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25 26 Bimestrale edito dalla Libera Compagnia Padana Anno V - N. 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 S peciale: Il sogno e il progetto: l’evoluzione dei progetti costituzionali padani 25 26

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2526Bimestrale edito dalla Libera Compagnia Padana

Anno V - N. 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Speciale:Il sogno e il progetto:l’evoluzione dei progetti costituzionali padani

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La Libera

Compagnia

Padana

I «Quaderni Padani» raccolgono interventi di aderenti alla“Libera Compagnia Padana” ma sono aperti anche a contri-buti di studiosi ed appassionati di cultura padanista. Le proposte vanno indirizzate a: La Libera Compagnia Padana.

Il sogno e il progetto - Brenno 1L’evoluzione dei progetti costituzionali padani - Gilberto Oneto 2Io guardo all’Olanda - Alberto Mingardi 9Crisi italiana e Padania come? - Ettore A. Albertoni 14Saggio sulle costituzioni padane - Antonio Zòffili 23Intervista ad Alessandro Storti - Enrico Cernuschi 29Perché anche in Padania è necessaria una Diciarazione dei Diritti - Carlo Stagnaro 34Proposte per uno statuto etnonazionalista padano - Flavio Grisolia 38Discussione sulle tasse nella Repubblica federale - Giancarlo Pagliarini 46

Periodico Bimestrale Anno V - N. 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Quaderni PadaniCasella Postale 55 - LargoCostituente, 4 - 28100 NovaraDirettore Responsabile:Alberto E. CantùDirettore Editoriale:Gilberto OnetoRedazione:Alfredo CrociCorrado GalimbertiFlavio GrisoliaElena PercivaldiAndrea RognoniGianni SartoriCarlo StagnaroAlessandro StortiGrafica:Laura GuardinceriCollaboratoriGiuseppe Aloè, Camillo Arquati,Fabrizio Bartaletti, Alina BenassiMestriner, Claudio Beretta, DanieleBertaggia, Dionisio Diego Bertilorenzi,Diego Binelli, Roberto Biza, GiorgioBogoni, Giovanni Bonometti, RomanoBracalini, Nando Branca, Ugo Busso,Giulia Caminada Lattuada, ClaudioCaroli, Marcello Caroti, GiorgioCavitelli, Sergio Cecotti, MassimoCentini, Enrico Cernuschi, GualtieroCiola, Carlo Corti, Michele Corti, MarioCosta Cardol, Giulio Crespi, PierLuigiCrola, Mauro Dall’Amico Panozzo,Roberto De Anna, Alexandre Del Valle,Corrado Della Torre, AlessandroD’Osualdo, Marco Dotti, LeonardoFacco, Rosanna Ferrazza Marini, DavideFiorini, Alberto Fossati, SergioFranceschi, Carlo Frison, GiorgioFumagalli, Pascal Garnier, Mario Gatto,Ottone Gerboli, Michele Ghislieri,Giacomo Giovannini, Michela Grosso,Joseph Henriet, Thierry Jigourel,Matteo Incerti, Eva Klotz, AlbertoLembo, Pierre Lieta, Gian LuigiLombardi Cerri, Carlo Lottieri, PierluigiLovo, Silvio Lupo, Berardo Maggi,Andrea Mascetti, Pierleone Massaioli,Ambrogio Meini, Ettore Micol, AlbertoMingardi, Renzo Miotti, Aldo Moltifiori,Maurizio Montagna, Giorgio Mussa,Andrea Olivelli, Giancarlo Pagliarini,Alessia Parma, Giò Batta Perasso,Mariella Pintus, Daniela Piolini,Francesco Predieri, Ausilio Priuli,Leonardo Puelli, Laura Rangoni, IginoRebeschini-Fikinnar, Giuliano Ros,Sergio Salvi, Lamberto Sarto, GianlucaSavoini, Massimo Scaglione, LauraScotti, Marco Signori, Silvano Straneo,Giacomo Stucchi, Candida Terracciano,Mauro Tosco, Nando Uggeri, FredoValla, Giorgio Veronesi, Antonio Verna,Alessio Vezzani, Eduardo Zarelli,Antonio Zòffili.Spedizione in abbonamento postale:Art. 2, comma 34, legge 549/95Stampa: Ala, via V. Veneto 21, 28041Arona NORegistrazione: Tribunale di Verbania:n. 277

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Allegati 53Il Decalogo di Assago 54Proposta di Riforma Federalista della Costituzione

della Repubblica Italiana 55Disegno di Legge Costituzionale 66Costituzione della Comunità politica

dei popoli del Nord 72Costituzione transitoria 79Costituzione della Padania 80Patto Costituzionale fra le Comunità Padane 84Costituzione della Confederazione

delle Comunità Padane 86Costituzione dell’Unione Federale Padana 87Ipotesi per una riforma 89Proposta di legge per le province autonome 92Bozza di Costituzione del Piemonte 94Costituzione della Federazione Ligure 95Il “Patto eterno” del Grütli 98Dichiarazione di Indipendenza Americana 99La Carta di Chivasso 100Dichiarazione di Venezia 101Carta dei Diritti dei Cittadini Padani 102Patto d’’Unione 103

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Anno V, N. 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 1

a storia delle costituzioni (che sono contempora-

neamente descrizione delsogno e del progetto)delinea fedelmente la for-mazione dell’idea dipatria padana. Negli ulti-mi affannati e densi diecianni essa si è sviluppatasu due filoni principali,uno “italianista” e l’altropadanista.Il primo, più moderato, “si contenta” di una federa-zione italiana costruita sulle regioni esistenti o suloro aggregazioni. Il secondo trova vigore nell’idealedi una Padania del tutto indipendente o, in subordine,di una Padania federata o confederata con altre por-zioni dell’attuale Repubblica italiana.Non è solo una differenza di dimensioni ma di conce-zione. Una non concepisce che un nebuloso Nord icui confini vagano dal Piceno al Po, che si configurain omogeneità socio-economiche.L’altra sogna una patria dai precisi confini scolpiti damillenni di cultura, storia e identità. Una si barcame-na su regioni e provincie italiane, indossa il vestitoche gli ha cucito addosso l’oppressore; l’altra cerca lecomunità naturali, le piccole patrie eterne costruitesul legame antico con il territorio.Entrambe prevedono il consenso: uno basato su con-vergenze di convenienze e l’altro su comunanze pro-fonde che sono solo rafforzate e confermate da conve-nienze sociali ed economiche. Certo, anche le aspirazioni più tiepide all’autonomiasono grande cosa rispetto al nulla che gli oppressoriintendono concedere, fatto di fìnte autonomie locali,di crescente oppressione fiscale e di un centralismoche diventa sempre più arrogante, man mano che siindeboliscono le forze reali dell’autonomismo pada-no.Le due scuole hanno ciascheduna sviluppato loro pro-getti. Questi si sono sviluppati paralleli elaborando ledue visioni che il movimento padanista si trascinadietro come una mai risolta contraddizione. In essohanno sempre convissuto le due anime, quella rifor-mista e quella indipendentista, prevalendo ora l’unaora l’altra. Agli inizi (fino alle elezioni del ‘94 eall’ambiguo matrimonio con il Polo) ha prevalso deci-samente la prima (“Repubblica del Nord”, la questio-

ne settentrionale, l’op-pressione e la protestafiscale), dopo ha presovigore la seconda fino adallora relegata negliambienti usciti dal vec-chio e variegato mondoa u t o n o m i s t a .Quest’ultima è poi esplo-sa in un crescendo di vit-torie e di consensi (lelezioni del ‘96, la “Tregiorni del Po”, la “gaze-

bata” per l’indipendenza della Padania, la creazione diParlamenti e di Governi padani) ma poi si è accartoc-ciata sotto l’impreparazione culturale e la pochezzamorale di molti dirigenti politici, cresciuti alla vec-chia scuola italianista. Entrata in crisi (e collassatacon le elezioni europee) la scuola padanista, ha ripre-so inaspettato vigore la corrente riformista che - si èscoperto quasi con stupore -aveva per tutto questotempo continuato a produrre a Roma disegni di leggeitalianisti mostrando, fra l’altro, una spaccatura fra labase e il territorio e gli eletti nelle stanze romane. Ilritorno ufficiale delle istanze compromissorie (e ilripudio di ogni idealità padanista) è avvenuto adAcqui in una sbrodolata di intrugli lessicali (setten-trione, devolution) e identitari (la ‘’nordificazione’’ diTirolo, Umbria e Marche): qui ogni altra aspirazione èstata abbandonata in cambio di un “Ministero per learee oppresse” e di una illusione di un referendumche - con quei modi- non si farà mai.Nella camera mortuaria di Acqui (su cui catafalcheg-giava una improbabile bandiera di una Umbria pada-nizzata per la luttuosa circostanza) si è cercato dicelebrare il funerale della Padania e della padanità.Ma la Padania esiste ed esistono molti Padani chevogliono continuare a coltivare il sogno di una patrialibera ed europea, di cui in questi anni sono stati get-tati i semi cui neanche la repressione più feroce (e ildisfattismo più ottuso) potranno impedire di crescere.Per questo non bisogna smettere di sognare e di lavo-rare per trasformare il sogno, prima in progetto, e poiin realtà concreta. Quello di non essere più condan-nati ad essere Italiani settentrionali ma di potersiorgogliosamente chiamare Padani. Solo e finalmentePadani.

Brenno

Il sogno e il progetto

L

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n disegno di grande riforma istituzionale trova la sua naturale descrizione nel progetto di Costituzione. E’ perciò naturale che il grande e

composito movimento autonomista padano abbiareso manifesti i suoi obiettivi anche sotto la forma didisegni di riforma costituzionale o di carte costituzio-nali alternative che finiscono per costituire il veroprogramma di azione di tutte le sue componenti.Si possono così leggere la storia e l’evoluzione delmovimento, e le sue articolazioni interne, anche esoprattutto attraverso le bozze costituzionali che haprodotto e che ne hanno accompagnato il cammino.Sono moltissimi i testi che in meno di dieci annisono stati prodotti e l’esame e il confronto dei lorocontenuti consente di effettuare una analisi delle evo-luzioni ideologiche e dei “rapporti di forza” che levarie correnti di pensiero hanno avuto all’interno delmondo padanista.

Il primo documento organico che affronta la tematicadell’autonomia di parte delle comunità padane è sicu-ramente la Carta di Chivasso. (1) Essa è stata moltosemplicemente una dichiarazione di intenti, unabbozzo di progetto autonomista che non aveva pre-tesa di costituire un organico disegno istituzionalema che resta comunque un punto storico nodale perl’importanza che ha avuto nel fomentare e formarel”’ideologia” autonomista degli ultimi decenni: nonc’è infatti autonomista autentico che non abbia trova-to in essa ispirazione ideale o che non l’abbia inter-pretata come il vero “turning point” di tutto quelmondo autonomista anti-italiano di cui il movimentopadanista è l’espressione più completa ed efficace.Per trovare le prime complete proposte di disegnicostituzionali elaborate in forma organica e completadi testo normativo bisogna però attendere l’iniziodegli anni 90. Il vero e più attivo protagonista di que-sta prima stagione di elaborazioni è stato FrancescoSperoni, eurodeputato e senatore leghista, ma ancheMinistro per le riforme istituzionali nel governoBerlusconi, e con ciò l’autonomista che è arrivato piùvicino al centro nevralgico delle potenziali riformecostituzionali.Nella sua veste di parlamentare e di ministro, Speroniha presentato una serie di Disegni di legge che, allaluce di tutti i successivi sviluppi, possono sembrare diportata innovativa piuttosto limitata ma che hanno(almeno i primi) rappresentato, al momento dellaloro elaborazione, dei momenti di

originalità, se non proprio di rottura. Si trattava ingenerale di progetti di modifica in senso federalistadello stato italiano che non ne modificavano inmaniera radicale l’assetto generale, ereditandone lasuddivisione territoriale in regioni. (Fig. 1) Esistononumerosissime variazioni dello schema originario,frutto di continui (e spesso scoordinati) aggiorna-menti e aggiustamenti: si ha anche l’impressione cheSperoni abbia sempre agito senza nessun contattocon chi stava lavorando su disegni “padanisti” e che lasua visione “italianista” abbia ripreso vigore dopo illoro abbandono. (2)Il primo grande passo verso la ridefinizione dei sog-getti costituenti la federazione (e quindi dell’introdu-

2 - Quaderni Padani Anno V, N. 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

L’evoluzione dei progetti costituzionali padani

di Gilberto Oneto

Fig.1U

PROGETTO SPERONI1 - Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria2 - Lombardia3 - Veneto, Trentino-SudTirolo e Friuli4 - Emilia e Toscana5 - Romagna, Marche, Umbria e Lazio6 - Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata7 - Campania e Calabria8 - Sardegna9 - Sicilia

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zione dell’idea di Padania in una struttura costituzio-nale) è stato fatto con il cosiddetto Decalogo diAssago (3), elaborato dal professor Miglio, nel quale siprevedeva la creazione di tre “macroregioni” distintea divisione della repubblica. Per la prima volta pren-deva forma la Padania, sia pur ancora configuratacome Repubblica del Nord e privata delle tre regioni astatuto speciale. (Fig 2)Il sofferto (e catastrofico per le sorti autonomiste)divorzio di Miglio dalla Lega ha temporaneamenteridato vigore all’idea di federazione delle regioni esi-stenti (sia pur raggruppate secondo schemi di razio-nalizzazione desunti da un noto studio dellaFondazione Agnelli). (4) Si è trattato di un ritorno di“federalismo italiano” che ha avuto breve durata (e

scarso successo) e che è stato travolto della sceltaindipendentista effettuata dal maggior movimentopadanista che ha fatto nascere una serie di progetticostituzionali non più estesi alla Repubblica italianama limitati alla Padania, dai confini spesso allargati atalune regioni centrali (nelle elaborazioni ufficiali) oristretti a quelli della Padania storica ed etnonaziona-listica. In tutte le elaborazioni di questo periodo (cheva dalla storica giornata del 15 settembre 1996 allacreazione del Parlamento di Chignolo) i soggetti fede-rati continuavano a essere le attuali regioni. (5) (Fig4) Come detto, questa nuova stagione di affermatapadanità ha avuto origine con la “Dichiarazione diindipendenza” di Venezia (6), costruita su quella stori-ca degli Stati Uniti (7) e sulla più recente

Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 3

(1) La “Carta di Chivasso” è riportata fra i Documenti storici, a pag 100(2)Esistono almeno quattro Disegni di Legge Costituzionale elabo-rati da Francesco Speroni (n.1304 e n.1403 nella XII Legislatura en.1975 e n. 3603 della XIII Legislatura). Lo stesso Speroni (solo ocon altri senatori) ha presentato numerosi altro Disegni di Leggetendenti alla modificazione di un articolo della vigenteCostituzione italiana: nella XI Legislatura il n.20 (Art.127) e iln.727 (Art.97); nella XII Legislatura il n.27 (Art.97), n.28 (Art.127),n.225 (Art.78), n.1637 (Art.122) e n.2027 (Art.138); nella XIIILegislatura il n.3679 (Art.57). Nella XII Legislatura si è fatto pro-motore di un Disegno di Legge per l’istituzione di una Assembleacostituente (n.2028), e nella XIII Legislatura del recepimento nellavigente Costituzione italiana del “principio di autodeterminazionedei popoli (n.1289 e n.1803). Altri testi sono stati presentati al III

Congresso della Lega Nord e al Parlamento di Mantova. In allegatosono riportati quelli presentati al Congresso di Genova della LegaNord il 6 novembre 1994 (a pag. 55) e il Disegno di Legge costitu-zionale n.1403, presentato in qualità di Ministro per le RiformeIstituzionali il 21 gennaio 1995. (a pag. 66)(3) Il cosiddetto “Decalogo di Assago” è riportato in allegato a pag. 54(4) Fondazione Agnelli (a cura della), “Il nostro progetto geopoliti-co”, su Limes, n.4, 1994(5) Il testo presentato al Parlamento del Nord, di Mantova è riporta-to in allegato a pag. 72.(6) La “Dichiarazione di indipendenza e sovranità della Padania” èriportata in allegato a pag. 101.(7) La “Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America” èriportata in allegato a pag. 99.

Fig.2

PROGETTO MIGLIO1 - Repubblica del Nord2 - Repubblica del

Centro3 - Repubblica del Sud4 - Valle d’Aosta

5 - Trentino-SudTirolo6 - Friuli7 - Sardegna9 - Sicilia

Fig.3

PROGETTO DI ASSAGO1 - Repubblica del Nord2 - Repubblica

dell’Etruria3 - Repubblica del Sud4 - Valle d’Aosta

5 - Trentino-SudTirolo6 - Friuli7 - Sardegna9 - Sicilia

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“Dichiarazione di sovranità” del Quebec. (8)Sull’onda del fallimento della Bicamerale (che nelsettembre del 1997 aveva partorito l’esangue topolinocostituito da un testo blandamente modificato - eneppure mai approvato - della sola seconda parte del-la vigente Costituzione italiana) era stato eletto, il 26ottobre 1997, il Parlamento della Padania (il cosid-detto Parlamento di Chignolo) con funzione costi-tuente. Nella sua prima seduta del 23 novembre ilParla-mento aveva nominato una CommissioneTecnico Scientifica, presieduta dal professorAlbertoni e incaricata di seguire e coordinare i lavoriparlamentari di stesura delle proposte di testo costi-tuzionale. (9)Dall’opera coordinata dei Comitati di parlamentari edalla Commissione sono uscite tre bozze: una provin-cialista, una federale e una confederale. (10)La prima (elaborata da Massimo Ferrario e AugustoConti ma scherzosamente definita dalla stampa“Statuto Albertoni”) (11) rappresentava una coraggiosavariante allo schema regionalista e proponeva per laprima volta una delimitazione etno-nazionalista dellaPadania (Padania storica), escludendo Toscana,Umbria e Marche ma comprendendo le provincie diMassa-Carrara e Pesaro-Urbino. (Fig.5) Per l’eccessivopeso concesso alle istituzioni provinciali (nella loroattuale connotazione giacobino-prefettizia) questabozza era stata presentata ma subito ritirata alParlamento nella seduta del 19 aprile 1998. Su questodocumento si è comunque basato il progetto, per uncerto tempo perseguito (non senza una certa confu-sione) dal movimento padanista, di riforma istituzio-nale per mezzo della realizzazione di autonomie pro-vinciali. (12)La bozza federale (13) tornava invece ai confini della“Grande Padania” (Padania allargata) e quella confe-derale (14) ometteva di effettuare scelte precise inmateria. Entrambe sono stati discusse a partire dallaseduta del 28 giugno, e sono state approvate (conemendamenti) nell’ultima seduta del Parlamento il 12luglio del 1998. Il 28 giugno era stato anche approva-to il “Patto d’Unione” redatto da Roberto Ronchi. (15)Durante i lavori della Commissione era stato ancheprodotto un testo redatto con alcuni esperti de LaLibera Compagnia Padana (16) che è stato in parte rece-pito dalle due bozze poi approvate.Questo conteneva alcune indicazioni “forti”, come laprecisa definizione dei confini padani su base etno-lin-guistica e storica, l’utilizzo di un lessico padanista e ladecisa difesa dell’identità attraverso una serie di normesull’attinenza e sulla cittadinanza. (Fig.6) Sempre aseguito delle bozze licenziate a Chignolo, sono comin-ciate ad apparire bozze di Carte costituzionali relativealle singole Piccole patrie costituenti la più grandeComunità padana: si è trattato di un piccolo-grandepasso avanti nella presa di coscienza identitaria e dicoerente elaborazione nel campo dell’architettura isti-tuzionale delle aspirazioni autonomiste e indipendenti-ste. (17)

Nella prima metà del 1999 il professor Miglio ripre-sentava una sua bozza di Carta costituzionale per laRepubblica italiana (18) nella quale si ricalcavano iprincipi che aveva già espresso sia col “Decalogo diAssago” che nel “Modello di Costituzione” presentatoil 17 dicembre del 1994 al Circolo della Stampa diMilano e fatto proprio dall’Unione Federalista. Inquesto documento ricompare la Repubblica del Nordseparata dalle tre regioni autonome settentrionali.(Fig3)Nel frattempo, Speroni e altri non hanno mai cessatodi produrre proposte di riforma costituzionale aventiper oggetto la Repubblica italiana: l’ultimo Disegnodi legge Costituzionale (n.3603 del Senato, XIII Legi-slatura) è stato presentato nella data (poco evocatricedi slanci autonomisti) del 28 ottobre 1998. Il ripiega-mento del maggior movimento autonomista su posi-zioni di blando e rinunciatario riformismo sono statesancite dalla Dieta di Acqui Terme (3-4 settembre1999).Tutto questo complesso cammino evolutivo dellebozze di riforma costituzionale padanista è stato rias-sunto e schematizzato nella Tabella A.Nella stessa tabella viene anche inserito il “Progettodi legge costituzionale di iniziativa popolare” (per lacreazione di Province autonome) che si discosta datutti gli altri per l’obiettivo specifico ma che rappre-senta un interessante tentativo di riforma complessi-va mediante transizioni accettabili dall’attuale ordi-namento costituzionale.

L’evoluzione dell’elaborazione progettuale e delleproposte può essere analizzata e interpretata utiliz-zando diversi criteri.

4 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

PROGETTO DI VENEZIA1 - Valle d’Aosta2 - Piemonte3 - Lombardia4 - Liguria5 - Trentino6 - SudTirolo7 - Veneto

8 - Friuli9 - Trieste10 - Emilia11 - Romagna12 - Toscana13 - Umbria14 - Marche

Fig.4

4

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Il primo riguarda i tre grandi filoni “di pensiero” chevi possono essere rintracciati e che possono essereper semplicità ricondotti alle tre persone che ne sonoun po’ la personificazione emblematica: Speroni,Miglio e Albertoni. La fase federalista e italianista èrappresentata da Speroni che è stato un grande e pro-lifico produttore di testi costituzionali: nella sua car-riera parlamentare ha presentato almeno quattroDisegni di Legge volti a riscrivere completamente laCostituzione italiana e ha ispirato in qualche modoaltre iniziative.Su Miglio non occorre spendere troppe parole: è ilgrande costituzionalista che ha per primo disegnato

Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 5

PROGETTO FERRARIO - 49 provincie

Fig.5

1 - Arpitania2 - Piemonte3 - Liguria4 - Lombardia Occiden-

tale (Insubria)5 - Lombardia Orientale6 - (Tirolo) Trentino7 - Veneto8 - Ladinia9 - Friuli10 - Trieste11 - Emilia (Lombardia

meridionale)

12 - Romagna e Montefeltro

a - Comunità Walserb - Comunità Franco-

Provenzale (o Arpitana) piemontese

c - Comunità Occitana piemontese

d - Comunità Cimbrae - Comunità Carinzianaf - Comunità Slovena (o

Slavia)

(8) La “Dichiarazione di sovranità” del Quebec è stata pubblicata suiQuaderni Padani, n.2 (autunno 1995), pagg. 11-14.(9) La “Commissione Tecnico-Scientifica” era composta da EttoreAlbertoni (Presidente), Giuseppe Brianza, Giovanni Cappelluzzo,Giancarlo Farè, Massimo Ferrario, Gilberto Oneto, GiorgioMalagoli e Massimiliano Paleari (Segretario). Come consulenti set-toriali: Alberto Fossati, Gianbattista Orizio, Giovanni Balzi,Maurizio Ughi e Augusto Conti.(10) Il Parlamento aveva nominato sei “Comitati permanenti per laredazione della Costituzione”. Ogni Comitato aveva designato alsuo interno un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari (diseguito elencati in quest’ordine). Comitato “A”(Autodeterminazione, Diritti delle Comunità e dei cittadini): IvoPapadia, Alberto Cantù, Tiziano Gastaldi, Marco Tognetti e MirtaTeresa Toninato. Comitato “B” (Rapporti economico-sociali):Tiziana Merlini, Tito Cattaneo, Luciano Modena, LicianoGrammatica e Edoardo Panizza. Comitato “C” (Sistema dellegaranzie: referendum, iniziativa popolare, tutela): Roberto Cota,Giovanni Conati, Edoardo Tin, Massimo Morselli e Renato Giaretta.Comitato “D” (Forma dello Stato padano): Sisto Marchioro, MarcoFontaneto e Antonio Zoffili. Comitato “E” (Forma del Governopadano): Mirko Amati, Franco Francone, Emilio Maria Zenoni, PierGiovanni Massari e Bruna Maria Franchin. Comitato “F” (Relazionicon l’Unione Europea e le sue componenti statuali e regionali):Roberto Ronchi, Pierluigi Maso, Claudio Regis, Walter Gherardini eChiara Formentini.La bozza confederale è stata elaborata dal Comitato “A” (relatoreAlessandro Storti, referente Gilberto Oneto), la bozza federale dalComitato “D” (relatore Antonio Zoffili, referente Giorgio Malagoli).(11) Il testo è riportato in allegato a pag. 80.(12) Questo disegno operativo ha prodotto un “Progetto di leggecostituzionale di iniziativa popolare” che concerne “Modifiche al

Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali elocali. Attribuzione alla Provincia di Bergamo e ad altre Provincedello Statuto d’Autonomia Provinciale”. Il saggio di EttoreAlbertoni (che viene pubblicato a pag. 14) inquadra sul piano piùgenerale della critica e della progettualità padaniste anche questainiziativa di natura costituzionale rivolta a operare dall’interno del-l’ordinamento vigente. Essa è stata preparata da accurati studiinterdisciplinari promossi dal 1997 al 1999 dalle Province leghistedi Bergamo e di Vicenza. In particolare il testo (che è riportato inallegato a pag. 92) è stato elaborato nella sua formulazione giuridi-ca dallo stesso Albertoni e rappresenta il risultato finale di una ini-ziativa costituzionale da parte del popolo bergamasco a normadell’Art.71, comma secondo, della Costituzione italiana, che stabili-sce che “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la pro-posta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progettoredatto in articoli”. Si tratta di una assoluta novità nell’uso di que-sto strumento di legislazione diretta a fini di sostanziali modifica-zioni autonomistiche della Costituzione. Sono state raccolte aBergamo circa 70.000 firme e il Progetto ha concluso il suo itergiuridico diventando il “Disegno di legge costituzionale n.3994”assegnato alla Prima Commissione (Affari Costituzionali) delSenato in data 20 maggio 1999. Analoga azione di mobilitazione èin corso a Vicenza e Comitati spontanei di cittadini hanno assuntola stessa iniziativa in molte Province della Padania.(13) Il testo è riportato in allegato a pag. 87.(14) Il testo è riportato in allegato a pag. 86.(15) Il testo è riportato in allegato a pag. 103.(16) Il testo è riportato in allegato a pag. 84.(17) I testi esemplificativi di due di tali documenti (relativi alPiemonte e alla Liguria) sono riportati a pag. 94 e a pag. 95.(18) Il testo è riportato in allegato a pag. 89.

PROGETTO LIBERA COMPAGNIA

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6 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Tabella AData Luogo Autori Ambito di applicazione Numero di articolidi presentazione di presentazione o tipo di divulgazione

12 dicembre 1993 II Congresso Lega Lombarda, Gianfranco Miglio Repubblica italiana 10Assago

6 Novembre 1994 III Congresso Lega Nord, Francesco Speroni e altri Repubblica italiana 147 + 1Genova

17 dicembre 1994 Presentazione alla stampa Gianfranco Miglio Repubblica italiana Modello in 14 punti + 818 gennaio 1995 Disegno di Legge Francesco Speroni Repubblica italiana 147 + 1

Costituzionale e altri 26 senatori21 gennaio 1995 Disegno di Legge Francesco Speroni Repubblica italiana 148

Costituzionale con Comitato di espertiAprile 1995 Pubblicazione editoriale Testo del 6 novembre 1994 Repubblica italiana 143 + 1

Umberto Bossi, con alcune modificheTutta la Verità(Milano, Sperling & Kupfer)

Aprile 1996 Parlamento di Mantova Rolando Fontan, Francesco Speroni Padania allargata 11015 Settembre 1996 Manifestazione sul Po Segreteria Federale della Lega Nord Padania allargata 921 Gennaio 1997 Disegno di Legge Costituzionale Francesco Speroni Repubblica italiana 12119 aprile 1998 Parlamento di Chignolo Po Augusto Conti, Massimo Ferrario Padania storica 15 + 25 (preambolo) +

dichiarazione preliminareMaggio 1998 Comitato Tecnico-scientifico La Libera Compagnia Padana Padania storica 1212 luglio 1998 Parlamento di Chignolo Po Comitato “A” (Autodeterminazione) Padania (non definita) 13

Alessandro Storti12 luglio 1998 Parlamento di Chignolo Po Comitato “D” (Forma dello stato) Padania allargata 20

Antonio Zoffili28 Ottobre 1998 Disegno di Legge Costituzionale Francesco Speroni e altri Repubblica italiana 123

15 Senatori della Lega Lord20 Maggio 1999 Disegno di Legge Costituzionale Ettore Albertoni Autonomie provinciali 13Primavera 1999 Pubblicazione editoriale Gianfranco Miglio, Gianfranco Miglio Repubblica italiana 28

L’asino di Buridano (Vicenza, Neri Pozza)

entità sovraregionali diverse, spezzando il reticolobanalizzante e paralizzante delle attuali suddivisioniamministrative e introducendo il concetto di Macro-regione (o Cantone) del Nord.Albertoni ne ha in qualche modo continuato il cam-mino, gestendo la fase padanista dell’evoluzione. Neisuoi disegni (e in quelli da lui ispirati o supervisionatiin chiave tecnica) si delinea con maggior chiarezzal’idea di Padania che assume sempre più la configura-zione di identità etno-linguistica e storica.

L’evoluzione può anche essere seguita e interpretatasulla base delle definizioni delle entità costituenti laproposta federazione o confederazione.In tutte le bozze di Speroni vengono conservate leregioni attuali, accorpate in Stati con intenti di razio-nalizzazione in parte desunti dalle proposte dallaFondazione Agnelli. Alcune di queste aggregazionisono piuttosto stravaganti (come la Campania colle-gata con la Calabria) e vengono perciò attaccate dallastampa di regime; altre (come l’unione di Piemonte,Liguria e Valledaosta, il Triveneto, o l’Emilia attaccataalla Toscana) sono la negazione di ogni valore identi-tario vero e costituiscono una manifestazione di neo-giacobinismo accentratore oltre che un insulto all’i-dea stessa di autonomia e di riconoscimento di comu-nità organiche. Solo nelle ultime versioni alcune diqueste divisioni subiscono parziali modifiche. (Fig 1)Le elaborazioni di Miglio conservano le limitazionidelle attuali regioni ma le aggregano sulla base di ele-

menti storici e culturali assai più fondati e ribadisco-no le autonomie speciali esistenti: le ragioni dell’et-nonazionalismo sono colte solo in parte, si riprendo-no antiche divisioni già in qualche misura elaborateda Gramsci e (in un caso) si inventa una identità“centrale” priva di ogni ragione di essere. (Figg 2 e 3)Le successive bozze leghiste ripropongono sempre leattuali configurazioni regionali insistendo nell’inclu-sione nella Grande Padania (o Padania allargata) dellaToscana, Umbria e Marche. (Fig 4)Lo stesso criterio di rispetto delle suddivisioni ammi-nistrative esistenti viene mantenuto anche dalla pro-posta che si basa sull’aggregazione delle provincie esi-stenti (introducendo anche la fuorviante idea di cittàmetropoli) ma lasciando finalmente fuori dal disegnocomplessivo le regioni centrali, con la giusta eccezio-ne delle due province di Massa-Carrara e di Pesaro-Urbino. (Fig 5) Solo la proposta de La LiberaCompagnia (che però era stata proprio concepita soloper sottolineare la necessità di rispettare con più pun-tualità le identità organiche, e che - nella sua qualitàdi ipotesi di lavoro - non è mai stata ufficializzata)prevedeva una costruzione federale basata sullePiccole patrie naturali e sulla modifica dei confinidelle attuali suddivisioni. (Fig 6)Si può schematizzare il percorso seguito in: conserva-zioni delle attuali entità amministrative, modifichesulla base di considerazioni socio-economiche e defi-nizione di comunità organiche per tratti storici, etno-linguistici e culturali. A questo indirizzo ha fatto da

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coerente contraltare la crescente preoccupazione perla difesa delle specificità locali delle minoranze stori-che e l’introduzione di nozioni come l’attinenza o laproporzionale etnica, o la difficoltà di ottenere la cit-tadinanza che approfondiscono il legame con il terri-torio e ne fanno il vero caposaldo di tutto il pattocomunitario. Nel tempo sembrano avere acquisitocrescente rilevanza i principi più antichi, desuntidalla carta di Chivasso ma anche dallo spirito delPatto del Grütli. (19)

Un altro aspetto del cammino evolutivo è rappresen-tato dall’aumento di “peso” delle visioni confederali, o- meglio - della progressiva diminuzione dei poteriaccordati al potere centrale federale. Dall’enormedote di competenze ad esso riservate nelle primebozze si è giunti a quella confederale di Chignolo(Storti) e a quella di Miglio dove si da vita a un gene-ralizzato e vero decentramento. In questo senso, sipuò dire che si è assistito a un progressivo e inesora-bile allontanamento dalla concezione “italiana” diCostituzione. Questo può essere visualizzato e lettoanche dalla sintomatica riduzione progressiva delnumero degli articoli dei vari documenti: da progettionnicomprensivi e desiderosi di occuparsi di ogni det-taglio si tende a passare a carte contenenti solo enun-ciazioni di principi fondamentali e indicazioni dilarga massima. I primi testi erano composti da unnumero di articoli piuttosto simile a quello dellacostituzione italiana (139 articoli e 18 disposizionitransitorie), gli ultimi sono piuttosto succinti e for-mati da pochissimi articoli.

Infine c’è stato un interessante percorso di evoluzionelessicale. All’inizio l’imitazione delle terminologie ita-liane costituiva la norma generale, poi si sono lenta-mente introdotti termini diversi, desunti da linguaggistorici o stranieri. Anche in questo si può leggere unasintomatica evoluzione in chiave padanista basata suun dichiarato obiettivo di deitalianizzazione nellasostanza e nella forma.

Oggi si hanno le idee più chiare. La discussione èstata lunga e approfondita, e si possono finalmentetracciare con più sicurezza le linee progettuali sullascorta di quanto fatto, dei vari documenti che sonostati prodotti e sulla base delle esigenze verificate. Dicerto non è più dilazionabile la stesura di un disegnoche diventi una sorta di manifesto politico, necessa-riamente generico nei dettagli (con aperte tutte leopzioni definibili democraticamente) ma rigido nelleaffermazioni dei principi basilari.Ci sono infatti alcuni punti che sono irrinunciabili,che hanno in questi anni fatto raccogliere sotto leinsegne dell’indipendentismo milioni di persone chein questi principi si riconoscono e che li voglionoaffermare con forza e determinazione. Ci sono moltesfumature possibili qualcuno vuole che il documentofondamentale sia più federalista, altri più confederali-

sta, ci sono diver-sità di opinionisul modo diaffrontare l’archi-tettura istituzio-nale, sulle strut-ture che devonoessere costruiteper sostenere ilnuovo patto. Maci sono sicura-

mente alcuni elementi che sono comuni e imprescin-dibili e che si cercherà di elencare senza pretendere didar loro un ordine di importanza che non è possibile.1. La Costituzione deve essere breve, semplice, scritta

con chiarezza (“a prova di imbecille”, come si dice...), non deve dare adito a letture capziose o a conflitti di interpretazione. Deve essere scritta in poche pagine che tutti i cittadini capiscano e condividano: deve contenere i principi etici e non i dettagli formali del futuro vivere comune. La nostra gente ha ormai capito che la prolissità (il numero delle leggi degli articoli, dei codicilli e dei capoversi) è il contrario della chiarezza e che la nebulosità è contraria alla libertà.

2. Il patto costituzionale deve essere stipulato fra le comunità naturali della Padania, fra le Piccole Patrie nate e cresciute su fondamenta etno-lingui-stiche, culturali e storiche. Non devono comparire né le costruzioni burocratico-giacobine su cui si regge la repubblica italiana né aggregazioni artifi-ciose che non siano il frutto di secoli di aggiusta-menti. Sono le antichecomunità padane che riprendono il loro millenario cammino nella storia.

3. La Costituzione deve conferire al centro il minor numero di poteri possibili e lasciare alle Piccole Patrie (e, al loro interno, alle comunità locali e ai cittadini) il massimo di libertà e di diversità. Il sololimite all’indipendenza e alla libertà dei contraenti

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(19) Il testo del “Patto eterno” del Grütli è riportato in allegato a pag. 98.

FrancescoSperoni

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il patto è costituito da quanto occorre per sventare il pericolo di perdere indipendenza e libertà. Le comunità si associano per difendere le loro diversi-tà e le loro autonomie: rinunciano solo alla piccola porzione di esse che è strettamente necessaria a garantire le loro libertà da aggressioni esterne che avrebbero facile gioco con entità divise e deboli. Solo unite, le comunità padane possono difendere prosperità e libertà.

4. Ai cittadini devono essere garantiti tutti i diritti individuali che gli stati assolutisti (con l’Italia in testa) cercano di negare loro: la vita, la libertà di opinione e di espressione (in ogni forma politica, culturale e religiosa), la proprietà e l’attività eco-nomica, l’autodifesa, il perseguimento della pro-sperità e della felicità. Il potere federale o confede-rale può e deve intervenire contro una Comunità esclusivamente in difesa dei diritti dei singoli ove questi fossero conculcati.

5. La costituzione deve tutelare le minoranze con misure effettive, riconoscendo le loro autonomie e garantendole contro chiunque: per questo la carta costituzionale deve elencare con precisione le comunità etno-linguistiche e storiche della Padania e non contentarsi di generiche affermazio-ni. Questo riguarda anche e principalmente il diritto alla propria lingua e cultura. Ogni comuni-tà ufficializzerà la propria lingua naturale che avrà pari dignità e valore della lingua franca. In coeren-za con questo principio, ogni rapporto dovrà essereregolato attraverso l’intelligente applicazione di criteri di proporzionale etnica.

6. Occorre che la “padanità” sia difesa con grande forza. Per questo l’accesso alla cittadinanza dovrà essere regolato da norme che tengano conto del valore della storia, del legame con la terra, del lavoro di generazioni e del merito personale. I Padani hanno arricchito questa terra col loro lavo-ro e con i loro sacrifici e questo costituisce un tito-lo di merito che si deve conquistare e che non va svilito come merce comune. Il profondo legame con il posto va istituzionalizzate mediante l’utiliz-

zo di una figura giuridica simile a quella dell”’atti-nenza” utilizzata in parte della Confederazione elvetica. La ‘padanità” trova forte espressione anche nell’aspetto fisico e nella gestione del terri-torio: per questo le comunità si devono impegnare nella redazione e nel rispetto di norme atte a salvaguardare le libertà individuali, l’efficienza produt-tiva ma anche le linee con cui la cultura tradizio-nale ha plasmato l’aspetto fisico e architettonico delle comunità padane.

7. La nostra lotta di liberazione stà riscoprendo sim-boli e miti che fanno parte del patrimonio dei nostri popoli che un potere invasore ha cercato di cancellare. Questi devono essere riaffermati con forza nella carta fondamentale anche con il reimpiego di termini lessicali tratti dalla nostra storia enon da quella degli oppressori.

8. Tutti i contraenti dovranno essere liberi di gestirsi al loro intemo con la massima libertà, fatto fermo il rispetto per i diritti fondamentali e inalienabili dei singoli, e potranno rescindere il patto alla sua scadenza con una semplice e democratica decisio-ne dei loro cittadini. La Padania libera non neghe-rà a nessuno il diritto di autodeterminazione per cui stà oggi lottando. L’unione fra le comunità padane è libera e durerà fintanto che esse libera-mente lo vorranno proprio per difendere le comu-ni libertà.

9. La Costituzione deve essere il risultato di un atto democratico cui hanno preso parte tutti i cittadini.Per questo essa deve essere frutto di confronti aperti ed essere sottoposta al giudizio del popolo padano.

10. Il documento che verrà prodotto sarà anche e soprattutto un manifesto politico che descrive compiutamente il progetto della Padania futura.

L’obiettivo non è di costruire una struttura semplice-mente più efficiente dell’Italia, ma di creare un paesefatto di comunità libere e non di satrapie prefettizie,di cittadini liberi e non di sudditi: una Padania chenon sia una Italia più piccola, ma il contrariodell’Italia.

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e difficoltà delle “riforme” nascono essenzialmente dal modo in cui il “presunto”

Stato nazionale italiano è stato“messo insieme”: a partire da que-sta riflessione di Gianfranco Miglio- non certo nuova nel pensiero del-l’insigne costituzionalista - si snodail filo conduttore de L’asino diBuridano.Ultima fatica letteraria del professo-re, edito da Neri Pozza, L’asino diBuridano riprende ed amplia quelprogetto di riforma in senso federa-le dell’Italia che fu propriadell’(abortita) Unione federalista e,prima ancora, che venne tratteggia-ta nel “decalogo di Assago” dellaLega Nord. Nella metafora, Miglioovviamente identifica l’insieme dei popoli italiani,incapaci da un lato di “tornare indietro, ed affondare,tutti insieme, in un Mediterraneo abitato da popolitagliati fuori dall’economia veramente competitiva, eintristiti da miserevoli piaghe pubbliche”, ma dall’al-tro anche privi della forza di “rischiare di fare la rivo-luzione”. In questo agile volumetto (102 pagine appena), Migliounisce la più coerente stesura del suo progetto conuna sorta di lunga “premessa” storica, nella qualetraccia una visione iconoclasta della storia post-unita-ria. Bocciati la stragrande maggioranza degli uominipolitici e dei progetti di questo periodo (Cavour intesta), salvato il “colto” Minghetti, riabilitati il brigan-taggio ed il clientelismo: queste alcune delle questio-ni-chiave, inquadrate nell’abituale stile crudo e pro-vocatorio cui il professore ha abituato da tempo i suoilettori.Ma qual è il federalismo di Miglio? E quali sono lechances per l’area padana in un modello costituziona-le come quello elaborato dall’ex ideologo della Lega? Ipunti essenziali del suo progetto sono molti: la“dimensione” delle unità territoriali, l’importanzadella “variabilità” del contratto fra le unità ammini-strative contraenti, appunto, il foedus, la forma digoverno centrale (Direttorio), il riconoscimento dideterminati diritti pre-politici (come le fondamentalilibertà).Non solo: fondamentale, a questo proposito, è l’asset-

to che prenderà l’Unione Europeanei prossimi anni, e dunque ilmodello cui saranno costretti a uni-formarsi i singoli stati. Due le vieall’orizzonte: il disperato tentativodi salvare i “vecchi” stati-nazione,oppure la nascita di nuove realtàche si rifacciano a un altro modello.Quello dell’Olanda e della Svizzerafederali. Un’alternativa radicale allo Statomoderno e, forse, allo Stato. Ditutto questo, abbiamo discussodirettamente con Miglio, nella sua

dimora comasca, poco dopol’uscita de L’asino diBuridano. L’esito è questodialogo su quel federalismoche ancora non c’è mapotrebbe rappresentarel’ancora di salvezza diun’Europa in inesorabiledeclino.

Circa un anno fa, veniva-no presentate e discusse le“bozze” costituzionalipadane, elaborate dal

Parlamento di Chignolo Po. Qualevalore, secondo Lei, può essere riconosciuto ai pro-dotti di quell’esperienza, che pure non si è dimostra-ta incisiva sul piano “pratico”?I parlamentari del Parlamento Padano non hannosaputo impegnarsi a fondo nella stesura dellaCostituzione da adottare al posto della attuale italia-na. Hanno molto “ciondolato” con riferimento aimotivi trascendenti della Costituzione Padana, manon sono riusciti ad occuparsi dei problemi concretidella Costituzione. Per questo motivo, nessuna delle“bozze” da loro proposte può essere presa in esame daun costituzionalista.La “bozza” di Costituzione Confederale presentata daStorti sembra però rifarsi, in vario modo, ad alcunidei principi da Lei sostenuti. In particolar modo, inessa sembra delinearsi lo spirito, più volte da Lei sot-tolineato, di un patto “a tempo” costantemente rine-goziato dalle parti. Soprattutto in riferimento all’e-sperienza dell’unità geografica padana, qual è l’im-

“Io guardo all’Olanda”Intervista a Gianfranco Miglio

di Alberto Mingardi

L

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portanza del fatto che questo “patto” vada continua-mente sottoposto al consenso delle comunità e deicittadini?Ho sempre sostenuto che una Costituzione federaledeve essere per sua natura una Costituzione “mobi-le”, vale a dire che deve avere nelle sue prospettiveuna “variabilità” delle posizioni, perché è a sua voltaun insieme di Costituzioni territoriali. La strutturafederale è infatti una struttura territoriale, che sosti-tuisce il primato della territorialità al primato delPartito. La condizione di una unità territoriale èquindi variabile: perché può darsi che una certa unitàabbia prima una certa struttura ma possa modificar-la. E’ anzi addirittura probabile che il nesso fra i cit-tadini che compongono una unità territoriale simodifichi a favore di altri rapporti, e quindi nell’arcodi un trentennio si possa determinare un’autentica“dislocazione” di un soggetto della comunità federaleche viene a “spostarsi” (si amplia, si riduce...). Puòdarsi benissimo che una regione si “sposti” con il pas-sare del tempo perché si accrescono i rapporti fra isuoi cittadini e quelli di un’unità territoriale vicinaed affine. E’ un concetto difficile da fare digerire ai“tecnici” della Costituzione, ma una struttura federa-le deve essere rivista ogni trentennio per vedere qualeparte dell’unità territoriale è cambiata nel suo rap-porto con le altre.Quando si parla di federalismo, in Italia, vengonoavanzate proposte i cui soggetti sono i più diversi: leattuali Regioni, le Province, c’è chi rispolvera addi-rittura i Comuni. Lei ha invece sempre sostenuto lanecessità di un’aggregazione di “macro-regioni”.Quali sono oggi le ragioni importante per sostenereuna scelta di federalismo macro-regionale?E’ opinione dominante che “federalismo” voglia esse-re pluralismo di rapporti che si modificano neltempo. Credo che una Costituzione Federale per ilventunesimo secolo - perché è in prospettiva delfuturo, non dimentichiamocelo, che dobbiamo ragio-nare - debba essere necessariamente stabile, cioè chesi debbano concepire le unità che compongono unaFederazione come unità che possono rimanere talinel tempo. Una Costituzione Federale è, per me,soprattutto una Costituzione autoritaria: nel senso,non mi fraintenda, non che imponga autorità, mache abbia una vocazione alla costituzione di nuclei diautorità. Una Costituzione Federale, come del resto laCostituzione Elvetica, ha una struttura “stabile” equindi bisogna scegliere le unità territoriali ottimali;ogni tentativo di adottare come unità quella urbana -cioè i Municipi - oppure le Province, oppure altreunità (le comunità territoriali per esempio alpine),non centra la sostanza di una struttura federale.Bisogna che le unità che compongono la compaginefederale siano unità territoriali “stabili”. In questosenso, c’è una connessione con quella che al contem-po deve essere la “variabilità” di una CostituzioneFederale: le unità territoriali di dimensione apprezza-bile sembrano avere una certa vocazione alla stabili-

tà, mentre viceversa le unità minori sembrano esserenecessariamente “ballerine”. Credo che si debba pun-tare su unità che trascendano le attuali regioni: per-ché le venti regioni che costituiscono la RepubblicaItaliana sono regioni differenziate ed inclini a un par-ticolarismo accentuato; lei pensi per esempio al con-fronto fra la regione Lombardia o la regionePiemonte e le regioni di parte del Meridione. IlMolise, la Basilicata sono grosse province, non unitàterritoriali. Una Costituzione Federale poggia invecesu una stabilità dei “mattoni” che la compongono: leunità territoriali vanno costruite in rapporto alla lorovocazione, e quindi le attuali regioni vanno raggrup-pate in tre grandi aree e comunità regionali, in cui leattuali Regioni vengono spezzettate e ricompostesecondo quelli che sono gli interessi comuni.Interessi che sono evidenti: le regioni della VallePadana hanno manifestamente rapporti stabili fra diloro, e allo stesso modo vanno riconosciute e createuna comunità regionale del Centro Italiana ed unadel Meridione. Penso che una Federazione basataesclusivamente sulle regioni attuali sia unaFederazione senza la stabilità e l’autorità che invecenecessariamente deve avere. Autorità che può deriva-re dal fondarsi su unità territoriali particolarmenteconsistenti: nel nostro caso, come ho accennato,un’area padana, una dell’Italia Centrale, una del Sud.Solo in queste condizioni possono svilupparsi deiprogrammi differenziati: fino ad ora non si è potutoimmaginare un programma economico che corri-sponda agli interessi delle unità territoriali maggiori.Analogamente è stato impossibile pensare a una poli-tica economica, ad esempio, del Sud che fosse magarianche antagonista a quella delle altre parti. Questa èla ragione della ricerca della dimensione ottimaledelle unità territoriali.Andando indietro nel tempo di qualche anno, nel feb-braio del 1994 Lei propose al Congresso di Assagodella Lega Nord. In quali termini il “breviario” diAssago può essere ancora attuale?Quel documento venne buttato giù di corsa per con-sentire a Bossi di schivare le conseguenze dell’elargi-zione da parte della Montedison (nello specifico, diGardini), che aveva dato duecento milioni alla Lega.Bossi era preoccupato delle reazioni dei suoi militan-ti, e io proposi di sottoporre loro, cogliendo l’occasio-ne del Congresso, lo schema elementare dellaCostituzione. Era letteralmente uno schema moltosemplice, dieci punti in cui era condensata l’essenzadella Costituzione. La Costituzione di Assago - chetanto piace a Tremonti, che dice che è l’essenza delfederalismo - è in nuce una Costituzione, ma oggi vavista alla luce della nuova (e più completa) elabora-zione che ne ho dato nel mio libro L’asino diBuridano.Nel 1993, Lei ripropose, affiancandovi una Sua anali-si, il celebre saggio sulla disobbedienza civile diHenry David Thoreau...In quel libro, io difesi il principio della libertà indivi-

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duale. Si tratta di un pamphlet in chiave ribelle, per-ché ho voluto chiarire che in nessuna Costituzione,in nessun ordinamento si può stabilire un vincolopermanente che sia “per sempre”. I principi di unadeterminata Costituzione federale vengono fissati, mapossono essere modificati. Difendendo la libertà didecisione dei singoli (e il diritto di ribellarsi a unordine iniquo forzosamente imposto dallo Stato),volevo sottolineare come i cittadini si vincolano libe-ramente, costituendo liberamente strutture federalisolide quanto si vuole ma naturalmente suscettibili dimodificazione. Senza, peraltro, che questa “variabili-tà” ne intacchi la stabilità.Si dice spesso che un sistema federale porti a un ordi-ne più pluralista rispetto a quanto determinato daaltri pensieri. Qual è, in questo senso, il legame di“parentela” fra il pensiero federalista e il pensieroliberale?Il pensiero liberale in Europa ha prodotto l’idea delloStato Moderno, struttura stabile e immutabile.Bisogna chiarire un punto: una Costituzione Federaleè necessariamente basata su di un contratto fra l’au-torità centrale e le strutture plurali che compongonola federazione. A differenza dello Stato Moderno, unaCostituzione Federale non poggia su di un’autoritàsovrana, non c’è autorità sovrana ma sovrano è il con-tratto. Esiste la possibilità di costituire rapporti con-trattuali fra i soggetti che compongono la federazionee l’autorità centrale. Si tratta di un rapporto contrat-tuale, si arriva a una rinegoziazione continua, e dun-que non c’è un’autorità sovrana e centrale che caladall’alto e dice che cosa deve essere il rapporto federa-le. Il rapporto federale cambia costantemente, perchériposa su di un contratto. In questo senso, ci sonosemmai più legami con i teorizzatori dell’economia dimercato che con quello che è stata, in Europa, la tra-dizione liberale.A proposito appunto del “contratto”:come si puòottenere la più ampia legittimazione possibile di que-sto “patto”?Un contratto è per sua natura un rapporto volontario

e modificabile. Si può dare un impegno dei cittadiniper una Costituzione Federale per un tempo determi-nato. Noi possiamo (potremmo) fissare oggi unaCostituzione Federale italiana destinata a duraretrent’anni, e tutti i cittadini possono accettare questaformula con la riserva di modificare la struttura nelcorso del trentennio. Qui si vede come il principiocontrattuale si combina con la stabilità relativa all’u-nità di tempo della Costituzione Federale.Guardando alla situazione politica ed economicaattuale dell’Europa: quella che è la globalizzazionedei mercati finanziari sembra portare a una crisidegli Stati Nazionali. Ne L’Asino di Buridano Lei“prevede” che la maggiori metropoli europee possanodiventare nell’arco dei prossimi vent’anni delle“città-stato”. Quanto secondo lei questi possibili svi-luppi possono “costringere” e i singoli Stati europei eil super-Stato europeo a darsi una forma diversa emeno centralista?Io non sono ottimista sull’avvenire dell’Europa, per-ché credo che la storia degli Stati europei sia ormaiimmutabile, per ragioni secolari di stratificazione, equindi che gli Stati nazionali europei siano per loronatura immutabili, prova ne sia che noi abbiamo rea-lizzato l’unione monetaria, ma non abbiamo affattoindividuato le strutture dell’Europa federale. Il fede-ralismo europeo è da tempo un capitolo fermo,morto, non più sviluppato. Gli Stati nazionali hannoperso buona parte delle loro prerogative, e sononecessariamente privati di alcune risorse fondamen-tali (il potere di fare la guerra, il potere di definire iconfini...), ma rimangono in campo. E rimangono incampo, credo, perché oggi, se consideriamo le vicen-de europee più recenti, sono dominate da un “micro-nazionalismo”. Pensi alla Corsica nello Stato france-se, alla Scozia in Gran Bretagna, eccetera... compaio-no questi “micro-nazionalismi” e, beh, chi può deci-dere della legittimità delle loro istanze? Noi siamoinclini a considerare inammissibile la guerra delKosovo per dare ai kosovari la possibilità di struttu-rarsi in maniera indipendente... oggi, noi rifiutiamol’idea che tutti i micro-nazionalismi, che sono latentiin molti Stati nazionali europei, quando emergeran-no provocheranno delle guerre civili.Bisogna focaliz-zare l’attenzione sulla necessità di trasformare loStato moderno inteso come “Stato nazionale” in unoStato federale, perché solo una pluralità di stato fede-rale può fare fronte ai micro-nazionalismi che emer-gono, e credo emergeranno ancora negli anni a veni-re.Dal nazionalismo alla “nazione”: l’idea di “nazione”,alla fine del ë900, alle porte del 2000, come si conno-ta, da cosa è significata, ha ancora un senso?L’idea di “nazione” è stata una delle risorse con cui loStato moderno ha completato la sua essenza. LoStato moderno si è fatto “Stato nazionale”, però que-st’idea della “grande nazione” è un’idea anacronisticae storicamente superata. Non solo: è un’idea non tol-lerabile per la storia dello Stato moderno, tant’è vero

Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 11

Alexander Hamilton

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che ha spinto (si pensi alla “volontà di potenza” delleclassi dirigenti tedesche alla vigilia della prima guer-ra mondiale) gli Stati nazionali a diventare aggressi-vi. Il nazionalismo macro-nazionale dell’Ottocento edel Novecento ha condotto alla crisi finale delle duegrandi guerre civili europee che caratterizzano lanostra storia recente. In questo modo, lo Statomoderno ha distrutto se stesso. Oggi, immaginareuna vocazione dello Stato moderno come Statonazionale non ha più senso: il macro-nazionalismoha dominato e caratterizzato la fase finale dello Statomoderno, distruggendolo.Riguardo ai due diritti pre-politici di secessione eresistenza, come potrebbero essere (se devono esser-lo) sanciti e riconosciuti da una Costituzione federa-le? E fino a che punto, a che “dimensione”, è possibi-le pensare il diritto di secessione?Il patto di unione che caratterizza una comunità poli-tica è variabile nel tempo, e l’idea di secessione pro-duce un altro Stato. Il lato negativo del principio disecessione è che la secessione conduce una comunitàpolitica ad affermare con la sua sovranità, e questo èin contrasto con il principio federale. Immaginareuna formazione strutturale politica come avente ildiritto di secedere è significare la nascita di nuoviStati nazionali, cioè di riproporre gli errori chehanno condotto allo Stato moderno ed alla sua auto-distruzione. E’ però incontestabile che quando unacomunità politica riconosce la propria identità (leipensi alla Slovacchia, quando si è staccata dallaCechia), una scelta di fondo può essere fatta. Unacomunità politica può decidere di stare per contoproprio, questo è scritto nella storia delle istituzionipolitiche.Una critica che Le è stata fatta da alcuni commenta-tori riguarda il sistema direttoriale. Potrebbe risulta-re, dicono, una riedizione del cosiddetto “consociati-vismo” senza per questo garantire stabilità. Comerisponde?Rispondere è fin troppo facile: tutti i sistemi federalisono sistemi direttoriali. Basta guardare laConfederazione Elvetica, che è governata da un diret-torio composto sulla base dei principali partiti pre-senti nel Parlamento svizzero. Il governo direttorialeè un governo fra eguali: e io immagino che una fede-razione italiana debba essere necessariamente gover-nata, a livello di macro-regioni, da un direttorio, e alivello di federazione ancora da un’autorità diretto-riale.Bisogna capire la storia del direttorialismo, cheè fallito nella Rivoluzione Francese ma sopravvivenella Confederazione Elvetica, e non è presente nénella costituzione pseudo-federale tedesca né nellacostituzione pseudo-federale americana. Ma questa èuna conseguenza del non aver accettato integralmen-te il principio della federalità, che riposa essenzial-mente sui soggetti dell’autorità territoriale. Ognimembro della federazione è unità territoriale e con-corre a comporre una struttura direttoriale.Un pensatore che lei conosce molto bene, Carl

Schmitt, nel 1982 in un’intervista dichiarò che “l’e-poca della statualità giunge alla fine”. L’epoca delloStato sta finendo... ma cosa possiamo pensare per ildopo?E’ una prospettiva molto difficile perché debbono for-marsi al posto degli Stati moderni una pluralità diStati federali: io sono convinto che fra trenta/cin-quant’anni l’Europa sarà composta di stati federali,cioè di stati che ammettono una variabilità nella lorocomposizione costituzionale. Questa sarà un’impresadifficilissima da realizzare, perché lo Stato modernodeve negare se stesso, deve affrontare - Schmitt intui-va cosa doveva cambiare - la propria crisi. Io sonomolto perplesso, molto in dubbio sulla possibilità chegli Stati moderni europei possano cambiare se stessicon la radicalità necessaria: rimango della convinzio-ne che troveranno delle difficoltà insormontabili, equesto è il motivo per cui non credo nell’avveniredell’Europa. Non credo che l’Europa possa avere ungrande futuro perché, per averlo, dovrebbe esserecapace di invertire tutti i suoi ultimi quattro/cinquesecoli di storia.Ritornare dunque “prima” della modernità in tutti isensi?Certo. Per recuperare quella visione pluralistica del-l’autorità che c’era nello Stato moderno prima chediventasse LO Stato moderno, cioè con lo jus publi-cum europaeum, il principio di sovranità, eccetera.Quello che deve fare una riforma federale è dunquerendere produttiva la crisi della modernità? Comevanno viste in quest’ottica le esperienze pre-moder-ne?Il periodo pre-moderno va inteso come il periododella Confederazione Elvetica e soprattutto dellaConfederazione Olandese, che ne sono esempi tipici,e poi, in linea molto generale, delle costituzioneurbane contrapposte ai principati (il passo decisivofatto verso lo Stato moderno è stato l’accettazione delprincipio dell’unità del principato). La storia di que-ste città è tanto dimenticata, quanto interessante: leipensi che uno storico ha recentemente pubblicato unvolume in cui tocca la storia di oltre seicento cittàdell’area tedesca... Importante da rimarcare è questa“struttura urbana”, a stendestat, cioè con uno Statofatto di ceti e di rappresentanze di ceti, che ha tocca-to il proprio vertice nella Repubblica Olandese. LaRepubblica Olandese, che fu distrutta da Napoleone,era paragonabile per importanza alla ConfederazioneElvetica ed aveva un’autentica vocazione al governourbano, senza Principe, perché lo stateholder olande-se era solo un funzionario elevato. E anche nei perio-di in cui non avevano stateholder, non era pregiudi-cato il normale funzionamento della Repubblica,anzi.Se non erro, una volta Lei definì l’Olanda “l’altrametà del cielo”... dunque è all’altra metà del cieloche bisogna guardare?L’altra metà del cielo, perché una metà è la confede-razione elvetica... Va detto però che è difficile imma-

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ginare un ritorno dello Stato moderno, con tutto quelconcetto di diritto pubblico che Schmitt chiamava iuspublicum europaeum, a una struttura federale. NellaRepubblica Olandese governavano i ceti, che si riuni-vano in espressioni concentrate d’autorità due/trevolte la settimana, per decidere dei problemi comuni.E questo va confrontato con il modo con cui governa-vano invece i Principi nello stesso periodo... InOlanda, possiamo osservare che esisteva una pluralitàdi competenti che variava continuamente. Una carat-teristica di queste strutture urbane era il loro caratte-re oligarchico: noi siamo ossessionati dal problemadell’oligarchia, anche perché le oligarchie hannosegnalato la fine del Comune italiano, però il puntofondamentale è che di tutte le Repubbliche italiane lapiù esemplare fu quella che ottenne il massimo di oli-garchicità, cioè quella Veneta. E qui si potrebbe apri-re tutto un dibattito sulle differenze fra la forma del-l’oligarchia tipica del Principato e quella tipica dellerepubbliche urbane... ma questo ci porterebbe troppolontano...Nella ricostruzione storica che costituisce la primaparte de L’asino di Buridano, Lei dedica alcune bellee sentite parole a Marco Minghetti e ai suoi quattrodisegni di leggi che propose improntati all’idea di“libertà amministrativa”. Quale valore può essereancor oggi riconosciuto a tali progetti, e perché fuun’occasione sprecata?Valore oggi non ne hanno più, perché non ne ha nelloStato moderno il concetto di libertà di confederazione

e di libertà di costituire consorzi. Si è seguita unastrada tutta diversa da quella indicata da Minghetti.Però, alla prova dei fatti, la Legge sui Consorzi e lalegge sulle regioni sono di una modernità straordina-ria. Minghetti (che io “saluto” ogni volta che vado inSenato, dove c’è un suo bel ritratto che conduceall’Ufficio Viaggi del Senato) era uno dei pochi uomi-ni politici colti, e per questo era avversato da VittorioEmanuele. Era un uomo colto, che si era alimentatocon i grandi pubblicisti tedeschi...Il clientelismo e uno “statuto” per il Sud, scrive neL’asino di Buridano...Sostengo che il clientelismo ha bisogno di uno statu-to che lo inserisca nella cornice costituzionale. Holetto recentemente uno scritto di una studiosa che hacercato di illustrare gli aspetti positivi del clienteli-smo, quegli aspetti che producevano autorità e fun-zionalità attraverso il vincolo della clientela. Quandosogno (ma non dovrei avere 81 anni...) di scrivere unaCostituzione per il Sud, penso proprio a questa tra-sformazione del clientelismo.Da ultimo, una battuta, una frase che possa esseredetta anche al famoso “uomo della strada”, professorMiglio, quale è l’attributo principe di unaCostituzione Federale.Mettiamola così: solo una Costituzione Federale con-sentirebbe ai popoli italiani di sopravvivere in contat-to fra di loro, mentre ora coesistono litigando e facen-dosi le corna l’uno con l’altro.

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1. Una strategia per le riforme

La crisi globale che da tempo hainvestito l’Italia non può che venireassunta come il dato centrale econdizionante per qualsiasi analisiche voglia essere realistica e che, alcontempo, ambisca porsi anchecome base per ogni seria azionerivolta ad uscirne. La globalità diquesta crisi va, quindi, collocataquale premessa e centro di ogniriflessione e progettualità sul com-plesso delle riforme culturali, poli-tiche e sociali delle quali semprepiù si parla ma in forme generichee confuse. E’ bene, però, che antici-pi subito che , a mio avviso, pur inpresenza di una crisi così grave e di carattere talmen-te ampio come quella in atto sarebbe sbagliato e vel-leitario pensare che per risolverla si possa ad essacontrapporre frontalmente e con applicazione imme-diata un disegno di totale cambiamento dell’interosistema etico, politico e sociale.Karl Popper ( 1902 – 1994) nella sua ormai classicaopera “La società aperta e i suoi nemici” ( 1943 ) hain forme assai approfondite criticato con acume edurezza quei modelli di progettualità politica e sta-tuale che definisce frutto di “ingegneria utopica” e lecui origini fa risalire a Platone ( 427 – 347 a. C). Adessi, che ritiene “totalitari” proprio nel senso moder-no del termine, ha contrapposto una diversa proget-tualità sia metodologica che contenutistica che qua-lifica come una vera e propria “ingegneria graduali-sta”. La caratteristica di questa diversa impostazioneconsiste nel fatto che essa è fondata su metodi scien-tifici; di una scientificità molto sofisticata e modernache supera sia il meccanicismo newtoniano che ilpositivismo. Se si assumono questi principi e questametodologia qualsiasi “enunciato” non deve in ognicaso mai venire considerato come assoluto e definiti-vo ma, piuttosto, ipotetico e congetturale e, quindi,da sottoporre a costanti prove sperimentali che con-sentano di procedere ad aggiustamenti, modifiche ecambiamenti.

Questo secondo modello è stato daPopper giudicato e giustificatocome il più razionale e realistico inquanto non afferma, come avvieneper il primo, l’indiscutibile primatoideologico - astratto e, troppe volte,addirittura irraggiungibile nellapratica - di un tipo di “Stato perfet-to”. Esso vuole ,invece, conseguirel’obiettivo di individuare, i più gravimali delle organizzazioni politicheesistenti. Lo scopo è di porre rime-dio a questi guasti costruendo altree diverse forme di organizzazionepolitica certamente “meno perfette”rispetto alle tipologie puramenteideologiche ma rimodellabili eplasmabili agevolmente secondoogni nuova esigenza ed in ogni

momento. Caratteristica politica propria di questoapproccio è il gradualismo, ossia la capacità politicadi concatenare azioni parziali ma tutte coerenti congli obiettivi primari che sono di garantire tutte ledifese delle libertà e dei diritti degli individui e deiprincipi- fondamentali per l’organizzazione politica-di giustizia, fraternità, sicurezza ed eguaglianza fra icittadini. Ritengo personalmente che questo schema di inter-pretazione concettuale e politica delle diverse tipolo-gie di Stati e le tecniche (Popper le qualifica come“tecnologie” sociali e normative) per realizzarle o permodificarle abbia oggi valore ed attualità notevoli inuna situazione come l’italiana. Qui più che altrove leclassi politiche maggioritarie non hanno affattodimostrato di possedere le capacità intellettuali e cul-turali atte a metterle in grado di individuare qualisiano le priorità strategiche da perseguire. Né hannodimostrato di possedere il coraggio e la volontàmorali idonei a sviluppare con ogni energia possibilei metodi riformatori. I “nodi” essenziali e cruciali della crisi politica ecostituzionale italiana nascono proprio dalla mancataimpostazione di un adeguato e realistico “scenariostrategico” di priorità. Necessita quindi una solidastrategia per le riforme.Nonostante non vi sia ormai cittadino che non sia

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Crisi italiana e Padania come?La transizione ed i progetti di legge costituzionale d’iniziativa dei popoli berga-masco e vicentino per l’attuazione e la riforma della Costituzione della repubbli-ca Italiana in materia di autonomia dell’ordinamento dello Stato e dei Comuni,

delle Provincie e delle Regioni.

di Ettore A. Albertoni

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consapevole della devastante portata di questa crisigran parte di loro appare, tuttavia, smarrita, frustrataed impotente di fronte ad essa ed ai suoi esiti finaliche, stando così le cose, appaiono del tutto impreve-dibili. Questa è la conseguenza di una vita pubblicache è attualmente dominata dalla più accidiosa iner-zia e dalla peggiore irresponsabilità dei partiti mag-gioritari (sia di governo che di opposizione). Questoè, infine, il ben triste frutto di una falsa, inconcluden-te e conservatrice dialettica politica e parlamentareche è sinora stata condotta in modo ossessivo eperentorio utilizzando uno stravolgente quanto dis-orientante carosello mediatico e propagandistico nelpeggiore senso manipolativo ed ideologico in quantobasato su un autentico quanto sciocco conformismo“di regime” e su un superficiale quanto affannoso edinconcludente inseguimento delle quotidiane emer-genze.Potrebbe sembrare che vi sia ormai un posto solomarginale per analisi serie ma radicali ( cioè capaci diandare alle radici dei problemi da risolvere) qualiesige l’accelerato dilagare di una crescente condizio-ne di autentico regresso culturale e civile e di unaenorme insicurezza sia sociale che nella difesa stessadelle persone. Una situazione che peggiora giornodopo giorno e che è accompagnata da un crescente,preoccupantissimo, impoverimento economico ditutti gli strati di lavoratori, di tecnici, professionisti,piccoli e medi imprenditori, artigiani e commercian-ti, che sono la Padania.Se si vuole davvero iniziare un serio discorso riforma-tore adeguato alle trasformazioni in atto nell’interomondo sviluppato occorre , quindi, senza esitazioneavere il coraggio di andare risolutamente controcor-rente sia sul piano dell’ideazione progettuale chedella ricerca politica, costituzionale e sociale.

