1 2013 06 27 AVIS CR Seminario Interprof Prot attiva 6 · Funzioni e compiti del Corpo Nazionale...
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
Gruppo Interprofessionale Provincia di Cremona
Seminario di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011
Sala AVIS Cremona - 27 GIUGNO 2013
MINISTERO DELL’INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
INDICE
n INTRODUZIONE n RETI DI IDRANTI
n IMPIANTI SPRINKLER
n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA
n CONCLUSIONI
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
INDICE
n INTRODUZIONE n RETI DI IDRANTI
n IMPIANTI SPRINKLER
n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA
n CONCLUSIONI
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
D. Lgs. N. 139 del 8 marzo 2006 Funzioni e compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Art.13 Comma 1 La PREVENZIONE INCENDI è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
Comma 2 La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dal rischio incendio (luoghi di lavoro, depositi sostanze pericolose, radiazioni ionizzanti, etc.)
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PREVENZIONE INCENDI L’opera deve essere concepita e costruita in modo che, in
caso di incendio, sia garantita (Requisito essenziale n. 2 della
Direttiva Europea 89/106/CEE "materiali da costruzione"):
1. stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il
soccorso agli occupanti;
2. limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere;
3. limitata propagazione del fuoco alle opere vicine;
4. la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi
siano soccorsi in altro modo;
5. la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di
sicurezza.
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PROTEZIONE MISURE
PRECAUZIONALI D’ESERCIZIO
PREVENZIONE PROPRIAMENTE
DETTA
PREVENZIONE INCENDI
ATTIVA PASSIVA
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Obiettivo: Conseguimento della sicurezza contro gli incendi Riducendo le occasioni di rischio
MISURE PREVENTIVE Contenendo le conseguenze
MISURE PROTETTIVE
PROTEZIONE
PASSIVA
PROTEZIONE
ATTIVA
• Caratteristiche Costruttive
• Lay-out delle vie di esodo
• Strutture e materiali
Presidi Antincendi • Carichi di incendio
• Lay-out delle vie di esodo
• Strutture e materiali
PREVENZIONE
Le MISURE Preventive e Protettive non devono essere considerate alternative ma complementari tra loro.
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PROTEZIONE ATTIVA
Attuare i provvedimenti di protezione attiva significa minimizzare gli effetti di un incendio. Le misure di protezione attive sono concepite per operare subito dopo un innesco con lo scopo di:
• rilevare; • contrastare; • ridurre lo sviluppo; • combattere un incendio
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La protezione passiva Non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto.
Obiettivo: limitazione degli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo (es.: garantire incolumità dei lavoratori - limitare effetti nocivi prodotti della
combustione – contenere danni a strutture, macchinari, beni).
• Barriere antincendio: - isolamento; - distanze di sicurezza - muri tagliafuoco.
• Strutture con resistenza al fuoco commisurata ai carichi d’incendio;
• Materiali classificati per reazione al fuoco;
• Sistemi di ventilazione; • Sistema di vie d’uscita commisurate
al massimo affollamento ipotizzabile;
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• Estintori
• Rete idrica antincendio
• Impianti di rivelazione automatica d’incendio
• Impianti di spegnimento automatici
• Dispositivi di segnalazione e allarme
• Evacuatori di fumo e calore
• Illuminazione di emergenza e di sicurezza;
• Addestramento personale e vigilanza.
La protezione attiva Misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di
un impianto, per la precoce rilevazione dell’incendio, la segnalazione e lo
spegnimento
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PROTEZIONE ATTIVA
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PROTEZIONE ATTIVA
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Senza impianto rivelazione incendio
SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO
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Con impianto rivelazione incendio
SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO
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D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i. (in vigore dal 4 aprile 2013)
disciplina la progettazione, la costruzione, l’installazione e la
manutenzione dei seguenti impianti:
• Rivelazione e segnalazione incendio;
• Estinzione e controllo dell’incendio;
• Controllo del fumo e del calore.
Sia previsti da regole tecniche, sia richiesti dai Comandi prov. VF
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D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.
Si applica:
• agli impianti di nuova costruzione;
• agli impianti esistenti qualora oggetto di “modifica
sostanziale” (trasformazione o ampliamento di oltre il 50%
dell’impianto originale).
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NON si applica agli impianti nelle attività:
• a rischio incidente rilevante di cui al D.Lgs n.334/99
• DPR n. 418 del 30.06.95 – sicurezza antincendio per gli edifici di
interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi
• DPR n. 340 del 24.10.2003 – impianti distribuzione stradale gpl per
autotrazione
• DM n. 569 del 20.05.1992 – sicurezza antincendio per edifici storico-
artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre
D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.
