1 I collaboratori dell’imprenditore - Simone per la scuola C.pdf · irsi ad un altro soggetto...

8
1 PERCORSO C Impresa e azienda in agricoltura 1 I collaboratori dell’imprenditore Le categorie di collaboratori L’imprenditore ha normalmente bisogno, nello svolgimento della sua attività, della collaborazione di altre persone: parliamo, per essi, di ausiliari o collaboratori dell’imprenditore. Gli ausiliari dell’imprenditore si distinguono in due categorie: ausiliari subordinati ed ausiliari autonomi. I primi sono legati all’imprenditore da un rapporto di lavoro e si obbligano, dietro retribuzione, a prestare il proprio lavoro (manuale o intellettuale) alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.). I secondi, non legati all’imprenditore da alcun vincolo di subordinazione, si obbligano a compiere per suo conto un’opera o un servizio (art. 2222 c.c.). Si tratta, spesso, di imprenditori a loro volta che forniscono con la loro impresa un servizio agli imprenditori di cui sono ausiliari; sono tali gli agenti di commercio, i mediatori, i commissionari, gli spedizionieri. Particolare importanza rivestono gli ausiliari subordinati muniti di potere di rappresentanza, cioè del potere di sostituirsi all’imprenditore nel compimento di atti giuridici, con conseguente produzione degli effetti giuridici in capo a quest’ultimo. I collaboratori subordinati dell’imprenditore muniti del potere di rappresentanza si distinguono, a loro volta, in rappresentanti generali e rappresentanti particolari. I primi hanno il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, con eccezione di quel- li espressamente esclusi dalla legge o dalla procura; sono tali gli institori ed i procuratori. I secondi hanno il potere di compiere solo determinati atti; sono tali i commessi. Oltre all’institore, ai procuratori e ai commessi operano nell’impresa altri soggetti in posizione di subordi- nazione rispetto all’imprenditore ma non dotati di potere di rappresentanza. Si tratta di impiegati ed operai che svolgono la loro attività all’interno dell’impresa senza entrare in rapporti con i terzi. I loro rapporti con l’impresa sono oggetto del diritto del lavoro ed esulano perciò dal nostro studio. Il contratto di opera ricorre quando una persona si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemen- te proprio e senza vincolo di subordi- nazione nei confronti del committente. il cavillo La rappresentanza Ricorderai che la rappresentanza è l’istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall’interessato) il potere di sostitu- irsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. Della rappresentanza abbiamo varie forme: rappresentanza diretta: si ha quando il rappresentante agisce non solo per conto (e cioè nell’interesse) del rappresentato, ma anche nel nome di questo. Caratteristica della rappresentanza diretta è dunque la spendita del nome altrui ed il verificarsi degli effetti del negozio di- rettamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato. Di conseguenza, solo il rappresentato diviene titolare dei rapporti nascen- ti dal contratto concluso dal rappresentante; rappresentanza indiretta: si ha quando il rappresentante agisce solo per conto, ma non nel nome del rappresentato. Essa non è, dunque, vera e propria ipotesi di rappresentanza, mancando del carattere essenziale di questa, cioè l’agire in nome e per conto altrui. Caratteristiche della rappresentanza indiretta sono la mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti del contratto nella sfera giuridica del rappresentante, per cui sarà necessario il compimento di una ulteriore attività affinché tali effetti possano riversarsi definitivamente in capo al rappresentato; rappresentanza legale: trova la sua fonte esclusivamente nella legge e nei soli casi da questa previsti: ad esempio i genitori hanno la rappresentanza legale dei figli minori di età (art. 320 c.c.), così come un potere di rappresentanza legale è riconosciuto al tutore (art. 357 c.c.), al protutore (art. 360 c.c.), al curatore dello scomparso (art. 48 c.c.) etc.; rappresentanza volontaria: trova la sua fonte esclusivamente nella volontà dei soggetti. Essa è conferita attraverso un apposito negozio, la procura. La funzione della rappresentanza volontaria è strettamente legata a criteri di opportunità del singolo (agevolargli e snellirgli gli affari, rendere possibile il compimento di più atti contemporaneamente o di atti a distanza etc.).

Transcript of 1 I collaboratori dell’imprenditore - Simone per la scuola C.pdf · irsi ad un altro soggetto...

