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1 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo [email protected] FONTI NORMATIVE Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 171 del 7/7/1999. Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 " Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, che ha novellato il codice civile introducendo gli articoli da 1519-bis a 1519– nonies. Codice del consumo (D. Lgs. 6/9/2005, n. 206, artt. 128 – 135)

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FONTI NORMATIVE

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo,pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 171 del 7/7/1999.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 " Attuazione della direttiva1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, che ha novellato ilcodice civile introducendo gli articoli da 1519-bis a 1519–nonies.

Codice del consumo(D. Lgs. 6/9/2005, n. 206, artt. 128 – 135)

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AMBITO APPLICATIVO (art. 128 cod. cons.)

La nuova disciplina si applica ai contratti di vendita e agli altri contratti equiparati, ossia:· i contratti di permuta· i contratti di somministrazione· i contratti d'appalto· i contratti di opera· tutti gli altri contratti, comunque, finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

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AMBITO APPLICATIVO (art. 128 cod. cons.)

Tutti i contratti tipici equiparati alla vendita prevedono il trasferimento della proprietà di un bene mobile dietro il pagamento di un corrispettivo.Per questo motivo restano esclusi dall'ambito di applicazione icontratti in cui non si verifichi il trasferimento della proprietà, come lalocazione, ovvero che non prevedono il pagamento di un corrispettivodal consumatore al professionista come il comodato.

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AMBITO APPLICATIVO: Ambito oggettivo (art. 128 cod. cons.)

La nuova disciplina si applica ai beni di consumo.

Si definisce bene di consumo qualsiasi bene mobile, anche da assemblare.Sono altresì compresi i beni di consumo usatiSono esplicitamente esclusi:

1. i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altremodalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2. i contratti di somministrazione di acqua, gas, quando non confezionati perla vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3. l’energia elettrica.

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AMBITO SOGGETTIVO Soggetto tutelato (art. 128 cod. cons.)

Soggetto tutelato dalla nuova normativa è il consumatore, ossia lapersona fisica che, nei contratti di vendita di beni di consumo ed altri equiparati, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoria o professionale eventualmente svolta.

Non sono "consumatori":- le persone giuridiche;- gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative(associazioni, fondazioni, comitati);- le persone fisiche qualificabili come "professionisti";- le persone fisiche che si procurino un bene sia per utilizzarlonell'ambito della professione svolta che per soddisfare esigenzepersonali e/o familiari (uso promiscuo);

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AMBITO SOGGETTIVO Soggetto tutelato (art. 128 cod. cons.)

Possibili criteri utilizzabili per attribuire o meno la qualifica diconsumatore:- l'uso della fattura con l'indicazione della partita IVA lasciageneralmente presumere le finalità professionali dell'acquistoconsentendo di applicare gli artt. 1490 e ss. C.c. piuttosto che gli artt.128 e ss. cod. cons.;- il professionista che acquista il bene con il semplice scontrino puòusufruire della garanzia ex 128 e ss. Cod. cons.;- in entrambi i casi va tenuto conto della dichiarazione d'usocompiuta dall'acquirente e delle eventuali verifiche effettuate incaso di riparazione a domicilio.

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AMBITO SOGGETTIVO Altri soggetti (art. 128 cod. cons.)

VENDITOREqualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui primo comma dell’art. 128 (slide n. 2)

PRODUTTOREil fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio, o altro segno distintivo.

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RAPPORTI TRA VENDITA DI DIRITTO COMUNE E VENDITA DI CONSUMO

Il contratto di vendita è oggi soggetto a due diversi regimi normativi aseconda delle qualifiche soggettive dei contraenti: - la vendita di diritto comune del codice civile (art. 1490 ss. C.c.) si applica ai contratti di vendita conclusi tra consumatori (C 2 C) e tra professionisti (B 2 B); - la vendita di consumo disciplinata nel Codice del consumo si applica aicontratti, sia nazionali che transfrontalieri, conclusi tra un professionistadante causa e un consumatore avente causa (B 2 C).Tuttavia in virtù della norma di cui all'art. 135 cod. cons., per il quale le nuovedisposizioni non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti alconsumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico, le disposizioni delcodice civile continuano ad applicarsi anche ai contratti tra consumatori eprofessionisti, nei casi non coperti dalle nuove disposizioni (p. es. risarcimento del danno).

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CONFORMITA’ AL CONTRATTO (art. 129 cod. cons.)

Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita cioè:- idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;- conformi alla descrizione fatta dal venditore o al modello presentato al consumatore;- con qualità e prestazioni conformi alle dichiarazioni pubbliche del produttore, alla etichettatura e alla pubblicità;- idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto.

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CONFORMITA’ AL CONTRATTO: esclusioni (art. 129 cod. cons.)

Il venditore non risponde delle dichiarazioni pubbliche, se dimostra che:- non era a conoscenza della dichiarazione (del produttore) e nonpoteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;- la dichiarazione era stata adeguatamente corretta prima dellaconclusione del contratto in modo da essere conoscibile dalconsumatore;- la decisione di acquistare il bene di consumo non era stata influenzata dalla dichiarazione.

Le circostanze citate non devono necessariamente coesistere.

L'onere della prova è previsto in capo al venditore.

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CONFORMITA’ AL CONTRATTO (art. 129 cod. cons.)

- Il difetto di conformità derivante da un’imperfetta installazione effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità, è equiparato al difetto di conformità se l’installazione è compresa nell’acquisto.

- La garanzia rimane anche nel caso in cui il prodotto sia concepito per essere installato dal consumatore, ed è da questi installato in modo scorretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

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CONFORMITA’ AL CONTRATTO (art. 129 cod. cons.)

La garanzia legale copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire i difetti esistenti ab origine nel prodotto e che si manifestano nell'arco dei 24 mesi.

Sono quindi esclusi i difetti sopravvenuti.

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CONFORMITA’ AL CONTRATTO: esclusioni (art. 129 cod. cons.)

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

La responsabilità del venditore è esclusa:-in caso di conoscenza del difetto da parte del consumatore;- in caso di conoscibilità del difetto da parte del consumatore conl'ordinaria diligenza;- qualora il difetto di conformità derivi da istruzioni o materiali fornitidal consumatore.

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Diritto al ripristino della conformità del bene

Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene.Tale diritto viene esercitato nei confronti del venditore.Sarà poi il venditore che ha ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ad agire, sulla scorta di una diversa disposizione (azioni di regresso) nei confronti dell'effettivo responsabile, sia esso il produttore o un qualunque altro soggetto della catena distributiva del prodotto.

Diritto al ripristino della conformità del bene

Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene.Tale diritto viene esercitato nei confronti del venditore.Sarà poi il venditore che ha ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ad agire, sulla scorta di una diversa disposizione (azioni di regresso) nei confronti dell'effettivo responsabile, sia esso il produttore o un qualunque altro soggetto della catena distributiva del prodotto.

DIRITTI DEL CONSUMATORE

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Possibili rimediIl consumatore può scegliere tra due coppie di rimedi:1.riparazione o sostituzione;2. risoluzione del contratto o riduzione del prezzo.

Il consumatore non potrà esperire i rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo senza prima aver esperito senza esito i rimedi della riparazione o della sostituzione.

Possibili rimediIl consumatore può scegliere tra due coppie di rimedi:1.riparazione o sostituzione;2. risoluzione del contratto o riduzione del prezzo.

Il consumatore non potrà esperire i rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo senza prima aver esperito senza esito i rimedi della riparazione o della sostituzione.

DIRITTI DEL CONSUMATORE

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Il consumatore ha diritto in primo luogo al ripristino della conformità del beneattraverso i rimedi della riparazione o della sostituzione. Detti rimedi sonoesperibili: A scelta del consumatore:

- senza spese;- salvo impossibilità o eccessiva onerosità;- se realizzabili entro congruo termine;- senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto:a. della natura del bene:b. dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Il consumatore ha diritto in primo luogo al ripristino della conformità del beneattraverso i rimedi della riparazione o della sostituzione. Detti rimedi sonoesperibili: A scelta del consumatore:

- senza spese;- salvo impossibilità o eccessiva onerosità;- se realizzabili entro congruo termine;- senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto:a. della natura del bene:b. dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

DIRITTI DEL CONSUMATORE: riparazione e sostituzione

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Per riparazione si intende il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

La sostituzione in luogo della riparazione del prodotto (e viceversa) puòsempre essere richiesta dal consumatore salvo che- non sia impossibile o- Sia troppo onerosa per il venditore rispetto all'altro rimedio.

Nel caso in cui il venditore provi che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, il consumatore avrà automaticamente diritto al rimedio alternativo (se avesse chiesto la riparazione, che si riveli impossibile, avrà diritto alla sostituzione, e viceversa).

Per riparazione si intende il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

La sostituzione in luogo della riparazione del prodotto (e viceversa) puòsempre essere richiesta dal consumatore salvo che- non sia impossibile o- Sia troppo onerosa per il venditore rispetto all'altro rimedio.

Nel caso in cui il venditore provi che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, il consumatore avrà automaticamente diritto al rimedio alternativo (se avesse chiesto la riparazione, che si riveli impossibile, avrà diritto alla sostituzione, e viceversa).

DIRITTI DEL CONSUMATORE: riparazione e sostituzione

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L'impossibilità deve essere oggettiva.L'eccessiva onerosità si ha quando impone spese irragionevoli al venditore.L'irragionevolezza delle spese va valutata tenendo conto:- del valore del bene privo di difetti (es. la riparazione è più costosa delvalore del bene nuovo);- dell'entità del difetto (es. il difetto è minimo per cui la riparazione non favenir meno le caratteristiche del bene);- del fatto che il rimedio alternativo non arrechi notevoli inconvenienti alconsumatore (es. il consumatore riconosce che anche l'altro rimedio èsoddisfacente).

L'impossibilità deve essere oggettiva.L'eccessiva onerosità si ha quando impone spese irragionevoli al venditore.L'irragionevolezza delle spese va valutata tenendo conto:- del valore del bene privo di difetti (es. la riparazione è più costosa delvalore del bene nuovo);- dell'entità del difetto (es. il difetto è minimo per cui la riparazione non favenir meno le caratteristiche del bene);- del fatto che il rimedio alternativo non arrechi notevoli inconvenienti alconsumatore (es. il consumatore riconosce che anche l'altro rimedio èsoddisfacente).

DIRITTI DEL CONSUMATORE: riparazione e sostituzione

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Riduzione del prezzo o risoluzione del contrattoIl consumatore ha diritto, dopo aver esperito senza esito i rimedi di cui al puntoprecedente, ai rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo.Detti rimedi sono esperibili: A scelta del consumatore:- per riparazioni o sostituzioni impossibili o eccessivamente onerose;- per riparazioni o sostituzioni che non possono avvenire in un congruo termine;- per riparazioni o sostituzioni che comportano notevoli inconvenienti peril consumatore.

Riduzione del prezzo o risoluzione del contrattoIl consumatore ha diritto, dopo aver esperito senza esito i rimedi di cui al puntoprecedente, ai rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo.Detti rimedi sono esperibili: A scelta del consumatore:- per riparazioni o sostituzioni impossibili o eccessivamente onerose;- per riparazioni o sostituzioni che non possono avvenire in un congruo termine;- per riparazioni o sostituzioni che comportano notevoli inconvenienti peril consumatore.

