1 Capacità art. 1 c.c.: giuridica art. 2 c.c.: dagire si acquista dal momento della nascita...

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1 Capacità art. 1 c.c.: giuridica art. 2 c.c.: d’agire si acquista dal momento della nascita compimento della maggiore età ed è l’attitudine ad essere fissata con il 18° anno titolare di diritti e di doveri ed è la capacità –non più l’attitudine- ad essere soggetti di rapporti giuridici

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Capacità

art. 1 c.c.: giuridica art. 2 c.c.: d’agire

si acquista dal momento della nascita compimento della maggiore età

ed è l’attitudine ad essere fissata con il 18° anno

titolare di diritti e di doveri ed è la capacità –non più l’attitudine-

ad essere soggetti di rapporti giuridici

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Casi Particolari

Capacità d’agire: la legge prevede un’età diversa

per il riconoscimento del figlio naturale 16 anni

per l’adozione di maggiorenni 35 anni

per il matrimonio (previo accertamento della maturità del nubendo da parte del tribunale) 16 anni

per la stipula del contratto di lavoro 18 anni

per prestare attività lavorativa 15 anni

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La capacità di agire si conserva di regola fino alla morte ma può venire meno per:

interdizione legale o giudiziale

inabilitazione (nel qual caso la capacità viene soltanto limitata)

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Potestà dei genitori

Insieme di poteri e doveri che i genitori devono

esercitare nell’esclusivo interesse del minore

Spetta ad entrambi i genitori, legittimi o naturali

disgiuntamente congiuntamente

ordinaria amministrazione straordinaria amministrazione(autorizzazione GT per rinuncia e accettazione eredità, donazione, acquisto beni immobili, accensione di ipoteche, scioglimento di comunione etc)

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Interdizione (art. 414 c.c.)

giudiziale

si ha per effetto di sentenza nei confronti di soggetti abitualmente e permanentemente affetti da infermità di mente che

lo renda incapace di intendere e di volere

sentenza e decreto di nomina del tutore vanno annotati in un apposito registro e comunicato entro 10 giorni all’ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita

legale

nei confronti di coloro che sono stati condannati all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni

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Inabilitazione art. 415 c.c.

infermità di mente non grave

prodigalità

abuso di stupefacenti o bevande alcooliche

sordomutismo cecità (non accompagnati da un’educazione tale da assicurare autonomia psico fisica)

dichiarata con sentenza

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• Interdizione: Il giudice tutelare provvede alla nomina di un tutore che rappresenta in tutto e per tutto la persona interdetta, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione (esclusi gli atti personalissimi; testamento, riconoscimento di figlio naturale…)

• Inabilitazione: il soggetto viene rappresentato da un curatore; compie gli atti di ordinaria amministrazione da solo, stà in giudizio e riscuote capitali con l’assistenza del curatore; gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere compiuti previa autorizzazione del giudice tutelare con il consenso del curatore

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Soggetti legittimati

Vecchia normativa Dopo la legge 6/2004

(art. 417 cc)

coniuge coniuge

parenti entro il quarto grado persona stabilmente convivente

affini entro il secondo grado parenti entro il quarto grado

tutore o il curatore affini entro il secondo grado

tutore o curatore

pubblico ministero

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Domanda

Ricorso al tribunale Ordinario

L’atto deve indicare: dati anagrafici beneficiario

ragioni per le quali si chiede la declaratoria di interdizione o inabilitazione

descrizione della situazione in cui si trova il soggetto destinatario del provvedimento (patologie)

descrizione dei beni e dei patrimoni del beneficiario, dei bisogni essenziali per l’interdetto o l’inabilitato, i costi da sostenere per le esigenze di vita quotidiane

il nominativo di colui che potrebbe svolgere l’incarico

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Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale Ordinario competente per territorio (luogo in cui il beneficiario ha la sua reale ed effettiva dimora e non la residenza anagrafica)

Il Presidente del tribunale appone in calce al ricorso il proprio decreto con cui, previo parere del PM, viene fissata l’udienza per la comparizione delle parti (art. 713 cpc)

Il ricorso per il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato, a cura della parte ricorrente, nel termine indicato dal Giudice stesso.

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ProceduraIl giudice istruttore designato alla presenza del PM procede all’esame

dell’interdicendo o dell’inabilitando al fine di testarne l’incapacità

Dopo l’esame il giudice emetterà la sentenza. In ogni caso, nelle more dell’emissione della sentenza il Giudice istruttore potrà ritenere opportuno nominare un tutore o un curatore provvisorio (artt. 716 e 717 cpc)

Con la sentenza il tribunale dichiara il soggetto interdetto o inabilitato e nomina il tutore o il curatore definitivo indicando gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere svolti dall’inabilitato.

La sentenza deve essere inserita nel registro delle tutele dei minori e degli interdetti tenuto presso il tribunale Ordinario Ufficio del Giudice tutelare.

La sentenza va notificata dalla parte interessata a tutte le parti costituite in giudizio ed è soggetto ad impugnazione con ordinario atto di citazione in appello nel termine di giorni 30 dalla notifica.

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InterdizioneModificata dalla legge 6/04

InterdizioneLa persona può anche essere interdetta

se è lo strumento che maggiormente la tutela rispetto agli altri istituti

Vengono tutelati da:

Tutore o protutore

Con sentenza

Rappresenta in tutto e per tutto la persona interdetta, sia per l’ordinaria amministrazione che per quella straordinaria (esclusi gli atti personalissimi come: testamento,riconoscimento di

figlio naturale etc.) atti che sono anche preclusi all’interdetto in via assoluta. Il protutore (vice) ha anche una funzione di controllo

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InterdizioneNon modificata dalla legge 6/04

InabilitazioneAlcoolisti

TossicodipendentiCiechi e sordomuti

prodighi

Vengono tutelati da:

Curatore

Con sentenza

Interviene in assistenza della persona inabilitata per gli interventi di straordinaria amministrazione

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Amministratore di sostegno Legge 9 gennaio 2004 n. 6 – entrata in vigore dal marzo 2004

Ha introdotto la nuova figura dell’Amministratore di sostegno e modificato in parte le norme relative all’interdizione (artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 cc)

Finalità: tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia (anche temporanea) nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

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Amministr. di sostegno

Per le persone che hanno

una menomazione fisica o psichica

che determina una inabilità

Nominato con decretoDal Giudice Tutelare

• La nomina si misura sulle capacità effettive del beneficiario

• Esegue solo quello espressamente stabilito nella nomina

• A tempo determinato

• Ma anche solo per un determinato impegno, quindi un provvedimento temporaneo

• Può agire in rappresentanza o in assistenza del beneficiario

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Chi può o deve inoltrare il ricorso per la nomina al Giudice Tutelare

(anche senza l’ausilio di un avvocato) – art. 406 cc

1. Il beneficiario stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato (il giudice è tenuto a nominare la persona scelta dal beneficiario)

2. Familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli o sorelle, nonni, nipoti)

3. Persona stabilmente convivente

4. Parenti entro il 4° grado (pronipoti, cugini, prozii)

5. Affini entro il 2° grado (parenti del coniuge, anche se deceduto)

6. Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali (art. 406 cc) – se sono a conoscenza di fatti tali che richiedano l’apertura del procedimento, sono

tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o comunque a fornire notizia al pubblico ministero

7. Associazione – se i servizi sanitari e sociali non sono in grado di fare quanto sopra, una associazione può segnalare la questione alla procura

della repubblica

8. Pubblico Ministero

9. Curatore - Tutore

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Gli stessi sopra indicati possono chiedere la revoca o la modifica del decreto.

Il Giudice può disporre in qualsiasi momento la revoca del decreto di nomina

Chi può essere nominato

1. Il coniuge separato legalmente L’amministratore di sostegno può

2. La persona stabilmente convivente compiere solo gli atti a lui

3. La madre o il padre riservati dal G.T. con il decreto di nomina

4. I figli

5. I fratelli o le sorelle

6. I parenti entro il 4° grado

7. La persona designata dal genitore superstite

con testamento, atto pubblico o scrittura priv. aut.

8. Altra persona idonea alla tutela dell’interessato art. 409 cc – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non indicati nella nomina, e per gli

necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana

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Art. 410 cc – Doveri dell’amministratore

• È tenuto a farlo• Deve farlo gratuitamente• Deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario• Deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il

giudice tutelare in caso di dissenso• Deve rendere conto al giudice, nei temi stabiliti dallo stesso, del proprio operato• Non è tenuto a rimanere in carica oltre 10 anni, ad eccezione del coniuge, della

persona stabilmente convivente, degli ascendenti o discendenti• Alla fine della procedura deve presentare anche il rendiconto finale

Art. 412 cc – Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno

in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su

istanza dell’amministratore, del p.m., del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Stessa cosa vale per il beneficiario

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Procedura – artt. 407 e 408 cc

Il Giudice gode della più assoluta discrezionalità per valutare la persona più adatta. La scelta dell’Amministratore dei sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario quindi, prima della nomina, vaglia tutta una serie di situazioni esistenti o anche future (fa indagini presso i familiari,parenti ed amici, dispone accertamenti di natura medica ecc.)

Ha l’obbligo di ascoltare personalmente il beneficiario e se questi indica qualcuno, il giudice é tenuto a nominare la persona scelta (sempre compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona)

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il Giudice provvederà alla nomina dell’Amministratore; il suo decreto diventa immediatamente esecutivo (art. 405 cc)

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Dopo la presentazione del ricorso

IL GIUDICE TUTELARE

1. esamina la pratica

2. fissa con decreto la data dell’udienza – il decreto contiene l’obbligo di notificare il ricorso a tutti i parenti del beneficiario (entro il 4° grado) e affini (entro il 2° grado)

3. La notifica grava su chi ha presentato il ricorso (oppure sulla cancelleria del tribunale, a seconda del tribunale di competenza)

L’udienza è tenuta, di norma, in tribunale

Se la persona interessata (il beneficiario) non può muoversi avviene nel luogo dove la persona di trova (residenza, casa protetta, ecc.)

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Il giudice deciderà

Decreto di rigetto

Decreto di accoglimento che deve contenere:- le generalità dell’amministratore di sostegno e del beneficiario- durata dell’incarico- atti che l’amministratori di sostegno compirà in sostituzione del beneficiario- limiti di spesa che l‘amministratore di sostegno può sostenere- periodicità del rendiconto che l’Amministratore di sostegno dovrà presentare al Giudice circa le attività svolte in relazione alle condizioni di vita del beneficiario

Il rendiconto dovrà contenere:- le attività svolte dall’Amministratore di sostegno- condizioni di vita personale, familiare e sociale del beneficiario- situazione patrimoniale del beneficiario (patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare)- le entrate e le spese

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Il trust

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Il trust – La struttura

Istituto giuridico di origine anglosassone, a cui non corrisponde una nuova realtà dotata di personalità giuridica nel nostro ordinamento ma un semplice rapporto giuridico fiduciario.

I soggetti coinvolti sono: 1) settoler (colui che costituisce il trust, conferendo i propri beni ed affidandoli in gestione al trustee); 2) trustee (gestore del trust e proprietario formale dei beni); 3) beneficiari; 4) protector (controlla l’operato del trustee a tutela dei diritti spettanti ai beneficiari).

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Il trust – Gli effetti

Il carattere essenziale del trust consiste nello sdoppiamento del diritto di proprietà (né il trustee né il beneficiario hanno il diritto di godere “in modo pieno ed esclusivo” ex art. 832 cc dei beni conferiti in trust).

Da ciò deriva : 1) la segregazione patrimoniale, ovvero l’insensibilità del patrimonio conferito in trust alle vicende personali del trustee e del settlor; 2) la forte tutela dei diritti dei beneficiari (garantita dalle corti di equità nei confronti delle condotte pregiudizievoli dei trustee ed aventi carattere reale).

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Il trust – La Convenzione dell’Aja

Nel nostro ordinamento il trust si configura come uno “schema astratto di rapporti”, un duttile strumento di gestione degli interessi dei soggetti coinvolti (anche per perseguire gli scopi cui è preposto un ente no profit).

L’ingresso del trust nel nostro ordinamento è avvenuto attraverso il riconoscimento della Convenzione dell’Aja (01.06.1985) mediante la legge 16 ottobre 1989 n. 364.

In forza di tale riconoscimento, in Italia è possibile riconoscere gli effetti giuridici di trust esteri nel nostro ordinamento, anche in assenza di una normativa che disciplina il trust in Italia ma nel rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico.

In alternativa è possibile la costituzione di un trust c.d. interno

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Il trust interno

Il trust interno è caratterizzato dalla riconducibilità di ogni elemento all’ordinamento italiano.

In particolare ciò comporta che,oltre ai soggetti agenti ed ai beni conferiti in trust, sarà applicata, accanto alla legge prescelta dal settlor, la giurisdizione italiana.

Tre sono gli ordini di norme di cui coordinare l’applicazione: a) la Convenzione dell’Aja; b) la legge prescelta dal settlor ta quelle che riconoscono l’istituto del trust; c) la legge dello Stato italiano, ed in particolare le norme imperative e quelle di ordine pubblico

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Il trust a protezione dei soggetti deboli

È possibile, quale alternativa alla Amministrazione di sostegno (legge n. 6 del 2004, artt. 404 – 413 cc), ipotizzare la costituzione di un trust a difesa degli interessi di soggetti c.d. deboli (incapaci, inabilitati, interdetti).

In casi come questo, il compito del trustee sarà duplice: la gestione del patrimonio del soggetto debole e l’impegno per garantire adeguati livelli di vita al soggetto incapace.

(segue)

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Il trust a protezione dei soggetti deboli

Settlor dei beni conferiti in trust sarà un parente che, con atto di disposizione in vita o per disposizione testamentari, provveda al mantenimento di un proprio caro non autosufficiente (i casi c.d. del “Dopo di noi”).

Beneficiario di questa particolare tipologia di trust sarà in generale il soggetto disabile

È comunque possibile prevedere un beneficiario finale diverso dal disabile,come un altro figlio, altri eredi legittimi o un associazione che si sia presa cura del disabile nel corso della vita.

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Vantaggi rispetto all’Amministrazione di sostegno

• Piena titolarità del trustee sui beni conferiti in trust rispetto alla non completa autonomia di azione dell’amministratore di sostegno;

• Maggiore adesione all’interesse del soggetto tutelato grazie alla maggiore autonomia del trustee;

• Responsabilità personale ed illimitata del trustee nei confronti delle obbligazioni assunte con la gestione dei beni in trust;

• Maggiore facilità di costituzione del trust;• Costi di costituzione e gestione del trust inferiori rispetto

a quelli dell’amministrazione di sostegno;• Controlli pubblici meno invadenti.