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Illustrissima Arciconfraternita Sant' Angelo dei Rossi Fondata in Messina nel 1543

STATUTO ORGANICO DELLA CASA

Riformato il 4 rnarzo 1828. — Approvato dal (Consiglio Generale

degli ospizi il 21 ottobre 1828 in conformità al Jieal decreto

del 26 settembre 1828.

• - . ^

M E S S I N A TIPOGRAFIA FILOMENA

1902

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V

ILLUSTRISSIMA ARCICONFRATERNiTA DEI ROSSI FONDATA NEL 1543

Consiglio Generale degli Ospizi del Valle di Messina N. ISSO.

Oggetto — Peli''appr'ovazione de' Capitoli, Messina SI ot­tobre 18S8.

Signori, L'Ecc.mo Luogotenente Generale con Ministerial foglio del 16 diclinanto:

Bipartimenlo dell' Interno. Carico Sdo N. 3426 ha scritto al Consiglio quanto segue :

Signore da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data del 1° corrente mese, ò stato comuni­cato il seguente Sovrano Rescritto — Eccellenza.

In vista del rapporto di V. E. degli 8 agosto passato. Carico 2«0 N. 2572.

Intesa la Consulta di cotesta parte di Reali Dominj, si è la SI. S. degnata di approvare i Capitoli dell'Arciconfra-ternità di S. SI. do' Derelitti in S. Angelo dei Rossi in Mes­sina, aggiungendovi le modificazioni seguenti.

1. Che le contribuzioni sieno volontarie, e non forzose,ì i^> J'-' e che perciò i renitenti a pagare non vi possano essere I astretti colla forza giudiziaria, ma bensì colla privazione dei-' suffragi di cui godono i Confrati contribuenti.

2. Che eseguono le loro funzioni in modo da non por­tarle al di là delle ore duo di notte, e che si praticano a Porto aperte.

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4 . 3. Che non debba serbarsi segreto verso le Autorità

Pubbliche che hanno il dritto d'interrogare i Confrati. 4. Che la cancellazione di confrati debba deliberarsi dalla

Confraternita legalmente convocata ed a maggioranza di voti. b. Che sieno sottoposti alle istruzioni del 20 maggio 1820,.

ed alla Circolare del 1781, pei casi in quelle non preveduti, ed in tutto ciò che oggi non è venuto in legittima disuetu-dine, ovvero in urto colla Polizia Chiesastica, vigente in Sicilia.

Nel Real Nome partecipo ciò all'È. V. per sua intelli­genza ed uso convenienti; respingendoli i mentovali Capitoli, ed onorandomi di prevenirla che non sarà spedito il Real Decreto corrispondente, se non saranno prima versati in que­sta Cassa de' Reg. Esequatur i soliti dritti.

Ed io lo partecipo a lei per sua intelligenza rispingen­dole i Capitoli di cui si tratta. Palermo 16 ottobre 1828.

Il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale — fir. MARCHESE FA VARE.

Ed il Consiglio nell'atto, che comunica ciò alle SS. VV. pella di loro intelligenza, e regolamento, qui annessi invia i Capitoli di cui ò parola.

Peli' Intendente Presidente — Il Pro Vicario Generale Vice Presidente — fìr. CANONICO GIOVANNI MINA.

Per copia Conforme — LETTERIO MARZACHÌ q.m LUIGI.

Consiglio Generale degli Ospizi del Valle di Messina N. 449.

Oggetto — Pella sovrana approvazione dei Capitoli, Messina 5 marzo 1820.

Signori L'Ecc.m0 Luogotenente Generalo con Ministerial foglio del 26 febbraio or passato.

Ripartimento dello Interno. Carico 23-0 N. 629 si è de­gnalo scrivere al Consiglio quanto segue :

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Signore — in continuazione della Ministeriale del 10 otto­bre passato colla quale le partecipai il Rescritto di approva­zione dei Capitoli dell'Arciconfraternita di S. Maria de' Dere­litti in S. Angelo dei Rossi rimetto a cotesto Consiglio copia conforme dell'analogo Real Decreto per l'uso di risulta.

Questo Collegio nel farne alle SS. VV. la partecipazione si affretta a trasmetter Loro la copia conforme dell'enunciato R.eal Decreto pegli effetti che vi corrispondono.

L'Intendente Presidente — fìr. P. SCANDURRA.

Visto i Rettori : IGNAZIO CARSERX COSTA — LETTERIO

MARZACIIÌ — ANTONIO RIZZOTTI — MATTEO POLIMKXI.

Per copia conforme all'originale che si conserva da me sottoscritto Rettore Tesoriere nella Cassa del nostro Monte — LETTERIO MARZACHI q.m LUIGI.

Napoli 26 settembre 1838.

FRANCESCO PRIMO — PER LA GRAZIA DI DIO — R E DEL REGNO

DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, DUCA DI PARMA. PIA­

CENZA, CASTRO EG. — GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TO­

SCANA.

Visto il Rapporto del nostro Luogotenente Generale in Sicilia.

Udita la Consulta de' Reali Dominj al di là del Faro. Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato

degli affari Interni. Abbiamo risoluto di Decretare e Decre­tiamo quanto segue :

ART. 1.

Approviamo i Capitolf dell'Arciconfraternita di S. Maria de' Derelitti in S. Angelo dei Rossi in Messina, con le se­guenti modificazioni.

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6 1. Che le contribuzioni: sieno volontarie e non coattive e

che per ciò i rinitenti a pagare,non vi possono essere astretti colla forza giudiziaria, ma bensì colla privazione do' suffragi di cui godono i Gonfrati contribuenti.

2. Ch' eseguono le loro funzioni in modo da non prati­carle al di là delle ore due della notte, e che si praticano a porta aperte.

3. Che non debba serbarsi segreto verso le Autorità Pub­bliche che hanno il diritto d'interrogare i Confrati.

4. Che la cancellazione dei Confrati debba deliberarsi dalla Confraternità legalmente convocata, ed a maggioranza di voti.

5. Che sieno sottoposte alle Istruzioni del 20 maggio 1820 ed alla Circolare del 1781 pei casi in quelle non prevedute ed in tutto ciò che oggi non è venuto in legittima desuetu­dine ovvero in certo colla Polizia Chiesastica vigente in Sicilia.

ART. 2.

Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Inter­ni ed il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono inca­ricati della esecuzione del presente Decreto — fir. MAR. AMATI.

Per certificato conforme il Consigliere Ministro di Stato Presidente interno del Consiglio dei Ministri — fir. DE MKDICI.

Per copia conformo. Il Ministro Segretario di Stato de­gli Affari Interni — fir. MARCHESE AMATI.

Per copia conforme. Il Ministro Segretario di Stato Luo­gotenente Generale — fir. MARCHESE FAVARE.

Per copia conforme da servire pell'Arciconfraternità di S. Maria de' Derelitti in S. Angelo dei Rossi. 11 Segretario del Consiglio degli Ospizi — fir. ABATE ANTONINO GARUFI.

Visto: L'Intendente Presidente — fir. SCANDURRA.

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Visto i Rettori: IGNAZIO CARSERÀ COSTA — LETTERIO

MARZACHI — ANTONIO RIZZOTTI — MATTEO POLIMENI.

Messina li 8 aprile 1829.

Per copia conforme all'originale che si conserva da me sottoscritto Rettore Tesoriere nella Gassa del nostro Monte. LETTERIO MARZACHÌ q.m LUIGI.

Dupplicati dei Capitoli ossiano regolamenti dell'Arcicon-fraternità di S. Maria de' Derelitti in S. Angelo dei Rossi in Messina.

Capitoli ossiano Regolamenti della Illustre, e Civile Ar-ciconfratornità di S. Maria de' Derelitti in S. Angelo dei Rossi. Fondata sin dall' Anno 1543 nella Nobile e fedele Città di Messina.

Nuovamente riformati e corretti sullo tracce degli ordini del Governo del dì 1° agosto 1781, e 15 gennaio 1783 non­ché delle Reali Istruzioni del 20 maggio 1820 pelle Congre­gazioni , Confraternite Compagnie, e Luoghi pii Laecali di questo Regno e che rassegnansi all'Ecc."10 Luogotenente Ge­nerale in Sicilia implorandosi la Sovrana Approvazione di S. M. (D. G.)

Il Religiosissimo Monarca Francesco Primo Re del Re­gno delle due Sicilie.