2. La crisi generale dello Stato nazionale

Per inquadrare correttamente i problemi della crisiitaliana nella sua globalità non solo interna ma ancheinternazionale occorre considerare l’assai modificatasituazione dello Stato nazionale, il “tipo” europeo diorganizzazione politica e costituzionale più compiu-tamente ideologico che sia mai esistito ma che oggiha perso – e sempre più sta perdendo - una grandeparte del suo prestigio, della sua identità, del suoruolo e delle sue stesse funzioni. Infatti le nuoveforme di cooperazione sovranazionale a forte conno-tato vincolistico e prescrittivo (mi riferisco in modospecifico per quanto riguarda l’Italia alla sua apparte-nenza alla Unione Europea) hanno già notevolmenteeroso e limitato, dall’alto, la stessa efficacia e vigenzadella sovranità nazionale, ossia della formula ideolo-gica e politica che dalla fine del 1700 in poi ha rappre-sentato la legittimazione di questo tipo di Statomoderno. A questa rilevante modifica va aggiunto chemovimenti autonomistici rivolti ad ottenere l’instau-

razione di forme effettive di autogoverno locale sonopresenti ovunque e che sono ormai assai forti e rami-ficati anche in Italia. In forme diverse e con tempi emodalità assai differenziate essi stanno, dal basso,contestando e contrastando sempre di più la centra-lizzazione autoritaria che costituisce l’ideologia dipotenza che è la natura essenziale dello Stato nazio-nale.La letteratura politica e scientifica esistente su questaforma di Stato , sul suo “mito” e sulla sua crisi, èormai vastissima anche se fu enorme in passato l’ela-borazione sulla sua insuperabile eccellenza. Tuttaviala piena consapevolezza del dato - per noi qui moltoimportante - dell’erosione “dal basso” dell’ordinamen-to politico e costituzionale “nazionale” ancora, quasiovunque, in piena vigenza, è piuttosto recente. Nepossiamo trarre conferma dal fatto che questa auten-tica “rivoluzione dal basso” non avesse trovato , adesempio, alcuna specifica attenzione nell’opera di unostudioso serio e rigoroso dell’Ateneo pavese, MarioAlbertini ( 1919 –1997), pubblicata quaranta anni fa etitolata appunto “Lo Stato nazionale” ( 1958; ristam-pa 1997, Bologna, Il Mulino). Un testo ormai classicodi riferimento non solo in Italia. A questo propositova, in ogni caso rilevato, che una parte assai vastadella ricerca europea dagli anni ’50 in avanti era,come nel caso esemplare di Albertini, tutta rivolta asviluppare un’opera di chiarimento, analisi e demoli-zione sull’aggressività espansionistica sprigionatadalle ideologie e dagli ordinamenti fondati sulla“sovranità nazionale”. Quella ideologia nel passaggiodall’Ottocento para-liberale e para-democratico alNovecento totalitario e massificante si modificò,infatti, in modo trasversale superando da allora e defi-nitivamente l’arcaica distinzione tra “destra” e “sini-stra”. La nazionalizzazione delle masse fu l’impegnoche accomunò, al di là delle notevoli differenze politi-che e delle finalità ultime, il comunismo russo, ilfascismo italiano ed il nazionalsocialismo germanico.Può sembrare paradossale ma è altresì certo che i tremassimi movimenti totalitari del nostro secolo trova-rono nella concezione e nell’ordinamento delloStato nazionale uno strumento di grande valore pra-tico ed emotivo a supporto dei loro programmi.La crisi dello Stato nazionale considerata “dall’alto”,presenta tuttora, pur nella sua notevole gravità, ele-menti di perdurante ambiguità per quanto concerneil problema tuttora irrisolto della indubitabile ( anchese indebolita) persistenza degli Stati nazionali e deiloro apparati di legittimazione e di dominio. Non c’è,infatti, dubbio che il processo di costruzione europeasolo negli ultimissimi anni, con il “Trattatodell’Unione Europea” (Maastricht, 1992) e le sue suc-cessive applicazioni e sviluppi, abbia iniziato ad intac-care seriamente ed in modo abbastanza irreversibilele prerogative essenziali dello Stato nazionale (aboli-zione delle frontiere e delle dogane; libera e pienamobilità delle persone, dei capitali e dei servizi; mer-cato unico; moneta unica; principi di sussidiarietà e

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di concorrenza da attuare a tutti i livelli istituzionalidell’Unione ma a partire dalle istituzioni sociali epolitiche più vicine ai problemi dei cittadini). Parlo diun percorso in atto e ne sottolineo la relativa “irre-versibilità” perché la storia dimostra che nella espe-rienza politica e giuridica gli ordinamenti costituzio-nali sono sempre stati sia rovesciabili frontalmenteche aggirabili da ogni parte.Va anche rilevato quale ulteriore dato di ambiguitànella crisi dello Stato nazionale come esso tuttorapresenti quasi ovunque persistenze autoritarie enazionaliste in senso ideologico all’interno dei suoiordinamenti. E’ infatti evidente che, se pure apparein continuo sviluppo il processo di limitazionesostanziale delle singole “sovranità nazionali” den-tro il nuovo contesto sovranazionale dell’UnioneEuropea, appare, per contro, assai evidente che talilimitazioni non hanno coerenti riflessi sui consolida-ti e spesso arcaici ordinamenti interni di molti Statidell’Unione; ciò avviene in particolare in Italia.Questa perdurante conservazione all’interno dei sin-goli Stati di norme, procedure e mentalità autoritariesecondo gli stereotipi delle vecchie statualità ottocen-tesche e, soprattutto, novecentesche, ripropone untema che fu anch’esso classico nella letteratura poli-tica riformatrice degli anni ’50 e sul quale possiamoancora oggi rileggere un’elaborazione documentata esollecitante nell’opera “Il crollo delle nazioni” (1957; ed.it.1960, Milano, Comunità) di LeopoldKohr, professore nell’Università di Puerto Rico. Essopose la questione che riguarda il superamento dellegrandi unità di dominio e di come liberalizzare eriorganizzare gli ordinamenti politici garantendo laformazione di un sistema di piccoli Stati e di even-tuali Federazioni tra loro. L’ampia argomentazione afavore di questo tema contenuta nel vecchio – e,purtroppo, molto dimenticato – libro di Kohr appared’attualità oggi assai di più di quando esso fu pubbli-cato. La premessa sulla quale Kohr costruisce la sua inte-ressante ed anticipatrice proposta sta nella costata-zione che esistono nelle società dimensioni “criti-che” che quando vengono superate generano soltantogigantismo burocratico e militaresco insieme con latotale assenza di forme democratiche e libere di par-tecipazione politica. Se, infatti, si superano le dimen-sioni ottimali (medie e piccole) delle aggregazionipolitiche e statuali si entra in una spirale irresistibiledi potenza, espansionismo e guerre all’esterno e ditotalitarismo e denegate libertà all’interno. Una solacitazione dal testo di Kohr mi sembra al riguardomolto significativa ed attuale: “Questa , a nostroavviso, sarebbe la nuova carta dell’Europa. Una voltaeliminate le grandi potenze come la Gran Bretagna,la Francia, l’Italia e la Germania, al loro posto trove-remmo una moltitudine di piccoli Stati come laBorgogna, la Piccardìa, la Normandia, la Navarra,l’Alsazia, la Lorena, la Saar, la Savoia, la Lombardia,Napoli, Venezia, uno Stato Pontificio, la Baviera, il

Baden, l’Hesse, l’Hanover, il Brunswick, il Galles, laScozia, la Cornovaglia e così via” ( ivi, p.121).In una più ravvicinata contemporaneità per quantoriguarda i movimenti autonomistici - che oggi pre-mono dalla base sociale e territoriale per ridimensio-nare la formula ideologica della “sovranità nazionale”tuttora dominante negli Stati nazionali - va aggiuntoche essi trovano sempre più legittimazione sia nellestesse normative “nazionali” (che gli ordinamentiautoritari cercano, però, di contenere o, addirittura,di non attuare ) sia in ormai diffusi ed accettati prin-cipi del diritto internazionale. Penso in particolare aldiritto dei popoli all’autodeterminazione riconosciu-to solennemente da una serie di documentidell’Organizzazione delle Nazioni Unite.Con riferimento all’Italia si può aggiungere che leistanze e le rivendicazioni autonomistiche, oltre adessere già pienamente legittime sul piano della legali-tà costituzionale vigente, sono anche fondate sumolteplici e sempre più pressanti esigenze delleComunità politiche di base. Vi sono motivazioni digrande attualità che riguardano il problema irrisoltodi come le Comunità territoriali possano autogover-narsi garantendo così sia la partecipazione democra-tica dei cittadini che l’efficacia politica delle azionipubbliche. C’è, a cavallo tra il nuovo diritto europeo(obbligante in senso politico e formale ) e quellointerno (disatteso sul piano dell’attuazione), il princi-pio della sussidiarietà recepito in forma normativadalla Repubblica italiana con la Legge 30 dicembre1989, n.439, la quale, a sua volta, inserisce integral-mente nel corpo delle leggi dello Stato un vincolantedocumento come la “Carta Europea dell’autonomialocale” approvato a Strasburgo sin dal 1985.A queste considerazioni che indicano diversi gradi dideperimento, sia dall’alto che dal basso, dell’interoapparato dello Stato nazionale dal punto di vista delle“sovrastrutture”, va oggi aggiunto, senz’altro, unulteriore importantissimo elemento di indebolimentoche si sviluppa con molto impeto ed accelerazione sulpiano economico il quale è, invece per sua natura, dicarattere squisitamente “strutturale”. Posso qui soloaccennare a questa nuova ed ormai imprescindibileproblematica che ha già prodotto un nutrito ordinedi ricerche e valutazioni critiche che hanno nell’eco-nomista giapponese Kenichi Ohmae - autore del for-tunato ed acuto libro “La fine dello Stato-nazione.L’emergere delle economie regionali” (1995; ed.it.Milano, 1996, Baldini & Castoldi) - un loro originaleinterprete sia teorico che, soprattutto, applicativo.La tesi centrale di Ohmae è che il mondo contempo-raneo è condizionato dalla circolazione sempre piùlibera e crescente e meno controllabile delle quattro“I” dominanti: “individui, informazioni, industria,investimenti”. Di fronte a questo fenomeno genera-lizzato ed irresistibile lo Stato nazionale, così comeè stato già qui considerato, si presenta, in ogni caso,profondamente menomato sul piano del suo ruolo,della sua identità e di talune sue importanti funzio-

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ni. E’ la sua stessa formazione storica, risalente agliultimi due secoli ( in particolare al XX), che fa sì cheesso rappresenti attualmente e per molti aspetti unfattore di ritardo e di sfaldamento e, addirittura, talo-ra di vero danno nell’ambito vitale dell’economiadove le quattro fatidiche “I” caratterizzano ogni dina-mica sociale e qualsiasi sviluppo produttivo.Questa nuova e critica condizione dello Stato vienecosì sintetizzata da Ohmae: “ ……….in termini diflussi reali dell’attività economica, gli Stati - nazionehanno già perso il proprio ruolo di unità significativain grado di partecipare agli sviluppi dell’economiaglobale nell’odierno mondo senza frontiere”(ivi,pp.29 –30 ). Va anche aggiunto che l’economista giap-ponese cita l’Italia (sesta potenza mondiale in terminidi Prodotto interno lordo globale tra i 29 Stati piùindustrializzati dell’OCSE) come uno tra gli esempipiù clamorosi di dimostrazione di come lo Stato -nazione si vada “sempre più riducendo a una fanta-sticheria di sapore nostalgico” (ivi, p.31). ScriveOhmae che : “Parlare oggi, per esempio, di un’unicaunità economica riferendosi all’Italia, alla Russia oalla Cina ha ancora meno senso di qualche anno fa.Ognuno di questi Stati è infatti una mescolanza ete-rogenea di territori che differiscono notevolmente intermini di esigenze e di capacità di contribuire albene comune.” (ivi, p.31).Gli Stati nazionali, come aveva scritto Kohr, furonocostruiti artificialmente perché voluti e strutturatiper fini di potenza, imperialismo e tutela di economiemonopoliste; oggi i fini della politica e dell’economiasono davvero molto cambiati.

3. Fallimento dei processi di integrazione italiana

Mi sembra che partendo dalla crisi profonda quantoambigua dello Stato nazionale sia utile e pertinentetenere ora in attenta considerazione il particolarequanto atipico processo di costruzione della “identitànazionale italiana” che venne condotto dal 1861 adoggi attraverso diversi ed autoritari processi di forza-ta integrazione unitaria ed accentratrice. Nella speciesi tratta di registrare il fallimento di tutte le politicheperseguite dallo Stato in oltre 130 anni di storia nelcorso dei quali tutte le azioni intraprese a formare la“identità italiana” pur avendo battuto tutte le strade( liberalismo conservatore nell’ultimo Ottocento,liberalismo democratico e, poi, totalitarismo fascistanel Novecento e, dal 1945, democrazia repubblicana)non costruirono, però, mai istituzioni e regole dilibertà, né costumi e pratiche democratiche e moder-ne, stabili e condivise dai cittadini e dalle loroComunità. Un fallimento del quale è emersa semprepiù tutta la gravità specie se si confrontano i risultatiitaliani con quelli ben diversi ottenuti dalle pluriseco-lari ed assai più radicate identità delle grandi nazioneeuropee - come la Gran Bretagna, la Francia e laSpagna – che proprio attraverso la forma dello Stato

nazionale istituirono, nel corso della storia, i lorospecifici e forti ordinamenti statali e nazionalianch’essi attualmente ormai in profonda trasforma-zione costituzionale e politica.Le ragioni della vastità della crisi italiana sono assaipiù radicate nel passato storico di quanto non emergada una semplice quanto superficiale considerazionedelle innumerevoli patologie morali, sociali e politi-che che ci stanno, purtroppo, ormai costantementesotto gli occhi. Non mi è possibile accennare in viaanalitica a tutte ma posso sottolineare che non c’è, inItalia oggi solo un riflesso preciso del declino genera-le degli Stati nazionali; c’è, invece, molto di più.Infatti lo Stato italiano - proprio a causa della sua tar-diva realizzazione rispetto ai maggiori Stati europei edella sua debolezza politica e costituzionale – dovettesin dalle origini per esistere e legittimarsi inventare “a priori” e di sana pianta, con precisi scopi di dominiopolitico e di egemonia ideologica e culturale, una maiprima esistita “nazionalità italiana”. Per renderla poieffettiva nel corso di oltre 130 anni di storia unitariala dovette fare del tutto coincidere con la continuitàdelle sue leggi e dei suoi ordinamenti. Sul piano sto-rico “l’identità italiana” fu costruita e gestita, quindi,dai poteri di uno Stato essenzialmente militaresco eclassista in senso reazionario ed antipopolare, senzaradici diffuse e senza consenso condiviso e convinto.Uno Stato che aveva assunto come suo unico ed intol-lerante dogma fondatore e legittimante la necessitàmorale dell’unità politica di tutti gli italiani nellaforma della centralizzazione più rigida ed unifor-mante. Questa organizzazione politica ed istituzionale non fuaffatto il motore di un efficiente e sollecito sviluppodella vita autonoma dei cittadini e delle loroComunità, un garante di correttezza nelle regole enel buongoverno. Lo Stato divenne, invece, subitol’unico centro attivo e reale di integrazione culturale,sociale ed economica, costruì un sistema dirigistico eregolamentare che interveniva in tutti gli aspettidella vita individuale e collettiva. In questo modo ivincitori del Risorgimento diedero vita ad una culturaufficiale che, come scrisse egregiamente PieroGobetti (1901 – 1926 ), “fu cieca ed inesorabile con-tro gli avversari del mito unitario”. In base a questastretta combinazione di premesse politiche di caratte-re dogmatico e di cultura “di Stato” retorica e confor-mistica fu disegnato e perseguito con tenacia e, taloracon violenza e ferocia, un processo di integrazionecoatta degli individui e delle società presenti sul terri-torio entro le forme e gli ordinamenti rigidi e prefi-gurati sempre “dall’alto” dello Stato nazionale di filo-sofia ed impianto napoleonici e post-napoleonici.Questo lungo e complesso processo d’integrazione fucondotto senza soluzione di continuità e si svolse intre fasi, distinte ma anche sempre concatenate traloro, nell’arco temporale che si estende dal 1861 atutto l’inizio degli anni ’90 del nostro secolo. La “prima integrazione” fu sabauda e militaresca e

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consumò la sua crisi mortale tra il 1922 ed il 1925quando ebbe luogo la conquista dello Stato e l’instau-razione della dittatura nazionalista e populista daparte di Benito Mussolini (1883–1945) che rappre-sentò la “seconda integrazione”.L’atipico e molto spurio Stato liberale nato dalla“prima integrazione” lasciò in eredità al fascismorisultati importanti quali l’ormai affermata unicitàdell’ordinamento istituzionale nazionalizzato, la cen-tralizzazione in Roma – Capitale di tutti i potericostituzionali e burocratici ed il mercato interno uni-ficato e chiuso nell’interesse dell’oligarchia agraria eproto - industriale che dominava ed era padrona delPaese e che ne determinava la sua politica. Il venten-nio fascista (1925– 1945) caratterizzò la sua esperien-za in senso ancora più autoritario e centralista rispet-to alla precedente in quanto esaltò in modo parossi-stico lo statalismo etico, totalizzante ed imperialistaproprio delle sue dottrine. Il fascismo elaborò edaffermò il primato di una complessa quanto moltoarticolata ideologia nazionalista italiana il cui pro-gramma politico centrale consisteva nella rivendica-zione della eredità romana e della civiltà cristianacontro il bolscevismo sovietico ed ateo e poi: imperia-lismo e razzismo nel nome di una civiltà nazionaleitaliana superiore rispetto a quelle di tutti gli altripopoli; economia “umanizzata”, corporativa e solidalecontro le deviazioni aberranti sia del liberismo capita-lista che del collettivismo comunista. Idee propagan-date con grande ripetitività e mediante un capillarecontrollo del pensiero e di tutte le sue forme diespressione anche collettiva attraverso un accorto emartellante impiego di tutti i mezzi e le forme dicomunicazione di massa allora disponibili.Anche l’esperienza politicamente dittatoriale e d’inte-grazione coatta del fascismo fu irrimediabilmente tra-volta insieme con la Monarchia sabauda con la scon-fitta italiana nella Seconda Guerra mondiale.Quest’ultima - che fu la logica conclusione e punizio-ne di una politica di aggressione e di espansionismo

fondati entrambi sulla propaganda ideologica e suuna crescente esaltazione propagandistica di asseritevirtù civilizzatrici, imperialiste e guerriere assuntequali componenti qualificanti dello Stato italianonella sua versione più radicale, compiuta e nazionali-sta - fu una catastrofe di dimensioni davvero epocalisul piano morale, ideale e materiale sia per i singoliche per l’intera società.La “terza integrazione” - quella democratica e repub-blicana - si costruì sui principi e gli ordinamenti pre-visti dalla nuova Costituzione formale che, dalla suaentrata in vigore (1948) ad oggi, è stata per larghissi-ma parte inattuata e, spesso, addirittura tradita. Percontro anche questa “integrazione repubblicana”assunse subito e di fatto come sua bussola una sortadi filosofia perenne della continuità storica delloStato italiano. Invece di rappresentare discontinuità erottura con un passato politico in cui c’erano nonpochi motivi di disonorevole vergogna, sul piano delleviolazioni delle libertà e dei diritti, la nuova legalitàrepubblicana non seppe fare di meglio che abbarbi-carsi a quanto di meno vecchio e di più funzionale erastato radicato nell’organizzazione dello Stato, ossiaall’eredità del fascismo. Con il risultato che essa sisviluppò fragile e chiusa, conservando gelosamente edutilizzandoli quotidianamente apparati burocraticiarroganti ed inefficienti, leggi antiliberali in materiadi diritti civili e dirigistiche in economia e relazionisociali, filosofie pubbliche centralizzatrici, autorita-rie, omologanti e corporative. In questo modo e conquesta totale assenza di coraggio civile la Repubblicaconcentrò in sé la somma di tutte le eterogenee e,troppo spesso, fallite esperienze del passato politicosia monarchico che fascista. L’assenza di libertà nellapolitica e la mancata attuazione di una vera “integra-zione comunitaria”, libera, consensuale e condivisanel quadro di un moderno, giusto e democraticoStato di diritto, era il difficile ma non certo impossi-bile obiettivo che la Repubblica – terza versione delloStato italiano in meno di un secolo di vita unitaria –doveva affrontare e risolvere. Ciò purtroppo non èavvenuto e la situazione di profondissima crisi in cuiè immersa la politica a noi contemporanea registraun terzo, inequivocabile fallimento. Va in particolaresottolineato che il nuovo regime politico a base parti-tica dichiarò in ogni modo di volere rifiutare i motiviideologici del patriottismo ottocentesco e del nazio-nalismo fascista. Si trattava di una posizione com-prensibile in quanto rispecchiava le convinzioni ideo-logiche e di rifiuto dell’eredità risorgimentale e post-risorgimentale dei partiti largamente maggioritari, laDC ed il PCI, con un consenso complessivo di oltre il70% dei voti espressi da un elettorato che si recavaallora alle urne in misura superiore al 90%. Tuttaviaquesta politica che sostituiva all’identità “nazionale”quella “ideologica” dal punto di vista dell’organizza-zione dello Stato democratico e della sua legittima-zione seppellì unicamente le forme simboliche e mar-catamente retoriche di quello che ancora era rimasto

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Il parlamento di Chignolo

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(ed era poco) dell’identità nazionale italiana nella ver-sione ottocentesca e, poi, fascista. Ma nei fatti istitu-zionalmente rilevanti la democrazia repubblicana abase partitica restò anch’essa più fedele che mai aldogma ed alla prassi della continuità dello Stato. Inquesto modo essa ha accettato senza alcun beneficiod’inventario tutte le eredità cumulate dal 1861 ed hamancato il suo obiettivo principale di rinnovamento eriforma.

4. L’unione della Padania come primario obiettivo

Di fronte ad una simile crisi etica e politica si sta oraaffacciando l’ipotesi di una crisi produttiva e socialeancora più grave. Non va mai dimenticato che se nel1998 il “Sistema Italia” è stato al sesto posto mon-diale quanto a Pil globale questo risultato si è verifi-cato unicamente grazie alla elevata produttività dellaPadania. Tuttavia l’Italia è oggi relegata ad un preoc-cupantissimo venticinquesimo posto – rispetto aiventinove Stati dell’OCSE - quanto a sviluppo produt-tivo. Questa posizione, aggravata da una disoccupa-zione giovanile altissima e da una elevatissima dena-talità, è la conseguenza complessiva di tutte le disfun-zioni politiche ed istituzionali che si sono cumulatenell’ultimo decennio di mancate riforme costituzio-nali e di mancata liberalizzazione della società e del-l’economia. A questo punto tutti coloro che formanoquello che si configura ormai con piena legittimitàcome un vero e proprio, anche se assai articolato edifferenziato (talora addirittura caotico), “Movimentoper la Padania”, hanno più che mai doveri imprescin-dibili di chiarezza e di rigore nel fissare i punti fermie le prospettive strategiche che propongono e voglio-no discutere con l’opinione pubblica allo scopo diottenerne un attivo consenso che serva a segnare unavigorosa e decisa reazione alla morsa che ci sta pro-gressivamente uccidendo. Il “Movimento per laPadania” deve, perciò, avere oggi più che mai lamaturità, il coraggio e la forza di volgere “in positivo”quanto di negativo sta in forme sempre più accelerateaccadendo nella politica e nella vita sociale ed econo-mica italiana. Per farlo deve, almeno a mio parere,avviare un urgente aggiornamento ed un rigorosoapprofondimento delle sue stesse esperienze. Devepossedere in massimo grado memoria storica nonsolo attenzione alla quotidianità politica; deve saperescrivere, diffondere e propagandare con forza le pro-prie idee e le proprie proposte. Se si logorerà, invece ecome troppo spesso sta avvenendo, in disquisizionibizantine, nella spirale di una cultura chiusa e prote-stataria, è probabile che esso perda di ruolo e di forza,il che sarebbe un grossissimo guaio per tanti onesticittadini ancora animati da forti e sinceri sentimenticivili. E’ trascorso poco più di un anno da quando il LiberoParlamento della Padania riunito in seduta plenarianell’antico Castello pavese di Chignolo Po approvò

all’unanimità e dopo un intenso lavoro di elaborazio-ne e molte discussioni assai accese (talora roventi etalaltra assai dialettiche) un sintetico quanto impe-gnativo documento di progettualità politica rivolto aduna ragionata e seria chiarificazione concettuale sullaPadania; un documento significativamente titolato“Patto d’Unione”.E’ bene, infatti, ricordare che in Italia mai prima diallora un movimento politico e d’opinione era riusci-to a coinvolgere con continuità tanta gente, tantaintelligenza, tanta passione e così varie esperienzeumane e culturali su un terreno – come quello dellaformulazione e discussione dei principi politici e dellearchitetture costituzionali - che non è certo abitual-mente praticato nella storia e nella esperienza politi-ca sia italiana che padana. I Popoli padani e alpini, avvezzati da centinaia e cen-tinaia di anni a subire imposizioni e vessazioni auto-ritarie, spirituali, culturali ed economiche di ognitipo, grazie all’azione di rottura avviata politicamentedalla “Lega Nord” e poi, grazie, a questo originaleimpegno di studio e proposta del Libero Parlamentodella Padania ed a quello delle energie individuali ecollettive così liberate e canalizzate, hanno iniziato adacquisire la coscienza e la consapevolezza di esseretra loro collegati da un comune destino. Quest’ultimoè sintetizzato proprio in quella dichiarazione di prin-cipi, valori e di interessi che sono compiutamenteespressi dal “Patto d’Unione” e che indicano come laPadania non sia più un “sogno” - reazione ed evasio-ne contro la tristezza dei tempi oscuri che ci affliggo-no ma che non ci devono piegare - ma che abbia ini-ziato ed essere soprattutto un “primario obiettivo” digrande attualità ed un “progetto politico” di lungadurata per Popoli e Terre fieri delle proprie identità ediversità ma accomunati da valori morali e da unacondivisa visione dell’autonomia degli individui edella società. Principi, idee, anche ed ovviamenteinteressi materiali riguardanti sia la vita quotidianadel presente che del futuro, segnano l’insuperabiledifferenza che esiste tra il Movimento padanista etutti gli altri partiti o movimenti.Non c’è dubbio che possiamo ben dire che nella deva-stante crisi di civiltà che ormai sta soffocando l’Italiapolitica e l’organizzazione del suo Stato accentrato edautoritario solo la formazione di uno scenario deltutto nuovo e capace di esprimere volontà, energia edunione com’è la Padania - la quale prima di ogni altracosa ha assunto il volto e la realtà di una “Comunitàdi spiriti, di memorie e di sentimenti” - può ormaigarantire una bussola sicura di libertà e di civile svi-luppo per il presente ed il futuro. Penso in modo par-ticolare alle più giovani generazioni che solo in que-sto scenario della Padania libera, comunitaria e plu-ralista - che è, quindi, un impegno di vita, di respon-sabilità e dignità - potranno trovare il senso indivi-duale e sociale di un avvenire diverso e migliore daquello che si è ormai affacciato al nostro orizzonte.Ma nessun destino oscuro è ineluttabile se gli uomini

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e le Comunità in cui vivono sanno esprimere tutte leforze positive che possiedono. E non dimentichiamo mai che la prima grande e posi-tiva reazione è nelle idee, nella cultura e nelle energi-che volontà degli uomini. Per questo motivo ritengo che, pur con tutti i suoilimiti, dopo questo notevole sforzo collegiale diimmaginazione creativa e di studio espresso dalLibero Parlamento sia del tutto inutile riproporre,come sento più volte fare anche in ambienti padani-sti, quesiti del tipo: “Che cos’è la Padania?” o peggioancora: “Esiste la Padania?”.Sul piano teorico come su quello dei “fatti”, dei “dati”storici, culturali, antropologici, psicologici, sociali edeconomici, il “Patto d’Unione” ha già dato con mas-sima chiarezza una risposta positiva e compiuta.Vorrei sottolineare che la Padania così concepita erappresentata appare una realtà davvero capace diessere – se adeguatamente ed intelligentemente risve-gliata, stimolata, motivata e riportata a responsabilitàe spirito d’iniziativa di individui e di Comunità – lafonte primaria di una enorme quanto sottovalutataenergia positiva e di una altrettanto enorme forzaetica e di volontà.Questo aspetto che – per chiamarlo con il suo nome –va detto apertamente spirituale, culturale e volontari-stico, appare come del tutto preliminare rispetto aqualsiasi pur importante elaborazione politica e giuri-dica. Non si può, infatti, costruire alcunché di nuovoe di soddisfacente sul piano sociale se non si parte davisioni radicalmente nuove dell’uomo e delle sueforme di vita interiore e morale per disegnare poi leforme conseguenti della organizzazione sociale edistituzionale che è pur sua.

5. Disegni costituzionali per la “Padania-Istituzione”

Piaccia o meno la Padania è, dunque, ormai un“fatto” posto alla coscienza comune e da essa, almenoper una parte, accettato. Un “fatto” sicuramente emo-zionale e, in una certa misura, anche traumatizzanteper molti ma, in ogni caso, di natura assai complessae duratura. Un “dato”, comunque, esistente e benverificato - proprio per la stretta connessione chepone tra valori, ideali ed interessi - e che è precisomerito della “Lega Nord per l’indipendenza dellaPadania” avere promosso e sostenuto con ideazioneinnovatrice e con gli strumenti della democrazia. Misembra opportuno sottolineare – anche se qui non miè possibile sviluppare in dettaglio l’analisi che hosopra abbozzato - che la “Questione padana” ormaidefinitivamente posta in questa forma è destinata adassumere sempre più un suo carattere specifico chenon può non condurre nel tempo a coerenti conse-guenze politiche e costituzionali. Mi riferisco, indi-pendentemente dagli esiti e dalle vicende contingentio elettorali, alla solidità delle ragioni di coloro cheaffermano la soggettività politica distinta ed autono-

ma della Padania rispetto alle forme materiali e domi-nanti della statualità italiana. D’altronde si tratta diun processo che non è affatto nuovo sotto il profilostorico. Esso è esattamente avvenuto quando intempi e con soluzioni diverse si sono imposte e sonostate risolte in forme diversificate nel nostro secoloaltre “Questioni” di autonomia e, molto spesso, anchedi autentica sovranità. Solo per fare qualche esempiolimitato all’Europa ed a partire dalla separazione dellaNorvegia dalla Svezia (1905) e dalla formazione deidue attuali Stati indipendenti: separazione dellaPolonia, ,Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania dallaRussia a seguito della rivoluzione del 1917 e forma-zione dei relativi Stati sovrani; formazione in tempidiversi di: Repubblica d’Irlanda; RepubblicaCecoslovacca (poi dal 1993 divisa nelle due entitàsovrane della Repubblica Ceca e di quella Slovacca);Repubblica di Croazia; Repubblica di Slovenia, ecc. Sipuò anche continuare menzionando altre soluzioni diautogoverno come: l’istituzione delle ComunitàAutonome della Catalogna, delle Canarie, ecc. ; laAutonomia Fiamminga e Vallona nella trasformazio-ne federale del Belgio; la recente “devolution” di pre-rogative della sovranità del Parlamento britannico alnuovo Parlamento della Scozia; l’autogoverno locale,più limitato rispetto a quello scozzese, del Galles edell’Irlanda del Nord.Il problema che la storia pone e che, poi, la politicacon le sue mutevoli e non mai lineari procedure cercadi risolvere, in modo più o meno pacifico e più omeno soddisfacente, sta nell’indubitabile insorgenzadi simili “Questioni” che è ormai del tutto insufficien-te (anche se può essere chiarificatore ed utile) defini-re “nazionali”. In realtà si tratta di processi assai piùcomplessi- e che si complicano sempre più con l’ag-grovigliarsi ed il sovrapporsi delle questioni socialisottostanti - come documenta l’intera storia delNovecento. L’avvio, comunque, di simili processi hasempre origini in premesse culturali, psicologiche edi principio coniugate strettamente e passionalmentecon il rifiuto dell’ingiustizia, della negazione dellelibertà e dell’oppressione sociale ed economica. Il Libero Parlamento della Padania ha ritenuto ancheche si potesse dotare questo composito e molto rami-ficato, aggregato di energie, volontà, forze e capacitàche costituisce la “ Comunità / Sistema Padania” diun adeguato, libero, democratico ed, al suo interno,davvero autonomistico, innovativo e riformatore ordi-namento costituzionale ed istituzionale. A completa-mento della formulazione dei principi espressi dal“Patto d’Unione” e sotto il profilo dell’architetturadell’ordinamento politico (che possiamo considerarecome rivolto soprattutto a disegnare forme macro -costituzionali per la “Padania – Istituzione”) c’èstato il lavoro condotto per nove mesi dal LiberoParlamento. Attraverso di esso sono stati prospettaticertamente alcuni profili importanti e significativi,anche se non ancora definitivi e fondamentali comequelli contenuti nel “Patto d’Unione”. Infatti la pro-

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blematica riguardante l’ordinamento generale delleistituzioni costituzionali è stata già affrontata – masolo con risultati per ora parziali - a Chignolo Pomediante la predisposizione da parte del LiberoParlamento di due bozze di disegni costituzionaliimpostati rispettivamente: l’uno in senso confederalee l’altro in senso federale. Si tratta, almeno a mioparere, ancora di abbozzi progettuali di interessanteed utile sollecitazione intellettuale, culturale edanche scientifica ma non ancora elaborati in formadefinitiva. Documenti utili ma senz’altro aperti anco-ra a molte discussioni e ad ulteriori approfondimentirivolti a ricercare ulteriori ed originali apporti diriflessione. Questi documenti andranno, quindi, svi-luppati perché possano giungere alla loro completa emobilitante efficacia sia sul piano delle progettualitàpolitiche che delle architetture e delle soluzioni tec-nico – giuridiche. Il problema che il “Movimento perla Padania” deve, quindi, affrontare e risolvere si puòcompendiare ora nel quesito complessivo così formu-labile: “Come possiamo garantire l’organizzazionedella “Comunità/Sistema-Padania” entro un nuovoordinamento costituzionale coerente con i principi ele proposte politiche contenute nel “Patto d’Unione”e, conseguentemente, come possiamo far sì che que-sto nuovo ordinamento costituzionale e politicopadano assicuri il massimo di libertà, di pace ed ilmassimo di sviluppo culturale, civile ed economico aisingoli cittadini coniugandolo con la piena attuazio-ne di un’organizzazione costituzionale e politica cherealizzi autonomia, sussidiarietà, sicurezza ed effi-cienza per tutte le Comunità territoriali?”.Dopo avere affermato - con gli atti ed i primi progettidel Libero Parlamento che ho richiamato - la prioritàstrategica di costruire la “Istituzione - Padania” persorreggere e rafforzare tutte le potenzialità della“Comunità/Sistema-Padania” penso che occorra ini-ziare a precisare “come” assicurare sul piano del dirittoquesto processo di radicale passaggio dall’attuale ordi-namento italiano alla nuova soggettività della Padania.Il problema è di come garantire alle Comunità padane- che sono territorialmente pluricentriche; cultural-mente e socialmente pluraliste; politicamente poliar-chiche, ossia portatrici di proprie originali ed autono-me volontà politiche - quel dovuto e massimo sviluppoculturale, civile ed economico coniugato con la pienaattuazione di un’organizzazione costituzionale e politi-ca fondata su autogoverno, autodeterminazione, parte-cipazione, sussidiarietà, sicurezza ed efficienza pertutte le Comunità territoriali stesse.

6. Riflessioni e proposte per la transizione

Per avviare un’azione rivolta a dare una risposta allasomma dei problemi indicati occorre porsi la questionegenerale che il Libero Parlamento della Padania non harisolto, né era suo compito farlo: “Come attuare latransizione dall’attuale ordinamento italiano ad unmodello diverso e che risponda ai principi ed agli inte-

ressi contenuti nel “Patto d’Unione ?”. E’ infatti eviden-te che essendo i Comuni, le Province e le Regioni cheformano la Padania parte integrante dell’ordinamentodella Repubblica Italiana è necessario elaborare un per-corso costituzionalmente corretto e democraticamentelegittimo per operare l’avvio di questa vera e propriatransizione dal centralismo attuale alla riorganizzazioneautonomistica e federativa dei poteri territoriali che nelloro insieme formano la Padania.Per contribuire a chiarire come si potrebbe risolverequesta questione richiamo di seguito a questo scritto icontenuti integrali della “Proposte di LeggeCostituzionale d’iniziativa popolare” e che riguardanola piena attuazione dell’art.5 Costituzione ed una radica-le riforma dell’intero Titolo V (Le Regioni, le Provincie,i Comuni), Parte II (Ordinamento della Repubblica),artt. 114 -133 della Costituzione. Si tratta di un disegnolegislativo di portata costituzionale che investe e coin-volge tutte le autonomie comunali, provinciali e regio-nali e che prevede anche l’istituzione delle ProvincieAutonome. Una progettualità per la transizione elabora-ta nell’ambito delle Provincie a maggioranza leghista epadanista di Bergamo e di Vicenza le quali hanno datovita a due autentici “laboratori” di carattere scientifico eculturale oltre che politico ed istituzionale allo scopo diformulare una precisa risposta a taluni dei quesiti costi-tuzionali che oltre mezzo secolo di democrazia incom-pleta non hanno mai né affrontato né risolto.La “Proposta di Legge” studiata sin dal 1997-1998 aBergamo è stata formalizzata ed ha avuto il sostegnoattivo di circa 70mila bergamaschi. Essa ha concluso ilsuo iter (Legge 25 maggio 1970,n.352) ed è stata asse-gnata in data 20 maggio 1999 alla Prima Commissione(Affari Costituzionali) del Senato come “Disegno diLegge Costituzionale n.3994”. La procedura popolareè, invece, ancora in corso a Vicenza (che l’ha avviato dueanni dopo Bergamo) e, comunque, questa seconda“Proposta di Legge” è analoga a del citato “Disegno diLegge Costituzionale n.3994”. Specifiche relazioni edifferenziati studi preliminari e di fattibilità sulla tra-sformazione dell’attuale sistema - che è autonomisticosolo sulla carta ed embrionale sul piano istituzionale -in un autentico ordinamento di autonomie finalizzatealla istituzione del federalismo padano sorreggono ledue iniziative legislative di carattere costituzionale che,a pieno titolo, si inseriscono nella ormai vasta proget-tualità padanista; in particolare in quella elaborata informe organiche e strategiche dal Libero Parlamentodella Padania.Vi sono stati ampi consensi a questa proposta ma anchediversi dissensi. Mi sembra che tutto questo sia ovvio elogico giacché ogni progettualità per affermarsi deveprocedere attraverso critiche ed aggiustamenti di pro-spettiva. Tuttavia poiché nei confronti di questa propo-sta mi sono assunto – e mi assumo naturalmente per ilpresente ed il futuro - l’intera ed esclusiva paternità del-l’ideazione e della stesura (mentre per gli studi prepara-tori vi è stato un fervido quanto pluralista concorso diesperti e studiosi sia sotto il profilo scientifico che deiconvincimenti politici) devo dire francamente che mi

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sembra sia stato limitativo parlare solo di “ProvinceAutonome” giacché il “Disegno di Legge Costituzionalen.3994” se riguarda in forme molto innovative e rifor-matrici certamente le attuali Province, dedica tuttaviagrande attenzione anche al ruolo ed ai poteri deiComuni e, soprattutto, a quelli delle Regioni.Questo approccio è tipico della “ingegneria gradualista”della quale ho parlato in apertura di questo scritto (pf.1.Una strategia per le riforme) perché parte dallaCostituzione vigente, dall’ordinamento di diritto delquale siamo pur sempre cittadini sovrani, per saggiarese essi sorreggano un’ipotesi fattibile “di transizione”ad un assetto autonomistico e di autogoverno delleComunità territoriali fondato sul principio europeo dellasussidiarietà. La risposta alla luce della normativa costi-tuzionale non può che essere positiva.Considerando, inoltre, che questo processo ha tutte lecaratteristiche di quella “democrazia ascendente” checostituisce uno dei postulati del libero sviluppo dellavita civile e partecipata “alla padana” che sono stati dise-gnati dal Libero Parlamento, si può aggiungere che seesso non è ancora la realizzazione della “Padania–Istituzione” è, però, sicuramente una corretta e preci-sa prefigurazione di come la Padania potrà configurarsiliberamente e in forme federaliste al suo interno.Aggiungo che oggi una vera e propria elaborazione dot-trinale riguardante questa forma di urgente transizioneappare più che mai necessaria nel momento in cui èfuori discussione che la costruzione della “Padania-Istituzione” avrà luogo unicamente in forme democrati-che, legali e non - violente.Sul piano dottrinario - giuridico e su quello dell’indiriz-zo filosofico - politico è stato affermato innumerevolivolte nel corso dell’ultimo mezzo secolo che laCostituzione della Repubblica Italiana ha nel principioautonomistico generalizzato - solennemente affermatocome fondamentale nell’articolo 5 della Costituzione - ilsuo essenziale e più originale connotato teorico ed ilsuo massimo e vincolante precetto normativo finalizzatoa legittimare e rendere effettiva una incisiva e davveroradicale riforma dell’ordinamento e della stessa naturadello Stato. Questo principio caratterizza dal 1 gennaio1948 la Carta costituzionale e politicamente, addirittura,contrappone il nuovo e diverso modello statuale in essadisegnato al centralismo che, come abbiamo visto, hastoricamente ispirato e dominato con continuità inin-terrotta ogni fase della costruzione nazionale italiana edei suoi sviluppi sin dal 1861. Il principio costituzionale“d’autonomia” non rappresenta, quindi, un generico evago “indirizzo programmatico”, una dichiarazione pro-pagandistica di buone intenzioni politiche, ma costitui-sce, invece, una norma primaria compiuta ed obbligan-te che non solo deve essere applicata a tutte le autono-mie territoriali locali (regionali, provinciali e comunali)ma che deve avere anche piena vigenza per una parteconsiderevole delle attività e funzioni dello Stato siasul piano legislativo che dell’organizzazione degli ufficie dei servizi. Il principio autonomistico, l’autonomiacome la chiama la Costituzione, ha perciò contempora-

neamente il connotato sia di un valore politico fonda-mentale che di una norma di carattere precettivo ,ossiaimmediatamente ed integralmente obbligante il legisla-tore ordinario (“il Parlamento”) che è sempre subordi-nato ai dettati costituzionali.Personalmente ritengo che ogni corrente (e ricorrente!)discorso di “ingegneria costituzionale” o, se si preferi-sce, di “tecnologia legislativa”, vuoi in materia di orga-nizzazione dei poteri o, vuoi ancora di più, nella delica-tissima materia della legislazione elettorale che materia-lizza e rende possibile qualsiasi forma di “sovranitàpopolare”, sia allo stato della situazione politica ed isti-tuzionale italiana una pura e semplice perdita di tempo.E’, infatti, ormai evidente ed acquisito alla comune con-sapevolezza che il sistema costituzionale dellaRepubblica è bloccato ed inattuato da mezzo secolo eche la Costituzione vera ed autenticamente vigente nonè quella teorica e scritta bensì quella “materiale” , unacostruzione incoerente, sgangherata e di puro potere,non fondata, quindi, sui valori ed i principi solennemen-te proclamati nella Costituzione “formale”. Questa“Costituzione materiale” alla fine nient’altro è se nonl’eredità plumbea, conservatrice, immobilista che ci staalle spalle; il retaggio dei tre falliti processi di “integra-zione nazionale”.Data una simile situazione è conseguente che solo for-tissimi, coraggiosi e costanti impulsi di discontinuità edi autentica frattura che procedano dal popolo - attra-verso l’uso accorto e ben mirato dell’art.71,commasecondo Costituzione ( iniziativa legislativa diretta deicittadini) - possono ormai ridare piena legittimità esenso compiuto e concreto all’impegno politico ormaideclinante e ad un rinnovato interesse da parte dei citta-dini alle cose pubbliche. Una simile azione di mobilita-zione civile costante e vigile può concorrere sul pianodelle idee (che alla fine sono più forti degli intrighi delpotere) a contrastare il disastroso stato delle cose che cista alle spalle e quello che ci è ora sotto gli occhi.Vi sono nella Costituzione del 1948 pochissimi orienta-menti e precetti che possano avviare una transizioneurgente quanto necessaria dal “vecchio” che offende edumilia al “nuovo” che apre alla speranza ed all’ottimi-smo della ragione e della volontà. Occorre saperli indivi-duare ed usare contro un “sistema politico” ed un ordi-namento costituzionale “materiale” che hanno ucciso lapolitica e si apprestano ora a fare la stessa cosa con lelibertà. Ma la legalità vera è dalla parte di chi vuole rifor-mare presto e bene, dalla parte del “Movimento” che haper primario obiettivo la Padania ma che non trascuragli obiettivi tattici ed intermedi ; come le iniziative legis-lative popolari per la “devolution” secondo il “modelloscozzese” e l’istituzione del Ministero per gli AffariSettentrionali. I citati “Progetti di legge” dei popoli ber-gamasco e vicentino - che si basano su quei pochissimiprecetti della vigente Costituzione che abbiano in séalmeno una componente di libertà politica e di respon-sabilità individuale e comunitaria – indicano un percor-so reale e possibile che, in ogni caso, il pluralismo istitu-zionale della Padania non potrà ignorare.

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Saggio sulle costituzioni padanedi Antonio Zòffili

a somma degli eventi che si sono avvicendati nel corso dei secoli riesce a definire il profilo storico di un Popolo e a condizionarne il destino.

Per questo, è dovere del costituzionalista prendereinnanzitutto in esame il susseguirsi delle umanevicende: sulla base di queste, e delle risultanti dedu-zioni connotative di genti e paesi, scriverà gli articolidella sua Carta. Ecco il punto di partenza per dare adun Popolo una forma di Stato ed una forma diGoverno che perfettamente gli convengano.Così ho fatto. Quanto ho scritto, quali che siano il suovalore e il suo peso, nasce dalla storia e tiene conto,umilmente, dei suoi ammaestramenti e della suanecessità in quanto “fondamento empirico di certez-za, somma di esempi, scienza che a volte sembra siidentifichi con la statistica”. Se avessi preteso di elu-dere questo passaggio obbligato, segnato dai sacrificianche estremi di coloro che hanno perseguito il benesupremo della Libertà, avrei prodotto un documentopretenzioso e debole. In una parola, astorico. Il miomodello di Federazione, oltre ad essere profondamen-te diverso da quello confederativo, lo sopravanza.Questa convinzione si sostanzia in tre saldi presuppo-sti: l’Unione, la Libertà e la Sovranità popolare, che,anzichè contrastarsi, si integrano e rafforzano vicen-devolmente.L’Unione nasce da un’esigenza ineludibile: quella diconservare e difendere la Libertà e le singole autono-mie. Ogni entità territoriale, dal Comune allaNazione, trova nell’Unione il consolidamento dellapropria sovranità, la tutela dei propri interessi, la sal-vaguardia della propria identità e il rispetto delle pro-prie minoranze. Ciò avviene perchè l’Unione, nata dal basso e quindidai singoli cittadini, ha una salda base sociale: nascedal Popolo ed è del Popolo. “L’Unione non deve tra-sformare l’uno nell’altro, ma, per così dire, aprire deipassaggi dall’uno all’altro”. Ogni potere costituziona-le, sia delle singole Nazioni che dell’Unione FederalePadana, deriva dalla Sovranità popolare (Art. 4, 1°paragrafo). Tutto il contrario dell’Unità, che, sempreimposta dall’alto e da una volontà politica, spiana lastrada al centralismo. Proprio perchè intimamenteconiugata con la Libertà, l’Unione, contemplando lafacoltà di recedere, potrà non essere, necessariamen-te, perpetua. Nulla di negativo in questo concetto,che, confinato nella sfera delle possibilità, diventa -secondo ogni logica deduzione - ipotetico o addirittu-

ra velleitario, stante la già declarata e incontrovertibi-le sinergia delle singole parti nel concorrere alla for-mazione di quell’organismo comune che, nato e ali-mentato dalle pluralità, ne rappresenta la più saldatutela. Gli ordinamenti federativi sono generalmente caratte-rizzati dall’essenzialità sia dello organismo comuneche delle singole parti. Dal momento che l’organismocomune è costituito da tutte le parti, la facoltà direcedere dovrebbe depauperarlo del suo carattereessenziale e indispensabile.In effetti, ciò si verificherebbe soltanto parzialmente econ conseguenze assai minori per l’Unione che perl’entità secessionista. La prima conserverebbe, infatti,pressocchè intatta ogni sua valenza; la seconda, puressendo strutturata secondo i principi della più com-pleta autonomia (Artt. 3 e 4), semprechè intenzionataa conformarsi a detti principi, si vedrebbe privata del-l’aiuto coordinato e collegiale dell’Ordinamento unio-nista in merito alle competenze di cui all’Art. 11. Si immagini un sintagma, inteso sia in un contestoletterario che militare, vale a dire come entità ele-mentare sia di una frase che di un esercito: avulso dalsuo contesto, perde, nel primo caso, molti dei suoisignificati; nel secondo caso, rischia di soccombere,se determinato a combattere, o di finire, prigioniero odefezionista, nelle file avversarie.Prende forma così un concetto denso di coraggiosa ecosciente esaltazione, che fa capo a quella “Lega d’a-micizia fraterna”, che, di fatto, potrebbe appropriarsidei contenuti, delle finalità e finanche della denomi-nazione della mia Carta costituzionale.In questo ambito compiutamente pattizio, e quindifederale, viene superato per pregnanza di significati lostesso modello americano. E viene avallato come inti-mamente federativo un principio, quello della reces-sione, di per sé antitetico ad un ordinamento federale.La facoltà di recedere rende l’Unione ancora più sen-tita, più salda, in quanto la pervade di Libertà. UnaLibertà sostenuta dal raziocinio e non dalla licenza,dalla volontà consapevole di un Popolo che ricorre all’iniziativa referendaria in caso di recessione (Art.2),rifiutando di considerare questa scelta alla stessa stre-gua di un diritto “che non puo’essere sottoposto adalcuna restrizione o eliminazione”. L’Art.6 dellaCostituzione confederale asserisce quest’ultimo con-cetto pur avendolo precedentemente smentito: comepuo’infatti, una procedura, ancorchè non “rinforzata

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o aggravata” esimersi dal rispetto di ben preciseregole?Il modello di Federazione è, come dicevo all’inizio,diverso e superiore rispetto al modello diConfederazione. Si può realizzare allorché coincida-no due volontà solo apparentemente contrapposte: lavolontà di Indipendenza e la volontà di Unione.Rappresenta la convergenza del pluralismo e dell’au-tonomia nell’Unione, intesa come tramite di rafforza-mento reciproco grazie alla coordinata collegialitàdei dispositivi ordinamentali. Occorreva ritrovare, tratante diversità, un interesse comune, capace di chia-mare a sé e riunire tutti gli uomini, in modo di for-mare una forza imponente. Se tutti abbiamo un inte-resse comune, la Libertà, il rinnovamento procederàsolo per quel fine che accomuna tutti, e ognuno sub-ordinerà il suo interesse particolare a quello genera-le, nella piena consapevolezza che da quest’ultimodipenderà la piena realizzazione del primo.Sarebbe stato poco appagante e, comunque, restritti-vo, agganciarsi a un patrimonio ideologico preesi-stente e cercare di risolvere l’urgenza drammaticadelle nostre realtà con l’alchimia di formule desuntedalla molteplicità di consolidate correnti filosofiche,politiche ed economiche.Niente di tutto questo.Gli elementi, o meglio presup-posti, dai quali sono partito - l’Unione, la Libertà e laSovranità popolare - si impongono con la forza di unpostulato: benchè ricorrenti nella storia dell’Umanitàe in gran parte del pensiero filosofico, rivestono nellamia Carta significati nuovi e del tutto originali.L’Art.1, connettendo intimamente tra loro i tre ele-menti, sancisce un dato di fatto incontrovertibile. “LaPadania è un Unione...”. Nulla di impositivo in questoesordio, bensì la libera volontà di Popoli sovrani diopporsi al dramma politico, alla catastrofe economicaed alla contaminazione etnica, volute da un regimecentralista, che prima ha reso sudditi quei Popoli edora li vuole schiavi.“Roma è più forte di noi, perchè Roma è UNA e noisiamo MOLTI”.“Dobbiamo ricordarci della nostra storia e deglierrori che i nostri Popoli hanno commesso in passa-to ... Fu la coscienza di essere divisi tra Popoli fratellia far perdere il proprio orgoglio ai nostri antenati”. Oggi, la libera Unione è l’unico mezzo per non soc-combere alle forze della mafia politica del meridiona-lismo e dell’Immigrazione. Come esplicitato nelPreambolo, i Popoli della Padania riconoscono l’ur-gente necessità di unirsi in nome del più alto signifi-cato della Libertà: Unione e Padania sono inscindibili.Si leva il vento di una sfida audace e determinata: unvento più impetuoso di quello che, nell’aprile del1167, avvolse la Lega Lombarda, stabilita “con obbli-garsi sotto forte giuramento di difendersi l’un Popolol’altro”, ma limitata dall’ultima clausola: “salvatamen Imperatoris fidelitate”.Nella Carta confederale non si avverte l’immanenzadel pericolo e il suo progressivo aggravarsi: i suoi

contenuti meglio si adattano a una situazione di sta-bilità fluttuante o tale, comunque, da non stimolarel’impegno congiunto verso un fine supremo ma,piuttosto, la velleità delle singole entità comunitariedi fronteggiare gli eventi secondo il loro arbitrio nel-l’illusione di perseguire in tal modo la Libertà. Dalsuo Art.1 traspare, infatti, la preoccupazione di esal-tare al massimo grado la Libertà, condizionando, incerto qual modo, l’Unione con un attributo - “volon-taria” - che apparirebbe del tutto pleonastico, inquanto naturalmente insito nelle connotazioni “libe-re e indipendenti” delle Comunità. L’effetto è,comunque, discordante: l’Unione ne esce sminuita e,conseguentemente, la Libertà non può che soffrirne.Ancora: il fatto di non identificare la Padania con laConfederazione ridimensiona la pregnanza sia dell’u-na che dell’altra, limitandone gli ambiti e le finalità.Siamo stati investiti di un compito: preparare unostrumento idoneo ed efficace, di pronto impiego per imomenti critici che stiamo vivendo. La Padania, maicome ora, deve riassumere in se’tutti i suoi requisiti,e soprattutto quelli politici al di là di quelli mera-mente geografici. Partire dal presupposto che nontutte le Comunità aderiscano al Patto non solo nongiova alla validità ed alla credibilità del progetto, ma -ciò che più conta- non deve indurre a pensare che laPadania sia altro se non quell’Unione di Comunità, oanche quell’unica Comunità il cui Popolo, per ragio-ni naturali, storiche, identitarie, etniche, politiche,culturali e socio-economiche abbia il coraggio e ladeterminazione di riscattarsi dall’attuale condizionedi sudditanza. D’altra parte, come ho già detto, ilnostro doveva essere un lavoro concreto e non unsaggio accademico. In quest’ottica ho ritenuto digran lunga preferibile evitare una visione di saporeidealistico o, comunque, non rapportata all’intrinseca“fisicità” della problematica, così come è e cosi comeci appare.Da tempo infinito s’è arpeggiato sul tema dellaLibertà.Moltissimi hanno la Libertà sulle labbra, molti lahanno nella testa, pochissimi nel cuore. La Libertànon può e non deve essere soltanto intesa come unqualcosa di talmente immenso da diventare incom-mensurabile e di così sublime da diventare invisibilee inconsistente, quindi, sovrannaturale: si rischiereb-

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CarloCattaneo

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be di non poterla riempire di contenuti. E’questo ilmale più grande che s’accompagna ad una concezionetroppo astratta della Libertà e che la toglie propriomentre pretende di darla. La Libertà è veramente talee, quindi, il maggiore in assoluto dei beni, in quantopuò generare altri beni, come il civile consorzio, labuona amministrazione, il benessere sociale ed eco-nomico.I Popoli non sempre sanno cos’è la Libertà: imparanoa conoscerla e ad amarla in quanto amano questi benie a essi aspirano. E poichè appare chiaro che laLibertà non è un’idea bensì un sentimento, occorrefarla assaporare ai popoli coi fatti e non tentare didimostrarla ricorrendo ai teoremi. Ma il vero amoredella Libertà non nasce soltanto dal desiderio dei beniche essa genera. Non sempre la Libertà s’accompagnaal benessere, che, anzi, può non esserci o essere limi-tato, nelle fasi di transizione conseguenti a un gover-no dispotico. Un benessere che, sia pure in determi-nate contingenze, può essere garantito - per assurdo -soltanto dal dispotismo.“Chi cerca nella Libertà altra cosa che la Libertàstessa è fatto per servire”.Il desiderio di Libertà sfugge ad ogni analisi: certiPopoli lo perseguono con ostinazione sopportandopericoli e miserie perchè lo considerano come il piùprezioso dei beni. Altri Popoli lo cedono in cambio delbenessere che la Libertà ha loro procurato: non sonopiù liberi perchè, sciagurati loro, hanno perso il desi-derio di esserlo. Si tratta di un desiderio affascinantee sublime, che provano soltanto coloro che sonodegni di riceverlo nei loro cuori. Incomprensibile peri pusillanimi e i mediocri, che mai l’hanno provato,nè mai lo proveranno. E c’è ancora da chiedersi dadove nasca, in quali sentimenti si radichi e da qualitragga vita quell’amore di Libertà che ha semprespronato il genere umano alle più grandi impresedella storia. Non va confuso con quell’amore diIndipendenza, in genere poco durevole, di certi Popolimal governati, che desiderano governarsi da sè: nonsi tratta di amore per la Libertà, ma soltanto di odioverso il despota. Al contrario, i Popoli nati per essereliberi odiano, nella loro intima essenza, i mali dellaservitù. Proprio alla stessa maniera che amano i benidella Libertà.Il concetto di “unanimità”, così come espressonell’Art.5 della Carta confederale, mal si concilia conquello di Libertà. Com’è possibile che si rinvenga una“totale concordanza di idee, opinioni, aspirazioni,desideri e simili” in “quell’informe amalgama di qual-che saggio e molti sciocchi”, che potrebbe essere desi-gnata a costituire un qualsiasi consesso? E se quelconsesso fosse composto soltanto di saggi, costoro lapenserebbero tutti allo stesso modo o non piuttosto inmaniera ancor più discordante, in quanto addestratialla consuetudine della critica e della discussione?Mi sia concessa una digressione storica, essenziale allacomprensione dei processi evolutivi del mio progetto.Farò riferimento all’America e al suo modello plurali-

stico di democrazia, nato dalla Rivoluzione del 1774ed ispirato a quei principi troppe volte traditi, inseguito e sino ad oggi, nei confronti di altri Popoli. Laclausola dell’unanimità, paralizzando qualsiasi deci-sione importante, rischiò di condurre al disastro ed alcompleto fallimento la Guerra d’Indipendenza ameri-cana (1774 - 1781). Nel 1780, si poteva credere che gliInglesi fossero vittoriosi, tanto che, venuto a cono-scenza dell’occupazione di New York, Horace Walpolecosì si esprimeva: “ Noi consideriamo l’America comeormai atterrata ai nostri piedi !”.La Confederazione era in preda al caos. Gli Stati nondavano più alcun credito ad un CongressoContinentale che, ridotto all’impotenza, s’abbandona-va nelle mani di intriganti e di politici settari. Letruppe, disgustate da un governo imbelle e senzafede, disertavano in massa. Fu soltanto grazie ai25.000 Francesi di Rochambeau e di De Grasse, e noncerto allo sparuto contingente di 7.000 Continentali,che il genio strategico di Washington, coadiuvato daLa Fayette, riuscì a intrappolare Cornwallis aYorktown e, costringendolo alla resa, a por fine vitto-riosamente alla guerra. Ma una volta terminato losforzo militare, gli Americani rischiarono di venir tra-volti dal disordine e dall’anarchia. Il Congresso dellaConfederazione, privo di un vero e proprio potere,paralizzava tutte quelle decisioni che erano essenzialinon solo allo sviluppo ma anche alla vita degli Stati.Sommosse, ammutinamenti e rivolte si susseguironosino al 1788, anno di entrata in vigore della nuovaCostituzione, integralmente rinnovata e di tipo fede-rale. Si trattava di creare un Ordinamento governa-mentale sufficientemente forte per difendere e tutela-re gli Stati, ma non così forte da sminuirne le rispet-tive autonomie: di far convergere, cioè, gli Stati conl’Unione.I Padri Fondatori, ispirati da Locke e da Montesquieu,riuscirono a realizzare questo straordinario progetto,creando, al di sopra degli Stati, che mantenevano laloro completa autonomia, un Ordinamento eletto dalPopolo ed espressione della sua sovranità.Contemplare l’unanimità nelle deliberazioni equivalead ammettere una generalità e una omogeneità chemal s’accordano con la libera espressione del pensieroindividuale.L’unanimità crea, inevitabilmente, l’uniformità e sva-luta le minoranze, a difesa e a salvaguardia delle qualinon sussisterebbe più alcun organismo autonomo edindipendente.“La Libertà illimitata di contraddire e disapprovare èla condizione senza cui non potremo mai stabilireun’opinione sicura”.Pur di non arroccarmi sulle posizioni estreme di unindividualismo reciso, ritengo a malapena accettabile- e soltanto perchè inevitabile e anche meno inibitricedella libera espressione- quella sorta di coercizioneche viene esercitata secondo il criterio della maggio-ranza da ogni Governo liberale e democratico. Nonsempre ci troviamo di fronte a verità matematiche, a

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proposito delle quali l’unanimità è scontata e ovvia.In ogni altra materia, dove possono - e devono- esi-stere opinioni divergenti, la verità “dipende dall’equi-librio che può stabilirsi tra diversi sistemi contrad-dittori”.Per non incorrere nel pericolo di creare l’uniformitàche svaluta le minoranze e, in genere, ogni valenzaidentitaria, occorrono due requisiti indispensabili, laLibertà e la flessibilità dell’Ordinamento statuale,“dalla cui unione nascono il vigore individuale e ladiversità multiforme che, combinati, creano l’origi-nalità”.E veniamo, ora, all’Art.4 della Carta confederale, checosì esordisce: “Le Nazioni sono depositarie dei pote-ri...” A titolo puramente accademico, l’entrare cosìdecisamente nei diritti degli Stati membri configurauna norma del più schietto Federalismo: in concreto,lascia campo libero a più di una critica. Innanzitutto,il principio di Nazione detentrice dei poteri non puònon evocare quella “divinizzazione” della Nazionestessa e, per estensione, dello Stato, che fu l’obbietti-vo principale del giacobinismo e, rispettivamente,dell’idealismo tedesco.“La Nazione può tutto da sola, ha il potere cheavrebbe il genere umano, se una sola Nazione, unsolo governo reggesse il mondo...la minoranza èsempre colpevole quand’anche abbia ragione moral-mente”. Così si esprimeva, nel 1792, Rètif de laBretonne, omuncolo di lettere e omuncolo politico.Troppo spesso un sistema politico piace non tantoperchè ritenuto vero e degno di fiducia, ma proprioperchè piace e, piacendo, seduce: ciò si verifica quan-do il suo primo imperativo è politico, quando esalta idiritti rispetto ai doveri e quando, infine non rappre-senta una stimolo per la coscienza ma una lusingaper l’orgoglio. Desmoulins, “enfant terrible” dellaRivoluzione francese, affermava: “La nostraRivoluzione, puramente politica, ha le sue radici nel-l’egoismo e nell’amor proprio di ciascuno, dalla cuicombinazione nasce l’interesse generale”.Il concetto di Nazione, ricorrente anche nell’Art.11 -esoltanto due volte nell’intera Carta confederale-, sicontrappone a quello di Comunità, presente in bendieci Articoli. E’inoltre collegato al concetto di pote-re. Ne deriverebbe, alquanto evidente, la volontà dienucleare dal contesto confederativo un’entità bencontraddistinta da connotazioni statuali diverse perconsistenza e valenza aggregativa rispetto a quelleascrivibili alle più volte nominate Comunità.Nella Carta federale, il concetto di Nazione, chiara-mente definito nei primi due Articoli, è ricondotto, aldi là dell’ètimo e nello spirito del “Patto d’UnioneFraterna”, a un complesso d’individui che hanno lacoscienza di un patrimonio comune: nasce dalPopolo, così come “tutti i poteri costituzionali deriva-no dalla Sovranità del Popolo”. Inoltre, “ogni entitàterritoriale, dal Comune alla Nazione”...”detiene econserva”, nell’ambito delle proprie competenzegovernamentali, una dignità e un’autonomia parita-

rie nei confronti di qualsiasi altra Comunità e finan-che dell’Unione Federale Padana. (Art.4).Appaiono, in quest’ultima enunciazione, compiuta-mente definiti i significati e le finalità insiti in unavisione profondamente innovatrice e schiettamentepattizia del principio di sussidiarietà.Non vengono nemmeno sfiorati i concetti -peraltrospuri- di “esecutività” e di “cooperazione” delFederalismo germanico, che sottende la trasforma-zione dei Länder in entità gregarie o, comunque, vin-colate da obblighi nei confronti dell’Unione; vieneintegrata e inequivocabilmente chiarita la visione, inproposito, del Trattato di Maastricht, che, nel 2°Comma del suo Art.3B, rischia di destrutturare lecompetenze delle entità territoriali, in ossequio ad unprincipio di utilità comunitaria.Ed è proprio dalla contrapposizione -e dallo scontro-di questi Articoli delle due Carte costituzionali, edalla diversa derivazione e attribuzione dei “poteri”,che prende forma e consistenza il principio cardinedella Sovranità popolare.Con alcune puntualizzazioni.Gli uomini di questo Popolo sovrano sono quelli, incarne e ossa, che vivono e lavorano in Padania :uomini pensanti e operanti e non entità metafisichedi un popolo immaginario partorito dalla DeaRagione o plasmato dai totalitarismi del XX secolo. Innessuno dei tredici Articoli della Costituzione confe-derale è nominato il Popolo. Sono nominati i cittadi-ni. Erroneo, ingenuo e non privo di pericolositàsarebbe il considerare un’unica sovranità: quella delcittadino.Un cittadino detentore di sovranità -e non disposto acederla- è, secondo la logica più elementare, unpotenziale tiranno.“Sappiate che voi siete dei re e più che dei re. Nonsentite la sovranità che circola nelle vostre vene?”.Ecco un eloquente esempio dell’esiziale esaltazionegiacobina, in stridente contrasto con la lucida edarmoniosa visione di Althusius, che, circa due secoliprima, così si esprimeva: “La Sovranità appartieneunicamente alla comunità del Popolo ed è inaliena-bile”. Un cittadino costretto o indotto a cedere la pro-pria sovranità si sentirà sempre o decaduto o defrau-dato o sminuito.Nella migliore delle ipotesi, si sentirà scontento e dis-illuso. Tutto questo, nell’assenza di un’enunciazionedoverosa e prioritaria in merito a un principio coagu-lativo: la Sovranità popolare. Non intesa, sia ben chia-ro, come concezione astratta di un ideale ugualitario,come aspetto negativo di un valore meramentenumerico, come “anonimato aritmetico di votanti,fonte meccanica e praticamente irresponsabile dellalegislazione e dell’attività politica di un paese” e,quindi, “cagione di impotenza, di incapacità costrut-tiva, che è germe fatalmente produttore di rinnovatatirannide”.L’Ordinamento federale realizza compiutamente laseparazione dei tre Poteri - Legislativo, Esecutivo e

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Giurisdizionale- affidati, rispettivamente, alCongresso, al Direttorio, ai Giudici e ai PubbliciMinisteri eletti direttamente dal Popolo.Non altrettanto chiare appaiono le finalità delConsiglio e dell’Assemblea della Confederazione. Alprimo, che dovrebbe configurare “l’Organismo diret-tivo”, e quindi esecutivo, vengono attribuite le funzio-ni elencate nell’Art.5, mentre la seconda sarebbedeputata ad emanare “regolamenti in ordine all’attua-zione” delle funzioni suddette (Artt.5 e 11).Innanzitutto, trattandosi di una Confederazione, unodei due Organismi apparirebbe superfluo.In secondo luogo, e pur volendo prescindere da una“schematica” divisione tra “Federazione” e“Confederazione”, non si comprende come a unOrganismo direttivo possano essere attribuite “fun-zioni” in determinati ambiti (difesa, rapporti esteri,eccetera) sulla base di semplici “regolamenti” delegatiall’Assemblea, che, in tal modo, non assurge alladignità di un Organismo legislativo.E a ben vedere, inoltre, l’Organismo direttivo confe-derale non può non apparire “bicefalo”, costituito,com’è, dai “governatori” e dai “presidenti di tutte leComunità confederate”. Il sovraccarico di mansioni, alivello di Comunità e di Confederazione, andrà inevi-tabilmente a discapito di un ottimale espletamentodellemedesime.Il Congresso dell’Unione Federale Padana è invece“competente ad esercitare funzioni legislative” in bendefinite materie, elencate nell’Art.11.E non stupisca l’elevato numero delle materie in que-stione. Sarebbe assolutamente errato intravvedere, inun’attribuzione di tal fatta, un impoverimento deipoteri e delle sovranità delle Nazioni federate.Tutt’altro.L’elenco delle competenze affidate al Congresso fede-rale, quale che sia la sua estensione, sta a significareun’espressione della libera volontà dei Popoli sovranidelle singole Nazioni. Quindi, anzichè partire dal pre-supposto che esistano ambiti riservatiall’Ordinamento federale, sono partito dalla convin-zione che esista una volontà di collaborazione e diaggregazione. Il grande risalto dato all’iniziativa refe-rendaria e la flessibilità della Costituzione garantisco-no lo strumento per poter ridimensionare, in ognimomento, le competenze e gli ambiti del Congresso.D’altro canto, è proprio la volontà di affrontare colle-gialmente il maggior numero possibile di problemati-che a far sì che l’Unione si rafforzi e, assieme a essa, siconsolidino l’autonomia, la Libertà e l’Indipendenzadelle singole Nazioni. E quanto più grande sarà ilnumero degli impegni e delle responsabilità affrontatidi comune accordo, tanto maggiori risulteranno lafiducia reciproca e la bontà dei risultati. Del resto,“tutti i poteri costituzionali derivano dalla Sovranitàdel Popolo”. Mentre la Commissione bicameraleromana era partita dallo Stato per arrivare ai Popoli,ho ritenuto di fare il percorso inverso. L’attenta lettu-ra dell’Art.4 della mia Carta costituzionale fugherà

ogni benchè minimo dubbio in proposito.Immaginiamo un insieme di popolazioni irredente,che, sfuggite all’oppressione ed insediatesi finalmentenei loro territori d’origine, debbano affrontare l’ur-genza delle necessità primarie e il pericolo delleaggressioni nemiche. Quale sarebbe il destino di quelnucleo di uomini che, da soli, volessero approvvigio-narsi di acqua, di cibo e di quant’altro è indispensabi-le alla vita quotidiana, opponendosi alle insidie inter-ne o, addirittura, affrontando, in condizioni di palesedisparità, la minaccia incombente delle forze esterne?L’Art.14 della Carta federale definisce l’organizzazio-ne popolare del sistema giudiziario: le cariche deiGiudici e dei Pubblici Ministeri saranno elettive, e,accanto al Magistrato, opererà una Giuria popolare.Nessun accenno, nella Costituzione confederale, aquest’argomento che riveste, oggi più che mai, unaeccezionale importanza. Non a caso, infatti, è previstala raccolta di firme per un Referendum popolareindetto dalla Lega Nord per l’Indipendenza dellaPadania e finalizzato all’elezione diretta, da parte delPopolo, dei Giudici e dei Pubblici Ministeri. In Italialo Stato di diritto, se mai è esistito, oggi non esistepiù. L’ha scardinato un esecutivo che legifera a colpidi decreti legge, decretazioni d’urgenza, deleghe com-missionate...Centinaia negli ultimi mesi! E, tra que-sti, la sanatoria per i clandestini: trecentomila deiquali, anzichè trentottomila, sono diventati “ospitiregolari” dell’italica penisola.L’Art.12 della Costituzione confederale esprime unprincipio, quello del controllo di legittimità costitu-zionale, che, inesistente nelle Confederazioni, è pre-rogativa degli Stati federali e unitari. Anche a questoproposito, il rilievo non è puramente accademico:tende a sottolineare l’evidente dissonanza tra unasconfinata e incoercibile volontà libertaria e l’esigen-za di una ben definita funzione ordinamentale intesaa garantire detta Libertà. Nelle “disposizioni generali” della mia Carta sonocontenuti, oltre ai principi fondamentali a garanziadei diritti e delle libertà individuali, anche le normeinerenti al rispetto delle connotazioni storiche, tradi-zionali ed identitarie dei Popoli padani. Aspetti, questiultimi, che risaltano in tutta la loro evidenza anchenel Preambolo. La Libertà e l’Unione tutelano e valorizzano le nostredifferenze. Le minoranze etnico-linguistiche di origi-ne padana e le lingue storiche di ogni Popolo hannodignità paritaria nei confronti, rispettivamente, deiPopoli delle altre Nazioni e della lingua ufficiale dellaPadania. Occorre far rivivere le nostre tradizioni e lenostre valenze identitarie, troppe volte obsolete emisconosciute, ancorchè saldamente radicate nelsuolo padano.Perchè parlare di “Municipio”, il cui odioso significa-to -”munera accipio”- evoca inequivocabilmente lacolonizzazione romana? Meglio, senza alcun dubbio,parlare di Comune. E,condizioni climatiche permet-tendo, perchè non convocare le sedute consiliari a

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cospetto del Popolo, nelle piazze, e le assemblee nelleaperte campagne, sull’esempio di quei Campi diMarzo e di Maggio longobardi, che diedero vita aimoderni Parlamenti? Sono queste le prime, pacificherivoluzioni da attuare in ogni Comune e in ogni ter-ritorio conquistato, dove il “Gastaldo” e il“Margravio” subentrano, di nome e di fatto, alSindaco e al Presidente di Provincia e assicurano invia prioritaria - e contro la volontà dei governatoriromani - casa e lavoro ai cittadini residenti.La Famiglia è considerata come il “nucleo costitutivodella Società padana”: una Società di Popoli che nonrecideranno mai le loro radici identitarie a favore diuna società multirazziale, sostenuta e perseguita,anche con i mezzi atroci di una guerra economica,dai potentati mondiali. Proprietà, lavoro e iniziativaprivata nell’impresa e nel mercato sono incentratinella più schietta ottica liberale e anti-monopolistica.Locke per primo pose la proprietà accanto alla libertàpersonale come anteriore a qualsiasi organizzazionesociale, e dichiarò “liberty and property” due dirittioriginari dell’uomo, affidati dall’uomo allo Stato sol-tanto in custodia e quindi inattaccabili: furono cosìgettate le basi di quella dottrina economica puramen-te individualistica, che trova oggi, nelle versatiliespressioni dell’operosa produttività padana, un tra-mite di efficace contrapposizione al mondialismo edalla globalizzazione dei mercati.Oggi, le piccole e medie imprese non sempre riesco-no a sopravvivere, sul suolo della Padania, al cappiofiscale romano. L’esodo all’estero dei nostri impren-ditori è imponente. Soltanto l’autonomia e l’autogo-verno, con la conseguente congrua disponibilità delleentrate tributarie territoriali, così come descritto edasseverato negli Artt.16 e 17 della Costituzione fede-rale, può risolvere l’estrema gravità di questa proble-matica.E’ciò che si sta perseguendo nelle nostre Provincepadane, mediante la proposta di un Progetto di Leggedi iniziativa popolare inteso a modificare il Titolo 5°della Costituzione in materia di autonomie provin-ciali e locali.Stiamo attraversando un periodo di transizione. Ilsogno padano ha incontrato nella moneta unicaeuropea il vero ostacolo alla sua realizzazione.Per ora, hanno prevalso gli interessi romani e dellegrandi “holdings” europee e americane: una Padanialibera e autonoma, finalmente sgravata dal problemameridionale grazie alla doppia moneta, sarebbe statapericolosamente competitiva su qualsiasi mercato.Stiamo risalendo la china. La marcia in avanti è piùfaticosa, anche perchè le insidie sono molte. Alcuni siarrestano, altri passano nelle file avversarie. Non cicuriamo di loro: si tratta di individui che hanno con-siderato l’ideale alla stessa stregua di merce da barat-to. Ma i più proseguono.Può accadere che ci si fermi o si arretri, ma solo perriprendere fiato e lena o per consolidare una posizione.

Ora sappiamo che il percorso da seguire, pur arduo, èrettilineo e non ammette deviazioni.Si chiama “Questione Settentrionale”. Strada facen-do, riconquistiamo il territorio e lo contrassegnamocon il frutto delle nostre libere istituzioni padane:amministrazione, scuola, lavoro, sanità...Non è solo la terra a fare la Padania. Tutto ciò che èmateriale è assolutamente insufficiente: sta a noiaggiungere l’anima.Non bastano le tradizioni, le etnie, la lingua, la reli-gione, il corso dei fiumi e la direzione delle monta-gne e delle colline: soltanto una grande aggregazionedi uomini, sani di spirito e generosi di cuore, puòcreare quella coscienza morale che si chiama PADA-NIA.La Padania è un’anima, un principio spirituale: è ilcomune possesso di una ricca eredità di tradizioni,unito al desiderio di vivere insieme, di continuare afar valere l’eredità ricevuta. La Padania è il puntod’arrivo di un lungo passato di fatiche, di sacrifici e didedizione: la si ama in proporzione ai sacrifici com-piuti e ai mali sofferti assieme, proprio come la casache si è costruita e che si lascia ai figli...Così come io amo questa mia modesta fatica, che, miauguro, possa un giorno non lontano tutelare laPadania, casa di tutti noi.