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NON si applica agli impianti nelle attività:
• DM 13.10.1994 – serbatoi fissi gpl capacità > 5m3 e recipienti mobili
capacità > 5000kg
• DM 18.05.1995 - depositi di soluzioni idroalcoliche
• DM 24.05.2002 - impianti distribuzione stradale gas naturale per
autotrazione
• DM 14.05.2004 - depositi gpl con capacità complessiva < 13m3
D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.
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D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.
Prodotti conformi ai regolamenti comunitari
…prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili
ed a queste conformi.
Le tipologie di prodotti non contemplati possono essere impiegati
nel campo di applicazione del presente decreto, purché
legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri
dell’UE….o legalmente fabbricati in uno degli Stati….appartenenti
allo SEE, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,
equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.
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Obiettivi e responsabilità
Gli impianti riducono le conseguenze degli incendi a mezzo di
ri levazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione,
evacuazione fumo e calore. A tale fine gli impianti sono progettati,
realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo prescrizioni delle
specifiche regolamentazioni, norme di buona tecnica e istruzione
fornite dal fabbricante.
D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.
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Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
I controlli, le manutenzioni e le verifiche devono essere annotati in
un registro ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e dell’art. 6 del D.P.R. 151/2011,
tenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di
competenza del Comando Provinciale.
D. M. 20 dicembre 2012 (G.U. N. 3 del 4.01.13) Regola Tecnica di p. i. per gli impianti di protezione attiva contro
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di p.i.
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Allegato - 1.Termini e definizioni Termini e definizioni: riferimento DM 30.11.83 • Impianti di protezione attiva o sistemi di protezione attiva • Regola dell’arte • Modifiche sostanziali • Tipologia dell’impianto • Dimensione tipica dell’impianto • Specifica dell’impianto • Progetto dell’impianto • Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto • Ente di normalizzazione Europea • Tecnico abilitato • Professionista antincendio • Attività • Comando Provinciale
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Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti eseguiti in conformità alla regola dell’arte (punto 2, DM 20.12.12). In particolare: • Progetto elaborato secondo la regola dell’arte
(punto 2.1, DM 20.12.12) • Installazione a regola d’arte seguendo il progetto, le
vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili
(punto 2.2, DM 20.12.12) • Esercizio e manutenzione secondo la regola dell’arte
(punto 2.3, DM 20.12.12)
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
La Regola dell’arte (punto 2, DM 20.12.12):
“stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento
storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi
o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici
o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di
regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di
normazione nazionali, europei o Internazionali”.
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Lo Stato dell’arte:
...”stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato
momento dalle capacità tecniche relative a prodotti,
processi o servizi basate su scoperte scientifiche,
tecnologiche e sperimentali pertinenti...”
(definizione tratta da UNI CEI EN 45020:1998 - Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale)
LA REGOLA DELL’ARTE
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La Regola dell’arte:
insieme delle modalità operative attinenti a prassi,
prescrizioni o soluzioni tecniche che soddisfano in termini di
economicità accettabile lo stato dell’arte.
assicura l’aderenza allo stato dell’arte con un determinato
livello di accettabilità.
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La Regola dell’arte (punto 2, DM 20.12.12):
stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento
storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi
o servizi, basato su comprovali risultati scientifici, tecnologici
o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di
regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di
normazione nazionali, europei o Internazionali.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
Le norme tecniche non sono leggi, ma specifiche tecniche
approvate da una organizzazione internazionale, un
organismo europeo o nazionale di normalizzazione, la cui
osservanza non è obbligatoria.
– ISO, NFPA: norma internazionale;
– EN: norma europea;
– UNI/CEI: norma italiana.
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Enti italiani preposti:
– UNI: ente nazionale italiano di unificazione;
– CEI: comitato elettrotecnico italiano.
Le norme tecniche rappresentano lo stato dell’arte.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
Enti europei preposti:
– CEN: comitato europeo di normazione;
– CENELEC: comitato europeo di normazione in
elettrotecnica.
Hanno lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche
(hEN)
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
Enti internazionali preposti:
– ISO: organizzazione internazionale per la normazione;
– NFPA: National Fire Protection Association.
Hanno lo scopo di standardizzare e produrre norme tecniche
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
– Norma Tecnica (UNI, CEN, ISO)
Rappresenta lo stato dell’arte;
– Specifica Tecnica /TS (UNI, CEN, ISO)
Rappresenta uno stato dell’arte non ancora
consolidato e viene sottoposta ad un periodo di
verifica della validità;
– Rapporto Tecnico /TR (UNI, CEN, ISO)
Ha carattere informativo
LE NORME TECNICHE
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
• UNI norma nazionale italiana elaborata dall'UNI • EN norma europea elaborata dal CEN • UNI EN norma europea recepita a livello nazionale • ISO norma internazionale elaborata dall'ISO • UNI ISO norma internazionale elaborata dall'ISO adottata a livello
nazionale • EN ISO norma europea pubblicata dal CEN ed identica ad una
norma ISO • UNI EN ISO norma internazionale elaborata dall'ISO, adottata dal
CEN e conseguentemente recepita a livello nazionale • UNI/TS specifica tecnica nazionale • UNI CEN/TS specifica tecnica europea recepita quale specifica
nazionale • UNI CEN ISO/TS specifica tecnica internazionale adottata dal
CEN e recepita a livello nazionale • UNI/TR rapporto tecnico nazionale • UNI CEN/TR traduzione italiana di rapporto tecnico europeo • UNI ISO/TR traduzione italiana di rapporto tecnico internazionale.
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SISTEMI RILEVAZIONE INCENDI E ALLARME
UNI 9795 – UNI EN 54 UNI 11224 (esercizio e manutenzione) UNI ISO 7240 (sistemi allarme)
RETI IDRICHE ANTINCENDI
UNI 10779 – UNI EN 12845
EVACUATORI DI FUMO E CALORE
UNI 9494:2012 (SENFC – SEFFC)
IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO
UNI ISO 15779 (aerosol) UNI CEN/TS 14972 (nebulizzata) UNI EN 13565 (schiuma) UNI EN 15004 (gassosi) UNI CEN/TS 14816 (spray) UNI EN 12416 (polvere) UNI EN 12845 (sprinkler)
ESTINTORI
UNI EN 3 (portatili) UNI EN 1866 (carrellati) UNI 9994 (manutenzione)
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Quindi: ampliamento in materia di impianti antincendio
rispetto al DM 37/2008, che riconosce unicamente gli
standard nazionali ed europei (SEE), con due limitazioni:
• lo standard prescelto deve essere adottato integralmente (non
è ammessa una “miscelazione” fra standard tecnici);
• devono essere rispettati gli obblighi connessi all’impiego di
prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
Il DM 20.12.12 riconosce al professionista “la possibilità di
ricorrere liberamente (progettazione e realizzazione)
all’applicazione di norme europee o internazionali senza
alcuna limitazione”.
Il ricorso ad uno standard internazionale non è legato
all’assenza di una norma europea ma unicamente ad una
scelta responsabile del professionista antincendio.
Essenzialmente, per gli standard internazionali, ci si riferisce a:
NFPA e Factory Mutual.
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Specifica dell’impianto: “sintesi dei dati tecnici che
descrivono le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche
dimensionali… e le caratteristiche dei componenti da
impiegare nella sua realizzazione…”
Comprende:
• Standard adottato (norma che si intende applicare);
• Classificazione livello di pericolosità;
• Schema dell’impianto;
• Attestazione dell’idoneità dell’impianto.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
Tecnico abilitato o professionista antincendio? Il decreto introduce una differenziazione fra le due classi di professionista: tecnico abilitato è deve impiegare standard nazionali ed
europei; professionista antincendi è può scegliere di impiegare uno
standard internazionale in luogo di uno nazionale o europeo.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Gli impianti devono essere progettati, realizzati, eserciti e
manutenuti in conformità al D.M. 37/2008 ed inoltre:
• Il progetto è redatto da tecnico abilitato.
• Per impianti da realizzare secondo norme di organismi di
standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore
antincendio (es. ISO), il progetto è redatto da professionista
antincendio.
• Il progetto deve essere consegnato al responsabile della attività
e reso disponibile per eventuali controlli delle autorità
competenti.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
IL PROGETTO:
insieme dei documenti Indicati dalla norma assunta a riferimento
per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un
impianto esistente. Il progetto deve includere…, almeno:
• schemi e disegni planimetrici dell'impianto;
• relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto;
• descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia
ed alle caratteristiche del materiali e dei componenti da
utilizzare ed alle prestazioni da conseguire.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
INSTALLAZIONE
• Gli impianti devono essere installati a regola d’arte, seguendo il
progetto, le vigenti normative e norme tecniche applicabili.
• L’impresa installatrice dovrà consegnare al responsabile
dell’attività, la documentazione finale richiamata dalla norma
impiegata per la progettazione e installazione dell’impianto,
nonché il manuale d’uso e manutenzione.
• Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell’attività, a
disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità
competenti.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE:
documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le
istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il
mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono
predisposte dall’impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base
dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
ESERCIZIO E MANUTENZIONE
• L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere
effettuati secondo regola dell’arte ed essere condotti in accordo
alle norme e al manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.
• Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al
responsabile della attività, dall’impresa installatrice o, per
impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, dal
professionista antincendio.
• La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li
costituiscono è eseguita da personale esperto, a regola d’arte.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
DOCUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE PROGETTI
Al fini della Valutazione Progetto gli impianti di protezione attiva
(allegato I D.M. 7 agosto 2012), dovranno essere documentati come
segue:
• a) Impianti secondo norme dell’Ente di Normalizzazione Europea:
specifica dell'impianto che si intende realizzare;
• b) Impianti secondo norme di organismi di standardizzazione
Internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: specifica
dell’impianto a firma di professionista antincendio.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI P.I. 1/3 Al fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 151/2011, gli Impianti dovranno essere documentati come segue:
a) Impianti secondo norme dell’Ente di Normalizzazione Europea:
• impianti ricadenti nel d.m. 37/2008: dichiarazione di conformità. Progetto e allegati: presso il resp. attività per eventuali controlli.
• impianti non ricadenti nel d.m. 37/2008: dichiarazione di corretta
installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al d.m. 7 agosto 2012, a firma dell'Impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dich. conformità, ed eseguiti prima del 4 aprile 2013, certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, resa da un professionista antincendio.
Progetto e allegati: presso il resp. attività per eventuali controlli.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI P.I. 2/3
Al fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 151/2011, gli
Impianti dovranno essere documentati come segue:
a) Impianti secondo norme dell’Ente di Normalizzazione Europea:
Impianti Installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di
valutazione del livello di rischio e di progettazione delle
conseguenti misure compensative, previsti dal d.m. 9 maggio
2007, la documentazione di cui sopra dovrà essere Integrata con
la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento
dell'impianto, a firma di professionista antincendio.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI P.I. 3/3
Al fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 151/2011, gli
Impianti dovranno essere documentati come segue:
• b) Impianti secondo norme di Enti internazionali settore
antincendio. Documentazione di cui al punto precedente lettera
a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e
di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista
antincendio.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
DOCUMENTAZIONE PER ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
Le operazioni di controllo, manutenzione, verifica periodica,
eseguite sugli impianti devono essere annotate su apposito registro
istituito ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed art. 6 DPR151/11.
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai
fini dei controlli di competenza del Comando Provinciale.
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
Tecnico abilitato o professionista antincendio? Le competenze differenti fra i due sono riassunte nel potere di sottoscrizione di:
• SPECIFICA DELL’IMPIANTO • CERTIFICAZIONI DELL’IMPIANTO
Progettazione
• Std. Europei: Tecnico abilitato
• Std Internazionali: Professionista antincendi
Esecuzione impianto
• Std. Europei: DM 37/08
• Std. Europei + DM 9.5.07: DM 37/08 + certificazione DM 20.12.12
• Std Internazionali: DM 37/08 + certificazione DM 20.12.12
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dott. ing. Massimiliano RUSSO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
CPD (89/106/CEE)
Direttiva Prodotti da Costruzione
fase di transizione fra le due iniziata il 24.4.2011 che terminerà il 1.7.2013 con
l’abrogazione della Direttiva CPR (305/2011/UE) Regolamento Prodotti da Costruzione
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Scompare, nel CPR, la
Dichiarazione di Conformità a vantaggio della
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
…producendo un impatto profondamente differente, infatti…
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Con il CPR il fabbricante dichiara direttamente una
prestazione piuttosto che la sola conformità a un requisito
prescritto da una specifica tecnica.
Nonostante rimanga sostanzialmente invariato il concetto di
marcatura CE, il riferimento per la conformità viene spostato
dalla norma alla prestazione.
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Ovviamente, le prestazioni sono quelle previste da una
norma tecnica armonizzata (hEN) oltre che dai Documenti
Europei di valutazione (EAD).
DoP ed etichettatura CE si accompagnano sempre al
prodotto, a differenza del regime della CPD dove tutte le
caratteristiche erano soltanto riportate sulla marcatura CE
tramite etichettatura.
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DoP del CPR La DoP comporterà maggior chiarezza e semplificazione nella compilazione dei modelli
DICH_PROD
CERT_REI
Con il nuovo Regolamento CPR l’obbligo di produrre sempre la documentazione CE (la DoP) unitamente al prodotto è chiaramente delineato e quindi andrà a far parte del Fascicolo Tecnico depositato presso l’attività soggetta a disposizione per i controlli.