Preliminare

L'Illustro Arciconfraternita di S. Maria de' Derelitti fon­data nell'antichissima Chiesa Greca di S. Angelo dei Rossi composta da soggetti i più cospicuii del Ceto Civico, ebbe la sua origine sin dall'anno 1543 sotto il Regno dell' Iraperator Carlo essendo Viceré in Sicilia il Principe D. Ferdinando

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8 Gonzaga, che con suo Dispaccio autorizzò la nostra Confra­ternità nella maniera, che segue : Carulus, et Ionna- VicereX in Regno Sicilie Magnifwis Confratibv.s Ecclesie Santi An­geli Confraternitatis disciplinantium Nobilis Civitatis Mfys-san»(Ffdelibus — Regùs Salutem.

Da nostra parte siamo stati informati come alcune per­sone spinte, e compunte da Zelo di carità, avendo inteso, che in la Città di Roma o Napoli si ha fatto, et ordinato un Mo­nastero o Confraternità sotto nome delli Derelitti, cioè dolli Figliolini insino a Nove Anni incirca, Orfani, e Poveri, si hanno deliberato unirsi con voi prefati Confrati e Rettori di detta Chiesa, et in detta Religione far altre_.ppAre. pie, e di carità come nella loro Capitolazione più largamente si vedrà, e per mettere in effetto tal santa opera con più fervente ani­mo e sicurità n'avete fatto Supplicare, ci degnassimo clonare licenza potere quella compire, e comandare, che non vi sia dato ostacolo alcuno. Noi avendo la vostra Supplicazione, per esser detta Santa opera, cosa pia et onesta, e molto conveniente al servizio dell'onnipotente Iddio, siamo stati contenti, e così per la presente damo, e concedemo a voi, et altre persone, damo, e concedemo licenza possiate congregare, et accettare persone devote, e creare rettori, ed altre persone in dotta Religione per il governo di detti infanti, e garzoncelli, De­relitti, e far tutto quello, e quanto per detta Capitolazione si conterrà, la quale sarà secondo l'ordine della Città di Roma, comandando voi per la presente, et incaricando tutti i Singoli spettabili, magnifici Ufficiali Officiali di cotesta Città presenti, et futuri, et anco esortando agli Officiali, e persone spirituali, che ebbino per ben osservare la presente, e non darvi osta­colo, né impedimento alcuno attorno a tal opera pia, anzi prestarvi ogni aggìuto indirizzo, e favore per quanto la gra­zia di S. M. tenino cara.

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Dalum Panhormi die XVIII Martii prime Inditionis MCCCgfXXXXlII Ferdinando Gonzaga — Bene stai — Ferdinandum Bon Iorno I. P. V. Tesaurarius — Dominis Vicert mandavU michi — Annibale Coceyo — Visa per Te-

saurarium — A Ferdinandum Bonjrno. F. P. cum be-nestat.

Nell'anno istesso rivolgendo i Confrati sue pietose cure, due Reclusorie di Educazione distinti eressero, cioè uno pel sesso maschile, e l'altro pel femenile quantevolte corrano nel caso dell'orfanità e privazione di beni di fortuna pel loro mantenimento, e di Ceto Civile, dovendo rimanervi in essi sino all' Età di anni quindici li Maschi e finché prenderanno lo stato Coniugale le Femine, dovendo a quest'ultime corri­spondere una competente dota. Nell'intelligenza, che debbono sempre goderne la preferenza i figli, e le figlie de' Confrati e le loro Consanguinej, e consanguinee, che trovansi ne' su­indicati Casi.

Nell'Anno 1583 poi, perchè intenti sempre ad accrescere le opere di pietà, particolari miserie sperimentandosi, ad im­pedire quei Confrati, che gl'ingordi Usurai profittassero, un Monte di Pubblico Prestame formarono, ove l'indigente ancor sollievo rinviene, e ciò fu fatto all'approvazione del Governo e delle necessarie Pontefìcie Bolle regolarmente esecute.

Considerandosi frattanto, che non ostante, che detta Ar-ciconfraternità conservasse de' saggi regolamenti, e che for­mata fosse con sante intenzioni, pure conformar dovendosi a quelle variazioni, che la saggezza del Supremo Legislatore ha sanzionato pel bene generale de' suoi fedeli sudditi, giusta l'esperienza dei tempi, uniformamente a tali sani principi si è creduto conveniente sulle norme dettate delle due Circolari del 1° agosto 1781 e 15 gennaio 1783, non che delle Reali Istruzioni del 20 maggio 1820 riformare gli antichi capitoli nella seguente guisa implorando la Sovrana autorizzazione.

