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Prot.466/u Roma, 30 aprile 2015 Alle Segreterie comprensoriali FP Cgil di Roma e Lazio Oggetto:Min.Lavoro: Ccnl da applicare alle società cooperative Care compagne e cari compagni, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato una circolare n. 7068 del 28 aprile 2015 (allegata) , con la quale ha diffuso la sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 (allegata) che ha dichiarato legittimo l’articolo 7, comma 4, del Decreto Legge n. 248/2007 (convertito con la legge n. 31/2008) nella parte in cui stabilisce che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenta di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art,. 3, co.1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nella categoria“. In pratica, in tema di società cooperative, dopo la Legge n. 142/2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (accezione da intendersi concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, purché compa- rativamente più rappresentativa. Da un punto di vista ispettivo, pertanto, questa sentenza legittima il personale – in presenza di sodalizi o associazioni di cooperative che applicano un diverso contratto collettivo – a prendere come riferimento, ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva (ex art. 1, Legge n. 389/1989), la retribuzione definita dal CCNL sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LegaCoop e ConfCooperative. La questione acquista importanza in tutti i casi in cui vengono create ATI tra cooperative per la partecipazione ai bandi e, Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil di Roma e del Lazio Via Buonarroti, 12 - 00185 ROMA Tel. 06468431 Fax: 064684360 e-mail: [email protected] sito Internet: www.fpromalazio.it

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Prot.466/u

Roma, 30 aprile 2015

Alle Segreterie comprensoriali

FP Cgil di Roma e Lazio

Oggetto:Min.Lavoro: Ccnl da applicare alle societ cooperative

Care compagne e cari compagni,

la Direzione Generale per lAttivit Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato una circolare n. 7068 del 28 aprile 2015 (allegata), con la quale ha diffuso lasentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 (allegata) che ha dichiarato legittimo larticolo 7, comma 4, del Decreto Legge n. 248/2007(convertito con la legge n. 31/2008) nella parte in cui stabilisce che fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societ cooperative, in presenta di una pluralit di contratti collettivi della medesima categoria, le societ cooperative che svolgono attivit ricomprese nellambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dellart,. 3, co.1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente pi rappresentativi a livello nazionale nella categoria.

In pratica, in tema di societ cooperative, dopo laLegge n. 142/2001,al socio lavoratoresubordinato spetta lacorresponsione di un trattamento economico complessivo(accezione da intendersi concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunquenon inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe,dalla contrattazione collettiva nazionale del settoreo della categoria affine,purch comparativamente pirappresentativa.

Da un punto di vista ispettivo, pertanto, questa sentenza legittima il personale in presenza di sodalizi o associazioni di cooperative che applicano un diverso contratto collettivo a prendere come riferimento, ai fini dellindividuazione della base imponibile contributiva (ex art. 1,Legge n. 389/1989), la retribuzione definita dal CCNL sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LegaCoop e ConfCooperative.

La questione acquista importanza in tutti i casi in cui vengono create ATI tra cooperative per la partecipazione ai bandi e, successivamente, vengono spacchettati tra le singole cooperative i vari lotti della gara.

p. la FP Cgil di Roma e del Lazio MdL

Patrizia Di Berto

Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil di Roma e del Lazio

Via Buonarroti, 12 - 00185 ROMA Tel. 06468431 Fax: 064684360e-mail: [email protected] sito Internet: www.fpromalazio.itFederazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil di Roma e del Lazio

Via Buonarroti, 12 - 00185 ROMA Tel. 06468431 Fax: 064684360e-mail: [email protected] sito Internet: www.fpromalazio.it