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27/06/13 1 27 giugno 2013 1 dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona Gruppo Interprofessionale Provincia di Cremona Seminario di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 Sala AVIS Cremona - 27 GIUGNO 2013 MINISTERO DELL’INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA 27 giugno 2013 2 dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona INDICE INTRODUZIONE RETI DI IDRANTI IMPIANTI SPRINKLER ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONCLUSIONI

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Gruppo Interprofessionale Provincia di Cremona

Seminario di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011

Sala AVIS Cremona - 27 GIUGNO 2013

MINISTERO DELL’INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA

27 giugno 2013

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

INDICE

n  INTRODUZIONE n  RETI DI IDRANTI

n  IMPIANTI SPRINKLER

n  ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

n  CONCLUSIONI

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

INDICE

n  INTRODUZIONE n  RETI DI IDRANTI

n  IMPIANTI SPRINKLER

n  ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

n  CONCLUSIONI

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

D. Lgs. N. 139 del 8 marzo 2006 Funzioni e compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Art.13 Comma 1 La PREVENZIONE INCENDI è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Comma 2 La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dal rischio incendio (luoghi di lavoro, depositi sostanze pericolose, radiazioni ionizzanti, etc.)

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PREVENZIONE INCENDI L’opera deve essere concepita e costruita in modo che, in

caso di incendio, sia garantita (Requisito essenziale n. 2 della

Direttiva Europea 89/106/CEE "materiali da costruzione"):

1.  stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il

soccorso agli occupanti;

2.  limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere;

3.  limitata propagazione del fuoco alle opere vicine;

4.  la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi

siano soccorsi in altro modo;

5.  la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di

sicurezza.

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PROTEZIONE MISURE

PRECAUZIONALI D’ESERCIZIO

PREVENZIONE PROPRIAMENTE

DETTA

PREVENZIONE INCENDI

ATTIVA PASSIVA

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Obiettivo: Conseguimento della sicurezza contro gli incendi Riducendo le occasioni di rischio

MISURE PREVENTIVE Contenendo le conseguenze

MISURE PROTETTIVE

PROTEZIONE

PASSIVA

PROTEZIONE

ATTIVA

•  Caratteristiche Costruttive

•  Lay-out delle vie di esodo

•  Strutture e materiali

Presidi Antincendi •  Carichi di incendio

•  Lay-out delle vie di esodo

•  Strutture e materiali

PREVENZIONE

Le MISURE Preventive e Protettive non devono essere considerate alternative ma complementari tra loro.

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PROTEZIONE ATTIVA

Attuare i provvedimenti di protezione attiva significa minimizzare gli effetti di un incendio. Le misure di protezione attive sono concepite per operare subito dopo un innesco con lo scopo di:

•  rilevare; •  contrastare; •  ridurre lo sviluppo; •  combattere un incendio

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La protezione passiva Non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto.

Obiettivo: limitazione degli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo (es.: garantire incolumità dei lavoratori - limitare effetti nocivi prodotti della

combustione – contenere danni a strutture, macchinari, beni).

•  Barriere antincendio: - isolamento; - distanze di sicurezza - muri tagliafuoco.

•  Strutture con resistenza al fuoco commisurata ai carichi d’incendio;

•  Materiali classificati per reazione al fuoco;

•  Sistemi di ventilazione; •  Sistema di vie d’uscita commisurate

al massimo affollamento ipotizzabile;

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•  Estintori

•  Rete idrica antincendio

•  Impianti di rivelazione automatica d’incendio

•  Impianti di spegnimento automatici

•  Dispositivi di segnalazione e allarme

•  Evacuatori di fumo e calore

•  Illuminazione di emergenza e di sicurezza;

•  Addestramento personale e vigilanza.

