizzata fuori della UE.(2) E’ indifferente che il prestatore sia comunitario od extracomunitario.
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PRESTATORE: italiano (soggetto I.V.A.)
Servizi pubblicitari
COMMITTENTE: extracee (privato)
UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee
Regola applicabile
Territorialità
Deroga alla regola generale B2C (art. 7-septies, c.1, lett. b)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla regola generale dell’art. 7-ter, comma 1, lett. b)
Il prestatore italiano non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazione fuori campo I.V.A.; la norma dell’art. 21, comma 6, prima parte, del D.P.R. 633/1972, infatti, prevede l’obbligo di emissione della fattura solo per i servizi non soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi.
Adempimenti
Note
La regola B2C, con rilevanza della prestazione pubblicitaria in Italia e conseguente assoggettamento ad I.V.A., si applica, invece,ai servizi resi a privati italiani e
comunitari, ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.