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CAPITOLO I.

Sulla Elezione delii Superiori

ART. 1.

Non potendo qualsivoglia stabilimento o Corpo morale regolamento sussistere senza Capi ossiano Superiori, che ben le deriggono, e governano, e dovendosi a tal interessante, e principale obbietto tutta impiegar la cura, onde ottenerne gli analoghi risultamene ; venghiamo perciò pria di ogni altro a stabilire, giusta l'osservanza de' Predicessori il Numero, o qualità de' Superiori, la loro durata gli eligenti, ed il tempo, e modo dell'elezione come appresso.

CAPITOLO II.

Del Numero, e qualità de' Superiori

ART. 2.

Li superiori della nostra Arciconfraternità sono Sei quali prendono il Nome di Rettori.

CAPITOLO III.

Bella durata delli Superiori

ART. 3.

La durata delli detti Superiori sarà di un Anno solo., computabile dal 1° gennaio a tutto dicembre, ò riserva del Rettore Tesoriere e del Rettore Cancelliere la durata dei quali ò Biennale, giusta il prescritto dell'Articolo ventitré.

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ART. 4.

Potrà anche giusta l'art. 90 delle Reali Istruzioni del 20 maggio 1820, pei Luoghi pi laecali dimandarsi la confirma di tutti, o di parte delli Superiori suddetti.

ART. 5.

Vi sarà un Consiglio dell'Arciconfraternità, il quale sarà composto di dodici persone, come si dirà meglio nell'art. 6.

CAPITOLO IV.

Degli Eligenti e del tempo, e modo dell'Elezione

ART. 6.

Nel mese di novembre di ogni anno i Superiori che trovonsi in Carica unitamente agli ultimi sei Ex Rettori formanti tutti il Consiglio di nostra Arciconfraternità si riu­niranno nel nostro Sacro Oratorio previo il permesso, o col-l'intervento della corrispondente Autorità, ai termini della Legge viggente, e passeranno all'abilitazione delli Novelli Superiori.

ART. 7.

Chiamasi abilitazione la scelta dopo un maturo esame di quei Conlrati, che sono abili a sostenere gì'Impieghi, che loro verranno affidati, conche però abbiano da contare gli Anni ventuno almeno di loro p]tà.

Art. 90 della legge 20 Maggio JS20. Potranno lo corporazioni domandare la confirrna di tutti, o di parte'

degli officiali per un altro anno, qualora ciò non venga vietato dai loro statuti.

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ART. 8.

11 Rettore Cancelliere darà a tal oggetto lettura di tutti i Confrati.

ART. 9.

Nel farsi l'abilitazione devesi pria d'ogni altro aver ri­guardo a quei Confrati più anziani, benemereti. e zelanti ; ciò pure non esclude di potersi abilitare un Confrate, che quantunque non anziano riunisse tuttavolta nella sua Persona qualità eminentamente cospicue, che a colpo d'occhio lo ren­dessero a tutti preferibile tenendosi presente l'art. 7 pell'Età.

ART. 10.

Il numero dei Confrati d'abilitarsi dovrà essere in tante terne.

ART. 11.

Potranno del pari essere abilitati quelli stessi, che hanno altre volte occupato la stessa Carica, purché abbiano vacato pello interstizio di un Biennio.

ART. 12.

Eseguita così l'abilitazione, il Rettore Cancelliere sten­derà l'atto che verrà firmato da tutto il Consiglio suddetto.

ART. 13.

Non potranno essere abilitati pell'istesso impiego due fratelli Germani o Padre e figlio.

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13 ART. 14.

Firmato l'atto dell' abilitazione si renderà palese a tutti i Confrati, che si troveranno per quel giorno avvisati, ed ivi intervenuti, quindi si passerà alla votazione.

ART. 15.

L'elezione sarà fatta a maggioranza di voti.

ART. 16.

Il dritto di votare sì pell'elezione delli Superiori, che per tutt'altre Cause dell'Arciconfraternità appartiene a tutto il Numero componenti la stessa. Potrà chiamarsi Corpo di Compagnia qualunque Atto, che sarà sottoscritto da quattro Rettori in atto, e da Numero venti Confrati.

ART. 17.

Il voto dovrà darsi dal Confrate scrivendo in carta bianca il Nome, e Cognome di quello cui si scoglierà per Superiore, e quindi lo consegnerà al Cancelliere.