DIRITTI DEL CONSUMATORE: riduzione del prezzo o risoluzione del contratto

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Per quanto riguarda la scelta dei rimedi introdotti dalla nuova disciplina, la legge è molto chiara nell'attribuire il diritto di scelta al consumatore.Il consumatore può quindi scegliere:- tra la riparazione o la sostituzione;Ovvero (in caso impossibilità o eccessiva onerosità o tardività di queste)- tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il venditore può proporre il rimedio alternativo, ma la decisioneultima, ivi compresa l'accettazione della proposta diversa delvenditore, spetta sempre al consumatore.

Per quanto riguarda la scelta dei rimedi introdotti dalla nuova disciplina, la legge è molto chiara nell'attribuire il diritto di scelta al consumatore.Il consumatore può quindi scegliere:- tra la riparazione o la sostituzione;Ovvero (in caso impossibilità o eccessiva onerosità o tardività di queste)- tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il venditore può proporre il rimedio alternativo, ma la decisioneultima, ivi compresa l'accettazione della proposta diversa delvenditore, spetta sempre al consumatore.

DIRITTI DEL CONSUMATORE: riassunto

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Il venditore che ha ottemperato ai rimedi richiesti dal consumatore può agire inregresso nei confronti del responsabile dell’azione o dell’omissione, che ha causato Il difetto di conformità del bene e che lo precede nella catena distributiva del bene(produttore, distributore o qualsiasi intermediario),.

Il venditore ha diritto ad essere tenuto indenne per quanto prestato al consumatore in ottemperanza al rimedio attivato.Non ha diritto al risarcimento del danno.

Il venditore che ha ottemperato ai rimedi richiesti dal consumatore può agire inregresso nei confronti del responsabile dell’azione o dell’omissione, che ha causato Il difetto di conformità del bene e che lo precede nella catena distributiva del bene(produttore, distributore o qualsiasi intermediario),.

Il venditore ha diritto ad essere tenuto indenne per quanto prestato al consumatore in ottemperanza al rimedio attivato.Non ha diritto al risarcimento del danno.

TUTELA DEL VENDITORE

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La garanzia legale prevista per la vendita dei beni di consumo si applicaanche in caso di acquisto di beni usati. In caso di beni usati, però, la legge prevede alcune possibili limitazioni:1. la durata della garanzia del venditore può essere limitata, con l’espressoaccordo del consumatore, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferioread un anno. La durata minima di un anno è, quindi, inderogabile e nonpuò essere oggetto di patto contrario.La limitazione temporale deve risultare da una specifica clausola inserita nelcontratto, accettata dal consumatore. In caso contrario, la durata resta di dueanni;2. la garanzia del venditore di beni usati vale solo per i difetti non derivantidall’uso normale del bene e si deve tener conto del tempo di utilizzoprecedente.

La garanzia legale prevista per la vendita dei beni di consumo si applicaanche in caso di acquisto di beni usati. In caso di beni usati, però, la legge prevede alcune possibili limitazioni:1. la durata della garanzia del venditore può essere limitata, con l’espressoaccordo del consumatore, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferioread un anno. La durata minima di un anno è, quindi, inderogabile e nonpuò essere oggetto di patto contrario.La limitazione temporale deve risultare da una specifica clausola inserita nelcontratto, accettata dal consumatore. In caso contrario, la durata resta di dueanni;2. la garanzia del venditore di beni usati vale solo per i difetti non derivantidall’uso normale del bene e si deve tener conto del tempo di utilizzoprecedente.

VENDITA DI BENI USATI (ART. 128, COMMA 3)

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- Il difetto di conformità deve manifestarsi entro 2 anni dalla consegna.

-Per i beni usati, come già specificato, le parti possono stabilire un termine minore, ma non inferiore ad 1 anno.

- Il difetto di conformità deve manifestarsi entro 2 anni dalla consegna.

-Per i beni usati, come già specificato, le parti possono stabilire un termine minore, ma non inferiore ad 1 anno.

