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DIRITTO SINDACALE

Prof. Mario Cerbone

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Le fonti del diritto sindacale

• Fonti internazionali: convenzioni OIL (Organizzazione internazionale del lavoro)

• Fonti dell’Unione europea

• Costituzione

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• Legge (statale e regionale): fenomeno delle cc.dd. leggi concertate

• Contrattazione collettiva (accordi interconfederali, contratti collettivi nazionali e aziendali; accordi “di prossimità”)

• Usi aziendali

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• La giurisprudenza: il ruolo attivo dei giudici (Corte costituzionale e corti superiori e di merito, Cassazione, Tribunale del lavoro)

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Le norme costituzionali in materia sindacale

• Art. 39 Cost. - Libertà sindacale e contrattazione collettiva

• Art. 40 Cost. - Esercizio del diritto di sciopero

• Art. 41 Cost. - Libertà di iniziativa economica privata

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Libertà sindacale

• Art. 39, comma 1, Cost.

• “L’organizzazione sindacale è libera …

• Principio di libertà sindacale• Carattere multi-direzionale di esso

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Profilo individuale/collettivo

• La libertà sindacale è riconosciuta sia ai SINGOLI INDIVIDUI sia ai GRUPPI ORGANIZZATI

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• Libertà sindacale positiva:

libertà di costituire un sindacato, di aderirvi, di fare opera di proselitismo, di raccogliere contributi sindacali, di riunirsi in assemblea

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• Libertà sindacale negativa:

• libertà del lavoratore di non aderire o di recedere dal sindacato

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Profili collettivi

• libertà sindacale: libertà di “organizzarsi” in maniera autonoma; libertà di azione “contrattuale”

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• Tuttavia, va chiarito che, nel nostro ordinamento, non è configurabile un generalizzato diritto del sindacato a trattare per la stipulazione di un contratto collettivo con correlativo obbligo a carico della controparte di partecipare alla trattativa

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• La garanzia costituzionale dell’attività sindacale si atteggia dunque come libertà, non come pretesa: ha per oggetto soltanto la libera elaborazione delle proposte rivendicative, la proposizione di esse, la formazione delle delegazioni e, più in generale, la scelta dei comportamenti negoziali ritenuti appropriati da parte sindacale

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Carattere “sindacale” dell’organizzazione protetta

• Non ci sono specifiche indicazioni

• Sono stati elaborati 3 criteri: teleologico/strumentale/soggettivo

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• È “sindacale” l’organizzazione che agisce “in funzione dell’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività del lavoro” (criterio teleologico)

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LIBERTA’ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori)

Titolo II - Libertà sindacaleArt. 14. Diritto di associazione e di attività Diritto di associazione e di attività

sindacalesindacaleIl diritto di costituire associazioni sindacali, di

aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei

luoghi di lavoro

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Art. 14

• Trasposizione dell’art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi di lavoro.

• Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi momento organizzativo collettivo.

• Il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell’attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma, St. lav.).

• Contenuti individuali e collettivi del diritto: impossibilità del datore di ingerirsi nella vita interna dei sindacati

• Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo sindacale con l’unico limite dell’art. 18 Cost. (liceità; non segretezza).

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• È “sindacale” l’organizzazione che adopera strumenti tipici dell’azione sindacale: si tratta di strumenti di autotutela diretta dei lavoratori, come sciopero e contrattazione collettiva, assemblee, raccolta di firme, aggregazioni di consenso, strumenti di pressione etc. (criterio oggettivo, degli strumenti)

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• È “sindacale” l’organizzazione che opera attraverso soggetti che hanno ricevuto una investitura diretta operata dai lavoratori in quanto tali (profilo soggettivo)

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effetti

• Libertà sindacale: effetti

• Sul piano del diritto pubblico: immunità dell’organizzazione sindacale rispetto allo Stato e ai pubblici poteri

• Sul piano dei rapporti privati: soprattutto nei confronti del datore di lavoro

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PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (1)

Art. 15 Atti discriminatoriAtti discriminatori

E’ nullo qualsiasi patto o atto diretto a:

a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale ovvero cessi

di farne parte;b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche

e mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività

sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, o basata sull’orientamento

sessuale o sulle convinzioni personali.

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Art. 15 Statuto lavoratori

Il nucleo originario della norma e la successiva evoluzione: L. n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003

Divieto di discriminazione non equivale a parità di trattamento

Atti e patti vietati: • fattispecie aperta e solo teleologicamente

determinata• Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza

giuridica

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PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (2)

Art. 16Trattamenti economici collettivi discriminatoriTrattamenti economici collettivi discriminatori

E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente

dell’art. 15.Il pretore (oggi Giudice del lavoro), su domanda dei

lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato

mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo

massimo di un anno.

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SINDACATI DI COMODO

Art. 17

Sindacati di comodoSindacati di comodo

E’ fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire

o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di

lavoratori.

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RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA)

Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali[1]

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva [art. 35 St. lav.], nell’ambito:

[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale];

[b)] delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette confederazioni], che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di

lavoro applicati nell’unità produttiva[2].Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali

possono istituire organi di coordinamento.

[1] Per le p.a., v. art. 42, D.Lgs. n. 165/2001.[2] Le parole in parentesi quadra sono state abrogate a seguito di referendum

popolare (d.p.r. n. 312/1995) tenutosi l’11.06.1995. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, così come risultante dalle abrogazioni referendarie, è stata respinta da Corte cost. n. 244/1996.

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IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:LA LETT. A) E IL SMR

• Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale

• Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione nei luoghi di lavoro

• La formula del sindacato maggiormente rappresentativo (smr)

• Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL)

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IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:LA LETT. B)

• Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale

• Lo sfavore dell’ordinamento per il sindacato aziendale, incapace di farsi

portavoce di interessi a più ampio raggio

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ART. 19 ST. LAV.: IL CARATTERE “APERTO” DELLA NORMA

Iniziativa dei lavoratori:Iniziativa dei lavoratori:Sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti nella

comunità aziendale, iscritti e non iscritti al sindacato, tant’è che devono essere costituiti per loro iniziativa.

Legame con il sindacato: nell’ambito di…:Legame con il sindacato: nell’ambito di…:Devono però essere necessariamente collegati ad un sindacato, cioè

formati nel suo ambito.

Carattere “aperto” della disposizione, che ne ha consentito l’applicazione ad organismi già esistenti: delegati e Consigli di Fabbrica

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PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19

ST. LAV.• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art.

39, c. 1, Cost.

• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost.

• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 2 ss., Cost.

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Sindacato maggiormente rappresentativo (SMR)

Criteri giurisprudenziali

• criteri quantitativi: gli iscritti• criteri qualitativi: nazionalità; intercategorialità;

esercizio continuativo attività di autotutela; capacità di influenzare l’assetto economico e sociale del Paese.

In conclusione: criteri calibrati su quelle che erano le caratteristiche del sindacato confederale

tradizionalmente maggioritario nel nostro Paese: CGIL-CISL-UIL.

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IL SMR E LA CONTRATTAZIONE

• Il filtro selettivo del smr nella legislazione dell’emergenza e della flessibilità

• La contrattazione con funzione gestionale distributiva di sacrifici (contrattazione

collettiva in perdita)

• Il smr controllore delle doti di flessibilità da inserire nell’ordinamento

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Crisi del SMR proposte di legge per modifica

art. 19 St. lav.• Anni ’80: crisi della rappresentatività sindacale e nascita di nuovi soggetti

sindacali autonomi e di mestiere.• Proposte di legge sulla rappresentanza sindacale per modificare l’art. 19 St.

lav.:- eliminando il riferimento al SMR, che attribuiva al sindacato tradizionale (la

triplice confederale) una sorta di vero e proprio monopolio nei luoghi di lavoro e quindi nel panorama sindacale generale;

- introducendo al posto della RSA una rappresentanza elettiva, soggetta democraticamente a verifica del consenso da parte della base, mediante appunto il meccanismo periodico del voto, che avrebbe dovuto servire anche per misurare quant. la rappr.

• Fallimento proposte di legge per modifica art. 19 St. lav.: conseguenze• 1993: accordo sindacale sulle rappresentanza sindacali unitarie (RSU)• 1995: modifica per via referendaria delle RSA• Successo dell’iniziativa legislativa nel p.i.: D.Lgs. n. 165/2001.

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Nuovo art. 19 St. lav.

• La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr dall’art. 19

• La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole “nazionali e provinciali”

• Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva

• Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul piano nazionale e provinciale

• la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso.