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I ModuloI Modulo:: L’Impresa CooperativaL’Impresa Cooperativa

I principi, la storia, I principi, la storia,

e le caratteristiche distintive…e le caratteristiche distintive…

BellaCoopia 2006- 2007

Christian Quintili

[email protected]

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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

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la sfida che ha animato fin dalle origini il movimento cooperativo

consiste nel tentativo di coniugare fraternità ed efficienza

e di contribuire, in questo modo, ad umanizzare la società e l’economia

Che senso ha la cooperazione?Che senso ha la cooperazione?

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Costituzione Italiana - art. 45:Costituzione Italiana - art. 45:

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di

speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne

assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”

“La cooperazione è la forma più alta di solidarietà realizzata a livello economico”

S.Zamagni

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La Storia…La Storia…

1844 1844

Un gruppo28 tessitori di Rochdale,

in Inghilterra, fondò una società

di mutuo soccorso, denominata

la Rochdale Society of Equitable Pioneers

18541854

In Italia, la prima cooperativa di consumo fu il Magazzino di provvidenza dell’Associazione

generale degli operai di Torino

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I principi cooperativiI principi cooperativi

1_ Una Testa, Un voto2_ Governance3_ Natura mutualistica4_ Natura non speculativa5_ Porta aperta6_ Solidarietà Intergenerazionale7_ Solidarietà Intercooperativa8_ Mutualità verso l’esterno

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Tre tipologieTre tipologie(in base al tipo di scambio mutualistico)

Cooperative di Utenza: Svolgono la loro attività in favore dei soci,

consumatori o utenti di beni e servizi

Cooperative di Lavoro: Si avvalgono, nello svolgimento delle loro attività,

delle prestazioni lavorative dei soci (figura del “socio lavoratore”)

Cooperative di Supporto: Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli

apporti di beni e servizi da parte dei soci.

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Otto sezioniOtto sezioni(in base al tipo di attività svolta)

1_COOPERATIVE di CONSUMO

2_ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO

3_ COOPERATIVE AGRICOLE

4_ COOPERATIVE DI EDILIZIA PER ABITAZIONI

5_ COOPERATIVE di TRASPORTO

6_ COOPERATIVE per la PESCA

7_ COOPERATIVE MISTE (culturali, servizio, terziario, ecc)

8_ COOPERATIVE SOCIALI - tipo A);

(legge 381/91) - tipo B)

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DEFINIZIONEDEFINIZIONE

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Una definizioneUna definizione

Art. 2511 c.c. Art. 2511 c.c.

““Le cooperative sono società Le cooperative sono società

a capitale variabile a capitale variabile

con scopo mutualistico”con scopo mutualistico”

Società: un’impresa formata da più persone fisiche e giuridiche

Capitale Variabile: Non occorre un capitale determinato per creare una Cooperativa

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Lo scopo mutualisticoLo scopo mutualisticoMutualità Interna

Il fine di una cooperativa non è il profitto, ma è quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci, cioè in modo che in

cooperativa si realizzino per i soci condizioni migliori (prezzo, remunerazione del lavoro, eccetera)

di quelle ottenibili sul mercato da ogni singolo socio in forma individuale.

Mutualità EsternaScopo che trascende gli interessi immediati

dei soci e si pone in diretta relazione

con fini di pubblica utilità

NB:Possono esistere Cooperative a

Mutualità Prevalente o Non Prevalente

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CooperativeCooperative a Mutualità Prevalente a Mutualità Prevalente(Hanno particolari benefici fiscali)

Le cooperative si definiscono prevalenti se

a) svolgono attività prevalentemente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizib) si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei socic) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

Devono iscriversi in un albo presso cui depositare annualmente i loro bilanci

NB:Le cooperative sociali sono sempre considerate

a mutualità prevalente

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Requisiti per mutualità prevalenteRequisiti per mutualità prevalenteDa indicare in Statuto (art. 2514 cc)

a) Divieto di distribuire dividendi in maniera superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2, 5 punti % rispetto la capitale effettivamente versato;

b) Divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla coop) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori

d) Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

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COSTITUZIONE E COSTITUZIONE E GOVERNANCEGOVERNANCE

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Costituzione Costituzione

La costituzione deve avvenire per atto pubblico La costituzione deve avvenire per atto pubblico redatto da un notaioredatto da un notaio

E’ seguita dall’iscrizione nell’albo nazionale delle E’ seguita dall’iscrizione nell’albo nazionale delle Imprese Cooperative, presso il MAPImprese Cooperative, presso il MAP

Deve essere predisposto uno Statuto, che fissa le Deve essere predisposto uno Statuto, che fissa le regole di funzionamento della societàregole di funzionamento della società

I soci sottoscrivono delle azioni o quote di I soci sottoscrivono delle azioni o quote di partecipazione partecipazione

(min 25€, max 100.000 € per persone fisiche)(min 25€, max 100.000 € per persone fisiche)

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I sociI soci

Il socio – coooperatore:è anche il gestore dell’impresa, partecipa attivamente alle decisioni. È il protagonista della vita cooperativa. Le cariche societarie sono ricoperte in maggioranza

dagli associati..

Lo statuto (art 2527):Disciplina i requisiti per l’ammissione

secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con

l’attività economica svolta.

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio

imprese concorrenti con quella della cooperativa

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Il RistornoIl RistornoRappresenta la redistribuzione ai soci del vantaggio

mutualistico realizzato nello scambio con la cooperativa, effettuato sulla base di criteri

qualitativi e quantitativi (risultato che caratterizza la relazione tra cooperativa e socio)

Può consistere a) in una integrazione dei salari

(max 30% dei trattamenti retributivi complessivi)b) in un rimborso di costi o aumento di ricavi

dell’attività svolta al socioPuò essere erogato

a) In forma liquidab) Mediante aumento del capitale sociale c) Mediante emissione di strumenti finanziari

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Numero sociNumero soci - Da 3 a 8 (persone fisiche) norme SRL- Da 9 a 19 (persone fisiche o giuridiche), norme SRL o SPA- > 19 soci (persone fisiche o giuridiche), fino a 1mln ATTIVO SP, norme SRL o SPA- > 19 soci (persone fisiche o giuridiche), >1mln norme SPA

Le cooperative, oltre alle norme specifiche in materia, devono adottare un quadro normativo di riferimento

che può essere quello delle società per azioni o quello delle società a responsabilità limitata a seconda dei

seguenti casi

La Struttura Societaria

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Gli organi della cooperativaGli organi della cooperativa

Assemblea formata da tutti i soci, decide col principio 1 testa 1 voto. Può essere ordinaria o straordinaria.

Consiglio di Amministrazione organo di gestione, secondo l’indirizzo strategico deliberato dall’assemblea. Gli amministratori devono essere scelti in maggioranza tra i soci persone fisiche socie, o i rappresentanti di persone giuridiche socie e durano in carica 3 anni.

Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi scelti tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili. Dura in carica 3 anni. Controlla lo svolgimento dell’attività sociale: effettua controllo amministrativo e contabile..

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2020

Ricordate..........

……anche gli asini capiscono la cooperazione!!