Smau bologna 2016 - Nicolò Ghibellini, Beniamino lo Presti

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E-commerce

Aspetti giuridici e fiscali

Le principali problematiche legali e

fiscali legate all’e-commerce

Bologna, 9 giugno 2016

Avv. Nicolò Ghibellini

Dott. Beniamino Lo Presti

.

Di che cosa parleremo

Avv. Nicolò Ghibellini

Gli aspetti giuridici dell’ecommerce

Avv. Nicolò Ghibellini

Riferimenti normativi

Avv. Nicolò Ghibellini

Tipologie di commercio elettronico • Definizione generale

• Il commercio elettronico consiste « nello svolgimento di attività

commerciali e di transazioni per via elettronica; nella distribuzione

on line di contributi digitali; nell’effettuazione per via elettronica ; …»

(Comunicazione UE n. 157 del 1997).

• A. Classificazione in base all’oggetto dell’attività/transazione

• Commercio elettronico diretto

• Commercio elettronico indiretto

• B. Classificazione in base ai soggetti dell’attività/transazione

• Commercio elettronico b2b

• Commercio elettronico b2c

Avv. Nicolò Ghibellini

Classificazione in base all’oggetto

Avv. Nicolò Ghibellini

Classificazione in base ai soggetti

Avv. Nicolò Ghibellini

Contenuti fondamentali

Avv. Nicolò Ghibellini

Condizioni generali di contratto

Avv. Nicolò Ghibellini

Condizioni generali di contratto nel btc

Avv. Nicolò Ghibellini

Casi pratici

Avv. Nicolò Ghibellini

Caso Ebay

Avv. Nicolò Ghibellini

Caso Private Outlet

Avv. Nicolò Ghibellini

Regolamento eIDAS

• Reg. 910/2014/UE, applicabile dal luglio 2016

• Identificazione elettronica e servizi fiduciari

• Costruzione di un mercato unico digitale

europeo

• Fiducia, sicurezza e convenienza

Avv. Nicolò Ghibellini

Modalità di conclusione del contratto Regola generale

• Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha

conoscenza dell’accettazione dell’altra parte

Nel web

• Posta elettronica (art. 1335 c.c.)

• Compilazione di form nel sito web (offerta al pubblico ex

art. 1336 c.c.)

• Point&clik (Direttiva 2002/58/CE, nel Considerando n.

17)

• Principio di esecuzione

Avv. Nicolò Ghibellini

Quale giudice in caso di controversia Caratteristiche di internet

Transnazionalità

Assenza di confini fisici

Problema

Individuazione del giudice che deciderà sulle eventuali

controversie nascenti da un contratto di e-commerce

Criteri ex Reg. CE 44/2001

Criteri ex L. n. 218/1995

Avv. Nicolò Ghibellini

Criteri ex Reg. CE 44/2001

• Foro generale (art. 2)

• Fori speciali (art. 5)

• Determinazione convenzionale (art. 23)

• Disciplina speciale nel caso di consumatori (sez.

IV)

Avv. Nicolò Ghibellini

Foro generale

In assenza di una determinazione convenzionale,

le persone domiciliate nel territorio di un

determinato Stato membro sono convenute, a

prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici

di tale Stato membro.

Avv. Nicolò Ghibellini

Fori speciali • Competenza del giudice del luogo in cui l’obbligazione

dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita

• Luogo di esecuzione dell’obbligazione

- Nel caso di compravendita, è il luogo in cui i beni sono

stati o avrebbero dovuto essere consegnati;

- Nel caso di prestazione di servizi, è il luogo in cui i

servizi sono stati o avrebbero dovuto essere presati

NB: distinzione tra commercio elettronico diretto e indiretto

Avv. Nicolò Ghibellini

Determinazione convenzionale

Sarà competente il Giudice scelto dalle parti di un

contratto, che abbiano convenzionalmente e per

iscritto accettato di indicare tale giudice

Avv. Nicolò Ghibellini

Tutela del consumatore

Tutela del consumatore on line

Il consumatore può scegliere se convenire la

controparte avanti il giudice dello stato di proprio

domicilio o davanti al giudice dello stato di

domicilio dell’altra parte, se ritenuto più

conveniente

Avv. Nicolò Ghibellini

dott. Beniamino Lo Presti

e-commerce

disciplina fiscale

Peculiarità

• (possibile) Dematerializzazione dei beni scambiati

• Delocalizzazione delle operazioni

• Sistemi di pagamento elettronici

• Riduzione numero intermediari

dott. Beniamino Lo Presti

Classificazione ai fini Fiscali

dott. Beniamino Lo Presti

1) diversa natura dei beni oggetto delle transazioni

• Commercio elettronico INDIRETTO per fornitura beni « materiali »

• Commercio elettronico DIRETTO per fornitura beni «virtuali» o servizi

2) diversa natura dei soggetti coinvolti

B2B – B2C, C2

Imposte DIRETTE

• nozione di stabile organizzazione, al fine di eliminare fenomeni di doppia imposizione

( convenzione OCSE ed art. 162 TUIR)

• applicazione transfer pricing

dott. Beniamino Lo Presti

E-Commerce DIRETTO

(online)

E-Commerce INDIRETTO

(offline)

cessione per via telematica

consegna per via telematicacessione per via telematica

consegna con canali tradizionali

beni immateriali (digitalizzati) beni materiali

prestazioni di servizi cessioni di beni

dott. Benia mino Lo Presti

ART 162 TUIR ( art. 5 Modello OCSE)

• Il concetto di S.O. designa una SEDE FISSA DI AFFARI

Comprende:

1) Una sede di direzione

2) Una succursale

3) Un ufficio

4) Un laboratorio

dott. Beniamino Lo Presti

STABILE ORGANIZZAZIONE?

Sito web NO

Server che svolge solo attività ausiliarie e/o preparatorie NO

Server che soddisfa le basic rules (esistenza per tempo sufficiente e svolgimento attività principali e rilevanti per l’impresa

SI

ISP come agente indipendente NO

ISP come agente dipendente (ipotesi non contemplata dall’OCSE)

SI

dott. Beniamino Lo Presti

STABILE ORGANIZZAZIONE

PRESENTE NON PRESENTE

Il reddito si intende generato ove è sita la SO

Non genera reddito d’impresa in Italia

Imposte corrisposte nel Paese della SO

Imposte corrisposte nel Paese dell’impresa

dott. Beniamino Lo Presti

SOGGETTO ESTERO

CON SO IN ITALIA SENZA SO IN ITALIA

Genera reddito d’impresa in Italia

non genera reddito d’impresa in Italia

Determina reddito deducendo costi inerenti e

spese regia

Reddito complessivo come somma redditi come da Titolo

I del Tuir

dott. Beniamino Lo Presti

IVA : presupposti per l’imponibilità

OGGETTIVO

Cessione di beni (art. 2) e prestazioni di servizi art.

3, D.P.R. 633/72)

Importazioni

(art. 67 D.P.R. 633/72)

Acquisti intracomunitari (art. 38 D.L. n. 331/93)

Esercizi impresa (art. 4 D.P.R. 633/72) esercizio arte/prof. (art.5 D.P.R.

633/72)

da chiunque (art. 2 D.P.R. 633/72)

da soggetti passivi (art. 38 D.L. n. 331/93)

TERRITORIALE

Nel territorio dello Stato ( Italia) (artt. 7 – 7-septies D.P.R. 633/72)

Art. 40 D.L. n. 331/93

SOGGETTIVO

dott. Beniamino Lo Presti

Commercio INDIRETTO DALL’ITALIA

CASO 1 Cessionario privato, residente in Italia (IT) Consegna merci in Italia (IT) Rilevante ai sensi art. 7 bis

CASO 2

Cessionario privato, residente in Francia (FR) Consegna merci in Francia (FR) Si applica IVA nel paese dell’ acquirente. Il cedente italiano nomina un rappresentante fiscale con IVA INTRACOMUNITARIA. Il limite è e 100.000 di valore o altra soglia stabilita da ciascun stato membro

dott. Beniamino Lo Presti

Si applica l’Iva italiana

Possibile opzione per applicazione imposta nel Paese del cessionario

Nomina rappresentante fiscale o identificazione diretta Effettuazione operazioni intracomunitarie Presentazione modelli Intrastat

Vendite sotto soglia

Vendite sopra soglia

Commercio INDIRETTO DALL’ITALIA

dott. Beniamino Lo Presti

CASO 3

Cessionario privato, residente in Svizzera (CH) Consegna merci in Svizzera (CH) Cessione all’esportazione ex art. 8 con concorso al plafond

CASO 4

Cessionario soggetto passivo, stabilito in Italia Consegna merci in Italia (IT) Non si applicano le disposizioni della vendita a distanza: si applica art. 7 bis. E’ una cessione interna.

Commercio INDIRETTO DALL’ITALIA

dott. Beniamino Lo Presti

CASO 5

Cessionario soggetto passivo, stabilito in Francia (FR) Consegna merci in Francia (FR) Cessione Intracomunitaria. La fattura recherà il titolo di non imponibilità ex art. 41, D.L. 331/93

CASO 6

Cessionario soggetto passivo, stabilito in Svizzera (CH) Consegna merci in Svizzera (CH) Cessione all’esportazione ex art. 8

Commercio INDIRETTO DALL’ITALIA

dott. Beniamino Lo Presti

Commercio INDIRETTO verso ITALIA

CASO 1 Cedente UE (UE) Cessionario soggetto passivo (IT)

Trasferimento della proprietà

Deve verificarsi il trasferimento della proprietà del bene mobile, o di altro diritto reale

Il comma 2 dell’art. 38 del D.L. 331/93 stabilisce i seguenti

presupposti per qualificare acquisto come intracomunitario

dott. Beniamino Lo Presti

Onerosità del trasferimento

Il trasferimento deve avvenire a titolo oneroso

Effettiva movimentazione del bene

Il bene deve effettivamente spostarsi da uno stato membro verso l’Italia, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto

Soggettività passiva Sia il cedente che il cessionario devono essere soggetti passivi ai fini Iva

Commercio INDIRETTO verso ITALIA

dott. Beniamino Lo Presti

Grazie per l’attenzione

Avv. Nicolò Ghibellini

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