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI VARI • J. Locke, Epistola de Tolerantia, Awnsham e J.Churchill,London, 1689.• C.S. de Montesquieu, Lo Spirito delle Leggi, N. Conti, Firenze,1821.• R.Haym, W.Von Humboldt. Lebensbild und charakteristik,Berlin, I856; rist.1965.•H.D. Thoreau, “Disobbedienza civile” da The writings of H.D.Thoreau, Boston, 1906.• V.Cuoco, Scritti vari, Cortese e Nicolini, Bari, 1924.• A. Manzoni, Discorsi sopra alcuni punti della storia longobardi-ca in Italia, Fratelli Rechiedei Editori, 1873.• Stuart Mill, On Liberty, London, 1863.• A. de Toqueville, De la Démocratie en Amérique, M.Lévy Frères,Paris, 1868.• A. de Toqueville, L’antico regime e la Rivoluzione, U.T.E.T.,Torino, 1958.• H. Daine, Les origines de la France contemporaine, Hachette,Paris• N. Bobbio, M.Bovero, Modello giusnaturalistico e modello hege-lo-marxiano, Il Saggiatore, Milano, 1980.• G. Passerin d’Entrèves, La Dottrina del Diritto Naturale,Comunità, Milano, 1954.• G.H. Sabine, Storia delle Dottrine Politiche, Etas Libri, Milano,1978.• W. Wilson, Washington, Dall’Oglio Editore, Milano, 1959.• V.I. Comparato, Bodin, Il Mulino, Bologna, 1981.• G.Woodcock, Gandhi, Fontana-Collins, Londra, 1972.• G. de Montléon, I, 445, “Discours de Chalier” au Club céntral deLyon, 21 mars 1793.• U. Bossi, Uniti per la Padania libera, 3° Congresso Federale,Milano, 15 Febbraio 1997.

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Intervista ad Alessandro Stortidi Enrico Cernuschi

a poco più di un anno si sono di fatto chiusi ilavori del Parlamento della Padania. Con lastorica seduta del 12 luglio 1998, infatti,

l’Assemblea di Chignolo Po ha approvato i due testidefinitivi di costituzioni, la Carta Federale e quellaConfederale. Da quel giorno le porte del castellopavese non si sono più aperte, nè altre lo hanno fattoper ospitare nuove sedute. Neppure il prato diPontida, sede di una delle ultime riunioni, tenutasi il31 maggio ‘98, ha più accolto i deputati padani.In effetti il Parlamento verde è praticamente scom-parso dalle cronache politiche.L’esperienza di Chignolo è stata dunque una meteo-ra? Che ne è stato dei due testi costituzionali? Cosa èrimasto di quei nove mesi che sconvolsero, almenoun po’, la Padania?Siamo andati a parlare di questo e altro ancora conAlessandro Storti, deputato padano eletto nelle filedei liberali libertari ed estensore della CostituzioneConfederale.

Cominciamo dall’inizio. Come si arrivò alla stesu-ra e alla successiva approvazione di due differentitesti costituzionali?L’idea di produrre due Carte non fu preordinata findalla partenza dei lavori. Anzi, la decisione vennepresa per caso. Andiamo in ordine. Con le sedute ini-ziali, quelle della fine del ‘97, il Parlamento elesse alsuo interno sei comitati che si sarebbero dovutioccupare ciascuno dell’approfondimento di determi-nate tematiche. Contestualmente, la nomina da partedella Presidenza di una Commissione Tecnico-Scientifica, esterna all’Assemblea, avrebbe permessodi giungere ad una sintesi dei lavori dei singoliComitati, al fine di produrre un testo costituzionaleunico da sottoporre poi al parere del Parlamento.Questo era il cammino delineato in principio.Tuttavia tale percorso si incagliò all’inizio della pri-mavera, non appena il progetto definitivo dellaCommissione Tecnico Scientifica, presieduta dalProfessor Albertoni, venne presentato all’Assemblea.Il testo, incentrato sulle provincie come unità politi-che minime da federare, non fu in effetti di gradi-mento dell’aula, che di fatto lo respinse. In questasede non è possibile sviscerare i motivi di quella scel-ta, anche se si può dire, con buona probabilità, che laproposta della Commissione fu interpretata, da partedi molti deputati, come una imposizione o, almeno,

come una costituzione preconfezionata, non attentaai contributi sviluppati dai singoli comitati parla-mentari. Un giudizio simile non si discostava moltodalla realtà, almeno per quanto riguardava gli orien-tamenti scaturiti dal mio Comitato di appartenenza.

Ma per quale motivo si decise di stendere duediverse costituzioni?Lo “sdoppiamento” venne a seguito di un interventodi Umberto Bossi. L’ingombrante segretario dellaLega Nord, utilizzando come sempre la tribuna delParlamento come palco per comizi personali, decisedi intervenire anche a proposito del testo costituzio-nale elaborato dalla Commissione TecnicoScientifica. Bossi, per una volta davvero utile allacausa del Parlamento, bloccò l’iter altrimenti “blin-dato” della Carta piovuta dall’alto. Il leader leghistaparlò della necessità di arrivare a due alternative,l’Unione di Popoli e l’Unione di Nazioni. In veritàBossi mi diede l’idea di non saper bene ciò di cui par-lava. In effetti i termini da lui utilizzati erano logori evecchi, assolutamente inadeguati alle nuove teoriedel federalismo, rappresentate dal pensiero di teoricidel calibro di Elazar e Miglio e, in generale, dallacosiddetta scuola neofederalista. E’ molto probabile,comunque, che Bossi avesse deciso di introdurre neldibattito la distinzione popoli/nazioni per questionipolitiche interne alla Lega Nord.In effetti lo sdoppiamento venne repentinamenteinterpretato come lo strumento per incanalare lelatenti tensioni fra Liga Veneta da una parte e LegaNord dall’altra. Una costituzione in cui si fosse fattoriferimento alle nazioni si sarebbe dovuta meglioadeguare a una situazione di maggior autonomia frale leghe federate nel partito di Via Bellerio. Una Cartache, al contrario, si fosse fondata sui popoli, avrebbeforse rappresentato una Padania più unitaria e quin-di, di riflesso, una Lega maggiormente incentratasulla segreteria federale piuttosto che su una ampiaautonomia decisionale delle singole componentinazionali. Evidentemente si tratta di distinzioni chelasciano un po’ il tempo che trovano, e che soprattut-to dimostrano quanto malauguratamente venisserosovrapposti piani che si sarebbero assolutamentedovuti lasciare distinti: il partito politico secessioni-sta padano maggiormente rappresentativo da un latoe un’Assemblea di tipo parlamentare autoeletta eaperta a tutti dall’altro.

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I testi partoriti dal Parlamento della Padania parla-no però di “federazione” e di “confederazione”...E’ così. Dopo la bocciatura da parte di Bossi dellabozza prodotta dalla Commissione Tecnico-Scientifica, il Parlamento si indirizzò decisamenteverso la strada del doppio testo. La distinzione propo-sta dal segretario leghista venne però prontamentereinterpretata in quella, più facilmente intellegibileda parte di tutti, di “federazione”/”confederazione”.

Una distinzione che lei ha in più occasioni dichia-rato di non condividere...Sì. Se parlare di popoli e nazioni voleva dire, in termi-ni giuridici, parlare pi˘ o meno del sesso degli angeli,la situazione non mutava di molto con la nuovadistinzione. Qui però è bene aprire una parentesi,affinchè il discorso sia chiaro e comprensibile. E dicosubito che bisogna fare un piccolo sforzo per togliersialcune convinzioni preconcette, retaggio di un vec-chio modo di interpretare lo Stato.La distinzione fra federazione e confederazione è ilfrutto di una visione teorica distorta che ha volutodefinire il fenomeno federativo come una forma delloStato unitario. Secondo tale approccio si definisce“federazione” un’entità statuale unica all’interno dellaquale è possibile distinguere sottoentità dotate di ungrado consistente di autonomia in vari campi dell’in-tervento pubblico. Di contro, con l’espressione “con-federazione” si suole indicare un soggetto politico ditipo comunitario fondato su di un patto o legamereciproco fra entità statuali che rimangono distinte e,soprattutto, indipendenti. In concreto il problemaprincipale che una siffatta teoria pretende così dirisolvere è quello della secessione. Secondo i fautoridi questa impostazione teorica, infatti, il diritto disecessione potrebbe certamente essere riconosciutosoltanto alle comunità (stati) facenti parte di unaconfederazione, dovendosi invece usare altri criterinel caso una richiesta di distacco sorgesse all’internodi una regione facente parte di una “federazione”.Secondo alcuni, addirittura, il diritto di recesso dauna unione federale è inesistente tout court. Ciòsignifica che la secessione può avvenire solo di fatto ocomunque prevalentemente con atti di natura politi-ca non giuridicamente e proceduralmente riconduci-bili al patto federale che si vuole sciogliere.La scuola neofederalista, a cui ho accennato in prece-denza, respinge recisamente distinzioni di questotipo. Secondo i più autorevoli studiosi un patto o èfederale o non lo è. Punto e basta. Ed è proprio ildiritto di secedere e di affrancarsi dal patto stesso chefa da cartina di tornasole per valutare la natura auten-ticamente federale o meno di una unione che tale dirsi voglia.

Fermiamoci un istante, Storti. Lei dice che, insostanza, non può esistere una distinzione teoricafra confederazione e federazione. Almeno non seentrambe presentano caratteristiche autenticamen-

te federali. Eppure lei è stato proprio l’estensore diuna delle due costituzioni partorite dal Parlamentodella Padania. Vuole forse dirci che non vi è alcunadifferenza fra la “bozza Storti” e la “bozza Zoffili”?Certamente no. Fra il testo confederale e quello fede-rale esistono profondissime differenze, sia formali chesostanziali. Tali distanze mi portano a dire, con asso-luta tranquillità, che soltanto la Costituzione che ioho avuto l’onore di redigere è definibile come autenti-camente federale. Ritengo infatti che il testo elabora-to dal collega Zoffili non possa essere realmente rap-presentativo di una coerente impostazione federalistadel progetto padanista.

Da cosa nasce un giudizio così severo nei confrontidella Costituzione federale di Chignolo Po? Perchèessa solo nominalmente può essere definita “fede-rale” secondo lei?La sua domanda ci riporta necessariamente a quantosi stava dicendo precedentemente a proposito deicaratteri che differenziano una costituzione federaleautentica da una che tale non è (pur definendosi talecomunque, anche se a questo punto soltanto su unpiano meramente nominale).Abbiamo detto che il diritto di secessione è il princi-pale discrimine. Non è un caso che nel testo di Zoffilila possibilità di secedere sia limitata (e non si trattadella versione più restrittiva, poichè altre peggiorativeerano state prefigurate, a riprova di uno spirito nonautenticamente federalista diffuso fra i promotoridella opzione cosiddetta federale).Tuttavia non è certo solo per questo aspetto che misento di definire non federale il testo approvato dalParlamento. In generale è tutto l’impianto della costi-tuzione in oggetto a evidenziare caratteri di tipo cen-tralista. In primo luogo la Carta non viene definitacome contratto aperto fra indefinite comunità, bensìcome patto già chiuso e prestabilito fra “nazioni” pre-ventivamente individuate e classificate. Ciò denotache alla base della Costituzione pseudofederale diChignolo Po vi è una visione di tipo organicista evagamente giacobina (etnicisti e statalisti nella storiasi trovano spesso, quasi sempre, anche se passandoper differenti sentieri). Che senso ha dire che laPadania è una Unione Federale fra Lombardia,Veneto, eccetera, quando è impossibile sapere preven-tivamente quali aree di tali regioni sarebbero prontead aderire concretamente alla federazione padana?In secondo luogo la Costituzione di Zoffili riproponeacriticamente l’impostazione sociale dello Stato. Siparla di diritto alla salute, di diritto all’istruzione, diriconoscimento del diritto di culto (“L’UnioneFederale Padana consente...”). Insomma, siamo inpresenza di una entità politica che si attribuisce lafacoltà di entrare nella vita dei singoli individui per“garantire” e “promuovere”: il tutto, naturalmente,con leggi e tasse.La falsa federazione disegnata da Zoffili èsostenuta daun folto gruppo di deputati (e mi è parso anche da chi

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ha “diretto” - o tentato di dirigere il Parlamento)ripropone, sostanzialmente, il vecchio Stato naziona-le basato sul nefasto principio della sovranità, ovverosul potere di governare coercitivamente una popola-zione risiedente sul territorio che è fisicamente con-trollato dal Governo stesso.

Lei sembra essere molto critico nei confronti delriconoscimento dei diritti sociali in ambito costitu-zionale.Io sono fermamente contrario all’intervento di qual-siasi potere pubblico nell’ambito della vita sociale. Inuna parola sono contrario allo Stato, in quanto strut-tura che pretende di programmare e regolamentarel’esistenza di cittadini singoli e comunità in virtùdella sola forza militare che possiede, grazie alla qualecontrolla il territorio su cui quei cittadini e quellecomunità risiedono.Lo Stato che siamo abituati a conoscere non nasce dalconsenso, bensì dalla forza. I servizi che offre nonsono il frutto di una contrattazione, bensì della sceltaunilaterale dei governanti. Le regole che pone nonprovengono da accordi fra tutti i partecipanti, bensìdalla volontà di una maggioranza che inevitabilmentetende a opprimere una minoranza. La Costituzioneche ho scritto parte propriodall’idea di superare questa vecchia impostazione. Siprevedeva addirittura di far firmare la Costituzionecome un contratto a ogni singolo cittadino che voles-se aderire alla Confederazione padana. Questa splen-dida idea, elaborata dal giurista Guglielmo Piombini,non è stata purtroppo sufficientemente approfonditain ambito parlamentare, anche per il colpevole silen-zio che la Presidenza dell’Assemblea e la Commis-sione Tecnico Scientifica hanno calato sulla maggio-ranza dei documenti discussi in seno al ComitatoPermanente A, brillantemente diretto dal deputatoPapadia e dai suoi vice Rossetto, Cantù e Gastaldi - miperdoneranno gli altri colleghi per non averli citatima occorrerebbe troppo spazio, quindi mi limito acoloro che hanno ricoperto incarichi direttivi -.

Per tornare alla Costituzione non-federale diChignolo Po, va detto che le innumerevoli competen-ze qualificanti lasciate all’intervento degli organismicentrali testimoniano, in ultima istanza, la naturaprofondamente non contrattuale del testo elaboratoda Zoffili. Il fatto che la Carta sia modificabile a mag-gioranza e non all’unanimità dimostra proprio chenon si è voluto predisporre un contratto, bensì unanormale vecchia costituzione in cui il popolo è uno(quello padano e non quelli delle singole comunitàaderenti al patto federale), la legge è una (la legitti-mazione finale proviene dal centro, non vi è vera con-correnza istituzionale), la “nazione” è una.Secondo la Costituzione non-federale di Zoffili,Formentini, Gnutti e Leoni potrebbe verificarsi unavicenda di questo tipo: il Veneto chiede, poniamo nel2005, la secessione e non la ottiene poichè “soltanto”il 55% degli = elettori si è espresso favorevolmente; ilVeneto si ripropone di chiedere una seconda volta ildistacco ma deve aspettare il 2008 (tre anni) per indi-re un nuovo referendum; nel frattempo, però, laCostituzione viene modificata (anno 2006), con refe-rendum generale indetto in tutta la Padania, in sensopiù centralista: l’articolo che permette la secessioneviene eliminato dalla Costituzione... Inutile dire che aquesto referendum i Veneti hanno votato al 90% NO.

Torniamo alla questione dei due testi. Finora lei hacercato di spiegarci perchè il dualismo federali-smo/confederalismo è fittizio. Eppure lei stesso haaccettato di stendere la Costituzione confederale incontrapposizione a quella federale. Ci siamo forsepersi qualche passaggio?La decisione di accettare la inesistente distinzioneteorica proposta dalla Presidenza del Parlamento evotata dagli stessi deputati è scaturita da alcune sem-plici considerazioni. Perchè, per prima cosa, avreidovuto rifiutare la possibilità di dare un contributotanto importante, pur non condividendo l’impostazio-ne teorica del progetto? Agendo come ho agito, hopotuto mettere la mia firma su un testo che mantienecomunque il suo valore simbolico, nonostante la tri-ste “chiusura” del Parlamento. Inoltre, e questo èforse il motivo principale che mi ha portato ad accet-tare l’incarico di redigere la Carta confederale, horitenuto utile sfruttare l’opportunità fornitadall’Assemblea di poter elaborare una vera costituzio-ne di stampo federalista. Credo che, con il senno dipoi, Bossi e la Presidenza del Parlamento non avreb-bero certo acconsentito all’idea di produrre due testi.Avrebbero molto probabilmente preferito avere unaCostituzione sola, naturalmente molto simile a quellavotata dai gruppi di Formentini, Gnutti e Leoni o aquella elaborata dalla Commissione TecnicoScientifica. Non per il valore “rivoluzionario” di queitesti, che reputo scarso, bensì per evitare che in senoal Parlamento sorgesse un vero dibattito e, con esso,inevitabili distanze fra singoli deputati. La mia sceltadi accettare il dualismo, che io stesso ho inizialmenteosteggiato per le ragioni teoriche precedentemente

Thomas Jefferson

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esposte, si è rivelata vincente. Grazie al sostegno ditanti coraggiosi e intelligenti colleghi, sono riuscito aspaccare i gruppi preconfezionati all’internodell’Assemblea creando l’unica vera “frattura” cheavesse senso: liberali libertari e sinceri autonomisticontro statalisti di varia estrazione. Naturalmente frai molti che hanno sostenuto la Costituzione di Zoffilivi sono anche persone che sarebbero potute tranquil-lamente appartenere al primo gruppo. Tuttavia lepoche possibilità concrete di dibattito e i ristrettitempi imposti dalla Presidenza, oltre ad una certadose di prudenza presente in alcuni, hanno impeditoche attorno al testo confederale (cioè autenticamentefederale) si riunissero più deputati. Ho consideratoun successo coinvolgere la maggioranza dei veneti eun gran numero di altri indipendentisti: pare che unautorevole persona con incarichi di grande responsa-bilità all’interno del Parlamento abbia detto che iltesto confederale ha causato la scissione fra LigaVeneta e Lega Nord. Inoltre penso che, all’alba delladeriva nazionalsocialista del maggior partito (ex)secessionista padano, la Carta confederale abbiadimostrato come non esista soltanto un separatismoetnicista e veteronazionalista, ma anche uno forte-mente antistatalista, liberale e libertario, vicino insostanza agli ideali politici racchiusi nei testi delcostituzionalismo americano, e in ispecie nel Bill ofRights jeffersoniano.A questo punto poco importa l’aver dovuto “subire”la falsa distinzione Federazione/Confederazione: chiha letto i testi sa che quello confederale significa veroautogoverno e vera libertà. In una parola, vero fede-ralismo.

Che cosa può dirci in conclusione dell’esperienzadel Parlamento della Padania? La ritiene ormaidefinitivamente conclusa o pensa che ci sia ancoraspazio per questa istituzione sui generis?Mi pare che si possano elencare alcuni fatti.Innanzitutto il Parlamento ha spaventato moltissimoil sistema politico e istituzionale italiano. Non sonosoltanto gli anatemi e le minacce precedenti al 26ottobre 1997 a dimostrarlo. Il silenzio dei massmediae delle forze politiche in generale ha di fatto circon-dato, dopo il suo insediamento, l’assemblea diChignolo Po. Le poche cronache e gli scarni com-menti si sono concentrati prevalentemente sulle sor-tite di Bossi, quasi sempre relative a vicende politichedel tutto estranee ai lavori del Parlamento. La stampae gli intellettuali non hanno mai cercato di indagaresulle profonde differenze esistenti fra i vari gruppi dideputati; se un lavoro del genere fosse stato fatto, ilmondo dell’autonomismo e del secessionismo padanoavrebbe riservato minori sorprese. E’ un fatto certoche le spaccature che hanno segnato l’ultimo annoerano tutte ben presenti nel Parlamento dellaPadania ed è un fatto altrettanto certo che l’affossa-mento sostanziale dell’Assemblea pavese è stata lagoccia che ha fatto traboccare il vaso.

Mi sento di dire, in conclusione, che il Parlamentodella Padania è stata un’arma potenzialmente formi-dabile ma utilizzata nel modo peggiore da chi ha pre-teso di maneggiarla in via esclusiva. Oggi purtropponon vedo spazi di movimento per un’istituzione tantooriginale. Soprattutto perchè ha prevalso un’idea diPadania di tipo organicista (etnie, popoli, tradizioni,eccetera) e non consensuale e volontaria. In sostanza,secondo me e secondo i miei amici libertari, laPadania avrebbe potuto esistere anche con la procla-mazione di indipendenza e secessione dallo Stato ita-liano di una sola vallata bergamasca; la Padaniasarebbe automaticamente divenuta una piccolaAmerica nel Vecchio Continente, cioè un Paese che siforma progressivamente, contrattualmente e sullabase di istanze antagoniste nei confronti dello Stato edell’intervento pubblico di qualsiasi potere governati-vo.Sfortunatamente le cose non sono andate così eall’interno del movimento autonomista ha avutoindubbiamente la meglio una visione di tipo ottocen-tesco, tendente a interpretare la Padania come unaltro Stato nazionale, magari anche federale a parole,ma di fatto basato sulle classiche strutture istituzio-nali che ben conosciamo.

Vuole dire che fra le due Costituzioni ha “vinto”quella federale e con essa lo schieramento cheall’interno del Parlamento l’ha sostenuta?Non esattamente. Mi sembra che le due Carte nonsiano state più di tanto prese in considerazione, non-ostante i discorsi retorici dei “gestori”dell’Assemblea. Certo, quando parlo di una Padaniavecchio stile la vedo ben riprodotta nel testo costitu-zionale cosiddetto federale. Ma penso che la “pigriziateorica” manifestatasi nella difficoltà a confrontarsicon un nuovo modo di interpretare i rapporti fraindividui e istituzioni pubbliche, fra società e Stato,sia qualcosa di molto diffuso sia nella popolazionepadana che nella militanza politica autonomista diogni livello.

Un’ultima domanda. Cosa c’è nel suo futuro politico?Intendo abbandonare la politica attiva. Credo di averdato abbastanza ai miei concittadini. Mi pare che neipadani prevalga sempre un utilitarismo miope emasochistico. Le vicende storiche che vanno dalRisorgimento al fascismo sono quanto mai esemplari.Che dire ad esempio del fatto che verso la finedell’Ottocento i milanesi (e non solo loro) chiedevanola secessione dall’Italia e la costituzione di uno Statodi Milano e poi, nel giro di 20 anni, erano diventatitutti, o quasi, fascistissimi? I nostri concittadinihanno un grosso problema: non sanno mai conqui-starsi la libertà e tenerla con le proprie mani; preferi-scono piuttosto ricorrere a padroni sempre piùdistanti che facciano tacere l’odiato vicino. 150 annifa Lombardi e Piemontesi hanno costruito l’Italia,per poi ritrovarsi prefetti e burocrazie meridionali in

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casa. Fino a qualche mese fa la stragrande maggio-ranza dei padani nutriva fiducia cieca nel processo diunificazione europea; le direttive e gli altri regali deitecnocrati di Bruxelles stanno già risvegliando qual-che coscienza. Resta comunque l’ONU da trasformarein Stato mondiale... Dunque per me che ho come piùgrande sogno quello di avere due figli che siano citta-dini americani, i padani sono ancora troppo europei.E non ho intenzione di perdere altro tempo con chisa solo sbattere la testa contro il muro, senza pergiunta trarne insegnamento.La libertà ce la si conquista innanzitutto singolar-mente e nel privato quotidiano, come sanno farePadovan e gli impavidi della Life. Non servono partitiper distribuire posti di lavoro parassitari, ma associa-zioni di difesa per liberarci dallo Stato. Ogni centime-tro di proprietà liberata dall’invadenza statale e dei

poteri pubblici è prezioso. Non servono grandi pro-getti se la vita quotidiana è resa di giorno in giornopiù difficile dalla presenza di leggi, tasse e burocrati.Non ha alcun senso rivolgere la propria attenzione agrandi e invisibili (e forse inesistenti) nemici quandoil primo vero torturatore è fra noi, protetto da cari-che, divise, armi, caserme e leggi, che gli danno ildiritto di controllarci, espropriarci e terrorizzarci.Non vuol dir nulla conquistare cariche pubbliche sepoi esse servono soltanto per aumentare il numerodelle norme e il livello della tassazione, come hannofinora fatto regolarmente un gran numero di sindacie deputati leghisti. Lo Stato è il nemico, il poterepubblico è il nemico, e non lo si può abbattere occu-pandolo. O almeno non solo occupandolo. Ma questaè un’altra storia.

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Perché anche in Padania è necessaria una Dichiarazione dei Diritti

di Carlo Stagnaro

“Non chiederti quello che può fare lo Stato per te,chiediti che cosa lo Stato ti sta facendo”,

David Friedman

Introduzione: la Dichiarazione di IndipendenzaGli Stati, per loro stessa natura, tendono sempre adingrandirsi e ad estendere i propri ambiti di compe-tenza, fino ad arrivare a livelli inauditi di intromissio-ne nella vita privata dei cittadini: è questo, ad esem-pio, il caso dell’Italia, che quanto a “elefantiasi buro-cratica” non è molto distante dall’Unione Sovieticadei tempi d’oro. In Italia è regolamentato, pianificatoe tassato praticamente tutto, dal numero di negozi diuno stesso tipo che possono esserci in una città alledimensioni dei sanitari, dall’utilizzo del territorio alletransazioni commerciali, fino ad arrivare a situazioniparadossali come l’IVA su merci prodotte da aziendestatali (in sostanza lo stato “tassa se stesso”).Di questo pericolo si era già accorto, due secoli orso-no, Thomas Jefferson, teorico liberale e padre dellaRivoluzione Americana. A dire il vero, delle concreteminacce poste dallo Stato alle libertà individualiaveva già parlato, tra gli altri, John Locke, che perprimo teorizzava in maniera organica - tanto da esse-re universalmente considerato il padre del liberali-smo classico - l’esistenza di diritti naturali inviolabilie la non – divinità dei governi: questi non erano,secondo Locke, istituzioni “calate dall’alto” e quindiinevitabili, come si credeva, ma piuttosto nascevanoda un “patto sociale” tra cittadini che accettavano didelegare alcune proprie libertà a rappresentanticomuni preposti alla loro tutela. Ma Jefferson perprimo tolse queste argomentazioni da un ambitostrettamente filosofico e ne fece la base della propriateoria politica, con tutto quello che una tale sceltapoteva comportare.Fu così, da una simile applicazione della teoria allaprassi, che nacque la Dichiarazione di Indipendenzaamericana del 1776, vero e proprio vademecum perogni sincero liberale: nella Dichiarazione vengonoinfatti fissati in maniera chiara e sintetica tutta unaserie di paletti che lo Stato non può oltrepassare, e lacui violazione da parte della monarchia inglese con-cede piena legittimità alla rivolta delle tredici colo-nie. Natan Schachner, uno dei tanti biografi diJefferson, in un suo scritto afferma che “dal punto di

vista letterario, dell’articolazione strutturale, dellacadenza concatenata, e anche come ricettacolo difrasi magiche ed immortali che bruciano nella mentee cantano nel cuore, la Dichiarazione d’indipendenzanon ha eguali nella storia politica dell’umanità”. Ineffetti il saggista ha perfettamente centrato la sostan-za della Dichiarazione, e ne ha chiaramente messo inluce l’enorme portata ed importanza: essa costitui-sce, al di là del proprio significato contingente, unesempio per gli indipendentisti di tutto il globo. Sispiega così anche l’importanza che le hanno assegna-to, tra gli altri, i secessionisti padani allorché, inoccasione della manifestazione sul Po, l’hanno presaa modello e ne hanno seguito la falsariga nello sten-dere la Dichiarazione di Indipendenza della Padania(Venezia, 15 settembre 1996) che addirittura ne citaquasi parola per parola la chiusura.Ma lo stato maggiore della Lega Nord perl’Indipendenza della Padania (principale movimentoindipendentista padano) non si è fatto promotoredella sola Dichiarazione: ha anche appoggiato l’inse-diamento di un Governo Provvisorio (autoconvocatoe supportato tra l’altro dalla liberamente espressavolontà di oltre un milione di cittadini padani, inaperta violazione di alcune vetuste normative dilegge, retaggio dell’epoca fascista, tuttora vigenti) ela promulgazione di una Carta dei Diritti (cfr.Appendice A). E’ fondamentale quindi capire l’impor-tanza di quest’ultima che, oltre a costituire un otti-mo punto di partenza per la costruzione delle futureistituzioni padane, concede ai secessionisti una for-midabile arma nei confronti del centralismo italiano:se giustamente pubblicizzata, infatti, non potrà nonmettere ogni cittadino padano (padanista o no) difronte all’alternativa tra una Padania culla della liber-tà e l’Italia che oggi conosciamo e – ahimè! – vivia-mo, alla quale paghiamo le tasse e dalla quale ricevia-mo solo servizi scadenti e costosissimi.Verranno affrontati quindi in questo scritto due ordi-ni di problemi: in primo luogo l’importanza di avereuna Dichiarazione dei Diritti; in secondo luogo sitenterà di proporre alcuni emendamenti alla primastesura del Bill of Rights padano, che chi scrive giu-dica in alcune sue parti troppo generico o retorico.L’esempio che ci proponiamo di seguire è, natural-mente, quello americano.

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Sulla necessità di una Dichiarazionedei DirittiTanto per cominciare, è necessario sgombrare ilcampo da eventuali equivoci: la Dichiarazione deiDiritti, di per sé, non ha nulla a che fare con laCostituzione, non si colloca cioè in una posizioneconflittuale (salvo alcuni casi che vedremo più avan-ti): possiamo al massimo considerarla una sua inte-grazione. Mentre il compito della Costituzione èinfatti quello di stabilire, a grandi linee, l’ordinamen-to giuridico - istituzionale dello Stato e quindi trat-teggiarne la forma e le dimensioni, alla Dichiarazionedei Diritti spetta essenzialmente l’onere di elencareuna serie di principi ritenuti inviolabili: principi checioè non possono essere negati o modificati dallalegge, e a cui la legge stessa deve necessariamenteispirarsi. In parole povere potremmo affermare che,se la Costituzione è l’atto pratico di nascita di unoStato nonché la sua legge fondamentale, laDichiarazione ne è la premessa teorica.Compito fondamentale di una Dichiarazione è poiquello di limitare l’ambito di azione dei diversi poteridello Stato: ciò che assume una particolare importan-za per quanto riguarda la Magistratura. Questa èinfatti un corpo giuridico di grande peso e, soprattut-to, dalla funzione molto delicata: la Magistratura, aparità di leggi ordinarie, può essere tanto uno stru-mento di libertà quanto uno strumento di tortura. E’pertanto necessario stabilire dei chiari paletti al suooperato, pur salvaguardandone l’indipendenza e lareale possibilità di agire: sicuramente una garanziadel suo buon lavoro ci viene da una sua elezione

popolare, in maniera tale da slegarla il più possibiledal potere politico. Un’altra garanzia, però, viene dauna vera istituzionalizzazione di quello che gliAnglosassoni chiamano “habeas corpus”, sistemaquesto che, prima ancora che dalla giurisprudenza,deve essere recepito come principio.Spetta alla Dichiarazione dei Diritti fornire una chia-ve per dirimere tutta una serie di conflitti oggettiviche si potrebbero venire a creare tra lo Stato e ilpopolo: stabilire ad esempio quando e a che condizio-ni è lecito che il popoli eserciti un’azione di disobbe-dienza civile, di boicottaggio ai danni dello Stato,finanche ribellioni e rivoluzioni: solo così infatti èpossibile incanalare malumori e proteste in una viarisoluta ma pacifica, evitare cioè per quanto possibile(ovvero ridurre al minimo la probabilità) scontrifrontali tra la società e lo Stato. Supponiamo adesempio che una larga maggioranza dei cittadini siacontraria all’intervento in una determinata guerra: sea nulla valessero le prevedibili manifestazioni di dis-senso nei confronti della politica governativa, qualevia potrebbe essere migliore di uno sciopero fiscale?Viste queste prerogative della Dichiarazione deiDiritti, è naturale stabilire una scala gerarchica che lacollochi nel punto più alto, seguita dalla Costituzionee infine dalle leggi ordinarie e preceduta solo dalDiritto naturale, cioè dalla sacra sfera che racchiudel’individuo. In quest’ottica diviene più chiaro il prece-dente riferimento ad una possibile “conflittualità” tradue di questi tre documenti: se ad esempio laCostituzione o la legge ordinaria violassero i dettamidella Dichiarazione, diverrebbero immediatamenteillegittime e andrebbero considerate nulle o inesi-stenti dai cittadini. Analogamente, qualora laDichiarazione violasse il Diritto naturale degli indivi-dui sarebbe essa stessa inaccettabile: è questa peròun’ipotesi assai remota, visto che per propria stessanatura una Dichiarazione dei Diritti deve istituziona-lizzare ciò che, prima ancora della filosofia politica odella giurisprudenza, è il buon senso a identificarecome “sacro” (ad esempio “la vita, la libertà, la pro-prietà”, ovvero la triade posta alla base del pensieroliberale).Altro compito fondamentale della Dichiarazione,dopo quello di elencare i diritti, è stabilire una via,seppur generica, per tutelarli: il Bill of Rights, adesempio, tra le altre cose sostiene che “non si dovran-no esigere cauzioni eccessivamente onerose, néimporre ammende altrettanto onerose, né infliggerepene crudeli e inconsuete” (art. 8) e quindi fornireun’indicazione di massima al legislatore. LaDichiarazione dei Diritti, in altre parole, costituisceun costante punto di riferimento per ogni aspetto cheriguardi la vita pubblica dei cittadini e la gestione deicosiddetti beni comuni: oltre ad affermazioni di prin-cipio (in positivo) deve contenere anche prescrizioni(in negativo) relative a comportamenti o metodi rite-nuti illegittimi.E’ poi necessario, al momento della sua stesura,

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Dichiarazione di indipendenza americana

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distinguere con chiarezza tra diritti e valori: tanto iprimi sono universali e inviolabili quanto i secondisono una presa di posizione individuale e arbitraria;tanto ha senso parlare di “diritti collettivi” (nel sensodi “estendibili ad ogni membro della comunità”)quanto è platealmente sbagliato ritenere collettivi ivalori. Le applicazioni pratiche di un simile ineludibi-le principio sono infinite: basti qui prendere in consi-derazione un esempio ricavato dalla negativa espe-rienza dell’Italia unita. Lo Stato italiano fin dalla suanascita ha avuto l’idea malsana di “proteggere” ilmercato interno con innumerevoli dazi, balzelli eagevolazioni: tutto questo con l’unico scopo di garan-tire ai produttori “nazionali” un certo margine disicurezza. In altre parole si è anteposto alla naturalitàdel libero mercato il presunto interesse “nazionale”identificato nell’esigenza di favorire le industrie “ita-liane” (una concezione, questa, tra l’altro amplificataenormemente dal folle nazionalismo fascista ed eredi-tata tranquillamente dall’Italia repubblicana).In definitiva si è negato il diritto al libero scambio innome del valore, peraltro falso, dell’unità d’Italia edell’italianità delle merci. Il risultato è stato, a frontedi un iniziale ed effimero aumento della produzione,la nascita di gruppi monopolistici finanziati dalloStato - cioè con i nostri soldi - , il declino di una veraconcorrenza e, in sostanza, abbiamo ricevuto un ser-vizio scadente a prezzo maggiorato: ciò che accadeinevitabilmente ogni volta che lo Stato tenta di allar-gare le proprie competenze e i propri compiti.Abbiamo quindi ottenuto una diminuzione del “pote-re sociale” e un corrispondente aumento del “poterestatale”, o, ciò che è lo stesso, una crescita dei “mezzipolitici” a scapito dei “mezzi economici” La Dichiarazione dei diritti, dunque, deve conteneresemplicemente ciò che la teoria politica, la ragione eil comune buon senso ci suggeriscono essere diritti enon prese di posizione personali ; l’esperienza sugge-risce che è necessario, indispensabile e doveroso par-tire dalla nota triade “vita, libertà e proprietà” che staalla base di ogni vero liberalismo.

Proposte operativeSi è visto che alla Dichiarazione dei Diritti spetta l’o-neroso compito di fissare una serie di principi inelu-dibili - “universalizzabili”, cioè validi ovunque, perchiunque, in qualunque situazione - mentre laCostituzione deve fornire un pur sommario modellodi organizzazione statale (forma di Stato e diGoverno, elenco delle competenze e dei poteri riser-vati ai vari livelli e ai diversi organi dello Stato).Come accennato, inoltre, pare valida la triade canoni-ca del liberalismo: si propone qui, allora, di dare allaDichiarazione dei Diritti una struttura “pentapartita”,in cui a un primo articolo più generale (in cui si fissi,appunto, l’intenzione di tutelare “la vita, la libertà, laproprietà”) seguano tre gruppi dedicati ognuno a untermine diverso più alcune enunciazioni di variogenere. In altre parole vi saranno alcune proposizionirelative alla vita, altre relative alla libertà, altre anco-

ra relative alla proprietà: raccoglieremo la breve trat-tazione di questo paragrafo in una bozza organica,riportata nell’Appendice C.Il “diritto alla vita”, ovviamente, è il più facile da trat-tare. Sarà sufficiente pertanto affermare l’assolutapotestà di ognuno sul proprio corpo e, quindi, dichia-rare la totale illegittimità di ogni azione volta a priva-re un cittadino della vita o comunque a menomarlo.Risulta evidente, allora, che in una Padania realmenteliberale non potrà esserci spazio per la pena di morteo per la tortura e che, parallelamente, andrà punitocon la massima durezza chi eventualmente si rendes-se colpevole di simili efferati delitti .Ben più ampia, invece, dovrà essere la sezione dedica-ta alla “libertà”, visti i molteplici significati e implica-zioni che la parola riveste. Sulla scia dei coloni ameri-cani, è giusto in primo luogo stabilire l’eguaglianza ditutti i cittadini di fronte alla legge: in particolare, nonè immaginabile che lo Stato stabilisca arbitrariamen-te una religione, un credo o una filosofia “ufficiale”con l’effetto di discriminare i credenti in altre dottri-ne o gli atei. Lo stesso vale per la lingua: a tale scopopuò risultare utile - anche se può apparire un sofisma- non fissare una lingua “ufficiale” della Padania, mapiuttosto conferire, ad esempio all’Italiano eall’Inglese, lo status di “lingue franche” .E’ inoltre necessario porre dei limiti all’azione dellamagistratura: è ancora una volta alla Dichiarazioneamericana che dobbiamo ispirarci (art. 4) nella rego-lamentazione di istituti come la carcerazione preven-tiva e le perquisizioni personali che, ovviamente,comportano una violazione della privacy e della pro-prietà dei cittadini. Naturalmente queste limitazionisono valide fino alla condanna con sentenza definitivadell’individuo in questione. Va inoltre garantito adogni cittadino di essere giudicato da una giuria slega-ta da ogni tipo di indirizzo politico (e quindi elettiva)e soprattutto competente sul “distretto” in cui il pre-sunto reato è stato commesso - si tratta in sostanzadell’istituzione di “giudici naturali”.A metà strada tra la libertà e la proprietà, poi, è ildiritto di ogni cittadino a detenere armi destinate allalegittima difesa. Solo così, tra l’altro, è possibile mini-mizzare il rischio di colpi di stato da parte dell’eserci-to o, in generale, delle forze armate; il fatto di posse-dere armi, inoltre, garantisce ai cittadini una maggio-re sicurezza personale, una accresciuta capacità didifendersi (che rientra nel diritto all’autodifesa, cioèall’uso della violenza non aggressiva in caso di neces-sità) e costituisce un deterrente nei confronti del cri-mine. Un’ultima argomentazione a favore della “libe-ralizzazione degli armamenti” - sicuramente impron-tata ad una visione utilitarista, ma pur sempre validae suggestiva - è che, creando un più ampio mercatoper i fabbricanti di armi, si toglie un cavallo di batta-glia ai sostenitori di un sempre maggiore investimen-to statale in materiale bellico con la scusa di “garanti-re posti di lavoro”.E’ indispensabile, poi, un articolo in cui si sanciscal’inviolabilità - quasi la “sacralità” - della proprietà

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privata: nessuno ha alcun diritto di estorcere ad altriciò che legittimamente è loro. In particolare, lo Statostesso non può vantare il diritto di imporre senza cri-terio nuove tasse e balzelli, anche perché - e ricadia-mo una seconda volta nell’utilitarismo - una troppoonerosa pressione fiscale porta inevitabilmente a unristagno economico .Infine bisognerebbe dare spazio a tre articoli, slegatidalla “vita, libertà e proprietà” ma pur sempre dinotevole importanza: si tratta di pronunciamentirelativi all’autogoverno delle comunità locali (comedall’art. 10 dell’attuale Dichiarazione padana), all’in-violabilità dei diritti naturali e alla suddivisione deicompiti (artt. 9 e 10 della Dichiarazione americana).Si vuole in altre parole garantire, sostanzialmente, aicomuni di gestire liberamente le proprie risorse (evi-tando il perverso meccanismo della redistribuzioneche oggi è alla base della gestione economica delloStato italiano) in maniera tale da permettere ai citta-dini un reale controllo sulle tasse versata: ciò cheequivale a quello che impropriamente è chiamatooggi “federalismo fiscale” . Non si può inoltre permet-tere che i vari organi dello Stato “aggirino” alcuneenunciazioni della Dichiarazione o della Costituzionerelative ai diritti (civili ed economici) aggrappandosi aqualche cavillo della legge o a una superiore “ragiondi Stato”. Va infine chiarito fin da subito (“patti chiariamicizia lunga” recita l’antico adagio: e, guarda caso,quello federale è proprio un patto) che tutto ciò chenon è esplicita competenza di un livello amministra-tivo spetta al livello più basso, secondo un’immagina-ria piramide rovesciata sulla cui punta c’è, conpochissime competenze, lo Stato centrale e alla cuibase è posta la sovranità dei singoli individui.

Conclusione: la Padania che saràOggi abbiamo di fronte a noi due strade: possiamodecidere di costruire una Padania liberale, rispettosadell’individuo e dei suoi diritti, oppure possiamo dareluogo a istituzioni nuovamente “italione”, a unaburocrazia elefantiaca e naturalmente portata a tolle-rare, permettere o addirittura agevolare ogni sorta dicrimine. La storia ha già provveduto a fornirci nume-rosi esempi del fallimento del nazi - comunismo :diversamente il liberalismo (intendendo per “liberali”

tutti quei pensatori favorevoli da un lato alla “societàaperta” - leggi al libero mercato - e dall’altro a unaforte limitazione, da compiersi soprattutto tramite lasuddivisione, dei poteri statali) ha saputo, laddove èstato recepito, dimostrare la propria bontà.Inoltre gli strati sociali che principalmente appoggia-no il progetto padanista (artigiani, lavoratori dipen-denti, imprenditori: in una sola parola, i produttori)hanno tutto l’interesse ad auspicare una sempre piùampia apertura dei mercati e sembrano assai piùagguerriti di quello che si crede nell’affrontare lacosiddetta sfida della globalizzazione. Pare inoltre,nonostante i “colti” discorsi degli intellettuali al soldodi Roma, che abbiano perfettamente compreso la pro-pria posizione e che si aspettino proprio dalla Padaniaquella concreta libertà che all’Italia hanno a piùriprese chiesto ma che non hanno mai ottenuto.A giudicare da tutto ciò, dunque, la Padania si candi-da a entrare nell’albo d’oro del liberalismo: non a casouno dei politici europei più apprezzati a nord dellalinea gotica è il britannico Tony Blair che, con le pro-prie iniziative sulla devolution, sta imprimendo alproprio paese una forte spinta nella direzione dellalibertà. Aprendo una parentesi, non è casuale neppureche la Gran Bretagna, con abile gioco diplomatico, sisia tenuta ben lontana dall’unificazione monetariadell’Unione Europea: questa sembra infatti semprepiù aspirare alla creazione di un macro - Stato intutto simile, salvo nelle dimensioni, ai vetusti Statinazionali la cui dissoluzione è ormai prossima. Anchela Padania, allora, dovrà saper evitare le sirene diMaastricht, ovvero dovrà sapersi adeguare alle realiesigenze dei popoli che l’hanno costruita nei secoli eche oggi ne reclamano l’indipendenza e non potrà inalcun modo eluderne la volontà aderendo a quelbaluardo di statalismo selvaggio che è l’Europa.Ma la Padania potrà fare tutto ciò, e soprattutto potràavere gli anticorpi necessari ad evitare nuove dosi dicentralismo, solo se si saprà dotare di unaCostituzione agile, veloce e liberale, se avrà il corag-gio di restituire ai privati tutto ciò - denaro, possedi-menti e competenze - di cui la Repubblica Italiana liha defraudati e se porrà alla propria base unaDichiarazione dei Diritti a tutela di quei limiti invali-cabili che si chiamano diritti naturali.

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Proposte per uno statuto etnonazionalista padano

di Flavio Grisolia

PremessaOgni ipotesi d’architettura costituzionale, ha di persè scarsa rilievo, se prima non mette in chiaro il con-cetto di diritto su cui intende basarsi. Una qualsivo-glia forma di stato non può, infatti, prescindere da unprecedente retroterra giuridico, che in un certosenso la giustifichi e le dia legittimità. Termini comefederalismo e sussidiarietà, o ancor peggio giustizia elibertà, sono totalmente vuoti di ogni significato, senon appare con chiarezza quali siano i reali soggetticui fanno riferimento. Mi spiego meglio: dire chel’uomo deve essere governato con giustizia e devevivere in libertà, in una società basata su criteri disussidiarietà, suonerà forse bene alle orecchie dimolti, ma in realtà non è che aria fritta, che da diver-so tempo, effluvia dalle bocche di politicanti d’ogniordine e colore. Il punto è che ormai è praticamentescontato rifarsi a quello che, di fatto, è divenuto ilsostrato comune di tutti gli stati definiti “moderni”:vale dire il “Diritto romano”, su cui poi sono statiinnestati i principi illuministi delle rivoluzioni ame-ricana e francese e i loro conseguenti sviluppi giuri-dici, sino a giungere ai giorni nostri. Si tratta insostanza di un sistema che basandosi formalmentesull’individuo, in pratica poi è in grado di creareorganismi dotati di un potere illimitato, al di fuori diogni legge che non sia emanata naturalmente da lorostessi. Lo stato inteso quindi come fonte positiva diogni diritto, che solo in quanto codificato può esserericonosciuto. A chi obietta che il problema si risolvapassando dal centralismo al federalismo, non possoche rispondere che senza cambiare l’origine giuridicadel tutto, ci si limiterà a riprodurre a livello locale ciòche già esisteva su scala maggiore. L’esperienza delleregioni in Italia, ha già causato da più parti, accuse dineocentralismo e questo nonostante il limitatissimopotere decisionale che esse hanno; nè servirebbemolto scendere come dimensione, a causa dei pres-santi legami economici oggi imperanti. Bisogna insostanza capire cosa si vuol ottenere, comprenderedove stia realmente il problema. Volere ad esempio laPadania o comunque una piena indipendenza, inregioni autonome e che hanno in termini economicida Roma più di quanto diano, come la Val d’Aosta, ilTrentino-Sud Tirolo e il Friuli-Venezia Giulia, espri-me a mio avviso un malessere più profondo di chi siaccontenterebbe in fondo, di pagare solo meno tassee avere qualche servizio in più.

Vi è poi chi nel nome di un indefinito anarco-liberi-smo, pretenderebbe di risolvere il problema delegan-do ogni potere ai singoli, abolendo totalmente lostato e dando cos” origine ad una società dove adominare sarebbe solo il potere economico e doveogni valore sarebbe inevitabilmente annientato,fermo restando solo il diritto del più forte e del piùcinico egoismo. Esasperazione in questo caso di que-gli stessi principi illuministi, che pure sono stati allabase dello stato-nazione centralista, che si vorrebbein questo modo eliminare. Non resta perciò cheinvertire totalmente la rotta che nel corso degli ulti-mi duecento anni ci ha portati all’attuale deriva. E’assolutamente necessario che la storia dei popolieuropei riprenda il percorso grazie al quale, il nostrocontinente era giunto alle più alte mete di civiltàmateriale e spirituale. Per la Padania questo significail recupero di quelle tradizioni prerisorgimentali epreilluministiche, che l’avevano elevata ad essere l’a-rea più ricca sia materialmente che culturalmented’Europa. Tutto ciò non nè utopia nè oscurantismo:nessuno dice di rifiutare il progresso tecnologico,anzi, la questione è data dall’uso che di esso attual-mente si fa, non certo di un suo utilizzo. Per millen-ni e millenni, le famiglie, le comunità, i popoli, sonostati i soggetti di ogni forma di diritto, i re stessi, chepure vantavano prerogative divine, li avevano comereferenti e nemmeno la svolta assolutista, che prece-de di poco più di un secolo la Rivoluzione francese,osò mai cambiare rotta e toccare usi e consuetudini ogli istituti tradizionali che li rappresentavano.Cosa che invece sarà sistematicamente fatta daglistati-nazione postrivoluzionari, tra i quali anchel’Italia. Anzi si può dire che il processo di soppressio-ne di ogni forma residua di tradizione sociale, sichiuda proprio con la “democratica “Repubblica ita-liana, che completerà cos” l’opera iniziata nel secoloscorso. Nel fare ciò lo Stato italiano, troverà un ina-spettato alleato nella gerarchia ecclesiastica, cheinfiltrata sino ai massimi vertici da massoni, col con-cilio Vaticano II° riuscirà a stravolgere completamen-te la posizione della Chiesa cattolica, riducendola adessere un semplice aggregato al servizio del poteremondialista.

La partitocraziaNell’attuale dibattito, atto a recuperare un’originaleidentità velata da striscianti compromessi, nessuna

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voce si è sinora levata a chiedere un perentorio ritor-no alla lotta alla partitocrazia, componente fondantee vincente dell’azione politica della Lega dei primor-di. I partiti sono, infatti, come ha recentemente avutomodo di confermare il presidente Ciampi, il vero pie-distallo di questo stato, autentici portatori d’acqua alcentralismo romano da cui ricavano prebende e pote-re. Non ha senso parlare di sovranità popolare, quan-do questa si esprime solo attraverso un voto che nonè che una cambiale in bianco firmata ad un partito. Sidirà che anche la Lega è un partito: vero solo inparte, perchè essa è nella realtà il Movimento chenecessariamente ha dovuto strutturarsi, per fronteg-giare proprio lo strapotere dei partiti romani. Lavisione federalista di cui la Lega è portatrice puòbenissimo prescindere dai partiti, riuscendo nel con-tempo a sviluppare un livello di democrazia scono-sciuto a tutti gli stati-nazione figli del giacobinismo.E’ questo un concetto la cui elaborazione va avviatanel nostro pensare-agire politico. Non si tratta qui difare complicate architetture costituzionali, ma sem-plicemente di portare il potere decisionale più inbasso possibile, giù sino al naturale allargamento deigruppi familiari, vale a dire le comunità territorialistoriche, di cui è ricca la Padania. Al contrario i parti-ti spostano il potere decisionale all’interno delle lorosegreterie e i compromessi che operano tra loro pergovernare, sono essenzialmente fatti, non per il benedella comunità, ma in difesa degli interessi particola-ri che essi rappresentano. Caduto, infatti, il velo suc-cinto della contrapposizione ideologica, essi non hanpotuto non mostrarsi nella ripugnante nudità di por-tatori del pensiero unico dell’omologazione mondiali-sta. Anche chi a parole come RifondazioneComunista, dice di essere contro i poteri forti dell’al-ta finanza, nella realtà persegue la stessa logica inter-nazionalista, basata su un economicismo tecnocrati-co. Non la Lega, in cui sola sopravvive l’autenticoanimo dei Popoli padani e la loro civiltà, antica comel’uomo: il detto diffuso per cui tutti i partiti sonouguali, è quindi sacrosanto. Non esiste e forse non èrealmente mai esistita una contrapposizione destra-sinistra, ma piuttosto tra gli stati-nazione centralistie i popoli che avevano nella tradizione e non nelleideologie post-illuministe, il loro comune sentire. Se,infatti, analizziamo sotto quest’ottica gli ultimi due-cento anni, ci accorgiamo che tutte le guerre hannoquale unico movente la distruzione delle identità tra-dizionali, a favore di nuove entità statuali disorgani-che rispetto alle realtà etniche del territorio.L’ideologia, liberale o socialista che sia, aveva e inparte ha ancora il compito di coagulo di genti spessolontanissime per cultura, storia e religione. Questo èquanto è avvenuto con la nascita dello stato italiano equesto è lo sporco gioco per cui sono praticamentenati i partiti moderni. Falso pensare che queste asso-ciazioni, che spesso hanno assunto l’aspetto di quelle“a delinquere”, siano alla base della democrazia.Quest’ultima, infatti, non è certo figlia delle rivolu-

zioni di fine settecento (americana e francese), maappartiene al corredo genetico dei nostri popoli. Peraccertarsene basterebbe andare a leggersi uno deitanti statuti medioevali delle comunità padane e siavrebbe cos” la dimostrazione di come ci si debbamuovere nel reale interesse comune e non nel nomedi astratti principi, che in ultima analisi vanno a lede-re l’identità stessa delle nostre genti, senza aggiunge-re, anzi togliendo quelle libertà che da sempre, per-mettevano la salvaguardia dei più deboli nei confrontidello strapotere economico e quindi anche politico,dei più ricchi. La convinzione tra i Padani che il benegenerale debba prevalere sugli interessi del singolo,non nasce comunque nel Medioevo, ma ha originiben più antiche: uno studio molto conosciuto tra gliaddetti ai lavori di G.D.Serra, ha esaurientementedimostrato ad esempio la continuità nei millennidegli antichi centri rurali, là dove l’organizzazionecittadina romana non aveva cancellato ogni traccia diquella precedente a base etnica. Una testimonianzadiretta del forte senso comunitario dei nostri antena-ti, ci viene dalla Tavola del Polcevera o SententiaMinuciorum, una lamina bronzea del 117 a.C., cheriporta un verdetto a proposito di una controversiatra Genuati e Viturii, per la contesa di un territorio anord di Genova. In essa traspare chiaro come l’occu-pazione romana in atto da circa un secolo, non avesseaffatto intaccato gli antichi costumi e come tutto erainteso in modo identitario ed estremamente demo-cratico, tanto che gli stessi legati liguri inviati aRoma, dopo essere stati eletti da entrambe le tribù (iltermine in questo caso non è forse il più appropriato)non avevano alcun potere decisionale e si limitavanoa riportare quanto ascoltato ai rispettivi consigli. Tornando ai giorni nostri, mi sembra quindi evidentecome una forza rivoluzionaria, ma forse sarebbe piùesatto dire controrivoluzionaria, come la Lega, nonpossa certo far derivare la sua visione politica propriodal mondo che si è prefissa di combattere e distrug-gere, ma debba invece ricercare nella storia e soprat-tutto nella Tradizione dei Popoli che rappresenta, learmi di un pensiero sempre attuale, nemico mortaledi ogni ideologia contemporanea e di ogni forma diomologazione. Sarebbe perciò un grave errore ripro-durre tra noi il sistema partitico, strumento comeabbiamo visto di conservazione dell’oppressione,usato proprio per distruggere la Lega: le recenti ele-zioni hanno chiaramente dimostrato quanto sia per-niciosa per il nostro Movimento ogni forma di colla-borazione con Roma-Polo o Roma-Ulivo.

Ritroviamo la strada di casa“Avevamo perso la strada di casa, ma l’abbiamo ritro-vata in tempo, prima che fosse troppo tardi.”E’ questa una frase pronunciata da Bossi qualcheanno fa e che rispecchia fedelmente il percorso di unaritrovata identità, prima che questa fosse definitiva-mente cancellata da un lavaggio dei cervelli ultrase-colare e da immigrazioni sconsiderate. Intendiamoci

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ci troviamo solo all’inizio del percorso e la meta èancora distante: su ciò non vi deve essere alcuna illu-sione, cos” come dobbiamo convincerci che il prezzoda pagare sarà quanto mai salato; in ogni caso però cisiamo e da qui nessuno potrà toglierci. Nulla puòproibirci di sognare e immaginare come sarà la futu-ra Padania; certamente repubblica federale dirannotutti, non avendo in realtà la minima idea di cosa echi si andrà a federare. A ciò in molti risponderebbe-ro indicando le regioni, quasi che esse stesse nonsiano frutto di una visione antistorica e non rispetto-sa delle diverse identità dei nostri territori. Il “regio-nalismo” è, infatti, da sempre una delle armi usatedall’Italia contro la Lega e va quindi reso inoffensivo,proprio partendo da quelle stesse motivazioni chevorrebbero dargli fiato. Bisogna in sostanza ricomin-ciare tutto il discorso da capo, iniziando da quelli cheerano gli istituti fondanti del diritto dei nostri ante-nati: la famiglia e la comunità, intendendo quest’ulti-ma, come un normale allargamento della prima.Dobbiamo quindi porre entrambe come referenti giu-ridici base per ogni nostra proposta di organizzazioneterritoriale e non partire dal territorio, per poi giun-gere ai singoli, come l’ideologia giacobina vorrebbeimporci. Questa concezione è in ogni caso purtroppo,penetrata in profondità tra la nostra gente, compresele teste di tanti leghisti, che forse in buonafede noncomprendono l’enorme danno di una tale scelta. Lanostra cultura, quindi tutta la nostra tradizione, inparole povere la nostra identità è inscindibile da que-sto binomio. Noi siamo il frutto del percorso ultra-millenario di comunità territoriali, perlopiù rurali,che nella continuità hanno sviluppato usi e costumipropri e quindi valori, trasmessi dai genitori ai figli

senza soluzione, valori nella maggioranza dei casiancora vivi solo pochi decenni orsono. Detto questomi par già di sentire la scontatissima obiezione: “Contutte le immigrazioni che ci sono state e ancora sonoin atto, non è più possibile ricollegarsi alla tradizionee alle identità locali.” Sbagliato, poichè certi valorinon hanno limiti temporali, ma sono eterni e noinon dobbiamo far altro che andare a riprenderceli;anche perchè, specialmente nelle campagne nontutta la tradizione, vale a dire la visione del mondopropria delle comunità locali, è andata persa. Mi rife-risco quindi, non certo a del semplice folclore, ma aun qualcosa che si basa sull’esperienza di generazionie generazioni e che si è sviluppato nel corso dei mil-lenni, frutto essenzialmente del rapporto tra uomo eterritorio e dell’equilibrio raggiunto in tal senso. Sitratta di un percorso indubbiamente molto difficileda identificare nel caos contemporaneo, tanto chenon si può certo affermare che esso sia stato chiara-mente individuato da buona parte dei vertici delMovimento, coi risultati che tutti sappiamo. Non è perciò dai grandi centri che potrà partire lariscossa dei Popoli padani, ma da quei paesi o villag-gi, dove ancora aleggia un po’ del loro antico spirito:a noi il compito di ritrovarlo. Si tratta di impostare inmaniera mirata, una sorta di rivoluzione culturale,che interesserà per primi noi stessi. In ciò comunquesarà indispensabile affidarci a chi in merito, ha giàfatto più strada di noi ed ha perciò le idee più chiare,andando cos” a individuare una sorta di gerarchiaculturale in parte già formatasi. In questa fase, infat-ti, è quantomai necessario ideologizzare in un certosenso, la tradizione e ciò non è indubbiamente allaportata di tutti, meno che mai di politicanti da “car-rega”. Saranno proprio queste guide culturali, checol tempo dovranno andare a costituire l’ossaturaportante del gruppo dirigente leghista, semprechèalle parole sappiano poi far seguire i fatti. Senza que-sto fondamentale passaggio, nè la Lega, nè nessunaltra forza politica, sarà in grado di garantire veralibertà e indipendenza alla Padania. A livello di ricerca pratica, risulta assolutamente fon-damentale, lo studio degli antichi statuti medievalidelle nostre comunità: in essi troveremo molte rispo-ste alle domande, di come debba realmente essereimpostato un sistema locale, che voglia coniugaredemocraticamente interessi privati e sociali, avendocomunque sempre alla base, i referenti giuridici cita-ti. Capiremo da ciò, che il bene di ogni famiglia puòessere subordinato solo a quello più vasto dellacomunità, mentre i singoli vengono in ogni caso atrarre beneficio da entrambi gli istituti, ma non pos-sono allo stesso tempo anteporre ad essi i propri inte-ressi. Nozioni basilari, su cui già in precedenza si erabasato tutto il diritto dei nostri antenati Liguri,Veneti, Celti e Longobardi. La fase successiva, consi-sterà nel comprendere come e dove l’insieme di que-ste comunità vada a costituire un popolo. In terminicorretti dovrei forse parlare di etnia, ma con popolo

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Immagine allegorica del Patto del Grütli

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voglio indicare nell’occasione un’autocoscienza iden-titaria, che rimane il presupposto base perchè quantosi sta ipotizzando, possa avere una qualche possibilitàreale. La lingua sicuramente in questo caso, costitui-sce l’elemento caratterizzante più evidente. Là dovecessa la comprensione linguistica, l” finisce un popo-lo e ne inizia uno nuovo. Ogni altro elemento didistinzione, ci porterebbe su terreni minati o a scim-miottare l’esistente. Questo inoltre è l’elemento chepiù che mai, dimostra l’inconsistenza delle attualiregioni e l’impossibilità su di esse di creare un fede-ralismo serio, che non sia la riproposizione in scalaminore del centralismo partitocratico. Anche qui,come in precedenza è necessario portare avantiun’autentica rivoluzione culturale a livello individua-le e politico; non sarà infatti facile togliere dalla testadi molti, quelle sovrastrutture ideologiche che dagenerazioni ormai costituiscono un bagaglio comunee che ci impediscono di dare le risposte più appro-priate ai problemi che ci assillano. Con ciò inoltre,non si vuol creare un eccessivo frazionamento, malimitarsi a riscontri obiettivi, come ad esempio cheun Milanese non comprende un Bergamasco e vice-versa, anche se entrambi son definiti Lombardi. Glielementi che uniscono i Padani ci sono e sono pesan-ti e di essi personalmente ho già avuto modo di parla-re e scrivere in diverse occasioni, ma qui ora, nonritengo indispensabile trattarli. Del resto giunti aquesto punto credo ci si possa accontentare di un’u-nità “politica”, visto che comunque rimane sufficien-temente chiaro il percorso identitario. Ognuno di noipotrà infatti riconoscersi per quanto affermato, in undeterminato popolo e se ciò sarà reso difficile dallaresidenza in un luogo diverso da quello originario, cisi potrà comunque sempre appellare alla padanità oalla condivisione dei valori eterni ed universali, cuiho fatto riferimento. Questo potrà ad esempio essereil caso di un meridionale (Italiano), che compreso ciòlotterà quindi al nostro fianco mosso da un comunesentire che nasce dalle radici più profonde di ogniuomo e dal riconoscersi comunque in una superioreidentità europea, nemica mortale del pensiero illumi-nista e giacobino. Ricerche sulla suddivisione lingui-stica della Padania, sono disponibili da tempo, l’im-portante è che l’interesse ad accrescere un presuntopotere politico, non vada ad inficiare un percorsoetno-linguistico che deve assolutamente essere pre-valente nella ricostruzione di una dimensione rispet-tosa delle diverse identità presenti sul territorio. Unalingua un popolo, cos” si potrebbe riassumere il dis-corso e a tutti questi popoli, va dato il massimo pote-re decisionale, facendo s” che essi stessi si strutturinoin federazioni basate sulle comunità territoriali.

Le comunitàDare una dimensione reale alle comunità territorialiè forse il problema principale. Anche qui però nondobbiamo inventarci niente e limitarci a riprenderequanto nel corso del tempo si è venuto a creare.

Partiremo perciò da quelle aree rurali, dove la conti-nuità col passato, anche quello più remoto non è maivenuta a cessare, andando a individuare tutti i centri,anche i più piccoli che presentino tali caratteristiche.Il segno più semplice per identificarli rimane semprela presenza di un toponimo e di una chiesa attestatinel corso dei secoli: la dimensione spirituale è, infat-ti, da sempre dominante nel cuore dei nostri popoli egià da prima del Cristianesimo e delle invasioniromane, essi avevano nel nemeton, il centro dellacomune area sacra spesso identificato da un menhir oda una stele, la rappresentazione stessa della loroidentità, che assurgeva cos” ad espressione di volontàdivina, frutto di una sconosciuta forza vivificante. Unulteriore elemento di distinzione dovrà a questopunto essere fatto tra centri urbani di qualsivogliadimensione e zone non insediate, intendendo in que-sto modo tutte le superfici “verdi” al di fuori di essi.Come sappiamo, da sempre i borghi e in particolarmodo le città hanno svolto un’azione parassitaria neiconfronti della campagna, ragion per cui è assurdo,proprio per gli interessi contrapposti che rappresen-tano, far gestire da chi risiede nei centri abitati i ter-ritori rurali, che inevitabilmente sarebbero un po’alla volta sacrificati a forme speculative che ne altere-rebbero in maniera irreparabile le peculiarità. Si trat-terebbe perciò di ritornare all’originario concetto disacralità con cui era intesa presso i nostri antenati lanatura, sempre da essi vista come una manifestazionedivina da preservare a godimento dell’intera comuni-tà. In questo senso sarà opportuno creare sul territo-rio una vera e propria rete di “conservatori”, scelti inbase a precise caratteristiche socioculturali e insedia-tive, che andranno a costituire in forme federateun’entità giuridica a sè stante, nettamente distinta datutte le altre forme di governo delle cosa pubblica.Questi “conservatori” avranno il compito vivendo inqueste aree “verdi”, di gestirle e difenderle dagli inte-ressi particolari, favorendo allo stesso tempo la prati-ca e lo sviluppo agrosilvopastorale, con l’utilizzoanche delle nuove tecnologie, mai in contrasto peròcoi dettami della tradizione locale. Motivando unarinnovata presenza nelle campagne e in particolarenelle zone di montagna, si ricreerà quel serbatoio chenel passato anche più recente, ha permesso il ricam-bio nelle città senza che l’originaria identità andasseperduta. Compito del Governo Federale Nazionalesarà di far s” che le imprese agricole possano con leloro eccedenze produttive, creare quell’autosufficien-za alimentare che è la base prima per una vera indi-pendenza politica. A questo proposito risulta inevita-bile com’era in passato, impedire un eccessivo frazio-namento del podere agricolo, che dovrà comunque alminimo poter garantire il sostentamento dignitoso diuna famiglia e che non potrà essere lasciato incolto,pena l’esproprio e l’assegnazione ad un’altra famigliadi agricoltori. Individuata nei termini prima detti la comunità basee definitene le competenze nel solo ambito urbano,

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resta da vedere quali funzioni potrà avere e come sipotranno eventualmente creare organismi federalisovracomunitari. E ‘chiaro che la piccola comunitàdisporrà automaticamente di mezzi limitati, ancheimmaginando il massimo impiego sul posto dellerisorse locali. Ci saranno sicuramente opere che percosti e dimensioni saranno fuori dalla sua portata,coinvolgendo tra l’altro le comunità vicine, come lacostruzione di scuole superiori, ospedali, impiantisportivi, ecc. Si renderà perciò necessario creare delleentità atte allo scopo, costituendole di volta in volta obasandosi su strutture preesistenti, nate da veri epropri patti federati tra comunità. Tutto questodipenderà solo e unicamente dall’effettiva volontà dicollaborazione di ogni singola comunità, che resteràcomunque sempre libera e responsabile delle suedecisioni, senza che nessun altro ente o lo stessoGoverno Federale Nazionale possa imporle nulla. Laprevalenza del bene comune e quindi anche di quellodell’intero popolo sulle singole comunità, non puòimporre a queste ultime scelte non volute, mentreognuna di loro non dovrà per nessuna ragione svilup-pare azioni che in qualche maniera possano danneg-giare anche una sola delle altre: mi spiego meglio, segli abitanti di X non vogliono partecipare alle speseper una piscina comprensoriale o ritengono suffi-ciente il loro ospedale, piuttosto che uno di dimen-sioni maggiori da edificare coi vicini, nessuno potràmai obbligarli a sborsare soldi se non lo vogliono;allo stesso modo non potranno certamente captaretotalmente un corso d’acqua, che va ad irrigare leterre dei loro confinanti. Resta comunque il fatto cheogni accordo entro i limiti citati, potrà sempre essereattuato, senza l’intromissione di altri organismigovernativi. Tutte le comunità si troveranno perciò afar realmente politica, vale a dire scelte a 360°, diffe-rentemente dall’attuale situazione, dove i comuni silimitano ad amministrare le briciole del governo cen-trale, non avendo che un ristrettissimo margine dimanovra per andare veramente ad incidere sul tessu-to socioeconomico.

I grossi agglomerati urbaniL’urbanesimo è certamente il fenomeno che in nega-tivo ha caratterizzato lo sviluppo demografico degliultimi due secoli in Europa. Per la Padania il suo ini-zio è praticamente concomitante con la nascita dellostato italiano e diventa consistente a partire dall’ulti-mo decennio dell’Ottocento. Ciò in conseguenza del-l’incremento della popolazione, dovuto a un migliorsaldo demografico naturale, frutto non di un aumen-to percentuale delle nascite, che anzi era in calo, madella diminuita mortalità. In seguito soprattutto neidue dopoguerra, l’urbanesimo sarà favorito dallo svi-luppo industriale, che porterà masse di immigratiprovenienti dal Meridione d’Italia. Esso quindi comel’aumento della popolazione, non sarà figlio di unosviluppo qualitativo delle condizioni di vita, ma al

contrario porterà aspetti di grave degrado morale esociale, la cui crescita costante fino ai giorni nostri,appare destinata a continuare in maniera esponenzia-le. Luogo d’elezione della borghesia rivoluzionaria: iltermine cittadino per i contenuti antitradizionali cheesprime andrebbe eliminato dal nostro vocabolario,la grande città è divenuta via via il simbolo del cen-tralismo statalista, sede dell’apparato burocratico, perpoi assumere sempre più le caratteristiche di misce-latore di culture, proprio delle attuali megalopolimultietniche. In esse l’uomo ridotto ad individuo/cit-tadino, perde ogni diritto di appartenenza e ognilegame identitario, per divenire l’anonimo consuma-tore tanto caro al potere mondialista, capace perciòdi ragionare solo in termini di interesse economicopersonale. La natura parassitaria delle metropoli poi,è perfettamente rappresentata dall’alta percentuale dicriminali, prostitute, faccendieri, intrallazzatori, spe-culatori e burocrati, che l’abitano e la frequentano,totalmente a loro agio in realtà che ai diversi capi delmondo, tendono sempre di più a rassomigliarsi.Contro queste autentiche situazioni cancerose deltessuto sociale dei nostri popoli, bisognerà interveni-re alla radice con bisturi e terapie d’urto, impedendonel futuro il loro riformarsi. Si provvederà da subito a ridare l’autonomia a tuttiquei centri periferici, che lo smodato sviluppo edili-zio degli ultimi decenni e una burocrazia accentratri-ce hanno inglobato nelle città maggiori. Per favorireciò non si dovrà esitare ad operare massicce azioni didiradamento, destinate tra l’altro a cancellare auten-tici mostri architettonici, di cui purtroppo sonoestremamente ricche le periferie delle nostre realtàurbane. Le città cos” depurate, saranno poi suddivisenei sestieri tradizionali, al fine di raggiungere quelladimensione comunitaria, che sola può determinareun sentimento di riconoscimento identitario e unapartecipazione diretta alla vita pubblica. Il governocittadino sarà perciò anch’esso di tipo federale, con in

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Documento originale del Patto del Grütli

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questo caso l’obbligo per motivi storico-territoriali,dell’aggregazione dei sestieri. Diritto di appartenenza comunitarianazionaleAbbiamo spesso parlato di famiglia e comunità comebase giuridica della ritrovata Padania, entrambe comesappiamo sono formate da persone legate tra loro dapiù vincoli, cerchiamo di analizzarli. Credo sia inne-gabile anche per il razionalista più convinto, afferma-re che genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle,siano tutti uniti da un elemento non analizzabiledalla mente umana, il vincolo del sangue. Si tratta diun qualcosa che va oltre l’istinto senza sfociare nellescelte ragionate, restando perciò a pieno diritto rac-chiuso nella sfera dei sentimenti, là dove risiedonoinimmaginabili forze dirompenti, vera e propriaessenza dell’uomo. La fratellanza poi, dovrebbe esserela principale caratteristica di una comunità in gradodi vivere in pace ed armonia, avendo come unicoobiettivo il bene di tutti i suoi membri. Cos” non è,come sappiamo, soprattutto da quando si è voluta-mente minata, a volte in maniera irreparabile, la pos-sibilità per i suoi componenti di riconoscersi in un’o-rigine comune, vale a dire in un’identità univoca. Ilsenso di fratellanza, che pure era presente in specialmodo nei nostri centri rurali, non nasceva certo dalcaso; esso, infatti, traeva origine da quegli stessi vin-coli sanguinei, riscontrabili nelle parentele più stret-te, tanto da poter definire la comunità tradizionale,come l’allargamento spontaneo della propria famiglia.Ecco spiegato il persistere di un sentimento che tro-vava poi nella vita quotidiana manifestazioni conse-quenziali, come la tipicità della cultura e quindi dellalingua e degli usi e costumi, tutti basati sulla medesi-ma tradizione, a sua volta strettamente correlata alpersistere su un determinato territorio. Il radicamen-to perciò, quale elemento che da solo è in grado digiustificare il senso di una vita spesa nella continuitàdi valori eterni ed immutabili, antichi come i nostripopoli, cioè quanto l’uomo. Da queste basi nasce la necessità primaria di ripristi-nare, non tanto un’unità d’intenti, inevitabilmentecostruita su interessi economici o ideologici, quindiunicamente di tipo razionale, quanto piuttosto ripor-tare alla luce quell’autentico “richiamo del sangue”,che da sempre è visto con estremo terrore da tutta lacricca finanziario-mondialista. Non fu certo un casose uno scrittore come Bram Stocker, membro dellaGolden Dawn, vale a dire la più conosciuta societàesoterica antitradionazionalista, venne a creare unpersonaggio estremamente negativo come Dracula,avendo in realtà il solo scopo, di gettare fango e dis-credito sull’Ordine delle società prerivoluzionarie,basato essenzialmente sui legami di “sangue e suolo”.Il ritorno ad un diritto d’appartenenza etnica, appareperciò inevitabile. Persino uno studioso di geopoliticacome Alexandre Del Valle, ritiene che per ridefinireun sistema politico-costituzionale in grado di garanti-

re la sicurezza collettiva e la perennità dei popolieuropei, bisogni obbligatoriamente passare per ilristabilimento della preferenza nazionale e dello jussanguinis. Certamente non sarà possibile di colpo inbianco, cancellare gli effetti negativi di decenni d’im-migrazioni, ma da subito bisognerà dire a chi vannoriconosciute certe prerogative e a chi no. A tal fine eper ridurre il più possibile inevitabili traumi e lacera-zioni, ritengo sia fondamentale limitarsi alla conti-nuità etnica degli ascendenti diretti di un solo genito-re e al luogo di nascita, per sancire il diritto d’appar-tenenza a un determinato popolo e nazione. Nel casoin cui uno nasca all’interno di un ‘ etnia e poi vada avivere presso quella diversa dei/di un genitore/i,saranno necessari dieci anni di residenza prima diacquisire ogni diritto, questo affinchè egli abbia lapossibilità di far suoi i valori propri di quel popolo. Ilcambio di residenza comunitaria all’interno dellastessa popolazione, produrrà la decadenza del dirittocomunitario (partecipazione diretta alla vita politico-amministrativa della comunità) per la durata di cin-que anni, sempre che la stessa persona nel frattemponon si trasferisca altrove. Entro i confini dellaPadania sarà possibile che i figli di almeno un genito-re padano, residente presso un popolo diverso dal suo,acquistino il diritto d ‘ appartenza della nazione nellaquale si trovano se in essa nati. Non possono comun-que e in ogni caso vantare alcun diritto i discendentia qualsiasi grado di popolazioni originarie di paesiextraeuropei. Costoro e chiunque non rientri nellecasistiche sopraddette, sarà considerato un forestieroe la sua presenza dovrà essere limitata nel tempo elegata comunque a specifici e irrinunciabili interessinazionali. Privilegiare la residenza invece che l’etnia, serve soloa creare situazioni assurde e autolesioniste, se nonproprio ridicole, come quella del sindaco di Lazzate,sospeso perchè con una delibera aveva apportato unmaggior punteggio in sede di concorsi, a chi era resi-dente da almeno cinque anni nel suo comune: pecca-to che tanto sacrificio sia poi servito a difendere a sca-pito dei suoi connazionali, il posto di lavoro di unasignora pugliese! Al diritto d’appartenenza si associa in maniera inscin-dibile quello di proprietà; anche la più piccola porzio-ne di un territorio, deve appartenere al popolo che viabita, insieme ai mezzi di produzione, alla finanza ealla moneta. Senza questi requisiti non vi potrà maiessere una reale sovranità. Da sempre, infatti, il pote-re economico è stato il potente grimaldello con cui lagrande finanza massonico-mondialista, ha scardinatol’equilibrio interno degli stati e l’identità e la tradizio-ne dei loro abitanti. Una volta preso il controllo del-l’economia e della moneta, diventa assai facile per chidispone di mezzi illimitati, abusare del potere politi-co, attraverso le segreterie dei partiti, sino ai governicentrali, manovrando col sistema della corruzione ela distribuzione delle cariche. La perdita del possessodi parte del territorio, implica poi la possibilità di

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insediamenti socioeconomici in contrasto con gliinteressi delle comunità, se non dell’intera nazione,senza contare che il proliferare della proprietàimmobiliare straniera, genera gravi problemi di repe-ribilità d’alloggi in giusta misura e a condizioni eque,alle fasce più deboli della popolazione, come giovaniin procinto di sposarsi, famiglie monoreddito o pen-sionati. Tutto questo costituisce ormai da decenni unfreno insopportabile alla nostra libertà ed è stato trale cause principali, tra altri mali, del calo demografi-co. In deroga a quanto sopra detto e per tutto il periodoche ci separa dalla liberazione della Padania e deinostri Popoli, basterà come ho già anticipato chechiunque si riconosca nei nostri valori e nei nostriobiettivi, partecipi attivamente al nostro fianco, lot-tando con noi come militante della Lega. Se avrà fedee costanza, egli diverrà a tutti gli effetti nostro fratel-lo, a qualsiasi popolo, purchè originario dell’Europa,appartenga. I diritti acquisiti si estenderanno auto-maticamente ai suoi familiari, semprechè la sua mili-tanza non venga mai a cessare. Con tutto ciò credia-mo di aver ampiamente dimostrato di non nutrireneanche in segreto alcun proposito di razzismo biolo-gico, bens” di voler salvaguardare e valorizzare le dif-ferenze e soprattutto le culture tradizionali, puntan-do a quello, che se proprio qualche mente contortadall’ideologia continua a definire razzismo, giusto perpietà nei suoi riguardi, potremmo definire razzismodello spirito, nella profonda convinzione che ognipopolo ha una sua Stirpe, che nel bene o nel male, nerappresenti la continuità spirituale.

Organismi di rappresentanza e cariche elettiveSempre avendo come riferimento le nostre istituzionitradizionali, sarebbe sicuramente auspicabile nellastesura dei rinnovati statuti comunitari, il ripristinodi quell’organismo permanente che era il “consigliodegli anziani” a cui si aggiungeva, coaudiovandolo,quello “generale”, in taluni casi chiamato anche “col-legio”. Ne facevano parte i capifamiglia, cioè i piùanziani di gruppi familiari compositi definiti ad esem-pio tra i Liguri Feughi. A mio avviso tutto questodovrebbe valere ancora in linea di principio, lasciandopoi a ogni famiglia la facoltà di scegliere da chi farsirappresentare nel “Collegio generale” e a codesto diistituire in pianta stabile e permanente un’assembleadi anziani o probiviri, con funzioni d’indirizzo e dicontrollo. Per quel che concerne la pubblica ammini-strazione sarà inevitabile invece ricorrere ad elezioni.Scartata a priori la nefasta ipotesi partitocratica, biso-gnerà per forza puntare su coloro che intenderannocandidarsi all’impegnativo compito. Proprio per evita-re la nascita di consorterie, la candidatura dovràquindi esclusivamente essere posta a titolo personalee aperta a chiunque ne abbia i requisiti, vale a dire ildiritto di appartenenza comunitaria. Ogni intervento

di tipo economico, sotto forma di campagna elettora-le personale fatta a qualsiasi livello, dovrà essere ban-dito. A tutti i candidati dovranno essere date le mede-sime possibilità di far conoscere il proprio program-ma elettorale, attraverso pubblici dibattiti e comiziequamente suddivisi, televisioni e mass-media ingenere, compresi. Se il numero dei candidati sarà ele-vato, si procederà alle primarie, sino ad arrivare all’e-lezione di un capo comunità, secondo la libera sceltadi un qualsiasi sistema elettorale, purchè rispettosodei principi enunciati. Anche la durata in carica e larielegibbilità di ogni amministratore saranno decisedallo statuto comunitario, che si occuperà di tuttoquanto non verrà deciso di delegare al GovernoFederale Nazionale, o ad organismi intermedi natidalla federazione di differenti comunità, anch’essiregolati come sopraddetto. In ogni caso sarà indi-spensabile che sorgano figure di dirigenti con respon-sabilità chiare e precise, bilanciate però da ampi pote-ri decisionali, anche se limitati al tempo del mandato.

Il governo federale nazionaleCon questo termine voglio intendere l’organismo pre-posto a raccogliere quelle funzioni che non possonoessere svolte dalle singole comunità o dalle loro libereassociazioni. Credo che questo sia un concetto basila-re per far nascere un vero federalismo “dal basso”,che realmente esprima la volontà di autogoverno equindi di libertà. Il governo federale avrà come scopoprincipale la difesa dell’identità del popolo che rap-presenta e per fare ciò impedirà in tutti i modi che nevengano snaturate la tradizione e la stirpe.Provvederà in collaborazione coi “conservatori” allasalvaguardia del territorio, coordinerà un proprioorganismo di protezione civile e organizzerà la difesaarmata, dando vita a una milizia popolare. Suo ilcompito di dirimere le eventuali controversie sortetra le comunità e intervenire ogni qualvolta il benecomune, rappresentato dall’interesse di tutto il popo-lo, sia minacciato. Terrà inoltre i contatti col GovernoPadano, al quale delegherà i poteri che riterrà oppor-tuno, anche se già da ora si può prevedere che lamoneta (tesoro comune), l’esercito e gli esteri, saran-no tra essi.

Il governo padanoAvrà le competenze limitate che ho già accennatoparlando del Governo Federale Nazionale. Dovrà alsuo interno e nel loro insieme, rappresentare inmaniera paritaria tutti i Popoli Padani, facendo inmodo che tutte le decisioni prese siano collegiali enon danneggino in alcun modo gli interessi di nessu-na nazione. Allo stesso tempo bisognerà impedire chetra di loro avvengano contrasti d’interesse e a tal fineandrà fatto ogni tentativo per cercare sempre la reci-proca collaborazione. Resta inteso che il persistere diun atteggiamento negativo o peggio ostile, da parte diuna determinata nazione, ne sancirà alla fine la sua

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espulsione dal contesto padano. L’impegno di ogniPopolo a restare nella Padania, sarà ufficialmente sot-toscritto e confermato da un referendum, avendoperò un limite temporale, scaduto il quale tutto saràrimesso in discussione.

ConclusioniQueste mie proposte, proprio perchè tali, intendonoaprire un dibattito finora mai attuato, partendo dallebasi concettuali su cui costruire lo stato padano. Nonaverlo sinora fatto o peggio aver volutamente ignora-

to, se non proprio messo a tacere le motivazioni deglietnonazionalisti, non va certo ad onore della dirigen-za leghista. Qui, infatti, non si chiede di recepire ebasta le nostre tesi, bens” di riconoscere a questaimportante corrente del pensiero politico contempo-raneo, lo spazio che di diritto le appartiene in unmovimento come la Lega. A riprova di ciò restano gliscritti dello stesso Bossi, dove in maniera esplicita siparla di etnonazionalismo ed etnofederalismo, que-st’ultimo termine in diretto riferimento alla futuraPadania.

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1. IntroduzioneDal punto di vista dell’economia il piùgrave problema della Repubblica italia-na è sicuramente quello della pressionefiscale.Quando la Repubblica italiana diventeràfinalmente una Repubblica Federale, ilsistema fiscale dovrà in primo luogo ispi-rarsi al principio che ogni membro dellafederazione a casa propria deve poter farequello che vuole. Questo significa che nel sistema che oggiè costituito da “Comuni, Province eRegione” ci dovrà essere una reale e significativaautonomia economica e legislativa. E che di conse-guenza gli amministratori di ognuno di quei sistemipotranno decidere quali e quante tasse imporre ai cit-tadini che li hanno eletti e come gestirne i proventi.Naturalmente nel rispetto di alcuni principi comuniche ognuna delle attuali Regioni accetterà nelmomento in cui i suoi cittadini decideranno di aderi-re al patto federale, e che potranno essere disattesisolo con la dichiarazione che non si intende più fareparte della Repubblica federale.Penso che questo principio dovrà essere chiaramenteesposto nella Costituzione della Repubblica Federale,anche per mettere dei limiti costituzionali all’attivitàlegislativa del Parlamento Federale. Questo perchésecondo me lo scopo di una Costituzione non è solodare una forma allo Stato, ma anche impedirne unacrescita eccessiva. In altre parole, i Costituenti dovranno comportarsipiù da cittadini che da legislatori. Purtroppo nelnostro paese oggi domina una mentalità che vede nel“Dio Stato”, nel “grande fratello”, la fonte di ognidiritto e di ogni dovere.In realtà lo Stato è un “male necessario”. Tanto piùnecessario quanto meno responsabili, onesti e civilisono i cittadini. Ma è pur sempre un male. Dunque èbene che anche la Costituzione della nostra futuraRepubblica Federale ne prenda atto e faccia in mododi garantire ai cittadini delle nostre Regioni il massi-mo di responsabilizzazione e di libertà possibile.Per raggiungere questo obiettivo è necessario dareampio spazio ad una mentalità pragmatica e concreta,ed al principio di responsabilità. Lo Stato va guardatocon sospetto e diffidenza e, ogni volta che questo èpossibile, deve essere privilegiata l’iniziativa privata.

“Il cosiddetto “primato della politica” èun’idea falsa, e una società libera e aper-ta è sempre dualistica, poggia cioè suun’assoluta uguaglianza tra privato epubblico. Sono due sfere parimentisovrane e non riconducibili l’una all’al-tra. Se tra queste due sfere sorgonogravi conflitti, a decidere deve essere lavolontà popolare attraverso un referen-dum.” (Marco Vitale, sul Sole 24 Oredel 9 Dicembre 1990). Sottoscrivo al100 per cento questa proposta e sono

convinto che il principio della “assolutauguaglianza tra privato e pubblico” dovrà essere san-cita dalla nostra Costituzione.

2. La situazione attualePrima di discutere qualsiasi tipo di proposta costitu-zionale, è sempre bene rendersi conto della situazio-ne che noi stiamo vivendo oggi e delle conseguenzeche un sistema fiscale piuttosto che un altro puòavere sul nostro sistema produttivo, e di conseguenzasul PIL e sulle risorse finanziarie che la collettivitàpuò utilizzare senza indebitare le generazioni future.All’inizio di questo articolo ho scritto che “dal puntodi vista dell’economia il più grave problema dellaRepubblica italiana è sicuramente quello della pres-sione fiscale”. E’ necessario capire che questaCostituzione ha permesso che si creasse una situazio-ne che ormai è diventata veramente insostenibile.“Insostenibile” non significa che paghiamo troppetasse e così la gente è costretta a fare vacanze piùcorte o a rinunciare ad altri lussi. Magari fossero soloqueste le conseguenze! No, la situazione purtroppo èmolto più grave. “Insostenibile” significa che se ilpaese continua ad essere gestito in questo modo traun po’ la gente non avrà più soldi per i consumi e leaziende non avranno più soldi per gli investimenti,con le conseguenze di cui a Roma non si voglionorendere conto: aziende che chiudono, disoccupazioneche aumenta, Stato che incassa meno tasse e menocontributi sociali e che non riesce a pagare pensioni edebito pubblico. I Governi e il Parlamento italiano potranno ancheprovarci, ma sarà dura far pagare tasse e contributisociali ai disoccupati e alle aziende chiuse o che sisono trasferite all’estero. Le cose, piaccia o no, stanno così. E siamo arrivati a

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Discussione sulle tasse nella Repubblica federale

di Giancarlo Pagliarini

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questo punto nel pieno rispetto della vigenteCostituzione. A nulla valgono i dati diffusi dalGoverno italiano per compiacersi e poter dire che, inrealtà, la pressione fiscale non è poi così alta. Nel1996 la pressione fiscale ufficiale era del 42,2%.Questo significa che in media nel 1996 ogni cittadinoha versato allo Stato 42,2 lire ogni 100 lire che haguadagnato. Questo 42,2 è un numero che è stato cal-colato facendo due cose. Prima sono stati individuatitutti i quattrini che lo Stato ha incassato per le impo-ste sul reddito e sul patrimonio, per i contributisociali, per l’IVA eccetera. Poi questo cifra è statadivisa per il prodotto interno lordo, il famoso PIL. Nel1996 il PIL è stato di circa 1.873 mila miliardi. Questaè la ricchezza che il paese ha generato. Lo Stato diquesta ricchezza se ne è messo in tasca circa 790 milamiliardi. Dividendo 790 per 1.873 si ottiene quel 42,2di pressione fiscale “ufficiale”. Ma il fatto è che dentro a quei 1.873 mila miliardi diPIL c’è anche l’economia sommersa. Insomma, c’è lastima del “nero”. Ma quelli che fanno il nero nonpagano le tasse. Dunque la pressione fiscale vera èsuperiore a quel 42,2 per cento. Esempio pratico: se ilnero fosse di 300.000 miliardi, per sapere quanto è lavera pressione fiscale dovremmo dividere 790 (perchènon ci sono santi: questi 790 mila miliardi di tasse liabbiamo pagati e lo Stato li ha incassati) per 1.573(1.873 meno i 300.000 “neri” che non pagano tasse)che in questo esempio rappresenterebbe il PIL gene-rato da quelli che pagano le tasse. E in questo caso il42,2 salirebbe a 50 per cento.Nei suoi conti economici nazionali l’Italia includeuna cosa che i documenti ufficiali chiamano “econo-mia non osservata”. Questa “economia non osservata”è composta da quattro elementi: • Le attività illegali, che i documenti ufficiali defini-

scono come “quelle attività proibite dalla legge in quanto tali o in quanto esercitate da persone non autorizzate”.

• Il sommerso economico , che è descritto come “attività legali ma non conosciute dalla pubblica amministrazione per cause legate ad evasione fisca-le o contributiva e al mancato rispetto di altre nor-mative vigenti”.

• il sommerso statistico, che è dovuto “alla mancata oparziale compilazione di moduli amministrativi e/o questionari statistici da parte di famiglie o impre-se”.

• le attività informali, che sono definite come quelle “caratterizzato da un basso livello organizzativo e che sono riconducibili essenzialmente al settore famiglie”.

Ciampi, quando era Ministero del Tesoro, ha dichiara-to che il peso dell’economia non osservata viene sti-mato ed integrato nei conti economici nazionali, eche nel 1998 questo fattore ha rappresentato circa il18 per cento del PIL. Bene, a questo punto avete capi-to cosa succede in questo incredibile paese. Quel 42,2per cento ufficiale è una media. Quelli che pagano le

tasse, dunque, hanno una pressione fiscale realemolto superiore a quella ufficiale. Quanto è la pressione fiscale vera? Si possono faretante stime ed ipotesi, perchè nessuno conosce aquanto ammonta in realtà l’evasione fiscale. IlConsiglio nazionale dei Dottori Commercialisti hapubblicato uno studio con due stime, basate su duediverse ipotesi. Io qui ne commento una, che mi sem-bra ragionevole, perchè è basata sul concetto delle“unità di lavoro non regolari”. Opportunamente ilConsiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ricor-da che “la contabilità nazionale si basa sulle quantitàdi lavoro immesse nel sistema produttivo nazionaledurante l’anno”. Ebbene, l’ISTAT ha stimato che nel1996 le unità di lavoro non regolari sono state pari al22,3 per cento delle unità di lavoro totali, che l’ISTATha stimato in 22.273 mila. Questa è una stima chetrovate alla pagina 167 del “rapporto annuale sullasituazione del paese” dell’ ISTAT. Questo 22,3 per cento è veramente enorme. E’ vera-mente incredibile. Significa più di un quinto.Significa che da qualche parte in questo paese non cisono nè legge, nè giustizia, nè istituzioni. Sulla base di questo dato, ed ipotizzando che la pro-duttività delle unità di lavoro non regolari sia pari aquella delle unità di lavoro regolari, il ConsiglioNazionale dei Dottori Commercialisti ha fatto, tra lealtre, anche questa ipotesi: “si può supporre che laquota di PIL sommerso sia del 22,3% del PIL calcola-to dall’ISTAT”. Usando questi dati la pressione fiscaledel 1996 sale dal 42,2% al 54,3%. Ma non è finita qui:nel 1997 la pressione fiscale è aumentata di 1,8 punti.Dunque nel 1997 il dato ufficiale sale dal 42,2 al 44%e quello reale, corretto con queste stime, sale al56,6% . Così superiamo anche la Svezia e realizzia-mo un vero e proprio record mondiale.

3. Quali sono le conseguenzeCome dicevo prima, le conseguenze di questa situa-zione non sono minori vacanze o meno lusso. Fossesolo questo, potremmo dire che dopotutto il proble-ma non è così importante. Le conseguenze vere sonomolto più gravi, e quelle più significative sono questedue:1. Le famiglie hanno meno soldi da spendere per i

loro consumi. Anche per quelli di prima necessità. Così si forma questa catena: cittadini che non vanno nei negozi a comperare. Negozi che a loro volta non comperano dalle aziende (o non pagano i loro debiti alle aziende). Aziende che non vendono (o non incassano). Aziende che chiudono. Più disoccupazione significa un numero maggiore di citta-dini che non va nei negozi, eccetera. E significa anche Stato che incassa meno tasse e l’INPS che incassa meno contributi sociali.

2. Le imprese hanno meno soldi per fare investimen-ti. E questo significa meno lavoro per i loro fornito-ri, e soprattutto minore capacità di competere, per-chè senza investire non si tirano fuori nuovi pro-

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dotti o maggiore efficienza.Tutto questo si chiama recessione. E’ una cosa checapiscono tutti, tranne i signori che stanno a Roma,chiusi in palazzi lontani dalla gente e seduti in salottidove passano il tempo a parlare male di quelli chenon ci sono, a baciarsi le mani a vicenda e a costruirele loro carriere. Roma è sempre stata così, e i cittadinidelle Regioni del Nord, divisi, l’hanno sempre mante-nuta. Ma a quelli che continuano a votare per il Poloo per l’Ulivo evidentemente gli sta bene così.

4. Finanziamento dello Stato federaleE’ necessario individuare un sistema che garantiscaun fisco più efficiente, più equo, e meno opprimente.. A questo punto penso sia utile riportare un documen-to che avevo presentato in occasione dell’Assembleadella Lega Lombarda tenutasi a San Pellegrino il 3marzo 1996, intitolato “cinque punti per una seriariforma federale”1° Decentramento (“chiudere i ministeri Romani”).Dovranno essere trasferite ai Comuni, alle Province ealle attuali Regioni (Stati federati qui di seguito)quasi tutte le funzioni operative (istruzione, sanità,fisco, ecc.) e dovrà essere soppressa la maggior partedei ministeri. Al governo federale centrale resterannopoche funzioni operative , come la difesa (finchè nonavremo l’esercito Europeo) , come la politica estera(finchè anche questa avrà una dimensione europea),ecc., e gli importantissimi compiti di coordinamen-to e di controllo. 2° Debito pubblico (“gli Stati federati saranno

responsabili per i loro debiti”).Il governo federale centrale non potrà emettere debi-to pubblico. Gli Stati federati emetteranno il lorodebito pubblico, con loro garanzie ma senza la garan-zia del governo federale centrale, ai tassi che sapran-no ottenere dai mercati.3°Imposte e tasse (“gli Stati federati terranno e

gestiranno le loro tasse, salvo gli effetti della solidarietà”).

Gli Stati federati si terranno sostanzialmente tutte leimposte e tasse pagate dai soggetti residenti. Così sirealizzeranno le condizioni per combattere veramen-te l’evasione fiscale, e per responsabilizzare e control-lare la pubblica amministrazione.4° Le spese generali dello Stato.Gli Stati federati trasferiranno al governo centraleuna percentuale delle loro tasse, per pagare le “spesegenerali” dello Stato , come l’esercito, le grandi infra-strutture federali, ecc. 5° La solidarietà.Gli Stati federati trasferiranno al governo federalecentrale una percentuale delle loro tasse per la pere-quazione e la solidarietà. Questo trasferimento avver-rà con la massima trasparenza. Il “fondo di perequa-zione e di solidarietà” sarà immediatamente riparti-to tra gli Stati federati meno sviluppati economica-mente, che potranno utilizzarlo come meglio credo-no: questo è il principio di responsabilità. In questo

modo la solidarietà sarà pagata dai cittadini, senzaessere trasferita alle generazioni future con il mecca-nismo del debito pubblico, come è stato fatto finora.

Il 3 Marzo 1996 questo testo era stato formalmenteapprovato. A me sembra ancora un buon punto dipartenza.Soprattutto mi sembra utile sottolineare un punto:perchè la Federazione non degeneri in uno StatoUnitario, e perchè la pressione fiscale non crescaincontrollata, a mio giudizio sarà opportuno evitare ilricorso a imposte o tasse federali. Certo, lo Stato cen-trale va finanziato e, poichè ha delle responsabilità digrande importanza, deve avere anche la necessariacopertura finanziaria. Essa però può essere ottenutasemplicemente attraverso un trasferimento di risorseda parte degli Stati federati.

Si tratta, in pratica, di ribaltare completamente ilsistema su cui si regge lo Stato italiano. Oggi, infatti,tutti noi versiamo le nostre tasse a Roma e poi Roma,secondo criteri propri, decide quanti soldi destinarealle Regioni e ai vari enti locali (che noi raggruppia-mo nel sistema “Comuni-Provincie-Regioni”). Ilrisultato, come tutti sanno, è che la Padania pagamolto più di quanto gli viene trasferito da Roma e diquanto Roma spende direttamente per le Regionidella Padania. Il Mezzogiorno invece incassa e ricevein servizi molto più di quello che paga.

Noi proponiamo che i cittadini versino le proprietasse al sistema “Comuni-Provincie-Regioni” e cheuna quota di queste tasse , stabilita di anno in anno,sarà poi trasferita al governo federale. E’ importantesottolineare che la determinazione dei fondi destinatiallo Stato Centrale, che si dovrà occupare anche dellasolidarietà, non spetta all’arbitrarietà del Parlamento,ma alla responsabilità degli Stati federati. Mentre ilParlamento è, come dimostra l’esperienza, assoluta-mente slegato da qualsiasi tipo di controllo (è cioè“irresponsabile”) gli Stati federati sono sottoposti aun serrato controllo popolare. In pratica si passerebbedal consenso su un programma generico alla parteci-pazione alle decisioni.

5. Principi costituzionaliA questo punto è utile cominciare a mettere giù, nerosu bianco, alcune proposte concrete.Sono convinto che si dovrebbero sempre impostare ilavori in questo modo.

1. IL PERNO DEL SISTEMA FISCALE PADANO: IL COMUNE.

I principi costituzionali che ispirano il sistema fiscaledella Padania dovrebbero tener conto dell’esigenzadei cittadini di vedere che le imposte pagate rimango-no sul proprio territorio. Per questo motivo dovrannoessere i Comuni a riscuotere la maggior parte delleimposte e delle tasse. Si terranno la quota di loro

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competenza e trasferiranno il resto alle tesoreriedegli enti superiori: Provincia, Regione, e di lì alGoverno centrale e a Bruxelles per la quota che spet-ta all’Unione Europea:I Comuni saranno ovviamente liberi di associarsi per

far fronte alle necessità derivanti dalla gestione. IComuni in difficoltà potranno accedere al fondo disolidarietà di cui al successivo punto 12.

2. LIMITE DELLA PRESSIONE FISCALE.Le norme costituzionali dovrebbero contenere, oltre

al vincolo del pareggio di bilancio, anche un limiteinvalicabile della pressione fiscale. Per esempio sipotrebbe ipotizzare che la pressione fiscale non potràessere superiore a quella della media dei Paesidell’Unione Europea, aumentata di 1 punto.

3. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E IMPOSTA DI REGISTRO

I Comuni provvederanno all’incasso delle sommetenendo conto delle residenza delle persone fisiche edella sede effettiva degli altri soggetti. Le imposterelative agli immobili saranno versate ai Comunidove tali beni sono situati. L’imposta di successione èsoppressa.L’imposta di registro viene trasformata in “tassa diregistro”, cioè in mero corrispettivo di un servizio (laregistrazione con data certa e l’archiviazione di unatto), e non è pertanto considerata un mezzo peraumentare gli introiti dello Stato. Devono essere sop-pressi tutti i tributi il cui costo di gestione è superio-re agli incassi che ne derivano.

4. IL POTERE LEGISLATIVO DELLE REGIONICosì come avviene in Svizzera per i Cantoni, leRegioni dovranno avere la massima libertà nello sta-bilire i meccanismi del loro sistema fiscale. Questoprovocherà una sorta di concorrenza fra le varieRegioni, che saranno tanto più apprezzate dai cittadi-ni tanto migliore sarà il loro sistema fiscale sia in ter-mini di prelievo, sia in termini di semplicità. Questo,naturalmente, a parità di servizi resi. Ovviamente talinormative non potranno scontrarsi con i principifondamentali fissati dalla federazione, che devonoessere sottoscritti e rispettati dalle singole Regioni,nonchè con i principi fissati dall’Unione Europea

5. ACCERTAMENTO E CONTROLLOIl sistema di controllo verterà sulle Regioni, chepotranno organizzarlo secondo norme ed esigenzeproprie, in collaborazione con i Comuni e leProvince. Il potere di controllo e accertamento spet-terà in via diretta anche ai Comuni stessi, in quanto,essendo enti con maggior conoscenza della realtà ter-ritoriale, sono più idonei ad eliminare i fenomeni dievasione.

6. IL SISTEMA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI.

La tassazione dei cittadini avverrà in base alla resi-denza effettiva per le persone fisiche, e in relazione alconcetto di sede effettiva per quanto riguarda gli altri

soggetti. I problemi riguardanti la doppia imposizio-ne potranno essere risolti prendendo spunto dalsistema tedesco e da quello dell’Unione Europea: ven-gono istituite apposite Commissioni Nazionali perconflitti fra Comuni, e una Commissione Federaleper risolvere i conflitti fra le Regioni. Il GovernoFederale fissa i criteri base per evitare le doppieimposizioni, cui le suddette Commissioni devonoattenersi nello svolgimento della loro attività.

7. IMPOSTE VIETATE E’ fatto divieto alle Regioni istituire un’imposta disuccessione, nonchè applicare imposte su redditifigurativi. L’imposta di registro è vietata, ma puòessere sostituita da una tassa.

8. MINIMO VITALE E SPESE DEDUCIBILIOgni Regione dovrà garantire esenzione da imposteal di sotto di un minimo vitale e dovrà assicurare ladetraibilità ai fini delle imposte dirette di quelle speseche sono ritenute necessarie per la vita di un indivi-duo, come per esempio l’affitto.

9. IL CONTO CORRENTE FISCALE E CONTRIBUTI-VO E LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE.

Viene stabilito il principio della compensazionemediante l’istituzione di un conto corrente fiscale econtributivo dove trovano compensazione automati-ca tutte le partite di debito e di credito con ogni tipodi pubblica amministrazione per qualunque tipod’imposta e contributo obbligatorio.

10. LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.Le imposte dirette dovranno essere calcolate sotto la

propria responsabilità dagli uffici unici che, nel casonon possa esservi la compensazione di cui al puntoprecedente, provvederanno , se il contribuente si tro-verà a credito, all’effettuazione dei rimborsi con valu-ta del giorno in cui questi sono stati richiesti.

11. LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE PADANO.Parte integrante dei principi costituzionali sarà lo

“Statuto dei diritti e dei doveri del contribuente pada-no”, di cui riporto in Appendice una proposta avanza-ta tempo fa.

12. IL FONDO DI SOLIDARIETA’ La Costituzione Federale garantirà la solidarietà frale Regioni tramite un Fondo di solidarietà, che nonpotrà essere di importo superiore al 3% del totaledella spesa del sistema “Comuni,Province,Regione”effettuata nell’anno precedente. Il Governo presente-rà alla Camera delle Regioni il piano di utilizzo delfondo di solidarietà riguardante opere da realizzare eservizi da fornire nelle Regioni o nei Comuni chehanno un PIL pro-capite inferiore alla media federale.

6. Il finanziamento degli enti federaliHo già detto che la mia preferenza è per un trasferi-

mento dalle Regioni allo Stato federale deciso di annoin anno. Molti invece ritengono più corretto un siste-ma che preveda una o più imposte federali. In questo

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caso ritengo che allo Stato federale dovranno essereattribuite imposte facili da controllare, in modo daassicurare un contributo proporzionato su tutte leRegioni. Pertanto a livello federale potrebbero esseregestite le accise (oli minerali, metano, alcool e tabac-chi) ed i dazi doganali. L’eventuale fabbisogno ecce-dente dovrà essere richiesto dal Governo Federale allaCamera delle Regioni sulla base di uno specifico pro-gramma d’interventi che le Regioni decideranno amaggioranza se appoggiare e, quindi, finanziare. Talefinanziamento sarà ripartito pro-capite sui cittadini,ed ogni Regione dovrà conseguentemente trasferireallo Stato Federale l’importo relativo alla popolazioneresidente. Con questo meccanismo si otterrebbe uncontrollo da parte delle Regioni sul Governo Federale,e si garantirebbe a quest’ultimo una sufficiente auto-nomia.

7. La strada verso la libertàQuando si affrontano questi argomenti si corre sem-pre il rischio di scrivere solamente un “libro deisogni”. Bisogna dunque anche porsi il problema della stradada percorrere per poter creare le condizioni per rea-lizzare il fine della indipendenza economica e legisla-tiva.Gli strumenti da utilizzare sono tantissimi. Qui diseguito ne commento due che mi sembrano partico-larmente utili sia sul piano pratico che su quello cul-turale, perchè c’è evidenza che sono condivisi da tuttii cittadini che abitano nelle nostre Regioni, ed ancheperchè nessuno potrebbe strumentalizzare questiprogetti per accusarci di razzismo, egoismo, oppuredi non essere pragmatici.I due progetti sono questi: a) quello della “politica del70%”, e b) quello della istituzione delle “provincieautonome”.Il primo progetto, quello della “politica del 70%” , èpresto spiegata: si tratta di far approvare un disegnodi legge nel quale si prevede che almeno il 70% delletasse pagate deve restare sul territorio che lo ha pro-dotto ed essere gestito in assoluta autonomia dai suoiabitanti. E’ una proposta che non può essere in alcunmodo definita “sovversiva”. E’ una proposta concretae concretamente realizzabile. Eppure, quando il 7 luglio 1999 ho presentato aMontecitorio una risoluzione che parlava proprio diquesto, il testo della Lega Nord è stato bocciato dal-l’aula. Ha votato contro la sinistra, compatta, e sisono astenuti (il che equivale ad un voto contrario)70 parlamentari di Alleanza Nazionale, tra i quali ilpresidente Fini. Considerate che i Parlamentari diAlleanza Nazionale che hanno partecipato a quel votosono stati 74. Come mai questa proposta della LegaNord, così logica, non è stata approvata dal Polo edall’Ulivo? Io ho una mia spiegazione. Perchè unacosa simile avrebbe provocato una sostanziale inver-sione dei flussi fiscali. Questo significherebbe chemolti deputati italiani eletti al sud avrebbero dovuto

tornare nei loro collegi e dire: “scusate, ma da ogginon avrete più finanziamenti a pioggia, false pensionidi invalidità, eccetera”. Ecco perchè la nostra propo-sta è stata bocciata.La questione delle autonomie provinciali è più com-plessa. Infatti è necessario scrivere e fare approvareuna proposta di legge che cambi la Costituzione ita-liana. Devo dire che abbiamo già i testi elaborati daGiovanni Capelluzzo, ex presidente della provincia diBergamo, da Manuela Dal Lago, presidente della pro-vincia di Vicenza, e da molti altri sensati amministra-tori che hanno seguito la loro strada.Il progetto secondo me si dovrebbe svolgere comesegue:In tutte le 103 Province della Repubblica italianadovrà essere obbligatorio svolgere un referendum, inmodo che tutti i cittadini potranno scegliere se laloro Provincia dovrà essere una Provincia autonoma,oppure se preferiscono restare come oggi. Quel refe-rendum si dovrà svolgere in tutte le Province, inclusoTrento, Bolzano, e anche nella Valle D’Aosta, perchèsiamo tutti uguali e non ci devono essere cittadini diserie A e di serie B.La legge dovrà anche prevedere nei dettagli cosasignifica essere una “Provincia autonoma”. E’ chiaroche il modello dovrà essere quello di Trento eBolzano, ma, secondo me, con molta più autonomia.Le provincie dove la maggioranza dei cittadini avràvotato per il sistema di autonomia dovranno mandarea Roma al massimo il 30% delle tasse pagate dai sog-getti residenti. Questa cifra dovrà essere calcolata suuna base imponibile uguale per tutte le Province chehanno votato per l’autonomia, mentre sul resto cipotrà essere concorrenza fiscale. Le altre Provinceinvece continueranno come oggi a mandare quasitutte le tasse a Roma.Il contributo massimo del 30% servirà per le politichedi solidarietà e per finanziare i pochi servizi generaliche lo Stato darà in ogni caso anche alle Provinceautonome, come l’esercito, la politica estera e pocoaltro. La legge dovrà identificare i pochi servizi che loStato dovrà in ogni caso garantire anche alle Provinceautonome in cambio del loro contributo fiscale. Aparte questo, le Province che sceglieranno l’autono-mia non avranno il diritto di ricevere nessun altroservizio gratuito dallo Stato. Gli amministratori,oppure gli stessi cittadini che molto spesso sarannochiamati a decidere con lo strumento del referendum,sceglieranno se “comprare” dallo Stato italiano certiservizi, oppure se autoprodurli, oppure se comperarlida terzi. Questo è un punto importante e vi chiedo divalutarlo. Oggi, in pratica, con le tasse che paghiamonoi comperiamo dei servizi dallo Stato: sanità, pen-sioni, ordine pubblico, istruzione, giustizia eccetera.Ma lo Stato opera in regime di monopolio: questi ser-vizi li dobbiamo comperare da lui, non abbiamo scel-ta e non c’è concorrenza. Ecco perchè i servizi sonocosì scadenti: quando non c’è concorrenza non c’è nèefficienza nè creatività. Dunque la mia “modesta pro-

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posta” prevede che chi sceglie la via della Provinciaautonoma dovrà, tanto per fare un esempio, farsi lesue strade. Se la Provincia vorrà potrà scegliere comefornitore l’ANAS, che è dello Stato. In questo casotratterà il prezzo, poi gli darà dei soldi e in cambiol’ANAS farà le strade e provvederà alla loro manuten-zione. Ma la Provincia potrà anche rivolgersi ad altri,oppure potrà farsi le sue strade in economia. E lostesso vale per l’istruzione, per l’ordine pubblico, perla sanità eccetera. E potete essere sicuri che dovendooperare in regime di concorrenza lo Stato sarà moltopiù efficiente di oggi. Perchè se non sarà efficiente“perderà clienti”, come è giusto che sia. Cosa ne pen-sate?Lasciatemi fare un banale esempio di concorrenzafiscale e di autonomia. Supponiamo che gli ammini-stratori della Provincia “A” a un bel momento decido-no che la malavita ha superato i limiti di guardia eche è assolutamente necessario eliminare il clan deglialbanesi che sfruttano la prostituzione. E’ necessarioeliminare le loro violenze, le loro lotte, e certe inac-cettabili scene che ormai si vedono per strada a tuttele ore. Gli amministratori di quella Provincia dopoaverle provate tutte ed esserne usciti sempre sconfitti,elaborano una drastica proposta che prevede lariapertura delle case chiuse. E’ necessario che abbia-no il potere di poter proporre ai loro amministrati unreferendum su questa loro proposta. Supponiamoche si faccia il referendum e che la proposta sia accet-tata dalla maggioranza dei cittadini della Provincia“A”. In questo caso in quella Provincia le case chiusesaranno legali, anche se naturalmente i singoliComuni, se vorranno, potranno vietarle sul loro terri-torio. In questo modo quella Provincia prenderà trepiccioni con una fava: a) Gli albanesi non avranno più niente da guadagnare

col racket della prostituzione, e così o si cercheran-no un altro lavoro, oppure se ne andranno fuori dalle scatole. Andranno in Francia oppure andran-no nella vicina Provincia “B” dove magari la sini-stra sarà riuscita a non far passare il referendum. Questo vuole semplicemente dire che la maggio-ranza dei cittadini della Provincia “B” per motivi morali si sono dichiarati contrari alle case chiuse, esono contrari al punto che preferiscono vedere per

le loro strade prostitute e morti ammazzati. Oppure i cittadini di quella Provincia hanno in mente un altro sistema per combattere la crimina-lità e la prostituzione. Benissimo: tanti auguri. In questo caso quella Provincia dovrà avere l’autonomia necessaria per provare sistemi alternativi. E se questi sistemi funzioneranno saranno copiati da altre Province. Il bello di un sistema con ampie autonomie è proprio questo. Tante soluzioni, tanta creatività, e alla fine ci si misura sui risultati. La qualità della vita non potrà che migliorare.

b) Nella Provincia “A” ci sarà più ordine morale nelle strade.

c) La Provincia “A” incasserà più soldi perchè i gesto-ri delle case chiuse e le professioniste che ci lavora-no dovranno pagare tasse e contributi sociali. Questo consentirà alla Provincia di ridurre le altre tasse oppure di fare più investimenti.

Ho fatto apposta questo esempio-limite, che in realtàè una provocazione, perchè si cominci a discuteresulle caratteristiche e sui confini del concetto di auto-nomia. Ma a pensarci bene cosa c’è di strano o discandaloso in questa proposta? Nel Nevada ci sonocase chiuse che sono quotate in borsa a Wall Street.Negli altri Stati invece sono vietate. Questo significache oggi ai cittadini del Nevada gli sta bene così.Quando alla maggioranza non gli andrà più bene, levieteranno anche lì. Nel Texas non ci sono case chiu-se: sono vietate. Però nel Texas c’è la pena di morte.Io penso che a casa sua ognuno deve essere libero difare quello che la maggioranza sceglie democratica-mente, con referendum ed ogni volta che ci sonodelle elezioni.

8. ConclusioniCome vedete abbiamo le idee molto chiare su cosavogliamo per la nostra terra: autonomia economica elegislativa.E’ necessario identificare i mezzi da utilizzare perrealizzare il nostro progetto.E’ quello che abbiamo tentato di fare con le propostedel 70% , delle autonomie provinciali, del Parlamentodel Nord e con altri progetti. Sono tutti passi nelladirezione dell’autonomia economica e legislativa. Poi c’è un secondo problema, quello della comunica-zione. Noi diciamo cose su cui il 99% dei cittadiniche risiedono e lavorano nelle Regioni del Nord èd’accordo. Tutti infatti si rendono conto di quanto èingiusto il sistema nel quale stiamo vivendo e tutti(chi più e chi meno) pagano di persona per la suainefficienza e mancanza di responsabilità. Però poidanno fiducia a chi invece sostiene quel sistema. Nonpossiamo nasconderci dietro un dito e dire che tuttisono addormentati o disonesti o incapaci di analizza-re, capire e formarsi una opinione: assumiamoci lenostre responsabilità. Noi dobbiamo saper spiegare lenostre proposte, in modo da non spaventare i nostriconcittadini e in modo da dimostrare una chiarezza

Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 51

Il parlamento di Chignolo

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52 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

CAPO IPRINCIPI GENERALI

ART.1(efficacia)

1. Le norme contenute nel presenteatto costituiscono lo “Statuto deidiritti e dei doveri del contribuentepadano” e contengono i principi inde-rogabili di tutela del contribuente neirapporti con l’amministrazione finan-ziaria. Sono prive di efficacia le dispo-sizioni di legge in contrasto con quan-to stabilito nel presente atto.

ART.2(imparzialità)

1. L’amministrazione finanziaria è alservizio del contribuente e, come tale,il suo operato deve favorire l’esecuzio-ne degli adempimenti richiesti ai con-tribuenti dalla legge, garantendo effi-cienza, efficacia ed imparzialità nellosvolgimento della propria attività.

ART.3(diritto di imparzialità)

1. Il sistema fiscale non deve operarealcuna sperequazione nei confrontidei contribuenti, che hanno il dirittodi un’applicazione imparziale dellalegge.

CAPO IIGARANZIE PER IL CONTRIBUENTE

ART.4(diritto di utilizzare i vantaggi

della legge)Il contribuente ha il diritto di usufrui-re di tutti i vantaggi previsti dallalegge e di condurre i propri affari inmodo tale da pagare il minimo d’im-posta previsto dalla normativa.

ART.5(rapporti fra fisco e contribuente:

l’ufficio unico)1. I rapporti fra fisco e contribuente

fanno riferimento ad un ufficio unico,sia per la molteplicità dei tributi, siaper la pluralità degli enti impositori.2. Il contribuente ha diritto di esseretrattato con cortesia e considerazionein tutti i rapporti che intrattiene conl’amministrazione finanziaria.

ART.6(diritto di informazione

e di interpello)1. Il contribuente ha diritto ad avereun’informazione tempestiva e precisasugli obblighi e sui benefici che glispettano, in relazione a ciascun tribu-to. La modulistica relativa deve esserepubblicata almeno tre mesi prima delsuo impiego.2. E’ previsto il diritto di interpellosecondo il quale l’amministrazionefinanziaria deve rispondere al contri-buente inderogabilmente entro trentagiorni, assumendosi, di conseguenza,tutte le responsabilità della risposta.

ART.7(principio della buona fede)

1. I rapporti tra contribuente e ammi-nistrazione finanziaria sono impronta-ti al principio della collaborazione edella buona fede, che dovrà esseresempre presunta fino a prova contra-ria.

ART.8(verifiche e accertamenti)

1. In caso di controllo, ma con esclu-sione delle fattispecie in cui si confi-gurino reati punibili penalmente, ilcontribuente ha diritto di essere infor-mato con almeno 10 giorni di preavvi-so e gli dovrà altresì essere comunica-to lo scopo della visita stessa e ladocumentazione che dovrà esibire.2. Le verifiche e gli accertamenti delledichiarazioni del contribuente devonoessere effettuati entro tre anni dal ter-mine ultimo di presentazione delladichiarazione, senza possibilità di pro-

roghe. In caso di omessa presentazio-ne della dichiarazione, detto termine èelevato a cinque anni rispetto alla datain cui la dichiarazione avrebbe dovutoessere presentata.

ART.9(diritto di opposizione)

1. Il contribuente ha il diritto di con-testare le decisioni prese a suo caricodall’amministrazione finanziaria e puòesercitare questo diritto entro un ter-mine tassativo. Se il contribuente haprodotto istanza di opposizione, l’am-ministrazione deve procedere ad unesame imparziale della pratica. Se laquestione non viene risolta secondo lerichieste del contribuente, questi puòagire attraverso il contenzioso tributa-rio.

ART.10(somme contestate)

1. Il contribuente ha il diritto di trat-tenere le somme contestate, con riser-va di un interesse previsto per legge,fino a quando i funzionari dell’ammi-nistrazione o gli organi del contenzio-so non abbiano preso una decisionesull’oggetto della contestazione. Incaso di appello ad un grado superiore,il contribuente può fornire una garan-zia anzichè pagare le somme contesta-te.

CAPO IIIDOVERI DEL CONTRIBUENTE

ART.11(pagamento imposte, adempimenti e

richiesta di informazioni)Il contribuente ha il dovere di pagarele imposte entro i termini prescrittidalla legge, di osservare gli adempi-menti previsti dalla legge e di rispon-dere alle richieste di informazioni del-l’amministrazione finanziaria.

Appendice: bozza per discussione dello Statuto del Contribuente Padano

che non sempre abbiamo avuto.Questo numero dei Quaderni Padani ha proprio que-sto scopo: essere una specie di “guida alla libertà dellaPadania”. Il passo successivo spetta ad ognuno di noi,

e si tratta di non scoraggiarsi e di continuare a parla-re e ragionare con la gente. In questo compito nessu-no ci può sostituire.

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 53

Allegati

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54 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Il Decalogo di AssagoCostituzione Federale provvisoria

Il Decalogo di Assago è stato redatto daGianfranco Miglio, con contributi dei collaboratori della Fondazione Salvadori.E’ stato presentato ad Assago, il 12 dicembre1993, al 2 Congresso della Lega Lombarda.Il testo è stato pubblicato sul settimanale LegaNord, n.50, anno XI, 17 dicembre 1993

Art. 1L’ Unione Italiana è la libera associazionedella Repubblica Federale del Nord, dellaRepubblica Federale dell’Etruria e dellaRepubblica Federale del Sud. All’Unioneaderiscono le attuali Regioni autonome diSicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.Art. 2Nessun vincolo è posto alla circolazione edall’attività dei cittadini delle RepubblicheFederali sul territorio dell’Unione. Talelibertà può essere limitata soltanto permotivi di giustizia penale.Art. 3Le Repubbliche Federali sono costituitedalle attuali Regioni, sia a Statuto ordinariochespeciale; le Regioni a Statuto ordinariogestiscono le stesse competenze attualmen-te attribuite alleRegioni a Statuto speciale. Plebisciti defini-ranno l’area rispettiva delle tre RepubblicheFederali.Art. 4Ogni Repubblica Federale conserva il dirit-to di stabilire e modificare il proprio ordi-namento interno; ma in ogni caso la fun-zione esecutiva è svolta da un Governo pre-sieduto da un Governatore eletto diretta-mente dai cittadini della Repubblica stessa.Art. 5La Dieta provvisoria di ogni RepubblicaFederale è composta da cento membri, trat-ti a sorte fra i consiglieri regionali elettinell’ambito della Repubblica medesima.Secondo la Costituzione definitiva la Dieta

sarà eletta direttamente dai cittadini. LeDiete riunite formano l'Assemblea Politicadell’Unione. La funzione legislativa spettaesclusivamente ad un altro Collegio rappre-sentativo, formato da 200 membri, eletti datutti i cittadini dell’Unione e articolato inuna pluralità di corpi e competenze specia-le.Art. 6Il governo dell’Unione spetta ad un PrimoMinistro, eletto direttamente dai cittadinidell’Unione stessa. Egli esercita le sue fun-zioni coadiuvato e controllato da unDirettorio da luipresieduto e composto dai Governatoridelle tre Repubbliche Federali e dal respon-sabile del Governo di una delle cinqueRegioni che per prime hanno sperimentatoun’autonomia avanzata, cioè quelle indica-te come Regioni a Statuto Speciale, cheruotano in tale funzione. Le decisioni rela-tive al settore economico e finanziario, ealtre materie indicate tassativamente dallaCostituzione definitiva, devono essere presedal Direttorio all’unanimità.Art. 7Il Governo dell’ Unione è competente per lapolitica estera e le relazioni internazionali,per 1a difesa estrema dell’Unione, per l’or-dinamento superiore della Giustizia, per lamoneta e il credito, per i programmi eco-nomici generali e le azioni di riequilibrio.Tutte le altre materie spettano alleRepubbliche Federali ed alle loro articola-zioni. Il Primo Ministro nomina e dimette iMinistri i quali agiscono come suoi diretticollaboratori; la loro collegialità non rive-

ste alcun rilievo istituzionale. Il primoMinistro può essere deposto dal voto quali-ficato dell’Assemblea Politica dell’Unione.Art. 8Il sistema fiscale finanzia con tributi muni-cipali le spese dei Municipi medesimi. Ilgettito degli altri tributi viene ripartito frale Repubbliche Federali in funzione delluogo dove la ricchezza è stata prodotta oscambiata, fatte salve la quota necessariaper il finanziamento dell Unione e la quotadestinata a finalità di redistribuzione terri-toriale dell-a ricchezza.Art. 9Nei bilanci annuali e pluriennalidell’Unione delle Repubbliche Federali deveessere stabilito il limite massimo raggiun-gibile dalla pressione tributaria e dal ricor-so al credito sotto qualsiasi forma. Le spesedell’Unione, delle Repubbliche Federali,delle Regioni e degli Enti territoriali mino-ri e di altri soggetti pubblici, non possonoin alcun momento eccedere il 50% del pro-dotto interno lordo annuale dell’Unione. LaSezione economica della CorteCostituzionale è incaricata di vegliare sulrispetto di questa norma e di prendereprovvedimenti anche di carattere sostituti-vo.Art. 10Le Istituzioni e le norme previste dallaCostituzione promulgata il 27 dicembre1947, che non siano incompatibili con lapresente Costituzione Federale provvisoria,continuano ad avere vigore, fino all’appro-vazione, con Referendum Popolare, dellaCostituzione Federale definitiva.

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 55

PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1L’Italia è una Repubblica Federale fon-data sui principi della democrazia edello Stato di diritto.I suoi valori fondamentali sono lalibertà individuale e di mercato e lasolidarietà tra i cittadini.La sovranità appartiene al popolo, chela esercita nelle forme e nei limiti dellaCostituzione.

Art. 2La Repubblica Federale italiana è costi-tuita da Comuni, Province, Regioni,Stati e Federazione; ciascuno di essi èfornito di autonomi poteri di imposi-zione fiscale in ragione del persegui-mento dei rispettivi compiti fissatidalla Costituzione e dalle leggi diattuazione.La bandiera della Repubblica Federaleè il tricolore italiano: verde, biancoe rosso, a tre bande verticali dieguali dimensioni.

Art. 3Ogni persona ha diritto alla vita.La Repubblica Federale riconosce egarantisce i diritti inviolabili dell’uo-mo, sia come singolo, sia nelle forma-zioni sociali ove si svolge la sua perso-nalità, e richiede l’adempimento deidoveri inderogabili di solidarietà politi-ca, economica e sociale.

Art. 4Tutti i cittadini hanno pari dignitàsociale e sono eguali davanti alla legge,senza distinzione di sesso, di razza, dilingua, di religione, di opinioni politi-che, di condizioni personali e sociali.E’ compito della Repubblica Federalerimuovere tutti gli ostacoli di ordineeconomico, sociale e culturale che,limitando di fatto la libertà e l’egua-glianza dei cittadini, impediscono ilpieno sviluppo della persona umana. Atale scopo la Repubblica Federale siorganizza conformemente al principiodi sussidiarietà, sia per quanto riguar-da i singoli cittadini e le formazionisociali, sia per quanto riguarda i sog-getti pubblici territoriali e non territo-riali, nazionali ed internazionali.

Art. 5 La Repubblica Federale riconosce atutti i cittadini il diritto al lavoro intutte le sue forme e promuove le con-dizioni che rendano effettivo questodiritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,secondo le proprie possibilità e la pro-pria scelta, un’attività o una funzioneche concorra al progresso morale,materiale e culturale dell’intera comu-nità italiana.

Art. 6La Repubblica Federale è composta daiseguenti Stati (popolazione in milioni):1. Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria

(6.1);2. Lombardia (8.8);3. Trentino-Alto Adige, Veneto,

Friuli-Venezia Giulia (6.3); 4. Emilia, Toscana (6.1);5. Romagna, Umbria, Marche, Lazio

(5.3);6. Abruzzi, Molise, Basilicata, Puglia

(6.6);7. Campania, Calabria (7.6);8. Sicilia (4.9);9. Sardegna (1.7);

e dalle seguenti Regioni1. Piemonte;2. Valle d’Aosta; 3. Lombardia;4. Trentino-Alto Adige; 5. Veneto;6. Friuli-Venezia Giulia; 7. Liguria;8. Emilia-Romagna;9. Toscana;10. Umbria;11. Marche;12. Lazio;13. Abruzzi;14. Molise; 15. Campania;16. Puglia;17. Basilicata;18. Calabria;19. Sicilia; 20. Sardegna.

La città di Roma è capitale dellaRepubblica Federale e costituisce ilDistretto Federale.Le Province ed i Comuni, costituiti inenti autonomi all’interno di ciascunaRegione con propri poteri e funzionisecondo i principi fissati dallaCostituzione, sono gli ordinamenti ter-ritoriali di base in cui si forma, si svi-luppa e si consolida la vita democraticadella Repubblica Federale.

Art. 7Tutte le confessioni religiose sonoegualmente libere davanti alla legge.Esse hanno diritto di organizzarsi

secondo i propri Statuti, purchénon contrastino con l’ordinamentogiuridico italiano.I loro rapporti con la RepubblicaFederale sono regolati per legge sullabase di intese con le relative rappre-sentanze.

Art. 8La Repubblica Federale protegge l’am-biente attraverso la disciplina del terri-torio, la tutela del suolo, delle acque,del paesaggio, del patrimonio storico,artistico e naturale, della flora e dellafauna, nonché attraverso la difesa delterritorio e della salute pubblica dal-l’inquinamento e dal rumore.

Art. 9La Repubblica Federale promuove losviluppo della cultura e la ricercascientifica e tecnica.

Art. 10L’ordinamento giuridico italiano siconforma alle norme del diritto inter-nazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello stranieroè regolata dalla legge in conformitàdelle norme e dei trattati internaziona-li.Lo straniero, al quale sia impedito nelsuo Paese l’effettivo esercizio dellelibertà democratiche, ha diritto d’asilonel territorio della RepubblicaFederale secondo le condizioni stabili-te dalla legge.Non è ammessa l’estradizione dellostraniero per reati politici.

Art. 11La Repubblica Federale ripudia laguerra come strumento di offesa allalibertà degli altri popoli e come mezzodi risoluzione delle controversieinternazionali.A tale scopo la Repubblica Federaleaderisce ai principi ed ai valori delleNazioni Unite ed impegna la sua politi-ca a realizzarli.La Repubblica Federale collabora allosviluppo dell’Unione Europea per larealizzazione della Federazione degliStati Uniti d’Europa.

Art. 12La lingua ufficiale della RepubblicaFederale è l’Italiano; la RepubblicaFederale tutela con apposite norme leminoranze linguistiche.

Documento presentato a Genova, il 6 novembre1994, al 3 Congresso della Lega Nord.La prima parte del testo è stata redatta da EttoreAlbertoni, Roberto Biza, Gianmaria Galimberti,Sergio Ortino e Giancarlo Pagliarini. La secondada Francesco Speroni.Lo stesso testo è stato allegato (con la modificadi alcuni articoli) sul libro di Umberto Bossi,Tutta la verità (Milano: Sperling & KupferEditori, 1995), pagg. 210-237. Le modificheriguardano principalmente il Titolo V (Gli Stati),il Titolo VI (Le Regioni, le Province, i Comuni) ela sua Sezione II (Il sistema finanziario).

Proposta di Riforma Federalistadella Costituzione della Repubblica Italiana

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56 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

PARTE IDIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

Art. 13La libertà personale è inviolabile. Nonè ammessa forma alcuna di deten-zione di ispezione o perquisizionepersonale, né qualsiasi altra restrizio-ne della libertà personale, se nonper atto motivato dall’autorità giudi-ziaria e nei soli casi e modi previstidalla legge.In casi eccezionali di necessità edurgenza, indicati tassativamente dallalegge, l’autorità di pubblica sicurezzapuò adottare provvedimenti provvisori,che devono essere comunicati entroquarantotto ore all’Autorità giudiziariae, se questa non li convalida nellesuccessive quarantotto ore, si inten-dono revocati e restano privi di ognieffetto.E’ punita ogni violenza fisica e moralesulle persone comunque sottoposte arestrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimidella carcerazione preventiva.

Art. 14Il domicilio è inviolabile. Non vi sipossono eseguire ispezioni o perqui-sizioni o sequestri, se non nei casi emodi stabiliti dalla legge secondo legaranzie prescritte per la tutela dellalibertà personale.Gli accertamenti e le ispezioni permotivi di sanità e di incolumità pub-blica o a fini economici e fiscali sonoregolati da leggi speciali.

Art. 15La libertà e la segretezza della corri-spondenza e di ogni altra forma dicomunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire sol-tanto per atto motivato dell’Autoritàgiudiziaria con le garanzie stabilitedalla legge.

Art. 16Ogni cittadino può circolare e soggior-nare liberamente in qualsiasi parte delterritorio nazionale, salvo le limita-zioni che la legge stabilisce in viagenerale per motivi di sanità o disicurezza. Nessuna restrizione puòessere determinata da ragioni politi-che.Ogni cittadino è libero di uscire dalterritorio della Repubblica e di rien-trarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17I cittadini hanno diritto di riunirsipacificamente e senz’armi. Per leriunioni, anche in luogo aperto alpubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deveessere dato preavviso alle autorità,che possono vietarle soltanto percomprovati motivi di sicurezza o diincolumità pubblica.

Art. 18I cittadini hanno diritto di associarsiliberamente, senza autorizzazione, perfini che non sono vietati ai singolidalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete equelle che perseguono, anche indiret-tamente, scopi politici mediante orga-nizzazioni di carattere militare.

Art. 19Tutti hanno diritto di professare libera-mente la propria fede religiosa inqualsiasi forma, individuale o associa-ta, di farne propaganda e di esercitar-ne in privato o in pubblico il culto,purché non si tratti di riti contrari albuon costume .

Art. 20Il carattere ecclesiastico e il fine direligione o di culto d’una associazio-ne od istituzione non possono esserecausa di speciali limitazioni legislati-ve, né di speciali gravami fiscali perla sua costituzione, capacità giuridica eogni forma di attività.

Art. 21Tutti hanno diritto di manifestare libe-ramente il proprio pensiero con laparola, lo scritto, l’immagine ed ognialtro mezzo di diffusione, con i solilimiti tassativamente previsti dallalegge a tutela dei diritti della persona.Nessuna manifestazione del pensieropuò essere soggetta a censura. La leggestabilisce provvedimenti adeguati areprimere manifestazioni contrarie albuon costume, nonché a prevenire ed areprimere quelle che possano ledere iminori nella formazione della loro per-sonalità e cultura.Particolare disciplina è riservata allemanifestazioni lesive, attuate attraver-so il mezzo televisivo.Nei limiti e nei modi stabiliti dallalegge tutti hanno il diritto di ricercare,trasmettere e ricevere informazioni.Sono vietate la raccolta e l’uso di infor-mazioni che implichino discriminazio-ni o lesioni dei diritti fondamentalidella persona.La Repubblica Federale garantisce ilpluralismo dei sistemi informativi. Lalegge detta le norme necessarie perimpedire le concentrazioni. Stabiliscela pubblicità della proprietà e dei mezzidi finanziamento della stampa e delleemittenti radiofoniche e televisive.Riconosce carattere di preminenteinteresse generale al servizio pubblicoradiotelevisivo e definisce le modalitàper l’istituzione e l’esercizio di emit-tenti radiotelevisive da parte di privati.Disciplina il diritto di rettifica e le con-dizioni per l’accesso di singoli e digruppi al servizio pubblico radiotelevi-sivo. La stampa non può essere sogget-ta ad autorizzazioni.Si può procedere a sequestro dimezzi di diffusione dell’informazionesoltanto per atto motivatodell’Autorità giudiziaria nel caso didelitti, per i quali la legge lo preveda,

o nel caso di violazione delle normeche la legge stessa prescriva perl’indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assolutaurgenza e non sia possibile il tempe-stivo intervento dell’Autorità giudizia-ria, il sequestro può essere eseguitoda ufficiali di polizia giudiziaria, chedevono immediatamente, e non maioltre ventiquattro ore, fare denunziaall’Autorità giudiziaria. Se questanon lo convalida nelle ventiquattro oresuccessive, il sequestro s’intenderevocato e privo d’ogni effetto.

Art. 22Nessuno può essere privato, per moti-vi politici, della capacità giuridica,della cittadinanza, del nome.

Art. 23Nessuna prestazione personale o patri-moniale, ordinaria o straordinaria, puòessere imposta se non in base allalegge.

Art. 24Tutti possono agire in giudizio per latutela dei propri diritti e interessilegittimi.La difesa è diritto inviolabile in ognistato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, conappositi istituti, i mezzi per agire edifendersi davanti ad ogni giurisdizio-ne.La legge determina le condizioni e imodi per la riparazione degli errorigiudiziari.

Art. 25Nessuno può essere distolto dalgiudice naturale precostituito perlegge. Nessuno può essere punito senon in forza di una legge che sia entra-ta in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misu-re di sicurezza se non nei casi previstidalla legge.

Art. 26L’estradizione del cittadino puòessere consentita soltanto ove siaespressamente prevista dalle con-venzioni internazionali.Non può in alcun caso essere ammessaper reati politici.

Art. 27La responsabilità penale è personale.L’imputato non è considerato colpe-vole sino alla condanna definitiva. Lepene non possono consistere in trat-tamenti contrari al senso di umani-tà e devono tendere alla rieducazio-ne del condannato.

Art. 28I funzionari e i dipendenti di tutti glienti territoriali e pubblici dellaRepubblica Federale sono direttamenteresponsabili secondo le leggi penali,civili e amministrative, degli atti com-piuti. In tali casi la responsabilità civilesi estende agli enti di appartenenza.

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 57

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29La Repubblica Federale riconosce etutela i diritti della famiglia.Il matrimonio è ordinato sull’egua-glianza morale e giuridica dei coniu-gi, con i limiti stabiliti dalla legge agaranzia dell’unità familiare.

Art. 30E’ dovere e diritto dei genitori mante-nere istruire ed educare i figli, anchese nati fuori del matrimonio. Nei casidi incapacità dei genitori, la leggeprovvede a che siano assolti i lorocompiti.La legge assicura ai figli nati fuori dalmatrimonio ogni tutela giuridica esociale, compatibile con i diritti deimembri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti perla ricerca della paternità e dellamaternità.

Art. 31La Repubblica Federale agevola conmisure economiche e altre provvi-denze la formazione della famiglia el’adempimento dei compiti relativicon particolare riguardo alle fami-glie numerose.Protegge la maternità, l’infanzia e lagioventù, favorendo gli istituti neces-sari a tale scopo.Promuove un’equa e sollecita normati-va in materia di adozioni, affidamenti eaffiliazioni.

Art. 32La Repubblica Federale tutela la salutecome fondamentale diritto dell’indivi-duo e interesse della collettività, egarantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a undeterminato trattamento sanitario senon per disposizione di legge. La leggenon può in nessun caso violare i limi-ti imposti dal rispetto della personaumana.

Art. 33L’arte, la tecnica e la scienza sonolibere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica Federale detta le normegenerali sulla istruzione ed istituiscescuole statali per tutti gli ordini egradi.Enti e privati hanno il diritto diistituire scuole ed istituti di educazio-ne, senza oneri per la RepubblicaFederale.La legge, nel fissare i diritti e gli obbli-ghi delle scuole non pubbliche chechiedono la parità, deve assicurare adesse piena libertà e ai loro alunniun trattamento scolastico equipol-lente a quello degli alunni di scuolepubbliche.E’ prescritto un esame di Stato per laammissione ai vari ordini e gradi discuole, per la conclusione di essi eper l’abilitazione all’esercizio profes-sionale.Le istituzioni di alta cultura, Università

ed Accademie, svolgono la loro attivitàsecondo Statuti che ne garantisconol’autonomia e nei limiti stabiliti dalleleggi della Repubblica Federale.

Art. 34La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore è obbligatoria egratuita ed è impartita per un periodominimo prefissato dalla legge.La Repubblica Federale assicura allefamiglie la libertà di scelta tra scuolapubblica e scuola privata secondo leforme prefissate dalla legge.I capaci e meritevoli, anche se privi dimezzi economici, hanno diritto di rag-giungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica Federale rende effettivoquesto diritto con borse di studio,assegni alle famiglie ed altre provvi-denze, che devono essere attribuiteper concorso e secondo legge.

TITOLO IIIRAPPORTI ECONOMICI

Art. 35L’economia della Repubblica Federalesi basa sul libero mercato, sul lavoro intutte le sue forme, sulla libera iniziati-va economica dei cittadini.La legge fissa le norme che disciplina-no e garantiscono la concorrenza ed illibero accesso ai mercati.La Repubblica Federale garantisce laformazione e l’elevazione professio-nale dei lavoratori; promuove efavorisce gli accordi e le organiz-zazioni internazionali, intesi ad affer-mare e regolare i diritti della liberainiziativa e del lavoro; riconosce lalibertà di emigrazione e di mobilitàdei capitali e dei beni al proprio inter-no e verso l’estero, salvo gli obblighistabiliti dalla legge; tutela il lavoroitaliano all’estero.

Art. 36Il lavoratore ha diritto ad una retribu-zione proporzionata alla quantità equalità del suo lavoro e in ognicaso adeguata ad assicurare a sé ealla famiglia un’esistenza libera edignitosa.La durata massima della giornata lavo-rativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo setti-manale ed a ferie annuali retribuite, enon può rinunziarvi.

Art. 37La donna lavoratrice ha gli stessi dirittie, a parità di lavoro, le stesse retribu-zioni che spettano al lavoratore. Lecondizioni di lavoro devono consentirel’adempimento della sua essenzialefunzione familiare, assicurare allamadre e al bambino una speciale eadeguata protezione.La legge stabilisce il limite minimo dietà per il lavoro salariato.La Repubblica Federale tutela il lavorodei minori con speciali norme e garan-tisce ad essi, a parità di lavoro, il dirittoalla parità di retribuzione.

Art. 38Ogni cittadino inabile al lavoro esprovvisto dei mezzi necessari pervivere ha diritto al mantenimento eall’assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che sianoprevisti ed assicurati mezzi adeguatialle loro esigenze di vita in caso diinfortunio, malattia, invalidità e vec-chiaia, disoccupazione involontaria.I disabili fisici e psichici hanno dirittoall’educazione e all’avviamento pro-fessionale. Ai compiti previsti in questoarticolo provvedono organi ed istitutipredisposti o integrati da Enti pubblici.L’assistenza privata è libera. LaRepubblica Federale garantisce ai citta-dini la libertà di scelta tra assistenzapubblica ed assistenza privata secondole forme prefissate dalla legge.

Art. 39L’organizzazione sindacale è libera edautofinanziata.L’ordinamento interno e l’attività del-l’organizzazione sindacale devonoessere conformi ai principi ed alla pras-si della democrazia.La legge, ai fini del conferimento diefficacia obbligatoria generale ai con-tratti collettivi di lavoro e ai fini dellaproduzione di altri effetti giuridici,determina i criteri per l’accertamentodella rappresentatività dei sindacati.I bilanci dei sindacati debbono esserepubblici e depositati nelle forme dilegge.

Art. 40Il diritto di sciopero si esercita nell’am-bito delle leggi che lo regolano.

Art. 41L’iniziativa economica privata è liberae non può svolgersi in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana.

Art. 42La proprietà è pubblica o privata. Ibeni economici appartengono dellaRepubblica Federale, ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta egarantita; la legge ne determina imodi di acquisto, di godimento e ditrasferimento.La proprietà privata può essere, neicasi previsti dalla legge e salvo equoindennizzo, espropriata per motivi dicomprovato interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limitidella successione legittima e testa-mentaria e i diritti della RepubblicaFederale sulle eredità.

Art. 43La proprietà pubblica di attività e benieconomici è limitata alla produzione diquei beni e servizi di interesse pubbli-co che non siano altrimenti offerti dal-l’iniziativa privata.

Art. 44Al fine di conseguire un razionale edadeguato sfruttamento del suolo laRepubblica Federale promuove la boni-

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fica e la valorizzazione delle terre, laricostituzione ed il potenziamentodelle unità produttive agricole, aiuta lapiccola e media proprietà terriera.

Art. 45La Repubblica Federale riconosce lafunzione sociale della cooperazioneche abbia comprovato carattere dimutualità. La legge ne promuove efavorisce l’incremento con i mezzi piùidonei e ne assicura, con gli oppor-tuni controlli, il carattere e le finalità.La legge provvede alla tutela e allosviluppo dell’artigianato.

Art. 46Ai fini della elevazione economica esociale del lavoro e in armonia con leesigenze della produzione, laRepubblica Federale riconosce il dirittodei lavoratori a collaborare, nei modie nei limiti stabiliti dalle leggi, allagestione delle aziende.

Art. 47La Repubblica Federale incoraggia etutela il risparmio in tutte le sueforme; disciplina, coordina e control-la l’esercizio del credito.Il potere di vigilanza sulle aziende dicredito è affidato dalla legge ad unorgano autonomo, distinto dalla BancaCentrale.La Repubblica Federale favorisce l’ac-cesso del risparmio popolare allaproprietà dell’abitazione, alla proprie-tà diretta coltivatrice e al diretto eindiretto investimento azionario neicomplessi industriali, commerciali,bancari ed assicurativi del Paese.

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

Art. 48Sono elettori tutti i cittadini, uomini edonne, che hanno raggiunto la mag-giore età.Il voto è personale ed eguale, libero esegreto.Il suo esercizio è dovere civico. Il dirit-to di voto non può essere limitatose non per incapacità civile e pereffetto di sentenza penale irrevocabilee nei casi di indegnità morale indicatidalla legge.

Art. 49La Repubblica Federale riconosce atutti i cittadini il diritto di associarsiliberamente in partiti per concorrere adeterminare la politica nazionalesecondo i principi fissati dallaCostituzione.L’ordinamento interno e l’attività deipartiti devono essere conformi ai prin-cipi ed alla prassi della democrazia.I bilanci dei partiti debbono esserepubblici e depositati nelle forme dilegge.

Art. 50Tutti i cittadini possono rivolgere peti-zioni alle Assemblee per chiedereprovvedimenti legislativi o esporrecomuni necessità .

Art. 51Tutti i cittadini dell’uno o dell’altrosesso possono accedere agli ufficipubblici e alle cariche elettive incondizioni di eguaglianza, secondo irequisiti stabiliti dalla legge.La legge può, per l’ammissione aipubblici uffici e alle cariche elettive,parificare ai cittadini gli italiani nonappartenenti alla Repubblica Federale.Chi è chiamato a funzioni pubblicheelettive ha diritto di disporre deltempo necessario al loro adempi-mento e di conservare il suo posto dilavoro.

Art. 52La difesa della patria è imprescrittibiledovere del cittadino.Il servizio militare è obbligatorio neilimiti e modi stabiliti dalla legge. Ilsuo adempimento non pregiudica laposizione di lavoro del cittadino, nél’esercizio dei diritti politici.L’ordinamento delle Forze armate siinforma ai prinicipi della Costituzione.

Art. 53Tutti sono tenuti a concorrere allespese pubbliche in ragione della lorocapacità contributiva.Il sistema tributario è informato a cri-teri di progressività.

Art. 54Tutti i cittadini hanno il dovere diessere fedeli alla Repubblica Federalee di osservarne la Costituzione e leleggi.I cittadini cui sono affidate funzionipubbliche hanno il dovere di adem-pierle, con disciplina ed onore, pre-stando giuramento nei casi stabilitidalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO della REPUBBLICAFEDERALE

TITOLO I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Assemblee

Art. 55Il Parlamento si componedell’Assemblea Federale edell’Assemblea degli Stati.Il Parlamento si riunisce in sedutacomune dei membri delle dueAssemblee nei soli casi stabiliti dallaCostituzione.

Art. 56L’Assemblea Federale è eletta a suffra-gio universale e diretto.Il numero dei deputati all’AssembleaFederale è di quattrocentosettantacin-que.Sono eleggibili a deputati tutti glielettori che nel giorno delle elezionihanno compiuto la maggiore età.La ripartizione dei seggi tra le circo-scrizioni si effettua dividendo ilnumero degli abitanti della RepubblicaFederale, quale risulta dall’ultimo cen-

simento generale della popolazione,per quattrocentosettantacinque e dis-tribuendo i seggi in proporzione allapopolazione di ogni circoscrizione,sulla base dei quozienti interi e dei piùalti resti.

Art. 57L’Assemblea degli Stati, i cui compo-nenti assumono il titolo di senatori, èeletta a base regionale mediante suffra-gio universale e diretto.

Art. 58Il numero dei senatori è di trecento-quindici. Sono eleggibili a senatoricoloro che, nel giorno delle elezioni,hanno compiuto il 35° anno di età.Nessuna Regione può avere un numerodi senatori inferiore a sette, il Molisene ha due, la Valle d’Aosta uno.La ripartizione dei seggi fra le Regioni,previa applicazione delle disposizionidel precedente comma, si effettua inproporzione alla popolazione delleRegioni, quale risulta dall’ultimo cen-simento generale, sulla base dei quo-zienti interi e dei resti più alti.

Art. 59L’ Assemblea Federale e l’Assembleadegli Stati sono elette per quattro anni.Art. 60L’elezione della nuova AssembleaFederale ha luogo entro trenta giornidalla fine della precedente. La primariunione ha luogo non oltre il decimogiorno dalle elezioni.Finché non sia riunita la nuovaAssemblea Federale sono prorogati ipoteri della precedente.

Art. 61L’Assemblea Federale si riunisce didiritto il primo giorno non festivo difebbraio e di ottobre. Ciascuna Assemblea può essere con-vocata in via straordinaria per iniziati-va del suo Presidente o del Presidentedella Repubblica o di un terzo dei suoicomponenti.

Art. 62Ciascuna Assemblea elegge tra i suoicomponenti il Presidente e l’Ufficio diPresidenza.Quando il Parlamento si riunisce inseduta comune, il Presidente el’Ufficio di Presidenza sono quellidell’Assemblea Federale.

Art. 63Ciascuna Assemblea adotta il proprioregolamento a maggioranza assolutadei suoi componenti.Le sedute sono pubbliche; tuttavia cia-scuna delle due Assemblee e ilParlamento riunito possono deliberaredi adunarsi in seduta segreta.Le deliberazioni di ciascuna Assembleae del Parlamento in seduta comunenon sono valide se non è presente lamaggioranza dei loro componenti, e senon sono adottate a maggioranza deipresenti, salvo che la Costituzione pre-scriva una maggioranza speciale.

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 59

I membri del Governo, anche se nonfanno parte delle Assemblee, hannodiritto di assistere alle sedute. Serichiesti, hanno l’obbligo di assisterealle sedute, anche tramite rappresen-tanti appartenenti al proprio dicastero.Devono essere sentiti ogni volta che lorichiedono.

Art. 64La legge determina i casi di ineleggibi-lità e di incompatibilità con l’ufficio dideputato e di senatore. Nessuno può appartenere contempo-raneamente alle due Assemblee.

Art. 65L’Assemblea Federale e l’Assembleadegli Stati giudicano dei titoli diammissione dei propri componenti edelle cause sopraggiunte di ineleggibi-lità e di incompatibilità.

Art. 66Ogni membro dell’Assemblea Federaleesercita le sue funzioni nell’interessedella Repubblica Federale.

Art. 67I membri del Parlamento non possonoessere perseguiti per le opinioniespresse e i voti dati nell’esercizio delleloro funzioni.Senza autorizzazione dell’Assembleaalla quale appartiene, nessun membrodel Parlamento può essere sottoposto aperquisizione personale o domiciliare,salvo che sia colto nell’atto di commet-tere un delitto per il quale è obbligato-rio il mandato o l’ordine di cattura.Eguale autorizzazione è richiesta pertrarre in arresto o mantenere indetenzione un membro del Parlamentoin esecuzione di una sentenza ancheirrevocabile.

Art. 68I membri del Parlamento ricevonouna indennità stabilita dalla legge.

Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 69La Federazione è competente ad eser-citare la funzione legislativa in viaesclusiva nelle seguenti materiemediante deliberazione congiunta deidue rami del Parlamento:· Affari esteri, fatta salva la possibilità

per le Regioni di stipulare accordirelativi alle materie di proprio inte-resse non di competenza dello Stato;

· Difesa Federale; · Organizzazione Federale della sicu-

rezza pubblica;· Ordinamento della navigazione

marittima ed aerea;· Servizi postali, telefonici e radiotele-

visivi, interni ed internazionali;· Codificazione penale, ordinamento e

reclutamento delle giurisdizionisuperiori;

· Moneta.La Federazione è competente a preve-dere la concessione di aiuti finanziari aStati o a Regioni per investimenti di

particolare importanza in tali aree, alfine di impedire una turbativa dell’e-quilibrio economico generale e perequilibrare la natura e lo stato dei ser-vizi prestati alle rispettive popolazioni.Gli aiuti finanziari hanno luogo sullabase di contributi sostenuti per metàcon risorse della Federazione e permetà con risorse degli Stati o delleRegioni interessate. Tali aiuti devonoessere autonomamente evidenziati neibilanci dei rispettivi enti territoriali aseconda che siano in uscita o in entra-ta. La politica di coesione e solidarietàtra gli Stati e le Regioni sono attuatedalla Federazione mediante risorsederivanti da specifica imposizione fede-rale.La Federazione con legge può adottareper i vari enti territoriali misure voltea tutelare l’ordinamento generale daperturbazioni dell’equilibrio economi-co generale. Tali misure, in via indica-tiva, possono concernere l’assunzionedi prestiti o il mantenimento di fondiinfruttiferi presso la Banca d’Italia.

Art. 70La Federazione è altresì competente adesercitare la funzione legislativa in viaesclusiva nelle seguenti materiemediante la deliberazionedell’Assemblea Federale:· Bilancio della Federazione;· Calamità naturali;· Politica energetica federale;· Beni culturali e paesistici, di rilievo

federale, parchi e riserve federali,tutela ecologica di interesse federa-le;

· Finanza federale, compresa la codifi-cazione sanzionatoria e proceduralerelativa ai tributi federali;

· Ricerca scientifica e tecnologica,attività aerospaziale di interessefederale;

· Pesi, misure e determinazioni deltempo;

· Rilevazioni statistiche federali;· Passaporti, immigrazione ed emi-

grazione;· Diritti politici, elettorali, di circola-

zione, soggiorno e residenza;· Norme elettorali per il Parlamento

europeo e norme di incompatibilitàper i membri dell’AssembleaFederale;

· Cittadinanza;· Dogane;· Stato civile;· Esplosivi ed armi non di uso indivi-

duale; · Energia nucleare; · Diritto del lavoro;· Istituti previdenziali obbligatori;· Esercizio di arti e professioni;

Le funzioni amministrative per lematerie elencate dagli articoli 69 e 70spettano alla Federazione.Le Regioni a Statuto speciale conserva-no competenze definite nei rispettiviStatuti, ancorchè ricomprese nell’elen-co di cui al primo comma.

Gli articoli da 71 a 82 dellaCostituzione si applicano alla forma-zione delle leggi di cui all’art. 69, e, perquanto compatibili, alle leggi di cuiall’art.70.

Art. 71L’iniziativa delle leggi appartiene alGoverno, a ciascun membro delleAssemblee ed agli organi ed enti aiquali sia conferita da legge dellaFederazione, approvata da entrambi irami del Parlamento a maggioranzaassoluta dei componenti.Il popolo esercita l’iniziativa delleleggi, mediante la proposta, da parte dialmeno cinquantamila elettori, di unprogetto redatto per articoli.

Art. 72Ogni disegno di legge, presentato aduna Camera è, secondo le norme delsuo regolamento, esaminato da unacommissione e poi dalla Camera stessa,che l’approva articolo per articolo econ votazione finale.Il regolamento stabilisce procedimentiabbreviati per i disegni di legge deiquali è dichiarata l’urgenza.Può altresì stabilire in quali casi eforme l’esame e l’approvazione deidisegni di legge sono deferiti a com-missioni, anche permanenti, compostein modo da rispecchiare la proporzionedei gruppi parlamentari. Anche in talicasi, fino al momento della sua appro-vazione definitiva, il disegno di legge èrimesso alla Camera, se il Governo oun decimo dei componenti dellaCamera o un quinto dellaCommissione richiedono che sia dis-cusso e votato dalla Camera stessaoppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con sole dichiara-zioni di voto. Il regolamento determinale forme di pubblicità dei lavori dellecommissioni. La procedura normale diesame e di approvazione diretta daparte della Camera è sempre adottataper i disegni di legge in materia costi-tuzionale ed elettorale e per quelli didelegazione legislativa, di autorizzazio-ne a ratificare trattati internazionali, diapprovazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73Le leggi sono promulgate dalPresidente della Repubblica Federaleentro un mese dall’approvazione.Se le Assemblee, ciascuna a maggio-ranza assoluta dei propri componenti,ne dichiarano l’urgenza, la legge è pro-mulgata nel termine da esse stabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopola promulgazione ed entrano in vigoreil quindicesimo giorno successivo allaloro pubblicazione, salvo che le leggistesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74Il Presidente della RepubblicaFederale, prima di promulgare lalegge, può, con messaggio motivatoalle Assemblee, chiedere una nuovadeliberazione.Se le Assemblee approvano nuovamen-

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te la legge, questa deve essere promul-gata.

Art. 75E’ indetto referendum popolare con-sultivo, abrogativo e approvativo di unalegge o di un atto avente valore dilegge della Repubblica Federale, quan-do lo richiedano cinquecentomila elet-tori, cinque Consigli Regionali o dueParlamenti Statali.Non è ammesso il referendum per leleggi tributarie e di bilancio, di amni-stia e di indulto, di autorizzazione aratificare trattati internazionali.Hanno diritto a partecipare al referen-dum tutti i cittadini chiamati ad eleg-gere l’Assemblea Federale.La proposta soggetta a referendum èapprovata se ha partecipato alla vota-zione la maggioranza degli aventi dirit-to e se è raggiunta la maggioranza deivoti validamente espressi.La legge determina le modalità diattuazione del referendum.

Art. 76L’esercizio della funzione legislativa,non può essere delegato al Governo senon con determinazione di principi ecriteri direttivi e soltanto per tempolimitato e per oggetti definiti.Art. 77Il Governo non può, senza delegazionedelle Assemblee, emanare decreti cheabbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessi-tà e d’urgenza, nelle sole materie rela-tive alla sicurezza nazionale, alle cala-mità naturali, all’introduzione dinorme finanziarie urgenti ed indifferi-bili, o al recepimento di atti normatividell’Unione Europea, il Governo adot-ta, sotto la sua responsabilità, provve-dimenti provvisori con forza di legge,deve il giorno stesso presentarli per laconversione alle Assemblee che, anchese sciolte, sono appositamente convo-cate e si riuniscono entro cinque gior-ni.L’entrata in vigore dei decreti è subor-dinata all’espressione da parte delPresidente della Repubblica, di parerepositivo circa l’esistenza dei presuppo-sti richiesti dal comma precedente;qualora il parere risulti positivo limita-tamente a parti o singole disposizioni,queste sole entrano in vigore.I decreti perdono efficacia sin dall’ini-zio, se non sono convertiti in leggeentro sessanta giorni dalla loro pubbli-cazione. Le Assemblee possono tuttaviaregolare con legge i rapporti giuridicisorti sulla base dei decreti non conver-titi.Non è consentito riprodurre in succes-sivi decreti elementi contenuti indecreti respinti.

Art. 78Le Assemblee deliberano lo stato diguerra e conferiscono al Governo ipoteri necessari.

Art. 79L’amnistia e l’indulto sono concessi dal

Presidente della Repubblica Federalesu legge di delegazione delleAssemblee.Non possono applicarsi ai reati com-messi dal Presidente della RepubblicaFederale su legge di delegazione delleAssemblee.Non possono applicarsi ai reati com-messi successivamente alla proposta didelegazione.

Art. 80Ogni accordo o trattato di natura inter-nazionale è portato dal Governo aconoscenza delle Assemblee primadella sua sottoscrizione.Su richiesta di un terzo dei membri diuna delle Assemblee, da presentarsientro i successivi trenta giorni, ilParlamento si pronuncia sull’accordo otrattato.Il termine può essere ridotto, in casieccezionali, su richiesta del Governo.Decorso il termine senza che sia statapresentata la richiesta di esame, siintende che il Parlamento consente, atutti i fini, l’ulteriore corso dell’accor-do o trattato.E’ sempre autorizzata con legge la rati-fica degli accordi o trattati internazio-nali che importano variazioni del terri-torio od oneri alle finanze o modifica-zioni di leggi e di quelli relativi all’as-sunzione di obblighi militari.La procedura di cui ai commi prece-denti si applica anche in caso didenuncia o di recesso dagli accordivigenti.

Art. 81Le Assemblee approvano ogni anno ibilanci e il rendiconto consuntivo pre-sentati dal Governo. L’esercizio provvi-sorio del bilancio non può essere con-cesso se non per legge e per periodinon superiori complessivamente aquattro mesi.Con la legge di approvazione delbilancio non si possono stabilirenuovi tributi e nuove spese.Ogni altra legge che importi nuove emaggiori spese deve indicare i mezziper farvi fronte.

Art. 82L’Assemblea Federale può disporreinchieste su materie di pubblico inte-resse. A tale scopo nomina fra i propricomponenti una commissione forma-ta in modo da rispecchiare la propor-zione dei vari gruppi. La commissionedi inchiesta procede alle indagini eagli esami con gli stessi poteri e lestesse limitazioni della Autorità giu-diziaria.

TITOLO II - IL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA FEDERALE

Art. 83Il Presidente della Repubblica Federaleè eletto dal Parlamento in sedutacomune dei suoi membri.All’elezione partecipano dieci delegatiper ogni Regione estratti a sorte fra icittadini iscritti nelle liste elettorali .

La Valle d’Aosta ha tre delegati.L’elezione del Presidente dellaRepubblica Federale ha luogo perscrutinio segreto a maggioranza didue terzi dell’assemblea. Dopo il terzoscrutinio è sufficiente la maggioranzaassoluta.

Art. 84Può essere eletto Presidente dellaRepubblica ogni cittadino che abbiacompiuto cinquant’anni di età e godadei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblicaè incompatibile con qualsiasi altracarica.L’assegno e la dotazione del Presidentesono determinati per legge.

Art. 85Il Presidente della Repubblica Federaleè eletto per sei anni e non è rinnovabi-le nel mandato dopo la prima elezione.Sessanta giorni prima che scada il ter-mine, il Presidente dell’AssembleaFederale convoca in seduta comune ilParlamento ed i rappresentanti delleRegioni per eleggere il nuovoPresidente della Repubblica. Se le Assemblee sono sciolte, o mancameno di tre mesi alla loro cessazione,la elezione ha luogo entro quindicigiorni dalla riunione delle Assembleenuove. Nel frattempo sono prorogati ipoteri del Presidente in carica.

Art. 86Le funzioni del Presidente dellaRepubblica Federale, in ogni caso cheegli non possa adempierle, sono eser-citate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente odi morte o di dimissioni del Presidentedella Repubblica Federale, il Presidentedell’Assemblea Federale indice l’elezio-ne del nuovo Presidente dellaRepubblica entro quindici giorni, salvoil maggior termine previsto se leAssemblee sono sciolte o mancanomeno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87Il Presidente della Repubblica Federalerappresenta l’unità della NazioneItaliana. Svolge anche le funzioni diCapo di Stato della Federazione.Può inviare messaggi alle Assemblee.Indice le elezioni delle nuoveAssemblee e ne fissa la prima riunione.Autorizza la presentazione alleAssemblee dei disegni di legge di ini-ziativa del Governo.Promulga le leggi ed emana i decretiaventi valore di legge ed i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casiprevisti dalla Costituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, ifunzionari della Federazione.Accredita e riceve i rappresentantidiplomatici, ratifica i trattati interna-zionali, previa, quando occorra, l’auto-rizzazione delle Assemblee.Ha il comando delle Forze Armate,presiede il Consiglio supremo di difesacostituito secondo la legge, dichiara lostato di guerra deliberato dalle

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 61

Assemblee.Presiede il Consiglio Superiore dellaMagistratura.Può concedere grazie e commutare lepene.Conferisce le onorificenze dellaRepubblica.

Art. 88Il Presidente della RepubblicaFederale può, sentito il suoPresidente, sciogliere l’AssembleaFederale. Lo scioglimento anticipatodell’Assemblea Federale comportaautomaticamente lo scioglimento anti-cipato e contestuale dell’Assembleadegli Stati.Non può esercitare tale facoltà negli ultimisei mesi del suo mandato, salvo che essicoincidano in tutto o in parte con gli ulti-mi sei mesi della legislatura.

Art. 89Nessun atto del Presidente dellaRepubblica Federale è valido se non ècontrofirmato dai ministri proponenti,che ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativoe gli altri indicati dalla legge sono con-trofirmati anche dal Presidente delConsiglio dei ministri.Art. 90Il Presidente della Repubblica Federalenon è responsabile degli atti compiutinell’esercizio delle sue funzioni, tranneche per alto tradimento o per attenta-to alla Costituzione.In tali casi è messo in stato di accusadal Parlamento in seduta comune, amaggioranza assoluta dei suoi mem-bri.

Art. 91Il Presidente della RepubblicaFederale, prima di assumere le suefunzioni, presta giuramento di fedeltàalla Repubblica Federale e di osservan-za della Costituzione dinanzi alParlamento in seduta comune.

TITOLO III - IL GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri.

Art. 92Il Governo della Repubblica Federale ècomposto del Presidente del Consiglioe dei Ministri, che costituiscono, insie-me, il Consiglio dei Ministri.Il Presidente della Repubblica nomi-na il Presidente del Consiglio deiministri e, su proposta di questo, iMinistri.

Art. 93Il Presidente del Consiglio dei mini-stri e i Ministri prima di assumere lefunzioni, prestano giuramento nellemani del Presidente della RepubblicaFederale.

Art. 94 Il Governo deve avere la fiduciadell’Assemblea Federale.La stessa accorda o revoca la fiduciamediante mozione motivata e votata

per appello nominale; non può porsiquestione di fiducia da parte delGoverno su alcuna materia in votazio-ne da parte dell’Assemblea Federale.Entro dieci giorni dalla sua formazioneil Governo si presenta all’Assembleaper ottenerne la fiducia. Il voto con-trario dell’Assemblea su una propostadel Governo importa obbligo di dimis-sioni.La mozione di sfiducia deve essere fir-mata da almeno un decimo dei com-ponenti dell’Assemblea Federale e nonpuò essere messa in discussioneprima di tre giorni dalla sua presenta-zione.

Art. 95Il Presidente del Consiglio dei mini-stri dirige la politica generale delGoverno e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politicoed amministrativo, promovendo ecoordinando l’attività dei Ministri.I Ministri sono responsabili collegial-mente degli atti del Consiglio deiministri, e individualmente degli attidei loro dicasteri.La legge provvede all’ordinamentodella Presidenza del Consiglio e deter-mina il numero, le attribuzioni e l’or-ganizzazione dei Ministeri.

Art. 96 Il Presidente del Consiglio dei ministrie i Ministri, anche se cessati dalla cari-ca, sono sottoposti, per i reati com-messi nell’esercizio delle loro funzioni,alla giurisdizione ordinaria, previaautorizzazione dell’Assemblea degliStati o dell’Assemblea Federale, secon-do le norme stabilite con legge.

Sezione II - La PubblicaAmministrazione

Art. 97L’Amministrazione pubblica è discipli-nata da Statuti e Regolamenti sullabase di principi determinati dalle leggi.Gli indirizzi dell’Amministrazionesono determinati dagli organi istituzio-nali degli enti.Le Amministrazioni sono separate dairispettivi organi istituzionali.Gli organi istituzionali sono coadiuva-ti, nell’esercizio delle proprie funzioni,da uffici composti da personale stretta-mente necessario allo scopo.Le autorità indipendenti sono costitui-te con legge. Gli organi istituzionalinon ne determinano gli indirizzi né lacomposizione.

Art. 98Costituisce pubblico interesse chetutto il personale delle pubblicheamministrazioni operi esclusivamentecon criteri di efficacia, efficienza, pro-duttività, funzionalità, imparzialità etrasparenza.Ogni pubblico dipendente rispondeperiodicamente dell’applicazione di talicriteri nello svolgimento della sua atti-vità e nell’organizzazione del lavoroall’ufficio al quale appartiene.

Una quota della retribuzione è rappor-tata ai criteri di cui al comma prece-dente ed è periodicamente verificata edeterminata.I funzionari pubblici, rendendo contoperiodicamente della loro attività,documentano i risultati progressiva-mente conseguiti nell’efficenza dell’uf-ficio o del servizio, la riduzione deicosti perseguita, il miglioramento dellaqualità.I compiti dei funzionari pubblici sonodefiniti in modo che risultino leresponsabilità professionali, personali,in conseguenza di atti, omissioni eritardi nei confronti dei cittadini, delleimprese e delle pubbliche amministra-zioni.

Art. 99 Contro le azioni ed omissioni dell’am-ministrazione, è sempre ammessa latutela giurisdizionale per motivi dilegittimità.La tutela deve essere efficace e com-prendere il risarcimento per ogni lesio-ne arrecata illegittimamente.La legge prevede ricorsi amministrativied altri istituti idonei a favorire la riso-luzione non giurisdizionale delle con-troversie con la pubblica amministra-zione.La legge definisce i requisiti di ammis-sione ed i criteri di specializzazione deimagistrati addetti agli organi giurisdi-zionali che conoscono delle controver-sie con la pubblica amministrazione.Il reclutamento e gli organici dei giu-dici amministrativi di primo gradosono previsti solo su base regionale.

Art. 100L’amministrazione svolge la sua attivi-tà secondo criteri di efficacia, efficien-za, produttività, funzionalità, imparzia-lità e trasparenza.Le amministrazioni pubbliche sonodirette e gestite attraverso un sistemadi controllo interno di gestione cherileva periodicamente i costi delleunità di prodotto e di servizio ed irisultati conseguiti, sulla base di indi-catori specifici continuamente aggior-nati anche in relazione a quelli delleamministrazioni similari.Sui risultati dell’esercizio del controllointerno di gestione, viene data comuni-cazione, su richiesta, ai cittadini, aicomponenti degli organi istituzionalielettivi ed alle altre amministrazioni.I procedimenti amministrativi sonoregolati in modo che sia assicurato ilpieno ed assoluto rispetto dei criteri dicui al primo comma.Le leggi sulla Pubblica amministrazio-ne e le decisioni amministrative sonoadotatte ed approvate previo esameanalitico delle conseguenze sull’orga-nizzazione amministrativa e sulla suaefficenza.Nella disciplina dell’attività ammini-strativa sono garantiti i diritti all’infor-mazione, alla partecipazione nei proce-dimenti, al controllo dei servizi, allamotivazione delle decisioni.

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I procedimenti amministrativi devonoessere conclusi entro i termini previsti.Per ogni inerzia dell’amministrazioneè previsto rimedio sostitutivo.

Art. 101Gli impiegati pubblici ed i funzionariprofessionali sono assunti ed accedonoalle qualifiche superiori solo medianteconcorsi pubblici che sono svolti subase regionale e per ruoli organiciregionali.Nelle più alte cariche federali devonotrovarsi, in un rapporto adeguato, fun-zionari di tutti gli Stati.Le persone adibite agli altri uffici fede-rali devono, di regola, provenire dalloStato in cui esplicano la loro attività. L’indipendenza e l’imparzialità nellagestione e nella disciplina del persona-le sono garantiti anche dalla composi-zione degli organi ad essi preposti.I funzionari professionali all’atto del-l’inserimento ed in permanenza delrapporto di lavoro dichiarano edaggiornano la personale appartenenzaa partiti, movimenti politici, sindacatie associazioni volontarie.

Sezione III - Gli organi ausiliari.

Art. 102La Banca d’Italia è la Banca Centraledella Repubblica Federale; essa è auto-noma ed ha come compito fondamen-tale di garantire la stabilità dei prezzi.Le sue funzioni e le sue competenzepossono essere trasferite alla Bancacentrale dell’Unione Europea.Il Consiglio di Stato e la Corte deiConti sono indipendenti. La nominadei loro componenti non è di compe-tenza del Governo. Essi svolgonoesclusivamente le funzioni dell’ammi-nistrazione di appartenenza.Le Corti dei Conti Federali e Regionalicontrollano la legittimità dell’attivitàdelle amministrazioni della rispettivacircoscrizione, assicurano la regolaritàdei conti, raccolgono e confrontano gliindicatori di efficienza e riferisconoall’Assemblea Federale ed ai ConsigliRegionali.Il Consiglio di Stato è organo di consu-lenza delle amministrazioni pubblichee della giustizia nell’amministrazionedi secondo grado.

TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

Sezione I - L’ordinamento giurisdizionale.

Art. 103La giustizia è amministrata in nomedel popolo.I giudici sono soggetti soltanto allalegge.

Art. 104La funzione giurisdizionale è esercita-ta da magistrati ordinari istituiti eregolati dalle norme sull’ordinamen-to giudiziario. Non possono essere istituiti giudicistraordinari o giudici speciali.

Possono soltanto istituirsi presso gliorgani giudiziari ordinari sezionispecializzate per determinate mate-rie, anche con la partecipazione dicittadini idonei estranei alla magistra-tura.La legge regola i casi e le forme dellapartecipazione diretta del popoloall’amministrazione della giustizia.

Art. 105Il Consiglio di Stato e gli altri orga-ni di giustizia amministrativa hannogiurisdizione per la tutela nei con-fronti della PubblicaAmministrazione degli interessilegittimi e, in particolari materie indi-cate dalla legge, anche dei diritti sog-gettivi. La Corte dei conti ha giurisdizionenelle materie di contabilità pubblicae nelle altre specificate dalla legge.I Tribunali militari in tempo di guerrahanno la giurisdizione stabilita dallalegge. In tempo di pace hanno giu-risdizione soltanto per i reati militaricommessi da appartenenti alle Forzearmate.

Art. 106La magistratura costituisce un ordi-ne autonomo indipendente da ognialtro potere.Il Consiglio superiore della magistratu-ra è presieduto dal Presidente dellaRepubblica Federale.Ne fanno parte di diritto il primoPresidente e il Procuratore generaledella Corte di cassazione.Gli altri componenti sono eletti perdue terzi da tutti i magistrati ordina-ri tra gli appartenenti alle varie catego-rie, e per un terzo, dal Parlamentoin seduta comune tra professoriordinari di università in materiegiuridiche ed avvocati dopo quindicianni di esercizio.Il Consiglio elegge un vice presiden-te fra i componenti designati dalParlamento.I membri elettivi del Consiglio duranoin carica quattro anni e non sonoimmediatamente rieleggibili.Non possono, finché sono in carica,essere iscritti, negli albi professiona-li, né far parte di un Parlamento odi un Consiglio regionale.

Art. 107Spettano al Consiglio superiore dellamagistratura, secondo le norme del-l’ordinamento giudiziario, le assunzio-ni, le assegnazioni ed i trasferimenti, lepromozioni e i provvedimenti discipli-nari nei riguardi dei magistrati.

Art. 108Le nomine dei magistrati hanno luogoper concorso. I magistrati inquirenti sono eletti daicittadini secondo norme stabilite conlegge della Repubblica Federale.La legge sull’ordinamento giudiziariopuò ammettere la nomina, ancheelettiva, di magistrati onorari per

tutte le funzioni non inquirenti attri-buite a giudici singoli.Su designazione del Consiglio supe-riore della magistratura possono esse-re chiamati all’ufficio di consiglieri diCassazione, per meriti insigni, profes-sori ordinari di università in materiegiuridiche e avvocati che abbiano quin-dici anni di esercizio e siano o sianostati iscritti negli Albi speciali per legiurisdizioni superiori per almenodieci anni.

Art. 109I magistrati sono inamovibili. Nonpossono essere dispensati o sospesi dalservizio, né destinati ad altre sedi ofunzioni se non in seguito a decisionedel Consiglio superiore della magi-stratura, adottato per i motivi e con legaranzie di difesa stabiliti dall’ordina-mento giudiziario o con il loro con-senso.Il Ministro della giustizia ha facoltà dipromuovere l’azione disciplinare.I magistrati si distinguono fra loro sol-tanto per diversità di funzioni.Il Pubblico ministero gode delle garan-zie stabilite nei suoi riguardi dallenorme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 110Le norme sull’ordinamento giudiziarioe su ogni magistratura sono stabilitecon legge.La legge assicura l’indipendenza deigiudici delle giurisdizioni speciali, delPubblico ministero presso di esse, edegli estranei che partecipano all’am-ministrazione della giustizia.

Art. 111L’Autorità giudiziaria dispone diretta-mente della polizia giudiziaria.

Art. 112Ferme le competenze del Consigliosuperiore della magistratura, spetta-no al Ministero della giustizia l’or-ganizzazione e il funzionamento deiservizi relativi alla giustizia.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

Art. 113Tutti i provvedimenti giurisdizionalidevono essere motivati . Contro le sentenze e contro i provve-dimenti sulla libertà personale, pro-nunciati dagli organi giurisdizionaliordinari o speciali, è sempre ammessoricorso in Cassazione per violazione dilegge. Si può derogare a tale normasoltanto per le sentenze dei Tribunalimilitari in tempo di guerra. Contro ledecisioni del Consiglio di Stato e dellaCorte dei Conti il ricorso in Cassazioneè ammesso per i soli motivi inerentialla giurisdizione .

Art.114Il Pubblico ministero ha l’obbligo diesercitare l’azione penale.

Art. 115Contro gli atti della Pubblica

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Amministrazione è sempre ammessa latutela giurisdizionale dei diritti e degliinteressi legittimi dinanzi agli organidi giurisdizione ordinaria o ammini-strativa. Tale tutela giurisdizionale non puòessere esclusa o limitata a particolarimezzi di impugnazione o per determi-nate categorie di atti.La legge determina quali organi di giu-risdizione possono annullare gli attidella Pubblica Amministrazione neicasi e con gli effetti previsti dalla leggestessa.

TITOLO V - GLI STATI

Art. 116Gli Stati sono enti territoriali con pro-pri poteri e funzioni secondo i principifissati nella Costituzione.Sono organi dello Stato il Parlamento,che svolge la funzione legislativa; ilPresidente che svolge la funzione ese-cutiva; la Corte Costituzionale chesvolge la funzione di giustizia costitu-zionale.Il Presidente rappresenta lo Stato.Ogni Parlamento è composto daiSenatori dell’Assemblea degli Stati,eletti nell’ambito delle Regioni chefanno parte dello Stato, e da un nume-ro di membri dei Consigli delle Regioniche fanno parte dello Stato, pari alnumero dei deputati dell’AssembleaFederale spettanti alla popolazionedelle Regioni dello Stato.La Valle d’Aosta ha diritto a treConsiglieri.

Art. 117Ogni Stato ha un proprio Statuto inarmonia con la Costituzione; essoviene deliberato a maggioranza assolu-ta dei componenti del parlamento sta-tale ed approvato, su richiesta di unterzo dei componenti del parlamentostatale, da un referendum popolare.

Art. 118Ogni Stato esercita la funzione legisla-tiva nelle materie non riservate dallapresente Costituzione alla Federazioneo ad altri enti territoriali. Può delegarefunzioni legislative a Regioni, Provincee Comuni di appartenenza.

Art. 119Lo Stato non può istituire dazi d’im-portazione o esportazione o transitofra gli Stati.Non può adottare provvedimenti cheostacolino in qualsiasi modo la liberacircolazione delle persone e delle cosefra gli Stati. Non può limitare il diritto dei cittadinidi esercitare in qualunque parte delterritorio Federale la loro professio-ne, impiego o lavoro.

Art. 120Ogni legge approvata dal Parlamentostatale è comunicata al Commissariodel Presidente della RepubblicaFederale, residente nel capoluogo delloStato che, salvo il caso di opposizione

da parte del Presidente dellaRepubblica Federale, deve visitarla neltermine di trenta giorni dalla comuni-cazione.La legge è promulgata nei dieci giornidalla apposizione del visto ed entra invigore non prima di quindici giornidalla sua pubblicazione. Se una legge èdichiarata urgente dal Parlamento sta-tale e il Presidente della RepubblicaFederale lo consente, la promulgazionee l’entrata in vigore non sono subordi-nate ai termini indicati.Il Presidente della RepubblicaFederale, quando ritenga che una leggeapprovata dal Parlamento statale ecce-da la competenza dello Stato o contra-sti con gli interessi federali o con quel-li di altri Stati o Regioni, la rinvia alparlamento statale nel termine fissatoper l’apposizione del visto.Ove il parlamento statale la approvi dinuovo a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, il Presidente dellaRepubblica Federale può, nei quindicigiorni dalla comunicazione, promuo-vere la questione di legittimità davantialla Corte Costituzionale Federale.

TITOLO VI - LE REGIONI, LEPROVINCE, I COMUNI

Art. 121Sono organi della Regione: il Consiglioregionale, la Giunta ed il suoPresidente.

Art. 122Il Consiglio Regionale esercita le pote-stà legislative e regolamentari attribui-te alla Regione dalla Costituzione edalle leggi dello Stato.Nel Consiglio regionale devono trovareadeguata rappresentanza le Provinceed i Comuni della Regione.

Art. 123La Giunta regionale è l’organo esecuti-vo delle Regioni. Il Presidente dellaGiunta rappresenta la Regione; pro-mulga le leggi ed i regolamenti regio-nali; dirige le funzioni amministrativedella Regione.

Art. 124Spettano alla Regione le funzioniamministrative per le materie di com-petenza dello Stato, salvo quelle diinteresse locale che sono attribuitedalle leggi allo Stato, alle Province, aiComuni o ad altri enti locali.

Art. 125Il sistema di elezione, il numero ed icasi di ineleggibilità dei consiglieriregionali sono stabiliti con legge delloStato.Nessuno può appartenere contempora-neamente ad un Consiglio regionale ead una delle Assemblee del Parlamentofederale o ad un altro consiglio regio-nale.Il Consiglio elegge nel suo seno unPresidente e un ufficio di presidenzaper i propri lavori.I consiglieri regionali non possono

essere chiamati a rispondere delle opi-nioni espresse e dei voti dati nell’eser-cizio delle loro funzioni.Il presidente ed i membri della Giuntasono eletti dal consiglio regionale tra isuoi componenti.

Art. 126Ogni Regione ha uno statuto il quale,in armonia con la Costituzione e con leleggi dello Stato, stabilisce le normerelative all’organizzazione internadella Regione.Lo statuto regola l’esercizio del dirittodi iniziativa e del referendum su leggie provvedimenti amministrativi dellaRegione e la pubblicazione delle leggi edei regolamenti regionali.Lo Statuto è deliberato dal Consiglioregionale a maggioranza assoluta deisuoi componenti, ed è approvato conlegge dello Stato.

Art. 127Un Commissario del Governo Federale,residente nel capoluogo della Regionesopraintende alle funzioni amministra-tive esercitate dalla Federazione.

Art. 128Il controllo di legittimità sugli atti

amministrativi della Regione è eserci-tato, in forma decentrata, da un organodello Stato, nei modi e nei limiti stabi-liti da leggi dello Stato.La legge può in determinati casiammettere il controllo di merito, alsolo effetto di promuovere, con richie-sta motivata, il riesame della delibera-zione da parte del Consiglio regionale.Nella Regione sono istituiti organi digiustizia amministrativa di primogrado, secondo l’ordinamento stabilitoda legge dello Stato.Possono istituirsi sezioni con sedediversa dal capoluogo della Regione.

Art. 129Il Consiglio regionale può essere sciol-to, quando compia atti contrari allaCostituzione o gravi violazioni dilegge, o non corrisponda all’invito delGoverno federale di sostituire laGiunta o il Presidente, che abbianocompiuto analoghi atti o violazioni.Lo scioglimento è disposto con decretomotivato del Presidente dellaRepubblica Federale, sentita unaCommissione di deputati e senatoricostituita, per le questioni regionali,nei modi stabiliti con legge dellaFederazione. Col decreto di sciogli-mento è nominata una Commissionedi tre cittadini eleggibili al Consiglioregionale, che indice le elezioni entrotre mesi e provvede all’ordinariaamministrazione di competenza dellaGiunta e agli atti improrogabili, dasottoporre alla ratifica del nuovoConsiglio.

Art. 130Un organo della Regione, costituito neimodi stabiliti da legge dello Stato,esercita il controllo di legittimità sugli

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atti delle Province, dei Comuni e deglialtri enti locali.In casi determinati dalla legge puòessere esercitato il controllo di meritonella forma di richiesta motivata aglienti deliberanti di riesaminare la lorodeliberazione.

Art. 131Si può con legge della Federazione,approvata dai due rami del Parlamentofederale a maggioranza assoluta deicomponenti e sentiti i Consigli regio-nali, disporre la fusione di Regioniesistenti o la creazione di nuoveRegioni con un minimo di unmilione d’abitanti, quando ne faccianorichiesta tanti Consigli comunali cherappresentino almeno un terzo dellepopolazioni interessate, e la propostasia approvata con referendum dallamaggioranza delle popolazioni stesse.Si può, con referendum e con leggedella Federazione, approvata daentrambi i rami del Parlamento federa-le a maggioranza assoluta dei compo-nenti e sentiti i Consigli regionali, con-sentire che Province e Comuni, chene facciano richiesta, siano staccati dauna Regione ed aggregati ad un’altra.

Art. 132Il mutamento delle circoscrizioniprovinciali e la istituzione di nuoveProvince nell’ambito di una Regionesono stabiliti con leggi dello Stato, suiniziativa dei Comuni e sentita la stes-sa Regione.La Regione, sentite le popolazioni inte-ressate, può con sue leggi istituirenel proprio territorio nuovi Comuni emodificare le loro circoscrizioni edenominazioni.

Art. 133I Comuni e le Province hanno autono-mia normativa ed amministrativa,autonomia finanziaria di entrata e dispesa, autogoverno nelle forme dellademocrazia diretta e rappresentativa,autonomia statutaria ed organizzativa.

Sezione I - Il sistema finanziario

Art. 134Ogni ente territoriale previsto dallaCostituzione sostiene le spese relativeai propri compiti in modo autonomo,salvo diversa disposizione dellaCostituzione.

Art. 135La redazione dei conti pubblici deveessere fondata sui principi della traspa-renza e della chiarezza, in modo chesiano individuate le fonti, la natura, ladestinazione e l’entità delle entrate edelle spese annuali, pluriennali e per-manenti.

Art. 136Gli enti pubblici territoriali sono auto-nomi e reciprocamente indipendenti inmateria di bilancio.La legge di bilancio può, con espressovoto favorevole dei due terzi dei pre-

senti dell’assemblea eletta, stabilirenuovi o maggiori oneri, indicando imezzi per farvi fronte per tutta la lorodurata. Per l’approvazione di tali nuovio maggiori oneri è sufficiente la mag-gioranza dei votanti, se esse si pongo-no in diretta e mera esecuzione di dis-posizioni costituzionali.

Art. 137Ogni legge, diversa da quella di bilan-cio, che comporti nuovi o maggiorioneri deve indicare i mezzi di copertu-ra finanziaria per l’intero periodo diapplicazione e deve essere approvatadai due terzi dei presenti dell’assem-blea elettiva. Per l’approvazione di talileggi è sufficiente la maggioranza deivotanti, se esse si pongono in diretta emera esecuzione di disposizioni costi-tuzionali.

TITOLO VII - LE GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - La Corte CostituzionaleFederale

Art. 138La Corte Costituzionale Federale giudi-ca: · sulle controversie relative alla

legittimità costituzionale delleleggi e degli atti aventi forza dilegge, come pure dei regolamenti,della Federazione e dello Stato;

· sui conflitti di attribuzione tra ipoteri della Federazione e su quel-lo tra la Federazione e gli Stati etra gli Stati;

· sulle accuse promosse contro ilPresidente della RepubblicaFederale;

· sull’ammissibilità dei referendumpopolari a livello federale.

Art. 139La Corte Costituzionale Federale ècomposta di quindici giudici nominatiper un terzo dall’Assemblea Federale,per un terzo dall’Assemblea degli Statie per un terzo dalle supreme magistra-ture ordinaria ed amministrative.I giudici della Corte Costituzionalesono scelti fra i magistrati anche ariposo delle giurisdizioni superioriordinarie ed amministrative, i profes-sori ordinari di Università in materiegiuridiche e gli avvocati che abbianoesercitato la professione per almenoventi anni e siano stati iscritti negliAlbi per le giurisdizioni speciali peralmeno dieci anni.I Giudici della Corte Costituzionalesono nominati per nove anni, decor-renti per ciascuno di essi dal giorno delgiuramento, costituzionale e non pos-sono essere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudicecostituzionale cessa dalla carica e dal-l’esercizio delle funzioni.La Corte elegge tra i suoi compo-nenti, secondo le norme stabilitedalla legge, il Presidente, che rimanein carica sino alla scadenza dall’uffi-

cio di giudice.L’ufficio di giudice della Corte èincompatibile con quello di membrodel Parlamento, di un Consiglioregionale, con l’esercizio della profes-sione di avvocato e con ogni carica edufficio indicati dalla legge.Nei giudizi d’accusa contro ilPresidente della Repubblica Federaleintervengono, oltre i giudici ordinaridella Corte, sedici membri tratti asorte da un elenco di cittadiniaventi i requisiti per l’eleggibilità asenatore, che il Parlamento compilaogni nove anni mediante elezione conle stesse modalità stabilite per lanomina dei giudici ordinari.

Art. 140Quando la Corte dichiara l’illegittimi-tà costituzionale di una norma dilegge o di un atto avente forza dilegge, la norma cessa di avere effica-cia dal giorno successivo alla pubbli-cazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata ecomunicata all’Assemblea Federale edall’Assemblea degli Stati e ai parlamen-ti statali interessati, affinché, ove loritengano necessario, provvedano nelleforme costituzionali.

Art. 141Una legge costituzionale stabilisce lecondizioni, le forme, i termini di pro-ponibilità dei giudizi di legittimitàcostituzionale, e le garanzie d’indipen-denza dei giudici della Corte.Con legge ordinaria sono stabilite lealtre norme necessarie per la costitu-zione e il funzionamento della Corte.Contro le decisioni della CorteCostituzionale non è ammessa alcunaimpugnazione.

TITOLO VIII - LA REVISIONEDELLA COSTITUZIONE

Sezione I - Procedimento ordinario

Art. 142Se non altrimenti previsto dallaCostituzione, le leggi di revisione dellacostituzione sono adottate a maggio-ranza assoluta dall’Assemblea Federalecon due successive deliberazioni adintervallo non minore di tre mesi e,successivamente, dall’Assemblea degliStati a maggioranza dei due terzi deimembri.Le leggi stesse sono sottoposte a refe-rendum popolare quando, entro tremesi dalla loro pubblicazione, nefacciano domanda un quinto deimembri dell’Assemblea Federale, unterzo dei Consigli Regionali, o cinque-centomila elettori.La legge sottoposta a referendumnon è promulgata se non è approva-ta dalla maggioranza dei voti validi.

Sezione II - Procedimenti speciali

Art. 143Una legge che modifica disposizionicostituzionali in conseguenza dell’e-

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sercizio delle competenze dellaFederazione in materia internazionalee di Unione Europea, deve essereapprovata dalla maggioranza assolutadell’Assemblea Federale edall’Assemblea degli Stati e dalla mag-gioranza dei voti validi espressi inoccasione di un referendum popolareconfermativo.

Art. 144Una legge che modifica la ripartizionedelle competenze tra i vari enti territo-riali, stabilita dalla Costituzione, deveessere approvata dalla maggioranzaassoluta dell’Assemblea Federale edalla maggioranza dei tre quarti deimembri dell’Assemblea degli Stati.

Art. 145Oltre ai casi indicati espressamentedalla presente Costituzione, con leggeche necessita della maggioranza asso-luta dei voti dell’assemblea Federale edell’Assemblea degli Stati, si possonointrodurre altre ipotesi di partecipazio-ne popolare alle decisioni fondamentali

di ogni tipo ed in ogni momento delleprocedura ad eccezione della funzionegiurisdizionale.

Sezione III - Limiti

Art. 146La forma repubblicana non può essereoggetto di revisione costituzionale.

Art. 147La presente Costituzione è la leggesuprema della Repubblica Italiana; essarende invalida ed inefficace ogni dispo-sizione normativa incompatibile.Nessuna disposizione di questaCostituzione rende invalide od ineffica-ci le leggi emanate, gli atti adottati o lemisure prese dai competenti enti terri-toriali, necessari in conseguenza degliobblighi discendenti dalla partecipazio-ne della Repubblica Federale Italianaall’Unione Europea o alle comunità oalle relative istituzioni, o dagli organi-smi competenti in forza dei trattatiistitutivi delle Comunità, di avere forzadi legge nella Repubblica Federale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le leggi di ratifica ed esecuzione deitrattati in vigore al momento dell’ema-nazione della presente Costituzione,anche se in contrasto con la presentecostituzione, hanno piena validità edefficacia e potranno essere modificate oabrogate solo con leggi di revisionecostituzionale di cui all’art. 143.Se non altrimenti disposto da questaCostituzione, tutte le leggi e gli atti adesse equiparati attualmente in vigorenella Repubblica Italiana, come puretutti gli organi ed i soggetti pubbliciattualmente esistenti, continuerannorispettivamente ad avere validità e adesercitare le proprie funzioni, come sela revisione di questa Costituzione insenso federale non fosse stata approva-ta; essi nondimeno potranno essererevocati, aboliti o modificati dagliorgani e soggetti competenti in confor-mità dei poteri conferiti da questaCostituzione.

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66 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Disegno diLeggeCostituzionaleRevisione della Costituzionesulla forma di Stato e sullaforma di governo

“Disegno di Legge costituzionale di iniziativa del senatore Speroni”, comunicato alla presidenza il 21gennaio 1995 (Senato della Repubblica, XII Legislatura, n.l403). Il documento è stato elaborato daFrancesco Speroni, in veste di Ministro per le riforme istituzionali del governo Berlusconi, con la colla-borazione di un “Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali” (nominatocon Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 1994, n.400) e composto da quindiciprofessori (Ettore Albertoni, Giovanni Bognetti, Romano Cajelli, Gian Franco Ciaurro, Vittorio DiCiolo, Giuseppe Franco Ferrari, Serio Galeotti, Francesco Gentile, Pietro Grilli di Cortona, AldoLoiodice, Alberto Martinelli, Carlo Mezzanotte, Sergio Ortino, Ettore Rotelli e Nazareno Saitta).Il testo era preceduto dalla seguente presentazione: “Onorevoli Senatori. Per mia iniziativa, con decre-to del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato a suo tempo costituito un comitato per lo studio el’elaborazione di una proposta di revisione della Costituzione.Il comitato, da me presieduto nella mia qualità di Ministro per le riforme istituzionali, ha completato ipropri lavori nel dicembre del 1994, entro i tempi prefissati, stilando un testo che è stato inoltrato allaPresidenza del Consiglio dei Ministri per la diramazione e la successiva discussione ed eventuale appro-vazione.La crisi del governo Berlusconi ha interrotto l’iter del provvedimento, sino ad ora non ripreso da partedel governo Dini, che nel suo programma non ha, in effetti, incluso l’argomento.Pur essendo primo firmatario di analogo ma differente disegno di legge, sottoscrivo anche l’allegatotesto, al fine di poterlo offrire, anche formalmente, al Parlamento, in prospettiva dell’imminente dibat-tito sulle riforme istituzionali.”

Art. 1. (PARTECIPAZIONE A COMUNITA”

SOVRANAZIONALI)1. Dopo l’articolo 11 della Costituzione è

inserito il seguente:“Art. 11-bis. - L’Italia, nel rispetto dei dirit-

ti inviolabili della persona umana e dei prin-cipi fondamentali dell’ordinamento costitu-zionale, consente, in condizioni di paritàcon gli altri Stati, alle limitazioni di sovra-nità conseguenti al conferimento a comuni-tà sovranazionali dell’esercizio di poterisovrani previsti dai relativi trattati istitutivie dalle convenzioni che ne estendano leattribuzioni.L’Italia promuove e favorisce la formazione

dell’unione politica tra gli Stati membridell’Unione europea”.

Art. 2. (SENATO DELLA REPUBBLICA)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente:

“Art. 57. - Il Senato della Repubblica ècomposto da membri dei governi regionali,che li nominano e revocano.Ogni Regione ha almeno tre voti, salvo la

Valle d’Aosta ed il Molise che ne hanno uno:le Regioni con più di tre milioni di abitantine hanno cinque; quelle con più di cinquemilioni di abitanti ne hanno sette; quellecon più di otto milioni di abitanti ne hannonove.Ogni Regione può inviare tanti membri

quanti sono i suoi voti. I voti di una Regionenel Senato della Repubblica possono esseredati soltanto unitariamente e soltanto daimembri presenti o dai loro sostituti.

Il Senato della Repubblica elegge il suoPresidente ogni anno. Il Presidente convocail Senato. Deve comunque convocarlo se lorichiedono almeno tre Regioni o il Governo.I membri del Senato della Repubblica

hanno diritto di assistere alle sedute dellaCamera dei deputati e delle sueCommissioni. Sono sentiti ogni volta che lorichiedono”.

2. L’articolo 58 della Costituzione è abro-gato.

Art. 3. (SENATORI DI DIRITTO E A VITA)

1. L’articolo 59 della Costituzione è abro-gato.

Art. 4. (GARANZIE PER LE MINORANZE

PARLAMENTARI)1. Il secondo comma dell’articolo 62 della

Costituzione è sostituito dal seguente:“Ciascuna Camera può essere convocata in

via straordinaria per iniziativa del suoPresidente o del Presidente della Repubblicao di un quinto dei componenti”.

Art. 5. (INCOMPATIBILITA” TRA LA CARICA

DI MINISTRO ED IL MANDATO PARLA-MENTARE)

1. All’articolo 65 della Costituzione èaggiunto, in fine, il seguente comma:

“L’ufficio di Primo Ministro o di Ministro èincompatibile con il mandato parlamenta-re”.

Art. 6. (FUNZIONI LEGISLATIVE DELLO

STATO)1. L’articolo 70 della Costituzione è sosti-

tuito dal seguente:“Art. 70. - La funzione legislativa è riserva-

ta allo Stato nelle seguenti materie:1) politica estera e relazioni internazionali;

commercio con l’estero;2) difesa e forze armate;3) sicurezza pubblica e misure di preven-

zione;4) moneta, attività finanziarie, risparmio,

credito sovraregionali; contabilità delloStato;5) ordinamento delle giurisdizioni;6) ordinamento civile, penale e processua-

le;7) normativa tecnica, pesi e misure, deter-

minazione del tempo;8) trasporti e comunicazioni sovraregiona-

li;9) cittadinanza, stato civile, condizione

giuridica degli stranieri;10) ordinamento delle professioni;11) armi, esplosivi e materiale strategico;12) livelli minimi inderogabili delle presta-

zioni sanitarie;13) contenuti dei vincoli per la tutela dei

beni culturali, storici ed artistici;14) livelli minimi inderogabili dell’istru-

zione;15) parchi nazionali istituiti alla data del 1

gennaio 1995;16) produzione e distribuzione nazionale

dell’energia;17) ricerca scientifica e tecnologica di

rilievo nazionale;18) poste; telecomunicazioni ed informa-

zione radiotelevisiva nazionali;19) minimi inderogabili di trattamento

normativo nei rapporti di lavoro; tutela e sicurezza del lavoro; istituti previden-

ziali obbligatori;20) lavori pubblici afferenti alle materie di

competenza statale;21) tributi erariali;22) statistica nazionale, disciplina generale

della raccolta e della diffusione di dati statistici;

23) tutela della concorrenza.Con le competenze dello Stato in materia

di relazioni internazionali e di commerciocon l’estero concorrono competenze regio-nali secondo quanto previsto dall’articolo117-bis.Con legge approvata da entrambe le

Camere, previa intesa con le Regioni inte-ressate, lo Stato può delegare a tutte leRegioni o ad alcune di esse la disciplina, amezzo di proprie leggi, di materie di compe-tenza statale. La legge di delegazione preve-de la durata, i casi ed i modi di cessazionedella delega.

Art. 7. (FUNZIONE LEGISLATIVA)

1. Dopo l’articolo 70 della Costituzione èinserito il seguente:

“Art. 70-bis. - La funzione legislativa èesercitata dalla Camera dei deputati e dalSenato della Repubblica, nei casi e nei modistabiliti dal presente articolo.Sono esaminati ed approvati in identico

testo da entrambe le Camere i disegni dilegge costituzionale ed elettorale, quelliconcernenti l’organizzazione ed il funziona-mento delle istituzioni costituzionali, quelliche prevedono misure restrittive della liber-tà personale, quelli relativi alla tutela delleminoranze linguistiche, quelli di attuazionedegli articoli 7 e 8, quelli di autorizzazionea ratificare trattati internazionali e quelli dicui agli articoli 70-ter e 70-quater.Per i disegni di legge diversi da quelli indi-

cati al comma precedente la funzione legis-lativa è esercitata dalla Camera dei deputati.Tuttavia il Governo o un quinto dei compo-nenti del Senato della Repubblica possono

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 67

chiedere, entro quindici giorni dalla appro-vazione di un disegno di legge da parte dellaCamera dei deputati, che esso sia sottopostoall’esame del Senato. In tal caso il Senato,entro i trenta giorni successivi, può rinviareil disegno di legge con osservazioni e propo-ste alla Camera dei deputati, che si pronun-cia in via definitiva entro trenta giorni. Incaso di un disegno di legge dichiaratourgente i termini suddetti si intendonoridotti della metà. I regolamenti dellaCamera e del Senato definiscono le modalitàatte ad assicurare l’osservanza di tali termi-ni”.

Art. 8.(LEGISLAZIONE ANTICONGIUNTURA-

LE DELLO STATO)1. Dopo l’articolo 70-bis della Costituzione

è inserito il seguente: “Art. 70-ter. - Al fine di evitare eventuali

pericoli di turbative dell’equilibrio economi-co generale, la legge dello Stato, approvata amaggioranza assoluta dei componenti dellaCamera dei deputati e del Senato dellaRepubblica, può stabilire:

A) l’ammontare massimo, le condizioni e lasuccessione nel tempo del ricorso al creditoda parte di enti territoriali e consorzi;

B) l’impegno dello Stato e delle Regioni amantenere depositi infruttiferi presso laBanca d’Italia”.

Art. 9. (LEGISLAZIONE DI RIEQUILIBRIO

DELLO STATO)1. Dopo l’articolo 70-ter della Costituzione

è inserito il seguente:“Art. 70-quater. - Una legge dello Stato,

approvata a maggioranza assoluta dei com-ponenti della Camera dei deputati e daiquattro quinti dei componenti del Senatodella Repubblica, può prevedere la conces-sione di aiuti finanziari alle Regioni perinvestimenti di particolare rilevanza in taliaree, al fine di impedire eventuali turbativedell’equilibrio economico generale o perequilibrare la natura e lo stato dei serviziprestati alle rispettive popolazioni. Gli aiutifinanziari hanno luogo sulla base di contri-buti per metà a carico dello Stato e per metàa carico delle Regioni. Tali aiuti sono auto-nomamente ed integralmente registrati neibilanci dei rispettivi enti territoriali”.

Art. 10.(RAPPORTI TRA IL GOVERNO E LE

CAMERE)1. Dopo l’articolo 71 della Costituzione è

inserito il seguente:“Art. 71-bis. - Su richiesta del Governo l’or-

dine del giorno delle Camere prevede, conpriorità e nell’ordine indicato dal Governostesso, l’esame dei disegni di legge presenta-ti o accettati dal Governo. Sempre su richie-sta del Governo ciascuna Camera si pronun-cia con un solo voto su tutto o parte deltesto in discussione, con gli emendamentiproposti o accettati dal Governo”.

Art. 11. (PROCEDURE LEGISLATIVE

ABBREVIATE)1. L’articolo 72 della Costituzione è sosti-

tuito dal seguente:“Art. 72. - Ogni disegno di legge presentato

alla Camera dei deputati è, secondo le normedel suo regolamento. esaminato da unaCommissione e poi dalla Camera stessa. chel’approva articolo per articolo e con votazio-ne finale. Lo stesso procedimento è adottatoper i disegni di legge esaminati dal Senatodella Repubblica.Il regolamento determina le forme di pub-

blicità dei lavori delle Commissioni.Il regolamento stabilisce procedimenti

abbreviati per i disegni di legge dei quali èdichiarata l’urgenza, su richiesta delGoverno o di un quinto dei membri dellaCamera davanti alla quale sono stati presen-tati, con votazione a maggioranza assolutadei componenti. In tal caso i competentiorgani parlamentari decidono, nell’ambitodella programmazione dei lavori, la duratadella discussione, i tempi di intervento e iltermine entro il quale deve essere conclusol’esame del disegno di legge, termine chenon può essere complessivamente superiorea sessanta giorni. Tale procedura non puòessere adottata in materia costituzionale odelettorale, né per l’approvazione di bilanci oconsuntivi.Il regolamento può altresì stabilire in quali

casi e forme disegni di legge possono essereassegnati a Commissioni, anche permanenti,composte in modo da rispecchiare la propor-zione dei gruppi parlamentari, in sede redi-gente per la deliberazione dei singoli artico-li, riservando all’Assemblea la votazionefinale.Anche in tali casi, fino al momento della

votazione finale da parte dell’Assemblea, ildisegno di legge è sottoposto alla proceduranormale di esame e di approvazione surichiesta del Governo o di un decimo deicomponenti di una Camera o di un quintodei membri della Commissione.La procedura normale di esame e di appro-

vazione è sempre adottata per i disegni dilegge in materia costituzionale ed elettoralee per quelli di delegazione legislativa, diautorizzazione a ratificare trattati interna-zionali, di approvazione di bilanci e consun-tivi”.

Art. 12. (DEFERIMENTO PREVENTIVO ALLA

CORTE COSTITUZIONALE SU RICORSODI MINORANZE PARLAMENTARI)

1. Dopo l’articolo 72 della Costituzione èinserito il seguente:

“Art. 72-bis. - Entro cinque giorni dalla suaapprovazione una legge può essere deferitaall’esame della Corte costituzionale, permotivi di legittimità costituzionale, su ini-ziativa di almeno un quarto dei componentidi una Camera. La Corte costituzionale sipronuncia entro trenta giorni”.

Art. 13. (PROMULGAZIONE DELLE LEGGI)

1. Il primo comma dell’articolo 73 dellaCostituzione è sostituito dal seguente:

“Le leggi sono promulgate dal Presidentedella Repubblica non prima di cinque giornie comunque entro un mese dalla loro appro-vazione”.

2. All’articolo 73 della Costituzione, infine, sono aggiunti, in fine, i seguenticommi:

“Per le leggi di cui può essere richiesto l’e-same da parte del Senato della Repubblica a

norma dell’articolo 70-bis, terzo comma, lapromulgazione avviene non prima del quin-dicesimo giorno dall’approvazione da partedella Camera dei deputati. Se l’esame daparte del Senato è richiesto, la promulgazio-ne ha luogo dopo la scadenza del termineposto per l’esame oppure, qualora il Senatorinvii il progetto con osservazioni o proposteimmediatamente dopo che la Camera si èpronunciata in via definitiva.Per le leggi deferite all’esame della Cortecostituzionale, ai sensi dell’articolo 70-bis, lapromulgazione non ha luogo fino al comple-tamento delle procedure previste. In caso direiezione della questione di legittimità costi-tuzionale, la legge è promulgata”.

Art. 14. (PROTESTA” REGOLAMENTARE DEL

GOVERNO)1. Dopo l’articolo 71 della Costituzione è

inserito il seguente:“Art. 71-bis. - I regolamenti di attuazione

delle leggi sono adottati dal Governo, sudeliberazione del Consiglio dei ministri,oppure dalle Regioni, quando la materia nonrichieda una disciplina uniforme per tutto ilterritorio nazionale.Il Governo è autorizzato ad emanare norme

giuridiche, anche in deroga a leggi ordina-rie, in materia di organizzazione dei pubbliciuffici e in altre materie non riservate dallaCostituzione alla legge né comprese traquelle di cui all’ultimo comma dell’articolo72. Il Governo comunica alle Camere loschema di decreto predisposto. Entro ses-santa giorni dalla comunicazione le Camerepossono prendere in esame e respingere loschema predisposto dal Governo; altrimenti,decorso tale termine, il decreto acquistaforza di legge”.

Art. 15. (INIZIATIVA REFERENDARIA)

1. L’articolo 75 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente:

“Art. 75. - Gli elettori possono essere chia-mati ad esprimere il proprio voto su di unprogetto di legge redatto in articoli propostosu iniziativa referendaria da almeno unmilione di elettori.Il Referendum è indetto dal Presidente della

Repubblica dopo centottanta giorni dalladichiarazione di ammissibilità da parte dellaCorte costituzionale e non ha luogo ove ilprogetto di legge sia stato approvato in viadefinitiva integralmente o con modificheche ne rispettino i contenuti essenziali.Il progetto sottoposto a Referendum è

approvato se alla consultazione ha partecipa-to la maggioranza degli elettori e se haespresso voto favorevole almeno la metà deivotanti.Non è ammessa l’iniziativa referendaria per

le leggi tributarie e di bilancio o che comun-que comportino erogazioni finanziarie avantaggio di determinate categorie di citta-dini, di amnistia e di indulto, di autorizza-zione a ratificare trattati internazionali e perle leggi costituzionali.Il Referendum si svolge secondo le modalità

stabilite con legge dello Stato”.

Art. 16. (DECRETI-LEGGE)

1. L’articolo 77 della Costituzione è sosti-

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68 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

tuito dal seguente:“Art. 77. - In casi di necessità e di urgenza

concernenti la sicurezza nazionale, calamitànaturali, norme finanziarie che debbonoentrare immediatamente in vigore o il rece-pimento e l’attuazione di atti normatividell’Unione europea, il Governo adotta prov-vedimenti provvisori con forza di legge. IlGoverno, il giorno stesso, presenta il decre-to-legge alle Camere per la conversione inlegge. Le Camere, anche se sciolte, sonoappositamente convocate e si riunisconoentro cinque giorni. I decreti-legge conten-gono misure di immediata applicazione e dicarattere specifico ed omogeneo. Non posso-no reintrodurre disposizioni dichiarate ille-gittime dalla Corte costituzionale per vizinon attinenti il procedimento.I decreti-legge perdono efficacia fin dall’ini-

zio se non sono convertiti in legge entro ses-santa giorni dalla loro pubblicazione.Possono tuttavia essere regolati con legge irapporti giuridici sorti sulla base dei decretinon convertiti. I decreti-legge non convertitinon possono essere reiterati, né il Governopuò emanare decreti che ne riproducanosostanzialmente il contenuto, se non sianotrascorsi centottanta giorni dalla reiezione odalla scadenza del termine per la conversio-ne. Con la legge di conversione non possonoessere apportate modificazioni al decreto-legge, salvo che per quanto attiene la coper-tura degli oneri finanziari.I regolamenti parlamentari stabiliscono

idonee procedure affinchè le Camere possa-no comunque deliberare sulla conversione osulla reiezione del decreto-legge entro il ter-mine di cui al comma precedente”.

Art. 17. (BILANCIO E LEGISLAZIONE DI

SPESA)L’articolo 81 della Costituzione è sostituito

dal seguente:“Art. 81. - Il Governo presenta ogni anno

alle Camere il bilancio di previsione annualeed il rendiconto consuntivo, che sono appro-vati con legge.Nei bilanci annuali e triennali sono stabiliti,

con riferimento ai rispettivi periodi, il limitemassimo raggiungibile dalla pressione tri-butaria statale e il limite massimo del ricor-so da parte dello Stato al credito sotto qual-siasi forma. I limiti stabiliti possono esseresuperati, su iniziativa del Governo, nel casodi impreviste e inderogabili necessità.L’esercizio provvisorio del bilancio annua-

le non può essere concesso se non per leggee per periodi non superiori complessivamen-te a quattro mesi.Con la legge di approvazione del bilancio di

previsione, annuale e triennale, non si pos-sono stabilire nuovi tributi e nuove spese.La legge determina i contenuti e la struttu-

ra del bilancio di previsione, dei provvedi-menti legislativi di variazione e del rendi-conto, nonché gli obblighi di informazioneal Parlamento sull’andamento delle entrate edelle spese. In ogni caso le entrate provenienti dall’ac-

censione di prestiti e non destinate ai rim-borsi di prestiti già esistenti possono essereimpiegate esclusivamente per finanziarespese in conto capitale.Gli emendamenti al disegno di legge di

approvazione del bilancio sono ammessi sol-

tanto se hanno carattere compensativo e, sedi iniziativa parlamentare e qualora ilGoverno esprima parere contrario, sonoapprovati a maggioranza assoluta dei com-ponenti della Camera in cui sono stati pre-sentati.Ogni altra legge che importi riduzioni di

entrate oppure nuovi o maggiori oneri prov-vede ai mezzi per farvi fronte per l’interoperiodo di applicazione. I disegni di legge egli emendamenti che prevedono riduzioni dientrate oppure nuovi o maggiori oneri sonoapprovati a maggioranza assoluta, qualora ilGoverno esprima parere contrario per moti-vi riguardanti la copertura finanziaria.Fino alla votazione finale di ogni disegno di

legge di spesa o di minore entrata il Governopuò chiedere la sospensione dell’esame, perun periodo non superiore a trenta giorni, semotivata con la violazione dei criteri di equi-librio finanziario votati dalle Camere conl’approvazione del disegno di bilancioannuale e triennale. Trascorso tale periodo il disegno di legge

può essere approvato solo a maggioranzaassoluta”.

Art. 18. (CONTROLLO PARLAMENTARE)

L’articolo 82 della Costituzione è sostituitodal seguente:

“Art. 82. - La funzione di controllo sulGoverno e sulla pubblica amministrazione èesercitata dal Senato della Repubblica e dallaCamera dei deputati nei casi e nei modi sta-biliti dal presente articolo.Il Senato della Repubblica controlla in par-

ticolare l’attuazione e l’efficacia delle leggi,le nomine pubbliche in organi od enti confunzioni di garanzia, il finanziamento deglienti pubblici, l’attività di indirizzo e di coor-dinamento nei confronti delle Regioni edegli altri enti territoriali, l’attuazione dellepolitiche comunitarie, l’andamento dellaspesa pubblica in raccordo funzionale con laCorte dei conti.La Camera dei deputati dispone inchieste su

materie di pubblico interesse, deliberandoanche su proposta di ciascuno dei suoimembri. Si procede in ogni caso all’inchie-sta se la proposta riceve il voto favorevole dialmeno un quarto dei componenti dellaCamera. A tale scopo il Presidente dellaCamera nomina una Commissione formatain modo da rispecchiare la proporzione deivari gruppi.Il Presidente della Camera, d’intesa con i

gruppi parlamentari, può nominare, inluogo della Commissione, un Comitato com-posto da tre deputati. La Commissione diinchiesta o il Comitato procede alle indaginie agli esami con gli stessi poteri e le stesselimitazioni dell’autorità giudiziaria”.

Art. 19. (ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA)1. L’articolo 83 della Costituzione è sosti-

tuito dal seguente:“Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è

eletto a suffragio universale e diretto, a mag-gioranza assoluta dei voti espressi. Se questamaggioranza non viene conseguita al primoscrutinio, si procede entro quindici giorni aduna votazione di ballottaggio tra i due candi-dati più votati, nella quale è eletto il candidato

che ha conseguito la maggioranza dei voti”.Art. 20.

(CANDIDATURE PER L’ELEZIONE PRE-SIDENZIALE)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 84della Costituzione è inserito il seguente:

“Le candidature sono presentate alla segre-teria della Corte di cassazione entro il quin-dicesimo giorno antecedente alla data fissataper l’elezione, con la sottoscrizione di alme-no cinquantamila elettori. Ciascun gruppoparlamentare costituito presso almeno unadelle Camere ha facoltà di proporre un can-didato anche senza sottoscrizione di eletto-ri”.

Art. 21. (SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA

CAMERA)1. L’articolo 88 della Costituzione è sosti-

tuito dal seguente:“Art. 88. - Il Presidente della Repubblica

scioglie la Camera dei deputati, sentito il suoPresidente, in caso di voto di sfiducia alPrimo Ministro.Il Presidente della Repubblica scioglie altre-

sì la Camera su richiesta di almeno due terzidei componenti.In caso di scioglimento anticipato della

Camera, il Presidente della Repubblica deca-de dal mandato e si procede ad una nuovaelezione contestuale alla elezione dellaCamera”.

Art. 22.(NOMINA E COMPOSIZIONE DEL

GOVERNO)1. L’articolo 92 della Costituzione è sosti-

tuito dal seguente:“Art. 92. - Il Presidente della Repubblica

nomina e revoca il Primo Ministro e, su pro-posta di questo i Ministri e i Vice-ministri.Il numero dei Ministri non può essere supe-

riore a diciotto. La legge determina il nume-ro e le attribuzioni dei Vice-ministri.Il Primo Ministro e i Ministri costituiscono

insieme il Consiglio dei Ministri, che è pre-sieduto dal Presidente della Repubblica. Perderoga espressa e con ordine del giornodeterminato, le riunioni del Consiglio deiMinistri possono essere presiedute dal PrimoMinistro.Le funzioni di membro del Governo sono

incompatibili con il mandato parlamentare.I Ministri e i Vice-ministri possono essere

revocati dal Presidente della Repubblica, suproposta del Primo Ministro.”.2. Nel testo della Costituzione e delle leggi,

le parole: “Presidente del Consiglio deiMinistri”, ovunque ricorrano, sono, sostitui-te dalle altre: “Primo Ministro”.

Art. 23. (IL GOVERNO IN PARLAMENTO)

1. L’articolo 94 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente:

“Art. 94. - Il Primo Ministro, entro diecigiorni dalla nomina, espone alla Camera deideputati il programma del Governo e la suacomposizione.Il Governo è tenuto a dimettersi in caso di

approvazione di una mozione motivata disfiducia, votata per appello nominale dallaCamera dei deputati.Il voto contrario della Camera su una pro-

posta del Governo non importa obbligo di

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 69

dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firmata

da almeno un decimo dei componenti dellaCamera e non può essere messa in discussio-ne prima di tre giorni dalla presentazione.In caso di dimissioni del Governo non con-

seguenti ad un voto parlamentare di sfidu-cia, il Primo Ministro deve dichiarare emotivare la volontà del Governo di dimetter-si davanti alla Camera.

Il Primo Ministro dimissionario non puòessere immediatamente nominato di nuovonella carica”.

Art. 24. (MINISTERI E STRUTTURE DEL

GOVERNO NAZIONALE)1. Dopo il terzo comma dell’articolo 95

della Costituzione è aggiunto il seguente:“I Ministeri e le altre strutture del Governo

nazionale possono essere istituiti soltantonelle materie riservate alla competenza delloStato”.

Art. 25. (OPPOSIZIONE PARLAMENTARE)

1. Dopo l’articolo 96 della Costituzione èinserito il seguente:

“Art. 96-bis. - L’Opposizione costituzionaleè formata da tutti i deputati che, dopo la pre-sentazione programmatica che il PrimoMinistro svolge alla Camera dei deputatientro dieci giorni dalla nomina, votano perappello nominale contro il programma delGoverno. I deputati assenti possono manife-stare anche successivamente la loro adesio-ne all’Opposizione costituzionale.Il Capo dell’Opposizione è eletto da tutti i

deputati appartenenti all’Opposizione costi-tuzionale ai sensi del primo comma. Con lestesse modalità può essere revocato”.

Art. 26. (RUOLO ED ATTRIBUZIONE DEL CAPO

DELL’OPPOSIZIONE)1. Dopo l’articolo 96-bis della Costituzione

è inserito il seguente:“Art. 96-ter - Il Capo dell’Opposizione rap-

presenta l’Opposizione costituzionale, comepotenziale alternativa di governo, sia nella

Camera dei deputati sia nei rapporti con glialtri organi costituzionali.

Il Capo dell’Opposizione è sentito dalPresidente della Repubblica e dal PrimoMinistro, oltre che in caso di guerra o digrave emergenza nazionale, nei casi previstidal regolamento della Camera o dalle leggi,nelle quali è stabilita la formazione di organio di autorità indipendenti di garanzia”.

Art. 27. (IMPARZIALITA”, TRASPARENZA ED

EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMI-NISTRAZIONE)

1. L’articolo 97 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente:

“Art. 97. - I pubblici uffici dello Stato, delleRegioni, delle Province e dei Comuni sonoorganizzati con regolamenti dei rispettivilivelli di governo, sulla base dei principi sta-biliti dalla legge dello Stato, in modo chesiano assicurati l’imparzialità, la trasparen-za e l’efficienza della amministrazione. La legge dello Stato assicura il diritto di

accesso agli atti e l’intervento nei procedi-menti dell’amministrazione e ne disciplina

le forme ed i limiti.Le pubbliche amministrazioni hanno l’ob-

bligo di decidere sulle istanze loro rivolte daicittadini entro i termini stabiliti dalla legge.La legge regola gli effetti dell’inadempi-mento.Nell’ordinamento degli uffici sono determi-

nate le sfere di competenza, le attribuzioni ele responsabilità proprie dei funzionari.Agli impieghi nelle pubbliche amministra-

zioni si accede mediante concorso, salvi icasi stabiliti in via generale e preventivadalla legge dello Stato. approvata da entram-be le Camere”.

Art. 28. (LIMITI A GARANZIA DELL’IMPARZIA-

LITA” DEI PUBBLICI IMPIEGATI)1. L’articolo 98 della Costituzione è sosti-

tuito dal seguente:“Art. 98. - I pubblici impiegati sono al ser-

vizio esclusivo delle istituzioni statali, regio-nali e locali da cui rispettivamente dipendo-no.Se sono membri delle Camere o del

Governo oppure di un Consiglio o di unaGiunta regionali non possono conseguirepromozioni se non per anzianità.Non possono iscriversi nÈ partecipare

all’attività di partiti e movimenti politici imagistrati, i militari di carriera in servizioattivo, i funzionari ed agenti di polizia. i rap-presentanti diplomatici e consolari all’este-ro”.

Art. 29. (GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

1. Dopo l’articolo 103 della Costituzione èinserito il seguente:

“Art. 103-bis. - I Tribunali amministrativiregionali, con sede presso ogni capoluogo diRegione, giudicano sui ricorsi propostiavverso provvedimenti di Regioni, Provincee Comuni e di enti pubblici dipendenti.Presso ogni capoluogo di Regione sono isti-

tuite sezioni speciali del Consiglio di Statoquali giudici di secondo grado in ordine allesentenze emesse dal Tribunale amministra-tivo regionale operante nell’ambito dellaRegione e quali giudici di primo grado per iricorsi proposti avverso provvedimenti delleautorità statali operanti nell’ambito dellaRegione.Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di

Stato aventi sede in Roma sono giudici diprimo grado per i ricorsi proposti avversoprovvedimenti delle autorità statali centralie degli enti pubblici nazionali e ultraregio-nali e giudici di appello in ordine alle deci-sioni emesse in primo grado dalle sezioniregionali del Consiglio di Stato.All’adunanza plenaria del Consiglio di Stato

è assegnata anche la competenza di giudicedi secondo grado in ordine alle decisioniemesse dalle sezioni giurisdizionali delConsiglio di Stato con sede in Roma.Con legge della Repubblica sono stabilite la

composizione delle sezioni regionali delConsiglio di Stato e l’organizzazione deirelativi uffici”.

Art. 30. (NORME SULLA MAGISTRATURA)

1. All’articolo 108 della Costituzione èaggiunto, in fine, il seguente comma:

“I magistrati amministrativi, contabili e

militari costituiscono ordini indipendenticon le stesse modalità di assunzione e garan-zie stabilite per i giudici ordinari”.

Art. 31. (ENTI DELLA REPUBBLICA)

1. L’articolo 114 della Costituzione èsostituito dal seguente:

“Art. 114. - La Repubblica è costituita daiComuni, dalle Province, dalle Regioni e dalloStato”.

Art. 32. (COMUNI, PROVINCE E REGIONI)

1. L’articolo 115 della Costituzione èsostituito dal seguente:

“Art. 115. - I Comuni, le Province e leRegioni sono enti autonomi con propri poterie funzioni, articolati secondo il principio disussidiarietà.Hanno tutti autonomia statutaria, organizza-

tiva, normativa, amministrativa finanziaria.Ciascuno di tali enti ha una assemblea eletta

a suffragio universale diretto.Se accorpati in enti locali di nuova istituzio-

ne, la Provincia ed il Comune possono assu-mere diverse denominazioni e funzioni”.

Art. 33. (STATUTO DELLA REGIONE)

1. L’articolo 116 della Costituzione èsostituito dal seguente:

“Art. 116. - Ciascuna Regione adotta unoStatuto che disciplina la forma di governo el’organizzazione della Regione. nonché l’e-sercizio del Referendum, anche propositivo,sulle leggi e sui provvedimenti ammini-strativi della Regione.Lo Statuto definisce l’autonomia normativa

dei Comuni e delle Province. Prevede altresìorgani e procedure al fine di attuare e digarantire le autonomie di cui all’articolo115, secondo comma.Lo Statuto è adottato a maggioranza assolu-

ta dei componenti del Parlamento regionaleed è approvato mediante Referendum”.

Art. 34. (FUNZIONI LEGISLATIVE DELLE

REGIONI)1. L’articolo 117 della Costituzione è

sostituito dal seguente:“Art. 117. - La Regione esercita in via esclu-

siva la potestà legislativa nelle materie chenon siano espressamente riservate allo Statodalla Costituzione.In assenza di legislazione regionale si appli-

cano le norme delle leggi statali”.

Art. 35.(ATTIVITA” SOVRANAZIONALE DELLE

REGIONI)1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione è

inserito il seguente:“Art. 117-bis. - Le Regioni, nelle materie di

propria competenza, possono concludereaccordi con altri Stati o con enti territorialiall’interno di un altro Stato. A tal fine laRegione richiede l’assenso del Governonazionale. Dopo che sono trascorsi due mesidalla data della richiesta del parere da partedel presidente della Regione e il Governonazionale non si è pronunciato, l’assenso siconsidera dato.La Regione recede dagli accordi stipulati in

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base al primo comma su richiesta delGoverno nazionale. Se la Regione nonadempie a tale obbligo, il Governo nazionalestesso procede al recesso.La Regione partecipa, nelle forme e con

l’osservanza delle procedure previste dallalegge dello Stato, alla formazione degli attidell’Unione europea aventi attinenza con leproprie attribuzioni.La Regione dà attuazione alle direttive

dell’Unione europea nelle materie di propriacompetenza. In mancanza provvede loStato”.

Art. 36. (RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

AMMINISTRATIVE)1. L’articolo 118 della Costituzione è

sostituito dal seguente:“Art. 118. - Con legge dello Stato sono

ripartite tra Regioni. Province, Comuni edaltri enti locali le funzioni amministrativenelle materie di competenza legislativaregionale, secondo il criterio di sussidiarie-tà.Le funzioni amministrative nelle materie di

competenza legislativa dello Stato possonocon legge dello Stato essere delegate alleRegioni, alle Province, ai Comuni ed aglialtri enti locali”.

Art. 37. (AUTONOMIE FINANZIARIE)

1. L’articolo 119 della Costituzione èsostituito dal seguente:

“Art. 119. - Le Regioni, le Province e iComuni hanno autonomia finanziaria nelleforme e nei limiti stabiliti da leggi delloStato di coordinamento della finanza pub-blica.Le Regioni impongono tributi propri in

armonia con i principi dell’ordinamento tri-butario nazionale e ad esse spettano quotedel gettito dei tributi erariali prodotti nelrispettivo territorio.Lo Stato trasferisce fondi alle Regioni solo

nel caso di limitate capacità fiscali ed esclu-sivamente allo scopo di promuovere ilriequilibrio delle aree meno favorite.Alle Province e ai Comuni sono attribuiti

tributi propri, quote del gettito dei tributierariali prodotti nel rispettivo territorio efondi trasferiti idonei ad assicurare i serviziessenziali in tutto il territorio nazionale.Eventuali vincoli di destinazione delle

risorse trasferite dallo Stato alle Province eai Comuni riguardano esclusivamente lematerie riservate allo Stato ai sensi dell’arti-colo 70”.

Art. 38. (ORGANI DELLA REGIONE)

1. L’articolo 121 della Costituzione èsostituito dal seguente:

“Art. 121. - Sono organi della Regione: ilParlamento regionale, il Governo regionalee il Presidente della Regione.Il Parlamento regionale è eletto secondo le

norme stabilite con legge regionale ed eser-cita la potestà legislativa attribuita allaRegione e le altre funzioni ad esso conferitedalla Costituzione e dalle leggi. Può fareproposte di legge alle Camere.Il Presidente e il Governo regionale sono

organi esecutivi della Regione.Il Presidente rappresenta la Regione: pre-

siede il Governo regionale; promulga leleggi ed emana i regolamenti regionali.I casi di ineleggibilità e di incompatibilità

relativi a cariche ed uffici regionali sonodeterminati con legge della Regione”.

Art. 39. (CONDIZIONE DEL PARLAMENTARE

REGIONALE)1. L’articolo 122 della Costituzione è

sostituito dal seguente:“Art. 122. - Nessuno può appartenere con-

temporaneamente a più di un Parlamentoregionale, ovvero ad un Parlamento regiona-le ed alla Camera dei deputati.I parlamentari regionali non possono essere

chiamati a rispondere delle opinioni espres-se e dei voti dati nell’esercizio delle loro fun-zioni istituzionali”.

Art. 40. (CONTENUTI DELLO STATUTO DELLA

REGIONE)1. L’articolo 123 della Costituzione è

sostituito dal seguente:“Art. 123. - Lo Statuto della Regione si

conforma ai principi della Costituzione”.

Art. 41. (COMMISSARIO DEL GOVERNONAZIONALE)

1. L’articolo 124 della Costituzione èsostituito dal seguente:

“Art. 124. - Il Primo Ministro nomina, inogni Regione, un commissario del Governonazionale.Il Commissario del Governo sovrintende

alla attività degli uffici periferici dello Statoe la coordina con quella delle amministra-zioni della Regione, delle Province e deiComuni”.

Art. 42. (CONTROLLO DI LEGITTIMITA” SUGLI

ATTI DELLA REGIONE)1. L’articolo 125 della Costituzione è

abrogato.

Art. 43. (SCIOGLIMENTO DEL PARLAMENTO

REGIONALE)1. L’articolo 126 della Costituzione è

sostituito dal seguente:“Art. 126. - Il Presidente della Repubblica

può sciogliere il Parlamento regionale, sen-tito il suo presidente”.

Art. 44. (LEGISLAZIONE DELLE REGIONI)

1. Articolo 127 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente:

“Art. 127. - Al Commissario del Governonazionale è data immediata comunicazionedell’approvazione di una legge regionale.La legge approvata dal Parlamento regiona-

le è promulgata non prima di quindici gior-ni dalla comunicazione al Commissario delGoverno nazionale ed entra in vigore nonprima di quindici giorni dalla sua pubbli-cazione.Il Governo nazionale, quando ritenga che

una legge approvata dal Parlamento regio-nale ecceda la competenza della Regione,promuove, entro quindici giorni dallacomunicazione della legge stessa, la questio-ne di legittimità davanti alla Corte costitu-zionale, che si pronuncia entro sessanta

giorni. Trascorso tale periodo, la leggeregionale è promulgata e, quindi, pubblica-ta”.

Art. 45. (ARTICOLAZIONI TERRITORIALI)

1. L’articolo 129 della Costituzione èsostituito dal seguente:

“Art. 129. - Il territorio di ogni Comune faparte di una sola Provincia. Il territorio diogni Provincia fa parte di una sola Regione.Le circoscrizioni di decentramento dell’am-

ministrazione statale e le circoscrizioni giu-diziarie coincidono con il territorio di una opiù Regioni, di una o più Province dellastessa Regione oppure di uno o più Comunidella stessa Provincia. Le eventuali circo-scrizioni di decentramento dell’amministra-zione regionale coincidono con il territoriodi una o più Province o di uno o più Comunidella stessa Provincia”.

Art. 46. (CONTROLLO DI LEGITTIMITA” SUGLI

ATTI DI COMUNI E PROVINCE)1. L”articolo 130 della Costituzione è abro-

gato.

Art. 47. (NUOVE REGIONI)1. L’articolo 132 della Costituzione è

sostituito dal seguente:“Art. 132. - Con legge costituzionale si

possono modificare il numero, i confini ter-ritoriali e le denominazioni delle Regioni,sempre che la proposta sia approvata conReferendum dalla maggioranza delle popola-zioni interessate e le nuove Regioni che sicostituiscono abbiano almeno quattro milio-ni di abitanti”.

Art. 48. (MODIFICAZIONI RIGUARDANTI

PROVINCE E COMUNI)1. L’articolo 133 della Costituzione è

sostituito dal seguente:“Art. 133. - Con legge regionale. nel rispet-

to dei principi stabiliti dalla legge delloStato, si possono modificare il numero, lecircoscrizioni e le denominazioni delleProvince e dei Comuni. Sempre che la pro-posta sia approvata con Referendum dallamaggioranza delle popolazioni interessate.I Comuni confinanti possono modificare le

rispettive circoscrizioni territoriali adeguan-dole all’evoluzione socio-economica dellerispettive comunità”.

Art. 49. (FUNZIONI DELLA CORTE

COSTITUZIONALE IN MATERIA DIPROTEZIONE DEI DIRITTI DI

AUTOAMMINISTRAZIONE E DEI DIRIT-TI INVIOLABILI)

1. Al primo comma dell’articolo 134 dellaCostituzione sono aggiunti in fine i seguentiperiodi: “sui ricorsi dei Comuni e delleProvince per lesione dei diritti di autoammi-nistrazione previsti dalla Costituzione edagli statuti regionali; sui ricorsi, presentatisecondo le modalità stabilite con legge delloStato, contro le decisioni delle Camere inmateria elettorale di cui all’articolo 66”.2. All’articolo 134 della Costituzione sono

aggiunti, in fine, i seguenti commi:“La Corte costituzionale giudica altresì sui

ricorsi di costituzionalità che possono esse-re presentati da chiunque si ritenga leso da

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 71

un atto della pubblica autorità in uno deidiritti inviolabili riconosciuti e garantitidalla Costituzione.I ricorsi di cui al comma precedente sono

ammissibili solo dopo i vari gradi di giudizioprevisti per la tutela giurisdizionale ordina-ria o amministrativa.In ogni caso la Corte costituzionale può

decidere sui ricorsi di costituzionalitàcomunque presentati, se ritenuti di rilevanteinteresse generale oppure se al ricorrentepossano derivare gravi danni, immediati edirreparabili, durante il tempo occorrente perla tutela giurisdizionale ordinaria o ammini-strativa”.

3. Dopo il primo comma dell’articolo 137della Costituzione è inserito il seguente:

“Alla Corte costituzionale sono trasmesseanche le ordinanze di manifesta infondatez-za o di irrilevanza emesse nelle varie sedigiurisdizionali. In tal caso la Corte puòcomunque prendere in considerazione lequestioni proposte per la pretesa lesione didiritti fondamentali”.

Art. 50. (COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTI-

TUZIONALE)1. Il primo comma dell’articolo 135 della

Costituzione è sostituito dai seguenticommi:

“La Corte costituzionale è composta daventuno giudici, di cui sei nominati dalPresidente della Repubblica. cinque dallaCamera dei deputati, cinque dal Senato dellaRepubblica e cinque dalle supreme magi-strature ordinaria ed amministrativa.La Corte costituzionale può esercitare le

sue funzioni anche a mezzo di sezioni”.

Art. 51. (REVISIONE DELLA COSTITUZIONE)1. L’articolo 138 della Costituzione è

sostituito dal seguente:“Art. 138. - Le leggi di revisione della

Costituzione e le altre leggi costituzionalisono adottate a maggioranza assoluta deimembri della Camera dei deputati con duesuccessive deliberazioni ad intervallo nonminore di tre mesi e, successivamente, dalSenato della Repubblica a maggioranza deidue terzi dei componenti.

Le leggi stesse sono sottoposte aReferendum popolare quando, entro tremesi dalla loro pubblicazione, ne facciano

domanda un quinto dei membri dellaCamera dei deputati o del Senato dellaRepubblica oppure cinque Parlamenti regio-nali oppure cinquecentomila elettori. Lalegge sottoposta a Referendum è promulgatase alla votazione ha partecipato la maggio-ranza degli aventi diritto e se è stata appro-vata con il voto favorevole della maggioranzadei voti validamente espressi”.

Art. 52.(PROCEDIMENTI SPECIALI)

1. Dopo l’articolo 138 della Costituzionesono inseriti i seguenti:

“Art. 138-bis. - Le leggi che modificanonorme costituzionali, in conseguenza dell’e-sercizio delle competenze dello Stato inmateria internazionale o di Unione europea,sono approvate dalla maggioranza assolutadei componenti della Camera dei deputati edel Senato della Repubblica e ratificatemediante un Referendum popolare che sitiene entro tre mesi dall’ultima deliberazio-ne parlamentare.

Art. 138-ter. - Le leggi che modificano laripartizione delle competenze tra gli enti dicui all’articolo 114 sono approvate a mag-gioranza assoluta dei membri della Cameradei deputati e dalla maggioranza dei quattroquinti dei componenti del Senato dellaRepubblica”.

Art. 53. (DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN

MATERIA DI NUOVE REGIONI)1. In deroga all’articolo 132 della

Costituzione, come sostituito dall’articolo47 della presente legge costituzionale, edentro il termine di decadenza di cinque annidalla data di entrata in vigore della presentelegge costituzionale, le Regioni con popola-zione inferiore a quattro milioni di abitantihanno facoltà di promuovere la fusione conRegioni vicine, secondo una procedura sem-plificata. sulla base delle deliberazioni con-cordi dei Parlamenti regionali interessati,eventualmente approvate da unReferendum facoltativo delle popolazioniinteressate da indirsi, ove richiesto, entrotre mesi dalla data delle deliberazioni deiParlamenti regionali. Tale fusione è succes-sivamente approvata con decreto delGoverno, da emanarsi secondo le proceduredi cui all’articolo 71-bis, secondo comma,della Costituzione, come introdotto dall’arti-

colo 14 della presente legge costituzionale.2. In deroga all’articolo 57 della

Costituzione, come sostituito dall’articolo 2della presente legge costituzionale, laRegione risultante dalla fusione tra due o piùRegioni, che avvenga entro cinque anni dalladata di entrata in vigore della presente leggecostituzionale, è rappresentata nel Senatodella Repubblica da un numero di rappresen-tanti pari alla somma dei rappresentanti delleRegioni che hanno proceduto alla fusione.

Art. 54. (DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN

MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUN-ZIONI ATTRIBUITE ALLE REGIONI)

1. Le Regioni, dopo la fusione ai sensi delledisposizioni transitorie di cui all’arti colo 48,possono deliberare, in occasione dell’adozio-ne del nuovo Statuto ai sensi dell’articolo116 della Costituzione, come sostituito dal-l’articolo 33 della presente legge costituzio-nale, di non assumere temporaneamente l’e-sercizio delle nuove competenze ad esseattribuite dalla presente legge costituziona-le. Ove necessario, in base a tale deliberazio-ne lo Stato, con legge approvata dalla mag-gioranza dei presenti della Camera dei depu-tati e dalla maggioranza dei componenti delSenato della Repubblica, stabilisce le moda-lità di esercizio delle competenze tempora-neamente non esercitate dalla Regione.2. La deliberazione di mancata assunzione

ha effetto fino al sessantesimo giorno suc-cessivo alla data della prima riunione delnuovo Parlamento regionale. Le Regionihanno facoltà di rinnovare la deliberazionedi rinuncia soltanto per un’altra legislatura.In caso di mancata pronuncia, le competen-ze temporaneamente non assunte sono eser-citate dalle Regioni stesse”.

Art. 55.(DISPOSIZIONE FINALE

RIGUARDANTE LE REGIONI A STATUTO SPECIALE)

1. La Sicilia, la Sardegna, il Trentino-AltoAdige, il Friuli-Venezia Giulia e la Valled’Aosta continuano ad esercitare le compe-tenze legislative nelle materie attribuite almomento dell’entrata in vigore della presen-te legge costituzionale, anche se ricompresetra quelle riservate allo Stato dall’articolo 70della Costituzione, come sostituito dall’arti-colo 6 della presente legge costituzionale.

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Costituzione della Comunità politica dei popoli del Nord

Documento presentato, nell’aprile del 1996, al“Parlamento del Nord” (Villa Berni, Bagnolo SanVito, Mantova).Il testo è stato redatto da Rolando Fontan e daFrancesco Speroni

DICHIARAZIONEdi Autodeterminazione, Sovranità eAssociazione

I popoli del Nord che vivono nelle seguentiRegioni: EmiliaFriuliLiguriaLombardiaMarchePiemonteRomagnaToscanaTrentino - Alto Adige SüdtirolUmbriaValle d”AostaVenetoVenezia Giulianella piena e responsabile consapevolezzadi appartenere ad un”area multiregionalefortemente integrata al suo interno purnella riconosciuta e rispettata diversità deisingoli territori che la compongono;nella piena e responsabile consapevolezzadi formare già una Comunità naturale, cul-turale e socio-economica fondata su uncondiviso patrimonio di valori, di cultura,storia e su analoghe condizioni sociali edeconomiche;volendo assicurare la loro piena ed attivapartecipazione al processo d”integrazioneeconomica, sociale, culturale e politica rap-presentato dall”Unione Europea in via dicostruzione;esprimono la più profonda preoccupazioneper la gravissima crisi morale, istituzionalee politica che sta attraversando ormai daanni la Repubblica Italiana e per il cuisuperamento appare indispensabile lasocietà e le istituzioni politiche; a partiredalle periferie e dagli enti territoriali dibase.

Essi riconoscono come principi politici fon-damentali:- i diritti dell”uomo inteso sia come singoloindividuo sia come componente dei gruppinaturali, culturali, territoriali ed economi-co-sociali entro i quali esso si forma, vive eproduce;- l”inalienabile potere sovrano dei popoli eil loro diritto all”autoderminazione;desiderando rinnovare ed aggiornare alleesigenze assai mutate dei popoli, dei citta-dini e dei produttori la Costituzione dellaRepubblica Italiana entrata in vigore il 1gennaio 1948 e tuttora vigente;considerando che l”attività di revisionecostituzionale iniziata nel 1984 dal

Parlamento della Repubblica Italiana con laCommissione Bicamerale presiedutadall”On. Aldo Bozzi e proseguita con formee strumenti diversi, parlamentari e gover-nativi, nel corso di ben dodici anni non haportato ad alcun risultato;• ritenuto che la sovranità popolare devepotersi, comunque e sempre, esprimereanche con consultazioni popolari di carat-tere orientativo per il miglioramento ed ilprogresso delle istituzioni di rappresentan-za popolare;• ritenuto che senza una attiva iniziativa epartecipazione dei popoli e dei cittadini allaridefinizione del “patto” tra loro esistentela vita politica della Repubblica Italiana èdestinata a subire un ulteriore e gravissimodegrado tale da menomare grandemente lelibertà, le proprietà e la sicurezza dei singo-li cittadini e delle loro Comunità;• per tutto questo essi affermano solenne-mente che la Comunità culturale, sociale,economica e politica nella quale essi vivonoè fatta in primo luogo da tutti coloro,uomini e donne, che la abitano e che ognigiorno la alimentano e la rendono forte edignitosa con il loro lavoro ed i loro sacrifi-ci;che, conseguentemente, nel pieno rispettodi tutti gli altri popoli, hanno il diritto ed ildovere di affermare la loro libertà di sceltacirca il proprio avvenire e le sue forme diorganizzazione politica, sociale e istituzio-nale;• affermano altresìdi volere dotarsi di tutti i poteri sovranicostitutivi di una nuova Comunità politicala quale pacificamente cooperi con ognialtra Comunità della Repubblica Italiana edell”Unione Europea. Chiedono pertantonella democratica e partecipata forma di unreferendum propositivo da sottoporre alsuffragio dell”intera Comunità politica deipopoli del Nord un orientamento fondatosul seguente Progetto di Costituzione dellaComunità politica dei popoli del Nord;di volere fondare tale Comunità su due fon-damentali principi:-) la Sovranità dei popoli;-) l”Associazione della nuova Comunitàpolitica alle altre analoghe realtà politiche,socio-economiche ed istituzionali, cheauspicano si formino nell”area italiana enell”Europa comunitaria.

TESTO COSTITUZIONALE

PREAMBOLOIn forza del principio di autodeterminazio-ne dei popoli, solennemente sancito nellaCarta delle Nazioni Unite e nell”Atto finaledella Conferenza di Helsinki, la Comunitànaturale, culturale, sociale ed economicadei popoli del Nord di Emilia, Friuli,Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,Romagna, Trentino - Alto Adige Südtirol,Umbria, Valle d”Aosta, Veneto, VeneziaGiulia, dichiara e afferma la volontà dicostituirsi in Comunità politica dei popolidel Nord, sovrana e disciplinata dallaseguente Costituzione.

NORMA SPECIALELa Comunità politica dei popoli del Nord èimpegnata a modificare in forma negoziatae paritaria le norme contenute nel presenteTesto Costituzionale per adeguarle agliaccordi associativi stipulandi con le altreComunità politiche della RepubblicaItaliana e con quelle dell”Unione Europea.Tutte le modifiche saranno, comunque,sottoposte a referendum popolare.I rappresentanti eletti nel Parlamento dellaRepubblica Italiana si impegnano a far siche, nell”ambito della revisione in sensofederale della attuale Costituzione, si adot-tino i principi contenuti nel presente testo:

COSTITUZIONEART.1La Repubblica è fondata sui diritti dell’uo-mo e sul diritto di autodeterminazione deipopoli.I suoi valori fondamentali sono la libertàindividuale, il lavoro, e la solidarietà tra icittadini.ART.2 La sovranità risiede nell’universalità dei cit-tadini. Viene esercitata dal popolo o diretta-mente nei modi determinati dallaCostituzione o mediante i tre poteri, tra diloro distinti e separati, il Legislativo,l’Esecutivo ed il Giudiziario.ART.3La Repubblica si organizza conformementeal principio di sussidiarietà, sia per quantoriguarda i singoli cittadini e le formazionisociali, sia per quanto riguarda i soggettipubblici territoriali e non territoriali,nazionali ed internazionali. ART.4 La Repubblica è costituita dalle seguentiRegioni:Emilia

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 73

RomagnaFriuliLiguriaLombardiaMarchePiemonteToscanaTrentino - Alto Adige SüdtirolUmbriaValle d”AostaVenetoVenezia GiuliaART.5 Ciascuna Regione si dà, nel rispetto dellaCostituzione, il proprio ordinamento inter-no.La Regione emana norme legislative nellematerie non riservate alla esclusiva compe-tenza legislativa dello Stato. Le leggi della Repubblica demandano allaRegione il potere di emanare norme per laloro attuazione.Il Governo della Repubblica, quando riten-ga che una norma regionale ecceda la com-petenza della Regione, può promuoverequestione di legittimità davanti alla CorteCostituzionale.ART.6 Per le materie di rispettiva competenza leRegioni hanno relazioni dirette con gli statiesteri e con le organizzazioni internaziona-li.ART.7 La Regione non può istituire dazi d’impor-tazione o esportazione o transito fra leRegioni.Non può adottare provvedimenti che osta-colino in qualsiasi modo la libera circola-zione delle persone e delle cose fra leRegioni.Non può limitare il diritto dei cittadini diesercitare in qualunque parte del territoriofederale la loro professione, impiego o lavo-ro.ART.8 Due o più Regioni possono deliberare laloro fusione, previo accertamento dellavolontà dei cittadini mediante referendumvincolante nelle singole regioni.La creazione di nuove Regioni per divisionedi Regioni esistenti è attuata con determi-nazione delle Regioni interessate e previaconsultazione referendaria vincolante deicittadini residenti nei territori delle costi-tuende nuove Regioni.La creazione di nuove Regioni per aggrega-zione di territori facenti parti di altreRegioni è attuata con determinazione delleRegioni interessate, previa consultazionereferendaria vincolante dei cittadini resi-denti nei territori delle costituende nuoveRegioni.ART.9 Una parte di territorio con un numero diabitanti non inferiore al milione o centomi-la se appartenenti ad un gruppo etnicoriconosciuto ha diritto a secedere, costi-tuendosi in Stato indipendente o aggregan-dosi ad altro Stato, previo referendum,richiesto da non meno di un quarto dei cit-tadini residenti , che riceva il voto favore-vole della maggioranza degli aventi diritto.ART.10 Gli enti locali territoriali hanno piena auto-

nomia normativa nel settore istituzionaleed amministrativo, autonomia finanziariadi entrata e di spesa, autogoverno nelleforme della democrazia diretta e rappresen-tativa, autonomia statutaria ed organizzati-va.ART.11 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale esono eguali davanti alla legge, senzadistinzione di sesso, di razza, di lingua, direligione, di opinioni politiche, di condizio-ni personali e sociali.ART.12 L”italiano è la lingua ufficiale dellaRepubblica Federale. Le lingue propriedelle singole regioni e comunità sarannougualmente ufficiali nei rispettivi territori.ART.13 Tutte le confessioni religiose sono egual-mente libere davanti alla legge. Esse hannoil diritto di organizzarsi secondo i propristatuti, in quanto non contrastino con l’or-dinamento giuridico federale.I loro rapporti con la Repubblica sono rego-lati per legge sulla base di intese con lerelative rappresentanze.ART.14 L’ordinamento giuridico federale si confor-ma alle norme del diritto internazionalegeneralmente riconosciute e del dirittodell’Unione Europea.La condizione giuridica dello straniero èregolata dalla legge in conformità allenorme e ai trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suopaese l’effettivo esercizio delle libertàdemocratiche garantite dalla Costituzione,ha diritto di asilo nel territorio dellaRepubblica, secondo le condizioni stabilitedalla legge.Non è ammessa l’estradizione dello stranie-ro per reati politici, salvo che per delitti digenocidio.ART.15 La Repubblica ripudia la guerra come stru-mento di offesa alla libertà degli altripopoli e come mezzo di risoluzione dellecontroversie internazionali.A tale scopo la Repubblica aderisce ai prin-cipi ed ai valori delle Nazioni Unite edimpegna la sua politica a realizzarli.La Repubblica collabora allo sviluppodell’Unione Europea per la realizzazionedegli Stati Uniti d’Europa.ART.16 La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzio-ne, di ispezione o perquisizione personale,né qualsiasi altra restrizione della libertàpersonale, se non per atto motivato dell’au-torità giudiziaria e nei soli casi e modi pre-visti dalla legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza,indicati tassativamente dalla legge, l’autori-tà di pubblica sicurezza può adottare prov-vedimenti provvisori, che devono esserecomunicati entro quarantotto ore all’auto-rità giudiziaria e, se questa non li convalidanelle successive quarantotto ore, si inten-dono revocati e restano privi di ogni effetto.» punita ogni violenza fisica e morale sullepersone comunque sottoposte a restrizionedi libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della

carcerazione preventiva.ART.17Il domicilio è inviolabile.Non si possono eseguire ispezioni o perqui-sizioni o sequestri se non nei casi e modistabiliti dalla legge secondo le garanzie pre-scritte per la tutela della libertà personale.Gli accertamenti e le ispezioni per motivi disanità e di incolumità pubblica o a fini eco-nomici e fiscali sono regolati da leggi spe-ciali.ART.18 La libertà e la segretezza della corrispon-denza e di ogni altra forma di comunicazio-ne sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltantoper atto motivato dell’autorità giudiziariacon le garanzie stabilite dalla legge.ART.19 Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamen-te e senz’armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto alpubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve esse-re dato preavviso alle autorità, che possonovietarle soltanto per comprovati motivi disicurezza o di incolumità pubblica.ART.20 Tutti hanno diritto di associarsi liberamen-te, senza autorizzazione per fini che nonsono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete equelle che perseguono, anche indiretta-mente, scopi politici mediante organizza-zioni di carattere militare. ART.21 Tutti hanno diritto di professare libera-

mente la propria fede religiosa in qualsiasiforma, individuale o associata, di farne pro-paganda, e di esercitarne in privato o inpubblico il culto, purché non si tratti diriti contrari al buon costume.ART.22 Il carattere ecclesiastico e il fine di religio-ne o di culto di una associazione od istitu-zione non possono essere causa di specialilimitazioni legislative, né di speciali grava-mi fiscali per la sua costituzione, capacitàgiuridica e ogni forma di attività.ART.23 Tutti hanno diritto di manifestare libera-

mente il proprio pensiero con la parola,lo scritto, l’immagine ed ogni altromezzo di comunicazione, con i soli limitiprevisti dalla legge a tutela dei diritti dellapersona.Nessuna manifestazione del pensiero puòessere soggetta a censura. La legge stabili-sce provvedimenti adeguati a reprimeremanifestazioni contrarie al buon costume,nonché a prevenire ed a reprimere quelleche possano ledere i minori nella formazio-ne della loro personalità e cultura.Nei limiti e nei modi stabiliti dalla leggetutti hanno il diritto di ricercare, trasmet-tere e ricevere informazioni. Sono vietate laraccolta e l’uso di informazioni che impli-chino discriminazioni o lesioni dei dirittifondamentali della persona.La Repubblica garantisce il pluralismo deisistemi informativi. La legge detta le normenecessarie per impedire le concentrazioni.Stabilisce la pubblicità della proprietà e deimezzi di finanziamento della stampa e delle

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74 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

emittenti radiofoniche e televisive.Definisce le modalità per l’istituzione e l’e-sercizio di emittenti radiotelevisive da partedi privati. Disciplina il diritto di rettifica ele condizioni per l’accesso di singoli e digruppi al servizio pubblico radiotelevisivo.La stampa non può essere soggetta ad auto-rizzazioni, iscrizioni, procedure o altriobblighi, eccettuati quelli posti dalle leggifiscali e di tutela del lavoro, che limitino,vincolino o ritardino in qualunque modo lapossibilità di libera espressione del pensie-ro.Si può procedere a sequestro di mezzi didiffusione dell’informazione soltanto peratto motivato dell’Autorità giudiziaria nelcaso di delitti, per i quali la legge lo preve-da.In tali casi, quando vi sia assolutaurgenza e non sia possibile il tempestivointervento dell’Autorità giudiziaria, ilsequestro può essere eseguito da ufficia-li di polizia giudiziaria, che devono imme-diatamente, e non mai oltre ventiquattroore, fare denunzia all’Autorità giudizia-ria. Se questa non lo convalida nelle venti-quattro ore successive, il sequestro s’in-tende revocato e privo d’ogni effettoART.24 Nessuno può essere privato, per motivipolitici, della capacità giuridica, della citta-dinanza, del nome.ART.25 Nessuna prestazione personale o patrimo-niale può essere imposta se non in base allalegge.ART.26 Tutti possono agire in giudizio per la tuteladei propri diritti e interessi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato egrado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appo-siti istituti, i mezzi per agire e difendersidavanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modiper la riparazione degli errori giudiziari.ART.27 Nessuno può essere distolto dal giudice

naturale precostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forzadi una legge che sia entrata in vigore primadel fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure disicurezza se non nei casi previsti dallalegge.ART.28L’estradizione del cittadino può essere con-sentita soltanto ove sia espressamente pre-vista dalle convenzioni internazionali.Non può in alcun caso essere ammessa perreati politici, salvo che per i delitti di geno-cidio.ART.29 La responsabilità penale è personale.

L’imputato è considerato innocente sinoalla sentenza di condanna definitiva.Le pene non possono consistere in tratta-menti contrari ai principi di umanità edevono tendere alla rieducazione del con-dannato.Non è ammessa la pena di morte.ART.30 I funzionari e i dipendenti dello Stato edegli enti pubblici sono direttamente

responsabili, secondo le leggi penali, civili eamministrative, degli atti compiuti in vio-lazione di diritti e di interessi legittimi. Intali casi la responsabilità civile si estendeallo Stato e agli enti pubblici.ART.31 Per il conferimento delle più alte carichefederali dovrà adottarsi un criterio cheveda, in un rapporto adeguato, tali caricheassegnate a dirigenti provenienti da tutte leRegioni della Repubblica.I dirigenti locali dei pubblici uffici federalidevono, di norma, provenire dalla Regionein cui ha sede l’ufficio cui sono preposti.La legge determina le modalità di applica-zione.ART.32 La Repubblica riconosce i diritti dellafamiglia come società naturale fondata sulmatrimonio.Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianzamorale e giuridica dei coniugi.ART.33 » dovere e diritto dei genitori, mantenere,

istruire ed educare i figli, anche se natifuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la leggeprovvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori delmatrimonio ogni tutela giuridica e sociale,compatibile con i diritti dei membri dellafamiglia legittima.ART.34 La salute è tutelata come fondamentalediritto dell’individuo e interesse della col-lettività. Agli indigenti sono garantite curegratuiteNessuno può essere obbligato a un deter-minato trattamento sanitario se non perdisposizione di legge. La legge non può innessun caso violare i limiti imposti dalrispetto della persona umana.ART.35 L’arte e la scienza sono libere e libero ne èl’insegnamento.ART.36 La scuola è aperta a tutti.L’istruzione di base, impartita per almenodieci anni, è obbligatoria e gratuita.Enti e privati hanno il diritto di istituirescuole ed istituti di educazione.I capaci e meritevoli, anche se privi dimezzi, hanno diritto di raggiungere i gradipiù alti degli studi.Questo diritto è reso effettivo con borse distudio, assegni alle famiglie ed altre provvi-denze, che devono essere attribuite perconcorso.ART.37 Il diritto al lavoro è tutelato in tutte le sueforme ed applicazioni. ART.38 L”economia della Repubblica si basasull”esistenza e garanzia del libero merca-to, sul lavoro in tutte le sue forme, sullalibera iniziativa economica dei cittadini. La legge fissa le norme che disciplinano egarantiscono l”effettivo e continuativoesercizio della concorrenza ed il liberoaccesso ai mercati.La comunità garantisce la formazione el”elevazione professionale dei lavoratori;promuove e favorisce gli accordi e le orga-nizzazioni internazionali, intesi ad afferma-

re e regolare i diritti della libera iniziativa edel lavoro; riconosce la libertà di circolazio-ne dei capitali e dei beni al proprio internoe verso l”esterno.ART.39 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzioneproporzionata alla quantità e qualità delsuo lavoro e in ogni caso adeguata ad assi-curare a sè e alla famiglia un”esistenza libe-ra e dignitosa. ART.40 I lavoratori di entrambi i sessi hanno glistessi diritti e, a parità di lavoro, le stesseretribuzioni. Le condizioni di lavoro devo-no consentire alla donna l”adempimentodella sua essenziale funzione materna, assi-curando alla madre e al bambino una spe-ciale e adeguata protezione.La comunità tutela il lavoro dei minori conspeciali norme e garantisce ad essi, a paritàdi lavoro, il diritto alla parità di retribuzio-ne.ART.41 La comunità tutela la salute come fonda-mentale diritto della persona e interessedella società e garantisce cure e assistenzegratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un deter-minato trattamento sanitario se non perdisposizione di legge. La legge non può innessun caso violare i limiti imposti dalrispetto dei diritti dell”uomo.ART.42 Ogni cittadino inabile al lavoro esprovvisto dei mezzi necessari per vivere hadiritto al mantenimento e all”assistenzasociale.I lavoratori hanno diritto che siano previstied assicurati mezzi adeguati alle loro esi-genze di vita in caso di infortunio, malattia,invalidità e vecchiaia, disoccupazione invo-lontaria.I disabili fisici e psichici hanno dirittoall”educazione e all”avviamento professio-nale.L”assistenza privata è libera. E” garantita aicittadini la libertà di scelta tra assistenzapubblica ed assistenza privata secondo leforme disposte dalla legge.ART.43 L”organizzazione sindacale è libera.L”ordinamento interno e l”attivitàdell”organizzazione sindacale devono esse-re conformi ai principi della democrazia.La legge determina i criteri per l”accerta-mento della rappresentatività dei sindacati.I bilanci dei sindacati devono essere pubbli-ci, devono essere sottoposti ad un controlloindipendente, e devono essere depositatinelle forme di legge.ART.44 Il diritto di sciopero si esercita nell”ambitodelle leggi che lo regolano.ART.45 L”organizzazione dei partiti politici è libe-ra. I bilanci dei partiti politici devono esse-re pubblici, devono essere sottoposti ad uncontrollo indipendente, e devono esseredepositati nelle forme di legge.ART.46 L’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l’utilitàsociale o in modo da recare danno alla sicu-rezza, alla libertà, alla dignità umana.La legge determina i programmi e i con-

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 75

trolli opportuni perché l’attività economicapubblica e privata possa essere indirizzatae coordinata a fini sociali.ART.47 La proprietà è pubblica o privata. I benieconomici appartengono allo Stato, ad entio a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garan-tita dalla legge, che ne determina i modi diacquisto, di godimento e i limiti allo scopodi assicurarne la funzione sociale e di ren-derla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casiprevisti dalla legge, e salvo indennizzo,espropriata per motivi d’interesse generale.ART.48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini edonne, che hanno raggiunto la maggioreetà.Il voto è personale ed eguale, libero e segre-to. Il diritto di voto non può essere limitato senon per incapacità civile o per effetto disentenza penale irrevocabile o nei casi diindegnità morale indicati dalla legge.ART.49 Tutti i cittadini possono accedere agli uffi-ci pubblici e alle cariche elettive incondizioni di eguaglianza, secondo i requi-siti stabiliti dalla legge.La legge può, per l’ammissione ai pubbli-ci uffici e alle cariche elettive, parificareai cittadini della Repubblica, i cittadinidell’Unione Europea.Chi è chiamato a funzioni pubbliche eletti-ve ha diritto di disporre del temponecessario al loro adempimento e diconservare il suo posto di lavoro.

ORDINAMENTO

ART.50 L’Assemblea federale si componedell’Assemblea nazionale e dell’Assembleadelle Regioni.L’Assemblea federale si riunisce in sedutacomune dei membri delle due Assembleenei soli casi stabiliti dalla Costituzione.ART.51L’Assemblea delle Regioni è composta daimembri dei Governi regionali, che li nomi-nano e li revocano; i medesimi Governiregionali nominano e revocano per ciascunproprio membro dell’Assemblea un sostitu-to, egualmente membro del Governo regio-nale, che può rappresentare il titolare. OgniRegione ha almeno tre membridell’Assemblea, cui si aggiunge un membroper ogni due milioni di abitanti o frazione.I membri dell’Assemblea appartenenti allamedesima Regione esprimono voto unita-rio e numericamente pari al numero deimembri, o sostituti, presenti.ART.52 L ‘Assemblea nazionale è eletta a suffragiouniversale e diretto. Il numero dei deputati all’Assemblea nazio-nale è di duecento.Sono eleggibili a membri dell’Assembleanazionale tutti gli elettori che nel giornodelle elezioni hanno compiuto la maggioreetà. La ripartizione dei seggi tra le Regionisi effettua, dopo aver assegnato un minimodi due seggi per ciascuna Regione, dividen-

do il numero degli abitanti dellaRepubblica, quale risulta dall”ultimo censi-mento generale della popolazione, per ilnumero restante dei seggi e distribuendoliin proporzione alla popolazione di ogniRegione, sulla base dei quozienti interi edei più alti resti. Ciascuna Regione adotta e modifica lenorme per l’elezione dei membridell’Assemblea nazionale ad essa spettanti.ART.53 L’Assemblea nazionale è eletta per cinqueanni.ART.54 Le elezioni dell’Assemblea nazionale hannoluogo fra il novantesimo ed il settantesimogiorno precedente la fine della precedente.La prima riunione ha luogo non oltre ilventesimo giorno dalle elezioni.Finché non sia riunita la nuova Assembleanazionale sono prorogati i poteri della pre-cedente.ART.55 L’Assemblea nazionale si riunisce di dirittoil primo giorno non festivo di febbraio e diottobre.Ciascuna Assemblea può essere convocatain via straordinaria per iniziativa del suoPresidente o del Presidente dellaRepubblica o di un terzo dei suoi compo-nenti.ART.56 Ciascuna Assemblea elegge fra i suoi com-ponenti il Presidente e l”Ufficio di presiden-za.Quando L’Assemblea federale si riunisce inseduta comune, il Presidente e l”Ufficio dipresidenza sono quelli dell’Assembleanazionale.ART.57 Ciascuna Assemblea adotta il proprio rego-lamento a maggioranza assoluta dei suoicomponenti.Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascunadelle due Assemblee e L’Assemblea federaleriunita possono deliberare di adunarsi inseduta segreta.Le deliberazioni di ciascuna Assemblea edell’Assemblea federale non sono valide senon è presente la maggioranza dei lorocomponenti, e se non sono adottate a mag-gioranza dei presenti, salvo che laCostituzione prescriva una maggioranzaspeciale.I membri del Governo, anche se non fannoparte delle Assemblee, hanno diritto di assi-stere alle sedute. Se richiesti, hanno obbli-go di assistere alle sedute, anche tramiterappresentanti appartenenti al propriodicastero. Devono essere sentiti ogni voltache lo richiedano.ART.58 La legge determina i casi di ineleggibilità edi incompatibilità con l”ufficio di deputato.Nessuno può appartenere contemporanea-mente alle due Assemblee.ART.59L’Assemblea nazionale giudica dei titoli diammissione dei suoi componenti e dellecause sopraggiunte di ineleggibilità e diincompatibilità.ART.60 I membri del Assemblea federale non pos-sono essere perseguiti in sede penale, civi-

le, ed amministrativa, per le opinioniespresse e i voti dati nell”esercizio delleloro funzioni.Senza autorizzazione dell’Assemblea allaquale appartiene, nessun membro delAssemblea federale può essere sottoposto aperquisizione personale o domiciliare, salvoche sia colto nell”atto di commettere undelitto per il quale è obbligatorio il manda-to o l”ordine di custodia.Eguale autorizzazione è richiesta per trarrein arresto o mantenere in detenzione unmembro del Assemblea federale in esecu-zione di una sentenza anche irrevocabile.Eguali autorizzazioni sono richieste per gliatti amministrativi equipollenti.ART.61 I membri dell’Assemblea nazionale ricevo-no una indennità stabilita dalla legge.ART.62 L”iniziativa delle leggi appartiene alGoverno, a ciascun membro delle Camereed agli organi ed enti ai quali sia conferitada legge costituzionale.Il popolo esercita l”iniziativa delle leggi,mediante la proposta, da parte di almenocinquantamila elettori, di un progettoredatto per articoli.Sono presentati all’Assemblea delle Regionii progetti di legge di iniziativa del Governoe dei membri della stessa Assemblea delleRegioni; gli altri progetti sono presentatiall’Assemblea nazionale.ART.63 Lo stato è competente ad esercitare la fun-zione legislativa in via esclusiva nelleseguenti materie:- leggi costituzionali nazionali e di revisio-ne della costituzione- elezione del parlamento federale edEuropeo- ordinamento degli organi e degli ufficinazionali- cittadinanza stato civile;- relazioni internazionali e conclusioni ditrattati ed alleanze nel solo ambito

delle competenze nazionali;- difesa e forze armate;- servizi speciali di sicurezza;- rapporti con la Chiesa Cattolica e le altreConfessioni religiose;- moneta, credito a carattere federale, con-tabilità dello Stato;- normativa tecnica, pesi, misure, determi-nazione del tempo;- ordinamento delle giurisdizioni;- statistica federale;- poste e telecomunicazioni ed informazio-ne televisiva d”interesse federale- ordinamento della navigazione marittimaed aerea.- ordinamento amministrativo, contabile etributario federale;- ordinamento civile, penale, processuale;- immigrazione ed emigrazione;- diritto del lavoro;- statuti previdenziali obbligatori;- ordinamento delle professioni;- livelli minimi inderogabili di prestazionisanitarie;- armi ed esplosivi di uso non individuale;- criteri fondamentali per la ricerca scienti-fica e tecnologica;- tutela della concorrenza;

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- energia nucleare;- trasporti e comunicazioni di interessefederale;- disciplina della circolazione;- tutela della proprietà letteraria, artisticaed intellettuale, marchi e brevetti;- opere pubbliche e disciplina dell”espro-priazioni per pubblica utilità afferentile materie di competenza federale;

ART.64Ogni disegno di legge, presentato ad unaAssemblea è, secondo le norme del suoregolamento, esaminato da una commissio-ne e poi dall’Assemblea stessa, che l”appro-va articolo per articolo e con votazionefinale.Il regolamento stabilisce procedimentiabbreviati per i disegni di legge dei quali èdichiarata l”urgenza.Può anche stabilire in quali casi e formel”esame e l”approvazione dei disegni dilegge sono deferiti a commissioni, anchepermanenti. Anche in tali casi, fino al momento dellasua approvazione definitiva, il disegno dilegge è rimesso all’Assemblea, se il Governoo un decimo dei componentidell’Assemblea o un quinto della commis-sione richiedono che sia discusso e votatodall’Assemblea stessa oppure che sia sotto-posto alla sua approvazione finale con soledichiarazioni di voto. Il regolamento deter-mina le forme di pubblicità dei lavori dellecommissioni.La procedura normale di esame e di appro-vazione diretta da parte dell’Assemblea èsempre adottata per i disegni di legge inmateria costituzionale ed elettorale e perquelli di delegazione legislativa, di autoriz-zazione a ratificare trattati internazionali,di approvazione di bilanci e consuntivi.ART.65 L”esercizio della funzione legislativa nonpuò essere delegato al Governo se non condeterminazione di principi e criteri direttivie soltanto per tempo limitato e per soggettidefiniti.Il Governo non può, senza delegazionedelle Camere, emanare decreti che abbianovalore di legge ordinaria.ART.66 Le leggi sono promulgate dal Presidentedella Repubblica Federale entro un mesedall’approvazione.Se le Assemblee, ciascuna a maggioranzaassoluta dei propri componenti, ne dichia-rano l’urgenza, la legge è promulgata neltermine da esse stabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopo lapromulgazione ed entrano in vigore ilquindicesimo giorno successivo alla loropubblicazione, salvo che le leggi stesse sta-biliscano un termine diverso.ART.67 » indetto referendum popolare per delibe-rare l”abrogazione, totale o parziale, di unalegge o di un atto avente valore di legge oper approvare una proposta di legge, quan-do lo richiedono cinquecentomila elettori odue regioni.Non è ammesso il referendum per le leggitributarie e di bilancio, di amnistia e diindulto, di autorizzazione a ratificare trat-tati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendumtutti i cittadini chiamati ad eleggereL’Assemblea nazionale.La proposta soggetta a referendum è appro-vata se ha partecipato alla votazione lamaggioranza degli aventi diritto e se è rag-giunta la maggioranza dei voti validamenteespressi.La legge determina le modalità di attuazio-ne del referendum.Non è ammesso il referendum per le leggitributarie e di bilancio, di amnistia e diindulto, di autorizzazione a ratificare trat-tati internazionali.Hanno diritto di partecipare al referendumtutti i cittadini chiamati ad eleggereL’Assemblea nazionale.ART.68 Le Assemblee deliberano lo stato di guerrae conferiscono al Governo i poteri necessa-ri.ART.69 L’amnistia e l’indulto sono concessi dalPresidente della Repubblica Federale sulegge di delegazione delle Assemblee.Non possono applicarsi ai reati commessisuccessivamente alla proposta di delegazio-ne.ART.70 Ogni accordo o trattato di natura interna-zionale è portato dal Governo a conoscenzadelle Assemblee prima della sua sottoscri-zione.Su richiesta di un quarto dei componenti diuna delle Assemblee, da presentarsi entro isuccessivi trenta giorni, il Parlamento sipronuncia sull’accordo o trattato.Decorso il termine senza che sia stata pre-sentata la richiesta di esame, si intende cheil Parlamento consente, a tutti i fini, l’ulte-riore corso dell’accordo o trattato.E” sempre autorizzata con legge la ratificadegli accordi o trattati internazionali cheimportano variazioni del territorio od onerialle finanze o modificazioni di leggi e diquelli relativi all’assunzione di obblighimilitari.ART.71 Le Assemblee approvano ogni anno i bilan-ci e il rendiconto consuntivo presentati dalGoverno. L’esercizio provvisorio del bilan-cio non può essere concesso se non perlegge e per periodi non superiori comples-sivamente a quattro mesi.Con la legge di approvazione del bilancionon si possono stabilire nuovi tributi enuove spese.Ogni altra legge che importi nuove emaggiori spese deve indicare i mezzi perfarvi fronte.ART.72 Ciascuna Assemblea può disporre inchie-ste su materie di pubblico interesse. Atale scopo nomina fra i propri componentiuna commissione formata in modo darispecchiare la proporzione dei vari gruppi.La commissione di inchiesta procede alleindagini e agli esami con gli stessi poteri ele stesse limitazioni della Autorità giudi-ziaria.ART.73 Il Presidente della Repubblica è eletto

dall’Assemblea federale.L”elezione ha luogo per scrutinio segreto a

maggioranza dei membri. Se nella terzavotazione non sia stata raggiunta la previ-sta maggioranza, si procede ad una succes-siva votazione di ballottaggio fra i due chehanno ottenuto nel precedente scrutinio ilmaggior numero di voti. » eletto chi conse-gue il maggior numero di voti; in caso diparità, è eletto il più anziano.ART.74 Può essere eletto Presidente federale ognicittadino che abbia compiuto quarant’annid”età e goda dei diritti civili e politici.L”ufficio di Presidenza della Repubblica èincompatibile con qualsiasi altra carica.L”assegno e la dotazione del Presidentesono determinati per legge.ART.75 Il Presidente federale è eletto per quattroanni. Quaranta giorni prima che scada il termi-ne, il Presidente dell’Assemblea nazionaleconvoca in seduta comune l’Assembleafederale per eleggere il nuovo Presidentefederale.Se l’Assemblea federale è sciolta o mancanomeno di tre mesi alla sua cessazione, la ele-zione ha luogo entro quindici giorni dallariunione della nuova Assemblea. Nel frat-tempo sono prorogati i poteri delPresidente in carica.ART.76 Le funzioni del Presidente federale, in ognicaso egli non possa adempierle, sono eser-citate dal Presidente dell’Assemblea nazio-nale.In caso di impedimento permanente o dimorte o di dimissioni del Presidente federa-le, il Presidente dell’Assemblea nazionaleindice la elezione del nuovo Presidentefederale entro quindici giorni, salvo il mag-gior termine previsto se l’Assemblea nazio-nale è sciolta o mancano meno di tre mesialla sua cessazione.ART.77 Il Presidente federale è il Capo dello Stato erappresenta la federazione.Indice le elezioni dell’Assemblea nazionalee ne fissa la prima riunione.Promulga le leggi ed emana i decreti aventivalore di legge e i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casi pre-visti dalla Costituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, i fun-zionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diploma-tici, ratifica i trattati internazionali, previa,quando occorra, l”autorizzazione delleAssemblee.Ha il comando supremo delle Forze arma-te, presiede il Consiglio supremo di difesacostituito secondo la legge, dichiara lostato di guerra deliberato dalle Assemblee.Può concedere grazie e commutare le pene.ART.78 Nessun atto del Presidente federale è validose non è controfirmato dai ministri propo-nenti, che ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e glialtri indicati dalla legge sono controfirmatianche dal Presidente del Consiglio deiministri.ART.79 Il Presidente federale non è responsabiledegli atti compiuti nell”esercizio delle sue

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 77

funzioni, tranne che per alto tradimento oper attentato alla Costituzione.In tali casi è messo in stato di accusadall”Assemblea Federale in seduta comune,a maggioranza assoluta dei suoi membri.ART.80Il Presidente federale, prima di assumere lesue funzioni, presta giuramento di fedeltàalla Federazione e di osservanza dellaCostituzione dinanzi all”AssembleaFederale in seduta comune.ART.81Il Governo federale è composto dal PrimoMinistro federale e dai ministri federali.ART.82Il Primo Ministro federale dirige la politicagenerale del Governo e ne è responsabile.Mantiene l”unità di indirizzo politico edamministrativo, promuovendo e coordi-nando l”attività dei ministri.I ministri sono responsabili collegialmentedegli atti del Governo, e individualmentedegli atti dei loro dicasteri.La legge provvede all”ordinamento delGoverno e determina il numero, le attribu-zioni e l”organizzazione dei ministeri.ART.83 Il Primo Ministro federale è elettodall’Assemblea Federale su proposta delPresidente federale.» eletto se ottiene i voti della maggioranzadei membri dell’Assemblea nazionale.Se il proposto non ottiene tale maggioran-za, l’Assemblea nazionale entro dieci giornisi riunisce per procedere alla elezione, conla medesima maggioranza, di un PrimoMinistro federale che non sia quello prece-dentemente proposto.Se la votazione non ha luogo entro il ter-mine fissato o non dà esito positivo, ilPresidente federale scioglie l’AssembleaNazionale.Il Presidente federale, a seguito dell’esitopositivo della votazione dell’AssembleaNazionale nomina il Primo Ministro federa-le.ART.84 I ministri federali sono nominati e revocatidal Presidente federale su proposta delPrimo Ministro federale.Ciascun ramo dell’Assemblea federale puòproporre una mozione di sfiducia controun singolo ministro; se la mozione è appro-vata, il Presidente federale revoca il mini-stro.Non è consentito, attraverso la proceduradella sfiducia individuale, sfiduciare l’insie-me dei ministri.ART.85L’Assemblea nazionale può esprimere la sfi-ducia al Primo Ministro federale solo seelegge a maggioranza dei suoi membri unnuovo Primo Ministro federale.ART.86 Il Primo Ministro federale può proporreuna mozione di fiducia; qualora essa nonsia approvata dalla maggioranzadell’Assemblea nazionale, il Presidentefederale scioglie l’Assemblea federale entroventi giorni, a meno che questa, entro taleperiodo di tempo, non abbia eletto a mag-gioranza dei suoi membri un nuovo PrimoMinistro federale. Non può porsi questione di fiducia da parte

del Il Primo Ministro federale su alcunamateria in votazione.ART.87 Il Governo è in carica sino alla nomina delsuccessivo.ART.88 L’Amministrazione pubblica è disciplinatada Statuti e Regolamenti sulla base di prin-cipi determinati dalle leggi.Gli indirizzi dell’Amministrazione sonodeterminati dagli organi istituzionali deglienti.Le Amministrazioni sono separate dairispettivi organi istituzionali.Gli organi istituzionali sono coadiuvati,nell’esercizio delle proprie funzioni, da uffi-ci composti da personale strettamentenecessario allo scopo.Le autorità indipendenti sono costituitecon legge. Gli organi istituzionali non nedeterminano gli indirizzi né la composizio-ne.ART.89 Contro le azioni ed omissioni dell’ammini-strazione, è sempre ammessa la tutela giu-risdizionale per motivi di legittimità.La tutela deve essere efficace e comprende-re il risarcimento per ogni lesione arrecataillegittimamente.La legge prevede ricorsi amministrativi edaltri istituti idonei a favorire la risoluzionenon giurisdizionale delle controversie conla pubblica amministrazione.La legge definisce i requisiti di ammissioneed i criteri di specializzazione dei magistra-ti addetti agli organi giurisdizionali checonoscono delle controversie con la pubbli-ca amministrazione.ART.90 La giustizia è amministrata in nome delpopolo.I giudici ed i magistrati inquirenti sonosoggetti soltanto alla legge.ART.91 La funzione giurisdizionale è esercitata damagistrati ordinari istituiti e regolatidalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straor-dinari o giudici speciali. Sono istituite sezioni specializzate perdeterminate materie, anche con la parte-cipazione di cittadini idonei estranei allamagistratura.La legge regola i casi e le forme della parte-cipazione diretta del popolo all’amministra-zione della giustizia.ART.92 La magistratura costituisce un ordineautonomo indipendente da ogni altro pote-re.ART.93 Il reclutamento dei magistrati è previsto subase regionale.I ruoli dei magistrati sono suddivisi trainquirenti e giudicanti.La legge sull’ordinamento giudiziario disci-plina la nomina, elettiva, di magistrationorari per tutte le funzioni non inqui-renti attribuite a giudici singoli.ART.94 I magistrati sono inamovibili. Non pos-sono essere dispensati o sospesi dal servi-zio, né destinati ad altre sedi o funzioni senon in seguito a decisione dell’organo di

autogoverno, adottato per i motivi e con legaranzie di difesa stabiliti dall’ordinamentogiudiziario o con il loro consenso.Il Ministro della giustizia ha facoltà di pro-muovere l’azione disciplinare.Il Pubblico ministero gode delle garanziestabilite nei suoi riguardi dalle norme sul-l’ordinamento giudiziario.ART.95 Le norme sull’ordinamento giudiziario e suogni magistratura sono stabilite con legge.La legge assicura l’indipendenza dei giu-dici, del Pubblico ministero, e degli estra-nei che partecipano all’amministrazionedella giustizia.ART.96 La magistratura inquirente dispone diret-

tamente della polizia giudiziaria.ART.97 Tutti i provvedimenti giurisdizionali

devono essere motivati . Contro le sentenze e contro i provvedi-menti sulla libertà personale, pronuncia-ti dagli organi giurisdizionali, è sempreammesso ricorso in Cassazione per viola-zione di legge. Si può derogare a talenorma soltanto per le sentenze deiTribunali militari in tempo di guerra..ART.98 Il Pubblico ministero ha l’obbligo di eserci-tare l’azione penale.ART.99 Contro gli atti della PubblicaAmministrazione è sempre ammessa latutela giurisdizionale dei diritti e degliinteressi legittimi dinanzi agli organi digiurisdizione. Tale tutela giurisdizionale non può essereesclusa o limitata a particolari mezzi diimpugnazione o per determinate categoriedi atti.La legge determina quali organi di giurisdi-zione possono annullare gli atti dellaPubblica Amministrazione nei casi e congli effetti previsti dalla legge stessa.ART.100 La magistratura costituisce un potere auto-nomo e indipendente da ogni altro potere.Il Consiglio superiore della magistratura èpresieduto dal Presidente dellaFederazione. Ne fanno parte di diritto il primo presiden-te e il procuratore generale della Corte dicassazione. Gli altri componenti sono elettiper un terzo dai magistrati inquirenti, perun terzo dai magistrati giudicanti, e per unterzo dagli avvocati, tra gli appartenentialle rispettive categorie.Il Consiglio elegge un vice-presidente.I membri elettivi del Consiglio durano incarica quattro anni e non sono immediata-mente rieleggibili.Non possono, Finché sono in carica, essereiscritti negli albi professionali, né far partedel Parlamento di un”assemblea pubblicaelettiva. ART.101La redazione dei conti pubblici deve esserefondata sui principi della trasparenza edella chiarezza, in modo che siano indivi-duate le fonti, la natura, la destinazione el’entità delle entrate e delle spese annuali,pluriennali e permanenti.I bilanci dei Comuni, delle Province, delle

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Regioni e della Repubblica sono predispostisulla base del principio della competenzaeconomica.La legge, tramite il piano contabile nazio-nale, identifica i criteri di valutazione ed itempi di pubblicazione dei preventivi e deiconsuntivi.La Repubblica è competente a prevedere laconcessione di aiuti finanziari alle Regioniper investimenti di particolare importanzain tali aree, al fine di impedire una turbati-va dell’equilibrio economico generale e perequilibrare la natura e lo stato dei serviziprestati alle rispettive popolazioni. Gli aiutifinanziari hanno luogo sulla base di contri-buti sostenuti per metà con risorse dellaRepubblica e per metà con risorse delleRegioni interessate. Tali aiuti devono esse-re autonomamente evidenziati nei bilancidei rispettivi enti territoriali a seconda chesiano in uscita o in entrata. La politica dicoesione e solidarietà tra gli Stati e leRegioni sono attuate dalla Repubblicamediante risorse derivanti da specificaimposizione federale.Ogni legge, diversa da quella di bilancio,che comporti nuovi o maggiori oneri deveindicare i mezzi di copertura finanziariaper l’intero periodo di applicazione.ART.102 Ogni ente territoriale previsto dallaCostituzione sostiene le spese relative aipropri compiti in modo autonomo ed hapiena autonomia impositiva, salvo diversadisposizione della Costituzione. Il sistematributario è informato a criteri di progres-sività, di trasparenza, e di semplicità.Tutti sono tenuti a concorrere alle spesepubbliche degli Enti Locali e delle Regioni.Le imposte Federali non possono superarecomplessivamente il 20% del prodottointerno lordo in ogni Regione. Tale quotainclude l”eventuale imposta federale per lepolitiche di solidarietà e coesione.Le eventuali politiche di solidarietà, coesio-ne e perequazione tra le regioni sonofinanziate dalle risorse generate da unaspecifica imposta federale. Tali politichepossono essere effettuate solamente infavore di quelle regioni che dimostrano diaver preventivamente attivato una pressio-

ne fiscale non inferiore a quella massimatra le Regioni che non abbiano richiestointerventi di solidarietà e coesione inquell”esercizio finanziario.ART.103 Gli enti pubblici territoriali sono autonomie reciprocamente indipendenti in materiadi bilancio.ART.104 La Corte Costituzionale Federale giudica: sulle controversie relative alla legittimitàcostituzionale delle leggi e degli atti aventiforza di legge, come pure dei regolamenti,della Repubblica e dello Stato; sui conflitti di attribuzione tra i poteridella Repubblica e su quello tra laRepubblica e le Regioni e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidentedella Repubblica;sull’ammissibilità dei referendum popolaria livello federale.ART.105 La Corte Costituzionale Federale è compo-sta di sedici giudici nominati per metàdall’Assemblea Federale, per metàdall’Assemblea delle Regioni.I giudici della Corte Costituzionale sonoscelti fra i magistrati delle giurisdizionisuperiori, i professori ordinari di Universitàin materie giuridiche e gli avvocati cheabbiano esercitato la professione per alme-no venti anni e siano stati iscritti negliAlbi per le giurisdizioni superiori.I Giudici della Corte Costituzionale sononominati per sette anni, decorrenti perciascuno di essi dal giorno del giuramento,costituzionale e non possono essere nuova-mente nominati.Alla scadenza del termine il giudicecostituzionale cessa dalla carica e dall’e-sercizio delle funzioni.La Corte elegge tra i suoi componenti,secondo le norme stabilite dalla legge, ilPresidente, che rimane in carica sino allascadenza dall’ufficio di giudice.L’ufficio di giudice della Corte è incompati-bile con qualunque carica elettiva, con l’e-sercizio della professione di avvocato e conogni carica ed ufficio indicati dalla legge.ART.106 Nei giudizi d’accusa contro il Presidente

della Repubblica Federale intervengono,oltre i giudici ordinari della Corte, sedi-ci componenti tratti a sorte da un elencodi cittadini aventi i requisiti per l’eleggi-bilità a membro dell’Assemblea Nazionale,che l’Assemblea Nazionale compila ogninove anni mediante elezione con le stessemodalità stabilite per la nomina dei giudiciordinari. ART.107 Quando la Corte dichiara l’illegittimitàcostituzionale di una norma di legge o diun atto avente forza di legge, la normacessa di avere efficacia dal giorno suc-cessivo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata ecomunicata all’Assemblea nazionale edall’Assemblea delle Regioni.Contro le decisioni della CorteCostituzionale non è ammessa alcunaimpugnazione.ART.108 Se non altrimenti previsto dallaCostituzione, le leggi di revisione dellacostituzione sono adottate a maggioranzaassoluta dall’Assemblea nazionale con duesuccessive deliberazioni ad intervallo nonminore di tre mesi e, successivamente,dall’Assemblea delle Regioni con unicavotazione, a maggioranza dei due terzi deicomponenti.Le leggi stesse sono sottoposte a referen-dum popolare quando, entro tre mesi dallaloro pubblicazione, ne facciano domandaun quinto dei componenti di ciascunaAssemblea o un quarto delle Regioni o cin-quecentomila elettori.La legge sottoposta a referendum non èpromulgata se non è approvata dalla mag-gioranza dei voti validi.ART.109 Le leggi di revisione costituzionale volte amodificare la ripartizione delle competenzetra i vari enti territoriali devono essereapprovata dalla maggioranza assoluta diciascuna Assemblea federale e dalla mag-gioranza dei tre quarti delle Regioni.ART.110 La forma repubblicana non può essereoggetto di revisione costituzionale.

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 79

Costituzione transitoria Documento letto a Venezia, il 15 settembre 1996,l’ultimo dei tre giorni di manifestazioni per laProclamazione dell’indipendenza della Padania.Il testo è stato redatto dalla Segreteria Federaledella Lega Nord e pubblicato sulla GazzettaUfficiale della Padania, n.1.

1. TRATTATO DI SEPARAZIONE CON-SENSUALE

1 . I l Governo Provv i sor io de l l aPadania è autorizzato a dare attuazio-ne alla Dichiarazione di Indipendenzae Sovranità della Padania. Tale attua-zione dovrà tuttavia essere precedutadall’offerta formale al governo italianodi sottoscrivere un trattato di separa-zione consensuale.

2. Le negoziazioni per la stipulazionedel trattato saranno condotte dal GovernoProvvisorio della Padania, sulla base dellapiattaforma negoziale predisposta dalGoverno stesso.

3. Le negoziazioni relative alla conclu-sione del trattato non dovranno protrarsioltre il 15 settembre 1997. Trascorso taletermine la dichiarazione di indipendenza esovranità acquisterà piena efficacia e laPadania diverrà a tutti gli effetti unaRepubblica Federale indipendente e sovra-na.

4. Il Comitato di Liberazione Nazionaledella Padania può in qualsiasi momentodichiarare interrotte le negoziazioni di cuial comma 2 e disporre l’immediata esecu-zione della dichiarazione di indipendenza esovranità.

2. TERRITORIOLa Padania si costituisce come

Repubblica Federale formata dalle seguentiattuali Regioni: Emilia, Friuli, Liguria,Lombardia, Marche, Piemonte, Romagna,Südtirol-Alto Adige, Toscana, Trentino,Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e VeneziaGiulia.

3. BANDIERA E INNO1. La bandiera della Padania è il Sole

delle Alpi, costituito da sei petali dispostiall’interno di un cerchio, di colore verdeceltico-venetico su fondo bianco.

2. La Padania adotta come suo InnoNazionale il “Va’ pensiero” di GiuseppeVerdi.

4. CITTADINANZA1. Acquisisce la cittadinanza della

Padania chiunque abbia la cittadinanzaeuropea e la residenza in Padania da alme-no cinque anni alla data odierna.

2. La cittadinanza della Padania ècumulabile con quella di altre nazionidell’Unione Europea.

5. MONETA1. La Lira Padana assume corso legale

in Padania.2. Il Governo Provvisorio della Padania

determinerà i rapporti di cambio con la liraitaliana e le altre monete.

6. RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE

1. Il Governo Provvisorio della Padaniaè autorizzato a chiedere il riconoscimentointernazionale della Padania all’UnioneEuropea, alle Nazioni Unite e ad ogni altrogoverno democratico.

2. Al Governo Provvisorio della Padaniaè altresì delegato il compito di garantire lapartecipazione della Padania alle istituzionidell’Unione Europea e l’ammissione dellaPadania all’Organizzazione delle NazioniUnite ed alle altre Organizzazioni eConferenze internazionali cui riterrà utileaderire.

7. CONTINUITÀ DI TRATTATI, ATTI,ACCORDI E CONTRATTI

1. La Padania assume gli obblighi egode dei diritti enunciati nei trattati, nelleconvenzioni e negli accordi internazionalidei quali l’Italia è parte alla data di accessoalla sovranità.

2. Gli atti amministrativi approvatidagli enti locali, dalle regioni e dalle ammi-nistrazioni dello stato italiano sino alla

data di accesso alla sovranità rimangonovalidi.

3. Gli accordi e i contratti stipulatiprima di oggi dallo Stato italiano, dalle sueagenzie o dai suoi organismi, e vigenti inPadania alla data di accesso alla sovranità,restano in vigore sostituendo, se necessa-rio, il Governo Provvisorio della Padaniaalla parte italiana. Quelli conclusi a partiredal 15 settembre 1996 rimarranno in vigo-re a condizione che siano ratificati dalGoverno entro un mese dalla data di acces-so alla sovranità.

8. PUBBLICI UFFICI1. L’attività giudiziaria ed ogni altro

pubblico ufficio possono essere svolti solodai cittadini della Padania.

2. Entro 90 giorni dalla data odierna ilGoverno Provvisorio della Padania stabili-sce le disposizioni dei regimi transitori,determinando le condizioni oggettive esoggettive necessarie per accedere al siste-ma amministrativo pubblico della Padania.

9. NORME REGOLATRICI1. Sino alla data di accesso alla sovrani-

tà i rapporti giuridici, economici e socialiall’interno della Padania saranno retti dalledisposizioni dell’Unione Europea e delloStato italiano vigenti nel territorio dellaPadania alla data odierna, in quanto com-patibili con la presente CostituzioneTransitoria.

2. Le disposizioni dello Stato italianorimangono in vigore finché non sianomodificate, sostituite o abrogate dalGoverno della Padania.3. Il Governo Provvisorio della Padaniapotrà in ogni momento apportare alla pre-sente costituzione transitoria ogni modifi-ca, aggiunta od integrazione che riterràutile ed opportuna.

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Costituzione della PadaniaDichiarazione preliminare di indirizzo storico e politico

Documento presentato al “Parlamento dellaPadania” di Chignolo Po, il 19 aprile 1998.Il testo è stato redatto da Massimo Ferrario eAugusto Conti, membri della CommissioneTecnico-scientifica per la redazione dellaCostituzione. La proposta è stata respinta suindicazione della dirigenza della Lega Nord.

I Popoli delle Città, dei Comuni e dellequarantotto Province di Aosta,Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli,Genova, Imperia, Spezia, Savona,Bergamo, Brescia, Como, Cremona,Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia,Sondrio, Varese, Belluno, Padova, Rovigo,Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Trento,Bolzano, Gorizia, Pordenone, Trieste,Udine, Bologna, Ferrara, Modena, Parma,Piacenza, Reggio, Forlì, Ravenna, Massa-Carrara, Rimini, Pesaro-Urbino hanno,alla vigilia del Terzo Millennio, maturatola piena e responsabile consapevolezza diessere ormai una Comunità naturale, cul-turale e sociale ed economica fondata suun patrimonio ampiamente condiviso divalori e di comportamenti e su diffuse edomogenee condizioni morali e psicologi-che, sociali ed economiche. Questa Comunità, la PADANIA storica, siè nel tempo sviluppata grazie al concorsodi molteplici, originali ed assai complessecondizioni geografiche, ambientali, antro-pologiche, politiche. Tant’è che essa rap-presenta oggi una delle aree territorialipiù progredite dell’Europa e del mondosotto ogni profilo ma, in particolare, perquanto attiene la cultura, le scienze, latecnologia, lo sviluppo sociale e quelloeconomico, l’integrazione e la coesioneinterne. La PADANIA è, quindi, il risultato dellefatiche di innumerevoli generazioni che, apartire almeno dall’XI secolo, hannocostruito nelle regioni centro-settentrio-nali d’Italia culture diverse ma contigue ecomplementari (umanistiche, scientificheed artistiche) che si sono imposte all’am-mirazione del mondo.Inoltre attraverso l’organizzazione deicento e cento Comuni e di Repubbliche,come Venezia e Genova, la PADANIA si èprogressivamente affermata come uninsieme notevole di efficaci e vitali orga-nizzazioni politiche sicuramente affini maanche motivatamente differenziate traloro e, soprattutto, non mai appiattitenell’accettazione servile di qualsiasi uni-formità autoritaria. Possono avere subitol’autoritarismo ma non l’hanno maiaccettato o condiviso.Le entità politico-istituzionali che compo-sero la PADANIA storica e che, in formemutate, sono arrivate sino ai giorninostri, hanno, infatti, sempre avuto comeconnotato caratteristico di essere tutte

sempre orgogliose e fiere delle autonomiee delle libertà conquistate contro ognipotere centralizzatore e livellatore.La PADANIA non nasce oggi ma coincide,nelle sue cento Città, nei suoi cento ecento, grandi e piccoli, Comuni e nellesue Province, con le uniche istituzionistoriche e popolari che le società civilidell’Italia centro-settentrionale abbianoautonomamente concepito, realizzato econservato anche se al prezzo di loro con-tinue, progressive e gravissime menoma-zioni. Si tratta di istituzioni che sin dalleorigini nacquero per volontà dei Popoli enon già dagli arbitri del potere politico.Esse, perciò, furono l’espressione liberaed ordinata di cittadini che coraggiosa-mente si associarono tra loro, in epochedi dispotismi materiali e morali, per affer-mare contro tutti i prevaricatori, feudalied ecclesiastici, una solidarietà di uominiche erano legati tra loro dai vincoli di uncomune e solenne impegno rivolto adifendere le libertà di autogovernarsi, didarsi proprie leggi (autonomia), di salva-guardare insieme con la dignità dellaComunità e della sua indipendenza anchele proprietà, gli interessi ed il lavoro ditutti e di ciascuno. Testimonianza deisentimenti di autonomia, di emancipazio-ne e di resistenza ad ogni oppressione cheanimarono il forte e capillare movimentocomunale furono le alleanze federative (leLeghe) che i Comuni organizzarono traloro, prima tra tutte la Lega Lombardache il 29 maggio 1176 si impose all’am-mirazione del mondo intero e della storiavincendo nella Battaglia di Legnano ilpotentissimo imperatore FedericoBarbarossa.Sul solido tronco di questa storia millena-ria che nessuno è mai riuscito a sradicaredalla coscienza profonda e tenace dei suoiPopoli la PADANIA ha, con continuitàcrescente nel tempo, originato taluneforme molto innovative di vita, di com-portamenti, di sacrifici, di lavori, di pro-duzioni e di scambi, sino ad essere oggialtamente competitiva nell’età della mon-dializzazione delle culture e degli scambi.Un’epoca nella quale se i popoli nonsanno, e non sapranno sempre più, asso-ciare i loro sforzi e consolidare le loroComunità, rischiano di vedere cancellateper sempre le loro identità, le loro ereditàstoriche ed i valori morali e culturali suiquali si è sviluppata la vita intensa e gene-rosa di tutte le genti padane e alpine.

Pur nell’affermata e rispettata diversitàdei popoli e dei singoli individui che lacompongono la PADANIA è, quindi, oggipienamente consapevole che i nuovi, ina-lienabili e pacifici diritti internazional-mente ormai riconosciuti e garantiti del-l’autodeterminazione dei popoli, dell’au-tonomia e dell’autogoverno delleComunità, sorreggono le sue rivendica-zioni di autonoma sovranità e di contem-poranea libera associazione con tutti glialtri popoli d’Europa e del Mondo.Questo processo di autodeterminazione,autonomia ed autogoverno esige, però,che i popoli delle Città, dei Comuni edelle Province che costituiscono laCOMUNITA’ della PADANIA possanoesprimere, attraverso il democratico eser-cizio del voto, il loro orientamento sullapresente Costituzione il cui intento è diconsentire sia ai singoli cittadini che atutte le singole Comunità di poter decide-re del loro presente e del loro avvenire. Questa prima bozza della Costituzione perla PADANIA è stata elaborata dalParlamento della Padania, libera espressio-ne politica, sociale e culturale di tutti iPopoli e di tutte le Minoranze linguisticheche abitano le quarantotto Province cheformano la Comunità della Padania. Essaha lo scopo di indicare le linee direttriciper lo sviluppo di un nuovo ordinamentofederale dei Popoli e delle Comunità terri-toriali entro le quali, intendono continuarea vivere ed a prosperare nel più rigorosorispetto di tutte le libertà e di tutte le auto-nomie, nella osservanza degli accordi poli-tici internazionali preesistenti con tutti glialtri liberi e pacifici Popoli dell’Europa edel Mondo e delle organizzazioni interna-zionali che li associano. I principi e le soluzioni qui indicate si inse-riscono, infatti, nel pieno rispetto dei prin-cipi dell’Organizzazione delle NazioniUnite (ONU), di tutti gli Atti che hannocondotto alla formazione dell’UnioneEuropea (CEE e poi UE) e dell’Orga-nizzazione del Patto del Nord Atlantico(NATO).Su questi principi e secondo i metodidemocratici e pacifici propri della respon-sabile scelta che si esprime unicamenteattraverso le consultazioni elettorali iPopoli delle Province padane ed alpinedichiarano che il loro scopo primario è diistituire una nuova Comunità Politica dinatura federale che riunisca tutti i PopoliPadani ed Alpini e che viene denominata

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 81

UNIONE FEDERALE DELLA PADANIA.

L’UNIONE sarà retta dalla seguente COSTI-TUZIONE che ha, nella presente stesura, uncarattere ancora provvisorio e che conse-guentemente è aperta ad ogni discussioneed emendamento da parte del PARLAMEN-TO DELLA PADANIA.

COSTITUZIONE DELLA PADANIA

TITOLO PRIMOPREAMBOLO, SCOPI E CONTENUTIDEL PATTO FEDERALEI Popoli dei Comuni, delle Città e delle qua-rantotto Province che compongono laPADANIA allo scopo di assicurare nelleforme che sono proprie dello Stato di dirittoa tutti i cittadini e a tutte le Comunità l’e-sercizio pieno, diretto ed indiretto, dellasovranità dei Popoli medesimi, unitamentecon le libertà, la giustizia, la democrazia informe trasparenti e partecipate, la sicurezzainterna, la difesa verso l’esterno, il benesse-re, la protezione dei diritti umani, la salute,la sicurezza sociale, la salvaguardia e lo svi-luppo delle culture, tradizioni, lingue, laqualità della vita e la collaborazione pacificae feconda con tutti i popoli solennementedichiarano che il Patto della loro unionefraterna e federativa vuole:affermare come diritto primario quello cheha ogni uomo ed ogni donna della PADANIAalla vita, all’integrità fisica ed alla dignitàmorale e materiale;• riconoscere e garantire i diritti inviolabilidell’uomo padano, sia come singolo checome componente delle diverse formazionisociali entro le quali si forma e si sviluppa lasua personalità, e conseguentemente fonda-re ogni decisione politica assunta da qual-siasi istituzione operante nel territoriopadano sul rispetto della Dichiarazione deidiritti dell’uomo nell’integrale formulazioneloro data il 10 dicembre 1948dall’Organizzazione delle Nazioni Unite;• realizzare la migliore convivenza demo-cratica e solidarietà politica, economica esociale sulla base della presenteCostituzione e delle leggi assicurando atutti i cittadini padani una sempre più com-piuta e garantita partecipazione all’eserciziodella sovranità popolare attraverso unaeffettiva e capillare diffusione dei principi edella pratica dell’autogoverno e dell’auto-determinazione;• affermare e garantire che tutti i cittadinipadani hanno pari dignità e sono ugualidavanti alla legge, senza distinzioni di sesso,di razza, di lingua, di religione, di opinionipolitiche o filosofiche, di condizione perso-nale e sociale;• affermare e garantire che le confessionireligiose sono tutte uguali e libere davantialla legge e che tutte hanno il diritto diorganizzarsi secondo i propri Statuti esenza alcuna proibizione e senza alcun rico-noscimento da parte delle istituzioni padanedi qualsiasi livello;• garantire che i pubblici poteri padani inogni loro attività e compito funzionale eterritoriale operino sempre secondo i prin-cipi dello Stato di diritto affermando così inogni circostanza la supremazia della leggecome espressione massima della volontà

popolare ed il cui fine è di costruire e man-tenere in PADANIA un ordine civile, econo-mico e sociale libero, equo ed imparziale;• sviluppare ogni attività decisionale delleistituzioni padane fondandola sulla osser-vanza costituzionalmente riconosciuta egarantita del principio di sussidiarietà, il cuisignificato sta nell’affermare che ogni pro-blema va collocato, gestito e risolto nell’am-bito sociale ed istituzionale entro il qualeesso si pone e, quindi, con la conseguenzache ogni istituzione più elevata di governoesercita unicamente le funzioni che garanti-scono beni e servizi pubblici che nonpotrebbero essere forniti in modo efficienteda altre;• costruire l’Unione Federale della PADA-NIA in forma di piena e compiuta democra-zia secondo la generalizzazione delle normedell’autogoverno. La democrazia si deve svi-luppare in forma ascendente dalla basesociale e territoriale con tutti i connessidiritti di libera associazione, partecipazionee controllo che devono essere garantiti atutti i cittadini padani;• sostenere il massimo sviluppo possibiledelle libertà di iniziativa e di intrapresa diogni cittadino padano nella vita sociale edeconomica. Ciò al fine di assicurare, insie-me con il più libero sviluppo materiale emorale della società, anche continuità esicurezza per le condizioni di vita dei singo-li, il rafforzamento di tutte le attività econo-miche e la loro conseguente competitivitàinterna ed internazionale;• assicurare che l’ordinamento federativosia realizzato entro tempi prefissati e verifi-cabili e sui presupposti: a) che il Popolo di ogni Provincia decidacon proprio autonomo referendum la pro-pria adesione e partecipazione all’UnioneFederale della PADANIA accettando la pre-sente Costituzione; b) che sia possibile che anche altre Provincenon elencate tra le quarantotto proponentipurchèÈ attualmente rappresentate nelParlamento della Padania deliberino conproprio autonomo referendum la loro ade-sione e partecipazione all’Unione Federaledella PADANIA accettando la presenteCostituzione;c) che diverse Province si associno istituzio-nalmente tra loro negli ambiti nazionali informa confederativa allo scopo di costituireentro la PADANIA diverse Confederazioni diProvince rivolte a legiferare (ma non adamministrare e gestire) sulle materie diinteresse sovraprovinciale; d) che si organizzino istituzionalmente econ la stessa autonomia delle Province leCittà-Storiche a carattere metropolitano diTorino, Genova, Milano, Venezia, Bologna;e) che le Province e le Città-Storiche sianosovrane in tutte le materie che non sianoespressamente riservate dalla Costituzioneall’Unione Federale; f) che sia garantita la massima autonomiastatutaria e nelle materie di competenza atutti i Comuni e che ogni decisione relativaad eventuali accorpamenti, fusioni o separa-zioni tra Comuni sia deliberata dai Popolidei Comuni interessati con proprio autono-mo referendum;g) che a tutti i livelli istituzionali federatinell’Unione, a partire dal Comune, vengano

assicurate adeguate disponibilità finanzia-rie. Forme di riequilibrio federale rispetto alminor gettito fiscale prodotto sul territorioopereranno per le zone e i territori sfavoriti;h) che a tutti i livelli istituzionali federatidell’Unione, ove siano presenti Popoli eMinoranze etno-linguistiche, venga garanti-to il principio della proporzione etnica con ipopoli maggioritari;• assicurare che le AmministrazioniPubbliche vengano ristrutturate in ogniloro settore in conformità con i nuovi com-piti che loro competono e che esse devonorealizzare sulla base di principi - costituzio-nalmente sanciti - di efficienza, trasparenzae responsabilità dei pubblici funzionari.L’Amministrazione Federale a livello diincarichi direttivi e, fermo restando i princi-pi della competenza e del merito, dovràgarantire un’adeguata rappresentanza ditutte le istituzioni federate; • garantire che in ogni e qualsiasi sede digiurisdizione i procedimenti civili, penali edamministrativi si svolgano sempre secondoprincipi di rigorosa e trasparente legalità esiano conclusi entro termini perentori,brevi e prefissati;• riconoscere che le attività economiche eproduttive rivestono un carattere fonda-mentale per lo sviluppo civile e sociale deisingoli, delle famiglie e di ogni Comunità e,conseguentemente, garantire che tutte leattività economiche e produttive in PADA-NIA siano libere di organizzarsi nelle formepiù efficaci nel rispetto delle leggi, le qualidevono anche prescrivere sempre chiare erigorose norme anti-monopolistiche;• sostenere la massima dignità, espansionee valorizzazione del lavoro padano in ognisua forma, subordinata o autonoma, privatao pubblica. Allo scopo riconoscere a tutti icittadini il diritto al lavoro promuovendo lecondizioni che rendano effettivo tale diritto.Affermare altresì che è dovere di ogni citta-dino padano svolgere un’attività che con-corra al progresso morale, materiale e cul-turale dell’intera Comunità cui appartiene; • garantire che il potere politico in ogni suaistanza e attraverso l’attività di ogni istitu-zione pubblica non prevarichi mai, diretta-mente o indirettamente, i diritti dei singoli,delle comunità naturali, delle associazioniprofessionali e volontarie e che sia costitu-zionalmente garantito il diritto dei cittadinipadani di proporre in tempi solleciti e conmodalità semplici ed agibili referendumpropositivi ed abrogativi;• deliberare norme inequivocabili che fissi-no, nel pieno rispetto della libertà di asso-ciazione e dei diritti politici costituzional-mente garantiti, i limiti, che pure debbonoesistere, a carico di partiti, associazioni, sin-dacati, rappresentanti elettivi e nei confron-ti di chicchessia, a tutela sia dell’effettivoesercizio delle libertà democratiche che del-l’imparzialità più rigorosa dellaAmministrazione Pubblica;• fissare con legge i requisiti e le procedureper accedere a qualsiasi carica direttiva nel-l’ambito di enti pubblici economici o disocietà a partecipazione pubblica ed ancheparzialmente pubblica. Le contestazioni sul-l’idoneità dei designati deve essere rimessaall’iniziativa di ogni cittadino padano e lalegge deve indicare l’autorità giudiziaria

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indipendente alla quale ogni cittadino puòricorrere, al fine di ottenere in tempi pre-fissati e brevi l’esame del caso e la decisionedel merito;• promuovere lo sviluppo della scuola edella formazione sia professionale che con-tinua, delle arti, delle scienze e delle cultu-re in ogni loro forma avendo particolareriguardo alle tradizioni, alle lingue ed aidialetti, ai valori ed alle storie peculiari diogni area e territorio della PADANIA, nellaconsapevolezza che tutto ciò rappresentaun patrimonio morale imprescindibile edinalienabile e di enorme importanza per ilpresente e per l’avvenire;• assicurare a tutti i cittadini la libertà dimanifestare in ogni occasione e con ognimezzo di diffusione il proprio pensiero rico-noscendo e garantendo stabilmente e conregole certe il pluralismo di ogni e qualsiasisistema informativo e di comunicazionemediante una specifica normativa rivolta adimpedire anche in questo ambito la forma-zione di monopoli - privati o pubblici -attraverso la concentrazione dei mezzi tec-nici per la comunicazione;• proteggere l’uomo padano, l’ambiente, laflora e la fauna della PADANIA contro ogniabuso delle tecnologie riproduttive e del-l’ingegneria genetica;• proteggere in ogni suo aspetto l’ecosiste-ma attraverso una coordinata disciplina delterritorio, la tutela del suolo, delle acque,del paesaggio, del patrimonio storico, arti-stico e naturale, della flora e della fauna,delle aree protette, nonchèÈ attraverso lapreservazione del territorio e della salutepubblica da ogni forma di inquinamento;• rendere sempre più conforme l’ordina-mento giuridico federale e quello degliEnti Federati, Province, Città-Storiche eConfederazioni di Province, alle norme deldiritto internazionale generalmente ricono-sciute con le conseguenti limitazioni dellasovranità;• realizzare la più ampia collaborazione ecooperazione con tutti gli altri popoli delmondo aderendo ai principi ed ai valoriideali dell’Organizzazione delle NazioniUnite ed operando sempre per un avveniredi pace, sicurezza e prosperità per tuttiassumendo tutti gli impegni internazionaliriguardanti la realizzazione dell’EuropaFederale dei popoli, delle Città, delleProvince e delle Regioni e le politiche didifesa;• assicurare adeguata partecipazione e rap-presentanza politica ed istituzionale a tutti ipadani che risiedono stabilmente all’estero;• stabilire inequivocabilmente che ogni sta-tuizione, norma, consuetudine, prassi con-traria ai contenuti del Patto e della presenteCostituzione è da considerarsi inapplicabilee dovrà essere disattesa.

TITOLO SECONDOFORMA PLURALISTA DELL’UNIONEFEDERALE DELLA PADANIA

ART. 1 I Comuni, le Città-Storiche a caratteremetropolitano di Torino, Genova, Milano,Venezia e Bologna, le quarantotto Provincedi Aosta, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola,

Vercelli, Genova, Imperia, Spezia, Savona,Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,Varese, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,Venezia, Verona, Vicenza, Trento, Bolzano,Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine,Bologna, Ferrara, Modena, Parma,Piacenza, Reggio, Forlì, Ravenna, Massa-Carrara, Rimini, Pesaro-Urbino, leConfederazioni delle Province Nazionali el’Autorità Federale formano con la lorodiversità di funzioni e di poteri indicatidalla presente Costituzione l’UNIONEFEDERALE DELLA PADANIA.

ART. 2 L’UNIONE FEDERALE DELLA PADANIA èuno Stato di diritto a forma repubblicana,democratica e sociale che afferma comevalori ispiratori del suo ordinamento giuri-dico interno tutte le libertà, la giustizia, lapacifica e concorde convivenza tra tutti icittadini padani ed il riconoscimento e losviluppo del pluralismo culturale, politicoed istituzionale.I Popoli della Padania sono la fonte esclusi-va della sovranità e del potere politico inogni suo livello istituzionale.L’esercizio della sovranità dei Popoli dellaPadania si attua a mezzo delle elezioni siagenerali che nazionali e locali per la forma-zione degli organi dei Poteri Legislativi, deiPoteri Esecutivi e dei Poteri Giudiziari.La sovranità dei Popoli della Padania siattua, inoltre, attraverso l’iniziativa legisla-tiva anche in materie costituzionali, i refe-rendum abrogativi e propositivi, nonchèÈquelle forme attuative del principio di auto-determinazione che l’Unione Federale e leistituzioni federate ritengono di dover deli-berare.

ART. 3 La democrazia politica come costume emetodo permanente per la formazione delconsenso dei Popoli della Padania e la legit-timazione di ogni livello istituzionale diautorità devono attuarsi nel costante rispet-to dei diritti di tutte le minoranze, nellapiena trasparenza di qualsiasi attività, pote-re, ufficio ed autorità, nell’attuazione senzaderoghe del principio di sussidiarietà al finedi garantire come risultato permanente unademocrazia effettiva, partecipata e in tuttotrasparente.

ART. 4 I Comuni costituiscono la multisecolarecontinuità storica, sociale e culturale delleComunità locali di tutta la Padania.I Comuni sono ordinati in Enti AutonomiTerritoriali di base con personalità giuridicae politica, dispongono di propri poteri nor-mativi di carattere statutario e regolamen-tare e rappresentano il livello di poteredemocratico e di amministrazione piùdirettamente a contatto con i cittadinipadani.Ogni Comune adotta con la procedura dellapubblica discussione e con conseguentevotazione a mezzo di referendum un pro-prio Statuto con il consenso del Popolo delComune stesso elaborato e poi concertatoper l’approvazione con la Provincia di cui ilComune fa parte.

ART. 5 La presente Costituzione garantisce lapiena autonomia statutaria, amministrati-va, organizzativa e finanziaria dei Comuninei confronti di tutti gli altri livelli istitu-zionali dell’Unione Federale, garantiscealtresì che in ogni Comune il Sindaco saràeletto direttamente dal popolo con votolibero e segreto e altrettanto avverrà per ilConsiglio Comunale. Il governo, l’amministrazione e l’organizza-zione dei Comuni sono di esclusiva compe-tenza dei Sindaci e degli organi collegiali,elettivi o di nomina tecnica, stabilita dagliStatuti dei singoli Comuni e dalle legisla-zioni delle singole Province di cui ogniComune fa territorialmente parte.

ART. 6 Ogni Comune rappresenta la propriaComunità, ne assicura gli interessi e nepromuove lo sviluppo.Spettano ad ogni Comune tutte le funzioniche riguardano la popolazione ed il territo-rio di sua pertinenza in materia di: StatoCivile; Anagrafe; Certificazione; LevaMilitare e servizi connessi; Servizi elettora-li, Documentazione, Certificazioni,Protocollo, Registri; Servizi di poliziacomunale, Polizia Municipale, Urbana,Mortuaria, Rurale e del Commercio;Istruzione artigiana e professionale;Assistenza Scolastica; Regolamenti diPolizia, di igiene e sanità, di Polizia veteri-naria, di edilizia; Beni culturali ed ambien-tali; Turismo e industria alberghiera;Agricoltura e foreste.Ogni Comune può gestire per conto di altriEnti federati o dell’Autorità Federale deter-minati servizi non previsti dal suo Statuto odalla legislazione della Provincia di cui faparte ma ciò potrà avvenire unicamente oin via di concertazione o in forza di appositalegge. In ogni caso al Comune investito ditali compiti e uffici deve essere assicurata,fuori dagli stanziamenti ordinari di bilan-cio, la copertura finanziaria degli oneri chedovrà sostenere per questi titoli.La Costituzione e le legislazioni federale eprovinciale assicurano ad ogni Comuneoltre ai finanziamenti provinciali ancheautonomi poteri di imposizione fiscale.

ART. 7 La Costituzione e la legislazione federale eprovinciale assicurano che nell’ipotesi difusioni e di incorporazioni tra Comuni alloscopo di conseguire dimensioni demografi-che e territoriali minime (unità territorialeminima) onde garantirne l’autosufficienzafinanziaria ed organizzativa per svolgerecon tempestività ed efficacia i compiti isti-tuzionali di spettanza, dovranno sempreessere previste ed attuate misure idonee adassicurare alle Comunità originarie chevengono incorporate forme reali ed efficacidi rappresentanza, partecipazione e decen-tramento dei servizi.Gli Statuti comunali e le legislazioni pro-vinciali prevedono le procedure nell’ipotesidi separazione da un Comune di frazioni oparti di esso.

ART. 8 Le Province sono associazioni federative,

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stabili e permanenti sia di Comuni chehanno avuto ed hanno tra loro durevole sta-bilità di rapporti, di relazioni e di storiacomune (Province Storiche), oppure diComuni che in epoche più recenti hannoformato un raggruppamento rispondente adesigenze di sviluppo, di riorganizzazione edi maggiore funzionalità dei servizi sul ter-ritorio (Nuove Province).Ogni Provincia rappresenta istituzional-mente la propria Comunità, ne assicura gliinteressi e ne promuove lo sviluppo tenendoconto che le Province della Padania hanno,per gran parte, come comune caratteristicaloro antiche identità storiche profondamen-te radicate e diffusi sentimenti di apparte-nenza comunitaria. Tutto ciò costituisce unpatrimonio di incalcolabile valore morale eculturale che deve essere salvaguardato,potenziato e rappresentato a livello di pote-re politico territoriale come una componen-te essenziale per lo sviluppo del costumedemocratico.La funzione politica ed istituzionale di rap-presentanza svolta dalle Province garantisceun essenziale livello intermedio di autono-mia, governo, legislazione e coordinamentotra il Comune e l’Unione Federale.

ART. 9 Ogni Provincia rappresenta la propriaComunità sovracomunale e intercomunale.Tutte le Province sono ordinate in EntiAutonomi Federati con personalità giuridi-ca e politica ed hanno competenze di legis-lazione e di amministrazione nelle seguentimaterie: • indirizzi generali di assetto e coordina-mento del territorio provinciale;• ordinamento degli uffici provinciali e delpersonale ad essi addetto;• tutela, conservazione e sviluppo del patri-monio storico, artistico e popolare delle tra-dizioni, storia, lingue e dialetti;• tutela, conservazione e sviluppo dei beniculturali, degli usi e dei costumi locali edelle istituzioni culturali (biblioteche, acca-demie, istituti, musei) aventi carattere pro-vinciale;• organizzazione di manifestazioni e di atti-vità artistiche, culturali ed educative locali,anche con i mezzi radiotelevisivi; • urbanistica, piano territoriale provincialee piani regolatori comunali;• difesa del suolo, tutela e valorizzazioneambientale e del paesaggio, prevenzionedelle calamità;• usi civici; ordinamento delle minime proprietà agrico-le e di quelle di collina e di montagna, artigianato; • edilizia comunque sovvenzionata;• porti lacuali;• fiere e mercati;• tutela, utilizzazione e valorizzazione dellerisorse idriche e energetiche;• miniere comprese le acque minerali e ter-mali, cave e torbiere;• caccia e pesca;• apicoltura e parchi per la protezione dellaflora e della fauna;

• viabilità, acquedotti e lavori pubblici diinteresse provinciale;• comunicazioni e trasporti di interesseprovinciale, compresi la regolamentazionetecnica e l’esercizio degli impianti di funi-via;• assunzione diretta di servizi pubblici eloro gestioni a mezzo di aziende speciali; • turismo e industria alberghiera, compresile guide, i portatori alpini, i maestri e lescuole di sci;• agricoltura, foreste e Corpo forestale,patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fito-patologici, consorzi agrari e stazioni agrariesperimentali, servizi antigrandine, bonifica;• espropriazione per pubblica utilità pertutte le materie di competenza provinciale; • costituzione e funzionamento di commis-sioni comunali e provinciali per l’assistenza,l’orientamento e la riqualificazione dei lavo-ratori disoccupati;• opere idrauliche organizzazione dellosmaltimento dei rifiuti a livello provinciale,rilevamento, disciplina e controllo degliscarichi delle acque e delle emissioni atmo-sferiche e sonore;• assistenza e beneficenza pubblica;• scuola materna;• assistenza scolastica; • edilizia scolastica;• addestramento e formazione professiona-le, anche post-laurea;• polizia locale urbana e rurale;• istruzione elementare e secondaria(media, classica, scientifica, magistrale, tec-nica, professionale e artistica);• commercio;• incremento della produzione industriale;• igiene e sanità, ivi compresa l’assistenzasanitaria ospedaliera;• attività sportive e ricreative con i relativiimpianti ed attrezzature;• raccolta ed elaborazione dati, assistenzatecnica-amministrativa ai comuni;• promozione e comunicazione all’internodell’Unione ed all’esterno dell’economia,della cultura e dell’arte espresse dallaComunità provinciale.

ART. 10 Alle Province è devoluto sia in quota fissache variabile il gettito locale di imposte etasse. Le Province hanno la facoltà di imporre tri-buti propri. Possono usufruire, per progettied impegni di portata sovraprovinciale aiquali siano interessate, di finanziamentiprovenienti dalle Confederazioni delleProvince Nazionali o dall’Autorità Federale. La presente Costituzione garantisce chel’intero finanziamento dei Comuni che for-mano una Provincia è a totale carico dell’e-rario provinciale secondo procedure e per-centuali che sono da concordare e stabilirein forma certa e trasparente tra le istituzio-ni interessate.

ART. 11 La presente Costituzione garantisce che lalegislazione sovraprovinciale riservata alleConfederazioni delle Province Nazionali

prevederà la possibilità di istituire nuoveProvince o diffonderne due o più esistenti. ART. 12 Le Città-Storiche, aventi carattere metropo-litano, di Torino, Genova, Milano, Venezia eBologna sono ordinate in Enti AutonomiFederati aventi personalità giuridica e poli-tica. Ad esse è riconosciuta la stessa autono-mia prevista per le Province della presentaCostituzione. L’organizzazione dei territori limitrofi alleCittà-Storiche e la loro differenza territoria-le o meno alle Città-Storiche è riservata allaconcertazione tra gli Enti interessati ed allalegislazione sovraprovinciale riservata alleConfederazioni delle Province Nazionali.

ART. 13 Le Confederazioni delle Province Nazionalisono istituzioni politiche di autogovernocostituite tra Province o tra Province eCittà-Storiche che siano confinanti e cheabbiano esigenze di cooperazione perma-nente tra loro, derivanti sia dalla necessitàdi realizzare una migliore integrazione eco-nomica, sociale, culturale sia ai fini di effi-cienza, competitività e sviluppo territoriale.Le Confederazioni delle Province Nazionalipossono coincidere inizialmente con i confi-ni amministrativi a suo tempo tracciati perlimitare i territori delle Regioni: ValleD’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-AltoAdige, Emilia-Romagna, Marche (Pesaro-Urbino) e Toscana (Massa-Carrara). La pre-sente Costituzione assicura che alleProvince e ai Comuni è garantita la possibi-lità di assumere le iniziative necessarie peril superamento dei vecchi limiti ammini-strativi e per formare - con il pieno consen-so dei Popoli e delle istituzioni interessati -nuove aggregazioni confederative.

ART. 14 Le Confederazioni delle Province Nazionalihanno competenze legislative nelle materieche non siano espressamente riservate dallapresente Costituzione ai Comuni, alleProvince, alle Città-Storiche ed all’AutoritàFederale.Le Confederazioni delle Province sono EntiAutonomi Federati che non possono eserci-tare loro attività di gestione e di ammini-strazione ma che, adempiuto il loro compi-to legislativo, operano per l’esecuzione delleleggi tramite gli Enti Autonomi Federaticon specifiche attribuzioni di competenze,di amministrazione e gestione, Comuni eProvince.

ART. 15 La funzione legislativa è riservataall’Autorità Federale unicamente nelleseguenti materie: Difesa e Forze armate;Moneta;Politica estera e relazioni internazionali;Organizzazione nazionale della sicurezzapubblica e dei servizi speciali contro la cri-minalità organizzata internazionalmente.

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Patto Costituzionale fra le Comunità Padane

Documento di lavoro, redatto all’interno de LaLibera Compagnia Padana, e presentato daGilberto Oneto alla Commissione Tecnico-scien-tifica nel maggio 1998.

Art.1Per difendere le proprie libertà, le proprieidentità e i propri beni, Valle d’Aosta,Piemonte, Liguria, Lombardia (Occidentalee Orientale), Emilia, Trentino, Romagna,Veneto, (Ladinia), Friuli e Trieste si federa-no volontariamente a formare la LegaFederale delle Libere Comunità Padane, diseguito denominata anche FederazionePadana, e adottano la presenteCostituzione.

Art.2La Federazione Padana tutela i diritti natu-rali e individuali dei cittadini padani allavita, alla libertà di espressione in ogni suaforma politica culturale e religiosa, allaproprietà, all’attività economica, all’autodi-fesa e alla ricerca della felicità e della pro-sperità.La Federazione Padana tutela la civile con-vivenza fra le Comunità collegate e negarantisce la difesa da ogni nemico. A que-sto scopo, le Comunità delegano allaFederazione Padana le seguenti competen-ze: a) Politica estera e difesa, b) Moneta, c)Ordinamento civile, penale e processuale,d) Norme elettorali per l’elezione delPrimo e del Secondo Reggitore, del SenatoFederale e dei rappresentanti federali negliorganismi internazionali, e) Emendamentialla Costituzione federale, f) Bilancio efinanza federale, g) Dogane, h) Rilevazionistatistiche federali, i) Norme sull’immigra-zione e sulla circolazione di cittadini stra-nieri. La Federazione Padana viene anchedelegata al coordinamento delle seguentiattività: a) Pianificazione, gestione e rilievodel territorio, b) Trasporti eComunicazioni di interesse federale, c)Tutela della concorrenza, d) Ricerca scien-tifica, e) Tutela di base all’assistenza sanita-ria e alla previdenza, f) Produzione e distri-buzione dell’energia.

Art.3Sono cittadini della Federazione Padana iCittadini di una delle Comunità federate.Le Comunità concordano di riconoscerequali Cittadini: a) i figli naturali dientrambi i genitori Cittadini padani, b)coloro che risiedono e lavorano permanen-temente in Padania da almeno diciottoanni e non hanno commesso reati, c) colo-ro che hanno acquisito meriti speciali incampo culturale, economico o scientifico agiudizio del Governo Federale e su indica-zione delle Comunità.Ogni Cittadino è Attinente a una comunitàlocale. La federazione garantisce la liberacircolazione dei Cittadini delle Comunità

federate. Cittadini e stranieri autorizzatisono Residenti in una comunità locale.Le norme per l’attribuzione dell’Attinenzae per la concessione della Residenza sonodi competenza delle Comunità.

Art. 4Il patto federale ha durata di venti anni.Alla sua scadenza, esso è automaticamenterinnovato salvo rescissione da parte di unaComunità con il voto di due terzi dei suoiCittadini Attinenti.L’adesione di nuove Comunità allaFederazione Padana deve essere approvatadalla maggioranza di due terzi di entrambele Camere e poi sottoposta a Referendumpopolare.

Art.5Il potere esecutivo federale è esercitato dalPrimo Reggitore. Il Primo Reggitore viene eletto, assieme alSecondo Reggitore, dai Cittadini padanicon elezione regolata da una legge federale,deve avere compiuto i 30 anni di età, deveessere Cittadino padano nato in Padania dagenitori Cittadini padani, e dura in caricacinque anni. Il Primo Reggitore nomina imembri del Governo federale e ne è il refe-rente e il responsabile. Il Primo Reggitorepuò essere eletto solo per due mandati.Il Primo Reggitore decade per fine delmandato, per dimissioni, morte o inabilitàfisica o per decadenza decretata dalParlamento Federale con un voto di trequarti degli aventi diritto e approvata conReferendum popolare. Il voto può essererichiesto dalla metà dei Governi delleComunità, da due terzi dei membri di cia-scuna delle due camere del Parlamentofederale, dalla maggioranza dei membridella Corte Federale o da un decimo deicittadini.Alla sua decadenza prima della scadenzadel mandato, il Primo Reggitore è sostitui-to dal Secondo Reggitore per un periodo disei mesi occorrente a bandire nuove elezio-ni. Il Secondo Reggitore presiede il SenatoFederale. Una apposita legge federale rego-la la sostituzione del Secondo Reggitore,nel caso di sua decadenza prima della sca-denza del mandato, che deve avvenire conle stesse modalità di quella del PrimoReggitore, cui si aggiunge la richiesta intal senso del Primo Reggitore.

Art.6Il potere legislativo federale è esercitato dalParlamento, composto dalla Dieta deiPopoli Padani e dal Senato delle ComunitàPadane.

La Dieta non ha scadenza di mandato. LaDieta è composta da Gastaldi eletti nellesingole Comunità nella misura di uno ognicentomila Cittadini Residenti, con unminimo di due Gastaldi per Comunità. Lemodalità di elezione e la durata in caricadei Gastaldi sono stabilite dalle singoleComunità che devono garantire la presenzadi almeno un Gastaldo in rappresentanzadi ognuna delle minoranze storiche. Nelcaso queste siano composte da un numeroinferiore ai centomila abitanti, il loro rap-presentante si deve aggiungere a quelliprevisti per la Comunità in base al compu-to del numero di Cittadini Residenti. Leminoranze che devono essere rappresenta-te sono: a) Occitani, b) Valdesi, c) Franco-Provenzali, d) Walser, e) Cimbri, f) Ladini,g) Sloveni. Alle stesse minoranze, oltre aBrigaschi, Mocheni e Carinziani, è garan-tita una rappresentanza nei Parlamentidelle Comunità di cui fanno parte. Nel casodelle minoranze sparse fra varie Comunità,la loro rappresentanza sarà garantita attra-verso accordi fra le Comunità interessate.Il voto degli appartenenti alle minoranze èattribuito sulla base dell’Attinenza deiCittadini. La Dieta elegge il proprioPresidente.Il Senato dura in carica cinque anni ed ècomposto da quattro Senatori per ogniComunità, eletti fra e dai CittadiniAttinenti che abbiano compiuto il diciotte-simo anno di età e con modalità stabilite dauna legge federale. E’ presieduto dalSecondo Reggitore in carica.Le leggi sono approvate dalla maggioranzadei membri della Dieta, sono verificate conil voto della maggioranza dei membri delSenato e sono ratificate dal PrimoReggitore che può esercitare il diritto diveto. In questo caso la stessa legge puòessere promulgata solo con il voto dellamaggioranza di due terzi dei membri diognuna delle camere.Referendum popolari abrogativi, istitutivi odi indirizzo sono indetti su richiesta delPrimo Reggitore, di un terzo di entrambele Camere o di un decimo dei Cittadini dietà superiore ai diciotto anni e con l’auto-rizzazione del Consiglio degli Anziani. Ledecisioni legislative conseguenti aReferendum entrano immediatamente invigore.

Art.7Il potere giudiziario è esercitato a livellofederale dal Consiglio Federale degliAnziani composto da venti membri chedurano in carica a vita. Dieci Anziani sononominati dal Primo Reggitore e dieci dal

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Senato. Il mandato degli Anziani può essereinterrotto solo per morte, per inabilità fisi-ca, per dimissioni o per decadenza decreta-ta con le stesse modalità di quella deiReggitori.Il Consiglio degli Anziani ha competenza inmateria di interpretazione costituzionale,di rapporti fra le Comunità, fra leComunità e il Governo Federale.

Art.8Le singole Comunità sono del tutto auto-nome per tutto quello che non è statoesplicitamente delegato alla FederazionePadana con la presente Costituzione. Lasola limitazione riguarda la determinazionedel carico fiscale sui Cittadini Residenti chenon può superare il 35%. La percentuale diversamento alle casse federali di detto pre-lievo è stabilita dal Senato. Non possonoessere applicate tasse federali aggiuntive senon in caso di gravi calamità e di aventibellici e con in consenso del Parlamento.

Art. 9La lingua franca della Federazione Padanaè il Toscano. Esso è lingua ufficiale degli

atti federali. Esso è anche lingua ufficiale diogni Comunità alla pari con le lingue localidefinite dalle singole Comunità.

Art.10Il Primo Reggitore e il Governo Federalerisiedono a Venezia.Il Parlamento e gli altri organi federalisono distribuiti sul territorio di tutte leComunità.Il Sigillo della Lega è il Sole delle Alpi, lasua Bandiera Ordinaria è il sole delle Alpiverde in campo bianco, la sua BandieraMarittima è formata dall’unione degli sten-dardi di San Giorgio e di San Marco, la suaBandiera Storica è la Croce di San Giorgiocaricata nel primo quadrante del Sole delleAlpi rosso.

NORME TRANSITORIE

Art.11La Federazione unisce inizialmente leRegioni esistenti. Queste hanno un anno ditempo per confermarsi come Comunità edarsi una denominazione ufficiale chesostituirà quelle provvisoriamente espresse

dall’Articolo 1 senza che questo comportirevisioni costituzionali. Entro un annodevono anche essere risolti i problemi dicostituzione di nuove Comunità e di confi-ni fra le varie Comunità. Una apposita legge federale, promulgatacontestualmente alla presenteCostituzione, definisce le modalità di costi-tuzione di nuove Comunità e di revisionedei confini.

Art.12Il SüdTirolo e la Toscana, possono costitui-re Comunità Associate alla FederazionePadana. Esse hanno un anno di tempo perdefinire il proprio assetto e i propri confinicon modalità uguali a quelle delleComunità della Federazione Padana. Esse dispongono di istituzioni proprie epossono eleggere propri rappresentanti nelParlamento Padano che hanno diritto divoto solo nelle questioni comuni che sono:a) Moneta, b) Dogane, c) Tutte le deleghe alcoordinamento previste dall’Articolo 2 dellapresente Costituzione.

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Costituzione della Confederazione delle Comunità Padane

Documento discusso, emendato e approvato dal“Parlamento della Padania” nella sua sedutafinale del 12 luglio 1998. Il testo è stato redattoda Alessandro Storti a seguito dei lavori del“Comitato A” dello stesso Parlamento (PresidenteIvo Papadia).

Art. 1La Confederazione Padana è un’unionevolontaria di Comunità libere e indipen-denti.

Art. 2La Confederazione Padana si componedelle Comunità aderenti al presente pattocostituzionale. Esse sono (...).

Art. 3La Confederazione Padana garantisce ladifesa delle Comunità e delle loro libertà,tutelando la civile convivenza fra esse.La Confederazione non potrà godere di unatassazione propria; il finanziamento saràassicurato dal Consiglio Confederale.

Art. 4Le Nazioni sono depositarie dei poteri,salvo quelli delegati alla ConfederazionePadana.

Art. 5Il Consiglio è l’organismo direttivo dellaConfederazione e si compone deiGovernatori e dei Presidenti di tutte leComunità confederate. La carica di mem-bro del Consiglio si acquista automatica-mente con l’elezione a Governatore oPresidente di una comunità. Il Consiglionon ha pertanto una durata specifica pre-fissata.Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:a) difesa verso l’esternob) rapporti esteri generalic) ammissioned) bilancio confederalee) proposte di modifiche costituzionali.Il Consiglio delibera in tutti i casi suddettiall’unanimità, ad eccezione di quanto allalettera b), se la ratifica di trattati o l’assun-zione di obblighi internazionali non com-

porta modifiche costituzionali.Art. 6Ogni Comunità può esercitare il diritto disecessione dalla Confederazione Padana. Ladeliberazione necessaria per il distaccodalla Confederazione Padana non richiedeuna procedura rinforzata o aggravata. Ildiritto di secessione non può essere sotto-posto ad alcuna restrizione o limitazione.

Art. 7I diritti naturali individuali dei cittadinipadani sono la vita, la libertà di espressionein ogni sua forma, la proprietà, l’autodifesae la ricerca della felicità.Gli atti delle Comunità confederate nonpossono essere in contrasto con le garanzieindividuali tutelate dal presente articolo.

Art. 8Sono titolari della cittadinanza padanatutti i cittadini residenti e riconosciuti talinelle Comunità confederate che abbianosottoscritto la presente Costituzione.

Art. 9Sono organi della Confederazione ilConsiglio, l’Assemblea dei Delegati e laCorte Costituzionale.

Art. 10Il Consiglio nomina al suo interno unPresidente della Confederazione, sceglien-dolo fra i Governatori e i Presidenti delleComunità. La carica di Presidente ha dura-ta biennale. Il Presidente ha le seguentifunzioni:a) presiede il Consiglio b) rappresenta la Confederazione in ognisede.

Art. 11L’Assemblea dei Delegati si compone di un

numero di rappresentanti nominati dalleCamere delle singole Comunità in ragionedi 5 per ognuna di esse. La carica diDelegato è vincolata alla volontà delleCamere locali; in caso di rinnovo di questeultime o di revoca del mandato il Delegatodecade dalla carica. L’Assemblea non hapertanto una durata prefissata.L’Assemblea sarà convocata dal Presidenteo da una o più˘ Nazioni richiedenti.L’Assemblea ha la funzione di emanareregolamenti in ordine all’attuazione dellefunzioni di competenza confederale.L’Assemblea ha inoltre il diritto di votarerisoluzioni sul merito degli atti di compe-tenza del Consiglio. L’Assemblea ha egual-mente il diritto di emettere documenti diindirizzo in ordine a qualsiasi argomento.Risoluzioni e documenti di indirizzo nonhanno forza vincolante per alcun organi-smo della Confederazione nÈ per alcunaComunità.

Art. 12La Corte Costituzionale è l’organismocompetente a giudicare in ordine alle que-stioni di costituzionalità di leggi e provve-dimenti. La legge istitutiva della CorteCostituzionale viene adottatadall’Assemblea nella prima sessione.La Corte interviene su istanza di ogni citta-dino, di ogni gruppo di individui, di ogniComunità.

Art. 13Il Sigillo della Confederazione è il Soledelle Alpi.La Bandiera Ordinaria è il Sole delle Alpiverde in campo bianco.La Bandiera Marittima è formata dall’unio-ne degli stendardi di San Giorgio e di SanMarco.

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Costituzione dell’Unione Federale Padana

Documento discusso, emendato e approvato dal“Parlamento della Padania” nella sua seduta fina-le del 12 luglio 1998. Il testo è stato redatto daAntonio Zoffili a seguito dei lavori del “ComitatoD” dello stesso Parlamento (Presidente SistoMarchioro).

Popoli della PADANIA configurano nel loroinsieme una Comunità storica, naturale,socio-economica e culturale profondamen-te radicata in una pluralità di storie e disentimenti.

I popoli della PADANIA, in nome dellaLibertà e del Diritto diAutodeterminazione, si organizzano informe autonome e rispondenti alle loroidentità e vocazioni.

Per conseguire queste irrinunciabili finali-tà, proprie di uno Stato di Diritto, per tute-larle da qualsiasi tentativo disgregante, persalvaguardare i propri comuni interessi, iPopoli della PADANIA, pur conservandointatte e intangibili le loro autonomie e leloro sovranità, si organizzano politicamen-te nella:

UNIONE FEDERALE DELLA PADANIA(U.F.P.)

RETTA DALLA SEGUENTECOSTITUZIONE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 La Padania è un’Unione politica e istituzio-nale, federale, libera, indipendente e demo-cratica, la cui area storica è quella deiPopoli sovrani delle 14 Nazioni di Emilia,Friuli, Liguria, Lombardia, Marche,Piemonte, Romagna, S¸d-Tirol, Toscana,Trentino, Trieste, Umbria, Valle d’Aosta,Veneto, che adottano la presenteCostituzione Federale.Art. 2 I Popoli di ogni Nazione decidono con refe-rendum autonomo la propria adesioneall’U.F.P. e possono recedere dalla stessacon un referendum, sempreché il numerodi voti favorevoli alla proposta di recessorappresenti almeno i 3/5 dei voti validi. Incaso di esito negativo, è possibile ripropor-re referendum dopo tre anni. Si possonoattuare modifiche ai confini tra due o più˘Nazioni a seguito di consultazione referen-daria sempreché il numero di voti favorevo-li alla proposta di modifica rappresentialmeno i 3/5 dei voti validi espressi dalcorpo referendario delle Nazioni interessa-te.Eventuali modifiche dell’ordinamento ter-ritoriale all’interno di ciascuna Nazionesono disciplinate con legge della Nazionestessa e con pieno rispetto per le minoran-ze etnico-linguistiche di origine padanacontrarie alle modificazioni.Art. 3

Tutte le Nazioni sono autonome e sovranee sono rette da ordinamenti politico-ammi-nistrativi interni propri e sanciti dalleCostituzioni Nazionali.Dette Costituzioni devono garantire ade-guata rappresentanza politica e ammini-strativa a tutte le minoranze etniche pre-senti nelle singole Nazioni.Art. 4 Tutti i Poteri costituzionali derivano dallaSovranità del popolo. I poteri non delegati dalla presenteCostituzione all’U.F.P. sono riservati allerispettive Nazioni ed ai loro popoli.Fermo restando il principio dellaSussidiarietà, ogni Entità territoriale, dalComune alla Nazione, nell’esercizio delleproprie competenze istituzionali e di gover-no, detiene e conserva dignità paritaria neiconfronti di ogni altra Entità territoriale edell’U.F.P.Art. 5 Sono lingue ufficiali, oltre all’italiano, conpari dignità, le lingue storiche delle altrenazioni che compongono l’U.F.P.Art. 6 L’U.F.P. consente piena libertà di coscienzae di culto.Art. 7 In conformità a Legge Federale, le Nazioniconcordano di ritenere aventi diritto allacittadinanza dell’U.F.P.: tutti coloro che possiedono la cittadinanzadi una delle Nazioni facenti partedell’U.F.P,coloro che risiedono e lavorano permanen-temente in Padania da un numero di annidefinito da ogni Nazione con sua legge.Art. 8 Tutti i cittadini padani hanno pari dignità esono uguali davanti alla Legge, senzadistinzione di sesso, di razza, di lingua, direligione, di condizione personale e sociale,di ideologie politiche e filosofiche. Tutti icittadini padani hanno diritto alla libertà diparola, di stampa nonché di espressione edi manifestazione del loro pensieromediante ogni mezzo consentito dal siste-ma informativo e di comunicazione chenon può mai assumere carattere monopoli-stico. Tutti i cittadini padani possonoriunirsi in forma pacifica, privatamente epubblicamente, anche nell’ambito di asso-ciazioni politiche e sindacali. L’U.F.P. garantisce tutti i cittadini padanicontro ogni provvedimento illegittimo checomporti una restrizione della libertà per-sonale e delle altre libertà ad essa collegate.Art. 9 L’U.F.P. riconosce il diritto alla salute comefondamento del benessere individuale e

comunitario; considera la famiglia comenucleo costitutivo primario della Societàpadana; protegge la dignità dell’uomo dagliabusi dell’ingegneria genetica; applica iprincipi della sussidiarietà e della solidarie-tà sociale nei confronti dei cittadini effetti-vamente indigenti o disabili; promuove esostiene le relazioni dei Padani all’esterotra loro e con la Padania; riconosce il fon-damentale diritto all’istruzione e la liberascelta di genitori e studenti in merito allascuola pubblica o privata, in regime di pariopportunità e sostegno economico.Art. 10L’U.F.P. promuove la massima valorizzazio-ne del lavoro in ogni sua forma, subordina-ta o autonoma, pubblica o privata. L’U.F.P.sostiene la vocazione operosa del Popolopadano; tutela la proprietà come diritto didisporre dei propri beni e del frutto del pro-prio lavoro; attribuisce alle attività econo-miche e produttive, ispirate ai principi dellalibertà dell’impresa, del libero mercato edella tutela anti-monopolistica della con-correnza un’importanza fondamentale perlo sviluppo materiale e morale della Societàpadana, nel rispetto del principio interna-zionale dello sviluppo sostenibile.Riconosce l’insostituibile funzione dell’ini-ziativa privata, garantendo la libertà diorganizzazione e la massima semplificazio-ne degli oneri burocratici e fiscali a caricodell’impresa. Vigila affinché le attività diimpresa e di funzione pubblica perseguanoobbiettivi e finalità residuali; proibisce ognilimitazione, diretta o indiretta, della lealeconcorrenza.

CAPITOLO II ORDINAMENTO DELL’U.F.P.

Art. 11 Il Congresso dell’Unione Federale dellaPadania esercita il potere legislativo.Il Congresso è costituito dall’AssembleaFederale Padana e dalla Camera delleNazioni, dotate dei medesimi poteri. I componenti dell’Assemblea FederalePadana sono eletti a suffragio libero, uni-versale e segreto secondo le leggi elettoralidi ogni singola Nazione e, comunque, inproporzione di un seggio ogni 200.000 abi-tanti.I seggi sono ripartiti in maniera proporzio-nale alla popolazione delle Nazioni, adognuna delle quali deve essere assegnatoalmeno un seggio.L’Assemblea Federale Padana viene elettaogni 4 anni ed i componenti sono rieleggi-bili una sola volta.La Camera delle Nazioni rappresenta e

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tutela gli interessi delle Nazioni. Esercitail potere legislativo nonché quello di con-trollo e d’inchiesta sull’esecutivo federale esull’amministrazione federale. E’ costituitada 3 rappresentanti per ogni Nazione, indi-pendentemente dall’entità numerica dellapopolazione della Nazione stessa.I componenti della Camera delle Nazionivengono eletti a suffragio libero, universalee segreto dai cittadini delle rispettiveNazioni in base alle leggi elettorali di cia-scuna Nazione.La Camera delle Nazioni viene eletta ogni 4anni ed i componenti sono rieleggibili unasola volta.Ad ogni componente del Congresso è assi-curata l’immunità sia per le opinioniespresse nell’espletamento delle funzioniparlamentari sia in ogni altro pubblico oprivato consesso.Il Congresso dell’Unione Federale dellaPadania è competente ad esercitareFunzioni Legislative nelle seguenti materie:Affari Esteri.Relazioni Internazionali. Difesa e Forze Armate.Sicurezza collettiva e lotta alla criminalità. Protezione Civile di competenza federale. Organizzazione della pubblica amministra-zione federale. Giustizia federale.Codificazione civile e penale di interessefederale. Politica monetaria.Politica finanziaria e bilancio federale. Norme elettorali federali. Agenzie federali. Servizi postali, telefonici e telegrafici. Immigrazione, Emigrazione, Passaporti,tutela e assistenza dei cittadini padani resi-denti all’estero. Pesi, misure, determinazione del tempo. Rilevazioni statistiche federali. Nessuna legge che modifichi il compensoper le prestazioni dei membridell’Assemblea Federale Padana e dellaCamera delle Nazioni o del DirettorioFederale, acquisterà efficacia se non dopoche sia intervenuta una nuova elezione ditutti i suoi Rappresentanti.Art. 12 Il Direttorio Federale è il governodell’U.F.P.Il Direttorio Federale è formato da tanticomponenti quante sono le NazioniFederate, in ragione di uno per Nazione.I componenti del Direttorio Federale sonoeletti per 4 anni dal Congresso dell’U.F.P.in seduta plenaria. Essi devono essere citta-dini padani ed elettori. Sono rieleggibiliuna sola volta. La durata in carica dei componenti delDirettorio Federale è contestuale a quelladel Congresso dell’U.F.P. . Essi non posso-no ricoprire altri incarichi pubblici nel-l’ambito dell’U.F.P. e delle rispettive e sin-gole Nazioni né esercitare altre attivitàmentre espletano l’incarico.Il Direttorio Federale elegge al suo internoun Presidente ed un Vice-Presidente chedurano in carica dodici mesi e non possonoessere rinnovati.Il Direttorio Federale presenta alCongresso dell’Unione Federale della

Padania i Progetti di Legge; provvede all’e-secuzione delle Leggi approvate dalCongresso Padano e delle Sentenze dellaCorte Costituzionale Federale; ripartisce lesingole competenze operative tra i suoicomponenti ma le decisioni emanano dalDirettorio Federale quale potere costituzio-nale e, per essere valide, contemplano lapresenza del Presidente o del Vice-Presidente e della metà dei componenti.Art. 13L’amministrazione pubblica federale deveispirarsi ad un principio di equilibrata rap-presentatività di tutte le Nazioni federate.Art. 14La Funzione Giurisdizionale federale èindipendente da ogni altro potere federaleed emana anch’essa dalla sovranità popola-re. La magistratura giudicante e gli uffici delpubblico ministero rappresentano funzionie carriere separate e distinte. Per i giudiziin materia penale sono previsti tribunali digiurati popolari (giurìÏ). Una legge organi-ca ne stabilirà i criteri e le caratteristichedi scelta e operatività. I pubblici ministerisono eletti direttamente dal popolo con lemodalità stabilite dalla legge federale chedetermina anche i requisisti di elevatacompetenza dei candidati. E’ fatto divietonell’ambito della Giustizia federale e deisuoi uffici passare da una carriera all’altra eda una funzione all’altra.Ogni Nazione organizza ed esercita il pro-prio Potere Giudiziario tramite propriMagistrati e Tribunali.Art. 15La Corte Costituzionale Federale ha comesua funzione quella di verificare la confor-mità con la Costituzione delle leggi e attiemanati dal Legislativo e dall’EsecutivoFederali e Nazionali, nonché dalle magi-strature di merito. La Corte Costituzionaleesercita la tutela in caso di violazione deidiritti fondamentali riconosciuti dalla pre-sente Costituzione ad ogni cittadinodell’Unione. Un’apposita legge federaledisciplina ed organizza il funzionamentoed i compiti della Corte CostituzionaleFederale.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16Il bilancio dell’’U.F.P. è approvato annual-mente dal Congresso dell’U.F.P. .L’U.F.P. tiene in pareggio a lungo terminele sue uscite e le sue entrate; propone lepolitiche e gli stanziamenti di riequilibriofinanziario tra le Nazioni Federate. Le disposizioni recanti nuovi e maggiorioneri possono essere stabilite solo conLegge la quale deve indicare il periodo diapplicazione, gli obbiettivi da raggiungere,nonché la descrizione puntuale e rigorosadei mezzi di copertura finanziaria per farvifronte. La stessa legge di bilancio fissa iltermine massimo di prelievo fiscale rispet-to al prodotto interno lordo.All’U.F.P. competono direttamente: a) leTasse d’importazione; b) una percentualedelle imposte sui consumi e sul valoreaggiunto determinate annualmente dallaLegge di bilancio.

Le Nazioni federate, per contribuire allespese dell’U.F.P., versano inoltre all’Unionefino al massimo di un decimo del totaledelle imposte dirette riscosse sul loro terri-torio secondo quanto stabilito dalla Leggedi cui al comma precedente. Ogni altro tributo è attribuito alle NazioniFederate.Non è ammessa alcuna sorta di doppiaimposizione tra l’U.F.P. e le NazioniFederate, nonché tra le stesse NazioniFederate.

CAPITOLO IVLEGGI E REFERENDUM DI INIZIATIVA

POPOLAREArt. 17La Legislazione Federale stabilisce forme etermini per le consultazioni popolari alivello federale. Il Popolo padano esercita l’iniziativa delleleggi federali mediante proposta da parte dialmeno 50.000 elettori di una proposta dilegge redatta in articoli. E’ indetto referendum popolare per delibe-rare l’abrogazione totale o parziale di unalegge o di un atto avente valore di leggequando lo richiedano 100.000 elettori o 5Nazioni federate.Art. 18Il Sigillo dell’U.F.P. è il Sole delle Alpi,costituito da sei petali disposti all’internodi un cerchio; la sua Bandiera ordinaria è ilSole delle Alpi di color verde celtico-venetoin campo bianco; la sua Bandiera maritti-ma è formata dall’unione degli Stendardi diSan Giorgio e di San Marco; la sua Bandiera storica è la Croce di SanGiorgio caricata nel primo quadrante delSole delle Alpi rosso. L’Inno dell’U.F.P. è il "Va pensiero" diGiuseppe Verdi.

CAPITOLO V REVISIONE della COSTITUZIONE

FEDERALEArt. 19La Costituzione Federale può essere rifor-mata totalmente o parzialmente. La revisione parziale o totale può averluogo sia per iniziativa del Congressodell’Unione Federale a richiesta di un quin-to dei componenti dell’Assemblea federale,oppure di un quinto dei componenti delleCamere delle Nazioni, oppure per iniziativadi 100.000 cittadini padani con diritto divoto che sottoscrivano un progetto di leggeredatto in articoli di modifica totale o par-ziale della Costituzione federale.NORME TRANSITORIEArt. 20L’U.F.P. prevede l’unione iniziale delleNazioni esistenti, le quali dispongono di unanno di tempo per confermarsi comeNazioni Federate e darsi una denominazio-ne ufficiale, che potrà sostituire quella prov-visoriamente espressa nell’art. 1, senza chequesto comporti revisioni costituzionali.Entro un anno dall’avvio del processo diformazione dell’U.F.P., in conformità adapposita Legge Federale, devono altresìÏessere risolti i problemi di costituzione dinuove Nazioni e di confini tra le Nazionistesse.

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 89

Ipotesi per una riforma Documento redatto da Gianfranco Miglio e daisuoi collaboratori e pubblicato sul libro dellostesso Miglio, L’asino di Buridano (Vicenza: NeriPozza, 1999), pagg. 75-88.Il testo ricalca il “Modello di costituzioneFederale per l’Italia” presentato il 17 dicembre1994 al Circolo della stampa di Milano e fattoproprio dall’Unione Federalista. Quel testo erastato anche pubblicato su Cuore & Critica (annoIII, n.18, dicembre 1994), pagg. 4-13.

I PRINCIPI FONDAMENTALI1. L’Italia è una Repubblica, radicata neiMunicipi, e fondata su di un patto di unio-ne fra le comunità naturali in cui i cittadinisi articolano. La Repubblica è formata daquindici Regioni, raggruppate in treComunità regionali - Nord, Centro e Sud -e dalle cinque Regioni a statuto speciale,che hanno dignità di Comunità regionale, epossono adottare, nel loro Statuto, le istitu-zioni e le procedure previste per leComunità regionali.2. Il potere di decidere - sul piano legislati-vo, governamentale ed amministrativo -appartiene al popolo, il quale lo esercita oper mezzo dei suoi rappresentanti oppuredirettamente (referendum). Una leggecostituzionale definisce le forme di referen-dum, i “quorum” necessari, e le procedureche ne regolano lo svolgimento, nellediverse aree della Repubblica.3. La Costituzione riconosce e garantisce idiritti inviolabili dell’uomo e stabilisce idoveri del cittadino. Nessun vincolo è postoalla circolazione ed alla attività dei cittadinisul territorio della Repubblica; tale libertàpuò essere limitata soltanto per motivipenali. La Costituzione garantisce le quat-tro fondamentali libertà europee: circola-zione delle persone, dei capitali, delle mercie dei servizi. La libertà di impresa è undiritto costituzionale.

LA FUNZIONE DI GOVERNO1. Il governo del Municipio spetta al sinda-co, eletto da tutti i residenti, ed assistito dauna giunta composta di assessori da luinominati e revocati. Una legge costituzio-nale riconosce le competenze originarie delMunicipio, e ne stabilisce la diversa struttu-ra organizzativa in rapporto alla dimensio-ne demografica.L’amministrazione del Municipio si svolgesottoponendo le decisioni alla scelta dei cit-tadini. In particolare l’adozione o la modifi-ca degli strumenti urbanistici, devono esse-re approvate dalla maggioranza assoluta deicittadini (referendum popolare).2. Il governo della Regione è determinatodallo Statuto della medesima. Il capo delgoverno regionale è il Presidente, elettodirettamente dai cittadini. La Regione“incorpora” le Province che la compongo-no, ed utilizza i loro quadri sul territorioper formare consorzi di Municipi.3. Il governo della Comunità regionale èformato da un Governatore eletto da tutti icittadini della Comunità stessa, e da unDirettorio composto dai presidenti delleRegioni che costituiscono la comunitàmedesima. Le competenze del direttorio e

del Governatore della comunità, nonché iloro rapporti, sono determinati dalloStatuto comunitario, adottato dai Consiglidelle Regioni che compongono laComunità.La Comunità regionale del Nord è compo-sta dalla Regione del Nord-Ovest (Liguria,Piemonte, Lombardia: capoluogo Torino),dalla Regione del Nord-Est (Veneto: capo-luogo Verona o Venezia) e dalle RegioniEmilia e Romagna: capoluogo Bologna;capoluogo della Comunità regionale delNord è Milano.La Comunità regionale del Centro è com-posta da: Toscana, Umbria, Marche, e Lazio;la Comunità regionale del Sud è compostada: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,Basilicata, Calabria.La Comunità regionale è organo politico,ed è competente per la definizione e lagestione della politica economica relativaall’area governata. L’amministrazione terri-toriale della Comunità regionale spetta alleRegioni che la compongono.Entro la Comunità regionale, le Regioni edi Municipi possono ottenere larghe autono-mie, garantite e regolate dallo Statuto.4. Il Governo della Repubblica spetta a unDirettorio federale, composto daiGovernatori delle tre Comunità regionali e- a turno annuale - è competente, in viaesclusiva, per la politica estera, la difesa, lapolitica monetaria, gli uffici federali dell’or-dinamento giudiziario; in via concorrente ècompetente per la politica sociale, tendentea garantire condizioni omogenee, nellaRepubblica, nella previdenza e nella sanità.Tutte le altre competenze spettano alleComunità regionali ed alle Regioni a statu-to speciale.5. Il Direttorio federale è coadiuvato daSegretari di Stato, nominati dal Presidentefederale. Il loro mandato cessa con l’uscitada carica del Presidente stesso; può essereespressamente prorogato dal nuovoPresidente federale.I Segretari di Stato dipendono dalDirettorio, di cui devono godere la fiducia;sono preposti agli uffici che corrispondonoalle competenze esclusive del governo fede-rale, ed a quelli che verranno riconosciutinecessari per coordinare l’esercizio dellecompetenze comunitarie. La eventualeriunione collegiale dei Segretari di Statonon costituisce un organo istituzionale.Con il consenso del Direttorio, i Segretaridi Stato possono essere ascoltatidall’Assemblea federale. Il Direttorio fede-rale nomina e dimette i funzionari respon-sabili dei servizi, organizzati presso ilGoverno federale.

6. Il Direttorio federale decide applicando laregola della maggioranza; in caso di paritàdi voti, prevale il voto del Presidente.Decide invece e soltanto all’unanimità,quando approva la legge di bilancio, l’istitu-zione di nuovi tributi e i provvedimentirelativi al sostegno finanziario delle areesvantaggiate. Sempre all’unanimità, e periniziativa comune dei governi comunitari,il Direttorio federale delibera di stabilirecon legge norme di coordinamento per l’e-sercizio di talune competenze comunitarie,l’attribuzione di nuove competenze allediverse aree di governo della Repubblica,nonché l’eventuale delega di funzioni alPresidente.7. Qualora il Direttorio federale non siesprima all’unanimità, nei casi in cui que-sta è prescritta, il Presidente federale pro-muove il “procedimento di emergenza”.Entro otto giorni l’unanimità deve essereconseguita; in caso contrario tutti i mem-bri del Direttorio - compreso il rappresen-tante protempore della Regione a statutospeciale, ed escluso il Presidente - decado-no, e si procede a nuove elezioni. I membridecaduti non possono essere immediata-mente rieletti.8. Il sistema tributario della Repubblica è ilseguente:A) tributi locali consentono ai Municipi difinanziare le loro funzioni. Una legge costi-tuzionale riconosce l’ambito di tale prero-gativa , ne garantisce l’esercizio, e indica leresidue forme di finanziamento dell’attivitàdei Municipi.B) Tutti gli altri tributi, diretti e indiretti,sotto la sorveglianza del Direttorio federale,vengono stabiliti e riscossi dalle Comunitàregionali, e dalle Regioni a statuto speciale,in funzione del luogo dove la ricchezza èstata prodotta o scambiata.C) Una parte del gettito di questi tributi,nella misura determinata dal Direttoriofederale, viene destinata a sostenere l’attivi-tà del Governo federale, e può essere ancheimpiegata per finanziare lo sviluppo dellearee meno prospere della Repubblica.

I COLLEGI RAPPRESENTATIVI1. Tutte le cariche elettive della Repubblica- se la legge non prevede un tempo piùbreve - durano quattro anni.Ad ogni area di governo corrisponde, confunzioni di controllo, un collegio rappre-sentativo, eletto a suffragio universale daicittadini.Ciascun collegio rappresentativo, con lamaggioranza dei due terzi dei suoi membri,può deporre il capo del governo sottopostoal suo controllo e comunque legittimato,

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proponendo contestualmente un candidatoa sostituirlo. Con tale atto anche il collegiodecade; nelle elezioni che seguono i cittadi-ni scelgono fra il governante deposto e ilcandidato proposto dal collegio, e votanoper il rinnovo di quest’ultimo.2. L’amministrazione del Municipio è con-trollata dal Consiglio comunale, o da unsistema di collegi, eletti dai residenti checompongono il Municipio.3. L’amministrazione della Regione è con-trollata dal Consiglio regionale, eletto daicittadini che compongono la Regione. Lostatuto della Regione determina il modo incui il Consiglio viene eletto, la sua organiz-zazione ed i suoi poteri. La Provincia nonha amministratori elettivi, perché a rappre-sentarla provvedono i consiglieri regionalieletti nel suo territorio.4. Il governo della Comunità regionale ècontrollato da una Dieta, formata da depu-tati eletti a suffragio universale dai cittadi-ni che compongono la Comunità medesi-ma - Comunità regionale del Nord: 145;Comunità regionale del Centro: 68;Comunità regionale del Sud: 87 -. A questitrecento deputati si aggiungono quaranta-sei deputati eletti dai cittadini delleRegioni a statuto speciale: 27 per la Sicilia,9 per la Sardegna, 6 per il Friuli-VeneziaGiulia, 3 per il Trentino-Alto Adige, 1 per laValle d’Aosta.I 346 deputati compongono l’Assembleafederale. Una legge costituzionale stabiliscela cornice normativa entro la quale gli sta-tuti delle Comunità regionali, e delleRegioni a statuto speciale, possono diffe-renziare il metodo per eleggere i rispettivideputati.5. L’Assemblea federale è l’unica camerapolitica della Repubblica. Essa non siede inpermanenza, ma si riunisce in sessioniperiodiche, in modo da consentire ai mem-bri, che fanno contemporaneamente partedelle Diete delle Comunità regionali, diattendere ai lavori di queste ultime.L’Assemblea elegge un presidente, e si dotadi un Regolamento, soggetto soltantoall’approvazione della Corte costituzionale.L’Assemblea federale, con una maggioran-za dei due terzi dei suoi membri, puòdeporre il Presidente federale, proponendoun candidato a sostituirlo, e contestual-mente determinando il proprio scioglimen-to. Nelle elezioni che seguono, i cittadiniscelgono fra il Presidente deposto e ilnuovo candidato, e ricostituisconol’Assemblea federale.L’Assemblea federale è competente pertutte le materie riservate all’autorità fede-rale; normalmente legifera per mezzo delsenato legislativo. Quando discute la leggedi bilancio, e gli altri provvedimenti per iquali la Costituzione esige l’unanimità delDirettorio, l’Assemblea non può apportaremodifiche se non con il consenso unanimedel Direttorio federale medesimo.6. Il Senato legislativo è un collegio specia-lizzato nella produzione di norme. È com-posto da duecento membri, eletti da tutti icittadini della Repubblica con metodo pro-porzionale. Ha competenza esclusiva sullematerie relative ai “Princìpi fondamentali”ed ai “Diritti e doveri dei cittadini” elencati

dalla Costituzione.I disegni di legge del Senato legislativo,prima di essere adottati in forma definitiva,devono essere approvati dall’Assembleafederale, la quale può rinviarli al Senatolegislativo con l’indicazione delle modifi-che auspicate. Un disegno di legge delSenato legislativo, approvato da tre quartidei suoi membri, diventa legge anche senzal’assenso dell’Assemblea federale.L’Assemblea federale può affidare al Senatolegislativo la redazione di leggi su materiedi propria competenza. In particolare leleggi di coordinamento per l’esercizio dellecompetenze spettanti alle Comunità regio-nali; in tal caso l’Assemblea determina iprincìpi ed i criteri direttivi a cui il Senatolegislativo dovrà attenersi.Il Senato legislativo partecipa al processodi revisione della Costituzione. Esso eleggeun presidente e si dota di un Regolamento,soggetto soltanto all’approvazione dellaCorte costituzionale.

IL PRESIDENTE FEDERALE1. Il Presidente federale è eletto per quattroanni da tutti i cittadini della Repubblica, erappresenta il momento unitario nella vitapolitica di quest’ultima.L’elezione avviene in due tornate elettorali.Nella prima si possono presentare tutti icittadini che abbiano compiuto quarant’an-ni e godano dei diritti civili e politici; nellaseconda si confrontano soltanto i due can-didati che, nella prima tornata, abbianoricevuto il maggior numero di voti.Il Presidente presiede e coordina ilDirettorio federale.Le sue funzioni, in caso di impedimentigravi, sono esercitate dal Presidente dellaCorte costituzionale.Accredita e riceve i rappresentanti diplo-matici, ratifica i trattati internazionali, pre-via, quando occorra, l’autorizzazione dellaAssemblea federale. Presiede il Consigliosupremo di difesa, dichiara lo stato di guer-ra deliberato dall’Assemblea federale. Puòconcedere grazia e commutare le pene.2. Il Presidente della Corte costituzionalepromulga le leggi ed emana i decreti aventivalore di legge, ed i regolamenti. Indice ireferendum popolari aventi efficacia pertutta la Repubblica; indice le elezioni perl’Assemblea federale e per il Senato legisla-tivo.Quando, nell’Assemblea federale o nelSenato legislativo, è diventata impossibilela formazione di maggioranze deliberative,su richiesta del Presidente federale, e senti-ti i presidenti di entrambi i collegi, ilPresidente della Corte costituzionale puòsciogliere l’una o l’altra camera, o entram-be, ed indire le conseguenti elezioni, fis-sando la prima riunione delle Camere stes-se.

LE CONSULTE MUNICIPALI1. Ferma restando la competenza istituzio-nale riconosciuta dalla legge costituzionaleai Municipi, questi ultimi partecipano algoverno della Repubblica attraverso le“Consulte municipali”.2. Presso ogni Direttorio di Comunitàregionale è costituita una Consulta muni-

cipale comunitaria, formata da trentaSindaci, eletti da tutti i Sindaci dellaComunità in ragione di 15 rappresentantidei Comuni fino a 10.000 abitanti, 10 rap-presentanti dei Comuni da 10.000 a 25.000abitanti, 5 rappresentanti dei Comuni conpiù di 25.000 abitanti.3. Presso il Direttorio federale è costituitauna Consulta municipale federale, formatada 30 Sindaci, eletti da tutti i Sindaci dellaRepubblica, in Ragione di 20 rappresentan-ti dei Comuni che abbiano fino a 100.000abitanti. I Sindaci dei Comuni i qualiabbiano più di un milione di abitanti,fanno parte di diritto della Consulta muni-cipale federale.4. Le consulte municipali forniscono pare-ri, proposte e suggerimenti nei campi a)della politica dell’ambiente, b) delle comu-nicazioni, e c) dell’urbanistica.Il parere espresso da una consulta munici-pale con una maggioranza dei due terzi deicomponenti è vincolante per il rispettivoorgano di governo presso il quale laConsulta è costituita.

LA CORTE COSTITUZIONALE1. La Corte costituzionale giudica:a) la conformità a Costituzione di tutti gliatti normativi, ed aventi efficacia di legge(Regolamenti), prodotti dai pubblici poteridella Repubblica;b) i conflitti di attribuzione fra i medesimisoggetti;c) la illiceità costituzionale dei comporta-menti dei pubblici poteri verso le personefisiche e giuridiche.2. La Corte costituzionale è composta diquindici giudici, nominati per un terzo dalpresidente dell’Assemblea federale, per unterzo dal presidente del Senato legislativo,e per un terzo eletti dalle supreme magi-strature ordinarie ed amministrative.I giudici della Corte costituzionale sonoscelti fra i magistrati, anche a riposo, dellegiurisdizioni superiori ordinaria ed ammi-nistrative, e i professori ordinari di univer-sità in materie giuridiche.I giudici della Corte costituzionale sononominati per dodici anni, e non possonoessere nuovamente nominati.La Corte sorteggia, tra i suoi componenti,il Presidente, che rimane in carica perquattro anni.L’ufficio di giudice della Corte è incompati-bile con quello di membro di una delle dueCamere, di un Consiglio regionale, con l’e-sercizio della professione di avvocato e conogni carica ed ufficio indicati dalla legge.3. Quando la Corte dichiara l’illegittimitàcostituzionale di una norma di legge, o diun atto avente forza di legge, la normacessa di avere efficacia dal giorno successi-vo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata ecomunicata ai soggetti pubblici che hannoprodotto l’atto, affinché assumano i prov-vedimenti conseguenti.4. La Corte costituzionale elegge unProcuratore della Costituzione scegliendo-lo fuori dal proprio seno, ma fra persone inpossesso dei requisiti necessari per lanomina a giudice della Corte stessa.Questo magistrato - il cui mandato dura

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quattro anni, e può essere rinnovato - ha ilcompito di promuovere o accogliere leimpugnative dei casi di illegittimità costi-tuzionale elencati nell’articolo 1. Egli puòessere deposto dalla Corte, in adunanza ple-naria, e con la maggioranza dei due terzidei componenti.5. Il Procuratore della Costituzione coordi-na l’operato degli uffici del Pubblico mini-stero, assistito da una Commissione con-sultiva di sette membri, eletta nel suo senodal Senato legislativo. Qualora sorga ungrave conflitto fra il Procuratore dellaCostituzione e la Commissione consultiva,

questa può chiedere alla Corte costituzio-nale la rimozione del Procuratore.6. Una legge costituzionale stabilisce leforme e le procedure con cui opera la Cortecostituzionale.Contro le decisioni della Corte costituzio-nale non è ammessa alcuna impugnazione.

LA REVISIONE PERIODICA DELLACOSTITUZIONE1. Allo scadere di ogni trentennio si verifical’opportunità di rivedere la Costituzione.Sei mesi prima della scadenza, tutte le per-sone fisiche o giuridiche, le quali ritengano

di dover rappresentare un’esigenza dimodificazione dell’ordinamento vigente,inviano per iscritto la loro richiesta, o sug-gerimento, al Governo delle Comunitàregionali e alle Presidenze delle Regioni astatuto speciale.2. I destinatari trasmettono le propostericevute, corredate del proprio parere, adun ufficio apposito della Corte costituzio-nale, che le ordina e le trasmette alle presi-denze dell’Assemblea federale e del Senatolegislativo. Le presidenze delle due Cameresi accordano per indire una sessione costi-tuente nel contesto dei loro lavori.

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92 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Proposta di legge per le provinceautonome

L’elaborazione dei testi dei due “Progetti di Legge Costituzionale di iniziativa popolare” è opera delsolo professor. Ettore A. Albertoni.Le ricerche e gli studi giuridici, sociali, economici, statistici, demografici e sociologici relativi ai dueProgetti sono stati svolti in forma sia individuale che collegiale dai docenti universitari componentidei due Comitati scientifici. La struttura dei Comitati e dei gruppi dì lavoro è stata deliberata esclusi-vamente sulla base delle alte qualificazioni scientifiche, accademiche e professionali dei suoi membri iquali attengono a diverse aree disciplinari. e si riconoscono in diverse aree di pensiero politico. LeAmministrazioni Provinciali di Bergamo e Vicenza hanno posto come unica discriminante per fareparte dei Comitati scientifici che tutti i loro componenti si riconoscessero nel valore costituzionaledell’autonomia e nel principio di sussidiarietà.Comitato Scientifico “Progetto Autonomia per la Provincia di Bergamo”: Ettore A. Albertoni (presiden-te, coordinatore scientifico), Francesco Arcucci, Paolo Bagnoli, Paola Bilancia, Gian Carlo Blangiardo,Ettore Rotelli e Andrea Machiavelli (collaboratore scientifico della “Struttura operativadi progetto”).La documentazione integrale del Progetto in: Autonomia provinciale. Quaderni della Provincia diBergamo, n.l-2, gennaio dicembre 1998 (Maggioli Editore, Rimini, tel.0541.628666).Comitato Scientifico “Progetto Autonomia di Vicenza”: Ettore A. Albertoni (presidente, coordinatorescientifico) Ulderico Bernardi, Gian Carlo Blangiardo, Ferruccio Bresolin, Ivone Cacciavillani, PatriziaScalabrin. Collaborazione scientifica per la ricerca economica: Progest S.r.lLa documentazione integrale del Progetto è raccolta nel fascicolo: Provincia di Vicenza. ProgettoAutonomia di Vicenza (Edizioni Centro Stampa Provincia di Vicenza, tel 0444.399193).

-I sottoscritti elettori- in base al diritto diiniziativa legislativa previsto e garantitodall’art.71,comma secondo, Costituzionedella Repubblica Italiana e in applicazionedella Legge 25 maggio 1970,n.352 (Normesui referendum previsti dalla Costituzionee sulla iniziativa legislativa del popolo )-presentano la seguente “Proposta di LeggeCostituzionale” redatta in articoli:“MODIFICHE AL TITOLO V DELLACOSTITUZIONE IN MATERIA DI AUTO-NOMIE PROVINCIALI E LOCALI.ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DIBERGAMO E AD ALTRE PROVINCIEDELLO STATUTO D’AUTONOMIA PRO-VINCIALE”

Articolo 1L’art. 114 della Costituzione dellaRepubblica Italiana è così modificato:“La Repubblica, allo scopo di rendereeffettivo il riconoscimento e la promozio-ne delle autonomie locali e di adeguare iprincipi ed i metodi della sua legislazionealle esigenze dell’autonomia e del decen-tramento, è costituita dai Comuni, dalleRegioni, dalle Provincie e dallo Stato.”

Articolo 2L’articolo 115 della Costituzione è cosìmodificato:“I Comuni, le Provincie e le Regioni sonotutti enti autonomi con propri poteri efunzioni, stabiliti ed articolati secondo ilprincipio di sussidiarietà”.

Articolo 3Dopo l’articolo 115 della Costituzione èinserito il seguente: “Articolo 115-bis”“1. I Comuni, le Provincie e le Regionihanno tutti autonomia statutaria, norma-tiva, finanziaria, organizzativa ed ammini-strativa.

2.La potestà legislativa è ripartita fra leRegioni, le Provincie e lo Stato.

3.Alle Provincie sono attribuite forme econdizioni di autonomia normativa, finan-ziaria, organizzativa ed amministrativaadeguate ai caratteri comunitari dellepopolazioni e dei territori, alle loro cultu-

re, storie, caratteristiche produttive, eco-nomiche e sociali, nonché alla loro contri-buzione globale all’erario secondo specifi-ci Statuti adottati con leggi costituzionalie denominati Statuti di autonomia provin-ciale.4. E’ attribuita ai Comuni la generalitàdelle funzioni regolamentari ed ammini-strative anche nelle materie nelle quali lapotestà legislativa spetta allo Stato, alleRegioni o alle Provincie, salve le funzioniespressamente attribuite alle Regioni, alleProvincie o allo Stato dalla Costituzione,dalle leggi costituzionali e dalle leggi ordi-narie, senza duplicazioni di funzioni e conl’individuazione delle rispettive responsa-bilità.5. Tutti gli atti, normativi o regolamenta-ri, delle Regioni, delle Provincie e deiComuni non sono sottoposti, né sono sot-toponibili a controlli preventivi di legitti-mità o di merito”.

Articolo 4L’art. 116 della Costituzione è così modifi-cato:“Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli -Venezia Giulia, Valle d’Aosta, alla RegioneTrentino Alto Adige ed alle due ProvincieAutonome di Trento e Bolzano, nelle qualiessa già oggi si articola, sono confermatee garantite costituzionalmente le forme ele condizioni di autonoma regionale e pro-vinciale stabilite dai loro vigenti Statuti edalle relative leggi costituzionali”.

Articolo 5 Dopo l’art.116 della Costituzione vieneinserito il seguente:“Articolo 116-bis”“All’attuale Provincia di Bergamo sonoattribuite le competenze legislative edamministrative di cui al successivo artico-lo 117 – bis, secondo uno Statuto provin-ciale di autonomia adottato con leggecostituzionale”.

Articolo 6L’articolo 117 della Costituzione è cosìmodificato:“1. Entro il territorio di una stessaRegione possono coesistere Provincie conuno Statuto di autonomia provinciale e

Provincie con Statuto ordinario.

2. Nei confronti delle Provincie nellequali vige lo Statuto di autonomia provin-ciale la Regione emana norme legislative,con esclusivo carattere di programmazio-ne e coordinamento, tenuto conto dellecompetenze provinciali, nelle seguentimaterie:1) ordinamento degli uffici regionali e

del personale ad essi addetto;2) espropriazione per pubblica utilità per

le opere pubbliche di propria compe-tenza;

3) regolamentazione dell’ordinamentodegli Enti preposti alla erogazionedelle cure sanitarie o comunque ope-ranti nel campo sanitario ed ospeda-liero;

4) ordinamento delle istituzioni pubbli-che di assistenza e beneficenza dicarattere regionale;

5) ordinamento degli enti di credito fon-diario e di credito agrario, delle cassedi risparmio e delle casse rurali, non-ché delle aziende di credito a carattereregionale”.

Articolo 7Dopo l’articolo 117 della Costituzioneviene inserito il seguente:“Articolo 117 – bis”“1. Ogni Provincia alla quale è attribuitolo Statuto di autonomia provinciale hacompetenza di legislazione e di ammini-strazione nelle seguenti materie:1) indirizzi generali di assetto e coordi-

namento del territorio provinciale,circoscrizioni comunali;

2) toponomastica provinciale;3) ordinamento degli uffici provinciali e

del personale ad essi addetto;4) tutela, conservazione e sviluppo del

patrimonio storico, culturale, artisticoe popolare, delle tradizioni, storia, lin-gue e dialetti;

5) usi e costumi locali ed istituzioni cul-turali (biblioteche, accademie, istituti,musei) aventi carattere provinciale;

6) organizzazione di manifestazioni e diattività artistiche, culturali ed educati-ve locali, anche con i mezzi radiotele-visivi;

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 93

7) urbanistica, piano territoriale provin-ciale e piani regolatori comunali;

8) difesa del suolo, tutela e valorizzazio-ne ambientale e del paesaggio, preven-zione delle calamità;

9) usi civici;10) ordinamento delle minime proprietà

agricole e di quelle di collina e dimontagna;

11) artigianato;12) edilizia comunque sovvenzionata;13) porti lacuali;14) fiere e mercati;15) tutela, utilizzazione e valorizzazione

delle risorse idriche e energetiche;16) miniere, comprese le acque minerali e

termali, cave e torbiere;17) caccia e pesca;18) agricoltura e parchi per la protezione

della flora e della fauna;19) viabilità, acquedotti e lavori pubblici

di interesse provinciale;20) comunicazioni e trasporti di interesse

provinciale, compresi la regolamenta-zione tecnica e l’esercizio degliimpianti di funivia;

21) assunzione diretta o partecipata diservizi pubblici e loro gestioni amezzo di aziende speciali;

22) turismo e industria alberghiera, com-presi le guide, i portatori alpini, imaestri e le scuole di sci;

23) agricoltura, foreste e Corpo forestale,patrimonio zootecnico ed ittico, isti-tuti fitopatologici, consorzi agrari estazioni agrarie sperimentali, serviziantigrandine, bonifica;

24) espropriazione per pubblica utilità pertutte le materie di competenza provin-ciale;

25) costituzione e funzionamento di com-missioni comunali e provinciali perl’assistenza, l’orientamento al lavoroe per l’aggiornamento permanentenonché la riqualificazione dei lavora-tori disoccupati;

26) opere idrauliche, organizzazione dellosmaltimento dei rifiuti a livello pro-vinciale, rilevamento, disciplina e con-trollo degli scarichi delle acque e delleemissioni atmosferiche e sonore;

27) assistenza e beneficenza pubblica;28) scuola materna;29) assistenza scolastica per i settori nei

quali le Provincie hanno competenzalegislativa;

30) edilizia scolastica;31) addestramento e formazione profes-

sionale, anche post - laurea e di spe-cializzazione;

32) polizia locale urbana e rurale;33) istruzione elementare e secondaria (

media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica );

34) commercio;35) apprendistato e lavoro;

36) incremento della produzione indu-striale attraverso la creazione di politecnologici ed incubatoi per l’innova-zione;

37) igiene e sanità, ivi compresa l’assi-stenza sanitaria ospedaliera;

38) attività sportive e ricreative con i rela-tivi impianti ed attrezzature;

39) esercizi pubblici;40) utilizzazione a livello provinciale delle

acque pubbliche escluse le grandiderivazioni a scopo idroelettrico;

41) raccolta ed elaborazione dati, assi-stenza tecnico– amministrativa aiComuni;

42) servizi antincendi;43) sviluppo della cooperazione.

2. Per consentire alle Provincie con loStatuto di autonomia provinciale di svol-gere adeguatamente le competenze dilegislazione e di amministrazione nellematerie di cui sopra, una congrua quotadel gettito fiscale prodotto nel territorioprovinciale e, comunque, non inferiore al60% del gettito di tutti i tributi, con l’e-sclusione dell’I.V.A. interna per la quale ladevoluzione è di 7/10 del gettito e dell’I.V.A. per l’importazione per la quale ladevoluzione è pari ai 4/10, è attribuito allaProvincia stessa. La devoluzione ha luogosecondo norme da emanare da parte delParlamento nel termine perentorio di 90giorni dall’adozione dello Statuto. Lamancata emanazione delle norme compor-ta l’obbligo inderogabile da parte dei com-petenti Uffici erariali provinciali di proce-dere alla trattenuta delle quote indicate edalla loro immediata devoluzione allaProvincia interessata”.

Articolo 8E’ introdotto nella Costituzione il seguen-te:“Articolo 117 ter”1.” La Regione emana norme legislativeper le seguenti materie nelle Provincienelle quali non vige lo Statuto di autono-mia provinciale:1) ordinamento degli uffici e degli enti

amministrativi dipendenti dallaRegione;

2) circoscrizioni comunali;3) polizia locale urbana e rurale;4) fiere e mercati;5) beneficenza pubblica ed assistenza

sanitaria ed ospedaliera;6) istruzione artigiana professionale e

assistenza scolastica;7) musei e biblioteche di enti locali;8) urbanistica;9) turismo e industria alberghiera;10) tramvie e linee automobilistiche d’in-

teresseregionale;

11) viabilità, acquedotti e lavori pubblici

di interesse regionale;

12) navigazione e porti lacuali;13) acque minerali e termali;14) cave e torbiere;15) caccia;16) pesca nelle acque interne;17) agricoltura e foreste;18) artigianato;19) altre materie indicate da leggi costitu-

zionali.

2. Le leggi della Repubblica possonodemandare alla Regione il potere di ema-nare norme per la loro attuazione”.

Articolo 9L’articolo 118 della Costituzione è cosìmodificato con l’aggiunta del seguentecomma quattro:“ I precedenti comma secondo e terzo nonsi applicano alle Provincie aventi unoStatuto di autonomia provinciale”.

Articolo 10E’ abrogato l’art.128 della Costituzione.

Articolo 11E’ abrogato l’art.129 della Costituzione.

Articolo 12E’ abrogato l’art.130 della Costituzione.

Articolo 13Dopo l’art.133 della Costituzione, vieneinserito il seguente:“Articolo 133 – bis”“1.L’attribuzione degli Statuti di autono-mia provinciale è proposta ad iniziativa dialmeno cinquantamila elettori i quali pre-sentano, secondo la normativa esistente,un apposito progetto di legge costituzio-nale redatto in articoli secondo quantodisposto dalla Costituzione, art. 71-comma secondo. Il progetto di legge deveessere corredato da una relazione illustra-tiva delle caratteristiche comunitarie terri-toriali, socio-demografiche, storiche e cul-turali, nonché dello sviluppo sociale edeconomico della Provincia e della capacitàcontributiva globale per la quale vienechiesta l’attribuzione dello Statuto diautonomia provinciale.

2. Il Presidente ed il Consiglio dellaProvincia per la quale si chiede unoStatuto di autonomia provinciale devono,entro 10 giorni dalla pubblicazione delprogetto di legge sulla Gazzetta Ufficialeinviare, disgiuntamente tra loro e nellaforma di cui all’art.50 della Costituzione,al ramo del Parlamento al quale il proget-to di legge è stato presentato, il loro pare-re che è obbligatorio ma non vincolantesul merito del provvedimento legislativorichiesto dai cittadini”.

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94 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Bozza di Costituzione del Piemonte

Documento redatto da Gilberto Oneto nel 1998.Il testo viene presentato soprattutto per l’approc-cio nella definizione delle comunità organicheintermedie (che sostituiscono le Province e - inqualche modo - anche i Comuni) e nella revisio-ne dei confini amministrativi esistenti.

Art.1Il Piemonte (1) è formato dalle seguentiComunità autonome: Torino, Cuneo, le ValliOccitane il Monferrato, Alessandria, ilCanavese, le Valli Francoprovenzali, Vercelli,il Biellese, la Valsesia, le Comunità Walser, ilCusio, l’Ossola, Novara e il Verbano. ( 2)

Art.2Il Piemonte fa parte della Confederazione pa-dana e ne accetta i principi costituzionali. ( 3)

Art.3Le lingue ufficiali del Piemonte sono ilPiemontese e il Toscano. Le modalità diimpiego e la grafia del Piemontese sonoregolate da legge nazionale. Ogni Comunitàpotrà utilizzarne ufficialmente in forma par-lata la variante locale. Nelle Comunità delleValli Occitane, delle Valli Francoprovenzali,dei Walser, dell’Ossola, del Cusio, di Novarae del Verbano le due lingue ufficiali sono ilToscano e la lingua locale (l’Occitano,l’Arpitano, il Walser e il Lombardo occiden-tale). Queste Comunità decidono con leggiproprie le modalità di impiego della proprialingua e l’eventuale conservazione delPiemontese come terza lingua ufficiale sututto o su parte del loro territorio. NeiComuni di lingua Ligure, questa è ricono-sciuta come terza lingua ufficiale.

Art.4La bandiera storica del Piemonte è il drapò.

Art.5Sono cittadini piemontesi tutti coloro chesono nati in Piemonte da entrambi i genitorinaturali piemontesi, che sono nati inPiemonte da almeno un genitore piemonte-se e che sono sempre stati residenti inPiemonte, e tutti quelli che risiedono conti-nuativamente in Piemonte da almeno diciot-to anni pagandovi regolarmente le tasse esenza avere mai commesso illeciti.La concessione dell’attinenza e della resi-denza spetta alle singole Comunità che laregoleranno con loro leggi.

Art.6L’Assemblea Subalpina è composta da cin-que rappresentanti per ogni Comunità. LaComunità Walser ha un solo rappresentante.Almeno uno dei rappresentanti delle ValliOccitane deve essere espresso dallaComunità Valdese.L’Assemblea ha sede a Torino. La legge elettorale per l’elezionedell’Assemblea, la sua durata e il suo regola-mento interno sono stabiliti con leggenazionale piemontese.

Art.7L’Assemblea ha podestà su:

• organizzazione universitaria,• difesa e valorizzazione della lingua e della

cultura piemontese,• rapporti con le comunità piemontesi nel

mondo,• disposizioni sulla proporzionale etnica,• tassazione e finanza nazionale,• legge per l’elezione dei rappresentanti

piemontesi al parlamento padano,• coordinamento delle funzioni delle

Comunità.Può chiedere la deposizione del Presidentecon il voto di 4/5 dei suoi componenti.

Art.8Il Presidente viene eletto direttamente dalpopolo e dura in carica cinque anni. Nominae presiede il Governo nazionale. Può indirereferendum popolari. Può intervenire, inaccordo con l’Assemblea, per sciogliere igoverni delle Comunità ove si presentasserogravi problemi di ingovernabilità, di dissestofinanziario o di ordine pubblico.

Art.9Ogni Comunità si organizza liberamente alsuo interno. Alle comunità sono demandatetutte le funzioni che non sono espressamen-te attribuite dalla Costituzione padana allaFederazione ( 3) e dallo Statuto al Piemonte.

Art.10Disposizioni provvisorie.Entro un anno dall’approvazione del presen-te Statuto, ogni Comunità dovrà redigere unproprio Regolamento e darsi una propriadenominazione ufficiale. Le estensioni terri-toriali delle Comunità dovranno essere veri-ficate entro lo stesso periodo; il passaggio diun Comune da una Comunità all’altra avver-rà con referendum a maggioranza degliattinenti aventi diritto. Con identiche moda-lità potranno essere costituite nuoveComunità o cancellate quelle indicate.

Art.11Distacco di Comunità.Entro un anno dall’approvazione del presen-te Statuto le Comunità del Cusio,dell’Ossola, del Verbano e di Novara potran-no decidere con referendum a maggioranzadegli attinenti aventi diritto se entrare a farparte della Lombardia Occidentale o se con-tinuare a essere parte del Piemonte. Entro lo stesso periodo i Comuni di AlberaLigure, Alto, Arquata Scrivia, BelforteMonferrato, Borghetto di Borbera, Bosio,Briga Alta, Cabella Ligure, Cabrauna,Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Cartosio,Casaleggio Borio, Castelletto d’Orba,Cremolino, Fraconalto, Francavilla Bisio,Garessio, Gavi, Grondona, Lerma, Molare,Mongiardino Ligure, Montaldeo, Mornese,Novi Ligure, Ormea, Ovada, Parodi Ligure,

Pasturana, Rocca Grimalda, RoccaforteLigure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo,Serravalle Scrivia, Silvano d’Orba, TaglioloMonferrato, Tascarolo, Vignole Borbera eVoltaggio dovranno decidere con referen-dum a maggioranza degli attinenti aventidiritto se far parte del Piemonte o dellaLiguria. Una apposita legge regolerà le modalità deldistacco dei singoli Comuni o di gruppi diComuni.

Art.12Comunità WalserEntro un anno e mezzo dall’approvazionedel presente Statuto anche la ComunitàWalser dovrà decidere se essere parte delPiemonte, della Valle d’Aosta, (nel caso dipassaggio dell’Ossola alla Lombardia) dellaLombardia o se darsi uno Statuto diComunità internazionale. In quest’ultimocaso, la questione diventerà di competenzadella Federazione padana. (3)

Art.13Diritto di secessioneLe Comunità delle Valli Occitane e delleValli Francoprovenzali potranno in qualsiasimomento chiedere di staccarsi dal Piemontee dalla Padania per fare parte rispettivamen-te di uno stato Occitano e di uno statoArpitano, qualora questi fossero costituitiquali entità indipendenti sull’intera area diloro competenza oggi appartenente allaFrancia. La connessione ai nuovi stati avver-rà per referendum a maggioranza degli atti-nenti aventi diritto e sarà effettuata per sin-goli Comuni. Nelle Comunità (o parti diesse) che lasceranno il Piemonte dovrannoessere garantiti, per accordi internazionaliprecedenti allo svolgimento del referendum,la doppia cittadinanza a chi lo richiederà, lasmilitarizzazione e la tutela per legge dellalingua Piemontese.

(1) Denominazione provvisoria che viene qui uti-lizzata in attesa che venga sostituita da quelladefinitiva: La Nazione Piemontese, lo StatoPiemontese, la Repubblica Piemontese, ilPrincipato del Piemonte, La Patria Cita dalPiemunt, o altro che sarà deciso. (2) Si tratta di denominazioni provvisorie chesaranno sostituite da quelle definitive che cia-scheduna comunità si darà.L’eventuale modifica del numero delle comunitàe delle loro estensioni territoriali viene regolatadall’Art.10. (3) Verrà indicata l’esatta definizione desunta dallaversione definitiva della costituzione padana.

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 95

Costituzione della Federazione Ligure

Documento redatto da Carlo Stagnaro nel 1999.

PARTE PRIMA: DIRITTI DEI SINGOLI E DEI GRUPPI

Art. 1La Liguria è una federazione volontaria diliberi comuni.

Art. 2La Federazione aderisce allaConfederazione Padana, da cui potrà fuo-riuscire seguendo le disposizioni dellaCostituzione confederale.

Art. 3La Federazione ha competenza nelleseguenti materie: a) rapporti esteri; b) rapporti con la Confederazione Padana;c) ammissione, censura, espulsione deicomuni; d) ambiente e pianificazione territoriale; e) bilancio federale; f) giustizia federale; g) ordine pubblico; h) cultura e ricerca scientifica; i) tutela della lingua e delle tradizioni delpopolo ligure.Tutte le competenze non esplicitamentedelegate alla Federazione da questo testo,qualora non appartengano allaConfederazione Padana, sono da ritenersiriservate ai soggetti inferiori, ovvero icomuni e in definitiva i singoli individui.

Art. 4Sono cittadini liguri tutti coloro che sononati in Liguria e ivi risiedono, oppure colo-ro che siano residenti in Liguria da almenodiciotto anni e non abbiano commessoreati gravi sul territorio ligure.

Art. 5La Federazione riconosce e garantisce aipropri cittadini il diritto naturale alla vita,alla libertà di parola e di associazione sottoqualsiasi forma, alla proprietà privata,all’autodifesa e alla ricerca della felicità.Nessuno, nemmeno la Federazione, puòaggredire i cittadini nei loro diritti naturali.Qualora fosse un comune a violarli, esso èda considerarsi automaticamente espulsodalla Federazione.Se la Fedérazione o una delle sue partiassumono atteggiamenti tirannici, il popo-lo e ogni cittadino che ne fa parte hannodiritto alla disobbedienza civile.

Art. 6Hanno diritto al voto tutti i cittadini liguriche abbiano compiuto il diciottesimo annod’età e abbiano delle proprietà o percepisca-

no un reddito in Liguria, o siano membri diun nucleo familiare all’interno del qualealmeno un membro abbia proprietà o per-cepisca un reddito in Liguria.I dipendenti pubblici non hanno diritto alvoto per enti dello stesso livello di quelli dacui dipendono.

Art. 7Ogni comunità che ne faccia richiesta puòesercitare il diritto di secessione dallaFederazione.

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 8Costituiscono fonti del diritto: a) la presente Costituzione, b) i Testi unici; c) la consuetudine;

d) l’interpretazione da parte dei giudici.

Art. 9I Testi unici sono quelli tassativamenteindicati dalla Costituzione, ovvero: a) giustizia e ordine pubblico; b) ambiente e pianificazione territoriale; c) scuola, cultura e ricerca scientifica; d) tutela della lingua e delle tradizioni delpopolo ligure.Tali Testi unici non possono essere sosti-tuiti con altri.

Art. 10E’ ammesso referendum propositivo oabrogativo su tutte le materie soggette aiTesti unici.

Art. 11La Federazione non potrà godere di unatassazione propria, né diretta né indiretta.Il bilancio della Federazione deve esserepubblico.

Art. 12Sono organi della Federazione: il Doge, ilMinor Consiglio, il Maggior Consiglio,I’Alta Corte.

Art. 13Il Doge è eletto direttamente dagli aventidiritto e resta in carica per cinque anni.Il Doge rappresenta la Liguria in ogni sedeinternazionale e presso la ConfederazionePadana; è inoltre responsabile penalmentee civilmente dell’operato del MinorConsiglio, che presiede.Il Doge ha la facoltà di insignire chiunquedella cittadinanza onoraria su proposta di

un comune, purché tale proposta vengaratificata a maggioranza semplice dalMaggior Consiglio.

Art. 14Il Minor Consiglio è composto da un nume-ro variabile di membri nominati dal Doge;il loro incarico può essere revocato in ognimomento.Il Minor Consiglio rende esecutive lenorme approvate dal Maggior Consiglio; hainoltre le seguenti funzioni: a) rapportigenerali con l’estero; b) rapporti con laConfederazione Padana.Spettano al Minor Consiglio le decisionirelative all’ammissione, censura ed espul-sione dei comuni dalla Federazione: talidecisioni devono però essere ratificate dalMaggior Consiglio a maggioranza semplice.Ogni deliberazione del Minor Consigliodeve essere approvata all’unanimità e con-trofirmata dal Doge, che ne è responsabile.

Art. 15Il Maggior Consiglio è composto da unRappresentante per ogni comune: esso nonha quindi una durata prefissata. Il ruolo diRappresentante può in qualunque momen-to essere revocato dal Sindaco.Il Maggior Consiglio ha la facoltà di emen-dare i Testi unici stabiliti dalla presenteCostituzione.Ogni anno il Maggior Consiglio contrattacol Doge l’entità dei finanziamenti per l’an-no successivo da parte dei Comuni verso laFederazione: tali finanziamenti, però, nonpossono superare il 5% delle entrate deisingoli comuni.

Art. 16La Magistratura inquirente e requirente èelettiva.Il Giudice risponde dei propri atti soltantodavanti al popolo e alla legge.I Giudici sono penalmente e civilmenteresponsabili del loro operato davanti allaMagistratura ordinaria per iniziativa diparte.

Art. 17La Magistratura si ripartisce in Procurecompetenti per territorio; ogni Procura ècompetente per ogni materia senza distin-zione tra diritti soggettivi e interessi legit-timi.Non è ammessa la creazione di Tribunalispeciali o straordinari.In nessun caso sono ammessi provvedi-menti lesivi della libertà personale, se nonalmeno dopo il primo grado del giudizio.

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96 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Art. 18Contro ogni provvedimento dellaMagistratura è ammesso ricorso all’AltaCorte che può annullare il provvedimentoper ragioni di legittimità o merito.L’Alta Corte giudica inoltre in merito allacostituzionalità delle norme approvate dalMaggior Consiglio.

Art. 19La presente Costituzione resta in vigoreper venticinque anni, dopo di che va ratifi-cata o rifiutata dal Maggior Consiglio.

Art. 20La presente Costituzione può essere inqualunque momento emendata dalMaggior Consiglio a maggioranza sempli-ce. Sono immodificabili gli articoli 1, 5 e20.

Art. 21Il Doge, il Maggior Consiglio e il MinorConsiglio hanno sede nel Palazzo Ducale a

Genova.La Bandiera della Federazione è la Croce diSan Giorgio caricata nel primo quarto diSan Giorgio che uccide il Drago.La Federazione riconosce come lingua uffi-ciale il Ligure, come lingue franchel’Italiano e l’Inglese.

NORME TRANSITORIE E FINALII

Entro sei mesi dall’entrata in vigore dellapresente Costituzione tutte le aree di con-fine dell’attuale Regione Liguria e i territo-ri storicamente o linguisticamente liguridelle regioni limitrofe vengono sottopostea referendum consultivo per verificare lavolontà degli abitanti di appartenere omeno alla Federazione.

IIEntro sei mesi dall’entrata in vigore dellapresente Costituzione, tutti gli attuali

comuni con oltre 50,000 abitanti vengonosottoposti a referendum consultivo perverificare se i cittadini non voglianosmembrarli in comuni più piccoli.Lo stesso referendum è facoltativo neicomuni inferiori a 50,000 abitanti, dove sisvolge se la richiesta è supportata dallefirme di almeno un ventesimo dei residentiaventi diritto al voto.I risultati dei referendum sono immediata-mente esecutivi e non possono essere inalcun modo travisati o sovvertiti.

IIIEntro tre mesi dall’entrata in vigore dellapresente Costituzione, vengono predispostii concorsi necessari alla privatizzazione ditutte le attuali proprietà (mobili, immobilie aziende) della Regione Liguria e delleProvincie liguri, nonché le proprietà inLiguria dello Stato italiano.Resta di proprietà della Federazione sol-tanto il Palazzo Ducale di Genova.I comuni possono privatizzare le loro

Commento alla Costituzione della Liguriaattuali proprietà.La proposta di Costituzione avanzata èstrutturata in maniera tale da concedere lamassima libertàall’entità amministrativa e politica più pic-cola e vicina al cittadino, il comune. Fin dalprimo punto, vengono messi in evidenza idue caratteri principali delle nuove istitu-zioni: “federali” e“volontarie”. Si è deciso di lasciare al cen-tro Gompetenza in poche ma significativematerie(equamente suddivvise tra potere esecutivo- il Doge e il Minor Consiglio - e poterelegislativo - il Maggior Consiglio, ovvero la“camera dei comuni”, un autentico “senatofederale”). Tutto ciò che non viene specifi-cato (e che la Costituzione della Padanianon demanda al vertice) è lasciatoall’iniziativa legislativa di soggetti inferiori(i comuni), ben sapendo che entità di cosìridottedimensioni difficilmente assumerannoatteggiamenti tirannici.Se anche questo dovesse accadere, comun-que, è prevista una soluzione. Essa non puòconsistere nell’imposizione di diritti oregolamenti che il comune stesso non rico-nosce (oltre a infrangere il principio di sus-sidiarietà, sarebbe incostituzionale) e nep-pure in un’invasione milltare: si tratta piut-tosto dell’espulsione del comune che, coipropri atti, entra in contrasto con gli irri-nunciabili principi enunciati da questaCostituzione. Per lo stesso motivo, nonviene fatta parola sulla legislazione deicomuni: nulla vieta, dunque, che da uncomune all’altro vi siano cambiamentianche significativi. In questo modo, vieneincentivata una sorta di “concorrenza traistituzioni” volta a garantire un livello divita e un benessere fisico sempre crescente.Nulla vieta, poi, che lo stesso tipo di con-correnza si sviluppi tra nazioni diverse:anche all’interno della Padania, dunque, ci

saranno sistemi diversi e in continua evolu-zione, che tenteranno di dare rispostemigliori alle richieste dei cittadini.Lo spazio lasciato all’iniziativa individuale,insomma, è massimo. Le sole limitazioniposte, infatti, derivano dai diritti altrui: aquesto scopo si è proweduto ad elencareminuziosamente quali siano tali diritti.Oltre alla classica triade del liberalismoclassico (life, liberty and property) si èinclusa la “ricerca della felicità” di jefferso-niana memoria e l’autodifesa; più oltre ven-gono nominate la disobbedienza civile e lasecessione.Con la “ricerca della felicità” si è volutochiaramente eliminare ogni possibile riferi-mento ad unadeterminazione quantitativa della felicitàstessa: non c’è spazio, dunque, per inter-pretazioni figliedel più truce giacobinismo su cosa sia arendere felice l’uomo. Semplicemente, leistituzioni devono mettere chiunque nellacondizione di vivere la vita che preferisce,nel rispetto, beninteso, degli altri.L’autodifesa (tanto di attualità in questoperiodo) vorrebbe invece eliminare ilmonopolio dellaviolenza da parte del governo: perché maichi uccide con dolo deve rimanere impuni-to e chi, invece, semplicemente per legitti-ma difesa ferisce qualcun altro dovrebbepagare per tutti? D’altra parte, l’autodifesava interpretata come protezione di fronteall’aggressione da parte di altri individui:c’è pero un altro tipo di aggressione possi-bile, e più perniciosa, quella da parte delleistituzioni (siano esse padane, liguri o uncomune). Ecco allora sorgere la necessitàdi prevedere il diritto alla disobbedienzacivile quale estrema arma di difesa del cit-tadino. La secessione, infine, va garantitaad ogni comunità che ne faccia richiestaindipendentemente da valutazioni di ordine“oggettivista“ (per non creare un’altra

Italia). Tutti questi diritti sono stati defini-ti, non a caso, “naturali”.Si è tentato anche di dare una risposta alproblema dell’immigrazione: in terminicostruttivi e, anostro parere, lontani tanto dagli eccessidel solidarismo di sinistra quanto dalle ten-denzeautarchiche della destra. Sono stati elimi-nati, dunque, anacronistici riferimenti a“diritti di sangue” e non si è impostato nep-pure un sistema lassista: l’unico criteriopreso in esame e stato quello della residen-za. Saranno cittadini liguri, allora, oltre atutti coloro che sono nati e risiedono inLiguria, anche quegli immigrati che vi abi-tano da almeno diciotto anni (e vengonoquindi di fatto equiparati ai nativi) senzaaver commesso reati gravi.Per il Voto, viene richiesto un ulteriorerequisito. Se noi immaginiamo le istituzio-ni come una ditta da gestire con efficienticriteri privatistici, e appena il caso di nota-re che il “consiglio diamministrazione’“ deve essere eletto dagli“azionisti”, ovvero da tutti coloro che -pagando le tasse - hanno tutto il diritto dipronunciarsi sulla destinazione dei tributi.Non è sufficiente essere cittadini maggio-renni, dunque, ma anche avere proprietà opercepire reddito (o, per estensione, esseremembri di un nucleo familiare in cui alme-no un componente abbia proprietà o perce-pisca reddito) - intendendo, naturalmente,la “o” nel senso del latino vel. Per lo stessomotivo, si è stabilito che i dipendenti deglienti pubblici non possano votare per istitu-zioni dello stesso livello di quelle da cuidipendono: tornando all’esempio preceden-te, i dipendenti non eleggono il Cda!Abbiamo poi tentato di individuare unastrada fortemente innovativa, o, meglio, unritorno allagloriosa tradizione della common law (cheoltretutto, come ha dimostrato il giurista

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 97

padano Bruno Leoni, non solo è efficiente,ma è anche rispettosa del diritto naturale).Per ovvi motivi (140 anni di statalismo,ahimè, hanno pur prodotto delle devasta-zioni...) si è dovuta cercare una via inter-media.Tale “terza via” tra la common law e la civillaw consiste nel lasciare, come accade nelprimosistema, ogni decisione all’interpretazioneda parte dei giudici (il che significa al lorobuonsensoderivante anche dalle consuetudini) e unpiccolo numero di argomenti alla leggescritta. A questoscopo, si è anche colmata una paurosalacuna del corpus juris italiano: si è infattiesplicitamentepermesso l’istituto del referendum proposi-tivo.La Magistratura è elettiva e territorializza-ta. I giudici sono responsabili del propriooperato: il che significa che dovranno paga-re per i proprio sbagli, il che a sua voltaimplica una maggioreresponsabilizzazione nel loro operato e, diriflesso, una maggiore gratificazione eco-nomica secondo criteri meritocratici (e non“anagrafici”, come accade oggi). Il tutto

presuppone, a nostro parere, un sistemagarantista, in cui sia forte il rispetto delladignità umana: per questo è vietata nonsolo l’istituzione di tribunali speciali, maanche il ricorso a provvedimenti lesivi dellalibertà personale nella fase istruttoria. Nonci sarà spazio, dunque, per protagonismodalle mani pulite né per la carcerazionepreventiva di innocenti o lo spionaggio aidanni di allegre comari o politici “sovversi-vi” (si fa per dire).La Costituzione decade automaticamenteogni 25 anni ed è facilmente emendabile, ilche permette di evitare una cancrena legis-lativa pari a quella italiana attuale.Abbiamo però ritenuto di dover salvaguar-dare, per tutto il tempo della sua durata,due disposizioni: la forma federale e volon-taria della Liguria e l’enunciazione deidiritti fondamentali, su cui ci siamo già sof-fermati.In conclusione, non mi resta che un com-mento personale da esprimere. La presenteproposta è una bozza sicuramente perfetti-bile e, sotto alcuni punti di vista, forseanche lacunosa: è però il massimo chesiamo riusciti a fare visti i tempi contin-gentati e il ristretto numero di persone chel’ha fisicamente elaborata. Ognuno ha ope-

rato autonomamente, per poi mettere tuttoinsieme in una forma che a noi pare orga-nica ed efficiente: non di meno, ci siamovalsi della collaborazione di molti amici econoscenti, che - per il loro elevato numero- sarebbe troppo complicato citare, ancheperché rischierei di dimenticarne molti. Citengo, però, a ringraziare il professorEmanuele Castrucci, che coi suoi preziosiconsigli (e le sue “dritte” tecniche) ci hafornito un aiuto notevole.Infine, una speranza: che questo testo nonfinisca dimenticato in un cassetto, ma sitrasformi in un argomento di discussione e,magari, venga rielaborato per trasformarloin una sorta di “manifesto politico” deimovimenti indipendentisti liguri che, one-stamente, troppo spesso presentano eviden-ti limiti assai più gravi di quelli pur presen-ti nella “nostra” Costituzione. Siamocoscienti che molti di loro storcono il nasodi fronte al progetto padano: non è l’atteg-giamento corretto. La Padania costituisceper tutti una grossa opportunità, su cuisarebbe stupido sputare per motivazioni dieccessivo orgoglio personale o testardaggi-ne.

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98 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Il “Patto eterno” del Grütli Testo del patto confederale stipulato dai rappre-sentanti dei Cantoni di Uri, Nidwaldo e Svitto suiprati della pianura del Grütli “in principio delmese d’agosto” del 1291

“In nome del Signore, Amen. Egli è pren-der cura di ciò che è onesto e provvedereall’utilità pubblica il fondare, in tempo diquiete e di pace, i patti sopra solide basi. Sisappia dunque universalmente che gliuomini della valle d’Uri e la comunità dellavalle di Svitto e quella degli uominid’Unterwalden della valle inferiore, consi-derando la malizia del tempo, e per essermeglio in grado di difendere e di conserva-re in buono stato sé, i loro beni ed i lorodiritti, hanno promesso in buona fede diassistersi reciprocamente d’aiuto, di consi-glio e di favori, tanto riguardo alle personeche alle cose, dentro e fuori delle valli, contutti i mezzi in loro potere, contro tutti edognuno che ad essi o ad uno di essi facesseviolenza o causasse torto o molestia mac-chinando qualche male contro le persone ole cose. Ed ogni comunità promette di soc-correre l’altra in simili casi e, dove fossenecessario, di respingere a proprie spese,secondo le circostanze, le aggressioni ostili,e di vendicare le ingiurie, e tutto ciò sullafede del giuramento e senza riserva, rinno-vando colle presenti l’antica confederazionegià giurata…; colla riserva tuttavia che cia-scuno di loro sarà tenuto, secondo la pro-pria condizione, di prestare al suo signorel’obbedienza e i servigi che gli sono dovuti.

Abbiamo pure d’avviso unanime promesso,statuito e ordinato di non ricevere alcungiudice che abbia acquistata la carica perqualsiasi prezzo o denaro, e che non siaabitante delle nostre valli. Se poi nascesse-ro dissensi fra i confederati, i più prudentifra loro intervengano a sedare la discordiafra le parti, come sembrerà loro meglio…;e se una parte non rispettasse il loro giudi-zio, gli altri confederati le si dichiarinocontrari.Sopratutto poi resta convenuto fra loro chechi avrà ucciso un altro con premeditazio-ne e senza colpa della vittima, debba, seviene preso, perder la vita, salvochè possaprovare la sua innocenza, come esige la suanefanda colpa…; e se fosse fuggito, nonpossa più ritornare a casa. Chi ricetta oprotegge un tal malfattore, deve essere ban-dito dalla valle, finchè sarò richiamato daglialleati. Se poi taluno, di giorno o nel silen-zio della notte, metterà dolosamente ilfuoco nella proprietà d’un confederato, nonsarà più considerato come concittadino…;e chi favorirà o proteggerà nelle valli un talmalfattore, dovrà risarcire egli stesso ildanno. E se un confederato spoglierà unaltro delle sue cose, o gli recherà danno inqualsiasi modo, tutto quello che il colpevo-le possiede nelle valli dovrà servire ad

indennizzare la persona lesa. Inoltre nessu-no si approprierà del pegno d’un altro, sal-vochè questo fosse manifestamente suodebitore o fideiussore, ed anche in tal casociò non deve farsi senza speciale permessodel proprio giudice. Ognuno deve ancheobbedire al suo giudice e, qualora fossenecessario, manifestare chi sia il giudicenella valle sotto la giurisdizione del quale sitrova.E se vi fosse chi non volesse ottemperare algiudizio, e per questa pertinacia alcuno deiconfederati soffrisse danno, tutti sonotenuti a costringere il prefato contumace adar soddisfazione. Se poi scoppiasse guerrae discordia fra alcuni confederati, e unaparte de’ litiganti non volesse accettaresentenza di giudice o soddisfazione, i confe-derati difenderanno l’altra.Tutti gli obblighi qui sopra stipulati sonostati assunti nell’interesse comune perdurare, se il Signore lo consente, in perpe-tuo. In fede di che, questo istrumento èstato steso sulla domanda dei predetti emunito dei sigilli delle tre prefate comunitàe valli.Fatto l’anno del Signore 1291, in principiodel mese di agosto.”

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 99

Dichiarazione di Indipendenza Americana

Documento presentato e approvato il 4 luglio1776 al Secondo Congresso Continentale diPhiladelphia. Il testo era stato redatto daThomas Jefferson, emendato dal Congresso e fir-mato da 56 rappresentanti dei tredici Stati.

Al Congresso, 4 luglio 1776 una dichiarazione daparte dei rappresentanti degli Stati Unitid’America riuniti in assemblea generaleQuando, nel corso degli avvenimenti umani,diventa necessario per un popolo dissolvere i lega-mi politici che lo hanno legato con un altro, edassumere così fra le potenze della terra la distintae paritetica collocazione alla quale le Leggi dellaNatura e del Dio della Natura hanno diritto, undecente rispetto alle genti richiede che tale popolodichiari le cause che lo portano a tale separazione.Noi riteniamo queste verità essere di per se stesseevidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali,che essi sono dotati da parte del loro Creatore dicerti inalienabili diritti, che fra questi sono ildiritto a Vita, Libertà e perseguimento dellaFelicità. Che per assicurare tali diritti, dei Governisono istituiti fra gli Uomini, i quali derivano illoro potere dal consenso dei governati, che ogni-qualvolta una forma di governo ostacola questiscopi, è nel diritto del Popolo di modificarlo oabolirlo, e di istituire un nuovo Governo, basandole sue fondamenta su quei princìpi ed organizzan-do i suoi poteri in quella forma che allo stessoPopolo sembri più adatta a salvaguardare la lotoSicurezza e Felicità. Prudenza, certamente, dettache Governi da lungo stabiliti non siano cambiatiper cause leggere e transitorie; ed infatti ogniesperienza ha mostrato che il genere umano è dis-posto a sopportare, quando i mali sono sopporta-bili, piuttosto che sollevarsi abolendo le forme diGoverno alle quali sono abituati. Ma quando unalunga successione di abusi e usurpazioni, invaria-bilmente con lo stesso Scopo, dimostra un intentodi ridurli sotto assoluto Dispotismo, è il loro dirit-to, è il loro dovere, di liberarsi di tale Governo e diprocurarsi nuovi Guardiani per la loro sicurezzafutura. Tale è stata la paziente sofferenza di questecolonie: e tale è ora la necessità che le costringe amodificare i loro precedenti Sistemi di Governo.La storia dell’attuale Re di Gran Bretagna è unastoria di ripetute offese ed usurpazioni, tutteavendo il diretto scopo di stabilire una assolutatirannia su questi Stati. Per dimostrare questo noisottoponiamo i fatti ad un mondo ingenuo:Egli ha rifiutato il suo Consenso a leggi le piùsalutari e necessarie per il bene pubblico.Egli ha proibito ai suoi Governatori di approvareleggi di immediata ed urgente importanza, quan-do non sospese nella loro applicazione sino a cheil suo Consenso non sia ottenuto; e quando cosìsospese egli ha altamente mancato di occuparsidelle medesime.Egli ha rifiutato di approvare altre leggi per l’asse-gnazione di larghi distretti di popolazione, altri-menti quelle stesse avrebbero perso il diritto diRappresentanza nella Legislatura, un diritto peresse inestimabile, solo formidabile per i tiranni.Egli ha riunito corpi legislativi in luoghi inusuali,scomodi, e distanti dalle sedi dei loro AttiPubblici, con il solo scopo di farli convenire perfatica con le sue misure.

Egli ha sciolto ripetutamente Camere diRappresentanti per avere opposto con virile fer-mezza le sue invasioni dei diritti del popolo.Egli ha impedito per un lungo tempo che altresiano elette, dopo tali scioglimenti; per cui i poterilegislativi, incapaci di Annichilimento, sono tor-nati al popolo in senso lato per il loro esercizio; loStato rimanendo nel frattempo esposto a tutti ipericoli di invasione dell’esterno, e di disordiniall’interno.Egli si è ingegnato a impedire il popolamento diquesti Stati; a tale scopo egli ha ostacolato le leggiper la Neutralizzazione di Stranieri; ha rifiutato dipassarne altre per favorire le loro migrazioniinterne, ed aumentando i requisiti per nuoveDestinazioni di Terre.Egli ha ostacolato l’Amministazione dellaGiustizia, rifiutando il suo Consenso a leggi atte astabilire poteri giudiziari.Egli ha creato Giudici dipendenti solo dal suoVolere per la tenuta della loro carica e per l’am-montare del loro salario.Egli ha creato una moltitudine di Nuovi Uffici emandato qui sciami di Funzionari per angariare ilnostro popolo e divorare le sue sostanze.Egli ha tenuto fra di noi, in tempi di pace, ArmateRegionali senza il Consenso delle nostre legislatu-re.Egli ha fatto in modo da rendere i militari indi-pendenti dal potere Civile, e ad esso superiori.Egli si è schierato con altri per assoggettarci a unagiurisdizione aliena alla nostra società, e non rico-nosciuta dalle nostre leggi; dando il suo Consensoai loro Atti di pretesa Legislazione:Per installare grandi armate tra noi; Per proteg-gerle, per mezzo di Processi farsa, dalla Punizioneper qualunque crimine che abbiano commessosugli Abitanti di questi stati:Per interrompere il nostro commercio con tutte leparti del mondo:Per imporre tasse su di noi senza consultarci:Per negarci in molti casi dei benefici del Processocon Giuria:Per portarci al di là dei Mari per essere processatiper presunti crimini:Per abolire il libero Sistema di Leggi Inglesi inuna confinante Provincia, stabilendo colà ungoverno Arbitrario, ed allargando i suoi confinicosì da rendere il tutto come esempio e adattostrumento per introdurre lo stesso potere assolutoin queste Colonie:Per toglierci le Concessioni di colonizzazione,abolire le nostre leggi più preziose ed alterare fon-damentalmente le Forme dei nostri Governi:Per sospendere le nostre stesse Legislature, edichiarare che in esse stava tutto il potere di legi-ferare per noi in qualsiasi caso.Egli ha abdicato al Governo qui, dichiarandociesclusi dalla sua Protezione e muovendoci guerra.Egli ha depredato i nostri mari, saccheggiato lenostre coste, bruciato le nostre città e distrutto levite del nostro popolo.

Egli sta, in questo stesso momento, inviandograndi Armate di mercenari stranieri a completareil lavoro di morte, desolazione e tirannia, di giàcominciato con atti di Crudeltà e Perfidia a mala-pena uguagliati nei tempi più barbari, e del tuttoindegni del Capo di una nazione civilizzata.Egli ha costretto i nostri Compatrioti presi prigio-nieri nei mari aperti a portare armi contro la lorostessa Patria, a diventare gli esecutori dei loroamici e fratelli, oppure a cadere essi stessi vittimeper loro Mano.Egli ha fomentato insurrezioni interne contro dinoi, e si è adoperato a portare contro gli abitantidelle nostre frontiere gli spietati Indiani Selvaggi,la cui nota regola di guerra è una indiscriminatadistruzione di tutte le età, sessi e condizioni.In ogni fase di queste oppressioni noi abbiamochiesto Risarcimento nei termini più umili: allenostre ripetute petizioni è stato risposto solo conripetute offese. Un Principe, il cui carattere è cosìmarcato da tutti quei tratti che possano definireun Tiranno, è inadatto a essere il capo di un popo-lo libero.Né abbiamo mancato in avvertimenti al nostrofratello Popolo Inglese. Noi la abbiamo avvertiti invarie occasioni dei tentativi da parte della lorolegislatura di estendere una ingiustificabile giuri-sdizione sopra di noi. Noi ci siamo appellati allaloro naturale giustizia e magnanimità, e noi liabbiamo implorati, nel nome dei legami derivatidal nostro comune spirito, di rinnegare tali usur-pazioni che inevitabilmente porterebbero a inter-rompere i nostri legami e rapporti. Anche lorosono stati sordi alla voce della giustizia e consan-guineità. Noi dobbiamo perciò rassegnarci allanecessità di denunciare la nostra separazione, econsiderarli, come consideriamo il resto del gene-re umano, Nemici in Guerra, nella Pace Amici.Noi perciò, i Rappresentanti degli uniti Stati diAmerica, in Riunione Plenaria, in Assemblea,appellandoci al Supremo Giudice del mondo per larettitudine delle nostre intenzioni, nel Nome e perAutorità del buon Popolo di queste Colonie, solen-nemente rendiamo pubblico e dichiariamo chequeste Colonie Unite sono, e di Diritto dovrebbe-ro, Liberi e Indipendenti Stati; che essi sono liberida ogni Alleanza con la Corona Inglese e che ogniconnessione politica fra essi e lo Stato di GranBretagna è, e dovrebbe essere, totalmente dissolta;e che come Stati Liberi e Indipendenti, essi hannopieno Potere di Dichiarare Guerra, concluderePace, contrarre Alleanze, regolare il Commercio, edi compiere tutti quegli altri Atti e Cose che gliStati Indipendenti possono fare? Ed a sostegno diquesta Dichiarazione, con ferma confidenza sullaprotezione della divina Provvidenza, noi recipro-camente affidiamo a l’un l’altro le nostre Vite, lenostre Fortune ed il nostro sacro Onore.John Hancock, PresidenteCertificato: Charles Thomson, Segretario.

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100 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

La Carta di Chivasso Documento redatto il 19 dicembre 1943 dai rap-presentanti delle valli alpine, convocati aChivasso per iniziativa di. C’erano i valdesiOsvaldo Coïsson, Gustavo Malan, GiorgioPeyronel e Mario Antonio Rollier; e i valdostaniEmile Chanoux e Erneste Page. Non erano potutiessere presenti i valdostani Lino Binel e FedericoChabot. Tutti i presenti gravitavano nell’area delPartito d’Azione, tranne Page che era democri-stiano

Il 19 dicembre 1943 i rappresentanti dellecomunità occitane e valdostane stilarono, aChivasso, una carta dei diritti delle popola-zioni alpine. Il documento ritenuto una pie-tra miliare nella storia dall’autonomismonon fu praticamente preso in considerazionedallo Stato italiano nato dalla Resistenza.

Noi popolazioni delle vallate alpine consta-tando che i venti anni di mal governo livel-latore ed accentratore sintetizzati dal mottobrutale e fanfarone di «Roma doma» hannoavuto per le nostre valli i seguenti dolorosi esignificativi risultati:a) Oppressione politica attraverso l’opera

dei suoi agenti politici ed amministrativi (militi, commissari, prefetti, federali, insegnanti) piccoli despoti incuranti ed ignoranti di ogni tradizione locale di cui furono solerti distruttori;

b) Rovina economica per la dilapidazione dei loro patrimoni forestali ed agricoli, per l’interdizione della emigrazione con la chiusura ermetica delle frontiere, per l’effettiva mancanza di organizzazione tecnica e finanziaria dell’agricoltura, mascherata dal vasto sfoggio di assistenze centrali, per la incapacità di una moderna organizzazione turistica rispettosa dei luoghi; condizioni tutte che determinaro-no lo spopolamento alpino;

c) Distruzione della cultura locale per la soppressione della lingua fondamentale locale, laddove esiste, la brutale e goffa trasformazione dei nomi e delle iscrizioni locali, la chiusura di scuole e di istituti locali autonomi, patrimonio culturale che è anche una ricchezza ai fini dell’emigrazione temporanea all’estero;

affermandoa) che la libertà di lingua come quella di

culto è condizione essenziale per la salva-guardia della personalità umana;

b) che il federalismo è il quadro più adatto a fornire le garanzie di questo diritto indivi-duale e collettivo e rappresenta la soluzio-ne del problema delle piccole nazionalità e la definitiva liquidazione del fenomeno storico degli irredentismi, garantendo nel futuro assetto europeo l’avvento di una pace stabile e duratura;

c) che un regime federale repubblicano a base regionale e cantonale è l’unica garanzia contro un ritorno della dittatura, la quale trovò nello stato monarchico accentrato italiano lo strumento già pronto per il proprio predominio sul Paese;

fedeli allo spirito migliore del Risorgimentodichiariamo quanto segue:a) Autonomie politiche amministrative.

1) Nel quadro generale del prossimo stato italiano che economicamente ed ammi-nistrativamente auspichiamo sia orga-nizzato con criteri federalistici alle valli alpine dovrà essere riconosciuto il dirit-to di costruirsi in comunità politico-amministrative autonome sul tipo cantonale;

2) come tali ad esse dovrà comunque essere assicurato, quale che sia la loro entità numerica, almeno un posto nelle assemblee legislative regionali e cantonali;

3) l’esercizio delle funzioni politiche ed amministrative locali (compresa quella giudiziaria) comunali e cantonali, dovrà essere affidato ad elementi originari del luogo o aventi ivi una residenza stabile di un determinato numero di anni che verrà fissato dalle assemblee locali.

b) Autonomie culturali e scolastiche.Per la loro posizione geografica di inter-mediario tra diverse culture, per il rispetto delle loro tradizioni e della loro personali-tà etnica, e per i vantaggi derivanti dalla conoscenza di diverse lingue, nelle valli alpine deve essere pienamente rispettata e garantita una particolare autonomia culturale linguistica consistente nel:1) diritto di usare la lingua locale, là dove

esiste, accanto a quella italiana, in tutti gli atti pubblici e nella stampa locale;

2) diritto all’insegnamento della lingua locale nelle scuole di ogni ordine e grado con le necessarie garanzie nei concorsi perché gli insegnanti risultino idonei a tale insegnamento. L’insegnamento in genere sarà sotto-posto al controllo o alla direzione di un consiglio locale;

3) ripristino immediato di tutti i nomi locali.

c) Autonomie economiche.Per facilitare lo sviluppo dell’economia montana e conseguentemente combattere lo spopolamento delle vallate alpine, sono necessari:1) un comprensivo sistema di tassazione

delle industrie che si trovano nei cantoni alpini (idroelettriche, minerarie, turistiche, di trasformazione, ecc.) in modo che una parte dei loro utili torni alle vallate alpine, e cioè indipendente-mente dal fatto che tali industrie siano o meno collettivizzate;

2) un sistema di equa riduzione dei tributi, variabile da zona a zona a seconda della ricchezza del terreno e della prevalenza di agricoltura, foreste o pastorizia;

3) una razionale e sostanziale riforma agraria comprendente:a) l’unificazione per il buon rendimentodell’azienda, mediante scambi e compensi di terreni e una legislazione adeguata della proprietà familiare agraria oggi troppo frammentaria;b) l’assistenza tecnico-agricola eserci-tata da elementi residenti sul luogo ed aventi ad esempio delle mansioni di insegnamento nelle scuole locali di cui alcune potranno avere carattere agrario;c) Il potenziamento da parte delle autorità locali della vita economica mediante libere cooperative di produ--zione e consumo;

4) il potenziamento dell’industria e del-l’artigianato, affidando all’amministra-zione regionale cantonale, anche in caso di organizzazione collettivistica, ilcontrollo e l’amministrazione delle aziende aventi carattere locale;

5) la dipendenza dell’amministrazione locale delle opere pubbliche a carattere locale e il controllo di tutti i servizi a concessione aventi carattere pubblico.

Questi principi noi rappresentanti delle ValliAlpine, vogliamo vedere affermati da partedel nuovo Stato Italiano, così come voglia-mo che siano affermati anche nei confrontidi quegli italiani che sono e potrebbero veni-re a trovarsi sotto il dominio politico stranie-ro.

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 101

Dichiarazione di Venezia Documento presentato e solennemente letto aVenezia, il 15 settembre 1996, durante l’ultimodei tre giorni di manifestazioni per laProclamazione dell’indipendenza della Padania.Il testo è stato redatto dalla Segreteria Federaledella Lega Nord e pubblicato sulla GazzettaUfficiale della Padania, n.1.

NOI, POPOLI DELLA PADANIA

Convenuti sul grande fiume Podall’Emilia, dal Friuli, dalla Liguria, dallaLombardia, dalle Marche, dal Piemonte,dalla Romagna, dal Südtirol-Alto Adige,dalla Toscana, dal Trentino, dall’Umbria,dalla Valle d’Aosta, dal Veneto e dallaVenezia Giulia, riuniti oggi, 15 settembre1996, in Assemblea Costituente affermia-mo e dichiariamo:

Quando nel corso degli eventi umanidiventa necessario per i Popoli sciogliere ivincoli che li legano ad altri, costituirsi inNazione indipendente e sovrana ed assu-mere tra le Nazioni della Terra il ruoloassegnato loro dal Diritto Naturale diAutodeterminazione, il rispetto che si deveall’opinione della Società Internazionale edell’Umanità intera richiede che essidichiarino le ragioni che li hanno costrettialla separazione.

Da tempo immemorabile abitiamo,dissodiamo, lavoriamo, proteggiamo edamiamo queste terre, tramandateci dainostri avi, attraversate e dissetate dalleacque dei nostri grandi fiumi;

Qui abbiamo inventato un modo origi-nale di vivere, di sviluppare le arti e di lavo-rare;

Noi apparteniamo ad un’area storica,la Padania, che sotto il profilo socio-econo-mico è fortemente integrata al suo internopur nella riconosciuta e rispettata diversitàdei Popoli che la compongono;

Queste terre sono unite da legamitanto profondi quanto quelli delle stagioniche le governano, degli elementi che le pla-smano, delle Genti che le abitano;

Noi quindi formiamo una comunitànaturale, culturale e socio-economica fon-data su un condiviso patrimonio di valori,di cultura, di storia e su omogenee condi-zioni sociali, morali ed economiche;

La Padania è il nostro orgoglio, lanostra grande risorsa e la nostra unica pos-sibilità di esprimerci liberamente nella pie-nezza delle nostre nature individuali e delnostro sentire collettivo;

La storia dello Stato italiano è diventa-ta, al contrario, storia di oppressione colo-niale, di sfruttamento economico e di vio-lenza morale;

Lo Stato italiano ha sistematicamente

occupato nel tempo, attraverso il suo appa-rato burocratico, il sistema economico esociale della Padania;

Lo Stato italiano ha sistematicamenteannullato ogni forma di autonomia e diautogoverno dei nostri Comuni, dellenostre Province e delle nostre Regioni;

Lo Stato italiano ha compromesso laserenità delle generazioni future dellaPadania dilapidando enormi risorse in poli-tiche truffaldine, assistenzialiste, clientela-ri e criminali che hanno portato la Padaniae l’Italia in una situazione fallimentareormai irreversibile;

Lo Stato italiano ha costretto con l’in-ganno i Popoli della Padania a soggiacere alsistematico sfruttamento delle risorse eco-nomico finanziarie prodotte dal lavoroquotidiano per sperperarle nei mille rivolidell’assistenzialismo clientelare e mafiosodel Mezzogiorno;

Lo Stato italiano ha deliberatamentetentato di sopprimere le lingue e le identitàculturali dei Popoli della Padania attraver-so la colonizzazione del sistema pubblicodi istruzione;

Lo Stato italiano ha imposto ai Popolidella Padania l’applicazione delle sue leggiinique attraverso una magistratura selezio-nata con criteri razzisti;

Lo Stato italiano ha cercato di domi-nare i Popoli della Padania affidando com-piti e funzioni di ordine pubblico e di sicu-rezza a prefetti e forze di polizia garanti delpiù odioso centralismo coloniale;

Lo Stato italiano ha espropriato iPopoli della Padania del loro potere costi-tuente e si mostra sordo al grido di prote-sta che si alza sempre più alto;

Per queste ragioni

Noi siamo intimamente convinti cheogni ulteriore permanenza della Padaniaall’interno dei confini dello Stato italianosignificherebbe lasciar spegnere lentamen-te ogni speranza di rinascita e annientarel’identità dei Popoli che la compongono:

Noi siamo consapevoli che la Padanialibera ed indipendente diventerà il riferi-mento politico ed istituzionale per lacostruzione dell’Europa delle Regioni e deiPopoli;

Noi siamo convinti che la Padanialibera ed indipendente saprà garantire un

contributo decisivo alla cooperazione, allatolleranza ed alla pace tra i Popoli dellaTerra;

Noi oggi rappresentiamo, qui riuniti,l’ultima speranza che il regime colonialeromano che opprime la Padania possa pre-sto finire;

NOI, POPOLI DELLA PADANIA

Poiché il coraggio e la fede di chi ci hapreceduto nella lotta per la libertà deiPopoli sono nostro retaggio e debbonoindurci a farci irrevocabilmente carico delnostro destino;

Poiché vogliamo che i nostri atti sianoguidati dal rispetto che dobbiamo a noistessi, ai nostri avi ed ai nostri figli;

Poiché riconosciamo l’inalienabilepotere sovrano di ogni Popolo a decidereliberamente con chi stare, come e da chiessere governato;

Poiché affermiamo il nostro diritto ela nostra volontà di assumere i pieni poteridi uno Stato, prelevare tutte le imposte,votare tutte le leggi, firmare tutti i trattati;

Poiché la Padania sarà tutti coloro,uomini e donne, che la abitano, la difendo-no e la riconoscono, e poiché costorosiamo noi;

Poiché è infine giunta l’ora di avviarela grande impresa di far nascere questonuovo Paese che noi battezziamo oggi conil nome di Padania;

In nome e con l’autorità che ci derivadal Diritto Naturale di Autodeterminazionee dalla nostra libera coscienza

Chiamando per voce delle nostre libe-re Istituzioni l’insegnamento di amore perla libertà e di coraggio dei Padri Padani atestimone dell’onestà delle nostre intenzio-ni

NOI, POPOLI DELLA PADANIA

solennemente proclamiamo:

LA PADANIA E’ UNA REPUBBLICA FEDERALEINDIPENDENTE E SOVRANA

A sostegno di ciò noi ci offriamo gli uniagli altri, a scambievole pegno, le nostrevite, le nostre fortune e il nostro sacroonore.

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102 - Quaderni Padani Anno V, 25/26 - Settembre-Dicembre 1999

Carta dei Diritti dei Cittadini Padani

Documento presentato e solennemente letto aVenezia, il 15 settembre 1996, durante l’ultimodei tre giorni di manifestazioni per laProclamazione dell’indipendenza della Padania.Il testo è stato redatto dalla Segreteria Federaledella Lega Nord e pubblicato sulla GazzettaUfficiale della Padania, n.1.

1. Ogni cittadino padano ha diritto allalibertà, all’educazione, al lavoro, alla salva-guardia della vita privata e ad una giustainformazione.

2. I cittadini padani non possono esse-re costretti a servire nessuno, neppure ipropri connazionali. Poiché una ordinatamilizia è necessaria alla sicurezza di ognilibero Stato, essi partecipano alla difesanazionale attraverso la volontaria adesionealla Guardia Nazionale Padana.

3. La famiglia è la prima e vitale cellu-la della società. I cittadini padani hannodiritto a fondare una famiglia, a viveresecondo le loro secolari tradizioni e a darsiistituzioni e regole di vita che corrisponda-no alle vocazioni ed ai valori in cui credonoed alle necessità che riconoscono.

4. Essi hanno il diritto di autogover-narsi, di scegliere nel loro seno e di con-trollare le persone alle quali affidare ilcompito di gestire gli interessi comuni, inprimo luogo gli insegnanti, i magistrati e leforze dell’ordine. Tutti i dipendenti pubbli-ci, inoltre, verranno assunti con contrattoa termine di diritto privato.

5. Hanno il diritto di rifiutare ognionere economico e giuridico che vengaloro addossato senza il loro esplicito con-senso. Hanno altresì il diritto di determina-re la quantità delle risorse finanziarienecessarie a gestire i pubblici servizi di cuiabbisognano, la distribuzione dei relativioneri e i modi ed i tempi di riscossione;hanno il diritto di controllare l’impiego e lagestione di tali risorse.

6. I cittadini padani considerano laloro comunità aperta verso tutti gli altriuomini e donne ma ritengono loro dirittopredisporre regole che impediscano lo sna-turamento del loro patrimonio etico-cultu-rale.

7. I cittadini padani riconoscono ildovere di aiutare quanti, senza loro colpa,non riescono a raggiungere un livello divita eguale al loro. Ma questi aiuti devonoessere esclusivamente incentivi a produrreed a creare altre risorse, e devono esseredeterminati e decisi dagli stessi cittadinipadani, attraverso le loro Istituzioni.

8. I diritti e le libertà delle Stirpi checompongono la Nazione Padana sarannotutelati dalle Istituzioni, così che l’identitàdi queste Etnie, Comunità Naturali ePopoli possa conservarsi e svilupparsi senzaincontrare ostacoli diversi dal reciprocorispetto e dalla necessità di favorire scelte edecisioni comuni. La Repubblica FederalePadana sarà aperta alla collaborazione contutti gli altri soggetti della Comunità delleGenti, ed in particolare con i Popoli confi-nanti.

9. Le Istituzioni della RepubblicaFederale Padana saranno basate sulla invio-labilità dei diritti e delle libertà individuali.Queste prerogative del cittadino troveran-no un limite soltanto nell’esercizio deimedesimi diritti da parte degli altri.

10. La Repubblica Federale Padanariconosce ai Comuni ed ai loro Governiliberamente eletti l’incomprimibile dirittodi disporre senza vincoli delle loro risorse,di esercitare senza interferenze le compe-tenze e di assumere senza limitazioni leresponsabilità necessarie a garantire ilpieno soddisfacimento delle esigenze dellaComunità locale.

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Anno V, N. 28 - 25/26 - Settembre-Dicembre 1999 Quaderni Padani - 103

Patto d’Unione Documento approvato il 28 giugno 1998 dal“Parlamento della Padania” di Chignolo. Il testoè stato redatto da Roberto Ronchi e perfezionatodalla Commissione Tecnico-scientifica presiedutada Ettore Albertoni.

I cittadini, Popoli e le Nazioni checompongono la PADANIA - che èComunità con affinità culturali, stori-che, etno-linguistiche e socio-econo-miche - allo scopo di garantirsi, nelleforme che sono proprie dello Stato didiritto, l’esercizio pieno, diretto edindiretto, della sovranità unitamentecon le libertà, la giustizia, la democra-zia in forme trasparenti e partecipate,la sicurezza interna, la difesa verso líe-sterno, il benessere morale e materia-le, la salvaguardia e lo sviluppo delleculture, tradizioni, lingue, la qualitàdella vita e la collaborazione pacifica efeconda con tutti i popoli

solennemente dichiaranoche sui seguenti Principi si fonda il

PATTOdella loro unione fraterna

Art. 1 La Padania è una Comunitàpolitica e volontaria di Cittadini,Nazioni e Popoli, che si riconoscono inun comune ideale ed in una comunecultura di libertà, autogoverno edautodeterminazione, lavoro, intrapre-sa, solidarietà e giustizia sociale.

Art. 2 Sono Cittadini dellaComunità Padana i Cittadini delleNazioni che la compongono in basealle rispettive Leggi nazionali.

Art. 3 Scopo della ComunitàPadana è di tutelare i valori fondamen-tali e realizzare le aspirazioni comuni atutti i Cittadini e Popoli che ad essaaderiscono e di assicurare loro felicitàe benessere morale e materiale.La Comunità dovrà in particolare ope-rare al fine di:• garantire la prevenzione da ognipericolo che minacci la vita, la sicurez-za, la proprietà e la famiglia di ogniCittadino, l’identità e le istituzioni diogni Popolo e líautogoverno di ogniNazione;• promuovere le migliori condizioni inordine alle comuni necessità per con-seguire il benessere civile, sociale, eco-nomico di tutti i Popoli e le Nazioniaderenti e dei loro Cittadini;contribuire ad una politica di pace ecooperazione fra tutti i popoli;garantire un sistema giudiziario basatosullíelezione popolare della magistra-tura.

Art. 4 La Comunità adotta la for-mula dei “poteri residui” riferiti alleNazioni, per cui a queste spettano lecompetenze non espressamente attri-buite ai poteri della Comunità Padanadalla presente Costituzione.

Art. 5 Ad ogni Popolo e ad ogniNazione è assicurato il diritto inaliena-

bile ed imprescindibile di autodetermi-narsi e autogovernarsi. Ogni Nazioneavrà la sua Costituzione che dovràespressamente prevedere:• il riconoscimento dei diritti inviola-bili della persona umana;• il riconoscimento dei diritti umani,civili e politici riconosciuti e garantitidalla presente Costituzione per tutti iCittadini;• il riconoscimento e la tutela del prin-cipio di sussidiarietà, a partire daidiritti della primaria società naturale,la famiglia e delle istituzioni territoria-li minime, nonchè delle garanzie loroassicurate dalla presente Costituzione;• il riconoscimento che ogniCostituzione nazionale dovrà al suointerno sancire, in forma inequivocabi-le, i principi della sovranità popolarequale unica fonte legittima per l’eser-cizio dei poteri e líefficacia di strumen-ti di reale democrazia diretta;• il rispetto e la tutela delle minoranzelinguistiche facenti parte dellaComunità e delle Nazioni che la com-pongono;• l’accettazione dellíistituto referenda-rio nelle forme: propositiva, abrogati-va, confirmatoria, consultiva.

Art. 6 Ogni Popolo e Nazione puòrecedere dall’Unione, secondo le moda-lità stabilite nella Costituzione.