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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009 , n. 135 Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee». (GU n. 274 del 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n.215) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso - Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE 1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»; b) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009 , n. 135 Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee». (GU n. 274 del 24-11-2009  - Suppl. Ordinario n.215) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testounico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizionidel decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla leggedi conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficaciadegli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampatecon caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della suapubblicazione.

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso - Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cuialla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centrodi raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscrittiall'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di unoperatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, ipezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni deiveicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge unconsorzio obbligatorio di raccolta.»; b) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materiadi riservatezza commerciale ed industriale, il produttore deicomponenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta dicui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sullademolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti chepossono essere reimpiegati.».

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge cosi' recita:

«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo' essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6. 2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato. 3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. 4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti. 6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprieta' e della carta di circolazione relativi al veicolo. 7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo. 8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso

avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione. 9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8. 10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilita' penale, civile e amministrativa connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del veicolo stesso. 13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale. 14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alle legge 5 febbraio1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta». - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 183, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica). -

1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti. 1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati». 2. Abrogato. 3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita' competentepreposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo diregolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali efinanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti,nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione dellaspesa del predetto Ministero.»; c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quantoapplicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativaall'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e deiservizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniariafino ad un massimo dell'uno per cento (( del fatturato relativo aiproventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazionenell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento dellaviolazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000; )) b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, adirrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 adeuro 500.000; c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo nonforniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte,fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non

forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare unasanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000; d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle letterea), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzionemassima prevista per ogni violazione.»; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrativedi cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottatidall'organismo di regolazione.». 2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 deldecreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, (( e nel limite delnumero di unita' di personale compatibile con l'applicazione deltrattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzianazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddetterisorse, )) fino alla definizione del comparto di contrattazionecollettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dellostesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezzadelle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico delpersonale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Condelibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenutodelle corrispondenti professionalita', i criteri di equiparazione frale qualifiche e le posizioni economiche del personaleprovvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezzadelle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzianazionale per la sicurezza del volo, nonche' l'equiparazione tra iprofili delle due Agenzie. La delibera e' approvata con decreto delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento dellafunzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( 2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1 luglio2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102, le parole: «paragrafi 2, 4, 5 e 6» sono sostituitedalle seguenti: «paragrafi 2, 4 e 5». )) 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovied ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003, n. 170, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 37 (Organismo di regolazione). - 1. L'organismo di regolazione indicato all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo. E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita' competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del

predetto Ministero. 2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea, scambiando informazioni sulle proprie attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue: a) prospetto informativo della rete; b) procedura di assegnazione della capacita' di infrastruttura e relativo esito; c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20; d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20; e) accordi per l'accesso di cui all'art. 6 del presente decreto; f) abrogato. 4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi. 5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante per tutte le parti cui e' destinata. 6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di regolazione puo' concludere che non e' necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso. 6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione

nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000; b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000; c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000; d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione. 7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente art. ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.». - L'art. 26 e l'art. 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234 supplemento ordinario, cosi' recitano: «Art. 26 (Risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria). - 1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 4 si provvede nei limiti delle seguenti risorse: a) istituzione di un apposito fondo che viene alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A. Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro; b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio riservate all'agenzia dall'art. 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia. Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con destinazione all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali; c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.». «6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello

statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia; ». - Il testo dell'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179 supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 4-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico). - 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle societa' che, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4 e 5, e all'art. 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica e' fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07

1. All'articolo 38, comma 1, del (( codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, di cui al )) decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) e'aggiunta, in fine, la seguente: «m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante allamedesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo dicui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportiche le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.». 2. All'articolo 38, comma 2, del (( citato codice di cui al ))decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano,alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazionedi controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessunpartecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di esserein una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codicecivile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazionedel concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazionee' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione dicontrollo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseritiin separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sonoimputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univocielementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopol'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.». 3. L'articolo 34, comma 2, del (( citato codice di cui al ))decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato. 4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del citato codice di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «ne' sitrova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2,con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sonosoppresse. (( 4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, delcitato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esuccessive modificazioni, le parole: «l'offerta», ovunque ricorrano,sono sostituite dalle seguenti: «il contratto». )) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alleprocedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sonopubblicati successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazionedi bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata invigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli invitia presentare le offerte.

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 38 (Requisiti di ordine generale). (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, decreto del Presidente della Repubblia n. 554/1999; art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). - 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,

risultanti dal casellario informatico. m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio ; m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente art. non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente art., si applica l'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di

cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti. 5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.». - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 34 (Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici). - 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa' commerciali, le societa' cooperative; b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; f-bis) operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma

22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. «2. Abrogato.». - Il testo vigente dell'art. 49, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 49 (Avvalimento). - 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38; d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34; f) in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo' presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorita' per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11. 4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del

soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 6. Per i lavori, il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. 7. Abrogato. 8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 9. Il bando puo' prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di piu' di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario. 10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati 11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio.». - Il testo dell'art. 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 70 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte). - 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessita' della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non puo' essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.

5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito. 6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze. 7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, ne' a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara. 8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni. 9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione e' accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e' cumulabile con quella di cui al comma 8. 10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere

conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. 11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente art., le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire: a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione; b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c). 12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente art., l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma.».

Art. 3-bis

Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009

(( 1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente ilriciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, ilcongelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventidi reato, dall'anno 2009 e' autorizzata l'implementazione delprogramma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cuiall'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativacomunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e diinformazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonche' allo scopodi assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia dicontrollo e vigilanza sull'attivita' di pesca attraversol'accrescimento, sul piano operativo, della capacita' dell'attualedispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 e'autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazionedegli interventi di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24dicembre 2007, n. 244. 3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e'istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze,da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna dellefinalita' di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previoversamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessiverisorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla datadel 1 ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' le

risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla datadel 1 ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che siintende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli glieventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui alpresente comma. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi: - La decisione 2001/500/GAI e' pubblicata in G.U.C.E. 5/7/2001 n. 182. - L'art. 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302 supplemento ordinario, cosi' recita: «93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonche' per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonche' un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.». - La direttiva 2009/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131. - La direttiva 2002/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208. - L'art. 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario, cosi' recita: «99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.». - L'art. 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, cosi' recita: «884. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'art. 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

Art. 3-ter

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Societa' miste ANAS-regioni

(( 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma289 e' sostituito dal seguente: «289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali,di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nelterritorio di competenza di una singola regione e previste daglistrumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri disoggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad unsoggetto di diritto pubblico appositamente costituito in formasocietaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessateo da soggetto da esse interamente partecipato, che esercitaesclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni». 2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggettipubblici gia' costituiti alla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi: - L'art. 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, cosi' recita: «979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, e' altresi' autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate e delle altre tratte dalla metropolitana di Milano. A valere sul medesimo stanziamento una quota e' destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorita' per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari.». - L'art. 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario, cosi' recita: «290. Le attivita' di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonche' della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione,

ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A., ad una societa' per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La societa', quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attivita' di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed e' sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La societa' assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla societa' e' fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse.».

Art. 3-quater

Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati

(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, le lampadine ad incandescenzae le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sulmercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati neipertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalita'di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di unquadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazioneecocompatibile dei prodotti che consumano energia. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i motori elettrici, ancheall'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercatoitaliano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinentiregolamenti della Commissione europea, recanti modalita' diapplicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 6 luglio 2005. 3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,il terzo periodo e' soppresso. 4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma163 e' abrogato. ))

Riferimenti normativi: - La direttiva 2005/32/CE e' pubblicata nella Gazz. Uff. 22 luglio 2005, n. L 191. - Il testo dell'art. 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007 n. 300, cosi' come modificata dalla presente legge, cosi' recita: «162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica e' istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza

energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati.».