1percorso c • Impresa e azienda in agricoltura

1 Icollaboratoridell’imprenditore

Le categorie di collaboratoriL’imprenditore ha normalmente bisogno, nello svolgimento della sua attività, della collaborazione di altre persone: parliamo, per essi, di ausiliari o collaboratori dell’imprenditore.Gli ausiliari dell’imprenditore si distinguono in due categorie: ausiliari subordinati ed ausiliari autonomi.I primi sono legati all’imprenditore da un rapporto di lavoro e si obbligano, dietro retribuzione, a prestare il proprio lavoro (manuale o intellettuale) alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.).

I secondi, non legati all’imprenditore da alcun vincolo di subordinazione, si obbligano a compiere per suo conto un’opera o un servizio (art. 2222 c.c.). Si tratta, spesso, di imprenditori a loro volta che forniscono con la loro impresa un servizio agli imprenditori di cui sono ausiliari; sono tali gli agenti di commercio, i mediatori, i commissionari, gli spedizionieri.Particolare importanza rivestono gli ausiliari subordinati muniti di potere di rappresentanza, cioè del potere di sostituirsi all’imprenditore nel compimento

di atti giuridici, con conseguente produzione degli effetti giuridici in capo a quest’ultimo.

I collaboratori subordinati dell’imprenditore muniti del potere di rappresentanza si distinguono, a loro volta, in rappresentanti generali e rappresentanti particolari.I primi hanno il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, con eccezione di quel-li espressamente esclusi dalla legge o dalla procura; sono tali gli institori ed i procuratori. I secondi hanno il potere di compiere solo determinati atti; sono tali i commessi.Oltre all’institore, ai procuratori e ai commessi operano nell’impresa altri soggetti in posizione di subordi-nazione rispetto all’imprenditore ma non dotati di potere di rappresentanza. Si tratta di impiegati ed operai che svolgono la loro attività all’interno dell’impresa senza entrare in rapporti con i terzi. I loro rapporti con l’impresa sono oggetto del diritto del lavoro ed esulano perciò dal nostro studio.

Il contratto di opera ricorre quando una persona si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemen-te proprio e senza vincolo di subordi-nazione nei confronti del committente.

ilcavillo

La rappresentanzaRicorderai che la rappresentanza è l’istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribui to (dalla legge o dall’interessato) il potere di sostitu-irsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.

Della rappresentanza abbiamo varie forme:

— rappresentanza diretta: si ha quando il rappresentante agisce non solo per conto (e cioè nell’interesse) del rappresentato, ma anche nel nome di questo. Caratteristica della rappresentanza diretta è dunque la spendita del nome altrui ed il verificarsi degli effetti del negozio di-rettamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato. Di conseguenza, solo il rappresentato diviene titolare dei rapporti nascen-ti dal contratto concluso dal rappresentante;

— rappresentanza indiretta: si ha quando il rappresentante agisce solo per conto, ma non nel nome del rappresentato. Essa non è, dunque, vera e propria ipotesi di rappresentanza, mancando del carattere essenziale di questa, cioè l’agire in nome e per conto altrui. Caratteristiche della rappresentanza indiretta sono la mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti del contratto nella sfera giuridica del rappresentante, per cui sarà necessario il compimento di una ulteriore attività affinché tali effetti possano riversarsi definitivamente in capo al rappresentato;

— rappresentanza legale: trova la sua fonte esclusivamente nella legge e nei soli casi da questa previsti: ad esempio i genitori hanno la rappresentanza legale dei figli minori di età (art. 320 c.c.), così come un potere di rappresentanza legale è riconosciuto al tutore (art. 357 c.c.), al protutore (art. 360 c.c.), al curatore dello scomparso (art. 48 c.c.) etc.;

— rappresentanza volontaria: trova la sua fonte esclusivamente nella volontà dei soggetti. Essa è conferita attraverso un apposito negozio, la procura.

La funzione della rappresentanza volontaria è strettamente legata a criteri di opportunità del singolo (agevolargli e snellirgli gli affari, rendere possibile il compimento di più atti contemporaneamente o di atti a distanza etc.).

