Governance prevenzione e gestione rischi FORUM PA 25 maggio 2016
1 Economia Pubblica e Strategie Economiche della PA: I Modelli di Governance.
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1
Economia Pubblica e Economia Pubblica e
Strategie Economiche della Strategie Economiche della PA:PA:
I Modelli di GovernanceI Modelli di Governance
2
Il diciannovesimo secolo è stato
caratterizzato dallo sviluppo del
collettivismo, basato sulla protezione
pubblica degli interessi dei lavoratori e
dalla preferenza per l’azione collettiva.
3
Nel ventesimo secolo, ad una prima metà
caratterizzata dai conflitti bellici, ha fatto
seguito un periodo con grandi interventi
pubblici diretti alla ricostruzione e alla
riduzione degli squilibri, ed una fase (anni
settanta e ottanta) con lo Stato sempre più
ingombrante nella gestione delle politiche,
negli interventi nell’economia privata e nelle
fasi di programmazione dello sviluppo delle
aree locali.
4
Gli anni novanta hanno visto una forte
inversione di questa tendenza per la
comparsa di un nuovo attore:
l’Unione Europeal’Unione Europea
5
La nuova entità sovranazionale non
sostituisce lo stato-nazione ereditato dal
secolo che si è concluso, ma contribuisce
alla definizione di una nuova architettura
istituzionale basata su differenti livelli di
responsabilità politiche, territoriali ed
economiche con poteri differenziati.
6
Su uno stesso territorio è possibile
programmare, all’interno di uno scenario
ben definito, interventi differenziati che
impattano sull’economia locale e sulla
coesione sociale attraverso strumenti
differenziati e con la parallela partecipazione
di diversi livelli istituzionali.
7
In questo senso la nuova architettura
istituzionale si lega al concetto di
governancegovernance basato sull’interazione tra
vari soggetti politici, diversi livelli
istituzionali e dei gruppi economici e sociali
presenti sul territorio; tale architettura non
prevede un centro politico e decisionale.
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Creare sviluppo significa:
> raccogliere le istanze del territorio
> trasformare le istanze in progetti finanziabili
> individuare le fonti di finanziamento
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10
L’Unione Europea ha di fatto determinato
il superamento delle tradizionali divisioni
territoriali dei singoli stati nazionali.
Ricomporre l’unità economica, sociale e
politica dell’Europa non poteva non
richiedere una trasformazione dei
rapporti non solo tra i singoli Stati e
l’Unione Europea ma tra gli stessi Stati e
gli enti territoriali.
11
Il ruolo delle amministrazioni pubbliche
Per analizzare come il ruolo degli enti locali si
sia evoluto anche in Italia, si devono tenere
presenti, sulla base delle cose sin qui
analizzate, i fattori che appaiono strettamente
collegati:
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12
l’impatto dell’Unione europea sull’assetto
politico-istituzionale dei diversi stati nazionali
e conseguentemente, la nuova concezione di
programmazione del territorio che ne è
discesa.
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13
L’integrazione europea ha modificato
radicalmente il ruolo delle regioni, riconosciute
come l’ambito più idoneo dell’azione
comunitaria, le quali sono divenute il mezzo
per ridurre la distanza che separa i cittadini
dalle istituzioni europee, grazie alla loro
funzione di “portavoce” delle politiche
territoriali.
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14
In Italia, anche normativamente attraverso
l’adeguamento dell’ordinamento
costituzionale, si ritrovano dei segni
inequivocabili di tali cambiamenti.
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15
Il ruolo delle regioni deve di fatto configurarsi,
da una parte, come ruolo di regolatore dei
processi di sviluppo, finalizzato a canalizzare le
energie locali verso gli squilibri territoriali,
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e dall’altra, come funzione propulsiva per
l’orientamento e l’attivazione di una
progettualità di ampio respiro strategico che
sia in grado di proporsi come soggetto forte di
indirizzo per l’economia locale,
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17
a patto naturalmente che si voglia
scommettere sul rafforzamento istituzionale
della regione, ampliandone cioè la delega delle
funzioni e l’autonomia patrimoniale.
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E’ forte la distinzione tra il Comune, soggetto
pubblico dotato di secolare tradizione, la
Provincia, ente intermedio di coordinamento e
la Regione, ente di legislazione e
programmazione che, anche attraverso proprie
funzioni delegate agli enti locali, svolge
appieno il suo ruolo di ‘luogo’ dove confluiscono
le istanze territoriali.
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E’ bene sottolineare che il ruolo rilevante che
il legislatore ha voluto riconoscere alla
regione, rispetto agli altri enti intermedi, non
deve essere inteso come una ‘sostituzione’
della stessa allo Stato nella regolazione dei
rapporti con gli enti locali;
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20
se così fosse ci si troverebbe di fronte ad una
prevaricazione della regione sulle autonomie
locali, le quali verrebbero completamente
svuotate della loro capacità di
autorganizzazione e autogoverno e
soprattutto significherebbe riproporre quel
regionalismo fallimentare degli anni settanta,
che non è stato in grado di determinare
un’adeguata svolta dell’organizzazione delle
stesse amministrazioni pubbliche territoriali.
segue
21
Lo strumento necessario per promuovere il
ruolo di regioni ed enti locali deve essere
quello del completo decentramento delle
attività di programmazione economica su
scala territoriale.
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Questo concetto di autonomia, intesa come
processo che parte dal basso e che valorizza
le capacità di indirizzo degli enti locali,
rappresenta oggi l’unica via percorribile al
fine di favorire e sostenere un processo di
programmazione dello sviluppo territoriale in
linea con i fondamenti indicati dalla nuova
architettura istituzionale.
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La provincia, sulla base di programmi
pluriennali, svolge il ruolo di
programmazione dello sviluppo, e il comune
è titolare della funzione di controllo, intesa
come la possibilità di modificare le scelte di
indirizzo effettuate a livello provinciale, per
farvi rientrare le istanze raccolte sul
territorio.
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Lo Stato gestore delle attività economiche,
ingegnere sociale e dispensatore di beni,
lascia, in questa fase storica anche grazie alla
forte spinta del processo d’integrazione
comunitario, il posto allo Stato regolatore,
capace di guidare le attività dei privati,
rispettandone la natura, e nello stesso tempo
garantendo benefici collettivi attraverso la
protezione degli interessi della collettività.
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Uno Stato regolatore svolge per lo più
attività regolativa ponendo condizioni di
funzionamento efficiente ai mercati e ai
privati; è uno Stato, quello regolatore,
responsabile dell’efficacia delle proprie
misure, nonché della prevenzione di
eventuali effetti indesiderabili su altre sfere
sociali delle medesime misure.
26
E’ stata per lungo tempo opinione diffusa,
quella secondo cui, l’Unione Europea, fosse
strutturalmente incapace di produrre politiche
socialmente ed economicamente più avanzate
di quelle adottate dai singoli Stati membri.
Opinione formatasi soprattutto sull’analisi dei
processi costitutivi delle politiche d’intervento.
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Dal punto di vista formale, il policy-making comunitario è caratterizzato da una continua interazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, per le seguenti ragioni :
>l’iniziativa politica parte dai capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio Europeo
>l’elaborazione tecnica delle misure comunitarie è affidata in larga misura a esperti nazionali, mentre la loro adozione formale è prerogativa del Consiglio dei Ministri;
segue
28
>la discrezionalità della Commissione nell’esecuzione delle direttive del Consiglio è posta sotto controllo attraverso il sistema dei comitati;
>la mediazione politica avviene all’interno del Comitato dei rappresentanti permanenti, detto Coreper;
>l’attuazione è nelle mani delle amministrazioni pubbliche nazionali.
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29
Uno Stato regolatore svolge per lo più attività
regolativa, che si riferisce ad ambiti di
attività svolte per lo più dai privati, ai quali
vengono poste le condizioni di funzionamento
efficiente.
Lo Stato regolatore è responsabile della
valutazione dell’efficacia delle proprie
misure, nonchè della prevenzione di eventuali
effetti indesiderabili su altre sfere sociali.
segue
30
Uno Stato di questo tipo non può essere
confuso con lo Stato che pianifica l’economia,
o con lo Stato erogatore diretto di
prestazioni, né con il cosiddetto Stato
“minimo” che è sistematicamente
astensionista e contesta energicamente
l’espansione della stessa regulation.
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31
La regolamentazione è pertanto il processo
in cui si rileva non solo il momento della
formulazione delle regole, ma anche quello
della loro concreta applicazione, e quindi
non l’astratta ma la concreta modificazione
dei contesti d’azione dei destinatari.
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La distinzione netta tra legislazione e
amministrazione impone la presenza di
autorità regolative indipendenti, che per
alcuni versi sono dei veri e propri strumenti
caratteristici dello Stato regolatore.
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Lo Stato Regolatore può essere nettamente
distinto dallo Stato Sociale se quest’ultimo
è visto come un dispensatore di beni, così
come va distinto dallo Stato interventista e
pianificatore che tende a intraprendere
programmi come il soddisfacimento di tutti
i possibili bisogni sociali o la gestione
globale dello sviluppo socio-economico.