Art. 3-quinquies

Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015

(( 1. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto delcapoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento el'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate allaprevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzatanell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggettolavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e concessionidi provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grandeevento Expo Milano 2015. 2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' dicui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianzadelle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, delcodice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera aimmediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso unasezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisceuna forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e chenon puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livellodirigenziale, ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministridella giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono definite le funzioni, lacomposizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali dellasezione specializzata da individuare comunque nell'ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazionevigente. 3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministerodell'interno e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, ilgruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX), checostituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia'esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazioneorganizzativa di livello dirigenziale, ne' quale ufficio di caratterestabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite,nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delgruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata dicui al comma 2. 4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivisubappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi eforniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guidaindicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza dellegrandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici enei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori,servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenzepubbliche, e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussifinanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delleinfrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico edell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ede' prevista la costituzione, presso la prefettura di Milano, dielenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischiodi inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutoridei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta unarelazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presentecomma. 6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica». ))

Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 180, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: «2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176.

Art. 4.

Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollodi Kyoto, nonche' per il miglior perseguimento delle finalita' diincremento della produzione di energia elettrica da fontirinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, sono (( abrogate )) le seguentilettere: a-bis) e a-ter); b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sonosostituite dalla seguente: «avvio»; c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituitedalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima, (( nelrispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8»; )) d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «e aggiornamenti»; e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solareprecedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul (( Registro

nazionale delle emissioni e delle quote di emissione )) il valorecomplessivo delle emissioni (( indicate )) nella dichiarazionemedesima»; f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» e' sostituitadalla seguente: «rilasciate»; g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanzadi», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della». 2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitatonazionale per (( la gestione della )) direttiva 2003/87/CE e per ((il supporto nella gestione delle )) attivita' di progetto delProtocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo diautorita' competente. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppoeconomico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sonoapprovate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per lapromozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzatealla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, allariduzione del consumo delle risorse naturali e all'incrementodell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V deldecreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valoriminimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzodelle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione dicoefficienti e caratteristiche di qualita' ambientale ai predettiimpianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri eparametri, nonche' garantendo un approccio integrato ed una elevataprotezione dell'ambiente nel suo complesso. (( 3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 e' trasmesso allaCamera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dellaespressione del parere da parte delle competenti Commissioniparlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data ditrasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunqueemanato. )) 4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e lecaratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorreredei quali i termini istruttori previsti dal citato decretolegislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonche', per gli impianti dinuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientaledi cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hannorichiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore deldecreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla meta'.Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrataambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel casodi impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risultiregistrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001. 5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi' i coefficienti ele caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, alricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11dell'articolo 5del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9,comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sonorilasciati dall'autorita' competente, previo parere delleamministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel casodi impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, dellavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo

economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazioneintegrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anninel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI ENISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risultiregistrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001. (( 5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23luglio 2009, n. 99, le parole: «e all'articolo 14 del decretolegislativo 8 febbraio 2007, n. 20» sono sostituite dalle seguenti:«, nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio edel mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cuiall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20». ))

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) attivita' di attuazione congiunta, di seguito JI: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto; b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito, di seguito CDM: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto; c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto; d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 4; e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto; e-bis) credito di emissione: unita' di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unita' comprendono le seguenti tipologie: 1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo; 2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo; f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B; g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del

medesimo; h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico cosi' come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione; l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e derivanti da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale; m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione; n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica; o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone; p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo; q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario; s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 17 con la responsabilita' di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'art. 16; t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'art. 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo; u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o

del protocollo medesimo. 2. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per: a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'art. 8; a-bis) abrogata; a-ter) abrogata; b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita' dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto; e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione; g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005; h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008; i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'art. 10; l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente; m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'art. 14.». - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 5 (Domanda di autorizzazione). - 1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli impianti che esercitano le attivita' elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di

presentare all'autorita' nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra. 2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' presentata all'autorita' nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data di avvio dell'impianto. 3. L'autorita' nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalita' per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonche' le modalita' di trasmissione delle stesse. 4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorita' nazionale competente si avvale del supporto della Segreteria tecnica di cui all'art. 8, comma 3.». - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 11 (Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attivita' produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito della decisione di assegnazione medesima nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 8. 2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'art. 21. 3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico. Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attivita' dell'impianto o di parte di esso. 4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'art. 14, comma 2.». - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n 140 supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 13 (Monitoraggio delle emissioni). - 1. Il gestore e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'art. 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130 e successive modificazioni e aggiornamenti». - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140 supplemento ordinario, cosi' come modificato

dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 15 (Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni). - 1. Il trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo. 2. Le quote di emissioni rilasciate da autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. 3. L'amministratore del registro di cui all'art. 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalita' di richiesta del trasferimento e le modalita' di verifica sono definite dal Comitato. 4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e annota sul registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessive delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'art. 16. 6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinche' il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'art. 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato. 7. Il gestore di ciascun impianto e' tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore puo' unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura e' tenuto a restituire quote secondo le modalita' definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attivita' di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Cio' avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento. 9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare

le ERU e le CER derivanti dalle attivita' di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto cosi' come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro. 10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario: a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi; b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attivita' di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura. 11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonche' a porre in essere le attivita' connesse all'applicazione dell'art. 11-ter della direttiva 2003/87/CE. 12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.». - Il testo dell'art. 20, commi 8 e 9 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140 supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 20 (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita un'attivita' regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto. 3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'art. 12 nei tempi e con le modalita' ivi previsti e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto. 4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo

periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione. 5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12, verificate ai sensi dell'art. 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione. 6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'art. 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantita' di cui alla dichiarazione prevista all'art. 15 comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantita' pari alla quantita' di emissioni effettivamente emesse, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate. 8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'art. 21 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciate a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 21. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente rilasciate. 9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'art. 7 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa

pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione e' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di aggiornamento della autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni prodotte. 10. Le sanzioni di cui al presente art. sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive e' soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.». - La direttiva 2008/101/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 gennaio 2009, n. L 8. - La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.C.E 25 ottobre 2003, n. L 275. - L'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140 supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 8 (Autorita' nazionale competente). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. 1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente. 1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Il Comitato ha il compito di: a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive; b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive; c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive; d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito del PNA; e) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione; f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a

effetto serra, di cui all'art. 4; g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 7; h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate; i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A; l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 14; m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17; n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130; o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art. 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE; p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130; q) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione; r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F; s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9; t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 23; t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso; t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'art. 14; t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto. 2-bis. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale; c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita'

pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI; f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo 3-bis. Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri 3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni. 3-quater. La Segreteria tecnica e' composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE». 4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive; il regolamento dovra' assicurare la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. 5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti: a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico; b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea; c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico; d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive; e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2; e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter. 5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 5-ter. 5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati 5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo: a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo; b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita' svolta. 5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto 6. 7.». - L'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario, cosi' recita: Allegato V

Categorie di impianti relativi alle attivita' industriali di cui all'allegato I, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi; 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione

con potenza termica di almeno 300 MW; 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