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INDICE
n INTRODUZIONE n RETI DI IDRANTI
n IMPIANTI SPRINKLER
n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA
n CONCLUSIONI
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Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi
(pt. 4.1 D.M. 20.12.2012)
Le regole tecniche di p. i. stabiliscono la necessità di realizzare la
rete di idranti definendo, ai fini della norma UNI 10779:
- livelli di pericolosità;
- tipologia di protezione;
- caratteristiche dell’alimentazione idrica (singola, singola superiore
o doppia secondo UNI EN 12845).
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Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi
(pt. 4.1 D.M. 20.12.2012)
La necessità di realizzare una rete idranti può inoltre essere stabilita
nell’ambito della valutazione del rischio d’incendio di cui alla
normativa vigente.
Per le attività di tabella 1, laddove la rete idranti sia richiesta da
norme verticali, si applica UNI 10779 con i parametri indicati in
tabella.
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Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi
(pt. 4.1 D.M. 20.12.2012)
CONTINUITÀ ALIMENTAZIONE ELETTRICA E IDRICA
Ai fini della continuità dell'alimentazione elettrica la disponibilità del
servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli
anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma
UNI 10779 per l'alimentazione Idrica.
Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica ed
elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista
antincendio.
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4.1 Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi
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Reti di idranti nelle attività NON regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi
(pt. 4.2 D.M. 20.12.2012)
I parametri della rete e i livelli di pericolosità sono stabiliti dal
progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio di cui
alla normativa vigente.
In particolare, per la protezione esterna:
• a) Se livello 3, almeno un idrante esterno per rifornimento mezzi VF
(300 l/min per almeno 90 minuti).
• b) se Comando Provinciale autorizza può essere rimpiazzata da
rete pubblica se: idranti al max a 100 m dal confine dell’attività,
portata totale prevista per la protezione specificata e attività
facilmente raggiungibile dai mezzi VF.
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INDICE
n INTRODUZIONE n RETI DI IDRANTI
n IMPIANTI SPRINKLER
n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA
n CONCLUSIONI
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Progettazione, installazione, manutenzione Può essere utilizzata la norma UNI EN 12845; il ricorso ad altre norme implica:
- adozione integrale dello standard internazionale; - impiego di prodotti “armonizzati”;
Per le attività regolamentate da regole tecniche di prevenzione incendi in vigore al 4.4.13, le indicazioni di cui alla tabella 2, punto 5.1 del DM 20.12.12, sono integrative delle prescrizioni contenute nei provvedimenti stessi.
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
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IMPIANTI SPRINKLER IN ATTIVITÀ CON NORMA VERTICALE
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
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Per le attività non regolamentate da regole
tecniche di prevenzione incendi la protezione
a sprinkler e la tipologia di alimentazione idrica
sono stabilite dal progettista sulla base della
valutazione del rischio incendio di cui alla
normativa vigente.
Anche il Comando VF può valutarne la
realizzazione.
IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
IMPIANTI SPRINKLER IN ATTIVITÀ SENZA NORMA VERTICALE
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
LIVELLO DI PERICOLOSITÀ
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
SCELTA COMPONENTI
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
SCELTA COMPONENTI
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
SCELTA COMPONENTI
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE
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IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI AD ACQUA - SPRINKLER
ALIMENTAZIONI IDRICHE AMMESSE
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INDICE
n INTRODUZIONE n RETI DI IDRANTI
n IMPIANTI SPRINKLER
n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA
n CONCLUSIONI
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Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione: norme europee o internazionali con l’impiego di prodotti
soggetti a normativa comunitaria.
ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA
• Rivelazione incendio e segnalazione allarme; • Controllo fumo e calore;
• Altri impianti estinzione.
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NORME TECNICHE
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Altri impianti di P.A. installati nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi
(pt. 6.1 D.M. 20.12.2012)
Le regole tecniche di prevenzione Incendi definiscono,
relativamente a tali impianti, la necessità di prevederne
l’installazione e la loro caratterizzazione.
La loro necessità può essere anche stabilita dal progettista sulla
base della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa
vigente.
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Altri impianti di P.A. installati nelle attività NON regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi
(pt. 6.2 D.M. 20.12.2012)
La loro necessità può essere stabilita dal progettista sulla base della
valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente.
Tale necessità può anche essere valutata dal Comando Provinciale
VF nei procedimenti di prevenzione incendi.
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INDICE
n INTRODUZIONE n RETI DI IDRANTI
n IMPIANTI SPRINKLER
n ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA
n CONCLUSIONI
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CONCLUSIONI
La regola dell’arte, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
La valutazione del rischio e la documentazione
Ruolo del Professionista e responsabilità
La Prevenzione Incendi e la Sicurezza
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona [email protected]
Grazie per l’attenzione