TERMINI (ART. 132)

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Decadenza

La denuncia delle difformità del bene al contratto deve essere effettuata dalconsumatore entro 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia va sempre fatta al venditore.La denuncia non è necessaria per difetti di conformità occultati o la cuiesistenza è stata riconosciuta dal venditore.

Prescrizione dell’azione

L’azione diretta a far valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna delbene.

Decadenza

La denuncia delle difformità del bene al contratto deve essere effettuata dalconsumatore entro 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia va sempre fatta al venditore.La denuncia non è necessaria per difetti di conformità occultati o la cuiesistenza è stata riconosciuta dal venditore.

Prescrizione dell’azione

L’azione diretta a far valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna delbene.

TERMINI (ART. 132)

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Tempo massimo per la denunciaIl difetto di conformità deve manifestarsi entro 24 mesi dalla consegna,mentre il tempo massimo a disposizione del consumatore per denunciareil difetto di conformità (nell’arco dei 24 mesi dalla consegna dei beni) è didue mesi dalla scoperta del difetto.

Si arriva così a ventisei mesi (due anni più due mesi), per tutelare ilconsumatore che dovesse scoprire il difetto negli ultimi giorni di validitàdella garanzia, senza penalizzarlo, privandolo del termine di due mesiper denunciare il difetto.Termine di prescrizione

Entro 26 mesi dovrà anche essere intrapresa l’azione diretta a far valere i difetti(non dolosamente occultati dal venditore). Altrimenti il diritto si prescrive.

Tempo massimo per la denunciaIl difetto di conformità deve manifestarsi entro 24 mesi dalla consegna,mentre il tempo massimo a disposizione del consumatore per denunciareil difetto di conformità (nell’arco dei 24 mesi dalla consegna dei beni) è didue mesi dalla scoperta del difetto.

Si arriva così a ventisei mesi (due anni più due mesi), per tutelare ilconsumatore che dovesse scoprire il difetto negli ultimi giorni di validitàdella garanzia, senza penalizzarlo, privandolo del termine di due mesiper denunciare il difetto.Termine di prescrizione

Entro 26 mesi dovrà anche essere intrapresa l’azione diretta a far valere i difetti(non dolosamente occultati dal venditore). Altrimenti il diritto si prescrive.

TERMINI (ART. 132)

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Il consumatore che sia convenuto in giudizio dal venditore per l’esecuzione delcontratto, può sempre far valere la garanzia (quindi anche oltre il termine diventisei mesi dalla consegna del bene), a condizione che abbia denunciato ildifetto di conformità:- entro i ventisei mesi dalla consegna dei beni ed-entro i due mesi dalla scoperta del difetto.

Il consumatore che sia convenuto in giudizio dal venditore per l’esecuzione delcontratto, può sempre far valere la garanzia (quindi anche oltre il termine diventisei mesi dalla consegna del bene), a condizione che abbia denunciato ildifetto di conformità:- entro i ventisei mesi dalla consegna dei beni ed-entro i due mesi dalla scoperta del difetto.

TERMINI (ART. 132)

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Se il difetto si manifesta entro i sei mesi dalla consegna del bene:-si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna;-Sarà quindi il venditore a dover provare il contrario

Se invece il difetto si manifesta oltre i sei mesi dalla consegna del bene:-l’onere di provare il difetto di conformità e la data della sua manifestazionespetta al consumatore

Se il difetto si manifesta entro i sei mesi dalla consegna del bene:-si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna;-Sarà quindi il venditore a dover provare il contrario

Se invece il difetto si manifesta oltre i sei mesi dalla consegna del bene:-l’onere di provare il difetto di conformità e la data della sua manifestazionespetta al consumatore

ONERE DELLA PROVA (ART. 132)

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E’ NULLO ogni patto che esclude o limita, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dalla normativa.

La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

E’ NULLO ogni patto che esclude o limita, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dalla normativa.

La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

NULLITA’ DELLE CLAUSOLE (ART. 134)