===================================================================== Classe di prodotto |Soglie * Gg/anno=====================================================================a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o|insaturi, alifatici o aromatici) | 200---------------------------------------------------------------------b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, |aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, |acetati, eteri, perossidi, resine, Epossidi | 200---------------------------------------------------------------------c) idrocarburi solforati | 100---------------------------------------------------------------------d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, |composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, |cianati, isocianati | 100---------------------------------------------------------------------e) idrocarburi fosforosi | 100---------------------------------------------------------------------f) idrocarburi alogenati | 100---------------------------------------------------------------------g) composti organometallici | 100---------------------------------------------------------------------h) materie plastiche di base (polimeri, fibre |sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100---------------------------------------------------------------------i) gomme sintetiche | 100---------------------------------------------------------------------j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di |idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di |carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, |idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100---------------------------------------------------------------------k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, |acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, |acido solforico, oleum e acidi solforati | 100---------------------------------------------------------------------l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di |potassio, idrossido di sodio | 100---------------------------------------------------------------------m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio|(fertilizzanti semplici o composti) | 300

* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita'produttive relative ai singoli composti che sono riportati inun'unica riga. 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attivita' di cui all'allegato I; 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I localizzati interamente in mare. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al presente allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di

concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. - Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario. - Il regolamento (CE) n. 761/2001, e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114 - L'art. 5, commi 10 e 11, e l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario cosi' recitano: «10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, puo' convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attivita' produttive. 11. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorita' competente di verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 4.». «Art. 9 (Rinnovo e riesame). 1. L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 5. L'autorita' competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'art. 5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione.». - Il testo dell'art. 30, comma 11, terzo periodo, della

legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario, cosi' come modificata dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 30 (Misure per l'efficienza del settore energetico). - 1. La gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico. 3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria. 4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalita' e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullita', puo' pregiudicare la definitivita' di cui al periodo precedente. Le societa' di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma. 5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la societa' Acquirente unico Spa quale fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio. 6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale; b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti finali industriali. 7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato. 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la societa' Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico e' stabilita la data di assunzione da parte della societa' Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5. 9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacita' produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale. 10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno e' riconosciuto sulla base

del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma, nonche' , con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'art. 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti. 12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'art. 14, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche' i medesimi impianti: a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006; b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009; c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purche' i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006. 13. All'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007». All'art. 2, comma 173, della medesima legge n. 244 del 2007, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «o regioni». 14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «esclusivamente meccanica» sono inserite le seguenti: «e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata». 15. In conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni

dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006. 16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali. 17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le societa' utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. 19. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilita' istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006. 20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni. 21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h e' di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformita' prima della loro immissione in commercio. 22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' stabilire una maggiore

validita' temporale rispetto a quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza. 23. Non puo' essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione. 24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalita' di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura "CE". 25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori ne' direttamente ne' indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonche' riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 26. Al comma 1 dell'art. 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato art. 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale». 27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello

sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le societa' di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti. 28. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e' sostituito dal seguente: «1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele». 29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio-diesel, il limite del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e' elevato al 7 per cento.

Art. 4-bis

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico -Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07

(( 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei porti in cuil'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni dicui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, conordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a curadella regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il pianoregionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione curaaltresi' le procedure relative all'affidamento del servizio digestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i finidi interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma,spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio dicui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' allaacquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientaleinerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.». ))

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, pubblicato nella Gazz. Uff. 22

luglio 2003, n. 168., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 5 (Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti). - 1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorita' portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanita' marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne da' immediata comunicazione alla regione competente per territorio. 2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di cui al comma 1, la regione valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione. 3. In caso di inadempimento da parte dell'Autorita' portuale dell'obbligo di cui al comma 1 nei termini ivi stabiliti, la regione competente per territorio nomina, entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, un commissario ad acta per la elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto previsto al comma 2. 4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. A tale fine, la regione cura altresi' le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorita' portuale puo' elaborare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e l'entita' degli impianti disponibili. 6. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.».

Art. 5.

Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al

decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cuiall'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,nonche' per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazionealla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, delmedesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori diapparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registronazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi digestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,con le modalita' di cui all'articolo 3 del (( regolamento di cui al)) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantita' edalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessesul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuticontestualmente a confermare o rettificare il dato relativo allequantita' ed alle categorie di apparecchiature elettriche edelettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato alRegistro al momento dell'iscrizione. 2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazionealla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decretolegislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestionedei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel casodi produttori di apparecchiature elettriche ed elettronicheprofessionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoliproduttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registronazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi digestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,con le modalita' di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche edelettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate,riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 Adeldecreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguardala raccolta, in domestiche e professionali.

Riferimenti normativi: - L'art. 15, l'art. 17 e l'Allegato 1A, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, supplemento ordinario, cos recitano: «Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3; b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;

d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3; f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 3. Abrogato [Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera c), e' composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento]. 4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, e', altresi', istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.». «Art. 17 (Informazioni e relazioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2008 e, successivamente, ogni due anni, entro il 30 giugno, le informazioni di cui all'art. 13, commi 6 e 7, relative al biennio precedente, secondo il formato adottato in sede comunitaria. Le prime informazioni riguardano il biennio 2005-2006.».

Allegato 1A (art. 2, comma 1)

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto

l. Grandi elettrodomestici. 2. Piccoli elettrodomestici. 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. 4. Apparecchiature di consumo. 5. Apparecchiature di illuminazione. 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni). 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il

tempo libero. 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati). 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 10. Distributori automatici. - L'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2007, n. 257, cosi' recita: «Art. 3 (Iscrizione dei produttori al registro). - 1. L'iscrizione al Registro e' effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. 2. L'iscrizione e' effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. 3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione e' sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1. 4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo. 5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare: a) l'appartenenza ad una o piu' delle tipologie di attivita' definite all'art. 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) lo specifico codice ISTAT di attivita' che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, specificando se l'organizzazione e' su base individuale o collettiva;

e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea; f) le informazioni relative all'entita' e alle modalita' di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto. 6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici. 7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilita' una stima di tale suddivisione. 8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. 9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.».

Art. 5-bis

Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE

(( 1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dalpunto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 311, al comma 2, le parole da: «al ripristino»fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:«all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e,in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare ecompensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalita' prescrittedall'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro iltermine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presentedecreto. Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure diriparazione complementare o compensativa risultino in tutto o inparte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensidell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modoincompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiantee' obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalentepatrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente alcomma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cuiall'articolo 317, comma 5»; b) all'articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, inconformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla

direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimentoper equivalente e dell'eccessiva onerosita', avendo riguardo anche alvalore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perdutie ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per laliquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale insentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale ecomunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale.Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredinei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma siapplica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.»; c) all'articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «i criteri di determinazionedell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o daproporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n.349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o aisensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, conesclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizitrova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315 delpresente decreto; »; d) all'articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: «sonoversate» fino a: «della spesa» sono sostituite dalle seguenti:«affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, deldecreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguentifinalita'»; e) all'articolo 317, il comma 6 e' abrogato. 2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalletransazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo dirisarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cuiall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,n. 33"». ))

Riferimenti normativi: - La direttiva 2004/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143. Entrata in vigore il 30 aprile 2004. - Il testo dell'art. 311, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 311 (Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. 2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attivita' o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e'

obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 secondo le modalita' prescritte dall'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all'art. 314, comma 2, del presente decreto. Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'art. 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante e' obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente art., per finanziare gli interventi di cui all'art. 317, comma 5; 3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle responsabilita' risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3. dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosita', avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2». - Il testo dell'art. 303, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 303 (Esclusioni). - 1. La parte sesta del presente decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione; 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il

quale la responsabilita' o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito; c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilita' conformemente alla legislazione nazionale che da' esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilita' per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilita' nella navigazione interna (CLNI) del 1988; d) non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente ne' alla minaccia imminente di tale danno causati da attivita' disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attivita' per i quali la responsabilita' o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto; e) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali; f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; i criteri di determinazione dell'obbligazione risacitoria stabiliti dall'art. 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'art. 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudici trova, inoltre, applicazione la previsione dell'art. 315 del presente decreto; g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato; h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attivita' di singoli operatori; i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.». - Il testo dell'art. 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 317 (Riscossione dei crediti e fondo di rotazione). - 1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nell'ordinanza o nella sentenza puo' essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non puo' essere inferiore comunque ad euro cinquemila. 3. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. 4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l'obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione. 5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, affluiscono al fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti finalita': a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; d) attivita' dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali. 6. (Abrogato)». - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304., convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 2 (Danno ambientale). - 1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o piu' siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o piu' transazioni globali, con una o piu' imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene concordato con le imprese interessate e comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicita'

nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo. 2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento sullo schema di contratto. 3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa, e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia' conclusi a tale data. 5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresi' la facolta' di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformita' alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attivita' di impresa e non contrasti con eventuali necessita' di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto. 6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, puo' dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente art., introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale e' quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale e' inferiore. 9. Dall'attuazione del presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari

1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 dellalegge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 1, lettera a), le parole: «incluso destrosio eprodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «inclusodestrosio, nonche' prodotti derivati purche'»; b) al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano e prodottiderivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano,nonche' prodotti derivati purche'»; c) al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato eprodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «grassodi soia raffinato, nonche' prodotti derivati purche'». 2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dalcomma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Riferimenti normativi: - Il testo dell'Allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:

«Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, nonche' prodotti derivati purche' il processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano, nonche' prodotti derivati purche' il processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti derivati. 3. Uova e prodotti derivati. 4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti derivati. 6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato, nonche' prodotti derivati purche' il processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. 8. Frutta a guscio, cioe' mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 9. Sedano e prodotti derivati.». - Il comma 3-bis dell'art. 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario, cosi' recita: «3-bis. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta».

Art. 7.

Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare

ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale edinternazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi allestazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale ditrasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale ditrasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla retenazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e glistoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale diidrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa dimetrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme inmateria di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento delsistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicuratomediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi dimisura secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dellosviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed ilgas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale diidrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensidell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996,n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizionidi rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,ricerca e coltivazione di idrocarburi. 2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamenteconnessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gasnaturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o piu' decretida adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legalisui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale aglistessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entratain vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioniin materia di metrologia legale entro il termine di un anno da taledata. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabilitianche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui alcomma 1. (( 2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cuiall'articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo delConsiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energiada fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall'articolo2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell'articolo 27della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dall'anno 2011» sonosostituite dalle seguenti: «dall'anno 2012». )) 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita'competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorseumane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca: «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge17 maggio 1999, n. 144.». - L'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario, cosi' recita:

«2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento.». - La direttiva 94/22/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164. - La direttiva 2009/28/CE pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 2009, n. L 140. - Il testo dell'art. 27, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2012 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.».

Art. 8.

Numero di emergenza unico europeo - Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/2114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi conl'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cuiall'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 7 marzo 2002, e' autorizzata, per l'anno 2009, laspesa di 42 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvedecon le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata delbilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione,per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi: - La direttiva 2002/22/E e' pubblicata nella G.U.C.E 24 aprile 2002, n. L 108. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, supplemento ordinario».

Art. 8-bis

Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti

(( 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute edelle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo ilsecondo periodo e' aggiunto il seguente: «A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misuranon inferiore a 2 milioni di euro annui, e' destinato al Centronazionale trapianti, al fine dell'attuazione delle disposizioni inmateria di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6novembre 2007, n. 191, nonche' in materia di qualita' e di sicurezzaper la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti ecellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione,dell'8 febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre2006, in corso di recepimento».))

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1° luglio 2009, n. 150. convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazzetta 4 agosto 2009, n. 179, S.O. cosi' come modificata dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 22 (Settore sanitario) - 1. All'art. 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»; b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'art. 120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre». 2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti. A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, e' destinato al centro nazionale trapianti, al fine dell'atuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonche' in materia di qualita' e di sicurezza

per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso di recepimento. 3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 3-bis. All'art. 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche». 4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art.120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro

per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche' a provvedere a quanto previsto dall'art. 1, comma 174 della medesima legge; b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle cui conclusioni e' sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonche' dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilita' degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131; c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e' approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico; d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. 5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialita' di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni

di criticita' in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attivita' gia' espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione. 6. Per la specificita' che assume la struttura indicata dall'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse. 7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'art. 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalita' di cui al comma 6. 8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

Art. 9.

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre2007, n. 193, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armateimpiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' ilMinistero della difesa, che si avvale delle strutturetecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanzamilitare.».

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, pubblicato nella Gazz. Uff., 9 novembre 2007, n. 261, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:

«Art. 2 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare. «Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare».

Art. 10.

Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo ilcomma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicanoalle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Statidell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeoche assicurano un adeguato scambio di informazioni.».

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n. 299, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi). - 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP. 3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalita' del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato,

dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta. 6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28. 6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni».

Art. 11.

Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma dell'articolo 17: 1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti»sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione inItalia»; 2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente»sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione inItalia»; b) al primo comma dell'articolo 38-ter: 1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unioneeuropea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazionein Italia»; 2) il terzo periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 11 novembre 1972, n. 292, S.O. cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti

direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni . Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24

entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'art. 25 . Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori; a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'art. 10; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.». - Il testo dell'art. 38-ter del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti). - I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea e senza stabile organizzazione in Italia, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonche' delle operazioni indicate nell'art. 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e nell'art. 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il

rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreche' di importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a venticinque euro. La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attivita' . Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario . Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalita' e i termini per la richiesta degli stessi, nonche' le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalita' ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti. L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma e' disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unita' di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si e' tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento.».

Art. 12.

Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo ilcomma 141 e' inserito il seguente: «141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicanoaltresi' alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unioneeuropea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economicoeuropeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 ((dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditiapprovato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, )) con riferimento alle stabili organizzazionisvolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare. Dalperiodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale,il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazioneimmobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e' assoggettato adun'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'impostaregionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento daversare entro il termine previsto per il versamento a saldo delleimposte sui redditi.».

Art. 13.

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190

1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita agli oli usatiraccolti in Italia» sono soppresse. 2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali eamministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 62, nel comma 5: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli olilubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti daoli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sonosottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura previstaper gli oli di prima distillazione.»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i prodottienergetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente aglioli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cuiall'articolo 21.»; b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumosugli oli lubrificanti e' determinata in euro 750,00 per millechilogrammi. 3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che,alle ore zero della data di entrata in vigore della presentedisposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantita'complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositicommerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta diconsumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, e' applicata l'imposta di consumo prevista, pergli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nellaformulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata invigore della presente disposizione. 4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti: «i) concordare con le imprese che svolgono attivita' dirigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usatiidonei per l'avvio alla rigenerazione; l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; »; b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: l-bis) "cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle impresedi rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapportofra quantita' raccolte e richieste, delle capacita' produttive degliimpianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impiantigia' in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificantirigenerate di qualita' idonea per il consumo; l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione uncorrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione dellasituazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate,dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio deglioli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara'erogato con riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenutaper tonnellata di olio usato, di qualita' idonea per il consumo edeffettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usaticeduti dal consorzio all'impresa stessa; l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato nonrigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile nonritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'oliousato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni control'inquinamento.».