La protezione attiva Misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di

un impianto, per la precoce rilevazione dell’incendio, la segnalazione e lo

spegnimento

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PROTEZIONE ATTIVA

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PROTEZIONE ATTIVA

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Senza impianto rivelazione incendio

SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO

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Con impianto rivelazione incendio

SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO

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D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i. (in vigore dal 4 aprile 2013)

disciplina la progettazione, la costruzione, l’installazione e la

manutenzione dei seguenti impianti:

•  Rivelazione e segnalazione incendio;

•  Estinzione e controllo dell’incendio;

•  Controllo del fumo e del calore.

Sia previsti da regole tecniche, sia richiesti dai Comandi prov. VF

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D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.

Si applica:

•  agli impianti di nuova costruzione;

•  agli impianti esistenti qualora oggetto di “modifica

sostanziale” (trasformazione o ampliamento di oltre il 50%

dell’impianto originale).

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NON si applica agli impianti nelle attività:

•  a rischio incidente rilevante di cui al D.Lgs n.334/99

•  DPR n. 418 del 30.06.95 – sicurezza antincendio per gli edifici di

interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi

•  DPR n. 340 del 24.10.2003 – impianti distribuzione stradale gpl per

autotrazione

•  DM n. 569 del 20.05.1992 – sicurezza antincendio per edifici storico-

artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre

D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.

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NON si applica agli impianti nelle attività:

•  DM 13.10.1994 – serbatoi fissi gpl capacità > 5m3 e recipienti mobili

capacità > 5000kg

•  DM 18.05.1995 - depositi di soluzioni idroalcoliche

•  DM 24.05.2002 - impianti distribuzione stradale gas naturale per

autotrazione

•  DM 14.05.2004 - depositi gpl con capacità complessiva < 13m3

D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.

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D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.

Prodotti conformi ai regolamenti comunitari

…prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili

ed a queste conformi.

Le tipologie di prodotti non contemplati possono essere impiegati

nel campo di applicazione del presente decreto, purché

legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri

dell’UE….o legalmente fabbricati in uno degli Stati….appartenenti

allo SEE, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di

garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,

equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

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Obiettivi e responsabilità

Gli impianti riducono le conseguenze degli incendi a mezzo di

ri levazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione,

evacuazione fumo e calore. A tale fine gli impianti sono progettati,

realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo prescrizioni delle

specifiche regolamentazioni, norme di buona tecnica e istruzione

fornite dal fabbricante.

D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.

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Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

I controlli, le manutenzioni e le verifiche devono essere annotati in

un registro ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e dell’art. 6 del D.P.R. 151/2011,

tenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di

competenza del Comando Provinciale.

D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.

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Allegato - 1.Termini e definizioni Termini e definizioni: riferimento DM 30.11.83 •  Impianti di protezione attiva o sistemi di protezione attiva •  Regola dell’arte •  Modifiche sostanziali •  Tipologia dell’impianto •  Dimensione tipica dell’impianto •  Specifica dell’impianto •  Progetto dell’impianto •  Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto •  Ente di normalizzazione Europea •  Tecnico abilitato •  Professionista antincendio •  Attività •  Comando Provinciale

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Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti eseguiti in conformità alla regola dell’arte (punto 2, DM 20.12.12). In particolare: •  Progetto elaborato secondo la regola dell’arte

(punto 2.1, DM 20.12.12) •  Installazione a regola d’arte seguendo il progetto, le

vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili

(punto 2.2, DM 20.12.12) •  Esercizio e manutenzione secondo la regola dell’arte

(punto 2.3, DM 20.12.12)

LA REGOLA DELL’ARTE

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La Regola dell’arte (punto 2, DM 20.12.12):

“stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento

storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi

o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici

o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni

legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di

regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di

normazione nazionali, europei o Internazionali”.

LA REGOLA DELL’ARTE

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Lo Stato dell’arte:

...”stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato

momento dalle capacità tecniche relative a prodotti,

processi o servizi basate su scoperte scientifiche,

tecnologiche e sperimentali pertinenti...”

(definizione tratta da UNI CEI EN 45020:1998 - Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale)

LA REGOLA DELL’ARTE

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La Regola dell’arte:

insieme delle modalità operative attinenti a prassi,

prescrizioni o soluzioni tecniche che soddisfano in termini di

economicità accettabile lo stato dell’arte.

assicura l’aderenza allo stato dell’arte con un determinato

livello di accettabilità.

LA REGOLA DELL’ARTE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

La Regola dell’arte (punto 2, DM 20.12.12):

stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento

storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi

o servizi, basato su comprovali risultati scientifici, tecnologici

o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni

legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di

regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di

normazione nazionali, europei o Internazionali.

LA REGOLA DELL’ARTE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Le norme tecniche non sono leggi, ma specifiche tecniche

approvate da una organizzazione internazionale, un

organismo europeo o nazionale di normalizzazione, la cui

osservanza non è obbligatoria.

–  ISO, NFPA: norma internazionale;

–  EN: norma europea;

–  UNI/CEI: norma italiana.

LE NORME TECNICHE

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Enti italiani preposti:

–  UNI: ente nazionale italiano di unificazione;

–  CEI: comitato elettrotecnico italiano.

Le norme tecniche rappresentano lo stato dell’arte.

LE NORME TECNICHE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Enti europei preposti:

–  CEN: comitato europeo di normazione;

–  CENELEC: comitato europeo di normazione in

elettrotecnica.

Hanno lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche

(hEN)

LE NORME TECNICHE

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Enti internazionali preposti:

–  ISO: organizzazione internazionale per la normazione;

–  NFPA: National Fire Protection Association.

Hanno lo scopo di standardizzare e produrre norme tecniche

LE NORME TECNICHE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

–  Norma Tecnica (UNI, CEN, ISO)

Rappresenta lo stato dell’arte;

–  Specifica Tecnica /TS (UNI, CEN, ISO)

Rappresenta uno stato dell’arte non ancora

consolidato e viene sottoposta ad un periodo di

verifica della validità;

–  Rapporto Tecnico /TR (UNI, CEN, ISO)

Ha carattere informativo

LE NORME TECNICHE

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•  UNI norma nazionale italiana elaborata dall'UNI •  EN norma europea elaborata dal CEN •  UNI EN norma europea recepita a livello nazionale •  ISO norma internazionale elaborata dall'ISO •  UNI ISO norma internazionale elaborata dall'ISO adottata a livello

nazionale •  EN ISO norma europea pubblicata dal CEN ed identica ad una

norma ISO •  UNI EN ISO norma internazionale elaborata dall'ISO, adottata dal

CEN e conseguentemente recepita a livello nazionale •  UNI/TS specifica tecnica nazionale •  UNI CEN/TS specifica tecnica europea recepita quale specifica

nazionale •  UNI CEN ISO/TS specifica tecnica internazionale adottata dal

CEN e recepita a livello nazionale •  UNI/TR rapporto tecnico nazionale •  UNI CEN/TR traduzione italiana di rapporto tecnico europeo •  UNI ISO/TR traduzione italiana di rapporto tecnico internazionale.

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SISTEMI RILEVAZIONE INCENDI E ALLARME

UNI 9795 – UNI EN 54 UNI 11224 (esercizio e manutenzione) UNI ISO 7240 (sistemi allarme)

RETI IDRICHE ANTINCENDI

UNI 10779 – UNI EN 12845

EVACUATORI DI FUMO E CALORE

UNI 9494:2012 (SENFC – SEFFC)

IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO

UNI ISO 15779 (aerosol) UNI CEN/TS 14972 (nebulizzata) UNI EN 13565 (schiuma) UNI EN 15004 (gassosi) UNI CEN/TS 14816 (spray) UNI EN 12416 (polvere) UNI EN 12845 (sprinkler)

ESTINTORI

UNI EN 3 (portatili) UNI EN 1866 (carrellati) UNI 9994 (manutenzione)

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Quindi: ampliamento in materia di impianti antincendio

rispetto al DM 37/2008, che riconosce unicamente gli

standard nazionali ed europei (SEE), con due limitazioni:

•  lo standard prescelto deve essere adottato integralmente (non

è ammessa una “miscelazione” fra standard tecnici);

•  devono essere rispettati gli obblighi connessi all’impiego di

prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

LE NORME TECNICHE

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Il DM 20.12.12 riconosce al professionista “la possibilità di

ricorrere liberamente (progettazione e realizzazione)

all’applicazione di norme europee o internazionali senza

alcuna limitazione”.

Il ricorso ad uno standard internazionale non è legato

all’assenza di una norma europea ma unicamente ad una

scelta responsabile del professionista antincendio.

Essenzialmente, per gli standard internazionali, ci si riferisce a:

NFPA e Factory Mutual.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Specifica dell’impianto: “sintesi dei dati tecnici che

descrivono le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche

dimensionali… e le caratteristiche dei componenti da

impiegare nella sua realizzazione…”

Comprende:

•  Standard adottato (norma che si intende applicare);

•  Classificazione livello di pericolosità;

•  Schema dell’impianto;

•  Attestazione dell’idoneità dell’impianto.

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Tecnico abilitato o professionista antincendio? Il decreto introduce una differenziazione fra le due classi di professionista: tecnico abilitato è deve impiegare standard nazionali ed

europei; professionista antincendi è può scegliere di impiegare uno

standard internazionale in luogo di uno nazionale o europeo.

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PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti devono essere progettati, realizzati, eserciti e

manutenuti in conformità al D.M. 37/2008 ed inoltre:

•  Il progetto è redatto da tecnico abilitato.

•  Per impianti da realizzare secondo norme di organismi di

standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore

antincendio (es. ISO), il progetto è redatto da professionista

antincendio.

•  Il progetto deve essere consegnato al responsabile della attività

e reso disponibile per eventuali controlli delle autorità

competenti.

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PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

IL PROGETTO:

insieme dei documenti Indicati dalla norma assunta a riferimento

per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un

impianto esistente. Il progetto deve includere…, almeno:

•  schemi e disegni planimetrici dell'impianto;

•  relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto;

•  descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia

ed alle caratteristiche del materiali e dei componenti da

utilizzare ed alle prestazioni da conseguire.

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INSTALLAZIONE

•  Gli impianti devono essere installati a regola d’arte, seguendo il

progetto, le vigenti normative e norme tecniche applicabili.

•  L’impresa installatrice dovrà consegnare al responsabile

dell’attività, la documentazione finale richiamata dalla norma

impiegata per la progettazione e installazione dell’impianto,

nonché il manuale d’uso e manutenzione.

•  Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell’attività, a

disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità

competenti.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE:

documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le

istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il

mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono

predisposte dall’impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base

dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

ESERCIZIO E MANUTENZIONE

•  L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere

effettuati secondo regola dell’arte ed essere condotti in accordo

alle norme e al manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.

•  Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al

responsabile della attività, dall’impresa installatrice o, per

impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, dal

professionista antincendio.

•  La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li

costituiscono è eseguita da personale esperto, a regola d’arte.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

DOCUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE PROGETTI

Al fini della Valutazione Progetto gli impianti di protezione attiva

(allegato I D.M. 7 agosto 2012), dovranno essere documentati come

segue:

•  a) Impianti secondo norme dell’Ente di Normalizzazione Europea:

specifica dell'impianto che si intende realizzare;

•  b) Impianti secondo norme di organismi di standardizzazione

Internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: specifica

dell’impianto a firma di professionista antincendio.

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DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI P.I. 1/3 Al fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 151/2011, gli Impianti dovranno essere documentati come segue:

a)  Impianti secondo norme dell’Ente di Normalizzazione Europea:

•  impianti ricadenti nel d.m. 37/2008: dichiarazione di conformità. Progetto e allegati: presso il resp. attività per eventuali controlli.

•  impianti non ricadenti nel d.m. 37/2008: dichiarazione di corretta

installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al d.m. 7 agosto 2012, a firma dell'Impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dich. conformità, ed eseguiti prima del 4 aprile 2013, certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, resa da un professionista antincendio.

Progetto e allegati: presso il resp. attività per eventuali controlli.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI P.I. 2/3

Al fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 151/2011, gli

Impianti dovranno essere documentati come segue:

a)  Impianti secondo norme dell’Ente di Normalizzazione Europea:

Impianti Installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di

valutazione del livello di rischio e di progettazione delle

conseguenti misure compensative, previsti dal d.m. 9 maggio

2007, la documentazione di cui sopra dovrà essere Integrata con

la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento

dell'impianto, a firma di professionista antincendio.

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DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI P.I. 3/3

Al fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 151/2011, gli

Impianti dovranno essere documentati come segue:

•  b) Impianti secondo norme di Enti internazionali settore

antincendio. Documentazione di cui al punto precedente lettera

a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e

di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista

antincendio.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

DOCUMENTAZIONE PER ESERCIZIO DELL’IMPIANTO

Le operazioni di controllo, manutenzione, verifica periodica,

eseguite sugli impianti devono essere annotate su apposito registro

istituito ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed art. 6 DPR151/11.

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai

fini dei controlli di competenza del Comando Provinciale.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Tecnico abilitato o professionista antincendio? Le competenze differenti fra i due sono riassunte nel potere di sottoscrizione di:

•  SPECIFICA DELL’IMPIANTO •  CERTIFICAZIONI DELL’IMPIANTO

Progettazione

•  Std. Europei: Tecnico abilitato

•  Std Internazionali: Professionista antincendi

Esecuzione impianto

•  Std. Europei: DM 37/08

•  Std. Europei + DM 9.5.07: DM 37/08 + certificazione DM 20.12.12

•  Std Internazionali: DM 37/08 + certificazione DM 20.12.12

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

CPD (89/106/CEE)

Direttiva Prodotti da Costruzione

fase di transizione fra le due iniziata il 24.4.2011 che terminerà il 1.7.2013 con

l’abrogazione della Direttiva CPR (305/2011/UE) Regolamento Prodotti da Costruzione

I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Scompare, nel CPR, la

Dichiarazione di Conformità a vantaggio della

Dichiarazione di Prestazione (DoP)

…producendo un impatto profondamente differente, infatti…

I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Con il CPR il fabbricante dichiara direttamente una

prestazione piuttosto che la sola conformità a un requisito

prescritto da una specifica tecnica.

Nonostante rimanga sostanzialmente invariato il concetto di

marcatura CE, il riferimento per la conformità viene spostato

dalla norma alla prestazione.

I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Ovviamente, le prestazioni sono quelle previste da una

norma tecnica armonizzata (hEN) oltre che dai Documenti

Europei di valutazione (EAD).

DoP ed etichettatura CE si accompagnano sempre al

prodotto, a differenza del regime della CPD dove tutte le

caratteristiche erano soltanto riportate sulla marcatura CE

tramite etichettatura.

I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

DoP del CPR La DoP comporterà maggior chiarezza e semplificazione nella compilazione dei modelli

DICH_PROD

CERT_REI

Con il nuovo Regolamento CPR l’obbligo di produrre sempre la documentazione CE (la DoP) unitamente al prodotto è chiaramente delineato e quindi andrà a far parte del Fascicolo Tecnico depositato presso l’attività soggetta a disposizione per i controlli.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

INDICE

n  INTRODUZIONE n  RETI DI IDRANTI

n  IMPIANTI SPRINKLER

n  ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

n  CONCLUSIONI

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Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

(pt. 4.1 D.M. 20.12.2012)

Le regole tecniche di p. i. stabiliscono la necessità di realizzare la

rete di idranti definendo, ai fini della norma UNI 10779:

- livelli di pericolosità;

- tipologia di protezione;

- caratteristiche dell’alimentazione idrica (singola, singola superiore

o doppia secondo UNI EN 12845).

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

(pt. 4.1 D.M. 20.12.2012)

La necessità di realizzare una rete idranti può inoltre essere stabilita

nell’ambito della valutazione del rischio d’incendio di cui alla

normativa vigente.

Per le attività di tabella 1, laddove la rete idranti sia richiesta da

norme verticali, si applica UNI 10779 con i parametri indicati in

tabella.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

(pt. 4.1 D.M. 20.12.2012)

CONTINUITÀ ALIMENTAZIONE ELETTRICA E IDRICA

Ai fini della continuità dell'alimentazione elettrica la disponibilità del

servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli

anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma

UNI 10779 per l'alimentazione Idrica.

Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica ed

elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista

antincendio.

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4.1 Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Reti di idranti nelle attività NON regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

(pt. 4.2 D.M. 20.12.2012)

I parametri della rete e i livelli di pericolosità sono stabiliti dal

progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio di cui

alla normativa vigente.

In particolare, per la protezione esterna:

•  a) Se livello 3, almeno un idrante esterno per rifornimento mezzi VF

(300 l/min per almeno 90 minuti).

•  b) se Comando Provinciale autorizza può essere rimpiazzata da

rete pubblica se: idranti al max a 100 m dal confine dell’attività,

portata totale prevista per la protezione specificata e attività

facilmente raggiungibile dai mezzi VF.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

INDICE

n  INTRODUZIONE n  RETI DI IDRANTI

n  IMPIANTI SPRINKLER

n  ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

n  CONCLUSIONI

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Progettazione, installazione, manutenzione Può essere utilizzata la norma UNI EN 12845; il ricorso ad altre norme implica:

- adozione integrale dello standard internazionale; - impiego di prodotti “armonizzati”;

Per le attività regolamentate da regole tecniche di prevenzione incendi in vigore al 4.4.13, le indicazioni di cui alla tabella 2, punto 5.1 del DM 20.12.12, sono integrative delle prescrizioni contenute nei provvedimenti stessi.

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

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IMPIANTI SPRINKLER IN ATTIVITÀ CON NORMA VERTICALE

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Per le attività non regolamentate da regole

tecniche di prevenzione incendi la protezione

a sprinkler e la tipologia di alimentazione idrica

sono stabilite dal progettista sulla base della

valutazione del rischio incendio di cui alla

normativa vigente.

Anche il Comando VF può valutarne la

realizzazione.

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

IMPIANTI SPRINKLER IN ATTIVITÀ SENZA NORMA VERTICALE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

LIVELLO DI PERICOLOSITÀ

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

SCELTA COMPONENTI

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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

SCELTA COMPONENTI

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

SCELTA COMPONENTI

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE

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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER

ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

INDICE

n  INTRODUZIONE n  RETI DI IDRANTI

n  IMPIANTI SPRINKLER

n  ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

n  CONCLUSIONI

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione: norme europee o internazionali con l’impiego di prodotti

soggetti a normativa comunitaria.

ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

•  Rivelazione incendio e segnalazione allarme; •  Controllo fumo e calore;

•  Altri impianti estinzione.

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NORME TECNICHE

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Altri impianti di P.A. installati nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

(pt. 6.1 D.M. 20.12.2012)

Le regole tecniche di prevenzione Incendi definiscono,

relativamente a tali impianti, la necessità di prevederne

l’installazione e la loro caratterizzazione.

La loro necessità può essere anche stabilita dal progettista sulla

base della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa

vigente.

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

Altri impianti di P.A. installati nelle attività NON regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

(pt. 6.2 D.M. 20.12.2012)

La loro necessità può essere stabilita dal progettista sulla base della

valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente.

Tale necessità può anche essere valutata dal Comando Provinciale

VF nei procedimenti di prevenzione incendi.

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INDICE

n  INTRODUZIONE n  RETI DI IDRANTI

n  IMPIANTI SPRINKLER

n  ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

n  CONCLUSIONI

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

CONCLUSIONI

La regola dell’arte, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione

La valutazione del rischio e la documentazione

Ruolo del Professionista e responsabilità

La Prevenzione Incendi e la Sicurezza

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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona

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dott. ing. Massimiliano RUSSO

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona [email protected]

Grazie per l’attenzione