2 percorso c • Impresa e azienda in agricoltura

L’institoreL’institore è un rappresentante generale dell’imprenditore preposto da quest’ul-timo all’esercizio dell’intera impresa commerciale o di un ramo particolare o di una sede secondaria di essa (ad esempio, direttore generale della filiale di un’impresa automobilistica).Il negozio giuridico con il quale l’imprenditore nomina l’institore, attribuendo-gli il potere di rappresentanza previsto dalla legge, prende il nome di preposi-zione o procura institoria (tale negozio può anche essere compiuto mediante un comportamento, ponendo direttamente una persona a capo dell’impresa o di un suo ramo). Il potere di rappresentanza dell’institore è assai ampio, estendendosi per legge a tutti gli atti di esercizio dell’impresa a cui è preposto, con eccezione di quelli espressamente esclusi dalla procura (art. 2204 c.c.); l’institore ha, perciò, il potere di acquistare materie prime, assumere e licenziare operai, sottoscrivere cambiali in nome dell’imprenditore, vendere prodotti finiti, e così via.Egli non può, tuttavia, alienare (cioè disporre) o ipotecare (cioè offrire in garanzia) i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamen-te autorizzato nella procura, né può decidere la cessazione dell’impresa (essendo i suoi poteri finalizzati all’esercizio di questa, non certo al suo cessare).

L’institore ha inoltre la rappresentanza processuale del prepo-nente, e quindi può anche stare in giudizio in nome dell’im-prenditore per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.La legge dispone, a tutela dei terzi, che la procura institoria, con la sottoscrizione autenticata dell’imprenditore debba essere iscritta nel Registro delle imprese qualora l’imprenditore voglia limitare i poteri del suo rappresentante. In mancanza di iscrizio-ne, la rappresentanza si reputa generale. L’institore è obbligato, insieme all’imprenditore (con la conse-guenza che in caso di inadempimento saranno puniti entrambi), a chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’impresa di cui è posto a capo e a tenere le relative scritture contabili. Quanto alle responsabilità assunte dall’institore, la legge dispo-ne che questi è personalmente responsabile nei casi in cui viene stipulato un atto pertinente all’esercizio dell’impresa sen-za consentire al terzo di accertare se ha agito per conto proprio o per conto del preponente (art. 2208 c.c.). La responsabilità dell’institore, invece, non sussiste in presenza di circostanze (ad esempio, uso di carta intestata al preponente) che consentano al terzo di comprendere che l’institore ha agito per conto dell’imprenditore, il quale sarà perciò il solo ad esse-re obbligato nei confronti del terzo.

ilcavillo

La procuraLa procura è il negozio col quale una persona confe-risce ad un’altra il potere di rappresentarla.

La procura deve essere conferita con la stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresen-tante deve concludere (così, ad esempio, la procura per la vendita di un immobile non può esser conferita verbalmente). La procura può essere:

— espressa: se l’interessato esplicitamente confe-risce ad un soggetto il potere di rappresentanza (anche verbalmente); o tacita: se risulta da fatti concludenti (esempio: il commesso del negozio addetto alle vendite è autorizzato a vendere);

— generale: se riguarda tutti gli affari del rappresen-tato; o speciale: se riguarda solo uno o più affari determinati. La procura generale comprende, di regola, solo gli atti di ordinaria amministrazione;

— revocabile: lo è generalmente, essendo per lo più conferita nell’interesse del rappresentato, che può farla venir meno; o irrevocabile: caratteriz-za la procura conferita anche nell’interesse del rappresentante o di terzi.

Sede principale è il luogo in cui l’im-prenditore svolge la sua prevalente attività di direzione e amministrazione dell’azienda; la sede secondaria è il luogo in cui operano i rappresentanti dell’imprenditore i quali pur essendo dipendenti economicamente e ammi-nistrativamente dalla sede principale conservano un ampio ed autonomo potere di determinazione e di decisione.

Negozio giuridico è ogni atto giuridico consistente in una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effet-ti giuridici riconosciuti e garantiti dall’ordinamento. Nell’ambito della categoria dei negozi giuridici rientrano i contratti, che si caratterizzano per la pluralità di parti e per la patrimonialità.

Con la dizione stare in giudizio inten-diamo riferirci alla possibilità di essere parte in un regolare processo civile o penale.

Preponente è chi mette l’institore a capo dell’impresa.

3percorso c • Impresa e azienda in agricoltura

Procura institoriaRossi Giuseppe nato a Roma il 2 settembre 1947, ivi residente alla via Veneto n. 10, codice fiscale RSSGPP-47PO2H501D, titolare della impresa ditta Rossi avente ad oggetto la produzione e il commercio di capi in lana, con sede in Roma, iscritta presso la camera di commercio di Roma, dichiara di nominare, come in effetti nomina, procuratore della sede di Venezia della ditta anzidetta il sig. Magli Antonio, dottore commercialista, nato a Roma il 24 luglio 1954, ivi residente alla via Camilluccia 49, codice fiscale MGLNTN54L24H501Q.

Il nominato procuratore non potrà:

a) stipulare contratti di fornitura per un importo superiore a 50.000 euro;b) sottoscrivere cambiali;c) stare in giudizio.

Il procuratoreIl procuratore è colui che, pur senza essere preposto all’esercizio dell’impresa o a una sede o ramo parti-colare di questa, ha, in base ad un rapporto continuativo, il potere di compiere per l’imprenditore tutti gli atti di esercizio dell’impresa che non siano espressamente esclusi nella procura.

Si tratta, dunque, non diversamente dall’institore, di un rappresentante genera-le dell’imprenditore. Differisce, però, dall’institore perché non è preposto all’esercizio dell’impresa e quindi vi è un altro soggetto (lo stesso imprenditore o l’institore) che esercita la funzione direttiva. Per il resto, il procuratore ha gli stessi poteri di rappresentanza dell’institore, con la sola eccezione della rappresentanza processuale, che gli spetta solamen-te per gli atti urgenti e le azioni cautelari, se non gli è stata espressamente conferita per atto scritto.Al procuratore si applicano le stesse norme dettate per l’institore sulla pubbli-cità della procura, che va pertanto iscritta nel Registro delle imprese.

Il commesso Il commesso è un rappresentante particolare dell’imprenditore, poiché gli sono affidate mansioni di carattere prevalentemente esecutivo e ha un limitato potere di rappresentanza, potendo compiere per l’imprenditore solo gli atti che rientrano nel nor-male svolgimento delle sue specifiche mansioni (art. 2210 c.c.).I tipi principali di commessi sono due: i commessi di negozio, che svolgono la loro opera nei locali dell’impresa, ed i commes-si viaggiatori, che svolgono la loro opera viaggiando in determi-nate zone.Questi ultimi possono avere potere di rappresentanza, cioè il potere di concludere affari per l’imprendito-re, oppure soltanto l’incarico di fornire all’imprenditore notizie o occasioni di affari. Il potere di rappresentanza dei commessi, già di per sé ristretto al compimento delle particolari operazioni affidate loro, è ulteriormente limitato dagli artt. 2210 e seguenti c.c.

In particolare, essi non possono, se non sono a ciò espressamente autoriz-zati, esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso, né derogare alle condi-zioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa (art. 2211 c.c.).A tutela dei clienti che hanno concluso contratti con i commessi, è stabilito che

questi ultimi siano legittimati a ricevere per conto dell’imprenditore dichiarazioni riguardanti l’esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (ad esempio, la denunzia dei vizi della cosa venduta che, secondo quanto stabilisce l’art. 1495, il compratore deve fare entro otto giorni, per non de-cadere dal diritto alla garanzia).

Le azioni cautelari sono quelle rivolte ad assicurare che il diritto che si intende far valere non sia pregiudicato per il trascor-rere del tempo necessario allo svolgimen-to del processo. Così, se è controversa la proprietà di una automobile, intanto che il Tribunale decide chi sia il legittimo proprietario, si può chiedere, in via cau-telare, che il bene sia sottoposto a seque-stro, sia cioè custodito da un soggetto nominato dallo stesso Tribunale.

inpratica

In genere, sono commessi tutti quei collaboratori su-bordinati dell’imprenditore che, senza essere né insti-tori né procuratori, compiono atti per i quali debbono venire in rapporto con i terzi.

Le condizioni generali di contratto sono clausole predisposte unilateral-mente dall’imprenditore al fine di re-golare uniformemente il contenuto di tutti i rapporti di natura identica.

4 percorso c • Impresa e azienda in agricoltura

I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prez-zo delle merci vendute purché non vi sia, ben visibile, una cassa speciale de-stinata a questo scopo. Non possono esigere il prezzo fuori dei locali dell’im-presa, se non sono autorizzati o se non consegnano una ricevuta (quietanza) firmata dall’imprenditore (art. 2213 c.c.).

I collaboratori autonomi I collaboratori autonomi sono coloro che, senza essere legati all’imprenditore da un rapporto di lavo-ro subordinato, svolgono per suo conto un’opera o un servizio. Molto spesso anch’essi sono imprendi-tori che con la loro impresa forniscono un determi-nato servizio agli imprenditori di cui sono ausiliari.

Sono collaboratori autonomi:

— lo spedizioniere, che assume l’obbligo di con-cludere, in nome proprio e per conto del man-dante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (imballaggio, assicurazio-ne, sdoganamento etc.).

Fra le operazioni accessorie dello spedizioniere può rientrare anche la temporanea custodia delle merci affidategli in attesa della conclusione del con-tratto di trasporto. Tale prestazione è soggetta alla disciplina dettata in tema di deposito: lo spedizionie-re, pertanto, risponde della perdita della merce, salvo che provi il fatto a lui non imputabile, verificato-si malgrado l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Lo spedizioniere non è tenuto ad assicurare le cose spedite. Egli ha diritto alla retribuzione, oltre che a compensi per le prestazioni accessorie eseguite, ed al rimborso delle spese anticipate;

— il commissionario, che si obbliga ad acquistare o vendere beni per conto del committente, ma agendo in nome proprio. Egli ha diritto ad una provvigione per l’affare concluso;

— l’agente di commercio, che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona deter-minata (art. 1742 c.c.). L’agente promuove la conclusione dei contratti, ricercando e visitando i probabili clienti, pub-blicizzando loro i prodotti, e sollecitando gli stessi alla sti-pulazione, ma non conclude direttamente i contratti; egli viene retribuito con una provvigione;

— il mediatore, che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rap-presentanza (art. 1754 c.c.).

Il mediatore ha diritto ad una provvigione posta a carico delle parti intermediate e subordinata alla conclusione dell’affare tra le parti «messe in relazione».

2 LaS.p.a.conunicoazionistaL’art. 2328 c.c. dispone che la S.p.a. può essere costituita, oltre che per contratto, anche per atto uni-laterale. Anche quando la società è costituita con contratto plurilaterale, comunque, può accadere, per motivi indipendenti dalla volontà dei soci o anche perché così hanno voluto i soci stessi, che tutte le azioni si concentrino nelle mani di una sola persona, per cui la compagine sociale si riduce ad un uni-co socio.

inpratica

Finalità precipua della mediazione, dunque, è quella di agevolare — attraverso l’intervento di un soggetto che prende il nome di mediatore — la «messa in re-lazione» di coloro che sono interessati alla conclusio-ne di un determinato affare, favorendo così quel contatto tra chi domanda e chi offre beni: contatto che, in condizioni diverse, non avverrebbe o comunque potrebbe incontrare difficoltà a compiersi spontanea-mente.

Quietanza: è la ricevuta di pagamento rilasciata dal creditore, che riscuote, al debitore che viene così ad essere libe-rato. Il creditore ha l’obbligo di rilasciar-la quando il debitore ne faccia richiesta.

5percorso c • Impresa e azienda in agricoltura

In ragione della previsione di una società per azioni unipersonale, il codice civile detta alcune regole specifiche, a tutela dei terzi che si trovano a contrattare con la società, volte soprattutto a garantire l’effet-tività della consistenza del capitale sociale e ad evitare che con la costituzione di una S.p.a. una persona singola possa limitare la propria responsabilità patrimoniale in danno dei creditori.All’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo della società è, infatti, stabilito che è necessario il versa-mento presso una banca dell’intero ammontare dei conferimenti in denaro, non essendo sufficiente il deposito del solo 25% degli stessi.

In caso di insolvenza della società (quando, cioè, non sia più in grado di adem-piere regolarmente alle proprie obbligazioni), per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa ri-sponde illimitatamente (cioè con tutti i suoi beni presenti e futuri) quando i conferimenti in denaro non sono stati effettuati per intero o fino a quando non sia stata effettuata la pubblicità prevista dall’art. 2362 c.c. Tale articolo dispone che quando le azioni appartengono ad un’unica persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono iscrivere presso il Registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.I contratti stipulati fra la società e l’unico socio e le operazioni effettuate dalla

società in favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da un atto scritto avente data certa.

3 Trasformazione e commercializzazione di prodottialtrui

È importante stabilire quando un’attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione. Sono due le condizioni necessarie: a) è necessario che il soggetto che la esercita sia già qua-lificabile imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche. È sicuramente imprenditore commerciale, quindi, chi commercializza prodotti agricoli altrui, o chi trasfor-ma in vino e vende l’uva prodotta da altri, mentre resta imprenditore agricolo chi trasforma e vende a terzi l’uva da lui stesso prodotta; b) inoltre, è necessaria anche una connessione oggettiva, nel senso che è ri-chiesto che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola principale, ovvero di beni o servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzatura o ri-sorse dell’azienda agricola. È, quindi, sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo eco-nomico, sull’attività agricola principale (CAMPOBASSO).Dalla vigente formulazione dell’art. 2135 c.c. si ricava che un soggetto non perde la sua qualità di impren-ditore agricolo quando manipola, conserva, trasforma, commercializza e valorizza, assieme ai prodotti propri, prodotti altrui che ha acquistato, appunto, per manipolarli, conservarli, trasformarli e valorizzarli per poi commercializzarli con i (prevalenti) propri, e ciò al fine di ottenere anche un mero aumento quan-titativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva. Il fatto che l’esercente di tali attività debba essere lo stesso imprenditore agricolo consente di ritenere che i prodotti prevalenti di cui si sta parlando sono quelli provenienti dalla sua attività agricola principale, essendo cioè sufficiente che essi prevalgano sui prodotti da lui manipolati, conservati, trasformati, commercializzati e valorizzati assie-me ai propri, ma derivanti dalla coltivazione o dagli allevamenti di altri operatori economici (GERMANÒ).Rientrano, infine, nella fornitura di beni o servizi ad esempio le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e quelle di ricezione e di ospitalità (vedi paragrafo successivo).Le attività di servizio non possono essere svolte da sole ma devono porsi in una logica di uniaziendalità. Il criterio dell’uniaziendalità si pone come discrimen dell’attività agricola connessa e dell’attività commer-ciale. È necessario, cioè, che le attrezzature aziendali adoperate non solo siano prevalenti sul complesso di macchine e attrezzi utilizzato nell’attività a favore dei terzi, ma soprattutto devono essere quelle che normalmente vengono impiegate nella stessa attività agricola esercitata dallo specifico imprenditore di cui

I libri sociali sono documenti di cui la legge prescrive la redazione nelle so-cietà, accanto alle scritture contabili obbligatorie, al fine di consentire l’in-dividuazione della composizione socia-le e l’attività degli organi sociali. Tra di essi rientra il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in cui sono verba-lizzate sia le deliberazioni che le riu-nioni senza alcuna deliberazione del consiglio di amministrazione della società.

6 percorso c • Impresa e azienda in agricoltura

si tratta. Tanto dovrebbe valere a fugare il timore che un agricoltore con un parco macchine adeguato agli ettari da lui coltivati svolga una prevalente attività di contoterzista, approfittando del più favorevole regime di attività connessa per fare concorrenza ai veri contoterzisti, che continuano ad essere imprenditori com-merciali. Infatti, se egli ha pochi ettari, le sue macchine non potranno «normalmente» che essere poche e modeste, per cui egli avrà più interesse a rivolgersi ad un contoterzista per l’aratura e la trebbiatura, anziché indebitarsi a comprare trattori e trebbiatrici; se, invece, ha macchine adeguate alle sue vaste superfici, non avrà tempo per offrire un’attività di contoterzista agli agricoltori vicini. Le stesse considerazioni valgono anche per le attività connesse alla pesca, con riferimento alla disposizione per la quale le attività di prima lavorazione del pescato, la sua conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione sono connesse purché effettuate mediante attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impre-sa ittica in considerazione.Tra le attività connesse tipiche, va segnalato l’art. 5 D.Lgs. 99/2004, che reca una disposizione concernen-te l’attività agromeccanica, stabilendo che è definita tale «quella fornita a favore di terzi con mezzi mec-canici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzio-ne del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso sog-getto che ne ha eseguito la raccolta».Sono attività connesse innominate (o atipiche) le altre attività connesse diverse da quelle tipiche generi-camente indicate come attività connesse nella parte finale dell’art. 2135 c.c.Anche per le attività connesse atipiche è richiesta l’identità soggettiva tra chi compie almeno una delle tre attività essenziali e l’attività connessa e quella oggettiva per cui l’attività connessa deve riguardare l’azien-da agricola condotta dall’imprenditore agricolo.Per quanto riguarda l’individuazione delle attività connesse atipiche il loro numero appare ridotto anche in conseguenza dell’ampliamento del novero di quelle tipiche ad opera del 3° comma dell’attuale art. 2135 c.c. ; si considerano ad esempio attività connesse atipiche le attività preparatorie a quella agricola quali spianamenti di terreni o escavo di fossi.

L’agriturismoL’agriturismo trova la sua disciplina organica nella legge quadro 20 febbraio 2006, n. 96 che all’art. 2 sta-bilisce: «per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprendi-tori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’art. 230bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari».L’agriturismo è quindi attività agricola per connessione.Per potersi parlare di attività agrituristica non solo è necessario l’elemento dell’unisoggettività, ma anche quello dell’uniaziendalità: infatti, le attività di ricezione ed ospitalità devono essere esercitate dagli impren-ditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, l’ospitalità deve essere data in edifici o parte di essi già esistenti nel fondo, nonché in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, la consumazio-ne di pasti e bevende, la degustazione di prodotti aziendali e la mescita di vini devono avvenire sul posto, le bevande e i cibi devono essere prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola ma possono essere ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

7percorso c • Impresa e azienda in agricoltura

4 LeorganizzazionideiproduttoriLe organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti e trovano la loro disciplina negli artt. 2 e ss. del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 che hanno sostituito gli artt. 26-29 del D.Lgs. 228/2001. Le organizzazioni di produttori hanno sostituito le precedenti as-sociazioni di produttori (agricoli e ortofrutticoli) da cui si distinguono per la tipologia associativa. Mentre le as-sociazioni di produttori erano associazioni riconosciute, il D.Lgs. 102/2005 stabilisce che le organizzazioni di produttori debbano assumere la forma di società di capitali, società cooperative agricole, o loro consorzi, con-sorzi con attività esterna dotati di autonomia patrimoniale, società consortili costituite ex art. 2615ter c.c.; le organizzazioni dei produttori devono, infatti, avere personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta.Le società di capitali, in particolare, devono avere per oggetto sociale la commercializzazione dei prodot-ti agricoli e i loro soci devono essere imprenditori agricoli o società consortili costituite da imprenditori agricoli. Le cooperative devono, invece, essere agricole ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2005; i consorzi e le società consortili devono essere costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.Il riconoscimento avviene ad opera delle Regioni, alle quali sono demandati i compiti di controllo e vigi-lanza circa il rispetto dei requisiti imposti dalla legge. Spetterà invece al Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali) il riconoscimento, il controllo e la vigilanza sulle forme associate di organizzazioni di produttori agricoli.

I requisiti essenziali per il riconoscimento sono, empiricamente, suddivisi dalla dottrina in tre categorie (art. 3, D.Lgs. 102/2005):

— obblighi gravanti sui soci. Essi sono finalizzati ad assicurare la concentrazione dell’offerta in capo alle organizzazioni di produttori: i loro statuti devono prevedere per i soci l’obbligo di seguire, per la pro-duzione, la commercializzazione e la tutela ambientale, le regole indicate dall’organizzazione. Inoltre i soci devono aderire ad una sola associazione; devono far vendere almeno il 75% della loro produzio-ne direttamente dall’organizzazione; devono mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e in caso di recesso preavvisare entro il termine di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di com-mercializzazione;

— adempimenti di carattere organizzativo. Deve essere garantito ai soci il controllo democratico dell’or-ganizzazione; devono prevedersi sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari; devono pre-vedersi regole di natura contabile e di bilancio;

— requisiti dimensionali. Ai fini del riconoscimento, l’organizzazione deve avere un numero minimo di produttori aderenti e un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni; ma le Regioni possono incidervi imponendo limiti più restrittivi.

L’art. 2 del D.Lgs. 102/2005 individua i programmi di attività che devono essere propri delle organizzazio-ni dei produttori e le relative fonti di finanziamento rappresentate per lo più da contribuzioni dei soci e aiuti pubblici.

Le organizzazioni di produttori in particolare devono:

— assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

— concentrare l’offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;— partecipare alla gestione delle crisi di mercato;— ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;— promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli

animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la qua-lità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintrac-ciabilità, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunitari;

— assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

8 percorso c • Impresa e azienda in agricoltura

— realizzare iniziative relative alla logistica;— adottare tecnologie innovative;— favorire l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’apertura di sedi o uffici commerciali.

Per la realizzazione di tali scopi le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente com-mercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in ma-teria di aiuti da parte dello Stato dalla legislazione vigente.