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «116. L'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi.». - Il testo dell'art. 62, comma 5 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995, n. 279, S.O. cosi' come modificato dalla presente legge cosi' recita: «Art. 62. Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio. (Art. 30 D.L. n. 331/1993) 1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo [1] anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. 2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo [1]. 3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli

oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti. 4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria. 5. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione. 6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, i prodotti energetici greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. 7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume. 9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.». - Il testo dell'art. 236 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato in Gazz. Uff. del 14 aprile 2006, n. 88, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 236 (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati). - 1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti

previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. I consorzi adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237. 2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3. 4. Ai Consorzi partecipano in forma paritetica tutte le imprese che: a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini; b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti. 5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati. 6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. [La rappresentanza negli organi elettivi dei Consorzi e' attribuita in misura pari all'ottanta per cento

alle imprese che producono oli base vergini e immettono sul mercato oli lubrificanti finiti e in misura pari al venti per cento alle imprese che producono e immettono al consumo oli lubrificanti rigenerati]. 7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo. 8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 9. 9. Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita' produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio. 10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivita' produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivita' produttive una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente. 11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzi e le relative modalita' di nomina. 12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta; b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate; c) espletare direttamente la attivita' di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa; d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento; e) cedere gli oli usati raccolti: 1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base; 2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento; 3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente; f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi: g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di

libera circolazione dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo; h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinche' tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa; i) concordare con le imprese che svolgono attivita' di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione; l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantita' raccolte e richieste, delle capacita' produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti gia' in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualita' idonea per il consumo; l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara' erogato con riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualita' idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa; l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento. 13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' dei consorzi stessi. 14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita'. 15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti e' obbligato al loro conferimento ai Consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea. 16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di

recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.».

Art. 14.

(Soppresso).

Art. 15.

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia didistribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, ledisposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dellalegge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energiaelettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475,relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonche' quelledel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alladisciplina del trasporto ferroviario regionale.»; (( a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sonodeterminati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre2012,»; )) b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici localiavviene, in via ordinaria: a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque formacostituite individuati mediante procedure competitive ad evidenzapubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce laComunita' europea e dei principi generali relativi ai contrattipubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia,imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', nondiscriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento eproporzionalita'; b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, acondizione che la selezione del socio avvenga mediante procedurecompetitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cuialla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, laqualita' di socio e (( l'attribuzione di specifici compiti operativi)) connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuitauna partecipazione non inferiore al 40 per cento. 3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui alcomma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiaricaratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche delcontesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace eutile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore disocieta' a capitale interamente pubblico, partecipata dall'entelocale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitarioper la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei

principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogosulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa conl'ente o gli enti pubblici che la controllano. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dareadeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisidel mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenentegli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante dellaconcorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo,da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predettarelazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intendeespresso in senso favorevole.»; c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: (( «4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono )) lesoglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici localiassumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui alcomma 4.»; d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi aquanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidateconformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta ''inhouse'' cessano, improrogabilmente e senza necessita' dideliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre2011. (( Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto diservizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 leamministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraversole modalita' di cui alla lettera b) del comma 2; )) b) le gestioni affidate direttamente a societa' apartecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione delsocio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenzapubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, laqualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessialla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senzanecessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla datadel 31 dicembre 2011; c) le gestioni affidate direttamente a societa' apartecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione delsocio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenzapubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' disocio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestionedel servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto diservizio; d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa atale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto diservizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca ancheprogressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovveroforme di collocamento privato presso investitori qualificati eoperatori industriali, (( ad una quota non superiore al 40 per centoentro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gliaffidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di appositadeliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. )) e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui allelettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'enteaffidante. 9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate

da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membridell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fattoo per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contrattoservizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di unaprocedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione dellereti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli entilocali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero inambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' peraltri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite lorocontrollanti o altre societa' che siano da essi controllate opartecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primoperiodo opera per tutta la durata della gestione e non si applicaalle societa' quotate in mercati regolamentati (( e al socioselezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggettiaffidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunqueconcorrere su tutto il territorio nazionale alla prima garasuccessiva alla cessazione del servizio, svolta mediante proceduracompetitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essiforniti.»; )) e) al comma 10, nell'alinea le parole: «centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»; f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e'sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole:«patto di stabilita' interno» sono inserite le seguenti: «, tenendoconto delle scadenze fissate al comma 8,»; g) al comma 10, la lettera e) e' abrogata. (( 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituitodal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale enelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nelrispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predetteregioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, icontratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale sugomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, inatto alla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto. 1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizioidrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-leggen. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomiagestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta'pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamentealle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita' eprezzo del servizio, in conformita' a quanto previsto dal decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto allauniversalita' ed accessibilita' del servizio» 2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso. 2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo,del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciottomesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni". 2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009"sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, deldecreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola:

"centoventi" e' sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».))

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O. cosi' come modificato dalla presente legge cosi' recita: «Art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell' articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale,le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati entro il 31 dicembre 2012 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale. 2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e

proporzionalita'; b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. 3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.» 4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4. 5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale. 8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di

cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalita` di cui alla lettera b) del comma 2 b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali; ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. 9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata

della gestione e non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. 10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita'; d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua; e) abrogata; f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed accessibilita' del servizio pubblico locale; h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo. 11. L' articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. 12. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - L'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., cosi' recita: «Art. 61 (Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) - 1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorita' competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle societa' che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca: «Norme in materia ambientale». - Il testo dell'art. 9-bis comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97., convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2009, n. 147, S.O. cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 9-bis. Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche 1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorita' di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto. 2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facolta' per la provincia ovvero per l'Autorita' di ambito, per l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione: a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacita' depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la

funzionalita'; b) descrizione degli eventuali interventi gia' realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto; c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate; d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale. 4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalita' dell'impianto di depurazione delle acque reflue in localita' Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilita' speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all' articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi di societa' a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita' tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato. 6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze gia' attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e' soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente. 7. Il Programma di cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla

funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all' articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. - Il testo dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge cosi' recita: «Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione; c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la pericolosita'; d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi: e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell 'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse

necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili; g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione; h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203; l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei rifiuti; m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi; n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti; o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita': p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto

sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale; s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p); t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea. 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5; b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli; c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi; d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive; e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attivita' che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto

tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani; f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovra' indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacita' autorizzata annuale dello stesso impianto; g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; h) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso articolo; i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti; l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalita' ferroviaria; m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica; n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a); p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto; q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo

e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata; s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto. 3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.». - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). - 1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: a) rifiuti allo stato liquido; b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997; c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%; d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive

classificate come R34 in concentrazione totale > 5%; e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente; f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997; g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000 del Ministro della sanita', e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati; i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in quantita' superiore a 50 ppm; l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto; n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti; o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm; p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010. 2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'art. 7.». - Il testo dell'art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304., convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49 cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 8-sexies (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato) - 1. Gli oneri relativi alle attivita' di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione

del servizio di depurazione, purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. 2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attivita' di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorita' d'ambito. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicita', ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta. 5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese gia' sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 4, nonche' all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti. 6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Art. 16.

Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o lamerce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativavigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazioneed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorioitaliano. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari eforestali, per le politiche europee e per la semplificazionenormativa, possono essere definite le modalita' di applicazione delcomma 1. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazionedi vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini dicomunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sulprodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dallapresentazione in dogana per l'immissione in consumo o in liberapratica e fino alla vendita al dettaglio. 4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti ilprodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made inItaly», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque linguaespressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nelconsumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italiadel prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallaceconvinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e'punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla basedella normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 delcodice penale, aumentate di un terzo. 5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite leseguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,». 6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,n. 350, sono aggiunti i seguenti: «49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, daparte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurreil consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origineitaliana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che glistessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidentisull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitarequalsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine delprodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa daparte del titolare o del licenziatario del marchio, circa leinformazioni che, a sua cura, verranno rese in fase dicommercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Ilcontravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 10.000 ad euro 250.000. 49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodottoo della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivipreviste siano apposte, a cura e spese del titolare o dellicenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sullaconfezione o sui documenti di corredo per il consumatore.». 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsiquarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. 8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'abrogato. (( 8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitivita' deiprodotti agro alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopoil comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004,n. 297, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi delcomma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllosia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamentoemanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanzadel provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali e non abbiausufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Conapposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali sono individuate le condizioni e le modalita' legateall'attivita' di smarchiatura. 2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve esserecomunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e nonesonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio ditutela e della struttura di controllo».))