ART. 18.

Gli ultimi a votare saranno i Superiori. —

ART. 19.

Non potranno scegliersi per Superiori quei Confrati, che abbiano rapporto di debito, di litigio, ed altro coll'Arcicon-fraternità.

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ART. 20.

Dato così fine all'elezioni suddetto il Rettore Cancelliere stenderà il Verbale annotando con progressione successiva in ordine di più voti i Nomi de' Proposti, od il Numero dei voti istessi, che ognuno di loro ha riportato. Si segneranno colle proprie firme tutte i Superiori, e quindi si scioglierà l'unione.

ART. 21.

La copia conforme di questo Verbale sarà sottoposta in seguito alla conoscenza del Consiglio degli Ospizi, perchè a' termini dell'articolo 90 delle succennate Istruzioni del 20 mag-gio 1820 sia munita di Confirma.

ART. 22.

Gli eletti immancabilmente il di 1° gennaio s'immette­ranno nello esercizio dello loro funzioni previe le formalità prescritte della Leggo.

Sarà indi cantato l'Inno Ambrosiano.

ART. 23.

Postesi li Superiori nello esercizio suddetto passeranno giusta l'art. 3, alla elezione di un Tesoriere, e di un Can­celliere, da scegliersi entrambi nel suo seno; la loro durata sarà biennale.

ART. 24.

Nel caso di assenza per lungo tempo, o di morte, o di altro legittimo impedimento di uno o più superiori saranno

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15 rimpiazzati di quelli Confrati, che riportarono maggiori voti nell'ultima elezione, li quali si chiameranno Supplenti.

CAPITOLO V.

Della facoltà, del Consiglio

ART. 25.

Le facoltà del Consiglio son quello di abilitare le novelli elezioni, abilitare coloro, che vorranno ascriversi per Confrati, ed in ultimo sarà suo attributo l'abilitare lutto ciò, come si dirà all'art. 30 — beninteso però, che chiamasi fratelli nati tutti i primogeniti figli di Confrati, e colui del Ceto Civile che sarà decorato della Toga Senatoria, tenendosi presente per tutti gli altri il proscritto dell'art. 35 e seguenti.

ART. 26.

Avrà inoltre la facoltà di risolvere qualunque quistione, che potrebbe insorgere nelle riunioni nella Compagnia, salve sempre le attribuzioni delle Autorità Costituite.

CAPITOLO VI.

Dell'Uffizio delli Rettori, del Tesoriere, e del Cancelliere

ART. 27.

Li Rettori capi delia Compagnia hanno l'obbligo corno tali d'intervenire li primi in tutte le Sacre funzioni, e circo­stanze del nostro Oratorio, di promuovere il bene si spiritualo

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che temporale dell'Arciconfraternita. Ammonire li Confrati nelle mancanze corno all'art. 49 e di in vegliare, che siano osservati gli Statuti dell'Arciconfraternita, e dalle opere da essa dipendenti.

ART. 28.

Deve il Rettore Tesoriere tenere presso di se un libro, onde notare l'introito, ed esito del nostro Sacro Monte, e di rendere annualmente al novello Tesoriere l'esatto conto, pel buono, e regolare andamento dell'Amministrazione.

ART. 29.

L'Uffìzio del Rettore Cancelliere, è quello di diligenta-mente notare quanto occorrerà nella nostra Arciconfraternita, e conservare tutti i libri, e carte di pertinenza della stessa, dovendo far consegna al novello Rettore Cancelliere, che sarà nuovamente creato.

CAPITOLO VII.

Del Rev. Padre Cappellano, e sue attribuzioni

ART. 30.

L'elezione del nostro Padre Cappellano, e di tutti gli altri impiegati della nostra Divota Casa e Monte, appartiene al Corpo della Compagnia, dovendosi però eseguire le stesse formalità prescritte peli' elezioni de' Rettori, prescrivendo al Consiglio che nell'abilitazione del Padre suddetto dasse pre­ferenza ai Confrati Sacerdoti, o ferii di Confrati.

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ART. 31.

È il medesimo nell'obbligo di assistere al nostro Orato­rio, ed a tutte le Sacre funzioni, che si celebrano nel corso dell'anno, e conservare tutti li Sacri Arredi, utensili ed altro inservienti al servizio del Sacro Altare, e del Divin Culto, previo un esatto inventario, ed una idonea cauzione ben vista alli Superiori in atto.

CAPITOLO Vili.

Delle condizioni, e qualità di coloro, che vorranno essere aggregati alla nostra Arciconfraternità.

ART. 32.

La prima qualità debb'essere il timore Dio, di buon Cri­stiano, e di suddito fedele verso il nostro Monarca.

ART. 33.

Li soggetti di cui è formata la Nostra Arciconfraternità sono li più cospicui del Ceto Civico, e così dovranno esserlo pell'avvenire, conche però si mantengono con decoro, e non abbiano mai esercitati impieghi servili, ne essi, ne i di loro Genitori.

ART. 34.

Vi saranno del pari ammessi li Re\\d i Sacerdoti, senza però poter avere voce attiva e passiva, ma per godere sol­tanto delle indulgenze.

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CAPITOLO IX.

Dell'ammissione a Confrate.

ART. 35.

Chiunque vorrà essere ascritto alla nostra Arciconfrater­nità dovrà farne dimanda scritta, che passerà al Rettore Cancelliere.

Questi la passerà al Consiglio, il quale dopo un maturo esame, e circostanze del Candidato, giusta gli art. 32 e 33 lo proporrà al Corpo di Compagnia.

ART. 36.

S'intimiranno allora i Confrati a tal oggetto per un giorno determinato, i quali a voti lo ammetteranno, od esclu­deranno alla maggioranza, nel primo si segnerà sulla diman­da : Si scriva nel Ruolo de' Con/rati.

ART. 37.

Se però l'aspirante è figlio del Confrate, allora basta il solo esame, ed approvazione del Consiglio senz'altre formalità.

ART. 38.

Ammesso, che sarà per Confrate in generale, sia figlio, o nò di Confrate, potrà secondo l'uso volontariamente passare in mano del Rev. Padre Cappellano, coli'intelligenza delli Rettori in atto, rotoli quattro di cera bianca, all'oggetto di accendersi innanti la nostra Signora de' Derelitti.

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ART. 39.

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Dovrà farsi a proprie spese ìa Cappa di color rosso per servirsene nelle processioni.

ART. 40.

Nel primo di festivo, che incontrerà dopo l'ammissione sarà convocato il Corpo della Compagnia.

ART. 41.

Riuniti che saranno li Confrati, il Rev.do Padre Cappel­lano celebrerà il Santo Sagri/ìcio della Messa, alla quale il novello Confrate assisterà, ed in tutte le funzioni solite prati­carsi come prescrivono le Sacre Liturgie.

ART. 42.

Resta stabilito, che il numero dei Confrati non può ol­trepassare il Cento, e che debbono espressamente esserne escluse lo Donne.

CAPITOLO X.

De' doveri delli Confrati.

ART. 43.

Tutti li Confrati devono obbedire, e rispettare i Signori Superiori come quelli destinati da Dio al nostro spiritual pro­fitto, intervenire ogni qualvolta dovrà associarsi il Divinissimo, nella festa del Corpus Domini, non che alla Cattedrale pel-l'adorazione, intervenire tutti li giorni dell'esposizione del Divinissimo in forma di quarantore, nel giorno dell'orazione,

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20 anzi Creazione delli novelli superiori, nell'ammissione di qual­che Confrate, nel trattarsi di affari riguardanti la nostra Arciconfraternita, nell' Esequie de' Defunti, e finalmente in tutte le Sacre funzioni che occorreranno.

CAPITOLO XI.

Del posto de' superiori, e del trattamento de' fratelli.

ART. 44.

In ogni riunione sia per oggetto Sacro, sia per affari dell'amministrazione del nostro Oratorio, o altro, li Rettori ognuno giusta il Rango dell'antichità nella Confraternita avrà il primo posto.

ART. 45.

I Confrati saranno indistamente trattati senza distinzione di Grado, Carica, o Persona.

ART. 46.

Nelle processioni poi, e sacre funzioni occupar devono il primo luogo li Superiori, indi tutti i Confrati giusta il Rango di loro rispettiva antichità.

CAPITOLO XII.

Della reddizione dei Conti.

ART. 47.

Tra un mese dalla fine d'ogni gestione, dovranno tutti li Superiori cessati render l'esatto conto della loro tenuta am­ministrazione a' novelli superiori. Costoro radunando il Corpo

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di Compagnia ne' modi legali, li discuteranno come di dritto, osservandosi il prescritto degli articoli 141 o seguenti delle cennate Istruzioni 20 maggio 1820 pelle opere dì beneficenza.

CAPITOLO XIII.

Disposizioni generale.

ART. 48.

Resta espressamente vietato a qualunque Superiore, ed al Padre Cappellano ancora di prestare ad altri sotto qua­lunque titolo, e qualsivoglia causa, o protesto, cosa alcuna propria dcll'Arciconfraternità.

ART. 49.

Finalmente si proscrive, che non possa farsi questua fuori Chiesa, che li Confrati non sieno più di Cento, come si disso all'art. 42, che non vi si possano ascrivere donno. Che l'autorità de' superiori s'intenda circoscritta a delle sole ammonizioni in linea disciplinare, onde richiamare al dovere il Confrate traviato.

Che si eseguono le funzioni sacre a porte aperte e di giorno. Che i Confrati non sieno tenuti a mantenere il se­greto. Che ahi presenti capitoli non si possa aggiungere o togliere cosa alcuna senza l'espressa autorizzazione del Go­verno. Che lo amministrazioni di altre opere tutte, bastachè dipendenti ed amministrati della nostra Arciconfraternita, come sarebbero le due Reclusorie di Educazione de' Maschi, e Femine, ed il Monte di Prestanze dovessero continuare sulle-norme dottate dalle suindicate Reali Istruzioni del 20 mag-

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22 gio 1820, e delle circolare del 1781 e 1783 pei casi da questa non preveduti dipendendo sempre dalle vigile cure del Con­siglio degli Ospizi del Valle come pel passato.

Messina li 4 Marzo 1828.

Firmati: IGNAZIO GARSERÀ COSTA — MATTEO POLIMENI

— LETTERIO MARZACHÌ q.m LUIQI, tesoriere — ANTONINO RIZ-

ZOTTI, Conservatore — DOMENICO CACOPARDI — CONT. DO­

MENICO PUGLISI ALLEGRA — PLACIDO SMERIGLIO — STEFANO

PUGLISI ALLEGRA — GIUSEPPE D.r PUGLISI ALLEGRA — GIO­

VANNI RIZZOTTI — GIOVANNI POLIMENI DI LORENZO — SAVERIO

POLIMENI DI GIOVANNI — VALERIO POLIMENI — FRANCESCO

GUARDAVAGLIA BRUNO — LUIGI COSTA — ANGELO MARZACHÌ

— SEBASTIANO LAUDANO DI FRANCESCO — COSIMO COSTA —

LETTERIO COSTA — GREGORIO CACCIA — FRANCESCO CACCIA

— FRANCESCO SCARKÌ — GIOVANNI SCARFÌ DI FRANC. — PLA­

CIDO CELESTI — D.R ANGELO PUGLISI ALLEGRA — LETTERIO

CAUSERÀ COSTA — SACERDOTE CORRADO ALESSI — GIOVANNI

ALLEGRA q.m LETTERIO aiutante del Monte. PLACIDO SERGI Raz.le del nostro Monte — GIUSEPPE M.a

FIUMARA — LETTERIO FIUMARA DI GIUSEPPE — PIETRO ROS­

SO — ANTONINO PUGLISI ALLEGRA — ANDREA ALESSI — Visto U Intendente (Firmato) PRINCIPE MANGANELLI.

Visto : I Rettori — IGNAZIO GARSERÀ COSTA — LETTE­

RIO MARZACHÌ — ANT. RIZZOTTI — MATTEO POLIMENI.

Messina li 8 Aprile 1829. •

Per copia conforme all'originale che si conserva da me sottoscritto Rettore Tesoriere nella Cassa del nostro Monte.

LETTERIO MARZACHÌ q.m LUIGI.

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Per copia conforme alla copia esistente nell' Archivia della Divota Gasa dei Rossi.

Per il Segretario I I PRESIDENTE

DOTT. STEFANO PUGLISI-ALLEGRA INO. A. MARZAGIIL Rettore.

Stampate le dette tavole di fondazione giusta delibera­zione della Deputazione presa nella tornata 12 agosto 1902.

LA DEPUTAZIONE

INO. A. MAR/.ACHÌ

PLACIDO LUSITANO

BIANCO .BISAZZA GIUSEPPE

LEMBO GIUSEPPE

DOTT. STEFANO FOGLISI ALLEGRA

MICHELE LAUDAMO SPADARO.

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