Riferimenti normativi: - L'articolo 517 del Codice Penale cosi' recita: «Art. 517 (Vendita prodotti industriali con segni mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro». - Il testo dell'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge cosi' recita: «49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o

l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia' immessi in libera pratica.». - Il testo della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O. cosi' come modificato dalla presente legge, reca: «Art. 17 (Contrasto della contraffazione) - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,». 2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo: 1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse; 2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»; 3) la parola: «intellettuale» e' sostituita dalla seguente: «industriale»; b) il secondo periodo e' soppresso; c) nel quinto periodo prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,». 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, e' prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede. 4. (Abrogato).». - Il testo vigente dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2004, n. 293, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:

Capo I - Dei produttori

1. Uso commerciale. 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica cosi' come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate: a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa: 1) del mancato assoggettamento al controllo della

struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila; 2) del mancato ottenimento della certificazione di conformita' rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila; 3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila; b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento; c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita', il riferimento ad una o piu' denominazioni protette, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta: 1) quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione puo' essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro; 2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e' riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato. 2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, gia' certificati conformi ad essa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacita' inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto. 2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto

smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalita` legate all'attivita` di smarchiatura. 2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo. 3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantita' accertate e, tenuto conto della gravita' del fatto, desunta anche dalle quantita' dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata».

Art. 17.

6° Censimento generale dell'agricoltura

1. In considerazione della necessita' e urgenza di far fronte agliobblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 delParlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativoalle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indaginesui metodi di produzione agricola, e' autorizzata la spesa di euro128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generaledell'agricoltura. 2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivemodificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, suproposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto conil Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentitala Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispettodegli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale ecomunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativoagricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazionicensuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione delcensimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento difasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici eprivati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri dideterminazione e ripartizione dei contributi agli organi dicensimento, le modalita' di selezione di personale con contratto atempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incaricodi coordinatore e rilevatore, (( anche con contratti dicollaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie,)) le modalita' di diffusione dei dati, la comunicazione dei datielementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione deicensimenti. 3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione comeaffidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivantidalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dalPatto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferitedall'ISTAT. 4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse

all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismipubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possonoavvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi icontratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limitidelle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2,limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, nonoltre il 2012. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensidell'articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversateall'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate adapposito capitolo dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.

Riferimenti normativi: - Il Regolamento (CE) n. 1166/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1° dicembre 2008, n. L 321. - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (abrogata)». - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Art. 17-bis

Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca

(( 1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e non incorrere nelleprocedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie dicui all'articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendaledi cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, relativo aciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agliimpianti, alle quote, alle quantita' di pescato, alle dotazionistrutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delleispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascunaimpresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartitedall'autorita' di audit di cui all'articolo 58, paragrafo 1, letterac), del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006». ))

Riferimenti normativi: - Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223. - L'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305 cosi' recita: «Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3. 2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998. 3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art. 5. 4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.».

Art. 18.

Disposizioni in materia di prelievo mensile

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n.72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivoriequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita (( letrattenute e )) i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, deldecreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,dalla (( legge 30 maggio 2003, n. 119, )) vengono eseguiti dagliacquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 enella misura del 10 per cento per il periodo successivo,

esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivoconseguito nel periodo 2007/2008.

Riferimenti normativi: - Il Regolamento (CE) n. 72/2009 e' Pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30. - L'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2003, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2003, n. 124. cosi' recita: «Art. 5 (Adempimenti degli acquirenti). - 1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1392/2001/CE, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'art. 1 del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1392/2001/CE, limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto di cui all'art. 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti. 2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonche' all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.».

Art. 19.

Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE

1. All'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In sede dideterminazione della base imponibile, ai fini del recupero degliaiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativiinteressi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalleoperazioni straordinarie realizzate dalle societa' di cui al comma 1.Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gliaccertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ognicaso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione dinuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovutein base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il

quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di taliaccertamenti.». 2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sonodestinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17e per la parte residua sono riversate alla contabilita' speciale dicui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, (( per essere destinate alle finalita' di cui al predettoarticolo 13-bis, comma 8, previo riversamento all'entrata delbilancio dello Stato. ))

Riferimenti normativi: - La decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE e' pubblicata nella GUUE 24 marzo 2003, n. L 77. - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O , convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O. come modificato dalla presente legge: «Art. 24. - Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi. 1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni. 1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle societa' di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti. 2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della

decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto gia' liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46. 3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita' delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale. 4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto. 5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.». - L'art. 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150 convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179, S.O. cosi' recita: «Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). (Omissis). 8. Le maggiori entrate derivanti dal presente art. affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita' indicate all'art. 16, comma 3.».

Art. 19-bis

Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali

(( 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi difinanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilita' ecrescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico einformatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale

di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), dellaCostituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazionedella legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnicaparitetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cuiall'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni,nonche' agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degliesercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema diclassificazione di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predettidati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugnodell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimoschema di classificazione. 2. Adecorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011 lecertificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli entilocali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle speseper funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decretodel Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplementoordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009,recante le modalita' relative alle certificazioni concernenti ilrendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, deicomuni o unioni di comuni e delle comunita' montane, e dai successividecreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dalMinistero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica di cuiall'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 3. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio2009, n. 42, le parole: «Contestualmente all'adozione del primoschema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, inallegato a tale schema» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governotrasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010.». ))

Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 117 si vedano riferimenti normativi alle premesse. - L'art. 4 della legge n. 42 del 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103, cosi' recita: «Art. 4 (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale). - 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per meta' da rappresentanti tecnici dello Stato e per meta' da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'art. 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonche' un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. La Commissione e' sede di condivisione delle basi

informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita' necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, citta' metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari. 3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori. 4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'art. 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.». - Si riporta il testo dell'art. 2, della citata legge n. 42 del 2009, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Oggetto e finalita'). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni. 2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente art. sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali; c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialita' e nel rispetto del principio di solidarieta' e dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 della

Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e crescita; h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, citta' metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilita' e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e), a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine; i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata; l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressivita' del sistema tributario e rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 2) della perequazione della capacita' fiscale per le

altre funzioni; n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita' finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita' nell'imposizione di tributi propri; q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: 1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni; s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e' effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi

sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, letteram), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilita' amministrativa e finanziaria; aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica; bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi; cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita', il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta' metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione; ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione

della sussidiarieta' orizzontale; gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione; ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva; ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; mm) individuazione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di impresa nelle aree sottoutilizzate. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non e' stata raggiunta. 4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita' dall'intesa. 5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei

decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. 6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h). Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. 7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.».

Art. 19-ter

Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime

(( 1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principicomunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazionedelle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto e' trasferito atitolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento percento del capitale sociale della: a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regioneCampania; b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regioneSardegna; c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regioneToscana. 2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto sono posti in essere gli atti diperfezionamento del trasferimento delle societa' di cui alle letterea), b) e c) del comma 1. 3. Entro i novanta giorni successivi al completamento degli attirelativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la regione Campaniacede, per il tramite della societa' Caremar, alla regione Lazio, atitolo gratuito, il ramo d'azienda di tale societa' costituito dalcomplesso delle attivita', passivita' e risorse umane utilizzate perl'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino. 4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sonotrasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, con le attivita' e passivita' connesse. 5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto l'aspettocontabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della societa'Tirrenia di navigazione e della societa' Caremar riflessi di

carattere economico ma solo patrimoniale. 6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliorevalorizzazione delle societa' esercenti i servizi di collegamentoritenuti essenziali per le finalita' di cui all'articolo 8 dellalegge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19maggio 1975, n. 169, nelle more della completa liberalizzazione delsettore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento delprocesso di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, leconvenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a tale data neilimiti degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18. 7. Adecorrere dal 1 gennaio 2010, le funzioni e i compiti diprogrammazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggiomarittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di unaregione sono esercitati dalla stessa regione. Per le regioni astatuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avvienenel rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, lagestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti diservizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decretolegislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, inquanto applicabili al settore. 8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la Siremar-Sicilia RegionaleMarittima S.p.a., nonche' la Caremar-Campania Regionale MarittimaS.p.a., la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e laToremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono privatizzate, inconformita' alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti inmateria, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie,atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alleprivatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, Sardegna eToscana, possono riguardare sia l'affidamento dei servizi marittimisia l'apertura del capitale ad un socio privato. 9. Ai fini di cui al comma 8: a) entro il 31 dicembre 2009: 1) e' pubblicato il bando di gara per la privatizzazione diTirrenia di navigazione S.p.a., nonche', per effetto deitrasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della Siremar-SiciliaRegionale Marittima S.p.a.; 2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione didurata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazioneS.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1); 3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, unoschema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni conla Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degliatti della gara di cui al numero 1); 4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi digara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar-SardegnaRegionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale MarittimaS.p.a.; 5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo irispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del serviziouniversale e della continuita' territoriale con le isole, gli schemidi contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con lesocieta', rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresi'atti delle gare di cui al numero 4); b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto dispostodal comma 3: 1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di garaper la privatizzazione, rispettivamente, di Caremar-Campania

Regionale Marittima S.p.a. e della societa' della regione Lazioderivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3; 2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo irispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del serviziouniversale e della continuita' territoriale con le isole, gli schemidi contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con lesocieta', rispettivamente, Caremar e quella della regione Lazioderivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3,costituenti altresi' atti delle gare di cui al numero 1). 10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 sonostipulati all'atto del completamento delle procedure di gara di cuial medesimo comma 9. 11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla basedei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti deglistanziamenti di cui ai commi da 16 a 18, determinano le linee daservire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso deglioneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi diefficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza,nonche' forme di flessibilita' tariffaria non distorsive dellaconcorrenza. I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulatinel rispetto del mantenimento del servizio universale e dellacontinuita' territoriale con le isole. 12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma9 prevedono la presenza nel collegio sindacale delle singole societa'esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio didue rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e dellefinanze. Per le societa' Siremar S.p.a. e Tirrenia di navigazioneS.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell'economia edelle finanze assume le funzioni di presidente. 13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della Tirrenia dinavigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai commida 1 a 7, comporta altresi' la cessione dell'intero capitale socialedella Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano, inquanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a 7, nonche'dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 13 marzo 2009, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 99 del 30 aprile 2009. 14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione di cui aicommi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio dei poteri di cuiall'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine peril relativo esercizio e' di trenta giorni dall'avvio delprocedimento. 15. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, il secondo periodo e' soppresso. 16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizierogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore eprorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle nuove convenzioni e deicontratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite dicomplessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite,per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuoveconvenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue: a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895; c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regioneSardegna: euro 13.686.441; d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regioneToscana: euro 13.005.441; e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania:euro 29.869.832. 17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramod'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino,

ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sonocosi' ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro10.030.606. 18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneridi servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a15 e' incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la duratadei contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onerederivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19novembre 1997, n. 422, nonche' dell'articolo 9, comma 4, della legge7 dicembre 1999, n. 472. 19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto residui, non ancoraimpegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, relative all'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,l'importo di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, e' finalizzatoall'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali inmateria di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia. 20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo diprivatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta delMinistro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzodelle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative aiprogrammi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPEn. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifiche criticita' nelsettore del cabotaggio marittimo. 21. Al fine di garantire la continuita' territoriale con le isole ea fronte degli obblighi di servizio pubblico sono riconosciuti allesocieta' oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8a 15 il mantenimento degli accosti gia' assegnati e la priorita'nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure dicompetenza delle Autorita' portuali e marittime e dei principisanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' dal codice dellanavigazione. 22. All'articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,n. 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel limitemassimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sullerisorse di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti dellesocieta' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste derivanti e diquelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o ramid'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,puo' concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazionesalariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleofamiliare ove spettanti». 23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euroa decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo deglistanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pari a 181.370.249euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' specialeistituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102, che sono versate all'entrata del bilancio delloStato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita'previsionali di base dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002 euro per ciascunodegli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro a decorrere dall'anno 2012si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione delFondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportarele occorrenti variazioni di bilancio. 24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delledisposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e' subordinata all'emanazione,ove occorrente, di apposite norme di attuazione. 25. L'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,nonche' l'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono abrogati. 26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 deldecreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono soppressi. 27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritteper l'anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politicaeconomica di cui all'articolo 10, comma 5, del citato decreto-leggen. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307del 2004, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per esseretrasferita nell'anno 2010 alla contabilita' speciale istituita aisensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102. E' altresi' trasferito alla citata contabilita'speciale di cui al periodo precedente, con le medesime modalita',l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cuiall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,n. 33, intendendosi corrispondentemente ridotta la predettaautorizzazione di spesa. ))

Riferimenti normativi: - L'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1974, n. 336., S.O., cosi' recita: «Art. 8.- I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'art. 1, lettera c), nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno.». - Il testo degli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1975, n. 149, cosi' recita: «Art. 1. - L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, il cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne fanno parte. Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario della societa' di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso. Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma,

la societa' Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilita' del personale e la fungibilita' dei mezzi navali. Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e' approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.». «Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le societa' "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori "E" (medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978. Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975- 31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere previa convenzione alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'art. 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.». - Il testo degli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1997, n. 287, cosi' recita: «Art. 17 (Obblighi di servizio pubblico). -1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi dell'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'art. 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilita'». «Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita', al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. 2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del

comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli. 3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono: a) il periodo di validita'; b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita' delle corse; d) la struttura tariffaria adottata ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'art. 18, comma 2, lettera g-bis); e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita' di pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria; f) le modalita' di modificazione del contratto successivamente alla conclusione; g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto; h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto di servizio; l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, cosi' come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria. 4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalita' determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto. 5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991. 6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale». - L'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n.

240, cosi' recita: «Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo. 2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. 3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazioni di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita' contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. 8. L'Autorita', entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'.». - Si riporta il testo del comma 192, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., come modificato dalla presente legge:

«192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in societa' esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Societa' finanziaria marittima (FINMARE S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative societa' che svolgono servizi di supporto.». - L'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287 cosi' recita: «Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita', al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. 2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli. 3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono: a) il periodo di validita'; b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita' delle corse; d) la struttura tariffaria adottata ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'art. 18, comma 2, lettera g-bis); e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita' di pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria; f) le modalita' di modificazione del contratto successivamente alla conclusione; g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto; h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto di servizio; l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, cosi' come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalita' determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto. 5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991. 6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale». - L'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1999, n. 294, S.O., cosi' recita: «4. Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato. Le procedure e le modalita' per l'attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». - Il testo dell'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., cosi' recita: «1046. L'art. 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). - 1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina

con decreto, in conformita' con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di cui al presente comma». - La legge 28 gennaio 1994, n. 84 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 7-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2009, n. 85, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 7-sexies (Disposizioni in materia di trasporti). - 1. All'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso; b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della committenza». 2. All'art. 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio». 3. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive modificazioni, ai dipendenti delle societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 4. Al fine di scongiurare la possibilita' che sia compromessa la continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi

finanziari 2009 e 2010 e' consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonche' dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 5. All'art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,». - Per il testo dell'art. 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 si vedano i riferimenti normativi all'art. 19. - L'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, cosi' recita: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - L'art. 57 del decreto-legge n. 112 del 2008 abrogato dalla presente legge, recava: «Servizi di cabotaggio». - La legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49, S.O. come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Proroghe convenzioni Tirrenia). - 1. Entro il termine di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonche' al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica

del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilita' organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.».

Art. 19-quater

Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Causa C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433

(( 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessadalla Corte di giustizia delle Comunita' europee l'11 giugno 2009nella causa C-561/07, all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nel caso incui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, ancheparziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trovaapplicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordomedesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale,ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazionestraordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, in caso di continuazione o di mancata cessazionedell'attivita'»; b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «aziende o unita'produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisiaziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), dellalegge 12 agosto 1977, n. 675, o». ))

Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1991, n. 10, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta

un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi. 4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'; 5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di

miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. 6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile.».

Art. 20.

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24aprile 2006, n. 219, e' inserito il seguente: «4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti dellagestione delle farmacie comunali a societa' che svolgono attivita' didistribuzione all'ingrosso di medicinali, nonche' dell'acquisizioneda parte di tali societa' di partecipazioni in societa' affidatariedella gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data dientrata in vigore del presente decreto legislativo».

Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2006, n. 142 S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 100 (Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali). - 1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali e' subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. 1-bis. I farmacisti e le societa' di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonche' le societa' che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attivita' di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le societa' che svolgono attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attivita' di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali. 1-ter. E' fatto divieto al produttore e al distributore all'ingrosso di praticare, senza giustificazione, nei confronti dei dettaglianti condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni generali di contratto. 2. (abrogato). 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta se l'interessato e' in possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'art. 50 a condizione che la

distribuzione all'ingrosso e' limitata ai medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione. 4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di grossista di medicinali non dispensa dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione ottenuta in conformita' al titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attivita' di produzione o di importazione e' esercitata a titolo di attivita' collaterale. 4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a societa' che svolgono attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonche' dell'acquisizione da parte di tali societa' di partecipazioni in societa' affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata del presente decreto legislativo. 5. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo l'attivita' di intermediazione del commercio all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso. 6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.».

Art. 20-bis

Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE

(( 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdottadall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate leseguenti modifiche: a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bisdel presente articolo»; b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti: «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, iltrattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediantel'impiego del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbiaesercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate eanche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazionedella quale e' intestatario in un registro pubblico delleopposizioni. 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decretodel Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazionedel Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio diStato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che sipronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per irelativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per legaranzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimotermine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registroad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti allamateria; b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione ealla gestione del registro vi provveda con le risorse umane estrumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e lagestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziarie organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto delcodice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti chesi avvalgono del registro per effettuare le comunicazionicorrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi difunzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppoeconomico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento delregistro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta lanumerazione della quale e' intestatario secondo modalita'semplificate ed anche in via telematica o telefonica; d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e diaccesso al registro mediante interrogazioni selettive che nonconsentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso,prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e laconservazione dei dati relativi agli accessi; e) disciplina delle tempistiche e delle modalita'dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore diattivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento,nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dativerificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbiadurata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediantestrumenti di facile utilizzo e gratuitamente; f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati perle finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantirela presentazione dell'identificazione della linea chiamante e difornire all'utente idonee informative, in particolare sullapossibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro peropporsi a futuri contatti; g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda itrattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispettodegli articoli 23 e 24. 3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e ilfunzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamentodei dati sono attribuiti al Garante»; c) all'articolo 162: 1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono sostituitedalle seguenti: «diecimila euro»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle formepreviste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativoregolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presentearticolo». 2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del codicedi cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dalcomma 1, lettera b), del presente articolo, e' istituito entro seimesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore iprovvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei datipersonali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui aldecreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, inattuazione dell'articolo 129 del medesimo codice. 3. All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite

dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data dientrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25settembre 2009, n. 135». 4. All'articolo 58 del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e' sostituito dalseguente: «1. L'impiego da parte di un professionista del telefono,della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senzal'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivodel consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, peri trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati adisposizione del pubblico». 5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi: - L'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, cosi' recita: «Art. 44 (Disposizioni in materia di tutela della riservatezza). - (Omissis). 1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al "termine di sei mesi, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 5 settembre 2009, n. 135", anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.». - Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 130 (Comunicazioni indesiderate). - 1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito con il consenso dell'interessato. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24, nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo. 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita'

semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni. 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali: a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia; b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e' intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via telematica o telefonica; d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi; e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente; f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. 3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui

al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita' del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'art. 7. 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.». - L'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., cosi' recita: «Art. 129 (Elenchi di abbonati). - 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 154, comma 3, e in conformita' alla normativa comunitaria, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.». - Si riporta il testo dell'art. 162 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla presente legge: «Art. 162 (Altre fattispecie). - 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. 2. La violazione della disposizione di cui all'art. 84, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. 2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'art. 33 o delle disposizioni indicate nell'art. 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta. 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. 2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'art. 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 44, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49, S.O. come modificato dalla presente legge: «Art. 44 (Disposizioni in materia di tutela della riservatezza). - 1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 166» sono soppresse. 1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al termine di 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005. 2. All'art. 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro». 3. L'art. 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi' modificato: a) al comma 1, le parole: "da cinquemila euro a trentamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "da diecimila euro a sessantamila euro"; b) al comma 2, le parole: "da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro"; c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'art. 33 o delle disposizioni indicate nell'art. 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta. 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui,

rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.". 4. All'art. 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: ", che puo' essere aumentata" fino alla fine del comma sono soppresse. 5. All'art. 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro" e le parole: "e con la sanzione amministrativa accessoria" fino alla fine del comma sono soppresse. 6. All'art. 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "da quattromila euro a ventiquattromila euro" sono sostituite dalle seguenti: "da diecimila euro a sessantamila euro". 7. Dopo l'art. 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente: "Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). - 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. 2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio. 4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.". 8. All'art. 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "161, 162 e 164" sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.". 9. L'art. 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi' modificato: a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: "o con l'ammenda da" fino alla fine del comma; b) nel comma 2, le parole: "quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione" sono sostituite dalle seguenti: "quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa". 10. All'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: "da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque" sono sostituite da: "da tremila euro a diciottomila euro". 11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro

299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.». - Si riporta il testo dell'art. 58, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 58 (Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza).- 1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'art. 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.».

Art. 20-ter

Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185

(( 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 1 del regolamento(CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio2009, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate leseguenti modificazioni: a) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 - 1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spettaad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nellapresente legge. 2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso delpassaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagniadi uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che vengamenzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chipuo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3,lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia ditrasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata dauna autorita' competente al rilascio del passaporto»; b) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 - 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni.La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a normadelle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' anorma di legge. 2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' delpassaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre ediciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni. 3. Incaso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporaneaalla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze,puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari oinferiore a dodici mesi». ))

Riferimenti normativi: - Il regolamento (CE) n. 444/2009 e' pubblicato in G.U.C.E. 6 giugno 2009, n. L142. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1967, n. 314, come modificato dalla presente legge: «Art. 14. - 1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge. 2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto». - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 21 novembre 1967, n. 1185, come modificato dalla presente legge: «Art. 17. - 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge. 2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni. 3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi».

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge.